Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 27 aprile 2006, n. 215
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area;
Visto il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale la competenza in materia e' stata attribuita al Ministero delle attivita' produttive;
Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma»;
Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE»;
Ritenuta l'opportunita' di modificare alcune disposizioni del citato regolamento n. 320/2000;
Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;
Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006;
Vista la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1. Modalita' e termini per le erogazioni in favore delle iniziative
imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca

1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento».



Avvertenza:

Le note qui pubblicate sono state redatte
dall'amminsitrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comnia 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della
legge 23 dicembre 2006, n. 662, e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di programmazione negoziata
e in particolare le lettere d) ed f). Il testo della legge
di conversione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 1996, n. 303, S.O.:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) - c) (omissis);
d) "Patto territoriale", come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) (omissis);
f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.».
- Il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n.
320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, concernente «Disciplina per
l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti
d'area e ai patti territoriali» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2000, n. 260, S.O.
- La delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003,
recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e
coordinamento Governo, regioni e province autonome per i
contratti di programma», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 settembre 2003, n. 215.
Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 10 del decreto 31 luglio 2000, n.
320, concernente la «Disciplina per l'erogazione delle
agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti
territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
Art. 10 (Modalita' e termini per le erogazioni). - 1.
L'istituto convenzionato ai sensi dell'art. 8 provvede
all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle
agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative
imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali
contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali
sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi
previste per ciascuna iniziativa o intervento.
«2. Al fine di consentire le erogazioni di cui al
comma 1, il responsabile unico e il soggetto responsabile,
a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei
contratti e dei patti, trasmettono all'istituto
convenzionato l'elenco delle iniziative e degli interventi
ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse
pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle
specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla
documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie
e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con
l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui
quali vanno effettuati i pagamenti secondo gli schemi di
cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento.
3. Per le iniziative imprenditoriali l'importo
dell'agevolazione prevista e' reso disponibile
dall'istituto convenzionato in quote annuali di pari
importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli
investimenti. Ciascuna quota e' comunque erogata
subordinatamente all'effettiva realizzazione della
corrispondente parte degli investimenti nonche'
all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta
eccezione per la prima quota, che puo' essere erogata a
titolo di anticipazione.
3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a
valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura
e della pesca, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente
delibera del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n.
127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini
dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve
essere non inferiore al 20 per cento.
4. L'istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle
erogazioni di cui al precedente comma sulla base di
richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle
agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al
presente regolamento.
5. Le richieste di erogazione a titolo di
anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo
dell'agevolazione, quest'ultima predisposta secondo lo
schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento,
devono essere, rispettivamente, corredate delle
documentazioni di cui all'allegato n. 2 e delle
dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli
schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al
presente regolamento, e precisamente:
a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione,
all'allegato n. 1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per
le operazioni realizzate con il sistema della locazione
finanziaria, purche' risulti il relativo contratto;
b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale,
all'allegato n. 1 e 3;
c) nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo,
all'allegato n. 7 e 8.
6. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione e'
subordinata alla:
a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario
del finanziamento della documentazione finale di spesa,
contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli
allegati indicati al quinto comma, lettera c);
b) positiva verifica, da parte del soggetto che ha
effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del
contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte, della
documentazione di cui alla lettera a);
c) comunicazione all'istituto convenzionato da parte
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica dell'intervenuta verifica di cui
alla lettera b).
7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del
finanziamento previsto e' reso disponibile dall'istituto
convenzionato con le seguenti modalita'.
a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al
10% dell'importo;
b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo,
da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della
corrispondente parte degli investimenti;
c) a saldo, per l'importo residuo.
8. L'istituto convenzionato da corso a ciascuna delle
erogazioni di cui al comma 7 sulla base di richiesta
formulata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le
richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera b),
sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile
unico del procedimento individuato dal soggetto
beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7,
commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua
assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto
beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono
state effettuate spese per lavori e forniture di beni per
importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai
fondi agevolati, nonche' la relativa conformita' al
progetto esecutivo. L'erogazione del saldo e', inoltre,
subordinata alla comunicazione da parte del responsabile
unico o del soggetto responsabile dell'avvenuta
approvazione del certificato finale di collaudo, nonche'
alla comunicazione all'istituto convenzionato da parte del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da
parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del
patto territoriale o del contratto d'area di cui
l'intervento fa parte, della documentazione finale di
spesa, predisposta dal soggetto beneficiario del
finanziamento.
9. Le domande e le documentazioni di cui al presente
articolo sono trasmesse all'istituto convenzionato dal
responsabile unico ovvero dal soggetto responsabile, i
quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della
corrispondente parte degli investimenti.
10. L'istituto convenzionato verifica la documentazione
di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento
predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e
trasmessa tramite il responsabile unico o il soggetto
responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni
iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel
patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui e'
resa disponibile la documentazione medesima.
11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano
applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai
patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi
dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo
1997.».



