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| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 219 |  | Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  (e  successive direttive di  modifica)  relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali  per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato A;
 Vista   la  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,   del  6 novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
 Vista   la  direttiva  2004/24/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  31 marzo  2004,  che modifica, per quanto riguarda i medicinali vegetali tradizionali, la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
 Vista   la  direttiva  2004/27/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
 Vista  la  direttiva  2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003,  che  stabilisce  i  principi e le linee direttrici delle buone prassi  di  fabbricazione  relative  ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;
 Visto  il  decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni,  recante  recepimento  delle direttive della Comunita' economica europea in materia di specialita' medicinali;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 538, e successive modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  92/25/CEE, riguardante  la  distribuzione  all'ingrosso  dei  medicinali per uso umano;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  92/26/CEE, riguardante la classificazione nella fornitura dei medicinali per uso umano;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  92/27/CEE, concernente   l'etichettatura   ed   il  foglietto  illustrativo  dei medicinali per uso umano;
 Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, e successive modificazioni,   recante   attuazione   della   direttiva  92/28/CEE, concernente la pubblicita' dei medicinali per uso umano;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  92/73/CEE,  in materia di medicinali omeopatici;
 Visto  il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e successive modificazioni,  recante  attuazione  della  direttiva  93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE, relative ai medicinali;
 Visto  il  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione  della  buona  pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;
 Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 9 febbraio 2006;
 Acquisiti  i  pareri  espressi  dalle  competenti Commissioni della Camera dei deputati;
 Considerato   che   le  competenti  Commissioni  del  Senato  della Repubblica   non  hanno  espresso  il  parere  nel  termine  previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i  Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
 
 E m a n a
 
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:
 a) prodotto  medicinale  o medicinale, di seguito indicato con il termine «medicinale»:
 1)  ogni  sostanza  o  associazione di sostanze presentata come avente proprieta' curative o profilattiche delle malattie umane;
 2)  ogni  sostanza  o  associazione di sostanze che puo' essere utilizzata   sull'uomo   o   somministrata  all'uomo  allo  scopo  di ripristinare,   correggere   o   modificare   funzioni  fisiologiche, esercitando   un'azione  farmacologica,  immunologica  o  metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica;
 b) sostanza:  ogni  materia, indipendentemente dall'origine; tale origine puo' essere:
 1) umana, come: il sangue umano e suoi derivati;
 2)  animale,  come:  microrganismi,  animali  interi,  parti di organi,   secrezioni   animali,   tossine,   sostanze   ottenute  per estrazione, prodotti derivati dal sangue;
 3)  vegetale,  come:  microrganismi,  piante,  parti di piante, secrezioni vegetali, sostanze ottenute per estrazione;
 4)   chimica,  come:  elementi,  materie  chimiche  naturali  e prodotti chimici di trasformazione e di sintesi;
 c) medicinale   immunologico:   ogni   medicinale  costituito  da vaccini,  tossine,  sieri  o  allergeni.  I  vaccini, tossine o sieri comprendono  in  particolare:  gli  agenti  impiegati  allo  scopo di indurre  una  immunita'  attiva  o  un'immunita' passiva e gli agenti impiegati  allo  scopo  di  diagnosticare  lo  stato d'immunita'. Gli allergeni sono medicinali che hanno lo scopo di individuare o indurre una  modificazione  acquisita  specifica  della  risposta immunitaria verso un agente allergizzante;
 d) medicinale  omeopatico:  ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze   denominate   materiali   di   partenza   per  preparazioni omeopatiche  o  ceppi  omeopatici,  secondo un processo di produzione omeopatico  descritto  dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione,  dalle  farmacopee  utilizzate ufficialmente negli Stati membri   della  Comunita'  europea;  un  medicinale  omeopatico  puo' contenere piu' sostanze;
 e) radiofarmaco:  qualsiasi  medicinale che, quando e' pronto per l'uso,   include   uno  o  piu'  radionuclidi  (isotopi  radioattivi) incorporati a scopo sanitario;
 f) generatore  di  radionuclidi: qualsiasi sistema che include un radionuclide   progenitore  determinato  da  cui  viene  prodotto  un radionuclide discendente che viene quindi rimosso per eluizione o con qualsiasi altro metodo ed usato in un radiofarmaco;
 g) kit:  qualsiasi  preparazione  da ricostituire o combinare con radionuclidi   nel   radiofarmaco   finale,  di  solito  prima  della somministrazione;
 h) precursore   di  radionuclidi:  qualsiasi  altro  radionuclide prodotto  per essere utilizzato quale tracciante di un'altra sostanza prima della somministrazione;
 i) medicinali  derivati dal sangue o dal plasma umani: medicinali a   base  di  componenti  del  sangue  preparati  industrialmente  in stabilimenti  pubblici  o  privati;  tali  medicinali  comprendono in particolare   l'albumina,   i   fattori   della   coagulazione  e  le immunoglobuline di origine umana;
 l) reazione  avversa:  la reazione, nociva e non intenzionale, ad un  medicinale impiegato alle dosi normalmente somministrate all'uomo a  scopi profilattici, diagnostici o terapeutici o per ripristinarne, correggerne o modificarne le funzioni fisiologiche;
 m) reazione  avversa  grave:  la  reazione avversa che provoca il decesso  di un individuo, o ne mette in pericolo la vita, ne richiede o prolunga il ricovero ospedaliero, provoca disabilita' o incapacita' persistente  o  significativa  o  comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita;
 n) reazione avversa inattesa: la reazione avversa di cui non sono previsti  nel riassunto delle caratteristiche del prodotto la natura, la gravita' o l'esito;
 o) rapporti   periodici   di  aggiornamento  sulla  sicurezza:  i rapporti   periodici   che  contengono  le  informazioni  specificate nell'articolo 130;
 p) studio  sulla  sicurezza dei medicinali dopo l'autorizzazione: lo   studio   farmacoepidemiologico   o  la  sperimentazione  clinica effettuati   conformemente   alle   condizioni   stabilite   all'atto dell'autorizzazione   all'immissione   in  commercio  allo  scopo  di identificare o quantificare un rischio per la sicurezza, correlato ad un    medicinale    per   il   quale   e'   gia'   stata   rilasciata un'autorizzazione;
 q) abuso di medicinali: l'uso volutamente eccessivo, prolungato o sporadico,  di  medicinali  correlato  ad  effetti  dannosi sul piano fisico o psichico;
 r) distribuzione  all'ingrosso di medicinali: qualsiasi attivita' consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo  la  fornitura di medicinali al pubblico; queste attivita' sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli  altri distributori all'ingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico;
 s) obbligo  di  servizio  pubblico:  l'obbligo per i grossisti di garantire  in  permanenza un assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze di un territorio geograficamente determinato e  di  provvedere  alla  consegna  delle forniture richieste in tempi brevissimi su tutto il territorio in questione;
 t) rappresentante del titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio:  la persona designata dal titolare dell'autorizzazione all'immissione  in  commercio  per  rappresentarlo nello Stato membro interessato come rappresentante locale;
 u) prescrizione  medica:  ogni  ricetta  medica  rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali;
 v) denominazione del medicinale: la denominazione che puo' essere un  nome  di  fantasia  non  confondibile con la denominazione comune oppure  una  denominazione  comune  o  scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
 z) denominazione  comune:  la denominazione comune internazionale raccomandata  dall'Organizzazione  mondiale  della  sanita' (OMS), di norma  nella  versione  ufficiale italiana o, se questa non e' ancora disponibile, nella versione inglese; soltanto, in mancanza di questa, e' utilizzata la denominazione comune consuetudinaria;
 aa) dosaggio  del  medicinale:  il  contenuto  in sostanza attiva espresso, a seconda della forma farmaceutica, in quantita' per unita' posologica, per unita' di volume o di peso;
 bb) confezionamento  primario:  il  contenitore o qualunque altra forma  di  confezionamento  che  si  trova  a diretto contatto con il medicinale;
 cc) imballaggio    esterno    o    confezionamento    secondario: l'imballaggio in cui e' collocato il confezionamento primario;
 dd)  etichettatura:  le  informazioni  riportate sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario;
 ee) foglio   illustrativo:   il   foglio  che  reca  informazioni destinate all'utente e che accompagna il medicinale;
 ff) EMEA  (European  Medicines  Agency):  l'Agenzia europea per i medicinali  istituita dal regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo  e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso  umano  e  veterinario,  e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali, di seguito denominato: «regolamento (CE) n. 726/2004»;
 gg) rischi connessi all'utilizzazione del medicinale:
 1)  ogni  rischio  connesso  alla  qualita',  alla  sicurezza o all'efficacia  del  medicinale per la salute del paziente o la salute pubblica;
 2) ogni rischio di effetti indesiderabili sull'ambiente;
 hh) rapporto  rischio/beneficio:  una  valutazione  degli effetti terapeutici  positivi del medicinale rispetto ai rischi definiti alla lettera gg), numero 1);
 ii) medicinale  tradizionale  di  origine vegetale o fitoterapico tradizionale:   medicinale   che   risponde   ai   requisiti  di  cui all'articolo 21, comma 1;
 ll) medicinale   di   origine   vegetale   o  fitoterapico:  ogni medicinale  che  contiene  esclusivamente  come sostanze attive una o piu' sostanze vegetali o una o piu' preparazioni vegetali, oppure una o  piu'  sostanze vegetali in associazione ad una o piu' preparazioni vegetali;
 mm) sostanze  vegetali:  tutte  le piante, le parti di piante, le alghe, i funghi e i licheni, interi, a pezzi o tagliati, in forma non trattata,  di  solito essiccata, ma talvolta anche allo stato fresco. Sono  altresi'  considerati  sostanze  vegetali  taluni  essudati non sottoposti  ad  un  trattamento  specifico. Le sostanze vegetali sono definite  in  modo  preciso in base alla parte di pianta utilizzata e alla   denominazione  botanica  secondo  la  denominazione  binomiale (genere, specie, varieta' e autore);
 nn) preparazioni  vegetali: preparazioni ottenute sottoponendo le sostanze  vegetali  a  trattamenti  quali  estrazione, distillazione, spremitura,    frazionamento,    purificazione,    concentrazione   o fermentazione.  In tale definizione rientrano anche sostanze vegetali triturate  o polverizzate, tinture, estratti, olii essenziali, succhi ottenuti per spremitura ed essudati lavorati;
 oo) gas  medicinale:  ogni  medicinale  costituito  da una o piu' sostanze attive gassose miscelate o meno ad eccipienti gassosi;
 pp) AIFA:     Agenzia     italiana    del    farmaco    istituita dall'articolo 48,  comma 2,  del  decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
 qq) AIC: autorizzazione all'immissione in commercio.
 
 
 
 Avvertenza
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 28
 dicembre  1985,  n.  1092,  al  solo  fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CE  vengono  forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si  riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato A della
 legge  18 aprile  2005,  n.  62  pubblicata  nella Gazzetta
 Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/GE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva  2004/8/CE,  della  direttiva  2004/12/CE,  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
 direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
 direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
 tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2,  della  legge
 5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni. Su di
 essi   e'  richiesto  anche  il  parere  delle  Commissioni
 parlamentari   competenti  per  i  profili  finanziari.  Il
 Governo,   ove  non  intenda  conformarsi  alle  condizioni
 formulate  con  riferimento  all'esigenza  di  garantire il
 rispetto  dell'art.  81,  quarto comma, della Costituzione,
 ritrasmette  alle  Camere  i testi, corredati dei necessari
 elementi   integrativi   di   informazione,  per  i  pareri
 definitivi  delle  Commissioni  competenti  per  i  profili
 finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
 5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
 l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
 mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
 concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
 nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
 all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
 articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
 correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
 disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
 europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
 all'art.  64,  paragrafo 2,  della  direttiva 2004/39/CE, e
 all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie  ogni  quattro  mesi informa altresi' la Camera
 dei  deputati  e  il Senato della Repubblica sullo stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 
 «Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 
 2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6 novembre  2001, recante un codice comunitario relativo ai
 medicinali per uso umano.
 2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
 modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
 di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
 espressi in euro.
 2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
 recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
 assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
 nel settore delle imposte dirette e indirette.
 2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
 stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
 prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
 umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
 sperimentazione.
 2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
 del settore pubblico.
 2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
 sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
 attivita' e delle sorgenti orfane.
 2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
 deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
 l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
 2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
 un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
 2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile  2004,  relativa alla limitazione delle emissioni
 di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
 organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
 per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
 1999/13/CE.
 La  direttiva  2001/83/CE  e' pubblicata nella G.U.U.E.
 28 novembre 2001, n. L 311.
 La  direttiva  2004/24/CE  e' pubblicata nella G.U.U.E.
 30 aprile 2004, n. L 136.
 La  direttiva  2004/27/CE  e' pubblicata nella G.U.U.E.
 30 aprile 2004, n. L 136.
 La  direttiva  2003/94/CE  e' pubblicata nella G.U.U.E.
 14 ottobre 2003, n. L 262.
 Decreto   legislativo   29 maggio   1991,   n.  178  e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1991, n. 139.
 Decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  538  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7,
 supplemento ordinario.
 La  direttiva  92/25/CEE  e'  pubblicata nella G.U.C.E.
 30 aprile 1992, n. L 113.
 Decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  539  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7,
 supplemento ordinario.
 La  direttiva  92/26/CEE  e'  pubblicata nella G.U.C.E.
 30 aprile 1992, n. L 113.
 Decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  540  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7,
 supplemento ordinario.
 La  direttiva  92/27/CEE  e'  pubblicata nella G.U.C.E.
 30 aprile 1992, n. L 113.
 Decreto   legislativo   30 dicembre  1992,  n.  541  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1993, n. 7,
 S.O.
 La  direttiva 92/28/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E. 30
 aprile 1992, n. L 113.
 Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185 e' pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1995, n. 117.
 La  direttiva  92/73/CEE  e'  pubblicata nella G.U.C.E.
 13 ottobre 1992, n. L 297.
 Il  decreto  legislativo  18 febbraio  1997,  n.  44 e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 6 marzo 1997, n. 54,
 supplemento ordinario.
 La  direttiva  93/39/CEE  e'  pubblicata nella G.U.C.E.
 24 agosto 1993, n. L 214.
 La  direttiva  65/65/CEE  e'  pubblicata nella G.U.C.E.
 9 febbraio 1965, n. 22.
 Le  direttive  75/318/CEE  e 75/319/CEE sono pubblicate
 nella G.U.C.E. 9 giugno 1975, n. L 147.
 Il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  211  e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 2003, n. 184,
 supplemento ordinario.
 La  direttiva  2001/20/CE  e' pubblicata nella G.U.C.E.
 1° maggio 2001, n. L 121.».
 Note all'art. 1:
 - Il  regolamento  (CE) n. 726/2004 e' pubblicato nella
 G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 136.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  48,  comma 2,  del
 decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito con
 modificazioni,   dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326,
 recante:  «Disposizioni  urgenti per favorire lo sviluppo e
 per la correzione dell'andamento dei conti pubblici»:
 «Art.    48    (Tetto   di   spesa   per   l'assistenza
 farmaceutica). - 1. (Omissis)
 2.  Fermo  restando  che  il  farmaco  rappresenta  uno
 strumento  di  tutela  della salute e che i medicinali sono
 erogati  dal Servizio sanitario nazionale in quanto inclusi
 nei  livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire
 l'unitarieta'  delle attivita' in materia di farmaceutica e
 di  favorire  in  Italia  gli  investimenti  in  ricerca  e
 sviluppo,  e'  istituita,  con effetto dal 1° gennaio 2004,
 l'Agenzia  italiana  del  farmaco,  di  seguito  denominata
 Agenzia,   sottoposta   alle   funzioni  di  indirizzo  del
 Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della
 salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Campo di applicazione; prevalenza  della disciplina dei medicinali su altre discipline
 
 1.  Il  presente  decreto  si  applica ai medicinali per uso umano, preparati  industrialmente  o  nella  cui  produzione  interviene  un processo  industriale,  destinati  ad essere immessi in commercio sul territorio nazionale, fatto salvo il disposto del comma 3.
 2.  In  caso  di  dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle  sue  caratteristiche,  puo' rientrare contemporaneamente nella definizione  di  "medicinale"  e  nella  definizione  di  un prodotto disciplinato  da  un'altra  normativa  comunitaria,  si  applicano le disposizioni del presente decreto.
 3.  I  medicinali  destinati  esclusivamente  all'esportazione  e i prodotti  intermedi  sono  soggetti  soltanto  alle  disposizioni del titolo IV del presente decreto.
 4.  Le  disposizioni  sulla produzione dei medicinali contenute nel titolo IV, quelle del titolo VII e quelle del titolo XI si estendono, per quanto applicabili, alle materie prime farmacologicamente attive.
 |  |  |  | Art. 3. Fattispecie escluse dalla disciplina
 
 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
 a) ai   medicinali   preparati   in   farmacia  in  base  ad  una prescrizione  medica  destinata  ad  un  determinato  paziente, detti «formule  magistrali»,  che  restano disciplinati dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94;
 b) ai  medicinali  preparati in farmacia in base alle indicazioni della Farmacopea europea o delle Farmacopee nazionali in vigore negli Stati  membri  dell'Unione  europea,  detti  «formule  officinali», e destinati  ad essere forniti direttamente ai pazienti serviti da tale farmacia;
 c) ai  medicinali  destinati  alle  prove  di ricerca e sviluppo, fatte  salve le disposizioni di cui all'articolo 53, commi 13 e 14, e quelle  del  capo  II  del  titolo  IV  del  presente decreto e fermo restando  quanto previsto dal decreto legislativo del 24 giugno 2003, n.   211,  relativo  all'applicazione  della  buona  pratica  clinica nell'esecuzione  della  sperimentazione clinica di medicinali per uso umano;
 d) ai prodotti intermedi destinati ad ulteriore trasformazione da parte   di   un  produttore  autorizzato,  fatto  salvo  il  disposto dell'articolo 2, comma 3;
 e) ai radionuclidi utilizzati in forma preconfezionata;
 f) al  sangue intero, al plasma, alle cellule ematiche di origine umana,  eccettuato  il  plasma  nella  cui  produzione  interviene un processo industriale.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
 17 febbraio  1998,  n.  23,  convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  8 aprile  1998,  n 94, recante: «Disposizioni
 urgenti  in  materia  di  sperimentazioni cliniche in campo
 oncologico e altre misure in materia sanitaria»:
 «Art. 5 (Prescrizione di preparazioni magistrali). - 1.
 Fatto  salvo  il  disposto  del  comma 2,  i medici possono
 prescrivere  preparazioni  magistrali esclusivamente a base
 di  principi  attivi  descritti  nelle farmacopee dei Paesi
 dell'Unione  europea  o  contenuti  in  medicinali prodotti
 industrialmente  di  cui  e'  autorizzato  il  commercio in
 Italia   o   in   altro   Paese   dell'Unione  europea.  La
 prescrizione  di preparazioni magistrali per uso orale puo'
 includere  principi  attivi  diversi da quelli previsti dal
 primo  periodo  del  presente  comma,  qualora questi siano
 contenuti  in  prodotti  non  farmaceutici  per  uso orale,
 regolarmente  in  commercio  nei Paesi dell'Unione europea;
 parimenti,  la  prescrizione di preparazioni magistrali per
 uso  esterno  puo'  includere  principi  attivi  diversi da
 quelli  previsti  dal  primo  periodo  del  presente comma,
 qualora   questi  siano  contenuti  in  prodotti  cosmetici
 regolarmente  in  commercio  in  detti Paesi. Sono fatti in
 ogni  caso  salvi  i divieti e le limitazioni stabiliti dal
 Ministero della sanita' per esigenze di tutela della salute
 pubblica.
 2.   E'  consentita  la  prescrizione  di  preparazioni
 magistrali  a  base  di  principi  attivi gia' contenuti in
 specialita' medicinali la cui autorizzazione all'immissione
 in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi
 non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.
 3.  Il medico deve ottenere il consenso del paziente al
 trattamento  medico e specificare nella ricetta le esigenze
 particolari  che  giustificano il ricorso alla prescrizione
 estemporanea.  Nella  ricetta il medico dovra' trascrivere,
 senza riportare le generalita' del paziente, un riferimento
 numerico  o  alfanumerico di collegamento a dati d'archivio
 in  proprio  possesso che consenta, in caso di richiesta da
 parte  dell'autorita'  sanitaria, di risalire all'identita'
 del paziente trattato.
 4.  Le  ricette  di  cui  al comma 3, in originale o in
 copia,    sono   trasmesse   mensilmente   dal   farmacista
 all'azienda   unita'   sanitaria   locale   o   all'azienda
 ospedaliera,  che  le  inoltrano al Ministero della sanita'
 per  le  opportune  verifiche, anche ai fini dell'eventuale
 applicazione dell'art. 25, comma 8, del decreto legislativo
 29 maggio 1991, n. 178.
 5.  Le  disposizioni  dei  commi 3 e 4 non si applicano
 quando   il   medicinale   e'  prescritto  per  indicazioni
 terapeutiche   corrispondenti   a   quelle  dei  medicinali
 industriali  autorizzati  a  base  dello  stesso  principio
 attivo.
 6. La violazione, da parte del medico o del farmacista,
 delle  disposizioni  del  presente  articolo e'  oggetto di
 procedimento  disciplinare ai sensi del decreto legislativo
 del  Capo  provvisorio  dello  Stato  13 settembre 1946, n.
 233.».
 - Per  il  decreto  legislativo  del 24 giugno 2003, n.
 211, vedi note alle premesse.
 Note all'art. 5:
 
 - Per  l'art.  5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n.
 23,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 8 aprile
 1998, n 94, vedi note all'art. 3.
 - Il  decreto  legislativo  6 settembre  2005,  n. 206,
 reca:  «Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge
 29 luglio 2003, n. 229».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Salvaguardia   delle  norme  sulla  protezione  radiologica;  materie escluse dal campo di applicazione
 
 1.   Nessuna   disposizione   del   presente  decreto  puo'  essere interpretata  come  derogatoria  alle  norme relative alla protezione radiologica  delle persone sottoposte ad esami o trattamenti medici o a  quelle  comunitarie  che  fissano  le regole di base relative alla protezione  sanitaria  della  popolazione  e  dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
 2.  Esulano  dal  campo  di  applicazione  del  presente decreto la disciplina  dei  prezzi dei medicinali e quella dell'inclusione degli stessi  nelle  classi  dei  medicinali  erogati a carico del Servizio sanitario nazionale.
 |  |  |  | Art. 5. Casi di non applicazione del titolo III
 
 1.  Le  disposizioni  del titolo III non si applicano ai medicinali preparati  industrialmente  su  richiesta, scritta e non sollecitata, del medico, a cio' ritenuto idoneo dalle norme in vigore, il quale si impegna  ad  utilizzare  i  suddetti  medicinali  su  un  determinato paziente proprio o della struttura in cui opera, sotto la sua diretta e  personale  responsabilita';  a  tale ipotesi si applicano, ai fini della  prescrizione,  le  disposizioni  previste  per le preparazioni magistrali dall'articolo 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
 2. In caso di sospetta o confermata dispersione di agenti patogeni, tossine, agenti chimici o radiazioni nucleari potenzialmente dannosi, il Ministro della salute puo' autorizzare la temporanea distribuzione di   un  medicinale  per  cui  non  e'  autorizzata  l'immissione  in commercio, al fine di fronteggiare tempestivamente l'emergenza.
 3.    Nell'ipotesi    disciplinata    dal   comma 2,   i   titolari dell'autorizzazione  all'immissione  in commercio, i produttori e gli operatori  sanitari  non  sono soggetti alla responsabilita' civile o amministrativa per le conseguenze derivanti dall'uso di un medicinale al di fuori delle indicazioni autorizzate o dall'uso di un medicinale non  autorizzato,  quando  tale  uso e' raccomandato o prescritto dal Ministro della salute.
 4.  Resta salva la responsabilita' per danno da prodotti difettosi, prevista dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
 |  |  |  | Art. 6. Estensione ed effetti dell'autorizzazione
 
 1.   Nessun   medicinale  puo'  essere  immesso  in  commercio  sul territorio  nazionale senza aver ottenuto un'autorizzazione dell'AIFA o  un'autorizzazione  comunitaria  a  norma  del  regolamento (CE) n. 726/2004.
 2.  Quando  per  un medicinale e' stata rilasciata una AIC ai sensi del  comma  1,  ogni  ulteriore  dosaggio, forma farmaceutica, via di somministrazione e presentazione, nonche' le variazioni ed estensioni sono  ugualmente  soggetti  ad  autorizzazione  ai sensi dello stesso comma  1;  le  AIC  successive  sono considerate, unitamente a quella iniziale, come facenti parte della stessa autorizzazione complessiva, in particolare ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, comma 1.
 3.  Il  titolare dell'AIC e' responsabile della commercializzazione del  medicinale.  La designazione di un rappresentante non esonera il titolare dell'AIC dalla sua responsabilita' legale.
 4.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma 1 e' richiesta anche per i generatori  di  radionuclidi,  i  kit  e i radiofarmaci precursori di radionuclidi, nonche' per i radiofarmaci preparati industrialmente.
 
 
 
 Nota all'art. 6:
 - Per   il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Radiofarmaci preparati al momento dell'uso
 
 1.  L'AIC  non e' richiesta per i radiofarmaci preparati al momento dell'uso,   secondo  le  istruzioni  del  produttore,  da  persone  o stabilimenti  autorizzati ad usare tali medicinali, in uno dei centri di cura autorizzati e purche' il radiofarmaco sia preparato a partire da  generatori,  kit  o radiofarmaci precursori per i quali sia stata rilasciata l'AIC.
 |  |  |  | Art. 8. Domanda di autorizzazione
 
 1.  Per  ottenere  una  AIC  il  richiedente  presenta  una domanda all'AIFA,  ad eccezione dei casi disciplinati dal regolamento (CE) n. 726/2004.
 2.  Una  AIC  puo'  essere  rilasciata esclusivamente a richiedenti stabiliti sul territorio comunitario.
 3.  La  domanda  contiene  le  informazioni  e documentazioni sotto elencate  le  quali  sono  presentate conformemente all'allegato 1 al presente  decreto,  di  seguito indicato come «allegato tecnico sulla domanda di AIC»:
 a) nome   o  ragione  sociale  e  domicilio  o  sede  legale  del richiedente  e  del  produttore,  se  diverso  dal  primo; in caso di coproduzione,  dovranno  essere  specificate,  oltre  alle sedi degli stabilimenti, italiani o esteri, le fasi di produzione e di controllo di pertinenza di ciascuno di essi;
 b) denominazione del medicinale;
 c) composizione   qualitativa   e   quantitativa  del  medicinale riferita  a tutti i componenti riportati utilizzando la denominazione comune;
 d) valutazione  dei  rischi che il medicinale puo' comportare per l'ambiente.  Tale  impatto  deve  essere  studiato  e  devono  essere previste, caso per caso, misure specifiche per limitarlo;
 e) descrizione del metodo di fabbricazione;
 f) indicazioni   terapeutiche,   controindicazioni   e   reazioni avverse;
 g) posologia,  forma farmaceutica, modo e via di somministrazione e durata presunta di stabilita';
 h) motivi  delle misure di precauzione e di sicurezza da adottare per  la  conservazione del medicinale, per la sua somministrazione ai pazienti e per l'eliminazione dei residui, unitamente all'indicazione dei rischi potenziali che il medicinale presenta per l'ambiente;
 i) descrizione dei metodi di controllo utilizzati dal produttore;
 l) risultati:
 1)  delle  prove  farmaceutiche  (chimico-fisiche, biologiche o microbiologiche);
 2) delle prove precliniche (tossicologiche e farmacologiche);
 3) delle sperimentazioni cliniche;
 m) descrizione  dettagliata del sistema di farmacovigilanza e, se del caso, del sistema di gestione dei rischi che sara' realizzato dal richiedente;
 n) una  dichiarazione  che certifica che tutte le sperimentazioni cliniche  eseguite  al  di fuori dell'Unione europea sono conformi ai requisiti  etici contenuti nel decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
 o) un  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto redatto a norma  dell'articolo 14,  un modello dell'imballaggio esterno, con le indicazioni  di  cui  all'articolo 73, e del confezionamento primario del medicinale, con le indicazioni di cui all'articolo 74, nonche' il foglio illustrativo conforme all'articolo 77;
 p) un  idoneo  documento  dal  quale risulta che il produttore ha ottenuto nel proprio Paese l'autorizzazione a produrre medicinali;
 q) copia  di ogni AIC relativa al medicinale in domanda, ottenuta in  un altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo unitamente all'elenco degli Stati membri della Comunita' europea, ove e'  in corso l'esame di una corrispondente domanda, ed alla copia del riassunto   delle   caratteristiche   del   prodotto   e  del  foglio illustrativo,  gia'  approvati dallo Stato membro o solo proposti dal richiedente, nonche' copia della documentazione dettagliata recante i motivi di eventuali dinieghi dell'autorizzazione, sia nella Comunita' europea che in un Paese terzo;
 r) copia  dell'assegnazione  al  medicinale  della  qualifica  di medicinale  orfano  a  norma  del  regolamento  (CE)  n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i   medicinali   orfani,  unitamente  a  copia  del  relativo  parere dell'EMEA;
 s) certificazione  che  il richiedente dispone di un responsabile qualificato per la farmacovigilanza e dei mezzi necessari a segnalare eventuali reazioni avverse, che si sospetta si siano verificate nella Comunita' europea o in un Paese terzo.
 4.  Le  informazioni  di  cui  alla  lettera q)  del  comma 3  sono aggiornate  ogniqualvolta intervengono modifiche nella documentazione o  nelle  situazioni  di  diritto e di fatto richiamate nella lettera medesima.
 5.  I documenti e le informazioni relativi ai risultati delle prove farmaceutiche  e precliniche e delle sperimentazioni cliniche, di cui al comma 3, lettera l), sono accompagnati da riassunti dettagliati ai sensi dell'articolo 15.
 6.  Le  disposizioni  del  presente articolo e quelle dell'allegato tecnico  sulla  domanda  di AIC possono essere modificate e integrate con  decreto del Ministro della salute, in conformita' alle direttive e alle raccomandazioni della Comunita' europea.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Per   il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
 all'art. 1.
 - Per  il  decreto  legislativo  del 24 giugno 2003, n.
 211, vedi note alle premesse.
 - Il  regolamento  (CE) n. 141/2000 e' pubblicato nella
 G.U.C.E. 22 gennaio 2000, n. L 18.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Informazioni e documenti aggiuntivi a corredo della domanda di AIC di generatori di radionuclidi
 
 1.  La domanda di AIC di un generatore di radionuclidi e' corredata anche delle informazioni e dei documenti seguenti:
 a) una  descrizione  generale  del  sistema  con  una dettagliata descrizione  dei  componenti  dello  stesso  suscettibili di influire sulla   composizione   o   sulla   qualita'  della  preparazione  del radionuclide derivato;
 b) le  caratteristiche  qualitative  e quantitative dell'eluato o del sublimato.
 |  |  |  | Art. 10. Domande semplificate di AIC per i medicinali generici
 
 1.  In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatta salva la disciplina  della  tutela della proprieta' industriale e commerciale, il  richiedente  non  e'  tenuto  a  fornire  i risultati delle prove precliniche  e  delle sperimentazioni cliniche se puo' dimostrare che il   medicinale  e'  un  medicinale  generico  di  un  medicinale  di riferimento  che  e'  autorizzato  o  e'  stato  autorizzato  a norma dell'articolo 6  da  almeno  otto  anni  in  Italia o nella Comunita' europea.
 2.  Un  medicinale  generico  autorizzato  ai  sensi  del  presente articolo non  puo'  essere  immesso  in  commercio,  finche' non sono trascorsi  dieci  anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento.  Un  chiaro  riferimento a tale divieto e' contenuto nel provvedimento di AIC.
 3.  Se  il  medicinale  di  riferimento non e' stato autorizzato in Italia  ma  in  un  altro  Stato  membro  della Comunita' europea, il richiedente indica nella domanda il nome dello Stato membro in cui il medicinale  di  riferimento  e'  autorizzato  o e' stato autorizzato. L'AIFA  chiede  all'autorita'  competente  dell'altro Stato membro di trasmettere,  entro  un  mese,  la  conferma  che  il  medicinale  di riferimento  e'  autorizzato  o  e'  stato  autorizzato, insieme alla composizione completa del medicinale di riferimento e, se necessario, ad  altra documentazione pertinente, con riferimento, in particolare, alla data dell'AIC rilasciata nello Stato estero.
 4.  Il  periodo  di  dieci  anni  di cui al comma 2 e' esteso ad un massimo  di undici anni se durante i primi otto anni di tale decennio il  titolare  dell'AIC  ottiene  un'autorizzazione  per  una  o  piu' indicazioni  terapeutiche  nuove  che,  dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.
 5. Ai fini del presente articolo si intende per:
 a) medicinale  di  riferimento: un medicinale autorizzato a norma dell'articolo 6 nel rispetto delle prescrizioni dell'articolo 8;
 b) medicinale   generico:   un   medicinale   che  ha  la  stessa composizione  qualitativa  e  quantitativa  di  sostanze  attive e la stessa  forma  farmaceutica del medicinale di riferimento nonche' una bioequivalenza  con  il medicinale di riferimento dimostrata da studi appropriati   di  biodisponibilita'.  I  vari  sali,  esteri,  eteri, isomeri,  miscele  di  isomeri,  complessi o derivati di una sostanza attiva  sono considerati la stessa sostanza attiva se non presentano, in  base  alle  informazioni  supplementari  fornite dal richiedente, differenze   significative,   ne'   delle  proprieta'  relative  alla sicurezza,  ne'  di quelle relative all'efficacia. Agli effetti della presente  lettera,  le  varie  forme  farmaceutiche  orali a rilascio immediato   sono   considerate  una  stessa  forma  farmaceutica.  Il richiedente  puo'  non  presentare studi di biodisponibilita' se puo' provare  che  il  medicinale  generico  soddisfa i criteri pertinenti definiti  nelle  appropriate  linee  guida. Il medicinale generico e' definito  equivalente  ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 27 maggio  2005,  n.  87,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149.
 6.  Se  il  medicinale  non rientra nella definizione di medicinale generico  di  cui  al  comma 5,  lettera b),  o  se  non e' possibile dimostrare  la  bioequivalenza con studi di biodisponibilita', oppure in   caso  di  cambiamenti  della  o  delle  sostanze  attive,  delle indicazioni  terapeutiche,  del  dosaggio, della forma farmaceutica o della  via  di  somministrazione  rispetto a quelli del medicinale di riferimento,  il  richiedente  e'  tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche o delle sperimentazioni cliniche appropriate.
 7.  Quando un medicinale biologico simile a un medicinale biologico di  riferimento  non  soddisfa  le  condizioni  della  definizione di medicinale  generico a causa, in particolare, di differenze attinenti alle  materie  prime  o  di differenze nei processi di produzione del medicinale  biologico  e  del medicinale biologico di riferimento, il richiedente  e'  tenuto a fornire i risultati delle appropriate prove precliniche   o  delle  sperimentazioni  cliniche  relative  a  dette condizioni.  I  dati  supplementari  da  fornire soddisfano i criteri pertinenti  di  cui  all'allegato  tecnico  sulla domanda di AIC e le relative  linee  guida.  Non  e' necessario fornire i risultati delle altre prove e sperimentazioni contenuti nel dossier del medicinale di riferimento.  Se i risultati presentati non sono ritenuti sufficienti a  garantire  l'equivalenza  del  biogenerico  o  biosimilare  con il medicinale  biologico  di  riferimento  e' presentata una domanda nel rispetto di tutti i requisiti previsti dall'articolo 8.
 8.  In  aggiunta  alle  disposizioni dei commi da 1 a 4, se per una sostanza di impiego medico ben noto e' presentata una domanda per una nuova  indicazione,  e'  concesso  per  i relativi dati un periodo di esclusiva  non  cumulativo  di un anno, a condizione che per la nuova indicazione  siano  stati  condotti  significativi studi preclinici o clinici.  Il  periodo  di esclusiva e' riportato nel provvedimento di AIC.
 9.  L'esecuzione  degli  studi e delle sperimentazioni necessari ai fini  dell'applicazione  dei  commi 1,  2,  3,  4,  5,  6,  e  7, non comportano  pregiudizio  alla  tutela  della proprieta' industriale e commerciale.
 10.  I  periodi  di  protezione  di  cui  ai  commi da 1 a 4 non si applicano ai medicinali di riferimento per i quali una domanda di AIC e'  stata  presentata  prima  della  data  di  entrata  in vigore del presente  decreto.  A  tali  medicinali  continuano  ad applicarsi le disposizioni  gia' previste dall'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 - Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla
 legge   26 luglio  2005,  n.  149,  recante:  «Disposizioni
 urgenti  per  il  prezzo  dei  farmaci non rimborsabili dal
 Servizio   sanitario   nazionale   nonche'  in  materia  di
 confezioni   di   prodotti   farmaceutici  e  di  attivita'
 libero-professionale intramuraria»:
 «Art.   1-bis.   -  1.  I  medicinali  con  obbligo  di
 prescrizione   medica  di  cui  all'art.  7,  comma 1,  del
 decreto-legge  18 settembre  2001,  n. 347, convertito, con
 modificazioni,  dalla  legge  16 novembre  2001,  n. 405, e
 successive  modificazioni, e di cui all'art. 1 del presente
 decreto,  ad  esclusione  di  quelli  che  hanno  goduto di
 copertura    brevettuale,    sono    definiti   "medicinali
 equivalenti".
 2.   Le   aziende   titolari  dell'autorizzazione  alla
 immissione  in  commercio dei medicinali equivalenti di cui
 al  comma 1,  entro novanta giorni dalla data di entrata in
 vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
 appongono  nelle  confezioni,  sotto alla denominazione, la
 dicitura "medicinale equivalente".
 -  L'art.  8,  commi 5  e  6  del  decreto  legislativo
 29 maggio 1991, n. 178, citato alle premesse, cosi' recita:
 «5.  Il  richiedente l'autorizzazione all'immissione in
 commercio  non  e' tenuto a fornire i risultati delle prove
 farmacologiche,  tossicologiche  e cliniche sul prodotto se
 e'  in grado di dimostrare che la specialita' medicinale e'
 essenzialmente  simile,  in  conformita'  alle  indicazioni
 eventualmente  fornite dalle competenti autorita' CEE, a un
 prodotto in commercio in Italia, che risulti autorizzato da
 almeno  dieci  anni  in uno Stato della Comunita' economica
 europea  secondo  le  disposizioni  comunitarie  in vigore.
 Senza  pregiudizio  della  normativa  relativa  alla tutela
 della   proprieta'   industriale   e  commerciale,  qualora
 sussistano   particolari  motivi  di  tutela  della  salute
 pubblica, riconosciuti dalla Commissione unica del farmaco,
 il   disposto   del   presente  comma si  applica  anche  a
 specialita'  medicinali essenzialmente simili a un prodotto
 non ancora in commercio in Italia purche' gia' in commercio
 da  almeno  dieci  anni  in  uno  Stato  membro dell'Unione
 europea.
 6.  Se  non  sono ancora decorsi i dieci anni di cui al
 comma 5,  l'interessato  puo' non fornire i risultati delle
 prove  farmacologiche,  tossicologiche  e  cliniche  se  il
 responsabile  dell'immissione  in commercio in Italia della
 specialita'  medicinale  originale  ha consentito che venga
 fatto  ricorso,  per  l'esame  della  nuova  domanda,  alla
 documentazione relativa alla specialita' prodotta.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Domande bibliografiche di AIC
 
 1.  In deroga all'articolo 8, comma 3, lettera l), e fatto salvo il diritto  sulla  tutela della proprieta' industriale e commerciale, il richiedente   non  e'  tenuto  a  fornire  i  risultati  delle  prove precliniche  o delle sperimentazioni cliniche, se puo' dimostrare che le  sostanze  attive  del  medicinale  sono  di  impiego  medico  ben consolidato nella Comunita' europea da almeno dieci anni e presentano una  riconosciuta  efficacia  e  un livello accettabile di sicurezza, secondo  le  condizioni  di cui all'allegato tecnico sulla domanda di AIC.  In  tale caso i risultati degli studi preclinici e clinici sono sostituiti   dai   dati   ottenuti   dalla   letteratura  scientifica appropriata.
 |  |  |  | Art. 12. Associazioni fisse
 
 1. Nel caso di medicinali contenenti sostanze attive presenti nella composizione  di  medicinali  autorizzati ma non ancora utilizzati in associazione  a  fini  terapeutici, sono presentati i risultati delle nuove  prove  precliniche  e  delle  nuove  sperimentazioni  cliniche relative   all'associazione   a   norma   dell'articolo 8,   comma 3, lettera l);  il richiedente non e' tenuto a fornire la documentazione scientifica relativa a ciascuna singola sostanza attiva.
 |  |  |  | Art. 13. Consenso all'utilizzazione del dossier da parte di terzi
 
 1.  Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare dell'autorizzazione puo' consentire  che  sia  fatto ricorso alla documentazione farmaceutica, preclinica  e clinica contenuta nel dossier del proprio medicinale al fine  della successiva presentazione di una domanda relativa ad altri medicinali   che   hanno  una  identica  composizione  qualitativa  e quantitativa in sostanze attive e la stessa forma farmaceutica.
 |  |  |  | Art. 14. Riassunto delle caratteristiche del prodotto
 
 1.  Il  riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto contiene le informazioni   riportate   nell'allegato   2   al   presente  decreto nell'ordine e con la numerazione indicati.
 2.  Per  le  autorizzazioni di cui all'articolo 10 non sono incluse quelle  parti  del  riassunto  delle caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni o a dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.
 3.  Il  contenuto  del riassunto delle caratteristiche del prodotto puo'  essere  modificato  con  decreto  del  Ministro  della  salute, conformemente alle disposizioni comunitarie.
 |  |  |  | Art. 15. Esperti che elaborano le documentazioni
 
 1.   A  cura  del  richiedente,  i  riassunti  dettagliati  di  cui all'articolo 8,  comma 5, prima di essere presentati all'AIFA, devono essere  elaborati  e  firmati da esperti in possesso delle necessarie qualifiche tecniche o professionali, correlate alla materia trattata, specificate in un breve curriculum vitae.
 2. Le persone in possesso delle qualifiche tecniche e professionali di  cui  al comma 1 giustificano l'eventuale ricorso alla letteratura scientifica  di  cui  all'articolo 11,  conformemente alle previsioni dell'allegato tecnico sulla domanda di AIC.
 3.   I   riassunti  dettagliati  sono  parte  del  dossier  che  il richiedente presenta all'AIFA.
 |  |  |  | Art. 16. Procedura semplificata di registrazione
 
 1. Un medicinale omeopatico e' soggetto, ai fini dell'immissione in commercio,  ad  una procedura semplificata di registrazione, soltanto se il medicinale:
 a) e' destinato ad essere somministrato per via orale od esterna;
 b) non  reca specifiche indicazioni terapeutiche sull'etichetta o tra le informazioni di qualunque tipo che si riferiscono al prodotto;
 c) ha  un grado di diluizione tale da garantirne la sicurezza; in ogni  caso  il  medicinale  non  puo' contenere piu' di una parte per diecimila di tintura madre, ne' piu' di 1/100 della piu' piccola dose eventualmente utilizzata nell'allopatia per le sostanze attive la cui presenza in un medicinale allopatico comporta l'obbligo di presentare una ricetta medica.
 2.  Con  decreto  del Ministro della salute sono adottati eventuali nuovi parametri concernenti la sicurezza del medicinale omeopatico in sostituzione o a integrazione di quelli previsti dalla lettera c) del comma 1, conformemente a quanto stabilito dalla Comunita' europea.
 3.  Al  momento della registrazione, l'AIFA stabilisce il regime di fornitura del medicinale.
 4.  Le disposizione degli articoli 8, comma 3, 29, comma 1, da 33 a 40,  52,  comma 8,  lettere a), b)  e c),  e  141  si  applicano, per analogia, alla procedura semplificata di registrazione dei medicinali omeopatici, ad eccezione delle prove di efficacia terapeutica.
 |  |  |  | Art. 17. Contenuto della domanda di registrazione semplificata
 
 1.  La  domanda  di  registrazione semplificata puo' riguardare una serie  di  medicinali ottenuti dagli stessi materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici.
 2.  In  ogni  caso  la  domanda  di  registrazione semplificata, da presentare conformemente ad uno specifico modello stabilito dall'AIFA entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve contenere  ed essere corredata dei seguenti dati e documenti diretti, in particolare, a dimostrare la qualita' farmaceutica e l'omogeneita' dei lotti di produzione:
 a) denominazione  scientifica  del  materiale  o dei materiali di partenza  per  preparazioni  omeopatiche  o  ceppi omeopatici o altra denominazione  figurante  in  una farmacopea, con l'indicazione delle diverse  vie  di  somministrazione,  forme  farmaceutiche  e gradi di diluizione da registrare;
 b) denominazione propria della tradizione omeopatica;
 c) dossier  che  descrive  le  modalita'  con cui si ottiene e si controlla  ciascun materiale di partenza per preparazioni omeopatiche o   ceppo   omeopatico   e  ne  dimostra  l'uso  omeopatico  mediante un'adeguata bibliografia;
 d) documentazione   concernente  i  metodi  di  produzione  e  di controllo per ogni forma farmaceutica e una descrizione dei metodi di diluizione e dinamizzazione;
 e) autorizzazione  alla  produzione  dei medicinali oggetto della domanda;
 f) copia  di  ogni  registrazione  o autorizzazione eventualmente ottenuta  per  lo  stesso  medicinale  in  altri  Stati  membri della Comunita' europea;
 g) un  modello  dell'imballaggio  esterno  e  del confezionamento primario dei medicinali da registrare;
 h) dati concernenti la stabilita' del medicinale.
 |  |  |  | Art. 18. Medicinali  omeopatici a cui non si applica la procedura semplificata di registrazione
 
 1.  I  medicinali  omeopatici  diversi da quelli a cui si riferisce l'articolo 16,  comma 1,  devono  essere  autorizzati  ed etichettati conformemente  agli  articoli 8,  10,  11,  12, 13 e 14. Nei riguardi della  documentazione  presentata a sostegno della domanda si applica il  disposto  dell'articolo 8,  comma 4.  Per  tali  prodotti possono essere  previste,  con decreto del Ministro della salute, su proposta dell'AIFA,  norme  specifiche  relative alle prove precliniche e alle sperimentazioni   cliniche,   in   coerenza   con  i  principi  e  le caratteristiche della medicina omeopatica praticata in Italia.
 2.  Il  titolo  IX  del  presente  decreto si applica ai medicinali omeopatici,   ad   eccezione   di   quelli   ai  quali  si  riferisce l'articolo 16, comma 1.
 |  |  |  | Art. 19. Comunicazioni in ambito comunitario
 
 1.  L'AIFA comunica agli altri Stati membri della Comunita' europea ogni  informazione  necessaria a garantire la qualita' e l'innocuita' dei  medicinali  omeopatici  prodotti  e  immessi  in commercio nella Comunita' europea.
 |  |  |  | Art. 20. Disposizione transitoria  sui medicinali omeopatici; estensione della disciplina ai medicinali antroposofici
 
 1.  Per  i medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data  del  6 giugno 1995, resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto; l'autorizzazione  o la registrazione semplificata di tali prodotti e' rilasciata secondo la disciplina del presente decreto.
 2.  Ai  prodotti  di  cui al comma 1 si applicano, in ogni caso, le disposizioni previste dal titolo IX.
 3. I medicinali antroposofici descritti in una farmacopea ufficiale e  preparati  secondo  un  metodo  omeopatico sono assimilabili, agli effetti del presente decreto, ai medicinali omeopatici.
 |  |  |  | Art. 21. Registrazione basata sull'impiego tradizionale
 
 1.   Una   procedura  di  registrazione  semplificata,  di  seguito denominata:  «registrazione  basata  sull'impiego  tradizionale»,  si applica,  ai  fini  dell'immissione  in  commercio,  ai medicinali di origine vegetale che soddisfano tutti i seguenti criteri:
 a) hanno  esclusivamente indicazioni appropriate per i medicinali di origine vegetale tradizionali i quali, per la loro composizione ed il loro obiettivo terapeutico, sono concepiti e realizzati per essere utilizzati  senza  intervento  del  medico  per  la diagnosi o per la prescrizione o per la sorveglianza nel corso del trattamento;
 b) ne  e'  prevista  la  somministrazione  esclusivamente  ad  un determinato dosaggio e schema posologico;
 c) sono preparazioni per uso orale, esterno o inalatorio;
 d) sono  stati  oggetto  di  impiego  tradizionale per un periodo conforme a quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, lettera c);
 e) dispongono  di  sufficienti  dati  di impiego tradizionale; in particolare,  hanno  dimostrato di non essere nocivi nelle condizioni d'uso  indicate  e  i  loro effetti farmacologici o la loro efficacia risultano  verosimili  in  base all'esperienza e all'impiego di lunga data.
 2.  In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, lettera ll), la presenza  nel  medicinale di origine vegetale di vitamine o minerali, per  la  sicurezza  dei  quali  esistono  prove  ben documentate, non impedisce  al  prodotto  di  essere ammissibile alla registrazione ai sensi  del  comma 1,  a  condizione che l'azione delle vitamine o dei minerali  sia  secondaria  rispetto  a  quella  delle sostanze attive vegetali per quanto riguarda le indicazioni specifiche richieste.
 3.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente  capo non si applicano, tuttavia,  nei  casi  in cui le autorita' competenti ritengono che un medicinale  di  origine  vegetale tradizionale soddisfa i criteri per l'autorizzazione  ai  sensi dell'articolo 6 o per la registrazione in base all'articolo 16.
 |  |  |  | Art. 22. Stabilimento  del  richiedente  e  del titolare della registrazione e autorita' competente per la registrazione
 
 1.  Il richiedente e il titolare della registrazione sono stabiliti nella Comunita' europea.
 2.   La   domanda  diretta  a  ottenere  una  registrazione  basata sull'impiego tradizionale deve essere presentata all'AIFA.
 |  |  |  | Art. 23. Contenuto della domanda
 
 1. La domanda e' corredata degli elementi di seguito specificati:
 a) le informazioni e i documenti:
 1)  di  cui  all'articolo 8,  comma 3,  lettere da a) ad i), o) e p);
 2) i risultati delle prove farmaceutiche di cui all'articolo 8, comma 3, lettera l), numero 1);
 3)  il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto di cui all'allegato 2 privo dei dati di cui alla sezione 5;
 4) nel caso di associazioni di sostanze o preparazioni vegetali come     quelle    descritte    nell'articolo 1,    lettera ll),    o all'articolo 21,  comma 2,  le  informazioni  di cui all'articolo 21, comma 1,  lettera e),  si  riferiscono all'associazione di sostanze o preparazioni  vegetali  in quanto tale; se le singole sostanze attive non  sono  sufficientemente  note,  i  dati  devono riferirsi anche a ciascuna sostanza attiva;
 b) ogni  autorizzazione  o registrazione ottenuta dal richiedente in  un altro Stato membro della Comunita' europea o in un Paese terzo per   l'immissione   in   commercio  del  medicinale  e  informazioni particolareggiate  concernenti  eventuali  decisioni  di  rifiuto  di un'autorizzazione  o  registrazione  nella  Comunita' europea o in un Paese  terzo,  con indicazione delle motivazioni alla base di ciascun rifiuto;
 c) la documentazione bibliografica o le certificazioni di esperti comprovanti   che   il   medicinale   in   questione  o  un  prodotto corrispondente  ha  avuto  un  impiego tradizionale per un periodo di almeno  trent'anni  anteriormente  alla  data  di presentazione della domanda,  di  cui  almeno  quindici anni nella Comunita' europea; ove necessario l'AIFA puo' chiedere al Comitato dei medicinali di origine vegetale  istituito dalla direttiva 2004/24/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 31 marzo 2004, di seguito direttiva 2004/24/CE, di  esprimere un parere sull'adeguatezza della dimostrazione dell'uso di   lunga   data   del   medicinale  in  questione  o  del  prodotto corrispondente.  In  tal  caso,  l'AIFA  presenta  la  documentazione ritenuta pertinente a sostegno della richiesta;
 d) una  rassegna  bibliografica  dei dati inerenti alla sicurezza unitamente   alla  relazione  dell'esperto.  L'AIFA  puo'  richiedere ulteriori  dati  per la valutazione della sicurezza del medicinale in questione.
 2.  L'allegato  tecnico  sulla  domanda  di  AIC  si  applica,  per analogia,  anche  alle  informazioni  e  ai  documenti  di  cui  alla lettera a) del comma 1.
 3.   Agli   effetti   del   comma 1,   lettera c),  e'  considerato corrispondente  un  prodotto che contiene le stesse sostanze attive a prescindere  dagli  eccipienti utilizzati, ha le stesse indicazioni o indicazioni  analoghe,  ha un dosaggio e una posologia equivalenti ed e'  somministrato per la stessa via di somministrazione o per una via simile a quella del medicinale oggetto della richiesta.
 4.   Il   requisito  dell'impiego  medicinale  per  un  periodo  di trent'anni,  di  cui  al  comma 1, lettera c), si intende soddisfatto anche  nel  caso  in  cui  il  prodotto  e' stato commercializzato in assenza   di   un'autorizzazione   specifica.  Si  intende  parimenti soddisfatto  nel  caso  in  cui  durante  tale periodo il numero o il quantitativo delle sostanze attive del medicinale e' stato ridotto.
 5.  Se  il  prodotto  e' stato impiegato nella Comunita' europea da meno  di quindici anni, ma risulta per ogni altro aspetto ammissibile alla  registrazione  semplificata,  l'AIFA  consulta  il Comitato dei medicinali vegetali istituito dalla direttiva 2004/24/CE in merito al prodotto  in  questione,  presentando  la  documentazione rilevante a sostegno della richiesta di registrazione. Nell'adottare la decisione definitiva  l'AIFA tiene conto delle valutazioni del Comitato e della monografia   comunitaria   sulla   sostanza   vegetale  dallo  stesso eventualmente  redatta,  pertinente  per  il  prodotto  oggetto della domanda.
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 - Per la direttiva 2004/24/CE vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 24. Applicazione  ai  medicinali  di  origine vegetale tradizionali della procedura di mutuo riconoscimento e della procedura decentrata.
 
 1.   Fermo   restando   quanto   previsto  dall'articolo 16-nonies, paragrafo 1,  della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,   del  6 novembre  2001,  recante  un  codice  comunitario relativo  ai medicinali per uso umano, e successive modificazioni, di seguito  direttiva  2001/83/CE,  il  capo  V  del  presente titolo si applica,   per   analogia,   alle  registrazioni  concesse  ai  sensi dell'articolo 21, purche':
 a) sia  stata  redatta  una monografia comunitaria sulle erbe, ai sensi    dell'articolo 16-nonies,    paragrafo 3,   della   direttiva 2001/83/CE; oppure;
 b) il  medicinale  di origine vegetale sia costituito da sostanze vegetali,   preparazioni   vegetali  o  loro  associazioni  figuranti nell'elenco di cui all'articolo 26.
 2.   Per   gli   altri   medicinali  di  origine  vegetale  di  cui all'articolo 21,  l'AIFA,  nel  valutare una domanda di registrazione basata  sull'impiego  tradizionale, tiene in debita considerazione le registrazioni  rilasciate  da  un  altro Stato membro della Comunita' europea  ai  sensi  del  capo  2-bis  del  titolo III della direttiva 2001/83/CE.
 
 
 
 Nota all'art. 24:
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 25. Diniego della registrazione
 
 1.  La  registrazione del prodotto basata sull'impiego tradizionale e'  negata  se  la  domanda non e' conforme agli articoli 21, 22 o 23 oppure se sussiste almeno una delle seguenti condizioni:
 a) la composizione qualitativa e/o quantitativa non corrisponde a quella dichiarata;
 b) le  indicazioni  non  sono  conformi  alle  condizioni  di cui all'articolo 21;
 c) il  prodotto  potrebbe  essere nocivo nelle normali condizioni d'impiego;
 d) i   dati  sull'impiego  tradizionale  sono  insufficienti,  in particolare  se  gli  effetti  farmacologici  o  l'efficacia non sono verosimili in base all'esperienza e all'impiego di lunga data;
 e) la qualita' farmaceutica non e' sufficientemente dimostrata.
 2.  L'AIFA  comunica  al  richiedente, alla Commissione europea e a qualsiasi  autorita'  competente che ne faccia richiesta le decisioni di  diniego della registrazione basata sull'impiego tradizionale e le relative motivazioni.
 |  |  |  | Art. 26. Domande  relative  a  sostanze  o  preparati compresi nello specifico elenco comunitario
 
 1.  Se la domanda di registrazione del prodotto basata sull'impiego tradizionale   si   riferisce   ad  una  sostanza  vegetale,  ad  una preparazione   vegetale   o   una   loro  associazione  che  figurano nell'elenco   previsto   dall'articolo 16-septies   della   direttiva 2001/83/CE    non    occorre   fornire   le   informazioni   di   cui all'articolo 23,  comma 1, lettere b), c) e d), e conseguentemente il disposto   dell'articolo 25,  comma 1,  lettere c)  e d),  non  trova applicazione.
 2.  Se  una sostanza vegetale, una preparazione vegetale o una loro associazione  sono  cancellati  dall'elenco  di  cui  al  comma 1, le registrazioni  di  medicinali  di  origine  vegetale  contenenti tale sostanza  o  associazione rilasciate ai sensi dello stesso comma sono revocate,  salvo  nel  caso  in cui sono presentati entro tre mesi le informazioni e i documenti di cui all'articolo 23, comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 27. Altre  disposizioni  applicabili  ai  medicinali  di origine vegetale tradizionali
 
 1.  Alla registrazione basata sull'impiego tradizionale concessa in forza  del  presente  capo  si applicano, per analogia, l'articolo 3, comma 1,   lettera a)  e b),  l'articolo 6,  comma 1,  l'articolo 15, l'articolo 29,  comma 1, gli articoli 30, 34, 38, 39, gli articoli da 50  a  56,  da  87  a 98, da 129 a 134, da 140 a 148, l'articolo 152, comma 2,  e  l'articolo 155,  nonche' le norme di buona fabbricazione relative  ai  medicinali  per  uso  umano  stabilite  dalla Comunita' europea.
 2.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  agli  articoli da  73  a 82, l'etichettatura  e  il  foglio illustrativo dei medicinali di origine vegetale tradizionali recano inoltre una dicitura che precisa che:
 a) il  prodotto  e'  un  medicinale  di  origine  vegetale  d'uso tradizionale   da   utilizzare   per  indicazioni  specifiche  basate esclusivamente sull'impiego di lunga data; e;
 b) l'utilizzatore  deve  consultare  un  medico  o  un  operatore sanitario  qualificato  nel  caso  di persistenza dei sintomi durante l'impiego del medicinale in questione o se insorgono reazioni avverse non riportate nel foglio illustrativo.
 3.  L'etichettatura e il foglio illustrativo indicano, altresi', il tipo di impiego tradizionale cui si fa riferimento.
 4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dagli articoli da 113 a 127, qualunque  forma  pubblicitaria  di un medicinale registrato ai sensi del  presente  capo  reca la seguente dicitura: medicinale di origine vegetale tradizionale (o fitoterapico tradizionale) da utilizzare per indicazioni  specifiche  basate  esclusivamente sull'impiego di lunga data.
 5. Al fine di consentire la piena applicazione del presente decreto entro  il  20 maggio  2011,  il  Ministero  della  salute,  entro  il 20 maggio  2010,  anche  sulla  base  degli  orientamenti  assunti in materia  dalla  Commissione europea e dalla Corte di giustizia, detta specifiche  indicazioni volte a chiarire la linea di demarcazione fra la  disciplina dei medicinali tradizionali di origine vegetale di cui al  presente capo e quella degli alimenti o di altri tipi di prodotti oggetto di normativa comunitaria.
 |  |  |  | Art. 28. Partecipazione   italiana  al  comitato  dei  medicinali  di  origine vegetale
 
 1.  Il  componente  italiano  titolare  e  il  componente  italiano supplente  del  Comitato dei medicinali di origine vegetale istituito dalla  direttiva  2004/24/CE  sono  nominati con decreto del Ministro della salute, nel rispetto della disciplina comunitaria.
 
