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| Gazzetta n. 140 del 2006-06-19 |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 216 |  | Attuazione  delle  direttive  2003/87  e  2004/101/CE  in  materia di  scambio  di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  nella  Comunita',  con  riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo  di Kyoto. |  | 
 |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62 (legge comunitaria 2004), recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza   dell'Italia   alla   Comunita'   europea,  ed  in particolare  l'articolo 14  che  delega  il  Governo  ad  emanare  la normativa per recepire la direttiva 2003/87/CEE;
 Vista  la  legge 8 luglio 1986, n. 349, che istituisce il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
 Vista  la  Convenzione  quadro  delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,  ratificata  con  legge  15 gennaio  1994,  n.  65,  e  il Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
 Vista  la  decisione  2004/280/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  dell'11 febbraio  2004,  relativa  ad  un  meccanismo per monitorare  le emissioni di gas a effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto;
 Vista  la  segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas  al  Governo  del  6 settembre  2004, concernente le modalita' di adozione  della  direttiva n. 2003/87/CE nel settore elettrico e loro possibili   ricadute   sui   prezzi   finali   dell'energia  e  sulla concorrenzialita';
 Vista  la  direttiva  n.  2003/87/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13 ottobre  2003,  che  istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
 Visto  il  decreto-legge  12 novembre 2004, n. 273, convertito, con modificazioni,   dalla   legge  30 dicembre  2004,  n.  316,  recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia  di  scambio  di  quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea;
 Visto  il  decreto  legislativo  18 febbraio  2005,  n. 59, recante attuazione   integrale   della   direttiva   96/61/CE  relativa  alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
 Vista  la  direttiva  2004/101/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  24 ottobre 2004, recante modifica della direttiva n. 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per  lo scambio di quote di emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  nella  Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
 Considerato  che  nelle more dell'approvazione del presente decreto legislativo  il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  il Ministero delle attivita' produttive hanno predisposto il Piano nazionale  di  assegnazione  ai  sensi all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE;
 Considerato  che  il  Piano  nazionale  di  assegnazione  e'  stato notificato  alla  Commissione europea in data 15 luglio 2004 con nota n. 5164/RAS/2004;
 Considerato  che  il  Piano  nazionale  di  assegnazione  e'  stato successivamente  integrato  in  data  24 febbraio 2005, a seguito del completamento della raccolta dei dati relativi agli impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE;
 Considerate  le trasformazioni in atto nella struttura del parco di generazione   nazionale   e   nelle  modalita'  di  dispacciamento  e l'esigenza di contenere gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica conseguenti all'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
 Visto   il   regolamento  (CE)  2216/2004  della  Commissione,  del 21 dicembre  2004,  relativo ad un sistema standardizzato e sicuro di registri  a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 Vista  la  decisione  della Commissione C(2004)/130, del 29 gennaio 2004,  che  istituisce  le  linee  guida  per  il  monitoraggio  e la comunicazione  delle  emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE;
 Considerato  che  la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio, del 27 ottobre 2004, consentira', a partire dal 2005, ai  gestori  di utilizzare nel sistema comunitario le riduzioni delle emissioni  certificate  ed a partire dal 2008 di utilizzare le unita' di riduzione delle emissioni;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;
 Visti  i  pareri  espressi  in  data 15 febbraio 2006, dalla VIII e dalla XIV Commissione permanente della Camera dei deputati e, in data 22 febbraio  2006,  dalla  V  Commissione permanente della Camera dei deputati, nonche' il parere espresso, in data 28 febbraio 2006, dalla 13ª Commissione del Senato della Repubblica;
 Acquisito  il parere dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso in data 9 febbraio 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attivita' produttive;
 
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 
 Art. 1.
 O g g e t t o
 
 1.  Il  presente  decreto  reca  le disposizioni per il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2003/87/CEE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  13 ottobre  2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella  comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio e della  direttiva  2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del  27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce  un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e   3  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 
 Note alle premesse:
 
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
 18 aprile  2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario.
 «Art. 14. Disposizioni per l'attuazione della direttiva
 2003/87/CE del 13 ottobre 2003 del Parlamento europeo e del
 Consiglio,  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote  di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita'
 e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.
 1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita'
 di cui all'art. 1, su proposta del Presidente del Consiglio
 dei  Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e
 del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio,
 di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari esteri, della
 giustizia,  dell'economia e delle finanze e delle attivita'
 produttive,  un  decreto  legislativo  di recepimento della
 direttiva  2003/87/CE  del  13 ottobre  2003 del Parlamento
 europeo e del Consiglio, nel rispetto dei seguenti principi
 e criteri direttivi:
 a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la
 salvaguardia  della  competitivita' del sistema industriale
 nazionale   incentivando,   nell'ambito   del  processo  di
 liberalizzazione  del  mercato  dell'energia  elettrica, la
 diffusione    di    impianti   e   tecnologie   finalizzati
 all'utilizzo  di  fonti  energetiche  rinnovabili,  secondo
 quanto previsto dalle direttive comunitarie in materia;
 b) evitare  effetti  distorsivi sulla concorrenza tra
 le imprese;
 c) assicurare  la  trasparenza e il pieno accesso del
 pubblico  alle informazioni relative all'assegnazione delle
 quote  e  ai risultati del controllo delle emissioni, fatti
 salvi   unicamente   i   limiti  previsti  dalla  direttiva
 2003/4/CE del 28 gennaio 2003, del Parlamento europeo e del
 Consiglio,   sull'accesso   del  pubblico  all'informazione
 ambientale;
 d) prevedere   sanzioni   efficaci,  proporzionate  e
 dissuasive  per le violazioni della normativa in materia di
 emissioni e scambio delle relative quote, assicurando anche
 la  pubblicita'  delle  infrazioni  stesse e delle relative
 sanzioni;
 e) assicurare  la  coerenza  del  piano  nazionale di
 assegnazione  delle quote di emissione, previsto all'art. 9
 della  direttiva  da  recepire,  con  il  piano  di  azione
 nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas
 serra  e  per  l'aumento del loro assorbimento, mediante il
 riconoscimento   e   la   valorizzazione   dei  livelli  di
 efficienza   gia'   raggiunti   dal   sistema   industriale
 nazionale,   con   particolare   riferimento   al   settore
 elettrico,  e  tenendo  conto  sia  del  rapporto  costo ed
 efficacia   delle   diverse  opzioni  tecnologiche  per  la
 riduzione  delle  emissioni  per  le  attivita' contemplate
 nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialita' di
 abbattimento   dei  costi  di  riduzione  delle  emissioni,
 attraverso   l'impiego   dei  meccanismi  di  progetto  del
 Protocollo  di  Kyoto,  Clean Development Mechanism e Joint
 Implementation,   secondo  quanto  previsto  dall'art.  30,
 paragrafo 3,  della  direttiva,  sia  del  contenimento dei
 costi   amministrativi   per   le  imprese  anche  mediante
 l'utilizzo delle tecnologie informatiche;
 f) conformare  il  piano  nazionale  di  assegnazione
 delle  quote di emissione, di cui alla lettera e), al piano
 di  azione  nazionale  per  la  riduzione  dei  livelli  di
 emissione  di  gas a effetto serra e per l'aumento del loro
 assorbimento,   preventivamente   revisionato,  secondo  le
 modalita'  stabilite  dalla  delibera  del CIPE 19 dicembre
 2002,   pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  68  del
 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di
 emissione  consentiti  ai settori coinvolti nella direttiva
 nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia
 degli  obiettivi  conseguibili,  sia  dell'efficienza  gia'
 raggiunta  dal  sistema  produttivo nazionale nel confronto
 con gli altri Stati membri dell'Unione europea;
 g) valorizzare,  attraverso opportune iniziative, gli
 strumenti  di  programmazione  negoziata al fine di rendere
 efficaci  dal  punto  di  vista  economico  e ambientale le
 misure di attuazione della direttiva.
 2.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
 territorio,  di  concerto  con il Ministero delle attivita'
 produttive,  entro sessanta giorni dalla data di entrata in
 vigore   della   presente  legge,  individua,  con  proprio
 decreto,  il  formato  e  le modalita' di comunicazione dei
 dati  necessari  ai  fini  dell'attuazione  della direttiva
 2003/87/CE,   da   parte  dei  gestori  degli  impianti  in
 esercizio  rientranti nelle categorie di attivita' elencate
 nell'allegato   I   della   citata  direttiva,  nonche'  le
 modalita' di informazione e di accesso del pubblico.
 3.  Dall'attuazione  del  presente  articolo non devono
 derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a carico della finanza
 pubblica.».
 - La direttiva 2003/87/CEE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 n. L 275 del 25 ottobre 2003.
 -  La  legge 8 luglio 1986, n. 349, e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  15 luglio  1986,  n.  162, supplemento
 ordinario.
 -La  legge  15 gennaio 1994, n. 65, e' pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  29 gennaio  1994,  n.  23, supplemento
 ordinario.
 - La   legge   1° giugno  2002,  n.  120  (Ratifica  ed
 esecuzione  del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro
 delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti  climatici, fatto a
 Kyoto  l'11  dicembre  1997)  e'  pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, supplemento ordinario.
 -  La decisione 2004/280/CE e' pubblicata nella G.U.C.E
 19 febbraio 2004 n. L 49.
 - La direttiva 96/61/CE e' pubblicata nella G.U.C.E. n.
 L 257 del 10 ottobre 1996.
 - Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito
 con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 312, e'
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 31 dicembre 2004, n.
 306, supplemento ordinario.
 -  Il  decreto  legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e'
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93,
 supplemento ordinario.
 - La direttiva 2004/101/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
 13 novembre 2004, n. L 338.
 -  Il  regolamento  (CE)  2216/2004 e' pubblicato nella
 G.U.C.E. 29 dicembre 2004, n. L 386.
 - La decisione C(2004)130, e' pubblicata nella G.U.C.E.
 10 marzo 2005, n. L 64.
 Note all'art. 1:
 - Per le direttive 2003/87/CEE, 96/61/CE e 2004/101/CE,
 vedi note alle premesse.
 -  Per  la legge 1° giugno 2002, n. 120, vedi note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 2. Campo di applicazione
 
 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano alle emissioni  provenienti dalle attivita' indicate nell'allegato A ed ai gas ad effetto serra elencati nell'allegato B.
 |  | Art. 3. Definizioni
 
