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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  | DELIBERAZIONE 4 maggio 2006 |  | Adeguamento  della  capacita' giornaliera di evasione degli ordini di portabilita'  del  numero mobile degli operatori donating, secondo le disposizioni  della  delibera  n.  19/01/CIR, e modalita' di gestione delle richieste. (Deliberazione n. 17/06/CIR). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI 
 Nella  riunione  della  Commissione per le infrastrutture e le reti del 4 maggio 2006;
 Vista  la  legge  31  luglio  1997,  n.  249,  recante «Istituzione dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
 Visto  il  decreto  legislativo  1° agosto  2003,  n.  259, recante «Codice  delle  comunicazioni elettroniche», ed in particolare l'art. 80;
 Vista la delibera n. 4/CIR/99, del 7 dicembre 1999, recante «Regole per la fornitura della portabilita' del numero tra operatori (Service Provider Portability)»;
 Vista   la  delibera  n.  12/01/CIR,  del  7 giugno  2001,  recante «Disposizioni  in  tema  di portabilita' del numero tra operatori del servizio   di   comunicazione   mobile  e  personale  (mobile  number portability)», ed, in particolare, l'art. 4, comma 3;
 Vista   la  delibera  n.  19/01/CIR,  del  7 agosto  2001,  recante «Modalita'  operative per la portabilita' del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (mobile number portability)»,  ed, in particolare, gli articoli 3 e 4, relativamente alla  capacita'  di  evasione  degli  ordinativi della prestazione di mobile number portability e al periodo di realizzazione;
 Considerato   che   allo   scopo   di   fronteggiare  adeguatamente l'incremento  della  domanda  di  portabilita'  del  numero  da parte dell'utenza,  gli  operatori  mobili,  a partire dal 17 ottobre 2005, hanno  innalzato  la  capacita'  di  evasione  prevista  per  ciascun operatore  in  qualita'  di  donating dalle precedenti 5.000 unita' a 7.500   unita',  nell'ambito  dell'accordo  quadro  vigente  tra  gli operatori  mobili,  che,  ai  sensi  dell'art.  9  della  delibera n. 19/01/CIR,  stabilisce  il  quadro  di  riferimento  generale per gli standard  di  servizio  della  prestazione di portabilita' del numero mobile;
 Considerato  che sulla base delle risultanze delle analisi condotte dall'Autorita'  sui  flussi  di portabilita' tra gli operatori mobili successivamente  al  predetto  incremento,  e'  stata riconosciuta la necessita'  di  provvedere  in tempi brevi ad un ulteriore incremento della capacita' giornaliera di evasione degli ordini;
 Considerato  che,  allo  scopo di adeguare la capacita' di evasione giornaliera,   su   conforme   avviso   della   Commissione   per  le infrastrutture e le reti espresso nella riunione del 19 gennaio 2006, con nota prot. n. 4073 in data 6 febbraio 2006, agli operatori mobili e'  stato  assegnato  il  termine  di  trenta  giorni  per attivare i meccanismi  previsti dall'accordo quadro in materia di portabilita' e dal successivo accordo integrativo ed individuare, in tale ambito, le soluzioni,  che  di  seguito  si  riportano,  idonee  ad eliminare le attuali criticita' ed a prevenirne l'insorgere di analoghe:
 -  misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'attuale arretrato di lavorazione;
 -  ulteriore adeguamento a 9.000 unita' della capacita' di evasione giornaliera garantita;
 -  integrazione  delle  procedure  di  gestione  per assicurare una priorita' di evasione degli ordini congruente con le precedenze nelle richieste da parte degli utenti.
 Considerato  che  la Commissione per le infrastrutture e le reti si era  riservata  di  intervenire  direttamente,  in  caso  di  mancato raggiungimento  di  accordi  adeguati,  secondo quanto previsto dalla delibera n. 19/2001/CIR, art. 3, comma 4;
 Considerato  che, non emergendo dalle comunicazioni fatte pervenire all'Autorita'  il  raggiungimento  di  un  accordo  sui  punti  sopra menzionati,  superata  la scadenza del termine assegnato, con lettera prot.  n.  9765 in data 10 marzo 2006 gli operatori mobili sono stati convocati    il   giorno   14 marzo   ad   un'audizione   finalizzata all'acquisizione   di   informazioni  sulle  misure  adottate  e  sui risultati conseguiti in merito a ciascuno punto;
 Considerato  che dalle note pervenute e dall'audizione del 14 marzo 2006 e' emerso quanto segue.
 
