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| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2006 |  | Definizione  dei  criteri  di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio  dei Ministri, ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera a),  in  base  al  quale  il  Presidente  del  Consiglio dei Ministri indirizza  ai  Ministri  le  direttive politiche ed amministrative in attuazione  delle  deliberazioni  del Consiglio dei Ministri, nonche' quelle  connesse  alla  propria  responsabilita'  di  direzione della politica generale del Governo;
 Tenuto   conto   dei  vincoli  derivanti  dall'adesione  all'Unione europea;
 Visto  il Programma di stabilita' e crescita, aggiornato a dicembre 2005 e comunicato all'Unione europea;
 Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
 Vista  la  legge  23 dicembre 2005, n. 267, concernente bilancio di previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2006  e  bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
 Vista  la  relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2006  e  situazione  di  cassa  al  31 dicembre  2005,  presentata il 5 aprile 2006;
 Ritenuta    l'opportunita'    di   ribadire   l'esigenza   che   le Amministrazioni  pubbliche  assumano  comportamenti  coerenti  con il raggiungimento degli obiettivi programmati, assicurando, tra l'altro, il  rispetto degli impegni di contenimento della spesa previsti dalla complessiva manovra finanziaria per l'anno 2006;
 Ritenuto  che,  per  gli enti territoriali, il raggiungimento degli obiettivi   programmati   presuppone  l'assunzione  di  comportamenti coerenti   con  gli  obblighi  previsti  dall'ordinamento  vigente  e dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;
 Vista  la  deliberazione  adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° giugno 2006;
 A d o t t a la  seguente  direttiva con cui si ridefiniscono tutti i criteri e le priorita',  di carattere generale, da rispettare per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli  andamenti di finanza pubblica, con la finalita' prioritaria di assicurare   il   massimo  grado  di  realizzazione  degli  obiettivi programmati.
 In via preliminare si sottolinea che la responsabilita' prioritaria nella   realizzazione  degli  obiettivi  resta  intestata  a  ciascun Dicastero  di  spesa,  le  cui  esigenze  dovranno  trovare una prima risposta  entro  gli  spazi  di  flessibilita'  e di riallocazione al margine  delle  risorse  autorizzate  gia' riconosciuti dalla vigente normativa   contabile.   Ciascun  Ministro  attivera'  attraverso  il coinvolgimento   dei  dirigenti  del  proprio  Dicastero  un'accurata ricognizione degli interventi di spesa in gestione posti a fronte con gli  obiettivi  prioritari  indicati  nella  presente direttiva. Tale revisione riguardera' l'insieme della dotazione finanziaria assegnata a  ciascun  Dicastero. Contestualmente, sulla base degli strumenti di controllo  in  vigore, ogni Ministro provvedera' ad attivare, ove non l'abbia  gia'  fatto, sistemi semplici di misurazione delle attivita' svolte,  attraverso  indicatori  di  risultato, la cui formulazione e gestione  resta  affidata,  in  via  immediata, agli stessi dirigenti responsabili  dei  risultati  che essi stessi reputano raggiungibili. Tale attivita' assumera' un significato centrale nella riformulazione delle previsioni a legislazione vigente per il triennio 2007-2009. a) Contenimento per via amministrativa.
 L'azione  di  ciascun  Dicastero,  ente  e organismo pubblico sara' improntata,  nel  restante  periodo  dell'anno 2006, al piu' rigoroso contenimento della spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2006, riportate nell'allegato che costituisce parte integrante   della   presente   direttiva,  anche  sulla  base  delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della  ragioneria  generale dello Stato, in particolare con  le circolari n. 1 dell'11 gennaio 2006 (Enti pubblici - bilancio di previsione 2006), n. 7 del 14 febbraio 2006 (Gestione del bilancio dello Stato), n. 8 (Patto di stabilita' interno) e n. 9 (Spese per il personale  delle  amministrazioni  regionali,  enti locali, ecc.) del 17 febbraio  2006,  n.  10 del 27 febbraio 2006 (Istruzioni regionali sulla  redazione  del  bilancio  di previsione economico-patrimoniale 2006      delle      aziende      sanitarie,      ospedaliere      ed ospedaliero-universitarie),  n. 12 del 13 marzo 2006 (Disposizioni in materia  di  rinnovi di contratti delle pubbliche amministrazioni per forniture di beni e servizi) e n. 17 del 21 aprile 2006 (Assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006). b) Comportamenti selettivi.
