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| Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 aprile 2006 |  | Norme  di  applicazione  del regolamento CE n. 2799/99, relativo alla concessione  di  aiuti  al  latte  scremato  e  al  latte scremato in polvere,  utilizzato  per  la  produzione  di alimenti per animali in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE ) n. 804/68 del Consiglio del  27 giugno  1968,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2799/99  della  Commissione del 17 dicembre  1999,  recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1255/99 in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato  e  il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli  animali  e  in  ordine  alla vendite di tale latte scremato in polvere, che ha codificato il regolamento (CEE) n. 1725/79;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  213/2001 della Commissione, del 9 gennaio   2001,   che   stabilisce   modalita'  d'applicazione  del regolamento  (CE)  n.  1255/1999  per quanto riguarda i metodi per le analisi  e  la  valutazione  qualitativa  del  latte  e  dei prodotti lattiero-caseari;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Commissione,  del 7 luglio   1995,   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del regolamento  (CEE)  n.  729/70  per  quanto  riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3002/92  della  Commissione, del 16 ottobre  1992,  che  stabilisce  modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione  o  della  destinazione  di  prodotti  provenienti dall'intervento;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della  Commissione  del 2 luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni  d'applicazione del regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale  comunitario  ed in particolare la parte IV bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;
 Viste   le   circolari   6 aprile   1993,   n.   8,  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, con le quali sono state   impartite   disposizioni   per   l'applicazione  delle  norme comunitarie  relative  al  controllo  sugli scambi intracomunitari di prodotti  del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che   usufruiscono  di  aiuti  e  sono  vincolati  a  destinazioni  o utilizzazioni particolari;
 Visto  il  decreto  4 ottobre  1995  del  Ministero  delle  risorse agricole,  alimentari  e  forestali, contenente norme di applicazione del  regolamento (CEE) n. 1725/79, relativo alla concessione di aiuti al  latte  scremato  e al latte scremato in polvere utilizzato per la produzione di alimenti per animali;
 Visto  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
 Visto   il   decreto-legge  22 ottobre  2001,  n.  381,  contenente disposizioni  urgenti  concernenti  l'Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;
 Vista  la  legge  29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
 Considerata  la  necessita'  di  disciplinare  lo  svolgimento  dei controlli  e  il  rilascio  dei  riconoscimenti  in  conformita' alla richiamata    normativa    comunitaria,   abrogando   le   precedenti disposizioni;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il presente decreto detta norme di applicazione del regolamento (CE)  n.  2799/99 della Commissione, del 17 dicembre 1999, in seguito denominato «regolamento».
 |  |  |  | Art. 2. 1. I riconoscimenti e le autorizzazioni di cui agli articoli 9 e 12 del  «regolamento»  sono  rilasciati  dalle  Regioni e dalle Province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  alle  imprese  richiedenti  i  cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.
 2.   Gli  organismi  competenti  al  rilascio  del  riconoscimento, designati  dalle  autorita'  regionali  e  delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».
 3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al   presente   decreto  eccezione  fatta  per  quelli  afferenti  al riconoscimento  degli  stabilimenti,  sono  esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
 4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei   controlli  di  cui  al  comma 3,  coordina  l'espletamento  dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  domande  di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate,  per  ciascuno  stabilimento, all'organo regionale di cui all'art. 2, comma 2.
 2.  Gli  stabilimenti  per  i  quali viene presentata la domanda di riconoscimento  devono  possedere i requisiti previsti all'art. 9 del «regolamento». Le relative domande devono contenere tutti gli impegni previsti  dal  «regolamento»  e  devono  essere corredate dalla copia dell'autorizzazione   a  produrre  mangimi  e  del  certificato,  con vigenza,   di   iscrizione   alla  Camera  di  commercio,  industria, agricoltura  e  artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la  disponibilita' dello stabilimento e dalla descrizione tecnica dei locali e delle attrezzature dello stabilimento.
 3.   Le  domande  sono  sottoscritte  dal  titolare  o  dal  legale rappresentante    dell'impresa,   conformemente   alle   disposizioni dell'art.  38  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 |  |  |  | Art. 4. Ogni   riconoscimento  rilasciato,  cui  e'  attribuito  un  numero d'ordine  progressivo  unitamente  al  codice ISTAT che identifica la regione,   e'   indirizzato,  oltre  che  all'impresa  interessata  e all'«Organismo  di  cui  all'art. 2, comma 3», anche all'AGEA - «Area coordinamento»  e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale delle Politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre 20 - 00187 Roma.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  In  materia  di  revoche  e  sospensioni  dei riconoscimenti si applicano   le  disposizioni  di  cui  all'art.  9,  paragrafo 3  del «regolamento».
 2.  Le  revoche  e  le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo  regionale» di cui all'art. 2, comma 2 su proposta delle autorita'  deputate  ad  effettuare  i  controlli.  Lo stesso «organo regionale»  puo'  adottare,  ove  se ne verifichino le condizioni, la decisione   di   cui   all'art.  9,  paragrafo 3,  secondo  comma del «regolamento».
 3.  Le  proposte  di  revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata   relazione  sulle  inadempienze  o  sulle  irregolarita' riscontrate e sono comunicate anche ad Agea - «Area coordinamento».
 4.  Le  revoche  e  le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Qualora  un'impresa  riconosciuta  cambi la sua ragione sociale senza  apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire  del  riconoscimento  deve  chiedere all'«organo regionale» competente,  la  voltura  del  riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata.
 2.  La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 3.  Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia   ottenuto   il  riconoscimento,  l'impresa  subentrante  deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.
 4.  Le variazioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Qualora  dai  controlli  effettuati  emergano  irregolarita'  o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita   percezione   degli  aiuti,  l'organismo  che  ha  rilevato l'irregolarita'  o  la  violazione di cui sopra comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni  indebitamente  svincolate,  oltre  che ai soggetti previsti della  legge  n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art.  2,  comma 3,  all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale».
 2.  Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente  percepite  espletando  tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
 3.  L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le   misure   cautelative   previste  in  caso  di  constatazione  di irregolarita',  attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  I  riconoscimenti  rilasciati  prima dell'entrata in vigore del presente  decreto  restano  validi salvo diversa determinazione delle regioni interessate.
 |  |  |  | Art. 9. Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che  devono  essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi competenti sono definite dall'AGEA - Area coordinamento.
 |  |  |  | Art. 10. I  prelievi  dei  campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal regolamento CE n. 213/2001  e  secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi dell'art. 2, comma 4.
 |  |  |  | Art. 11. Il  decreto ministeriale 4 ottobre 1995, pubblicato nel supplemento ordinario  n.  145 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.   282  del  2 dicembre  1995  e  le  successive  modificazioni  ed integrazioni sono abrogati.
 Il  presente  decreto,  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 aprile 2006
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive,
 registro n. 3, foglio n. 289
 |  |  |  | Allegato CONTROLLI DA SVOLGERE
 
