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| Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 27 aprile 2006, n. 215 |  | Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 
 Visto  l'articolo 17,  commi  3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo 2,  comma 203,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662,  e  successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione  negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono  rispettivamente  gli  strumenti del patto territoriale e del contratto d'area;
 Visto  il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente  «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
 Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile  2001  con  il  quale  la  competenza  in  materia e' stata attribuita al Ministero delle attivita' produttive;
 Vista   la   delibera   del   Comitato   interministeriale  per  la programmazione  economica  (CIPE)  n.  26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione  dei  patti  territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma»;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  794/2004  della  Commissione  del 21 aprile  2004,  recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE)  n.  659/1999  del  Consiglio  recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE»;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  modificare  alcune  disposizioni  del citato regolamento n. 320/2000;
 Sentiti  i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
 Acquisito  il  parere  favorevole della Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
 Udito  il  parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla Sezione   consultiva   per   gli  atti  normativi  nell'adunanza  del 27 febbraio 2006;
 Vista  la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai sensi  dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema  di  regolamento  e'  stato  comunicato  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri;
 
 A d o t t a
 
 il seguente regolamento:
 
 Art. 1. Modalita'  e  termini  per  le  erogazioni in favore delle iniziative
 imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca
 
 1.  All'articolo 10  del  decreto  31 luglio  2000, n. 320, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
 «3-bis.  Per  le  iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10,  comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173  e  della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la  programmazione  economica  (CIPE)  dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto  dei  mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote  annuali  di  agevolazione  deve essere non inferiore al 20 per cento».
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Le    note    qui    pubblicate    sono   state   redatte
 dall'amminsitrazione   competente   per  materia  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
 legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
 governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri):
 «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di cui al comnia 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2, comma 203, della
 legge 23 dicembre 2006, n. 662, e successive modificazioni,
 recante disposizioni in materia di programmazione negoziata
 e  in particolare le lettere d) ed f). Il testo della legge
 di  conversione  e'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
 dicembre 1996, n. 303, S.O.:
 «203.  Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
 di  soggetti  pubblici  e  privati  ed  implicano decisioni
 istituzionali   e   risorse   finanziarie  a  carico  delle
 amministrazioni   statali,   regionali   e  delle  province
 autonome  nonche' degli enti locali possono essere regolati
 sulla base di accordi cosi' definiti:
 a) - c) (omissis);
 d) "Patto   territoriale",   come  tale  intendendosi
 l'accordo,  promosso  da  enti  locali, parti sociali, o da
 altri  soggetti  pubblici  o privati con i contenuti di cui
 alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
 interventi   caratterizzato   da   specifici  obiettivi  di
 promozione dello sviluppo locale;
 e) (omissis);
 f)  "Contratto  di  area",  come tale intendendosi lo
 strumento  operativo, concordato tra amministrazioni, anche
 locali,  rappresentanze  dei  lavoratori  e  dei  datori di
 lavoro,  nonche'  eventuali altri soggetti interessati, per
 la  realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
 sviluppo  e  la  creazione  di  una  nuova  occupazione  in
 territori  circoscritti,  nell'ambito  delle  aree di crisi
 indicate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, su
