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| Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2006, n. 217 |  | Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  18  aprile  2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria 2004, ed in particolare l'articolo 13;
 Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i Ministri  della  giustizia,  dell'economia  e  delle  finanze,  della salute,  dell'ambiente  e della tutela del territorio, per gli affari regionali e delle attivita' produttive;
 
 Emana
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 
 1. Il presente decreto si applica ai:
 a)  prodotti  immessi  sul  mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003;
 b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi  sul  mercato  di  seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -   L'art.  13  della  legge  18 aprile  2005,  n.  62,
 pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96,
 S.O., cosi' recita:
 "Art.  13  (Delega  al  Governo  per la revisione della
 disciplina in materia di fertilizzanti). - 1. Il Governo e'
 delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla
 data  di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
 decreti   legislativi   di   riordino   e  revisione  della
 disciplina  in  materia di fertilizzanti, di cui alla legge
 19 ottobre   1984,  n.  748,  in  conformita'  ai  seguenti
 principi e criteri direttivi:
 a)  adeguamento e ammodernamento delle definizioni di
 "concime"   e   delle  sue  molteplici  specificazioni,  di
 "fabbricante"  e  di  "immissione  sul  mercato",  ai sensi
 dell'art.   2   del   regolamento  (CE)  n.  2003/2003  del
 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 b)    utilizzo    della   forma   delle   indicazioni
 obbligatorie   come   stabilita   dall'art.  6  del  citato
 regolamento  (CE)  n.  2003/2003  per i concimi immessi sul
 mercato con l'indicazione "concimi CE";
 c) individuazione delle misure ufficiali di controllo
 per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi dell'art.
 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
 d)  revisione  delle  sanzioni da irrogare in base ai
 principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita',
 ai sensi dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.
 2.  Per  le disposizioni adottate ai sensi del presente
 articolo  si  applica  quanto previsto al comma 6 dell'art.
 1".
 -  Il regolamento (CE) n. 2003/2003 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 304 del 21 novembre 2003.
 -  Il  regolamento  (CE) n. 2092/91 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.
 Note all'art. 1:
 -  Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 
 1.  Ai  sensi del presente decreto si intendono per "fertilizzanti" qualsiasi prodotto o materiale di seguito definito:
 a)  "concimi":  prodotti  la  cui  funzione principale e' fornire elementi  nutritivi alle piante. I concimi si suddividono in "concimi CE" e "concimi nazionali" i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
 b) "elementi chimici della fertilita", sono considerati:
 1) "elementi nutritivi principali": esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;
 2)   "elementi   nutritivi  secondari":  gli  elementi  calcio, magnesio, sodio e zolfo;
 c)  "microelementi":  gli  elementi  boro,  cobalto, rame, ferro, manganese,  molibdeno  e  zinco,  essenziali alle piante in quantita' esigue  in  confronto  a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
 d) "carbonio organico di origine biologica": il carbonio organico costituente  di  prodotti  di  origine vegetale o animale o derivante direttamente  da  detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;
 e)  "azoto  organico":  l'azoto  contenuto  in  composti  chimici organici  di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;
 f)   "concime  minerale":  un  concime  nel  quale  gli  elementi nutritivi  dichiarati  sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti   mediante   estrazione   o   processi  fisici  e/o  chimici industriali. Per convenzione possono essere classificati come concimi minerali   la   calciocianammide  e  l'urea  e  i  suoi  prodotti  di condensazione   e   associazione,   nonche'   i   concimi  contenenti microelementi chelati o complessati;
 g)  "microelemento chelato": un microelemento legato ad una delle molecole  organiche  elencate  nel  regolamento  (CE)  n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
 h)  "microelemento  complessato":  un microelemento legato ad una delle   molecole   elencate  nel  regolamento  (CE)  n.  2003/2003  e nell'allegato 1;
 i)  "tipo  di fertilizzante": fertilizzanti che hanno la medesima denominazione  tipologica,  quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, e 6;