 
 
 Nota all'art. 28:
 - Per la direttiva 2004/24/CE vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 29. Durata  del  procedimento;  effetti  indotti da domande presentate in altri Stati membri
 
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma 2,  l'AIFA adotta le proprie  determinazioni  sulla  domanda  di  AIC, entro il termine di duecentodieci giorni dalla ricezione di una domanda valida.
 2.  Se  la  domanda di rilascio di un'autorizzazione e' presentata, oltre  che  in Italia, anche in un altro Stato membro della Comunita' europea, si applicano gli articoli da 41 a 49.
 3.  L'AIFA,  se  nel  corso  dell'istruttoria  rileva  che un'altra domanda  di  AIC  per  lo  stesso medicinale e' all'esame in un altro Stato  membro  della  Comunita' europea, non procede alla valutazione della   domanda  e  informa  il  richiedente  che  si  applicano  gli articoli da 41 a 49.
 4.  L'AIFA, quando nel corso dell'istruttoria e' informata, a norma dell'articolo 8, comma 3, lettera q), che un altro Stato membro della Comunita'  europea ha autorizzato il medicinale oggetto di domanda di AIC,  respinge  la  domanda  se non e' stata presentata a norma degli articoli da 41 a 49.
 |  |  |  | Art. 30. Istruttoria della domanda
 
 1. Ai fini della istruttoria della domanda presentata a norma degli articoli 8, 10, 11, 12 e 13, l'AIFA:
 a) verifica la conformita' del fascicolo presentato a norma degli articoli 8, 10, 11, 12 e 13 e accerta la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'AIC;
 b) puo'  sottoporre  il  medicinale, le relative materie prime e, eventualmente,  i  prodotti intermedi o altri componenti al controllo dell'Istituto  superiore  di  sanita', quale laboratorio ufficiale di controllo  dei  medicinali,  per  accertare che i metodi di controllo impiegati   dal   produttore   e   descritti   nella  documentazione, conformemente     all'articolo 8,     comma 3,    lettera i),    sono soddisfacenti;  l'AIFA puo' altresi' disporre, riguardo al medicinale oggetto  della richiesta di autorizzazione, verifiche ispettive volte ad  accertare  la  veridicita'  dei dati sperimentali, la conformita' alle  norme  di  buona  fabbricazione  del  processo  di  produzione, l'eticita' delle sperimentazioni cliniche effettuate e la conformita' delle sperimentazioni alle norme vigenti;
 c) puo',  se  del  caso,  esigere  che il richiedente completi la documentazione  a corredo della domanda con riferimento agli elementi di  cui  all'articolo 8,  comma 3,  e  agli articoli 10, 11, 12 e 13. Quando  l'AIFA  si  avvale  di  questa  facolta', i termini di cui al comma 1  dell'articolo 29 sono sospesi finche' non sono stati forniti i  dati complementari richiesti. Parimenti detti termini sono sospesi per  il  tempo  eventualmente  concesso  al richiedente per fornire i chiarimenti richiesti.
 2.  L'AIFA accerta che i produttori e gli importatori di medicinali provenienti  da paesi terzi sono in grado di realizzare la produzione nell'osservanza  delle  indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  lettera e),  e  di  effettuare i controlli secondo i metodi descritti   nella   documentazione,   conformemente   all'articolo 8, comma 3,  lettera i).  Quando  vi  e'  un  giustificato  motivo, puo' consentire   che   i  produttori  e  gli  importatori  di  medicinali provenienti  da paesi terzi, facciano effettuare da terzi talune fasi della  produzione  e  dei  controlli  di  cui sopra; in tale caso, le verifiche dell'AIFA sono effettuate anche nello stabilimento indicato dal produttore o dall'importatore.
 |  |  |  | Art. 31. Informazione sull'AIC
 
 1.  L'AIFA, quando rilascia l'AIC, notifica al titolare la relativa determinazione  comprendente  il  riassunto delle caratteristiche del prodotto, il foglio illustrativo e l'etichettatura.
 2.  L'AIFA  adotta  annualmente  un  programma  di  controllo della conformita'   delle   informazioni   recate   dal   riassunto   delle caratteristiche  del  prodotto o foglio illustrativo dei medicinali a quelle  approvate  al  momento del rilascio dell'AIC o con successivo provvedimento dell'AIFA.
 3.  L'AIFA cura la sollecita pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana, per estratto, del provvedimento di AIC e provvede  a  rendere  pubblico il riassunto delle caratteristiche del prodotto e le sue successive modificazioni.
 |  |  |  | Art. 32. Rapporto di valutazione
 
 1.     L'AIFA,    avvalendosi    della    Commissione    consultiva tecnico-scientifica,  istituita ai sensi dell'articolo 19 del decreto del  Ministro  della  salute  20 settembre  2004,  n.  245, redige un rapporto  di  valutazione  e  formula  eventuali  osservazioni  sulla documentazione presentata a corredo della domanda per quanto riguarda i   risultati   delle   prove   farmaceutiche,  precliniche  e  delle sperimentazioni  cliniche.  Il  rapporto di valutazione e' aggiornato ogniqualvolta  si rendano disponibili nuove informazioni rilevanti ai fini  della  valutazione  della  qualita',  sicurezza o efficacia del medicinale di cui trattasi.
 2.   L'AIFA   provvede  sollecitamente  a  rendere  accessibile  al pubblico,  tramite  il  sito  internet,  il  rapporto di valutazione, unitamente  alle  proprie decisioni motivate, previa cancellazione di tutte   le   informazioni   commerciali  a  carattere  riservato.  La motivazione   delle  decisioni  e'  fornita  separatamente  per  ogni indicazione richiesta.
 
 
 
 Nota all'art. 32:
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  19 del decreto del
 Ministro  della  salute 20 settembre 2004, n. 245, recante:
 «Regolamento   recante   norme  sull'organizzazione  ed  il
 funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del Farmaco, a norma
 dell'art.  48,  comma 13,  del  decreto-legge  30 settembre
 2003,  n.  269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n.
 326»:
 «Art.  19 (Commissione consultiva tecnico-scientifica e
 Comitato  prezzi e rimborso). - 1. Nell'ambito dell'Agenzia
 operano  la "Commissione consultiva tecnico-scientifica per
 la  valutazione  dei  farmaci"  e  il  "Comitato  prezzi  e
 rimborso".
 2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica svolge
 le  funzioni  gia'  attribuite  alla  Commissione unica del
 farmaco,  nonche'  i  compiti  attribuitile  dall'art.  48,
 comma 5,  lettere d), e)  ed l) della legge di riferimento;
 essa    svolge,    altresi',    attivita'   di   consulenza
 tecnico-scientifica  su  richiesta del direttore generale o
 del consiglio di amministrazione.
 3.  La Commissione di cui al precedente comma adotta le
 proprie  determinazioni  con  autonomia  sul  piano tecnico
 scientifico  e  sanitario,  anche sulla base dell'attivita'
 istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso.
 4.  La  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica e'
 nominata  con  decreto  del  Ministro  della  salute, ed e'
 composta   dal   direttore   generale,   con   funzioni  di
 presidente,   dal  presidente  dell'istituto  superiore  di
 sanita'  o  da  un  suo delegato e da diciassette membri di
 comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel
 settore   della  valutazione  dei  farmaci,  di  cui  sette
 designati  dal  Ministro  della  salute,  uno  dal Ministro
 dell'economia  e  delle  finanze  e  nove  dalla Conferenza
 Stato-regioni, di cui uno con funzione di vicepresidente.
 5.  I  componenti  della  Commissione di cui al comma 3
 durano   in   carica  cinque  anni  e  non  possono  essere
 rinominati per piu' di una volta.
 6.  Il  Comitato  prezzi  e rimborso svolge funzioni di
 supporto   tecnico-consultivo  all'Agenzia  ai  fini  della
 negoziazione  prevista  dall'art. 48, comma 33, della legge
 di riferimento.
 7.  Il  Comitato di cui al precedente comma e' nominato
 con  decreto  del  Ministro della salute ed e' composto dal
 direttore  generale  dell'Agenzia,  che  lo  presiede  e da
 cinque  componenti  designati dallo stesso Ministro, cinque
 dalla  Conferenza  Stato-regioni,  uno  dal  Ministro delle
 attivita'  produttive  e  uno  dal Ministro dell'economia e
 delle finanze, di cui uno con funzione di vicepresidente.
 8.  I  componenti  del  Comitato prezzi e rimborso sono
 scelti   tra  persone  di  comprovata  professionalita'  ed
 esperienza  nei settori della metodologia di determinazione
 del  prezzo  dei  farmaci,  della  economia  sanitaria e di
 farmacoeconomia.
 9.  I  componenti del Comitato di cui al comma 6 durano
 in  carica cinque anni e non possono essere rinominati piu'
 di una volta.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 33. Autorizzazione subordinata a condizioni
 
 1.   In   circostanze   eccezionali   e  previa  consultazione  del richiedente, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a condizione che il  richiedente  ottemperi  a  determinati  obblighi,  in particolare attinenti  alla  sicurezza  del medicinale, alla notifica all'AIFA di qualsiasi  evento  avverso  collegato  all'uso  del  medicinale  e  a particolari misure da adottare.
 2.  Tale  autorizzazione  puo'  essere  rilasciata solo per ragioni obiettive  e  verificabili  e deve basarsi su uno dei motivi previsti nell'allegato tecnico sulla domanda di AIC.
 3.   Il   mantenimento   dell'autorizzazione  e'  subordinato  alla valutazione  annuale  del rispetto di tali condizioni. La lista delle condizioni  e'  resa accessibile, senza ritardo, con la pubblicazione nel  sito  internet  dell'AIFA.  Con  le  stesse  modalita' sono rese pubbliche  le  scadenze  fissate  per gli adempimenti e la data della loro realizzazione.
 |  |  |  | Art. 34. Obblighi del titolare dell'AIC
 
 1. Dopo il rilascio dell'AIC, il titolare tiene conto dei progressi scientifici  e tecnici nei metodi di produzione e di controllo di cui all'articolo 8,  comma 3, lettere e) ed i), e introduce le variazioni necessarie affinche' il medicinale sia prodotto e controllato in base a metodi scientifici generalmente accettati.
 2.  Le  variazioni  di  cui  al  comma 1  devono  essere  approvate dall'AIFA.
 3. Il titolare dell'autorizzazione informa immediatamente l'AIFA di ogni nuovo dato che puo' implicare modifiche delle informazioni o dei documenti  di  cui  agli articoli 8, comma 3, e 10, 11, 12, 13 e 14 o all'articolo 32,   paragrafo 5,   della   direttiva   2001/83/CE,   o all'allegato  tecnico  sulla domanda di AIC. In particolare, all'AIFA sono  comunicati  immediatamente  i  divieti o le restrizioni imposti dalle autorita' competenti di qualsiasi paese nel quale il medicinale e'  immesso  in  commercio  e  qualsiasi  altro  nuovo  dato che puo' influenzare la valutazione dei benefici e dei rischi del medesimo.
 4.    Ai    fini    della   valutazione   continua   del   rapporto rischio/beneficio,  l'AIFA  puo'  chiedere  in  qualsiasi  momento al titolare  dell'AIC  di presentare dati che dimostrano che il rapporto rischio/beneficio resta favorevole.
 5. Dopo il rilascio dell'autorizzazione, il titolare informa l'AIFA della  data  di  effettiva  commercializzazione  del  medicinale  nel territorio  nazionale,  tenendo  conto  delle  diverse  presentazioni autorizzate.
 6.   Il   titolare   comunica,  inoltre,  all'AIFA  la  cessazione, temporanea o definitiva, della commercializzazione del medicinale nel territorio  nazionale.  Detta comunicazione e' effettuata non meno di due   mesi  prima  dell'interruzione  della  commercializzazione  del prodotto,  fatto  salvo  il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili   ed  eccezionali.  Il  termine  non  si  applica  alle sospensioni  della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto.
 7.  Quando  adotta un'iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a sospenderne la commercializzazione, per ragioni attinenti all'efficacia del medicinale o alla protezione della salute pubblica, il  responsabile  dell'immissione  in  commercio  del  medicinale  la notifica   immediatamente   all'AIFA   e  alle  competenti  autorita' sanitarie  degli  altri  paesi  della  Comunita' europea interessati; l'AIFA  comunica  all'EMEA  l'iniziativa  notificata dal responsabile dell'immissione in commercio del medicinale.
 8.  Il  titolare  dell'AIC  fornisce,  su  richiesta  dell'AIFA, in particolare nell'ambito della farmacovigilanza, tutti i dati relativi ai  volumi di vendita del medicinale e qualsiasi dato in suo possesso relativo al volume delle prescrizioni.
 
 
 
 Nota all'art. 34:
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 35. Modifiche delle autorizzazioni
 
 1.  Alle  modifiche  delle  AIC  si  applicano  le disposizioni del regolamento  (CE)  n. 1084/2003 della Commissione, del 3 giugno 2003, relativo   all'esame   delle  modifiche  dei  termini  di  un'AIC  di medicinali  per  uso  umano  o  per  uso  veterinario  rilasciata  da un'autorita'   competente   di   uno   Stato   membro,  e  successive modificazioni,  di  seguito  regolamento (CE) n. 1084/2003, anche nel caso  in cui le autorizzazioni non rientrano nelle specifiche ipotesi contemplate dall'articolo 1 del predetto regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 35:
 - Il  regolamento (CE) n. 1084/2003 e' pubblicato nella
 G.U.U.E. 27 giugno 2003, n. L 159.
 Nota agli articoli da 41 a 47:
 
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 36. Provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza
 
 1.  Se  il  titolare  di una AIC, rilasciata dall'AIFA ai sensi del presente  decreto,  prende  misure  restrittive  urgenti  in  caso di rischio per la salute pubblica, deve informare immediatamente l'AIFA. Se   l'AIFA   non   solleva  obiezioni  entro  ventiquattro  ore  dal ricevimento  dell'informazione,  le  misure  restrittive  urgenti  si considerano approvate.
 2.  La  misura  restrittiva  urgente deve essere applicata entro un periodo di tempo concordato con l'AIFA.
 3.  La  domanda  di  variazione  riguardante  la misura restrittiva urgente  deve  essere presentata immediatamente, e in ogni caso entro quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  misura restrittiva, all'AIFA, per le conseguenti determinazioni.
 4.   Se   l'AIFA  impone  per  motivi  di  sicurezza  provvedimenti restrittivi   urgenti   al  titolare,  il  titolare  e'  obbligato  a presentare   una   domanda   di   variazione   che  tiene  conto  dei provvedimenti restrittivi imposti da parte dell'AIFA.
 5. Il provvedimento restrittivo urgente deve essere applicato entro un periodo di tempo concordato con l'AIFA.
 6.   La   domanda   di   variazione  riguardante  il  provvedimento restrittivo  urgente,  inclusa  la  documentazione  a  sostegno della modifica,  deve  essere  presentata  immediatamente  e, in ogni caso, entro   quindici  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della imposizione  del  provvedimento  restrittivo urgente, all'AIFA per le conseguenti determinazioni.
 7.  Le  disposizioni  dei  commi  4,  5 e 6 lasciano impregiudicato quanto previsto dall'articolo 47, commi 2 e 3.
 |  |  |  | Art. 37. Smaltimento scorte o termine per il ritiro delle confezioni a seguito di autorizzazione di modifiche
 
 1.  Nei  casi  di  modifiche autorizzate ai sensi dell'articolo 35, l'AIFA,  quando  a  cio'  non  ostano  motivi di salute pubblica o di trasparenza  del mercato, valutata l'eventuale richiesta dell'azienda interessata,  concede  lo  smaltimento  delle  scorte  del medicinale oggetto  di  modifica  o un termine per il ritiro dal commercio delle confezioni per le quali e' intervenuta la modifica.
 |  |  |  | Art. 38. Durata, rinnovo, decadenza e rinuncia dell'autorizzazione
 
 1.  Salvo  il  disposto  dei commi 4 e 5, l'AIC ha una validita' di cinque anni.
 2. L'AIC, anche se rilasciata anteriormente alla data di entrata in vigore  del  presente decreto, puo' essere rinnovata dopo cinque anni sulla  base  di  una nuova valutazione del rapporto rischio/beneficio effettuata  dall'AIFA.  A  tal  fine,  il  titolare dell'AIC fornisce all'AIFA,  almeno  sei  mesi  prima  della  data  di  scadenza  della validita'  dell'autorizzazione  ai  sensi  del  comma 1, una versione aggiornata  del  dossier  di autorizzazione del medicinale relativa a tutti   gli   aspetti  attinenti  alla  qualita',  alla  sicurezza  e all'efficacia,  comprensiva  di tutte le variazioni apportate dopo il rilascio  dell'AIC.  Eventuali  variazioni del dossier che si rendono necessarie per l'aggiornamento dello stesso ai fini del rinnovo, sono presentate  separatamente all'ufficio competente dell'AIFA; esse sono elencate nella domanda di rinnovo.
 3. Dopo il rinnovo, l'AIC ha validita' illimitata, salvo che l'AIFA decida,  per motivi giustificati connessi con la farmacovigilanza, di procedere  a  un ulteriore rinnovo di durata quinquennale a norma del comma 2.
 4.  I medicinali che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto  hanno  gia' ottenuto uno o piu' rinnovi dell'AIC, presentano un'ulteriore  domanda ai sensi del comma 2. Dopo tale rinnovo, se non diversamente disposto dall'AIFA, l'AIC ha validita' illimitata.
 5.  Qualsiasi  AIC  di  un  medicinale  decade  se  non  e' seguita dall'effettiva  commercializzazione  sul territorio nazionale entro i tre  anni  successivi al rilascio. Se un medicinale non e' immesso in commercio  sul  territorio nazionale entro sessanta giorni dalla data di  inizio  di efficacia dell'autorizzazione rilasciata dall'AIFA, il responsabile  dell'immissione  in  commercio  e'  tenuto  ad avvisare l'AIFA  del  ritardo  della  commercializzazione  e, successivamente, dell'effettivo inizio della stessa. I dati relativi alle AIC decadute sono  pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura dell'AIFA.
 6.   Il   comma  5  si  applica  anche  ai  medicinali  autorizzati anteriormente  alla  data  di entrata in vigore del presente decreto; per essi il periodo triennale decorre dalla data predetta.
 7. L'autorizzazione decade, altresi', se un medicinale, autorizzato e  immesso  in  commercio non e' piu' effettivamente commercializzato per tre anni consecutivi sul territorio nazionale.
 8.  L'AIFA,  in  casi eccezionali e per ragioni di salute pubblica, puo'  esentare,  con  provvedimento  motivato,  il  medicinale  dalla decadenza prevista dai commi 5, 6 e 7.
 9.  Quando  il  titolare  rinuncia  all'autorizzazione concessagli, l'AIFA,  nel  disporre  la revoca dell'autorizzazione puo' concedere, quando a cio' non ostano motivi di salute pubblica, un termine per il ritiro dal commercio del medicinale oggetto di revoca.
 |  |  |  | Art. 39. Effetti dell'autorizzazione
 
 1.  Il  rilascio dell'autorizzazione non esclude la responsabilita' anche penale del produttore e del titolare dell'AIC.
 |  |  |  | Art. 40. Diniego dell'autorizzazione
 
 1.  L'AIC  e'  negata  quando, dalla verifica dei documenti e delle informazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, risulta che:
 a) il rapporto rischio/beneficio non e' considerato favorevole;
 b) l'efficacia terapeutica del medicinale non e' sufficientemente documentata dal richiedente;
 c) il  medicinale  non  presenta  la  composizione  qualitativa e quantitativa dichiarata.
 2.  L'autorizzazione  e'  altresi' negata se la documentazione o le informazioni  presentate  a  sostegno della domanda non sono conformi agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
 3.   Il   richiedente   o  il  titolare  dell'AIC  e'  responsabile dell'esattezza dei documenti e dei dati che ha fornito.
 4.  Il  diniego  dell'autorizzazione,  in  ogni  caso  motivato, e' notificato  entro  i  termini  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 29. L'interessato puo' presentare opposizione al provvedimento di diniego all'AIFA, che decide entro novanta giorni.
 |  |  |  | Art. 41. Presentazione della domanda nella procedura di mutuo riconoscimento e nella procedura decentrata
 
 1. Quando, ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE, il richiedente  presenta una domanda basata su un identico dossier anche in  altri  Stati  membri  della  Comunita'  europea, il dossier della domanda   comprende  le  informazioni  e  i  documenti  di  cui  agli articoli 8,  10,  11,  12,  13  e  14  del  presente decreto, nonche' l'elenco degli Stati membri ai quali e' stata presentata la domanda.
 |  |  |  | Art. 42. Ipotesi in cui l'Italia agisce da Stato membro di riferimento
 
 1. Se il richiedente, che presenta una domanda in piu' Stati membri della  Comunita'  europea  ai  sensi dell'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE,  chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro di riferimento,  l'AIFA  si attiene alle procedure di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.
 2.  Se  al momento della presentazione della domanda in altri Stati membri,  il  medicinale  ha gia' ottenuto l'AIC in Italia, l'AIFA, su istanza  del richiedente, prepara, entro novanta giorni dalla data di ricezione  di  una  domanda  valida,  un  rapporto di valutazione del medicinale o, se necessario, aggiorna il rapporto di valutazione gia' esistente.  L'AIFA trasmette il rapporto di valutazione, il riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto,  l'etichettatura  e  il foglio illustrativo   approvati   agli   Stati   membri   interessati  e  al richiedente.
 3.  Se  al momento della presentazione della domanda in Italia e in altri  Stati  membri, il medicinale non ha ottenuto l'AIC, l'AIFA, su istanza  del richiedente, prepara, entro centoventi giorni dalla data di  ricezione  della  domanda  riconosciuta come valida, una bozza di rapporto di valutazione, una bozza di riassunto delle caratteristiche del  prodotto e una bozza di etichettatura e di foglio illustrativo e li trasmette agli Stati membri coinvolti e al richiedente.
 4.  Nelle  ipotesi  previste  dai commi 2 e 3, l'AIFA, dopo novanta giorni  dalla data di comunicazione di avvenuto ricevimento, da parte degli Stati membri coinvolti, delle documentazioni di cui agli stessi commi,  acquisite le favorevoli valutazioni degli stessi, constata il consenso  di  tutte  le  parti,  chiude  la  procedura  e  informa il richiedente dell'esito.
 5.  Se l'AIFA, riceve, entro il termine di cui al comma 4, da parte di   uno  Stato  membro  coinvolto  la  comunicazione  di  non  poter approvare, a causa di un rischio potenziale grave di salute pubblica, il  rapporto  di  valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto,  l'etichettatura  e  il foglio illustrativo predisposti, si applica   la   procedura   di  cui  all'articolo 29  della  direttiva 2001/83/CE.
 6.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 2, entro trenta giorni dalla constatazione  del  consenso  di  tutte  le  parti di cui al comma 4, l'AIFA  aggiorna,  se  del  caso,  l'AIC  del  medicinale  nonche' il riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto, l'etichettatura e il foglio  illustrativo. Nell'ipotesi prevista dal comma 3, entro trenta giorni  dalla  constatazione  del  consenso,  l'AIFA  rilascia  l'AIC completa  di rapporto di valutazione, riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglio illustrativo approvati.
 |  |  |  | Art. 43. Ipotesi in cui l'Italia agisce come Stato interessato
 
 1.  Se il richiedente che presenta una domanda in piu' Stati membri della  Comunita'  europea,  ai sensi dell'articolo 28 della direttiva 2001/83/CE, non chiede che lo Stato italiano agisca come Stato membro di  riferimento  e  al  momento  della  domanda il medicinale ha gia' ottenuto un'AIC in un altro Stato membro, l'AIFA, riconosce, entro il termine   di  novanta  giorni  dalla  ricezione  della  relazione  di valutazione,   del  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto, dell'etichettatura  e del foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro interessato, l'AIC rilasciata da detto Stato membro sulla base del  rapporto  di  valutazione  elaborato  o  aggiornato  dallo Stato medesimo.  Se  al  momento  della  domanda  il medicinale non ha gia' ottenuto  un'AIC  in  un  altro Stato membro, l'AIFA approva entro il termine   di  novanta  giorni  dalla  ricezione  della  relazione  di valutazione,   del  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto, dell'etichettatura  e del foglio illustrativo predisposti dallo Stato membro  interessato,  il  rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche   del   prodotto,   l'etichettatura   e   il   foglio illustrativo  predisposti dallo Stato membro di riferimento, e, entro trenta  giorni  dalla  constatazione,  da parte dello Stato membro di riferimento,   del   consenso  generale,  l'AIFA  adotta,  in  merito all'autorizzazione  richiesta,  una decisione conforme al rapporto di valutazione,   al   riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto, all'etichettatura e al foglio illustrativo approvati.
 2.  Se l'AIFA, a causa di un rischio potenziale grave per la salute pubblica,  ritiene di non poter approvare il rapporto di valutazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, l'etichettatura e il foglio  illustrativo  predisposti  dallo Stato membro di riferimento, comunica,  entro  il  termine previsto dall'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 2001/83/CE, la motivazione approfondita della propria posizione  allo  Stato membro di riferimento, agli altri Stati membri interessati e al richiedente.
 3.  Se  l'AIFA riceve, entro il termine di cui al comma 2, da parte di  uno  Stato  membro  coinvolto,  la  comunicazione  di  non  poter approvare, a causa di un rischio potenziale grave di salute pubblica, il   rapporto   di   valutazione,   la   bozza   di  riassunto  delle caratteristiche   del   prodotto,   l'etichettatura   e   il   foglio illustrativo  predisposti,  su domanda del richiedente, puo' comunque autorizzare,  in  via provvisoria, il medicinale in attesa dell'esito della procedura di cui all'articolo 32 della direttiva 2001/83/CE.
 |  |  |  | Art. 44. Ipotesi  di  mancato  accordo  fra  gli  Stati membri interessati sul rilascio dell'autorizzazione
 
 1.  Nelle  ipotesi  previste  dai commi 2 e 3 dell'articolo 43 e in ogni  altro  caso  di  mancato accordo fra gli Stati membri che hanno ricevuto  una  domanda  ai  sensi  dell'articolo 28  della  direttiva 2001/83/CE,  si  applicano  le procedure di cui all'articolo 29 della direttiva  2001/83/CE.  Se sono espletate le procedure comunitarie di cui  agli  articoli 32, 33 e 34 della stessa direttiva, l'AIFA adotta un  provvedimento  conforme  alla decisione assunta dalla Commissione europea entro trenta giorni dalla notifica della decisione stessa.
 |  |  |  | Art. 45. Ipotesi di difformi valutazioni degli Stati membri
 
 1.  Quando  uno  stesso medicinale e' stato oggetto nella Comunita' europea di due o piu' domande di AIC conformi alle disposizioni della direttiva  2001/83/CE  e  gli Stati membri interessati hanno adottato decisioni divergenti in merito all'autorizzazione di detto medicinale o  alla  sospensione  o  alla  revoca  della stessa, l'AIFA, anche su richiesta  del Ministero della salute, o il richiedente o il titolare dell'AIC,  possono  adire il Comitato per i medicinali per uso umano, di   seguito   indicato   nel  presente  capo  come  «Comitato»,  per l'applicazione  della  procedura  degli  articoli 32,  33  e 34 della direttiva  citata.  Dopo  l'espletamento  di  tale  procedura, l'AIFA adegua,  ove  necessario,  le  proprie  determinazioni alla decisione della  Commissione,  entro trenta giorni dalla notifica della stessa. La  disposizione  di  cui al precedente periodo si applica, altresi', quando il Comitato e' adito dalla Commissione o da altro Stato membro o dal richiedente o dal titolare dell'AIC in altro Stato membro.
 2.  Allo  scopo di promuovere l'armonizzazione delle autorizzazioni dei  medicinali nella Comunita' europea, ogni anno l'AIFA propone, ai sensi  dell'articolo 30,  paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE, un elenco dei medicinali per i quali, a proprio avviso, appare opportuno redigere un riassunto armonizzato delle caratteristiche del prodotto.
 |  |  |  | Art. 46. Casi particolari di interesse comunitario per adire il Comitato
 
 1.   In  casi  particolari  che  coinvolgono  gli  interessi  della Comunita'  europea,  l'AIFA  o  il richiedente o il titolare dell'AIC possono  adire il Comitato, per l'applicazione della procedura di cui agli  articoli 32,  33 e 34 della direttiva 2001/83/CE, prima che sia presa  una  decisione sulla domanda, sulla sospensione o sulla revoca dell'autorizzazione,    oppure    su    qualsiasi    altra   modifica dell'autorizzazione  che appare necessaria, in particolare, per tener conto delle informazioni raccolte a norma del titolo IX.
 2.   L'AIFA  identifica  chiaramente  la  questione  sottoposta  al Comitato e ne informa il richiedente o il titolare dell'AIC.
 3.  L'AIFA,  il  richiedente  o il titolare dell'AIC trasmettono al Comitato tutte le informazioni disponibili riguardanti la questione.
 4.  Dopo l'espletamento della procedura di cui agli articoli 32, 33 e   34   della   direttiva   2001/83/CE,  l'AIFA  adotta  le  proprie determinazioni  o,  ove  necessario,  adegua  le  determinazioni gia' adottate,  conformandosi  alla  decisione  della Commissione europea, entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
 |  |  |  | Art. 47. Variazioni delle autorizzazioni di mutuo riconoscimento e decentrate 
 1.  Il  titolare  di un'AIC, rilasciata secondo le disposizioni del presente  capo,  che chiede di apportare modifiche all'autorizzazione stessa,  deve sottoporre la domanda anche agli altri Stati membri che hanno  autorizzato  il  medicinale.  Anche  in  questo  caso, se sono espletate  le  procedure  previste  dagli  articoli 32, 33 e 34 della direttiva   2001/83/CE,   l'AIFA  adotta  le  proprie  determinazioni conformandosi  alla decisione della Commissione europea, entro trenta giorni dalla notifica della stessa.
 2.  Se  l'AIFA  ritiene  necessario,  per  la  tutela  della salute pubblica,  modificare  un'AIC  rilasciata secondo le disposizioni del presente capo, oppure sospendere o revocare l'autorizzazione, informa immediatamente  di tale valutazione l'EMEA, ai fini dell'applicazione delle  procedure  di  cui  agli  articoli 32, 33 e 34 della direttiva 2001/83/CE.
 3. In casi eccezionali, quando risulta indispensabile l'adozione di un  provvedimento  urgente  a  tutela  della salute pubblica e fino a quando  non  e'  stata  presa una decisione definitiva ai sensi della procedura  richiamata al comma 2, l'AIFA puo' sospendere l'immissione in  commercio  e  l'uso del medicinale interessato. L'AIFA informa la Commissione  e gli altri Stati membri, non oltre il giorno lavorativo successivo  all'adozione  del  provvedimento, dei motivi che la hanno indotta a prendere tale decisione.
 |  |  |  | Art. 48. Medicinali autorizzati ai sensi della direttiva 87/22/CEE
 
 1.  L'articolo  47  si applica, altresi', ai medicinali autorizzati dagli  Stati  membri  della  Comunita' europea conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 della direttiva 87/22/CEE.
 
 
 
 Nota all'art. 48:
 - La  direttiva  87/22/CEE,  pubblicata in G.U.C.E. del
 17 gennaio 1987, n. L. 15.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 49. Medicinali omeopatici
 
 1.  Il  presente  titolo non si applica ai medicinali omeopatici di cui all'articolo 20.
 2.  Agli  altri medicinali omeopatici il presente titolo si applica con   le   limitazioni  derivanti  dall'articolo 39  della  direttiva 2001/83/CE.
 
 
 
 Nota all'art. 49:
 - Per la direttiva 2001/83/CE vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 50. Autorizzazione alla produzione di medicinali
 
 1.  Nessuno  puo'  produrre  sul territorio nazionale, anche a solo scopo   di   esportazione,   un   medicinale  senza  l'autorizzazione dell'AIFA,  la  quale e' rilasciata previa verifica ispettiva diretta ad accertare che il richiedente dispone di personale qualificato e di mezzi tecnico-industriali conformi a quanto previsto dalle lettere b) e c) del comma 2.
 2. Per ottenere l'autorizzazione alla produzione, il richiedente e' tenuto a:
 a)  specificare i medicinali e le forme farmaceutiche che intende produrre  o  importare,  nonche'  il  luogo  della  produzione  e dei controlli;
 b)  disporre,  per  la  produzione  o l'importazione degli stessi medicinali,   di   locali,   attrezzatura   tecnica   e  strutture  e possibilita'   di  controllo  adeguati  e  sufficienti,  sia  per  la produzione e il controllo, sia per la conservazione dei medicinali;
 c)   disporre   di   almeno  una  persona  qualificata  ai  sensi dell'articolo 52 del presente decreto.
 3.  Entro  novanta  giorni dalla data di ricevimento della domanda, corredata  di  informazioni  dirette  a  comprovare  il  possesso dei requisiti  previsti  dal  comma  1  e  il  rispetto  delle condizioni indicate  al  comma  2,  l'AIFA  adotta  le  proprie  determinazioni. L'autorizzazione rilasciata puo' essere integrata dall'imposizione di obblighi  per garantire l'osservanza dei requisiti previsti dal comma 1.    Il   diniego   dell'autorizzazione   deve   essere   notificato all'interessato, completo di motivazione.
 4.  Il  termine  di  cui  al  comma  3  e' sospeso se l'AIFA chiede ulteriori informazioni sullo stabilimento o indica all'interessato le condizioni  necessarie  per rendere i locali e le attrezzature idonei alla produzione, assegnando un termine per il relativo adempimento.
 5.  Per  ogni modifica delle condizioni in base alle quali e' stata rilasciata  l'autorizzazione deve essere presentata domanda all'AIFA, che  provvede  sulla  stessa  entro  il  termine  di  trenta  giorni, prorogabile  fino  a  novanta giorni in casi eccezionali, fatta salva l'applicazione del comma 4.
 6.   Quando   la   modifica  concerne  l'improvvisa  necessita'  di sostituire  la persona qualificata, il nuovo incaricato puo' svolgere le  proprie  mansioni  in  attesa che l'AIFA si pronunci ai sensi del comma 5.
 7.  In casi giustificati, il titolare dell'autorizzazione di cui al presente  articolo puo' essere autorizzato dall'AIFA, previo consenso del  responsabile  dell'immissione  in  commercio  del medicinale, se diverso  dal  predetto  titolare,  a  effettuare  in  altra  officina autorizzata  fasi  della produzione e dei controlli. In tali ipotesi, la  responsabilita'  delle fasi produttive e di controllo interessate e'  assunta,  oltre  che  dalla  persona qualificata del committente, dalla   persona   qualificata  dello  stabilimento  che  effettua  le operazioni richieste.
 8.  L'AIFA  invia all'EMEA copia delle autorizzazioni rilasciate ai sensi  del  presente  articolo. A cura dell'AIFA e' pubblicato, nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica  italiana,  l'elenco  degli stabilimenti che risultano autorizzati alla produzione e al controllo di medicinali alla data del 30 giugno di ogni anno.
 |  |  |  | Art. 51. Obblighi del produttore Adeguamento alle norme di buona fabbricazione 
 1. Il titolare dell'autorizzazione alla produzione e' tenuto a:
 a) disporre  di personale adeguato alla produzione e ai controlli che effettua;
 b) vendere  i medicinali autorizzati, in conformita' del presente decreto  e  delle  altre  disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
 c) consentire  in qualsiasi momento l'accesso ai suoi locali agli ispettori designati dall'AIFA;
 d) mettere  a  disposizione  della  persona  qualificata  di  cui all'articolo 52  tutti i mezzi necessari per permetterle di espletare le sue funzioni;
 e) conformarsi  ai  principi  e  alle  linee guida sulle norme di buona  fabbricazione  dei  medicinali, di cui al capo II del presente titolo,   e  alle  ulteriori  direttive  al  riguardo  emanate  dalla Comunita'  europea e utilizzare come materie prime farmacologicamente attive  solo  sostanze  prodotte  secondo  le linee guida dettagliate sulle norme di buona fabbricazione delle materie prime.
 |  |  |  | Art. 52. Personale    qualificato    di   cui   deve   dotarsi   il   titolare dell'autorizzazione alla produzione
 
 1.  Il  titolare  dell'autorizzazione alla produzione di medicinali deve  avvalersi  di  almeno  una persona qualificata e dell'ulteriore personale qualificato di cui al comma 10.
 2.  La  persona  qualificata svolge la sua attivita' con rapporto a carattere  continuativo  alle  dipendenze  dell'impresa.  Il titolare dell'autorizzazione  alla  produzione puo' svolgere anche le funzioni di  persona  qualificata  se  ha  i  requisiti richiesti dal presente articolo.
 3.  L'AIFA  riconosce  l'idoneita'  della  persona  qualificata che possiede i seguenti requisiti:
 a) e'  in  possesso  del  diploma  di  laurea  di  cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca  22 ottobre  2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in  uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline   medesime   fanno   riferimento:   chimica  e  tecnologia farmaceutiche,   farmacia,   chimica,  chimica  industriale,  scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria; la formazione a  livello  universitario deve comprendere gli insegnamenti teorici e pratici  delle  seguenti  discipline  di  base  e  il superamento dei relativi  esami: fisica sperimentale, chimica generale ed inorganica, chimica  organica,  chimica analitica, chimica farmaceutica, compresa l'analisi   dei   medicinali,   biochimica   generale   e  applicata, fisiologia,  microbiologia,  farmacologia,  tecnologia  farmaceutica, tossicologia, farmacognosia;
 b) ha svolto attivita' pratica concernente analisi qualitativa di medicinali,   analisi   quantitativa  di  sostanze  attive,  prove  e verifiche necessarie per garantire la qualita' dei medicinali, per un periodo  di almeno due anni in aziende autorizzate alla produzione di medicinali;  nei  casi di preparazione o produzione di medicinali per terapie  avanzate,  l'attivita'  pratica  di  due  anni  deve  essere compiuta nella stessa tipologia di produzione per la quale la persona qualificata  deve  svolgere le sue funzioni; in quest'ultimo caso non si applica la riduzione di cui al comma 4;
 c) e'  provvista  di abilitazione all'esercizio della professione ed e' iscritta all'albo professionale.
 4.  Il  periodo di cui alla lettera b) del comma 3 e' ridotto di un anno   quando   l'interessato   ha  svolto  un  ciclo  di  formazione universitaria  della  durata  di  almeno  cinque  anni;  e ridotto di diciotto  mesi  ove il ciclo stesso ha avuto una durata di almeno sei anni.
 5.  Ai  fini del presente articolo, i diplomi di laurea di cui alla lettera a) del comma 3, conseguiti in base ad insegnamenti diversi da quelli   ivi  indicati,  sono  dichiarati  validi,  in  relazione  ai requisiti richiesti, dall'AIFA, previo parere favorevole espresso dal Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentito il  Consiglio  universitario nazionale, quando l'interessato dimostra l'acquisizione,  dopo  il  conseguimento  del  diploma  di laurea, di sufficienti cognizioni nelle materie non incluse nel corso di studi.
 6. I direttori tecnici di officine di produzione, gia' riconosciuti dall'AIFA  o  dal  Ministero  della salute al momento dell'entrata in vigore  del  presente  decreto,  possono  continuare ad esercitare la medesima attivita' con la funzione di persona qualificata.
 7.  Coloro  che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitano, sulla base della previgente normativa, l'attivita' di cui al  presente articolo, possono continuare l'attivita' medesima presso officine  della stessa tipologia di produzione, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 3.
 8. La persona qualificata:
 a) vigila che ogni lotto di medicinali sia prodotto e controllato con  l'osservanza  delle norme di legge e delle condizioni imposte in sede di autorizzazione alla immissione in commercio del medicinale;
 b) controlla  che, nel caso di medicinali di provenienza da paesi non  appartenenti  alla  Comunita'  economica  europea, ogni lotto di produzione  importato  e' oggetto di un'analisi qualitativa completa, di  un'analisi  quantitativa  di almeno tutte le sostanze attive e di qualsiasi  altra  prova e verifica necessaria a garantire la qualita' dei  medicinali  nell'osservanza delle condizioni previste per l'AIC, fatto   salvo   quanto   stabilito  da  eventuali  accordi  di  mutuo riconoscimento;
 c) attesta  su  apposita documentazione le operazioni di cui alle lettere a) e b);
 d) e'  responsabile  secondo  quanto  previsto  dal  capo  II del presente  titolo  della  tenuta  della  documentazione  di  cui  alla lettera c),  ed  e'  obbligato ad esibirla a richiesta dell'autorita' sanitaria;
 e) comunica    immediatamente    all'AIFA   e   al   responsabile dell'azienda  dalla  quale  dipende  ogni  sostanziale  irregolarita' rilevata nel medicinale che e' gia' stato immesso in commercio;
 f) collabora attivamente alle ispezioni effettuate dall'autorita' sanitaria  ai  sensi  del  presente decreto ed effettua le operazioni richieste dalla stessa;
 g) vigila  sulle  condizioni generali di igiene dei locali di cui e' responsabile.
 9.  La  persona qualificata non puo' svolgere la stessa funzione in piu'  officine,  a meno che si tratti di officina costituente reparto distaccato dell'officina principale.
 10.  La  persona  qualificata  e'  coadiuvata  almeno dal personale qualificato previsto dal capo II del presente titolo e dalle norme di buona fabbricazione.
 
 
 
 Note all'art. 52:
 - La  legge  19 novembre  1990,  n. 341, reca: «Riforma
 degli ordinamenti didattici universitari».
 - Il  decreto  del  Ministro  dell'Universita'  e della
 ricerca  scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
 reca:  «Regolamento  recante  norme concernenti l'autonomia
 didattica degli atenei».
 - Il     decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della  ricerca 22 ottobre 2004 n. 270,
 reca:  «Modifiche  al regolamento recante norme concernenti
 l'autonomia  didattica  degli atenei, approvato con decreto
 ministeriale   3 novembre   1999,   n.   509  del  Ministro
 dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
 tecnologica».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 53. Accertamenti sulla produzione di medicinali
 
 1. L'AIFA puo':
 a) procedere,  in  qualsiasi  momento, anche senza preavviso, ove necessario  ai fini di verificare l'osservanza delle prescrizioni del presente decreto e, in particolare di quelle del capo II del presente titolo,  ad  ispezioni  degli  stabilimenti  e  dei  locali  dove  si effettuano  la  produzione,  il  controllo  e  l'immagazzinamento dei medicinali  e  delle  sostanze  attive  utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali;
 b) prelevare  campioni  di  medicinali  e,  se del caso, di altre sostanze necessarie alle analisi;
 c) prendere conoscenza e, se necessario, acquisire copia di tutti i documenti relativi all'oggetto delle ispezioni.
 2.  Nel  corso di ispezioni ad officine di produzione di medicinali immunologici,   l'AIFA   verifica   che   i  processi  di  produzione utilizzati,  sono  debitamente convalidati e consentono di assicurare in modo continuativo la conformita' dei lotti.
 3.  Le ispezioni agli stabilimenti di produzione e ai laboratori di controllo di cui al comma 1 sono rinnovate periodicamente.
 4.  Tali  ispezioni  possono  svolgersi  anche  a  richiesta  della Commissione europea, dell'EMEA o di altro Stato membro.
 5.  L'AIFA puo' procedere all'ispezione di un produttore di materie prime anche su richiesta specifica del medesimo.
 6.  Fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi tra la Comunita' europea  e  Paesi terzi, l'AIFA puo' chiedere al produttore stabilito in un Paese terzo di sottoporsi all'ispezione di cui al comma 1.
 7.  A  conclusione  di  ogni  ispezione,  e'  redatta una relazione sull'osservanza,  da parte del produttore, dei principi e delle linee guida  delle  norme  di  buona fabbricazione dei medicinali di cui al capo  II  del  presente titolo e alle ulteriori direttive al riguardo emanate  dalla  Comunita'  europea.  Il  contenuto della relazione e' comunicato al produttore e a ogni competente autorita' di altro Stato membro della Comunita' europea che ne faccia richiesta motivata.
 8.  Nei  novanta giorni successivi all'ispezione di cui al comma 1, se  l'ispezione  accerta  l'osservanza  da  parte  del produttore dei principi  e  delle  linee  guida  delle  norme di buona fabbricazione previsti  dalla normativa comunitaria, al produttore e' rilasciato un certificato di conformita' alle norme di buona fabbricazione.
 9.  L'AIFA  inserisce  i  certificati  di conformita' alle norme di buona  fabbricazione  dalla  stessa  rilasciati  in  una  banca  dati comunitaria tenuta dall'EMEA per conto della Comunita' europea.
 10.  Se  l'ispezione  di  cui  al comma 1 accerta l'inosservanza da parte  del produttore dei principi e delle linee guida delle norme di buona   fabbricazione  previsti  dalla  normativa  comunitaria,  tale informazione  e'  iscritta  nella  banca  dati  comunitaria di cui al comma 9.
 11.  Ai fini degli accertamenti di cui al presente articolo, l'AIFA puo'  avvalersi  di  proprio  personale,  dell'Istituto  superiore di sanita',  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza sul  lavoro,  delle  unita'  sanitarie  locali,  e di altre strutture pubbliche  riconosciute  idonee  dall'AIFA,  purche'  in possesso dei requisiti   professionali   stabiliti  dall'AIFA  stessa,  attraverso convenzioni con altri istituti.
 12.  Alle  ispezioni  delle  aziende  o  laboratori di produzione o preparazione  di medicinali per terapia genica, terapia cellulare, di medicinali   contenenti   organismi   geneticamente   modificati,  di medicinali  derivati  dal  sangue  o  dal plasma umani, di medicinali immunologici,    nonche'   di   radiofarmaci,   partecipano   tecnici dell'Istituto   superiore   di   sanita'  in  possesso  di  specifica esperienza nel settore.
 13.  Le  spese  occorrenti  per le attivita' ispettive alle aziende farmaceutiche,  sia  antecedenti  che  successive  al  rilascio delle autorizzazioni  alla  produzione,  dirette  a  verificare il rispetto delle  disposizioni del presente decreto, sono a carico delle aziende ispezionate.
 14.  Al  personale  che  svolge gli accertamenti di cui al presente articolo e'   dovuto   un  compenso  comprensivo  dell'indennita'  di missione,  da  stabilirsi  con  decreto del Ministro della salute, di concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 15.   L'AIFA,   sentito   l'Istituto  superiore  di  sanita'  e  la Commissione  consultiva  tecnico-scientifica, stabilisce il programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali le cui analisi sono effettuate dall'Istituto superiore di sanita'.
 |  |  |  | Art. 54. Specificazione dell'ambito  di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali
 
 1.  Le  disposizioni  degli  articoli  50, 51, 52 e 53 disciplinano anche   l'esecuzione  di  operazioni  parziali  di  preparazione,  di divisione e di confezionamento e presentazione di medicinali, nonche' l'esecuzione di controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla legge.
 2.  Il  presente  titolo  si  applica  altresi'  alle  attivita' di produzione  di  sostanze  attive utilizzate come materie prime per la produzione di medicinali, con riferimento sia alle fasi di produzione totale  o parziale sia all'importazione di una sostanza attiva, anche utilizzata  essa  stessa  come  materia  prima  per  la  produzione o estrazione  di  altre sostanze attive, come definito nell'allegato I, parte  I,  punto  3.2.1.1.b), sia alle varie operazioni di divisione, confezionamento  o presentazione che precedono l'incorporazione della materia  prima  nel  medicinale,  compresi  il riconfezionamento e la rietichettatura effettuati da un distributore all'ingrosso di materie prime.
 3.  Per le materie prime anche importate da Stati terzi deve essere disponibile  un  certificato  di  conformita'  alle  norme  di  buona fabbricazione  rilasciato  all'officina di produzione dalle Autorita' competenti  di  uno  Stato dell'Unione europea. Per le domande di AIC presentate  ai sensi del capo V, titolo III del presente decreto e ai sensi  del  regolamento (CE) n. 726/2004, la messa a disposizione del certificato  non  e'  obbligatoria, fatto salvo quanto previsto dalle relative  linee  guida.  Sono  fatti salvi eventuali accordi di mutuo riconoscimento  dei  sistemi  ispettivi stipulati dall'Unione europea con  Paesi terzi. Per le modalita' operative verra' fatto riferimento a  quanto  disposto  dal testo di tali accordi. Le attivita' previste dal  presente  comma  vengono svolte nei limiti delle risorse umane e strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente  e  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 4.  Il  possesso  da  parte  del  produttore di materie prime di un certificato   di   conformita'  alle  norme  di  buona  fabbricazione rilasciato  da  un'Autorita'  competente  nell'ambito della Comunita' europea  non  esonera  l'importatore  o  il produttore del medicinale finito  dalla  responsabilita'  dell'esecuzione  di  controlli  sulla materia prima e dalle verifiche sul produttore.
 
 
 
 Nota all'art. 54:
 - Per   il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 55. Autorizzazione all'importazione di medicinali
 
 1.  Le  disposizioni  degli  articoli 50,  51, 52 e 53 del presente decreto  si  applicano  anche  alle  importazioni  di  medicinali  in provenienza da Paesi terzi.
 2.  Gli  articoli 50,  51 e 52 non si applicano quando si tratta di medicinali  che  provengono da Paesi con i quali la Comunita' europea ha  concluso accordi atti a garantire che il produttore applica norme di  buona  fabbricazione  almeno  equivalenti a quelle previste dalla Comunita'   e  che  i  controlli  di  cui  all'articolo 52,  comma 8, lettera b),  sono  stati  eseguiti  nel  paese di esportazione, fatto salvo quanto disposto dagli accordi di mutuo riconoscimento.
 |  |  |  | Art. 56. Casi particolari di medicinali provenienti da altri Stati membri
 
 1.  Quando  i  medicinali  provenienti  da  altro Stato membro sono prodotti  da  Paesi  terzi,  ciascun  lotto di medicinale deve essere accompagnato  da  attestazione del responsabile dei controlli secondo la legislazione dello Stato comunitario di provenienza.
 2.  L'obbligo  di  cui al comma 1 si applica anche nelle ipotesi in cui  il  medicinale  e'  stato  prodotto  in  uno  Stato membro della Comunita'  europea,  ma poi esportato e reimportato nello stesso o in altro Stato membro.
 |  |  |  | Art. 57. Medicinali omeopatici
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano anche ai medicinali omeopatici.
 |  |  |  | Art. 58. Campo d'applicazione
 
 1. Il presente capo fissa i principi e le linee guida relative alle norme  di  buona  fabbricazione  dei  medicinali per uso umano la cui produzione  e'  soggetta  all'autorizzazione di cui all'articolo 50 e dei  medicinali  sperimentali  per  uso  umano  la  cui produzione e' soggetta   all'autorizzazione  di  cui  all'articolo 13  del  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
 
 
 
 Nota all'art. 58:
 - L'art.  13 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
 211 citato nelle premesse cosi' recita:
 «Art. 13 (Fabbricazione e importazione di medicinali in
 fase   di   sperimentazione).  -  1.  La  fabbricazione  di
 medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, nonche' la
 loro importazione, debbono essere autorizzate dal Ministero
 della  salute  come  previsto, ove applicabile, dal decreto
 legislativo  29 maggio  1991,  n.  178 e, negli altri casi,
 come  previsto  da  specifico  decreto  del  Ministro della
 salute.  Al  fine  di  ottenere  detta  autorizzazione,  il
 richiedente  e,  del pari, in seguito il titolare, dovranno
 soddisfare  i  requisiti  almeno  equivalenti  a quelli che
 saranno  definiti  con  decreto  del Ministro della salute,
 tenuto conto delle indicazioni dettagliate pubblicate dalla
 Commissione europea. Detti requisiti sono soddisfatti anche
 ai   fini  dell'autorizzazione  all'importazione  di  detti
 medicinali.
 2.  Il  titolare  dell'autorizzazione di cui al comma 1
 deve  disporre  in  maniera  permanente  e  continua  di un
 direttore    tecnico,    respon-sabile    in    particolare
 dell'adempimento  degli  obblighi  specificati nel comma 3,
 che  possegga  i  requisiti  di  cui all'art. 4 del decreto
 legislativo 29 maggio 1991, n. 178.
 3.  Il  direttore  tecnico  di  cui  al  comma 2, fermi
 restando   i   suoi   rapporti   con   il   fabbricante   o
 l'importatore, vigila affinche':
 a) nel  caso di medicinali in fase di sperimentazione
 fabbricati  in  Italia,  ogni lotto di medicinali sia stato
 prodotto e controllato secondo i requisiti di buona pratica
 di  fabbricazione  dei  medicinali  di  uso umano stabiliti
 dalla normativa comunitaria, in conformita' al fascicolo di
 specifica  del prodotto e secondo l'informazione notificata
 a norma dell'art. 9, comma 2;
 b) nel  caso di medicinali in fase di sperimentazione
 fabbricati  in  un Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione
 sia  stato  prodotto  e  controllato secondo norme di buona
 pratica   di  fabbricazione  almeno  equivalenti  a  quelle
 stabilite  dalla  normativa  comunitaria,  conformemente al
 fascicolo  di  specifica  del  prodotto  e  ogni  lotto  di
 fabbricazione  sia stato controllato secondo l'informazione
 notificata a norma dell'art. 9, comma 2;
 c) nel   caso   di   un   medicinale   in   fase   di
 sperimentazione   che   sia   un  medicinale  di  confronto
 proveniente  da  Paesi  terzi  e  dotato  di autorizzazione
 all'immissione   in   commercio,  quando  non  puo'  essere
 ottenuta  la documentazione che certifica che ogni lotto di
 fabbricazione  e'  stato  prodotto  secondo  norme di buona
 pratica   di  fabbricazione  almeno  equivalenti  a  quelle
 succitate, ogni lotto di fabbricazione sia stato oggetto di
 tutte le analisi, prove o verifiche pertinenti e necessarie
 per  confermare  la  sua  qualita'  secondo  l'informazione
 notificata trasmessa a norma dell'art. 9, comma 2.
 4. Per la valutazione dei prodotti ai fini del rilascio
 dei  lotti  e'  necessario  attenersi  a  quanto  stabilito
 dall'allegato  13 alle norme di buona fabbricazione europee
 (GMP).  Nei  casi  di importazione da uno Stato dell'Unione
 europea,  i  medicinali  sottoposti  a  sperimentazione non
 devono  essere  ulteriormente controllati quando gli stessi
 sono  corredati  dai  certificati  di  rilascio  dei  lotti
 firmati  dalla persona qualificata ai sensi della direttiva
 75/319,   nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui  alle
 lettere a), b)  o c). In tutti i casi, il direttore tecnico
 deve   attestare   in   un   registro  che  ogni  lotto  di
 fabbricazione  e'  conforme  alle disposizioni del presente
 articolo.    Il    registro    deve    essere    aggiornato
 contestualmente alla effettuazione delle operazioni, e deve
 restare  a  disposizione del personale ispettivo che svolge
 gli  accertamenti di cui all'art. 7 del decreto legislativo
 29 maggio 1991, n. 178, perun periodo di 5 anni.
 5.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  vengono
 stabiliti   i  documenti  inerenti  l'autorizzazione  della
 sperimentazione   da   allegare   alla  documentazione  per
 l'importazione del farmaco in sperimentazione.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 59. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente capo valgono le seguenti definizioni:
 a) medicinale   sperimentale:   una   forma  farmaceutica  di  un principio   attivo   o   di   un  placebo  saggiato  come  medicinale sperimentale   o  come  controllo  in  una  sperimentazione  clinica, compresi  i  medicinali  che  hanno  gia' ottenuto un'AIC ma che sono utilizzati o preparati (secondo formula magistrale o confezionati) in forme   diverse   da   quella  autorizzata,  o  sono  utilizzati  per indicazioni  non  autorizzate  o  per ottenere ulteriori informazioni sulla forma autorizzata;
 b) assicurazione  della  qualita' farmaceutica: la somma di tutte le  precauzioni  messe  in  atto  per  garantire che i medicinali o i medicinali  sperimentali  abbiano la qualita' richiesta per l'uso cui sono destinati;
 c) norme  di  buona  fabbricazione:  le  regole tecniche relative all'assicurazione  della  qualita'  che garantiscono che i medicinali sono  prodotti  e  controllati  secondo  norme  di  qualita' adeguate all'uso cui sono destinati;
 d) mascheramento:  oscuramento  intenzionale dell'identita' di un medicinale  sperimentale  secondo  le  istruzioni del promotore della sperimentazione,   cosi'   come   definito  al  comma 1,  lettera e), dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211;
 e) smascheramento:  rivelazione  dell'identita'  di un medicinale mascherato.
 2.  Nel  presente  capo  con  il termine medicinale senza ulteriori specificazioni  si  intende  il  medicinale  diverso  dal  medicinale sperimentale, come definito al comma 1, lettera a).
 
