Gazzetta n. 140 del 2006-06-19
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 aprile 2006
Norme di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - Capitolo II - relativo alla vendita di burro di intervento a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto per il burro, il burro concentrato e la crema destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. (Ex 2571/97).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE ) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 2771/99 della Commissione, del 16 dicembre 1999 e successive modifiche, integrazioni e codificazioni, che stabilisce le modalita' di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;
Visto il regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005 - recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto concerne le misure di smaltimento nel mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il burro concentrato e, in particolare, il capitolo II concernente la vendita a prezzo ridotto di burro di intervento e la concessione di un aiuto al burro, al burro concentrato e alla crema di latte destinati alla fabbricazione di prodotti di pasticceria, di gelati e altri prodotti alimentari, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 2571/97;
Visto il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione, del 9 gennaio 2001, che stabilisce modalita' d'applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 per quanto riguarda i metodi per le analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
Visto il regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, che stabilisce modalita' di applicazione del regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;
Visto il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento;
Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ed in particolare la parte IV-bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;
Viste le circolari 6 aprile 1993, n. 8, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con le quali sono state impartite disposizioni per l'applicazione delle norme comunitarie relative al controllo sugli scambi intracomunitari di prodotti del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che usufruiscono di aiuti e sono vincolati a destinazioni o utilizzazioni particolari;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, concernente l'applicazione del Reg. CEE n. 570/88 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto e alla concessione di un aiuto, per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381 contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
Considerata la necessita' di disciplinare lo svolgimento dei controlli e il rilascio dei riconoscimenti e delle autorizzazioni in conformita' alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;
Decreta:

Art. 1.
1. Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo II del regolamento (CE) n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».
Art. 2.
1. I riconoscimenti di cui all'art. 12 del «regolamento» sono rilasciati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.
2. Gli organismi competenti al rilascio del riconoscimento, designati dalle autorita' regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».
3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al presente decreto, eccezion fatta per quelli afferenti al riconoscimento degli stabilimenti, sono esercitati dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei controlli di cui al comma 3, coordina l'espletamento dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.
Art. 3.
1. Le domande di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale».
2. Gli stabilimenti per i quali viene presentata la domanda di riconoscimento devono possedere i requisiti previsti all'art. 13 e, se del caso, all'art. 10 del «regolamento». Le relative domande devono contenere gli impegni previsti allo stesso art. 13 e devono essere corredate dal certificato, con vigenza, di iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare la disponibilita' dello stabilimento e dalla planimetria del medesimo.
3. Le domande sono sotto scritte dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
4. Le domande di riconoscimento per l'incorporazione di prodotti non tracciati nei prodotti finali devono contenere l'impegno prescritto all'art. 6, lettera b) del «regolamento» ed essere corredate dalla documentazione idonea a comprovare che lo stabilimento utilizza, mensilmente o annualmente, i quantitativi minimi prescritti allo stesso art. 6, lettera b) di equivalente burro, sotto forma di burro concentrato o crema non tracciati ovvero di prodotti intermedi contenenti burro o burro concentrato non tracciati.
Art. 4.
1. Per il rilascio dei riconoscimenti per la fabbricazione dei prodotti intermedi si applicano le disposizioni complementari previste al presente articolo.
2. Possono essere riconosciuti solo gli stabilimenti che possiedono i requisiti e adempiono agli obblighi previsti agli articoli 10 e 12 del «regolamento».
3. Nella domanda sono indicate le caratteristiche dei prodotti intermedi, con particolare riferimento alla composizione, il tenore in grasso butirrico, la prevista destinazione e le motivazioni che giustificano la fabbricazione dei prodotti intermedi in questione.
4. La domanda e' corredata da una relazione tecnica che dimostri che la fabbricazione dei prodotti intermedi oggetto del riconoscimento e' giustificata per la fabbricazione dei corrispondenti prodotti finali.
5. I prodotti intermedi e i relativi stabilimenti di fabbricazione sono riconosciuti o meno in base alla composizione dei prodotti, alla effettiva necessita' tecnologica di fabbricare i prodotti intermedi in stabilimenti diversi da quelli in cui avviene la trasformazione in prodotto finale e tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 4, paragrafo 1, lettera b) ii) del «regolamento».
