Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2006 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali - Biennio economico 2004-2005.

Il giorno 8 giugno 2006 alle ore 20,30 presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN nella persona del presidente cons. Raffaele Perna (firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:

=====================================================================
Organizzazioni sindacali: | Confederazioni: ===================================================================== CGIL FP (Firmato) |CGIL (Firmato) CISL FPS (Firmato) |CISL (Firmato) UIL PA (Firmato) |UIL (Firmato) CONFSAL/ UNSA (Firmato) |CONFSAL (Firmato) FLP (non firma) |USAE (Firmato) RDB/PI (non firma) |RDB-CUB (non firma) FEDERAZIONE INTESA* (Firmato) |CONFINTESA* (Firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.

*ammesse con riserva

Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente del comparto delle Agenzie fiscali di cui all'art. 3 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
 
Art. 2.
Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 79, comma 4, del CCNL del 28 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Gli importi annui degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati alle scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita' di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del citato CCNL del 28 maggio 2004.
 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita' di cui all'art. 67, comma 4 ed all'art. 70, comma 7 del CCNL del 28 maggio 2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' quella prevista dall'art. 2122 codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 81 del CCNL del 28 maggio 2004.
 
Art. 4. Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la
produttivita'

1. In attuazione degli impegni assunti nel protocollo tra Governo e sindacati del 27 maggio 2005, al fine di incentivare la produttivita' dei dipendenti, il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttivita' di cui all'art. 84 del CCNL del 24 maggio 2004 e' incrementato di un importo pari allo 0,50% del monte salari dell'anno 2003 (corrispondente a Euro 11,43 pro-capite, per tredici mensilita' per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 2003) con decorrenza dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.
 
Art. 5.
Clausola di interpretazione autentica

1. L'indennita' di Agenzia prevista dall'art. 87 del CCNL del 28 maggio 2004 deve intendersi come indennita' di amministrazione in funzione del fatto che la denominazione individuata dalle parti ha soltanto un valore terminologico correlato alla nuova articolazione organizzativa per Agenzie prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999.
2. Con decorrenza dall'entrata in vigore del CCNL di cui al comma 1, l'indennita' di Agenzia e' denominata indennita' di amministrazione.
 
Art. 6.
Indennita' di amministrazione

1. L'indennita' di cui all'art. 87 del CCNL del 28 maggio 2004 e' incrementata, per il biennio economico 2004-2005, nelle misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
 
Art. 7.
Buoni pasto

1. Il valore economico del buono pasto di cui all'art. 99 del CCNL per le Agenzie fiscali del 28 maggio 2004 e' rideterminato, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in Euro 7,00.
 
----> Vedere Tabelle da pag. 24 a pag. 30 <----
 
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