 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 a)  attivita'  di  attuazione congiunta: un'attivita' di progetto approvata  da  una  o  piu'  parti  incluse  nell'allegato I ai sensi dell'articolo  6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni successive adottate  a  norma  della  Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti  climatici ratificata con legge 15 gennaio 1994, n. 65, o del Protocollo di Kyoto;
 b)  attivita'  di  meccanismo di sviluppo pulito: un'attivita' di progetto  approvata  da  una  o piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi  dell'articolo  12  del  Protocollo  di Kyoto e delle decisioni successive  adottate  a  norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
 c)  attivita'  di progetto: un'attivita' di progetto approvata da una  o  piu' parti incluse nell'allegato I ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma  della  Convenzione  quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici o del Protocollo di Kyoto;
 d)    autorizzazione   ad   emettere   gas   a   effetto   serra: l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 4;
 e)  emissioni: il rilascio in atmosfera dei gas a effetto serra a partire da fonti situate in un impianto;
 f) gas a effetto serra: i gas di cui all'allegato B;
 g)  gestore:  persona  che  detiene o gestisce un impianto o alla quale  e'  stato delegato un potere economico determinante per quanto riguarda l'esercizio tecnico del medesimo;
 h)  impianto: un'unita' tecnica permanente in cui sono svolte una o   piu'   attivita'  elencate  nell'allegato  A  e  altre  attivita' direttamente  associate  che  hanno  un  collegamento  tecnico con le attivita'  svolte  nel  medesimo sito e che potrebbero incidere sulle emissioni e sull'inquinamento;
 i)  impianto termoelettrico: un impianto di produzione di energia elettrica,   anche   in  combinazione  con  altri  flussi  energetici appartenente   al   settore   termoelettrico   cosi'   come  definito nell'ambito del Piano nazionale di assegnazione;
 l) Italian Carbon Fund: fondo di acquisto di crediti derivanti da attivita'  di  attuazione  congiunta  e  derivanti  da  attivita'  di meccanismo di sviluppo pulito istituito dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo presso la Banca Mondiale;
 m)  nuove  entrante:  per  il  primo  periodo  di  riferimento un impianto  che esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato A, entrato  in  esercizio  dal  1°  gennaio 2004 o, nel caso di impianto termoelettrico,  dal  1°  gennaio  2005; per i periodi di riferimento successivi  un  impianto  che  esercita una o piu' attivita' indicate nell'allegato  A,  che ha ottenuto una autorizzazione ad emettere gas ad  effetto  serra  o  un  aggiornamento  della sua autorizzazione ad emettere  gas  ad  effetto  serra a motivo di modifiche significative alla  natura  o al funzionamento dell'impianto, o suoi ampliamenti, a seguito  della  notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
 n) persona: qualsiasi persona fisica o giuridica;
 o)  pubblico:  una  o  piu'  persone  nonche' le associazioni, le organizzazioni o gruppi di persone;
 p)  quota  di emissioni: il diritto ad emettere una tonnellata di biossido  di  carbonio equivalente nel primo periodo di riferimento o nei   periodi   di  riferimento  successivi,  valido  unicamente  per rispettare   le   disposizioni   del   presente  decreto  e  cedibile conformemente al medesimo;
 q)  riduzione  delle emissioni certificate: di seguito denominata CER,  un'unita'  di  riduzione  delle  emissioni  rilasciata ai sensi dell'articolo 12 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del Protocollo di Kyoto;
 r) tonnellata di biossido di carbonio equivalente: una tonnellata metrica  di  biossido  di carbonio (CO2) o una quantita' di qualsiasi altro  gas  a  effetto  serra  elencato  nell'allegato B che abbia un equivalente potenziale di riscaldamento planetario;
 s)  verificatore:  soggetto  indipendente  accreditato  ai  sensi dell'articolo   17   con   la   responsabilita'   di   verificare  le dichiarazioni  del  gestore  sui  dati delle emissioni secondo quanto stabilito dall'articolo 16;
 t)   parte   inclusa   nell'allegato   I:   una   parte  elencata nell'Allegato  I  alla  convenzione  quadro  delle  Nazioni Unite sui cambiamenti  climatici,  UNFCCC,  che  ha ratificato il Protocollo di Kyoto  come  indicato  all'articolo  1,  paragrafo  7, del protocollo medesimo;
 u)  unita'  di  riduzione  delle emissioni: di seguito denominata ERU,  un'unita'  di  riduzione  delle  emissioni  rilasciata ai sensi dell'articolo  6 del Protocollo di Kyoto e delle decisioni adottate a norma della Convenzione UNFCCC o del protocollo medesimo.
 2. Ai fini del presente decreto si intende altresi' per:
 a) autorita' nazionale competente: l'autorita' competente ai fini dell'attuazione della direttiva 2003/87/CE di cui all'articolo 8;
 b)  direttiva  2003/87/CE:  la direttiva 2003/87CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per  lo  scambio  di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio;
 c) direttiva 2004/101/CE: la direttiva 2004/101/CE del Parlamento europeo  e  del  Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva  2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema per lo scambio di quote  di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto;
 d)  entrata  in  esercizio:  l'avvio  o il riavvio dell'attivita' dell'impianto con rilascio in atmosfera di emissioni di gas a effetto serra  anche in assetto di collaudo. Per gli impianti termoelettrici, l'entrata  in  esercizio  corrisponde  con la data di primo parallelo dell'impianto;
 e)  fonte:  un  punto  o  processo individualmente identificabile dell'impianto  da  cui sono emessi gas a effetto serra rientranti nel campo di applicazione del presente decreto;
 f)  impianto  esistente:  per  il primo periodo di riferimento un impianto  entrato  in esercizio prima del 1° gennaio 2004 o, nel caso di  impianto termoelettrico, prima del 1° gennaio 2005; per i periodi di   riferimento   successivi   un   impianto  che  ha  ottenuto  una autorizzazione  ad emettere gas ad effetto serra prima della notifica alla Commissione europea del Piano nazionale di assegnazione;
 g)  primo periodo di riferimento: il triennio che ha inizio il 1° gennaio 2005;
 h)  periodi di riferimento successivi: i quinquenni a partire dal 1° gennaio 2008;
 i)  PNA: Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di cui all'articolo 10;
 l)  quantita'  di  emissioni:  quantita' di emissioni misurate in tonnellata di biossido di carbonio equivalente;
 m) Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni: di   seguito   denominato  "Registro",  banche  di  dati  in  formato elettronico secondo quanto definito nell'articolo 14.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -  Gli  articoli 6  e 12 del citato protocollo di Kyoto
 cosi' recitano:
 "Art. 6. - 1. Al fine di adempiere agli impegni assunti
 a  norma  dell'art.  3,  ogni Parte inclusa nell'allegato I
 puo'  trasferire ad ogni altra di dette Parti, o acquistare
 da   essa,  unita'  di  riduzione  risultanti  da  progetti
 finalizzati  alla  riduzione  delle emissioni antropiche da
 fonti  o  all'aumento dell'assorbimento antropico dei pozzi
 dei  gas ad effetto serra in ogni settore dell'economica, a
 condizione che:
 a) ogni  progetto di questo tipo abbia l'approvazione
 delle Parti coinvolte;
 b) ogni   progetto   di   questo  tipo  permetta  una
 riduzione   delle  emissioni  dalle  fonti,  o  un  aumento
 dell'assorbimento  dei  pozzi,  che sia aggiuntivo a quelli
 che potrebbero essere realizzati diversamente;
 c) la  Parte interessata non potra' acquistare alcuna
 unita'  di riduzione delle emissioni se essa non adempiera'
 alle obbligazioni che le incombono a norma degli articoli 5
 e 7;
 d) l'acquisto  di unita' di riduzione delle emissioni
 sara'  supplementare  alle  misure  nazionali  al  fine  di
 adempiere agli impegni previsti dall'art. 3.
 2. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
 Parti  del  presente  Protocollo  potra',  nella  sua prima
 sessione  o  quanto  prima  possibile,  elaborare ulteriori
 linee  guida  per  l'attuazione  del  presente articolo, in
 particolar  modo  per  quel  che  riguarda la verifica e la
 realizzazione dei rapporti.
 3. Una Parte inclusa nell'allegato I potra' autorizzare
 persone    giuridiche   a   partecipare,   sotto   la   sua
 responsabilita',  ad  azioni  volte  alla  creazione,  alla
 cessione o all'acquisizione, a norma del presente articolo,
 di unita' di riduzione delle emissioni.
 4. Se, in conformita' con le disposizioni pertinenti di
 cui   all'art.   8,   sorgesse   una   questione   relativa
 all'applicazione  delle  prescrizioni  di  cui  al presente
 articolo,   la  cessione  e  l'acquisizione  di  unita'  di
 riduzione  delle  emissioni potranno continuare dopo che la
 questione  sara'  stata sollevata, a condizione che nessuna
 Parte utilizzi dette unita' per adempiere ai propri impegni
 a  norma  dell'art. 3 finche' non sara' risolto il problema
 del rispetto delle obbligazioni.".
 "Art.  12.  -  1.  E'  istituito  un  meccanismo per lo
 sviluppo pulito.
 2. Il fine del meccanismo per uno sviluppo pulito e' di
 assistere   le   Parti  non  incluse  nell'allegato  I  nel
 raggiungimento  di  uno  sviluppo sostenibile e contribuire
 all'obiettivo  finale  della  Convenzione,  e di aiutare le
 Parti  incluse nell'allegato I ad adempiere ai loro impegni
 quantificati  di  limitazione  e  di  riduzione  delle loro
 emissioni ai sensi dell'art. 3.
 3. Ai sensi del meccanismo per uno sviluppo pulito:
 a) le Parti non incluse nell'allegato I beneficeranno
 di  attivita'  di  progettazione finalizzate alle riduzioni
 certificate delle emissioni; e
 b) le   Parti   incluse   nell'allegato   I  potranno
 utilizzare   le   riduzioni   certificate  delle  emissioni
 derivanti  da tali per contribuire in parte all'adempimento
 degli impegni quantificati di limitazione e riduzione delle
 emissioni  ai  sensi  dell'art.  3, in conformita' a quanto
 determinato   dalla  Conferenza  delle  Parti  agente  come
 riunione delle Parti del presente Protocollo.
 4. Il meccanismo per uno sviluppo pulito sara' soggetto
 all'autorita' e alle direttive della Conferenza delle Parti
 agente  come riunione delle Parti del presente Protocollo e
 alla  supervisione  di un comitato esecutivo del meccanismo
 per uno sviluppo pulito.
 5.   Le   riduzioni  di  emissioni  derivanti  da  ogni
 attivita'  saranno  certificate da enti operativi designati
 dalla  Conferenza  delle  Parti  agente come riunione delle
 Parti  del  presente  Protocollo  sulla  base  dei seguenti
 criteri:
 a) partecipazione  volontaria approvata da ogni Parte
 coinvolta;
 b) benefici  reali,  misurabili e a lungo termine, in
 relazione con la mitigazione dei cambiamenti climatici; e
 c) riduzione  delle emissioni che siano supplementari
 a  quelle  che  si  produrrebbero in assenza dell'attivita'
 certificata.
 6.  Il  meccanismo  per uno sviluppo pulito aiutera' ad
 organizzare,   se   necessario,   il   finanziamento  delle
 attivita' certificate.
 7. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
 Parti  del  presente  Protocollo, nella sua prima sessione,
 elaborera'  le modalita' e le procedure volte ad assicurare
 la trasparenza, l'efficienza e la responsabilita' grazie ad
 un audit e ad una verifica indipendente delle attivita'.
 8. La Conferenza delle Parti agente come riunione delle
 Parti del presente Protocollo assicurera' che una parte dei
 fondi  provenienti  da attivita' certificate sia utilizzata
 per coprire le spese amministrative e per aiutare le Parti,
 paesi   in  via  di  sviluppo,  che  siano  particolarmente
 vulnerabili   agli   effetti   negativi   del   cambiamento
 climatico, a far fronte ai costi di adattamento.
 9.  Possono  partecipare al meccanismo per uno sviluppo
 pulito,   in   particolare   alle   attivita'  indicate  al
 precedente  paragrafo 3(a)  e  all'acquisto  di  unita'  di
 riduzione  certificate  delle  emissioni, entita' private e
 pubbliche;   la   partecipazione   sara'   sottoposta  alle
 direttive  impartite  dal comitato esecutivo del meccanismo
 per uno sviluppo pulito.
 10.  Le riduzioni di emissioni certificate ottenute tra
 l'anno  2000  e  l'inizio  del primo periodo di adempimento
 potranno  utilizzarsi per contribuire all'adempimento degli
 impegni previsti per detto periodo.".
 -  Per le direttive 2003/87/CE, 96/61/CE e 2004/101/CE,
 vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 4. Autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto,  nessun  impianto  puo'  esercitare  le  attivita'  elencate nell'allegato  A  che  comportino  emissioni  di gas ad effetto serra specificati  nel  medesimo  allegato  in  relazione a tali attivita', senza  essere  munito  dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dall'autorita' nazionale competente.
 |  | Art. 5. Domanda di autorizzazione
 
