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| Gazzetta n. 138 del 16 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 214 |  | Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione;
 Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto  l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
 Vista  la  legge  24 novembre  2000,  n.  340,  ed  in  particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, nonche' il numero 28 dell'allegato A;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
 Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;
 Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
 Visto  il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, recante  disposizioni  relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto  della  domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi,  nonche'  all'uniformita'  dei  connessi  servizi  resi  dai Comandi  provinciali  dei vigili del fuoco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 febbraio 2006;
 Acquisiti  i  pareri della VIII Commissione permanente della Camera dei  deputati in data 7 marzo 2006 e della 13ª Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 29 marzo 2006;
 Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto  con  i Ministri dell'interno e delle attivita' produttive;
 E m a n a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Ambito d'applicazione
 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di prevenzione incendi  per  la  messa  in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 m3, di seguito denominati depositi.
 2.   Sono   esclusi   dall'ambito   di  applicazione  del  presente regolamento  i  depositi  di  gas  di petrolio liquefatto in serbatoi fissi  di  capacita' complessiva non superiore a 5 m3, al servizio di attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione  incendi ai sensi dell'articolo 36   del   decreto   del  Presidente  della  Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e dell'articolo 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti
 del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
 ufficiali  della  Repubblica italiana, approvato con D.P.R.
 28  dicembre  1985,  n. 1092, al solo fine di facilitare la
 lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
 il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
 atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 -  Si trascrive il testo del comma 2 dell'art. 17 della
 legge  23 agosto  1988,  n.  400, pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
 recante:    «Disciplina   dell'attivita'   di   Governo   e
 ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
 «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
 deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
 Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
 disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
 di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
 della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
 regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
 regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
 norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
 norme regolamentari.».
 -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  20  della legge
 15 marzo  1997,  n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 17 marzo  1997,  n.  63,  supplemento  ordinario,  recante:
 «Delega  al  Governo  per  il  conferimento  di  funzioni e
 compiti  alle  regioni  ed enti locali per la riforma della
 Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
 amministrativa».
 «Art.  20.  - 1. Il Governo, sulla base di un programma
 di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
 Consiglio   dei   Ministri,   in  relazione  alle  proposte
 formulate  dal  Ministri  competenti, sentita la Conferenza
 unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto  legislativo
 28 agosto  1997,  n.  281,  entro  la  data  del 30 aprile,
 presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un
 disegno  di  legge  per  la  semplificazione e il riassetto
 normativo,  volto  a  definire,  per l'anno successivo, gli
 indirizzi,   i  criteri,  le  modalita'  e  le  materie  di
 intervento,  anche ai fini della ridefinizione dell'area di
 incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo
 all'assetto  delle  competenze dello Stato, delle regioni e
 degli  enti  locali.  In  allegato  al  disegno di legge e'
 presentata  una  relazione  sullo stato di attuazione della
 serplificazione e del riassetto.
 2.  Il  disegno  di  legge  di  cui  al comma 1 prevede
 l'emanazione  di  decreti  legislativi,  relativamente alle
 norme  legislative sostanziali e procedimentali, nonche' di
 regolamenti al sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, della legge
 23 agosto  1988, n. 400, e successive modificazioni, per le
 norme regolamentari di competenza dello Stato.