6. Non sono concessi riconoscimenti per prodotti intermedi ottenuti dalla semplice miscelazione di materie prime che potrebbe essere effettuata agevolmente anche negli stabilimenti di fabbricazione dei prodotti finali.
7. La domanda e' corredata dall'elenco degli stabilimenti in cui avviene l'incorporazione nei prodotti finali o, se del caso, dei primi destinatari ubicati sul territorio nazionale o di altri Stati membri. Tale elenco e' trasmesso dall'impresa richiedente anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, competente in relazione all'ubicazione degli stabilimenti in cui avviene incorporazione nei prodotti finali o dei primi destinatari.
8. Ogni variazione degli elenchi deve essere immediatamente comunicata dall'impresa interessata all'organo regionale ed all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, territorialmente competente. Alla fine di ogni anno deve essere inviato un nuovo elenco aggiornato.
9. Qualora gli stabilimenti di trasformazione o i primi destinatari siano ubicati in altri Stati membri, l'organo regionale, che riceve le domande di riconoscimento per la fabbricazione di prodotti intermedi trasmette tempestivamente gli elenchi e gli aggiornamenti di cui sopra al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Art. 5.
Ogni riconoscimento rilasciato, cui e' attribuito un numero d'ordine progressivo unitamente al codice ISTAT che identifica la regione, e' indirizzato oltre che all'impresa interessata e all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, anche all'AGEA - «Area coordinamento» e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma.
Art. 6.
1. In materia di revoche e sospensioni dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, del «regolamento».
2. Le revoche e le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo regionale» su proposta delle autorita' deputate ad effettuare i controlli. Lo stesso «organo regionale» puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 15, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, del «regolamento».
3. Le proposte di revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata relazione sulle inadempienze o sulle irregolarita' riscontrate e sono comunicate anche ad AGEA - Area coordinamento.
4. Le revoche, le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 5.
Art. 7.
1. Qualora un'impresa riconosciuta cambi la sua ragione sociale senza apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire del riconoscimento deve chiedere all'«organo regionale» competente al rilascio dei riconoscimenti, la voltura del riconoscimento precedente, presentando domanda, debitamente documentata.
2. La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
3. Nel caso in cui un impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia ottenuto il riconoscimento, l'impresa subentrante deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.
4. Le variazioni dei riconoscimenti adottate ai sensi del presente articolo, sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 5.
Art. 8.
1. Qualora dai controlli effettuati emergano irregolarita' o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita percezione degli aiuti, l'organismo che ha rilevato l'irregolarita' o la violazione comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni indebitamente svincolate, oltre che ai soggetti previsti della legge n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art. 2, comma 3, all'AGEA- Area coordinamento e al competente «organo regionale».
2. Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente percepite espletando tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le misure cautelative previste in caso di constatazione di irregolarita', attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.
Art. 9.
1. I riconoscimenti rilasciati dal Ministero delle politiche agricole e forestali prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano validi.
2. Le imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento.
3. In materia di revoche, sospensioni e variazioni per i riconoscimenti rilasciati dal MIPAF si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 2 e dell'art. 7 del presente decreto.
Art. 10.
1. Le imprese interessate trasmettono all'organismo competente di cui all'art. 2, comma 3, entro il 15 gennaio, 15 aprile, 15 luglio e 15 ottobre di ogni anno, gli elementi ripresi all'art. 46, punto 1, lettere a) e b), del «regolamento», riferiti ai rispettivi trimestri precedenti.