 Saranno  adottati  comportamenti altamente selettivi nella gestione delle  spese  e  comunque escluse o riprogrammate tutte le iniziative miranti  ad  incrementare  l'azione  amministrativa  suscettibili  di determinare  un  aumento degli oneri, ovvero verranno poste in essere quelle  iniziative  che,  a  parita'  di  costi,  possano  migliorare l'azione amministrativa medesima. c) Monitoraggio.
 Gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  della  ragioneria generale dello Stato continueranno ad assicurare  le  necessarie, tempestive iniziative di monitoraggio, in relazione  all'attuazione  di  tutte  le  misure  di contenimento e/o razionalizzazione  della  spesa  di  cui alla legge finanziaria 2006. Saranno,  conseguentemente,  assunte  tutte  le  iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa previsti. d) Organici e retribuzioni.
 Le  amministrazioni  dovranno  altresi'  continuare  a garantire il rispetto  delle  disposizioni di contenimento degli organici, nonche' dei  vincoli  in materia di nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge n. 311 del 2004. Per le assunzioni a tempo determinato e per tutte le altre tipologie di lavoro flessibile si ricorda che il comma 187  dell'art.  1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che  a  decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni possono avvalersi di  tali  tipologie  di  personale  nel limite del 60 per cento della spesa  sostenuta  per le stesse finalita' nell'anno 2003. Tale limite di spesa va assolutamente rispettato.
 Al  netto  delle  innovazioni  che saranno introdotte con ulteriori interventi  normativi,  va  sottolineato  che tutta la strumentazione richiamata alla lettera a) deve essere utilizzata per mantenere sotto stretto  controllo  tutti  i  fattori  di crescita extra contrattuale delle  retribuzioni:  indennita',  straordinari, missioni, consulenze esterne, ecc. e) Convenzioni CONSIP.
 Saranno  accertati  con  appositi successivi decreti del Presidente del  Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle  finanze,  i  presupposti di obbligatorieta' per l'adesione, da parte  delle  pubbliche amministrazioni interessate, alle convenzioni quadro  CONSIP,  ovvero  per  l'utilizzo  dei  relativi  parametri di prezzo-qualita'  ridotti  del  20 per cento, per l'acquisto di beni e servizi  comparabili,  ai  sensi del comma 22 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. f) Studi e incarichi.
 Le amministrazioni interessate, con riguardo alle spese per studi e incarichi di consulenza, rappresentanza, pubblicita', autovetture, di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria, provvedono,  se  necessario,  alla  rinegoziazione  dei  contratti in essere  al  fine  di  ricondurre  la  spesa  nell'ambito  dei  limiti stabiliti,  anche riducendo il livello delle prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale. g) Obbligo di invio alla Corte dei conti.
 Le amministrazioni interessate, con riguardo alle spese per studi e incarichi  di consulenza conferiti a soggetti estranei, per relazioni pubbliche,  convegni, mostre, pubblicita' e rappresentanza, di cui ai commi 9,  10,  56  e 57 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria, sono  tenute  al  rigoroso  e puntuale rispetto dell'obbligo di invio alla  Corte  dei  conti  degli atti di spesa di importo superiore a 5 mila  euro,  ai sensi del comma 173 dell'art. 1 della medesima legge; il  puntuale  riscontro  di  tale  adempimento costituira' oggetto di specifico  accertamento  da  parte  dei competenti uffici centrali di bilancio. h) Compensazione tra poste.
 Come sottolineato nella parte preliminare della presente direttiva, le amministrazioni dello Stato, al fine di fare fronte alle esigenze, nel puntuale rispetto delle misure di contenimento, dovranno in primo luogo  utilizzare le procedure di compensazione tra poste di bilancio consentite dalle disposizioni vigenti. i) Assunzione di impegni ed emissione di titoli di pagamento.
 In caso di segnalazione, da parte degli uffici centrali di bilancio ovvero  dei  servizi di controllo interno, di andamenti di spesa tali da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, i Ministri competenti  sono  tenuti  a  sospendere,  senza indugio, anche in via temporanea,  l'assunzione  di  impegni  o  l'emissione  di  titoli di pagamento,  ai  sensi del comma 21 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005. l) Assestamento del bilancio.
 Con  riferimento  alle  proposte  per la definizione del disegno di legge  di assestamento del bilancio dello Stato per il corrente anno, le   amministrazioni   interessate  si  atterranno  rigorosamente  al rispetto  di  tutte le disposizioni emanate con la predetta circolare n.  17  del  21 aprile  2006  ed in particolare all'obbligo di idonea compensazione  di eventuali maggiori esigenze rispetto alle dotazioni iniziali,   ove  consentite;  tale  compensazione  dovra'  assicurare l'equilibrio  di  copertura, oltre che con riguardo al saldo netto da finanziare  del bilancio statale, anche con riferimento al fabbisogno e all'indebitamento netto. m) Coperture finanziarie e relazioni tecniche.
