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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2006 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 24 maggio 2006 |  | Trasporto  pubblico  locale  -  Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale  concluso  tra  la  Azienda Mobilita' e Trasporti S.p.a. di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil   di  Genova  in  data  2 agosto  2002,  in  relazione  alle prestazioni   indispensabili   da   garantire  in  caso  di  sciopero riguardante   il   personale   dipendente  dall'Azienda  Mobilita'  e Trasporti S.p.a. di Genova. (Pos. 14122). (Deliberazione n. 06/291). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
 
 Premesso:
 che  la  AMT di Genova svolge attivita' di trasporto pubblico nel bacino di Genova;
 che,  in  data  24 luglio  1991, questa Commissione ha dichiarato idoneo  l'accordo  aziendale  contenente  la  regolamentazione  delle prestazioni  indispensabili,  sottoscritto  in data 18 marzo 1991 tra l'ATM  di  Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova;
 che,  in  data  2 agosto  2002,  la AMT di Genova e le segreterie provinciali  delle  OO.SS.  Filt-Cgil,  Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova hanno  concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da   garantire   in   caso   di  sciopero  del  personale  dipendente dall'azienda,  giusta  quanto  previsto  dalla legge n. 146/1990 come modificata  dalla  legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di   cui   all'art.   11  della  regolamentazione  provvisoria  delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera  n.  02/13  del  31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che,  in  data  22 novembre 2002, tale accordo e' stato trasmesso alle  associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del  relativo  parere,  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della  legge  12 giugno  1990,  n.  146,  come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
 che,  in  data 25 novembre 2002, il Comitato centrale dell'Unione nazionale  consumatori  ha  comunicato  di  non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo;
 che,  in  data  20 febbraio  2006, la Commissione ha chiesto alle parti   sociali   di  precisare  il  contenuto  dell'accordo  laddove stabilisce  che  «l'inizio e la fine dello sciopero devono distare 30 minuti  (orario  medio  di  percorrenza della maggioranza delle linee esercitate)  dalle  fasce di garanzia previste dall'Accordo aziendale del  18 marzo  1991,  su quasi tutte le linee del servizio urbano» in quanto   non  risultava  chiaro  se  detta  formulazione  assicurasse comunque il completo rispetto delle fasce;
 che,  con  nota del 28 febbraio 2006, l'AMT di Genova ha chiarito come  detto  punto dell'accordo sia interpretato da entrambe le parti sociali  nel  senso  della completa garanzia delle fasce, non potendo l'astensione dal lavoro in ogni caso aver luogo «tra le ore 5,30 e le ore 9,30 nonche' tra le ore 17 e le ore 21»;
 Considerato:
 che  lo  sciopero  nel  settore  del trasporto pubblico locale e' attualmente  disciplinato  dalla  legge  12 giugno 1990, n. 146, come modificata  dalla  legge  11 aprile  2000,  n.  83,  nonche'  da  una regolamentazione   provvisoria   delle   prestazioni   indispensabili adottata  dalla  Commissione  di  garanzia  con delibera n. 02/13 del 31 gennaio  2002  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70;
 che  la  predetta  regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi  aziendali  o  territoriali,  per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:
 a) dettagliata  descrizione  del  tipo e dell'area territoriale nella  quale  si  effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera a);
 b) individuazione  delle  fasce  orarie  durante  le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera b);
 c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):
 i   servizi   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  della disciplina  dell'esercizio  del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
 procedure  da  adottare  all'inizio  dello  sciopero  e  alla ripresa del servizio;
 procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
 criteri,  procedure  e  garanzie  da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
 garanzia   dei   presidi  aziendali  atti  ad  assicurare  la sicurezza  e  la  protezione  degli  utenti,  dei  lavoratori,  degli impianti e dei mezzi;
 eventuali  procedure  da  adottare  per  forme alternative di agitazioni sindacali;
 in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al  trasporto  di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima  necessita',  di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
 individuazione  delle  aziende  che  per tipo, orari e tratte programmate  possano  garantire  un  servizio  alternativo  a  quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
 individuazione  dei  servizi  da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;
 che   l'art.  10,  lettera  a),  stabilisce  anche  che  «in  via sperimentale  l'area  del  bacino  di  utenza  coincidera' con l'area territoriale   di   operativita'   dell'azienda   interessata   dallo sciopero»;
 Rilevato:
 che  le  fasce  orarie  coincidenti  con  i  periodi  di  massima richiesta  dell'utenza  o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali  deve  essere  garantito  il  servizio  completo, gia' previste dall'accordo  aziendale del 18 marzo 1991, restano cosi' individuate: dalle 6 alle 9 e dalle 17,30 alle 20,30;
 che,  anche alla luce dei chiarimenti forniti, al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del  servizio  al  termine  dello  sciopero,  in  base  ai  tempi  di preparazione  e  di  riconsegna  dei mezzi, «l'inizio e la fine dello sciopero  devono distare 30 minuti (orario medio di percorrenza della maggioranza delle linee esercitate) dalle fasce di garanzia»;
 che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti  sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali i servizi di trasporto  «relativi alle chiamate di persone portatrici di handicap» prevedendo  in  questo  caso  la garanzia del servizio «durante tutto l'orario  dello  sciopero  e  non solo per il rientro di detta utenza alla propria residenza»;
 che, sempre in attuazione di detta disposizione, le parti sociali hanno  ricompreso  tra  i  servizi  essenziali  anche  «i  servizi di noleggio, prenotati al di fuori del periodo di preavviso»;
 che,  pur  se  il  predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle  altre  modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della  regolamentazione  provvisoria, devono essere concordate tra le parti,   nulla   osta  alla  valutazione  di  idoneita'  dell'accordo medesimo,  da  considerarsi  come  attuazione  almeno  parziale delle previsioni  di  cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio  al  raggiungimento  di  nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima;
 Valuta  idoneo  ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge  12 giugno  1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente   dalla   AMT   di  Genova,  concluso  con  le  segreterie provinciali  delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova in data 2 agosto 2002;
 Precisa  che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano    in   vigore   le   regole   contenute   nella   menzionata regolamentazione provvisoria del settore;
 Dispone  la  comunicazione  della  presente  delibera  alla  AMT di Genova,  alle segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e  Uilt-Uil  di Genova, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  al Ministro dei trasporti e al Prefetto di Genova, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
 Dispone  inoltre  la  pubblicazione  della  presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 maggio 2006
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Allegato 1 
 VERBALE DI ACCORDO
 
