Gazzetta n. 140 del 2006-06-19 |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 maggio 2006 |
Istituzione dell'Universita' telematica non statale «Universita' delle scienze umane (UNISU)». |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 28 novembre 2000 con i quali sono state determinate le classi delle lauree e delle lauree specialistiche universitarie e il decreto ministeriale 25 novembre 2005 con il quale e' stata definita la classe del corso di laurea magistrale in giurisprudenza; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370; Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»; Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali; Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning); Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica; Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»; Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006; Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003; Vista l'istanza presentata in data 21 novembre 2005 per la costituzione di una universita' telematica denominata «Universita' delle Scienze Umane (UNISU)»; Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 aprile 2006; Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 225 del 24 marzo 2006; Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 3 febbraio 2006, 9 marzo 2006 e 26 aprile 2006; Vista la nota del 14 aprile 2006 con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio delle Scienze umane ha dichiarato di rinunciare all'accreditamento del corso di laurea specialistica in Educatore professionale dei servizi per il quale il Consiglio Universitario Nazionale ha espresso parere non favorevole; Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n 270 del 2004; Decreta:
Art. 1.
1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'«Universita' Telematica delle Scienze Umane» (UNISU). 2. A decorrere dalla data del presente decreto l'Universita' Telematica delle Scienze Umane (UNISU) e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea magistrale, afferenti alle sottoindicate facolta': Facolta' di giurisprudenza: giurisprudenza (classe MG/01); Facolta' di economia: economia finanza e diritto per la gestione d'impresa (classe 17); economia finanza e diritto per la gestione d'impresa (classe 64/S); Facolta' di scienze politiche: scienze politiche e relazioni internazionali (classe 15); Facolta' di scienze della formazione: scienze dell'educazione e della formazione (classe 18). 3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi. | Art. 2.
1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto. | Art. 3.
1. Al termine del terzo e quinto anno di attivita' dell'Universita' telematica di cui all'art. , il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2006
Il Ministro: Moratti | UNISU UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE
STATUTO
Articolo 1 1. E' istituita l'Universita' Telematica delle Scienze Umane di seguito denominata Universita', con sede centrale in Roma. 2. L'Universita' Telematica delle Scienze Umane nasce con la finalita' specifica di dare completa attuazione a quanto affermato dall'art. 27 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo in materia di istruzione del 10 dicembre 1948 e dall'art. 34 della Costituzione italiana che garantisce a tutti i cittadini il diritto a ricevere quell'istruzione che contribuisca alla formazione dell'individuo ponendo tutti i capaci e meritevoli in condizioni di svolgere un ruolo utile nella societa', di sviluppare la loro personalita' e il rispetto per i diritti degli uomini e per le liberta' fondamentali. 3. Per il perseguimento di tali obiettivi l'Universita' Telematica delle Scienze Umane, ai sensi dall'art. 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e del decreto ministeriale 17 aprile 2003, ha il compito primario di svolgere, oltre all'attivita' di ricerca e di studio, attivita' di formazione mediante l'utilizzo delle metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning. A tale fine l'Universita' adotta ogni idonea iniziativa per rendere accessibili agli studenti i corsi di studio a distanza e per favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e lo sviluppo professionale dei lavoratori. 4. L'Universita' appartiene alla categoria delle istituzioni previste dall'articolo 1, comma 2 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ed e' dotata di personalita' giuridica. 5. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e pertanto gode di autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e disciplinare in conformita' alle leggi ed ai regolamenti generali e speciali sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
Articolo 2
1. L'Universita' e' promossa e sostenuta dal Consorzio delle Scienze Umane con sede a Roma, che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento. 2. Allo sviluppo dell'Universita' potranno altresi' concorrere soggetti pubblici e privati interessati a sostenere l'impegno dei promotori. 3. Al mantenimento dell'Universita' sono altresi' destinate tasse, contributi e diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa titolo. 4. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali l'Universita' sviluppa la ricerca e svolge attivita' didattiche sperimentali nonche' attivita' a queste collegate, anche con la collaborazione e il supporto di soggetti sia pubblici che privati italiani e stranieri. 5. Per assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e l'ottimale gestione delle risorse disponibili, l'Universita' procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative. 6. Per favorire il confronto su problemi connessi all'attuazione dei propri fini istituzionali l'Universita' garantisce la circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno delle proprie sedi.
Articolo 3
Sono organi centrali dell'Universita': a) il Consiglio di Amministrazione, b) il Presidente; c) la Giunta; d) il Rettore; e) il Senato Accademico; f) il Nucleo di Valutazione Interno; g) il Collegio dei Revisori dei conti. 2. Costituiscono strutture accademiche e di ricerca: a) i Consigli di Facolta'; b) i Consigli di Corso di laurea; c) i Dipartimenti.
Articolo 4
II Consiglio di Amministrazione e' cosi' composto: a) il Presidente del Consorzio delle Scienze Umane o suo delegato; b) l'Amministratore delegato; c) cinque rappresentanti designati dal Consorzio delle Scienze Umane; d) il Rettore; e) due membri designati dal Senato Accademico tra i professori di ruolo dell'Universita'; f) un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, de/l'Universita' e della Ricerca Scientifica; g) un rappresentante designato da Confindustria h) il Direttore Amministrativo i) il Direttore Generale 2. Possono essere chiamati a far parte del Consiglio di Amministrazione rappresentanti, in numero non superiore a cinque, di organismi pubblici e privati i quali si impegnano a versare per almeno un triennio un contributo per il funzionamento dell'Universita' di importo determinato con delibera del Consiglio stesso. 3. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio. 4. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra le componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita', il vice Presidente, l'Amministratore delegato ed il Segretario, gli ultimi due possono essere scelti anche al di fuori del Consiglio. 5. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni.