2. Gli elementi di cui al comma 1 sono di seguito specificati:
a) le imprese che acquistano burro di intervento quelle che effettuano la fabbricazione di burro addizionato di rivelatori, di burro concentrato addizionato o meno di rivelatori, quelle che effettuano l'aggiunta di rivelatori alla crema o importano crema tracciata, quelle che importano o fabbricano i prodotti di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto b) ii) del «regolamento», trasmettono i dati di cui all'allegato VIII del regolamento utilizzando lo schema ivi riportato;
b) le imprese che fabbricano prodotti intermedi di cui all'art. 4, paragrafo 1, punto b) ii) del «regolamento» trasmettono i dati di cui all'allegato IX del «regolamento» utilizzando lo schema ivi riportato;
c) le imprese riconosciute che utilizzano prodotti non tracciati per la fabbricazione di prodotti finali comunicano i dati di cui all'allegato X del regolamento secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con l'indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato;
d) le imprese che utilizzano prodotti addizionati di rivelatori, che non usufruiscono della deroga prevista all'art. 41 del «regolamento», trasmettono i dati di cui all'allegato XI del «regolamento» secondo lo schema ivi riportato e i prezzi pagati, in media ponderata con indicazione dei valori estremi, per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori.
3. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, rileva a sondaggio, per ogni trimestre, i prezzi pagati per il burro, la crema e il burro concentrato addizionati di rivelatori dagli utilizzatori finali che usufruiscono della deroga di cui all'art. 41, del regolamento.
4. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, comunica i dati di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre 20 - Roma entro il 1° febbraio, il 1° maggio, il 1° agosto e il 1° novembre di ogni anno, unitamente ai casi di cui all'art. 46, punto 1, lettera c) del «regolamento».
5. I prezzi rilevati dall'organismo di cui all'art. 2, comma 3, sono trasmessi al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III, con l'indicazione delle medie ponderate, dei valori estremi e dei quantitativi in causa.
6. Anteriormente al 15 gennaio di ogni anno i detentori di burro, burro concentrato, crema e prodotti intermedi, addizionati di rivelatori, che cedono tali prodotti agli utilizzatori o ultimi venditori che sottoscrivono l'impegno di cui all'art. 42 del «regolamento» devono comunicare, per l'anno precedente, al competente organismo di cui all'art. 2, comma 3, i dati previsti al punto 2, lettera a) dell'art. 46 del «regolamento» secondo lo schema ivi riportato all'allegato XII.
7. Gli elementi di cui al comma 6 sono trasmessi dall'Organismo di cui all'art. 2, comma 3, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartiniento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III, entro il 1° febbraio di ogni anno.
8. Entro il 1° febbraio di ogni anno l'AGEA - Area coordinamento, comunica al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari - Direzione generale delle politiche agricole - Polagr. III gli elementi previsti all'art. 46, punto 2, lettera b) del «regolamento».
9. L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, verifica periodicamente la correttezza dei dati inviati ai sensi del comma 6.
Art. 11.
Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che devono essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi di controllo sono definite dall'AGEA - Area coordinamento.
Art. 12.
I prelievi dei campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dal Reg. CE n. 213/2001 e secondo le modalita' definite ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto.
Art. 13.
Il decreto ministeriale 25 maggio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 132 del 6 giugno 1992, il decreto ministeriale 8 febbraio 2002 pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 141 del 18 giugno 2002 ed il decreto ministeriale 20 dicembre 2002 pubblicato Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 34 dell'11 febbraio 2003 sono abrogati.
Il presente decreto, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 2006
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 291
Allegato

CONTROLLI DA SVOLGERE

A. Riconoscimento degli stabilimenti.
1. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si intende effettuare la fabbricazione del burro concentrato, addizionato o meno di rilevatori, l'aggiunta di rilevatori al burro o alla crema, il riconfezionamento del burro concentrato.
Tipo di controllo: Controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
2. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti che ove si intende effettuare la fabbricazione di prodotti intermedi utilizzando burro o burro concentrato addizionato di rivelatori.
Tipo di controllo: Controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
3. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove di intende effettuare la fabbricazione di prodotti intermedi utilizzando burro o burro concentrato non addizionati di rivelatori.
Tipo di controllo: Controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative. Verifica della capacita' degli impianti per garantire l'utilizzo minimo di equivalente burro prescritto.
4. Controlli finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti ove si intende utilizzare prodotti non addizionati di rilevatori, anche sotto forma di prodotti intermedi per la fabbricazione di prodotti finali.
Tipo di controllo: Controllo preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative. Verifica della capacita' degli impianti e dell'impresa di utilizzazione. B. Controlli sulla concentrazione e aggiunta di rivelatori.