 l)  "concime semplice": un concime azotato, fosfatico o potassico per  il  quale  sia  dichiarabile  unicamente  il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
 m)  "concime  composto": un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per  via  chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;
 n)   "concime  complesso":  un  concime  composto,  ottenuto  per reazione   chimica,   per   soluzione   od   allo  stato  solido  per granulazione,  per  il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli  elementi  nutritivi  principali.  Per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;
 o)  "concime  ottenuto  da  miscelazione":  un  concime  ottenuto miscelando  a  secco  piu'  concimi,  senza che si producano reazioni chimiche;
 p)  "concime organico": un concime derivato da materiali organici di  origine  animale  o  vegetale, costituito da composti organici ai quali  gli  elementi  principali  della  fertilita' sono chimicamente legati  in  forma  organica  o  comunque fanno parte integrante della matrice;
 q)  "concime organo-minerale": un concime ottenuto per reazione o miscela  di  uno  o  piu'  concimi organici e/o di una o piu' matrici organiche,  all'uopo  autorizzate  nell'allegato  5,  con  uno o piu' concimi minerali;
 r)  "matrice  organica":  prodotto  organico di origine naturale, merceologicamente  identificabile  con  uno di quelli descritti fra i tipi  dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;
 s)  "concime  fogliare":  un  concime adatto per l'applicazione e l'assunzione  dell'elemento  nutritivo  all'apparato  fogliare di una coltura;
 t) "concime fluido": un concime in sospensione o in soluzione;
 u)  "concime in soluzione": un concime fluido privo di particelle solide;
 v)  "concime  in  sospensione":  un  concime  bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
 z)  "ammendanti":  i  materiali  da  aggiungere al suolo in situ, principalmente  per  conservarne  o  migliorarne  le  caratteristiche fisiche  e/o  chimiche  e/o  l'attivita'  biologica,  i  cui  tipi  e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;
 aa)  "correttivi":  i  materiali  da  aggiungere al suolo in situ principalmente   per  modificare  e  migliorare  proprieta'  chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;
 bb) "substrati di coltivazione": i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;
 cc)  "prodotti  ad azione specifica": i prodotti che apportano ad un  altro  fertilizzante  e/o  al suolo e/o alla pianta, sostanze che favoriscono  o  regolano  l'assorbimento  degli  elementi nutritivi o correggono  determinate  anomalie  di  tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.
 2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:
 a)  "dichiarazione":  la  precisazione  della  concentrazione dei parametri  quantitativi  garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;
 b)  "fertilizzanti  per l'agricoltura biologica": i fertilizzanti per  i  quali  e'  consentito  l'uso, secondo il metodo di produzione biologico  di  cui  al  regolamento  (CE)  n. 2092/1991, e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;
 c)   "titolo   dichiarato":   la   percentuale   di   peso  della caratteristica  o delle caratteristiche previste nel regolamento (CE) n.  2003/2003  e negli allegati ove questo e' previsto, da dichiarare da  parte del fabbricante, riferita al "tal quale", cioe' al peso del prodotto  cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati. Per i prodotti fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;
 d) "tolleranza": la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;
 e)    "norme   europee":   norme   CEN   (Comitato   europeo   di normalizzazione)  ufficialmente  riconosciute  dalla Comunita', i cui numeri  di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea;
 f)    "imballaggio":    l'involucro   chiudibile   ermeticamente, utilizzato   per   contenere,   proteggere,   maneggiare   e  fornire fertilizzanti con una capacita' non superiore ai 1000 kg;
 g) "sfuso": un fertilizzante non imballato;
 h)  "immissione  sul  mercato":  la  fornitura di fertilizzante a titolo  oneroso  o  gratuita,  o  immagazzinamento  finalizzato  alla fornitura. L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunita' europea e' considerata immissione sul mercato;
 i)  "fabbricante":  la  persona  fisica  o giuridica responsabile dell'immissione  del  fertilizzante  sul  mercato; in particolare, e' considerato    fabbricante    il    produttore,   l'importatore,   il confezionatore  che  lavora  per  conto  proprio,  o ogni persona che modifichi  le  caratteristiche  di un fertilizzante. Tuttavia, non e' considerato   fabbricante   un  distributore  che  non  modifichi  le caratteristiche del fertilizzante.
 