 Le  coperture  finanziarie  dei  nuovi  provvedimenti devono essere idonee  a  garantire  il  rispetto  dell'art.  81 della Costituzione, nonche'  degli  obiettivi  contenuti  nel  Patto  di  stabilita',  in relazione  agli impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine le amministrazioni  proponenti  dovranno corredare ciascun provvedimento della  prescritta  relazione  tecnica,  redatta  secondo  il  modello standard  previsto  dalla  direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23 dicembre 2004, concernente «Indirizzi per garantire la  coerenza  programmatica dell'azione di Governo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2005; nella relazione tecnica va  dimostrato  l'equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e all'indebitamento netto  delle pubbliche amministrazioni. Le iniziative legislative non saranno  prese  in  considerazione  se prive di relazioni tecniche o, comunque,  se  le  stesse siano redatte in difformita' dal prescritto modello standard. n) Contributi pluriennali.
 Con  riferimento  ai  contributi  previsti  ai  sensi  dell'art. 4, comma 177,  della  legge  n.  350 del 2003, al fine di evitare che in sede   di  attuazione  degli  interventi  finanziati  con  contributi pluriennali si verifichino effetti non in linea con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nel Programma di stabilita', si impartiscono le seguenti nuove istruzioni operative che sostituiscono quelle previste dalla circolare n. 13 del 5 aprile 2004:
 la  concessione  di  contribuzioni  pari all'intero ammontare del costo   dell'opera   comprensivo  degli  oneri  di  finanziamento  va subordinata  a  specifica  decretazione  del  Ministro competente, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, previa verifica  dell'assenza  di  effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica; in caso contrario dovra' essere esclusa;
 nell'ambito   degli   adempimenti  procedurali  connessi  con  la concessione  della  contribuzione,  non  devono porsi in essere atti, anche  di sola delega all'incasso, dai quali consegna, direttamente o indirettamente,  che  le  eventuali  operazioni  finanziarie  per  il finanziamento   dell'intervento   vengano  a  risultare  classificate secondo  i  principi contabili per la rilevazione del debito a totale carico  dello  Stato, con corrispondente accollo del relativo debito. In  particolare,  le  amministrazioni  pubbliche  diverse  da  quelle statali  non  possono rilasciare delega all'incasso di propri crediti per    contribuzioni   da   amministrazioni   statali,   a   garanzia dell'ammortamento di mutui attivati da soggetti esterni all'aggregato delle amministrazioni pubbliche;
 nel  medesimo  atto  concessivo  l'erogazione della contribuzione dovra'  avere  un  proprio  profilo  temporale non legato a specifici stati  di  avanzamento lavori, anche se subordinato - a condizione di revoca   e   recupero  delle  contribuzioni  gia'  corrisposte  -  ad adempimenti   procedurali  di  certificazione  e  monitoraggio  della realizzazione degli interventi;
 le   amministrazioni  pubbliche,  ivi  comprese  quelle  statali, potranno  rilasciare  atti  di  certificazione  della  sussistenza di crediti  nei  propri confronti senza correlata assunzione di obblighi diretti di pagamento a favore di soggetti diversi dal beneficiario. o) Incentivi alle imprese.
 I pagamenti di bilancio per incentivi alle imprese connessi con gli strumenti  della  programmazione  negoziata  potranno  essere operati esclusivamente  con  accrediti  alla  contabilita' speciale del Fondo innovazione   tecnologica;  le  erogazioni  a  valere  sulle  risorse disponibili  dovranno  essere  effettuate  nel  rispetto  del  limite previsto  dal  comma 33  dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. p) Imposte e canoni.
 Ai fini della verifica del rispetto dei limiti delle spese previsti dalle singole norme di contenimento dovranno essere considerati anche i  versamenti  delle  somme  dovute per imposte e per il pagamento di canoni o servizi ad altre amministrazioni pubbliche. q) Analisi degli effetti.
 Il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento della ragioneria  generale dello Stato assicurera' specifiche analisi degli effetti  delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nella presente direttiva.
 Roma, 6 giugno 2006
 Il Presidente: Prodi Registrata alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 123
 |  |  |  | Allegato ELENCO  DELLE  DISPOSIZIONI  DI CONTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA Legge finanziaria 2006, n. 266 del 2005.
 Comma   5   -   Destinazione   proventi   dismissioni  patrimonio immobiliare  dello  Stato  alla  riduzione  del debito. Una eventuale diversa  destinazione e' subordinata alla verifica con la Commissione europea  della compatibilita' con gli obiettivi indicati nel Patto di stabilita' e crescita.