1. Controlli sulla fabbricazione di burro concentrato, addizionato o meno di rivelatori, sull'aggiunta rivelatori al burro o alla crema e sul ricondizionamento del burro concentrato.
Tipo di controllo: Controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione, almeno per ogni offerta, con verifica tecnica, amministrativa e con prelievo di campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti della rispondenza ai requisiti prescritti. Controllo dei quantitativi ottenuti, delle rese e della rispondenza degli imballaggi.
Controllo periodico complementare mediante esame approfondito dei registri e della contabilita', nonche' mediante la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.
Verifica analitica della qualita' dei traccianti (grado di purezza). C. Fabbricazione di prodotti intermedi.
1. Controllo sulla fabbricazione di prodotti intermedi con burro o burro concentrato addizionati di rivelatori.
Tipo di controllo: Controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione e dei quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese, sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore in materia grassa butirrica mediante: esame dei registri, prelievo dei campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti e controllo delle entrate e delle uscite al fine di accertare la quantita' e qualita' dei prodotti ottenuti e delle materie prime utilizzate.
Il controllo e' completato dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e della contabilita' specifica, controllo approfondito della contabilita' oltre che da un controllo approfondito dei registri effettuato per sondaggio.
2. Controllo sulla fabbricazione di prodotti intermedi con burro o burro concentrato non addizionati di rivelatori.
Tipo di controllo: Controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione e dei quantitativi utilizzati ma almeno una volta al mese, sulle condizioni di fabbricazione dei prodotti intermedi e sul rispetto del loro tenore in materia grassa butirrica mediante: esame dei registri, prelievo dei campioni delle materie prime e dei prodotti ottenuti e controllo delle entrate e delle uscite al fine di accertare la quantita' e qualita' dei prodotti ottenuti e delle materie prime utilizzate.
Il controllo e' completato dalla verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e della contabilita' specifica, controllo approfondito della contabilita' oltre che da un controllo approfondito dei registri, effettuato per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti intermedi. D. Fabbricazione dei prodotti finali.
1. Controllo sulla fabbricazione dei prodotti finali con l'impiego di burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi non contenenti rivelatori.
Tipo di controllo: Controlli in loco, per ciascuna partita di fabbricazione di prodotti finali ma almeno una volta al mese, allo scopo di accertare il rispetto della destinazione della materia prima e dei termini di trasformazione.
Il controllo e' completato periodicamente mediante verifica del rispetto dei requisiti della materia prima, anche con prelievo dei campioni sia delle materie prime che dei prodotti ottenuti, mediante verifica delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento e dell'impegno ad utilizzare i quantitativi minimi degli equivalenti burro prescritti.
2. Controllo sulla fabbricazione dei prodotti finali con l'impiego di burro, burro concentrato, crema o prodotti intermedi contenenti rivelatori.
Tipo di controllo: Controlli in loco, in funzione dei quantitativi utilizzati ma almeno una volta al trimestre per gli stabilimenti che incorporano mensilmente almeno 5 Ton. di equivalente burro, allo scopo di accertare il rispetto della destinazione della materia prima e dei termini di trasformazione. E. Commercializzazione ed utilizzo di prodotti addizionati di rivelatori da parte di piccoli utilizzatori.
1. Controllo su prodotti per i quali l'aiuto e' concesso in Italia.
Tipo di controllo: Controlli amministrativi, ai sensi dell'art. 41 del «regolamento».
Verifica amministrativa e tecnica, in base ad analisi del rischio, dell'effettivo acquisto e del corretto utilizzo entro i termini dei prodotti tracciati da parte dei piccoli utilizzatori.
Esecuzione delle relative comunicazioni.
2. Controllo su prodotti addizionati di rivelatori provenienti, come tali, da altri Paesi membri.
Tipo di controllo: Controlli amministrativi, ai sensi dell'art. 41 del «regolamento».
Verifica amministrativa e tecnica, in base ad analisi del rischio, dell'effettivo acquisto e del corretto utilizzo entro i termini dei prodotti tracciati da parte dei piccoli utilizzatori.
Esecuzione delle relative comunicazioni e restituzione del documento T5.