| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 Visto  l'art.  11  della  legge  23 dicembre  1992,  n. 498, che ha demandato   a  questo  Comitato  l'emanazione  di  direttive  per  la concessione  della  garanzia  dello  Stato,  per  la  revisione delle convenzioni  vigenti  con  le  societa'  autostradali  e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;
 Vista  la  delibera  20 dicembre  1996,  n.  319,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n. 305 del 31 dicembre 1996, con la quale questo Comitato  ha  definito, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 498 gia' richiamata,   lo   schema   regolatore   a   regime  per  il  settore autostradale,  prevedendo  che  le  tariffe  di pedaggio autostradale vengano  adeguate  sulla  base della formula riportata nella delibera stessa  e  stabilendo  che le nuove convenzioni debbano fissare in un quinquennio  l'intervallo  temporale  fra  revisioni successive della predetta formula;
 Vista  la  delibera  21 dicembre  2001,  n.  121,  pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  51  del  21 marzo  2002, con la quale questo Comitato - ai sensi dell'art. 1, della legge 21 dicembre 2001, n. 443 -  ha approvato il 1° programma delle opere strategiche, che include, nell'ambito  del  «Corridoio  plurimodale  padano» alla voce «Sistemi stradali ed autostradali», il «Passante di Mestre»;
 Viste le delibere 31 ottobre 2002, n. 92, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  29  del  5 febbraio  2003,  e  7 novembre  2003, n. 80 pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale del 1° marzo 2004, n. 50, con le quali  questo  Comitato - rispettivamente - ha stabilito il limite di contribuzione,  a  carico  delle risorse destinate all'attuazione del Programma,   per   il   passante  di  Mestre  ed  ha  approvato,  con prescrizioni  e  raccomandazioni, il progetto preliminare dell'opera, assegnando  alla medesima un contributo pari al limite massimo di cui sopra;
 Vista  la  delibera  3 febbraio 2004, n. 6, pubblica nella Gazzetta Ufficiale  n.  103 del 4 maggio 2004, con la quale questo Comitato ha preso atto delle diverse modalita' di copertura del costo residuo del «Passante»,  prevedendo  che  l'ANAS provveda, direttamente o tramite societa'  di  progetto dalla medesima partecipata, alla realizzazione dell'opera  che  verra'  affidata  poi in gestione pro-quota alle tre concessionarie delle autostrade interferite e demandando al Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero delle infrastrutture   e   dei   trasporti,  ulteriori  approfondimenti  al riguardo, all'esito dei quali promuovere atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni tra ANAS S.p.a. e le suddette concessionarie;
 Ritenuto  di  dare indicazioni per la stipula degli atti aggiuntivi alle  vigenti  convenzioni relative alle tre societa' concessionarie, Autostrada   Venezia   e  Padova  S.p.a.,  Autovie  Venete  S.p.a.  e Autostrada per l'Italia S.p.a. che gestiscono autostrade interferenti con  il  «Passante  di  Mestre»  in relazione alle peculiarita' della soluzione  operativa  individuata per la realizzazione e gestione del Passante stesso;
 Ritenuto  in  particolare, a seguito dell'operazione di permuta tra la  gestione  del passante e la gestione della tangenziale di Mestre, di prevedere il principio dell'isopedaggio, e dell'isoricavo, in modo da  assicurare ai concessionari l'invarianza dei ricavi rispetto alle stime  contenute nei piani finanziari e garantire nel tempo il flusso di risorse necessarie per la realizzazione del passante;
 Su  proposta  congiunta  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze;
 Delibera:
 
 Si  autorizza  l'inserimento, negli approvandi atti aggiuntivi alle vigenti  convenzioni  con  le  societa'  che gestiscono le autostrade interferenti   con  il  «Passante  di  Mestre»,  delle  clausole  che prevedono   l'isopedaggio   e   l'isoricavo,  al  fine  di  mantenere inalterata  l'invarianza  dei ricavi, rispetto alle stime di traffico di  cui  ai  piani finanziari allegati ai vigenti atti convenzionali, nonche'  garantire  nel  tempo il flusso di risorse necessarie per la realizzazione   del   passante.  L'ANAS  provvedera'  annualmente,  a decorrere dalla data di entrata in esercizio del Passante, a definire con  le  concessionarie  i  conseguenti  conguagli  sulla  base degli introiti netti complessivi consuntivati.
 Roma, 6 aprile 2006
 
 Il Presidente
 Berlusconi
 
 Il segretario del CIPE
 Baldassarri
 
 Registrata alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
 
 Ufficio  di  controllo  Ministeri economico-finanziari, registro n. 4 Economia e finanze, foglio n. 155
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