 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
 le  singole  materie,  stabiliti  con  la  legge annuale di
 semplificazione  e  riassetto  normativo, l'esercizio delle
 deleghe  legislative  di  cui  ai commi 1 e 2 si attiene ai
 seguenti principi e criteri direttivi:
 a) definizione     del    riassetto    normativo    e
 codificazione   della   normativa   primaria  regolante  la
 materia,  previa  acquisizione  del parere del Consiglio di
 Stato,  reso  nel termine di novanta giorni dal ricevimento
 della    richiesta,   con   determinazione   dei   principi
 fondamentali nelle materie di legislazione concorrente;
 a-bis)  coordinamento formale e sostanziale del testo
 delle   disposizioni   vigenti,   apportando  le  modifiche
 necessarie  per  garantire  la coerenza giuridica, logica e
 sistematica  della  normativa  e per adeguare, aggiornare e
 semplificare il linguaggio normativo;
 b) indicazione  esplicita delle norme abrogate, fatta
 salva  l'applicazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla
 legge in generale premesse al codice civile;
 c) indicazione  dei principi generali, in particolare
 per  quanto attiene alla informazione, alla partecipazione,
 al  contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita' che
 regolano   i   procedimenti   amministrativi  al  quali  si
 attengono  i  regolamenti previsti dal comma 2 del presente
 articolo,  nell'ambito  dei  principi stabiliti dalla legge
 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
 d) eliminazione   degli   interventi   amministrativi
 autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
 liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
 pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
 pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
 regolazione  dei  mercati  e alla tutela della concorrenza,
 alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
 all'ordinato    assetto   del   territorio,   alla   tutela
 dell'igiene e della salute pubblica;
 e) sostituzione   degli   atti   di   autorizzazione,
 licenza,  concessione,  nulla  osta, permesso e di consenso
 comunque   denominati   che  non  implichino  esercizio  di
 discrezionalita'  amministrativa  e il cui rilascio dipenda
 dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
 una  denuncia di inizio di attivita' da presentare da parte
 dell'interessato  all'amministrazione  competente corredata
 dalle  attestazioni  e  dalle  certificazioni eventualmente
 richieste;
 f) determinazione  dei  casi  in  cui  le  domande di
 rilascio  di  un atto di consenso, comunque denominato, che
 non  implichi esercizio di discrezionalita' amministrativa,
 corredate   dalla  documentazione  e  dalle  certificazioni
 relative   alle   caratteristiche   tecniche  o  produttive
 dell'attivita'  da  svolgere,  eventualmente  richieste, si
 considerano  accolte  qualora non venga comunicato apposito
 provvedimento  di  diniego  entro  il  termine  fissato per
 categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
 procedimento,     con    esclusione,    in    ogni    caso,
 dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto;
 g) revisione     e     riduzione    delle    funzioni
 amministrative non direttamente rivolte:
 1)  alla  regolazione  ai  fini dell'incentivazione
 della concorrenza;
 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di
 esclusivita', anche alla luce della normativa comunitara;
 3)  alla  eliminazione  dei  limiti  all'accesso  e
 all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative;
 4)    alla   protezione   di   interessi   primari,
 costituzionalmente  rilevanti,  per  la realizzazione della
 solidarieta' sociale;
 5)  alla  tutela  dell'identita'  e  della qualita'
 della    produzione   tipica   e   tradizionale   e   della
 professionalita';
 h) promozione degli interventi di autoregolazione per
 standard  qualitativi e delle certificazioni di conformita'
 da  parte  delle  categorie  produttive, sotto la vigilanza
 pubblica  o  di  organismi indipendenti, anche privati, che
 accertino  e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi delle
 attivita'  economiche e professionali, nonche' dei processi
 produttivi e dei prodotti o dei servizi;
 i) per  le  ipotesi  per  le  quali  sono soppressi i
 poteri  amministrativi  autorizzatori o ridotte le funzioni
 pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
 private,     previsione     dell'autoconformazione    degli
 interessati  a  modelli di regolazione, nonche' di adeguati
 strumenti  di verifica e controllo successivi. I modelli di
 regolazione    vengono   definiti   dalle   amministrazioni
 competenti    in    relazione    all'incentivazione   della
 concorrenzialita',  alla riduzione dei costi privati per il
 rispetto   dei   parametri   di  pubblico  interesse,  alla
 flessibilita'  dell'adeguamento  dei  parametri stessi alle
 esigenze manifestatesi nel settore regolato;
 l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
 comuni,  salvo  il  conferimento  di  funzioni  a province,
 citta'   metropolitane,   regioni   e   Stato  al  fine  di
 assicurarne  l'esercizio  unitario  in  base ai principi di
 sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
 determinazione  dei  principi  fondamentali di attribuzione
 delle  funzioni  secondo  gli stessi criteri da parte delle
 regioni    nelle    materie   di   competenza   legislativa
 concorrente;
 m) definizione    dei    criteri    di    adeguamento
 dell'organizzazione   amministrativa   alle   modalita'  di
 esercizio delle funzioni di cui al presente comma;
 n) indicazione  esplicita dell'autorita' competente a
 ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
 ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
 3-bis.   il   Governo,   nelle  materie  di  competenza
 esclusiva    dello   Stato,   completa   il   processo   di
 codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
 contestualmente  al  decreto  legislativo di riassetto, una
 raccolta  organica  delle  norme regolamentari regolanti la
 medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
 disciplina  di livello primario e semplificandole secondo i
 criteri di cui ai successivi commi.
