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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEI TRASPORTI |  | DECRETO 7 giugno 2006 |  | Norme sull'afflusso e circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DEI TRASPORTI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato   con  decreto  legislativo  10 settembre  1993,  n.  360, concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;
 Vista  la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state   dettate   le   istruzioni   relative   all'applicazione   del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
 Considerato  che  ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, ora Ministro dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi   di   piu'   intenso   movimento  turistico,  l'afflusso  e  la circolazione  nelle  piccole  isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;
 Vista  la  delibera  della  giunta comunale del comune di Ischia in data  3 febbraio 2006, n. 24, concernente il divieto di afflusso e di circolazione  sull'isola  di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della regione Campania;
 Vista  la  delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 21 febbraio 2006, n. 12, concernente il divieto di afflusso e di  circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e  ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;
 Vista  la delibera della giunta comunale del comune di Casamicciola Terme  in  data  31 marzo  2006,  n.  43,  concernente  il divieto di afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel territorio della regione Campania;
 Vista la delibera della giunta comunale del comune di Forio in data 6 marzo  2006,  n.  32,  concernente  il  divieto  di  afflusso  e di circolazione  sull'Isola  di  Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti nel territorio della regione Campania;
 Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  del  comune di Barano d'Ischia  in  data  2 febbraio 2006, n. 14, concernente il divieto di afflusso  e  di  circolazione sull'Isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli  e  ciclomotori  appartenenti  a  persone  residenti  nel territorio   della   regione   Campania   con  esclusione  di  quelli appartenenti  ai  residenti  nella regione Campania che dimostrino di soggiornare  almeno  trenta  giorni  in  casa  privata  con  regolare contratto  di  affitto  o quindici giorni in un albergo del comune di Barano  d'Ischia,  limitatamente  ad  un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
 Vista la nota del comune di Serrara Fontana in data 18 maggio 2006, prot.  n.  5427,  con  la  quale  il Comune stesso formula le proprie proposte circa il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola di Ischia  degli  autoveicoli,  motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone   residenti   nel   territorio  della  regione  Campania  con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che  dimostrino di soggiornare almeno quindici giorni in casa privata con  regolare contratto di affitto o quindci giorni in un albergo del comune  di  Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;
 Vista  la  nota  n.  2843,  del  5 ottobre  2005,  con  la quale si richiedeva  all'Azienda  autonoma  di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida, l'emissione del parere di competenza;
 Vista  la nota della prefettura di Napoli prot. n. 939 Gab/Urp, del 1° giugno  2006,  con  la  quale  si  esprime il parere favorevole al divieto  di  afflusso  e  circolazione nel periodo estivo dei veicoli nell'Isola di Ischia;
 Vista  la  nota n. 2843, del 5 ottobre 2005, e la nota di sollecito n.  715,  del 16 maggio 2006, con le quali si e' chiesto alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;
 Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  Amministrativo Regionale per il Lazio  -  Sez.  3°  -  n.  1109,  del 18 giugno 1999, che considera i soggetti  non  residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola  di  Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;
 Vista  l'ordinanza  del  Tribunale  Amministrativo Regionale per la Campania  Sez. 1° - n. 2972/2000, del 21 giugno 2000, che ritiene che la  soluzione  di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente,  proposta  dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;
 Ritenuto  opportuno  adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della  circolazione  stradale  per  le ragioni espresse nei succitati atti;
 Decreta:
 Art. 1.
 Divieto
 Dal  17 giugno  2006 al 30 settembre 2006 sono vietati l'afflusso e la  circolazione  sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano  d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli,   motoveicoli  e  ciclomotori,  appartenenti  a  persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti  sul  territorio  della  regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'Isola.
 |  |  |  | Art. 2. Divieto
 Nel  medesimo  periodo  il divieto di cui all'art. 1 e' esteso agli autoveicoli  di  massa  complessiva  a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.
 |  |  |  | Art. 3. Deroghe
 Nel  periodo  e  nei comuni di cui all'art. 1 e' concessa deroga al divieto per i veicoli appresso elencati:
 a) autoambulanze,   veicoli   delle  forze  dell'ordine  e  carri funebri;
 b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente  alle  giornate  dal  lunedi'  al venerdi', purche' non festive.  Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi  di  prima necessita' e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o  bagagli  al  seguito  di  comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;
 c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purche' muniti dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera;
 d) autoveicoli  per  il  trasporto  di artisti e attrezzature per occasionali  prestazioni  di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali,  fiere  e  mercati.  Il permesso di sbarco verra' concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessita';
 e) autobus  di  lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno  sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite  aree  loro  destinate  e  potranno essere ripresi solo alla partenza;
 f) autoveicoli di proprieta' della Amministrazione provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di  viabilita', autoveicoli di proprieta' dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;
 g) veicoli  in  uso  a  soggetti  che  risultino  proprietari  di abitazioni  ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur  non  avendo  la  residenza  anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune sul quale e' indicata l'ubicazione dell'abitazione  di  proprieta', limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;
 h) veicoli  che  trasportano  merci  ed attrezzature destinate ad ospedali  e/o  case  di  cura,  sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;
 i) veicoli   che  trasportano  esclusivamente  veicoli  nuovi  da immatricolare;
 j) veicoli,  nel  numero  di uno per ciascun nucleo familiare, di persone   residenti   nel   territorio  della  regione  Campania  che dimostrino  di  soggiomare  per  almeno  trenta  giorni  in  una casa privata,  con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del comune di Barano d'Ischia, alle quali sara' rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto comune;
 k) veicoli,  nel  numero  di uno per ciascun nucleo familiare, di persone   residenti   nel   territorio  della  regione  Campania  che dimostrino  di  soggiornare  per  almeno  quindici giorni in una casa privata,  con regolare contratto di affitto, o per quindici giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, alle quali sara' rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto comune.
 |  |  |  | Art. 4. Sanzioni
 Chiunque  viola  i divieti di cui al presente decreto e' punito con la  sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro  1.433  cosi'  come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo  30 aprile  1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto  del  Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-bis, del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 |  |  |  | Art. 5. Autorizzazioni in deroga
 Al  Prefetto di Napoli e' concessa la facolta', in caso di appurata e  reale necessita' ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in   deroga   al   divieto  di  sbarco  sull'isola  di  Ischia.  Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza  sull'isola.  Qualora  le esigenze che hanno dato luogo al rilascio  di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale,  le  Amministrazioni  comunali,  in  presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.
 |  |  |  | Art. 6. Vigilanza
 Il  prefetto  di  Napoli  e  le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte  di  propria  competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica  sorveglianza  del  rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.
 Roma, 7 giugno 2006
 Il Ministro: Bianchi Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 3, foglio n. 55
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