 
 
 Note all'art. 2:
 -  Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
 premesse.
 -  Per  il  regolamento (CE) n. 2092/91, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Limiti di tolleranza
 
 1.  I  titoli  dichiarati  nei  concimi CE, nei concimi nazionali e negli  altri  fertilizzanti  devono  essere  conformi  ai  limiti  di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.
 2.  I  limiti  di  tolleranza  di cui al comma 1 devono tener conto delle   variazioni  in  termini  di  fabbricazione,  campionamento  e analisi;  pertanto,  le  tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.
 3.  Il  fabbricante  non  puo' trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.
 4.  Le  modalita'  di  accertamento  dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.
 |  |  |  | Art. 4. Immissione sul mercato
 
 1.  I  fertilizzanti  possono  essere  immessi in commercio qualora siano  soddisfatte  le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.
 2.  I  prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13 che utilizzano nella  composizione  prodotti  trasformati di origine animale possono essere  immessi  sul  mercato purche' questi ultimi siano conformi ai requisiti  ed  alle  norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE)  n.  1774/2002,  e  successive  modificazioni,  sempre  che tali prodotti  di  origine  animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.
 
 
 
 Note all'art. 4:
 -  Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella
 GUCE n. L 273 del 10 ottobre 2002.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Clausola di salvaguardia
 
 1.  La  circolazione  e  l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi  alle  disposizioni  del  presente  decreto  possono  essere vietate  o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i Ministri   interessati,   quando  i  predetti  fertilizzanti  abbiano caratteristiche che possano rappresentare un rischio per la sicurezza o  la  salute  delle  persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.
 2.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali informa immediatamente  gli  altri  Stati  membri  e  la Commissione europea, motivando la sua decisione.
 |  |  |  | Art. 6. Norme per il controllo delle caratteristiche
 
 1.   I  fertilizzanti  immessi  in  commercio  sono  sottoposti  al controllo  per l'accertamento della conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.
 2.   L'osservanza   delle   disposizioni  per  quanto  concerne  la conformita'  rispetto  ai  tipi  di  fertilizzanti e l'osservanza dei titoli   dichiarati  di  elementi  fertilizzanti  oppure  dei  titoli dichiarati  delle  forme  e  delle  solubilita'  di  tali elementi e' accertata,   all'atto  dei  controlli  ufficiali,  con  i  metodi  di campionamento  ed  analisi  adottati  con  decreto del Ministro delle politiche  agricole  e forestali, sentito il parere della Commissione di  cui  all'articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, tenendo conto  delle  tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche  agricole  e  forestali, previo parere della Commissione di cui  all'articolo  44  della citata legge n. 82 del 2006, aggiorna le modalita'  necessarie  per  evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12.
 3.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che  sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto.  Tali  laboratori  devono  rispondere  ai  requisiti  di cui all'allegato 11.
 4.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali trasmette al Ministero delle attivita' produttive, per la successiva notifica alla Commissione  europea,  l'elenco  dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 -  Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
 premesse.
 -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  44  della  legge
 20 febbraio   2006,   n.   82,  recante:  "Disposizioni  di
 attuazione    della   normativa   comunitaria   concernente
 l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino.
 "Art.  44  (Commissione  consultiva per l'aggiornamento
 dei   metodi  ufficiali  di  analisi).  -  1.  Premesso  il
 Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita
 la  commissione  consultiva  per l'aggiornamento dei metodi
 ufficiali  di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal
 regio  decreto-legge  15 ottobre  1925, n. 2033, convertito
 dalla   legge   18 marzo   1926,   n.   562,  e  successive
 modificazioni,  per  gli  aspetti  per i quali non esistono
 metodi   di   analisi   comunitari   ufficiali   o   metodi
 riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna
 e  del  vino  (OIV), in relazione all'art. 46, paragrafo 3,
 terzo  comma,  lettera  c),  del citato regolamento (CE) n.
 1493/1999.
 2.  La  commissione di cui al comma 1, i cui componenti
 sono  nominati  con  decreto  del Ministero delle politiche
 agricole  forestali,  e'  composta  da  rappresentanti  dei
 Ministeri    delle    politiche   agricole   e   forestali,
 dell'economia   e  delle  finanze,  della  salute  e  delle
 attivita'  produttive,  nonche'  eventualmente  di  enti  o
 istituiti specializzati nei particolari settori.
 3.   In   relazione   alle   esigenze  derivanti  dallo
 svolgimento   dei   lavori,  il  Ministro  delle  politiche
 agricole  e forestali puo', con proprio decreto, articolare
 la  commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni,
 determinandone la composizione.
 4.  Le  mansioni di segreteria delle commissione di cui
 al  comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono
 esercitate  da  funzionari  del  Ministero  delle politiche
 agricole e forestali.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Concimi CE e nazionali a base di  nitrato  ammonico ad elevato titolo di azoto
 