 4.  I  decreti  legislativi  e  i regolamenti di cui al
 comma 2,  emanati sulla base della legge di semplificazione
 e  riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne le
 funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
 principi:
 a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
 di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
 strumentali,  in  modo  da  ridurre  il  numero  delle fasi
 procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
 riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
 funzioni  per  settori omogenei, sopprimendo gli organi che
 risultino  superflui e costituendo centri interservizi dove
 ricollocare   il   personale   degli   organi  soppressi  e
 raggruppare  competenze  diverse  ma confluenti in un'unica
 procedura,  nel  rispetto dei principi generali indicati ai
 sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
 alle regioni;
 b) riduzione  dei  termini  per  la  conclusione  dei
 procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
 previsti per procedimenti tra loro analoghi;
 c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
 tipo  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni o
 presso diversi uffici della medesima amministrazione;
 d)    riduzione    del    numero    di   procedimenti
 amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
 riferiscono alla medesima attivita';
 e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
 spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
 disposizioni  che  prevedano termini perentori, prorogabili
 per   una   sola   volta,   per  le  fasi  di  integrazione
 dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
 provvedimenti si intendono adottati;
 f)  aggiornamento delle procedure, prevedendo la piu'
 estesa    e   ottimale   utilizzazione   delle   tecnologie
 dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
 con i destinatari dell'azione amministrativa;
 f-bis)  generale possibilita' di utilizzare, da parte
 delle  amministrazioni  e dei soggetti a queste equiparati,
 strumenti  di  diritto  privato,  salvo che nelle materie o
 nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
 essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi;
 f-ter)  conformazione  ai principi di sussidiarieta',
 differenziazione  e  adeguatezza,  nella ripartizione delle
 attribuzioni   e   competenze   tra   i   diversi  soggetti
 istituzionali,   nella   istituzione  di  sedi  stabili  di
 concertazione  e  nei rapporti tra i soggetti istituzionali
 ed    i    soggetti    interessati,   secondo   i   criteri
 dell'autonomia,    della    leale   collaborazione,   della
 responsabilita' e della tutela dell'affidamento;
 f-quater)  riconduzione delle intese, degli accordi e
 degli  atti equiparabili comunque denominati, nonche' delle
 conferenze  di  servizi,  previste dalle normative vigenti,
 aventi  il  carattere  della  ripetitivita',  ad uno o piu'
 schemi  base  o  modelli di riferimento nei quali, al sensi
 degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
 n.  241,  e  successive  modificazioni,  siano stabilite le
 responsabilita',   le   modalita'   di   attuazione   e  le
 conseguenze degli eventuali inadempimenti;
 f-quinquies)   avvalimento   di  uffici  e  strutture
 tecniche  e  amministrative  pubbliche  da  parte  di altre
 pubbliche  amministrazioni,  sulla base di accordi conclusi
 ai  sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 successive modificazioni.