 Il  giorno  2 agosto  2002 presso la direzione aziendale, si sono incontrati i rappresentanti dell'Azienda Mobilita' e Trasporti S.p.a. -  Genova  nelle  persone  dei  signori:  ing. Aldo Cavagnetto, dott. Stefano Pesci, rag. Carmine Lepera;
 e
 
 delle  organizzazioni  sindacali  FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA  CISAL  nelle  persone  dei  signori:  Baggio Giuseppe, Masnata Pietro,  Bruzzone  Riccardo  (FILT-CGIL);  Ghiglione  Giorgio,  Mazza Giuseppe, Pisano Antonio (FIT-CISL); Ruwet Carlo; Di Corrado Gaetano, Cuccu  Francesco (UILTRASPORTI), Gatto Andrea, Nolaschi Mauro, Galifi Enzo (FAISA-CISAL).
 Premesso  che  la  Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera del 1° luglio  2002,  prot.  n.  8516,  pos.  n.  13616,  all'AMT  e alle organizzazioni   sindacali,  ha  sollecitato  le  parti  datoriali  e sindacali  ad adeguare gli accordi, a suo tempo valutati idonei, alla «Regolamentazione  provvisoria  delle  prestazioni  indispensabili  e delle  altre  misure  di  cui  all'art.  2,  comma 2,  della legge n. 146/1990 e successive modifiche.
 Al   fine  di  recepire  le  parti  innovative  introdotte  dalla provvisoria  regolamentazione,  con  particolare riguardo all'art. 16 della  stessa, le parti concordano di integrare gli accordi aziendali vigenti  in  materia  di  sciopero  (accordo aziendale 18 marzo 1991, accordo  aziendale 5 gennaio 1996, accordo aziendale 19 ottobre 1998, accordo aziendale 20 luglio 2000), con la seguente disciplina:
 In  occasione delle giornate di sciopero deve essere effettuato il   servizio   completo,  nella  fascia  mattinale  e  nella  fascia pomeridiana  previste  dall'accordo  aziendale 18 marzo 1991, in modo che  il  servizio garantito all'utenza sia svolto secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi.
 Al  fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la  pronta  riattivazione  del servizio al termine dello sciopero, in base  ai  tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, l'inizio e la  fine  dello  sciopero  devono  distare 30 minuti (orario medio di percorrenza  della  maggioranza delle linee esercite) dalle fasce di' garanzia  (previste dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30)  previsto  dall'accordo  aziendale del 18 marzo 1991, su quasi tutte le linee del servizio urbano.
 Resta  inteso  che,  entro  i  termini  di  cui sopra, le vetture dovranno essere in rimessa.
 Per  quanto  riguarda  l'integrazione  all'accordo  aziendale del 5 gennaio  1996  sui  servizi  di trasporto relativi alle chiamate di persone  portatrici  di  handicap, si precisa che essendo considerati «servizi  essenziali»  devono  essere  garantiti,  trattandosi di una categoria  particolarmente  protetta,  durante  tutto  l'orario dello sciopero  e  non  solo  per  il  rientro di detta utenza alla propria residenza come previsto dalla normativa precedente.
 Gli  altri  servizi  considerati  «essenziali»  e  quindi esclusi dall'ambito  di  applicazione  della  disciplina  dell'esercizio  del diritto   di   sciopero,  previsti  dall'art.  16  della  provvisoria regolamentazione, e garantiti in caso di sciopero, sono:
 i  servizi  di  noleggio,  prenotati al di fuori del periodo di preavviso.
 Per quanto non indicato specificatamente nel presente regolamento di  esercizio,  valgono  le  norme della regolamentazione provvisoria approvata  con  delibera  n.  02/13  del  31 gennaio  2002,  ai sensi dell'art.  13,  lettera a)  della  legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
 In  merito all'art. 68 (Regolamentazione del diritto di sciopero) del testo unico aziendale dell'11 gennaio 2002 si precisa che:
 a) il  personale  esentato  a  garanzia  dei presidi aziendali, previsto  al  punto c)  del  suddetto  articolo,  verra' comandato in servizio con un congruo preavviso;
 b) la  squadra  di operai costituita a protezione dei mezzi non deve essere composta da piu' di 4 persone per ciascuna rimessa.
 Il  presente  accordo  aziendale confluira' nel testo unico degli accordi aziendali.
 Letto, approvato e sottoscritto.
 Per L'azienda         Per le organizzazioni sindacali
 
 (firmato)        FILT-CGIL (firmato)
 ....           FIT-CISL.....
 ....           UILTRASPORTI.....
 ....           FAISA CISAL....
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