 1.  Fatto  salvo  gli impianti autorizzati ai sensi dei decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministero delle   attivita'  produttive  DEC/RAS/2179/2004,  DEC/RAS/2215/04  e DEC/RAS/013/05  e  quelli per i quali sono state inoltrate le domande di  autorizzazione o di aggiornamento dell'autorizzazione prima della data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, il gestore di un impianto  che  esercita  le  attivita'  elencate  nell'allegato A che comportino emissioni di gas ad effetto serra specificati nel medesimo allegato   hanno   obbligo   di  presentare  all'autorita'  nazionale competente domanda di autorizzazione ad emettere gas serra.
 2. La domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra e' presentata  all'autorita'  nazionale competente almeno novanta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto.
 3.  L'autorita' nazionale competente stabilisce le informazioni che il  gestore  deve  fornire  e le modalita' per l'invio della domanda. L'allegato  C  individua  un  elenco  minimo  delle  informazioni  da trasmettere  con  la  domanda,  nonche'  le modalita' di trasmissione delle stesse.
 4.  Per  la raccolta e l'elaborazione delle domande di cui ai commi 1,  2  e  3  l'autorita'  nazionale competente si avvale del supporto operativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo.
 |  | Art. 6. Rilascio e contenuto dell'autorizzazione
 
 1.  L'autorita'  nazionale  competente verifica la completezza e la correttezza    della    domanda    di   autorizzazione   e   rilascia l'autorizzazione   ad   emettere   gas   ad   effetto   serra   entro quarantacinque  giorni  dal  ricevimento  della  domanda. Il suddetto termine  e'  sospeso  nel  caso  di richiesta da parte dell'autorita' nazionale   competente   di   ulteriori   informazioni   al   gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
 2.  L'autorizzazione, di cui al comma 1, contiene almeno i seguenti elementi:
 a) nome e indirizzo del gestore;
 b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto;
 c) disposizioni  in tema di monitoraggio con specificazione della metodologia e della frequenza del monitoraggio dello stesso;
 d) disposizioni in tema di comunicazioni;
 e) obbligo  di  restituzione  delle  quote  di  emissioni secondo quanto   disposto  dall'articolo 15,  comma 7,  verificate  ai  sensi dell'articolo 16;
 f) termine   di   durata   stabilito   dall'autorita'   nazionale competente.
 |  | Art. 7. Aggiornamento dell'autorizzazione
 
 1.  Il gestore richiede l'aggiornamento dell'autorizzazione, con le modalita' e nelle forme definite dall'autorita' nazionale competente, nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, di  suoi ampliamenti, di modifiche dell'identita' del gestore, ovvero di  modifiche  della  metodologia  di  monitoraggio.  La  domanda  di aggiornamento   dell'autorizzazione,   e'   presentata   dal  gestore dell'impianto   all'autorita'  nazionale  competente  almeno  novanta giorni  prima  della  data  in  cui  la  modifica  o l'ampliamento ha effetto.
 2.  L'autorita'  nazionale  competente verifica la completezza e la correttezza  della  richiesta  di aggiornamento dell'autorizzazione e rilascia  l'autorizzazione  ad  emettere  gas  ad effetto serra entro quarantacinque  giorni  dal  ricevimento della richiesta. Il suddetto termine  e'  sospeso  nel  caso  di richiesta da parte dell'autorita' nazionale   competente   di   ulteriori   informazioni   al   gestore dell'impianto e fino al ricevimento delle informazioni richieste.
 3.   L'autorita'   nazionale   competente   aggiorna   altresi'  le autorizzazioni  a  seguito  di  modifiche  del  quadro  normativo  di riferimento nazionale e comunitario.
 |  | Art. 8. Autorita' nazionale competente
 
 1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  presso  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  -  Direzione  per la ricerca ambientale e lo sviluppo, il Comitato   nazionale   di   gestione  e  attuazione  della  direttiva 2003/87/CE, nel seguito denominato "Comitato", che svolge la funzione di autorita' nazionale competente.
 2. Il Comitato ha il compito di:
 a) predisporre il Piano nazionale di assegnazione, presentarlo al pubblico  per  la  consultazione  e  sottoporlo  all'approvazione del Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
 b) notificare alla Commissione il Piano nazionale di assegnazione approvato  dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive;
 c)  predisporre  la  decisione  di  assegnazione  delle  quote di emissione  sulla  base del PNA e del parere della Commissione europea di  cui  all'articolo  9,  comma  3,  della  direttiva n. 2003/87/CE, presentarla    al    pubblico    per   consultazione   e   sottoporla all'approvazione  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del Ministro delle attivita' produttive;
 d)  disporre l'assegnazione di quote agli impianti nuovi entranti sulla base delle modalita' definite nell'ambito del PNA;
 e)  definire  le modalita' di presentazione da parte del pubblico di  osservazioni sulle materie di cui al presente comma, lettere a) e c),  nonche'  i criteri e le modalita' con cui tali osservazioni sono tenute in considerazione;
 f)  rilasciare le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, di cui all'articolo 4;
 g)  aggiornare  le autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 7;
 h) rilasciare annualmente una parte delle quote assegnate;
 i)  approvare  ai  sensi  dell'articolo  19  i  raggruppamenti di impianti che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A;
 l)  impartire disposizioni all'amministratore del registro di cui all'articolo 14;
 m)  accreditare  i  verificatori ed esercitare il controllo sulle loro attivita' ai sensi dell'articolo 17;
 n)  definire i criteri di svolgimento delle attivita' di verifica e  di  predisposizione  del relativo attestato conformemente a quanto previsto  dall'allegato D e dalla decisione della Commissione europea C(2004)130;
 o) irrogare le sanzioni di cui all'articolo 20 e rendere pubblici i  nomi dei gestori che hanno violato i requisiti per la restituzione di  quote  di  emissioni  a  norma  dell'articolo  16, comma 2, della direttiva 2003/87/CE;
 p)  definire  eventuali  disposizioni  attuative  in  materia  di monitoraggio   delle  emissioni,  sulla  base  dei  principi  di  cui all'allegato   E,   e   di  quanto  previsto  dalla  decisione  della Commissione europea C(2004)130;
 q)  definire  le  modalita'  e  le  forme  di presentazione della domanda  di  autorizzazione  ad emettere gas ad effetto serra e della richiesta di aggiornamento di tale autorizzazione;
 r)  definire  le modalita' per la predisposizione e l'invio della dichiarazione  di  cui  all'articolo  15,  comma  5,  sulla  base dei contenuti minimi di cui all'allegato F;
 s)  rilasciare  quote  in  cambio  di  CER  ed ERU secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 8 e 9;
 t) predisporre e presentare alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 23.
 3.  Il  Comitato e' composto da sei membri, di cui tre nominati dal Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e tre dal Ministro  delle  attivita'  produttive.  Il  direttore generale della Direzione  per  la  ricerca  ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente  e della tutela del territorio ed il direttore generale della  Direzione  per  l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle  attivita'  produttive  sono  membri permanenti del Comitato. I rimanenti   membri   sono   scelti   tra   i   funzionari  delle  due amministrazioni, e rimangono in carica per quattro anni.
 4.  Le  modalita' di funzionamento del Comitato saranno definite in un  apposito  regolamento  da  approvarsi  con  decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio,  di concerto con il Ministero   delle   attivita'   produttive;   il  regolamento  dovra' assicurare  la  costante operativita' e funzionalita' del Comitato in relazione  agli  atti  e deliberazioni che lo stesso deve adottare ai sensi del presente decreto.
 5.   Le  decisioni  del  Comitato  sono  formalizzate  con  proprie deliberazioni,  assunte  a  maggioranza  dei componenti, di cui viene data  adeguata  informazione ai soggetti interessati. Sono pubblicate nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  a  cura del Ministero   dell'ambiente   e   della   tutela   del  territorio,  le deliberazioni inerenti:
 a)  il  Piano  nazionale  di  cui  alla  lettera  a)  comma  2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
 b)  il Piano nazionale di assegnazione di cui alla lettera b) del comma 2 notificato alla Commissione europea;
 c)  la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2 da sottoporre alla consultazione del pubblico;
 d)  la decisione di assegnazione di cui alla lettera c) del comma 2  approvata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attivita' produttive;
 e)  le  deliberazioni inerenti ai compiti di cui alle lettere p), q) e r) del comma 2.
 6.  Per  le attivita' di sua competenza il Comitato si avvale degli uffici  della  Direzione  per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e degli uffici della  Direzione  generale  energia e risorse minerarie del Ministero delle   attivita'   produttive,   nonche'   dell'Ente  per  le  nuove tecnologie,  l'energia  e l'ambiente (ENEA); al fine di assicurare il coordinamento  tra  i  suddetti  soggetti  il Comitato puo' istituire apposito  gruppo  di  lavoro.  Per  garantire la partecipazione delle associazioni  maggiormente  rappresentative  dei soggetti interessati all'attuazione   del   presente   decreto,   il   Comitato   promuove l'istituzione   di   appositi  gruppi  di  lavoro  anche  su  materie specifiche.
 7.  La  partecipazione  al  Comitato  e ai gruppi di lavoro non da' luogo  alla  corresponsione  di  indennita',  emolumenti,  compensi o rimborsi spese.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 -  Per  la direttiva 2003/87/CE si veda nelle note alle
 premesse.
 -  Per  la  decisione  n.  C(2004)130,  vedi  note alle
 premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 9. Coordinamento con altri dispositivi di legge
 
 1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio, di concerto  con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive, sentita la Conferenza  Unificata,  promuove  il  coordinamento degli adempimenti disciplinati dal presente decreto con:
 a)  il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, che recepisce la  direttiva  96/61/CE,  e  successive  modificazioni  relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
 b) il regolamento CE n. 761/2001 (EMAS), articolo 10, comma 2.
 
 
 
 Note all'art. 9:
 - Il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, reca:
 "Attuazione  integrale  della  direttiva  96/61/CE relativa
 alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".
 - Per la direttiva 96/61/CE, vedi note alle premesse.
 -  Il  regolamento  CE  n.  761/01 (EMAS) e' pubblicato
 nella GUCE n. L 114 del 24 aprile 2001.
 
