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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 7 aprile 2006 |  | Norme  di applicazione del regolamento CE n. 1898/2005 - capitolo III -  relativo  alla  concessione mediante gara di un aiuto per il burro concentrato   destinato  al  consumo  diretto  nella  comunita'.  (Ex 429/1990). |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1255/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che ha sostituito il regolamento (CEE ) n. 804/68 del Consiglio del  27 giugno  1968,  relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  2771/99  della commissione, del 16 dicembre    1999    e   successive   modifiche,   integrazioni   e codificazioni,  che  stabilisce  le  modalita'  di applicazione degli interventi sul mercato del burro e della crema di latte;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1898/2005  della commissione, del 9 novembre  2005,  recante  modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1255/99  del  Consiglio  per  quanto  concerne le misure di smaltimento sul mercato comunitario per la crema di latte, il burro e il  burro  concentrato e, in particolare, il capitolo III concernente la  concessione  mediante  gara  di un aiuto per il burro concentrato destinato  al  consumo  diretto nella Comunita', che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 429/90;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  213/2001  della  Commissione, del 9 gennaio   2001,   che   stabilisce   modalita'  d'applicazione  del regolamento  (CE)  n.  1255/1999  per quanto riguarda i metodi per le analisi  e  la  valutazione  qualitativa  del  latte  e  dei prodotti lattiero-caseari;
 Visto  il  regolamento (CE) n. 1258/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1663/95  della  Commissione,  del 7 luglio   1995,   che   stabilisce  modalita'  di  applicazione  del regolamento  (CEE)  n.  729/70  per  quanto  riguarda 1a procedura di liquidazione dei fondi FEAOG, sezione «garanzia»;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  3002/92  della  Commissione, del 16 ottobre  1992,  che  stabilisce  modalita' comuni per il controllo dell'utilizzazione  o  della  destinazione  di  prodotti  provenienti dall'intervento;
 Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della  Commissione  del 2 luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni  d'applicazione del regolamento  (CEE)  n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale  comunitario  ed in particolare la parte IV bis, relativa al controllo dell'utilizzazione o della destinazione delle merci;
 Viste   le   circolari   6 aprile   1993,   n.   8,  del  Ministero dell'agricoltura e delle foreste e 25 marzo 1994, n. 3, del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e forestali, con le quali sono state   impartite   disposizioni   per   l'applicazione  delle  norme comunitarie  relative  al  controllo  sugli scambi intracomunitari di prodotti  del settore lattiero-caseario provenienti dall'intervento o che   usufruiscono  di  aiuti  e  sono  vincolati  a  destinazioni  o utilizzazioni particolari;
 Viste  le  circolari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste n. 8 del 24 marzo 1990 e n. 33 del 9 ottobre 1992 contenenti norme di applicazione del regolamento CEE n. 429/90;
 Visto  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione  dell'AIMA  e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in  agricoltura  (AGEA),  a norma  dell'art.  11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  legislativo  15 giugno  2000, n. 188 contenente disposizioni   integrative   e  correttive  del  decreto  legislativo 27 maggio 1999, n. 165;
 Visto   il   decreto-legge  22 ottobre  2001,  n.  381,  contenente disposizioni  urgenti  concernenti  l'Agenzia  per  le  erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano;
 Vista  la  legge  29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;
 Considerata   la   necessita'   di  disciplinare  il  rilascio  dei riconoscimenti  e delle autorizzazioni in conformita' alla richiamata normativa comunitaria, abrogando le precedenti disposizioni;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 16 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Il presente decreto detta norme di applicazione del capitolo III de  regolamento  (CE)  n. 1898/2005 della Commissione, del 9 novembre 2005, in seguito denominato «regolamento».
 |  |  |  | Art. 2. 1.  I  riconoscimenti  di  cui  all'art.  63 del «regolamento» sono rilasciati  dalle  regioni  e  dalle  province  autonome  di Trento e Bolzano, alle imprese richiedenti i cui stabilimenti sono ubicati nei loro territori.
 2.   Gli  organismi  competenti  al  rilascio  del  riconoscimento, designati  dalle  autorita'  regionali  e  delle province autonome di Trento e Bolzano, sono in seguito denominati «organo regionale».
 3. I controlli prescritti dal «regolamento», indicati nell'allegato al   presente   decreto   eccezion  fatta  per  quelli  afferenti  al riconoscimento  degli  stabilimenti  sono  esercitati  dall'organismo pagatore competente per territorio, ai sensi e nel rispetto di quanto stabilito ai punti 3 e 4 dell'allegato al regolamento CE n. 1663/95.
