Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 29 maggio 2006 |
Costituzione del comitato provinciale presso la sede INPS di Firenze. |
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IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Firenze Visti: la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»; il decreto del Presidente della Repubblica, 30 aprile 1970, n. 639, cosi' come modificato con la citata legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 41; il primo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro; l'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi' come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede che il comitato deve essere composto come segue: 1) undici rappresentati dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda; 2) tre rappresentanti dei datori di lavoro; 3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi; 4) il direttore della direzione provinciale del lavoro; il titolare puo' farsi rappresentare in singole sedute; 5) il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato il quale puo' farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato; 6) il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto; il secondo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il quale dispone che ai fini delle nomine, il direttore della direzione provinciale del lavoro provvede, sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente, nonche' dai dati acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro alla quale il direttore medesimo e' preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali, alla ripartizioni dei membri di cui ai punti 1), 2), 3), dell'art. 34 sopra citato tra i settori economici interessati all'attivita' dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione: alla importanza e al grado di sviluppo delle diverse attivita' produttive della provincia; al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto; l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 (cosi' come modificato dall'art. 4 della legge n. 88/1989), che determina il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.; l'art. 49 della legge n. 88/1989, che disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali; il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che i membri previsti dai punti 1), 2), 3), del citato art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali piu' rappresentative operanti della provincia; il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il Comitato I.N.P.S. e' rinnovato ogni quattro anni; l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato; che qualora le designazioni non pervengono nel termine prescritto, il direttore della direzione provinciale del lavoro si sostituisce all'Organizzazione inadempiente; l'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera b) e, limitatamente alle prestazioni di maternita' dei lavoratori autonomi, alla lettera f) del primo comma dello stesso art. 46 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attivita' commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4), 5), 6) del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi come sostituito, e da quattro rappresentanti delle categorie nominate con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro; il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi; il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»; il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego»; la circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989, prot. 2/3ps/95838 e la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989, prot. 2/3ps/95876, entrambe emanate dalla direzione generale della previdenza sociale, divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, concernente «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»; l'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, recante «Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalita' di enti pubblici»; Ritenuto: che la competenza e' propria; che occorre ricostituire il comitato provinciale I.N.P.S. di Firenze (a suo tempo costituito con decreto n. 8573 del giorno 28 maggio 2002), per scadenza del termine di durata quadriennale. che ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34, tra i settori economici interessati devono essere tenuti presenti i dati della locale camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i dati e notizie agli atti della direzione provinciale del lavoro, ed e' opportuno acquisire anche quelli disponibili presso la locale sede I.N.P.S. da utilizzare per una valutazione comparativa; che, inoltre, devono essere richiesti alla locale I.N.P.S. quali sono i settori economici interessati all'attivita' dell'Istituto ed, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale, tra cui il potere decisionale dei ricorsi; che le locali organizzazioni sindacali, da sentire ai fini della ripartizione di cui al precedente punto, devono essere individuate in quelle di primo grado (cioe' quelle che associano direttamente lavoratori o datori di lavoro), che alla direzione provinciale del lavoro risultano operanti in provincia ed interessate alla attivita' dell'I.N.P.S.; che deve essere accertato quali sono le organizzazioni sindacali, tra quelle di cui al precedente punto, piu' rappresentative alle quali deve essere richiesta la designazione dei membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 (cosi' come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989); che l'effettiva operativita' di ciascuna organizzazione sindacale deve essere accertata in relazione all'attivita' concretamente svolta, limitatamente all'ambito territoriale in cui il costituendo organo deve operare (cioe' la provincia di Firenze); che il grado di rappresentativita' deve essere valutato in relazione alle dimensioni degli interessi espressi e alla capacita' di realizzare le finalita' istituzionali cioe' la capacita' di interpretare, gestire e tutelare, anche in rapporto dialettico con le controparti, gli interessi degli associati; che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operativita' e sul grado di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali in carenza di una norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione; di dover individuare, anche alla luce della giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa e dell'art. 4, comma 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i seguenti criteri omogenei e obbiettivi: 1/a - per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, consistenza numerica degli iscritti; 1/b - per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, consistenza numerica delle aziende associate e dei lavoratori da queste occupati; 2. diffusione delle strutture organizzative sul territorio; 3. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali e plurime presso la Direzione provinciale del lavoro e in sede sindacale in rapporto dialettico con Organizzazioni controparte; che le designazioni non devono essere richieste esclusivamente alla Organizzazione maggioritaria e che, anzi, la rappresentanza deve essere attuata in forma pluralistica nei limiti dei posti disponibili; che per attuare una rappresentanza piu' larga possibile, nel caso di limitatezza dei posti disponibili, e' anche opportuno esperire preliminarmente il tentativo di accordo per una designazione congiunta a cura delle Organizzazioni interessate; che e' opportuno curare contestualmente e con la stessa procedura anche la nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali commissioni del comitato previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopra citata; Considerato: che previa istruttoria il direttore della Direzione provinciale del lavoro ha formulato la seguente ipotesi di ripartizione fra settori economici dei membri 1), 2), 3) dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 cosi' come modificato: A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti - undici di cui: 1) cinque - industria; 2) uno - agricoltura; 3) tre - commercio; 4) uno - credito, assicurazione, tributi; 5) uno - dirigenti d'azienda; B) rappresentanti dei datori di lavoro - tre di cui: 1) due - industria; 2) uno - terziario; C) rappresentanti dei lavoratori autonomi - tre di cui: 1) uno - coltivatori, mezzadri e coloni; 2) uno - artigiani; 3) uno - esercenti attivita' commerciali; che sull'ipotesi di ripartizione di cui al precedente punto sono state sentite le Organizzazioni sindacali risultate localmente operanti ed interessate all'attivita' dell'Istituto mediante raccomandata a.r.; che, inoltre, contestualmente sono stati richiesti gli elementi per la valutazione del rispettivo grado di rappresentativita'; che, pertanto, i membri di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 devono essere ripartiti in conformita' alla sopra illustrata ipotesi; che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative, compiute utilizzando i criteri sopra enunciati, ed in relazione al numero limitato dei posti disponibili, sono state individuate, fra le Organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Firenze e interessate all'attivita' dell'Istituto, quelle piu' rappresentative; che per quelle categorie il cui numero delle Organizzazioni sindacali e' risultato superiore ai posti disponibili, e' stato esperito il tentativo di accordo per designazioni congiunte; che, in particolare, e' risultato quanto segue: 1) le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti piu' rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e concordemente procederanno alle designazioni; 2) per i dirigenti di azienda la C.I.D.A. e' risultata la piu' rappresentativa; 3) per i datori di lavoro dell'industria, sono risultate operanti le seguenti Organizzazioni con il grado di rappresentativita', nell'ambito della provincia di Firenze, indicato a fianco di ciascuna: Associazione degli industriali della provincia di Firenze: g.r. 39,13%; Unione provinciale agricoltori: g. r. 13,38%; Federazione provinciale Coldiretti: g. r. 6,76%; Confederazione italiana agricoltori (CIA): g. r. 6,39%; Lavoratori autonomi artigiani: g. r. 34,32%, API Firenze non ha risposto all'interpello; l'esperimento dell'ipotesi di designazioni congiunte non si e' manifestato percorribile; quindi, in relazione ai due posti disponibili, le Organizzazioni di categoria piu' rappresentative sono risultate l'Associazione degli industriali della provincia di Firenze e l'Unione provinciale agricoltori di Firenze; 4) per i datori di lavoro del terziario e per i lavoratori autonomi «esercenti attivita' commerciali» sono risultate le Organizzazioni piu' rappresentative l'Unione commercio e turismo della provincia di Firenze e la Confesercenti, le quali concordemente procederanno alla designazione di un rappresentante dei datori di lavoro del settore terziario e un rappresentante dei lavoratori autonomi e degli esercenti attivita' commerciali in seno al Comitato, nonche' quattro in seno alla Speciale commissione degli esercenti attivita' commerciali; 5) per i lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'Organizzazione piu' rappresentativa e' risultata la Federazione provinciale coltivatori diretti, con titolo a designare il rappresentante di categoria in Comitato e due rappresentanti nella Speciale commissione; inoltre, hanno titolo a designare gli altri due rappresentanti in questa Commissione uno ciascuno l'Unione provinciale agricoltori e la Confederazione italiana agricoltori; 6) per i lavoratori autonomi artigiani l'Organizzazione piu' rappresentativa e' risultata l'Associazione provinciale artigiani (C.N.A.), la quale procedera' alla designazione di un rappresentante di categoria in seno al Comitato e quattro in seno alla Speciale commissione degli artigiani, l'Artigianato fiorentino non ha risposto all'interpello; che, pertanto, le designazioni dei membri previsti ai punti 1), 2), 3) del sopra citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e dei rappresentanti di cui all'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989, sono state richieste come specificato qui di seguito: I) per la costituzione del Comitato provinciale: A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti: 1) industria: cinque; commercio: tre; agricoltura: uno; credito, assicurazione, tributi: uno; congiuntamente a: Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), Confederazione italiana sindacato dei lavoratori (C.I.S.L.), Unione italiana del lavoro (U.I.L.), U.G.L. e CISAL non hanno risposto all'interpello; 2) dirigenti di azienda: uno alla C.I.D.A.; B) rappresentanti dei datori di lavoro: 1) industria: due, contestualmente