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| Gazzetta n. 140 del 2006-06-19 |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 aprile 2006 |  | Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - Capitolo II - relativo  alla vendita di burro di intervento a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per il burro, il burro concentrato e la crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. (Ex 2571/97). |  | 
 |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE ) n. 804/68 del Consiglio del  27 giugno  1968,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2771/99  della  Commissione,  del 16 dicembre    1999    e   successive   modifiche,   integrazioni   e codificazioni,  che  stabilisce  le  modalita'  di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1898/2005  della Commissione, del 9 novembre  2005  - recante modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1255/1999  del  Consiglio  per quanto concerne le misure di smaltimento nel mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il burro concentrato e, in particolare, il capitolo II concernente la vendita  a  prezzo ridotto di burro di intervento e la concessione di un  aiuto  al  burro,  al  burro  concentrato  e  alla crema di latte destinati  alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e altri  prodotti  alimentari, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 2571/97;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  213/2001  della  Commissione, del 9 gennaio   2001,   che   stabilisce   modalita'  d'applicazione  del regolamento  (CE)  n.  1255/1999  per quanto riguarda i metodi per le analisi  e  la  valutazione  qualitativa  del  latte  e  dei prodotti lattiero-caseari;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Commissione,  del 7 luglio   1995,   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del regolamento  (CEE)  n.  729/70  per  quanto  riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3002/92  della  Commissione, del 16 ottobre  1992,  che  stabilisce  modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione  o  della  destinazione  di  prodotti  provenienti dall'intervento;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della  Commissione  del 2 luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni  d'applicazione del regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale  comunitario  ed in particolare la parte IV-bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;
 Viste   le   circolari   6 aprile   1993,   n.   8,  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, con le quali sono state   impartite   disposizioni   per   l'applicazione  delle  norme comunitarie  relative  al  controllo  sugli scambi intracomunitari di prodotti  del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che   usufruiscono  di  aiuti  e  sono  vincolati  a  destinazioni  o utilizzazioni particolari;
 Visto  il  decreto  ministeriale  25 maggio  1992, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 132 del 6 giugno 1992, concernente l'applicazione del Reg. CEE n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto, per la   crema,   il   burro   e  il  burro  concentrato  destinati  alla fabbricazione  di  prodotti  della  pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;
 Visto  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  (AGEA),  a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
 Visto   il   decreto-legge   22 ottobre  2001,  n.  381  contenente disposizioni  urgenti  concernenti  l'Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;
 Vista  la  legge  29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
 Considerata  la  necessita'  di  disciplinare  lo  svolgimento  dei controlli  e il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformita'  alla  richiamata  normativa  comunitaria,  abrogando  le precedenti disposizioni;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 1.  Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo II del  regolamento  (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».
 |  | Art. 2. 1.  I  riconoscimenti  di  cui  all'art.  12 del «regolamento» sono rilasciati  dalle  Regioni  e  dalle  Province  autonome  di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.
 2.   Gli  organismi  competenti  al  rilascio  del  riconoscimento, designati  dalle  autorita'  regionali  e  delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».
 3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al   presente   decreto,  eccezion  fatta  per  quelli  afferenti  al riconoscimento  degli  stabilimenti,  sono  esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
 4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei   controlli  di  cui  al  comma 3,  coordina  l'espletamento  dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.
 |  | Art. 3. 1.  Le  domande  di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale».
 2.  Gli  stabilimenti  per  i  quali viene presentata la domanda di riconoscimento  devono  possedere i requisiti previsti all'art. 13 e, se  del  caso,  all'art.  10  del  «regolamento». Le relative domande devono  contenere  gli  impegni previsti allo stesso art. 13 e devono essere  corredate  dal  certificato,  con vigenza, di iscrizione alla Camera  di  commercio,  industria,  agricoltura  e artigianato, dalla documentazione   idonea   a   dimostrare   la   disponibilita'  dello stabilimento e dalla planimetria del medesimo.
