Gazzetta n. 140 del 2006-06-19 |
BANCA D'ITALIA |
PROVVEDIMENTO 14 giugno 2006 |
Determinazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge 28 dicembre 2005, n. 262, dei termini di conclusione dei procedimenti in corso per l'applicazione di sanzioni amministrative e per l'autorizzazione all'attivita' bancaria. (Provvedimento n. 682855). |
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LA BANCA D'ITALIA
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali debbono concludersi i procedimenti di propria competenza; Visto l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nella parte in cui prevede che la Banca d'Italia fissa i termini per provvedere e che si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto compatibili; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi del quale la Banca d'Italia definisce i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza; Visto l'art. 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dall'art. 26, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il quale prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, applica le sanzioni amministrative relative alle violazioni previste nel Titolo VIII del medesimo decreto legislativo; Visto l'art. 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dall'art. 9 della legge 18 aprile 2005, n. 62, il quale prevede, tra l'altro, che la Banca d'Italia, nell'ambito delle proprie competenze, applica le sanzioni amministrative relative alle violazioni previste nel Titolo II della Parte V medesimo decreto legislativo; Visto il provvedimento del 27 aprile 2006 della Banca d'Italia con il quale sono state disciplinate le modalita' organizzative per l'attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie nell'ambito della procedura sanzionatoria ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262; Visto l'art. 14 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che disciplina l'autorizzazione all'attivita' bancaria; Visto l'art. 26, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, che ha disposto il trasferimento alla Banca d'Italia delle funzioni del Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze previste, tra l'altro, dall'art. 14, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche extracomunitarie; Visto l'art. 159 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il quale prevede che, nel caso in cui il rilascio dell'autorizzazione all'attivita' bancaria ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto legislativo sia di competenza delle Regioni a statuto speciale, la Banca d'Italia esprime, a fini di vigilanza, un parere vincolante; Considerata la necessita' di disciplinare in via transitoria - prevedendo, in particolare, i termini di conclusione - i procedimenti in corso all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 262/2005 per i quali e' stata trasferita alla Banca d'Italia la competenza ad emanare il provvedimento finale; Ritenuta l'urgenza di concludere i procedimenti in corso nelle more dell'emanazione delle disposizioni generali recanti l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
E m a n a le seguenti disposizioni: Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le presenti disposizioni si applicano ai procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza della Banca d'Italia di cui agli articoli 145 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 195 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 2. Le stesse si applicano altresi' ai procedimenti amministrativi relativi all'autorizzazione all'attivita' bancaria ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al rilascio del parere vincolante alle Regioni a statuto speciale previsto dall'art. 159 del medesimo decreto. | Art. 2. Procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative
1. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi sanzionatori in corso nelle more dell'emanazione delle disposizioni generali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' di trecentosessanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni o per lo svolgimento di audizioni personali da parte del soggetto che ha ricevuto per ultimo la contestazione. | Art. 3. Procedimenti relativi all'autorizzazione all'attivita' bancaria
1. Il termine per la conclusione dei procedimenti in corso nelle more dell'emanazione delle disposizioni generali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, di autorizzazione all'attivita' bancaria e di rilascio del parere vincolante alle Regioni a statuto speciale in ordine all'autorizzazione predetta e' di centottanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda, corredata della prescritta documentazione. Roma, 14 giugno 2006 Il Governatore: Draghi |
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