 1.  Ai  fini  del  presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti  a  base  di  nitrato  ammonico  fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti piu' del 28 per cento di azoto in termini di  massa  in  relazione  al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi puo'  contenere  sostanze  inorganiche  o  inerti. Qualsiasi sostanza impiegata  nella  fabbricazione  di  questo  tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione.
 2.  Il  fabbricante  garantisce che i concimi semplici o composti a base  di  nitrato  ammonico  ad  elevato titolo d'azoto rispettano le disposizioni di cui all'allegato 9.
 3. Il fabbricante garantisce altresi' che ogni tipo di concime CE a base  di  nitrato  ammonico ad elevato titolo di azoto ha superato la prova  di  detonabilita',  eseguita  secondo  le  modalita'  previste nell'allegato 9.
 4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo  dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad  elevato  titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9.
 5. Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato ammonico   ad   elevato   titolo  d'azoto  immessi  sul  mercato,  il fabbricante  conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti  e  degli  operatori  dei  siti  presso  i quali sono prodotti i concimi  e  i  loro principali componenti. Tale registrazione e' resa disponibile   per   fini  ispettivi  da  parte  degli  Stati  membri, fintantoche'  il  concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
 6.  I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.
 |  |  |  | Art. 8. Tracciabilita'
 
 1.  Ai  fini  della  tracciabilita' dei prodotti di cui al presente decreto,  sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole e   forestali,  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei  prodotti agroalimentari,  il  "Registro dei fertilizzanti" di cui all'allegato 13,  che  contiene  una  sezione  specifica  per quelli consentiti in agricoltura   biologica,   ed   il   "Registro   dei  fabbricanti  di fertilizzanti"  di  cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti  di  fertilizzanti  deve essere richiesta dal fabbricante prima  dell'immissione del fertilizzante sul mercato. L'iscrizione al Registro  dei  fertilizzanti  deve  essere  richiesta dal fabbricante prima  dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
 2.  Fatto  salvo  quanto  previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante  per  garantire  la tracciabilita' dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva registrazione sull'origine dei concimi. Essa  e'  messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fintantoche'  il  concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
 3.  Il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, sentita la Commissione   tecnico-consultiva   per   i   fertilizzanti   di   cui all'articolo   9,   provvede   alle   iscrizioni   nel  Registro  dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
 4.  L'istituzione,  la  gestione e la conservazione dei Registri di cui  al comma 1, si effettuano da parte del Ministero delle politiche agricole  e  forestali  con  le  risorse  umane  e  strumentali  gia' disponibili  a  legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
 |  |  |  | Art. 9. Commissione
 