 A. Riconoscimento degli stabilimenti.
 
 1.  Controlli  finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti  ove  si  fabbricano  alimenti  composti per animali con latte o latte scremato in polvere che usufruiscono degli aiuti.
 Tipo  di  controllo:  controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
 2.  Controlli  finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti di denaturazione del latte scremato in polvere.
 Tipo  di  controllo:  controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
 3.  Controlli  finalizzati  al  rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti di fabbricazione delle miscele.
 Tipo  di  controllo:  controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
 4.  Controlli  finalizzati  al rilascio delle autorizzazioni alla consegna   diretta  tramite  cisterne  o  containers  degli  alimenti composti.
 Tipo  di  controllo:  controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento,  dei  magazzini  e  delle  strutture  amministrative  e strutture  tecniche  e  mezzi  di trasporto. Verifica della capacita' degli impianti e dell'impresa di utilizzazione. B. Controlli  sulla  trasformazione  del  latte  scremato e del latte scremato in polvere.
 
 1. Controllo sulla fabbricazione di alimenti composti.
 Tipo  di  controllo:  controlli  in  loco  settimanali tecnici ed amministrativi   contabili  per  verificare  i  requisiti  del  latte scremato  e  del latte scremato in polvere e verifica della effettiva incorporazione  nelle  quantita' dichiarate, negli alimenti composti. Controllo  dell'imballaggio  del  prodotto.  Prelievo  di  campioni e relative  analisi  per  le  materie  prime  e per il prodotto finito. Controllo complementare approfondito periodico.
 2. Controllo sulla denaturazione del latte scremato in polvere.
 Tipo  di  controllo: verifica giornaliera, in loco, dei requisiti del  latte scremato in polvere e della sua corretta denaturazione per i quantitativi dichiarati.
 Prelievi  di  campioni della materia prima e del prodotto finito da analizzare.
 3. Controllo sulla fabbricazione di miscele.
 Tipo  di  controllo:  controllo  periodico  in  loco,  tecnico  e amministrativo  in  base  ai  quantitativi trasferiti, ma almeno ogni ventotto  giorni per verificare i requisiti delle materie prime e dei prodotti  finiti e la rispondenza delle quantita' fabbricate rispetto a quanto dichiarato.
 Prelievi di campioni delle materie prime e dei prodotti finiti. C. Controlli  sulla  consegna  diretta  degli  alimenti composti alle aziende di allevamento tramite cisterne o containers.
 
 1.  Controllo  sulle  consegne di alimenti composti fabbricati in Italia  e  consegnati  nella  stessa  provincia  in cui e' ubicato lo stabilimento di produzione dei mangimi.
 Tipo   di   controllo:   accertamento  amministrativo  contabile, verifica   tecnica   in   loco   in  base  ad  analisi  del  rischio, dell'avvenuta  consegna,  eventuale  prelievo di campioni di alimenti composti in azienda.
 2.  Controllo  sulle  consegne di alimenti composti fabbricati in Italia in province diverse da quelle in cui avviene la consegna.
 Tipo  di  controllo: controllo in azienda sull'effettiva avvenuta consegna, eventuale prelievo di campioni di alimenti composti.
 3.  Controlli  sulle  consegne  di alimenti composti provenienti, come tali, da altri Paesi membri.
 Tipo  di  controllo: controllo in azienda sull'effettiva avvenuta consegna,  eventuale  prelievo  di  campioni  di  alimenti  composti. Restituzione del documento T5.
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