 4. L'AGEA, in qualita' di autorita' competente per il coordinamento dei   controlli  di  cui  al  comma 3,  coordina  l'espletamento  dei controlli e delle attivita' correlate e ne definisce le modalita'.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  domande  di riconoscimento di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate, per ciascuno stabilimento, all'«organo regionale».
 2.  Gli  stabilimenti  per  i  quali viene presentata la domanda di riconoscimento    devono   possedere   i   requisiti   previsti   dal «regolamento»  e  le  relative  domande  devono contenere gli impegni previsti  dallo  stesso  regolamento  e  devono  essere corredate dal certificato,  con  vigenza,  di  iscrizione alla Camera di commercio, industria,  agricoltura  e artigianato, dalla documentazione idonea a dimostrare  la  disponibilita' dello stabilimento e dalla planimetria del medesimo.
 3.   Le  domande  sono  sottoscritte  dal  titolare  o  dal  legale rappresentante    dell'impresa,   conformemente   alle   disposizioni dell'art.  38  del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 |  |  |  | Art. 4. Ogni  riconoscimento  rilasciato,  a  cui  e'  attribuito un numero d'ordine  progressivo  unitamente  al  codice ISTAT che identifica la regione,   e'   indirizzato,  oltre  che  all'impresa  interessata  e all'organismo  di  cui  all'art.  2,  comma 3, anche all'AGEA - «Area coordinamento»  e al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale  delle  politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre, 20 - 00187 Roma.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  In  materia  di  revoche  e  sospensioni  dei riconoscimenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 65 del «regolamento».
 2.  Le  revoche  e  le sospensioni dei riconoscimenti sono adottate dall'«organo  regionale»  su  proposta  delle  autorita'  deputate ad effettuare  i  controlli. Lo stesso «organo regionale» puo' adottare, ove se ne verifichino le condizioni, la decisione di cui all'art. 65, paragrafo 1,   secondo   comma e   paragrafo 2,   secondo   comma del «regolamento».
 3.  Le  proposte  di  revoca o di sospensione sono corredate da una dettagliata   relazione  sulle  inadempienze  o  sulle  irregolarita' riscontrate.
 4.  Le  revoche  e  le sospensioni dei riconoscimenti adottate sono contestualmente indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
 |  |  |  | Art. 6. 1.  Qualora  un'impresa  riconosciuta  cambi la sua ragione sociale senza  apportare modifiche agli stabilimenti, per poter continuare ad usufruire  del  riconoscimento  deve  chiedere all'«organo regionale» competente   al   rilascio   dei   riconoscimenti,   la  voltura  del riconoscimento    precedente,    presentando   domanda,   debitamente documentata.
 2.  La domanda di voltura e' sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa conformemente alle disposizioni dell'art. 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000.
 3.  Nel caso in cui un'impresa ceda un proprio stabilimento per cui abbia   ottenuto   il  riconoscimento,  l'impresa  subentrante  deve, comunque, chiedere il riconoscimento ai sensi dell'art. 2.
 4.  Le variazioni dei riconoscimenti adottate sono indirizzate agli stessi soggetti di cui all'art. 4.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Qualora  dai  controlli  effettuati  emergano  irregolarita'  o violazioni della normativa comunitaria o nazionale che comportano una indebita   percezione   degli  aiuti,  l'organismo  che  ha  rilevato l'irregolarita'  o  la  violazione di cui sopra comunica l'infrazione rilevata e l'entita' delle somme indebitamente percepite ovvero delle cauzioni  indebitamente  svincolate,  oltre  che ai soggetti previsti della  legge  n. 689 del 24 novembre 1981, anche all'organismo di cui all'art.  2,  comma 3,  all'AGEA - Area coordinamento e al competente «organo regionale».
 2.  Le amministrazioni competenti procedono al recupero delle somme indebitamente  percepite  espletando  tutti gli ulteriori adempimenti prescritti all'art. 3 della legge n. 898 del 23 dicembre 1986.
 3.  L'organismo di cui all'art. 2, comma 3, oltre ad adottare tutte le   misure   cautelative   previste  in  caso  di  constatazione  di irregolarita',  attiva le procedure prescritte dal regolamento CEE n. 1469/95 conformemente a quanto stabilito dalla circolare n. 233/D del 27 settembre 1995 del Ministero delle finanze.
 |  |  |  | Art. 8. 1.  I  riconoscimenti  rilasciati  dal  Ministero  delle  politiche agricole  e  forestali  prima  dell'entrata  in  vigore  del presente decreto restano validi.