 1.  Presso  il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali e' istituita  una Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza  a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti,  nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto.
 2. La Commissione e' composta da:
 a)  quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti all'Ispettorato centrale repressione frodi;
 b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 c) due rappresentanti del Ministero delle attivita' produttive;
 d) un rappresentante del Ministero della salute;
 e)  un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia  delle  dogane,  area centrale verifiche e controlli tributi doganali ed accise - Laboratori chimici);
 f)  un  rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
 h) un rappresentante dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici;
 i)  tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  produttori di fertilizzanti,  designati  dalle  Associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
 l)  tre  rappresentanti  dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria piu' rappresentative;
 m)     un     rappresentante    dei    commercianti,    designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa;
 n)   un   rappresentante   degli  importatori  di  fertilizzanti, designato    dall'Associazione    nazionale    di    categoria   piu' rappresentativa;
 o)   un   rappresentante  regionale  designato  dalla  Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 p)  cinque  esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi: quattro  docenti  universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per  la  ricerca  e  la  sperimentazione  in  agricoltura  - Istituto sperimentale  per  la  nutrizione  delle piante, scelti dal Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma  2,  lettera  p),  in  caso  di  impedimento  possono  delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta.
 4.  La  Commissione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono   essere   riconfermati   non  piu'  di  una  volta.  Ove  le designazioni  non  pervengano  in  tempo  utile,  la Commissione puo' regolarmente  funzionare qualora sia stata nominata la meta' piu' uno dei  componenti.  Le  funzioni  di  segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole e forestali coadiuvato da un membro della Commissione stessa.
 5.  Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.
 |  |  |  | Art. 10. Inserimento di nuovi fertilizzanti e modifiche degli allegati
 
 1.   All'inserimento   di   nuovi  concimi  nazionali,  ammendanti, correttivi,  substrati  di  coltura,  matrici  organiche, prodotti ad azione  specifica,  rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla  definizione  di  nuovi  tipi  di  fertilizzanti  ed  alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto  del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, previo parere  della  Commissione  tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.
 2.  La  domanda  di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione  di  nuovi  tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche   agricole   e  forestali,  corredandola  della  necessaria documentazione   tecnica,  di  cui  all'allegato  10,  nonche'  della specifica  indicazione  dei  metodi di analisi. I metodi presentati a corredo  della  domanda  devono essere visionati dalla Commissione di cui  all'articolo  44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, al fine di verificarne  la applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare   o   meno   l'attivita'   necessaria   per   la  successiva ufficializzazione.
 
 
 
 Note all'art. 10:
 -  Per  l'art.  44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82,
 vedi note all'art. 6.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 11. Misure di controllo
 
 1.  L'Ispettorato  centrale  repressione  frodi del Ministero delle politiche  agricole  e forestali e il Ministero dell'economia e delle finanze  (Agenzia  delle  dogane, area centrale verifiche e controlli tributi  doganali  e  accise  - Laboratori chimici) nell'ambito delle rispettive    competenze,    svolgono    attivita'    di    controllo sull'applicazione  delle disposizioni contenute nel presente decreto, utilizzando  a  tal  fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.  All'accertamento  delle violazioni si applicano le disposizioni di  cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e alle relative norme di attuazione.
 
 
 
 Note all'art. 11:
 -  La  legge 24 novembre 1981, n. 689, reca: "Modifiche
 al sistema penale".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 12. S a n z i o n i
 