 Comma   6   -   Rideterminazione  delle  dotazioni  delle  unita' previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri, concernenti   spese   per   consumi   intermedi   non  aventi  natura obbligatoria  (escluso  il  comparto  della  sicurezza pubblica e del soccorso).
 Commi  7  e  8  -  Assunzione  mensile degli impegni di spesa per dodicesimi  (esclusi  comparto  della sicurezza e del soccorso, spese aventi  natura  obbligatoria,  ovvero non frazionabili in dodicesimi, interessi,  ecc.)  per  le amministrazioni dello Stato. Flessibilita' del bilancio.
 Commi   9,  10  e  11  -  Contenimento  delle  spese  per  studi, consulenze,    rappresentanza,    convegni,    mostre,   pubblicita', autovetture  nella  misura  massima  del  50% di quelle sostenute nel 2004.
 Comma   13   -  Rideterminazione  delle  dotazioni  delle  unita' previsionali  di  base  degli  stati  di  previsione  dei  Ministeri, concernenti  spese  per  investimenti  fissi  lordi non aventi natura obbligatoria  (escluso  il  comparto  della  sicurezza pubblica e del soccorso).
 Comma 14 - Contenimento spese per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza (schema di capitolato di gara  d'appalto  unico  per  il  funzionamento di dette strutture, da stabilire con decreto del Ministro dell'interno).
 Commi  15 e 16 - Istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero  del  Fondo  per  i  trasferimenti  correnti  alle  imprese (comma 15);  individuazione  da  parte  dei Ministri competenti della destinazione   delle  disponibilita'  del  Fondo  alle  tipologie  di intervento e conseguenti variazioni di bilancio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 16).
 Comma  20  -  Riduzione  del  10%  delle  autorizzazioni di spesa regolate  per  legge  e  istituzione  in ciascuno stato di previsione della  spesa  di  un  fondo  di parte corrente e di un fondo in conto capitale  con  una  dotazione  pari al 10% degli stanziamenti ridotti della misura indicata (10%).
 Comma  21  -  Sospensione  dell'assunzione  di impegni di spesa o dell'emissione dei titoli di pagamento nel caso di andamenti di spesa tali  da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni e nel caso  di  non  rispondenza a criteri di efficienza e di efficacia dei programmi di attivita' correlati agli obiettivi assegnati.
 Comma  22 - Obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP - Casi di applicabilita'   del   ricorso  alle  convenzioni  quadro  ovvero  ai parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20%.
 Commi  da  23  a  26  - Limitazioni in materia di acquisizione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni.
 Commi  da  32  a  40 - Limitazione dei pagamenti per investimenti fissi lordi del bilancio dello Stato, delle erogazioni alle imprese a carico   del   Fondo   innovazione   tecnologica  e  delle  spese  di investimento  effettuate  da  ANAS,  nonche' limitazioni e vincoli ai prelievi  dalle  contabilita'  speciali  intestate  a taluni soggetti titolari delle stesse.
 Comma  46  -  Limitazioni in materia di riassegnazioni di entrate (per  un  importo  complessivo  non  superiore  a  quelle  effettuate nell'anno 2005).
 Commi  48  e 49 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro giugno  2006  delle somme accantonate da enti pubblici ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2002.
 Commi 52, 53 e 54 - Riduzione del 10% rispettivamente:
 delle indennita' mensili dei membri del Parlamento nazionale ed europeo;
 del trattamento economico dei Sottosegretari di Stato;
 delle  indennita'  dei membri eletti nelle regioni e negli enti locali (indennita' di funzione, gettoni di presenza ed altre utilita' per  la  partecipazione  ad organi collegiali in regione della carica rivestita).
 Comma   55   -  Blocco  per  un  triennio  degli  incrementi  dei trattamenti  economici  di  cui al comma 53 come ridotti ai sensi del medesimo comma.
 Commi  56  e  57  - Riduzione automatica del 10% dei compensi per incarichi  di  consulenza  rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, nonche' determinazione del limite di spesa per la  stipula  dei contratti di consulenza nell'importo risultante alla data del 30 settembre 2005 ridotto del 10%.
 Commi  58  e  59  -  Riduzione  automatica  del 10% rispetto agli importi  risultanti  al  30 settembre  2005  di indennita', compensi, retribuzioni  o altre utilita' corrisposti ai componenti di organi di indirizzo,  direzione  e  controllo,  consigli  di amministrazione ed organi  collegiali  comunque denominati. Blocco per un triennio degli incrementi degli emolumenti come rideterminati.