 
 
 
 |  | Art. 10. Piano nazionale di assegnazione
 
 1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e il Ministro delle attivita' produttive, approvano per ciascun periodo di riferimento  di  cui  all'articolo 3,  comma 1,  lettera h), il Piano nazionale  di assegnazione, nel seguito denominato «PNA», predisposto dal  Comitato  entro  diciotto  mesi prima dell'inizio del periodo in questione.  Il  PNA  determina il numero totale di quote di emissioni che  si intendono assegnare per il periodo di riferimento, nonche' le modalita'  di  assegnazione  e  di  rilascio  delle stesse ai singoli impianti.  Il  PNA,  inoltre definisce i criteri di definizione degli impianti  nuovi  entranti  di cui all'articolo 22 e degli impianti in stato  di  chiusura  o  sospensione di cui all'articolo 21. Il PNA si fonda  su  criteri  obiettivi e trasparenti, compresi quelli elencati nell'allegato  G  tenendo  in  considerazione  gli  orientamenti  per l'attuazione  degli  stessi  elaborati  dalla  Commissione. Il PNA e' predisposto  nel  rispetto  dei  criteri di cui ai commi 2 e 3 tenuto conto delle osservazioni del pubblico.
 2.  Nel  definire  le  modalita'  di  assegnazione  delle  quote di emissioni ai singoli impianti, il PNA:
 a) salvaguarda   la   sicurezza   ed   economicita'  del  sistema energetico nazionale e degli approvvigionamenti energetici;
 b) tutela  la  competitivita'  del  sistema  produttivo, evitando effetti distorsivi della concorrenza fra imprese;
 c) tiene conto del potenziale di crescita dei settori interessati dall'attuazione della direttiva 2003/87/CE;
 d) riconosce  e valorizza le azioni di incremento dell'efficienza energetica  e  di  miglioramento  ambientale  intraprese  nei settori interessati  dall'attuazione  della  direttiva  n.  2003/87/CE, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
 e) prevede  modalita'  che assicurino che, per il quinquennio che ha inizio il 1° gennaio 2008, almeno il novanta per cento delle quote di emissioni siano assegnate a titolo gratuito.
 3.  Le  modalita'  di  assegnazione  delle  quote di emissione agli impianti  termoelettrici  tengono altresi' conto delle trasformazioni in  atto  nella  struttura del parco di generazione nazionale e delle modalita'   di   dispacciamento  di  merito  economico,  al  fine  di contenerne gli effetti sui prezzi dell'energia elettrica.
 4.  Alle  modifiche  ed  integrazioni  del  PNA  si  applica quanto previsto al comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 10:
 - Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 11. Assegnazione e rilascio delle quote di emissioni agli impianti
 
 1.  Il  Ministro  dell'ambiente  e della tutela del territorio e il Ministro  delle  attivita'  produttive,  approvano  la  decisione  di assegnazione predisposta dal Comitato ai sensi dell'articolo 8, comma 2,  lettera  c).  Il  Comitato  dispone  l'assegnazione di quote agli impianti   nuovi   entranti   sulla  base  delle  modalita'  definite nell'ambito del PNA.
 2.  Entro  il 28 febbraio di ogni anno, il Comitato rilascia, sulla base  dell'assegnazione  di  cui al comma 1, le quote di emissioni al gestore  di  ciascun  impianto  autorizzato  che, al 1° gennaio dello stesso  anno,  non  si trovi in stato di chiusura o di sospensione di cui all'articolo 21.
 3.   Per   gli  impianti  nuovi  entranti  il  Comitato  predispone l'assegnazione  delle  quote  di  emissione entro sessanta giorni dal rilascio  dell'autorizzazione. Contestualmente il Comitato procede al rilascio  delle  quote  di  emissione  relativamente al primo anno di attivita' dell'impianto o di parte di esso.
 4.  Il  Comitato  comunica  il rilascio delle quote di emissioni al gestore  dell'impianto  e  all'amministratore  del  registro  di  cui all'articolo 14, comma 2.
 |  | Art. 12. Raccolta dati per l'assegnazione delle quote di emissione
 
 1.  Ai  fini  dell'assegnazione  delle quote d'emissione, i gestori degli  impianti  comunicano al Comitato, nei tempi e con le modalita' da questo stabilite, almeno le informazioni di cui all'allegato H.
 2. Il Comitato modifica ove necessario la tempistica e le modalita' di comunicazione delle informazioni richieste di cui all'allegato H.
 |  | Art. 13. Monitoraggio delle emissioni
 
 1.  Il  gestore  e' tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute sia  nell'autorizzazione  ad emettere gas ad effetto serra rilasciata dal  Comitato  ai  sensi  dell'articolo  4  sia nelle disposizioni di attuazione della decisione C(2004)/130 della Commissione europea.
 2.  Le  disposizioni  di cui al comma 1 sono elaborate dal Comitato sulla  base  dei principi di cui all'allegato E e di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2004)/130.
 
 
 
 Nota all'art. 13:
 - Per la decisione C(2004)130, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 14. Registro nazionale delle emissioni e delle quote d'emissioni
 
 1.  E' istituito e conservato senza nuovi o maggiori oneri a carico del  bilancio  dello  Stato,  presso  la  Direzione  per  la  ricerca ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio,  il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di  emissioni  al fine dell'accurata contabilizzazione delle quote di emissioni  rilasciate, possedute, trasferite, restituite e cancellate secondo le modalita' previste dal presente decreto. Nel Registro sono annotati i dati contenuti nella dichiarazione annuale delle emissioni di  ciascun  impianto  di  cui  all'articolo 15, comma 5. Il Registro assolve   inoltre  alle  funzioni  del  registro  nazionale  previsto dall'articolo 6 della decisione 280/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio  e  opera  secondo  le  specifiche  funzionali  di  cui  al regolamento  (CE)  n.  2216/2004  della  Commissione  europea, del 21 dicembre   2004,   per   l'attuazione  di  un  sistema  di  registri, standardizzato e sicuro.
 2.  Sulla  base  delle  disposizioni  impartite dal Comitato di cui all'articolo   8  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio svolge per mezzo della Direzione per la ricerca ambientale e  lo  sviluppo  le  funzioni  di  amministratore del registro di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2216/2004.
 3. Qualsiasi persona puo' possedere quote di emissioni. Il Registro contiene  separata contabilita' delle quote di emissioni possedute da ciascuna persona. Nei casi in cui una stessa persona rivesta il ruolo di  gestore  di  piu'  impianti,  il  Registro  contiene contabilita' separata per ciascun impianto.
 4.  Il  gestore  di  un impianto che esercita le attivita' elencate nell'allegato  A,  nonche'  qualsiasi persona che intenda trasferire, restituire  o cancellare quote ai sensi dell'articolo 15 ha l'obbligo di  presentare all'amministratore del registro domanda di iscrizione; le  modalita'  di  richiesta  della  suddetta  domanda sono stabilite dall'amministratore del Registro.
 5.  Il  Registro  e' accessibile al pubblico secondo le modalita' e nei  limiti  previsti  dall'Allegato  XVI  del  regolamento  (CE)  n. 2216/2004.
 6.  Alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse  umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la  ricerca  ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
 
 
 Note all'art. 14:
 -  Per  la  decisione 280/2004, si veda nelle note alle
 premesse.
 - Per il regolamento (CE) 2216/2004, si veda nelle note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 14-bis. (1) (( Istituzione del Sistema nazionale per la realizzazione
 dell'Inventario nazionale dei gas serra ))
 
 ((  1.  E'  istituito,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico del bilancio  dello  Stato  il  "Sistema  nazionale  per la realizzazione dell'Inventario  Nazionale  dei  Gas  Serra",  conformemente a quanto stabilito  all'articolo  4,  paragrafo 4, della decisione 2004/280/CE del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  febbraio  2004, all'articolo  5.1  del Protocollo di Kyoto e dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
 2.  L'APAT  e'  responsabile  della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione  dei  dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualita'.
 3.  Il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e'  responsabile  dell'approvazione  dell'aggiornamento annuale dell'Inventario   Nazionale   dei   gas   serra   nonche'  della  sua trasmissione  agli organismi della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici e del Protocollo di Kyoto.
 4  L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela del territorio e del mare un progetto per  l'organizzazione  del  Sistema  nazionale  per  la realizzazione dell'Inventario  Nazionale  dei  gas  serra,  conformemente  a quanto stabilito  dalla  decisione  19/CMP.  1  della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici.
 5.  Sulla  base  del  progetto  di  cui  al  comma  4,  il Ministro dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del mare approva l'organizzazione   del   Sistema   nazionale,  nonche'  i  successivi aggiornamenti.
 6.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  del  bilancio  dello Stato. I soggetti pubblici  interessati  provvedono  ad  attuare  le  disposizioni  del presente  articolo  con  le  risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ))
 |  | Art. 15. Trasferimento, restituzione e cancellazione delle quote di emissioni 
 1.  Il  trasferimento delle quote di emissioni e' libero, salvi gli adempimenti previsti dal presente articolo.
 2.  Le  quote  di  emissioni  rilasciate da autorita' competenti di altri  Stati membri dell'Unione europea possono essere utilizzate per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
 3.  L'amministratore  del  registro  di  cui  articolo 14, comma 2, effettuate  le  necessarie  verifiche, procede al trasferimento delle quote  di emissione. Le modalita' di richiesta del trasferimento e le modalita' di verifica sono definite dal Comitato.
 4.  Le operazioni di trasferimento, restituzione o cancellazione di quote sono soggette ad annotazione nel Registro.
 5.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, il gestore di ciascun impianto invia   al   Comitato,  entro  il  31  marzo  di  ciascun  anno,  una dichiarazione relativa alle attivita' ed alle emissioni dell'impianto nell'anno  solare  precedente. La dichiarazione deve essere corredata dall'attestato di verifica di cui all'articolo 16.
 6.  Nei casi in cui la dichiarazione di un gestore non e' corredata dall'attestato  di  verifica,  l'amministratore del registro provvede affinche'  il  gestore  dell'impianto  o,  nel caso in cui l'impianto faccia   parte   di   un   raggruppamento  di  cui  all'articolo  19, l'amministratore  fiduciario  del raggruppamento di cui l'impianto fa parte  non possa trasferire quote di emissioni fino al momento in cui la suddetta dichiarazione non sia corredata di tale attestato.
 7.  Il gestore di ciascun impianto e' tenuto a restituire, entro il 30 aprile di ciascun anno, quote di emissione annotate sul Registro e corrispondenti  alle  quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto nell'anno  solare  precedente,  come dichiarate e verificate ai sensi del  comma 5. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di restituzione di  cui al presente comma il gestore puo' unicamente utilizzare quote di  emissione  di  cui  abbia  ottenuto  l'annotazione nel Registro a proprio  favore.  Il  gestore  di  impianti  in  chiusura e' tenuto a restituire  quote  secondo  le modalita' definite nell'ambito del PNA l'amministratore del registro procede alla cancellazione dal Registro delle quote di emissioni restituite.
 8.  Fatto  salvo  quanto  previsto al comma 10, nel corso del primo periodo  di riferimento, ai fini del rispetto dell'obbligo annuale di restituzione   delle  quote  di  cui  al  comma  7,  i  gestori  sono autorizzati  ad  utilizzare  le  CER  derivanti  dalle  attivita'  di progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio. Cio' avviene mediante  il  rilascio e l'immediata cessione, da parte del Comitato, di  una quota di emissioni in cambio di una CER. L'amministratore del registro  cancella  le  CER utilizzate da gestori nel corso del primo periodo di riferimento.
 9.  Fatto  salvo quanto previsto al comma 10, nel corso di ciascuno dei   periodi   di  riferimento  successivi,  ai  fini  del  rispetto dell'obbligo annuale di restituzione delle quote di cui al comma 7, i gestori  sono  autorizzati  ad  utilizzare  le ERU e le CER derivanti dalle  attivita'  di  progetto nell'ambito del sistema comunitario di scambio fino ad una percentuale della quota di emissioni assegnata ad ogni  impianto  cosi'  come  specificata nel PNA per tale periodo. La conversione  avviene  mediante il rilascio e l'immediata cessione, da parte  dello Stato membro, di una quota di emissioni in cambio di una CER o di una ERU detenuta dal gestore interessato nel Registro.
 10.  Tutte  le  CER  e  le ERU che sono rilasciate e possono essere utilizzate  ai  sensi  della  convenzione  UNFCCC e del Protocollo di Kyoto e delle successive decisioni adottate a norma di tali strumenti possono essere utilizzate nel sistema comunitario:
 a)   fatto   salvo   l'obbligo   per   i   gestori  di  astenersi dall'utilizzare  CER ed ERU generate da impianti nucleari nell'ambito del sistema comunitario durante il primo periodo di riferimento ed il primo dei periodi di riferimento successivi;
 e
 b)  fatta  eccezione  per le CER ed ERU derivanti da attivita' di utilizzo  del  territorio,  variazione  della  destinazione d'uso del territorio e silvicoltura.
 11.  Il Comitato procede ad assicurare il rispetto delle condizioni di  cui  comma  10  nonche'  a  porre in essere le attivita' connesse all'applicazione dell'articolo 11-ter della direttiva 2003/87/CE.
 12. L'amministratore del registro provvede alla cancellazione delle quote  di  emissioni  in qualsiasi momento su richiesta del detentore delle stesse.
 
