Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2006 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |
DELIBERAZIONE 24 maggio 2006 |
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale concluso tra la Azienda Mobilita' e Trasporti S.p.a. di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova in data 2 agosto 2002, in relazione alle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero riguardante il personale dipendente dall'Azienda Mobilita' e Trasporti S.p.a. di Genova. (Pos. 14122). (Deliberazione n. 06/291). |
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LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
Premesso: che la AMT di Genova svolge attivita' di trasporto pubblico nel bacino di Genova; che, in data 24 luglio 1991, questa Commissione ha dichiarato idoneo l'accordo aziendale contenente la regolamentazione delle prestazioni indispensabili, sottoscritto in data 18 marzo 1991 tra l'ATM di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova; che, in data 2 agosto 2002, la AMT di Genova e le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova hanno concluso un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, giusta quanto previsto dalla legge n. 146/1990 come modificata dalla legge n. 83/2000, e in adeguamento alle previsioni di cui all'art. 11 della regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che, in data 22 novembre 2002, tale accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83; che, in data 25 novembre 2002, il Comitato centrale dell'Unione nazionale consumatori ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul contenuto del predetto accordo; che, in data 20 febbraio 2006, la Commissione ha chiesto alle parti sociali di precisare il contenuto dell'accordo laddove stabilisce che «l'inizio e la fine dello sciopero devono distare 30 minuti (orario medio di percorrenza della maggioranza delle linee esercitate) dalle fasce di garanzia previste dall'Accordo aziendale del 18 marzo 1991, su quasi tutte le linee del servizio urbano» in quanto non risultava chiaro se detta formulazione assicurasse comunque il completo rispetto delle fasce; che, con nota del 28 febbraio 2006, l'AMT di Genova ha chiarito come detto punto dell'accordo sia interpretato da entrambe le parti sociali nel senso della completa garanzia delle fasce, non potendo l'astensione dal lavoro in ogni caso aver luogo «tra le ore 5,30 e le ore 9,30 nonche' tra le ore 17 e le ore 21»; Considerato: che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, nonche' da una regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2002, n. 70; che la predetta regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda: a) dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera a); b) individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera b); c) individuazione delle seguenti modalita' operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16): i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...); procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio; procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce; criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza; garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi; eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali; in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive; individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero; individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15; che l'art. 10, lettera a), stabilisce anche che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero»; Rilevato: che le fasce orarie coincidenti con i periodi di massima richiesta dell'utenza o con le esigenze di particolari categorie di utenti, per i quali il servizio si pone come essenziale, e durante le quali deve essere garantito il servizio completo, gia' previste dall'accordo aziendale del 18 marzo 1991, restano cosi' individuate: dalle 6 alle 9 e dalle 17,30 alle 20,30; che, anche alla luce dei chiarimenti forniti, al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, «l'inizio e la fine dello sciopero devono distare 30 minuti (orario medio di percorrenza della maggioranza delle linee esercitate) dalle fasce di garanzia»; che, ai sensi dell'art. 16 della regolamentazione provvisoria, le parti sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali i servizi di trasporto «relativi alle chiamate di persone portatrici di handicap» prevedendo in questo caso la garanzia del servizio «durante tutto l'orario dello sciopero e non solo per il rientro di detta utenza alla propria residenza»; che, sempre in attuazione di detta disposizione, le parti sociali hanno ricompreso tra i servizi essenziali anche «i servizi di noleggio, prenotati al di fuori del periodo di preavviso»; che, pur se il predetto accordo nulla stabilisce con riguardo alle altre modalita' operative che, ai sensi degli articoli 15 e 16 della regolamentazione provvisoria, devono essere concordate tra le parti, nulla osta alla valutazione di idoneita' dell'accordo medesimo, da considerarsi come attuazione