 proposta  del Ministero del bilancio e della programmazione
 economica  e sentito il parere delle competenti commissioni
 parlamentari,  che  si  pronunciano  entro  quindici giorni
 dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
 nuclei  di industrializzazione situati nei territori di cui
 all'obiettivo  1  del  regolamento  CEE n. 2052/88, nonche'
 delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
 della   legge   14 maggio  1981,  n.  219,  che  presentino
 requisiti  di  piu'  rapida  attivazione di investimenti di
 disponibilita'  di  aree  attrezzate e di risorse private o
 derivanti  da  interventi  normativi. Anche nell'ambito dei
 contratti  d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
 trattamenti  retributivi  previsti  dall'art.  6,  comma 9,
 lettera c),  del  decreto-legge  9 ottobre  1989,  n.  338,
 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
 n. 389.».
 - Il  regolamento  di cui al decreto 31 luglio 2000, n.
 320,   del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
 programmazione   economica,   concernente  «Disciplina  per
 l'erogazione   delle  agevolazioni  relative  ai  contratti
 d'area   e  ai  patti  territoriali»  e'  pubblicato  nella
 Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2000, n. 260, S.O.
 - La  delibera  del  Comitato  interministeriale per la
 programmazione  economica  (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003,
 recante   «Regionalizzazione   dei   patti  territoriali  e
 coordinamento  Governo,  regioni  e province autonome per i
 contratti  di  programma»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale del 16 settembre 2003, n. 215.
 Nota all'art. 1:
 -  Il testo dell'art. 10 del decreto 31 luglio 2000, n.
 320,  concernente  la  «Disciplina  per  l'erogazione delle
 agevolazioni  relative  ai  contratti  d'area  e  ai  patti
 territoriali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente
 regolamento, e' il seguente:
 Art.  10  (Modalita' e termini per le erogazioni). - 1.
 L'istituto  convenzionato  ai  sensi  dell'art.  8 provvede
 all'erogazione,  in  favore dei soggetti beneficiari, delle
 agevolazioni  destinate alla realizzazione delle iniziative
 imprenditoriali   e   degli   interventi   infrastrutturali
 contenuti  nei  contratti  d'area  e nei patti territoriali
 sottoscritti  o  approvati,  nei  limiti  delle  somme  ivi
 previste per ciascuna iniziativa o intervento.
 «2.  Al  fine  di  consentire  le  erogazioni di cui al
 comma 1,  il responsabile unico e il soggetto responsabile,
 a  seguito  dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei
 contratti    e    dei   patti,   trasmettono   all'istituto
 convenzionato  l'elenco delle iniziative e degli interventi
 ammessi  alle  agevolazioni con l'indicazione delle risorse
 pubbliche  occorrenti  per  ciascuno di essi a valere sulle
 specifiche   somme  destinate  dal  CIPE,  unitamente  alla
 documentazione  finale relativa alle rispettive istruttorie
 e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con
 l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui
 quali  vanno  effettuati  i pagamenti secondo gli schemi di
 cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento.
 3.   Per   le   iniziative   imprenditoriali  l'importo
 dell'agevolazione     prevista    e'    reso    disponibile
 dall'istituto   convenzionato  in  quote  annuali  di  pari
 importo  correlate ai tempi previsti di realizzazione degli
 investimenti.    Ciascuna   quota   e'   comunque   erogata
 subordinatamente    all'effettiva    realizzazione    della
 corrispondente    parte    degli    investimenti    nonche'
 all'immissione  di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta
 eccezione  per  la  prima  quota, che puo' essere erogata a
 titolo di anticipazione.
 3-bis.  Per  le  iniziative imprenditoriali agevolate a
 valere  sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura
 e  della  pesca,  di  cui all'art. 10, comma 1, del decreto
 legislativo  30 aprile  1998,  n.  173  e della conseguente
 delibera    del    Comitato    interministeriale   per   la
 programmazione  economica  (CIPE) dell'11 novembre 1998, n.
 127,   l'apporto   dei  mezzi  propri  necessario  ai  fini
 dell'erogazione  delle  quote  annuali di agevolazione deve
 essere non inferiore al 20 per cento.
 4.  L'istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle
 erogazioni   di  cui  al  precedente  comma sulla  base  di
 richiesta   formulata   dal   soggetto  beneficiario  delle
 agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al
 presente regolamento.
 5.   Le   richieste   di   erogazione   a   titolo   di