all'Associazione degli industriali della provincia di Firenze e all'Unione provinciale agricoltori di Firenze; 2) terziario: uno; congiuntamente all'Unione commercio e turismo e alla Confesercenti; C) rappresentanti dei lavoratori autonomi: 1) coltivatori diretti, mezzadri e coloni: uno, alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti - Federazione provinciale; 2) artigiani: uno, all'Associazione provinciale artigianato (C.N.A.); 3) esercenti attivita' commerciali: uno, congiuntamente alla Unione commercio e turismo e alla Confesercenti; II) per la costituzione delle Speciali commissioni istituite dall'art. 46, terzo comma, legge n. 88/1989: A) Commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni: quattro, di cui: due alla Federazione provinciale coltivatori diretti; uno alla Confederazione italiana coltivatori; uno alla Unione provinciale agricoltori; B) Commissione artigiani: quattro, Associazione provinciale artigianato (C.N.A.); C) Commissione esercenti attivita' commerciali: quattro, quattro congiuntamente all'Unione commercio e turismo e alla Confesercenti; che contestualmente alla richiesta di designazione e' stato assegnato il termine di dieci giorni ed e' stato formulato avviso a non designare persone che versino in situazione di incompatibilita'; che bisogna procedere in conformita' alle risposte fornite dalle Organizzazioni sindacali; che, in accordo con il locale direttore della Direzione provinciale del lavoro, l'art. 44, primo comma, n. 4 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 va interpretato nel senso che deve essere assicurata dallo stesso direttore la rappresentanza e cura degli interessi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; che il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato ha comunicato che, in caso di assenza o impedimento, sara' rappresentato dalla dott.ssa Milena Mazzoli; Tutto quanto sopra premesso; Decreta: Art. 1. E' costituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Firenze ed e' composto come segue: A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti Organizzazione sindacale designante: industria congiuntamente:
1) Malpassi Alessio C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
2) Occhipinti Giovanni " " "
3) Prioreschi Cristina " " "
4) Faraci Carlo " " "
5) Casci Paolo " " "
agricoltura: congiuntamente:
6) Pagni Piero C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
commercio: congiuntamente:
7) Santamaria Bruno C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
8) Mugnaini Paolo " " "
9) Cirrincione Michele " " "
credito - assicurazioni congiuntamente: - tributi:
10) Orsi Carla C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
dirigenti d'azienda:
11) Pericoli dott. Riccardo C.I.D.A.
B) rappresentanti dei datori di lavoro Organizzazione sindacale designante: industria: 1) Fabbrini dott.ssa Paola, Associazione industriali Firenze; 2) Berziga dott. Sergio, Unione provinciale agricoltori Firenze; terziario: 1) Fibbi Massimo, congiuntamente Unione commercio e turismo e Confesercenti; C) rappresentanti dei lavoratori autonomi organizzazione sindacale designante: coltivatori diretti, mezzadri e coloni: 1) Zanieri Carlo Alberto, Federazione provinciale coltivatori diretti; artigiani: 1) Mori Lorenzo, Associazione provinciale artigiani; esercenti attivita' commerciali: 1) Taviani Sergio, congiuntamente da Unione Commercio turismo Firenze e Confesercenti; D) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Firenze, dott.ssa Agata Mutolo, in caso di assenza o impedimento sara' sostituita dall'ing. Massimo Piccini o dal dott. Guglielmo Porciatti; E) il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, Mazzoli dott.ssa Milena, in caso di assenza o impedimento sara' sostituita dal dott. Fabio Calvellini, dirigente e dal rag. Norberto Malcontenti, direttore amministrativo; F) il dirigente della sede provinciale I.N.P.S., dott. Giovanni Lencioni, in caso di assenza o impedimento sara' sostituito dalla dott.ssa Rosetta Fiorella Alongi o dal dott. Alberto Bianchi o dalla dott.ssa Carla Maffei. |
| Art. 2. Sono nominati membri delle Speciali commissioni del Comitato provinciale, previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopra citata i seguenti signori: A) per la Speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:
|OO.SS. designante: --------------------------------------------------------------------- |Federazione provinciale 1) Donati Gianni |coltivatori diretti; --------------------------------------------------------------------- |Federazione provinciale 2) Latini Massimo |coltivatori diretti; --------------------------------------------------------------------- 3) Bani dott. Marco | Alessandro |Unione provinciale agricoltori --------------------------------------------------------------------- |Confederazione italiana 4) Baldini Lapo |agricoltori
B) per la Speciale commissione degli artigiani:
|OO.SS. designante: 1) Consani Lucia |Associazione provinciale artigiani 2) Ruini Maurizio |Associazione provinciale artigiani 3) Conti Daniele |Associazione provinciale artigiani 4) Pugliese Concetta |Associazione provinciale artigiani
C) per la speciale commissione degli esercenti commerciali:
|OO.SS. designante: --------------------------------------------------------------------- |Unione commercio e turismo, 1) Mordini Riccardo |Confesercenti --------------------------------------------------------------------- |Unione commercio e turismo, 2) Guerri Stefano |Confesercenti --------------------------------------------------------------------- |Unione commercio e turismo, 3) Boninsegni Gilberto |Confesercenti --------------------------------------------------------------------- |Unione commercio e turismo, 4) Giovannetti Firmando|Confesercenti |
| Art. 3. Il mandato ha la durata di quattro anni; il Comitato ed i nominati delle Speciali commissioni restano in carica fino alla scadenza del termine di durata. Il presente decreto e' immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33; sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e dovra' essere trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Firenze che ne dovra' curare la successiva esecuzione. Firenze, 29 maggio 2006 Il direttore provinciale: Mutolo |
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