 1.  Misure  straordinarie  per  fronteggiare  l'attuale  arretrato di lavorazione.
 
 Con   riferimento   alle   misure   straordinarie,   per  risolvere rapidamente  l'arretrato  di  lavorazione,  sono  state  avanzate due proposte:
 1)  la  prima proposta, avanzata da parte di un operatore prevede di  utilizzare le giornate di sabato ed eventualmente di domenica per dedicare  a  favore  dell'operatore  con arretrati di lavorazione una capacita' di evasione giornaliera di 7.500 unita'. Un altro operatore condivide  parzialmente  la  proposta  in quanto non ritiene di poter utilizzare  la  domenica.  Tale  soluzione  comporta una modifica dei processi  attuali  sia per gli operatori mobili sia per gli operatori di rete fissa.
 Entrambi  gli operatori ritengono che gli oneri per instaurare tale progetto   speciale   dovrebbero   essere   a  carico  dell'operatore beneficiario  ed  inoltre  che  tali nuovi processi potrebbero essere utilizzati   periodicamente,  per  periodi  limitati  di  tempo,  per l'eliminazione   di   eventuali   futuri  accumuli  di  arretrati  di lavorazione;
 2)  un  altro  operatore  chiede  sia  garantita una capacita' di evasione  totale  pari  all'intera  capacita' di evasione giornaliera (che  ritiene dovrebbe essere di 12.000 unita) da ciascuna direttrice con arretrati di lavorazione.
 
 2. Capacita' di evasione giornaliera.
 
 Riguardo  alla  capacita'  di  evasione  giornaliera,  le posizioni espresse sono tre:
 1)  due  operatori  mobili  ritengono  che  al  momento  non  sia possibile   alcun   adeguamento,  in  quanto  cio'  comporterebbe  un investimento  con  modifiche  hardware  e  software dei sistemi delle societa'  che  stanno  attualmente  lavorando  al  massimo delle loro capacita'.   Un   operatore  ritiene,  altresi',  che  le  norme  non consentano di prevedere capacita' di evasione asimmetriche;
 2)  un  operatore  mobile ritiene che, sulla base delle richieste attuali,  sia  necessario  incrementare  la  capacita'  di evasione a 12.000   unita'  giornaliere  e  richiede  che  venga  introdotto  un meccanismo  di  adeguamento  dinamico  della  capacita'  di  evasione basato, ad esempio, sull'osservazione delle richieste in un mese, con l'adeguamento entro il mese successivo;
 3)  un operatore mobile ritiene che l'imposizione di un capacita' superiore  alle  necessita'  nei confronti di un soggetto che non sta pregiudicando le prestazioni del servizio di portabilita' si potrebbe configurare  come  onere  iniquo,  non  proporzionato  allo  scopo di migliorare  le  prestazioni offerte alla clientela e tale da arrecare un  potenziale  pregiudizio.  Lo  stesso  operatore  evidenzia che le delibere  dell'Autorita'  non  prevedono  che  ci  debba  essere  una capacita'  uguale  per  tutti  gli  operatori, ma al contrario che la delibera  n.  19/2001/CIR prevede che gli operatori mobili, in quanto donating,  adeguano  la capacita' di evasione degli ordinativi, sulla base  delle  richieste di mercato e che quindi la stessa possa essere diversa da operatore ad operatore.
 
 3. Procedure di gestione.
 
 Le   posizioni   espresse   dagli  operatori  per  quanto  concerne l'integrazione delle procedure di gestione -che devono essere tali da assicurare  una  priorita'  di  evasione degli ordini, in relazione a ciascun  operatore  donating  congruente con l'ordine delle richieste pervenuti  dagli  altri  operatori  in  qualita'  di recipient (primo arrivato,  primo  servito)  e tali da assicurare allo stesso tempo da parte di ciascun operatore recipient un ordine di presentazione delle richieste  all'operatore donating congruente con le date di richiesta di portabilita' da parte degli utenti - sono:
 1)    due   operatori   mobili   non   ravvisano   l'opportunita' dell'introduzione  sia  lato  recipient  sia  lato  dona-ting di tali meccanismi. In particolare, un operatore ritiene che in situazioni di capacita'  adeguata  la  presenza  di  tali meccanismi sia inutile e, inoltre,  che  la  loro realizzazione sia onerosa. Ritiene, altresi', che  l'uso  di  priorita'  anche  da  parte  del  recipient  non  sia necessaria,  in  quanto eventualmente l'operatore potrebbe introdurre allo   scopo   offerte  particolari,  adeguatamente  remunerate,  che garantiscano certezza sui tempi di portabilita';
 2)  gli  altri  due  operatori  ritengono che, al fine di ridurre l'incertezza  relativa  ai  tempi  di  portabilita',  sia  necessaria l'introduzione del meccanismo solo dal lato donating in situazioni di sovraccarico,  ovvero  nei  casi  in  cui  si  verifichino scarti per capacita' insufficiente.
 
