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| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 giugno 2006 |  | Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3527). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  il  decreto-legge  17 febbraio  2005,  n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
 Visto  il  decreto-legge  31 maggio  2005,  n.  90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;
 Visto  il  decreto-legge  30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre  2005  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo  stato di emergenza  a  seguito  degli  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio  delle  province  di  Bari  e  Brindisi  nei  giorni  22 e 23 ottobre 2005;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18  novembre  2005,  n.  3475,  recante: «Primi interventi urgenti di protezione  civile  diretti  a  fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province  di  Bari  e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005» cosi' come  modificata  dall'art.  3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485  del  2005  ed integrata dall'art. 11 dell'ordinanza n. 3506 del 2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  di  emergenza  nel  settore dei rifiuti, nonche' in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, e di tutela delle acque superficiali della regione Campania;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341  del  27 febbraio  2004,  n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo  2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art.  1,  comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto  2004,  n.  3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004,  art.  8,  n.  3382  del  18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre  2004,  art.  2,  n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del  29 aprile  2005,  art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449  del  15 luglio  2005,  art.  2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005,  art.  5,  comma 6,  n.  3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre  2005,  n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493  in data 11 febbraio 2006, n. 3506 del 2006, art. 7, n. 3508 del 13 aprile  2006,  art.  13,  e  n.  3520  del 2 maggio 2006, art. 15, recanti  disposizioni  urgenti  per  fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e  speciali  pericolosi, nonche' in materia di bonifica e risanamento ambientale  dei  suoli,  delle  falde  e dei sedimenti inquinati e di tutela  delle  acque  superficiali  e  sotterranee  e  dei  cicli  di depurazione nel territorio della regione Calabria;
 Viste  le  ordinanze di protezione civile n. 2696 del 1997, n. 2707 del  1997,  n.  2856 del 1997, n. 2881 del 1998, n. 2984 del 1999, n. 3062  del 2000, n. 3095 del 2000, n. 3106 del 2001, n. 3132 del 2001, n.  3149  del  2001,  n. 3185 del 2002, n. 3220 del 2002, n. 3251 del 2002,  n.  3337  del 13 febbraio 2004, n. 3512 del 6 aprile 2006 e n. 3524 dell'8 maggio 2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2006  con  il quale, fra l'altro, viene nominato Commissario delegato il Prefetto della Repubblica gen. Carlo Alfiero;
 Vista  l'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 5 maggio   2006,  n.  3523,  recante:  «Interventi  conseguenti  alla dichiarazione  di «grande evento» nel territorio della citta' di Roma in  occasione  dell'incontro  tra  il  Santo  Padre e gli aderenti ai movimenti   ed  alle  comunita'  ecclesiali»,  cosi'  come  integrata dall'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3524 del 2006;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 11 marzo  2005,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  di  emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia    di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi   dissesti idrogeologici  con  conseguenti diffusi movimenti franosi, nonche' il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 marzo  2006  con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in  relazione  al  movimento  franoso che ha interessato la discarica comunale in localita' La Torre nel comune di Teramo;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 12 maggio  2006  con  il quale e' stato dichiarato, fino al 31 maggio 2007, lo stato d'emergenza in relazione al grave movimento franoso in atto nel comune di Montaguto in provincia di Avellino;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 marzo 2007,  lo  stato  di  emergenza  in relazione agli eccezionali eventi alluvionali  che  hanno  colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 febbraio  2006 con il quale e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione alla situazione determinatasi nel  territorio  dell'isola  di  Lampedusa  e nelle prospicienti aree marine;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 marzo  2005,  con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio 2006,  lo  stato  di  emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, provincia    di   Cosenza,   interessato   da   gravissimi   dissesti idrogeologici  con  conseguenti diffusi movimenti franosi, nonche' il successivo decreto di proroga del 17 febbraio 2006;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre  2005 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eventi meteorici che hanno colpito il territorio della regione Liguria nei giorni 11 agosto, 9, 10 e 11 settembre 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio  2006 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione  agli  eventi metereologici e meteomarini avversi che hanno colpito  il  territorio  della  regione  Liguria  nei  giorni  2, 3 e 4 dicembre 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 1° giugno  2006,  con il quale e' stato prorogato, fino al 31 gennaio 2007,  lo  stato  d'emergenza  nel  territorio della regione Lazio in ordine   alla  situazione  di  crisi  socio-economico-ambientale  nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 dicembre  2005 con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006,  lo  stato di emergenza socio-economico-ambientale nella laguna di  Venezia  in  ordine  alla  rimozione  dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;
