Gazzetta n. 139 del 17 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |
DECRETO 27 aprile 2006, n. 215 |
Regolamento concernente ulteriori disposizioni per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali. |
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IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, le lettere d) ed f), che definiscono rispettivamente gli strumenti del patto territoriale e del contratto d'area; Visto il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001 con il quale la competenza in materia e' stata attribuita al Ministero delle attivita' produttive; Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma»; Visto il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante «Disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE»; Ritenuta l'opportunita' di modificare alcune disposizioni del citato regolamento n. 320/2000; Sentiti i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 26 gennaio 2006; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 750/2006 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 febbraio 2006; Vista la nota 06111-17.21.6/l del 26 aprile 2006, con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1. Modalita' e termini per le erogazioni in favore delle iniziative imprenditoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca
1. All'articolo 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento».
Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte dall'amminsitrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comnia 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 2006, n. 662, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e in particolare le lettere d) ed f). Il testo della legge di conversione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, S.O.: «203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti: a) - c) (omissis); d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) (omissis); f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.». - Il regolamento di cui al decreto 31 luglio 2000, n. 320, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, concernente «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2000, n. 260, S.O. - La delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 26 del 25 luglio 2003, recante «Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2003, n. 215. Nota all'art. 1: - Il testo dell'art. 10 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: Art. 10 (Modalita' e termini per le erogazioni). - 1. L'istituto convenzionato ai sensi dell'art. 8 provvede all'erogazione, in favore dei soggetti beneficiari, delle agevolazioni destinate alla realizzazione delle iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali contenuti nei contratti d'area e nei patti territoriali sottoscritti o approvati, nei limiti delle somme ivi previste per ciascuna iniziativa o intervento. «2. Al fine di consentire le erogazioni di cui al comma 1, il responsabile unico e il soggetto responsabile, a seguito dell'avvenuta sottoscrizione o approvazione dei contratti e dei patti, trasmettono all'istituto convenzionato l'elenco delle iniziative e degli interventi ammessi alle agevolazioni con l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE, unitamente alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie e all'elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti con l'indicazione dei conti correnti bancari o di tesoreria sui quali vanno effettuati i pagamenti secondo gli schemi di cui agli allegati n. 5 e n. 6 al presente regolamento. 3. Per le iniziative imprenditoriali l'importo dell'agevolazione prevista e' reso disponibile dall'istituto convenzionato in quote annuali di pari importo correlate ai tempi previsti di realizzazione degli investimenti. Ciascuna quota e' comunque erogata subordinatamente all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti nonche' all'immissione di mezzi propri non inferiore al 30%, fatta eccezione per la prima quota, che puo' essere erogata a titolo di anticipazione. 3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e della conseguente delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) dell'11 novembre 1998, n. 127, l'apporto dei mezzi propri necessario ai fini dell'erogazione delle quote annuali di agevolazione deve essere non inferiore al 20 per cento. 4. L'istituto convenzionato da' corso a ciascuna delle erogazioni di cui al precedente comma sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, secondo lo schema di cui all'allegato n. 1 al presente regolamento. 5. Le richieste di erogazione a titolo di anticipazione, di quota annuale o di ultimo rateo dell'agevolazione, quest'ultima predisposta secondo lo schema di cui all'allegato n. 7 al presente regolamento, devono essere, rispettivamente, corredate delle documentazioni di cui all'allegato n. 2 e delle dichiarazioni e certificazioni prodotte sulla base degli schemi di cui agli allegati numeri 1, 3, 4, 7 e 8 al presente regolamento, e precisamente: a) nel caso di erogazione a titolo di anticipazione, all'allegato n. 1, 3 e 4; l'anticipazione opera anche per le operazioni realizzate con il sistema della locazione finanziaria, purche' risulti il relativo contratto; b) nel caso di erogazione a titolo di quota annuale, all'allegato n. 1 e 3; c) nel caso di erogazione a titolo di ultimo rateo, all'allegato n. 7 e 8. 