Articolo 5
1. Il Consiglio di Amministrazione svolge attivita' di programmazione e di indirizzo generale dell'Universita' e sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale, fatte salve le attribuzioni degli altri organi previsti dal presente Statuto. 2. Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione: a) determinare l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita' e provvedere alla approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dell'Universita'; c) deliberare l'attivazione o disattivazione dei singoli corsi di studio; d) nominare il Rettore; e) provvedere, a maggioranza dei propri componenti, sentito il Senato accademico, in ordine alle modifiche del presente Statuto secondo le norme vigenti; f) deliberare su proposta del Senato Accademico il Regolamento didattico di Ateneo secondo le norme vigenti; g) deliberare, su proposta del Senato Accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, ed alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca secondo le norme vigenti; h) deliberare sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; i) deliberare il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita' secondo le norme vigenti, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente; j) deliberare l'attivazione di' eventuali sedi decentrate, anche all'estero, nel rispetto della normativa vigente; k) deliberare sui criteri per la determinazione delle tasse di iscrizione, dei contributi e degli eventuali esoneri; l) deliberare sui criteri per il conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento e degli assegni di ricerca; m) deliberare su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi; n) nominare i membri del Nucleo di valutazione interno e approvare il regolamento di funzionamento. 3. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. 4. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Articolo 6
II Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in giudizio; c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione e della Giunta ove costituita; d) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione e della Giunta salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.
Articolo 7
1. Il Consiglio di Amministrazione provvede a costituire una Giunta quale sua emanazione operativa composta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Rettore e da un Consigliere scelto di comune accordo. 2. Possono essere invitati a partecipare alla Giunta i Presidi di Facolta' allorche' vengano trattate materie di loro specifica competenza. 3. Sulla base di specifiche deleghe del Consiglio di Amministrazione la Giunta delibera: a) a norma della legislazione vigente, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, nonche' alla stipula di contratti di insegnamento e di ricerca; b) sulle assunzioni del personale non docente con qualifica dirigenziale; c) sentito il Consiglio di Facolta', sulle modalita' di ammissione degli studenti ai corsi di studio; d) sulle tasse di iscrizione, sui contributi e sugli eventuali esoneri; e) sul conferimento dei premi, borse di studio e di perfezionamento nonche' sugli assegni di ricerca. 4. La Giunta adotta, nei casi di necessita' e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.
Articolo 8
1. Il Rettore e' nominato ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto tra personalita' di riconosciuto valore e qualificazione scientifica. 2. Il Rettore dura in carica un quadriennio e puo' essere confermato. 3. Il Rettore: a) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'; b) cura l'osservanza di tutte le norme in materia scientifica e didattica; c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica; d) rappresenta l'Universita' nelle cerimonie e nel conferimento dei titoli accademici; e) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto. 4. Il Rettore puo' designare tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
Articolo 9
1. Il Senato Accademico e' composto dal Rettore, che lo convoca e lo presiede e dai Presidi delle Facolta' istituite. 2. L'ordine del giorno delle sedute del Senato Accademico e' comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Universita'. 3. Il Senato Accademico esercita tutte le attribuzioni in materia di programmazione, coordinamento e di indirizzo scientifico e didattico che gli sono attribuite dalle norme dell'ordinamento universitario. In particolare il Senato Accademico: a) elabora il programma delle attivita' didattiche ed il piano di sviluppo dei Corsi di studio dell'Ateneo; b) propone la costituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Universita'; c) propone le chiamate dei professori di ruolo, la nomina dei ricercatori di ruolo, e la stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; d) esprime parere sui criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie per il personale docente e dei finanziamenti per la ricerca; e) adotta il proprio regolamento interno di funzionamento; f) stabilisce la tipologia delle modalita' didattiche da adottare nello svolgimento dei processi di insegnamento/apprendimento, anche attraverso forme di interazione "a distanza", per l'organizzazione delle verifiche del profitto degli studenti. 4. Alle adunanze del Senato Accademico partecipa con voto consultivo il Direttore Generale il quale esercita le funzioni di Segretario del Senato stesso.
Articolo 10
1. L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attivita' didattiche e di ricerca e degli interventi di sostegno al diritto allo studio. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. 2. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
Articolo 11
1. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'Universita' e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti prevalentemente tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili. 2. Le procedure di nomina e di funzionamento del Collegio dei Revisori dei conti sono determinate nel Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' adottato dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 12
1. Le Facolta' hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto e hanno il compito primario di promuovere e organizzare l'attivita' didattica per il conseguimento dei titoli accademici, nonche' le altre attivita' didattiche previste dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti. 2. Sono organi della Facolta': a) il Preside; b) il Consiglio di Facolta', 3. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. In particolare il Preside: a) convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno; b) vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di Regolamento in materia didattica; c) cura l'ordinato svolgimento delle attivita' della Facolta'; d) e' membro di diritto del Senato Accademico; e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli competono in base alle norme di legge, di statuto e di regolamento. 4. Il Preside viene eletto tra i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia aventi titolo all'elettorato passivo in base alle leggi vigenti ed e' nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni accademici ed e' rieleggibile. 5. Il Preside e' eletto dai professori di ruolo di prima fascia. La seduta per l'elezione del Preside e' presieduta dal Decano della Facolta'. Le modalita' di svolgimento delle elezioni sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.