 
 
 Note all'art. 15:
 -  Per la direttiva 2003/87/CE, si veda nelle note alle
 premesse.
 -  Per  il regolamento (CE) n. 2216/2004, si veda nelle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 16. Verifica delle comunicazioni delle emissioni
 
 1.   La   verifica  della  dichiarazione  accerta  l'affidabilita', credibilita'  e  precisione  dei  sistemi di monitoraggio, dei dati e delle  informazioni  presentate e riguardanti le emissioni rilasciate dall'impianto.  La  verifica  ha  esito  positivo  qualora non rilevi discrepanze  tra  i  dati e le informazioni sulle emissioni contenute nella dichiarazione e le emissioni effettive.
 2.  L'attestato  di  verifica  della dichiarazione e' rilasciato in esito   a  positivo  controllo  della  dichiarazione  stessa,  da  un verificatore  accreditato  secondo  quanto  previsto all'articolo 17, comma 1.
 3.  Per ciascun periodo di riferimento di cui alle lettere g) ed h) del  comma  2  dell'articolo  3,  contestualmente alla prima verifica della dichiarazione delle emissioni di ogni impianto, il verificatore accerta inoltre la congruenza della dichiarazione di cui all'articolo 15,  comma  5,  con la comunicazione di cui all'articolo articolo 12, comma  1.  Il  verificatore  comunica i risultati di tale verifica al Comitato contestualmente al rilascio dell'attestato di verifica.
 4. Il verificatore deve essere persona indipendente dal gestore che presenta  la  dichiarazione  a  cui  la  verifica si riferisce e deve svolgere la verifica stessa con serieta' ed obiettivita'.
 5.  Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica,  il gestore deve garantire  al  verificatore  l'accesso  all'impianto  ed  a  tutti  i documenti   ed  informazioni  relativi  all'attivita'  oggetto  della verifica.  Il  verificatore  e'  tenuto  alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui e' venuto a conoscenza nello svolgimento di detta attivita'.
 |  | Art. 17. Accreditamento dei verificatori
 
 1.  Il  Comitato,  sulla  base  di proprio regolamento, accredita i verificatori  dotati di adeguata professionalita' e che dimostrino di conoscere:
 a)  le  disposizioni  del  presente  decreto  e  della  direttiva 2003/87/CE,  nonche'  le specifiche e gli orientamenti adottati dalla Commissione  europea  ai  sensi  dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva stessa;
 b)  le  disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative attinenti alle attivita' sottoposte a verifica;
 c)   tutte   le  informazioni  esistenti  su  ciascuna  fonte  di emissione, con particolare riguardo al rilevamento, alla misurazione, al calcolo e alla comunicazione dei dati.
 2. Per l'espletamento delle procedure di accreditamento il Comitato si  avvale  del  supporto tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  -  Direzione  per la ricerca ambientale e lo sviluppo.
 3.  E' istituito senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello  Stato,  presso  il  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  -  Direzione  per  la ricerca ambientale e lo sviluppo il Registro  dei  verificatori  accreditati. Tale registro viene gestito sulla base di disposizioni impartite dal Comitato.
 4.   Il   Comitato   assicura   il  riconoscimento,  in  regime  di reciprocita',  degli  attestati  di  verifica  emessi da verificatori accreditati in altri Stati membri dell'Unione europea.
 5.  Alla gestione del registro di cui al comma 3 si provvede con le risorse  umane e strumentali operanti nell'ambito della Direzione per la  ricerca  ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
 
 
 
 Nota all'art. 17:
 -  Per  la  direttiva n. 2003/87/CE, si veda nelle note
 alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 18. Validita' delle quote
 
 1.  Le quote hanno validita' per le emissioni rilasciate durante il periodo di riferimento per il quale sono state assegnate.
 2.  Entro  il  30 aprile  del  2008  l'amministratore  del registro cancella  le  quote assegnate per il primo periodo di riferimento che non  sono  state  restituite  e cancellate ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 11.
 3. A partire dal 2013, entro il 30 aprile del primo anno di ciascun periodo  di  riferimento,  l'amministratore  del registro cancella le quote  che  non  sono  piu'  valide e che non sono state restituite e cancellate  ai  sensi  dell'articolo 15,  commi 7  e  11. Il Comitato procede  a  sostituire  le quote cosi' cancellate tramite rilascio di quote valide per il periodo di riferimento in corso.
 |  | Art. 19. Raggruppamenti
 
 1.  I  gestori  degli  impianti  che svolgono un'attivita' elencata nell'allegato A che intendono costituire un raggruppamento presentano istanza  al Comitato precisando gli impianti e il periodo per i quali intendono  costituire  il raggruppamento e nominano un amministratore fiduciario quale responsabile per l'adempimento degli obblighi di cui ai commi 3 e 6.
 2.  Il  Comitato presenta alla Commissione europea l'istanza di cui al  comma  1. Il Comitato si pronuncia sull'istanza di cui al comma 1 entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  della  stessa.  Il suddetto termine  e' interrotto nel caso di richiesta da parte del Comitato di ulteriori   informazioni   ai   gestori  degli  impianti  e  fino  al ricevimento, da parte del Comitato, delle informazioni richieste.
 3.  All'amministratore  fiduciario  del raggruppamento e' conferito dai  gestori  degli  impianti partecipanti, un quantitativo totale di quote  di  emissione  pari  alla  somma  delle  quote  assegnate agli impianti stessi.
 4.   Ai   sensi   dell'articolo  15,  comma  6,  all'amministratore fiduciario  non  e' permesso effettuare ulteriori trasferimenti se la comunicazione  di un gestore appartenente al raggruppamento non sara' stata ritenuta conforme ai sensi dell'articolo 15, comma 5.
 5.  In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, nel caso di impianto appartenente a raggruppamento l'amministratore fiduciario sostituisce  il gestore dell'impianto nell'ottemperanza agli obblighi di restituzione previsti dall'articolo 15, comma 7.
 6.   In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  20,  comma  7, relativamente  alla restituzione di quote di emissioni corrispondenti alle  emissioni totali degli impianti appartenenti al raggruppamento, l'amministratore  fiduciario  e'  soggetto  alle  sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'articolo 20, comma 7. La responsabilita' dell'amministratore  fiduciario  non  esclude  la  responsabilita' di ciascun  gestore  per il pagamento delle suddette sanzioni pecuniarie qualora a cio' non provveda l'amministratore fiduciario.
 7.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela del territorio - Direzione  per la ricerca ambientale e lo sviluppo, nell'ambito delle procedure  che regolano l'Italian Carbon Fund stabilisce le modalita' attraverso  le  quali  i crediti derivanti da attivita' di attuazione congiunta   e   da   attivita'   di  meccanismo  di  sviluppo  pulito dell'Italian Carbon Fund sono trasferiti alle imprese che necessitano di quote per ottemperare agli obblighi di cui all'articolo 15.
 |  | Art. 20. S a n z i o n i
 