 
 
 Nota all'art. 59:
 - L'articolo 2 del citato decreto legislativo 24 giugno
 2003, n. 211 cosi' recita:
 «Art.  2  (Definizioni).  -  1.  Ai  fini  del presente
 decreto legislativo si applicano le seguenti definizioni:
 a) "sperimentazione    clinica";   qualsiasi   studio
 sull'uomo  finalizzato  a scoprire o verificare gli effetti
 dici,  farmacologici  e/o  altri effetti farmacodinamici di
 uno  o  piu'  medicinali  sperimentali,  e/o  a individuare
 qualsiasi   reazione  avversa  ad  uno  a  piu'  medicinali
 sperimentali,    e/o   a   studiarne   l'assorbimento,   la
 distribuzione,   il   metabolismo   e  l'eliminazione,  con
 l'obiettivo  di  accertarne  la  sicurezza e/o l'efficacia.
 Questa  definizione  include  le  sperimentazioni  cliniche
 effettuate  in  un  unico  centro o in piu' centri, solo in
 Italia o anche in altri Stati membri dell'Unione europea;
 b) "sperimentazione    clinica   multicentrica":   la
 sperimentazione  clinica  effettuata  in  base  ad un unico
 protocollo  in  piu'  di  un  centro  e  che pertanto viene
 eseguita  da  piu'  sperimentatori;  i  centri  in  cui  si
 effettua  la sperimentazione possono essere ubicati solo in
 Italia, oppure anche in altri Stati dell'Unione europea e/o
 Paesi terzi;
 c) "sperimentazione   non   interventistica   (studio
 osservazionale)":  uno  studio  nel quale i medicinali sono
 prescritti   secondo   le  indicazioni  dell'autorizzazione
 all'immissione  in commercio. L'assegnazione del paziente a
 una  determinata  strategia  terapeutica  non  e' decisa in
 anticipo  da  un  protocollo di sperimentazione, ma rientra
 nella normale pratica clinica e la decisione di prescrivere
 il  medicinale  e'  del  tutto  indipendente  da  quella di
 includere  il  paziente  nello  studio.  Ai pazienti non si
 applica  nessuna  procedura  supplementare  di  diagnosi  o
 monitoraggio,  e  per  l'analisi  dei  dati  raccolti  sono
 utilizzati metodi epidemiologici;
 d) "medicinale  sperimentale": una forma farmaceutica
 di  un  principio  attivo  o  di  un  placebo saggiato come
 medicinale   sperimentale   o   come   controllo   in   una
 sperimentazione  clinica compresi i prodotti che hanno gia'
 ottenuto  un'autorizzazione  di  commercializzazione ma che
 sono  utilizzati  o preparati (secondo formula magistrale o
 confezionati)  in  forme  diverse  da quella autorizzata, o
 quando  sono  utilizzati  per indicazioni non autorizzate o
 per    ottenere    ulteriori   informazioni   sulla   forma
 autorizzata;
 e) "promotori  della  sperimentazione":  una persona,
 societa',  istituzione oppure un organismo che si assume la
 responsabilita'  di  avviare,  gestire  e/o  finanziare una
 sperimentazione clinica;
 f) "sperimentatore":   un  medico  o  un  odontoiatra
 qualificato  ai  fini  delle  sperimentazioni, responsabile
 dell'esecuzione  della  sperimentazione  clinica in un dato
 centro.  Se  la  sperimentazione  e' svolta da un gruppo di
 persone nello stesso centro, lo sperimentatore responsabile
 del gruppo e' definito "sperimentatore principale";
 g) "dossier  per  lo  sperimentatore": la raccolta di
 dati  clinici e non clinici sul medicinale o sui medicinali
 in  fase  di  sperimentazione  che  sono  pertinenti per lo
 studio dei medesimi nell'uomo;
 h) "protocollo":   il   documento   in   cui  vengono
 descritti l'obiettivo o gli obiettivi, la progettazione, la
 metodologia,  gli  aspetti  statistici  e  l'organizzazione
 della sperimentazione, il termine "protocollo" comprende il
 protocollo,  le  versioni  successive  e le modifiche dello
 stesso;
 i) "soggetto":   la   persona  che  partecipa  a  una
 sperimentazione   clinica,   sia   come   destinataria  del
 medicinale in sperimentazione sia come controllo;
 l) "consenso  inftrmato": la decisione di un soggetto
 candidato   ad   essere  incluso  in  una  sperimentazione,
 scritta,  datata  e  firmata,  presa  spontaneamente,  dopo
 esaustiva  informazione circa la natura, il significato, le
 conseguenze  ed  i rischi della sperimentazione e dopo aver
 ricevuto   la   relativa   documentazione  appropriata.  La
 decisione  e'  espressa  da  un  soggetto capace di dare il
 consenso,  ovvero, qualora si tratti di una persona che non
 e'  in  grado  di farlo, dal suo rappresentante legale o da
 un'autorita',   persona  o  organismo  nel  rispetto  delle
 disposizioni  normative  vigenti in materia. Se il soggetto
 non  e'  in  grado  di  scrivere,  puo'  in via eccezionale
 fornire  un  consenso  orale  alla  presenza  di  almeno un
 testimone, nel rispetto della normativa vigente;
 m) "comitato   etico":   un  organismo  indipendente,
 composto   da   personale   sanitario  e  non,  che  ha  la
 responsabilita'  di  garantire la tutela dei diritti, della
 sicurezza e del benessere dei soggetti in sperimentazione e
 di fornire pubblica garanzia di tale tutela, esprimendo, ad
 esempio,  un  parere  sul  protocollo  di  sperimentazione,
 sull'idoneita'   degli  sperimentatori,  sulla  adeguatezza
 delle  strutture  e  sui  metodi  e  documenti che verranno
 impiegati  per  informare  i  soggetti  e  per ottenerne il
 consenso informato;
 n) "ispezione":  svolgimento  da  parte del Ministero
 della salute e/o di autorita' regolatorie di altri Stati di
 un  controllo  ufficiale  dei  documenti,  delle strutture,
 delle   registrazioni,  dei  sistemi  per  la  garanzia  di
 qualita'  e  di  qualsiasi  altra  risorsa  che le predette
 autorita'  giudicano pertinenti. L'ispezione puo' svolgersi
 presso  il  centro  di sperimentazione, presso le strutture
 del promotore della sperimentazione e/o presso le strutture
 di  organizzazioni  di ricerca a contratto, oppure in altri
 luoghi ritenuti appropriati da tali Autorita';
 o) "evento avverso": qualsiasi evento clinico dannoso
 che  si manifesta in un paziente o in un soggetto coinvolto
 in un sperimentazione clinica cui e' stato somministrato un
 medicinale,  e  che  non  ha  necessariamente  un  rapporto
 causale con questo trattamento;
 p) "reazione  avversa":  qualsiasi reazione dannosa e
 indesiderata  a un medicinale in fase di sperimentazione, a
 prescindere dalla dose somministrata;
 q) "evento  avverso  serio o reazione avversa seria":
 qualsiasi   evento   avverso  o  reazione  avversa  che,  a
 prescindere  dalla  dose,  ha  esito nella morte o mette in
 pericolo   la  vita  del  soggetto,  richiede  un  ricovero
 ospedaliero  o  prolunga  una  degenza  in  ospedale, o che
 determina  invalidita'  o incapacita' gravi o prolungate, o
 comporta un'anomalia congenita o un difetto alla nascita;
 r) "reazione  avversa inattesa": una reazione avversa
 di   natura   o  gravita'  non  prevedibili  in  base  alle
 informazioni  relative  al  prodotto  (per esempio a quelle
 riportate  nei dossier per lo sperimentatore se il prodotto
 e'   in   sperimentazione   o,  nel  caso  di  un  prodotto
 autorizzato,   nella   scheda   delle  caratteristiche  del
 prodotto);
 s) "centro  collaboratore":  centro, ove non opera lo
 sperimentatore   coordinatore,   che   partecipa   ad   una
 sperimentazione multicentrica;
 t) "Autorita' competente":
 1)  il direttore generale o il responsabile legale,
 ai   sensi  delle  vigenti  disposizioni  normative,  delle
 strutture  sanitarie pubbliche o delle strutture equiparate
 a  quelle  pubbliche,  come  individuate  con  decreto  del
 Ministro  della  salute,  ove  si svolge la sperimentazione
 clinica;
 2) Il Ministero della salute nei casi di cui:
 a) al  decreto del Ministro della salute previsto
 dal comma 5 dell'art. 9;
 b) ai medicinali elencati al comma 6 dell'art. 9;
 3)  L'Istituto  superiore  di  sanita', nei casi di
 farmaci   di  nuova  istituzione  di  cui  al  decreto  del
 Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 43.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 60. Linee guida comunitarie
 
 1.  Per  interpretare  i  principi  e le linee guida delle norme di buona  fabbricazione,  i produttori e le autorita' competenti tengono conto  delle  linee guida dettagliate di cui all'articolo 47, secondo paragrafo,  della  direttiva 2001/83/CE, pubblicate dalla Commissione nella  «Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e dei medicinali in fase di sperimentazione».
 
 
 
 Nota all'art. 60:
 - Per la direttiva 2001/83/CE vedi nota alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 61. Conformita' alle norme di buona fabbricazione
 
 1.  Il  produttore  fa  si'  che  le  operazioni di produzione sono conformi  alle norme di buona fabbricazione e all'autorizzazione alla produzione.  Questa  disposizione  si  applica  anche  ai  medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.
 2.  Per i medicinali e i medicinali sperimentali importati da Paesi terzi,   l'importatore  ne  garantisce  la  rispondenza  a  norme  di produzione  almeno  equivalenti  a  quelle in vigore nella Comunita'. L'importatore  di  medicinali  garantisce inoltre che tali medicinali sono  prodotti  da  fabbricanti  debitamente  autorizzati allo scopo. L'importatore   di   medicinali   sperimentali  garantisce  che  tali medicinali  sono  prodotti  da  fabbricanti notificati alle autorita' competenti e da queste abilitati allo scopo.
 |  |  |  | Art. 62. Conformita' all'autorizzazione all'immissione in commercio
 
 1.  Il  produttore si accerta che tutte le operazioni di produzione dei  medicinali  soggetti  a un'AIC sono eseguite in conformita' alle informazioni   fornite   nella  relativa  domanda  di  autorizzazione approvata  dall'AIFA. Per i medicinali sperimentali, il produttore si accerta  che  tutte  le  operazioni  di  produzione  rispondono  alle informazioni  fornite  dal  promotore  della sperimentazione ai sensi dell'articolo 9,  comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e accettate dalle competenti autorita'.
 2. Il produttore riesamina a intervalli regolari i propri metodi di produzione  alla  luce  del  progresso  tecnico e scientifico e dello sviluppo  dei  medicinali  sperimentali.  Quando  e'  necessaria  una modifica  del fascicolo di AIC o della domanda di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, la richiesta di modifica e' presentata all'AIFA.
 
 
 
 Nota all'art. 62:
 - L'art.  9,  comma 2,  del  citato decreto legislativo
 24 giugno 2003, n. 211, cosi' recita:
 «2.  Prima  dell'inizio  di  qualsiasi  sperimentazione
 clinica  il  promotore  della  sperimentazione  e' tenuto a
 presentare   la   domanda  di  autorizzazione  nella  forma
 prescritta,  individuata  nella  lettera a)  del  comma 11,
 all'autorita' competente.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 63. Sistema di garanzia della qualita'
 
 1. Il produttore istituisce e mette in opera un efficace sistema di garanzia   della   qualita'   farmaceutica,   che   implica  l'attiva partecipazione  del  personale  direttivo  e degli addetti a tutte le diverse attivita' di produzione, documentazione e controllo.
 |  |  |  | Art. 64. Personale
 
 1.  In  ogni  sito  produttivo il produttore dispone di sufficiente personale  dotato  di  competenza  e qualifiche idonee per realizzare l'obiettivo di garantire la qualita' farmaceutica.
 2.  I  compiti  del personale direttivo e di controllo, compresa la persona  qualificata  responsabile dell'applicazione e della messa in opera  delle  norme  di  buona  fabbricazione,  sono  specificati  in appositi mansionari. I livelli di responsabilita' sono definiti in un organigramma. Organigrammi e mansionari sono approvati ai sensi delle procedure interne del produttore.
 3. Al personale di cui al comma 2 sono conferiti i poteri necessari per il corretto esercizio delle sue funzioni.
 4. Il personale riceve una formazione iniziale e permanente, di cui e'  verificata l'efficacia, vertente in particolare sulla teoria e la pratica  dell'assicurazione  della  qualita'  e  delle norme di buona fabbricazione   ed   eventualmente   su   specifici  requisiti  della produzione dei medicinali sperimentali.
 5.  Sono  organizzati  e  seguiti  corsi  di  igiene  adeguati alle attivita'   da  svolgere.  Essi  riguardano  soprattutto  la  salute, l'igiene e l'abbigliamento del personale.
 |  |  |  | Art. 65. Stabilimenti e impianti
 
 1.   Nel   rispetto,  comunque,  delle  norme  vigenti  in  materia urbanistica,  ambientale,  di sicurezza e sanitaria, l'ubicazione, la progettazione,  la  costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la  manutenzione  degli  stabilimenti  e degli impianti di produzione sono adeguati alle attivita' che vi dovranno essere svolte.
 2.  Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono organizzati, progettati  e  fatti  funzionare  in  modo da minimizzare i rischi di errore  e  da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare contaminazioni,   contaminazioni   crociate  e,  in  genere,  effetti deleteri sulla qualita' del prodotto.
 3.  Gli  stabilimenti  e gli impianti da usare in fasi del processo produttivo  decisive  per  la qualita' dei prodotti sono sottoposti a qualifica  e  convalida,  cosi' come disciplinate nella pubblicazione richiamata nell'articolo 60.
 |  |  |  | Art. 66. Documentazione
 
 1. Il produttore istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato   su   specifiche,   formule   di  produzione,  istruzioni  di lavorazione  e  di  imballaggio,  procedure  e registrazioni per ogni operazione   produttiva   eseguita.   La  documentazione  e'  chiara, veritiera,  aggiornata.  Il produttore tiene a disposizione procedure prestabilite  e  condizioni  della  produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette  di  ricostruire  l'iter  di  produzione  di ogni lotto e le modifiche   introdotte   durante   lo   sviluppo   di  un  medicinale sperimentale.  La  documentazione  sui  lotti  di  un  medicinale  e' conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce  o  per  almeno cinque anni dal rilascio degli attestati di cui  all'articolo 52,  comma 8, lettera c), se questo termine e' piu' lungo.  Per i medicinali sperimentali, la documentazione dei lotti e' conservata   per   almeno  cinque  anni  dal  completamento  o  dalla sospensione  formale  dell'ultima  sperimentazione  clinica in cui il lotto  e'  stato  usato.  Il promotore della sperimentazione o, se e' diverso, il titolare dell'AIC e' responsabile della conservazione dei documenti  necessari  a  tale autorizzazione ai sensi dell'allegato I del presente decreto se necessari a un'autorizzazione successiva.
 2.  Se,  in  luogo  di  documenti scritti, si utilizzano sistemi di documentazione  fotografica,  di  elaborazione  elettronica o d'altro tipo, il produttore convalida preventivamente i sistemi, provando che i  dati verranno adeguatamente memorizzati per il periodo previsto. I dati  memorizzati  da  tali  sistemi  sono  resi disponibili in forma semplice  e  leggibile  e  forniti  alle autorita' competenti su loro richiesta.  I  dati  memorizzati  in  forma elettronica sono protetti contro perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione  o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi   di   stoccaggio;  e',  inoltre,  conservata  traccia  delle modifiche apportate ai dati.
 |  |  |  | Art. 67. Produzione
 
 1.  Le  varie  operazioni  di  produzione  sono  effettuate secondo istruzioni  e  procedure  prestabilite  e in base alle norme di buona fabbricazione.  Risorse  adeguate  e  sufficienti  sono  destinate ai controlli durante la produzione. Deviazioni dalle procedure e difetti di produzione sono documentati e accuratamente investigati.
 2.  Adeguati  provvedimenti  tecnico-organizzativi  sono  presi per evitare  contaminazioni crociate e frammischiamenti. Per i medicinali sperimentali  particolare  attenzione  e' prestata alla manipolazione dei prodotti durante e dopo ogni operazione di mascheramento.
 3.  Per  i  medicinali, ogni nuova produzione o modifica importante alla  produzione  di  un medicinale e' convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi formano regolarmente oggetto di nuova convalida.
 4.  Per  i  medicinali  sperimentali  e'  eventualmente convalidato l'intero  processo di produzione tenendo conto della fase di sviluppo del  prodotto.  Sono  convalidate almeno le fasi piu' importanti, per esempio la sterilizzazione. Tutte le fasi di progettazione e sviluppo del processo produttivo sono minuziosamente documentate.
 |  |  |  | Art. 68. Controllo di qualita'
 
 1.  Il  produttore  istituisce  e  mantiene un sistema di controllo della   qualita'  posto  sotto  la  responsabilita'  di  una  persona adeguatamente  qualificata  e  indipendente  dalla  produzione.  Tale persona  dispone o puo' accedere a uno o piu' laboratori di controllo della  qualita' dotati di personale adeguato e di strumenti idonei ad analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finali.
 2. Per i medicinali, compresi quelli importati da Paesi terzi, puo' essere    fatto    ricorso    a    laboratori   esterni,   ai   sensi dell'articolo successivo   e   del   secondo   periodo   del  comma 2 dell'articolo 30.
 3.    Per   i   medicinali   sperimentali,   il   promotore   della sperimentazione  fa  si'  che  il laboratorio esterno sia conforme ai requisiti   descritti   nella   domanda   di   autorizzazione   della sperimentazione,   di   cui   all'articolo 9,  comma 2,  del  decreto legislativo  24 giugno 2003, n. 211. Quando i prodotti sono importati da  paesi  terzi, le analisi non sono obbligatorie, ferma restando la responsabilita'   dell'importatore   di  verificare  che  essi  siano prodotti  e  controllati secondo standard almeno equivalenti a quelli previsti dalle normative comunitarie.
 4.  Durante  il  controllo  finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio o dell'utilizzazione per sperimentazione clinica, il sistema di controllo della qualita' tiene conto,  oltre  che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali  come  le  condizioni di produzione, i controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di produzione, la conformita' del prodotto alle specifiche e dell'imballaggio definitivo.
 5.  I  campioni  di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per  almeno  un  anno  dalla  data  di  scadenza.  Per  i  medicinali sperimentali,  campioni sufficienti di ogni lotto di prodotto sfuso e delle  principali  componenti  d'imballaggio  usate per ogni lotto di prodotto   finito   sono   conservati,   per   almeno  due  anni  dal completamento o dalla sospensione formale dell'ultima sperimentazione clinica in cui il lotto e' stato usato, qualunque sia il periodo piu' lungo.   I  campioni  delle  materie  prime  usate  nel  processo  di produzione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due  anni  dal  rilascio  del lotto del medicinale. Tale periodo puo' essere  abbreviato  se  il periodo di stabilita' della materia prima, indicato  nella  specifica  che  la  riguarda, e' piu' breve. Tutti i campioni  sono  tenuti a disposizione delle autorita' competenti. Con l'approvazione  dell'AIFA possono essere definite altre condizioni di campionamento  e  di  conservazione  delle  materie prime e di taluni medicinali quando sono prodotti singolarmente o in piccola quantita', o il loro immagazzinamento solleva particolari problemi.
 
 
 
 Nota all'art. 68:
 - Per  l'art.  9, comma 2, e per il decreto legislativo
 24 giugno 2003, n. 211, vedi note all'art. 62.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 69. Appalto di operazioni
 
 1.  Ogni  operazione di produzione o operazione collegata, affidata contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.
 2.  Il  contratto  definisce  chiaramente  le responsabilita' delle parti  e  in  particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le norme di buona fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata, responsabile  della  certificazione di ciascun lotto, deve esercitare le proprie funzioni.
 3.  L'appaltatore  non  puo'  subappaltare alcun lavoro affidatogli senza una autorizzazione scritta del committente.
 4.  L'appaltatore  rispetta i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorita'  competenti  di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e all'articolo 15 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.
 
 
 
 Nota all'art. 69:
 - L'art.  15  del  citato decreto legislativo 24 giugno
 2003, n. 211, cosi' recita:
 «Art.  15  (Verifica  dell'osservanza  delle norme di
 buona  pratica clinica e di fabbricazione dei medicinali in
 fase  di sperimentazione). - 1. Per verificare l'osservanza
 delle  norme  di buona pratica clinica e di buona prassi di
 fabbricazione, il Ministero della salute, nell'ambito delle
 risorse  umane  esistenti  presso l'amministrazione designa
 ispettori incaricati di ispezionare i luoghi interessati da
 una  sperimentazione clinica e, in particolare, il centro o
 i   centri  in  cui  si  effettua  la  sperimentazione,  lo
 stabilimento  di fabbricazione del medicinale sperimentale,
 tutti  i  laboratori  di analisi utilizzati nel corso della
 sperimentazione   e/o   i   locali   del   promotore  della
 sperimentazione, nonche' le strutture comunque coinvolte in
 qualsiasi  fase di attivita' connessa alle sperimentazioni.
 Le  ispezioni  sono  effettuate dal Ministero della salute,
 che  informa  l'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei
 medicinali (EMEA); esse sono svolte a nome della Comunita',
 le  ispezioni  e  i risultati vengono riconosciuti da tutti
 gli  altri  Stati  membri.  Gli  ispettori  devono  seguire
 specifico  iter  formativo  senza oneri aggiuntivi a carico
 del bilancio dello Stato.
 2.  L'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali
 (EMEA) coordina le ispezioni che ricadono nell'ambito delle
 competenze  ad  essa  attribuite  dal  regolamento (CEE) n.
 2309/93;   al  riguardo  uno  Stato  membro  puo'  chiedere
 assistenza ad un altro Stato membro.
 3.   Al  termine  dell'ispezione  viene  elaborata  una
 relazione;   i  contenuti  della  relazione  devono  essere
 comunicati   al  promotore  della  sperimentazione  e  alle
 strutture    interessate   salvaguardandone   gli   aspetti
 confidenziali.  Essa puo' essere messa a disposizione degli
 altri  Stati  membri,  del  Comitato  etico  e dell'Agenzia
 europea  per  la  valutazione  dei  medicinali  (EMEA),  su
 richiesta motivata. A seguito della relazione il competente
 ufficio  del  Ministero  della  salute dispone le eventuali
 prescrizioni  da  seguire  per  rendere  la sperimentazione
 conforme alle norme di buona pratica clinica.
 4.  La  Commissione  puo',  su  richiesta  dell'Agenzia
 europea   per   la   valutazione   dei  medicinali  (EMEA),
 nell'ambito  delle  sue competenze previste dal regolamento
 (CEE) n. 2309/93, o di uno Stato membro interessato, previa
 consultazione  degli  Stati  membri interessati, richiedere
 una  nuova  ispezione,  qualora  a  seguito  della verifica
 dell'osservanza delle disposizioni della presente direttiva
 risultino differenze tra Stati membri.
 5. Salvo quanto previsto da eventuali accordi stipulati
 tra   la  Comunita'  e  Paesi  terzi,  la  Commissione,  su
 richiesta  motivata  di  uno  Stato  membro  o  di  propria
 iniziativa, o uno Stato membro possono proporre l'ispezione
 di   un  centro  di  sperimentazione  e/o  della  sede  del
 promotore   della   sperimentazione   e/o  del  fabbricante
 stabiliti   in   un   Paese  terzo.  Tale  ispezione  viene
 effettuata   da  ispettori  della  Comunita'  adeguatamente
 qualificati.
 6.  Con decreto del Ministro della salute, tenuto conto
 delle  indicazioni dettagliate pubblicate dalla Commissione
 europea,  vengono definite linee-guida sulla documentazione
 relativa  alla  sperimentazione clinica, che costituisce il
 fascicolo   permanente   della   sperimentazione,   nonche'
 linee-guida    sull'archiviazione,   sull'idoneita'   degli
 ispettori  e  sulle  procedure di ispezione per la verifica
 della  conformita'  delle sperimentazioni alle disposizioni
 del presente decreto legislativo.
 7.  Il  decreto  di  cui  al comma 6 viene aggiornato e
 tiene  conto  delle  revisioni  adottate  dalla Commissione
 europea.
 8.  Gli  ispettorati  di Paesi terzi, qualora intendano
 effettuare le ispezioni di cui al presente articolo, presso
 i  luoghi  di  cui  al  comma 1, devono, di volta in volta,
 preventivamente   notificarlo  all'Ispettorato  di  cui  al
 comma 14,  almeno  un  mese  prima  della  data prevista di
 ispezione;  a tale fine, il promotore della sperimentazione
 clinica  che riceve l'ispezione e' tenuto a comunicare tale
 procedura ai relativi ispettorati.
 9.  Le  spese  occorrenti per le attivita' ispettive su
 sperimentazioni cliniche dei medicinali condotte all'estero
 i  cui  risultati  sono  presentati per l'autorizzazione al
 commercio  in Italia sono a carico dell'azienda richiedente
 l'autorizzazione.
 10.  Le  spese  occorrenti  per  le attivita' ispettive
 sulle  organizzazioni private alle quali il promotore della
 sperimentazione puo' affidare, come previsto dalle norme di
 buona   pratica  clinica  una  parte  o  tutte  le  proprie
 competenze  in  tema  di sperimentazione clinica condotta a
 fini industriali, sono a carico di dette organizzazioni.
 11.  Al  personale  che  svolge  le ispezioni di cui ai
 commi 1,  2,  4,  5,  9 e 10 si applica quanto previsto dal
 comma 5 dell'art. 7 del decreto legislativo 29 maggio 1991,
 n.  178,  anche tramite specifiche differenziate previsioni
 nei    periodici   aggiornamenti   del   relativo   decreto
 ministeriale; le relative spese sono a carico delle aziende
 farmaceutiche e delle organizzazioni di cui al comma 10.
 12.  Con decreto del Ministro della salute, da adottare
 entro  trenta  giorni  dalla  data di entrata in vigore del
 presente  decreto,  sono determinate, ai sensi dell'art. 5,
 comma 12,  della legge 29 dicembre 1990, n. 407, le tariffe
 relative  ai  commi 9,  10  e  11;  i relativi importi sono
 versati  all'entrata  del  bilancio dello Stato, per essere
 riassegnati  ad  apposita unita' previsionale di base dello
 stato di previsione del Ministero della salute. Il Ministro
 dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
 con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
 13. Le entrate derivanti da nuove tariffe da stabilirsi
 con  successivo  decreto del Ministro della salute, nonche'
 assoggettate   allo   stesso  regime  di  cui  al  comma 12
 dell'art.  5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, relative
 alle  ispezioni  di  cui all'art. 7 del decreto legislativo
 29 maggio 1991, n. 178, sono destinate alla copertura delle
 spese  per  le  ispezioni  concernenti  il  controllo delle
 sperimentazioni  il  cui  promotore  sia  ente  o struttura
 pubblica   o   senza  fini  di  lucro  oppure  associazione
 scientifica  senza  fini  di lucro, nonche' alla copertura,
 non  diversamente  prevista dal presente articolo, di tutte
 le spese per l'applicazione del medesimo.
 14.   Le   attivita'   inerenti   le   ispezioni  sulle
 sperimentazioni  cliniche dei medicinali di cui al presente
 articolo,  sono svolte dalla competente Direzione generale,
 che  a tale fine sara' potenziata nell'ambito delle risorse
 umane  e  strumentali esistenti del Ministero della salute,
 anche per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
 a) partecipazione   alle   attivita'   comunitarie  e
 dell'Agenzia  europea  per  la  valutazione  dei medicinali
 (EMEA),  nonche'  collegamento  con  gli  altri Ispettorati
 degli  Stati  membri e di Paesi terzi, per le finalita' del
 presente articolo, nonche' al fine del mutuo riconoscimento
 delle ispezioni in ambito europeo ed extraeuropeo;
 b) promozione   e  realizzazione  di  iniziative  per
 l'informazione  del  personale  suscettibile  di  verifiche
 ispettive comunitarie.
 15.  Il  personale appartenente a strutture private che
 intende  usufruire  delle  attivita'  di  cui  al comma 14,
 lettera b),  dovra'  versare  una tariffa da stabilirsi con
 decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta
 giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
 decreto, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990,
 n.  407.  Le  entrate derivanti dalle predette tariffe sono
 destinate  alla  copertura  delle spese di cui al comma 14,
 lettera b); i relativi importi sono versati all'entrata del
 bilancio  dello  Stato,  per essere riassegnati ad apposita
 unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
 Ministero  della  salute. Il Ministro dell'economia e delle
 finanze  e'  autorizzato ad apportare, con proprio decreto,
 le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 70. Reclami, ritiri del medicinale e smascheramento d'emergenza
 
 1.  Per  i  medicinali, il produttore mette in opera un sistema che registra ed esamina i reclami e un sistema efficace di ritiro rapido, in   qualunque   momento,   dei   medicinali   gia'   nella  rete  di distribuzione.  Egli  registra  ed  esamina  ogni  reclamo relativo a difetti  e  informa l'AIFA di tutti i difetti che possono dar luogo a ritiri  dal  mercato,  ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti  del  possibile,  indica i Paesi di destinazione. I ritiri dal mercato  sono  effettuati  in  conformita'  alle  disposizioni di cui all'articolo 34, comma 7.
 2. Per i medicinali sperimentali, il produttore istituisce, insieme al  promotore  della  sperimentazione,  un  sistema  che  registra ed esamina  i  reclami  e  un  sistema  efficace  di  ritiro  rapido, in qualunque momento, dei medicinali sperimentali gia' distribuiti. Egli registra ed esamina ogni reclamo riguardante difetti e informa l'AIFA di  tutti  i  difetti  che  possono  dar luogo a ritiri o ad anormali limitazioni  delle  forniture.  Per  i  medicinali  sperimentali sono indicati  tutti  i  centri  di  sperimentazione  e,  nei  limiti  del possibile,  anche  i  Paesi  di  destinazione.  In caso di medicinale sperimentale di cui sia stata rilasciata l'AIC, il produttore di tale medicinale,  insieme  al  promotore della sperimentazione, informa il titolare   dell'AIC   di   ogni   possibile  difetto  del  medicinale autorizzato.
 3.  Se  necessario  ad  accelerare  un ritiro di cui al comma 2, il promotore  della  sperimentazione  predispone  una  procedura  per lo smascheramento   urgente   di  medicinali  mascherati.  La  procedura garantisce  che  l'identita'  del  medicinale mascherato sia rivelata solo nella misura del necessario.
 |  |  |  | Art. 71. Autoispezione
 
 1.   In  seno  al  sistema  di  assicurazione  della  qualita',  il produttore    effettua   ripetute   autoispezioni   per   controllare l'applicazione  e  il  rispetto  delle norme di buona fabbricazione e proporre  i  necessari  correttivi.  Le autoispezioni sono registrate come pure tutti i successivi correttivi.
 |  |  |  | Art. 72. Etichettatura
 
 1.  L'etichettatura di un medicinale sperimentale deve garantire la tutela   del   soggetto   e   la   tracciabilita',   deve  consentire l'identificazione  del medicinale e dello studio clinico e permettere l'uso adeguato del medicinale sperimentale.
 |  |  |  | Art. 73. Etichettatura
 
 1. L'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, il
 confezionamento   primario   dei  medicinali  reca  le  indicazioni
 seguenti: a) la denominazione del medicinale, seguita dal dosaggio e dalla forma  farmaceutica,  aggiungendo  se  appropriato  il termine "prima infanzia", "bambini" o "adulti"; quando il medicinale contiene fino a tre  sostanze  attive,  e  solo quando la denominazione e' un nome di fantasia, esso e' seguito dalla denominazione comune;
 b)  la  composizione  qualitativa  e  quantitativa  in termini di sostanze  attive  per  unita'  posologica  o, in relazione alla forma farmaceutica,  per  un  dato  volume o peso, riportata utilizzando le denominazioni comuni;
 c) la forma farmaceutica e il contenuto della confezione espresso in peso, volume o unita' posologiche;
 d) un elenco degli eccipienti, con azione o effetto noti, inclusi nelle linee guida pubblicate a norma dell'articolo 65 della direttiva 2001/83/CE;  tuttavia,  se  si tratta di un prodotto iniettabile o di una  preparazione  topica  o  per  uso  oculare, tutti gli eccipienti devono essere riportati;
 e)  la  modalita' di somministrazione e, se necessario, la via di somministrazione;  in  corrispondenza di tale indicazione deve essere riservato  uno  spazio  su  cui riportare la posologia prescritta dal medico;
 f)  l'avvertenza:  "Tenere  il  medicinale  fuori dalla portata e dalla vista dei bambini";
 g)   le  avvertenze  speciali  eventualmente  necessarie  per  il medicinale    in   questione   con   particolare   riferimento   alle controindicazioni  provocate  dalla  interazione  del  medicinale con bevande alcoliche e superalcoliche, nonche' l'eventuale pericolosita' per la guida derivante dall'assunzione dello stesso medicinale;
 h) il mese e l'anno di scadenza, indicati con parole o numeri;
 i) le speciali precauzioni di conservazione, se previste;
 l)  se  necessarie, le precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento  del  medicinale  non  utilizzato  o dei rifiuti derivati dallo  stesso,  nonche'  un  riferimento  agli  appositi  sistemi  di raccolta esistenti;
 m)  il  nome  e  l'indirizzo  del  titolare  dell'AIC,  preceduti dall'espressione "Titolare AIC";
 n) il numero dell'AIC;
 o) il numero del lotto di produzione;
 p)  per  i medicinali non soggetti a prescrizione, le indicazioni terapeutiche e le principali istruzioni per l'uso del medicinale;
 q)  il  regime di fornitura secondo le disposizioni del titolo VI del presente decreto;
 r)  il  prezzo  al pubblico del medicinale, che, limitatamente ai medicinali   di   cui   all'articolo  96,  deve  essere  indicato  in conformita'   a  quanto  stabilito  dall'articolo  1,  comma  5,  del decreto-legge  27  maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149;
 s)  l'indicazione  delle  condizioni  di  rimborso  da  parte del Servizio sanitario nazionale.
 2.  In  aggiunta  alle  indicazioni  previste  dal  comma  1,  sono riportati,  previa autorizzazione dell'AIFA, il nome e l'indirizzo di chi,  in  base  a  uno  specifico  accordo  con il titolare dell'AIC, provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio  nazionale. Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli ed emblemi  relativi  allo  stesso  distributore, non devono impedire la chiara  lettura  delle  indicazioni,  dei  simboli  e  degli  emblemi concernenti il titolare AIC.
 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate le disposizioni   vigenti  concernenti  l'adozione  di  sistemi  atti  a garantire l'autenticita' e la tracciabilita' dei medicinali di cui al decreto  del  Ministro  della  sanita'  in data ministeriali 2 agosto 2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  20  novembre 2001, n. 270 e al decreto del Ministro della salute in  data  15  luglio  2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  del  4  gennaio  2005,  n.  2,  nonche'  quelle riguardanti  l'etichettatura  dei  medicinali dispensati a carico del Servizio   sanitario  nazionale.  Il  Ministro  della  salute  adotta opportune  iniziative  dirette  ad  evitare  che l'applicazione delle norme  concernenti  la bollinatura e la tracciabilita' dei medicinali comporti oneri eccessivi per i medicinali a basso costo.
 4.  L'AIFA  assicura  il  rispetto  delle  indicazioni  dettagliate previste  dall'articolo  65  della  direttiva 2001/83/CE, anche per i medicinali  autorizzati  secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 726/2004.
 
 
 
 Note all'art. 73:
 - Per la direttiva 2001/83/CE vedi note alle premesse.
 - L'art.  1, comma 5, del decreto-legge 27 maggio 2005,
 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
 2005, n. 49, cosi' recita:
 "5. Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in
 vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
 sulle  confezioni  dei  medicinali  di  cui al comma 4 deve
 essere   riportata,  anche  con  apposizione  di  etichetta
 adesiva  sulle  confezioni  gia' in commercio, la dicitura:
 "Prezzo massimo di vendita euro ..."".
 - Il   decreto  del  Ministro  della  sanita'  in  data
 2 agosto  2001,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica  italiana  del  20 novembre  2001,  n. 270 reca:
 "Numerazione   progressiva   dei   bollini   apposti  sulle
 confezioni  dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario
 nazionale".
 - Il   decreto   del  Ministro  della  Salute  in  data
 15 luglio  2004,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica   italiana  del  4 gennaio  2005,  n.  2,  reca:
 "Istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una
 banca  dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni
 dei medicinali all'interno del sistema distributivo.".
 - Per   il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 74. Etichettatura  per  blister  e  confezionamento  primario  di piccole dimensioni
 
 1.  I confezionamenti primari diversi da quelli previsti ai commi 2 e 3 recano le indicazioni di cui all'articolo 73.
 2.  Purche'  contenuti  in un imballaggio esterno conforme a quanto prescritto  dagli  articoli 73 e 79, i confezionamenti primari che si presentano  sotto  forma  di  blister,  possono limitarsi a recare le indicazioni seguenti:
 a) la  denominazione  del  medicinale  a  norma dell'articolo 73, lettera a);
 b) il nome del titolare dell'AIC;
 c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;
 d) il numero del lotto di produzione.
 3.  I  confezionamenti  primari di piccole dimensioni, sui quali e' impossibile  menzionare le informazioni di cui agli articoli 73 e 79, recano almeno le indicazioni seguenti:
 a) la  denominazione  del  medicinale,  a norma dell'articolo 73, lettera a), e, se necessario, la via di somministrazione;
 b) la modalita' di somministrazione;
 c) il mese e l'anno di scadenza indicati con parole o numeri;
 d) il numero del lotto di produzione;
 e) il contenuto in peso, in volume o in unita' posologiche.
 |  |  |  | Art. 75. Disposizioni particolari a favore di non vedenti e ipovedenti
 
 1.  Ad  esclusione  dei  medicinali  di  cui agli articoli 92 e 94, nonche'   di   altre  ipotesi  eventualmente  individuate  a  livello comunitario,  la  denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla  forma  farmaceutica ed eventuali altre informazioni essenziali figurano  anche  in  caratteri  Braille  sull'imballaggio esterno. Il titolare  dell'AIC  garantisce  che il foglio illustrativo e' messo a disposizione,  su  richiesta  delle  associazioni  dei  pazienti,  in formati adeguati per i non vedenti e per gli ipovedenti.
 2.  Il  Ministero  della  salute,  d'intesa  con  le rappresentanze dell'industria  farmaceutica e dei soggetti non vedenti e ipovedenti, definisce  entro  il  31 dicembre  2006  le modalita' per informare i soggetti  non  vedenti  e  ipovedenti sul mese e anno di scadenza del prodotto e eventuali segnali convenzionali per particolari condizioni d'uso  o di conservazione, da riportare sull'imballaggio esterno o in un   cartoncino   pieghevole,   o   da  rendere  comunque  facilmente accessibile ai non vedenti o ipovedenti con altra modalita', inserito nella confezione.
 3.  Con  decreto del Ministro della salute, con la procedura di cui al  comma 2,  sono  stabilite  le modalita' di attuazione del secondo periodo  del  comma 1,  anche  tenendo conto di esperienze volontarie gia'  poste  in  essere su parte del territorio nazionale. Nelle more dell'emanazione  del  decreto  ministeriale,  sono osservate le linee guida emanate dalla Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 76. Obbligo del foglio illustrativo
 
 1.   E'   obbligatorio   includere,  nell'imballaggio  esterno  dei medicinali,  un  foglio  illustrativo,  salvo il caso in cui tutte le informazioni  richieste  dagli articoli 74 e 77 figurano direttamente sull'imballaggio esterno o sul confezionamento primario.
 |  |  |  | Art. 77. Contenuto del foglio illustrativo
 
 1.  Il  foglio  illustrativo e' redatto in conformita' al riassunto delle   caratteristiche  del  prodotto;  esso  contiene,  nell'ordine seguente:
 a) per l'identificazione del medicinale:
 1)  la  denominazione  del  medicinale,  seguita dal dosaggio e dalla  forma  farmaceutica,  ed eventualmente se esso e' indicato per prima  infanzia,  bambini  o  adulti;  quando  il medicinale contiene un'unica  sostanza  attiva e porta un nome di fantasia, deve figurare la denominazione comune;
 2)  la  categoria  farmacoterapeutica  o  il tipo di attivita', redatte in termini facilmente comprensibili per il paziente;
 b) le indicazioni terapeutiche;
 c) una lista delle informazioni da conoscere prima di assumere il medicinale:
 1) controindicazioni;
 2) appropriate precauzioni d'uso;
 3)   interazioni   con   altri  medicinali  e  altre  forme  di interazione  (ad  esempio con alcool, tabacco, alimenti), che possono influire sull'azione del medicinale;
 4) avvertenze speciali;
 d)  le istruzioni necessarie e consuete per un uso corretto e, in particolare:
 1) posologia;
 2) modo e, se necessario, via di somministrazione;
 3) frequenza della somministrazione, precisando, se necessario, il  momento  appropriato  in  cui  il  medicinale  puo' o deve essere somministrato,   e  all'occorrenza,  in  relazione  alla  natura  del prodotto;
 4) durata del trattamento, se deve essere limitata;
 5)  azioni  da  compiere in caso di dose eccessiva (ad esempio: descrizione  dei sintomi di riconoscimento e dell'intervento di primo soccorso);
 6)  condotta  da  seguire  nel  caso  in  cui  sia stata omessa l'assunzione di una o piu' dosi;
 7)   indicazione,   se   necessario,  del  rischio  di  effetti conseguenti alla sospensione del medicinale;
 8)  specifica  raccomandazione  a  rivolgersi  al  medico  o al farmacista   per   ottenere   opportuni   chiarimenti   sull'uso  del medicinale;
 e)  una  descrizione  degli  effetti  indesiderati che si possono verificare  con il normale uso del medicinale e, se necessario, delle misure   da  adottare;  il  paziente  dovrebbe  essere  espressamente invitato  a  comunicare  al  proprio  medico  o  farmacista qualsiasi effetto indesiderato non descritto nel foglio illustrativo;
 f)   un   riferimento   alla   data   di   scadenza   che  figura sull'etichetta, seguito dagli elementi sottospecificati:
 1)  un'avvertenza contro l'uso del medicinale successivamente a tale data;
 2)  all'occorrenza,  le precauzioni speciali da prendere per la conservazione del medicinale;
 3)  all'occorrenza,  un'avvertenza relativa a particolari segni visibili di deterioramento;
 4) la composizione qualitativa completa, in termini di sostanze attive ed eccipienti, nonche' la composizione quantitativa in termini di  sostanze  attive, fornite impiegando le denominazioni comuni, per ogni presentazione del medicinale;
 5) la forma farmaceutica e il contenuto in peso, in volume o in unita' posologiche, per ogni presentazione del medicinale;
 6) il nome e l'indirizzo del titolare dell'AIC;
 7) il nome e l'indirizzo del produttore;
 g)  quando  il  medicinale e' autorizzato ai sensi del capo V del titolo  III  con  nomi  diversi  negli  Stati  membri della Comunita' europea  interessati,  un  elenco con il nome autorizzato in ciascuno degli Stati membri;
 h)  la  data  in  cui il foglio illustrativo e' stato revisionato l'ultima volta.
 2.  In  aggiunta  alle  indicazioni previste dal comma 1, e' lecito riportare,  previa autorizzazione dell'AIFA, il nome e l'indirizzo di chi,  in  base  a  uno  specifico  accordo  con il titolare dell'AIC, provvede all'effettiva commercializzazione del medicinale su tutto il territorio  nazionale. Tali indicazioni, nonche' eventuali simboli ed emblemi  relativi  allo  stesso distributore, devono avere dimensioni inferiori   alle  indicazioni,  simboli  ed  emblemi  concernenti  il titolare AIC.
 3. La lista prevista al comma 1, lettera c):
 a)  tiene  conto  della  situazione  particolare  di  determinate categorie  di  utilizzatori  (bambini, donne in stato di gravidanza o che   allattano,   anziani,   pazienti   con  determinate  condizioni patologiche);
 b) menziona all'occorrenza i possibili effetti sulla capacita' di guidare un veicolo o di azionare macchinari;
 c)  contiene  l'elenco  di  almeno  tutti  gli  eccipienti che e' importante  conoscere  per  un uso efficace e sicuro del medicinale e che  sono previsti nelle linee guida pubblicate a norma dell'articolo 65 della direttiva 2001/83/CE.
 4.  Il  foglio  illustrativo  riflette  il  risultato  di  indagini compiute su gruppi mirati di pazienti, al fine di assicurare che esso e' leggibile, chiaro e di facile impiego.
 5.  L'AIFA verifica il rispetto della disposizione recata dal comma 4  in  occasione  del  rilascio  dell'AIC, nonche' in occasione delle successive  variazioni  che comportano una significativa modifica del foglio illustrativo.
 
 
 
 Nota all'art. 77:
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 78. Modifiche  dell'etichettatura  e  del foglio illustrativo compatibili con il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
 
 1.   Qualunque   proposta  di  modifica  di  un  elemento  relativo all'etichettatura  o  al  foglio  illustrativo che non presuppone una variazione  del  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto, si intende  approvata  se  l'AIFA non si pronuncia in senso contrario al progetto di modifica entro novanta giorni dalla data di presentazione della  domanda. La mancata pronuncia dell'AIFA non esclude, comunque, la  responsabilita'  anche  penale  del  produttore  e  del  titolare dell'AIC.
 2.  Il  Ministero  della  salute, su proposta dell'AIFA, sentite le categorie interessate, individua modalita' per rendere immediatamente disponibili   al   consumatore  le  modifiche  approvate  del  foglio illustrativo nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a  legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 |  |  |  | Art. 79. Segni o pittogrammi
 
 1.  L'imballaggio  esterno e il foglio illustrativo possono, previa autorizzazione dell'AIFA, riportare segni o pittogrammi finalizzati a rendere  piu' esplicite alcune informazioni di cui agli articoli 73 e 77,  comma 1, nonche' altre informazioni compatibili con il riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto,  utili  per  il  paziente,  ad esclusione di qualsiasi elemento di carattere promozionale.
 |  |  |  | Art. 80. Lingua utilizzata
 
 1.  Almeno  le  indicazioni  di  cui  agli articoli 73, 77, 79 sono redatte   in  lingua  italiana  e,  limitatamente  ai  medicinali  in commercio  nella  provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Esse debbono   essere   comunque   compatibili   con  il  riassunto  delle caratteristiche  del prodotto. La versione del foglio illustrativo in lingua   tedesca  puo'  essere  resa  disponibile  all'acquirente  in farmacia  all'atto  della vendita del medicinale secondo modalita' da stabilire  con decreto del Ministro della salute, anche tenendo conto di esperienze volontarie gia' poste in essere su parte del territorio nazionale.
 2.   Per   alcuni   medicinali  orfani,  su  domanda  motivata  del richiedente,  l'AIFA  puo'  autorizzare  che  le  indicazioni  di cui all'articolo  73 siano redatte soltanto in una delle lingue ufficiali della Comunita'.
 3.  L'uso  complementare  di  lingue  estere  e'  ammesso purche' i relativi  testi  siano  esattamente corrispondenti a quelli in lingua italiana.  Il  titolare dell'AIC del medicinale che intende avvalersi di  tale  facolta'  deve  darne  preventiva  comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione dello stesso la traduzione giurata dei testi in lingue estere.
 4. Se il medicinale non e' destinato ad essere fornito direttamente al  paziente,  l'AIFA  puo'  dispensare  dall'obbligo di far figurare determinate  indicazioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo e  di  redigere  il  foglio  illustrativo in lingua italiana e, per i medicinali  in  commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.
 |  |  |  | Art. 81. Caratteristiche  generali  delle  informazioni  riportate  nel foglio illustrativo e nelle etichettature
 
 1. Le informazioni di cui al presente titolo sono riportate in modo da   risultare  facilmente  leggibili,  chiaramente  comprensibili  e indelebili.
 2.   Il   foglio  illustrativo,  in  particolare,  deve  consentire all'utilizzatore  di usare correttamente il medicinale, se necessario ricorrendo all'ausilio di operatori sanitari.
 |  |  |  | Art. 82. Conseguenze    in    caso    di   inosservanza   delle   disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo
 
 1.  In  caso d'inosservanza delle disposizioni del presente titolo, l'AIFA,  con  provvedimento  motivato,  intima  al  titolare dell'AIC l'adeguamento   dell'etichettatura   o   del   foglio   illustrativo, stabilendo   un   termine  per  l'adempimento.  In  caso  di  mancata ottemperanza  entro il termine indicato, l'AIFA puo' sospendere l'AIC del  medicinale  fino  all'adempimento.  La sospensione e' notificata all'interessato con l'indicazione dei mezzi di ricorso previsti dalla legislazione  vigente  e  del  termine  entro cui essi possono essere proposti.
 2. Fermo restando l'obbligo di adeguare l'etichettatura e il foglio illustrativo  dei  nuovi  lotti  di  produzione alle prescrizioni del presente  decreto,  le  confezioni  gia'  in  commercio conformi alle previgenti  disposizioni  possono  essere  vendute  fino alla data di scadenza,  fatti salvi i provvedimenti adottati a tutela della salute pubblica.
 |  |  |  | Art. 83. Disposizioni   particolari   per   l'etichettatura   dei   medicinali contenenti radionuclidi
 
 1.   L'imballaggio   esterno   ed  il  contenitore  dei  medicinali contenenti  radionuclidi  sono etichettati in conformita' delle norme sulla  sicurezza  del  trasporto  dei  materiali  radioattivi emanate dall'Agenzia    internazionale    dell'energia    atomica.   Inoltre, l'etichettatura e' conforme ai commi 2 e 3.
 2.  L'etichettatura  del  contenitore  blindato  di protezione deve riportare   le   indicazioni   richieste   all'articolo 73.   Inoltre l'etichettatura   del   contenitore   di   protezione  deve  spiegare chiaramente  tutti  i  codici  usati  sul  flaconcino,  indicando, se occorre,  per  una  determinata  ora  e  data,  la quantita' totale o unitaria  di radioattivita' ed il numero di capsule o, per i liquidi, il numero di millilitri contenuti nel contenitore.
 3.  L'etichettatura  del contenitore deve riportare le informazioni seguenti:
 a) il  nome  o  il  codice  del medicinale, compreso il nome o il simbolo chimico del radionuclide;
 b) l'identificazione del lotto e la data di scadenza;
 c) il simbolo internazionale della radioattivita';
 d) il nome e l'indirizzo del produttore;
 e) la quantita' di radioattivita' come specificato al comma 2.
 |  |  |  | Art. 84. Foglio  illustrativo di radiofarmaci, generatori di radionuclidi, kit di radionuclidi, precursori di radionuclidi.
 
 1.   L'autorita'   competente  verifica  che  nell'imballaggio  dei radiofarmaci   e   dei  generatori,  dei  kit  e  dei  precursori  di radionuclidi   sia   allegato   un   foglio  illustrativo  contenente istruzioni  dettagliate.  Il  testo  di questo foglio illustrativo e' redatto  in  conformita'  dell'articolo 77.  Esso  riporta inoltre le precauzioni  che l'operatore e il paziente devono prendere durante la preparazione   e  la  somministrazione  del  medicinale,  nonche'  le particolari   precauzioni   da  prendere  per  lo  smaltimento  della confezione e del contenuto non utilizzato.
 |  |  |  | Art. 85. Disposizioni particolari per l'etichettatura e il foglio illustrativo di medicinali omeopatici
 
 1.  Senza  pregiudizio delle disposizioni del comma 2, i medicinali omeopatici  sono  etichettati  in  conformita'  al  presente titolo e contraddistinti dall'indicazione della loro natura omeopatica apposta in caratteri chiari e leggibili.
 2.  L'etichettatura  ed  eventualmente  il  foglio illustrativo dei medicinali   omeopatici   di   cui   agli  articoli 16  e  20  recano obbligatoriamente ed esclusivamente le indicazioni seguenti:
 a) Dicitura:  «medicinale omeopatico» in grande evidenza, seguita dalla frase: «senza indicazioni terapeutiche approvate»;
 b) denominazione  scientifica del ceppo o dei ceppi omeopatici o, in  mancanza  di questa, la denominazione scientifica del materiale o dei  materiali  di  partenza  per  preparazioni  omeopatiche  o altra denominazione   figurante   in  una  farmacopea,  accompagnata  dalla denominazione  propria  della tradizione omeopatica seguita dal grado di  diluizione,  espressa con i simboli della farmacopea utilizzata a norma   dell'articolo 1,   comma 1,   lettera d);  se  il  medicinale omeopatico   e'   composto   da   due   o   piu'   ceppi  omeopatici, nell'etichettatura  la  loro  denominazione  scientifica  puo' essere completata da un nome di fantasia;
 c) nome  e  indirizzo  del  titolare  della  registrazione  e, se diverso, del produttore;
 d) modalita'   di  somministrazione  e,  se  necessario,  via  di somministrazione;
 e) mese e anno di scadenza indicati con parole o numeri;
 f) forma farmaceutica;
 g) contenuto  della  confezione,  in  peso, volume o in unita' di somministrazione;
 h) eventuali   precauzioni   particolari   da   prendere  per  la conservazione del medicinale;
 i) avvertenza speciale, se il medicinale lo richiede;
 l) numero del lotto di produzione;
 m) numero di registrazione;
 n) un'avvertenza  all'utilizzatore  di  consultare un medico se i sintomi persistono;
 o) prezzo del medicinale;
 p) dicitura:  «medicinale  non  a  carico  del Servizio sanitario nazionale».
 |  |  |  | Art. 86. Aggiornamento  delle  disposizioni  sull'etichettatura  e  sul foglio illustrativo
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo riguardanti i contenuti dell'etichettatura  e  del foglio illustrativo dei medicinali possono essere  aggiornati  su proposta o previa consultazione dell'AIFA, con decreto  del  Ministro della salute, in conformita' alle disposizioni comunitarie.
 |  |  |  | Art. 87. Classi dei medicinali ai fini della fornitura
 
 1.  All'atto  del rilascio dell'AIC o successivamente, previa nuova valutazione dell'AIFA, anche su istanza del richiedente, i medicinali sono classificati in una o piu' delle seguenti categorie:
 a) medicinali soggetti a prescrizione medica;
 b) medicinali  soggetti  a prescrizione medica da rinnovare volta per volta;
 c) medicinali soggetti a prescrizione medica speciale;
 d) medicinali   soggetti   a   prescrizione   medica  limitativa, comprendenti:
 1)  medicinali  vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti;
 2)   medicinali   utilizzabili   esclusivamente   in   ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile;
 3) medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista;
 e) medicinali non soggetti a prescrizione medica comprendenti:
 1) medicinali da banco o di automedicazione;
 2) restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.
 |  |  |  | Art. 88. Medicinali soggetti a prescrizione medica
 
 1. I medicinali sono soggetti a prescrizione medica quando:
 a) possono presentare un pericolo, direttamente o indirettamente, anche  in  condizioni  normali  di utilizzazione, se sono usati senza controllo medico;
 b)  sono  utilizzati spesso, e in larghissima misura, in modo non corretto  e,  di  conseguenza,  con  rischio di un pericolo diretto o indiretto per la salute;
 c)   contengono  sostanze  o  preparazioni  di  sostanze  la  cui attivita' o le cui reazioni avverse richiedono ulteriori indagini;
 d)  sono  destinati  ad essere somministrati per via parenterale, fatte  salve  le  eccezioni  stabilite dal Ministero della salute, su proposta o previa consultazione dell'AIFA.
 2.   I   medicinali  di  cui  al  comma  1,  quando  non  hanno  le caratteristiche  dei  medicinali previsti dagli articoli 89, 92 e 94, devono  recare  sull'imballaggio esterno o, in mancanza dello stesso, sul   confezionamento   primario   la   frase:  "Da  vendersi  dietro presentazione di ricetta medica".
 3.  La  ripetibilita' della vendita di medicinali di cui al comma 2 e' consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un  periodo  non  superiore  a  sei  mesi  a partire dalla data della compilazione  della  ricetta  e comunque per non piu' di dieci volte. L'indicazione  da  parte  del  medico  di  un  numero  di  confezioni superiori  all'unita' esclude la ripetibilita' della vendita. Sono in ogni   caso  fatte  salve  le  diverse  prescrizioni  stabilite,  con riferimento  a  particolari  tipologie di medicinali, con decreto del Ministro della salute.
 |  |  |  | Art. 89. Medicinali  soggetti  a  prescrizione  medica  da rinnovare volta per volta
 
 1. Sono soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta i  medicinali  che,  presentando  una  o  piu'  delle caratteristiche previste  dall'articolo 88,  comma 1,  possono determinare, con l'uso continuato,  stati  tossici  o  possono  comportare, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute.
 2.  I  medicinali  di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno  o, in mancanza dello stesso, sul confezionamento primario la frase   «Da   vendersi   dietro   presentazione   di  ricetta  medica utilizzabile una sola volta».
 3.  Le  ricette  mediche  relative  ai medicinali di cui al comma 1 hanno validita' limitata a trenta giorni; esse devono essere ritirate dal  farmacista,  che e' tenuto a conservarle per sei mesi, se non le consegna all'autorita' competente per il rimborso del prezzo a carico del  Servizio sanitario nazionale. Decorso tale periodo il farmacista distrugge  le  ricette  con  modalita' atte ad escludere l'accesso di terzi ai dati in esse contenuti.
 4.  Il  medico  e'  tenuto  ad  indicare  sulla  ricetta relativa a medicinali  disciplinati  dal presente articolo il codice fiscale del paziente;  nei casi in cui disposizioni di carattere speciale esigono la riservatezza dei trattamenti, si applicano le relative procedure.
 5.  La ricetta, che deve comunque contenere, stampata o apposta con timbro,  la  chiara  indicazione  del  medico  prescrivente  e  della struttura  da  cui  lo stesso dipende, non ha validita' ove sia priva degli  elementi  di cui al comma 4 ovvero della data, della firma del medico e dei dati relativi alla esenzione.
 |  |  |  | Art. 90. Medicinali soggetti a prescrizione medica speciale
 
 1.  I  medicinali  soggetti  a  prescrizione medica speciale sono i medicinali  per  i  quali  il  testo  unico delle leggi in materia di disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione, cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e successive modificazioni, prevede specifiche modalita' di distribuzione e prescrizione.
 2.  Ferma  restando  la  disciplina  del  testo unico richiamato al comma 1, i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale possono essere  sottoposti  anche  ad altre limitazioni previste dal presente decreto e dalle disposizioni che ne assicurano l'attuazione.
 