 3.  Le  domande  sono  sotto  scritte  dal  titolare  o  dal legale rappresentante    dell'impresa,   conformemente   alle   disposizioni dell'art.  38  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 4.  Le  domande  di riconoscimento per l'incorporazione di prodotti non   tracciati   nei  prodotti  finali  devono  contenere  l'impegno prescritto   all'art.  6,  lettera b)  del  «regolamento»  ed  essere corredate   dalla   documentazione   idonea   a   comprovare  che  lo stabilimento  utilizza,  mensilmente  o  annualmente,  i quantitativi minimi  prescritti  allo  stesso  art.  6,  lettera b) di equivalente burro,  sotto forma di burro concentrato o crema non tracciati ovvero di  prodotti  intermedi  contenenti  burro  o  burro  concentrato non tracciati.
 |  | Art. 4. 1.  Per  il  rilascio  dei  riconoscimenti per la fabbricazione dei prodotti   intermedi   si  applicano  le  disposizioni  complementari previste al presente articolo.
 2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i  requisiti e adempiono agli obblighi previsti agli articoli 10 e 12 del «regolamento».
 3.  Nella  domanda  sono  indicate  le caratteristiche dei prodotti intermedi,  con  particolare riferimento alla composizione, il tenore in  grasso  butirrico,  la prevista destinazione e le motivazioni che giustificano la fabbricazione dei prodotti intermedi in questione.
 4.  La  domanda  e' corredata da una relazione tecnica che dimostri che   la   fabbricazione   dei   prodotti   intermedi   oggetto   del riconoscimento    e'    giustificata   per   la   fabbricazione   dei corrispondenti prodotti finali.
 5.  I prodotti intermedi e i relativi stabilimenti di fabbricazione sono riconosciuti o meno in base alla composizione dei prodotti, alla effettiva  necessita'  tecnologica di fabbricare i prodotti intermedi in stabilimenti diversi da quelli in cui avviene la trasformazione in prodotto finale e tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b) ii) del «regolamento».
 6. Non sono concessi riconoscimenti per prodotti intermedi ottenuti dalla  semplice  miscelazione  di  materie  prime che potrebbe essere effettuata  agevolmente anche negli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti finali.
 7.  La  domanda  e' corredata dall'elenco degli stabilimenti in cui avviene  l'incorporazione  nei  prodotti  finali  o, se del caso, dei primi  destinatari  ubicati sul territorio nazionale o di altri Stati membri.  Tale  elenco  e'  trasmesso  dall'impresa  richiedente anche all'organismo  di  cui  all'art.  2, comma 3, competente in relazione all'ubicazione  degli  stabilimenti in cui avviene incorporazione nei prodotti finali o dei primi destinatari.
 8.   Ogni  variazione  degli  elenchi  deve  essere  immediatamente comunicata   dall'impresa   interessata   all'organo   regionale   ed all'organismo   di   cui   all'art.   2,   comma 3,  territorialmente competente.  Alla  fine  di  ogni  anno  deve essere inviato un nuovo elenco aggiornato.
 9. Qualora gli stabilimenti di trasformazione o i primi destinatari siano  ubicati  in altri Stati membri, l'organo regionale, che riceve le  domande  di  riconoscimento  per  la  fabbricazione  di  prodotti intermedi  trasmette  tempestivamente gli elenchi e gli aggiornamenti di  cui  sopra  al  Ministero  delle politiche agricole e forestali - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
 |  | Art. 5. Ogni   riconoscimento  rilasciato,  cui  e'  attribuito  un  numero d'ordine  progressivo  unitamente  al  codice ISTAT che identifica la regione,   e'   indirizzato   oltre  che  all'impresa  interessata  e all'organismo  di  cui  all'art.  2,  comma 3, anche all'AGEA - «Area coordinamento»  e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
 |  | Art. 6. 1.  In  materia  di  revoche  e  sospensioni  dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, del «regolamento».
 2.  Le  revoche  e  le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo  regionale»  su  proposta  delle  autorita'  deputate ad effettuare  i  controlli. Lo stesso «organo regionale» puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 15, paragrafo 1,   secondo  comma,  e  paragrafo 2,  secondo  comma,  del «regolamento».
 3.  Le  proposte  di  revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata   relazione  sulle  inadempienze  o  sulle  irregolarita' riscontrate e sono comunicate anche ad AGEA - Area coordinamento.
