| 
| Gazzetta n. 140 del 2006-06-19 |  | BANCA D'ITALIA |  | PROVVEDIMENTO 14 giugno 2006 |  | Determinazione,  ai  sensi  della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge  28 dicembre  2005,  n.  262,  dei  termini  di conclusione dei procedimenti in corso per l'applicazione di sanzioni amministrative e per   l'autorizzazione   all'attivita'  bancaria.  (Provvedimento  n. 682855). |  | 
 |  | LA BANCA D'ITALIA 
 Visto  l'art.  2,  comma 2,  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi  del  quale gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri  ordinamenti,  i  termini  entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza;
 Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  nella  parte  in  cui prevede che la Banca d'Italia fissa i termini per provvedere e che si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili;
 Visto  l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce i termini e le procedure  per  l'adozione  degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;
 Visto l'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come  modificato dall'art. 26, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n.  262,  il  quale  prevede,  tra  l'altro,  che  la Banca d'Italia, nell'ambito   delle   proprie   competenze,   applica   le   sanzioni amministrative  relative alle violazioni previste nel Titolo VIII del medesimo decreto legislativo;
 Visto  l'art.  195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come  modificato  dall'art.  9  della legge 18 aprile 2005, n. 62, il quale  prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie  competenze, applica le sanzioni amministrative relative alle violazioni  previste  nel  Titolo  II  della Parte V medesimo decreto legislativo;
 Visto  il provvedimento del 27 aprile 2006 della Banca d'Italia con il  quale  sono  state  disciplinate  le  modalita' organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e  funzioni  decisorie  nell'ambito  della procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;
 Visto  l'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria;
 Visto l'art. 26, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha  disposto  il trasferimento alla Banca d'Italia delle funzioni del Ministro  e del Ministero dell'economia e delle finanze previste, tra l'altro,  dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,  in  materia  di  autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche extracomunitarie;
 Visto l'art. 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale prevede che, nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'attivita'  bancaria  ai  sensi  dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo  sia  di  competenza delle Regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante;
 Considerata  la  necessita'  di  disciplinare  in via transitoria - prevedendo, in particolare, i termini di conclusione - i procedimenti in  corso all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 262/2005 per i  quali  e'  stata  trasferita  alla Banca d'Italia la competenza ad emanare il provvedimento finale;
 Ritenuta l'urgenza di concludere i procedimenti in corso nelle more dell'emanazione  delle disposizioni generali recanti l'individuazione dei   termini   e   delle   unita'   organizzative  responsabili  dei procedimenti   amministrativi  di  competenza  della  Banca  d'Italia relativi   all'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza  in  materia bancaria  e  finanziaria,  ai  sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 
 E m a n a
 le seguenti disposizioni:
 Art. 1.
 Ambito di applicazione
 
 1.   Le   presenti   disposizioni   si  applicano  ai  procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza della Banca d'Italia di cui agli  articoli 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
 2.  Le  stesse si applicano altresi' ai procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione all'attivita' bancaria ai sensi dell'art. 14  del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al rilascio del  parere  vincolante  alle  Regioni  a  statuto  speciale previsto dall'art. 159 del medesimo decreto.
 |  | Art. 2. Procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative
 
 1.  Il  termine  per la conclusione dei procedimenti amministrativi sanzionatori  in  corso nelle more dell'emanazione delle disposizioni generali  ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241  e'  di  trecentosessanta  giorni  a decorrere dalla scadenza del termine   per   la  presentazione  delle  controdeduzioni  o  per  lo svolgimento  di  audizioni  personali  da  parte  del soggetto che ha ricevuto per ultimo la contestazione.
 |  | Art. 3. Procedimenti relativi all'autorizzazione all'attivita' bancaria
 
 1.  Il  termine  per la conclusione dei procedimenti in corso nelle more  dell'emanazione  delle  disposizioni  generali  ai  sensi degli articoli 2  e  4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di autorizzazione all'attivita'  bancaria  e  di  rilascio  del  parere vincolante alle Regioni  a  statuto speciale in ordine all'autorizzazione predetta e' di  centottanta  giorni  a  decorrere dalla data di ricevimento della domanda, corredata della prescritta documentazione.
 Roma, 14 giugno 2006
 Il Governatore: Draghi
 |  |  |