 
 
 Nota all'art. 90:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
 1990,  n. 309, reca: «Testo unico delle leggi in materia di
 disciplina   degli   stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
 prevenzione,  cura  e  riabilitazione dei relativi stati di
 tossicodipendenza».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 91. Medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa
 
 1.  I  medicinali  soggetti a prescrizione medica limitativa sono i medicinali  la  cui prescrizione o la cui utilizzazione e' limitata a taluni   medici  o  a  taluni  ambienti,  in  conformita'  di  quanto disciplinato dagli articoli 92, 93 e 94.
 |  |  |  | Art. 92. Medicinali  utilizzabili  esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili
 
 1. I medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero sono  i  medicinali che, per le caratteristiche farmacologiche, o per innovativita',  per  modalita' di somministrazione o per altri motivi di  tutela  della  salute  pubblica, non possono essere utilizzati in condizioni   di  sufficiente  sicurezza  al  di  fuori  di  strutture ospedaliere.
 2.  Tenuto  conto delle caratteristiche dei medicinali, l'AIFA puo' stabilire che l'uso dei medicinali previsti dal comma 1 e' limitato a taluni centri ospedalieri o, invece, e' ammesso anche nelle strutture di ricovero a carattere privato.
 3.  I  medicinali  disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio    esterno   o,   in   mancanza   di   questo,   sul confezionamento  primario  le  frasi:  «Uso  riservato agli ospedali. Vietata  la  vendita al pubblico». Nelle ipotesi previste dal comma 2 la  prima frase e' modificata in rapporto all'impiego autorizzato del medicinale.
 4. I medicinali disciplinati dal presente articolo sono forniti dai produttori  e dai grossisti direttamente alle strutture autorizzate a impiegarli o agli enti da cui queste dipendono.
 |  |  |  | Art. 93. Medicinali   vendibili   al   pubblico   su  prescrizione  di  centri ospedalieri o di specialisti
 
 1.  I  medicinali  vendibili  al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri   o   di  specialisti  sono  i  medicinali  che,  sebbene utilizzabili  anche  in  trattamenti  domiciliari,  richiedono che la diagnosi  sia  effettuata  in  ambienti  ospedalieri  o in centri che dispongono di mezzi di diagnosi adeguati, o che la diagnosi stessa e, eventualmente,  il  controllo  in corso di trattamento sono riservati allo specialista.
 2.  I  medicinali  di cui al comma 1 devono recare sull'imballaggio esterno  o, in mancanza di questo, sul confezionamento primario, dopo le frasi: «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica», o «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta»,  la  specificazione  del  tipo  di struttura o di specialista autorizzato alla prescrizione.
 |  |  |  | Art. 94. Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista
 
 1.  I  medicinali  utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio   sono   i   medicinali  che,  per  loro  caratteristiche farmacologiche  e  modalita'  di  impiego,  sono  destinati ad essere utilizzati   direttamente   dallo   specialista   durante  la  visita ambulatoriale.
 2.  Lo  specialista puo' utilizzare un medicinale di cui al comma 1 presso  il  domicilio  del  paziente, soltanto se la somministrazione dello stesso non necessita di particolari attrezzature ambulatoriali.
 3.  I  medicinali  disciplinati dal presente articolo devono recare sull'imballaggio    esterno   o,   in   mancanza   di   questo,   sul confezionamento   primario   le  frasi:  «Uso  riservato  a...»,  con specificazione   dello   specialista   autorizzato   all'impiego  del medicinale, e «Vietata la vendita al pubblico».
 4.  I  medicinali disciplinati dal presente articolo possono essere forniti  dai produttori e dai grossisti direttamente agli specialisti autorizzati ad impiegarli.
 |  |  |  | Art. 95. Accertamenti   sull'osservanza   delle  disposizioni  in  materia  di classificazione
 
 1. Le ASL verificano a campione il rispetto da parte dei farmacisti delle  disposizioni  del presente titolo, informando dell'esito della verifica il Ministero della salute e l'AIFA.
 |  |  |  | Art. 96. Medicinali non soggetti a prescrizione
 
 1.  I  medicinali  non  soggetti a prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94.
 2.  Il  farmacista  puo' dare consigli al cliente, in farmacia, sui medicinali  di  cui  al comma 1. Gli stessi medicinali possono essere oggetto  di  pubblicita'  presso  il  pubblico  se  hanno i requisiti stabiliti dalle norme vigenti in materia e purche' siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalle stesse norme.
 3.  Se  il  medicinale  e'  classificato  nella classe c-bis di cui all'articolo  8,  comma  10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in etichetta   deve   essere   riportata   la  dicitura  "medicinale  di automedicazione".   Nei  rimanenti  casi  deve  essere  riportata  la dicitura "medicinale non soggetto a prescrizione medica".
 4.  L'imballaggio  esterno  dei  medicinali  previsti  dal presente articolo, reca un bollino di riconoscimento che ne permette la chiara individuazione  da  parte  del  consumatore,  conforme al decreto del Ministro  della  salute  in  data  1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2002.
 
 
 
 Nota all'art. 96:
 - Il   decreto   del  Ministro  della  salute  in  data
 1° febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica  italiana  del-l'8 febbraio  2002,  n. 33, reca:
 "Adozione  del  bollino  di riconoscimento per i medicinali
 non soggetti a ricetta medica".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 97. Pubblicazione  dell'elenco  dei medicinali secondo la classificazione ai fini della fornitura
 
 1.  Entro  il  mese  di febbraio  di ogni anno, l'AIFA procede alla pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana di tutti   i   medicinali  dei  quali  e'  autorizzata  l'immissione  in commercio, con la specificazione per ciascuno di essi della classe di appartenenza prevista dal presente titolo.
 2.  Ogni anno l'AIFA comunica alla Commissione europea e agli altri Stati   membri   della   Comunita'  europea  le  modifiche  apportate all'elenco  di  cui  al  comma 1,  limitatamente ai medicinali la cui fornitura   e'   soggetta   all'obbligo   di   prescrizione   medica, precisandone la classificazione.
 |  |  |  | Art. 98. Tutela  delle  prove  e  delle  sperimentazioni  finalizzate  ad  una modifica della classificazione
 
 1.  Quando  una  modifica della classificazione di un medicinale e' stata  autorizzata  in  base  a  prove  precliniche o sperimentazioni cliniche  significative,  l'AIFA,  per  un  anno  dalla  data di tale autorizzazione,   non   tiene  conto  di  tali  prove  precliniche  o sperimentali  ai  fini dell'esame della domanda di classificazione di un  altro  medicinale  a  base  della  stessa  sostanza presentata da diverso richiedente o titolare.
 |  |  |  | Art. 98-bis (3) ((Sperimentazioni sulle modalita' di fornitura dei medicinali))
 ((1.  Il  Ministero  della  salute  puo' autorizzare, previo parere favorevole della regione interessata, sperimentazioni sulle modalita' di  fornitura  di medicinali in deroga alle disposizioni del presente titolo, stabilendo comunque condizioni e limiti da rispettare ai fini della  tutela  della  salute  pubblica.  Il  parere  favorevole delle regioni  si  intende comunque acquisito trascorsi trenta giorni dalla richiesta del Ministero della salute.))
 |  |  |  | Art. 99. Ambito di applicazione
 
 1.  Il presente titolo disciplina la distribuzione all'ingrosso dei medicinali    per    uso   umano,   nonche'   delle   materie   prime farmacologicamente attive.
 2.   L'attivita'   di  distribuzione  all'ingrosso  sul  territorio nazionale di medicinali puo' riguardare unicamente medicinali per cui e'  stata  rilasciata  una  AIC  ai  sensi del presente decreto o del regolamento (CE) n. 726/2004.
 3.  Qualsiasi  distributore,  che  non sia il titolare dell'AIC, il quale intende importare un medicinale da un altro Stato membro ne da' comunicazione  al  titolare  dell'AIC,  al  Ministero  della salute e all'AIFA  almeno  quarantacinque  giorni  prima  di  provvedere  alla distribuzione di detto medicinale.
 
 
 
 Nota all'art. 99:
 - Per   il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 100 Autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali
 
 1.  La  distribuzione  all'ingrosso di medicinali e' subordinata al possesso  di  un'autorizzazione  rilasciata  dalla  regione  o  dalla provincia   autonoma   ovvero   dalle   altre  autorita'  competenti, individuate   dalla  legislazione  delle  regioni  o  delle  province autonome.
 2.  Le  attivita'  di  distribuzione  all'ingrosso  di medicinali e quella  di  fornitura  al pubblico di medicinali in farmacia sono fra loro incompatibili.
 3.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  non  e'  richiesta  se l'interessato  e'  in  possesso  dell'autorizzazione  alla produzione prevista   dall'articolo   50   a  condizione  che  la  distribuzione all'ingrosso  e'  limitata  ai  medicinali, comprese le materie prime farmacologicamente attive, oggetto di tale autorizzazione.
 4.  Il  possesso  dell'autorizzazione  ad esercitare l'attivita' di grossista  di  medicinali  non  dispensa  dall'obbligo  di  possedere l'autorizzazione  alla  produzione  ottenuta in conformita' al titolo IV, e di rispettare le condizioni stabilite al riguardo, anche quando l'attivita' di produzione o di importazione e' esercitata a titolo di attivita' collaterale.
 5.  E'  esclusa  dall'ambito  di  applicazione  del presente titolo l'attivita'  di  intermediazione  del  commercio all'ingrosso che non comporta acquisto o cessione di medicinali all'ingrosso.
 6. Le bombole e gli altri contenitori di ossigeno, ed eventualmente di  altri  gas  medicinali  da  individuarsi con decreto del Ministro della  salute,  possono  essere forniti direttamente al domicilio dei pazienti, alle condizioni stabilite dalle disposizioni regionali.
 |  |  |  | Art. 101. Requisiti richiesti per l'ottenimento dell'autorizzazione
 
 1. Per ottenere l'autorizzazione, il richiedente deve soddisfare le condizioni seguenti:
 a) disporre di locali, di installazioni e di attrezzature idonei, sufficienti   a   garantire  una  buona  conservazione  e  una  buona distribuzione dei medicinali;
 b)   disporre  di  adeguato  personale  nonche'  di  una  persona responsabile,  in  possesso  del  diploma  di laurea in farmacia o in chimica  o  in  chimica  e  tecnologia  farmaceutiche  o  in  chimica industriale, che non abbia riportato condanne penali per reati contro il  patrimonio  o  comunque  connessi  al commercio di medicinali non conforme  alle disposizioni del presente decreto, ne' condanne penali definitive di almeno due anni per delitti non colposi;
 c)  impegnarsi  a rispettare gli obblighi cui e' soggetto a norma dell'articolo 104.
 2.  La persona responsabile di cui alla lettera b) del comma 1 deve svolgere  la  propria  attivita'  a carattere continuativo nella sede indicata   nell'autorizzazione  con  un  orario  compatibile  con  le necessita' derivanti dalle dimensioni dell'attivita' di distribuzione espletata.
 3.  La  responsabilita'  di piu' magazzini appartenenti allo stesso titolare   puo'   essere  affidata  a  una  stessa  persona,  purche' l'attivita' da questa svolta in ciascun magazzino sia compatibile con quanto previsto al comma 2.
 |  |  |  | Art. 102. Distribuzione all'ingrosso esercitata in piu' magazzini
 
 1.  Per  esercitare  la  distribuzione  all'ingrosso  mediante piu' magazzini,   dislocati  in  differenti  regioni,  l'interessato  deve ottenere  distinte  autorizzazioni,  inoltrando  domanda  a  ciascuna autorita' competente.
 |  |  |  | Art. 103. Procedura di autorizzazione
 
 1.  Entro  novanta  giorni  dalla  presentazione  della  domanda di autorizzazione,   l'autorita'   competente  comunica  all'interessato l'esito  della  stessa.  Se  i dati forniti dall'interessato non sono sufficienti  a  dimostrare  il  rispetto  delle  condizioni  previste dall'articolo 101,  la stessa autorita' puo' richiedere le necessarie integrazioni;  in  tale  caso il termine di novanta giorni e' sospeso fino alla presentazione dei dati complementari richiesti.
 2. L'autorizzazione, da rilasciarsi previa ispezione del magazzino, deve specificare:
 a) la sede del magazzino;
 b) le   generalita'   della   persona   responsabile,   ai  sensi dell'articolo 101;
 c) i  medicinali  o  il  tipo  di  medicinali  che possono essere oggetto  dell'attivita'  di  distribuzione all'ingrosso, in relazione alle attrezzature di cui dispone il magazzino;
 d) il  territorio  geografico  entro  il  quale  il  grossista ha dichiarato  di  essere  in grado di operare nel rispetto del disposto del comma 2 dell'articolo 105.
 3.  Contemporaneamente  alla  notifica all'interessato, l'autorita' competente provvede ad inviare copia dell'autorizzazione al Ministero della salute.
 4.  In caso di diniego dell'autorizzazione, che deve essere in ogni caso  motivato,  sono  comunicati agli interessati i mezzi di ricorso previsti  dalla  legislazione  in  vigore  e  il termine entro cui il ricorso puo' essere proposto.
 |  |  |  | Art. 104. Obblighi e facolta' del titolare dell'autorizzazione
 
 1.  Il titolare dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali e' tenuto a:
 a) rendere  i  locali,  le installazioni e le attrezzature di cui all'articolo 101,  comma 1,  lettera a),  accessibili in ogni momento agli agenti incaricati di ispezionarli;
 b) approvvigionarsi   di   medicinali  unicamente  da  persone  o societa'  che  possiedono  esse  stesse  l'autorizzazione ovvero sono esonerate  dall'obbligo  di  possederla  ai  sensi dell'articolo 100, comma 3;  tale  obbligo  riguarda  anche  le forniture provenienti da altri   Paesi   della   Comunita'  europea,  compatibilmente  con  le legislazioni ivi vigenti;
 c) fornire  medicinali  unicamente a persone, societa' o enti che possiedono    essi   stessi   l'autorizzazione   alla   distribuzione all'ingrosso  di  medicinali,  ovvero sono autorizzati o abilitati ad altro titolo ad approvvigionarsi di medicinali;
 d) possedere   un  piano  d'emergenza  che  assicura  l'effettiva applicazione  di  qualsiasi  azione  di  ritiro  dal mercato disposta dall'AIFA  o  avviata in cooperazione con il produttore o il titolare dell'AIC del medicinale in questione;
 e) conservare  una documentazione, sotto forma di fatture, oppure sotto  forma computerizzata o sotto qualsiasi altra forma idonea, che riporta,  per  ogni  operazione  di  entrata  e  di uscita, almeno le informazioni seguenti:
 1) data;
 2) denominazione del medicinale;
 3) quantitativo ricevuto o fornito;
 4) numero di lotto per ogni operazione di entrata; detto numero deve  essere  indicato nella bolla di consegna della merce fornita al grossista;
 5) nome e indirizzo del fornitore o del destinatario, a seconda dei casi;
 f) tenere la documentazione di cui alla lettera e) a disposizione delle  autorita'  competenti, ai fini di ispezione, per un periodo di cinque anni;
 g) avvalersi,  sia  in fase di approvvigionamento, sia in fase di distribuzione dei medicinali, di mezzi idonei a garantire la corretta conservazione  degli  stessi  durante  il  trasporto, nell'osservanza delle  norme  tecniche  eventualmente  adottate  dal  Ministero della salute, assicurandone l'osservanza anche da parte di terzi;
 h) rispondere  ai principi e alle linee guida in materia di buona pratica  di  distribuzione  dei  medicinali  di  cui  al  decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  6 luglio  1999,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 190 del 14 agosto 1999;
 i) assolvere agli obblighi previsti dall'articolo 105.
 
 
 
 Nota all'art. 104:
 - Il   decreto  del  Ministro  della  Sanita'  in  data
 6 luglio  1999,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica  italiana  del  14 agosto  1999,  n.  190, reca:
 «Approvazione  delle  linee  direttrici in materia di buona
 pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 105 Dotazioni minime e fornitura dei medicinali
 
 1.   Fatta   eccezione   per  chi  importa  medicinali  e  per  chi distribuisce esclusivamente materie prime farmacologicamente attive o gas  medicinali  o  medicinali disciplinati dagli articoli 92 e 94, o medicinali  di  cui  detiene  l'AIC  o  la concessione di vendita, il titolare   dell'autorizzazione  alla  distribuzione  all'ingrosso  e' tenuto a detenere almeno: a) i  medicinali  di  cui  alla  tabella  2  allegata alla farmacopea
 ufficiale della Repubblica italiana; b) il novanta per cento dei medicinali in possesso di un'AIC, inclusi
 i  medicinali  omeopatici  autorizzati  ai sensi dell'articolo 18;
 tale percentuale deve essere rispettata anche nell'ambito dei soli
 medicinali generici.
 2.  Il titolare di un'AIC di un medicinale e i distributori di tale medicinale  immesso effettivamente sul mercato assicurano, nei limiti delle  loro responsabilita', forniture appropriate e continue di tale medicinale  alle  farmacie  e  alle  persone autorizzate a consegnare medicinali in modo da soddisfare le esigenze dei pazienti.
 3.  La  fornitura  alle  farmacie,  anche ospedaliere, o agli altri soggetti autorizzati a fornire medicinali al pubblico, dei medicinali di  cui  il  distributore  e'  provvisto deve avvenire con la massima sollecitudine  e, comunque, entro le dodici ore lavorative successive alla richiesta, nell'ambito territoriale indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 103, comma 2, lettera d).
 4. Il titolare dell'AIC e' obbligato a fornire entro le quarantotto ore,  su  richiesta  delle farmacie, anche ospedaliere, un medicinale che non e' reperibile nella rete di distribuzione regionale.
 5.   Per   ogni   operazione,  il  distributore  all'ingrosso  deve consegnare  al  destinatario  un documento da cui risultano, oltre al proprio nome e indirizzo: a) la data; b) la denominazione e la forma farmaceutica del medicinale; c) il quantitativo fornito al destinatario; d) il nome e l'indirizzo del destinatario.
 |  |  |  | Art. 106. Disposizioni concernenti medicinali particolari
 
 1.  I  radiofarmaci possono essere ceduti da produttori e grossisti soltanto  a  grossisti  in  possesso  di  autorizzazione  a  detenere sostanze radioattive, a istituti universitari o a reparti ospedalieri di medicina nucleare.
 2.  Ove  medicinali  immunologici  o medicinali derivati dal sangue risultano  prodotti e posti in commercio in quantita' insufficienti a soddisfare  in  modo  ottimale le esigenze terapeutiche, il Ministero della  salute,  sentita l'AIFA, puo' adottare disposizioni dirette ad assicurare la migliore utilizzazione dei quantitativi disponibili.
 3.   Restano  ferme  le  disposizioni  sul  commercio  all'ingrosso contenute  nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 106:
 - Per  il  decreto del Presidente della Repubblica vedi
 note all'art. 90.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 107. Individuazione dei canali di distribuzione dei medicinali
 
 1.  Le  farmacie  aperte  al pubblico, le farmacie ospedaliere e le altre  strutture che detengono medicinali direttamente destinati alla utilizzazione  sul  paziente  devono  essere  in  grado di comunicare sollecitamente  alle  autorita'  competenti che ne fanno richiesta le informazioni che consentono di individuare il canale di distribuzione di ciascun medicinale.
 |  |  |  | Art. 108. Depositari di medicinali
 
 1.  Le  disposizioni del presente titolo ad eccezione dell'articolo 105,  comma  1  e  3,  disciplinano,  per  quanto  applicabili, anche l'attivita' di coloro che detengono, per la successiva distribuzione, medicinali  per  uso  umano  sulla  base  di  contratti  di  deposito stipulati   con  i  titolari  dell'AIC  dei  medicinali  o  con  loro rappresentanti.
 |  |  |  | Art. 109. Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
 
 1.  Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni  e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA possono  effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e   le   altre   sedi  in  cui  vengono  conservati  medicinali,  per accertamenti attinenti a profili di propria competenza.
 2. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni di  cui  al  comma 1  possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome.
 |  |  |  | Art. 110. Linee guida in materia di buona pratica di distribuzione
 
 1.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute  sono aggiornate, in conformita'  di  nuove disposizioni comunitarie, le buone pratiche di distribuzione   dei  medicinali  di  cui  all'articolo 104,  comma 1, lettera h).
 |  |  |  | Art. 111. Obblighi di comunicazione
 
 1.  L'autorita'  competente che ha concesso l'autorizzazione di cui al  comma 1  dell'articolo 100,  se  modifica,  sospende  o revoca la stessa,  in  quanto sono venuti meno i requisiti sulla cui base detta autorizzazione e' stata concessa, informa immediatamente il Ministero della  salute  inviando  copia  del  provvedimento  di  sospensione o revoca.
 2.  Il Ministero della salute, acquisita copia dei provvedimenti di sospensione  o  revoca  di  cui  al comma 1, adottati dalle regioni e dalle  province  autonome  o  dalle  autorita'  da  loro delegate, ne informa la Commissione europea e gli altri Stati membri.
 3. Su richiesta della Commissione europea o di uno Stato membro, il Ministero della salute fornisce qualunque informazione utile relativa all'autorizzazione di cui all'articolo 100.
 |  |  |  | Art. 112. Medicinali omeopatici
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano anche ai distributori di medicinali omeopatici.
 |  |  |  | Art. 113. Definizione di pubblicita' dei medicinali e ambito di applicazione
 
 1.  Ai  fini  del  presente  titolo si intende per «pubblicita' dei medicinali»   qualsiasi   azione  d'informazione,  di  ricerca  della clientela  o  di esortazione, intesa a promuovere la prescrizione, la fornitura,  la  vendita o il consumo di medicinali; essa comprende in particolare quanto segue:
 a) la pubblicita' dei medicinali presso il pubblico;
 b) la  pubblicita'  dei  medicinali  presso persone autorizzate a prescriverli o a dispensarli, compresi gli aspetti seguenti:
 1)   la   visita  di  informatori  scientifici  presso  persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
 2) la fornitura di campioni di medicinali;
 3)  l'incitamento a prescrivere o a fornire medicinali mediante la  concessione,  l'offerta  o la promessa di vantaggi pecuniari o in natura, ad eccezione di oggetti di valore intrinseco trascurabile;
 4) il patrocinio di riunioni promozionali cui assistono persone autorizzate a prescrivere o a fornire medicinali;
 5)  il  patrocinio  dei  congressi  scientifici cui partecipano persone   autorizzate  a  prescrivere  o  a  fornire  medicinali,  in particolare  il  pagamento  delle  spese di viaggio e di soggiorno di queste ultime in tale occasione.
 2. Non forma oggetto del presente titolo quanto segue:
 a) l'etichettatura   e  il  foglio  illustrativo,  soggetti  alle disposizioni del titolo V;
 b) la  corrispondenza  necessaria  per rispondere a una richiesta precisa   e   non  sollecitata  di  informazioni  su  un  determinato medicinale;
 c) le   informazioni   concrete  e  i  documenti  di  riferimento riguardanti,   ad   esempio,   i  cambiamenti  degli  imballaggi,  le avvertenze    sugli    effetti    indesiderati    nell'ambito   della farmacovigilanza,  i  cataloghi  di vendita e gli elenchi dei prezzi, purche' non vi figurino informazioni sul medicinale;
 d) le  informazioni  relative  alla  salute umana o alle malattie umane, purche' non contengano alcun riferimento, neppure indiretto, a un medicinale.
 |  |  |  | Art. 114. Principi fondamentali della disciplina
 
 1. E' vietata qualsiasi pubblicita' di un medicinale per cui non e' stata rilasciata un'AIC, conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti.
 2.  Tutti  gli  elementi  della pubblicita' di un medicinale devono essere  conformi  alle  informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto.
 3. La pubblicita' di un medicinale:
 a) deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprieta';
 b) non puo' essere ingannevole.
 
 
 
 Nota all'art. 114:
 - Per   il  regolamento  (CE)  n.  726/2004  vedi  note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 115. Limiti della pubblicita' presso il pubblico
 
 1.  Possono  essere  oggetto  di  pubblicita'  presso  il  pubblico medicinali  che,  per  la  loro  composizione  e  il  loro  obiettivo terapeutico,  sono concepiti e realizzati per essere utilizzati senza intervento  di  un  medico  per  la  diagnosi,  la  prescrizione o la sorveglianza  nel  corso  del  trattamento  e,  se necessario, con il consiglio del farmacista.
 2.  E' vietata la pubblicita' presso il pubblico dei medicinali che possono  essere  forniti  soltanto  dietro  presentazione  di ricetta medica o che contengono sostanze psicotrope o stupefacenti; in deroga a tale divieto il Ministero della salute puo' autorizzare campagne di vaccinazione promosse da imprese farmaceutiche.
 3.  E'  vietata  la distribuzione al pubblico di medicinali a scopo promozionale.
 4.  Fatto salvo quanto previsto nella seconda parte del comma 2 del presente  articolo,  e'  vietata la pubblicita' presso il pubblico di medicinali,  la cui dispensazione grava, anche se non totalmente, sul Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  dei  medicinali di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 1, e all'articolo 5.
 5.  In  pubblicazioni  a stampa, trasmissioni radio-televisive e in messaggi  non a carattere pubblicitario comunque diffusi al pubblico, e'  vietato mostrare in immagini un medicinale o la sua denominazione in un contesto che puo' favorire il consumo del prodotto.
 |  |  |  | Art. 116. Caratteristiche  e  contenuto  minimo  della  pubblicita'  presso  il pubblico
 
 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 115, la pubblicita' di un medicinale presso il pubblico:
 a) e'   realizzata  in  modo  che  la  natura  pubblicitaria  del messaggio  e' evidente e il prodotto e' chiaramente identificato come medicinale;
 b) comprende almeno:
 1)  la  denominazione  del medicinale e la denominazione comune della   sostanza   attiva;   l'indicazione  di  quest'ultima  non  e' obbligatoria se il medicinale e' costituito da piu' sostanze attive;
 2)  le  informazioni  indispensabili  per  un  uso corretto del medicinale;
 3)  un  invito  esplicito  e  chiaro  a leggere attentamente le avvertenze  figuranti,  a seconda dei casi, nel foglio illustrativo o sull'imballaggio  esterno;  nella  pubblicita'  scritta l'invito deve risultare  facilmente  leggibile  dal  normale  punto d'osservazione; nella  pubblicita'  sulla  stampa quotidiana e periodica deve essere, comunque,  scritto con caratteri di dimensioni non inferiori al corpo nove.
 |  |  |  | Art. 117. Contenuti pubblicitari non consentiti
 
 1.  La  pubblicita'  presso  il  pubblico di un medicinale non puo' contenere alcun elemento che:
 a) fa   apparire  superflui  la  consultazione  di  un  medico  o l'intervento  chirurgico,  in  particolare  offrendo  una  diagnosi o proponendo una cura per corrispondenza;
 b) induce  a ritenere l'efficacia del medicinale priva di effetti indesiderati o superiore o pari ad un altro trattamento o ad un altro medicinale;
 c) induce  a  ritenere  che  il  medicinale  possa  migliorare il normale stato di buona salute del soggetto;
 d) induce  a  ritenere  che  il  mancato uso del medicinale possa avere  effetti  pregiudizievoli sul normale stato di buona salute del soggetto;  tale  divieto non si applica alle campagne di vaccinazione di cui all'articolo 115, comma 2;
 e) si rivolge esclusivamente o prevalentemente ai bambini;
 f) comprende  una  raccomandazione  di  scienziati,  di operatori sanitari o di persone largamente note al pubblico;
 g) assimila  il  medicinale  ad  un  prodotto  alimentare,  ad un prodotto cosmetico o ad un altro prodotto di consumo;
 h) induce   a   ritenere  che  la  sicurezza  o  l'efficacia  del medicinale  sia  dovuta  al  fatto  che  si  tratta  di  una sostanza «naturale»;
 i) puo' indurre ad una errata autodiagnosi;
 l) fa riferimento in modo improprio, impressionante o ingannevole a attestazioni di guarigione;
 m) utilizza  in  modo  improprio,  impressionante  o  ingannevole rappresentazioni  visive  delle  alterazioni del corpo umano dovute a malattie  o  a lesioni, oppure dell'azione di un medicinale sul corpo umano o su una sua parte.
 2.  Parimenti,  in  coerenza con quanto previsto dall'articolo 116, comma 1,  lettera a), non e' consentita la divulgazione di messaggi e di  testi  il cui intento pubblicitario e' occultato dalla ridondanza di altre informazioni.
 3.  Con decreto del Ministro della salute puo' essere stabilito che i   messaggi  pubblicitari  autorizzati  ai  sensi  dell'articolo 118 contengono il numero di AIC del medicinale.
 |  |  |  | Art. 118 Autorizzazione della pubblicita' presso il pubblico
 
 1. Nessuna pubblicita' di medicinali presso il pubblico puo' essere effettuata  senza  autorizzazione  del  Ministero  della  salute,  ad eccezione  delle  inserzioni  pubblicitarie sulla stampa quotidiana o periodica  che,  ferme  restando  le  disposizioni dell'articolo 116, comma  1, si limitano a riprodurre integralmente e senza modifiche le indicazioni,   le   controindicazioni,   le   opportune   precauzioni d'impiego,  le  interazioni,  le  avvertenze  speciali,  gli  effetti indesiderati  descritti  nel  foglio  illustrativo,  con  l'eventuale aggiunta   di  una  fotografia  o  di  una  rappresentazione  grafica dell'imballaggio   esterno   o   del   confezionamento  primario  del medicinale.
 2.  L'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  della salute, sentita  la  Commissione  di  esperti  prevista dall'articolo 201 del testo  unico  delle leggi sanitarie di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
 3.  La  Commissione  di cui al comma 2, nominata dal Ministro della salute, e' costituita da: a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede; b) due  membri  appartenenti  al  Ministero  della salute, di cui uno
 rappresentante  della  Direzione generale competente in materia di
 dispositivi  medici,  un  membro  in  rappresentanza del Ministero
 delle  attivita'  produttive,  un  membro designato dall'AIFA, uno
 appartenente  all'Istituto  superiore  di  sanita',  due designati
 dalla  Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
 regioni  e le province autonome. La partecipazione ai lavori della
 Commissione   non   da'   diritto  alla  corresponsione  di  alcun
 emolumento, indennita', compenso o rimborso spese; c) quattro  medici,  di  cui  tre professori universitari di ruolo di
 prima o di seconda fascia; d) due  farmacisti,  uno  dei quali designato dalla Federazione degli
 ordini dei farmacisti italiani.
 4. La Commissione e' rinnovata ogni tre anni.
 5.  Le  funzioni  di segreteria sono assicurate dal Ministero della salute.
 6.  Il  parere  della  Commissione non e' obbligatorio nei seguenti casi: a) se   il  messaggio  pubblicitario  non  puo'  essere  autorizzato,
 risultando   in  evidente  contrasto  con  le  disposizioni  degli
 articoli 114, 115 e 116, comma 1, lettera b), e dell'articolo 117,
 comma 1, lettere c) ed f); b) se  il  messaggio  e'  destinato ad essere pubblicato sulla stampa
 quotidiana  o  periodica, o ad essere diffuso a mezzo radiofonico,
 ed  e'  stato  approvato  da un istituto di autodisciplina formato
 dalle  associazioni  maggiormente rappresentative interessate alla
 diffusione  della  pubblicita'  dei  medicinali di automedicazione
 riconosciuto dal Ministero della salute; c) se  il  messaggio  costituisce  parte di altro gia' autorizzato su
 parere della Commissione.
 7.  Il  Ministro  della  salute,  verificata  la  correttezza delle valutazioni  dell'Istituto di cui al comma 6, lettera b), con decreto da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana estende  la  procedura  di  cui  al  predetto comma 6, lettera b), ai messaggi pubblicitari televisivi e cinematografici.
 8.  Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda diretta   ad   ottenere   l'autorizzazione  alla  pubblicita'  di  un medicinale,  la  mancata  comunicazione  al richiedente, da parte del Ministero  della  salute,  della  non  accoglibilita'  della  domanda costituisce,   a  tutti  gli  effetti,  rilascio  dell'autorizzazione richiesta. Nel messaggio pubblicitario deve, conseguentemente, essere riportata  l'indicazione: "autorizzazione su domanda del ..." seguita dalla  data  in  cui  la  domanda  di  autorizzazione e' pervenuta al Ministero della salute.
 9.  Se,  entro  i  quarantacinque  giorni  previsti dal comma 8, il Ministero  della  salute  comunica  al richiedente che la pubblicita' sanitaria  oggetto  della domanda puo' essere accolta soltanto con le modifiche    specificate   nella   comunicazione   ministeriale,   il richiedente  e'  autorizzato  a  divulgare un messaggio pubblicitario conforme  alle  modifiche  indicate  dall'Ufficio.  In  tale caso nel messaggio  deve  essere  riportata  l'indicazione "autorizzazione del ..." seguita dalla data della comunicazione ministeriale.
 10.  Eventuali  provvedimenti  del  Ministero  della salute volti a richiedere  la modifica dei messaggi autorizzati ai sensi dei commi 8 e 9 devono essere adeguatamente motivati.
 11.   I   messaggi   diffusi  per  via  radiofonica  sono  esentati dall'obbligo  di  riferire  gli  estremi  dell'autorizzazione secondo quanto previsto dai commi 8 e 9.
 12.  Le  autorizzazioni  alla  pubblicita' sanitaria dei medicinali hanno validita' di ventiquattro mesi, fatta salva la possibilita' del Ministero  della  salute  di  stabilire, motivatamente, un periodo di validita' piu' breve, in relazione alle caratteristiche del messaggio divulgato.  Il  periodo  di validita' decorre dalla data, comunque di non  oltre  sei  mesi posteriore a quella della domanda, indicata dal richiedente per l'inizio della campagna pubblicitaria; in mancanza di tale   indicazione,  il  periodo  di  validita'  decorre  dalla  data dell'autorizzazione.  Le  autorizzazioni  in  corso di validita' alla data  di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sia stato  stabilito un termine di validita', decadono decorsi 24 mesi da tale data.
 13.   Se  la  pubblicita'  presso  il  pubblico  e'  effettuata  in violazione  delle  disposizioni  del  presente  decreto, il Ministero della salute: a) ordina l'immediata cessazione della pubblicita'; b) ordina  la  diffusione, a spese del trasgressore, di un comunicato
 di  rettifica e di precisazione, secondo modalita' stabilite dallo
 stesso Ministero, fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 7
 della legge 5 febbraio 1992, n. 175.
 14.  Le disposizioni dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13, si applicano, altresi',  ai dispositivi medici, ivi compresi i diagnostici in vitro utilizzabili  senza  prescrizione  o assistenza del medico o di altro professionista  sanitario,  nonche'  agli  altri prodotti diversi dai medicinali   per   uso   umano,  soggetti  alla  disciplina  prevista dall'articolo 201, terzo comma, del testo unico delle leggi sanitarie di  cui  al  regio  decreto  27  luglio  1934,  n. 1265, e successive modificazioni.
 
 
 
 Note all'art. 118:
 - Si  riporta  l'art. 7 della legge 5 febbraio 1992, n.
 175,  recante: "Norme in materia di pubblicita' sanitaria e
 di  repressione  dell'esercizio  abusivo  delle professioni
 sanitarie.":
 "Art.  7.  -  1.  Il Ministro della sanita', di propria
 iniziativa  o  su  richiesta  degli  ordini  e  dei collegi
 professionali,  ove  costituiti, puo' disporre la rettifica
 di  informazioni e notizie su argomenti di carattere medico
 controversi,   forniti  al  pubblico  in  modo  unilaterale
 attraverso   la   stampa   o   i   mezzi  di  comunicazione
 radiotelevisivi.
 2.  A tal fine, il Ministro della sanita', sentito, ove
 necessario,  il  parere del Consiglio superiore di sanita',
 invita   i   responsabili   della   pubblicazione  o  della
 trasmissione,  fissando  ad  essi  un termine, a provvedere
 alla divulgazione della rettifica, che deve avvenire con lo
 stesso   rilievo   e,   quando   trattasi  di  trasmissioni
 radiofoniche o televisive, nelle stesse ore in cui e' stata
 diffusa la notizia cui si riferisce la rettifica stessa.
 3.  I responsabili delle reti radiofoniche e televisive
 sono  tenuti  a  fornire  al  Ministero della sanita', agli
 ordini  o ai collegi professionali, ove costituiti, su loro
 richiesta,  il  testo integrale dei comunicati, interviste,
 programmi   o   servizi   concernenti  argomenti  medici  o
 d'interesse sanitario trasmessi dalle reti medesime.
 4.  Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  di cui al
 presente  articolo  si  applica la sanzione di cui al sesto
 comma dell'art.  8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, come
 sostituito  dall'art.  42  della  legge  5 agosto  1981, n.
 416.".
 - Il  regio  decreto  27 luglio  1934,  n.  1265, reca:
 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 119. Pubblicita' presso gli operatori sanitari
 
 1.   Gli  operatori  sanitari  ai  quali  puo'  essere  rivolta  la pubblicita' di un medicinale sono esclusivamente quelli autorizzati a prescriverlo o a dispensarlo.
 2.   Fermo   restando   quanto   previsto   dal   presente  titolo, l'informazione  scientifica presso gli operatori sanitari deve essere realizzata  nel  rispetto  dei  criteri  e delle linee guida adottate dall'AIFA,  previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano sentite le associazioni dell'industria farmaceutica.
 3.  La  pubblicita'  di un medicinale presso gli operatori sanitari deve sempre includere il riassunto delle caratteristiche del prodotto che   risulta   autorizzato   al   momento   della  diffusione  della pubblicita',  specificare  la  classificazione del medicinale ai fini della  fornitura  e  indicare  il  prezzo  di vendita e le condizioni dell'eventuale  dispensazione  del  medicinale con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
 4.  In  deroga  al  disposto  del  comma 3,  la  pubblicita'  di un medicinale  presso  gli  operatori  sanitari puo' limitarsi alla sola denominazione   del   medicinale,   con   la   specificazione   della denominazione  comune  della  sostanza o delle sostanze attive che lo compongono.  A tali indicazioni puo' aggiungersi il nome del titolare dell'AIC  seguito, nell'ipotesi prevista dal comma 5, dal nome di chi provvede all'effettiva commercializzazione del prodotto.
 5.  L'attuazione  della  pubblicita'  presso gli operatori sanitari puo'  essere  realizzata,  anche  in  forma congiunta con il titolare dell'AIC del medicinale, ma comunque in base ad uno specifico accordo con  questo,  da altra impresa farmaceutica, che e' titolare di altre AIC  o  di  un'autorizzazione  alla produzione di medicinali. In tali ipotesi   restano   fermi,   peraltro,   sia   gli   obblighi   e  le responsabilita'  dell'impresa  titolare AIC del medicinale, in ordine all'attivita'   di   informazione   svolta  dall'altra  impresa,  sia l'obbligo di cui all'articolo 122, comma 3.
 6.  Se l'informazione promozionale presso gli operatori sanitari e' effettuata  in  violazione  delle  disposizioni e dei criteri e delle direttive adottate dall'AIFA ai sensi del comma 2, l'Agenzia stessa:
 a) ordina  l'immediata cessazione o sospensione dell'informazione promozionale;
 b) ordina   la  diffusione,  a  spese  del  trasgressore,  di  un comunicato  di  rettifica  e  di precisazione, la cui redazione sara' curata  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'AIFA. Tale comunicato potra'   essere   inserito   a   cura  dell'AIFA  sul  Bollettino  di informazione  sui  farmaci  e  sul  sito internet istituzionale della medesima  e,  a  cura  e  a  spese dell'Azienda, sul sito internet di quest'ultima o anche su quotidiani a tiratura nazionale.
 7.  Le  disposizioni  dei commi 1, 3, 4 e 5 e le disposizioni degli articoli 121   e   125  si  applicano  senza  pregiudizio  di  quanto disciplinato dalle regioni ai sensi del comma 21 dell'articolo 48 del decreto-legge    30 settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
 
 
 
 Nota all'art. 119:
 -L'art.  48,  comma 21,  del decreto-legge 30 settembre
 2003,  n.  269,  convertito  con modificazioni, dalla legge
 24 novembre  2003,  n.  326,  citato  nelle note all'art. 1
 cosi' recita:
 «21.  Fermo  restando quanto disposto dagli articoli 1,
 2,  3,  4,  5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo
 30 dicembre  1992,  n.  541,  le  Regioni  provvedono,  con
 provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:
 a) pubblicita'   presso   i   medici,  gli  operatori
 sanitari e i farmacisti;
 b) consegna di campioni gratuiti;
 c) concessione  di  prodotti  promozionali  di valore
 trascurabile;
 d) definizione  delle modalita' con cui gli operatori
 del Servizio sanitario nazionale comunicano alle regioni la
 partecipazione   a  iniziative  promosse  o  finanziate  da
 aziende   farmaceutiche   e   da   aziende   fornitrici  di
 dispositivi medici per il Servizio sanitario nazionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 120. Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso i medici
 
 1.  La  documentazione  sul  medicinale, ad eccezione del riassunto delle  caratteristiche del prodotto, approvato ai sensi dell'articolo 8,  comma  3, lettera o), deve essere depositata presso l'AIFA, prima dell'inizio  della  campagna  pubblicitaria  e puo' essere fornita al medico dall'impresa farmaceutica se sono trascorsi dieci giorni dalla data  di  deposito.  La  data  di  deposito  deve essere indicata nel materiale divulgato.
 2.  L'AIFA  puo', in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, anche  tenuto conto delle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 119, vietare o sospendere la divulgazione della documentazione di cui al  comma  1,  se  la  ritiene  in  contrasto con le disposizioni e i principi del presente decreto.
 3.  Tutte  le informazioni contenute nella documentazione di cui al comma   1   devono   essere   esatte,   aggiornate,   verificabili  e sufficientemente  complete  per  permettere al destinatario di essere adeguatamente    informato    sull'effetto    terapeutico   e   sulle caratteristiche  del medicinale. Le informazioni stesse devono essere conformi alla documentazione presentata ai fini del rilascio dell'AIC del medicinale o ai suoi aggiornamenti.
 4.  Gli  articoli,  le  tabelle  e le altre illustrazioni tratte da riviste  mediche  o  da  opere  scientifiche devono essere riprodotti integralmente e fedelmente, con l'indicazione esatta della fonte. Non sono  consentite  citazioni  che,  avulse  dal  contesto  da cui sono tratte, possono risultare parziali o distorsive.
 5.  La  pubblicita'  rivolta ai medici puo' essere realizzata anche attraverso  visite  dei medesimi ai laboratori e ai centri di ricerca delle  imprese  farmaceutiche,  purche' siano orientate allo sviluppo delle  conoscenze  nei  settori  della chimica, tecnica farmaceutica, farmacologia, tossicologia, biotecnologie e biochimica.
 |  |  |  | Art. 121. Disposizioni particolari sulla pubblicita' presso i farmacisti
 
 1.  La  pubblicita'  presso  i  farmacisti dei medicinali vendibili dietro  presentazione di ricetta medica e' limitata alle informazioni contenute  nel  riassunto  delle  caratteristiche  del medicinale. La limitazione non si applica ai farmacisti ospedalieri.
 2.   Per  i  medicinali  vendibili  senza  prescrizione  medica  la pubblicita'  puo' comprendere altra documentazione utile a consentire al  farmacista  di fornire al cliente, all'occorrenza, consigli sulla utilizzazione del prodotto.
 3.  La  documentazione che non consiste nella semplice riproduzione del  riassunto  delle caratteristiche del prodotto e' sottoposta alle disposizioni dell'articolo 120.
 4.  La  disciplina  richiamata  nel  comma 3  non  si  applica alle informazioni di contenuto esclusivamente commerciale.
 |  |  |  | Art. 122. Requisiti e attivita' degli informatori scientifici
 
 1. L'informazione sui medicinali puo' essere fornita al medico e al farmacista dagli informatori scientifici. Nel mese di gennaio di ogni anno   ciascuna   impresa   farmaceutica  deve  comunicare,  su  base regionale,  all'AIFA  il  numero  dei  sanitari  visitati  dai propri informatori  scientifici nell'anno precedente, specificando il numero medio  di visite effettuate. A tale fine, entro il mese di gennaio di ogni  anno,  ciascuna  impresa  farmaceutica deve comunicare all'AIFA l'elenco  degli informatori scientifici impiegati nel corso dell'anno precedente,  con l'indicazione del titolo di studio e della tipologia di contratto di lavoro con l'azienda farmaceutica.
 2.  Fatte  salve  le  situazioni  regolarmente in atto alla data di entrata  in  vigore del presente decreto, gli informatori scientifici devono  essere  in  possesso  del diploma di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, o di laurea specialistica di cui al decreto del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, o di laurea magistrale di cui al decreto   del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca  22 ottobre  2004, n. 270, in una delle seguenti discipline o in  uno dei settori scientifico-disciplinari alle cui declaratorie le discipline  medesime fanno riferimento: medicina e chirurgia, scienze biologiche,  chimica  con  indirizzo  organico o biologico, farmacia, chimica   e  tecnologia  farmaceutiche  o  medicina  veterinaria.  In alternativa gli informatori scientifici devono essere in possesso del diploma  universitario in informazione scientifica sul farmaco di cui al  decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  30 giugno  1993,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica  italiana  n.  87  del  15 aprile  1994,  o  della corrispondente   laurea   di   cui  ai  citati  decreti  ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, e 22 ottobre 2004, n. 270. Il Ministro della salute puo', sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  con  decreto,  riconoscere  come idonee, ai fini del presente   articolo,   altre  lauree  specificando  gli  insegnamenti essenziali  ai fini della formazione. In tutti i casi gli informatori scientifici  devono  ricevere  una formazione adeguata da parte delle imprese   da  cui  dipendono,  cosi'  da  risultare  in  possesso  di sufficienti  conoscenze scientifiche per fornire informazioni precise e quanto piu' complete sui medicinali presentati. Le aziende titolari di  AIC assicurano il costante aggiornamento della formazione tecnica e scientifica degli informatori scientifici.
 3.  L'attivita'  degli informatori scientifici e' svolta sulla base di   un   rapporto   di   lavoro   instaurato  con  un'unica  impresa farmaceutica.  Con  decreto  del  Ministro  della salute, su proposta dell'AIFA,  possono  essere  previste,  in ragione delle dimensioni e delle   caratteristiche  delle  imprese,  deroghe  alle  disposizioni previste dal precedente periodo.
 4. Ad ogni visita, gli informatori devono consegnare al medico, per ciascun medicinale presentato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto,  completo  delle  informazioni  sul  prezzo e, se del caso, delle  condizioni alle quali il medicinale puo' essere prescritto con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
 5.  L'adempimento  di cui al comma 4 non e' necessario se il medico e'  in  possesso  di  una  pubblicazione  che  riproduce  i testi dei riassunti  delle caratteristiche dei prodotti autorizzati dall'AIFA e se,  per  il  medicinale  presentato dall'informatore scientifico, il riassunto delle caratteristiche del prodotto non ha subito variazioni rispetto al testo incluso nella pubblicazione predetta.
 6.   Gli   informatori  scientifici  devono  riferire  al  servizio scientifico  di cui all'articolo 126, dal quale essi dipendono, ed al responsabile  del  servizio  di  farmacovigilanza  di  cui al comma 4 dell'articolo 130,  tutte  le informazioni sugli effetti indesiderati dei  medicinali,  allegando,  ove  possibile,  copia  delle schede di segnalazione utilizzate dal medico ai sensi del titolo IX.
 
 
 
 Note all'art. 122:
 - Per  la  legge  19 novembre  1990,  n. 341, vedi note
 all'art. 52.
 - Per  il decreto del Ministro dell'universita' e della
 ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e
 per    il    decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
 dell'universita'  e  della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270,
 vedi note all'art. 52.
 - Il  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e della
 ricerca   scientifica   e   tecnologica   30 giugno   1993,
 pubblicato  in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
 n.    87   del   15 aprile   1994,   reca:   «modificazioni
 all'ordinamento  didattico  universitario  relativamente ai
 diplomi universitari afferenti alla facolta' di farmacia».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 123. Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura
 
 1.  Nel  quadro  dell'attivita' di informazione e presentazione dei medicinali  svolta  presso  medici o farmacisti e' vietato concedere, offrire o promettere premi, vantaggi pecuniari o in natura, salvo che siano   di   valore   trascurabile   e   siano  comunque  collegabili all'attivita' espletata dal medico e dal farmacista.
 2.  Il  materiale  informativo  di  consultazione  scientifica o di lavoro,  non  specificamente  attinente  al  medicinale,  puo' essere ceduto a titolo gratuito solo alle strutture sanitarie pubbliche.
 3.  I  medici  e  i  farmacisti non possono sollecitare o accettare alcun incentivo vietato a norma del comma 1.
 |  |  |  | Art. 124. Convegni o congressi e altri incontri riguardanti i medicinali
 
 1.  Ogni  impresa  farmaceutica  in  possesso  delle autorizzazioni previste  dal  titolo III o dal titolo IV, ovvero che, in base ad uno specifico  accordo  con  il titolare dell'AIC, provvede all'effettiva commercializzazione  di  medicinali,  che  organizza o contribuisce a realizzare,  mediante  finanziamenti  o  erogazione di altre utilita' anche  indiretti, in Italia o all'estero, un congresso, un convegno o una   riunione   su   tematiche  comunque  attinenti  all'impiego  di medicinali  dalla  stessa  impresa  prodotti o commercializzati, deve trasmettere  al  competente ufficio dell'AIFA, almeno sessanta giorni prima   della   data   dell'inizio  del  congresso  o  incontro,  una comunicazione, con firma autenticata, contenente i seguenti elementi:
 a) propria  denominazione  o  ragione  sociale,  codice fiscale e sede;
 b) sede e data della manifestazione;
 c) destinatari dell'iniziativa;
 d) oggetto  della  tematica  trattata, correlazione esistente fra questa  e  i  medicinali  di  cui  l'impresa e' titolare, programma e razionale scientifico della manifestazione;
 e) qualificazione professionale e scientifica dei relatori;
 f) preventivo analitico delle spese; quando l'impresa si limita a fornire  un  contributo  agli  organizzatori,  devono essere indicati l'entita'  e  le  modalita' dello stesso, nonche' eventuali diritti o facolta' concessi dagli organizzatori come corrispettivo.
 2.  Quando  alla  realizzazione di uno stesso congresso, convegno o riunione  contribuiscono piu' imprese farmaceutiche, le comunicazioni di  cui  al  comma 1  devono pervenire congiuntamente, per il tramite degli  organizzatori,  con  un  prospetto riepilogativo delle imprese partecipanti.  Le  comunicazioni  inviate  in  difformita'  da quanto stabilito dal presente comma sono prive di efficacia.
 3.  Le  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1 e 2 devono attenersi a criteri  di  stretta natura tecnica ed essere orientate allo sviluppo delle  conoscenze  nei  settori  della chimica, tecnica farmaceutica, biochimica,  fisiologia, patologia e clinica e devono realizzarsi nel rispetto  di  quanto  previsto  dal  presente decreto e dei criteri e delle   linee   guida   stabilite  dall'AIFA  ai  sensi  del  comma 2 dell'articolo 119.   E'   vietata   la   partecipazione   di  imprese farmaceutiche a convegni o riunioni di carattere sindacale.
 4.  Nell'ambito  delle  manifestazioni  di  cui  ai  commi 1  e  2, eventuali  oneri per spese di viaggio o per ospitalita' devono essere limitati  agli operatori del settore qualificati e non possono essere estesi  ad eventuali accompagnatori. L'ospitalita' non puo', inoltre, eccedere  il  periodo  di tempo compreso tra le dodici ore precedenti l'inizio  del  congresso  e le dodici ore successive alla conclusione del  medesimo, ne' presentare caratteristiche tali da prevalere sulle finalita' tecnico-scientifiche della manifestazione. E' consentita ai medici  di  medicina  generale  ed  ai  pediatri  di libera scelta la partecipazione  a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale  su  temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria  di  competenza.  Presso  tale  struttura  e' depositato un registro  con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in  questione;  tali  dati  devono  essere accessibili alle Regioni e all'AIFA.
 5.   L'impresa   farmaceutica   puo'  realizzare  o  contribuire  a realizzare  il  congresso,  il  convegno  o  la  riunione  se,  entro quarantacinque  giorni  dalla comunicazione di cui al comma 1, l'AIFA comunica  il  proprio  parere  favorevole, sentita la Regione dove ha sede  l'evento.  L'impresa  farmaceutica o, nell'ipotesi disciplinata dal  comma 2,  gli organizzatori dell'evento, devono inviare all'AIFA il consuntivo analitico delle spese.
 6.  Per  le  manifestazioni che si svolgono all'estero e per quelle che  comportano,  per  l'impresa  farmaceutica,  un onere superiore a 25.822,85    euro,    l'impresa   stessa   deve   ottenere   espressa autorizzazione  dall'AIFA, che adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque   giorni   dalla  comunicazione  di  cui  al  comma 1, corredata  dell'attestazione  del  pagamento  della  tariffa  di  cui all'articolo 158,  comma 8,  lettera b). Alle manifestazioni predette si applica il disposto del secondo periodo del comma 5.
 7.   In   ogni  caso,  in  seno  al  congresso  o  al  convegno,  o collateralmente  allo stesso, non puo' essere effettuata alcuna forma di  distribuzione  o  esposizione  di  campioni  di  medicinali  o di materiale  illustrativo  di  medicinali,  ad  eccezione del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto,  degli  atti congressuali e di lavori  scientifici,  purche'  integrali  e  regolarmente  depositati presso  l'AIFA  ai sensi dell'articolo 120, comma 1. Limitatamente ai congressi internazionali, e' consentita la divulgazione, nelle lingue originali,  di materiale informativo conforme alle AIC del medicinale rilasciate  in  altri  Paesi,  purche'  medici  provenienti da questi ultimi risultino presenti alla manifestazione.
 8. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai congressi, convegni  e riunioni di farmacisti su tematiche comunque attinenti ai medicinali.
 9.  Le  imprese  farmaceutiche  di cui al comma 1 che organizzano o contribuiscono  a  realizzare mediante finanziamenti anche indiretti, in  Italia  o  all'estero un congresso, un convegno o una riunione su tematiche  che  non  attengono  a  medicinali dalle stesse prodotti o commercializzati  non  sono  soggette  alle disposizioni del presente articolo,  fermo  restando,  per  esse  il  divieto  di  svolgere  in occasione  delle  manifestazioni,  qualsiasi  pubblicita'  presso gli operatori sanitari dei propri medicinali.
 10.   Se  le  manifestazioni  di  cui  al  presente  articolo  sono effettuate  in  violazione  delle disposizioni del presente decreto e dei criteri e delle direttive stabilite dall'AIFA, l'Agenzia medesima puo' vietare lo svolgimento della manifestazione.
 |  |  |  | Art. 125. Campioni gratuiti
 
 1.  I  campioni  gratuiti  di  un  medicinale per uso umano possono essere  rimessi  solo  ai  medici autorizzati a prescriverlo e devono essere consegnati soltanto per il tramite di informatori scientifici. I  medici  devono  assicurare  la conservazione secondo le istruzioni indicate sulla confezione o sul foglio illustrativo.
 2.  I  campioni  non  possono essere consegnati senza una richiesta scritta, recante data, timbro e firma del destinatario.
 3.   Gli  informatori  scientifici  possono  consegnare  a  ciascun sanitario   due   campioni   a  visita  per  ogni  dosaggio  o  forma farmaceutica  di  un  medicinale  esclusivamente  nei  diciotto  mesi successivi  alla  data  di  prima commercializzazione del prodotto ed entro  il  limite  massimo di otto campioni annui per ogni dosaggio o forma.
 4.  Fermo  restando  il  disposto  del  comma  2,  gli  informatori scientifici  possono inoltre consegnare al medico non piu' di quattro campioni  a  visita, entro il limite massimo di dieci campioni annui, scelti  nell'ambito del listino aziendale dei medicinali in commercio da piu' di diciotto mesi.
 5.  I  limiti  quantitativi  dei  commi 3 e 4 si applicano anche ai medicinali vendibili al pubblico in farmacia non dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.
 6.  Ogni campione deve essere graficamente identico alla confezione piu'  piccola  messa  in  commercio.  Il  suo  contenuto  puo' essere inferiore,  in  numero  di  unita'  posologiche o in volume, a quello della  confezione  in  commercio,  purche'  risulti  terapeuticamente idoneo;  la  non  corrispondenza  del contenuto e, eventualmente, del confezionamento  primario  alla  confezione  autorizzata  deve essere espressamente richiamata in etichetta.
 7.   Unitamente  ai  campioni  deve  essere  sempre  consegnato  il riassunto delle caratteristiche del prodotto, tranne che nell'ipotesi prevista dal comma 5 dell'articolo 122.
 8.   Tranne   che   nel  caso  di  evidenti  difficolta'  tecniche, sull'imballaggio  esterno,  sul  confezionamento  primario  e, se del caso,  sul  bollino  autoadesivo  utilizzato per la dispensazione del medicinale  con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, deve essere  riportata in modo indelebile l'indicazione "campione gratuito - vietata la vendita" o altra analoga espressione.
 9.   Non   puo'   essere  fornito  alcun  campione  dei  medicinali disciplinati  dal  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
 10. Le imprese farmaceutiche sono tenute a curare che le condizioni di  conservazione  eventualmente riportate sull'imballaggio esterno o sul  confezionamento  primario  del  medicinale siano rispettate fino alla  consegna  del  campione  al  medico.  In particolare le imprese dovranno   fornire   ai   propri  informatori  scientifici  tutte  le informazioni   necessarie   relative   alle   modalita'  di  corretta conservazione e distribuzione dei medicinali previste dalla normativa vigente,  dotare gli stessi degli appositi strumenti di stivaggio dei campioni gratuiti per il loro trasporto. Agli informatori scientifici devono essere consegnati campioni gratuiti in quantita' proporzionale al  numero  di visite previste per un determinato periodo, di massima ogni quindici giorni.
 11.  La consegna di campioni al medico ospedaliero e' soggetta alle disposizioni del presente articolo.
 12.   Le   imprese  farmaceutiche  sono  tenute  a  ritirare  dagli informatori  scientifici  ogni  richiesta  medica di cui al comma 2 e conservare, per diciotto mesi, documentazione idonea a comprovare che la  consegna  di campioni e' avvenuta nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.
 13.  Il  Ministro della salute, su proposta dell'AIFA, tenuto conto dell'andamento dei consumi dei medicinali, puo', con decreto, ridurre il   numero   dei   campioni  che  possono  essere  consegnati  dagli informatori  scientifici  ai  sensi del presente articolo o prevedere specifiche   ulteriori   limitazioni  per  determinate  categorie  di medicinali.
 
 
 
 Nota all'art. 125:
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 9 ottobre 1990, n. 309, vedi note all'art. 90.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 126. Servizio scientifico
 
 1.  Ogni impresa titolare dell'AIC di medicinali deve essere dotata di   un   servizio   scientifico   incaricato  dell'informazione  sui medicinali  che  immette  sul  mercato.  Il servizio e' diretto da un laureato  in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in  farmacia  o  in chimica e tecnologia farmaceutiche ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, o in possesso di laurea specialistica o  magistrale  appartenente  alle  classi  di  laurea specialistica o magistrale  cui  fanno riferimento i settori scientifico-disciplinari dei diplomi di laurea sopra indicati, medicina e chirurgia, farmacia, chimica  e  tecnologia  farmaceutiche.  Il  Servizio scientifico deve essere indipendente dal Servizio marketing dell'impresa farmaceutica.
 2.  Per  i  medicinali  il  cui titolare di AIC ha sede all'estero, l'adempimento   previsto   dal   comma 1   deve   essere  soddisfatto dall'impresa     che    rappresenta    in    Italia    il    titolare dell'autorizzazione  o  che,  comunque,  provvede alla importazione e distribuzione dei medicinali.
 3. Il titolare dell'AIC e i soggetti previsti dal comma 2:
 a) si  assicurano  che  la pubblicita' farmaceutica della propria impresa e' conforme alle prescrizioni del presente decreto;
 b) verificano   che  gli  informatori  scientifici  alle  proprie dipendenze  sono  in possesso di una formazione adeguata e rispettino gli obblighi imposti dal presente decreto;
 c) forniscono     all'AIFA    l'informazione    e    l'assistenza eventualmente   richiesta  per  l'esercizio  delle  competenze  della stessa;
 d) curano che i provvedimenti adottati dal Ministero della salute e   dall'AIFA   ai   sensi   del  presente  decreto  sono  rispettati immediatamente e integralmente.
 4.   Gli  adempimenti  indicati  nei  commi 1  e  3  devono  essere soddisfatti   sia   dal   titolare  dell'AIC,  sia  da  chi  provvede all'effettiva  commercializzazione del medicinale, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 5 dell'articolo 119.
 
