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| Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 5 aprile 2006 |  | Modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 29 dicembre 2004, recante criteri, condizioni e modalita'  di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge  3  agosto 2004, n. 220, convertito dalla legge 19 ottobre  2004,  n. 257, concernente ulteriori interventi a favore dei soggetti  danneggiati  dagli  eventi alluvionali del mese di novembre 1994. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto  il  decreto-legge  19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  recante disposizioni  urgenti  per  la ricostruzione nelle zone colpite dalle eccezionali  avversita' atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima  decade del mese di novembre 1994 e successive modificazioni ed integrazioni   e,   in  particolare  l'art.  3-bis,  come  modificato dall'art.  1-ter, lettera d) della legge 27 ottobre 1995, n. 438, che prevede  l'assegnazione  alle  imprese  industriali,  commerciali, di servizi,  comprese quelle turistico-alberghiere, nonche' alle imprese artigiane, di un contributo pari al 30 per cento del valore dei danni subiti  dai beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di 300 milioni di lire per ciascuna impresa;
 Visti  i  decreti del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995 e del 5 settembre  1995,  con i quali sono state stabilite le condizioni e le modalita'  per  la  concessione  del  contributo  in conto capitale a favore delle imprese dei vari settori danneggiate dall'alluvione;
 Visto  il  decreto-legge  3  maggio  1995, n. 154, convertito dalla legge 30 luglio 1995, n. 265 e, in particolare, l'art. 5, comma 7, il quale  prevede  che  le provvidenze previste dagli articoli 2 e 3-bis della  legge  n.  35  del  1995,  si  intendono  applicabili anche ai titolari  degli  studi professionali aventi sede nei territori di cui all'art. 1 della medesima disposizione legislativa;
 Visto  il  decreto-legge  3  agosto  2004,  n. 220, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  ottobre  2004,  n. 257, concernente ulteriori  interventi  a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 e, in particolare l'art. 1-bis, il  quale,  prevede,  ai  commi  2  e  4,  che  ai soggetti che hanno beneficiato  soltanto  del  contributo  in conto capitale o che hanno estinto  il  finanziamento agevolato, la quota residua del contributo e'  corrisposta  da  Mediocredito  centrale S.p.a. e da Artigiancassa S.p.a.  nel  periodo  di  un  triennio con le modalita' stabilite con decreto  di  natura  non  regolamentare  del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Visto  il  proprio decreto in data 29 dicembre 2004 con il quale e' stata  data  attuazione  alla  predetta  disposizione legislativa con riserva di provvedere con successivo decreto a stabilire le modalita' di  erogazione  della  quota di contributo eccedente il finanziamento agevolato  e  della  quota  residua del contributo a coloro che hanno ricevuto  soltanto  il  contributo  in  conto  capitale  o  che hanno rimborsato anticipatamente il finanziamento agevolato;
 Viste  le comunicazioni in data 16 e 18 novembre 2005, con le quali Artigiancassa  e  MCC,  sulla  base  delle domande pervenute entro il termine  del  30  giugno  2005 e risultate ammissibili hanno stimato, rispettivamente,  in  14,5  milioni  e  in  77  milioni  di  euro  il fabbisogno finanziario per l'attuazione dell'intervento;
 Visto  il  proprio decreto n. 024118 del 2 marzo 2006, con il quale sul capitolo 7299 dello stato della spesa del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per l'anno finanziario 2006 e' stata apportata una variazione  in aumento in termini di cassa per l'ammontare di ottanta milioni di euro;
 Considerato  che  sussistono disponibilita' finanziarie sufficienti per  procedere  alla  liquidazione  in un'unica soluzione della quota residua di contributo;
 Ritenuto,  pertanto,  che ricorrono le condizioni necessarie per lo scioglimento della suddetta riserva;
 Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di apportare modificazioni ed integrazioni  al  predetto decreto del 29 dicembre 2004 allo scopo di agevolare l'attuazione dell'intervento da parte dei soggetti gestori;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. La  quota residua del contributo dovuta nei casi di cui al comma 2, ultimo periodo e al comma 4 dell'art. 1-bis della legge n. 257 del 2004 e' corrisposta ai beneficiari in un'unica soluzione, a decorrere dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto e secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Al  decreto  ministeriale  del 29 dicembre 2004 richiamato nelle premesse sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
 a) all'art.  1, comma 2, e' aggiunto il seguente periodo: «Non si applica  la  disposizione  di cui all'art. 2, comma 3, primo periodo, del decreto del Ministro del tesoro del 24 marzo 1995»;
 b) all'art.  5,  comma  1,  le parole: «Fino alla scadenza di cui all'art.   2,   comma   5»   sono   sostituite  dalle  parole:  «Fino all'estinzione   totale   o   parziale  dei  finanziamenti  agevolati effettuata ai sensi del presente decreto».
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 5 aprile 2006
 Il Ministro: Tremonti
 
 Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 35
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