 Visto  l'art.  4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel  quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 2 settembre  2005,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di criticita'  in  conseguenza  della  grave  situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3518 del  27 aprile  2006,  recante:  «Ulteriori  disposizioni  urgenti di protezione  civile  finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del Sudan»;
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3495 dell'11 febbraio 2006;
 Visto  il  decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  79,  convertito, con modificazioni,   dalla   legge   28 maggio   2004,  n.  139,  recante «Disposizioni  urgenti  in  materia di sicurezza di grandi dighe e di edifici istituzionali»;
 Visto,  in  particolare,  l'art.  2  del predetto decreto-legge che dispone  che  alla  definizione  degli  interventi  per  la  messa in sicurezza  sulle  grandi  dighe  si  provvede,  laddove sussistano le condizioni  per  la  dichiarazione dello stato di emergenza, mediante l'adozione  di  ordinanze  di  protezione  civile ex art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre  2004  recante  la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione  alla  messa  in  sicurezza  delle  grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria); Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio); La Para   e   Rio  Grande  (Umbria);  Molinaccio  (Marche);  Muraglione, Montestigliano   e   Fosso   Bellaria  (Toscana);  Pasquasia  e  Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2005;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio  2005 di estensione della predetta dichiarazione di stato di emergenza alla diga di Muro Lucano nella regione Basilicata;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2006 recante la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza  in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi  e  Galano  (Liguria);  Zerbino e La Spina (Piemonte); Sterpeto (Lazio);   La  Para  e  Rio  Grande  (Umbria);  Molinaccio  (Marche); Muraglione,  Montestigliano  e  Fosso Bellaria (Toscana); Pasquasia e Cuba (Sicilia); Gigliara Monte (Calabria), fino al 31 dicembre 2006;
 Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3461/2005,  n.  3498/2005, n. 3437/2005, n. 3418/2005 e n. 3485/2005, per   la   messa  in  sicurezza  delle  grandi  dighe  delle  regioni Basilicata, Lazio, Sicilia, Piemonte, Liguria, Marche e Toscana;
 Vista  la  nota  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot.  n.  7794  del  10 maggio  2006 di designazione del Commissario delegato  per  la  messa  in  sicurezza  delle  dighe  della  regione Siciliana  in  sostituzione  del  Commissario  delegato  nominato con ordinanza di protezione civile n. 3485/2005;
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 6 aprile 2006 recante  la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Ostuni (Brindisi), in relazione all'incaglio della motonave Hanife Ana in localita' Torre Pozzella-Costa Merlata.
 Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3517 del  27 aprile  2006,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006;
 Considerato  che, facendo seguito alla predetta ordinanza, e' stato pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 122 del  27 maggio  2006  l'avviso di pubblicazione del bando di gara per l'affidamento  del  servizio di rimozione della motonave Hanife Ana e di rimorchio presso il porto di Brindisi;
 Considerato,  inoltre,  che  alla scadenza dei termini previsti nel bando  di  gara  per  la presentazione delle offerte non e' pervenuta alcuna  offerta e che, pertanto, si e' proceduto a dichiarare deserta la gara medesima;
 Ravvisata  l'esigenza  di  disporre  comunque  misure  di carattere straordinario   ed   urgente   finalizzate   all'immediata  rimozione dell'unita'  navale  sopra menzionata, ed al conseguente rimorchio al porto piu' vicino;
 Tenuto  conto  della necessita' di procedere quindi all'affidamento del  servizio  attraverso  una trattativa privata, previa indagine di mercato,  tale  da  consentire  la  massima  rapidita'  dei  tempi di esecuzione  e  assicurando  contestualmente  il  corretto svolgimento delle procedure di gara;
 Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 
 Art. 1.
 1.  Il  Prefetto  di  Bari  e'  nominato  Commissario  delegato per fronteggiare  gli  eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle  province  di Bari e Brindisi nei giorni 22 e 23 ottobre 2005 e di  cui  al  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 28 ottobre  2005.  Conseguentemente i riferimenti al Prefetto Tommaso Blonda  di cui all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3474 del 2005 e all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 2005 sono soppressi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Al fine di contenere le spese per il personale di cui si avvale il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio per le attivita'  connesse  alle  situazioni  di  emergenza  in  materia  di gestione  dei  rifiuti,  bonifiche  e  tutela delle acque, il comma 3 dell'art.   12  dell'ordinanza  di  protezione  civile  n.  2948  del 25 febbraio  1999,  cosi'  come  integrato  dal  comma 4 dall'art. 10 dell'ordinanza  n.  2983 del 31 maggio 1999 e dal comma 1 dell'art. 7 dell'ordinanza  n.  3032  del  21 dicembre  1999,  nonche' il comma 1 dell'art.  16 dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 2000, e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi.