 anticipazione,   di   quota   annuale  o  di  ultimo  rateo
 dell'agevolazione,   quest'ultima  predisposta  secondo  lo
 schema  di  cui  all'allegato n. 7 al presente regolamento,
 devono    essere,    rispettivamente,    corredate    delle
 documentazioni   di   cui   all'allegato   n.   2  e  delle
 dichiarazioni  e  certificazioni  prodotte sulla base degli
 schemi  di  cui  agli  allegati  numeri  1,  3, 4, 7 e 8 al
 presente regolamento, e precisamente:
 a) nel  caso di erogazione a titolo di anticipazione,
 all'allegato  n.  1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per
 le  operazioni  realizzate  con  il sistema della locazione
 finanziaria, purche' risulti il relativo contratto;
 b) nel  caso di erogazione a titolo di quota annuale,
 all'allegato n. 1 e 3;
 c) nel  caso  di erogazione a titolo di ultimo rateo,
 all'allegato n. 7 e 8.
 6.  L'erogazione  dell'ultima rata dell'agevolazione e'
 subordinata alla:
 a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario
 del  finanziamento  della  documentazione  finale di spesa,
 contenente  le  indicazioni  e  gli  elementi  di  cui agli
 allegati indicati al quinto comma, lettera c);
 b) positiva  verifica,  da  parte del soggetto che ha
 effettuato  l'istruttoria  del  patto  territoriale  o  del
 contratto  d'area  di  cui  l'iniziativa  fa  parte,  della
 documentazione di cui alla lettera a);
 c) comunicazione  all'istituto convenzionato da parte
 del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
 programmazione  economica  dell'intervenuta verifica di cui
 alla lettera b).
 7.  Per  gli interventi infrastrutturali, l'importo del
 finanziamento  previsto  e'  reso disponibile dall'istituto
 convenzionato con le seguenti modalita'.
 a) a  titolo di anticipazione, per un importo pari al
 10% dell'importo;
 b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo,
 da  erogare  in relazione all'effettiva realizzazione della
 corrispondente parte degli investimenti;
 c) a saldo, per l'importo residuo.
 8.  L'istituto  convenzionato da corso a ciascuna delle
 erogazioni  di  cui  al  comma 7  sulla  base  di richiesta
 formulata  dal  soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le
 richieste  di  erogazione ai sensi del comma 7, lettera b),
 sono  corredate  di  dichiarazioni,  rese  dal responsabile
 unico    del    procedimento   individuato   dal   soggetto
 beneficiario   dell'agevolazione   ai  sensi  dell'art.  7,
 commi 1  e  2,  della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, e
 successive  integrazioni  e  modificazioni,  ovvero, in sua
 assenza,   dal   capo  dell'ufficio  tecnico  del  soggetto
 beneficiario  dell'agevolazione,  che  attestino  che  sono
 state  effettuate  spese per lavori e forniture di beni per
 importi  non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai
 fondi   agevolati,   nonche'  la  relativa  conformita'  al
 progetto  esecutivo.  L'erogazione  del  saldo e', inoltre,
 subordinata  alla  comunicazione  da parte del responsabile
 unico    o    del   soggetto   responsabile   dell'avvenuta
 approvazione  del  certificato  finale di collaudo, nonche'
 alla  comunicazione all'istituto convenzionato da parte del
 Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
 economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da
 parte  del  soggetto  che  ha  effettuato l'istruttoria del
 patto   territoriale   o   del   contratto  d'area  di  cui
 l'intervento  fa  parte,  della  documentazione  finale  di
 spesa,    predisposta   dal   soggetto   beneficiario   del
 finanziamento.
 9.  Le  domande  e le documentazioni di cui al presente
 articolo  sono  trasmesse  all'istituto  convenzionato  dal
 responsabile  unico  ovvero  dal  soggetto  responsabile, i
 quali  ultimi  attestano  la  effettiva realizzazione della
 corrispondente parte degli investimenti.
 10. L'istituto convenzionato verifica la documentazione
 di  spesa  relativa  a  ciascuna  iniziativa  e  intervento
 predisposta  dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e
 trasmessa  tramite  il  responsabile  unico  o  il soggetto
 responsabile,  ed  eroga  le  singole quote annuali di ogni
 iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel
 patto  territoriale entro venti giorni dalla data in cui e'
 resa disponibile la documentazione medesima.
 11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
 applicazione  anche  nel  caso  di protocolli aggiuntivi ai
 patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi
 dei  punti  2.7  e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo
 1997.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Revoca  delle  agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale
 