Articolo 13
1. Il Consiglio di Facolta' e' composto dai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia. Fanno parte inoltre del Consiglio di Facolta', secondo quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo, i rappresentanti dei ricercatori universitari. Le modalita' di funzionamento di ciascun Consiglio di Facolta' sono stabilite dal regolamento di Facolta', deliberato dal Consiglio nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo. 2. Sono compiti del Consiglio di Facolta': a) la predisposizione e l'approvazione delle proposte di sviluppo della Facolta', ai fini della definizione dei piani di sviluppo dell'Ateneo; b) la programmazione e l'organizzazione delle attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico; c) la formulazione delle proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati; d) la formulazione delle proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; e) esercitare tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalle norme sull'ordinamento universitario, fatte salve le competenze degli altri organi previsti dal presente Statuto.
Articolo 14
1. Nel rispetto delle finalita' indicate all'art. 1 l'Universita' puo' rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei corsi di studio a distanza previsti nel Regolamento didattico di Ateneo. 2. L'Universita' puo' istituire i corsi previsti dell'art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi nonche' ogni altra iniziativa formativa di ogni ordine e grado che la legge attribuisce alle Universita'. 3. In attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999 n. 4, l'Universita' puo' attivare, disciplinandoli nel Regolamento didattico di Ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento delle lauree o delle lauree magistrali, alla conclusione dei quali sono rilasciati i Master universitari di primo e di secondo livello.
Articolo 15
1. L'Universita' favorisce attivita' di ricerca, di consulenza professionale e di servizi a favore di terzi, sulla base di appositi contratti e convenzioni. 2. L'Universita' collabora con Organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione. 3. Al fine di realizzare la cooperazione internazionale l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri paesi; a tale fine puo' promuovere e incoraggiare scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
Articolo 16
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, di cui all'art. 14 comma 1 del presente Statuto, sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' e dai regolamenti didattici dei corsi di studio di cui all'art. 12 del Decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004. 2. Il Regolamento didattico di Ateneo e' deliberato, su proposta del Senato Accademico, dal Consiglio di Amministrazione dell'Universita'.
Articolo 17
1. Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e di seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. 2. I contratti di cui al comma precedente possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento ufficiale. 3. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali. 4. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali. 5. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. 6. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 7. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
Articolo 18
1. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. 2. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. 3. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base e applicata.
Articolo 19
1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, e per un periodo non superiore a mesi 36, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, dei Consigli di Facolta' e del Senato Accademico sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Rettore, e da un massimo di dieci componenti designati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio stesso, di cui almeno cinque rivestenti la qualifica di professori universitari. 2. II Comitato tecnico organizzatore entro 60 giorni dall'insediamento assume le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli ordinari organi. 3. II Comitato di cui al comma 1 cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento degli ordinari organi previsti dal presente Statuto.
Articolo 20
Il Direttore Generale dell'Universita' e' assunto su proposta del Rettore con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. II contratto stesso definisce i diritti ed i doveri del Direttore Generale e provvede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
Articolo 21
L'amministratore delegato e' assunto su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione con contratto a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni rinnovabile, tra persone dotate di esperienza manageriale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. II contratto stesso definisce i diritti ed i doveri dell'Amministratore delegato e prowede alla definizione del relativo trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
Articoli 22
Il direttore amministrativo e' assunto con contratto di durata non superiore a cinque anni rinnovabili, tra persone dotate di adeguata esperienza previa delibera del consiglio di amministrazione. Il contratto stesso definisce i diritti e doveri del Direttore Amministrativo e il relativo trattamento economico.
Articolo 23
Qualora l'Universita' delle Scienze Umane debba per qualsiasi motivo cessare le sue attivita', essere privata della sua autonomia o estinguersi, ogni sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal Consiglio di Amministrazione al Consorzio delle Scienze Umane.
Articolo 24
1. Il Presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del Decreto ministeriale 17 aprile 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. 2. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
UNISU
UNIVERSITA' TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO 1 OFFERTA FORMATIVA DELL'ATENEO
Art. 1 Autonomia didattica e regolamento didattico di Ateneo
Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina: a) gli ordinamenti didattici dei corsi di studio; b) le attivita' ed i servizi didattici integrativi, di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente; c) i principi generali che le Strutture didattiche dell'Ateneo devono includere nei rispettivi regolamenti didattici; d) i criteri per il riconoscimento anche parziale, di studi compiuti presso universita' straniere ed il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero.
Art. 2 Strutture didattiche
1. Le Facolta' sono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo. 2. Ciascuna Facolta' predispone il proprio regolamento interno.
Art. 3 Facolta'
Sono istituite le Facolta' di: a) Economia b) Giurisprudenza c) Scienze della Formazione d) Scienze Politiche Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea di ciascuna delle facolta' sono allegati al presente regolamento.
