Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2006 |
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso della popolazione dell'Isola di Giava, nella Repubblica indonesiana, in seguito al verificarsi del sisma del 27 maggio 2006, nonche' ad evitare maggiori danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3526). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica indonesiana; Considerato che il predetto evento sismico ha causato la perdita di migliaia di vite umane, nonche' la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma e l'isolamento di molte parti del Paese; Considerato che il Presidente della Repubblica indonesiana ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali destinati a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evento sismico in questione e dalla connessa crescente attivita' del vulcano Merapi, situato a pochi chilometri dall'epicentro del sisma; Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attivita' di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravita'; Ravvisata pertanto, l'imprescindibile necessita' di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita; Considerato che la consistenza dell'evento sismico impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali delle strutture della Repubblica indonesiana deputate al soccorso al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma; Ravvisata, pertanto, la necessita', in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione della Repubblica indonesiana, di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica indonesiana, per fronteggiare, in un contesto di necessaria solidarieta' internazionale, la situazione di emergenza indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile assume tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire il soccorso della popolazione colpita, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie. 2. Per le medesime finalita' il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il piu' celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonche' a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero. 3. Il Dipartimento della protezione civile e', altresi', autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle Autorita' locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonche' a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio nazionale della protezione civile, individuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione. 4. Al personale non dirigenziale inviato nella Repubblica indonesiana e' riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennita' operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalita' da destinare per le finalita' di cui alla presente ordinanza. |
| Art. 2. 1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attivita' negoziali poste in essere sul territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a derogare, se necessario, sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative: decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17; |
| Art. 3. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile del quale e' stata accertata la relativa disponibilita', e quanto a euro 250.000,00 a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 giugno 2006 Il Presidente: Prodi |
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