 4. Considerazioni dell'Autorita'.
 
 1. L'Autorita' ritiene che il mancato raggiungimento di accordi tra gli   operatori  idonei  a  risolvere  le  problematiche  sussistenti giustifichi  il  proprio  intervento  diretto  alla  luce  di  quanto previsto  dalle  disposizioni dell'art. 3, comma 3, della delibera n. 19/01/CIR.
 2.  In  merito  agli  arretrati di lavorazione, l'Autorita' ritiene necessario  richiedere  agli  operatori  di  rete  mobile, al fine di fornire  adeguata  risposta alle esigenze della clientela che attende la  portabilita'  da  lungo tempo, l'adozione di misure straordinarie per  la  messa  a disposizione di una capacita' dedicata allo smalti- mento,  entro  un  tempo  ragionevole,  degli ordinativi arretrati di portabilita'.  Gli  operatori  procederanno quindi all'individuazione delle modalita' operative atte a conseguire tale obiettivo (attivita' giornaliera,   giornata  straordinaria  settimanale,  ecc.),  purche' vengano contemperate le esigenze degli operatori di rete fissa, terze parti  che  partecipano  al  processo  in  quanto  hanno l'obbligo di adeguare  tempestivamente  la base di dati dei numeri portati ai fini del  corretto  istradamento  delle  chiamate  fisso-mobile  dirette a numeri  portati.  La  richiesta  di  porre  a  carico  dell'operatore beneficiario  i maggiori oneri derivanti dall'adozione di tali misure straordinarie  e'  ritenuta  priva  di  fondamento,  dal  momento che l'arretrato  di lavorazione non puo' ascriversi ad altra causa che ad una  capacita'  di  evasione non sufficiente da parte degli operatori donating.
 3.  In  merito  alla  quantificazione  della  capacita' necessaria, l'Autorita'  conferma  di  ritenere  adeguata  un  capacita' di 9.000 unita'   giornaliere,   imponendo,   altresi',  il  mantenimento  dei meccanismi, mediante i quali giornalmente la capacita' non utilizzata da un operatore e' resa disponibile per le esigenze degli altri.
 4.  L'Autorita' ritiene essenziale, anche ai fini della trasparenza del  processo, stabilire l'adozione della procedura denominata «primo arrivato,   primo   servito»  nell'evasione  degli  ordini  da  parte dell'operatore donating. Regolando tale aspetto, infatti, oltre a una piu'  equa  distribuzione  tra  i  clienti  dei  tempi  di attesa, si fornisce  maggiore  certezza dei tempi per effettuare la portabilita' nei   periodi   di   maggiore   richiesta   e  si  evitano  eventuali comportamenti    da   parte   del   donating   tesi   ad   effettuare discriminazioni  tra  gli  utenti.  Non  ritiene, invece, al momento, opportuna    l'applicazione   del   medesimo   principio   da   parte dell'operatore   recipient   in  relazione  all'ordine  temporale  di acquisizione  delle  richieste  da  parte  dei  clienti.  Tale  sfera appartiene  infatti  agli  aspetti del rapporto fornitore-cliente che sono  gia' presidiati sostanzialmente dalle norme sulla trasparenza e sulla qualita' dei servizi resi.
 Considerato  che  l'inadeguatezza delle capacita' di evasione degli ordini di portabilita' rispetto alle esigenze del mercato comporta un danno  concreto  ed attuale per i consumatori che vedono allungarsi i tempi occorrenti per l'attivazione della prestazione richiesta;
 Considerato   che,   ai   sensi   dell'art.  80  del  codice  delle comunicazioni  elettroniche,  l'Autorita' e' tenuta ad assicurare che tutti  gli  abbonati  ai  servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi  i  servizi  di  telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservano  il  proprio  numero  o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio;
 Ritenuto  pertanto  che sussistono le motivazioni per un intervento urgente  dell'Autorita',  sulla  base  dell'art.  3,  comma 4,  della delibera n. 19/01/CIR, anche allo scopo di ripristinare condizioni di fornitura  ai  clienti  della  prestazione di portabilita' del numero mobile  (periodo  di  attivazione)  in  tempi  congruenti  con quanto stabilito per il periodo di realizzazione dall'art. 4, comma 2, della medesima delibera;
 Ritenuto  che  l'incremento della capacita' giornaliera di evasione degli   ordini  di  portabilita'  da  7.500  a  9.000,  pari  al  20% dell'attuale   capacita'   di   evasione,   costituisce   una  misura proporzionata  per  la  risoluzione delle problematiche evidenziate e per la realizzabilita' da parte degli operatori;
 Ritenuto  altresi'  opportuno  integrare  le  procedure di gestione mediante  l'introduzione  di criteri atti ad assicurare una priorita' di  evasione degli ordini da parte dell'operatore donating congruente con le richieste pervenute dall'operatore recipient;
 Udita la relazione del commissario Enzo Savarese, relatore ai sensi dell'art.  29  del  regolamento  concernente  l'organizzazione  ed il funzionamento dell'Autorita';
 Delibera:
 