 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul  mercato  fertilizzanti  non  compresi  nel  regolamento  (CE) n. 2003/2003,  nel  presente  decreto  e  nei  suoi  allegati,  e  nella legislazione  vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito  con  la  sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.
 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul  mercato  fertilizzanti  non  conformi  al  regolamento  (CE)  n. 2003/2003 ed al presente decreto e ai suoi allegati, e' punito con le sanzioni  amministrative  pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:
 a)  da  duemilacinquecento  euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli  altri  tipi  di fertilizzanti nazionali, qualora la composizione non  corrisponda  alle  indicazioni  obbligatorie  ovvero facoltative previste  dal  presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste. Nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarita' espresso come \varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile,  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:
 1)   valore   di   \varepsilon   fino   a  -  4  (incluso):  da duemilacinquecento euro a seimila euro;
 2)  valore  di \varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
 3)  valore di \varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
 4) valore di \varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro.
 Per il calcolo del grado di irregolarita' espresso come \varepsilon per  i  fertilizzanti  previsti  dal presente decreto si applicano al singolo campione i criteri riportati nel citato allegato12, paragrafo c;
 b)   da  duemilacinquecento  euro  a  seimila  euro,  qualora  le indicazioni   obbligatorie  da  riportare  in  etichetta  ovvero  sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, manchino o non siano conformi a quanto prescritto;
 c)  da  ottomila  euro a ventunomila euro, qualora risulti che le tolleranze di cui all'allegato 7 siano state sistematicamente messe a profitto.  In  particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e  composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;
 d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa  in  sicurezza  della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, qualora siano immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle  disposizioni  di  cui  all'articolo  7 e all'allegato 9. Resta inteso   che   qualora  si  rinvenga  una  partita  di  fertilizzante sprovvista  del  certificato  relativo alla prova di detonabilita' il fabbricante e' perseguibile penalmente;
 e)  da  cinquemila  euro  a  diecimila  euro,  qualora  non abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
 f)   da  seimila  euro  a  dodicimila  euro,  qualora  non  abbia ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;
 g)  da  duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarita' delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
 h)   da   seimila  euro  a  dodicimila  euro  se  alla  richiesta dell'organo  di  controllo si rifiuta di esibire la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, o non la conserva per almeno due anni.
 3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 non si applicano al  commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per  il consumo fertilizzanti in confezioni originali, qualora la non conformita'  alle  norme  del  presente  decreto  e dei suoi allegati riguardi  i  requisiti  intrinseci  o  la composizione dei prodotti e purche'  la  confezione  originale non presenti alterazione ovvero il commerciante   non  sia  a  conoscenza  dell'avvenuta  alterazione  o manomissione del fertilizzante.
 4.  Gli  organi di controllo di cui all'articolo 11, ove constatino le  irregolarita'  di  cui alle lettere f), g), ed h) del comma 2 del presente   articolo,   diffidano   l'interessato  ad  adempiere  alle prescrizioni  contenute  nelle  norme  violate  entro  il  termine di quindici giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida. In caso di  mancata  ottemperanza  alle  prescrizioni contenute nella diffida entro  il  suddetto  termine,  gli  organi  di controllo procedono ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre  1981,  n.  689;  in tale ipotesi e' escluso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della citata legge.
 
 
 
 Note all'art. 12:
 -  Per il regolamento (CE) n. 2003/2003, vedi note alle
 premesse.
 - L'art. 14 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689
 cosi' recita:
 "Art.   14   (Contestazione   e  notificazione).  -  La
 violazione,  quanto  e'  possibile,  deve essere contestata
 immediatamente  tanto  al  trasgressore quanto alla persona
 che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta
 per la violazione stessa.
 Se non e' avvenuta la contestazione immediata per tutte
 o  per  alcune delle persone indicate nel comma precedente,
 gli estremi della violazione debbono essere notificati agli
 interessati residenti nel territorio della Repubblica entro
 il   termine   di  novanta  giorni  e  a  quelli  residenti
 all'estero  entro  il  termine  di  trecentosessanta giorni
 dall'accertamento.
 Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi
 all'autorita'  competente  con provvedimento dell'autorita'
 giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono
 dalla data della ricezione.
 Per  la  forma  della  contestazione  immediata o della
 notificazione  si  applicano le disposizioni previste dalle
 leggi  vigenti.  In  ogni caso la notificazione puo' essere
 effettuata,   con  le  modalita'  previste  dal  codice  di
 procedura     civile,     anche     da    un    funzionario
 dell"amministrazione che ha accertato la violazione. Quando
 la  notificazione  non puo' essere eseguita in mani proprie
 del   destinatario,  si  osservano  le  modalita'  previste
 dall'art. 137, terzo comma, del medesimo codice.
 Per  i  residenti  all'estero, qualora la residenza, la
 dimora  o  il  domicilio non siano noti, la notifica non e'
 obbligatoria  e  resta  salva  la facolta' del pagamento in
 misura  ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel
 secondo comma dell'art. 22 per il giudizio di opposizione.
 L'obbligazione   di  pagare  la  somma  dovuta  per  la
 violazione  si estingue per la persona nei cui confronti e'
 stata omessa la notificazione nel termine prescritto".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 13. Autorita' competente ad irrogare le sanzioni
 