 4.  Le  revoche,  le  sospensioni  dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 5.
 |  | Art. 7. 1.  Qualora  un'impresa  riconosciuta  cambi la sua ragione sociale senza  apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire  del  riconoscimento  deve  chiedere all'«organo regionale» competente   al   rilascio   dei   riconoscimenti,   la  voltura  del riconoscimento    precedente,    presentando   domanda,   debitamente documentata.
 2.  La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 3.  Nel caso in cui un impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia   ottenuto   il  riconoscimento,  l'impresa  subentrante  deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.
 4.  Le variazioni dei riconoscimenti adottate ai sensi del presente articolo, sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 5.
 |  | Art. 8. 1.  Qualora  dai  controlli  effettuati  emergano  irregolarita'  o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita   percezione   degli  aiuti,  l'organismo  che  ha  rilevato l'irregolarita'  o  la  violazione  comunica  l'infrazione rilevata e l'entita'  delle  somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente  svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n.  689  del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3,   all'AGEA-  Area  coordinamento  e  al  competente  «organo regionale».
 2.  Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente  percepite  espletando  tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
 3.  L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le   misure   cautelative   previste  in  caso  di  constatazione  di irregolarita',  attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.
 |  | Art. 9. 1.  I  riconoscimenti  rilasciati  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  prima  dell'entrata  in  vigore  del presente decreto restano validi.
 2.  Le  imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento.
 3.   In   materia  di  revoche,  sospensioni  e  variazioni  per  i riconoscimenti  rilasciati  dal  MIPAF  si  applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 7 del presente decreto.
 |  | Art. 10. 1.  Le  imprese interessate trasmettono all'organismo competente di cui  all'art. 2, comma 3, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre  di  ogni anno, gli elementi ripresi all'art. 46, punto 1, lettere a)  e b), del «regolamento», riferiti ai rispettivi trimestri precedenti.
 2. Gli elementi di cui al comma 1 sono di seguito specificati:
 a) le  imprese  che  acquistano  burro  di  intervento quelle che effettuano  la  fabbricazione  di burro addizionato di rivelatori, di burro  concentrato  addizionato  o  meno  di  rivelatori,  quelle che effettuano  l'aggiunta  di  rivelatori  alla  crema o importano crema tracciata,  quelle  che  importano  o  fabbricano  i  prodotti di cui all'art.  4, paragrafo 1, punto b) ii) del «regolamento», trasmettono i dati di cui all'allegato VIII del regolamento utilizzando lo schema ivi riportato;
 b) le  imprese  che fabbricano prodotti intermedi di cui all'art. 4,  paragrafo 1, punto b) ii) del «regolamento» trasmettono i dati di cui  all'allegato  IX  del  «regolamento»  utilizzando  lo schema ivi riportato;
 c) le  imprese riconosciute che utilizzano prodotti non tracciati per  la  fabbricazione  di  prodotti  finali comunicano i dati di cui all'allegato  X  del  regolamento secondo lo schema ivi riportato e i prezzi  pagati,  in  media  ponderata  con  l'indicazione  dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato;
 d) le  imprese che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori, che   non   usufruiscono   della  deroga  prevista  all'art.  41  del «regolamento»,   trasmettono  i  dati  di  cui  all'allegato  XI  del «regolamento»  secondo  lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media  ponderata con indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori.
 3.  L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, rileva a sondaggio, per ogni  trimestre,  i  prezzi  pagati per il burro, la crema e il burro concentrato  addizionati  di rivelatori dagli utilizzatori finali che usufruiscono della deroga di cui all'art. 41, del regolamento.
 4.  L'organismo  di cui all'art. 2, comma 3, comunica i dati di cui ai  commi  2  e  3 del presente articolo al Ministero delle politiche agricole   e  forestali  -  Dipartimento  delle  filiere  agricole  e agroalimentari  -  Direzione  generale  delle  politiche  agricole  - Polagr.  III - via XX settembre 20 - Roma entro il 1° febbraio, il 1° maggio,  il  1° agosto  e  il 1° novembre di ogni anno, unitamente ai casi di cui all'art. 46, punto 1, lettera c) del «regolamento».
 5.  I  prezzi  rilevati  dall'organismo di cui all'art. 2, comma 3, sono  trasmessi  al  Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale  delle  politiche  agricole - Polagr. III, con l'indicazione delle  medie  ponderate,  dei  valori  estremi  e dei quantitativi in causa.