 
 
 Nota all'art. 126:
 - Per  la  legge  19 novembre  1990,  n.  341 vedi note
 all'art. 122.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 127. Pubblicita' presso gli operatori sanitari svolta irregolarmente
 
 1.  In  caso  di pubblicita' irregolare svolta presso gli operatori sanitari,  l'AIFA  adotta,  se  del  caso,  i  provvedimenti indicati all'articolo 118, comma 13.
 |  |  |  | Art. 128. Disposizioni particolari per la pubblicita' sui medicinali omeopatici 
 1. La pubblicita' dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 16, comma 1,  e'  soggetta  alle  disposizioni  del  presente  titolo, ad eccezione  dell'articolo 114, comma 1; tuttavia, nella pubblicita' di tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di cui all'articolo 85.
 2.  E'  vietata  qualsiasi  forma  di  pubblicita'  al pubblico dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20, comma 1.
 |  |  |  | Art. 129. Sistema nazionale di farmacovigilanza
 
 1. Il sistema nazionale di farmacovigilanza fa capo all'AIFA.
 2.   L'AIFA  conformemente  alle  modalita'  concordate  a  livello comunitario e definite dall'EMEA:
 a)  raccoglie e valuta informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali  con  particolare  riguardo  allereazioni avverse, all'uso improprio,  nonche'  all'abuso  degli  stessi tenendo conto anche dei dati relativi ai consumi dei medesimi;
 b) promuove il processo di informatizzazione di tutti i flussi di dati  necessari  alla  farmacovigilanza  gestendo  e  coordinando, in particolare,  la  rete  telematica nazionale di farmacovigilanza, che collega   le   strutture   sanitarie,   le   regioni   e  le  aziende farmaceutiche;  collabora  altresi'  con  l'EMEA,  con  i  competenti organismi  degli  Stati  membri  della  Comunita'  europea  e  con la Commissione  europea  alla  costituzione ed alla gestione di una rete informatizzata  europea  per  agevolare lo scambio delle informazioni inerenti  alla farmacovigilanza dei medicinali commercializzati nella Comunita'  europea  per consentire a tutte le autorita' competenti di condividere le informazioni simultaneamente;
 c)  promuove  e  coordina, anche in collaborazione con l'Istituto superiore  di  sanita',  studi  e  ricerche  di farmacoutilizzazione, farmacovigilanza attiva e farmacoepidemiologia;
 d) adotta, coadiuvata dalle regioni, iniziative atte a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari;
 e) promuove iniziative idonee per la corretta comunicazione delle informazioni  relative  alla  farmacovigilanza  ai  cittadini ed agli operatori sanitari;
 f)  provvede, avvalendosi della Commissione tecnico scientifica e in   collaborazione   con   il  Consiglio  superiore  di  sanita',  a predisporre    la    relazione    annuale    al    Parlamento   sulla farmacovigilanza.
 3.  Le regioni, singolarmente o di intesa fra loro, collaborano con l'AIFA  nell'attivita'  di  farmacovigilanza,  fornendo  elementi  di conoscenza  e  valutazione  ad  integrazione  dei dati che pervengono all'AIFA   ai   sensi   dell'articolo  131.  Le  regioni  provvedono, nell'ambito   delle   proprie   competenze,   alla  diffusione  delle informazioni   al   personale  sanitario  ed  alla  formazione  degli operatori  nel  campo  della farmacovigilanza. Le regioni collaborano inoltre  a  fornire  i  dati  sui  consumi  dei  medicinali  mediante programmi di monitoraggio sulle prescrizioni dei medicinali a livello regionale. Le regioni si possono avvalere per la loro attivita' anche di appositi Centri di farmacovigilanza.
 4.  L'AIFA organizza, con la partecipazione dell'Istituto superiore di    sanita',    riunioni   periodiche   con   i   responsabili   di farmacovigilanza  presso  le  regioni  per  concordare  le  modalita' operative relative alla gestione della farmacovigilanza.
 5.  Su proposta dell'AIFA, sentito l'Istituto superiore di sanita', con  decreto  del  Ministro  della salute, d'intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome  di Trento e di Bolzano, possono essere elaborate ulteriori, specifiche linee guida sulla farmacovigilanza, rivolte agli operatori del settore, e comunque conformi alle linee guida comunitarie.
 |  |  |  | Art. 130. Disposizioni concernenti il titolare dell'AIC
 
 1.  Il titolare dell'AIC e' tenuto a registrare in modo dettagliato tutte le sospette reazioni avverse da medicinali osservate in Italia, nell'Unione  europea  o  in  un  Paese terzo. Il titolare dell'AIC e' tenuto, altresi', a registrare e a notificare con la massima urgenza, e  comunque  entro  quindici  giorni  da  quando ne ha avuto notizia, qualunque  sospetta reazione avversa grave da medicinali verificatasi in  Italia  e  segnalatagli  da  personale  sanitario, alla struttura sanitaria  di appartenenza del segnalatore e, ove non fosse possibile identificare  tale  struttura,  all'AIFA.  Il  titolare  dell'AIC  e' tenuto,  altresi',  a  notificare  all'AIFA con la massima urgenza, e comunque  entro  quindici  giorni  da  quando  ne  ha  avuto notizia, qualunque  altra sospetta reazione avversa grave da medicinali di cui e' venuto a conoscenza.
 2.  Il  titolare dell'AIC provvede a che tutte le sospette reazioni avverse  gravi  ed  inattese  e  la  presunta  trasmissione di agenti infettanti attraverso un medicinale verificatesi nel territorio di un Paese  terzo e segnalate da personale sanitario, siano con la massima urgenza e comunque entro quindici giorni solari da quando ne ha avuto notizia,  notificate  all'AIFA  secondo  le  modalita' previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell'articolo 129.
 3.  Per  i medicinali ai quali sono state applicate le procedure di mutuo  riconoscimento e decentrata e per i quali l'Italia e' il Paese membro  di  riferimento,  il  titolare  dell'AIC  provvede  inoltre a segnalare  all'AIFA,  secondo  le  modalita'  ed i tempi stabiliti in accordo   con   essa,   qualunque  sospetta  reazione  avversa  grave verificatasi  nella Comunita' europea. All'AIFA competono l'analisi e il controllo di tali reazioni avverse.
 4.  Il  titolare  dell'AIC  di  medicinali  deve disporre, a titolo stabile   e   continuativo,   di  un  responsabile  del  servizio  di farmacovigilanza, in possesso, fatte salve le situazioni regolarmente in  atto  alla  data di entrata in vigore del presente decreto, della laurea  in  medicina  e  chirurgia  o  in  farmacia,  o  in chimica e tecnologia  farmaceutiche,  ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341,  o  rispettive  lauree  specialistiche  di cui al citato decreto ministeriale  3  novembre 1999, n. 509, o lauree magistrali di cui al citato  decreto  ministeriale  22 ottobre 2004, n. 270. Sono altresi' ritenuti  validi  i  diplomi  di laurea di cui alla legge 19 novembre 1990,  n.  341,  la  laurea  specialistica  e la laurea magistrale in scienze  biologiche  o  in  chimica  ad  indirizzo organico-biologico purche'  il  piano di studi abbia compreso almeno un esame annuale di farmacologia   o   12   crediti   formativi   nel   relativo  settore scientifico-disciplinare.    Il    responsabile   del   servizio   di farmacovigilanza  deve  essere  persona  diversa dal responsabile del servizio scientifico previsto dall'articolo 111 del presente decreto, e  deve  essere  posto  in condizione di usufruire di tutti i dati di tale  servizio. Le competenze del responsabile si estendono a tutti i medicinali  della  cui AIC e' titolare l'azienda da cui egli dipende, anche se commercializzati da altre aziende.
 5.  Fatte  salve  eventuali  altre prescrizioni che condizionano il rilascio  dell'autorizzazione,  e' fatto obbligo al titolare dell'AIC di   presentare  alle  autorita'  competenti  le  informazioni  sulle sospette   reazioni   avverse  in  forma  di  rapporti  periodici  di aggiornamento  sulla  sicurezza  (PSUR). Tali rapporti periodici sono inviati  all'AIFA  almeno  ogni  sei  mesi  a  partire  dal  rilascio dell'autorizzazione e fino al momento dell'immissione in commercio. I rapporti  periodici  di  aggiornamento  sulla sicurezza sono altresi' presentati  immediatamente  su  richiesta ovvero almeno ogni sei mesi nei  primi  due  anni successivi alla prima immissione in commercio e quindi una volta all'anno per i due anni seguenti. Successivamente, i rapporti  sono  presentati  ogni  tre  anni, oppure immediatamente su richiesta.  I  rapporti  periodici  di  aggiornamento sulla sicurezza devono  includere  una  valutazione scientifica del rapporto rischio/ beneficio del medicinale.
 6. Dopo il rilascio dell'AIC il titolare puo' chiedere una modifica dei  tempi specificati nel presente articolo, presentando una domanda di variazione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1084/2003.
 7.  I  rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR - sono  presentati  secondo  la  scadenza prevista, in base a modalita' operative stabilite dall'AIFA.
 8.  Conformemente  alle linee guida, i titolari dell'AIC utilizzano la  terminologia  medica  concordata  a livello internazionale per le segnalazioni di reazioni avverse.
 9.   Il   titolare   dell'AIC   non  puo'  comunicare  al  pubblico informazioni  su  problemi  di  farmacovigilanza relativamente al suo medicinale  autorizzato senza preventivamente o contestualmente darne notifica  alle  autorita'  competenti.  Il titolare dell'AIC assicura comunque  che  tali informazioni siano presentate in modo obiettivo e non fuorviante.
 10.  E'  fatto obbligo al titolare dell'AIC di diffondere ai medici prescrittori  le note informative e gli aggiornamenti sulla sicurezza dei  medicinali,  secondo  indicazioni,  tempi  e modalita' stabilite dall'AIFA,  ogni  qualvolta  emergono  nuove informazioni relative al profilo di tollerabilita' del medicinale.
 11.  Le  aziende  titolari  di  AIC  di  medicinali  sono  tenute a trasmettere trimestralmente per via informatica i dati di vendita dei medicinali.   Fino   a   quando   l'AIFA   indichera'   con  apposito provvedimento la procedura prevista per tale trasmissione si applica, a  tal fine, il decreto dirigenziale 24 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 132 del 7 giugno 2002.
 12.   L'obbligo  previsto  al  comma  11  e'  esteso  alle  aziende responsabili della commercializzazione dei medicinali.
 
 
 
 Note all'art. 130:
 - Per la legge 19 novembre 1990, n. 341, per il decreto
 ministeriale  3 novembre  1999,  n.  509  e  per il decreto
 ministeriale  22 ottobre  2004,  n. 270, vedi note all'art.
 52.
 - Per  il  regolamento  (CE)  n.  1084/2003,  vedi note
 all'art. 35.
 - Il  decreto  dirigenziale  24 maggio 2002, pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 132
 del  7 giugno  2002 reca:   "Modalita' di trasmissione dati
 di commercializzazione delle specialita' medicinali".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 131. Responsabile del servizio di farmacovigilanza
 
 1.  Il  responsabile  del  servizio  di  farmacovigilanza di cui al comma 4 dell'articolo 130, risiede in un Paese membro della Comunita' europea; egli assicura:
 a) l'istituzione  ed  il  funzionamento  di  un  sistema  atto  a garantire  che  le informazioni su tutte le presunte reazioni avverse comunicate    al   personale   dell'azienda   ed   agli   informatori medico-scientifici, sono raccolte, ordinate e accessibili in un unico luogo;
 b) che   tutte   le  informazioni  relative  alla  sicurezza  dei medicinali,  successive  all'atto  dell'autorizzazione, siano portate rapidamente  a  conoscenza  del  personale  sanitario anche tramite i contatti  del  servizio  di  informazione  scientifica  della propria azienda;
 c) l'elaborazione    dei    rapporti    di    cui    al   comma 5 dell'articolo 130, da sottoporre alle autorita' competenti secondo le modalita'  stabilite dall'AIFA, che tiene conto delle indicazioni dei competenti organismi internazionali e comunitari;
 d) la  trasmissione  alla struttura sanitaria di pertinenza delle segnalazioni  di  sospette reazioni avverse gravi o inattese avvenute sul  territorio nazionale ricevute direttamente dal segnalatore e non tramite la rete nazionale di farmacovigilanza;
 e) la  trasmissione,  in  maniera  rapida  ed esauriente, ad ogni richiesta  dell'AIFA,  di  informazioni  supplementari  ai fini della valutazione  dei  benefici e dei rischi di un medicinale, comprese le informazioni  riguardanti i volumi di vendita o di prescrizione dello stesso;
 f) la  presentazione  all'AIFA  di  qualunque  altra informazione rilevante  ai  fini  della  valutazione  dei  benefici  e  dei rischi relativi  ad  un  medicinale,  incluse le appropriate informazioni su studi di sicurezza post-autorizzativi.
 |  |  |  | Art. 132. Obblighi a carico delle   strutture  e  degli  operatori  sanitari  e successivi adempimenti dell'AIFA
 
 1.  Le  aziende  sanitarie  locali,  le  aziende  ospedaliere,  gli istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico pubblici e privati,  i  policlinici  universitari  pubblici e privati e le altre analoghe  strutture  sanitarie,  devono  nominare  un responsabile di farmacovigilanza  della  struttura,  che  provvede a registrarsi alla rete   nazionale   di   farmacovigilanza  al  fine  dell'abilitazione necessaria  per  la  gestione  delle segnalazioni. Il responsabile di farmacovigilanza  della  struttura  deve  avere i requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 130. Le strutture sanitarie private, diverse da quelle  richiamate nel primo periodo, al fine di assolvere ai compiti di   farmacovigilanza,   fanno   riferimento   al   responsabile   di farmacovigilanza   della  azienda  sanitaria  locale  competente  per territorio.
 2.  I medici e gli altri operatori sanitari sono tenuti a segnalare tutte  le sospette reazioni avverse gravi o inattese di cui vengono a conoscenza   nell'ambito  della  propria  attivita'.  Vanno  comunque segnalate  tutte  le  sospette reazioni avverse osservate, gravi, non gravi,  attese  ed inattese da tutti i vaccini e dai medicinali posti sotto   monitoraggio  intensivo  ed  inclusi  in  elenchi  pubblicati periodicamente dall'AIFA.
 3.  Alle  segnalazioni di reazioni avverse verificatesi in corso di sperimentazione  clinica,  si  applicano  le disposizioni del decreto legislativo del 24 giungo 2003, n. 211.
 4.  I  medici  e gli altri operatori sanitari devono trasmettere le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda, tempestivamente,  al responsabile di farmacovigilanza della struttura sanitaria  di  appartenenza.  I medici e gli altri operatori sanitari operanti   in  strutture  sanitarie  private  devono  trasmettere  le segnalazioni di sospette reazioni avverse, tramite l'apposita scheda, tempestivamente,   al  responsabile  di  farmacovigilanza  della  ASL competente  per territorio, direttamente o, qualora prevista, tramite la   Direzione   sanitaria.   I   responsabili   di  farmacovigilanza provvedono,  previa verifica della completezza e della congruita' dei dati,  all'inserimento  della  segnalazione,  entro e non oltre sette giorni  dalla  data  del  ricevimento  della stessa, nella banca dati della   rete   di   farmacovigilanza   nazionale   e   alla  verifica dell'effettivo  inoltro del messaggio, relativo all'inserimento, alla regione   ed  alla  azienda  farmaceutica  interessata.  In  caso  di impossibilita'  di trasmissione del messaggio, le strutture sanitarie invieranno ai destinatari, che non e' stato possibile raggiungere per via   telematica,  copia  della  segnalazione  riportante  il  codice numerico  rilasciato  dal sistema. I responsabili di farmacovigilanza agevolano la ricerca attiva da parte dei responsabili del servizio di farmacovigilanza   delle   aziende   farmaceutiche   di  informazioni aggiuntive sulle segnalazioni.
 5. Le schede originali di segnalazione saranno conservate presso la struttura  sanitaria  che  le  ha  ricevute  ed  inoltrate  in  copia all'AIFA,   alla   regione   di   appartenenza   o   al   Centro   di farmacovigilanza   individuato   dalla   regione   ove  dagli  stessi richiesto.
 6. Gli aggiornamenti delle sospette reazioni avverse possono essere richiesti  al  segnalatore dal responsabile di farmacovigilanza della struttura  sanitaria  di  appartenenza  o  da  un  suo delegato, o da personale  dell'AIFA,  in  tutti  i  casi  in  cui  cio'  e' ritenuto necessario.  Gli  aggiornamenti  devono  comunque essere richiesti in caso  di reazioni avverse gravi, salvo che la segnalazione originaria non  sia gia' completa di informazioni aggiornate o non ulteriormente aggiornabile.  Il  richiedente  provvede  ad  inserire in rete i dati acquisiti   aggiornando   la  scheda  inserita.  Il  responsabile  di farmacovigilanza  e' comunque tenuto ad acquisire dal segnalatore una relazione clinica dettagliata, da trasmettere all'AIFA entro quindici giorni solari, per tutti i casi di reazioni avverse ad esito fatale.
 7.   Eventuali  integrazioni  alle  modalita'  operative  circa  la gestione  e  l'aggiornamento  delle segnalazioni di sospette reazioni avverse,  di  cui  ai  commi  4, 5 e 6, potranno essere incluse nelle linee guida di cui al comma 5 dell'articolo.
 8.  L'AIFA  provvede  affinche'  tutte  le segnalazioni di sospette reazioni  avverse  gravi  da  medicinali  verificatesi sul territorio nazionale  e le informazioni successivamente acquisite a tal riguardo siano  immediatamente  messe  a  disposizione del titolare dell'AIC e comunque entro quindici giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione.
 9.  L'AIFA  provvede  affinche'  tutte  le segnalazioni di sospette reazioni  avverse  gravi  da  medicinali  verificatesi nel territorio nazionale  siano  messe  a disposizione dell'EMEA e degli altri Stati membri  della  Comunita'  europea  entro quindici giorni solari dalla data  di  ricevimento della loro comunicazione. L'AIFA da', altresi', tempestiva  notizia  al  pubblico,  mediante  il  sito  internet, del contenuto di tali segnalazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 132:
 - Per  il  decreto  legislativo  del 24 giugno 2003, n.
 211, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 133. Sospensione, revoca   o   modifica   di   una   AIC  per  ragioni  di farmacovigilanza
 
 1.  Se,  a  seguito della valutazione dei dati di farmacovigilanza, l'AIFA  ritiene  necessario sospendere, revocare o modificare una AIC conformemente  alle linee guida di cui all'articolo 106, paragrafo 1, della  direttiva  2001/83/CE,  ne  informa immediatamente l'EMEA, gli altri Stati membri della Comunita' europea e il titolare dell'AIC.
 2.  Quando  e'  necessaria un'azione urgente per tutelare la salute pubblica, l'AIFA puo' sospendere l'AIC di un medicinale, a condizione che  ne  informi  l'EMEA,  la  Commissione  europea e gli altri Stati membri  della  Comunita'  europea  entro  il  primo giorno lavorativo seguente.
 3.  L'AIFA revoca o modifica, se del caso, il proprio provvedimento nel  rispetto  di  quanto  deciso  dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo  107  della  direttiva  2001/83/CE.  4.  L'AIFA porta a conoscenza  del  pubblico,  con  i mezzi piu' opportuni, le decisioni assunte ai sensi del presente articolo.
 
 
 
 Nota all'art. 133:
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 134. Accertamenti sull'osservanza delle norme di farmacovigilanza
 
 1.  L'AIFA  assicura  l'osservanza  delle disposizioni del presente titolo  ispezionando  i  locali,  le  registrazioni e i documenti dei titolari  di  AIC  relativamente  alle  attivita'  di cui al presente titolo.
 2.  A  conclusione  di  ogni  ispezione,  e'  redatta una relazione sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo.
 3. Alle ispezioni previste dal presente articolo, si applica quanto disposto dai commi 13 e 14 dell'articolo 53.
 |  |  |  | Art. 135. Raccolta e controllo del sangue e del plasma umani
 
 1.  Alla  raccolta  e al controllo del sangue e del plasma umani si applicano  le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,  di  recepimento della direttiva 2002/98/CE del 27 gennaio 2003, che  stabilisce  norme di qualita' e di sicurezza per la raccolta, il controllo,  la  lavorazione,  la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e  dei  suoi  componenti  e  che modifica la direttiva 2001/83/CE.
 2.  I provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo n. 191 del  2005 devono prevedere, per la raccolta e il controllo del sangue umano e dei suoi componenti destinati alla produzione di emoderivati, requisiti e criteri equivalenti a quelli previsti per il sangue e gli emocomponenti  destinati  alla  trasfusione;  la  valutazione di tale equivalenza  deve,  peraltro,  tener conto delle garanzie che possono essere   ottenute   attraverso   i   processi   di  produzione  degli emoderivati.
 
 
 
 Note all'art. 135:
 - Il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, reca:
 «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme
 di  qualita'  e di sicurezza per la raccolta, il controllo,
 la  lavorazione,  la  conservazione  e la distribuzione del
 sangue umano e dei suoi componenti.».
 - La  direttiva 2002/98/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 8 febbraio 2003 NL n. 33.
 - Per  il  decreto  legislativo 24 giugno 2003, n. 211,
 vedi note alle premesse.
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 Nota all'art. 147
 - L'art. 443 del Codice penale cosi' recita:
 «Art.  443  (Commercio o somministrazione di medicinali
 guasti).  -  «Chiunque  detiene  per  il commercio, pone in
 commercio  o  somministra medicinali guasti o imperfetti e'
 punito  con  la  reclusione da sei mesi a tre anni e con la
 multa non inferiore a lire duecentomila.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 136. Autosufficienza comunitaria in materia di sangue e plasma umani
 
 1.   Il   Ministero   della   salute  e  l'AIFA  prendono  tutti  i provvedimenti   necessari  per  raggiungere  l'autosufficienza  della Comunita'  europea  in  materia di sangue e di plasma umani. A questo fine  incoraggiano  le  donazioni,  volontarie  e  non remunerate, di sangue  o  suoi componenti e prendono tutti i provvedimenti necessari per  lo  sviluppo  della produzione e dell'utilizzazione dei prodotti derivati  dal  sangue  o  dal  plasma  umani provenienti da donazioni volontarie  e  non  remunerate. I provvedimenti presi sono notificati alla Commissione europea.
 |  |  |  | Art. 137. Resoconti dei controlli di analisi
 
 1.  L'AIFA puo' esigere dai produttori di medicinali immunologici o di  medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani la trasmissione di copia di tutti i resoconti di controllo sottoscritti dalla persona qualificata, conformemente all'articolo 52, comma 8.
 |  |  |  | Art. 138. Controllo di stato dei medicinali immunologici
 
 1.  Prima  della loro distribuzione, sono sottoposti a controllo di stato, lotto per lotto:
 a) i vaccini vivi;
 b) i  medicinali  immunologici  utilizzati  per  l'immunizzazione attiva dei bambini o di altri gruppi a rischio;
 c) i   medicinali   immunologici   utilizzati   in  programmi  di immunizzazione attiva collettiva;
 d) limitatamente  ad  un  periodo transitorio, di norma stabilito nell'AIC,  i  medicinali immunologici nuovi o preparati con l'ausilio di  tecniche  nuove  o  modificate,  ovvero  che presentano carattere innovativo per il produttore.
 2.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute,  sentiti l'Istituto superiore  di sanita' ed il Consiglio superiore di sanita', entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, sono dettate  prescrizioni  e  procedure  tecniche  per  l'esecuzione  dei controlli   previsti   dal  comma 1,  che,  effettuati  dall'Istituto superiore  di sanita', devono essere completati entro sessanta giorni dalla ricezione dei campioni.
 3. Con le modalita' indicate nel comma 2:
 a) possono  essere  sottoposti a controllo di stato, tenuto conto delle  direttive  della  Comunita'  europea,  medicinali immunologici diversi   da   quelli  indicati  nel  comma 1  quando  lo  richiedano particolari esigenze di tutela della salute pubblica;
 b) puo'  essere  stabilito  che,  per  determinati  prodotti,  il controllo   di   stato   e'  effettuato,  anziche'  su  campioni  dei medicinali,  sulla  documentazione relativa ai controlli eseguiti dal produttore;
 c) possono  essere  esentati  dal  controllo  di stato medicinali immunologici   che   offrono  sufficienti  garanzie  di  sicurezza  e uniformita'.
 4.  Il controllo di stato non e' richiesto quando il lotto e' stato gia'   sottoposto   ad  analogo  controllo  da  parte  dell'autorita' sanitaria  di  altro  Stato  membro  della Comunita' europea o di uno Stato con il quale esistono accordi bilaterali.
 |  |  |  | Art. 139. Controllo  di  stato  dei medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
 
 1.  Il  Ministro  della  salute,  sentiti  l'Istituto  superiore di sanita'  e  il  Consiglio  superiore  di  sanita',  puo' sottoporre a controllo  di  stato,  anche  limitatamente  a  singole  tipologie, i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani, allo stato sfuso o gia'   pronti  per  l'uso;  con  la  stessa  procedura  sono  dettate prescrizioni  e  modalita' per l'effettuazione di tale controllo, che deve  essere  completato  entro  sessanta  giorni dalla ricezione dei campioni.
 |  |  |  | Art. 140. Eliminazione  di  virus  patogeni  suscettibili di trasmissione con i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani
 
 1.  Ai fini del rilascio dell'AIC di medicinali derivati dal sangue o  dal  plasma umani, il produttore deve dimostrare che i processi di produzione  e  di purificazione adottati, opportunamente convalidati, consentono  di  ottenere  costantemente  lotti  omogenei,  nonche' di garantire,  per  quanto  consentito  dagli  sviluppi  della  tecnica, l'assenza  di  contaminanti  virali,  specifici,  nonche' di patogeni suscettibili  di  essere trasmessi; la documentazione sui processi di produzione   e   purificazione,  unitamente  alla  documentazione  di convalida,   deve  essere  sottoposta  all'AIFA,  che  acquisisce  al riguardo il giudizio tecnico dell'Istituto superiore di sanita'.
 |  |  |  | Art. 141. Sospensione, revoca e modifica d'ufficio di una AIC
 
 1.  L'AIC  di  un  medicinale,  rilasciata  dall'AIFA,  puo' essere revocata.
 2.  La  revoca, che comporta il definitivo ritiro dal commercio del medicinale, e' disposta quando, a motivato giudizio dell'AIFA:
 a) il medicinale e' nocivo nelle normali condizioni di impiego;
 b) il medicinale non permette di ottenere l'effetto terapeutico o l'effetto per il quale e' stato autorizzato;
 c) il  rapporto rischio/beneficio non e' favorevole nelle normali condizioni d'impiego;
 d) il   medicinale   non   ha   la   composizione  qualitativa  e quantitativa dichiarata.
 3.  L'autorizzazione  puo' essere revocata anche nel caso in cui si riscontra   che  le  informazioni  presenti  nel  fascicolo  a  norma dell'articolo 8  o  degli  articoli 10, 11, 12, 13 e 14 sono errate o non sono state modificate a norma dell'articolo 33, o quando non sono stati  eseguiti  i  controlli sul prodotto finito, o sui componenti e sui  prodotti  intermedi della produzione, in base ai metodi adottati per  l'AIC,  nonche'  nei casi in cui le sperimentazioni presentate a supporto della richiesta di AIC siano state condotte senza rispettare i  principi  e  le  linee  guida delle norme di buona pratica clinica fissati dalla normativa comunitaria.
 4. La revoca e' disposta previa contestazione dei fatti al titolare dell'AIC, il quale ha facolta' di presentare le proprie osservazioni, per  iscritto  o in sede di apposita audizione, entro quindici giorni dalla  contestazione  stessa. Il provvedimento e' adottato dall'AIFA. Contro  il  provvedimento  di  revoca  adottato dall'AIFA puo' essere proposta  opposizione sulla quale l'AIFA decide, sentito il Consiglio superiore di sanita'.
 5.  Se,  nei  casi  previsti  dal  comma 2,  e' opportuno acquisire ulteriori  elementi  sulle  caratteristiche  del  medicinale,  l'AIFA sospende  l'autorizzazione.  La  sospensione  e'  disposta in caso di lievi irregolarita' di cui al comma 2, sanabili in un congruo periodo di  tempo.  La  sospensione comporta, comunque, il divieto di vendita per tutto il tempo della sua durata.
 6.  In luogo della revoca o della sospensione, l'AIFA provvede, nei casi previsti dal comma 2, a modificare l'AIC.
 7.  Con  il  provvedimento  di modifica dell'AIC di cui al comma 6, l'AIFA  stabilisce  il  termine entro il quale devono essere ritirate dal commercio le confezioni non modificate.
 |  |  |  | Art. 142. Divieto  di  vendita  e  di  utilizzazione  ritiro  dal  commercio  e sequestro del medicinale
 
 1.  L'AIFA  vieta  la  vendita  e la utilizzazione del medicinale e dispone  il  ritiro dal commercio dello stesso, anche limitatamente a singoli lotti, se a giudizio motivato della stessa, ricorre una delle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 141 ovvero risulta che non sono  stati  effettuati  i  controlli  sul  prodotto  finito,  o  sui componenti  e sui prodotti intermedi della produzione, o che non sono stati  osservati  gli  obblighi  e le condizioni imposti all'atto del rilascio  dell'autorizzazione alla produzione o successivamente, o il medicinale presenta difetti di qualita' potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
 2. L'AIFA puo' disporre altresi' il sequestro del medicinale, anche limitatamente   a  singoli  lotti,  quando  sussistono  elementi  per ritenere  che  solo la sottrazione della materiale disponibilita' del medicinale puo' assicurare una efficace tutela della salute pubblica.
 3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono, per quanto applicabili, anche alle materie prime farmacologicamente attive.
 |  |  |  | Art. 143. Prescrizioni di carattere generale relative ai medicinali
 
 1.   L'AIFA   puo'   stabilire,  nel  rispetto  delle  direttive  e raccomandazioni della Comunita' europea, condizioni e prescrizioni di carattere  generale  relative  a  tutti  i medicinali o a particolari gruppi  di  essi,  ivi comprese disposizioni sull'etichettatura e sul confezionamento dei medicinali e sulle modalita' di prescrizione e di impiego.
 |  |  |  | Art. 144. Provvedimenti dell'autorita'  amministrativa in caso di irregolarita' nel commercio dei medicinali
 
 1.  In  caso  di vendita di un medicinale per il quale l'AIC non e' stata  rilasciata  o confermata ovvero e' stata sospesa o revocata, o di un medicinale avente una composizione dichiarata diversa da quella autorizzata,  l'AIFA  ne  dispone  l'immediato ritiro dal commercio e puo',  ove  sussiste responsabilita' anche del produttore, provvedere alla immediata chiusura, parziale o totale, dello stabilimento in cui risulta  prodotto  il medicinale. L'ordine di ritiro dal commercio e' facoltativo se la modifica di composizione non appare rilevante sotto il profilo sanitario.
 2. L'AIFA puo' altresi' disporre il sequestro del medicinale quando sussistono  elementi  per  ritenere  che  solo  la  sottrazione della materiale  disponibilita' del medicinale puo' assicurare una efficace tutela della salute pubblica.
 3.  Nelle  ipotesi  di  cui  al comma 1, l'autorita' amministrativa competente  ai  sensi  della legislazione regionale, puo' ordinare la chiusura,  per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni, della farmacia  presso  la quale i medicinali sono stati posti in vendita o detenuti per la vendita, nonostante il divieto imposto dall'AIFA.
 4.  Se  successivamente  si  ripetono,  almeno due volte, presso la stessa   farmacia   i   fatti   previsti  dal  comma  1,  l'autorita' amministrativa competente dispone la decadenza dell'esercizio.
 |  |  |  | Art. 145. Pubblicazione e notificazione dei provvedimenti
 
 1. I provvedimenti di revoca, ivi compresa la revoca su rinuncia ai sensi   dell'articolo 38,  comma 9,  di  sospensione  o  di  modifica d'ufficio,  nonche'  il  divieto di vendita e di utilizzazione di cui all'articolo 142,  sono pubblicati per estratto o mediante comunicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana entro tre giorni dall'emanazione.   Gli   stessi  provvedimenti,  sono  notificati  ai titolari delle autorizzazioni.
 |  |  |  | Art. 146. Sospensione e revoca dell'autorizzazione alla produzione
 
 1.  L'AIFA  sospende  o revoca l'autorizzazione alla produzione per una  categoria  di  preparazioni  o per l'insieme di queste quando e' venuta   meno   l'osservanza   di   una   delle  condizioni  previste dall'articolo 50, commi 1 e 2.
 2.  L'AIFA, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 142, nel  caso  in  cui  non  sono  stati  osservati  gli  obblighi  degli articoli 50,  51 e 52, comma 8, ovvero nei casi in cui non sono stati osservati gli obblighi e le condizioni imposti dall'AIFA all'atto del rilascio  dell'autorizzazione  o  successivamente  o  non  sono stati rispettati  i  principi  e  le  linee  guida  delle  norme  di  buona fabbricazione  dei  medicinali fissati dalla normativa comunitaria, o infine  nel  caso  in  cui  il  titolare  dell'AIC e, se del caso, il titolare  dell'autorizzazione alla produzione non forniscono la prova dell'avvenuta  esecuzione dei controlli effettuati sul medicinale e/o sui  componenti,  nonche' sui prodotti intermedi della produzione, in base  ai  metodi  adottati per l'AIC, puo' sospendere la produzione o l'importazione  di medicinali provenienti da paesi terzi o sospendere o  revocare  l'autorizzazione  alla  produzione  per una categoria di preparazioni o per l'insieme di queste.
 3.  Tranne  che  nei  casi  di assoluta urgenza, i provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo 50 sono  emanati  previa  contestazione  dei  fatti  al titolare, che ha facolta' di presentare entro quindici giorni le proprie osservazioni; i   provvedimenti   stessi   sono   notificati   ai   titolari  delle autorizzazioni  e  pubblicati  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 4.  L'AIFA  puo'  provvedere  alla  chiusura  dell'officina  in via definitiva o per la durata della sospensione dell'autorizzazione.
 5.  I titolari delle autorizzazioni alla produzione hanno l'obbligo di  comunicare  all'AIFA la temporanea o definitiva chiusura del sito produttivo.
 |  |  |  | Art. 147. Sanzioni penali
 
 1.  Il  titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attivita'   di   produzione   di   medicinali   o   materie   prime farmacologicamente  attive  senza  munirsi dell'autorizzazione di cui all'articolo   50,  ovvero  la  prosegue  malgrado  la  revoca  o  la sospensione  dell'autorizzazione  stessa,  e' punito con l'arresto da sei  mesi  ad  un  anno  e  con  l'ammenda  da  euro diecimila a euro centomila.  Le  medesime  pene  si applicano, altresi', a chi importa medicinali  o  materie  prime  farmacologicamente  attive  in assenza dell'autorizzazione  prevista  dall'articolo 55 ovvero non effettua o non  fa  effettuare  sui  medicinali  i  controlli di qualita' di cui all'articolo  52, comma 8, lettera b). Tali pene si applicano anche a chi  prosegue  l'attivita'  autorizzata  pur  essendo  intervenuta la mancanza  della  persona qualificata di cui all'articolo 50, comma 2, lettera   c),   o  la  sopravvenuta  inidoneita'  delle  attrezzature essenziali  a produrre e controllare medicinali alle condizioni e con i requisiti autorizzati.
 2.  Salvo  che  il  fatto  non costituisca reato, chiunque mette in commercio medicinali per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6  non  e'  stata  rilasciata  o confermata ovvero e' stata sospesa o revocata,  o medicinali aventi una composizione dichiarata diversa da quella  autorizzata,  e'  punito  con  l'arresto  sino  a  un  anno e conl'ammenda  da  duemila euro a diecimila euro. Le pene sono ridotte della  meta'  quando  la  difformita'  della  composizione dichiarata rispetto  a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
 3.  Il farmacista che ha messo in vendita o che detiene per vendere medicinali  per i quali l'autorizzazione di cui all'articolo 6 non e' stata  rilasciata o confermata, o medicinali di cui e' stata comunque vietata  la  vendita,  in  quanto  aventi una composizione dichiarata diversa  da  quella autorizzata, e' punito con l'ammenda da ottocento euro  a  duemilaquattrocento euro e con la sospensione dall'esercizio professionale fino ad un mese. In caso di recidiva specifica, la pena e'  dell'arresto  da  due  a otto mesi, dell'ammenda da milleseicento euro   a   quattromila   euro   e  della  sospensione  dall'esercizio professionale  per un periodo da due a sei mesi. Le pene sono ridotte della  meta'  quando  la  difformita'  della  composizione dichiarata rispetto  a quella autorizzata riguarda esclusivamente gli eccipienti e non ha rilevanza tossicologica.
 4.  Il  titolare o il legale rappresentante dell'impresa che inizia l'attivita' di distribuzione all'ingrosso di medicinali senza munirsi dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  100,  ovvero  la prosegue malgrado  la  revoca  o la sospensione dell'autorizzazione stessa, e' punito  con  l'arresto  da  sei  mesi  ad  un anno e con l'ammenda da diecimila  euro  a centomila euro. Tali pene si applicano anche a chi prosegue   l'attivita'   autorizzata  senza  disporre  della  persona responsabile di cui all'articolo 101.
 5.  Chiunque,  in  violazione  dell'articolo 123, comma 1, concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura, e' punito con l'arresto  fino  ad  un  anno  e con l'ammenda da quattrocento euro a mille  euro.  Le  stesse  pene si applicano al medico e al farmacista che,   in  violazione  dell'articolo  123,  comma  3,  sollecitano  o accettano  incentivi  vietati.  La  condanna  importa  la sospensione dall'esercizio  della  professione  per un periodo di tempo pari alla durata  della  pena  inflitta.  In  caso  di  violazione  del comma 2 dell'articolo   123,   si   applica   la   sanzione  dell'ammenda  da quattrocento euro a mille euro.
 6.  Le  pene di cui ai commi 2, primo periodo, e 3, primo e secondo periodo,   si   applicano   altresi'   in   caso  di  violazione  dei provvedimenti  adottati  dall'AIFA ai sensi del comma 1 dell'articolo 142.
 7. Il produttore di medicinali o il titolare dell'AIC che immettono in  commercio  medicinali privi del requisito della sterilita' quando prescritto  ovvero medicinali di cui al titolo X in cui sono presenti agenti  patogeni  suscettibili  di essere trasmessi, e' soggetto alle pene  previste  dall'articolo  443  del codice penale aumentate di un terzo.
 |  |  |  | Art. 148. Sanzioni amministrative
 
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato, in caso di violazione delle  disposizioni  di cui all'articolo 34, comma 7, il responsabile dell'immissione in commercio del medicinale e' soggetto alla sanzione amministrativa  da  euro  tremila  a  euro  diciottomila. Alla stessa sanzione  amministrativa e' soggetto il titolare dell'AIC che apporta una  modifica  ad un medicinale, o al relativo confezionamento o agli stampati senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 35.
 2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato, il produttore che, a seguito  della  notifica da parte dell'AIFA della relazione di cui al comma  7  dell'articolo 53, non ottempera alle prescrizioni contenute nel  provvedimento  di  notifica  nei  tempi  in  questo stabiliti e' soggetto   alla   sanzione   amministrativa   da   diecimila  euro  a cinquantamila euro.
 3.  Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli   obblighi  previsti  dall'articolo  52,  comma  8,  la  persona qualificata  soggiace alla sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento  euro. La sanzione e' raddoppiata in caso di violazione dell'obbligo di cui alla lettera e) del comma citato.
 4.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa  da diecimila euro a cinquantamila euro al titolare di AIC  che  non  provvede  a  richiedere  le  variazioni  necessarie ad inserire  nel  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto e nel foglio   illustrativo   dei  propri  medicinali  le  informazioni  di sicurezza di cui all'articolo 34, comma 3.
 5.  Salvo che il fatto costituisca reato, se un medicinale e' posto o  mantenuto  in  commercio  con  etichettatura o foglio illustrativo difformi da quelli approvati dall'AIFA, ovvero con etichetta o foglio illustrativo  non  modificati secondo le disposizioni impartite dalla stessa  Agenzia,  ovvero  sia privo del bollino farmaceutico previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, il  titolare  dell'AIC  e'  soggetto  alla sanzione amministrativa da diecimila euro a sessantamila euro.
 6.  Nell'ipotesi  prevista  dal  comma 5, l'AIFA, con provvedimento motivato,     intima     al     titolare    dell'AIC    l'adeguamento dell'etichettatura  o  del foglio illustrativo, stabilendo un termine per  l'adempimento.  In caso di mancata ottemperanza entro il termine indicato,   l'AIFA   puo'   sospendere   l'AIC  del  medicinale  fino all'adempimento.  La  sospensione  e'  notificata all'interessato con l'indicazione  dei  mezzi  di  ricorso  previsti  dalla  legislazione vigente e del termine entro cui essi possono essere proposti.
 7. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale  di cui al comma 2 dell'articolo 88 senza presentazione di ricetta  medica  e' soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro  a  milleottocento euro. Il farmacista che viola il disposto del comma  3  dell'articolo  88  o  non  appone  sulle  ricette il timbro attestante   la   vendita   del   prodotto   soggiace  alla  sanzione amministrativa da duecento euro a milleduecento euro.
 8. Salvo che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un medicinale  disciplinato  dall'articolo  89  senza  presentazione  di ricetta  medica  o  su presentazione di ricetta priva di validita' e' soggetto  alla  sanzione amministrativa da cinquecento euro a tremila euro. L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
 9. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico che prescrive un medicinale  di  cui  al comma 1 dell'articolo 89 senza attenersi alle modalita'  di  cui  al comma 4 del medesimo articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa da trecento euro a milleottocento euro.
 10.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al   pubblico  o  a  una  struttura  non  autorizzata  un  medicinale disciplinato  dall'articolo  92  e'  soggetto  alle  sanzioni  e alle conseguenze amministrative previste dal comma 11.
 11.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende un  medicinale  disciplinato  dall'articolo 93 senza presentazione di ricetta di un centro medico autorizzato alla prescrizione e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  da  cinquecento  euro a tremila euro. L'autorita' amministrativa competente puo' ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo da quindici a trenta giorni.
 12.  Salvo  che il fatto costituisca reato, il farmacista che vende al  pubblico  o a un medico non autorizzato all'impiego un medicinale disciplinato  dall'articolo  94  e'  soggetto  alle  sanzioni  e alle conseguenze amministrative previste dal comma 11.
 13. Chiunque viola le disposizioni del titolo VII diverse da quelle previste   al  comma  4  dell'articolo  147  soggiace  alla  sanzione amministrativa da tremila euro a diciottomila euro, senza pregiudizio delle sanzioni penali eventualmente applicabili.
 14.  Chiunque  viola il divieto di cui al comma 5 dell'articolo 115 e'   soggetto  alla  sanzione  amministrativa  da  diecimila  euro  a sessantamila euro.
 15.  Chiunque effettua pubblicita' presso il pubblico in violazione delle  disposizioni  del  presente  decreto e' soggetto alla sanzione amministrativa da duemilaseicento euro a quindicimilaseicento euro.
 16.  Chiunque  viola  il  disposto  del  comma  8 dell'articolo 125 soggiace alla sanzione amministrativa da cinquemila euro a trentamila euro.  In caso di violazione delle restanti disposizioni dello stesso articolo 125 si applica il disposto dell'articolo 127.
 17.  Chiunque viola le disposizioni dell'articolo 126 soggiace alla sanzione amministrativa da cinquantamila euro a trecentomila euro.
 18.  La  violazione  delle  disposizioni del presente decreto sulla pubblicita'  presso  gli  operatori  sanitari comporta l'applicazione della    sanzione    amministrativa   da   duemilaseicento   euro   a quindicimilaseicento euro.
 19. Per i medicinali inclusi nell'elenco dei medicinali che possono essere  dispensati  a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale la violazione   di  cui  al  comma  18  puo'  comportare,  altresi',  la sospensione  del  medicinale  dal  predetto  elenco per un periodo di tempo  da  dieci  giorni  a due anni, tenuto conto della gravita' del fatto.   Il   provvedimento   di   sospensione   e'  adottato  previa contestazione  del  fatto  al  titolare  dell'AIC,  il quale puo' far pervenire   controdeduzioni  all'AIFA  entro  quindici  giorni  dalla contestazione stessa.
 20.  Il  titolare  dell'AIC  di  medicinali  che viola gli obblighi previsti dall'articolo 130 e' soggetto alla sanzione del pagamento da trentamila  euro  a centottantamila euro. L'importo della sanzione e' incrementato  di  una  quota  variabile dallo 0,1 per cento all'1 per cento  del fatturato del medicinale per il quale e' stata riscontrata la violazione.
 21.  Il  titolare  dell'AIC  di  medicinali  che viola gli obblighi previsti dall'articolo 130, e' altresi' obbligato, in caso di notizie di rilevante interesse per i pazienti, a pubblicare, a proprie spese, per  tre  giorni  consecutivi  sui  principali  quotidiani  nazionali rettifiche,  concordate  con  l'AIFA, di informazioni precedentemente diffuse.
 22.  Il responsabile di farmacovigilanza dell'azienda farmaceutica, che  viola  gli obblighi dell'articolo 131, e' soggetto alla sanzione del pagamento della somma da ventimila euro a centoventimila euro.
 23.  Chiunque viola l'obbligo previsto dall'articolo 130, comma 12, e' soggetto alla sanzione del pagamento della somma da diecimila euro a sessantamila euro.
 24.  L'inosservanza  delle disposizioni previste per i responsabili di    farmacovigilanza    delle    strutture    sanitarie,   comporta l'instaurazione   nelle   sedi   competenti   di   procedimenti   per l'erogazione di sanzioni disciplinari, secondo le norme legislative e convenzionali.
 
 
 
 Note all'art. 148:
 - L'art.  5-bis  del  decreto  legislativo  30 dicembre
 1992, n. 540, citato alle premesse cosi' recita:
 "Art.  5-bis  (Bollini  farmaceutici). - 1. Il Ministro
 della  salute  stabilisce, con proprio decreto, i requisiti
 tecnici  e  le  modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo
 2001,    della   numerazione   progressiva,   per   singola
 confezione,  dei  bollini  autoadesivi a lettura automatica
 dei   medicinali  prescrivibili  nell'ambito  del  Servizio
 sanitario   nazionale   di   cui  al  decreto  ministeriale
 29 febbraio  1988  del  Ministro  della  sanita' pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  5 aprile  1988,  e
 successive   modificazioni.  A  decorrere  dal  sesto  mese
 successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al
 precedente  periodo, le confezioni dei medicinali erogabili
 dal  Servizio  sanitario  nazionale devono essere dotate di
 bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E'
 istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati
 centrale  che,  partendo dai dati di produzione e fornitura
 dei  bollini  numerati di cui al primo periodo del presente
 comma,  raccolga  e  registri  i  movimenti  delle  singole
 confezioni    dei   prodotti   medicinali   attraverso   il
 rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo
 delle  confezioni  apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno
 2002  il Ministro della salute con proprio decreto fissa le
 modalita'  ed  i  tempi  di  impianto e funzionamento della
 banca  dati  e  le  modalita'  di  accesso  alla  stessa. I
 produttori  sono  tenuti ad archiviare e trasmettere a tale
 banca  dati  il codice prodotto ed il numero identificativo
 di  ciascun  pezzo  uscito  e  la  relativa destinazione; i
 depositari,  i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed
 i  centri  sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono
 tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il
 numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia
 di  ciascuno  dei  pezzi  comunque  usciti  o  impiegati e,
 rispettivamente,  la provenienza o la destinazione nei casi
 in  cui  sia  diversa  dal  singolo  consumatore finale; le
 aziende  sanitarie  locali  sono  tenute  ad  archiviare  e
 trasmettere  il  numero  di  codice  prodotto  ed il numero
 identificativo di ciascuno dei pezzi prescritti per proprio
 conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare
 e   trasmettere   il   codice   prodotto   ed   il   numero
 identificativo  di ciascuna confezione farmaceutica avviata
 allo  smaltimento  quale  rifiuto farmaceutico. A decorrere
 dal  1° gennaio  2003  tutte  le  confezioni  di medicinali
 immesse  in  commercio  dovranno  essere  dotate di bollini
 conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o
 non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non
 corretta  trasmissione degli stessi secondo le disposizioni
 del  presente comma e del decreto ministeriale previsto dal
 quarto  periodo  del presente comma comporta l'applicazione
 della  sanzione  amministrativa  pecuniaria da 1.500 euro a
 9.000 euro.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 149. Estensione  delle norme del presente titolo ai medicinali autorizzati con procedura centralizzata
 
 1.  Ad eccezione del potere di revoca dell'AIC, le disposizioni del presente titolo si applicano anche ai medicinali autorizzati ai sensi del  regolamento  (CE)  n.  726/2004.  In tale ipotesi l'AIFA, quando adotta provvedimenti cautelativi effettua le comunicazioni e provvede agli altri adempimenti previsti dal citato regolamento.
 
 
 
 Nota all'art. 149:
 - Per  il  regolamento  (CE)  n.  726/2004,  vedi  note
 all'art. 1.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 150. Estensione delle disposizioni del titolo ai medicinali omeopatici
 
 1.  Le  disposizioni  del  presente  titolo  si  applicano anche ai medicinali omeopatici.
 |  |  |  | Art. 151. Osservanza   degli   obblighi   di  comunicazione  all'interno  della comunita'
 
 1.  Il  Ministero  della  salute  verifica  l'osservanza,  da parte dell'AIFA,   di   tutti  gli  obblighi  di  comunicazione  in  ambito comunitario previsti dal presente decreto.
 2.  L'AIFA  accetta,  di  norma,  le  conclusioni  di una ispezione effettuata  in  altro Stato membro, ai sensi delle disposizioni della direttiva 2001/83/CE, che interessano medicinali commercializzati sul territorio italiano. In circostanze eccezionali, tuttavia, quando per motivi di salute pubblica l'AIFA non puo' accettare le conclusioni di un'ispezione,  ne  informa immediatamente la Commissione, l'EMEA e il Ministero della salute.
 
 
 
 Nota all'art. 151:
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 152. Obblighi  di comunicazione nei confronti dell'Organizzazione mondiale della sanita'
 
 1. L'AIFA comunica immediatamente all'Organizzazione mondiale della sanita'  informazioni adeguate sulle decisioni concernenti medicinali in  commercio  che  possono  incidere sulla tutela sanitaria in Paesi terzi.
 2.  Copia della comunicazione di cui al comma 1 e' inviata all'EMEA e al Ministero della salute.
 |  |  |  | Art. 153. Tassativita' delle fattispecie relative a provvedimenti restrittivi
 
 1. L'AIFA puo' rifiutare, sospendere o revocare l'AIC solamente per i motivi specificati nel presente decreto.
 2.    Le    decisioni    di   sospensione   della   produzione,   o dell'importazione  di  medicinali  provenienti  da  Paesi  terzi,  di divieto di vendita e di ritiro dal commercio di un medicinale possono essere  prese, rispettivamente, solamente per i motivi indicati negli articoli 146 e 142.
 |  |  |  | Art. 154. Estensione di alcune disposizioni sulla farmacovigilanza
 
 1.  Le  disposizioni  del titolo IX che prevedono obblighi a carico degli  operatori  e delle strutture sanitarie e le correlate sanzioni previste  nel titolo XI trovano applicazione anche nei riguardi delle reazioni   avverse  conseguenti  all'impiego  di  un  medicinale  per un'indicazione  o  una  via  di  somministrazione  o una modalita' di somministrazione  o  di  utilizzazione diversa da quella autorizzata, secondo  quanto  previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio  1998,  n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94.
 2.  Il  Ministro  della  salute  puo'  vietare  la utilizzazione di medicinali,  anche  preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica.
 
 
 
 Nota all'art. 154:
 - L'art.  3,  comma 2,  del  decreto-legge  17 febbraio
 1998,  n.  23,  convertito,  con modificazioni, dalla legge
 8 aprile  1998,  n. 94, citato nelle note all'art. 3, cosi'
 recita:
 «2.  In  singoli  casi  il  medico  puo',  sotto la sua
 diretta  responsabilita' e previa informazione del paziente
 e  acquisizione  del  consenso  dello  stesso, impiegare un
 medicinale  prodotto  industrialmente  per un'indicazione o
 una   via   di   somministrazione   o   una   modalita'  di
 somministrazione  o  di  utilizzazione  diversa  da  quella
 autorizzata,     ovvero     riconosciuta    agli    effetti
 dell'applicazione  dell'art.  1, comma 4, del decreto-legge
 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre
 1996,  n.  648, qualora il medico stesso ritenga, in base a
 dati  documentabili,  che  il  paziente  non  possa  essere
 utilmente  trattato  con  medicinali  per  i quali sia gia'
 approvata  quella  indicazione  terapeutica  o quella via o
 modalita'  di  somministrazione  e purche' tale impiego sia
 noto   e   conforme   a  lavori  apparsi  su  pubblicazioni
 scientifiche accreditate in campo internazionale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 155. Misure  dirette  ad  assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle valutazioni  e  un miglior coordinamento fra le attivita' dell'AIFA e del Ministero della salute.
 
 1.  L'AIFA  e, per quanto di competenza, il Ministero della salute, le  regioni  e  le autorita' dalle stesse delegate, adottano adeguate misure  affinche'  il  proprio  personale,  i  relatori e gli esperti incaricati  di valutazioni concernenti le autorizzazioni previste dal presente  decreto  e la sorveglianza dei medicinali non abbiano alcun interesse  finanziario  o  personale  nell'industria farmaceutica che puo'   incidere   sulla   loro  imparzialita'.  I  soggetti  predetti rilasciano ogni anno una dichiarazione sui loro interessi finanziari. Le dichiarazioni non veritiere che occultano interessi ricompresi nel primo    periodo    del    presente    comma comportano   l'immediato allontanamento  del  soggetto  dalle  attivita' previste dal presente decreto, fatta salva ogni altra conseguenza di legge.
 2.   L'AIFA   rende  accessibili  al  pubblico,  con  modalita'  da pubblicare  sul  sito internet, i propri regolamenti interni e quelli dei   propri   organi   collegiali  che  intervengono  nelle  materie disciplinate  dal  presente  decreto,  nonche'  gli ordini del giorno delle  relative  riunioni.  Su  richiesta,  fornisce  i verbali delle predette  riunioni,  accompagnati  dalle  decisioni  adottate e dalle informazioni concernenti le votazioni e le loro motivazioni, compresi i pareri della minoranza.
 3.  Un  rappresentante  della  competente  Direzione  generale  del Ministero   della  salute  partecipa,  con  facolta'  di  esporre  la posizione  del  Ministero della salute su particolari questioni, alle riunioni   degli   organi  collegiali  dell'AIFA  disciplinati  dagli articoli 19  e  20  del  decreto  del  Ministro  della salute in data 20 settembre  2004,  n.  245.  La  partecipazione alle riunioni degli organi  collegiali  dell'AIFA  non da' diritto alla corresponsione di alcun emolumento, indennita', compenso o rimborso spese.
 
 
 
 Note all'art. 155:
 -   Per  l'art.  19 e per il decreto del Ministro della
 salute  del  20 settembre  2004, n. 245, vedi note all'art.
 32.
 - L'art. 20 del medesimo decreto cosi' recita:
 «Art. 20 (Centro di collegamento Agenzia-regioni). - 1.
 Nell'ambito  dell'Agenzia  opera  il Centro di collegamento
 tra l'Agenzia e le regioni, che si avvale degli Osservatori
 di cui all'art. 18 del presente regolamento. In particolare
 il Centro, al fine di assicurare una stretta collaborazione
 tra l'Agenzia e le regioni, svolge le seguenti attivita' di
 studio e consultive:
 a) analisi   degli   andamenti,   degli   scostamenti
 rispetto al tetto programmato e dei fattori determinanti la
 spesa  farmaceutica  nazionale  e  regionale  a  carico del
 Servizio   sanitario   nazionale,   la  spesa  farmaceutica
 ospedaliera,   la   spesa   farmaceutica   derivante  dalla
 distribuzione  diretta  e  l'onere  a carico del cittadino,
 sulla  base  dei  dati  forniti dall'Osservatorio nazionale
 sull'impiego dei medicinali (OsMED);
 b) analisi   delle   forme   e   delle  modalita'  di
 distribuzione e di rimborso a livello regionale;
 c) raccordo   dei   flussi  informativi  sui  farmaci
 nell'ambito  del  sistema  informatico  del Ministero della
 salute e delle regioni;
 d) promozione   delle  politiche  e  valutazione  dei
 risultati della prescrizione dei farmaci generici a livello
 nazionale e regionale;
 e) proposte  per  definire  le modalita' di analisi e
 gli  indicatori  per  la trasmissione alle regioni dei dati
 degli Osservatori nazionali di cui all'art. 18 del presente
 regolamento;
 f) proposte  per il coordinamento e la incentivazione
 delle  politiche  di  informazione  e  di  pubblicita'  dei
 farmaci,  per  la farmacovigilanza e per la sperimentazione
 clinica.
 2. Il Centro di collegamento tra l'Agenzia e le regioni
 e'    costituito    con    delibera    del   Consiglio   di
 amministrazione. E' composto da dieci membri, di cui cinque
 designati  dal  Consiglio  di  amministrazione  sentito  il
 Direttore  generale e cinque dalla Conferenza Stato-regioni
 ed  e'  presieduto  da  uno  dei componenti designati dalla
 Conferenza  Stato-regioni.  Il  Centro  e'  rinnovato  ogni
 cinque anni.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 156. Certificazioni concernenti la produzione di medicinali
 
 1. L'AIFA certifica, a richiesta del produttore, dell'esportatore o delle  autorita'  di un paese terzo importatore, il possesso da parte del  produttore  dell'autorizzazione  alla produzione di medicinali e materie   prime   farmacologicamente   attive.   Nel   rilasciare  il certificato, l'AIFA:
 a) tiene  conto  delle  disposizioni dell'Organizzazione mondiale della sanita';
 b) fornisce,  per  i  medicinali  gia'  autorizzati  e  destinati all'esportazione, il riassunto delle caratteristiche del prodotto.
 2.  Il  produttore  che  non  sia in possesso di un'AIC e' tenuto a fornire  all'AIFA,  ai  fini  del  rilascio del certificato di cui al comma 1,  i  motivi  della  mancanza  di tale autorizzazione, nonche' copia   dell'AIC   nel   Paese  di  destinazione,  o  la  domanda  di autorizzazione presentata alle autorita' di tale Paese.
 |  |  |  | Art. 157. Sistemi di raccolta di medicinali inutilizzati o scaduti
 
 1.  Fatto  salvo quanto previsto in materia di gestione dei rifiuti sanitari  dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n.  254,  con  decreto  del Ministro della salute, di concerto con il Ministro  dell'ambiente  e  tutela del territorio e il Ministro delle attivita' produttive, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti  fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano, sono stabiliti con oneri a carico degli operatori idonei sistemi  di  raccolta  per  i medicinali inutilizzati o scaduti. Tali sistemi  possono  basarsi  anche  su  accordi,  a livello nazionale o territoriale,  fra  le parti interessate alla raccolta. Con lo stesso decreto    sono   individuate   modalita'   che   rendono   possibile l'utilizzazione,  da  parte di organizzazioni senza fini di lucro, di medicinali  non  utilizzati,  correttamente  conservati  e ancora nel periodo di validita'.
 