 1.  L'autorita'  competente  ad irrogare le sanzioni amministrative indicate  all'articolo 12 e' l'Ispettorato centrale repressione frodi del  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali che provvede utilizzando  a  tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il  bilancio  dello  Stato.  Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative norme di attuazione.
 
 
 
 Note all'art. 13:
 -  Per  la  legge  24 novembre  1981, n. 689, vedi note
 all'art. 11.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 14. T a r i f f e
 
 1.  Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui all'articolo 10 sono coperti  con  gli  introiti  conseguenti  al  pagamento dalle tariffe stabilite  sulla  base  del costo effettivo del servizio. Le predette somme  saranno  versate  su apposito capitolo d'entrata del Ministero delle  politiche  agricole  e  forestali  per  essere successivamente destinate alla copertura dei relativi costi.
 2.  Gli  importi  di  cui  al  comma 1 sono fissati con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 15 Norme transitorie e finali
 
 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un  periodo  di  dodici  mesi  per  lo  smaltimento dei fertilizzanti nazionali  prodotti  e commercializzati in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
 2.  Il  fabbricante di fertilizzanti gia' immessi sul mercato prima della  data  di entrata in vigore del presente decreto, si iscrive al Registro  dei  fertilizzanti  ovvero  al  Registro dei fabbricanti di fertilizzanti  di  cui all'articolo 8 entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 3.  Alle  norme  comunitarie  non  autonomamente  applicabili,  che modificano  modalita'  esecutive  e caratteristiche di ordine tecnico recepite  con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.
 |  |  |  | Art. 16. Clausola di cedevolezza
 
 1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della  Costituzione,  le  norme  del  presente  decreto,  afferenti a materia  di  competenza  legislativa  delle  regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  si applicano sino alla data di entrata  in  vigore  della  normativa  di  attuazione  adottata,  nel rispetto  dei  vincoli  derivanti  dall'ordinamento comunitario e dei principi  fondamentali  desumibili  dal presente decreto, da ciascuna regione e provincia autonoma.
 
 
 
 Note all'art. 16:
 -  L'art.  117, quinto comma, della Costituzione, cosi'
 recita:  "Le  Regioni e le Province autonome di Trento e di
 Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
 decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
 comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
 degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
 europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
 legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
 del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 17. Abrogazioni
 
 1. E' abrogata la legge 19 ottobre 1984, n. 748.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 29 aprile 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Alemanno,   Ministro   delle  politiche
 agricole e forestali
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Berlusconi,  Ministro  della salute (ad
 interim)
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
 regionali
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 
 
 Note all'art. 17:
 -  La  legge  19 ottobre 1984, n. 748, pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  del  6 novembre  1984,  n.  305, S.O.,
 abrogata  dal presente decreto, recava: "Nuove norme per la
 disciplina dei fertilizzanti".
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 
 ---->    Vedere Allegati da pag. 11 a pag. 64   <----
 Allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
 
 ---->    Vedere Allegati da pag. 65 a pag. 120   <----
 |  |  |  |  |