Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2006 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 5 giugno 2006 |
Riclassificazione del medicinale «Duodopa (levodopa/carbidopa)», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. |
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IL DIRETTORE GENERALE
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualita' di direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute; Visto il decreto legislativo n. 178/1991; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8; Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»; Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006; Vista la determinazione del 18 novembre 2005 con la quale la societa' Solvay Pharma ha avuto la classificazione del medicinale «Duodopa» come di seguito indicato: 20 mg/ml + 5 mg/ml gel intestinale 7 cassette in plastica contenenti ognuna 1 sacca in pvc da 100 ml - A.I.C. n. 036885010/M (in base 10) 135NJL (in base 32), classe «C»; Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione del medicinale; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11/12 aprile 2006; Vista la deliberazione n. 14 del 18 maggio 2006 del consiglio di amministrazione dell'A.I.F.A. adottata su proposta del direttore generale; Determina:
Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilita'
Il medicinale DUODOPA (levodopa/carbidopa) e' classificato come segue. Confezione: 20 mg/ml + 5 mg/ml gel intestinale 7 cassette in plastica contenenti ognuna 1 sacca in pvc da 100 ml; A.I.C. n. 036885010/M (in base 10) 135NJL (in base 32); classe di rimborsabilita': «H»; prezzo ex factory (IVA esclusa): 756,00 euro; prezzo al pubblico (IVA inclusa): 1247,71 euro. Tetto di spesa (ex factory) di 2,06 milioni di euro. Validita' del contratto dodici mesi. In caso di superamento del tetto di spesa negoziato si applica uno sconto automatico sull'ex factory per recuperare l'eccedenza nei dodici mesi successivi. Ai fini del monitoraggio della spesa, l'azienda dovra' inviare all'A.I.F.A. Uff. XI, con periodicita' trimestrale, il numero di confezioni cedute e relativo importo, distinti per singoli centri acquirenti compilando il modulo riportato nel sito www.agenziafarmaco.it Per ogni nuovo paziente due settimane di terapia gratuita (2 confezioni). |
| Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile in ambiente ospedaliero, in ambito extra ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile, secondo le disposizioni delle regioni o delle province autonome. |
| Art. 3. Disposizioni finali
La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Roma, 5 giugno 2006 Il direttore generale: Martini |
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