 
 
 Nota all'art. 157:
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
 2003,  n.  254, reca: «Regolamento recante disciplina della
 gestione  dei  rifiuti  sanitari a norma dell'art. 24 della
 legge 31 luglio 2002, n. 179».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 158. Abrogazioni;  effetti  delle autorizzazioni adottate sulla base delle disposizioni abrogate; conferma di disposizioni specifiche.
 
 1.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 10, comma 10, sono abrogati  i  decreti  legislativi 29 maggio 1991, n. 178, 30 dicembre 1992,  n.  538,  30 dicembre 1992, n. 539, ad eccezione dell'articolo 12,  30  dicembre  1992, n. 540, ad eccezione dell'articolo 5-bis, 30 dicembre  1992,  n.  541, 17 marzo 1995, n. 185, 18 febbraio 1997, n. 44,  8  aprile  2003, n. 95, e loro successive modificazioni. Restano ferme  le  disposizioni  sui  medicinali  contenute  nella  legge  14 dicembre  2000,  n.  376,  e  relativi  provvedimenti  di attuazione, nonche'  ogni  altra  disposizione  in  vigore  che  impone vincoli e condizioni  per il commercio di medicinali per specifiche esigenze di tutela della salute pubblica.
 2.  Le  competenze  attribuite  all'AIFA  dal  presente  decreto si applicano  anche ai rapporti e alle situazioni giuridiche pregresse e ancora  in  essere,  instauratesi sotto la vigenza delle disposizioni dei  decreti  legislativi  abrogati che attribuivano corrispondenti o analoghe competenze al Ministero della sanita' o della salute.
 3.  Quando  nella  normativa  vigente  sono richiamate disposizioni contenute   nei   decreti  legislativi  abrogati,  tali  richiami  si intendono  riferiti  alle  corrispondenti  disposizioni contenute nel presente decreto.
 4. I titolari delle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi previsti  dalla  legislazione regionale in conformita' di quanto gia' disciplinato  dal  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 538, i quali, sulla base della previgente normativa eseguivano operazioni di importazione  di materie prime farmacologicamente attive per le quali e'  oggi  richiesta un'autorizzazione ai sensi del titolo IV, possono continuare  le  stesse  operazioni  a  condizione che ottengano entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata in vigore del presente decreto l'autorizzazione da esso prevista.
 5. Per consentire la predisposizione della documentazione richiesta dal  capo IV del titolo III, per i medicinali la cui data di scadenza dell'autorizzazione cada nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, il termine per la presentazione delle domande  di  rinnovo  o  per  l'aggiornamento delle domande ancora in corso, e' prorogato di tre mesi.
 6.  Restano  ferme  le  disposizioni del decreto del Ministro della sanita'  in  data 11 febbraio 1997, recanti modalita' di importazione di  specialita'  medicinali  registrate  all'estero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 27 marzo 1997, e   successive   modificazioni.   Tali   medicinali  sono  utilizzati esclusivamente  per  indicazioni approvate nel paese di provenienza e in  accordo  con  il  relativo  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto.  Gli  uffici  di  sanita' marittima, aerea, di confine e di dogana  interna  del  Ministero  della  salute, trasmettono all'AIFA, dandone   comunicazione   alla   Direzione  generale  dei  farmaci  e dispositivi  medici  del  Ministero  della  salute,  i  dati indicati all'articolo 4 del citato decreto ministeriale.
 7.  Restano  ferme  le  disposizioni del decreto del Ministro della sanita'   in  data  29  agosto  1997,  concernente  le  procedure  di autorizzazione  all'importazione  parallela di specialita' medicinali per  uso  umano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  235  dell'8  ottobre  1997,  fatta salva l'attribuzione all'AIFA delle competenze ivi riferite al Ministero della salute.
 8.  Il  viaggiatore  ha  facolta'  di  portare  con se', al momento dell'ingresso  nel  territorio  nazionale,  medicinali  registrati in altri  Paesi,  purche'  destinati  ad  un trattamento terapeutico non superiore   a   trenta   giorni,   fatte  salve,  limitatamente  agli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope di cui al testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive  modificazioni,  le  condizioni e le procedure che possono essere stabilite con decreto del Ministro della salute.
 9.  Le  disposizioni  di  cui ai decreti ministeriali richiamati ai commi 6 e 7, possono essere modificate con decreto del Ministro della salute,  su  proposta  dell'AIFA o previa consultazione della stessa. Resta   in   ogni   caso   ferma  la  necessita'  dell'autorizzazione ministeriale  per  l'introduzione  nel  territorio  nazionale,  nelle ipotesi  previste  dai  commi  6  e  7, di medicinali sottoposti alla disciplina  del  testo  unico  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.
 10.  Con  decreto  del  Ministro  della  salute, da adottarsi entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  tenuto  conto  anche  delle  linee  guida  EMEA  per  l'uso compassionevole  dei  medicinali,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le modalita'  per  l'uso  di  medicinali privi di AIC in Italia, incluso l'utilizzo  al  di  fuori  del  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto autorizzato nel paese di provenienza e l'uso compassionevole di  medicinali  non  ancora  registrati. Fino alla data di entrata in vigore  del predetto decreto ministeriale, resta in vigore il decreto ministeriale 8 maggio 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 173 del 28 luglio 2003.
 11. Sono confermate:
 a) le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti le prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta  ed utilita' dei soggetti interessati, sulla base di quanto previsto  dall'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
 b)  le  tariffe  gia'  previste  dall'articolo  12,  comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541.
 c)  le  tariffe  stabilite  per  l'esame  di  domande  di  AIC di medicinali   e  per  le  domande  di  modifica  e  di  rinnovo  delle autorizzazioni  stesse, in applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44.
 12. Le tariffe previste dal comma 11 sono aggiornate, entro il mese di   marzo   di  ogni  anno,  sulla  base  delle  variazioni  annuali dell'indice Istat del costo della vita riferite al dicembre dell'anno precedente.  Limitatamente  alle  tariffe  di cui alla lettera c) del comma  11,  gli  importi,  con  decreto  del Ministro della salute su proposta  dell'AIFA,  sono  aggiornati,  in  modo  proporzionale alle variazioni  delle tariffe dovute all'EMEA. In ogni caso le tariffe di cui al comma 11, lettera c), non possono essere inferiori a un quinto degli  importi delle tariffe stabilite dai regolamenti comunitari per le corrispondenti prestazioni dell'EMEA.
 13.  In caso di mancata corresponsione delle tariffe dovute, se per effetto  di  procedure  di silenzio assenso, l'azienda interessata ha acquisito    l'autorizzazione    richiesta,    nessun'altra   domanda concernente   il   medesimo   medicinale   puo'   essere   presa   in considerazione se non previo pagamento della tariffa inizialmente non corrisposta.
 
 
 
 Note all'art. 158:
 - Per  i  decreti  legislativi  29 maggio 1991, n. 178,
 30 dicembre  1992,  n.  538, 30 dicembre 1992, n. 539, vedi
 note alle premesse.
 - L'art.  12  del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
 n. 539, citato nelle note alle premesse cosi' recita:
 "Art.  12 (Modifiche di altre disposizioni di legge). -
 1. ..
 2. ..
 3.  Il  comma 6 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988,
 n. 67, e' soppresso.
 4.  Al comma 14 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988,
 n. 67, le parole "Le spese sostenute da imprese produttrici
 di  farmaci,  di cui alle lettere a) e b) del comma 4" sono
 sostituite  dalle  parole  "Le  spese  sostenute da imprese
 produttrici di medicinali previsti dal comma 5".
 5.   All'art.   8,  comma 1,  del  decreto  legislativo
 27 gennaio  1992,  n.  79,  le  parole  "Il  Ministro della
 sanita'  si  pronuncia sulla domanda di collocazione di una
 specialita'  medicinale  nella  classe  di cui all'art. 19,
 comma 4,  lettera a) della legge 11 marzo 1988, n. 67" sono
 sostituite  dalle  parole  "Il  Ministro  della  sanita' si
 pronuncia  sulla domanda di collocazione di una specialita'
 medicinale  nella  classe  dei medicinali prescrivibili dal
 Servizio sanitario nazionale"".
 - Per  l'art. 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre
 1992, n. 540, vedi note all'art. 148.
 - Per  i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 541 e
 il  decreto  legislativo  17 marzo  1995, n. 185, e decreto
 legislativo   18 febbraio  1997,  n.  44,  vedi  note  alle
 premesse.
 - Il  decreto  legislativo  8 aprile 2003, n. 95, reca:
 "Attuazione   della   direttiva  2000/38/CE  relativa  alle
 specialita' medicinali".
 - Il     decreto    del    Ministro    della    sanita'
 dell'11 febbraio  1997  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 della  Repubblica  italiana  n. 72 del 27 marzo 1997, reca:
 "Modalita'   di   importazione  di  specialita'  medicinali
 registrate all'estero".
 - Il  decreto  del Ministro della sanita' del 29 agosto
 1997  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 italiana  n.  235  dell'8 ottobre 1997, reca: "Procedure di
 autorizzazione  all'importazione  parallela  di specialita'
 medicinali per uso umano".
 - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 9 ottobre 1990, n. 309 vedi note all'art. 90.
 - Il  decreto  Ministeriale  8 maggio  2003  pubblicato
 nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n. 173
 del  28 luglio  2003,  reca: "Uso terapeutico di medicinale
 sottoposto a sperimentazione clinica".
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5, comma 12, della
 legge  29 dicembre  1990,  n.  407,  recante: "Disposizioni
 diverse  per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
 1991-1993.":
 "12.   Con  decreto  del  Ministro  della  sanita',  da
 emanarsi  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
 vigore  della  presente  legge, sono fissati le tariffe e i
 diritti  spettanti al Ministero della sanita', all'Istituto
 superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
 prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese
 a  richiesta e ad utilita' di soggetti interessati, tenendo
 conto  del  costo  reale  dei  servizi  resi  e  del valore
 economico  delle  operazioni  di  riferimento;  le relative
 entrate  sono  utilizzate per le attivita' di controllo, di
 programmazione,  di  informazione e di educazione sanitaria
 del  Ministero  della  sanita'  e  degli Istituti superiori
 predetti.".
 - L'art.   12,   comma 7,   del   decreto   legislativo
 30 dicembre  1992,  n.  541,  citato  alle  premesse, cosi'
 recita:
 "7.  Per le manifestazioni che si svolgono all'estero e
 per  quelle  che comportano, per l'impresa farmaceutica, un
 onere  superiore a cinquanta milioni, l'impresa stessa deve
 ottenere   espressa   autorizzazione  dal  Ministero  della
 sanita',  il  quale  adotta le proprie determinazioni entro
 quarantacinque   giorni   dalla  comunicazione  di  cui  al
 comma 1.  Nelle  ipotesi disciplinate dal presente comma la
 comunicazione  predetta deve essere redatta in carta legale
 ed  essere  corredata  dell'attestazione  del pagamento, ai
 sensi  dell'art. 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990,
 n.   407,   dell'importo  di  lire  tremilioni  7.  Per  le
 manifestazioni  che si svolgono all'estero e per quelle che
 comportano,  per l'impresa farmaceutica, un onere superiore
 a   cinquanta   milioni,  l'impresa  stessa  deve  ottenere
 espressa  autorizzazione  dal  Ministero  della sanita', il
 quale adotta le proprie determinazioni entro quarantacinque
 giorni dalla comunicazione di cui al comma 1. Nelle ipotesi
 disciplinate  dal  presente comma la comunicazione predetta
 deve  essere  redatta  in  carta legale ed essere corredata
 dell'attestazione  del  pagamento,  ai  sensi  dell'art. 5,
 comma 12,   della   legge   29 dicembre   1990,   n.   407,
 dell'importo di lire tremilioni.".
 -L'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio
 1997, n. 44, citato alle premesse cosi' recita:
 "Art.  5. - 1. Per l'esame di domande di autorizzazione
 all'immissione  in commercio di medicinali e per le domande
 di modifica e di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate ai
 sensi  del  decreto  legislativo 29 maggio 1991, n. 178, da
 ultimo  modificato  dal  presente  decreto,  sono dovute al
 Ministero della sanita' tariffe di importo pari a un quinto
 degli importi stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (CE) n.
 297/95  del  Consiglio,  del 10 febbraio 1995, e successivi
 aggiornamenti,  calcolate  al  tasso  ufficiale  di  cambio
 dell'ECU  del  giorno  del  versamento;  l'attestazione del
 versamento deve essere allegata alla domanda.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 159. Disposizioni finanziarie
 
 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.   Le   Amministrazioni   pubbliche   interessate   svolgono  gli adempimenti  previsti  dal  presente decreto nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 |  |  |  | Art. 160. Clausola di cedevolezza
 
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  gli  articoli 102,  119 e 125 si applicano fino alla  data  di  entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva   2001/83/CE,   e  successive  modificazioni,  adottata  da ciascuna  regione  e  provincia  autonoma,  nel  rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto abbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 24 aprile 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 
 Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
 
 
 Note all'art. 160:
 - L'art.  117,  quinto  comma, della Costituzione cosi'
 recita:
 «Le  regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.».
 - Per la direttiva 2001/83/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato I 
 NORME  E  PROTOCOLLI  ANALITICI,  TOSSICO-FARMACOLOGICI  E CLINICI IN
 MATERIA DI PROVE EFFETTUATE SUI MEDICINALI
 
 INDICE
 
 Introduzione e principi generali
 
 Parte I
 
 Requisiti   relativi  al  dossier  standardizzato  di  autorizzazione all'immissione in commercio
 
 1. Modulo 1: Informazioni amministrative
 1.1. Indice
 1.2. Modulo di domanda
 1.3.  Riassunto delle caratteristiche del prodotto, etichettatura e foglietto illustrativo
 1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto
 1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo
 1.3.3. Esemplari e campioni
 1.3.4.  Riassunti delle caratteristiche del prodotto gia' approvati negli Stati membri
 1.4. Informazioni riguardanti gli esperti
 1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande
 1.6. Valutazione del rischio ambientale
 2. Modulo 2: Riassunti
 2.1. Indice generale
 2.2. Introduzione
 2.3. Riassunto generale relativo alla qualita'
 2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica
 2.5. Rassegna relativa alla parte clinica
 2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica
 2.7. Riassunto relativo alla parte clinica
 3.  Modulo 3: Informazioni chimiche, farmaceutiche e biologiche per medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche
 3.1. Formato e presentazione
 3.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
 3.2.1. Sostanza/e attiva/e
 3.2.1.1.  Informazioni  generali e relative alle materie prime e ai materiali sussidiari
 3.2.1.2. Processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva/e
 3.2.1.3. Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e
 3.2.1.4. Controllo della/e sostanza/e attiva/e
 3.2.1.5. Standard o materiali di riferimento
 3.2.1.6. Contenitori e sistema di chiusura della sostanza attiva
 3.2.1.7. Stabilita' della/e sostanza/e attiva/e
 3.2.2. Medicinale finito
 3.2.2.1. Descrizione e composizione del medicinale finito
 3.2.2.2. Sviluppo farmaceutico
 3.2.2.3. Processo di fabbricazione del medicinale finito
 3.2.2.4. Controllo degli eccipienti
 3.2.2.5. Controllo del medicinale finito
 3.2.2.6. Standard o materiali di riferimento
 3.2.2.7. Contenitore e chiusura del medicinale finito
 3.2.2.8. Stabilita' del medicinale finito
 4. Modulo 4: Relazioni non cliniche
 4.1. Formato e presentazione
 4.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
 4.2.1. Farmacologia
 4.2.2. Farmacocinetica
 4.2.3. Tossicologia
 5. Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici
 5.1. Formato e presentazione
 5.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
 5.2.1. Relazioni sugli studi biofarmaceutici
 5.2.2.  Relazioni  sugli  studi effettuati in campo farmacocinetico con uso di biomateriali umani
 5.2.3. Relazioni sugli studi farmacocinetici sull'uomo
 5.2.4. Relazioni sugli studi farmacodinamici sull'uomo
 5.2.5. Relazioni sugli studi sull'efficacia e la sicurezza
 5.2.5.1.   Relazioni   di  studi  clinici  controllati  concernenti l'indicazione richiesta
 5.2.5.2.  Relazioni  di studi clinici non controllati, relazioni di analisi  di  dati  relativi a piu' di uno studio e altre relazioni di studi clinici
 5.2.6.   Relazioni  sull'esperienza  successiva  all'immissione  in commercio
 5.2.7.  Moduli  per  i  «case  reports» la relazione delle prove ed elenchi dei singoli pazienti
 
 Parte II
 
 Dossier specifici di autorizzazione all'immissione in commercio
 1. Impiego medico ben noto
 2. Medicinali essenzialmente simili
 3. Dati complementari richiesti in situazioni specifiche
 4. Medicinali di origine biologica simili
 5. Medicinali ad associazione fissa
 6. Documentazione per domande in circostanze eccezionali
 7. Domande miste di autorizzazione all'immissione in commercio
 
 Parte III
 
 Medicinali particolari
 1. Medicinali di origine biologica
 1.1. Medicinali derivati dal plasma
 1.2. Vaccini
 2. Radiofarmaci e precursori
 2.1. Radiofarmaci
 2.2. Precursori radiofarmaceutici a scopo di radiomarcatura
 3. Medicinali omeopatici
 4. Medicinali a base di erbe
 5. Medicinali orfani
 
 Parte IV
 
 Medicinali per terapie avanzate
 1. Medicinali per terapia genica (umani e xenogenici)
 1.1. Diversita' dei medicinali per terapia genica
 1.2. Requisiti specifici relativi al modulo 3
 2. Medicinali per terapia cellulare somatica (umani e xenogenici)
 3.  Requisiti  specifici  per  i  medicinali  per  terapia genica e terapia  cellulare somatica (umana e xenogenica) relativi ai moduli 4 e 5
 3.1. Modulo 4
 3.2. Modulo 5
 3.2.1. Studi di farmacologia umana e di efficacia
 3.2.2. Sicurezza
 4. Dichiarazione specifica sui medicinali per xenotrapianti
 
 Introduzione e principi generali*
 
 *Di  norma,  il presente allegato cita sia la direttiva
 comunitaria  sia  la  corrispondente  normativa italiana di
 recepimento.   Solo   nel  caso  in  cui  le  direttive  si
 riferiscano  a  materia  non  esclusivamente  afferente  al
 settore farmaceutico (es. OGM, coloranti ecc.) viene omessa
 la citazione della corrispondente normativa nazionale.
 
 (1)  Le  informazioni  e  i  documenti  allegati  alla  domanda  di autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 8 e 10,  comma 1 del presente decreto (articoli 8 e 10, paragrafo 1 della direttiva  2001/83/CE),  devono  essere  presentati  conformemente  a quanto  stabilito  in  questo  allegato e devono attenersi alla guida pubblicata  dalla  Commissione nella raccolta «La disciplina relativa ai  medicinali della Comunita' europea», volume 2 B, guida ad uso dei richiedenti,  medicinali per uso umano, presentazione e contenuto del dossier, Documento Tecnico Comune (Common Technical Document - CTD).
 (2)   La  presentazione  delle  informazioni  e  dei  documenti  va effettuata   mediante   cinque  moduli:  il  modulo 1  fornisce  dati amministrativi  specifici  per  la  Comunita'  europea;  il  modulo 2 riassunti  relativi  alla parte di qualita', alla parte non clinica e alla  parte clinica; il modulo 3 informazioni chimiche, farmaceutiche e  biologiche;  il  modulo  4,  relazioni non cliniche e il modulo 5, relazioni   di   studi   clinici.   Tale   presentazione  costituisce l'attuazione  di  un  formato  comune  a tutte le aree ICH (Comunita' europea,  USA, Giappone). I cinque moduli devono essere presentati in modo  rigorosamente conforme al formato, al contenuto e al sistema di numerazione specificati nel volume 2 B, guida ad uso dei richiedenti, precedentemente citato.
 (3)  La  presentazione  in  formato  CTD della Comunita' europea si applica a tutti i tipi di domande di autorizzazione all'immissione in commercio, indipendentemente dalla procedura prevista (centralizzata, di  mutuo  riconoscimento o nazionale) e dal fatto che la domanda sia completa  o  semplificata.  E'  anche  applicabile  a tutti i tipi di prodotti,  incluse  le  nuove  sostanze  chimiche  (NCE: New Chemical Entities),  i  radiofarmaci,  i  derivati  del  plasma,  i vaccini, i medicinali a base di erbe, ecc.
 (4)  Nella  preparazione  del  dossier di domanda di autorizzazione all'immissione  in  commercio  i richiedenti devono anche tener conto degli  orientamenti/linee  guida  scientifici in materia di qualita', sicurezza  ed  efficacia  dei  medicinali per uso umano, adottati dal comitato   per   le   specialita'  medicinali  (CPMP:  Committee  for Proprietary  Medicinal Products) e pubblicati dall'Agenzia europea di valutazione   dei  medicinali  (EMEA:  European  Medicine  Evaluation Agency)  e degli altri orientamenti/linee guida in campo farmaceutico stabiliti  dalla  Comunita', pubblicati dalla Commissione nei diversi volumi  della  raccolta  «La  disciplina relativa ai medicinali nella Comunita' europea».
 (5) Per quanto attiene alla parte di qualita' del dossier (chimica, farmaceutica e biologica), si applicano tutte le monografie, comprese quelle generali, e i capitoli generali della Farmacopea europea.
 (6)  Il processo di fabbricazione deve essere conforme ai requisiti della  direttiva  2003/94/CE della Commissione (Capo II del titolo IV del   presente  decreto),  che  stabilisce  i  principi  e  le  linee direttrici   delle   buone   prassi   di   fabbricazione  (GMP:  Good Manufacturing  Practices)  relative  ai medicinali per uso umano e ai medicinali  per uso umano in fase di sperimentazione, e ai principi e agli  orientamenti/linee  guida  in  materia  di GMP pubblicati dalla Commissione  nella  raccolta  «La  disciplina  relativa ai medicinali nella Comunita' europea» volume 4.
 (7)  La  domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie ai fini  della  valutazione  del  medicinale  in  questione,  siano esse favorevoli o sfavorevoli al medicinale. In particolare essa conterra' tutte   le   informazioni   relative   a   prove   o  sperimentazioni farmaco-tossicologiche  o  cliniche incomplete o abbandonate relative al  medicinale/i, e/o a sperimentazioni portate a termine concernenti indicazioni terapeutiche non considerate nella domanda.
 (8)  Tutte  le  sperimentazioni  cliniche  eseguite nella Comunita' europea  devono  essere conformi ai requisiti del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio,  concernente  il  ravvicinamento  delle  disposizioni legislative,  regolamentari  ed  amministrative  degli  Stati  membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano). Per essere prese  in  considerazione  durante  la valutazione di una domanda, le sperimentazioni  cliniche  eseguite  fuori  dalla Comunita' europea - concernenti medicinali destinati ad essere utilizzati nella Comunita' europea  -  devono essere predisposte, attuate e descritte secondo la buona  pratica  clinica ed i principi etici pertinenti, sulla base di principi equivalenti alle disposizioni del citato decreto legislativo n.  211/2003 (direttiva 2001/20/CE). Le sperimentazioni devono essere eseguite  conformemente  ai principi etici contenuti ad esempio nella dichiarazione di Helsinki.
 (9)  Gli  studi  non  clinici (farmaco-tossicologici) devono essere eseguiti  conformemente  alle disposizioni relative alle buone prassi di   laboratorio  di  cui  alla  direttiva  87/18/CEE  del  Consiglio concernente   il   ravvicinamento   delle  disposizioni  legislative, regolamentari   ed   amministrative   relative  all'applicazione  dei principi  di  buone  prassi  di laboratorio e al controllo della loro applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze  chimiche, e al decreto legislativo  27 gennaio  1992,  n.  120,  e  successive  integrazioni (direttiva   2004/9/CE   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio concernente   l'ispezione   e  la  verifica  della  buona  prassi  di laboratorio - BPL).
 (10)  Tutti  i  test  sugli  animali  si  svolgono  secondo  quanto stabilito  dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116 (direttiva 86/609/CEE  del  Consiglio,  del  24 novembre  1986),  concernente il ravvicinamento   delle   disposizioni  legislative,  regolamentari  e amministrative  degli  Stati  membri  relative  alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici.
 (11)   Ai   fini   del   costante   controllo   della   valutazione rischio/beneficio,  tutte  le  nuove informazioni non contenute nella domanda  originale e tutte le informazioni di farmacovigilanza devono essere   presentate  alle  autorita'  competenti.  Dopo  il  rilascio dell'autorizzazione  all'immissione in commercio, ogni variazione dei dati  del dossier deve essere presentato alle autorita' competenti ai sensi  dei  requisiti  dei  regolamenti  (CE) n. 1084/ 2003 e (CE) n. 1085/2003  della  Commissione  o,  eventualmente,  ai  sensi di norme nazionali  nonche'  dei  requisiti  del volume 9 della raccolta della Commissione  «La  disciplina  relativa  ai medicinali nella Comunita' europea».
 Il presente allegato e' diviso in quattro parti:
 - La  parte I descrive il formato della domanda, il riassunto delle caratteristiche   del   prodotto,   l'etichettatura,   il   foglietto illustrativo  e  i requisiti di presentazione per le domande standard (moduli da 1 a 5).
 - La parte II prevede una deroga per le «Domande specifiche», cioe' relative  all'impiego  medico  ben  noto,  ai prodotti essenzialmente simili,  alle  associazioni fisse, ai prodotti biologici simili, alle circostanze eccezionali e alle domande miste (in parte bibliografiche e in parte su studi propri).
 - La  parte  III  tratta dei «Requisiti per le domande particolari» relativi  ai medicinali di origine biologica (master file del plasma; master  file  dell'antigene  del  vaccino),  radiofarmaci, medicinali omeopatici, medicinali a base di erbe e medicinali orfani.
 - La  parte  IV  tratta  dei  «Medicinali  per  terapie avanzate» e riguarda  in particolare i requisiti specifici relativi ai medicinali per terapia genica (che usano il sistema umano autologo o allogenico, o  il  sistema  xenogenico)  e ai medicinali per terapie cellulari di origine  umana  o  animale,  nonche'  ai  medicinali  per i trapianti xenogenici.
 
 Parte I
 
 REQUISITI   RELATIVI  AL  DOSSIER  STANDARDIZZATO  DI  AUTORIZZAZIONE
 ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO.
 