 6.  Anteriormente  al 15 gennaio di ogni anno i detentori di burro, burro   concentrato,  crema  e  prodotti  intermedi,  addizionati  di rivelatori,  che  cedono  tali  prodotti  agli  utilizzatori o ultimi venditori   che  sottoscrivono  l'impegno  di  cui  all'art.  42  del «regolamento» devono comunicare, per l'anno precedente, al competente organismo  di  cui  all'art.  2, comma 3, i dati previsti al punto 2, lettera a)  dell'art.  46  del  «regolamento»  secondo  lo schema ivi riportato all'allegato XII.
 7.  Gli elementi di cui al comma 6 sono trasmessi dall'Organismo di cui  all'art.  2,  comma 3,  al  Ministero delle politiche agricole e forestali  -  Dipartiniento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione  generale  delle politiche agricole - Polagr. III, entro il 1° febbraio di ogni anno.
 8.  Entro  il 1° febbraio di ogni anno l'AGEA - Area coordinamento, comunica   al  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III gli elementi previsti all'art. 46, punto 2, lettera b) del «regolamento».
 9.  L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, verifica periodicamente la correttezza dei dati inviati ai sensi del comma 6.
 |  | Art. 11. Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che  devono  essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi di controllo sono definite dall'AGEA - Area coordinamento.
 |  | Art. 12. I  prelievi  dei  campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti  nel  rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE n. 213/2001 e secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi  dell'art. 2, comma 4 del presente decreto.
 |  | Art. 13. Il  decreto  ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  132 del 6 giugno 1992, il decreto  ministeriale  8 febbraio  2002 pubblicato Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana - n. 141 del 18 giugno 2002 ed il decreto ministeriale  20 dicembre  2002  pubblicato  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 34 dell'11 febbraio 2003 sono abrogati.
 Il  presente  decreto,  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 aprile 2006
 Il Ministro: Alemanno
 
 Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 291
 |  | Allegato 
 CONTROLLI DA SVOLGERE
 
 A. Riconoscimento degli stabilimenti.
 1.  Controlli  finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti  ove  si  intende  effettuare la fabbricazione del burro concentrato,   addizionato   o  meno  di  rilevatori,  l'aggiunta  di rilevatori  al  burro  o  alla  crema, il riconfezionamento del burro concentrato.
 Tipo  di  controllo:  Controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
 2.  Controlli  finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti  che  ove  si  intende  effettuare  la  fabbricazione di prodotti  intermedi utilizzando burro o burro concentrato addizionato di rivelatori.
 Tipo  di  controllo:  Controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
 3.  Controlli  finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti  ove  di intende effettuare la fabbricazione di prodotti intermedi  utilizzando  burro  o burro concentrato non addizionati di rivelatori.
 Tipo  di  controllo:  Controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento,   dei   magazzini  e  delle  strutture  amministrative. Verifica  della  capacita'  degli  impianti  per garantire l'utilizzo minimo di equivalente burro prescritto.
 4.  Controlli  finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti  ove  si  intende utilizzare prodotti non addizionati di rilevatori,   anche   sotto   forma  di  prodotti  intermedi  per  la fabbricazione di prodotti finali.
 Tipo  di  controllo:  Controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento,   dei   magazzini  e  delle  strutture  amministrative. Verifica   della   capacita'   degli   impianti   e  dell'impresa  di utilizzazione. B. Controlli sulla concentrazione e aggiunta di rivelatori.
 1.   Controlli   sulla   fabbricazione   di   burro  concentrato, addizionato o meno di rivelatori, sull'aggiunta rivelatori al burro o alla crema e sul ricondizionamento del burro concentrato.
 Tipo di controllo: Controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione,   almeno  per  ogni  offerta,  con  verifica  tecnica, amministrativa  e  con prelievo di campioni delle materie prime e dei prodotti   ottenuti   della   rispondenza  ai  requisiti  prescritti. Controllo  dei  quantitativi ottenuti, delle rese e della rispondenza degli imballaggi.
 Controllo periodico complementare mediante esame approfondito dei registri  e  della  contabilita',  nonche'  mediante  la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.