Art. 4 Corsi e titoli di studio
1. L'Universita' delle Scienze Umane utilizza le tecnologie informatiche e telematiche e adotta un'architettura di sistema in grado di gestire e rendere accessibili all'utente i corsi di studio a distanza, al termine dei quali sono rilasciati i titoli accademici. 2. L'Universita' rilascia i seguenti titoli di studio: laurea (L), laurea Magistrale (LM), diploma di specializzazione (DS), dottorato di ricerca (DR), Master universitario (MU) di 1° e di 2° livello. I predetti titoli sono conseguiti al termine dei rispettivi corsi di studio di master e di dottorato. 3. L'Ateneo puo' attivare, ai sensi delle leggi vigenti, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati all'aggiornamento ed al completamento della formazione universitaria. 4. Le attivita' didattiche, di cui al comma precedente, possono essere attuate con particolare riferimento alla valutazione degli sbocchi professionali 5. Per la realizzazione di corsi di studio nonche' per le attivita' didattiche, di cui al comma precedente, possono essere svolte anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 341/90. 6. Il conseguimento dei titoli di studio awiene secondo le modalita' previste dalle leggi e dai decreti in vigore. 7. L'Ateneo, sulla base di apposite convenzioni, puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente ad altri atenei italiani ed esteri. Nel caso di convenzioni con atenei esteri la durata dei corsi di studio puo' essere variamente determinata, fatto salvo quanto previsto dal DM n. 270/04 e delle eventuali disposizioni normative dell'Unione Europea. 8. Il Senato Accademico esamina annualmente le proposte di attivazione di nuovi corsi di studio da sottoporre alla approvazione del Consiglio di Amministrazione e degli organi contemplati dalle norme vigenti. 9. Il Senato Accademico ha il compito di adeguare l'offerta didattica dell'Ateneo procedendo, previo parere del Nucleo di Valutazione, alla revisione triennale, dell'elenco dei corsi di studio attivati dall'Ateneo nonche' dei loro contenuti anche attraverso la verifica del conseguimento effettivo dei relativi obiettivi qualificanti. 10. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio disciplina: a) la denominazione; b) la relativa classe di appartenenza; c) gli obiettivi formativi; d) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula; e) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; f) la caratteristica della prova finale. 11. L'ordinamento didattico di ciascun corso di studio dovra' consentire la massima flessibilita' di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali conseguibili, sia la diluizione di tali crediti su un ambito pluriennale. 12. Per i fini di cui al Decreto Ministeriale 17 Aprile 2003, l'organizzazione didattica dei corsi di studio valorizza al massimo le potenzialita' delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialita', l'interattivita' con i materiali didattici, I interattivita' umana, l'adattivita', l'interoperabilita' dei sottosistemi. 13. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso frequenti momenti di valutazione e autovalutazione.
Art. 5 Corsi di laurea e laurea magistrale
1. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine dei corsi di studio appartenenti alla medesima Classe hanno lo stesso valore legale. Essi sono individuati dalla rispettiva denominazione oltre che dall'indicazione numerica e dalla denominazione della Classe di appartenenza. 2. Le Facolta' interessate contribuiscono a definire gli ordinamenti didattici dei corsi di studio dell'Universita', proponendo l'istituzione e l'articolazione dei corsi stessi secondo la normativa vigente da sottoporre alla approvazione del Senato Accademico. 3. Attraverso apposite convenzioni possono essere attivati corsi di studio interateneo che saranno disciplinati nel regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 6 Corsi di specializzazione
1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea, ai sensi dell'art. 3 comma 7 del DM n. 270/04. 2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Specifici requisiti di ammissione nonche' eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito, ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dai decreti ministeriali cui si adegueranno i Regolamenti didattici dei corsi di specializzazione in ottemperanza all'art. 6 comma 4 del DM n. 270/04. 3. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito un numero di crediti determinato dai Decreti ministeriali di cui al comma 3 dell'art. 7 del DM n. 270/04, fatte salve le disposizioni previste da specifiche norme di leggi e da direttive dell'Unione Europea.
Art. 7 Corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di una delle Lauree Magistrali specificate dal regolamento didattico del corso di dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle leggi vigenti. L'accesso ai corsi di dottorato di ricerca e' consentito anche ai possessori di diplomi di laurea conseguiti in base alle normative vigenti prima della data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. 3. L'istituzione da parte dell'Ateneo dei corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione dei relativi ordinamenti didattici e le normative relative all'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dall'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e dal Decreto Ministeriale n. 224 del 30 aprile 1999. Sulla base di tale normativa, l'attivazione di un corso di dottorato di ricerca awiene su proposta di uno o piu' Dipartimenti, sentito il Consiglio di Amministrazione. 4. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca, il loro ordinamento didattico comprensivo dell'eventuale articolazione in curricula e le norme che ne regolano l'attivita' didattica, sono determinate dal regolamento didattico relativo, elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Senato Accademico.
Art. 8 Corsi di Master universitario di 1° e 2° livello
1. L'Universita' puo' attivare corsi di studio, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea Magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i titoli di Master universitario di 1° e di 2° livello. 2. L'offerta didattica dei corsi di Master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a domande formative specifiche espresse dalla societa' civile. A tale scopo l'impostazione degli ordinamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 3. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di Master congiunti (ossia interuniversitari) di primo e di secondo livello. 4. I corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati. 5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea Magistrale. La durata minima dei corsi di Master universitario e' di norma un anno.