 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
 su  proposta  del  Ministro  competente, di concerto con il
 Presidente  del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la
 funzione  pubblica,  con  i  Ministri  interessati e con il
 Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
 del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
 decreto    legislativo   28 agosto   1997,   n.   281,   e,
 successivamente,  dei pareri delle Commissioni parlamentari
 competenti  che  sono  resi  entro  il  termine di sessanta
 giorni dal ricevimento della richiesta.
 6.  I  regolamenti  di  cui al comma 2 sono emanati con
 decreto    del    Presidente   della   Repubblica,   previa
 deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su proposta del
 Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la
 funzione  pubblica, di concerto con il Ministro competente,
 previa  acquisizione  del parere della Conferenza unificata
 di  cui  all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
 n.  281,  quando  siano coinvolti interessi delle regioni e
 delle  autonomie  locali, del parere del Consiglio di Stato
 nonche' delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
 della  Conferenza  unificata  e del Consiglio di Stato sono
 resi  entro  novanta  giorni  dalla richiesta; quello delle
 Commissioni   parlamentari   e'  reso,  successivamente  ai
 precedenti,  entro  sessanta giorni dalla richiesta. Per la
 predisposizione  degli  schemi di regolamento la Presidenza
 del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche
 su  richiesta  del  Ministro  competente,  riunioni  tra le
 amministrazioni  interessate. Decorsi sessanta giorni dalla
 richiesta   di  parere  alle  Commissioni  parlamentari,  i
 regolamenti possono essere comunque emanati.
 7.   I   regolamenti   di   cui  al  comma 2,  ove  non
 diversamente  previsto  dai decreti legislativi, entrano in
 vigore  il  quindicesimo  giorno successivo alla data della
 loro  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale. Con effetto
 dalla  stessa  data sono abrogate le norme, anche di legge,
 regolatrici dei procedimenti.
 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
 ai  principi  di  cui  al  comma 4,  ai  seguenti criteri e
 principi:
 a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
 amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
 richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
 in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
 con  conferenze  di  servizi o con interventi, nei relativi
 procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
 b) individuazione   delle   responsabilita'  e  delle
 procedure di verifica e controllo;
 c) soppressione  dei  procedimenti  che risultino non
 piu'   rispondenti   alle   finalita'   e   agli  obiettivi
 fondamentali  definiti  dalla legislazione di settore o che
 risultino    in   contrasto   con   i   principi   generali
 dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
 d) soppressione  dei procedimenti che comportino, per
 l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
 benefici  conseguibili,  anche  attraverso  la sostituzione
 dell'attivita'   amministrativa   diretta   con   forme  di
 autoregolamentazione    da    parte    degli   interessati,
 prevedendone comunque forme di controllo;
 e) adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
 procedimentale  dell'attivita'  e degli atti amministrativi
 ai  principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
 al regime concessorio quello autorizzatorio;
 f)  soppressione  dei  procedimenti che derogano alla
 normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
 sussistano  piu'  le ragioni che giustifichino una difforme
 disciplina settoriale;
 g) regolazione,  ove  possibile, di tutti gli aspetti
 organizzativi e di tutte le fasi del procedimento.
 8-bis.  Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi
 di  semplificazione  e di qualita' della regolazione con la
 definizione  della  posizione italiana da sostenere in sede
 di  Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione della
 normativa  comunitaria,  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto
 legislativo   30 luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
 partecipazione  italiana  ai programmi di semplificazione e
 di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
 a livello europeo.
 9.  I  Ministeri sono titolari del potere di iniziativa
 della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
 materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
 indirizzo  e  coordinamento  della Presidenza del Consiglio
 dei   Ministri,   che   garantisce  anche  l'uniformita'  e
 l'omogeneita'    degli    interventi    di    riassetto   e
 semplificazione.  La  Presidenza del Consiglio dei Ministri
 garantisce,   in  caso  di  inerzia  delle  amministrazioni
 competenti,   l'attivazione  di  specifiche  iniziative  di
 semplificazione e di riassetto normativo.
