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| Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  | DECRETO 9 giugno 2006 |  | Concessione  del  trattamento straordinario di integrazione salariale in  favore dei lavoratori della societa' British Airways PLC di Roma. (Decreto n. 38722). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
 Vista  la  legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  di conversione,  con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249,  che  stabilisce  che  «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  puo'  concedere,  sulla  base  di  specifici accordi in sede governativa,  in  caso  di  crisi  occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di  cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al  personale  anche  navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi   derivanti  a  seguito  di  processi  di  riorganizzazione  o trasformazioni societarie»;
 Visto  l'accordo  in  data  18 marzo  2005,  intervenuto  presso il Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti  della  societa' British Airways nonche' delle OO.SS., con   il   quale  e'  stato  concordato  il  ricorso  al  trattamento straordinario  di  integrazione  salariale,  come previsto dal citato art.  1-bis  della legge 3 dicembre 2004 n. 291, per un periodo di 24 mesi a decorrere dal 2 maggio 2005, in favore di un numero massimo di 55 unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi;
 Visto il decreto ministeriale n. 37437 del 30 novembre 2005, con il quale   e'   stato   autorizzato   il  trattamento  straordinario  di integrazione  salariale  in  favore del personale dipendente dal call center  di  Roma della societa' British Airways PLC per i periodi dal 2 maggio  2005 al 1° novembre 2005 e dal 2 novembre 2005 al 1° maggio 2006,  ai sensi del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291;
 Vista  l'istanza presentata in data 15 maggio 2006, con la quale la sopraccitata societa' ha richiesto, alla luce del predetto verbale di accordo  e  ai  sensi  di quanto previsto dall'art. 1-bis della legge 3 dicembre  2004,  n.  291,  di  conversione,  con modificazioni, del decreto  legge 5 ottobre 2004, n. 249, la concessione del trattamento straordinario  di integrazione salariale, per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° novembre 2006, in favore del personale dipendente dal call center  di  Roma,  indicato negli allegati elenchi nominativi forniti dalla medesima societa';
 Ritenuto,  per  quanto  precede,  di autorizzare la concessione del trattamento  straordinario  di  integrazione salariale, in favore del personale  del call center di Roma, dipendente dalla societa' British Airways PLC, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291,  di  conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;
 Decreta:
 Art. 1.
 Ai  sensi  dell'art.  1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione,  con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249,  e'  autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,  definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 18 marzo 2005, in  favore  del  personale  del  call  center di Roma, indicato negli elenchi allegati e dipendente dalla societa':
 British  Airways  PLC, sede in Roma, unita' in Roma, viale Citta' d'Europa 681, per il periodo dal 2 maggio 2006 al 1° novembre 2006;
 pagamento diretto: no.
 |  |  |  | Art. 2. La   societa'   predetta   e'   tenuta   a  comunicare  mensilmente all'Istituto  nazionale  della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 |  |  |  | Art. 3. Ai  fini  del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati  dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a  controllare  mensilmente  i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle  prestazioni  di  cui al presente provvedimento e a darne  riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale al Ministro dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 4. La societa' British Airways PLC e' tenuta a presentare al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale, alla scadenza del periodo oggetto  del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito  del periodo massimo di 24 mesi previsti dal citato, art. 1-bis  della  legge  3 dicembre  2004,  n.  291,  di  conversione del decreto-legge  5 ottobre  2004,  n.  249,  al  fine  di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 9 giugno 2006
 Il Ministro: Damiano
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