 Comma  60  -  Estensione  dei  commi 58  e  59  ai componenti del Servizio   consultivo  ed  ispettivo  tributario  ed  agli  organismi collegiali con trattamento economico rapportato.
 Comma  62  - Riduzione del 10% dei compensi fruiti dai componenti degli organi di autogoverno delle diverse Magistrature e del CNEL.
 Commi  da  138  a  150  -  Disposizioni  riguardanti  il Patto di stabilita' interno.
 Comma  187 - La norma prevede che, a decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni  possono avvalersi di personale a tempo determinato o con  convenzioni  ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa  nel limite del 60% della spesa sostenuta per gli stessi scopi nell'anno 2003.
 Comma  188 - La disposizione esclude dal suddetto limite gli enti di  ricerca,  con  riferimento  a  progetti  di ricerca e innovazione tecnologica  i  cui  oneri  non  risultino  a  carico  dei bilanci di funzionamento degli enti.
 Commi 189, 190 e 192 - Prevedono rispettivamente:
 blocco a decorrere dell'anno 2006 nel limite di quello previsto nell'anno  2004  dell'ammontare  dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrative delle amministrazioni dello Stato;
 divieto  di  costituzione  di  fondi  in  assenza  di  apposita certificazione degli organi di controllo;
 inclusione  degli  oneri  a  carico  dell'amministrazione negli importi aggiuntivi per la costituzione dei fondi.
 Comma 197 - Riduzione del 10% degli stanziamenti dei compensi per lavoro  straordinario del personale in servizio nelle amministrazioni dello Stato.
 Commi  da  198 a 206 - Concorso delle regioni e degli enti locali al  contenimento  degli oneri di personale. Costituiscono un organico disegno  normativo  diretto  e limitare - per regioni, enti locali ed enti  del  S.S.N.  - la dinamica di crescita delle spese di personale derivanti  da  fattori  diversi  dal  turn over del personale a tempo indeterminato   e  dai  rinnovi  contrattuali.  In  particolare,  nel rispetto    dell'autonomia    costituzionalmente   garantita,   viene individuato  un  obiettivo  finanziario  di  riduzione della spesa di personale  -  nella  misura  dell'1%  della spesa sostenuta nell'anno 2004,  fermi  restando  i  risparmi  da  conseguire  per  effetto  di disposizioni  limitative  delle  assunzioni  disposte  con  la  legge finanziaria  per  l'anno  2005  -  che ciascun ente dovra' conseguire individuando,  autonomamente,  le  misure  piu' idonee da adottare in concreto. I richiamati commi, nel loro complesso, individuano criteri di  calcolo,  modalita'  applicative e meccanismi di monitoraggio dei risultati   e   si   configurano   come   principi   fondamentali  di coordinamento della finanza pubblica.
 Commi   207   e   208   -   Inclusione   degli   oneri  a  carico dell'amministrazione nella quota da corrispondere ai responsabili dei progetti e per incarichi professionali.
 Commi  210  e  211  -  Criteri  di  contenimento  per  il calcolo dell'equo indennizzo.
 Comma  212 - Proroga del divieto di procedere ad aggiornamenti di compensi,  indennita'  ecc.  rivalutabili in relazione al costo della vita.
 Comma  213  -  Soppressione dell'indennita' di trasferta - diaria spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale.  Soppressione delle indennita' supplementari relative alle missioni all'interno e all'estero.
 Comma  216  -  Limitazione  al  costo  della classe economica del rimborso  del  biglietto  aereo  nei  casi di missione o di viaggi di servizio all'estero.
 Commi  219,  220  e  221  - Criteri di contenimento in materia di rimborso  delle  spese di cura per i dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta una indennita' per causa di servizio. Legge finanziaria 2005, n. 311 del 2004.
 Comma  93  -  La disposizione ha previsto, per le amministrazioni pubbliche  ivi richiamate, l'obbligo di apportare, entro il 30 aprile 2005,  una  riduzione  non  inferiore  al  5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione.
 Comma  94  -  La  norma esclude dall'applicazione del comma 93 le Forze  armate,  i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  il  personale  della  carriera  diplomatica  e prefettizia, i magistrati  ordinari  e  amministrativi,  gli  avvocati  dello Stato, nonche' gli Ordini e collegi professionali.
 Commi  95  e  96  - Le norme hanno introdotto, per gli anni 2005, 2006  e  2007,  il divieto di assunzioni per le amministrazioni dello Stato,  le  agenzie,  gli  enti  pubblici non economici e gli enti di ricerca,  costituendo  un  apposito fondo per le assunzioni in deroga pari  per  ciascun  anno a 40 milioni di euro per l'anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime.
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