 1.  Chiunque  esercita  un'attivita'  regolata dal presente decreto senza  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo  4, e' soggetto ad una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  25.000  euro a 250.000 euro aumentata,   per   ciascuna   tonnellata   di  biossido  di  carbonio equivalente  emessa  in mancanza di autorizzazione, di 40 euro per il primo  periodo  di  riferimento  e  di  100  euro  per  i  periodi di riferimento successivi.
 2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a  richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 4 entro trenta giorni dalla data d'accertamento della violazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato   dispone   la   sospensione  amministrativa  dell'attivita' dell'impianto.
 3.  Il  gestore  dell'impianto che non comunichi le informazioni di cui  all'articolo  12  nei  tempi  e con le modalita' ivi previsti e' soggetto  ad  una  sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000  euro. Il Comitato diffida il gestore che non ha comunicato le suddette  informazioni a comunicarle entro quindici giorni dalla data di  ricevimento  della  diffida. Decorso inutilmente tale termine, il Comitato   dispone   la   sospensione  amministrativa  dell'attivita' dell'impianto.
 4. Nel caso in cui le informazioni di cui all'articolo 12 risultino false  o  non  veritiere, il gestore dell'impianto e' soggetto, salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  ad  una  sanzione amministrativa pecuniaria  di  40  euro per il primo periodo di riferimento e di 100 euro  per  i  periodi  di  riferimento  successivi, per ogni quota di emissione  indebitamente  assegnata  sulla  base  delle  informazioni risultate  false  e  non veritiere. All'accertamento della violazione consegue  in  ogni  caso  l'obbligo  per  il gestore di restituire un numero   di   quote   di   emissioni  corrispondenti  alle  emissioni indebitamente  assegnate.  Tale  restituzione e' contestuale all'atto della  restituzione  delle  quote  nell'anno  civile  successivo alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
 5.  Nel  caso  in  cui  le  informazioni  di  cui  all'articolo 12, verificate  ai  sensi  dell'articolo  16, risultino non congruenti il gestore  dell'impianto  e'  soggetto,  salvo che il fatto costituisca reato,  ad  una  sanzione amministrativa pecuniaria di 20 euro per il primo  periodo  di  riferimento  e  di  100  euro  per  i  periodi di riferimento  successivi,  per  ogni  quota di emissione indebitamente assegnata  sulla  base  delle  informazioni  risultate  non conformi. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso l'obbligo per il   gestore   di   restituire   un  numero  di  quote  di  emissioni corrispondenti   alle   emissioni   indebitamente   assegnate.   Tale restituzione  e'  contestuale all'atto della restituzione delle quote nell'anno  civile  successivo  alla rilevazione della non veridicita' della dichiarazione.
 6.   Il   gestore  dell'impianto,  munito  di  autorizzazione  alle emissioni  di  gas  ad  effetto serra, che entro il 30 aprile di ogni anno  non  presenti la dichiarazione di cui all'articolo 15, comma 5, corredata dal relativo attestato di verifica di cui all'articolo 16 o renda  dichiarazione  falsa  o  incompleta, e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro.
 7.   Il   gestore  dell'impianto,  munito  di  autorizzazione  alle emissioni   di   gas   ad  effetto  serra,  che  nei  tempi  previsti all'articolo  15,  comma  7,  non  restituisca quote di emissioni [i] nelle  quantita'  di  cui alla dichiarazione prevista all'articolo 16 comma  5,  [ii] in caso di omessa dichiarazione, nelle quantita' pari alla quantita' di emissioni effettivamente emesse, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria, per ogni quota non restituita, di 40  euro  per  il  primo  periodo  di riferimento e di 100 euro per i periodi  di riferimento successivi. All'accertamento della violazione consegue  in  ogni  caso  l'obbligo  per  il gestore di restituire un numero   di   quote   di   emissioni  corrispondenti  alle  emissioni indebitamente assegnate.
 8.   Il   gestore  dell'impianto,  munito  di  autorizzazione  alle emissioni  di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai sensi dell'articolo 21 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 1000 euro a 100.000  euro  aumentata  da  20  euro  a  100 euro per ogni quota di emissione   indebitamente   rilasciata   a   seguito   della  mancata ottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 21.
 9.   Il   gestore  dell'impianto,  munito  di  autorizzazione  alle emissioni  di gas ad effetto serra, che non fornisce la comunicazione ai  sensi dell'articolo 7 e' soggetto, salvo che il fatto costituisca reato,  ad  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da 1000 euro a 100.000 euro.
 10.  Le  sanzioni  di  cui  al  presente articolo sono irrogate dal Comitato  di  cui  all'articolo 8 ed al procedimento si applicano per quanto  compatibili  con  il  presente decreto le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
 11. Il verificatore che rilasci attestati di verifica pur essendo a conoscenza  di  differenze significative tra i dati e le informazioni sulle   emissioni   contenute  nella  dichiarazione  e  le  emissioni effettive e' soggetto al ritiro dell'accreditamento e ad una sanzione amministrativa  pecuniaria  da  20 euro a 40 euro per ogni tonnellata effettivamente   emessa   dall'impianto  in  eccesso  alle  emissioni dichiarate e verificate.
 
 
 
 Nota all'art. 20:
 -  La  legge  24  novembre  1981, n. 689: "Modifiche al
 sistema penale".
 
 
 
 
 |  | Art. 21. Chiusure e Sospensioni
 
 1.  Un  impianto viene considerato in stato di chiusura nei casi in cui interrompe le proprie attivita' in via definitiva.
 2.  Un  impianto viene considerato in stato sospensione nei casi in cui  l'impianto  sospende  le  proprie attivita' di produzione in via temporanea.
 3.  I  gestori  degli  impianti  in stato di chiusura o in stato di sospensione devono:
 a) comunicare al Comitato il sopraggiunto stato di chiusura o
 stato  di  sospensione  entro  dieci giorni dal verificarsi dello
 stesso; b) inviare al Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione di  cui  alla lettera a), tramite il registro una dichiarazione sulla quantita'  di emissioni rilasciate dall'impianto fino alla data della chiusura.  La  dichiarazione  deve  essere  corredata di attestato di verifica di cui all'articolo 16;
 c) restituire, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui  alla  lettera  a),  quote  di  emissione annotate sul Registro e corrispondenti  alle  quantita' di emissioni rilasciate dall'impianto cosi' come da dichiarazione di cui alla lettera a).
 4.  L'amministratore  del  registro  procede alla cancellazione dal Registro  delle  quote  di emissioni restituite ai sensi del comma 3, lettera c).
 5.  Nei  casi  di  parziale  chiusura o sospensione, per i quali le condizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  solo  a parte dell'impianto,   i  gestori  devono  comunicare  al  Comitato  almeno sessanta  giorni  prima della data di prevista chiusura o sospensione parziale   ed   inoltrare   la   richiesta   di  aggiornamento  della autorizzazione.
 6.  Il  PNA  di  cui  all'articolo  10,  definisce  i  criteri  per l'individuazione  e  le modalita' di gestione degli impianti in stato di chiusura ovvero in stato di sospensione incluse quelle parziali.
 |  | Art. 22. Nuovi entranti
 
 1.   L'assegnazione   delle   quote  ai  nuovi  entranti  tiene  in considerazione:
 a) le  migliori  tecnologie  disponibili a livello di settore nel caso di impianti o parti di impianto costruiti ex-novo;
 b) eventuali  assegnazioni  e  rilasci  precedenti  nel  caso  di impianti esistenti o ripresa di attivita';
 c) le   capacita'   di   produzione  e  previsione  di  attivita' dell'impianto;
 d) livelli  di  utilizzo della capacita' di produzione registrati nell'ambito del settore di appartenenza.
 2.   Il   Comitato   definisce,   nell'ambito   del   PNA   di  cui all'articolo 10,  i  criteri  per  l'individuazione e le modalita' di assegnazione delle quote agli impianti nuovi entranti.
 |  | Art. 23. Relazione alla Commissione europea
 
 1.  Ogni  anno  il Comitato presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione   del   presente   decreto.  La  relazione  riserva un'attenzione   particolare   alle   disposizioni   prese   ai   fini dell'assegnazione  delle quote di emissioni, dell'impiego delle ERU e delle   CER  nel  sistema  comunitario,  della  tenuta  dei  registri dell'applicazione  degli  orientamenti  in  materia di monitoraggio e comunicazioni,  delle  verifiche  e  delle  questioni  riguardanti il rispetto  della  presente  direttiva  e  il trattamento fiscale delle emissioni  rilasciate,  se  del caso. La prima relazione e' trasmessa alla  Commissione  entro il 30 giugno 2005. La relazione e' elaborata sulla  scorta  di  un  questionario  o  di uno schema elaborato dalla Commissione   secondo   la  procedura  di  cui  all'articolo 6  della direttiva 91/692/CEE.
 
 
 
 Nota all'art. 23:
 -  La  direttiva n. 91/692/CEE e' pubblicata nella GUCE
 n. L 377 del 31 dicembre 1991.
 
 
 
 
 |  | Art. 24. Accesso all'informazione
 
 1.   Le   decisioni   concernenti  l'assegnazione  delle  quote  di emissioni,  le  informazioni  sulle attivita' di progetto, nonche' le notifiche  delle emissioni previste dall'autorizzazione all'emissione di  gas  ad  effetto  serra e che sono detenute dal Comitato, vengono messe a disposizione del pubblico ai sensi della direttiva 2003/4/CE.
 
 
 
 Nota all'art. 24:
 - La direttiva n. 2003/4/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L 41 del 14 febbraio 2003.
 
 
 
 
 |  | Art. 25. Abrogazioni
 
 1.  Il  decreto-legge  12 novembre  2004,  n.  273, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  2004,  n. 316, e' abrogato fatte  salve  le  sanzioni  per  le violazioni delle disposizioni ivi previste  commesse  fino  alla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
 
 
 Nota all'art. 25:
 -  Per  il  decreto-legge  12 novembre  2004,  n.  273,
 convertito con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004,
 n. 316, vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  | Art. 26. Disposizioni finanziarie
 
 1.  Alle  attivita'  di  cui  agli  articoli 4, 7 e 17 si fa fronte mediante  il  versamento di un corrispettivo a carico dei richiedenti secondo  tariffe  e  modalita' di versamento da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'  produttive  e  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 2.  Le  tariffe  del  comma 1 devono coprire il costo effettivo dei servizi  resi;  le  tariffe  sono  predeterminate  e pubbliche e sono aggiornate   ogni   due   anni;   l'aggiornamento  deve  tener  conto dell'indice  ISTAT del costo della vita e dell'effettiva complessita' delle prestazioni richieste.
 3.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe  di  cui al comma 1 sono versate   all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per  essere, successivamente, riassegnate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 aprile  2005,  n.  62, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  ad  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  delle amministrazioni interessate alle predette attivita'.
 
 
 
 Nota all'art. 26:
 -  L'art.  4 della citata legge 18 aprile 2005, n. 62,.
 cosi'  recita:  "Art.  4  (Oneri  relativi  a prestazioni e
 controlli).  -  1. Gli oneri per prestazioni e controlli da
 eseguire  da parte di uffici pubblici nell'attuazione delle
 normative  comunitarie  sono  posti  a  carico dei soggetti
 interessati,  ove  cio'  non  risulti  in  contrasto con la
 disciplina  comunitaria,  secondo tariffe determinate sulla
 base  del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe
 sono predeterminate e pubbliche.
 2.  Le  entrate  derivanti  dalle  tariffe  di  cui  al
 comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di
 cui  agli  allegati  A e B della presente legge, nonche' di
 quelle  da  recepire  con  lo strumento regolamentare, sono
 attribuite   alle   amministrazioni   che   effettuano   le
 prestazioni  ed  i  controlli,  mediante  riassegnazione ai
 sensi  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente
 della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.".
 