 
Art. 2. Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo
occupazionale

1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la lettera g) e' sostituita dalla seguente:
«g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procedera' ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.».
2. All'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attivita' di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualita', la promozione, la pubblicita', l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attivita'. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificita' delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attivita' produttive valutera' l'opportunita' di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali.
3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».



Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 12 del decreto 31 luglio 2000, n.
320, concernente la «Disciplina per l'erogazione delle
agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti
territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente
regolamento, e' il seguente:
«Art. 12 (Previsione di penali e revoca delle
agevolazioni). - 1.-2. (Omissis).
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
anche su segnalazione del responsabile unico o del soggetto
responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle
imprese beneficiarie, nei seguenti casi:
a) qualora per la medesima iniziativa siano state
assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da
altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque
concesse da enti o istituzioni pubbliche;
b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le
immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui
realizzazione o acquisizione e' stata oggetto
dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di
entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle
agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto
delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni
dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca
una variazione sostanziale del programma agevolato non
autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato
raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa;
altrimenti la revoca e' parziale ed effettuata in misura
proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni
afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione
distratta ed al periodo di mancato utilizzo
dell'immobilizzazione medesima con riferimento al
prescritto quinquennio;
c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e),
ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b);
d) qualora sia stata accertata una grave violazione
delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro
e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla
regolarizzazione;
e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro
quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria,
convenzionalmente identificata con la data di presentazione
della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia
prorogato, la proroga puo' essere concessa una sola volta e
per un periodo non superiore a dodici mesi, per i patti
territoriali approvati con deliberazioni CIPE del
18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il
termine decorre dalla data di rilascio della concessione
provvisoria, se successiva a quella di inizio
dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione e' parziale,
nella misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata
entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga;
qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la
notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre
dalla ricezione dell'autorizzazione;
f) qualora siano gravemente violate specifiche norme
settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario,
g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero
nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si
registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale
superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per
scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si
applica una percentuale di revoca parziale pari alla
differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30
punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti
contenuti nel limite di 30 punti percentuali in
diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione
dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello
ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento
realizzato risulti organico e funzionale, si procedera' ad
un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale
alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per
le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le
percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate
rispettivamente a 100 e 50.
3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a
valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura
e della pesca e relative ad attivita' di servizi, quali la
ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione
di qualita', la promozione, la pubblicita', l'abbattimento
e 1'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere
l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette
attivita'. In riferimento al solo settore della produzione
agricola primaria, in considerazione di particolari
specificita' delle colture oggetto del programma di
investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove e'
stato dichiarato lo stato di calamita' naturale a causa di
eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle
attivita' produttive valutera' l'opportunita' di
posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero
delle politiche agricole e forestali.
3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche
le figure professionali previste dal decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276.
4. (Omissis)».



 
Art. 3.
Modifica dell'indirizzo produttivo

1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Modifica dell'indirizzo produttivo). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, puo' essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purche' siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati.
2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT puo' essere consentita per una sola volta.».
 
Art. 4
Differimento dei termini per il completamento dei programmi

1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, e' disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005. 2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio ai lavori.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro: Scajola

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 310
 
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