 1. Modulo 1: Informazioni amministrative 1.1. Indice
 Deve  essere  presentato un indice completo dei moduli da 1 a 5 del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio. 1.2. Modulo di domanda
 Il  medicinale  oggetto  della  domanda  deve  essere  identificato mediante  il  nome,  il  nome della o delle sostanze attive, la forma farmaceutica,   la   via   di  somministrazione,  il  dosaggio  e  la presentazione finale, compresa la confezione.
 Occorre  inoltre  fornire nome e indirizzo del richiedente, nome ed indirizzo  del  o  dei  fabbricanti  e  siti  delle  diverse  fasi di fabbricazione  (compreso  il  fabbricante  del  prodotto finito, il/i fabbricante/i  della/e  sostanza/e  attiva/e)  e, se del caso, nome e indirizzo dell'importatore.
 Il  richiedente  deve  inoltre  specificare  il  tipo  di domanda e indicare eventuali campioni presentati. Ai dati amministrativi devono essere  allegate  copie delle autorizzazioni di fabbricazione secondo il   disposto   dell'articolo 50,   comma 1   del   presente  decreto (articolo 40  della  direttiva 2001/83/CE), unitamente all'elenco dei paesi  per  i  quali  e'  stata rilasciata l'autorizzazione, copie di tutti  i  riassunti  delle  caratteristiche  del  prodotto secondo il disposto  dell'articolo 14  del  presente  decreto (articolo 11 della direttiva 2001/83/CE) approvati dagli Stati membri ed infine l'elenco dei   paesi   nei   quali   e'   stata   presentata  una  domanda  di autorizzazione.  Come  indicato  nel modulo di domanda, i richiedenti devono  tra  l'altro  fornire informazioni dettagliate sul medicinale oggetto  della domanda, sulla base legale della domanda, sul titolare dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio  e  sullo/sugli stabilimento/i  di  fabbricazione  proposto/i,  nonche'  informazioni sulla situazione di medicinale orfano, pareri scientifici e programmi di sviluppo pediatrico. 1.3. Riassunto  delle  caratteristiche  del prodotto, etichettatura e foglietto illustrativo 1.3.1. Riassunto delle caratteristiche del prodotto
 Il  richiedente  propone  un  riassunto  delle  caratteristiche del prodotto  come  previsto  dall'articolo 8,  comma 3,  lettera o)  del presente  decreto  e  dall'articolo 11  della  direttiva 2001/83/CE e successive modifiche. 1.3.2. Etichettatura e foglietto illustrativo
 Deve  essere  presentato  il testo proposto per l'etichettatura del confezionamento  primario  e dell'imballaggio esterno, nonche' per il foglietto  illustrativo.  I  testi  devono essere conformi a tutte le voci  obbligatorie  elencate,  per l'etichettatura dei medicinali per uso  umano,  degli  articoli 73  e 74 del presente decreto (titolo V, articolo 63   della   direttiva   2001/83/CE)   e  per  il  foglietto illustrativo dall'articolo 77 del presente decreto (articolo 59 della direttiva 2001/83/CE). 1.3.3. Esemplari e campioni
 Il   richiedente   deve   presentare   campioni   e   modelli   del confezionamento primario, dell'imballaggio esterno, delle etichette e dei foglietti illustrativi del medicinale in questione. 1.3.4. Riassunti  delle  caratteristiche  del prodotto gia' approvati negli Stati membri
 Ai   dati  amministrativi  del  modulo  di  domanda  devono  essere eventualmente   allegate   copie   di   tutti   i   riassunti   delle caratteristiche  del prodotto - ai sensi dell'articolo 8, comma 3 del presente  decreto  e  dell'articolo 11  della  direttiva 2001/83/CE e successive modifiche e dell'articolo 31, comma 1 del presente decreto (articolo 21  della  direttiva  2001/83/CEE)  - approvati dagli Stati membri,  nonche'  un  elenco  dei  paesi  in  cui e' stata presentata domanda. 1.4. Informazioni riguardanti gli esperti
 Ai  sensi  dell'articolo 15, comma 1 del presente decreto (articolo 12,  paragrafo 2  della  direttiva  2001/83/CEE),  gli esperti devono fornire relazioni particolareggiate delle loro constatazioni relative ai  documenti  e  alle  informazioni  che costituiscono il dossier di autorizzazione   all'immissione   in  commercio,  ed  in  particolare relative  ai moduli 3, 4 e 5 (rispettivamente documentazione chimica, farmaceutica e biologica, documentazione non clinica e documentazione clinica).   Gli   esperti   devono  affrontare  gli  aspetti  critici concernenti  la  qualita'  del  prodotto e gli studi effettuati sugli animali   e   sull'uomo,   riportando  tutti  i  dati  utili  ad  una valutazione.
 Per   soddisfare   tali  requisiti  occorre  fornire  un  riassunto complessivo  della  qualita', una rassegna non clinica (dati di studi effettuati  su  animali)  e una rassegna clinica, che trovano la loro collocazione  nel  modulo  2 del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione  in  commercio.  Nel  modulo  1  viene  presentata una dichiarazione   firmata   dagli   esperti  unitamente  ad  una  breve descrizione   della   loro   formazione,   qualifiche   ed  attivita' professionali.  Gli  esperti  devono  essere  in  possesso  di idonee qualifiche  tecniche o professionali. Deve essere inoltre indicato il rapporto professionale esistente tra l'esperto e il richiedente. 1.5. Requisiti specifici per tipi diversi di domande
 I  requisiti specifici per tipi diversi di domande vengono trattati nella parte II del presente allegato. 1.6. Valutazione del rischio ambientale
 All'occorrenza,  le  domande  di  autorizzazione  all'immissione in commercio   devono   includere   una  valutazione  complessiva  degli eventuali   rischi  per  l'ambiente  connessi  all'impiego  e/o  allo smaltimento  del  medicinale,  e  formulare  eventuali  proposte  per un'etichettatura   adeguata.   Devono   essere  affrontati  i  rischi ambientali  connessi  all'emissione  di  medicinali  che contengono o consistono  in  OGM  (organismi  geneticamente  modificati)  a  norma dell'articolo 2  della  direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del   Consiglio   del   12 marzo   2001   sull'emissione   deliberata nell'ambiente  di  organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva  90/220/CEE  del  Consiglio.  Le  informazioni  sul rischio ambientale   sono   presentate   in  un'appendice  al  modulo  1.  La presentazione   delle   informazioni   deve   essere   conforme  alle disposizioni   della   direttiva   2001/18/CE,  tenendo  conto  degli eventuali  documenti  di orientamento pubblicati dalla Commissione in riferimento all'attuazione di tale direttiva.
 Le informazioni conterranno:
 - un'introduzione;
 - una   copia   del  consenso  scritto  o  dei  consensi  scritti all'emissione  deliberata  nell'ambiente  di OGM a scopi di ricerca e sviluppo, ai sensi della parte B della direttiva 2001/18/CE;
 - le  informazioni  richieste  negli  allegati  da  II a IV della direttiva   2001/18/CE,   come   i   metodi   di   rilevazione  e  di individuazione  nonche'  il  codice  unico dell'OGM e qualsiasi altra ulteriore  informazione  sugli  OGM  o  sul  prodotto, concernente la valutazione del rischio ambientale;
 - una  relazione  di  valutazione  del  rischio  ambientale (VRA) redatta in base alle informazioni di cui agli allegati III e IV della direttiva  2001/18/CE  e  ai  sensi  dell'allegato  II della medesima direttiva;
 - una  conclusione,  che, sulla base di tali informazioni e della VRA,   proponga   un'adeguata   strategia  di  gestione  dei  rischi, comprendente   un   piano  di  controllo  relativo  al  periodo  post commercializzazione,  tutte  le precisazioni che dovrebbero comparire nel  riassunto delle caratteristiche del prodotto, nell'etichettatura e  nel  foglietto  illustrativo, per la loro importanza per gli OGM e per il prodotto in questione;
 - adeguati provvedimenti di informazione del pubblico.
 Sono  inoltre  necessarie  la  data  e  la  firma  dell'autore,  la descrizione  della  sua  formazione, delle sue qualifiche e della sua esperienza  professionale, nonche' una dichiarazione sul suo rapporto professionale con il richiedente. 2. Modulo 2: Riassunti
 Il   presente  modulo  riassume  i  dati  chimici,  farmaceutici  e biologici, i dati non clinici ed i dati clinici presentati nei moduli 3,  4  e 5 del dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio,  e  fornisce le relazioni/rassegne di cui all'articolo 15, comma 1   del   presente   decreto   (articolo   12  della  direttiva 2001/83/CE).   Vengono  analizzati  e  trattati  i  punti  critici  e presentati  riassunti  fattuali,  comprendenti  formati tabellari. Le relazioni  devono  contenere  riferimenti  a formati tabellari o alle informazioni contenute nella documentazione principale presentata nel modulo  3  (documentazione  chimica,  farmaceutica  e biologica), nel modulo  4 (documentazione non clinica) e nel modulo 5 (documentazione clinica).
 Le  informazioni  contenute  nel  modulo 2 devono essere presentate conformemente  al  formato,  al contenuto e al sistema di numerazione specificati nel volume 2, Guida ad uso dei richiedenti. Le rassegne e i  riassunti  devono  attenersi  ai  seguenti  principi  e  requisiti fondamentali: 2.1. Indice generale
 Il   modulo   2  deve  includere  un  indice  della  documentazione scientifica presentata nei moduli da 2 a 5. 2.2. Introduzione
 Devono  essere  fornite informazioni sulla classe farmacologica, le modalita'  d'azione  e  l'uso clinico proposto del medicinale per cui viene richiesta l'autorizzazione all'immissione in commercio. 2.3. Riassunto generale sulla parte di qualita'
 Un   riassunto   complessivo   della   qualita'   deve  fornire  le informazioni concernenti i dati chimici, farmaceutici e biologici.
 Vanno  evidenziati  i parametri critici fondamentali e le questioni relative alla qualita', nonche' le motivazioni nei casi in cui non si sono  seguiti  gli  orientamenti/linee  guida pertinenti. Il presente documento  deve  essere  conforme  all'ambito  e all'impostazione dei corrispondenti dati particolareggiati presentati nel modulo 3. 2.4. Rassegna relativa alla parte non clinica
 Viene   richiesta   una   valutazione  integrata  e  critica  della valutazione  non  clinica del medicinale su animali/ in vitro. Devono essere  incluse  la  discussione  e la motivazione della strategia di analisi  e  dell'eventuale  deviazione dagli orientamenti/linee guida pertinenti.
 Fatta  eccezione per i medicinali di origine biologica, deve essere inclusa   una   valutazione   delle   impurezze  e  dei  prodotti  di degradazione,   con   relativi  potenziali  effetti  farmacologici  o tossicologici.  Devono  essere  discusse  le conseguenze di qualsiasi differenza sulla chiralita', forma chimica e profilo di impurezza tra il  composto  impiegato  per  gli  studi non clinici e il prodotto da immettere  in  commercio.  Per i medicinali di origine biologica deve essere  valutata  la comparabilita' tra le materie utilizzate per gli studi non clinici e clinici e il medicinale da commercializzare.
 Ogni  nuovo  eccipiente  deve  essere  sottoposto  ad una specifica valutazione   di   sicurezza.   Le  caratteristiche  del  medicinale, dimostrate  dagli studi non clinici, vanno definite, e vanno discusse le  conseguenze  di tali risultati per la sicurezza del medicinale in riferimento all'uso clinico proposto. 2.5. Rassegna relativa alla parte clinica
 La  rassegna  clinica  deve  fornire  un'analisi  critica  dei dati clinici  inclusi  nel  riassunto  clinico e nel modulo 5. Deve essere esplicitata  l'impostazione  dello  sviluppo  clinico del medicinale, compresi   progetto   di   studio  critico,  decisioni  collegate  ed esecuzione degli studi.
 Deve  essere  fornita  una  breve  rassegna  dei risultati clinici, comprese  le  limitazioni  significative, nonche' una valutazione dei vantaggi  e rischi basata sulle conclusioni degli studi clinici. Deve essere interpretato il modo in cui i risultati relativi all'efficacia e  alla sicurezza confermano la dose e le indicazioni proposte, ed e' richiesta  una valutazione di come il riassunto delle caratteristiche del  prodotto  e  altre misure ottimizzino i vantaggi e controllino i rischi.
 Devono  essere  spiegati  i  punti  relativi  all'efficacia  e alla sicurezza emersi durante lo sviluppo, nonche' le questioni irrisolte. 2.6. Riassunto relativo alla parte non clinica
 I   risultati   degli   studi   farmacologici,   farmacocinetici  e tossicologici effettuati su animali/in vitro devono essere presentati come  riassunti fattuali in forma scritta e tabulata secondo l'ordine seguente:
 - Introduzione
 - Riassunto scritto di farmacologia
 - Riassunto tabellare di farmacologia
 - Riassunto scritto di farmacocinetica
 - Riassunto tabellare di farmacocinetica
 - Riassunto scritto di tossicologia
 - Riassunto tabellare di tossicologia. 2.7. Riassunto relativo alla parte clinica
 Deve  essere  fornito un riassunto fattuale particolareggiato delle informazioni  cliniche  sul  medicinale  contenute nel modulo 5. Sono compresi  i  risultati  di  tutti  gli  studi di biofarmaceutica e di farmacologia   clinica,  nonche'  degli  studi  sull'efficacia  e  la sicurezza cliniche. E' richiesta una sintesi dei singoli studi.
 Le   informazioni   cliniche  riassunte  devono  essere  presentate nell'ordine seguente:
 - Riassunto di biofarmaceutica e relativi metodi analitici
 - Riassunto degli studi di farmacologia clinica
 - Riassunto dell'efficacia clinica
 - Riassunto della sicurezza clinica
 - Sintesi dei singoli studi. 3. Modulo  3:  Informazioni  chimiche, farmaceutiche e biologiche per medicinali contenenti sostanze attive chimiche e/o biologiche 3.1. Formato e presentazione
 L'impostazione generale del modulo 3 e' la seguente:
 - Indice
 - Insieme dei dati
 - Sostanza attiva
 Informazioni generali
 - Nomenclatura
 - Struttura
 - Proprieta' generali
 Fabbricazione
 - Fabbricante/i
 - Descrizione  del  processo di fabbricazione e dei controlli cui e' soggetto
 - Controllo dei materiali
 - Controllo delle fasi critiche e dei prodotti intermedi
 - Convalida e/o valutazione del processo
 - Sviluppo del processo di fabbricazione
 Caratterizzazione
 - Spiegazione della struttura e di altre caratteristiche
 - Impurezze
 Controllo della sostanza attiva
 - Specifiche
 - Procedure analitiche
 - Convalida delle procedure analitiche
 - Analisi dei lotti
 - Giustificazione delle specifiche
 - Norme o materie di riferimento
 - Sistema di chiusura del contenitore
 - Stabilita'
 - Riassunto relativo alla stabilita' e conclusioni
 - Protocollo  di  stabilita'  e  impegni  assunti  in merito alla stabilita' successivamente all'approvazione
 - Dati di stabilita'
 - Medicinale finito
 - Descrizione e composizione del medicinale
 - Sviluppo farmaceutico
 - Componenti del medicinale
 - Sostanza attiva
 - Eccipienti
 - Medicinale
 - Sviluppo della formulazione
 - Sovradosaggi
 - Proprieta' fisico-chimiche e biologiche
 - Sviluppo del processo di fabbricazione
 - Sistema di chiusura del contenitore
 - Caratteristiche microbiologiche
 - Compatibilita'
 Fabbricazione
 - Fabbricante/i
 - Formula dei lotti
 - Descrizione  del  processo di fabbricazione e dei controlli cui e' soggetto
 - Controllo delle fasi critiche e dei prodotti intermedi
 - Convalida e/o valutazione del processo
 Controllo degli eccipienti
 - Specifiche
 - Procedure analitiche
 - Convalida delle procedure analitiche
 - Giustificazione delle specifiche
 - Eccipienti di origine umana o animale
 - Nuovi eccipienti
 Controllo del medicinale finito
 - Specifica/e
 - Procedura analitica
 - Convalida delle procedure analitiche
 - Analisi dei lotti
 - Caratterizzazione delle impurezze
 - Giustificazione della/e specifica/he
 Standard o materiali di riferimento
 Sistema di chiusura del contenitore
 Stabilita'
 - Riassunto relativo alla stabilita' e conclusione
 - Protocollo  di  stabilita'  e  impegni  assunti  in merito alla stabilita' successivamente all'approvazione
 - Dati di stabilita'
 - Appendici
 - Impianti  e  attrezzature  (solo  per  i  medicinali di origine biologica)
 - Valutazione di sicurezza degli agenti avventizi
 - Eccipienti
 - Ulteriori informazioni per la Comunita' europea
 - Programma di convalida del processo per il medicinale
 - Dispositivo medico
 - Certificato/i di idoneita'
 - Medicinali   che   contengano  o  impieghino  nel  processo  di fabbricazione  materiali di origine animale e/o umana (procedura EST: encefalopatia spongiforme trasmissibile)
 - Bibliografia 3.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
 (1)  Per  la/e  sostanza/e  attiva/e  e il medicinale finito i dati chimici,  farmaceutici  e biologici da fornire devono includere tutte le  informazioni  pertinenti che riguardano: lo sviluppo, il processo di fabbricazione, la caratterizzazione e le proprieta', le operazioni e i requisiti per il controllo della qualita', la stabilita', nonche' una   descrizione   della  composizione  e  della  presentazione  del medicinale finito.
 (2)  Devono  essere  fornite  due serie principali di informazioni, rispettivamente sulla/e sostanza/e attiva/e sul prodotto finito.
 (3)   Il   presente   modulo   deve  inoltre  fornire  informazioni particolareggiate  sulle  materie prime impiegate nelle operazioni di fabbricazione   della/e   sostanza/e   attiva/e  e  sugli  eccipienti incorporati nella formulazione del medicinale finito.
 (4)  Tutte  le  procedure  e  i  metodi utilizzati per fabbricare e controllare  la  sostanza attiva e il medicinale finito devono essere descritti   in   modo   particolareggiato,  affinche'  sia  possibile riprodurli  in  test  di  controllo,  su  richiesta  delle  autorita' competenti.  Tutte  le  procedure  seguite  per  i test devono essere conformi  agli  sviluppi  piu'  recenti  del  progresso scientifico e devono essere convalidati. Devono essere presentati i risultati degli studi di convalida. Qualora le procedure per l'effettuazione dei test siano  gia'  incluse  nella  farmacopea  europea, la descrizione puo' essere  sostituita  da  idonei  riferimenti  particolareggiati alla/e monografia/e e al/ai capitolo/i generale/i.
 (5) Le monografie della farmacopea europea sono applicabili a tutte le  sostanze, i preparati e le forme farmaceutiche che figurano nella farmacopea  stessa.  Per  le  altre  sostanze, ogni Stato membro puo' imporre il rispetto della farmacopea nazionale.
 Tuttavia,  se  un materiale, presente nella farmacopea europea o in quella  di  uno  Stato  membro,  e' stato preparato con un metodo che lascia  impurezze  non controllate nella monografia della farmacopea, tali impurezze e i loro limiti massimi di tolleranza vanno dichiarati e va descritto un'adeguata procedura per l'effettuazione di test. Nei casi   in  cui  una  specifica  contenuta  in  una  monografia  della farmacopea  europea  o nella farmacopea nazionale di uno Stato membro fosse  insufficiente  a  garantire  la  qualita'  della  sostanza, le autorita' competenti possono chiedere al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio specifiche piu' appropriate. Le autorita' competenti informeranno le autorita' responsabili della farmacopea in questione.   Il   titolare   dell'autorizzazione   all'immissione  in commercio  fornira'  alle  autorita' di tale farmacopea i particolari della   presunta   insufficienza  e  delle  specifiche  supplementari applicate.
 Qualora  le procedure d'analisi siano gia' incluse nella farmacopea europea,  in  ognuna  delle  sezioni  pertinenti  la descrizione puo' essere  sostituita  da  idonei  riferimenti  particolareggiati alla/e monografia/e e al/ai capitolo/i generale/i.
 (6)  Qualora  le  materie  prime  e  i  materiali  sussidiari, la/e sostanza/e  attiva/e  o  l'/gli  eccipiente/i non siano descritti ne' nella  farmacopea  europea,  ne'  in  una  farmacopea nazionale, puo' essere autorizzato il riferimento alla monografia della farmacopea di un  paese  terzo.  In  tali  casi il richiedente presenta copia della monografia  corredata,  se  del caso, dalla convalida delle procedure d'analisi contenute nella monografia e dalla traduzione.
 (7) Qualora la sostanza attiva e/o una materia prima e un materiale sussidiario  o  lo  /gli eccipiente/i siano oggetto di una monografia della farmacopea europea, il richiedente puo' chiedere un certificato d'idoneita',  che,  se viene rilasciato dalla Direzione europea della qualita'   dei  medicinali,  deve  essere  presentato  nella  sezione pertinente  del  presente modulo. Tali certificati di idoneita' della monografia   della  farmacopea  europea  possono  sostituire  i  dati pertinenti   delle  sezioni  corrispondenti  descritte  nel  presente modulo.  Il  produttore garantira' per iscritto al richiedente che il processo  di  produzione non e' stato modificato dopo il rilascio del certificato  di  idoneita'  da  parte  della  Direzione europea della qualita' dei medicinali.
 (8)  Nel  caso  di una sostanza attiva ben definita, il fabbricante della stessa o il richiedente possono stabilire che
 (i) la descrizione dettagliata del processo di fabbricazione,
 (ii) il controllo di qualita' nel corso della fabbricazione, e
 (iii) la convalida del processo siano  forniti  in  documento  separato  direttamente  alle autorita' competenti  dal  fabbricante  della  sostanza attiva come master file della sostanza attiva.
 In  questo  caso  tuttavia  il  fabbricante comunica al richiedente tutti   i   dati   rilevanti  affinche'  quest'ultimo  si  assuma  la responsabilita'  del medicinale. Il fabbricante conferma per iscritto al  richiedente  che garantisce la conformita' tra i vari lotti e che non  procedera'  a  nessuna  modifica del processo di fabbricazione o delle specifiche senza informarne il richiedente. Tutti i documenti e le  precisazioni  riguardanti  l'eventuale domanda di modifica devono essere   sottoposti  alle  autorita'  competenti;  tali  documenti  e precisazioni  vengono anche forniti al richiedente se essi riguardano la parte aperta del master file.
 (9)  Misure  specifiche  a  fini  di prevenzione della trasmissione delle   encefalopatie   spongiformi  di  origine  animale  (materiali ottenuti   da   ruminanti):   in   ciascuna   fase  del  processo  di fabbricazione il richiedente deve dimostrare che le materie impiegate sono  conformi  ai  principi  informatori  per gli interventi volti a minimizzare   il   rischio   di   trasmettere  agenti  eziologici  di encefalopatie  spongiformi  animali  tramite  medicinali  e  relativi aggiornamenti,  pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. La conformita' di tali principi informatori puo' essere  dimostrata  presentando  preferibilmente  un  certificato  di conformita'  alla  monografia  pertinente  della  farmacopea  europea rilasciato  dalla  Direzione  europea  della qualita' dei medicinali, oppure dati scientifici che dimostrino tale idoneita'.
 (10)  Quanto agli agenti avventizi, occorre presentare informazioni sulla valutazione dei rischi relativi al potenziale di contaminazione da  parte di agenti avventizi, non virali o virali, in accordo con le indicazioni  riportate  nei  corrispondenti orientamenti/linee guida, nonche'  nella monografia generale e nel capitolo generale pertinenti della farmacopea europea.
 (11)  Tutti  gli  impianti  e le attrezzature speciali, che possono essere  impiegati  in  qualsiasi fase del processo di fabbricazione e delle  operazioni di controllo del medicinale, devono formare oggetto di una descrizione adeguata.
 (12)  All'occorrenza,  deve essere presentata l'eventuale marcatura CE prescritta dalla legislazione comunitaria sui dispositivi medici.
 Occorre  prestare  particolare attenzione agli elementi individuati di seguito. 3.2.1. Sostanza/e attiva/e 3.2.1.1. Informazioni  generali  e  relative  alle materie prime e ai materiali sussidiari
 a) Occorre fornire informazioni sulla nomenclatura della sostanza attiva,  compresa la denominazione comune internazionale raccomandata (INN  = International Non-proprietary Name), il nome della farmacopea europea se pertinente e il/i nome/i chimico/i.
 Devono   essere  fornite  la  formula  di  struttura,  compresa  la stereochimica  relativa ed assoluta, la formula molecolare e la massa molecolare  relativa.  Se  opportuno, per i medicinali biotecnologici occorre  fornire  la rappresentazione schematica della sequenza degli aminoacidi e la massa molecolare relativa.
 Deve  essere  fornito  un  elenco  delle proprieta' fisico-chimiche della  sostanza  attiva,  nonche'  di altre proprieta' significative, compresa l'attivita' biologica per i medicinali di origine biologica.
 b) Ai  fini  del  presente  allegato, per materie prime (starting materials)  si  devono  intendere  tutte  le  materie  dalle quali la sostanza attiva viene fabbricata o estratta.
 Quanto  ai  medicinali  di  origine  biologica,  per  materie prime s'intendono   tutte   le   sostanze   di   origine  biologica,  quali microrganismi,  organi  e  tessuti  di  origine  vegetale  o animali, cellule  o  liquidi  biologici  (compreso  il  sangue o il plasma) di origine   umana   o  animale  e  costrutti  cellulari  biotecnologici (substrati   cellulari,  ricombinanti  o  meno,  incluse  le  cellule primarie).
 Un  medicinale  biologico e' un prodotto il cui principio attivo e' una  sostanza  biologica.  Una  sostanza  biologica  e'  una sostanza prodotta,  o  estratta,  da una fonte biologica e che richiede per la sua  caratterizzazione e per la determinazione della sua qualita' una serie  di  esami fisico-chimico-biologici, nonche' le indicazioni sul processo  di produzione e il suo controllo. Si considerano medicinali biologici:  i  medicinali  immunologici  e  i medicinali derivati dal sangue   umano   e   dal   plasma   umano,  definiti  rispettivamente all'articolo 1, comma 1, lettera c) e lettera i) del presente decreto (paragrafi  (4) e (10) dell'articolo 1 della direttiva 2001/83/CE); i medicinali   che  rientrano  nel  campo  d'applicazione  del  comma 1 dell'allegato  al  regolamento  (CEE)  n.  726/2004; i medicinali per terapie avanzate, definiti alla Parte IV del presente allegato. Tutte le  altre  sostanze  nonche'  qualunque altro materiale impiegati per fabbricare  o  estrarre la/le sostanza/e attiva/e, ma dalle quali non si ricava direttamente la sostanza attiva, come i reagenti, i terreni di  coltura,  il  siero  fetale  di  vitello, gli additivi, i tamponi utilizzati  nella  cromatografia,  ecc.,  sono  note  come  materiali sussidiari (raw materials). 3.2.1.2. Processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva /e
 a) La  descrizione  del  processo di fabbricazione della sostanza attiva  costituisce  l'impegno da parte del richiedente riguardo alla fabbricazione  della sostanza stessa. Per descrivere adeguatamente il processo di fabbricazione e i controlli cui e' soggetto devono essere fornite  idonee  informazioni  conformemente  agli orientamenti/linee guida pubblicati dall'Agenzia.
 b) Devono   essere   elencate  tutte  le  materie  impiegate  per fabbricare  la/e  sostanza/e  attiva/e, indicando con precisione dove viene usata nel processo ciascuna materia. Vanno fornite informazioni sulla  qualita'  e il controllo di tali materie, nonche' informazioni che  dimostrino  che  esse  sono conformi a standard adeguati all'uso previsto.
 I  materiali sussidiari vanno elencati, e devono essere documentati la loro qualita' ed i controlli cui sono sottoposti.
 Vanno   indicati  nome,  indirizzo  e  responsabilita'  di  ciascun fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione o impianti coinvolti nella fabbricazione e nei test.
 c) Per i medicinali di origine biologica sono previsti i seguenti requisiti aggiuntivi.
 L'origine e la storia delle materie prime devono essere descritte e documentate.  Riguardo  alla prevenzione specifica della trasmissione delle   encefalopatie   spongiformi   animali,  il  richiedente  deve dimostrare  che  la sostanza attiva e' conforme alla nota esplicativa relativa  alla  riduzione  del  rischio  di trasmissione degli agenti delle  encefalopatie  spongiformi animali attraverso medicinali a uso umano   e   veterinario  e  i  suoi  aggiornamenti  pubblicati  dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 In  caso  di utilizzazione di banche di cellule, occorre dimostrare che le caratteristiche cellulari non si sono modificate nel corso dei passaggi  effettuati  in  fase  di  produzione  e successivamente. E' necessario  effettuare  prove  per  accertarsi dell'assenza di agenti avventizi  nelle  materie  prime,  quali  semenza, banche di cellule, miscele  di siero o plasma e altre materie di origine biologica e, se possibile, nei materiali dai quali sono stati derivati.
 Se  la  presenza  di  agenti  avventizi  potenzialmente patogeni e' inevitabile,  il materiale corrispondente puo' essere utilizzato solo se  la  lavorazione  successiva  garantisce  la loro eliminazione e/o inattivazione.   L'eliminazione  e/o  l'inattivazione  devono  essere convalidate.  La  produzione di vaccini deve basarsi, ogni qual volta possibile,  su  un sistema di lotti di sementi (seed lot) e su banche di  cellule  prestabilite. Nel caso di vaccini batterici e virali, le caratteristiche  dell'agente infettivo devono essere dimostrate nella semenza.  Inoltre,  nel  caso  di  vaccini  vivi, la stabilita' delle caratteristiche di attenuazione deve essere dimostrata sulla semenza, se  questa  dimostrazione  non  e' sufficiente, le caratteristiche di attenuazione  degli agenti infettivi devono essere dimostrate in fase di produzione.
 Nel  caso  di  medicinali  derivati  dal  sangue o plasma umano, e' necessario descrivere e documentare la fonte, i criteri e i metodi di raccolta,  di trasporto e di conservazione del materiale di partenza, ai  sensi  in  accordo  con le prescrizioni di cui alla parte III del presente allegato.
 Devono   essere   descritti  gli  impianti  e  le  attrezzature  di fabbricazione.
 d) Vanno   opportunamente   comunicati   prove   e   criteri   di accettazione utilizzati in tutte le fasi critiche, informazioni sulla qualita'  e  il  controllo dei prodotti intermedi, sulla convalida di processo e/o sugli studi di valutazione.
 e) Se  la presenza di agenti avventizi potenzialmente patogeni e' inevitabile,  il materiale corrispondente puo' essere utilizzato solo se  la  lavorazione  successiva  garantisce  la loro eliminazione e/o inattivazione.  L'eliminazione  e/o l'inattivazione vanno convalidate nella sezione che tratta di valutazione della sicurezza virale.
 f) Occorre  presentare  una  descrizione  e  una  discussione dei cambiamenti  significativi  apportati  al  processo  di fabbricazione durante lo sviluppo e/o sul sito di produzione della sostanza attiva. 3.2.1.3. Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e
 Vanno   forniti   dati   che   evidenzino   la  struttura  e  altre caratteristiche della/e sostanza/e attiva/e.
 Deve  essere  data  conferma  della  struttura  della/e  sostanza/e attiva/e  in  base  a  metodi  fisico-chimici  e/o  immunochimici e/o biologici, e vanno fornite informazioni sulle impurezze. 3.2.1.4. Controllo della/e sostanza/e attiva/e
 Vanno  presentate  informazioni  particolareggiate sulle specifiche utilizzate  per  il controllo routinario della/e sostanza/e attiva/e, la  giustificazione  della  scelta  di  tali  specifiche, i metodi di analisi e la loro convalida.
 Vanno  presentati  i risultati del controllo effettuato sui singoli lotti fabbricati durante lo sviluppo. 3.2.1.5. Standard o materiali di riferimento
 Le   preparazioni  e  i  materiali  di  riferimento  devono  essere identificati  e  descritti  dettagliatamente.  Se  pertinente, devono essere  usati  materiali  di  riferimento chimiche e biologiche della Farmacopea europea. 3.2.1.6. Contenitori e sistema di chiusura della sostanza attiva
 Deve  essere  fornita  una  descrizione  del  contenitore e del/dei sistema/i di chiusura e loro specifiche. 3.2.1.7. Stabilita' della/e sostanza/e attiva/e
 a) Occorre  riassumere  i  tipi  di  studi eseguiti, i protocolli utilizzati e i risultati ottenuti.
 b) Vanno    presentati    in    formato    idoneo   i   risultati particolareggiati degli studi di stabilita', comprese le informazioni sulle  procedure  analitiche  utilizzate per elaborare i dati e sulla convalida di tali procedure.
 c) Vanno  presentati  il  protocollo di stabilita' e l'impegno di stabilita' successivi all'approvazione. 3.2.2. Medicinale finito 3.2.2.1. Descrizione e composizione del medicinale finito
 Deve  essere  presentata  una  descrizione  del medicinale finito e della   sua  composizione.  Le  informazioni  devono  comprendere  la descrizione  della  forma farmaceutica e della composizione con tutti gli elementi costitutivi del medicinale finito, la loro quantita' per unita', la funzione dei componenti:
 - della/e sostanza/e attiva/e,
 - degli   eccipienti,   qualunque   sia   la  loro  natura  o  il quantitativo  impiegato,  compresi  i  coloranti,  i conservanti, gli adiuvanti,  gli  stabilizzanti,  gli  ispessenti, gli emulsionanti, i correttori del gusto, gli aromatizzanti, ecc.,
 - dei   componenti   del   rivestimento  esterno  dei  medicinali destinati  ad  essere ingeriti o altrimenti somministrati al paziente (capsule  rigide  e  molli,  capsule  rettali,  compresse  rivestite, compresse rivestite con film, ecc.),
 - tali  indicazioni  vanno completate con ogni utile precisazione circa  il tipo di contenitore e, se del caso, circa il suo sistema di chiusura,  unitamente  alla  specifica  dei dispositivi impiegati per l'utilizzazione o la somministrazione forniti insieme al medicinale.
 Per  «termini  usuali»  impiegati  per  designare  i componenti del medicinale   bisogna  intendere,  salva  l'applicazione  delle  altre indicazioni  di  cui  all'articolo 8, comma 3 lettera c) del presente decreto   (articolo   8,   paragrafo 3,  lettera  c  della  direttiva 2001/83/CE)
 - per  le  sostanze  elencate  nella Farmacopea europea o, se non presenti  nella Farmacopea europea, nella Farmacopea nazionale di uno Stato  membro,  soltanto  la  denominazione  principale  usata  nella relativa monografia, con riferimento alla Farmacopea in questione,
 - per  le  altre  sostanze la denominazione comune internazionale (INN:     International     non-proprietary     name)    raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanita' o, in mancanza di essa, la denominazione   scientifica   esatta;   per   le  sostanze  prive  di denominazione  comune  internazionale  o di denominazione scientifica esatta,  si  dovra'  indicare  l'origine  e  il metodo di produzione, fornendo all'occorrenza ogni altra utile precisazione,
 - per  le  sostanze coloranti, la designazione mediante il codice «E»  attribuito  loro  nella  direttiva 78/25/ CEE del Consiglio, del 12 dicembre  1977,  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati  membri  relative  alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali  ai  fini  della  loro  colorazione  e/o  nella  direttiva 94/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle  sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari.
 Per  indicare  la  «composizione  quantitativa»  della/e sostanza/e attiva/e del medicinale finito si deve, secondo la forma farmaceutica interessata,  precisare  per ogni sostanza attiva il peso o il numero di  unita' di attivita' biologica, o per unita' di dose, o per unita' di peso o di volume.
 Le  quantita' delle sostanze attive presenti in forma di composti o derivati  vanno  designate quantitativamente dalla massa totale e, se necessario  e  pertinente,  dalla  massa della/e entita' attive della molecola.
 Per i medicinali che contengono una sostanza attiva, oggetto per la prima  volta,  di  una  richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio  in  uno  Stato membro, la dichiarazione delle quantita' di una sostanza attiva che sia un sale o un idrato va sempre espressa in termini  di  massa  della/e  entita'  nella molecola. La composizione quantitativa  di tutti i medicinali autorizzati successivamente negli Stati membri va dichiarata allo stesso modo della sostanza attiva.
 Le  unita'  di attivita' biologica vanno utilizzate per le sostanze molecolarmente  non  definibili.  Nei  casi  in  cui l'Organizzazione mondiale  della  sanita'  ha  definito  un'unita'  internazionale  di attivita'  biologica,  ci  si  atterra' a tale unita' internazionale. Laddove  invece  non sia stata definita alcuna unita' internazionale, le  unita'  di  attivita' biologica vanno espresse in modo da fornire un'informazione  chiara  e  univoca  sull'attivita'  delle  sostanze, ricorrendo ove possibile alle unita' della Farmacopea europea. 3.2.2.2. Sviluppo farmaceutico
 Il  presente  capitolo  tratta  delle  informazioni  sugli studi di sviluppo  effettuati  per stabilire che la forma di somministrazione, la  formula, il processo di fabbricazione, il sistema di chiusura del contenitore, le caratteristiche microbiologiche e le istruzioni d'uso sono  adeguate  all'impiego previsto, indicato nel dossier di domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Gli  studi  del  presente  capitolo  si  distinguono  dai controlli routinari  eseguiti  conformemente  alle  specifiche.  Devono  essere identificati  e descritti i parametri critici della formulazione e le caratteristiche    del    processo   che   possono   influire   sulla riproducibilita'  per  lotti, nonche' sull'efficacia e sulla qualita' del  medicinale.  Se  opportuno,  ulteriori  dati  di  supporto vanno presentati  in  riferimento  ai  capitoli  pertinenti  del  modulo  4 (Relazioni  di  studi non clinici) e del modulo 5 (Relazioni di studi clinici)  del  dossier  di domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio.
 a) Occorre  documentare  la  compatibilita' della sostanza attiva con  gli  eccipienti, le caratteristiche fisico-chimiche fondamentali della   sostanza  attiva  che  possono  influire  sull'attivita'  del prodotto  finito,  o  la reciproca compatibilita' di diverse sostanze attive in caso di prodotti di associazione.
 b) Occorre documentare la scelta degli eccipienti, soprattutto in relazione alle loro rispettive funzioni e concentrazioni.
 c) Deve  essere  presentata  una  descrizione  dello sviluppo del prodotto  finito,  tenendo conto dei modi di somministrazione e d'uso proposti.
 d) Gli   eventuali  sovradosaggi  nella/e  formulazione/i  devono essere giustificati.
 e) Quanto  alle  proprieta' fisico-chimiche e biologiche, occorre trattare   e   documentare   tutti   i   parametri   che  influiscono sull'attivita' del prodotto finito.
 f) Devono  essere  presentate la selezione e l'ottimizzazione del processo  di fabbricazione, nonche' le differenze tra il/i processo/i di  fabbricazione utilizzato/i per produrre lotti clinici pilota e il processo utilizzato per fabbricare il medicinale finito proposto.
 g) Deve  essere  documentata  l'idoneita'  del contenitoree e del sistema  di  chiusura  utilizzati  per conservare, spedire e usare il prodotto  finito.  Si  dovra' tener conto della possibile interazione tra medicinale contenitore.
 h) Le    caratteristiche    microbiologiche    della   forma   di somministrazione  in  relazione  ai  prodotti  non  sterili e sterili devono  essere conformi alla Farmacopea europea e documentati secondo i suoi requisiti.
 i) Al   fine  di  fornire  informazioni  utili  ed  adeguate  per l'etichettatura, va documentata la compatibilita' del prodotto finito con   il/i   diluente/i   di   ricostituzione   o  i  dispositivi  di somministrazione. 3.2.2.3. Processo di fabbricazione del medicinale finito
 a) La  descrizione  del  metodo  di  fabbricazione, da presentare unitamente alla domanda di autorizzazione all'immissione in commercio ai  sensi  dell'articolo 8,  comma 3, lettera e) del presente decreto (articolo  8,  paragrafo 3,  lettera d)  della direttiva 2001/83/CE), deve  essere  redatta in maniera tale da fornire una sintesi adeguata della natura delle operazioni compiute.
 A tal fine essa deve contenere almeno:
 - un'indicazione  delle  varie fasi di fabbricazione, comprese le procedure  di  controllo  e i relativi criteri di accettabilita', che consenta  di  valutare  se i procedimenti impiegati per realizzare la forma  farmaceutica  abbiano  potuto  dar  luogo  ad  alterazioni dei componenti,
 - in  caso  di  fabbricazione  continua,  ogni  indicazione sulle precauzioni adottate per garantire l'omogeneita' del prodotto finito,
 - studi  sperimentali per dimostrare la validita' del processo di produzione nei casi in cui il metodo di produzione utilizzato non sia standard o risulti critico per il prodotto,
 - nel  caso  di  medicinali sterili, precisazioni sul processo di sterilizzazione e/o sui processi condotti in condizioni asettiche,
 - una formula dettagliata del lotto.
 Vanno   indicati  nome,  indirizzo  e  responsabilita'  di  ciascun fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione o impianti proposti coinvolti nella fabbricazione e nei test.
 b) Vanno   presentate  le  informazioni  che  si  riferiscono  ai controlli  del  prodotto  che  possono  essere  effettuati nelle fasi intermedie  della  fabbricazione, allo scopo di accertare la coerenza del processo produttivo.
 Tali  prove  sono  indispensabili per consentire il controllo della conformita'  del  medicinale  alla  formula, quando il richiedente ha presentato  in  via  eccezionale  un  metodo  di  prova analitica del prodotto  finito  che  non  comporta il dosaggio di tutte le sostanze attive  (o  dei  componenti  dell'eccipiente che devono possedere gli stessi requisiti fissati per le sostanze attive).
 Cio'  vale  anche  quando  i  controlli  effettuati nel corso della fabbricazione  condizionano  il  controllo  di  qualita' del prodotto finito,  soprattutto  nel caso in cui il medicinale e' essenzialmente definito dal suo processo di fabbricazione.
 c) Devono essere presentati la descrizione, la documentazione e i risultati  degli  studi di convalida relativi alle fasi critiche o ai dosaggi critici adottati durante il processo di fabbricazione. 3.2.2.4. Controllo degli eccipienti
 a) Devono   essere   elencate  tutte  le  materie  impiegate  nel fabbricare  l'/gli  eccipiente/i, indicando con precisione dove viene usata nel processo ciascuna materia. Vanno fornite informazioni sulla qualita'  ed  il  controllo di tali materie, nonche' informazioni che dimostrino  che  esse  sono  conformi  a  standard  adeguati  all'uso previsto.
 Le  sostanze  coloranti  devono  comunque  soddisfare  i  requisiti fissati  dalle  direttive  78/25/CEE o 94/36/CEE. I coloranti inoltre devono  soddisfare  i  criteri  di  purezza  fissati  nella direttiva 95/45/CE emendata.
 b) Per  ogni  eccipiente  devono essere precisate le specifiche e relative  giustificazioni.  Le procedure analitiche vanno descritte e debitamente convalidate.
 c) Occorre  prestare  particolare  attenzione  agli eccipienti di origine umana o animale.
 Quanto  ai  provvedimenti  specifici  ai  fini di prevenzione della trasmissione  delle  encefalopatie  spongiformi  di  origine animale, anche  per  gli  eccipienti  il  richiedente  deve  dimostrare che il medicinale  e'  fabbricato  conformemente  alle  linea guida/principi informatori   per  interventi  volti  a  minimizzare  il  rischio  di trasmettere  agenti  eziologici  di encefalopatie spongiformi animali tramite   medicinali   e  relativi  aggiornamenti,  pubblicati  dalla Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
 La  conformita' a tali linee guida/principi informatori puo' essere dimostrata presentando preferibilmente un certificato di idoneita' in relazione alla monografia pertinente della Farmacopea europea, oppure dati scientifici che dimostrino tale conformita'.
 d) Nuovi eccipienti.
 Per  l'/gli  eccipiente/i  utilizzato/i  per  la  prima volta in un medicinale,  o per una nuova via di somministrazione, occorre fornire -  in base al formato della sostanza attiva precedentemente descritto - informazioni complete sulla fabbricazione, la caratterizzazione e i controlli,  con  riferimenti  ai dati d'appoggio sulla sicurezza, sia non   clinici  che  clinici.  Deve  essere  presentato  un  documento contenente   informazioni   chimiche,   farmaceutiche   e  biologiche particolareggiate,  disposte  in  un  formato  conforme  a quello del capitolo sulla/e sostanza/e attiva/e del modulo 3.
 Le   informazioni   sul/sui  nuovo/i  eccipiente/i  possono  essere presentate  come  documento  a  se'  stante  conformemente al formato descritto  al  paragrafo precedente. Se il richiedente e' diverso dal fabbricante  del  nuovo  eccipiente, tale documento a se' stante deve essere  messo  a  disposizione  del richiedente affinche' lo presenti alle autorita' competenti.
 Ulteriori  informazioni sugli studi di tossicita' relativi al nuovo eccipiente vanno presentati nel modulo 4 del dossier.
 Gli studi clinici vanno presentati nel modulo 5. 3.2.2.5. Controllo del medicinale finito
 Ai   fini  del  controllo  del  medicinale  finito,  per  lotto  di fabbricazione  di  un medicinale si intende l'insieme delle unita' di una  forma  farmaceutica  che  provengono  da  una  stessa  quantita' iniziale  e  sono state sottoposte alla stessa serie di operazioni di fabbricazione  e/o  di  sterilizzazione o, nel caso di un processo di produzione continuo, l'insieme delle unita' fabbricante in un periodo di tempo determinato.
 Salvo  debita  motivazione,  le  tolleranze  massime  in  tenore di sostanza  attiva  nel  prodotto  finito non possono superare il 5% al momento della fabbricazione.
 Devono  essere  fornite  informazioni dettagliate sulle specifiche, sulle  giustificazioni  (rilascio e durata di validita) della scelta, metodi di analisi e loro convalida. 3.2.2.6. Standard o materiali di riferimento
 Se  non si e' provveduto in precedenza nella sezione riguardante la sostanza  attiva,  le  preparazioni  e  gli  standard  di riferimento utilizzati   per   le  prove  sul  medicinale  finito  devono  essere identificati e dettagliatamente descritti. 3.2.2.7. Contenitore e chiusura del medicinale finito.
 Deve  essere  fornita  una  descrizione  del  contenitore e del/dei sistema/i  di  chiusura, compresa l'identita' di tutti i materiali di confezionamento   primario   e  loro  specificazioni,  a  loro  volta corredate  di  descrizione  e  identificazione.  Se necessario, vanno esposti i metodi non inerenti alla farmacopea (con convalida).
 Per  i materiali d'imballaggio esterno non funzionale va presentata solo  una  breve  descrizione,  mentre  per i materiali d'imballaggio esterno funzionale occorrono informazioni aggiuntive. 3.2.2.8. Stabilita' del medicinale finito
 a) Occorre  riassumere  i  tipi  di  studi eseguiti, i protocolli utilizzati e i risultati ottenuti;
 b) Vanno    presentati    in    idoneo    formato   i   risultati particolareggiati degli studi di stabilita', comprese le informazioni sulle  procedure  analitiche  utilizzate per elaborare i dati e sulla convalida   di   tali   procedure;   nel   caso  dei  vaccini,  vanno eventualmente fornite informazioni sulla stabilita' cumulativa;
 c) Vanno  presentati  il  protocollo  di stabilita' e gli impegni assunti  in  merito  alla  stabilita' cui ottemperare successivamente all'approvazione. 4. Modulo 4: Relazioni non cliniche 4.1. Formato e presentazione.
 L'impostazione generale del modulo 4 e' la seguente:
 - Indice
 - Relazioni di studi
 - Farmacologia
 - Farmacodinamica primaria
 - Farmacodinamica secondaria
 - Farmacologia della sicurezza
 - Interazioni farmacodinamiche
 - Farmacocinetica
 - Metodi analitici e relazioni di convalida
 - Assorbimento
 - Distribuzione
 - Metabolismo
 - Escrezione
 - Interazioni farmacocinetiche (non cliniche)
 - Altri studi farmacocinetici
 - Tossicologia
 - Tossicita' per somministrazione unica
 - Tossicita' per somministrazioni ripetute
 - Genotossicita'
 - In vitro
 - In vivo (comprese le valutazioni tossicocinetiche di supporto)
 - Cancerogenicita'
 - Studi a lungo termine
 - Studi a breve o medio termine
 - Altri studi
 - Tossicita' riproduttiva e dello sviluppo
 - Fertilita' e primo sviluppo embrionale
 - Sviluppo embrio-fetale
 - Sviluppo prenatale e postnatale
 - Studi  in  cui  si  somministrano  dosi  alla progenie (animali giovani) e/o la si valuta
 - Tolleranza locale
 - Altri studi tossicologici
 - Antigenicita'
 - Immunotossicita'
 - Studi dei meccanismi
 - Dipendenza
 - Metaboliti
 - Impurezze
 - Altro
 - Bibliografia 4.2. Contenuto:principi e requisiti fondamentali
 Occorre prestare particolare attenzione agli elementi che seguono.
 (1)  Le  prove  tossicologiche  e  farmacologiche devono mettere in evidenza:
 a) la  potenziale  tossicita'  del  prodotto,  i  suoi  eventuali effetti  tossici  dannosi  o  indesiderati  alle condizioni d'impiego previste  nell'uomo,  che  devono  essere  valutati in funzione dello stato patologico;
 b) le  proprieta'  farmacologiche  del  prodotto  in rapporto con l'impiego   proposto   per  l'uomo  sotto  l'aspetto  quantitativo  e qualitativo.  Tutti i risultati devono essere attendibili e idonei ad essere   generalizzati.   A  questo  scopo,  ove  opportuno,  saranno applicati procedimenti matematici e statistici, sia nell'elaborazione di  metodi  sperimentali,  sia  nella  valutazione  dei risultati. E' inoltre  necessario  che  al  clinico  venga illustrato il potenziale terapeutico e tossicologico del prodotto.
 (2) Nel caso di medicinali di origine biologica, quali i medicinali immunologici  e  i  medicinali  derivati dal sangue o plasma umano, i requisiti  del  presente  modulo possono richiedere un adattamento ai singoli  prodotti;  per  tale  motivo il richiedente deve motivare il programma delle prove eseguite.
 Nella  definizione di tale programma si terra' conto degli elementi seguenti:
 tutte  le  prove  per  le  quali e' prevista una somministrazione ripetuta  del prodotto devono tener conto dell'eventuale induzione di anticorpi e interferenza da anticorpi;
 valutazione    dell'opportunita'   di   esaminare   la   funzione riproduttiva, la tossicita' embrio-fetale e perinatale, il potenziale mutageno  e cancerogeno. Qualora i componenti incriminati non fossero la/  e  sostanza/e  attiva/e,  lo studio puo' essere sostituito dalla convalida dell'eliminazione dei componenti in questione.
 (3)  Occorre  esaminare  la  tossicita'  e la farmacocinetica di un eccipiente utilizzato per la prima volta in campo farmaceutico.
 (4)   Qualora   sussista   la   possibilita'  di  una  degradazione significativa   del  medicinale  durante  la  conservazione,  occorre esaminare la tossicologia dei prodotti di degradazione. 4.2.1. Farmacologia
 Lo  studio  di  farmacologia  deve  essere  condotto  seguendo  due impostazioni distinte.
 - Nella  prima  devono essere indagate e descritte adeguatamente le azioni  relative  all'impiego  terapeutico  proposto.  Ove possibile, vanno  usate  determinazioni  riconosciuti e convalidati, sia in vivo che  in vitro. Le nuove tecniche sperimentali devono essere descritte in  dettaglio,  in  modo  che  si possano ripetere. I risultati vanno presentati  in  forma  quantitativa,  utilizzando  ad  esempio  curve dose-effetto,  tempo-effetto, ecc. Confronti con dati relativi ad una o  piu'  sostanze  con  azione  terapeutica  analoga vanno effettuati ogniqualvolta sia possibile.
 - Nella  seconda  il richiedente deve indagare i potenziali effetti farmacodinamici    indesiderati   della   sostanza   sulle   funzioni fisiologiche.  Le  indagini  vanno  eseguite  con esposizioni entro i limiti  terapeutici  previsti  e  al  di  sopra  di essi. Le tecniche sperimentali,  ove  non  siano  quelle abitualmente impiegate, devono essere  descritte  in  dettaglio in modo che si possano ripetere e lo sperimentatore  deve  dare  la  dimostrazione  della  loro validita'. Qualsiasi  sospetta  modifica  delle  risposte  derivante da ripetute somministrazioni della sostanza deve essere indagata.
 Quanto  all'interazione farmacodinamica di medicinali, i test sulle associazioni   di  sostanze  attive  possono  scaturire  da  premesse farmacologiche  o  da indicazioni dell'effetto terapeutico. Nel primo caso  lo  studio  farmacodinamico deve mettere in luce le interazioni che   rendono   l'associazione   stessa   raccomandabile   per  l'uso terapeutico.  Nel  secondo  caso,  poiche' la motivazione scientifica dell'associazione   deve   essere   fornita   dalla   sperimentazione terapeutica,  si  deve  verificare  se  gli  effetti che si attendono dall'associazione  siano  verificabili  sull'animale,  e  controllare almeno l'importanza degli effetti collaterali. 4.2.2.1.  Farmacocinetica
 S'intende per farmacocinetica lo studio della sorte che la sostanza attiva  e i suoi metaboliti subiscono negli organismi. Essa comprende lo  studio  dell'assorbimento,  della  distribuzione, del metabolismo (biotrasformazione) e dell'escrezione di tali sostanze.
 Lo studio di queste diverse fasi puo' essere effettuato soprattutto con   metodi  fisici,  chimici  o  eventualmente  biologici,  nonche' mediante  la  rilevazione  dell'effettiva  attivita'  farmacodinamica della sostanza stessa.
 Le  informazioni  relative  alla  distribuzione  e all'eliminazione occorrono in tutti i casi in cui tali indicazioni sono indispensabili per   stabilire   la   dose  per  l'uomo,  nonche'  per  le  sostanze chemioterapiche (antibiotici, ecc.) e per quei prodotti il cui uso e' basato  su  effetti  non  farmacodinamici  (ad esempio numerosi mezzi diagnostici, ecc.).
 Gli  studi  in  vitro possono essere favoriti dalla possibilita' di utilizzare  materiale  umano  per  confrontarlo  con  quello  animale (legame  proteico,  metabolismo,  interazione  farmaco-farmaco).  Per tutte  le  sostanze  farmacologicamente  attive e' necessario l'esame farmacocinetico.  Nel  caso  di nuove associazioni di sostanze note e studiate   secondo  le  disposizioni  della  presente  direttiva,  le indagini  farmacocinetiche  possono  non essere richieste, qualora le prove   tossicologiche   e   le   sperimentazioni   terapeutiche   lo giustifichino.
 Il  programma  farmacocinetico  deve  essere  concepito  in modo da consentire il confronto e l'estrapolazione tra l'uomo e l'animale. 4.2.3. Tossicologia
 a) Tossicita' per somministrazione unica
 Una  prova  di  tossicita' per somministrazione unica e' uno studio qualitativo  e  quantitativo  delle  reazioni  tossiche  che  possono risultare  da  una  somministrazione  unica  della  sostanza  o delle sostanze  attive  contenute nel medicinale, nelle proporzioni e nello stato chimico-fisico in cui sono presenti nel prodotto stesso.
 La  prova  di  tossicita'  per  somministrazione  unica deve essere eseguita   conformemente   ai   pertinenti  orientamenti/linee  guida pubblicati dall'Agenzia.
 b) Tossicita' per somministrazioni ripetute
 Le  prove  di  tossicita'  per  somministrazioni ripetute servono a mettere in evidenza le alterazioni funzionali e/o anatomo-patologiche conseguenti   alla   somministrazione   ripetuta   della  sostanza  o dell'associazione delle sostanze attive sotto esame, e a stabilire la relazione di tali alterazioni con la posologia.
 In linea generale e' utile che vangano fatte due prove, una a breve termine,  di  durata  compresa  tra  due e quattro settimane, e una a lungo  termine, di durata dipendente dalle condizioni di uso clinico. Quest'ultima  prova  serve  a  descrivere  gli effetti potenzialmente avversi  cui  occorre  prestare  attenzione  negli  studi clinici. La durata   e'   stabilita   nei   pertinenti  orientamenti/linee  guida pubblicati dall'Agenzia.
 c) Genotossicita'
 Lo  studio  del  potenziale  mutageno  e  clastogeno ha lo scopo di rivelare eventuali cambiamenti prodotti da una sostanza sul materiale genetico  di  individui  o  di  cellule. Le sostanze mutagene possono costituire  un  pericolo per la salute, perche' l'esposizione ad esse puo'  indurre  mutazioni  di  linea germinale, con la possibilita' di disfunzioni  congenite  e il rischio di mutazioni somatiche, comprese quelle  cancerogene.  Questi  studi  sono  obbligatori per ogni nuova sostanza.
 d) Cancerogenicita'      Abitualmente      vengono      richieste sperimentazioni atte a rivelare effetti cancerogeni:
 1. Tali studi devono essere eseguiti per ogni medicinale di cui si  prevede  un  uso  clinico  per  un  lungo  periodo della vita del paziente, costante oppure ripetuto in modo intermittente.
 2.  Questi  studi  sono  raccomandati  per  alcuni  medicinali, qualora   sussistano   timori  di  effetti  cancerogeni,  ad  esempio risalenti  a prodotti della stessa classe o di struttura analoga, o a riscontri di studi sulla tossicita' per somministrazioni ripetute.
 3.  Non  sono  necessari  studi  di composti inequivocabilmente genotossici,  perche'  vengono  ritenuti  cancerogeni trasversalmente alle   specie   e   fattori  di  rischio  per  l'uomo.  Se  si  vuole somministrare  all'uomo in modo cronico un medicinale di questo tipo, puo'  essere  necessario  uno  studio cronico per individuare effetti cancerogeni precoci.
 e) Tossicita' riproduttiva e dello sviluppo
 Le   indagini  sugli  eventuali  effetti  nocivi  sulla  fertilita' maschile  e  femminile  nonche' sulla prole vanno effettuate con test adeguati.
 Esse  comprendono  studi  degli effetti sulla fertilita' maschile o femminile  adulta,  studi degli effetti tossici e teratogeni in tutte le  fasi  dello  sviluppo,  dal concepimento alla maturita' sessuale, nonche'  studi  degli  effetti latenti, quando il medicinale in esame viene somministrato alla femmina durante la gravidanza.
 La   non  realizzazione  di  tali  prove  deve  essere  debitamente motivata.
 A  seconda  delle  indicazioni  d'uso  del  medicinale,  si possono autorizzare  ulteriori  studi sullo sviluppo quando si somministra il medicinale alla progenie.
 Gli  studi  di  tossicita' embrio-fetale vanno di norma condotti su due  specie  di  mammiferi,  una delle quali non roditrice. Gli studi peri-  e  postnatali  devono  essere  condotti  su almeno una specie. Laddove  una  determinata  specie  presenta per un dato medicinale un metabolismo  analogo  a  quello dell'uomo, sarebbe opportuno inserire tale specie nella prova. Una delle specie utilizzate dovrebbe inoltre corrispondere  alla specie utilizzata per gli studi di tossicita' per somministrazione ripetuta.
 Il  disegno  dello  studio e' determinato tenendo conto dello stato delle  conoscenze  scientifiche  al  momento  in cui la domanda viene presentata.
 f) Tolleranza locale
 Gli   studi   della  tolleranza  locale  devono  individuare  se  i medicinali (sia le sostanze attive che gli eccipienti) sono tollerati nei punti del corpo che possono entrare in contatto con il medicinale a  seguito  della  sua  somministrazione  nell'uso  clinico. Le prove effettuate devono garantire una distinzione tra gli effetti meccanici della somministrazione, oppure un'azione meramente fisico-chimica del prodotto, e gli effetti tossicologici o farmacodinamici.
 Le  prove  di  tolleranza  locale  devono  essere  eseguite  con il preparato  sviluppato per l'uso umano, utilizzando il veicolo e/o gli eccipienti  per  trattare  il/i gruppo/i di controllo. All'occorrenza vanno inclusi i controlli positivi e le sostanze di riferimento.
 Le  prove  di  tolleranza  locale  (scelta  delle  specie,  durata, frequenza,  via  di  somministrazione, dosi) devono essere progettate tenendo  conto  del  problema  da  indagare  e  delle  condizioni  di somministrazione  proposte  per  l'uso clinico. Se rilevante, occorre controllare la reversibilita' delle lesioni locali.
 Gli studi sull'animale possono essere sostituiti con prove in vitro convalidate,  a  condizione  che  i  risultati  delle  prove siano di qualita' e utilita' equivalenti per la valutazione di sicurezza.
 Per  i  prodotti  chimici applicati alla pelle (ad esempio cutanei, rettali, vaginali) il potenziale sensibilizzante deve essere valutato con  almeno  uno  dei  metodi  attualmente disponibili (il test sulle cavie o il test sui linfonodi locali). 5. Modulo 5: Relazioni sugli studi clinici 5.1. Formato e presentazione
 L'impostazione generale del modulo 5 e' la seguente:
 - Indice delle relazioni di studi clinici
 - Elenco sotto forma di tabelle di tutti gli studi clinici
 Relazioni di studi clinici
 - Relazioni di studi biofarmaceutici
 - Relazioni di studi di biodisponibilita'
 - Relazioni  di  studi  comparativi  di  biodisponibilita'  e  di bioequivalenza
 - Relazioni di studi di correlazione in vitro-in vivo
 - Relazioni di metodi bioanalitici e analitici
 Relazioni di studi in campo farmacocinetico con uso di biomateriali umani
 - Relazioni di studi di legame alle proteine plasmatiche
 - Relazioni di studi di metabolismo epatico e di interazione
 - Relazioni di studi con uso di altri biomateriali umani
 Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo
 - Relazioni di studi farmacocinetici e di tollerabilita' iniziale su soggetti sani
 - Relazioni di studi farmacocinetici e di tollerabilita' iniziale su pazienti
 - Relazioni di studi farmacocinetici sul fattore intrinseco
 - Relazioni di studi farmacocinetici sul fattore estrinseco
 - Relazioni di studi farmacocinetici di popolazione
 Relazioni di studi farmacodinamici sull'uomo
 - Relazioni        di        studi        farmacodinamici       e farmacocinetici/farmacodinamici su soggetti sani
 - Relazioni        di        studi        farmacodinamici       e farmacocinetici/farmacodinamici su pazienti
 Relazioni di studi sull'efficacia e la sicurezza
 - Relazioni    di    studi    clinici   controllati   concernenti l'indicazione asserita
 - Relazioni di studi clinici non controllati
 - Relazioni  di  analisi  di  dati relativi a piu' di uno studio, comprese   analisi   formali  integrate,  metanalisi  ed  analisi  di collegamento
 - Altre relazioni di studi
 Relazioni di esperienze successive all'immissione in commercio
 - Bibliografia 5.2. Contenuto: principi e requisiti fondamentali
 Occorre prestare particolare attenzione agli elementi che seguono.
 a) Le  informazioni cliniche da fornire ai sensi dell'articolo 8, comma 3  lettera l),  numero  3  del  presente  decreto  (articolo 8, paragrafo 3,     lettera i)    della    direttiva    2001/83/CE)    e dell'articolo 10,   comma 1   del   presente  decreto  (articolo  10, paragrafo 1,   della   direttiva  2001/83/CE)  devono  consentire  il formarsi  di  un  parere  sufficientemente fondato e scientificamente valido  sulla  rispondenza  del medicinale ai criteri previsti per il rilascio  dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Per questo motivo  e'  fondamentale che siano comunicati i risultati di tutte le sperimentazioni    cliniche    effettuate,   tanto   favorevoli   che sfavorevoli.
 b) Le  sperimentazioni cliniche devono sempre essere precedute da sufficienti    prove   tossicologiche   e   farmacologiche   eseguite sull'animale  secondo  le  disposizioni  del  modulo  4  del presente allegato.  L'investigatore deve prendere conoscenza delle conclusioni dell'esame  farmacologico  e  tossicologico e pertanto il richiedente deve   quanto   meno   fornirgli   il  fascicolo  dell'investigatore, comprendente    tutte   le   pertinenti   informazioni   note   prima dell'esecuzione  della  sperimentazione  clinica,  compresi eventuali dati  chimici, farmacologici e biologici, nonche' dati tossicologici, farmacocinetici   e  farmacodinamici  derivati  dagli  animali,  e  i risultati di precedenti sperimentazioni cliniche con dati in grado di giustificare il tipo, le dimensioni e la durata della prova proposta; le  relazioni  farmacologiche e tossicologiche complete devono essere fornite  su  richiesta.  Nel  caso  di  materiale  di origine umana o animale occorre utilizzare tutti i mezzi necessari per accertarsi che prima dell'inizio della sperimentazione il materiale sia esente dalla trasmissione di agenti infettivi.
 c) I  titolari  di  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio devono  garantire  che  i  documenti  delle  sperimentazioni cliniche importanti (soprattutto i moduli per i «case reports»), diversi dalla documentazione  medica sui soggetti, siano conservati dai proprietari dei dati:
 - per  almeno  15  anni  dopo il completamento o l'interruzione della sperimentazione,
 - per  almeno  2  anni  dopo la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio piu' recente nella Comunita' europea e se non  sono  in  corso  ne'  sono  previste  domande  di  immissione in commercio nella Comunita' europea,
 - per   almeno  2  anni  dopo  l'interruzione  ufficiale  dello sviluppo clinico del prodotto sperimentale.
 La  documentazione medica dei soggetti andra' conservata ai sensi della  legislazione  applicabile  e  per  il periodo massimo previsto dall'ospedale, l'istituto o il laboratorio privato.
 I  documenti  possono essere tuttavia conservati per periodi piu' lunghi,   qualora   sia  previsto  dalle  prescrizioni  regolamentari applicabili o da un accordo con lo sponsor, che ha la responsabilita' di  avvertire  l'ospedale,  l'istituto o il laboratorio quando non e' piu' necessario conservare i documenti.
 Lo  sponsor  o  altro  proprietario  dei  dati  conserva  tutta  la documentazione  relativa  alla  sperimentazione  per  tutta la durata dell'autorizzazione del prodotto. Questa documentazione comprende: il protocollo,  compreso  il  razionale,  gli  obiettivi  e  il  modello statistico,    nonche'    la    metodologia   di   esecuzione   della sperimentazione,  con  le  condizioni  in  cui essa e' stata eseguita unitamente  ad indicazioni particolareggiate in merito a: il prodotto oggetto  di  sperimentazione,  il  medicinale  di  riferimento e/o il placebo  utilizzati;  le procedure operative standard; tutti i pareri scritti    sul   protocollo   e   sulle   procedure;   il   fascicolo dell'investigatore;  i  moduli per i «case reports» per ogni soggetto sottoposto   a  sperimentazione;  la  relazione  finale;  eventuale/i certificato/i  di verifica dello studio. Lo sponsor o il proprietario successivo  deve  conservare  la  relazione  finale per un periodo di cinque anni dopo la scadenza dell'autorizzazione del medicinale.
 Per  le  sperimentazioni effettuate nella Comunita' europea inoltre il  titolare  dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio deve prendere  ulteriori  provvedimenti  per  archiviare la documentazione conformemente  alle  disposizioni  del D.lg.vo 24 giugno 2003, n. 211 (direttiva    2001/20/CE    e   relativi   orientamenti/linee   guida particolareggiati d'attuazione).
 Vanno documentati tutti i cambiamenti di proprieta' dei dati.
 Tutti  i  dati e documenti devono essere immediatamente disponibili su richiesta delle autorita' competenti.
 d) Le  informazioni  relative  ad  ogni  sperimentazione  clinica devono contenere sufficienti particolari per consentire la formazione di un giudizio obiettivo, come:
 - il  protocollo,  compreso  il  razionale,  gli obiettivi e il modello  statistico, nonche' la metodologia della sperimentazione, le condizioni  in  cui  e'  stata  eseguita,  unitamente  ad indicazioni particolareggiate in merito al prodotto oggetto di prova
 - eventuale/i certificato/i di verifica dello studio
 - elenco dell'/degli investigatore/i; per ciascun investigatore occorre   fornire  nome,  indirizzo,  titoli,  qualifiche  e  compiti clinici,   nonche'  indicare  dove  e'  stata  eseguita  la  prova  e presentare  le  informazioni  separate  per  ogni  singolo  paziente, compreso  il modulo per i «case reports» per ogni soggetto sottoposto a prova
 - la relazione finale firmata dall'investigatore e, nel caso di sperimentazioni   multicentriche,   da   tutti  gli  investigatori  o dall'investigatore (principale) di coordinamento.
 e) I dati particolareggiati delle sperimentazioni cliniche di cui sopra  devono  essere  trasmessi alle autorita' competenti. Tuttavia, d'accordo  con queste ultime, il richiedente potra' tralasciare parte delle   informazioni   suddette.  La  documentazione  completa  sara' comunque fornita immediatamente su richiesta.
 L'investigatore   dovra'   infine  trarre  le  proprie  conclusioni pronunciandosi, nel quadro della sperimentazione, sulla sicurezza del prodotto    in    condizioni   normali   d'uso,   sulla   tolleranza, sull'efficacia,   con   ogni   precisazione   utile  in  merito  alle indicazioni  e  controindicazioni,  alla posologia e durata media del trattamento,   nonche'  eventualmente  alle  particolari  precauzioni d'impiego  e  ai  sintomi  clinici per sovradosaggio. L'investigatore principale  che presenta i risultati di uno studio multicentrico deve formulare nelle sue conclusioni un parere a nome di tutti i centri in merito  alla  sicurezza  e all'efficacia del medicinale oggetto dello studio.
 f) Le  osservazioni  cliniche  devono  essere  riassunte per ogni sperimentazione indicando:
 1) il numero dei soggetti trattati, ripartiti per sesso;
 2)  la scelta e la composizione per eta' dei gruppi di pazienti sottoposti a sperimentazione e le prove comparative;
 3)   il   numero   dei   pazienti   che   hanno  interrotto  la sperimentazione    prima    del    termine,    nonche'    i    motivi dell'interruzione;
 4)   in  caso  di  sperimentazioni  controllate,  svolte  nelle condizioni sopraindicate, se il gruppo di controllo:
 - non sia stato sottoposto ad alcun trattamento terapeutico
 - abbia ricevuto un placebo
 - abbia ricevuto un altro medicinale di effetto noto
 - abbia ricevuto un trattamento non farmacologico
 5) la frequenza degli effetti collaterali negativi constatati;
 6)  precisazioni  sui  soggetti a rischio maggiore, per esempio anziani,  bambini,  donne gestanti o in periodo mestruale, o soggetti il  cui particolare stato fisiologico o patologico deve essere tenuto in considerazione;
 7)  parametri  o  criteri  di  valutazione  dell'efficacia  e i risultati espressi secondo tali parametri;
 8)   la   valutazione   statistica  dei  risultati,  quando  e' conseguente   alla   programmazione   delle  prove,  e  le  variabili intervenute.
 g) L'investigatore  inoltre deve sempre segnalare le osservazioni fatte su:
 1) Gli eventuali fenomeni di assuefazione, di farmacodipendenza o di sindrome da astinenza;
 2)  le  interazioni  accertate  con altri farmaci somministrati contemporaneamente;
 3)  i  criteri in base ai quali determinati pazienti sono stati esclusi dalle sperimentazioni;
 4)   eventuali   casi   di   decesso  verificatisi  durante  la sperimentazione o nel periodo susseguente.
 h) Le informazioni relative ad una nuova associazione di sostanze medicinali  devono  essere identiche a quelle prescritte per un nuovo medicinale   e  giustificare  l'associazione  sotto  l'aspetto  della sicurezza ed efficacia.
 i) La   mancanza   totale   o   parziale   di  dati  deve  essere giustificata.  Quando  nel  corso  delle sperimentazioni si producono effetti  imprevisti,  occorre  eseguire ed analizzare ulteriori prove precliniche, tossicologiche e farmacologiche.
 j) Nel  caso  di  medicinali  destinati  ad  una somministrazione prolungata   occorre  fornire  ragguagli  sulle  eventuali  modifiche intervenute nell'azione farmacologica dopo somministrazione ripetuta, nonche' sulla fissazione della posologia a lungo termine. 5.2.1. Relazioni sugli studi biofarmaceutici
 Occorre   presentare   relazioni   sugli   studi   comparativi   di biodisponibilita',  di  bioequivalenza, nonche' relazioni di studi di correlazione in vitro e in vivo e di metodi bioanalitici e analitici.
 All'occorrenza   va   inoltre   effettuata  una  valutazione  della biodisponibilita'  per  dimostrare la bioequivalenza tra i medicinali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). 5.2.2. Relazioni  sugli studi effettuati in campo farmacocinetico con uso di biomateriali umani
 Ai  fini  del  presente allegato per biomateriali umani s'intendono proteine,  cellule,  tessuti  e  materiali correlati di origine umana usati  in vitro o ex vivo per valutare le proprieta' farmacocinetiche delle sostanze farmaceutiche.
 Sotto  questo  profilo  occorre presentare relazioni sugli studi di legame  alle  proteine  plasmatiche,  di  metabolismo  epatico  e  di interazione  delle sostanze attive, nonche' di studi con uso di altri biomateriali umani. 5.2.3. Relazioni di studi farmacocinetici sull'uomo
 a) Occorre     descrivere     le     seguenti     caratteristiche farmacocinetiche:
 - assorbimento (velocita' e quantita),
 - distribuzione,
 - metabolismo,
 - escrezione.
 Occorre  descrivere  le caratteristiche clinicamente significative, comprese  le implicazioni dei dati cinetici sul regime posologico, in particolare  per  i  pazienti  a  rischio,  nonche' le differenze tra l'uomo   e  le  specie  animali  utilizzate  nel  corso  degli  studi preclinici.
 Oltre  ai  normali  studi  farmacocinetici a campionatura multipla, anche   le   analisi   farmacocinetiche   di  popolazione  basate  su campionamento  ridotto  durante  gli studi clinici possono servire ad affrontare  i  problemi  del  contributo  di  fattori  intrinseci  ed estrinseci  alla  variabilita'  nella  relazione  posologia/ risposta farmacocinetica.  Vanno presentate relazioni di studi farmacocinetici e  di  tollerabilita'  iniziale  su  soggetti  sani  e  su  pazienti, relazioni   di  studi  farmacocinetici  di  valutazione  dei  fattori intrinseci  ed estrinseci, nonche' relazioni di studi farmacocinetici sulla popolazione.
 b) Se   il   medicinale   deve   essere  correttamente  impiegato simultaneamente  con altri medicinali, si devono fornire informazioni sulle  prove  di somministrazione congiunta effettuate per mettere in evidenza eventuali modifiche dell'azione farmacologica.
 Devono  essere  studiate  le  interazioni  farmacocinetiche  tra la sostanza attiva e altri medicinali o sostanze. 5.2.4. Relazioni sugli studi farmacodinamici sull'uomo
 a) Occorre  dimostrare  l'azione  farmacodinamica  correlata  con l'efficacia, comprendendo:
 - la relazione dose-risposta e il suo sviluppo nel tempo,
 - la   motivazione   della  posologia  e  delle  condizioni  di somministrazione,
 - se possibile, le modalita' d'azione.
 Occorre  descrivere  l'azione  farmacodinamica  non  correlata  con l'efficacia.
 L'accertamento  di  effetti farmacodinamici nell'uomo non e' di per se'  sufficiente  per trarre conclusioni circa un particolare effetto terapeutico potenziale.
 b) Se   il   medicinale  deve  essere  normalmente  impiegato  in concomitanza  con  altri  medicinali,  si devono fornire informazioni sulle  prove  di somministrazione congiunta effettuate per mettere in evidenza eventuali modifiche dell'azione farmacologica.
 Devono  essere  indagate  le  interazioni  farmacodinamiche  tra la sostanza attiva e altri medicinali o sostanze. 5.2.5. Relazioni sugli studi sull'efficacia e la sicurezza 5.2.5.1. Relazioni   di   studi   clinici   controllati   concernenti l'indicazione richiesta
 In  generale,  le  sperimentazioni  cliniche vanno effettuate sotto forma di «prove cliniche controllate» se possibile, randomizzate e se opportuno  contro placebo e contro un medicinale noto di riconosciuto valore  terapeutico;  ogni  diverso  disegno  di  studio  deve essere giustificata.  Il  trattamento dei gruppi di controllo varia caso per caso e dipende anche da considerazioni di carattere etico e dall'area terapeutica;  cosi' a volte puo' essere piu' interessante confrontare l'efficacia  di  un  nuovo  medicinale  con  quella  di un medicinale affermato   di  comprovato  valore  terapeutico,  piuttosto  che  con l'effetto di un placebo.
 (1)  Nella misura del possibile, ma soprattutto quando si tratta di sperimentazioni in cui l'effetto del medicinale non e' obiettivamente misurabile,  si  devono  porre  in atto i mezzi necessari per evitare bias, ricorrendo anche alla randomizzazione e ai metodi in ceco.
 (2)  Il  protocollo  della  sperimentazione  deve  comprendere  una descrizione completa dei metodi statistici da utilizzare, il numero e i  motivi  che  giustificano  l'inclusione  dei  pazienti (compresi i calcoli  sulla  potenza dello studio), il livello di significativita' da  utilizzare  e  la  descrizione  dell'unita'  statistica.  Occorre documentare  le  misure  adottate  per evitare bias, in particolare i metodi  di  randomizzazione.  La  partecipazione di un gran numero di pazienti  ad  una  sperimentazione  non  deve  in  nessun caso essere considerata atta a sostituire uno studio adeguatamente controllato.
 I  dati  di  sicurezza devono essere verificati tenendo conto degli orientamenti/linee  guida  pubblicati  dalla  Commissione,  prestando particolare  attenzione  ad  eventi  che  hanno prodotto modifiche di posologia  o necessita' di somministrazione simultanea di medicinali, eventi  avversi  gravi,  eventi che causano interruzioni e decessi. I pazienti  o gruppi di pazienti a maggior rischio vanno identificati e occorre  prestare  particolare  attenzione  a pazienti potenzialmente vulnerabili che possono essere presenti in numero ridotto, ad esempio bambini,  donne  in  gravidanza,  anziani  vulnerabili  con  evidenti anomalie del metabolismo o dell'escrezione, ecc. L'implicazione della valutazione  di  sicurezza  sugli  eventuali  usi del medicinale deve essere descritta. 5.2.5.2. Relazioni  sugli studi clinici non controllati, relazioni di analisi  di  dati  relativi a piu' di uno studio e altre relazioni di studi clinici.
 Occorre fornire queste relazioni. 5.2.6. Relazioni   sull'esperienza   successiva   all'immissione   in commercio
 Se  il  medicinale  e'  gia'  autorizzato  in  paesi terzi, occorre fornire  le  informazioni  riguardanti  le  reazioni  avverse  a tale medicinale  e ad altri medicinali contenenti la/e stessa/e sostanza/e attiva/e, eventualmente con riferimento ai tassi di utilizzo. 5.2.7. Moduli  per  i  «case  reports»  la  relazione  delle prove ed elenchi dei singoli pazienti
 Quando    vengono    trasmessi    conformemente    ai    pertinenti orientamenti/linee  guida  pubblicati  dall'Agenzia,  i  moduli per i «case  reports»  e  gli  elenchi  dei dati sui singoli pazienti vanno forniti  e  presentati  nello  stesso ordine delle relazioni di studi clinici e classificati per studio.
 
 Parte II
 
 DOSSIER  SPECIFICI  DI  AUTORIZZAZIONE  ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO -
 REQUISITI SPECIFICI
 
 Alcuni  medicinali  presentano  caratteristiche specifiche tali che tutti   i   requisiti   relativi   alla   domanda  di  autorizzazione all'immissione  in  commercio,  di  cui  alla  parte  I  del presente allegato,  vanno  adattati.  Per  tener  conto  di queste particolari situazioni  i  richiedenti  devono  attenersi  ad  una  presentazione adeguata ed adattata del dossier. 1. Impiego medico ben noto
 Per  i  medicinali  la/e  cui sostanza/e attiva/e ha/hanno avuto un «impiego  medico  ben  noto»  ai  sensi dell'articolo 11 del presente decreto  (articolo  10 bis della direttiva 2004/27/CE che modifica la direttiva  2001/83)  e  presentano  un'efficacia  riconosciuta  e  un livello  accettabile  di  sicurezza,  si applicano le seguenti regole specifiche.
 Il  richiedente  presenta i moduli 1, 2 e 3 descritti nella parte I del presente allegato.
 Quanto   ai   moduli   4   e   5,   una   bibliografia  scientifica particolareggiata  deve  affrontare le caratteristiche cliniche e non cliniche.
 Per  dimostrare  l'impiego  medico  ben  noto,  vanno  applicate le seguenti regole:
 a) I  fattori da considerare per stabilire che i componenti di un medicinale sono d'impiego medico ben noto sono:
 - l'arco  di  tempo  durante  il  quale  una  sostanza e' stata utilizzata,
 - gli aspetti quantitativi dell'uso della sostanza,
 - il grado di interesse scientifico nell'uso della sostanza (in base alla letteratura scientifica pubblicata), e
 - la coerenza delle valutazioni scientifiche.
 Pertanto  possono  essere  necessari  tempi  diversi  per stabilire l'impiego  medico ben noto di sostanze differenti. In ogni caso pero' il  periodo  minimo  necessario  per stabilire se un componente di un medicinale  sia  d'impiego  medico  ben noto e' di almeno 10 anni dal primo uso sistematico e documentato nella Comunita' della sostanza in questione come medicinale.
 b) La documentazione presentata dal richiedente deve coprire ogni aspetto   della   valutazione  di  sicurezza  e/o  efficacia  e  deve contenere, o rifarsi ad, un'analisi della letteratura pertinente, ivi compresi  studi precedenti e successivi all'immissione in commercio e contributi scientifici pubblicati relativi a studi epidemiologici, in particolare   di  tipo  comparativo.  Si  deve  presentare  tutta  la documentazione   esistente,  sia  questa  favorevole  o  sfavorevole. Riguardo alle norme sull'«impiego medico ben noto», e' in particolare necessario  chiarire che i «riferimenti bibliografici» ad altre fonti probanti    (studi   posteriori   alla   commercializzazione,   studi epidemiologici,  ecc.)  e  non  solo  a  dati relativi ai test e alle sperimentazioni  possano  costituire  prove  valide della sicurezza e dell'efficacia  di  un prodotto se una domanda spiega e giustifica in modo soddisfacente l'uso di tali fonti d'informazione.
 c) Occorre  prestare particolare attenzione alle eventuali lacune nelle  informazioni  e  spiegare  perche' l'efficacia del prodotto si possa  considerare  accettabile  sotto il profilo della sicurezza e/o dell'efficacia nonostante l'assenza di alcuni studi.
 d) Le  rassegne  non  cliniche  e/o  cliniche  devono spiegare la rilevanza  di tutti i dati presentati concernenti un prodotto diverso da  quello  che  s'intende mettere in commercio. Si deve giudicare se tale prodotto possa essere considerato simile a quello da autorizzare nonostante le differenze esistenti.
 e) L'esperienza  successiva all'immissione in commercio acquisita con   altri   prodotti   contenenti   gli  stessi  componenti  assume particolare  rilievo  e  i richiedenti devono attribuirle particolare importanza. 2. Medicinali essenzialmente simili
 a) Le  domande  ai  sensi  dell'articolo 13  del presente decreto (articolo  10 quater della direttiva 2001/83/CE come modificata dalla direttiva 2004/27/CE) devono contenere i dati di cui ai moduli 1, 2 e 3  della  parte I del presente allegato, a condizione che il titolare dell'autorizzazione   all'immissione  in  commercio  originale  abbia consentito  al  richiedente di fare riferimento al contenuto dei suoi moduli 4 e 5.
 b) Le  domande  ai  sensi  dell'articolo 10  del presente decreto (articolo   10  della  direttiva  2001/83/CE  come  modificata  dalla direttiva  2004/27/CE medicinali generici) devono contenere i dati di cui  ai  moduli  1,  2  e  3  della  parte  I  del presente allegato, unitamente   ai   dati  che  dimostrano  la  biodisponibilita'  e  la bioequivalenza   con   il  medicinale  originale,  a  condizione  che quest'ultimo non sia un medicinale di origine biologica (v. parte II, modulo 4, medicinali simili di origine biologica).
 Per questi prodotti le rassegne e i riassunti clinici e non clinici devono evidenziare in particolare i seguenti elementi:
 - i motivi per cui si asserisce la natura essenzialmente simile;
 - un   riassunto   delle  impurezze  presenti  in  lotti  della/e sostanza/e  attiva/e  e  nel  medicinale  finito (e, se pertinente, i prodotti di degradazione che si formano durante la conservazione), di cui  si  propone l'uso nel prodotto da commercializzare insieme a una valutazione di tali impurezze;
 - una  valutazione  degli studi di bioequivalenza o il motivo per cui   tali  studi  non  sono  stati  eseguiti  con  riferimento  agli orientamenti/linee    guida    «Studio    di    biodisponibilita'   e bioequivalenza»;
 - un  aggiornamento  sulle letteratura pubblicata che interessano la  sostanza  e  la  domanda  in  oggetto.  A questo scopo si possono commentare articoli di riviste di livello riconosciuto;
 - ogni affermazione riportata nel riassunto delle caratteristiche del  prodotto  non nota o non dedotta dalle proprieta' del medicinale e/o  della  sua  categoria  terapeutica  deve  essere  discussa nelle rassegne/  sommari non clinici/clinici e deve essere comprovata dalla letteratura pubblicita' e/o da studi complementari;
 - eventualmente,  ulteriori  dati atti a dimostrare l'equivalenza sotto  il  profilo  della sicurezza e dell'efficacia di diversi sali, esteri o derivati di una sostanza attiva autorizzata, che deve essere fornita  dal richiedente che sostiene la natura essenzialmente simile alla sostanza attiva esistente. 3. Dati complementari richiesti in situazioni specifiche
 Qualora  la  sostanza attiva di un medicinale essenzialmente simile contenga  la  stessa  parte  terapeuticamente  attiva  del medicinale originale   autorizzato   associata   ad   un   diverso   sale/estere composto/derivato,  occorre  comprovare  che  non vi sono cambiamenti della  farmacocinetica  della parte attiva, della farmacodinamica e/o della    tossicita'    che   potrebbero   mutarne   il   profilo   di sicurezza/efficacia.  Se  cio'  non si verifica, tale associazione va considerata come nuova sostanza attiva.
 Qualora  un medicinale sia destinato ad un diverso uso terapeutico, o  presentato  in una forma farmaceutica diversa, o somministrato per vie  diverse  o  in dosi diverse o con una posologia diversa, occorre fornire   i   risultati   delle   pertinenti   prove  tossicologiche, farmacologiche e/o sperimentazioni cliniche. 4. Medicinali di origine biologica simili
 Le  disposizioni  di  cui  all'articolo 10,  commi 7  del  presente decreto  (articolo  10,  paragrafo 4  della direttiva 2001/83/CE come modificata dalla direttiva 2004/27/CE) possono non essere sufficienti nel  caso  di  medicinali  di  origine  biologica. Se le informazioni richieste  nel  caso  di  prodotti  essenzialmente simili (medicinali generici)  non consentono di dimostrare che due medicinali di origine biologica  sono simili, occorre fornire dati complementari, attinenti in particolare al profilo tossicologico e clinico.
 Se  un  medicinale biologico, definito nella parte I, paragrafo 3.2 di  questo allegato, che fa riferimento a un medicinale originale che aveva  ottenuto  un'autorizzazione  all'immissione in commercio nella Comunita',  e' oggetto di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio da un richiedente indipendente dopo la scadenza del periodo di protezione dei dati, occorre seguire la seguente impostazione.
 - Le  informazioni da fornire non devono limitarsi ai moduli 1, 2 e  3  (dati  farmaceutici, chimici e biologici), integrati da dati di bioequivalenza e biodisponibilita'. Il tipo e la quantita' di dati da aggiungere  (tossicologici,  altri  dati  non  clinici e dati clinici adeguati) devono essere stabiliti caso per caso ai sensi dei relativi orientamenti/linee guida scientifici/e.
 - Vista  la  diversita'  dei  medicinali di origine biologica, la necessita'  di  determinati studi di cui ai moduli 4 e 5 va stabilita dall'autorita'   competente,   tenendo  conto  delle  caratteristiche specifiche di ogni singolo medicinale.
 I    principi    generali    da   applicare   sono   contenuti   in orientamenti/linee  guida  pubblicati dall'Agenzia, che tengono conto delle   caratteristiche   del   medicinale   di   origine   biologica interessato.  Se il medicinale originariamente autorizzato ha piu' di un'indicazione,  l'efficacia  e  la  sicurezza  del medicinale che si sostiene  essere  simile  devono  essere confermate o, se necessario, dimostrate separatamente per ciascuna delle indicazioni asserite. 5. Medicinali ad associazione fissa
 Le domande ai sensi dell'articolo 12 del presente decreto (articolo 10  ter  della  direttiva  2001/83/CE come modificata dalla direttiva 2004/27/CE)  devono  riferirsi  a nuovi medicinali composti da almeno due  sostanze  attive non precedentemente autorizzate come medicinale ad  associazione  fissa.  Per  queste  domande  occorre presentare un dossier  completo  (moduli da 1 a 5) per i medicinali ad associazione fissa. Se possibile, occorre presentare informazioni relative ai siti di  fabbricazione  e  alla  valutazione  di  sicurezza per gli agenti avventizi. 6. Documentazione per domande in circostanze eccezionali
 Quando,  come  dispone l'articolo 33 del presente decreto (articolo 22  della direttiva 2001/83/CE) il richiedente puo' dimostrare di non essere  in  grado  di  fornire  dati  completi  sull'efficacia  e  la sicurezza  del  medicinale  nelle  normali  condizioni  d'impiego  in quanto:
 - i casi per i quali sono indicati i medicinali in questione sono tanto rari che non si puo' ragionevolmente pretendere dal richiedente che fornisca riscontri completi, oppure
 - l'attuale  grado  di sviluppo delle conoscenze scientifiche non consente di raccogliere informazioni complete, oppure
 - i  principi  di deontologia medica generalmente ammessi vietano di raccogliere tali informazioni,
 l'autorizzazione all'immissione in commercio puo' essere rilasciata ad alcune specifiche condizioni:
 - il  richiedente deve portare a termine un determinato programma di   studi   entro  un  periodo  di  tempo  stabilito  dall'autorita' competente;  in  base  ai  risultati ottenuti si procede ad una nuova valutazione del profilo rischi/beneficio,
 - il   medicinale   considerato   deve  essere  venduto  solo  su prescrizione  medica  e  in  taluni casi la sua somministrazione puo' avvenire  soltanto  sotto  stretto controllo medico, possibilmente in ambiente  ospedaliero  e,  in  caso  di  radiofarmaci, da una persona autorizzata,
 - il foglietto illustrativo e tutte le altre informazioni mediche devono  richiamare  l'attenzione  del medico curante sul fatto che le conoscenze  disponibili  sul medicinale considerato sotto determinati aspetti non sono ancora sufficienti. 7. Domande miste di autorizzazione all'immissione in commercio
 Per  domande  miste  di  autorizzazione all'immissione in commercio s'intendono  domande  di autorizzazione all'immissione i cui moduli 4 e/o  5  consistono  di  una  combinazione  di  relazioni di studi non clinici   e/o   clinici  limitati  eseguiti  dal  richiedente,  e  di riferimenti  bibliografici. La composizione di tutti gli altri moduli e'  conforme  alle  indicazioni  della parte I del presente allegato. L'autorita'  competente  decide caso per caso se accettare il formato presentato dal richiedente.
 
