Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 9 giugno 2006 |
Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della societa' British Airways PLC di Roma. (Decreto n. 38722). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»; Visto l'accordo in data 18 marzo 2005, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' British Airways nonche' delle OO.SS., con il quale e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 2 maggio 2005, in favore di un numero massimo di 55 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi; Visto il decreto ministeriale n. 37437 del 30 novembre 2005, con il quale e' stato autorizzato il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dal call center di Roma della societa' British Airways PLC per i periodi dal 2 maggio 2005 al 1° novembre 2005 e dal 2 novembre 2005 al 1° maggio 2006, ai sensi del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291; Vista l'istanza presentata in data 15 maggio 2006, con la quale la sopraccitata societa' ha richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo e ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° novembre 2006, in favore del personale dipendente dal call center di Roma, indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalla medesima societa'; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale del call center di Roma, dipendente dalla societa' British Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2005, in favore del personale del call center di Roma, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa': British Airways PLC, sede in Roma, unita' in Roma, viale Citta' d'Europa 681, per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° novembre 2006; pagamento diretto: no. |
| Art. 2. La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati. |
| Art. 3. Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale al Ministro dell'economia e delle finanze. |
| Art. 4. La societa' British Airways PLC e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato, art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 giugno 2006 Il Ministro: Damiano |
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