 Art. 1.
 Definizioni
 
 1.  Ai  fini  del presente provvedimento si adottano le definizioni della delibera n. 19/01/CIR.
 |  |  |  | Art. 2. Adeguamento della capacita' di evasione giornaliera
 
 1.  Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera,  gli  operatori mobili assicurano una capacita' giornaliera di evasione degli ordini in qualita' di donating pari ad almeno 9.000 unita'.  Tale  capacita' e' da intendersi in termini di potenzialita' minima   da  assicurare,  in  modo  paritario,  nei  confronti  delle richieste provenienti dagli operatori recipient.
 |  |  |  | Art. 3. Gestione delle richieste
 
 1.  Nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera,  gli  operatori mobili assicurano una gestione degli ordini di portabilita' conforme ai criteri stabiliti dal presente articolo.
 2.  Gli  operatori  mobili,  in  qualita'  di  operatori  donating, assicurano  priorita'  di  presa in carico degli ordini e, in caso di validazione   positiva,   di   evasione   dei  medesimi  in  funzione dell'ordine  con  cui  vengono richieste dai singoli operatori mobili recipient  (cosiddetta  gestione prima arrivato primo servito), anche utilizzando una numerazione progressiva degli ordinativi.
 3.  Sono  mantenuti  attivi  i meccanismi procedurali gia' previsti dalle  modalita' operative attualmente in uso, che consentono, per le prese  in  carico, l'utilizzo da parte degli operatori donating della capacita' di evasione giornaliera non impiegata dagli altri operatori recipient  prevedendo  che  tali  risorse  siano  suddivise  tra  gli operatori  mobili  aventi  ulteriori  richieste,  fino  alla  messa a disposizione dell'intera capacita' di evasione giornaliera.
 4.  Gli operatori, in qualita' di donating, comunicano giornalmente a  tutti  gli  operatori mobili le quantita' delle richieste ricevute dai  singoli operatori il giorno lavorativo precedente e le quantita' delle relative prese in carico secondo le modalita' di cui ai commi 2 e 3.
 5.  Gli  operatori di rete mobile adottano misure straordinarie per lo   smaltimento   degli   ordinativi   arretrati   di  portabilita', individuando  le modalita' operative idonee a minimizzare gli impatti sugli  operatori  fissi  e terze parti che partecipano al processo in atto ed a minimizzare i disservizi all'utenza.
 6.  Gli  operatori  di  rete  mobile comunicano entro trenta giorni dalla  pubblicazione  della presente delibera e, successivamente, con cadenza  mensile, all'Autorita' il numero dei rispettivi arretrati di ordinativi.
 |  |  |  | Art. 4. Sanzioni
 
 1.  Il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  di  cui al presente provvedimento  comporta  l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
 La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica   italiana,  nel  Bollettino  ufficiale  e  sul  sito  web dell'Autorita'.
 La  presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Napoli, 4 maggio 2006
 Il presidente: Calabro'
 
 Il commissario relatore: Savarese
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