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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 6 giugno 2006 |  | Riconoscimento,  alla  sig.ra  Fiorini  Elena,  di  titolo  di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di avvocato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto  altresi'  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad  un  sistema  generale  di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento  di  cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
 Vista  l'istanza  della  sig.ra  Fiorini Elena, nata il 18 novembre 1970  a Bologna (Italia), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo n. 115/1992, cosi come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» rilasciato dall'«Ilustre Colegio de Abogados de Valencia» (Spagna) cui e' iscritta dal 22 giugno 2005, ai fini  dell'iscrizione  all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione in Italia;
 Considerato  che  la richiedente ha conseguito il titolo accademico di  «Dottore  in  Giurisprudenza» presso l'Universita' degli studi di Roma «La Sapienza» in data 21 maggio 1997 e che detto titolo e' stato altresi'  omologato  al  titolo accademico spagnolo di «Licenciada en Derecho»  con  delibera  del  «Ministerio  de  Educacion  y  Ciencia» spagnolo del 14 febbraio 2005;
 Preso  atto  che  la  sig.ra  Fiorini ha prodotto il certificato di compiuta  pratica  forense  rilasciato  dall'Ordine degli avvocati di Bologna in data 8 novembre 1999;
 Rilevato   che   comunque   permangono  alcune  differenze  tra  la formazione   accademico-professionale   richiesta   in   Italia   per l'esercizio  della  professione  di  «avvocato» e quella di cui e' in possesso  l'istante,  per  cui  appare necessario applicare le misure compensative;
 Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
 Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 28 febbraio 2006;
 Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 23 febbraio 2006;
 Decreta:
 
 Art. 1.
 Alla  sig.ra  Fiorini  Elena  nata  il  18 novembre  1970 a Bologna (Italia),  cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionle di  «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 |  |  |  | Art. 2. Detto  riconoscimento  e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale  (da svolgersi in lingua italiana) costituita, nel caso, da  un'esame  orale  sulle  materie  specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 Roma, 6 giugno 2006
 Il direttore generale: Papa
 |  |  |  | Allegato A 
 a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione,  istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione  del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone  il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario   fissato   per   le   prove  e'  data  immediata  notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
 b) L'esame  orale  verte  sul  caso pratico in diritto pocessuale civile   o   diritto  processuale  penale  o  diritto  amministrativo processuale  a  scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto  penale  o  diritto  amministrativo  sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale.
 c) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
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