 2.  Le  imprese autorizzate forniscono all'«organo regionale» copia autenticata del riconoscimento.
 3.  In  materia  di  revoche  e  sospensioni  per  i riconoscimenti rilasciati  dal  MIPAF  si  applicano  le  disposizioni  dell'art. 5, comma 2 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 9. 1. Ai fini degli adempimenti previsti all'art. 69 del «regolamento» gli  operatori  riconosciuti  e  i  commercianti di burro concentrato trasmettono  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento  delle  filiere  agricole  e  agroalimentari - Direzione generale  delle  politiche agricole - Polagr. III - via XX settembre, 20  - 00187 Roma, entro cinque giorni dalla fine di ogni trimestre, i prezzi  di  vendita  al  dettaglio  del burro concentrato riferiti al trimestre precedente.
 |  |  |  | Art. 10. Le procedure di controllo, la tenuta dei registri, le comunicazioni che  devono  essere effettuate dalle ditte e le comunicazioni tra gli organismi    di   controllo   sono   definite   dall'AGEA   -   «Area coordinamento».
 |  |  |  | Art. 11. I  prelievi  dei  campioni da analizzare e le relative analisi sono eseguiti  nel  rispetto  di  quanto  stabilito  dal regolamento CE n. 213/2001  e  secondo  le  modalita'  definite  ai  sensi dell'art. 2, comma 4 del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 12. La  circolare  24 marzo  1990,  n.  8,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 103 del 5 maggio 1990 e la circolare  9 ottobre 1992, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 247 del 20 ottobre 1992, sono abrogate.
 Il  presente  decreto,  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 aprile 2006
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio  di  controllo  atti  Ministeri  delle  attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 293
 |  |  |  | Allegato CONTROLLI DA SVOLGERE A) Riconoscimento degli stabilimenti.
 1.  Controlli  finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti  ove  si  intende  effettuare la fabbricazione del burro concentrato denaturato e il relativo imballaggio.
 Tipo  di  controllo:  controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative.
 2.  Controlli  finalizzati al rilascio dei riconoscimenti per gli stabilimenti  ove  si  intende  effettuare  l'imballaggio  del  burro concentrato denaturato.
 Tipo  di  controllo:  controllo  preventivo con ispezione in loco negli stabilimenti, per verificare l'idoneita' degli impianti e dello stabilimento, dei magazzini e delle strutture amministrative. B) Controlli sulla fabbricazione e imballaggio del burro concentrato.
 1. Controlli sulla fabbricazione di burro concentrato addizionato di rivelatori e del relativo imballaggio.
 Tipo di controllo: controlli in loco, sulla base del programma di fabbricazione,   almeno  per  ogni  offerta,  con  verifica  tecnica, amministrativa  e  con prelievo di campioni delle materie prime e dei prodotti   ottenuti   della   rispondenza  ai  requisiti  prescritti. Controllo  dei  quantitativi ottenuti, delle rese e della rispondenza degli imballaggi.
 Controllo periodico complementare mediante esame approfondito dei registri  e  della  contabilita',  nonche'  mediante  la verifica del rispetto delle condizioni di riconoscimento dello stabilimento.
 Verifica  analitica  della  qualita'  dei  traccianti  (grado  di purezza).
 2. Controlli sull'imballaggio del burro concentrato denaturato.
 Tipo di controllo: controlli in loco tecnico amministrativi volti a verificare il corretto imballaggio di tutto il prodotto acquistato. C) Commercializzazione del burro concentrato denaturato.
 1.  Controllo  sulla  commercializzazione  del  burro concentrato denaturato fabbricato in Italia.
 Tipo  di  controllo: controlli amministrativi in loco, sulla base delle  comunicazioni  di cessione del prodotto volti ad accertare che tutto  il prodotto sia preso in carico dai dettaglianti o da soggetti equiparati.
 2.  Controllo  sulla  commercializzazione  di  burro  concentrato denaturato confezionato proveniente come tale da altri Paesi membri.
 Tipo  di  controllo: controlli amministrativi in loco, sulla base delle  comunicazioni  di cessione del prodotto volti ad accertare che tutto  il prodotto sia preso in carico dai dettaglianti o da soggetti equiparati.
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