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| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2006 |  | Disposizioni  urgenti  di protezione civile finalizzate ad assicurare il  soccorso  della popolazione dell'Isola di Giava, nella Repubblica indonesiana,  in seguito al verificarsi del sisma del 27 maggio 2006, nonche'  ad  evitare  maggiori  danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3526). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
 Visto  l'art.  4,  comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale  si  dispone  che  agli  interventi all'estero del Dipartimento della  protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24febbraio 1992, n. 225;
 Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale  e'  stato  dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica indonesiana;
 Considerato che il predetto evento sismico ha causato la perdita di migliaia  di  vite  umane,  nonche' la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma e l'isolamento di molte parti del Paese;
 Considerato  che  il  Presidente  della  Repubblica  indonesiana ha lanciato  un  appello  per  ottenere aiuti internazionali destinati a fronteggiare   le   conseguenze   derivanti  dall'evento  sismico  in questione  e  dalla  connessa crescente attivita' del vulcano Merapi, situato a pochi chilometri dall'epicentro del sisma;
 Considerato  che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza  e  soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita';
 Ravvisata  pertanto,  l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso  dello  Stato  italiano  nelle  iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;
 Considerato che la consistenza dell'evento sismico impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali delle strutture della Repubblica  indonesiana deputate al soccorso al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;
 Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il soccorso  e  l'avvio  della  prima  assistenza alla popolazione della Repubblica  indonesiana,  di  inviare  risorse  umane e materiali per fronteggiare  adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione  verificatasi  nel  territorio in esame, anche mediante la piena  e  completa  attivazione  delle  componenti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 Dispone:
 Art. 1.
 1.  Nel  quadro  delle  iniziative  da  adottarsi  in  favore della Repubblica   indonesiana,   per   fronteggiare,  in  un  contesto  di necessaria  solidarieta'  internazionale,  la situazione di emergenza indicata  in premessa, il Dipartimento della protezione civile assume tutte  le  iniziative e gli interventi utili a consentire il soccorso della   popolazione   colpita,  avvalendosi  delle  risorse  umane  e materiali all'uopo necessarie.
 2.  Per  le  medesime  finalita'  il  Dipartimento della protezione civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa  privata  ovvero  con  affidamenti  diretti, per la pronta acquisizione  di  forniture  di  beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a  stipulare  polizze  assicurative  a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.
 3.   Il   Dipartimento   della   protezione  civile  e',  altresi', autorizzato  a  consentire  l'utilizzazione  da parte delle Autorita' locali  dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno  e  completo  ritorno  alle  normali  condizioni  di vita della popolazione  interessata,  nonche'  a  rimborsare le spese sostenute, d'intesa  con  il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio  nazionale  della  protezione  civile,  individuate ai sensi dell'art.  6  della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative poste  in  essere,  anche  localmente,  per  fronteggiare il contesto calamitoso in questione.
 4.   Al   personale   non  dirigenziale  inviato  nella  Repubblica indonesiana  e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una  speciale  indennita'  operativa  onnicomprensiva,  con  la  sola esclusione  del  trattamento di missione, forfetariamente parametrata su  base  mensile  a  250  ore  di  straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
 5.  Il  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali poste in essere sul  territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato  a  derogare,  se  necessario,  sulla  base  di specifica motivazione,  e  nel  rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
 decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
 decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;
 |  |  |  | Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede  a  carico  del  Fondo  della protezione civile del quale e' stata   accertata   la  relativa  disponibilita',  e  quanto  a  euro 250.000,00  a  carico  delle  risorse  finanziarie di cui all'art. 4, comma 1,  dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006.
 La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 6 giugno 2006
 Il Presidente: Prodi
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