 10.  Gli organi responsabili di direzione politica e di
 amministrazione   attiva   individuano   forme  stabili  di
 consultazione  e  di partecipazione delle organizzazioni di
 rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
 rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
 di semplificazione.
 11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
 accertamenti  sugli  effetti prodotti dalle norme contenute
 nei  regolamenti  di semplificazione e di accelerazione dei
 procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
 osservazioni  e proporre suggerimenti per la modifica delle
 norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
 amministrativa.».
 -  Si  riportano  i commi 1 e 2 dell'art. 1 e il n. 28)
 dell'allegato  A  della  legge  24 novembre  2000,  n. 340,
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 24 novembre 2000, n.
 275, recante, «Disposizioni per la delegificazione di norme
 e  per  la semplificazione di procedimenti amministrativi -
 legge di semplificazione 1999.»:
 «Art.  1  (Delegificazione  di  norme  e regolamenti di
 semplificazione).  - 1. La presente legge dispone, al sensi
 dell'art. 20, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la
 delegificazione   e  la  semplificazione  dei  procedimenti
 amministrativi e degli adempimenti elencati nell'allegato A
 ovvero  la soppressione di quelli elencati nell'allegato B,
 entrambi annessi alla presente legge.
 2.  Alla  delegificazione  e  alla  semplificazione dei
 procedimenti  di  cui  all'allegato A annesso alla presente
 legge   si   provvede  con  regolamenti  emanati  ai  sensi
 dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
 nel  rispetto  dei  principi,  criteri  e  procedure di cui
 all'art.  20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive
 modificazioni.».
 "Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 2)
 Elenco dei procedimenti da delegificare e semplificare.
 1.- 27. (Omissis).
 28.  Procedimento  per  la  denuncia  di  apparecchi  a
 pressione e serbatoi gpl e procedure di prevenzione incendi
 relative  ai depositi di gpl in serbatoi fissi di capacita'
 non eccedente 5 metri cubi.
 Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito,
 con modificazioni, dalla legge 16 giugno 1927, n. 1132;
 Legge 13 luglio 1966, n. 615, capo II;
 Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359;
 Legge 26 luglio 1965, n. 966;
 Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12 gennaio
 1998, n. 37.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica. 27 aprile
 1955,  n.  547,  pubblicato  nel supplemento ordinario alla
 Gazzetta  Ufficiale 12 luglio 1955, n. 158, reca «Norme per
 la prevenzione degli infortuni sul lavoro».
 -  La  legge  26 luglio  1965, n. 966, pubblicata nella
 Gazzetta   Ufficiale   16 agosto  1965,  n.  204,  reca  la
 «Disciplina  delle  tariffe, delle modalita' di pagamento e
 dei  compensi  al  personale del Corpo nazionale dei vigili
 del fuoco per i servizi a pagamento».
 -  Il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
 1982, n. 577, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto
 1982,   n.   229,   reca   «Approvazione   del  regolamento
 concernente l'espletamento dei servizi antincendi».
 -  La  legge  5 marzo  1990,  n.  46, pubblicata. nella
 Gazzetta Ufficiale 12 marzo 1990, n. 59, reca «Norme per la
 sicurezza degli impianti.».
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio
 1998,  n.  37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo
 1998,  n.  57, concerne «Regolamento recante disciplina dei
 procedimenti  relativi  alla  prevenzione  incendi, a norma
 dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
 -  Il  decreto  legislativo  11 febbraio  1998,  n. 32,
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 5 marzo 1998, n. 53,
 concerne la «Razionalizzazione del sistema di distribuzione
 dei  carburanti,  a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
 della legge 15 marzo 1997, n. 59».
 -  Il  decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998,
 pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1998, n. 104,
 reca «Disposizioni relative alle modalita' di presentazione
 ed  al contenuto della domande per l'avvio dei procedimenti
 di   prevenzione   incendi,   nonche'  all'uniformita'  dei
 connessi  servizi  resi  dai comandi provinciali dei Vigili
 del fuoco».