Art. 9 Attivita' didattiche integrative
1. Le Strutture didattiche dell'Universita', anche in collaborazione con enti esterni, possono assicurare i seguenti servizi didattici integrativi: a) corsi di orientamento all'inserimento nella professione per laureati; b) corsi di formazione per docenti di scuola superiore sui temi relativi all'orientamento organizzati sulla base di convenzioni con gli uffici scolastici regionali del MIUR; c) attivita' didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso; d) attivita' didattiche e formative di supporto e di recupero, finalizzate a consentire attivita' formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica; e) attivita' di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attivita' formativa, ecc.). 2. Le Strutture didattiche possono, altresi', istituire ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della Legge n. 341/90: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici; c) corsi di formazione professionale per laureati e/o dottorandi; d) corsi di formazione permanente; e) corsi di aggiornamento professionale e di perfezionamento. 3. La partecipazione degli studenti alle attivita' di cui sopra puo' essere certificata. 4. Le singole strutture didattiche organizzano le attivita' integrative, sulla base di uno specifico piano mettendole a disposizione degli studenti, docenti, ricercatori e tecnici esterni all'Universita'. Per queste attivita' l'Universita' puo' stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati, idonei allo svolgimento delle attivita' stesse. 2 REGOLAMENTI DIDATTICI
Art. 10 Regolamento e ordinamento didattico dei corsi di studio
1. In base all'art. 12, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 i regolamenti didattici di un corso di studio specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e, nel rispetto dei decreti ministeriali, disciplinano: a) L'organizzazione degli insegnamenti in moduli integrati e coordinati, comprensivi di parti della medesima disciplina o di discipline affini, affidate a docenti diversi; b) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico disciplinari di riferimento e delle eventuali articolazioni in moduli di tali insegnamenti, nonche' delle altre attivita' formative contemplate dai decreti ministeriali; c) la modalita' di verifica del livello di conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano; d) l'articolazione del corso di studio in curricula, l'eventuale possibilita' da parte dello studente della formulazione di un piano di studio corrispondente ad un curriculum individuale e le relative modalita' di presentazione; e) l'assegnazione di crediti formativi universitari alle diverse attivita' formative suddivise per anno di corso, secondo quanto previsto dall'art. 28, in relazione anche alla possibilita' di trasferimento di essi nell'ambito dell'Unione Europea; f) le procedure per il riconoscimento di eventuali crediti acquisiti dallo studente in mobilita' in altri percorsi formativi dello stesso Ateneo o di altri Atenei; g) le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; h) l'eventuale numero minimo di esami da superare per l'iscrizione ad anni successivi al primo differenziandoli a seconda della qualifica di studente a tempo pieno e studente non a tempo pieno; i) i limiti della possibilita' dell'iscrizione degli studenti nella qualita' di fuori corso; j) i requisiti di ammissione al corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attivita' formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del presente regolamento; k) le procedure per l'attribuzione degli argomenti per le dissertazioni di tesi, lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio e relativo Supplemento al diploma. 2. Il regolamento didattico di ciascun corso di studio e' approvato dal Senato Accademico, previa delibera del Consiglio di facolta' a cui il corso di studio afferisce, su proposta del Consiglio di corso di studio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del DM n. 270/2004. 3. Le denominazioni, gli obiettivi formativi, la relativa classe di appartenenza ed il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula sono assunte nel rispettivo ordinamento didattico di un corso di studio, previa consultazione con le organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni. 4. L'entrata in vigore dell'ordinamento didattico e' stabilita con decreto rettorale.
Art. II Master universitari
Il Consiglio del corso di studio del Master redige un proprio percorso didattico che viene approvato dal Consiglio di Facolta' al quale il corso di studio del Master afferisce ed e' deliberato dal Senato Accademico. 2. Il percorso didattico del Master disciplina: a) le modalita' di iscrizione e le modalita' di riconoscimento dei titoli per l'ammissione; b) l'organizzazione didattica del corso; c) la valutazione dei debiti formativi da colmare per gli studenti in possesso di un titolo di studio non affine al percorso formativo delineato nell'organizzazione didattica; d) le modalita' di svolgimento degli esami finali e del conseguimento del titolo di studio. 3. Il Consiglio del corso di studio del Master disciplina l'organizzazione del percorso formativo.
Art. 12 Dottorato di ricerca
1. Gli ordinamenti dei corsi di studio di dottorato, sono emanati in conformita' alle norme stabilite dalla legislazione vigente in materia di dottorati di ricerca. 3 ATTIVITA' DIDATTICHE
Art. 13 Tipologie ed articolazione degli insegnamenti
1. Gli ordinamenti didattici di qualsiasi corso di studio possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici anche di diversa strutturazione, con attribuzione dei relativi crediti formativi. 2. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di piu' docenti e/o ricercatori, secondo le indicazioni e le norme previste dai regolamenti didattici dei corsi di studio. 3. Le diverse modalita' previste per l'erogazione dell'attivita' didattica in rete nell'ambito di ciascun modulo del corso di studio sono organizzate in modo che siano garantiti: a) l'utilizzo nella connessione in rete delle piu' adeguate forme di multimedialita' in modo che, attraverso un'effettiva integrazione tra diversi media, sia favorita la migliore comprensione dei contenuti; b) un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica e di orario specifico; c) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, personalizzabili rispetto alle caratteristiche degli utenti e ai percorsi di erogazione; d) il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione in itinere e di autovalutazione; e) forme di assistenza e tutoraggio da progettare attraverso criteri di interattivita' che concili adeguato supporto degli studenti ed efficiente utilizzo delle risorse di tutoraggio. 4. E' consentita da parte delle Facolta' la mutuazione di insegnamenti, attivati presso corsi di studio di altre Facolta', previo accertamento della loro funzionalita' rispetto ai percorsi didattici ai quali devono servire. 5. Gli insegnamenti sono impartiti da professori di ruolo, da ricercatori e da professori a contratto. 6. I compiti didattici dei professori di cui al comma 5, sono stabiliti nel rispetto delle norme sullo stato giuridico dei docenti sulla base della programmazione delle attivita' didattiche dei docenti stessi stabilita dalle competenti strutture didattiche. I predetti compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico, comprendono oltre alle attivita' didattiche istituzionali anche le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. 7. Per gli insegnamenti delle discipline non coperti da posto di ruolo, il Consiglio di Amministrazione, sulla proposta del Senato Accademico, delibera sul conferimento di contratti di insegnamento. I contratti stessi possono riguardare anche moduli di insegnamento corrispondenti ad argomenti specifici nell'ambito dell'insegnamento. 8. Ai sensi del DM 21 Maggio 1998, n. 242, possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre universita', liberi docenti, o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. 9. Nel contratto vengono determinati gli obblighi didattici, il compenso e le sue modalita' di corresponsione. Il compenso andra' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto.