almeno parziale delle previsioni di cui alla regolamentazione provvisoria, fermo restando l'auspicio al raggiungimento di nuovo accordo integrante tutte le previsioni della regolamentazione medesima; Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, l'accordo aziendale in materia di sciopero del personale dipendente dalla AMT di Genova, concluso con le segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova in data 2 agosto 2002; Precisa che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146/1990, ma non disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata regolamentazione provvisoria del settore; Dispone la comunicazione della presente delibera alla AMT di Genova, alle segreterie provinciali delle OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil di Genova, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dei trasporti e al Prefetto di Genova, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione. Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2006 Il presidente: Martone |
| Allegato 1
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 2 agosto 2002 presso la direzione aziendale, si sono incontrati i rappresentanti dell'Azienda Mobilita' e Trasporti S.p.a. - Genova nelle persone dei signori: ing. Aldo Cavagnetto, dott. Stefano Pesci, rag. Carmine Lepera; e
delle organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FAISA CISAL nelle persone dei signori: Baggio Giuseppe, Masnata Pietro, Bruzzone Riccardo (FILT-CGIL); Ghiglione Giorgio, Mazza Giuseppe, Pisano Antonio (FIT-CISL); Ruwet Carlo; Di Corrado Gaetano, Cuccu Francesco (UILTRASPORTI), Gatto Andrea, Nolaschi Mauro, Galifi Enzo (FAISA-CISAL). Premesso che la Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera del 1° luglio 2002, prot. n. 8516, pos. n. 13616, all'AMT e alle organizzazioni sindacali, ha sollecitato le parti datoriali e sindacali ad adeguare gli accordi, a suo tempo valutati idonei, alla «Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990 e successive modifiche. Al fine di recepire le parti innovative introdotte dalla provvisoria regolamentazione, con particolare riguardo all'art. 16 della stessa, le parti concordano di integrare gli accordi aziendali vigenti in materia di sciopero (accordo aziendale 18 marzo 1991, accordo aziendale 5 gennaio 1996, accordo aziendale 19 ottobre 1998, accordo aziendale 20 luglio 2000), con la seguente disciplina: In occasione delle giornate di sciopero deve essere effettuato il servizio completo, nella fascia mattinale e nella fascia pomeridiana previste dall'accordo aziendale 18 marzo 1991, in modo che il servizio garantito all'utenza sia svolto secondo l'ordinario programma di esercizio tutti i giorni compresi quelli festivi. Al fine di rendere effettiva la durata delle fasce di garanzia e la pronta riattivazione del servizio al termine dello sciopero, in base ai tempi di preparazione e di riconsegna dei mezzi, l'inizio e la fine dello sciopero devono distare 30 minuti (orario medio di percorrenza della maggioranza delle linee esercite) dalle fasce di' garanzia (previste dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 17,30 alle ore 20,30) previsto dall'accordo aziendale del 18 marzo 1991, su quasi tutte le linee del servizio urbano. Resta inteso che, entro i termini di cui sopra, le vetture dovranno essere in rimessa. Per quanto riguarda l'integrazione all'accordo aziendale del 5 gennaio 1996 sui servizi di trasporto relativi alle chiamate di persone portatrici di handicap, si precisa che essendo considerati «servizi essenziali» devono essere garantiti, trattandosi di una categoria particolarmente protetta, durante tutto l'orario dello sciopero e non solo per il rientro di detta utenza alla propria residenza come previsto dalla normativa precedente. Gli altri servizi considerati «essenziali» e quindi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, previsti dall'art. 16 della provvisoria regolamentazione, e garantiti in caso di sciopero, sono: i servizi di noleggio, prenotati al di fuori del periodo di preavviso. Per quanto non indicato specificatamente nel presente regolamento di esercizio, valgono le norme della regolamentazione provvisoria approvata con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002, ai sensi dell'art. 13, lettera a) della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000. In merito all'art. 68 (Regolamentazione del diritto di sciopero) del testo unico aziendale dell'11 gennaio 2002 si precisa che: a) il personale esentato a garanzia dei presidi aziendali, previsto al punto c) del suddetto articolo, verra' comandato in servizio con un congruo preavviso; b) la squadra di operai costituita a protezione dei mezzi non deve essere composta da piu' di 4 persone per ciascuna rimessa. Il presente accordo aziendale confluira' nel testo unico degli accordi aziendali. Letto, approvato e sottoscritto. Per L'azienda Per le organizzazioni sindacali
(firmato) FILT-CGIL (firmato) .... FIT-CISL..... .... UILTRASPORTI..... .... FAISA CISAL.... |
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