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| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali - Biennio economico 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | Il  giorno 8 giugno 2006 alle ore 20,30 presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra: L'ARAN   nella   persona  del  presidente  cons.  Raffaele  Perna (firmato) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali:
 
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 Organizzazioni sindacali:       |       Confederazioni: ===================================================================== CGIL FP (Firmato)                     |CGIL (Firmato) CISL FPS (Firmato)                    |CISL (Firmato) UIL PA (Firmato)                      |UIL (Firmato) CONFSAL/ UNSA (Firmato)               |CONFSAL (Firmato) FLP (non firma)                       |USAE (Firmato) RDB/PI (non firma)                    |RDB-CUB (non firma) FEDERAZIONE INTESA* (Firmato)         |CONFINTESA* (Firmato)
 
 Al  termine  della  riunione  le  parti  sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro.
 
 *ammesse con riserva
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto biennale
 
 1.  Il  presente  contratto  si  applica a tutto il personale con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e  a tempo determinato dipendente  del  comparto delle Agenzie fiscali di cui all'art. 3 del CCNQ del 18 dicembre 2002.
 2.  Il  presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004  al  31 dicembre  2005  e  concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 3.  Gli  effetti  decorrono  dal  giorno  successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
 4.  Per  quanto  non  previsto  dal presente contratto restano in vigore le norme del precedente CCNL.
 |  |  |  | Art. 2. Stipendio tabellare
 
 1.  Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 79, comma 4, del  CCNL del 28 maggio 2004, sono incrementati degli importi mensili lordi,  per  tredici  mensilita',  indicati  nella  tabella  A,  alle scadenze ivi previste.
 2.   Gli   importi  annui  degli  stipendi  tabellari  risultanti dall'applicazione   del  comma 1  sono  rideterminati  alle  scadenze stabilite dalla allegata tabella B.
 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita'   di   vacanza  contrattuale  prevista  dall'art.  2, comma 6, del citato CCNL del 28 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 3. Effetti dei nuovi stipendi
 
 1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti dall'applicazione del presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento  ordinario di quiescenza,  normale  e  privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'indennita'  di  cui all'art. 67, comma 4 ed all'art. 70, comma 7 del  CCNL  del  28 maggio  2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali  e  previdenziali  e  relativi  contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 2 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al  personale  comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel  periodo di vigenza del biennio economico 2004-2005. Agli effetti dell'indennita'  di  buonuscita,  di  licenziamento,  nonche'  quella prevista  dall'art.  2122  codice  civile  si  considerano  solo  gli scaglionamenti  maturati  alla  data  di  cessazione  del rapporto di lavoro.
 3.  Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell'art. 81 del CCNL del 28 maggio 2004.
 |  |  |  | Art. 4. Fondo  per  le  politiche  di  sviluppo  delle risorse umane e per la produttivita'
 
 1. In attuazione degli impegni assunti nel protocollo tra Governo e   sindacati   del   27 maggio  2005,  al  fine  di  incentivare  la produttivita'  dei  dipendenti, il Fondo per le politiche di sviluppo delle  risorse  umane  e  per la produttivita' di cui all'art. 84 del CCNL del 24 maggio 2004 e' incrementato di un importo pari allo 0,50% del   monte   salari  dell'anno  2003  (corrispondente  a  Euro 11,43 pro-capite,  per  tredici  mensilita' per i dipendenti in servizio al 31 dicembre  2003)  con  decorrenza  dal 31 dicembre 2005 ed a valere sull'anno 2006.
 |  |  |  | Art. 5. Clausola di interpretazione autentica
 
 1.  L'indennita'  di  Agenzia  prevista dall'art. 87 del CCNL del 28 maggio  2004 deve intendersi come indennita' di amministrazione in funzione  del  fatto  che la denominazione individuata dalle parti ha soltanto  un  valore terminologico correlato alla nuova articolazione organizzativa per Agenzie prevista dal decreto legislativo n. 300 del 1999.
 2.  Con  decorrenza  dall'entrata  in  vigore  del CCNL di cui al comma 1,   l'indennita'   di  Agenzia  e'  denominata  indennita'  di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 6. Indennita' di amministrazione
 
 1. L'indennita' di cui all'art. 87 del CCNL del 28 maggio 2004 e' incrementata,  per  il  biennio  economico  2004-2005,  nelle  misure mensili lorde ed alle scadenze indicate nella allegata tabella C.
 |  |  |  | Art. 7. Buoni pasto
 
 1.  Il  valore  economico  del buono pasto di cui all'art. 99 del CCNL  per  le  Agenzie fiscali del 28 maggio 2004 e' rideterminato, a decorrere dal 31 dicembre 2005, in Euro 7,00.
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