 Note all'art. 1:
 -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 36 del decreto del
 Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547:
 «Art.  36.  (Lavorazioni  pericolose  e  controllo  dei
 Vigili del fuoco). - Le aziende e le lavorazioni:
 a) nelle   quali   si  producono,  si  impiegano,  si
 sviluppano   o   si   detengono   prodotti   infianimabili,
 incendiabili o esplodenti;
 b) che,  per  dimensioni, ubicazione ed altre ragioni
 presentano  in  caso  di  incendio  gravi  pericoli  per la
 incolumita'  dei  lavoratori;  sono soggette, ai fini della
 prevenzione  degli  incendi,  al  controllo del Comando del
 Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
 La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al
 precedente  comma  e'  fatta  con decreto presidenziale, su
 proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
 sociale,  di  concerto  con  i  Ministri  per l'industria e
 commercio e per l'interno.».
 - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26 luglio
 1965, n. 966 (La presente legge e' stata abrogata dall'art.
 35,  del  decreto  legislativo  8 marzo  2006,  n.  139, ad
 eccezione  degli  articoli 2,  comma  1,  lettera c),  e  4
 limitatamente   agli   aspetti  non  compresi  nel  decreto
 legislativo   17 agosto   1999,  n.  334.  Con  riferimento
 all'art. 4 della legge n. 966/1965 vedi anche l'art. 16 del
 decreto legislativo n. 136/2006):
 «Art.  4. I depositi e le industrie pericolose soggetti
 alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche'
 la  periodicita' delle visite, sono determinati con decreto
 del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per
 l'industria   e   commercio,  in  relazione  alle  esigenze
 tecniche di sicurezza degli impianti.
 Indipendentemente  dalla  periodicita' stabilita con il
 provvedimento  di  cui  al  precedente  comma, l'obbligo di
 richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono
 modifiche  di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova
 destinazione  dei  locali  o  di  variazioni  qualitative e
 quantitative  delle  sostanze  pericolose  esistenti  negli
 stabilimenti  o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare
 le condizioni di sicurezza. precedentemente accertate.
 Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i
 controlli  e  accertata  la rispondenza degli impianti alle
 prescrizioni  di  sicurezza,  rilascia  un  «certificato di
 prevenzione»  che ha validita' pari alla periodicita' delle
 visite.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Adempimenti del titolare del deposito
 1. Ai fini della prevenzione incendi, gli enti e i privati titolari dei depositi di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a richiedere al  Comando  provinciale  dei vigili del fuoco, di seguito denominato Comando,  il  sopralluogo  finalizzato al rilascio del certificato di prevenzione incendi.
 2. Alla richiesta di cui al comma 1 sono allegati:
 a) la  dichiarazione  di  conformita' di cui all'articolo 9 della legge  5 marzo  1990,  n.  46,  rilasciata ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
 b) una  dichiarazione  in  cui il titolare attesta che sono state rispettate  le  prescrizioni  vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;
 c) una planimetria del deposito, in scala idonea.
 3.  La  planimetria di cui al comma 2, lettera c), e' firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle  specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
 4.  Unitamente  alla  documentazione di cui al comma 2, il titolare presenta  l'attestazione  dell'avvenuto pagamento dell'importo dovuto per  l'effettuazione  del  sopralluogo  ai sensi degli articoli 1 e 2 della  legge 26 luglio 1965, n. 966. L'importo e' determinato in base alla  tariffa  oraria dovuta per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale  dei  vigili del fuoco e alla durata del servizio stabilita per  l'attivita' di sopralluogo dal decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998.
 5.   Il   Comando   rilascia   al   titolare  contestuale  ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione di cui ai commi 1, 2 e  4,  che  costituisce,  ai  soli  fini  antincendio, autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attivita' di deposito.
 6. Per ogni modifica del deposito che comporti una variazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il titolare pone in essere gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 4.