 
 
 
 |  | Art. 27. Disposizioni transitorie e finali
 
 1.   Fino   alla   nomina   dei  componenti  del  Comitato  di  cui all'articolo 8,  la  funzione di autorita' nazionale competente viene assunta    dal   Ministero   dell'ambiente   e   della   tutela   del territorio - Direzione  per  la ricerca ambientale e lo sviluppo, che puo' avvalersi a tale fine dell'APAT senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 2.  Nelle  more della nomina di cui al comma 1, l'autorizzazione di cui  all'articolo 4  e'  rilasciata  o  aggiornata  con  decreto  del Direttore  generale  per  la  ricerca  ambientale  e  lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale  per  l'energia  e  le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive.
 3.  Il  PNA  predisposto  ai  sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE  dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  dal Ministero delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea  in  data  15 luglio 2004 e successivamente integrato in data 24 febbraio  2005,  vale  per  il  primo  periodo  di riferimento del presente   decreto,  fatte  salve  le  modifiche  e  le  integrazioni contenute  nella  decisione  della Commissione europea n. C(2005)1527 del 25 maggio 2005.
 4.  Le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  dell'articolo 1  del decreto-legge    12 novembre    2004,   n.   273,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, sono considerate equipollenti  a  quelle  previste  dall'articolo 4 fino alla data del 31 dicembre  2007,  fatto  salvo  quanto stabilito dall'articolo 7 in materia di aggiornamento dell'autorizzazione.
 5.   Sono   fatte  salve  le  disposizioni  emanate  ai  sensi  del decreto-legge    12 novembre    2004,   n.   273,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316.
 6. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
 
 
 
 Note all'art. 27:
 - Per la direttiva 2003/87/CE, vedi note alle premesse.
 - La decisione n. C(2005) 1527 del 25 maggio 2005 reca:
 «Relativa al piano nazionale di assegnazione delle quote di
 emissione  dei gas a effetto serra notificato dall'Italia a
 norma  della  direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e
 del Consiglio».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
 12 novembre  2004,  n.  273, convertito, con modificazioni,
 dalla    legge   30 dicembre   2004,   n.   316,   recante:
 «Disposizioni  urgenti  per  l'applicazione della direttiva
 2003/87/CE  in materia di scambio di quote di emissione dei
 gas  ad  effetto serra nella Comunita' europea.» pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2.
 «Art. 1 (Autorizzazione ad emettere gas serra). - 1. Ai
 fini  del  rilascio  dell'autorizzazione ad emettere gas ad
 effetto  serra,  i  gestori degli impianti rientranti nelle
 categorie  di  attivita'  elencate  nell'allegato  I  della
 direttiva  2003/87/CE  del  13 ottobre  2003 del Parlamento
 europeo  e del Consiglio, in esercizio alla data di entrata
 in   vigore  del  presente  decreto  presentano,  entro  il
 5 dicembre  2004, all'autorita' nazionale competente di cui
 all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione.
 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere
 gas  ad  effetto serra, i gestori degli impianti rientranti
 nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della
 direttiva  2003/87/CE,  posti  in esercizio successivamente
 alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto,
 presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta
 giorni   prima   della   data   di   entrata  in  esercizio
 dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici
 ricompresi   negli  impianti  di  combustione  con  potenza
 calorifica   di   combustione  superiore  a  20 MW  di  cui
 all'allegato  I  della  direttiva 2003/87/CE, almeno trenta
 giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto.
 3.  La  domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2
 e'  redatta  conformemente  a  quanto  stabilito all'art. 5
 della  direttiva  2003/87/CE.  Le  specifiche  relative  al
 formato ed alle modalita' per la trasmissione della domanda
 di  autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle
 informazioni  da  includere  nella  stessa,  sono definite,
 entro  sei  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del
 presente  decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e
 della  tutela del territorio e del Ministro delle attivita'
 produttive.
 4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata
 mediante   provvedimento  del  Direttore  generale  per  la
 ricerca    ambientale   e   lo   sviluppo   del   Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore
 generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero
 delle  attivita'  produttive e contiene gli elementi di cui
 all'art. 6 della direttiva 2003/87/CE.».
 
 
 
 
 |  | Art. 28. Entrata in vigore
 
 1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Castelli, Ministro della giustizia
 Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
 delle finanze
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  | Allegato A 
 CATEGORIE   DI   ATTIVITA'  RELATIVE  ALLE  EMISSIONI  DI  GAS  SERRA
 RIENTRANTI NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE DECRETO
 
 1.  Gli  impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo  sviluppo  e  la  sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto.
 2.  Nell'ambito  di attivita' energetiche di cui al punto 1.1 viene definito  come  impianto  di  combustione  un  impianto  adibito alla produzione  di  energia  elettrica  e  calore, inclusivo di eventuali impianti  di  utenza  ad  esso  asserviti,  classificato con i codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05 cosi' come previsti dal sistema  comunitario  Nomenclature  of  Source  Emissions  (NOSE). Il calore   generato   da   tali   impianti   puo'   essere   trasferito all'utilizzazione,  in  forme  diverse,  tra cui vapore, acqua calda, aria  calda,  e  puo' essere destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento  o  raffreddamento  o  ad  usi  industriali in diversi processi produttivi.
 3.  I  valori  limite di seguito riportati si riferiscono in genere alle  capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga  varie  attivita'  elencate  alla  medesima voce in uno stesso impianto  o  in  uno  stesso  sito,  si  sommano le capacita' di tali attivita'.
 
 =====================================================================
 Attivita'                     |    Gas serra ===================================================================== 1. Attivita' energetiche                          | --------------------------------------------------------------------- 1.1 Impianti di combustione con una potenza       | calorifica di combustione di oltre 20 MW (esclusi | gli impianti per rifiuti pericolosi o urbani) (1) |anidride carbonica --------------------------------------------------------------------- 1.2 Raffinerie di petrolio                        |anidride carbonica --------------------------------------------------------------------- 1.3 Cokerie                                       |anidride carbonica --------------------------------------------------------------------- 2. Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi| --------------------------------------------------------------------- 2.1 Impianti di arrostimento o sinterizzazione di | minerali metallici compresi i minerali solforati  |anidride carbonica --------------------------------------------------------------------- 2.2 Impianti di produzione di ghisa o acciaio     | (fusione primaria o secondaria), compresa la      | relativa colata continua di capacita' superiore a | 2,5 tonnellate all'ora                            |anidride carbonica --------------------------------------------------------------------- 3. Industria dei prodotti minerali                | --------------------------------------------------------------------- 3.1 Impianti destinati alla produzione di clinker | (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di   | produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure | di calce viva in forni rotativi la cui capacita'  | di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in| altri tipi di forni aventi una capacita' di       | produzione di oltre 50 tonnellate al giorno       |anidride carbonica --------------------------------------------------------------------- 3.2 Impianti per la fabbricazione del vetro       | compresi quelli destinati alla produzione di fibre| di vetro, con capacita' di fusione di oltre 20    | tonnellate al giorno                              |anidride carbonica --------------------------------------------------------------------- 3.3 Impianti per la fabbricazione di prodotti     | ceramici mediante cottura, in particolare tegole, | mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres,    | porcellane, con una capacita' di produzione di    | oltre 75 tonnellate al giorno e con una capacita' | di forno superiore a 4 m3 e con una densita' di   | colata per forno superiore a 300 kg/m3            |anidride carbonica --------------------------------------------------------------------- 4. Altre attivita'                                | --------------------------------------------------------------------- 4.1 Impianti industriali destinati alla           | fabbricazione:                                    | ---------------------------------------------------------------------
 a) di pasta per carta a partire dal legno o da  | altre materie fibrose   b) di carta e cartoni con | capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate | al giorno                                         |anidride carbonica
 
 (1) Qualora  le  definizioni  utilizzate  dai  codici  NOSE-P non risultino  sufficientemente  dettagliate per classificare il processo associato  ad  un  impianto  di  combustione,  si  deve  proceda  per esclusione:  se  il  processo  di combustione in questione non appare altrove   nella   classificazione   NOSE-P,   esso   va  classificato nell'ambito dei codici NOSE-P 101.01, 101.02, 101.03, 101.04, 101.05.
 |  | Allegato B 
 GAS AD EFFETTO SERRA DI CUI AL PRESENTE DECRETO-LEGGE
 
 Anidride carbonica (CO2)
 Metano (CH4)
 Protossido di azoto (N2O)
 Idrofluorocarburi (HFC)
 Perfluorocarburi (PFC)
 Esafluoro di zolfo (SF6)
 |  | Allegato C 
 ELENCO   DELLE   INFORMAZIONI   MINIME   RICHIESTE   AI   FINI  DELLA PRESENTAZIONE     DI     DOMANDA    PER    RILASCIO/    AGGIORNAMENTO
 DELL'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA
 
 1. Dati identificativi del gestore (2) dell'impianto.
 2. Dati identificativi dell'impianto.
 3. Descrizione:
 - dell'impianto  e  le  sue  attivita'  compresa  la capacita' il funzionamento e la tecnologia utilizzata;
 - delle materie prime e secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato B;
 - delle   fonti   di  emissioni  di  gas  dell'impianto  elencate nell'allegato A, e
 - delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14.
 4. Sintesi non tecnica.
 MODALITA' PRINCIPALE DI INVIO DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
 
 I  gestori  degli  impianti  devono  sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23  gennaio  2002,  ed  inviare  la domanda di autorizzazione per via telematica.
 In  un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non proprietari,  potrebbe  essere  richiesto  di  specificare  il titolo contrattuale  in  forza del quale il soggetto richiedente "gestisca o controlli   l'impianto"   eventualmente   fornendo  alcuni  tipologie contrattuali  esemplificative,  quali  ad  esempio  affitto  di  ramo d'azienda,  usufrutto  di  ramo  d'azienda,  locazione.  In  caso  di contratto  atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
 |  | Allegato D 
 CRITERI APPLICABILI ALLA VERIFICA DI CUI ALL'ARTICOLO 15
 
 Principi generali
 1.  Le  emissioni  prodotte  da  ciascuna  delle attivita' indicate nell'allegato I sono soggette a verifica.
 2.  La verifica tiene conto della comunicazione presentata ai sensi dell'art.   14,   paragrafo 3   e   del  controllo  svolto  nell'anno precedente.   L'esercizio   deve   riguardare   l'affidabilita',   la credibilita' e la precisione dei sistemi di monitoraggio e dei dati e delle   informazioni  presentati  e  riguardanti  le  emissioni,  con particolare riferimento ai seguenti elementi:
 a. dati  presentati  relativamente  all'attivita' e misurazioni e calcoli connessi;
 b. scelta e applicazione dei fattori di emissione;
 c. calcoli per determinare le emissioni complessive, e
 d) se  si  ricorre  a  misurazioni,  opportunita'  della scelta e impiego dei metodi di misurazione.
 3.  Le emissioni indicate possono essere convalidate solo se i dati e  le  informazioni  sono  affidabili  e  credibili  e  consentono di determinare  le  emissioni  con  un  grado  di  certezza elevato. Per dimostrare  il  «grado  di  certezza elevato» il gestore deve provare che:
 a. i dati presentati non siano incoerenti tra loro;
 b. il  rilevamento  dei  dati  sia  stato  effettuato secondo gli standard scientifici applicabili, e
 c. i registri dell'impianto siano completi e coerenti.
 4. Il responsabile della verifica deve avere accesso a tutti i siti e a tutte le informazioni riguardanti l'oggetto della verifica.
 5.  Il  responsabile  della verifica deve tener conto del fatto che l'impianto  abbia  eventualmente  aderito  al  sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Metodologia Analisi strategica
 6.  La  verifica  si  basa  su  un'analisi  strategica  di tutte le attivita'  svolte presso l'impianto; a tal fine il responsabile della verifica  deve  avere  una  panoramica generale di tutte le attivita' svolte e della relativa importanza a livello di emissioni prodotte. Analisi dei processi
 7.  La  verifica  delle  informazioni comunicate deve avvenire, per quanto  possibile,  nella  sede  dell'impianto. Il responsabile della verifica  effettua  controlli a campione (spot check) per determinare l'affidabilita' dei dati e delle informazioni trasmessi. Analisi dei rischi
 8.  Il responsabile della verifica sottopone a valutazione tutte le fonti  di  emissione dell'impianto per verificare l'affidabilita' dei dati  riguardanti  ciascuna  fonte  che  contribuisce  alle emissioni complessive dell'impianto.
 9.  Sulla  base  di  questa  analisi il responsabile della verifica indica  esplicitamente  le  fonti nelle quali e' stato riscontrato un elevato  rischio  di errore, nonche' altri aspetti della procedura di monitoraggio  e di comunicazione che potrebbero generare errori nella determinazione   delle   emissioni   complessive.  Cio'  riguarda  in particolare  la scelta dei fattori di emissione e i calcoli necessari per   determinare  le  emissioni  delle  singole  fonti.  Particolare attenzione  sara'  riservata  alle  fonti  che  presentano un elevato rischio di errore e a tali aspetti della procedura di controllo.
 10. Il responsabile della verifica deve esaminare tutti i metodi di limitazione  dei  rischi applicati dal gestore, per ridurre al minimo l'incertezza. Rapporto
 11.  Il  responsabile  della  verifica  predispone  un rapporto sul processo  di convalida, nel quale dichiara se la comunicazione di cui all'art. 14, paragrafo 3 e' conforme. Il rapporto deve indicare tutti gli  aspetti attinenti al lavoro svolto. Una dichiarazione favorevole sulla  comunicazione  di cui all'articolo 14, paragrafo 3 puo' essere presentata se il responsabile della verifica ritiene che non vi siano errori materiali nell'indicazione delle emissioni complessive.
 |  | Allegato E 
 PRINCIPI IN MATERIA DI CONTROLLO DI CUI ALL'ARTICOLO 13
 