 Parte III
 
 MEDICINALI PARTICOLARI
 
 Questa  parte  riporta  le  disposizioni  specifiche  relative alla natura dei medicinali propriamente identificati. 1. Medicinali di origine biologica 1.1. Medicinali derivati dal plasma
 Per  i  medicinali  derivati  dal sangue o plasma umano e in deroga alle disposizioni del modulo 3, i requisiti di cui alle «Informazioni relative  alle  materie  prime  e  ai  materiali  sussidiari», per le materie   prime   composte  da  sangue/plasma  umano  possono  essere sostituite  da  un  master file del plasma certificato ai sensi della presente parte.
 a) Principi
 Ai fini del presente allegato:
 - Per  master  file del plasma s'intende una documentazione a se' stante  separata  dal  dossier  di  autorizzazione  all'immissione in commercio, che fornisce ogni dettagliata informazione pertinente alle caratteristiche  di  tutto  il  plasma  umano utilizzato come materia prima  e/o  sussidiaria  per la fabbricazione di frazioni intermedie/ sottofrazioni   componenti   dell'eccipiente   e  della/e  sostanza/e attiva/e,  che  sono parte dei medicinali o dei dispositivi medici di cui  al  decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 come modificato dal  D.lg.vo  31 ottobre  2002,  n.  271  (direttiva  2000/70/CE  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16 novembre  2000,  che modifica  la  direttiva 93/42/CEE del Consiglio per quanto riguarda i dispositivi  medici che incorporano derivati stabili del sangue o del plasma      umano).     Ogni     centro     o     stabilimento     di frazionamento/lavorazione  di  plasma umano deve predisporre e tenere aggiornate  il complesso di informazioni dettagliate e pertinenti cui si riferisce il master file del plasma.
 - Il  master  file del plasma va presentato all'Agenzia europea o all'autorita'  competente  nazionale  -  Agenzia italiana del farmaco (AIFA)  - secondo le modalita' dalla stessa eventualmente indicate da chi chiede l'autorizzazione a commercializzare o dal titolare di tale autorizzazione.   Se   il  richiedente  e  il  titolare  di  siffatta autorizzazione  non  coincidono  con  il titolare del master file del plasma,  il  master  file  del  plasma  va  messo  a disposizione del richiedente  o del titolare dell'autorizzazione affinche' lo presenti all'autorita'    competente.    Il    richiedente   o   il   titolare dell'autorizzazione  all'immissione in commercio si assumono comunque la responsabilita' del medicinale.
 - L'autorita'     competente    che    valuta    l'autorizzazione all'immissione  in commercio attende che l'Agenzia europea rilasci il certificato prima di prendere una decisione sulla domanda.
 - Ogni dossier di autorizzazione all'immissione in commercio, tra i  cui  componenti  vi  e'  un  derivato  del plasma umano, deve fare riferimento  al  master  file  del  plasma  corrispondente  al plasma utilizzato come materia prima/sussidiaria.
 b) Contenuto
 Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'articolo 109  della direttiva 2001/83/CE,   emendato  dalla  direttiva  2002/98/CE  per  quanto  si riferisce  ai requisiti dei donatori e agli esami delle donazioni, il master  file  del  plasma  deve  contenere  informazioni  sul  plasma utilizzato  come  materia prima/sussidiaria, trattando specificamente di:
 (1) Origine del plasma
 (i)  informazioni  sui  centri  o  stabilimenti di raccolta del sangue/plasma,  con  relative  ispezioni  e  autorizzazioni,  e  dati epidemiologici sulle infezioni trasmissibili per via ematica.
 (ii)  informazioni sui centri o stabilimenti in cui si eseguono prove  sulle  donazioni e sui «plasma pool», con relative ispezioni e autorizzazioni.
 (iii)   criteri   di   selezione/esclusione   dei  donatori  di sangue/plasma.
 (iv)  sistema  operante che consente di individuare il percorso di  ogni  donazione  dallo stabilimento di raccolta del sangue/plasma fino ai prodotti finiti e viceversa.
 (2) Qualita' e sicurezza del plasma
 (i) conformita' alle monografie della farmacopea europea.
 (ii) prove sulle donazioni di sangue/plasma e sulle miscele per individuare   agenti   infettivi,  con  relative  informazioni  sulla metodica  di  analisi  e, in caso di «plasma pool», dati di convalida dei test utilizzati.
 (iii)  caratteristiche  tecniche  delle  sacche di raccolta del sangue   e   plasma,   con   relative  informazioni  sulle  soluzioni anticoagulanti impiegate.
 (iv) condizioni di conservazione e di trasporto del plasma.
 (v)  procedure  relative  alla  tenuta  dell'inventario  e/o al periodo di quarantena.
 (vi) caratterizzazione del «plasma pool».
 (3)  Sistema  operante  tra il fabbricante di medicinali derivati dal  plasma e/o chi frazione/ lavora il plasma da un lato, e i centri o  stabilimenti  di  raccolta e analisi del sangue/plasma dall'altro, che  definisce  le  condizioni  delle  reciproche  interazioni  e  le specificazioni stabilite.
 Il  master  file  del  plasma  deve  inoltre  fornire un elenco dei medicinali   ad   esso   afferenti   -   sia   che  abbiano  ottenuto l'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  sia che il processo d'autorizzazione  sia  in  corso  -,  compresi i medicinali di cui al D.lg.vo   24 giugno  2003,  n.  211,  articolo 2  (articolo  2  della direttiva   2001/20/CE   del   Parlamento  europeo  e  del  Consiglio concernente    l'applicazione    della    buona    pratica    clinica nell'esecuzione  delle  sperimentazioni cliniche di medicinali ad uso umano).
 c) Valutazione e certificazione
 - Per   i  medicinali  non  ancora  autorizzati,  chi  richiede l'autorizzazione   all'immissione   in   commercio  presenta  ad  una autorita'  competente  nazionale,  secondo  le modalita' dalla stessa eventualmente  indicate,  un  dossier  completo, cui allega un master file del plasma separato, se non esiste gia'.
 - L'Agenzia  europea sottopone il master file del plasma ad una valutazione  scientifica e tecnica. Una valutazione positiva comporta il  rilascio  di  un  certificato  di  conformita'  alla legislazione comunitaria  del  master  file  del  plasma,  cui  sara'  allegata la relazione  di  valutazione.  Tale  certificato si applica in tutta la Comunita'.  Per  la  procedura  di certificazione del master file del plasma  si  fa  riferimento  alla  linea  guida  CPMP/BWP/4463/03 del 26 febbraio 2004.
 - Il  master  file  del plasma sara' aggiornato e ricertificato ogni anno.
 - Le  modifiche  dei  termini  di  un  master  file  del plasma introdotte successivamente devono seguire la procedura di valutazione di  cui  al  regolamento (CE) n. 542/95 della Commissione concernente l'esame    delle   modifiche   dei   termini   di   un'autorizzazione all'immissione  sul  mercato  che rientra nell'ambito del regolamento (CEE)  n.  726/2004.  Le  condizioni  per  la  valutazione  di queste modifiche sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1085/2003.
 - In  una  seconda  fase  rispetto  a quanto disposto al primo, secondo,   terzo   e  quarto  trattino,  l'autorita'  competente  che rilascera'   o   ha  rilasciato  l'autorizzazione  all'immissione  in commercio   tiene  conto  della  certificazione,  ricertificazione  o modifica  del  master  file  del  plasma  relativo al/ai medicinale/i interessato/i.
 - In  deroga  alle  disposizioni  del  secondo  trattino  della presente  lettera  (valutazione  e certificazione), qualora un master file   del   plasma   corrisponda   solo  a  medicinali  derivati  da sangue/plasma  la  cui  autorizzazione all'immissione in commercio e' limitata  ad  un  unico  Stato  membro,  la valutazione scientifica e tecnica   di  tale  master  file  del  plasma  viene  eseguita  dalla competente autorita' nazionale di tale Stato membro. 1.2. Vaccini
 Per i vaccini per uso umano, in deroga alle disposizioni del modulo 3   sulla/e   «Sostanza/e   attiva/e»,   si   applicano  le  seguenti prescrizioni  se  basate  sull'uso  di  un  sistema  di  master  file dell'antigene del vaccino.
 Il dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di  un  vaccino diverso da quello antinfluenzale umano deve contenere un  master  file  dell'antigene  del  vaccino  per  ciascun  antigene costituente una sostanza attiva del vaccino stesso.
 a) Principi.
 Ai fini del presente allegato:
 - Per master file dell'antigene del vaccino s'intende una parte a se'  stante del dossier di domanda d'autorizzazione all'immissione in commercio   per   un   vaccino,  che  contiene  tutte  le  pertinenti informazioni biologiche, farmaceutiche e chimiche relative a ciascuna sostanza  attiva  che  fa parte del medicinale. La parte a se' stante puo'  essere  comune a uno o piu' vaccini monovalenti e/o polivalenti presentati  dallo  stesso  richiedente o titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 - Un  vaccino  puo' contenere uno o piu' antigeni distinti. In un vaccino vi sono tante sostanze attive quanti antigeni del vaccino.
 - Un  vaccino  polivalente  contiene almeno due antigeni distinti volti a prevenire una o piu' malattie infettive.
 - Un  vaccino  monovalente  contiene  un  unico  antigene volto a prevenire un'unica malattia infettiva.
 b) Contenuto.
 Il  master  file  dell'antigene  del  vaccino  contiene le seguenti informazioni  ricavate  dalla  parte corrispondente (sostanza attiva) del  modulo  3  sui  «Dati  di  qualita»  descritto nella parte I del presente allegato: Sostanza attiva
 1.  Informazioni  generali,  compresa  la rispondenza alla relativa monografia della Farmacopea europea.
 2.  Informazioni  sulla  fabbricazione della sostanza attiva: sotto questa  intestazione  vanno compresi il processo di fabbricazione, le informazioni  sulle  materie  prime  e  sui  materiali sussidiari, le misure  specifiche  sulle  valutazioni  di sicurezza per le EST e gli agenti avventizi, gli impianti e le attrezzature.
 3. Caratterizzazione della sostanza attiva
 4. Controllo di qualita' della sostanza attiva
 5. Standard e materiali di riferimento
 6. Contenitore e sistema di chiusura della sostanza attiva
 7. Stabilita' della sostanza attiva.
 c) Valutazione e certificazione.
 - Per  i  nuovi  vaccini,  contenenti  un  nuovo  antigene,  il richiedente  deve  presentare  all'autorita'  nazionale competente un dossier  completo  di  domanda  di  autorizzazione  all'immissione in commercio  comprendente tutti i master file dell'antigene del vaccino corrispondenti  ad  ogni  singolo  antigene  che  fa  parte del nuovo vaccino,  se  ancora non esistono master file per il singolo antigene di vaccino. L'Agenzia europea effettuera' una valutazione scientifica e  tecnica  di  ogni  master  file di antigene di vaccino. In caso di valutazione  positiva,  essa rilascera' un certificato di conformita' alla  legislazione  europea  per  ogni  master  file  di  antigene di vaccino,  cui  sara'  allegata  la  relazione  di  valutazione.  Tale certificato  e'  valido  in  tutta  la Comunita'. Per la procedura di certificazione  del  master  file  dell'antigene  del  vaccino  si fa riferimento  alla linea guida EMEA/CPMP/4548/03/Final del 26 febbraio 2004.
 - Le disposizioni del primo trattino si applicano anche a tutti i  vaccini  consistenti  in  una  nuova  combinazione di antigeni del vaccino,  indipendentemente dal fatto che uno o piu' di tali antigeni siano o meno parte di vaccini gia' autorizzati nella Comunita'.
 - Le modifiche al contenuto di un master file dell'antigene del vaccino per un vaccino autorizzato nella Comunita' sono soggette alla valutazione scientifica e tecnica da parte dell'Agenzia conformemente alla  procedura  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1085/2003  della Commissione.  In  caso  di valutazione positiva l'Agenzia rilascia un certificato  di conformita' alla legislazione comunitaria relativo al master  file dell'antigene del vaccino. Tale certificato e' valido in tutta la Comunita'.
 - In  deroga  alle  disposizioni  del  primo,  secondo  e terzo trattino  della  presente  lettera  (valutazione  e  certificazione), qualora  un master file dell'antigene del vaccino corrisponda solo ad un  vaccino  la cui autorizzazione all'immissione in commercio non e' stata/non   sara'   rilasciata   conformemente   ad   una   procedura comunitaria,  e  il  vaccino autorizzato inoltre includa antigeni del vaccino  non  valutati conformemente ad una procedura comunitaria, la valutazione  scientifica  e tecnica di tale master file dell'antigene del  vaccino  e  delle  sue successive modifiche viene eseguita dalla competente  autorita'  nazionale  che  ha rilasciato l'autorizzazione all'immissione in commercio.
 - In  una  seconda  fase  rispetto  a  quanto  disposto al primo, secondo,   terzo   e  quarto  trattino,  l'autorita'  competente  che rilascera'   o   ha  rilasciato  l'autorizzazione  all'immissione  in commercio,  terra'  conto  della  certificazione,  ricertificazione o modifica  del  master  file  dell'antigene del vaccino relativo al/ai medicinale/i interessato/i. 2. Radiofarmaci e precursori 2.1. Radiofarmaci
 Ai  fini  del  presente capitolo, le domande per i farmaci previsti agli  articoli 6,  comma 4  e  9  del  presente  decreto (articolo 6, paragrafo 2,   e   articolo 9   della  direttiva  2001/83/CE)  devono consistere in un dossier completo, che deve comprendere le specifiche precisazioni che seguono:
 Modulo 3
 a) Nel   caso   di  un  kit  radiofarmaceutico  che  deve  essere radio-marcato  dopo la fornitura da parte del produttore, la sostanza attiva e' la parte della formulazione destinata a portare o legare il radionuclide.  La  descrizione  del  metodo  di fabbricazione del kit radiofarmaceutico  conterra' informazioni sulla fabbricazione del kit e  del  suo  trattamento  finale  che  si  raccomanda per produrre il medicinale  radioattivo.  Se  opportuno, le necessarie specificazioni del   radionuclide   devono   essere   descritte  conformemente  alla monografia  generale  o  alle  monografie specifiche della farmacopea europea.   Vanno   inoltre   specificati   eventuali  altri  composti essenziali  ai fini della radio-marcatura e la struttura del composto radiomarcato.
 Per   i   radionuclidi,   vanno  discusse  le  radiazioni  nucleari coinvolte.
 Nel  caso di un generatore, per sostanze attive si intende tanto il radionuclide progenitore che il radionuclide discendente.
 b) Vanno  fornite  precisazioni  sulla  natura  del radionuclide, l'identita'   dell'isotopo,   le   probabili   impurezze,  l'elemento portante, nonche' l'uso e l'attivita' specifica.
 c) Le   materie   prime  comprendono  i  materiali  bersaglio  di radiazioni.
 d) Vanno      presentate     considerazioni     sulla     purezza chimica/radiochimica e sulla sua relazione con la biodistribuzione.
 e) E'  necessario  descrivere  la  purezza  dei  radionuclidi, la purezza radiochimica e l'attivita' specifica.
 f) In  caso di generatori occorre fornire particolari sulle prove dei  radionuclidi  progenitori  e  discendenti.  In  caso  di  eluiti generatori   e'   necessario   effettuare   prove   del  radionuclide progenitore e degli altri componenti del sistema generatore.
 g) Il  requisito  di esprimere il contenuto di sostanze attive in termini  di  peso  delle  frazioni  attive  si  applica  solo  ai kit radiofarmaceutici.  Nel  caso  di  radionuclidi  la radioattivita' va espressa in Becquerel ad una determinata data e, se del caso, ora con riferimento al fuso orario. Va indicato il tipo di radiazione.
 h) Le  specifiche  del  prodotto finito comprendono, nel caso dei kit,  prove  di efficienza del prodotto dopo la radio-marcatura. Tali prove   devono   comprendere   adeguati   controlli   della   purezza radiochimica    e   radio-nuclidica   del   composto   sottoposto   a radio-marcatura.  Occorre  identificare  e  dosare  tutti i materiali necessari alla radio-marcatura.
 i) Vanno  fornite informazioni sulla stabilita' dei generatori di radionuclidi,  dei  kit di radionuclidi e dei prodotti radio-marcati. Va  documentata  la  stabilita'  durante  l'uso  dei  radiofarmaci in flaconi multidosi.
 Modulo 4
 E'  noto che la tossicita' puo' essere associata ad una determinata dose  di  radiazioni.  Nella  diagnosi  si  tratta di una conseguenza dell'utilizzazione  dei  radiofarmaci; nella terapia si tratta invece di  una  proprieta'  ricercata.  La  valutazione  della  sicurezza  e dell'efficacia  dei  radiofarmaci  deve  pertanto riguardare le norme concernenti il medicinale e gli aspetti dosimetrici della radiazione. Occorre  documentare l'esposizione alle radiazioni di organi/tessuti. Le  stime  della dose di radiazione assorbita devono essere calcolate secondo un sistema specifico, internazionalmente riconosciuto per una determinata via di somministrazione.
 Modulo 5
 Se  possibile,  occorre  fornire  i risultati delle sperimentazioni cliniche,  che  altrimenti  devono essere giustificate nelle rassegne relative alla parte clinica. 2.2. Precursori radiofarmaceutici a scopo di radio-marcatura
 Nel  caso  specifico  di  un precursore radiofarmaceutico destinato esclusivamente   a   scopi   di   radio-marcatura,  si  deve  tendere essenzialmente  a presentare informazioni sulle possibili conseguenze della  scarsa  efficienza della radio-marcatura o della dissociazione in vivo del coniugato radio-marcato, cioe' sui problemi degli effetti prodotti  sul  paziente da radionuclidi liberi. E' inoltre necessario presentare    le   pertinenti   informazioni   relative   ai   rischi professionali,  cioe'  l'esposizione  alle  radiazioni  del personale ospedaliero e dell'ambiente.
 Occorre, se applicabile, fornire le seguenti informazioni:
 Modulo 3
 Le  disposizioni  del  modulo  3 - definite alle precedenti lettere da a)  a i)  -  si  applicano,  se applicabile, alla registrazione di precursori radiofarmaceutici.
 Modulo 4
 Quanto   alla   tossicita'   per   somministrazione   unica  o  per somministrazioni  ripetute,  salvo giustificati motivi, devono essere presentati  i  risultati  degli  studi  eseguiti  in  conformita' dei principi  delle  buone  prassi  di  laboratorio di cui alla direttiva 87/18/CEE   del   Consiglio   concernente   il  ravvicinamento  delle disposizioni  legislative,  regolamentari  ed amministrative relative all'applicazione  dei  principi  di  buone prassi di laboratorio e al controllo  della  loro  applicazione  per  le  prove  sulle  sostanze chimiche,  e  al  decreto  legislativo  27 gennaio  1992,  n.  120, e successive integrazioni (direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio).
 In  questo  caso  specifico  non  sono  ritenuti utili gli studi di mutagenicita'  sul  radionuclide.  Vanno  presentate  le informazioni concernenti  la  tossicita'  chimica e la disposizione del pertinente nuclide «freddo».
 Modulo 5
 Le  informazioni  cliniche  derivanti  da studi clinici relativi al precursore   stesso  non  sono  considerate  significative  nel  caso specifico di un precursore radiofarmaceutico destinato esclusivamente a scopi di radio-marcatura.
 Vanno  tuttavia  presentate  eventuali  informazioni che dimostrino l'utilita' clinica dei precursori radiofarmaceutici se collegati alle pertinenti molecole portanti. 3. Medicinali omeopatici
 La    presente    sezione    contiene    specifiche    disposizioni sull'applicazione  dei  moduli  3 e 4 ai medicinali omeopatici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del presente decreto (articolo 1, n. 5 della direttiva 2001/83/CE).
 Modulo 3
 Le  disposizioni  del modulo 3 si applicano ai documenti presentati ai  sensi  dell'articolo 17  del  presente decreto (articolo 15 della direttiva  2001/83/CE) nella registrazione semplificata di medicinali omeopatici  di cui all'articolo 16 del presente decreto (articolo 14, paragrafo 1   della   direttiva  2001/83/CE),  nonche'  ai  documenti relativi  all'autorizzazione  di  medicinali  omeopatici  diversi  da quelli  di  cui  all'articolo 18  del  presente decreto (articolo 16, paragrafo 1 direttiva 2001/83/CE) con le seguenti modifiche.
 a) Terminologia.
 Il  nome  latino del materiale di partenza omeopatico riportato nel dossier di domanda di autorizzazione all'immissione in commercio deve essere  conforme  al titolo latino della farmacopea europea o, in sua assenza,  di  una  farmacopea ufficiale di uno Stato membro. Indicare eventualmente  il/i  nome/i  tradizionale/i  utilizzato/i  in ciascun Stato membro.
 b) Controllo delle materie prime.
 Le  informazioni e i documenti sulle materie prime - cioe' su tutto cio'   che   viene  utilizzato  comprese  i  materiali  sussidiari  e intermedi,  fino alla diluizione finale da incorporare nel medicinale finito  -  allegati  alla  domanda  devono  essere  integrati da dati complementari sul materiale di partenza.
 I  requisiti  generali  di qualita' si applicano a tutte le materie prime  e  ai  materiali  sussidiari, nonche' alle fasi intermedie del processo di fabbricazione, fino alla diluizione finale da incorporare nel  medicinali  finito.  Se  possibile,  va  effettuato  un  test in presenza  di  componenti  tossiche e se l'elevato grado di diluizione impedisce  di  controllare la qualita' nella diluizione finale. Vanno esaurientemente   descritte   tutte   le   fasi   del   processo   di fabbricazione,  dalle  materie  prime  fino alla diluizione finale da incorporare nel medicinale finito.
 Se  sono  necessarie diluizioni, occorre eseguirle conformemente ai metodi   di   fabbricazione  omeopatici  contenute  nella  pertinente monografia  della  farmacopea  europea,  o  in  sua  assenza,  in una farmacopea ufficiale di uno Stato membro.
 c) Controlli del medicinale finito.
 I  medicinali omeopatici finiti devono essere conformi ai requisiti generali  di qualita'. Eventuali eccezioni vanno debitamente motivate dal richiedente.
 Vanno identificate e testate tutte le componenti tossicologicamente rilevanti.  Se  si  dimostra  l'impossibilita'  di  identificare  e/o testare tutti i componenti tossicologicamente rilevanti, ad esempio a causa della loro diluizione nel medicinale finito, occorre dimostrare la   qualita'   mediante  una  convalida  completa  del  processo  di fabbricazione e di diluizione.
 d) Prove di stabilita'.
 Occorre  dimostrare  la stabilita' del medicinale finito. I dati di stabilita'  dei  materiali  di  partenza  omeopatici  sono  di  norma trasmissibili  alle  diluizioni/triturazioni  da  essi  ottenute.  Se l'identificazione   e  il  dosaggio  della  sostanza  attiva  non  e' possibile a causa del grado di diluizione, si possono usare i dati di stabilita' della forma farmaceutica.
 Modulo 4
 Le  disposizioni  del  modulo  4  si  applicano  alla registrazione semplificata  dei  medicinali  omeopatici  di cui all'articolo 16 del presente   decreto   (articolo   14,   paragrafo 1   della  direttiva 2001/83/CE) con le seguenti precisazioni.
 Ogni informazione mancante va giustificata: p. es. occorre spiegare perche'  si  accetta  la  dimostrazione  di un livello accettabile di sicurezza anche in assenza di alcuni studi. 4. Medicinali a base di erbe
 Nel  caso  di  domande  per  i  medicinali  a  base di erbe occorre presentare  un  dossier  completo, nel quale devono essere incluse le seguenti precisazioni.
 Modulo 3
 Le  disposizioni  del  modulo  3,  compresa  la  rispondenza alla/e monografia/e  della  Farmacopea  europea  e/o  nazionale si applicano all'autorizzazione dei medicinali a base di erbe. Occorre tener conto dello  stato  delle  conoscenze  scientifiche  al  momento  in cui la domanda viene presentata.
 Vanno  considerati i seguenti aspetti caratteristici dei medicinali a base di erbe:
 (1) Sostanze e preparati a base di erbe
 Ai  fini  del  presente allegato, i termini «sostanze e preparati a base  di  erbe»  sono equivalenti ai termini «farmaci a base di erbe» definiti nella farmacopea europea.
 Quanto  alla  nomenclatura  della  sostanza a base di erbe, occorre fornire  il  nome scientifico binomiale della pianta (genere, specie, varieta'  e  autore),  il  chemotipo (se applicabile), le parti della pianta,  la definizione della sostanza a base di erbe, gli altri nomi (sinonimi riportati nelle farmacopee) e il codice di laboratorio.
 Quanto  alla  nomenclatura  del  preparato  a base di erbe, occorre fornire  il  nome scientifico binomiale della pianta (genere, specie, varieta'  e  autore),  il  chemotipo (se applicabile), le parti della pianta,  la  definizione  del  preparato  a base di erbe, la quota di sostanza a base di erbe nel preparato, il/i solvente/i di estrazione, gli  altri  nomi (sinonimi riportati in altre farmacopee) e il codice di laboratorio.
 Per  documentare  la  sezione  sulla  struttura della/e sostanze od eventualmente  del/i  preparato/i  erbaceo/i,  occorre  fornire,  ove applicabile,  la  forma  fisica,  la  descrizione  dei componenti con riconosciute   proprieta'   terapeutiche  o  dei  marcatori  (formula molecolare, massa molecolare relativa, formula di struttura, compresa la  stereochimica  relativa  e  assoluta,  la formula molecolare e la massa molecolare relativa), nonche' di altro/i componente/i.
 Per documentare la sezione sul fabbricante della sostanza a base di erbe,  occorre  fornire  nome, indirizzo e responsabilita' di ciascun fornitore, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione o impianti    di    cui    si    propone    la    partecipazione   alla fabbricazione/raccolta  e  alle  prove della sostanza a base di erbe, ove opportuno.
 Per  documentare la sezione sul fabbricante del preparato a base di erbe,  occorre  fornire  nome, indirizzo e responsabilita' di ciascun fabbricante, appaltatori compresi, nonche' tutti i siti di produzione o  impianti  di cui si propone la partecipazione alla fabbricazione e alle prove del preparato a base di erbe, ove opportuno.
 Quanto   alla  descrizione  del  processo  di  fabbricazione  della sostanza  a  base  di  erbe  e dei controlli cui e' soggetto, occorre fornire  informazioni che presentino in modo adeguato la produzione e la  raccolta  della  pianta, compresi il luogo d'origine della pianta medicinale  e le condizioni di coltivazione, raccolta, essiccazione e conservazione.
 Quanto alla descrizione del processo di fabbricazione del preparato a  base  di  erbe  e  dei  controlli cui e' soggetto, occorre fornire informazioni   che   presentino  in  modo  adeguato  il  processo  di fabbricazione  del  preparato  a base di erbe, inclusa la descrizione della   lavorazione,   dei   solventi   e  reagenti,  delle  fasi  di purificazione e della standardizzazione.
 Quanto  allo  sviluppo del processo di fabbricazione, ove possibile occorre  fornire un breve riassunto dello sviluppo della/e sostanza/e e  del/i  preparato/i  a  base  di  erbe,  tenendo conto delle vie di somministrazione  e  d'uso  proposti. Se del caso, vengono discussi i risultati  del  confronto  tra  la  composizione  fitochimica della/e sostanza/e  ed  eventualmente  del/i preparato/i a base di erbe usati nei  dati bibliografici di supporto, e la sostanza/e ed eventualmente il/i  preparato/i  a  base di erbe contenuti come sostanza/e attiva/e nel medicinale a base di erbe oggetto della domanda.
 Quanto  alla spiegazione della struttura e di altri caratteri della sostanza  a  base  di  erbe,  occorre  presentare  informazioni sulla caratterizzazione  botanica, macroscopica, microscopica e fitochimica e sull'attivita' biologica, ove necessario.
 Quanto  alla  spiegazione  della struttura e di altri caratteri del preparato  a  base  di  erbe,  occorre  presentare informazioni sulla caratterizzazione     fitochimica     e    fisico-chimica,    nonche' sull'attivita' biologica, ove necessario.
 Devono  essere  fornite  le  specificazioni  della/e  sostanza/e ed eventualmente del/i preparato/i a base di erbe.
 Devono  essere presentate le procedure analitiche utilizzate per le prove sulla/e sostanza/e ed eventualmente sul/i preparato/i a base di erbe.
 Quanto   alla   convalida   delle   procedure  analitiche,  occorre presentare  informazioni  sulla  convalida analitica, compresi i dati sperimentali  relativi  alle  procedure  analitiche utilizzate per le prove sulla/e sostanza/e ed eventualmente sul/i preparato/i a base di erbe.
 Quanto  alle analisi dei lotti, occorre fornire una descrizione dei lotti  e dei risultati delle analisi dei lotti per la/e sostanza/e ed eventualmente  il/i preparato/i a base di erbe, inclusi quelle per le sostanze della farmacopea.
 Occorre  fornire,  se  applicabile, la motivazione delle specifiche della/e sostanza/e ed eventualmente del/i preparato/i a base di erbe.
 Occorre fornire, se applicabile, informazioni sulle norme o materie di   riferimento  utilizzate  per  le  prove  sulla/e  sostanza/e  ed eventualmente il/i preparato/i a base di erbe.
 Se  la  sostanza  o  il medicinale a base di erbe e' oggetto di una monografia   della  Farmacopea,  il  richiedente  puo'  domandare  un certificato  di  idoneita'  rilasciato dalla Direzione europea per la qualita' dei medicinali.
 (2) Medicinali a base di erbe
 Quanto  allo  sviluppo  della  formula, occorre presentare un breve riassunto  che  descriva  lo  sviluppo del medicinale a base di erbe, tenendo  conto delle vie di somministrazione e d'uso proposti. Se del caso,  vengono discussi i risultati del confronto tra la composizione fitochimica  dei prodotti usati nei dati bibliografici di supporto, e il medicinale a base di erbe oggetto della domanda. 5. Medicinali orfani
 - Ad  un  medicinale  orfano  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 141/2000, e' possibile applicare le disposizioni generali di cui alla parte   II,   modulo  6  (circostanze  eccezionali).  Il  richiedente spieghera'  poi nei riassunti clinici e non le ragioni per cui non e' possibile fornire informazioni complete e spieghera' l'equilibrio tra rischi e vantaggi del medicinale orfano interessato.
 - Se   il  richiedente  di  un'autorizzazione  all'immissione  in commercio  per  un  medicinale  orfano si appella ai requisiti di cui all'articolo 11 del presente decreto (articolo 10-bis della direttiva 2001/83/CE  come modificata dalla direttiva 2004/27) e alla parte II, paragrafo 1  del  presente  allegato  (impiego medico ben noto) l'uso sistematico e documentato della sostanza interessata puo' riferirsi - a  titolo  derogatorio  - all'uso di tale sostanza ai sensi di quanto disposto  dall'articolo 5,  comma 1 del presente decreto (articolo 5, paragrafo 1   della   direttiva   2001/83/CE  come  modificata  dalla direttiva 2004/27/CE).
 
 Parte IV
 
 MEDICINALI PER TERAPIE AVANZATE
 
 I  medicinali per terapie avanzate si basano su processi produttivi centrati su varie biomolecole prodotte mediante trasferimento di geni e/o  su  cellule  biologicamente modificate per terapie avanzate come sostanze attive o parte di sostanze attive.
 Per  questi  medicinali  la presentazione del dossier di domanda di autorizzazione   all'immissione   in   commercio  deve  attenersi  ai requisiti di formato contenuti nella parte I del presente allegato.
 Si  applicano  i  moduli  da 1 a 5. Per gli organismi geneticamente modificati,  deliberatamente  scaricati  nell'ambiente, occorre tener conto  della  persistenza  dell'OGM  nel  recettore e della possibile replicazione/o  modifica  dell'OGM  una volta liberato nell'ambiente. L'informazione  sui  rischi  ambientali  va  inserita all'allegato al modulo 1. 1. Medicinali per terapia genica (umani e xenogenici)
 Ai  fini  del  presente  allegato per medicinale per terapia genica s'intende  il  prodotto di una serie di processi produttivi mirati al trasferimento  di  un  gene  (cioe'  una  frazione di acido nucleico) profilattico,  diagnostico  o  terapeutico - da eseguire in vivo o ex vivo  -  a  cellule  umane/animali e la sua successiva espressione in vivo.  Il  trasferimento  del gene comporta un sistema di espressione che  e' contenuto in un sistema di trasmissione noto come vettore che puo'  essere  di  origine  sia virale che non virale. Il vettore puo' anche essere incluso in una cellula umana o animale. 1.1. Diversita' dei medicinali per terapia genica
 a) Medicinali  per terapia genica basati su cellule allogeniche o xenogeniche.
 Il  vettore  viene  predisposto  e  conservato  per  il  successivo trasferimento nelle cellule ospiti.
 Le  cellule  sono  state  ottenute  in  precedenza e possono essere trattate  come  una  banca  di  cellule  (raccolta  bancaria  o banca istituita   per   l'approvvigionamento   di   cellule  primarie)  con agibilita' limitata.
 Le  cellule  geneticamente modificate dal vettore costituiscono una sostanza attiva.
 Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il medicinale  finito.  Un  medicinale di questo tipo e' per definizione destinato ad essere somministrato a un certo numero di pazienti.
 b) Medicinali   per   terapia  genica  che  usano  cellule  umane autologhe.
 La   sostanza   attiva   e'   un   lotto  di  vettori  predisposti, immagazzinato prima del suo trasferimento nelle cellule autologhe.
 Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il medicinale finito.
 Questi  medicinali sono prodotti con cellule ottenute da un singolo paziente. Le cellule sono poi geneticamente modificate usando vettori predisposti contenenti il gene idoneo, che sono stati preventivamente approntati  e  costituiscono  la  sostanza attiva. Il preparato viene reiniettato  nel paziente ed e' per definizione destinato ad un unico paziente. L'intero processo produttivo - dalla raccolta delle cellule presso   il   paziente  fino  alla  reiniezione  nel  paziente  -  va considerato un unico intervento.
 c) Somministrazione di vettori predisposti con materiale genetico inserito (profilattico, diagnostico o terapeutico).
 La sostanza attiva e' un lotto di vettori predisposti.
 Possono  essere  eseguite  ulteriori  operazioni  per  ottenere  il medicinale  finito.  Questo tipo di medicinale e' destinato ad essere somministrato a vari pazienti.
 Il  trasferimento del materiale genetico puo' essere effettuato con iniezione diretta nei destinatari del vettore predisposto. 1.2. Requisiti specifici relativi al modulo 3
 I medicinali per terapia genica comprendono:
 - l'acido nucleico nudo
 - l'acido nucleico complessato o i vettori non virali
 - i vettori virali
 - le cellule geneticamente modificate.
 Quanto  agli  altri  medicinali,  si  possono  identificare  i  tre principali elementi del processo di fabbricazione, cioe':
 - materie prime: materie dalle quali viene fabbricata la sostanza attiva,  come  il  gene di riferimento, i plasmidi di espressione, le banche di cellule e le riserve di virus o i vettori non virali;
 - sostanza  attiva:  i  vettori ricombinanti, i virus, i plasmidi nudi  o  complessi,  le  cellule  che  producono  virus,  le  cellule geneticamente modificate in vitro;
 - medicinale   finito:   sostanza   attiva   formulata   nel  suo contenitore  primario definitivo per l'uso medico previsto. A seconda del  tipo  di  medicinale  per  terapia  genica,  protocollala via di somministrazione   e   le  condizioni  d'uso  possono  richiedere  un trattamento ex vivo delle cellule del paziente.
 Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti:
 a) Vanno  fornite  informazioni  sulle pertinenti caratteristiche del  medicinale  di  terapia genica, inclusa la sua espressione nella popolazione di cellule bersaglio. Vanno fornite informazioni relative all'origine,  alla  costruzione, alle caratteristiche e alla verifica della  sequenza  genetica  di  codifica,  inclusa la sua integrita' e stabilita'.  Oltre  al  gene  terapeutico,  va  fornita  la  sequenza completa di altri geni, elementi regolatori e del vettore backbone.
 b) Vanno fornite informazioni relative alla caratterizzazione del vettore utilizzato per trasferire e rilasciare il gene. Devono essere comprese     la     sua    caratterizzazione    fisico-chimica    e/o biologica/immunologica.
 Quanto  ai  medicinali  che  usano microrganismi come i batteri o i virus   per   facilitare  il  trasferimento  di  geni  (trasferimento biologico  di geni), vanno presentati dati sulla patogenesi del ceppo parentale e del suo tropismo per specifici tipi di tessuti e cellule, nonche' sulla dipendenza dal ciclo delle cellule dell'interazione.
 Per  i  medicinali  che  usano mezzi non biologici per agevolare il trasferimento  di  geni, vanno riferite le proprieta' fisico-chimiche dei componenti singoli e associati.
 c) I   principi  che  si  applicano  alle  banche  di  cellule  o all'istituzione  e  caratterizzazione dei lotti di semi devono essere eventualmente applicati ai medicinali di trasferimento genico.
 d) Occorre  indicare  l'origine  delle  cellule  che  ospitano il vettore ricombinante.
 Le  caratteristiche  della fonte umana, come eta', sesso, risultati di  prove  microbiologiche e virali, criteri di esclusione e paese di origine vanno documentate.
 Per  le  cellule  di  origine  animale occorre fornire informazioni particolareggiate sui seguenti punti:
 - Origine degli animali
 - Allevamento e cura degli animali
 - Animali  transgenici  (metodi  di  creazione, caratterizzazione delle cellule transgeniche, nature del gene inserito)
 - Misure  per  prevenire e controllare le infezioni degli animali fonte/donatori
 - Prove per agenti infettivi
 - Impianti
 - Controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari.
 Va  descritto  il  metodo  di  raccolta delle cellule, comprendente localizzazione,  tipo  di  tessuto,  processo  operativo,  trasporto, conservazione  e  rintracciabilita',  nonche'  dei controlli eseguiti durante l'operazione di raccolta.
 e) La  valutazione  della sicurezza virale e la rintracciabilita' dei  prodotti  dal  donatore  al  medicinale  finito  sono  una parte essenziale della documentazione da presentare. Va, p. es., esclusa la presenza  di  virus in grado di replicarsi in ceppi di vettori virali non in grado di replicarsi. 2. Medicinali per terapia cellulare somatica (umani e xenogenici)
 Ai fini del presente allegato, per medicinale per terapia cellulare somatica  s'intende  l'uso  nell'uomo  di  cellule  somatiche viventi autologhe (provenienti dal paziente stesso), allogeniche (provenienti da  un altro essere umano) o xenogeniche (provenienti da animali), le cui  caratteristiche biologiche sono state sostanzialmente modificate in  seguito  a una manipolazione per ottenere un effetto terapeutico, diagnostico  o  preventivo  con  mezzi  metabolici,  farmacologici  e immunologici. La manipolazione comprende l'espansione o l'attivazione di popolazioni di cellule autologhe ex vivo (immunoterapia adottiva), l'uso  di  cellule  allogeniche e xenogeniche combinate a dispositivi medici  per  uso ex vivo o in vivo (microcapsule, strutture a matrice intrinseche, biodegradabili o no). Requisiti  specifici per medicinali per terapia cellulare relativi al modulo 3
 I medicinali per terapia cellulare somatica comprendono:
 - Cellule manipolate per modificarne le proprieta' immunologiche, metaboliche  o altre di tipo funzionale sotto l'aspetto qualitativo o quantitativo;
 - Cellule  separate,  selezionate,  manipolate  e successivamente sottoposte  a  processo  di  lavorazione  per  ottenere il medicinale finito;
 - Cellule  manipolate  e associate a componenti non cellulari (ad esempio  matrici  biologiche  o  inerti  o  dispositivi  medici)  che esercitano l'azione essenziale prevista nel prodotto finito;
 - Derivati  di  cellule autologhe espressi in vitro in specifiche condizioni di coltura;
 - Cellule  geneticamente  modificate  o altrimenti manipolate per esprimere    proprieta'    funzionali   omologhe   o   non   omologhe precedentemente non espresse.
 L'intero  processo  di fabbricazione - dalla raccolta delle cellule dal  il paziente (situazione autologa) alla reiniezione al paziente - va considerato un unico intervento.
 Quanto  agli  altri  medicinali,  i  tre  elementi  del processo di fabbricazione:
 - materie prime: materie dalle quali viene fabbricata la sostanza attiva, cioe' organi, tessuti, liquidi corporei o cellule;
 - sostanza attiva: cellule manipolate, lisati di cellule, cellule in   proliferazione  usate  in  associazione  con  matrici  inerti  e dispositivi medici;
 - medicinali   finiti:   sostanza   attiva   formulata   nel  suo contenitore primario definitivo per l'uso medico previsto.
 a) Informazioni generali sulla/e sostanza/e attiva/e
 Le  sostanze attive dei medicinali per terapia cellulare consistono in   cellule  che  a  seguito  di  trattamento  in  vitro  presentano proprieta'  profilattiche,  diagnostiche  o  terapeutiche  diverse da quelle fisiologiche e biologiche d'origine.
 Nella  presente  sezione  sono  descritti  il  tipo di cellule e di coltura  interessati. Devono essere documentati i tessuti, gli organi o  i liquidi biologici dai quali sono derivate le cellule, nonche' la natura  autologa,  allogenica  o  xenogenica della donazione e la sua origine  geografica.  Va  descritta  la  raccolta  delle  cellule, il campionamento    e    l'immagazzinamento    precedente    l'ulteriore trattamento.   Per  le  cellule  allogene,  va  prestata  particolare attenzione alle primissime fasi del processo, relativa alla selezione dei  donatori.  Occorre  spiegare  il tipo di manipolazione eseguita, nonche'  la  funzione  fisiologica  delle cellule usate come sostanza attiva.
 b) Informazioni  concernenti  le materie prime della/e sostanza/e attiva/e 1. Cellule somatiche umane
 I  medicinali per terapia cellulare somatica umana sono composti da un numero definito (pool) di cellule vitali, che mediante un processo di fabbricazione vengono ottenute da organi o tessuti prelevati da un essere  umano, oppure da un ben definito sistema di banca di cellule, in  cui il pool di cellule puo' contare su linee di cellule continue. Ai  fini del presente capitolo, per sostanza attiva s'intende il pool di semi di cellule umane e per medicinale finito s'intende il pool di semi di cellule umane formulata per l'uso medico previsto.
 Le  materie  prime  e  ogni  fase  del processo di fabbricazione va accuratamente   documentato,  mettendo  in  rilievo  gli  aspetti  di sicurezza virale.
 (1) Organi, tessuti, liquidi corporei e cellule di origine umana
 Le  caratteristiche  della  fonte  umana,  come  eta', sesso, stato microbiologico  e  virale,  criteri  di esclusione e paese d'origine, vanno documentate.
 Va   presentata   una   descrizione   del   prelievo  di  campioni, comprendente  sito, tipo, processo operativo, miscelatura, trasporto, conservazione e rintracciabilita', nonche' dei controlli eseguiti sul prelievo di campioni.
 (2) Sistemi di banche di cellule
 Per  la  preparazione  e  il  controllo  di qualita' dei sistemi di banche di cellule si applicano i requisiti di cui alla parte I. E' il caso essenzialmente delle cellule allogene e xenogene.
 (3) Materiali o dispositivi medici ausiliari
 Vanno  fornite  informazioni  sull'uso  di  tutte  le materie prime (citochine,  fattori  di  crescita,  mezzi di coltura) o su possibili prodotti   o   dispositivi  medici  ausiliari  (come  dispositivi  di separazione  delle  cellule, polimeri biocompatibili, matrici, fibre, beads  di  biocompatibilita' e funzionalita' nonche' sui rischi degli agenti infettanti). 2. Cellule somatiche animali (xenogeniche)
 Occorre fornire informazioni particolareggiate sui seguenti punti:
 - Origine degli animali
 - Allevamento e cura degli animali
 - Animali   geneticamente   modificati   (metodi   di  creazione, caratterizzazione   delle   cellule  transgeniche,  natura  del  gene inserito o escluso (knock-out)
 - Misure  per  prevenire e controllare le infezioni degli animali fonte/donatori
 - Prove  per  agenti infettivi, compresi microorganismi trasmessi verticalmente (anche retrovirus endogeni)
 - Impianti
 - Sistemi di banche di cellule
 - Controllo delle materie prime e dei materiali sussidiari.
 a) Informazioni  sul processo di fabbricazione della/e sostanza/e attiva/e e del medicinale finito.
 Devono   essere   documentate  le  diverse  fasi  del  processo  di fabbricazione    (dissociazione   organo/tessuto;   selezione   della pertinente  popolazione  di  cellule;  coltura  cellulare  in  vitro; trasformazione   delle   cellule  mediante  agenti  fisico-chimici  o trasferimento di geni).
 b) Caratterizzazione della/e sostanza/e attiva/e.
 Vanno   fornite   tutte   le   informazioni   significative   sulla caratterizzazione  della  pertinente  popolazione di cellule sotto il profilo   dell'identita'   (specie   di   origine,   citogenetica  di raggruppamento, analisi morfologica), della purezza (agenti microbici avventizi   e   contaminanti  cellulari),  dell'efficacia  (attivita' biologica   definita)   e   d'idoneita'   (cariologia   e   prove  di cancerogenicita) per l'uso medicinale previsto.
 c) Sviluppo farmaceutico del medicinale finito.
 Oltre  allo  specifico  metodo di somministrazione usato (iniezione endovena,  iniezione  in loco, trapianto chirurgico), occorre fornire informazioni  sull'uso  di  eventuali  dispositivi  medici  ausiliari (matrice,  polimeri  biocompatibili, fibre, granuli) sotto il profilo della biocompatibilita' e della durata.
 d) Rintracciabilita'.
 Occorre   presentare  un  diagramma  dettagliato  dei  flussi,  che garantisca   la   rintracciabilita'  dei  prodotti  dal  donatore  al medicinale finito. 3. Requisiti  specifici per i medicinali per terapia genica e terapia cellulare somatica (umana e xenogenica) relativi ai moduli 4 e 5 3.1. Modulo 4
 Si  ammette  che  per  i medicinali per terapie geniche e cellulari somatiche  le  requisiti  convenzionali contenute nel modulo 4 per le prove  non cliniche di medicinali possono non essere sempre adeguate, a  causa  delle  proprieta' strutturali e biologiche uniche e diverse dei  prodotti in questione, compresi il grado elevato di specificita' di  specie,  di specificita' di soggetto, le barriere immunologiche e le differenze di risposta pleiotropica.
 Alla  logica sottostante lo sviluppo non clinico e ai criteri usati per  scegliere  le  specie  e  i modelli pertinenti verranno dedicati spazi adeguati nel modulo 2.
 Puo'  essere  necessario  identificare  o  sviluppare nuovi modelli animali   che   servano  a  favorire  l'estrapolazione  di  risultati specifici   relativi   punti   agli  «end-point»  funzionali  e  alla tossicita'  nell'attivita'  in  vivo  del prodotto sull'uomo. Occorre fornire  la  giustificazione  scientifica  dell'uso di questi modelli animali  di  malattia  a  sostegno  della  sicurezza e della verifica teorica dell'efficacia. 3.2. Modulo 5
 L'efficacia   dei  medicinali  per  terapie  avanzate  deve  essere dimostrata  secondo  le indicazioni del modulo 5. Tuttavia per alcuni prodotti   e   per   alcune   indicazioni  terapeutiche  puo'  essere impossibile  effettuare prove cliniche convenzionali. Ogni deviazione dagli  orientamenti/linee  guida  in  vigore deve essere motivata nel modulo 2.
 Lo  sviluppo  clinico  di medicinali avanzati per terapie cellulari presenta alcune caratteristiche speciali dovute alla natura complessa e  labile  delle  sostanze  attive. Richiedono ulteriori attenzioni i temi   relativi   alla   vitalita',   proliferazione,   migrazione  e differenziazione  delle  cellule  (terapia  cellulare  somatica),  le speciali  circostanze  cliniche  in  cui i medicinali sono usati o lo speciale  modo  d'azione  attraverso  l'espressione  genica  (terapia genica somatica).
 Nella  domanda  per l'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali  per  terapie  avanzate  occorre  trattare dei particolari rischi  connessi  a  tali  prodotti,  che  derivano  dalla  possibile contaminazione  da  parte  di  agenti  infettivi. Da un lato, occorre prestare  particolare  attenzione  alle  prime  fasi  dello sviluppo, inclusa  la  scelta  dei donatori nel caso dei medicinali per terapia cellulare   e,   dall'altro,   all'intervento   terapeutico  nel  suo complesso,    compresa    l'idoneita'    di    manipolazione   e   di somministrazione  del  prodotto.  Se  necessario,  il  modulo 5 della domanda  deve  inoltre  contenere dati sulle misure di osservazione e controllo  delle  funzioni e dello sviluppo delle cellule viventi nel destinatario,  per  prevenire  la trasmissione di agenti infettivi al destinatario  stesso  e  per  minimizzare gli eventuali rischi per la salute pubblica. 3.2.1. Studi di farmacologia umana e di efficacia
 Gli  studi  di  farmacologia  umana devono fornire informazioni sul modo  d'azione  atteso,  la  efficacia  attesa  punti  sulla  base di «end-point»  motivati,  sulla  biodistribuzione, sulla dose adeguata, sui  tempi  e sui metodi di somministrazione o sulla modalita' d'uso, che sono significativi per gli studi di efficacia.
 Gli   studi   farmacocinetici   convenzionali  possono  non  essere significativi  per  alcuni  medicinali per terapie avanzate. Talvolta gli  studi  su  volontari  sani  non sono fattibili e sara' difficile fissare  dosi  e  cinetica  in prove cliniche. E' comunque necessario studiare  la  distribuzione  e il comportamento in vivo del prodotto, compresa  la  proliferazione  delle  cellule  e  la  funzione a lungo termine, nonche' la quantita', e la distribuzione del prodotto genico e  la  durata dell'espressione genica desiderata. Occorre usare, e se necessario  sviluppare,  prove  adeguate per rintracciare il prodotto cellulare  o la cellula che esprime il gene voluto nel corpo umano, e per  sorvegliare  il  funzionamento  delle  cellule  somministrate  o transfettate.
 La  valutazione  dell'efficacia  e della sicurezza di un medicinale per   terapia  avanzata  deve  includere  un'accurata  descrizione  e valutazione della procedura terapeutica nel suo complesso, compresi i modi speciali di somministrazione (come la transfezione di cellule ex vivo,  la  manipolazione  in  vitro  o  l'uso  di tecniche invasive), nonche'   le   prove   di  possibili  regimi  associati  (compresi  i trattamenti immunosoppressivi, antivirali e citotossici).
 Tutto  il  procedimento deve essere verificato con prove cliniche e descritto nelle informazioni sul prodotto. 3.2.2. Sicurezza
 Vanno  presi  in  esame  i  problemi  di  sicurezza derivanti dalla risposta  immunitaria  ai  medicinali  o  alle proteine espresse, dal rigetto  immunitario,  dall'immunosoppressione  e  dal  cedimento  di dispositivi di isolamento immunitario.
 Taluni  medicinali avanzati per terapie geniche e terapie cellulari somatiche  (come  terapia  cellulare xenogenica e alcuni prodotti per trasferimento   di  geni)  possono  contenere  particelle  capaci  di replicazione e/o agenti infettivi. E' possibile che il paziente debba essere  monitorato per lo sviluppo di possibili infezioni e/o le loro conseguenze  patologiche  durante  le  fasi precedenti e/o successive all'autorizzazione;  tale  sorveglianza  dovra'  poter  essere estesa anche  a  soggetti  a  stretto  contatto  del  paziente, compresi gli operatori sanitari.
 Nell'uso  di taluni medicinali per terapie cellulari somatiche e di taluni   prodotti   per   trasferimento   di   geni   il  rischio  di contaminazione  con  agenti  potenzialmente  trasmissibili  non  puo' essere  completamente  eliminato, ma puo' essere comunque minimizzato con le misure idonee descritte nel modulo 3.
 Le  misure  che  fanno  parte  del processo di fabbricazione devono essere integrate con metodi di prova ausiliari, processi di controllo di  qualita'  ed  adeguati mezzi di sorveglianza, che vanno descritti nel modulo 5.
 L'uso di taluni medicinali avanzati per terapie cellulari somatiche puo' essere limitato, temporaneamente o permanentemente, a centri che dispongano di ben documentata competenza e di strutture per garantire un  controllo  specifico  della  sicurezza  del  paziente.  Un simile approccio  puo'  essere  pertinente  anche  per alcuni medicinali per terapia  genica  soggetti  a  rischio  potenziale di agenti infettivi capaci  di  replicazione.  Se  del caso, nella domanda vanno presi in esame   e   trattati   i  problemi  di  monitoraggio  concernenti  il manifestarsi di complicanze tardive.
 Se  opportuno,  il richiedente deve presentare un piano dettagliato di  gestione  dei rischi comprendente i dati clinici e di laboratorio del   paziente,   i   dati   epidemiologici  che  si  manifestano  ed eventualmente i dati d'archivio di campioni di tessuti del donatore e del  destinatario.  Tale  sistema deve garantire la rintracciabilita' del  medicinale  e  la  risposta  rapida a segnali sospetti di eventi negativi. 4. Dichiarazione specifica sui medicinali per xenotrapianti
 Ai  fini  del  presente  allegato, per xenotrapianto s'intende ogni procedimento  che  comporta il trapianto, l'impianto o l'infusione in un  destinatario  umano  di  tessuti  vivi  o  organi  provenienti da animali, oppure di liquidi, cellule, tessuti o organi del corpo umano sottoposti  ex vivo a contatti con cellule, tessuti od organi animali vivi del genere non umano.
 Occorre prestare particolare attenzione alle materie prime.
 A  questo proposito vanno fornite informazioni dettagliate relative ai seguenti punti, ai sensi di precisi orientamenti/linee guida:
 - Origine degli animali
 - Allevamento e cura degli animali
 - Animali   modificati   geneticamente   (metodi   di  creazione, caratterizzazione   delle   cellule  transgeniche,  natura  del  gene inserito o espunto (knock out)
 - Misure  per  prevenire e controllare le infezioni degli animali fonte/donatori
 - Prove per agenti infettivi
 - Impianti
 - Controllo delle materie prime e materiali sussidiari
 - Rintracciabilita'.
 |  |  |  | Allegato 2 Previsto dall'articolo 14, comma 1
 
 RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
 
 1. Denominazione del medicinale seguita dal dosaggio e dalla forma farmaceutica.
 2.  Composizione qualitativa e quantitativa in termini di sostanze attive  ed  eccipienti  la  cui  conoscenza  sia  necessaria  per una corretta   somministrazione   del   medicinale.  Sono  utilizzate  la denominazione comune usuale o la descrizione chimica.
 3. Forma farmaceutica:
 4. Informazioni cliniche:
 4.1 Indicazioni terapeutiche;
 4.2  Posologia  e  modo di somministrazione per adulti e, qualora necessario, per bambini;
 4.3 Controindicazioni;
 4.4  Avvertenze speciali e opportune precauzioni d'impiego e, per i  medicinali  immunologici,  precauzioni speciali per le persone che manipolano  detti  medicinali  e  che  li  somministrano ai pazienti, nonche' eventuali precauzioni che devono essere prese dal paziente;
 4.5   Interazioni   con   altri   medicinali  e  altre  forme  di interazione;
 4.6 Gravidanza ed allattamento;
 4.7  Effetti  sulla  capacita'  di  guidare veicoli e sull'uso di macchinari;
 4.8 Effetti indesiderati;
 4.9   Sovradosaggio  (sintomi,  procedure  di  primo  intervento, antidoti).
 5. Proprieta' farmacologiche:
 5.1 Proprieta' farmacodinamiche;
 5.2 Proprieta' farmacocinetiche;
 5.3 Dati preclinici di sicurezza.
 6. Informazioni farmaceutiche:
 6.1 Elenco degli eccipienti;
 6.2 Incompatibilita';
 6.3  Periodo  di validita', all'occorrenza specificare il periodo di  validita'  dopo  la  ricostituzione  del medicinale o dopo che il confezionamento primario sia stato aperto per la prima volta;
 6.4 Speciali precauzioni per la conservazione;
 6.5   Natura  del  confezionamento  primario  e  contenuto  della confezione;
 6.6   Eventuali   precauzioni   particolari   da   prendere   per l'eliminazione  del  medicinale  utilizzato e dei rifiuti derivati da tale medicinale.
 7. Titolare dell'AIC.
 8. Numero dell'AIC o numeri delle AIC.
 9.    Data    della    prima    autorizzazione   o   del   rinnovo dell'autorizzazione.
 10. Data di revisione del testo.
 11.  Per  i  radiofarmaci,  dati completi sulla dosimetria interna della radiazione.
 12.  Per  i  radiofarmaci,  ulteriori istruzioni dettagliate sulla preparazione   estemporanea   e   sul  controllo  di  qualita'  della preparazione  e,  se  occorre,  il  periodo  massimo di conservazione durante il quale qualsiasi preparazione intermedia, come un eluato, o il radiofarmaco pronto per l'uso si mantiene conforme alle specifiche previste.
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