 7.  Per  i  depositi di cui all'articolo 1, comma 1, non si applica l'articolo 2  del  decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
 
 
 
 Note all'art. 2.
 -  Si  riporta il testo dell'art. 9 della legge 5 marzo
 1990, n. 46:
 «Art.  9 (Dichiarazione di conformita). - 1. Al termine
 dei  lavori  l'impresa installatrice e' tenuta a rilasciare
 al   committente  la  dichiarazione  di  conformita'  degli
 impianti   realizzati  nel  rispetto  delle  norme  di  cui
 all'art.   7.   Di  tale  dichiarazione,  sottoscritta  dal
 titolare  dell'impresa  installatrice e recante i numeri di
 partita  IVA  e  di  iscrizione  alla  camera di commercio,
 industria,   artigianato   e   agricoltura,  faranno  parte
 integrante   la   relazione  contenente  la  tipologia  dei
 materiali  impiegati  nonche', ove previsto, il progetto di
 cui all'art. 6.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  10,  comma 4,  del
 decreto   legislativo   11 febbraio  1998,  n.  32  (per  i
 riferimenti del decreto si rinvia alle note alle premesse):
 «Art.  10  (Disposizioni  per l'impiego dei serbatoi di
 GPL). - 1.- 3. (Omissis).
 4.   A   decorrere  dal  1° gennaio  1999,  le  aziende
 distributrici  assicurano  i  servizi  di  installazione  e
 manutenzione  dei  serbatoi  riforniti,  effettuando visite
 annuali  e  rilasciando  apposita  certificazione, ai sensi
 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni
 e  integrazioni. Le aziende che riforniscono serbatoi privi
 della  predetta certificazione o con certificazione scaduta
 sono punite con la sanzione amministrativa da venti a cento
 milioni  di lire. Gli utenti possono richiedere la medesima
 certificazione  a  uno  dei  soggetti previsti dalla citata
 legge  n. 46 del 1990, anziche' alle aziende distributrici,
 esonerandole espressamente.».
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  5  del decreto del
 Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37:
 «Art.    5   (Obblighi   connessi   con   l'esercizio
 dell'attivita).  -  1. Gli enti e i privati responsabili di
 attivita'  soggette  ai  controlli  di  prevenzione incendi
 hanno  l'obbligo  di  mantenere  in  stato  di efficienza i
 sistemi,  i  dispositivi, le attrezzature e le altre misure
 di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche
 di  controllo  ed  interventi  di  manutenzione  secondo le
 cadenze   temporali  che  sono  indicate  dal  comando  nel
 certificato  di  prevenzione  o all'atto del rilascio della
 ricevuta  a  seguito della dichiarazione di cui all'art. 3,
 comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una
 adeguata informazione e formazione del personale dipendente
 sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita',
 sulle  misure  di  prevenzione e protezione adottate, sulle
 precauzioni  da  osservare  per  evitare  l'insorgere di un
 incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
 2.   I  controlli,  le  verifiche,  gli  interventi  di
 manutenzione, l'informazione e la formazione del personale,
 che  vengono  effettuati,  devono  essere  annotati  in  un
 apposito  registro  a cura dei responsabili dell'attivita'.
 Tale  registro  deve  essere  mantenuto  aggiornato  e reso
 disponibile   ai  fini  dei  controlli  di  competenza  del
 comando.
 3.  Ogni  modifica  delle  strutture  o  degli impianti
 ovvero  delle  condizioni  di esercizio dell'attivita', che
 comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di
 sicurezza  antincendio,  obbliga  l'interessato  ad avviare
 nuovamente  le  procedure previste dagli articoli 2 e 3 del
 presente regolamento.».
 - L'art. 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e' stato
 abrogato dall'art. 35 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
 n.  139.  Ai  sensi  di  quanto  disposto  dall'art. 36 del
 medesimo  decreto  legislativo,  il  riferimento all'art. 1
 della   legge   n.  966/1965  si  intende  effettuato  alle
 corrispondenti   disposizioni   dell'art.  23  del  decreto
 legislativo  n.  136/2006,  come  riportato  nella  rubrica
 dell'articolo medesimo.