 Verifica  analitica  della  qualita'  dei  traccianti  (grado  di purezza). C. Fabbricazione di prodotti intermedi.
 1.  Controllo sulla fabbricazione di prodotti intermedi con burro o burro concentrato addizionati di rivelatori.
 Tipo di controllo: Controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione  e  dei  quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese,  sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto  del loro tenore in materia grassa butirrica mediante: esame dei  registri,  prelievo  dei  campioni  delle  materie  prime  e dei prodotti ottenuti e controllo delle entrate e delle uscite al fine di accertare  la  quantita'  e  qualita'  dei  prodotti ottenuti e delle materie prime utilizzate.
 Il  controllo  e'  completato  dalla  verifica del rispetto delle condizioni  di riconoscimento dello stabilimento e della contabilita' specifica,  controllo approfondito della contabilita' oltre che da un controllo approfondito dei registri effettuato per sondaggio.
 2.  Controllo sulla fabbricazione di prodotti intermedi con burro o burro concentrato non addizionati di rivelatori.
 Tipo di controllo: Controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione  e  dei  quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese,  sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto  del loro tenore in materia grassa butirrica mediante: esame dei  registri,  prelievo  dei  campioni  delle  materie  prime  e dei prodotti ottenuti e controllo delle entrate e delle uscite al fine di accertare  la  quantita'  e  qualita'  dei  prodotti ottenuti e delle materie prime utilizzate.
 Il  controllo  e'  completato  dalla  verifica del rispetto delle condizioni  di riconoscimento dello stabilimento e della contabilita' specifica,  controllo approfondito della contabilita' oltre che da un controllo  approfondito dei registri, effettuato per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti intermedi. D. Fabbricazione dei prodotti finali.
 1.   Controllo   sulla  fabbricazione  dei  prodotti  finali  con l'impiego di burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi non contenenti rivelatori.
 Tipo  di  controllo:  Controlli  in loco, per ciascuna partita di fabbricazione  di  prodotti  finali ma almeno una volta al mese, allo scopo di accertare il rispetto della destinazione della materia prima e dei termini di trasformazione.
 Il  controllo  e' completato periodicamente mediante verifica del rispetto  dei  requisiti  della materia prima, anche con prelievo dei campioni  sia delle materie prime che dei prodotti ottenuti, mediante verifica  delle  condizioni  di  riconoscimento  dello stabilimento e dell'impegno  ad  utilizzare  i quantitativi minimi degli equivalenti burro prescritti.
 2.   Controllo   sulla  fabbricazione  dei  prodotti  finali  con l'impiego  di  burro,  burro  concentrato, crema o prodotti intermedi contenenti rivelatori.
 Tipo   di   controllo:   Controlli   in  loco,  in  funzione  dei quantitativi  utilizzati  ma  almeno  una  volta al trimestre per gli stabilimenti che incorporano mensilmente almeno 5 Ton. di equivalente burro,  allo  scopo di accertare il rispetto della destinazione della materia prima e dei termini di trasformazione. E.   Commercializzazione  ed  utilizzo  di  prodotti  addizionati  di rivelatori da parte di piccoli utilizzatori.
 1.  Controllo  su  prodotti  per  i  quali l'aiuto e' concesso in Italia.
 Tipo  di  controllo: Controlli amministrativi, ai sensi dell'art. 41 del «regolamento».
 Verifica  amministrativa  e  tecnica,  in  base  ad  analisi  del rischio,  dell'effettivo  acquisto  e  del  corretto utilizzo entro i termini dei prodotti tracciati da parte dei piccoli utilizzatori.
 Esecuzione delle relative comunicazioni.
 2.  Controllo  su prodotti addizionati di rivelatori provenienti, come tali, da altri Paesi membri.
 Tipo  di  controllo: Controlli amministrativi, ai sensi dell'art. 41 del «regolamento».
 Verifica  amministrativa  e  tecnica,  in  base  ad  analisi  del rischio,  dell'effettivo  acquisto  e  del  corretto utilizzo entro i termini dei prodotti tracciati da parte dei piccoli utilizzatori.
 Esecuzione   delle  relative  comunicazioni  e  restituzione  del documento T5.
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