 2.  Fino  alla  data  di  pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  della  presente ordinanza il Prefetto di Napoli provvede all'erogazione dei compensi spettante al personale di cui al comma 1  a carico delle risorse finanziarie ancora disponibili presso la contabilita' speciale.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Per  il  superamento  dell'emergenza  ambientale  in atto nella regione  Calabria,  tenuto  conto della necessita' di assicurare ogni improcrastinabile   iniziativa  finalizzata  alla  risoluzione  delle problematiche  inerenti alla gestione dei rifiuti ed alla depurazione delle  acque  al  personale appartenente alla carriera prefettizia in servizio   presso   la  struttura  commissariale  e'  corrisposta  la retribuzione  di  posizione  di cui all'art. 13, comma 1, lettera c), del  decreto  del Presidente della Repubblica 1° agosto 2003, n. 252, unitamente  al trattamento economico previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836.
 2.  Al  fine di consentire la rapida risoluzione delle controversie in  atto  il Commissario delegato e' autorizzato a concludere atti di natura transattiva, nel limite massimo di spesa di Euro 2.000.000,00, definendo  forme  di  collaborazione  con  la  competente  Avvocatura distrettuale  dello  Stato  per  il  sollecito rilascio del parere di competenza.
 3.  Per  evitare l'aggravio derivante dall'avvio delle procedure di riscossione  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  6 aprile  2006,  n.  3512,  per assicurare, altresi',  l'immediata  attuazione  del  comma 1,  dell'art.  2,  del decreto-legge    30 novembre    2005,   n.   245,   convertito,   con modificazioni,  dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, i crediti vantati dai  Comuni  in  relazione  all'utilizzo  da  parte  della  struttura commissariale  del  personale  dei  detti  Enti locali possono essere compensati  dal  Commissario  delegato  per l'emergenza ambientale in atto   nella   regione  Calabria,  a  seguito  di  apposita  verifica contabile,  con  i  debiti  maturati  dai  medesimi  Enti  locali nei confronti della struttura commissariale.
 4.  Per  il  superamento  dell'emergenza  ambientale  in atto nella regione  Calabria,  la  Regione  medesima  e' autorizzata a contrarre mutui  o  ad  effettuare  altre  operazioni  finanziarie con la Cassa depositi  e  prestiti  ed  altri  istituti  di  credito,  allo  scopo utilizzando,  ai  fini  del  relativo  ammortamento, la somma di euro 430.000,00  in  limiti d'impegno quindicennali a valere sulle risorse assegnate  al  Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
 5.  Il netto ricavo dei mutui di cui al comma 4 e' trasferito dalla regione  Calabria  sulla  contabilita'  speciale  n.  2762, istituita presso   la  Tesoreria  provinciale  di  Catanzaro  ed  intestata  al Commissario delegato per l'emergenza ambientale in Calabria.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Il  comma 2,  dell'art.  4,  dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006 e' soppresso.
 2.   Le   risorse   finanziarie   di   cui   all'art.  4,  comma 1, dell'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio  2006,  e  successive  modificazioni, sono integrate di euro 500.000,00,   e  affluiscono  sulla  contabilita'  speciale  n.  1200 intestata  al  Prefetto di Roma presso la tesoreria provinciale dello Stato  succursale  di  Roma,  con  oneri  a  carico  del  Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Per  il  soddisfacimento  delle  nuove  e maggiori esigenze del Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri  connesse all'espletamento delle attivita' di emergenza citate  in  premessa,  il  Dipartimento  medesimo  e'  autorizzato  a stipulare due contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga agli articoli 35  e  36  del decreto-legislativo n. 165/2001, e successive modificazioni,  ed all'art. 19 del Contratto collettivo di lavoro del comparto  Ministeri,  con  oneri  a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 2.  All'art.  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri  n.  3495  dell'11 febbraio  2006  alla  fine del comma 3 e' aggiunto  il  seguente  periodo:  «Con  provvedimento  del  Capo  del Dipartimento   della  protezione  civile  e'  stabilito  il  compenso spettante al Presidente del Comitato di rientro di cui al comma 2».
 3. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3518  del 27 aprile 2006 le parole «il dott. Guido Bertolaso»   sono   soppresse   e   cosi'  sostituite»  il  Capo  del Dipartimento della protezione civile».