Art. 14 Crediti formativi universitari
1. I crediti formativi sono una misura dell'impegno complessivo richiesto allo studente per il raggiungimento degli obiettivi previsti, comprensivo dell'attivita' didattica assistita e dell'impegno personale, nell'ambito delle attivita' formative previste dal corso di studi. 2. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa, vengono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto, secondo quanto stabilito dal regolamento del corso di studio. 3. I regolamenti dei corsi di studio stabiliscono il numero dei crediti che lo studente deve conseguire in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi e possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti per valutarne la non obsolescenza. 4. Lo studente a tempo pieno che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno del corso di laurea, 70 al secondo e 120 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente, che non abbia conseguito almeno 30 crediti al primo anno e 70 al secondo anno della laurea magistrale, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. 5. L'Ateneo verifica l'adeguatezza dei crediti precedentemente conseguiti ai fini dell'ammissione al corso di laurea magistrale. 6. Il consiglio didattico di ciascun corso di studio valuta la non obsolescenza dei crediti acquisiti dallo studente sospeso che intende riprendere gli studi ed indica a quale anno di corso deve iscriversi. 7. Il riconoscimento dei crediti di studenti provenienti da altre facolta' all'interno dell'Ateneo o da altri Atenei diversi, anche esteri, e' effettuato dalle facolta' attraverso un'apposita commissione sulla base di un precedente regolamento. 8. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita', italiane o estere, puo' essere determinato in forme automatiche da apposite convenzioni approvate dal Senato Accademico. 9. I regolamenti di Facolta' prevedono i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso, sulla base e nel rispetto dei protocolli di intesa tra l'Ateneo e gli organismi interessati. 10. Ai fini del conseguimento dei titoli di diverso livello possono essere riconosciuti in termini di crediti periodi di attivita' e/o esperienze lavorative, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dei percorsi formativi istituzionali. La facolta' di afferenza del corso di studi deve predeterminare i criteri per il riconoscimento dei crediti; ad essa compete tale riconoscimento.
Art. 15 Ulteriori attivita' formative
1. L'attivita' didattica dei corsi di studio puo' essere articolata oltre che nei corsi di insegnamenti ufficiali, in seminari, esercitazioni, e in altre tipologie di insegnamento ritenute idonee ed adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di insegnamento dovranno essere indicati nei regolamenti didattici l'assegnazione di crediti formativi e il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti. 2. I regolamenti didattici disciplinano le forme di stages e tirocini con assegnazione di specifici crediti.
Art. 16 Esami e verifiche del profitto
1. La valutazione degli studenti tramite verifiche di profitto, e' svolta presso le sedi dell'Universita', da parte di professori universitari e ricercatori. 2. Le verifiche di tipo formativo in itinere (test multiple choice, vero/falso, sequenza di domande con diversa difficolta', simulazioni, mappe concettuali, elaborati, progetti di gruppo, ecc.) devono essere funzionali per l'autovalutazione dello studente e la valutazione del docente. L'Universita' assicura le necessarie garanzie di svolgimento delle prove (identita', autonomia, rispetto delle disposizioni normative sull'effettuazione delle prove). L'esame finale di profitto deve valorizzare il lavoro svolto in rete tenendo conto dei risultati delle prove intermedie, della qualita' della partecipazione alle attivita' on line e dei risultati della prova finale in presenza. 3. A seconda della tipologia e della durata degli insegnamenti impartiti, i regolamenti didattici di corso di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell'esame e l'acquisizione dei crediti. Tali prove potranno consistere in esami (orali o scritti), la cui votazione viene espressa in trentesimi, o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.) che si risolveranno, conformemente a quanto stabilito nei regolamenti di corso di studio, in un riconoscimento di idoneita' riportato nel libretto personale dello studente. 4. La composizione delle commissioni degli esami di profitto (orali o scritti), di quelle per le verifiche (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, seminari, ecc.), di quelle per le prove in itinere, e' definita in base ai seguenti principi: a) la commissione deve essere composta da almeno due docenti e presieduta dal titolare dell'insegnamento o in caso di suo impedimento da altro docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; per i corsi integrati la commissione e' composta da tutti i titolari degli insegnamenti costituenti il corso ed e' presieduta dal docente designato dal Preside o dall'organo previsto dal regolamento; b) La commissione e' responsabile dell'accertamento della preparazione del candidato. 5. Le certificazioni relative ad attivita' senza prova di verifica possono essere affidate ad un tutor e non sono idonee ad assegnare crediti formativi. 6. Gli esami di profitto finali sono pubblici. 7. Ciascun insegnamento puo' prevedere prove di verifica in itinere che si svolgeranno secondo le modalita' stabilite dai regolamenti dei corsi di studio, assicurando le necessarie garanzie idonee ad accertare l'identita' dello studente, l'autonomia dello stesso nello svolgimento delle prove e che siano assolte tutte le condizioni prescritte per l'effettuazione di tutte le prove. Gli esiti delle prove in itinere costituiscono elemento di valutazione finale per la commissione giudicatrice. 8. I regolamenti di corso di studio possono prevedere che la valutazione finale riguardi congiuntamente piu' insegnamenti. 9. Per ciascun insegnamento dovranno essere assicurate sessioni di esame in numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti. 10. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto, devono avere inizio alla data fissata e devono essere portati a compimento senza soluzione di continuita'. Eventuali deroghe per gravi ed eccezionali motivi dovranno essere autorizzate dal Preside, il quale dovra' provvedere affinche' ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. In nessun caso la data d'inizio di un appello potra' essere anticipata. 11. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere senza alcuna limitazione, tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticita' previste negli ordinamenti didattici degli studi. 12. La verifica e la certificazione degli esiti formativi, riguardanti le prove in itinere, deve essere realizzata mediante il sistema di tracciamento automatico delle attivita' formative e consiste nella registrazione delle attivita' di monitoraggio didattico e tecnico (quantita' e qualita' delle interazioni rispetto alle scadenze didattiche, di consegna degli elaborati previsti, ecc.). I relativi dati saranno resi disponibili al docente e allo studente per le attivita' di valutazione e d'autovalutazione.