6. L'erogazione dell'ultima rata dell'agevolazione e' subordinata alla: a) predisposizione da parte del soggetto beneficiario del finanziamento della documentazione finale di spesa, contenente le indicazioni e gli elementi di cui agli allegati indicati al quinto comma, lettera c); b) positiva verifica, da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'iniziativa fa parte, della documentazione di cui alla lettera a); c) comunicazione all'istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta verifica di cui alla lettera b). 7. Per gli interventi infrastrutturali, l'importo del finanziamento previsto e' reso disponibile dall'istituto convenzionato con le seguenti modalita'. a) a titolo di anticipazione, per un importo pari al 10% dell'importo; b) in piu' quote successive fino al 90% dell'importo, da erogare in relazione all'effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti; c) a saldo, per l'importo residuo. 8. L'istituto convenzionato da corso a ciascuna delle erogazioni di cui al comma 7 sulla base di richiesta formulata dal soggetto beneficiario dell'agevolazione. Le richieste di erogazione ai sensi del comma 7, lettera b), sono corredate di dichiarazioni, rese dal responsabile unico del procedimento individuato dal soggetto beneficiario dell'agevolazione ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive integrazioni e modificazioni, ovvero, in sua assenza, dal capo dell'ufficio tecnico del soggetto beneficiario dell'agevolazione, che attestino che sono state effettuate spese per lavori e forniture di beni per importi non inferiori a quelli richiesti in riferimento ai fondi agevolati, nonche' la relativa conformita' al progetto esecutivo. L'erogazione del saldo e', inoltre, subordinata alla comunicazione da parte del responsabile unico o del soggetto responsabile dell'avvenuta approvazione del certificato finale di collaudo, nonche' alla comunicazione all'istituto convenzionato da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'intervenuta positiva verifica, effettuata da parte del soggetto che ha effettuato l'istruttoria del patto territoriale o del contratto d'area di cui l'intervento fa parte, della documentazione finale di spesa, predisposta dal soggetto beneficiario del finanziamento. 9. Le domande e le documentazioni di cui al presente articolo sono trasmesse all'istituto convenzionato dal responsabile unico ovvero dal soggetto responsabile, i quali ultimi attestano la effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti. 10. L'istituto convenzionato verifica la documentazione di spesa relativa a ciascuna iniziativa e intervento predisposta dal soggetto beneficiario delle agevolazioni e trasmessa tramite il responsabile unico o il soggetto responsabile, ed eroga le singole quote annuali di ogni iniziativa e intervento previsti nel contratto d'area o nel patto territoriale entro venti giorni dalla data in cui e' resa disponibile la documentazione medesima. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nel caso di protocolli aggiuntivi ai patti territoriali e ai contratti d'area approvati ai sensi dei punti 2.7 e 3.8 della delibera del CIPE del 21 marzo 1997.».
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| Art. 2. Revoca delle agevolazioni per mancato raggiungimento dell'obiettivo occupazionale
1. All'articolo 12, comma 3, del decreto 31 luglio 2000, n. 320, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procedera' ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50.». 2. All'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attivita' di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualita', la promozione, la pubblicita', l'abbattimento e l'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attivita'. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificita' delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attivita' produttive valutera' l'opportunita' di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali. 3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.».
Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, concernente la «Disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti territoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 2000, n. 260, S.O., come modificato dal presente regolamento, e' il seguente: «Art. 12 (Previsione di penali e revoca delle agevolazioni). - 1.-2. (Omissis). 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche su segnalazione del responsabile unico o del soggetto responsabile, provvede alla revoca delle agevolazioni alle imprese beneficiarie, nei seguenti casi: a) qualora per la medesima iniziativa siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche; b) qualora vengano distolte dall'uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui realizzazione o acquisizione e' stata oggetto dell'agevolazione, prima di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto; la revoca delle agevolazioni e' totale se la distrazione dall'uso previsto delle immobilizzazioni agevolate prima dei cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto costituisca una variazione sostanziale del programma agevolato non autorizzata, determinando, di conseguenza, il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dell'iniziativa; altrimenti la revoca e' parziale ed effettuata in misura proporzionale alle spese ammesse alle agevolazioni afferenti, direttamente o indirettamente l'immobilizzazione distratta ed al periodo di mancato utilizzo dell'immobilizzazione medesima con riferimento al prescritto quinquennio; c) nel caso di cui all'art. 7, comma 1, lettera e), ove non ricorrano i presupposti di cui alla lettera b); d) qualora sia stata accertata una grave violazione delle norme sul lavoro e dei contratti collettivi di lavoro e non si sia provveduto da parte dell'impresa alla regolarizzazione; e) qualora l'iniziativa non venga ultimata