 -  L'art.  2  della  legge  26 luglio  1965, n. 966, ad
 eccezione   del   primo  comma,  lettera c)  -  di  seguito
 riportato  -  e'  stato  abrogato  dall'art. 35 del decreto
 legislativo  8 marzo  2006,  n.  139.  Ai  sensi  di quanto
 disposto  dall'art. 36 del medesimo decreto legislativo, il
 riferimento  all'art.  2 della legge n. 966/1965 si intende
 effettuato  alle  corrispondenti  disposizioni  di cui agli
 articoli 14  e 18 del decreto legislativo n. 139/2006, come
 riportato nelle rubriche degli articoli  medesimi.
 «Art.   2.   Gli  enti  ed  i  privati  sono  tenuti  a
 richiedere:
 c) la  preparazione  tecnica  e l'addestramento delle
 squadre  antincendi,  costituite, a norma dell'art. 2 della
 legge   13 maggio   1961,   n.   469,  presso  stabilimenti
 industriali, depositi e simili.»
 -  Per  i  riferimenti relativi al decreto del Ministro
 dell'interno   4 maggio  1998  si  rinvia  alle  note  alle
 premesse.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  del decreto del
 Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37:
 «Art.  2  (Parere  di  conformita). - 1. Gli enti e i
 privati  responsabili  delle  attivita'  di  cui al comma 4
 dell'art. 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei
 progetti  di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di
 quelli esistenti.
 2.  Il  comando esamina i progetti e si pronuncia sulla
 conformita'  degli  stessi alla normativa antincendio entro
 quarantacinque  giorni dalla data di presentazione. Qualora
 la  complessita'  del  progetto  lo  richieda,  il predetto
 termine,  previa  comunicazione  all'interessato  entro  15
 giorni   dalla  data  di  presentazione  del  progetto,  e'
 differito  al novantesimo giorno. In caso di documentazione
 incompleta  od irregolare ovvero nel caso in cui il comando
 ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto
 interessato l'integrazione della documentazione presentata,
 il  termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a
 decorrere  dalla  data  di ricevimento della documentazione
 integrativa  richiesta.  Ove  il comando non si esprima nei
 termini prescritti, il progetto si intende respinto.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Adempimenti del Comando
 1.  Entro  novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di  cui  all'articolo 2,  il  Comando  effettua  il  sopralluogo  per accertare  il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione  degli  incendi,  fermo  restando  quanto  previsto dalla medesima normativa a carico dei soggetti responsabili delle attivita' e a carico dei soggetti responsabili della documentazione tecnica.
 2.   Entro   quindici   giorni  dalla  data  di  effettuazione  del sopralluogo  viene  rilasciato  all'interessato,  in  caso  di  esito positivo,  il  certificato di prevenzione incendi che costituisce, ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
 3. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti,   cessa   immediatamente  l'efficacia  dell'autorizzazione provvisoria  di  cui  all'articolo 2,  comma 5,  e  il Comando ne da' immediata  comunicazione all'interessato ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni transitorie
 1.  La disciplina di cui all'articolo 2 non si applica alle domande di  parere  di  conformita' presentate al Comando prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali si applicano le  procedure  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Per i riferimenti relativi al decreto del Presidente
 della  Repubblica  12 gennaio  1998,  n. 37, si rinvia alle
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Monitoraggio e valutazione
 1.    Il    Ministero   dell'interno   provvede   al   monitoraggio dell'attuazione  della  disciplina  di cui al presente regolamento al fine di valutare l'eventuale necessita' di revisione della disciplina medesima per esigenze di sicurezza pubblica.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 12 aprile 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Baccini,   Ministro   per  la  funzione
 pubblica
 Pisanu, Ministro dell'interno
 Scajola,   Ministro   delle   attivita'
 produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2006 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 76
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