Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2006
Modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2004, recante criteri, condizioni e modalita' di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, concernente ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare l'art. 3-bis, come modificato dall'art. 1-ter, lettera d) della legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevede l'assegnazione alle imprese industriali, commerciali, di servizi, comprese quelle turistico-alberghiere, nonche' alle imprese artigiane, di un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti dai beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di lire per ciascuna impresa;
Visti i decreti del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995 e del 5 settembre 1995, con i quali sono state stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione del contributo in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate dall'alluvione;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1995, n. 265 e, in particolare, l'art. 5, comma 7, il quale prevede che le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis della legge n. 35 del 1995, si intendono applicabili anche ai titolari degli studi professionali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 della medesima disposizione legislativa;
Visto il decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, concernente ulteriori interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 e, in particolare l'art. 1-bis, il quale, prevede, ai commi 2 e 4, che ai soggetti che hanno beneficiato soltanto del contributo in conto capitale o che hanno estinto il finanziamento agevolato, la quota residua del contributo e' corrisposta da Mediocredito centrale S.p.a. e da Artigiancassa S.p.a. nel periodo di un triennio con le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 2004 con il quale e' stata data attuazione alla predetta disposizione legislativa con riserva di provvedere con successivo decreto a stabilire le modalita' di erogazione della quota di contributo eccedente il finanziamento agevolato e della quota residua del contributo a coloro che hanno ricevuto soltanto il contributo in conto capitale o che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento agevolato;
Viste le comunicazioni in data 16 e 18 novembre 2005, con le quali Artigiancassa e MCC, sulla base delle domande pervenute entro il termine del 30 giugno 2005 e risultate ammissibili hanno stimato, rispettivamente, in 14,5 milioni e in 77 milioni di euro il fabbisogno finanziario per l'attuazione dell'intervento;
Visto il proprio decreto n. 024118 del 2 marzo 2006, con il quale sul capitolo 7299 dello stato della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 e' stata apportata una variazione in aumento in termini di cassa per l'ammontare di ottanta milioni di euro;
Considerato che sussistono disponibilita' finanziarie sufficienti per procedere alla liquidazione in un'unica soluzione della quota residua di contributo;
Ritenuto, pertanto, che ricorrono le condizioni necessarie per lo scioglimento della suddetta riserva;
Ritenuta, altresi', la necessita' di apportare modificazioni ed integrazioni al predetto decreto del 29 dicembre 2004 allo scopo di agevolare l'attuazione dell'intervento da parte dei soggetti gestori;
Decreta:
Art. 1.
1. La quota residua del contributo dovuta nei casi di cui al comma 2, ultimo periodo e al comma 4 dell'art. 1-bis della legge n. 257 del 2004 e' corrisposta ai beneficiari in un'unica soluzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
 
Art. 2.
1. Al decreto ministeriale del 29 dicembre 2004 richiamato nelle premesse sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'art. 1, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Non si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, primo periodo, del decreto del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995»;
b) all'art. 5, comma 1, le parole: «Fino alla scadenza di cui all'art. 2, comma 5» sono sostituite dalle parole: «Fino all'estinzione totale o parziale dei finanziamenti agevolati effettuata ai sensi del presente decreto».
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2006
Il Ministro: Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 35
 
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