entro quarantotto mesi dalla data di inizio dell'istruttoria, convenzionalmente identificata con la data di presentazione della relativa richiesta, salvo che il termine stesso sia prorogato, la proroga puo' essere concessa una sola volta e per un periodo non superiore a dodici mesi, per i patti territoriali approvati con deliberazioni CIPE del 18 dicembre 1996, 23 aprile 1997 e 26 giugno 1997, il termine decorre dalla data di rilascio della concessione provvisoria, se successiva a quella di inizio dell'istruttoria; la revoca dell'agevolazione e' parziale, nella misura del 10%, se l'iniziativa e' comunque ultimata entro i sei mesi successivi alla scadenza della proroga; qualora per una iniziativa si sia resa necessaria la notifica alla Commissione europea ai sensi della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato il termine decorre dalla ricezione dell'autorizzazione; f) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario, g) qualora nell'esercizio a regime, ovvero nell'esercizio successivo alla data di entrata a regime, si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale superiore agli 80 punti percentuali in diminuzione. Per scostamenti compresi fra gli 80 e i 30 punti percentuali si applica una percentuale di revoca parziale pari alla differenza tra lo scostamento stesso e il limite di 30 punti percentuali. Non si provvede a revoca per scostamenti contenuti nel limite di 30 punti percentuali in diminuzione. Qualora sia intervenuta una riduzione dell'investimento ammesso a consuntivo rispetto a quello ammesso in via provvisoria, sempre che l'investimento realizzato risulti organico e funzionale, si procedera' ad un adeguamento dell'obiettivo occupazionale proporzionale alla diminuzione registrata. Per gli interventi in aree per le quali sia stato riconosciuto lo stato di crisi, le percentuali di cui ai periodi precedenti sono elevate rispettivamente a 100 e 50. 3-bis. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca e relative ad attivita' di servizi, quali la ricerca, l'assistenza, il controllo per la certificazione di qualita', la promozione, la pubblicita', l'abbattimento e 1'esbosco, per "esercizio a regime" si deve intendere l'intero periodo di effettivo svolgimento delle suddette attivita'. In riferimento al solo settore della produzione agricola primaria, in considerazione di particolari specificita' delle colture oggetto del programma di investimento agevolato, ovvero nei soli territori dove e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale a causa di eventi dovuti a fattori climatici, il Ministero delle attivita' produttive valutera' l'opportunita' di posticipare l'esercizio a regime, sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali. 3-ter. Nel calcolo degli occupati sono comprese anche le figure professionali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. 4. (Omissis)».
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| Art. 3. Modifica dell'indirizzo produttivo
1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' inserito il seguente: «Art. 12-bis (Modifica dell'indirizzo produttivo). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste risultino realizzate in misura non inferiore al 30 per cento degli investimenti ammessi e non risultino scaduti i termini per il completamento degli investimenti, puo' essere autorizzata la modifica dell'indirizzo produttivo originariamente indicato, nell'ambito dei settori produttivi di cui alla decisione di autorizzazione comunitaria dei regimi di aiuto di cui al regolamento CE n. 794/2004 del 21 aprile 2004, purche' siano rispettati gli obiettivi occupazionali ed i tempi per il completamento del programma. Il conseguimento del predetto limite deve essere dimostrato dall'impresa interessata al soggetto responsabile locale mediante esibizione di titoli di spesa regolarmente quietanzati. 2. La previsione di produzioni rientranti in un diverso codice ISTAT puo' essere consentita per una sola volta.». |
| Art. 4 Differimento dei termini per il completamento dei programmi
1. Dopo l'articolo 12 del decreto 31 luglio 2000, n. 320, e' inserito il seguente: "Art. 12-ter (Differimento dei termini per il completamento dei programmi). - 1. Per le iniziative imprenditoriali agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area, qualora queste alla data di ultimazione, ovvero alla scadenza dei 48 mesi o, in caso di rimodulazioni, dei 24 mesi, entrambi eventualmente prorogati di 12 mesi, risultino realizzate in misura non inferiore al 50 per cento degli investimenti ammessi, e' disposto, su richiesta dell'impresa interessata, un differimento dei termini per il completamento del programma, comunque non superiore a ulteriori 12 mesi. Per la dimostrazione della realizzazione del predetto limite si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12-bis. In sede di prima applicazione, il predetto limite del 50 per cento deve essere accertato alla data del 31 dicembre 2005. 2. Per programmi di investimento, relativi ad iniziative agevolate a valere sui Patti territoriali, superiori a 1,5 milioni di euro, la cui realizzazione comporta complessita' tali da richiedere piu' articolati e specifici procedimenti autorizzativi, i 48 mesi o, in caso di rimodulazione, i 24 mesi di cui al comma 1 decorrono dalla data di rilascio da parte delle amministrazioni competenti dell'ultima autorizzazione necessaria a dichiarare l'inizio ai lavori.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 aprile 2006 Il Ministro: Scajola
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 310 |
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