 1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
 «g)   qualora  nell'esercizio  a  regime,  ovvero  nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo  occupazionale  superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione.  Per  scostamenti  compresi  fra  gli  80  e  i 30 punti percentuali  si  applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza  tra  lo  scostamento  stesso  e  il  limite  di  30 punti percentuali.  Non  si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite   di   30   punti  percentuali  in  diminuzione.  Qualora  sia intervenuta  una  riduzione  dell'investimento  ammesso  a consuntivo rispetto   a   quello   ammesso   in   via  provvisoria,  sempre  che l'investimento   realizzato   risulti   organico   e  funzionale,  si procedera'    ad    un   adeguamento   dell'obiettivo   occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di  cui  ai  periodi  precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.».
 2.  All'articolo 12  del  decreto  31  luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
 «3-bis.  Per  le  iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti  territoriali  nei  settori  dell'agricoltura  e  della pesca e relative  ad attivita' di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo  per  la  certificazione  di  qualita',  la  promozione, la pubblicita',  l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve  intendere  l'intero  periodo  di  effettivo  svolgimento  delle suddette  attivita'.  In riferimento al solo settore della produzione agricola  primaria,  in  considerazione  di  particolari specificita' delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei  soli  territori  dove  e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale  a  causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle  attivita'  produttive  valutera' l'opportunita' di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
 3-ter.  Nel  calcolo  degli  occupati sono comprese anche le figure professionali  previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 -  Il testo dell'art. 12 del decreto 31 luglio 2000, n.
 320,  concernente  la  «Disciplina  per  l'erogazione delle
 agevolazioni  relative  ai  contratti  d'area  e  ai  patti
 territoriali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
 7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente
 regolamento, e' il seguente:
 «Art.   12 (Previsione   di   penali   e  revoca  delle
 agevolazioni). - 1.-2. (Omissis).
 3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9 del
 decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. il Ministero del
 tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
 anche su segnalazione del responsabile unico o del soggetto
 responsabile,  provvede alla revoca delle agevolazioni alle
 imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
 a) qualora  per  la  medesima  iniziativa siano state
 assegnate  agevolazioni  di  qualsiasi  natura  previste da
 altre  norme  statali,  regionali  o comunitarie o comunque
 concesse da enti o istituzioni pubbliche;
 b) qualora  vengano  distolte  dall'uso  previsto  le
 immobilizzazioni    materiali   o   immateriali,   la   cui
 realizzazione    o    acquisizione    e'    stata   oggetto
 dell'agevolazione,  prima  di  cinque  anni  dalla  data di
 entrata   in   funzione   dell'impianto;  la  revoca  delle
 agevolazioni  e' totale se la distrazione dall'uso previsto
 delle  immobilizzazioni  agevolate  prima  dei  cinque anni
 dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca
 una  variazione  sostanziale  del  programma  agevolato non
 autorizzata,   determinando,  di  conseguenza,  il  mancato
 raggiungimento  degli obiettivi prefissati dell'iniziativa;
 altrimenti  la  revoca  e' parziale ed effettuata in misura
 proporzionale   alle   spese   ammesse   alle  agevolazioni
 afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione
 distratta    ed    al    periodo    di   mancato   utilizzo
 dell'immobilizzazione    medesima    con   riferimento   al
 prescritto quinquennio;
 c) nel  caso  di cui all'art. 7, comma 1, lettera e),
 ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b);
 d) qualora  sia  stata accertata una grave violazione
 delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro
 e   non  si  sia  provveduto  da  parte  dell'impresa  alla
 regolarizzazione;
 e) qualora  l'iniziativa  non  venga  ultimata  entro
 quarantotto  mesi  dalla  data  di inizio dell'istruttoria,
 convenzionalmente identificata con la data di presentazione
 della  relativa  richiesta, salvo che il termine stesso sia
 prorogato, la proroga puo' essere concessa una sola volta e
 per  un  periodo  non  superiore a dodici mesi, per i patti
 territoriali   approvati   con   deliberazioni   CIPE   del
 18 dicembre  1996,  23 aprile  1997  e  26 giugno  1997, il
 termine  decorre  dalla  data di rilascio della concessione
 provvisoria,    se    successiva   a   quella   di   inizio
 dell'istruttoria;  la revoca dell'agevolazione e' parziale,
 nella  misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata
 entro  i  sei  mesi successivi alla scadenza della proroga;
 qualora  per  una  iniziativa  si  sia  resa  necessaria la
 notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina
 comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre
 dalla ricezione dell'autorizzazione;
 f) qualora  siano gravemente violate specifiche norme
 settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario,
 g) qualora    nell'esercizio    a    regime,   ovvero
 nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si
 registri   uno   scostamento  dell'obiettivo  occupazionale
 superiore  agli  80  punti  percentuali in diminuzione. Per
 scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si
 applica  una  percentuale  di  revoca  parziale  pari  alla
 differenza  tra  lo  scostamento  stesso  e il limite di 30
 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti
 contenuti   nel   limite   di   30   punti  percentuali  in
 diminuzione.   Qualora   sia   intervenuta   una  riduzione
 dell'investimento  ammesso  a  consuntivo rispetto a quello
 ammesso  in  via  provvisoria,  sempre  che  l'investimento
 realizzato  risulti organico e funzionale, si procedera' ad
 un  adeguamento  dell'obiettivo occupazionale proporzionale
 alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per
 le  quali  sia  stato  riconosciuto  lo  stato di crisi, le
 percentuali  di  cui  ai  periodi  precedenti  sono elevate
 rispettivamente a 100 e 50.
 3-bis.  Per  le  iniziative imprenditoriali agevolate a
 valere  sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura
 e  della pesca e relative ad attivita' di servizi, quali la
 ricerca,  l'assistenza,  il controllo per la certificazione
 di  qualita', la promozione, la pubblicita', l'abbattimento
 e  1'esbosco,  per  "esercizio  a regime" si deve intendere
 l'intero  periodo  di  effettivo svolgimento delle suddette
 attivita'.  In riferimento al solo settore della produzione
 agricola   primaria,   in   considerazione  di  particolari
 specificita'   delle   colture  oggetto  del  programma  di
 investimento  agevolato,  ovvero nei soli territori dove e'
 stato  dichiarato lo stato di calamita' naturale a causa di
 eventi  dovuti  a  fattori  climatici,  il  Ministero delle
 attivita'    produttive    valutera'    l'opportunita'   di
 posticipare  l'esercizio  a  regime,  sentito  il Ministero
 delle politiche agricole e forestali.
 3-ter.  Nel  calcolo degli occupati sono comprese anche
 le  figure  professionali  previste dal decreto legislativo
 10 settembre 2003, n. 276.
 4. (Omissis)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Modifica dell'indirizzo produttivo
 