Art. 17 Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio
1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di esame specifico per ogni livello di corso di studio. I regolamenti didattici dei corsi di studio disciplinano: a) le modalita' dell'esame; b) le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno dei corsi di studio, dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti formativi universitari, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento rilevante quale la partecipazione ad attivita' culturali e di orientamento. 2. La laurea viene rilasciata con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea. 3. Gli esami finali sono pubblici. 4. Per accedere all'esame finale, lo studente deve avere acquisito il numero di crediti previsto dal regolamento didattico dei corsi di studio ai sensi dell'art. 7 del DM 270/04, nel numero nello stesso definito. Lo studente, inoltre, deve essere in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi universitari e presentare domanda al Rettore, nei termini indicati dalle disposizioni in materia. 5. Per il conseguimento della laurea i regolamenti didattici possono prevedere, accanto o in sostituzione di esami consistenti nella discussione di un elaborato scritto, una prova espositiva, finalizzata a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti del corso. Negli stessi regolamenti vengono stabilite le modalita' della prova abilitativa di conoscenza della lingua straniera. 6. Per il conseguimento della laurea magistrale, l'ordinamento prevede la presentazione di una tesi scritta, elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. 7. Entro scadenze periodiche fissate dai regolamenti didattici di Facolta', gli studenti, tenuti ai sensi dei commi precedenti all'elaborazione di uno scritto finale, inviano richiesta d'assegnazione dell'argomento di tale elaborato e del nominativo del relatore, allo scopo di consentire un adeguato monitoraggio nello svolgimento di tali elaborati. 8. Nel caso di corso di studio interateneo, il relativo regolamento didattico dovra' contenere anche le norme che oltre alle attivita' didattiche curricolari, disciplinano le modalita' di conseguimento del titolo di studio nel quadro di quanto stabilito nelle apposite convenzioni sottoscritte dall'Universita' delle Scienze Umane congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. 9. I regolamenti didattici di corso di studio determinano, inoltre, le modalita' per il deposito del titolo della tesi di laurea convalidata dal relatore.
Art. 18 Commissioni per il conseguimento del titolo di studio
1. Le Commissioni giudicatrici della prova finale abilitate al conferimento del titolo di studio sono nominate dal Preside di Facolta' che ne designa il Presidente scegliendolo, di norma, tra i professori di prima fascia. Le Commissioni sono composte secondo norme stabilite nei regolamenti didattici, e comunque almeno da cinque membri tra professori di prima e di seconda fascia e ricercatori confermati della Facolta'. 2. Possono far parte della Commissione giudicatrice della prova finale anche professori di Facolta' diverse da quelle cui sono iscritti i candidati, nonche' professori a contratto in servizio nell'anno accademico interessato. 3. I Regolamenti di Facolta' stabiliscono le modalita' per l'eventuale attribuzione dei compiti di correlatore e di componente della Commissione giudicatrice a esperti esterni, in qualita' di cultori della materia, subordinatamente all'accertamento da parte del Consiglio di Facolta' interessato della loro qualificazione scientifica e/o professionale in rapporto con la dissertazione oggetto di esame. 4. Nei corsi di studio interfacolta' la Commissione giudicatrice della prova finale dovra' essere costituita d'intesa tra i Presidi delle Facolta' interessate, da docenti delle diverse Facolta'. 5. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi e possono, all'unanimita', attribuire al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi. 6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere appelli, opportunamente distribuiti nell'anno, nel numero adeguato alle esigenze degli studenti iscritti e nel rispetto della normativa vigente. 7. Le modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di titoli di studio interateneo sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
Art. 19 Osservatorio di Ateneo sulla didattica
1. E' istituito presso l'Ateneo un osservatorio permanente delle attivita' didattiche, di orientamento e tutorato. 2. L'osservatorio e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti designati dalle Facolta'. 3. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualita' della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica. 4. L'osservatorio, su richiesta del Senato Accademico, individua iniziative specifiche, o comuni ai corsi di studio, volte a migliorare la qualita' della didattica.
Art. 20 Commissione paritetica per la didattica
Ai sensi dell'art. 12 comma 3, del DM 3 Novembre 1999, n. 509, presso ogni Facolta' e' istituita una Commissione didattica paritetica con il compito di valutare la coerenza tra i crediti assegnati alle diverse attivita' formative e gli specifici obiettivi del corso di studio, come definiti nel relativo regolamento didattico. 4 DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI
1. L'osservatorio sulla didattica e' coordinato dal Rettore o da un suo delegato e ne fa parte una rappresentanza di docenti e di studenti designati dalle Facolta', secondo la disciplina contenuta in apposito regolamento. 2. L'osservatorio effettua verifiche e valutazioni sulla qualita' della didattica, anche mediante appositi strumenti di rilevazione, concordati con il Nucleo di valutazione. Collabora con il Nucleo di valutazione per la raccolta e l'analisi dei dati sulla didattica.