 Controllo delle emissioni di biossido di carbonio
 Le   emissioni  vengono  monitorate  attraverso  l'applicazione  di calcoli o in base a misurazioni. Calcolo delle emissioni
 Le emissioni vengono calcolate applicando la seguente formula:
 Dati  relativi  all'attivita \times   Fattore  di  emissione \times
 Fattore di ossidazione.
 I  dati  relativi alle attivita' (combustibile utilizzato, tasso di produzione,  ecc.) vengono monitorati in base ai dati sulle forniture o a misurazioni.
 Vengono   utilizzati   fattori   di  emissione  riconosciuti.  Sono accettabili  fattori  di emissione specifici alle varie attivita' per tutti i combustibili. Fattori di default sono accettabili per tutti i combustibili,  ad  esclusione  di  quelli  non  commerciali  (rifiuti combustibili   come   pneumatici   e  gas  derivanti  da  lavorazioni industriali).  Per  il  carbone devono essere elaborati ulteriormente fattori  di default specifici alla vena e per il gas naturale fattori di  default specifici per l'UE o per il paese di produzione. I valori di   default  previsti  dall'IPCC  (Gruppo  intergovernativo  per  il cambiamento climatico) sono accettabili per i prodotti di raffineria. Il fattore di emissione della biomassa e' pari a zero.
 Se  il fattore di emissione non tiene conto del fatto che parte del carbonio  non  viene  ossidata  si  applica un fattore di ossidazione aggiuntivo.  Se  sono  stati calcolati fattori di emissione specifici per  le  varie  attivita'  e  l'ossidazione  e'  gia'  stata presa in considerazione,   non   deve   essere   applicato  alcun  fattore  di ossidazione.
 Vengono  applicati  i  fattori  di  ossidazione di default ai sensi della  direttiva  96/61/CE,  a meno che il gestore non dimostri che i fattori specifici alle attivita' siano piu' precisi.
 Per  ciascuna attivita', ciascun impianto e ciascun combustibile si procede ad un calcolo separato. Misurazioni
 Per  la  misurazione delle emissioni si applicano metodi standard o riconosciuti, supportati da un calcolo delle emissioni. Controllo delle emissioni di altri gas a effetto serra
 Vengono  utilizzati  metodi  standard  o riconosciuti messi a punto dalla  commissione  in  collaborazione  con tutte le pertinenti parti interessate  e  adottati secondo la procedura di cui all'articolo 23, paragrafo 2.
 |  | Allegato F 
 ELENCO  DELLE  INFORMAZIONI MINIME DA COMUNICARE ANNUALMENTE AI SENSI
 DELL'ARTICOLO 15 COMMA 5
 
 A. Dati identificativi del gestore dell'impianto B. Informazioni che identificano l'impianto, compresi:
 - nome dell'impianto,
 - indirizzo, codice postale e paese,
 -  tipo  e  numero  di  attivita'  dell'allegato  I  svolte  presso l'impianto,
 -   indirizzo,  numero  di  telefono,  fax  e  indirizzo  di  posta elettronica di una persona di contatto, e
 - nome del proprietario dell'impianto e di altre eventuali societa' capogruppo. C. Informazioni sulla metodologia e sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra in particolare:
 a. Per  ciascuna  attivita'  inserita  nell'allegato  I  svolta nel complesso e per la quale le emissioni vengono calcolate:
 -  dati relativi all'attivita',
 -  fattori di emissione,
 -  fattori di ossidazione,
 -  emissioni complessive, e
 -  elementi di incertezza.
 b. Per  ciascuna attivita' inserita nell'allegato I svolta nel sito e per la quale le emissioni vengono misurate:
 - emissioni complessive,
 - informazioni sull'affidabilita' dei metodi di misurazione, e
 - elementi di incertezza. D. Per le emissioni prodotte dalla combustione, la comunicazione deve riportare  anche  il fattore di ossidazione, a meno che il fattore di emissione   specifico  all'attivita'  non  abbia  gia'  tenuto  conto dell'ossidazione.
 |  | Allegato G 
 CRITERI PER I PIANI NAZIONALI DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE DI CUI AGLI
 ARTICOLI 9, 22 E 30
 
 1.  La  quantita'  totale  delle  quote da assegnare per il periodo interessato  e' coerente con l'obbligo degli Stati membri di limitare le  proprie  emissioni  ai  sensi  della  decisione 2002/358/CE e del Protocollo  di  Kyoto,  tenendo  conto, da un lato, della percentuale delle  emissioni  complessive  che  tali quote rappresentano rispetto alle  emissioni  prodotte  da  fonti  che  non rientrano nel campo di applicazione  della presente direttiva e, dall'altro, delle politiche energetiche  nazionali,  e  dovrebbe essere coerente con il programma nazionale  sui cambiamenti climatici. La quantita' totale delle quote da  assegnare  non  deve  superare le minime esigenze per la rigorosa applicazione  dei  criteri  del  presente  allegato. Fino al 2008, la quantita'   deve   essere  conforme  ad  un  orientamento  mirato  al raggiungimento  o  al  superamento  dell'obiettivo  di ciascuno Stato membro, come previsto dalla decisione 2002/358/CE e dal protocollo di Kyoto.
 2.  La quantita' totale delle quote da assegnare e' coerente con le valutazioni  dei  progressi  gia'  realizzati  o  da  realizzare  per rispettare i contributi degli Stati membri agli impegni assunti dalla Comunita' ai sensi della decisione 93/389/CEE.
 3.  La  quantita'  delle  quote  da  assegnare  e'  coerente con il potenziale,  compreso  il  potenziale tecnologico, di riduzione delle emissioni delle attivita' contemplate dal presente sistema. Gli Stati membri  possono  basare la ripartizione delle quote sulla media delle emissioni  dei  gas ad effetto serra relative ai prodotti di ciascuna attivita' e sui progressi realizzabili in ciascuna attivita'.
 4.  Il piano e' coerente con altri strumenti legislativi e politici della  Comunita'. Occorre tener conto di inevitabili incrementi delle emissioni dovuti a disposizioni di nuovi atti legislativi.
 5.  Il  piano  non  opera discriminazioni tra imprese o settori per favorire indebitamente talune imprese o attivita', conformemente alle prescrizioni del trattato, in particolare agli articoli 87 e 88.
 6.  Il  piano  contiene  informazioni  sulle modalita' alle quali i nuovi  entranti potranno cominciare ad aderire al sistema comunitario in ciascuno Stato membro.
 7.  Il  piano  puo'  tener  conto  delle  azioni intraprese in fasi precoci  e contenere informazioni su come si tiene conto delle azioni intraprese  in fasi precoci. I parametri provenienti dai documenti di riferimento  relativi  alle  migliori  tecnologie disponibili possono essere utilizzati dagli Stati membri nell'elaborazione dei loro piani di  assegnazione  nazionali;  tali  parametri  possono incorporare un elemento che tenga conto delle azioni intraprese in fasi precoci.
 8.  Il  piano  contiene  informazioni  su come si tiene conto delle tecnologie   pulite,   comprese  le  tecnologie  ad  alto  rendimento energetico.
 9. Il piano prevede disposizioni riguardanti le osservazioni che il pubblico  puo' presentare e contiene informazioni sulle modalita' con le  quali  si  terra'  conto  delle  suddette  osservazioni  prima di adottare una decisione in materia di assegnazione delle quote.
 10.  Il  piano  include un elenco degli impianti disciplinati dalla presente  direttiva  con i valori delle quote che saranno assegnate a ciascuno.
 11.  Il  piano  puo'  contenere  informazioni  su  come tener conto dell'esistenza di concorrenza tra Paesi/entita' esterne all'Unione.
 12.  Il  piano specifica l'importo massimo di CER e di ERU che puo' essere  utilizzato  dai gestori nell'ambito del sistema comunitario e inteso  come percentuale delle quote di emissioni assegnate a ciascun impianto.   La   percentuale   e'   coerente   con  gli  obblighi  di supplementarita'.
 |  | Allegato H 
 ELENCO   DELLE   INFORMAZIONI   MINIME   DA   PRESENTARE   AI   SENSI
 DELL'ARTICOLO 12, COMMA 2
 
 1. Dati identificativi del gestore (3) dell'impianto
 2. Dati identificativi dell'impianto
 3.   Informazioni   relativi   all'attivita'   dell'impianto,  alle produzioni,  alle  emissioni  di  combustione  ed  alle  emissioni di processo
 4. Informazioni dettagliate relative alle fonti di emissione
 5.  Informazioni sul sistema di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra
 6.  Informazioni sull'impiego di materie prime ed ausiliarie il cui impiego e suscettibile di produrre gas ad effetto serra
 7.   Informazioni   sulla   tecnologia,   sulla   capacita'  e  sul funzionamento dell'impianto MODALITA'   PRINCIPALE   DI   INVIO   DELLE   INFORMAZIONI  AI  SENSI
 DELL'ARTICOLO 13, COMMA 1
 
 I  gestori  degli  impianti  devono  sottoscrivere il documento con firma digitale basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato, ai sensi del decreto legislativo n. 10 del 23  gennaio  2002,  ed  inviare  la domanda di autorizzazione per via telematica.
 (3) In  un'apposita sezione, da compilare solo in caso di gestori non  proprietari,  potrebbe essere richiesto di specificare il titolo contrattuale  in  forza del quale il soggetto richiedente «gestisca o controlli   l'impianto»   eventualmente   fornendo  alcuni  tipologie contrattuali  esemplificative,  quali  ad  esempio  affitto  di  ramo d'azienda,  usufrutto  di  ramo  d'azienda,  locazione.  In  caso  di contratto  atipico (non espressamente disciplinato dal Codice civile) si potrebbe richiedere di sintetizzarne brevemente il contenuto.
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