 1.  Dopo  l'articolo 12  del  decreto  31 luglio  2000,  n. 320, e' inserito il seguente:
 «Art.  12-bis  (Modifica  dell'indirizzo  produttivo).  - 1. Per le iniziative  imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non  inferiore  al  30  per  cento  degli  investimenti ammessi e non risultino  scaduti i termini per il completamento degli investimenti, puo'   essere   autorizzata  la  modifica  dell'indirizzo  produttivo originariamente  indicato,  nell'ambito dei settori produttivi di cui alla  decisione  di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui  al  regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purche' siano rispettati   gli   obiettivi   occupazionali   ed   i  tempi  per  il completamento  del  programma.  Il  conseguimento del predetto limite deve   essere   dimostrato   dall'impresa   interessata  al  soggetto responsabile   locale   mediante   esibizione   di  titoli  di  spesa regolarmente quietanzati.
 2.  La  previsione  di  produzioni  rientranti in un diverso codice ISTAT puo' essere consentita per una sola volta.».
 |  |  |  | Art. 4 Differimento dei termini per il completamento dei programmi
 
 1.  Dopo  l'articolo  12  del  decreto  31  luglio 2000, n. 320, e' inserito il seguente: "Art.  12-ter  (Differimento  dei  termini  per  il completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui  patti  territoriali  e sui contratti d'area, qualora queste alla data  di  ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni,  dei  24  mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi,  risultino  realizzate  in misura non inferiore al 50 per cento degli  investimenti  ammessi,  e' disposto, su richiesta dell'impresa interessata,  un  differimento  dei  termini per il completamento del programma,  comunque  non  superiore  a  ulteriori  12  mesi.  Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni   di   cui   all'articolo   12-bis.  In  sede  di  prima applicazione,  il  predetto  limite  del  50  per  cento  deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005. 2.  Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere  sui  Patti  territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui  realizzazione  comporta  complessita'  tali  da  richiedere piu' articolati  e  specifici  procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso  di  rimodulazione,  i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data   di   rilascio   da   parte  delle  amministrazioni  competenti dell'ultima   autorizzazione  necessaria  a  dichiarare  l'inizio  ai lavori.".
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Ministro: Scajola
 
 Visto,  il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
 
 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 310
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