Art. 21 Carta dei servizi
1. Al fine di consentire la piu' ampia informazione sulla propria attivita' l'Universita' adotta una Carta dei servizi, nella quale sono contenuti: a) il manifesto degli studi relativo alla attivita' didattica e formativa proposta; b) i requisiti delle soluzioni tecnologiche; c) il quadro dei servizi offerti. In particolare, la Carta dei servizi esplicita le modalita', i piani di studio, le regole di erogazione dei servizi, la metodologia didattica adottata e i livelli di servizio offerti. La Carta dovra': - individuare gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici, utilizzati per descrivere i materiali didattici in rete, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; - indicare i tempi e le modalita' con cui verranno archiviati i tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale; - indicare le modalita' di identificazione per la verifica e la certificazione degli esiti formativi. La Carta viene resa disponibile annualmente in rete e presso le sedi dell'Universita'.
Art. 22 Manifesto degli studi
1. Il manifesto degli studi dell'Ateneo e' deliberato dal Senato Accademico ed e' costituito dall'insieme coordinato dei diversi manifesti di Facolta'. 2. Il manifesto degli studi indica gli ordinamenti dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e i correlati crediti attribuiti; le modalita' di accesso ai corsi di studio; le modalita' di erogazione e fruizione del processo formativo; le modalita' di identificazione e verifica degli esiti formativi; le modalita' di tutoraggio; le norme relative alle iscrizioni; i periodi di inizio e di svolgimento delle attivita' didattiche; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. 3. Con periodicita' annuale sono resi noti i programmi dettagliati degli insegnamenti attivati, gli orari in cui i docenti sono disponibili all'interazione con gli studenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento dei titolo di studio, comunicando in tempo utile ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite.
Art. 23 Contratto di servizio
1. L'Universita' al momento dell'iscrizione prevede la stipula con lo studente di un contratto di servizio nel quale vengono fissati le modalita' di adesione ai servizi erogati, tasse e contributi differenziati per studenti a tempo pieno e studenti a tempo parziale nonche' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale da parte dello studente. 2. Il contratto con lo studente regola l'adesione ai servizi erogati e contempla altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale nel caso lo studente lo richieda. In ogni caso, il contratto deve garantire allo studente il completamento del proprio ciclo formativo.
Art. 24 Tutela dei diritti degli studenti
1. E' istituito un Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti dell'Universita' che sara' disciplinato da apposito regolamento deliberato dal Senato Accademico. 2. Gli studenti possono ricorrere all'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti per segnalare disfunzioni e irregolarita'. 3. A tutela della qualita' dell'offerta didattica di Ateneo, e' prevista la certificazione del materiale didattico erogato e dei servizi offerti. Tale certificazione avverra' in base alle previsioni ISO 9001 con la consulenza di una commissione di docenti universitari attivata presso l'Ufficio per la tutela dei diritto degli studenti. 4. All'Ufficio per la tutela dei diritti degli studenti e' affidata la garanzia della tutela dei dati personali, mediante l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa.
Art. 25 Studente a tempo pieno
1. Gli studenti a tempo pieno si impegnano a sostenere per ogni annualita' il numero degli esami previsto dall'ordinamento didattico di quel corso di studio con l'obbligo di assolvere a tutti gli impegni connessi al quadro istituzionale delle attivita' didattiche. 2. La qualifica di studente a tempo pieno e' mantenuta negli anni successivi dagli studenti iscritti ai corsi di studio che siano in regola con gli esami previsti dall'ordinamento didattico del corso di studio e che siano in regola con le procedure di iscrizione e i relativi versamenti. 3. Le tasse universitarie sono determinate dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Senato Accademico. 4. Lo studente che, essendo stato iscritto ad un corso di studio, non rinnovi l'anno seguente l'iscrizione, conserva la possibilita' di accedere nuovamente, a domanda, al medesimo corso di studio per l'anno di corso successivo all'ultimo frequentato, purche' regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici e il proprio curriculum sia ritenuto congruo con l'evoluzione del contenuto didattico del corso di studio interessato. 5. L'importo della tassa relativa agli anni di interruzione degli studi e' stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri proposti dal Senato Accademico tenendo conto delle ragioni dell'interruzione. 6. Lo studente puo' richiedere di frequentare insegnamenti riferiti a specifici corsi di studio presso universita' estere, purche' tra le due universita' siano stabiliti accordi per il riconoscimento degli insegnamenti, secondo il sistema ECTS per quel determinato corso di studio. I crediti acquisiti nelle universita' estere sono riconosciuti per il proseguimento della carriera universitaria in Italia. 7. Nel periodo di frequenza dei corsi di studio all'estero, lo studente e' tenuto al versamento di tasse e contributi universitari, secondo quanto stabilito dagli accordi tra le due universita'. 8. Lo studente puo' rinunciare in qualsiasi momento al proseguimento della propria carriera, manifestando in modo esplicito la propria volonta' con atto scritto. 9. Ogni anno accademico possono essere bandite borse di studio, destinate a coloro che intendano immatricolarsi ad uno dei corsi di studio dell'Ateneo. Le disponibilita' finanziarie necessarie alla attivazione delle borse possono proveni |
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