 4. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  3518  del  27 aprile  2006  le  parole  «presso la Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri»  sono  soppresse  e  cosi' sostituite «presso il Dipartimento della protezione civile».
 5.  Al  fine  di assicurare la piena operativita' della Commissione nazionale  per  la  previsione  e  la  prevenzione dei grandi rischi, istituita  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 aprile   2006,   in   attuazione   dell'art.   5,  comma 3-bis  del decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  9 novembre  2001,  n. 401, e successive modificazioni  ed  integrazioni, nell'espletamento delle attivita' di consulenza  tecnico-scientifica  per il Dipartimento della protezione civile,  tenuto  conto della rilevanza del contributo che il predetto organo  assicura al Dipartimento nelle numerose situazioni di rischio in   atto   nel   territorio  nazionale  di  cui  alle  dichiarazioni d'emergenza  in premessa citate, e' autorizzata la corresponsione del trattamento  di missione ai componenti della predetta Commissione, in deroga  all'art.  1,  comma 203,  della  legge  n.  266  del 2005, ed all'art.  5,  comma 3-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e successive modificazioni ed integrazioni.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Allo  scopo  di  realizzare  le  occorrenti  sinergie  rispetto all'esercizio  delle competenze di protezione civile, con riferimento in particolare ai «Grandi Eventi» di cui all'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge    7 settembre    2001,   n.   343,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  9 novembre 2001, n. 401, e' autorizzato l'utilizzo  di  personale del Dipartimento della protezione civile da parte   della   Presidenza   del   Consiglio  dei  Ministri,  per  il perseguimento  degli  obiettivi  di  comune  interesse istituzionale, individuando    modelli    procedimentali    idonei   ad   assicurare funzionalita'  e  celerita' ai processi decisionali; i relativi oneri sono posti a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 2.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  supporto  di servizi, logistico  e  tecnologico  alle complesse attivita' istituzionalmente attribuite  al Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  e'  autorizzata  la spesa massima di euro 100.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 3.  Per le finalita' di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  e'  autorizzata  a  conferire  un incarico di funzione dirigenziale  di livello generale, in base all'art. 19, comma 10, del decreto   legislativo   30 marzo   2001,   n.   165,   e   successive modificazioni,  in  deroga  ai  limiti,  anche  temporali minimi, ivi previsti. Tale incarico e' conferito in aggiunta ai posti di funzione individuati  con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio  2002,  e  successive  modificazioni.  Al relativo onere si provvede  a  carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilita'.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  L'ing.  Santi  Muscara'  e'  nominato  Commissario delegato, in sostituzione  del  dott.  ing. Rosario De Francesco gia' nominato con ordinanza  di protezione civile del 22 dicembre 2005, n. 3485, per la messa  in  sicurezza  delle  dighe di Pasquasia (Comune di Enna) e di Cuba (Comune di Centuripe) di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3418/2005, provvedendo a porre  in  essere  le  relative  iniziative per la messa in sicurezza delle  citate  dighe  esercitando  i poteri previsti dalla richiamata ordinanza di protezione civile n. 3418/2005.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  Stante  l'intervenuta  proroga  dello  stato  di  emergenza nel settore  dello  smaltimento  dei  rifiuti  nella regione Campania, le attuali  affidatarie del servizio di smaltimento - Fibe S.p.a. e Fibe Campania  S.p.a. - sono tenute ad assicurarne la prosecuzione, con le modalita'  di  cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005,  n.  245,  come  convertito nella legge 27 gennaio 2006, n. 21, fino  all'aggiudicazione dell'appalto e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza.
 |  |  |  | Art. 9. 1.   Il   capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri  e'  nominato  commissario delegato,  in  sostituzione  del  direttore  marittimo  di Bari, gia' nominato  con  ordinanza  di protezione civile del 27 aprile 2006, n. 3517,  per  l'espletamento,  in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative  necessarie alla rimozione della motonave Hanife Ana ed al relativo rimorchio presso il porto piu' vicino.
 2.  Per  l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza,  il  commissario delegato puo' avvalersi del capitano di  vascello  CP Nunzio Martello in qualita' di soggetto attuatore in sostituzione  del  comandante della Capitaneria di porto di Brindisi, gia'  nominato con ordinanza di protezione civile del 27 aprile 2006, n.  3517,  nonche'  della  collaborazione  degli uffici tecnici della regione  Puglia,  degli  enti  locali territoriali e non territoriali nonche' degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato.
 3.  L'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri del 27 aprile 2006, n. 3517, e' soppresso.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 giugno 2006
 Il Presidente: Prodi
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