Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 gennaio 2006
Riassetto delle Scuole di specializzazione di area veterinaria.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
Visto il decreto ministeriale 8 marzo 1994, concernente gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione del settore veterinario;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, applicabile per analogia con riguardo ai requisiti anche alle scuole di specializzazione di veterinaria, in quanto facenti parte dell'area sanitaria;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita' e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 6, comma 6;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999;
Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 2005 relativo alle procedure informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti minimi dei corsi di studio nell'apposito sito della banca dati del MIUR;
Tenuto conto che il decreto ministeriale 270/2004 stabilisce all'art. 3, comma 7, che possono essere istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
Visti i pareri del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005, 6 luglio 2005 e 1° dicembre 2005;
Visto il parere del Consiglio Superiore di Sanita' del Ministero della salute, espresso in data 16 febbraio 2005;
Vista la nota prot. n. 3097 del 27 maggio 2005 con la quale e' stato richiesto tra l'altro il parere dell'ordine professionale interessato sul riordino delle scuole dell'area sanitaria nel quale e' ricompresa l'area veterinaria;
Considerata la necessita' di adeguare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione dell'area veterinaria al quadro della riforma generale degli studi universitari, di cui al citato decreto ministeriale n. 270/2004;
Considerata l'opportunita' di consentire una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria in stretta connessione con le esigenze del Servizio sanitario nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto individua le scuole di specializzazione di area veterinaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in classi, di cui all'allegato.
2. I regolamenti didattici di ateneo, di cui all'art. 11 della legge n. 341/1990, disciplinano gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di area veterinaria in conformita' alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 
Art. 2.
1. Le scuole di specializzazione di area veterinaria sono aggregate in classi omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.
2. Le scuole di specializzazione di area veterinaria afferiscono alle facolta' di medicina veterinaria; l'accesso e' consentito ai laureati delle classi 47/S (laurea specialistica a ciclo unico in medicina veterinaria) ed ai laureati in medicina veterinaria dell'ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. Per il conseguimento del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di specializzazione compresi nelle suddette classi lo specialista in formazione deve l'acquisire 180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso.
3. Per ciascuna tipologia di scuola e' indicato il profilo specialistico e sono identificati gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali ed abilita' professionali. I percorsi didattici sono articolati in attivita' formative di cui al comma 4, preordinate al raggiungimento degli obiettivi formativi utili a conseguire il titolo. Le attivita' sono a loro volta suddivise in ambiti omogenei di sapere, identificati da settori scientifico disciplinari.
4. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti:
a) attivita' di base a cui sono assegnati 5 CFU;
b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 160 CFU;
b.1) Attivita' caratterizzanti elettive a scelta dello studente a cui puo' essere assegnata una frazione dei CFU dell'ambito specifico della scuola presente nelle attivita' caratterizzanti come di seguito specificato;
c) attivita' affini, integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 3 CFU;
d) attivita' finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 9 CFU;
e) altre attivita' a cui sono assegnati 3 CFU.
5. Le attivita' formative professionalizzanti volte alla maturazione di specifiche capacita' professionali mediante attivita' pratiche e di tirocinio comprendono almeno il 70% dell'intero complesso dei 180 CFU, di tutte le attivita' previste nel comma 3. A tali attivita' sono pertanto assegnati 126 CFU.
6. Le attivita' di base comprendono uno o piu' ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alla preparazione propedeutica alle varie tipologie di scuole comprese nella classe.
7. Le attivita' caratterizzanti di cui alla lettera b) del precedente punto 3 sono articolate in almeno:
un ambito denominato Tronco comune identificato dai settori scientifico disciplinari utili all'apprendimento di saperi comuni della classe a cui sono dedicati il 30% dei relativi CFU delle attivita' caratterizzanti (48 CFU);
un ambito identificato da uno o piu' Settori scientifico disciplinari specifici della figura professionale alla cui formazione e' finalizzato il corso di specializzazione a cui e' assegnato il 70% dei crediti delle attivita' caratterizzanti (112 CFU);
le attivita' caratterizzanti elettive a scelta dello studente comprendono uno o piu' ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alla predisposizione di specifici percorsi formativi di alta specializzazione relativi alle tipologie delle scuole comprese nella classe. I Consigli delle strutture didattiche, possono dedicare a tali attivita' fino a 27 CFU.
8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari comprendono uno o piu' ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.
9. Le attivita' finalizzate alla prova finale comprendono CFU utili alla preparazione della tesi di diploma di specializzazione.
10. Le altre attivita' comprendono CFU utili alla acquisizione di abilita' linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.
11. I CFU di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro/studente.
 
Art. 3.
1. Le scuole di specializzazione hanno sede presso l'universita'.
2. Le scuole di specializzazione di veterinaria afferiscono alle facolta' di medicina veterinaria e possono essere attivate anche con il concorso di altre facolta'.
3. La scuola opera nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attivita' professionalizzanti. Con successivo decreto ministeriale saranno indicati i criteri per determinare gli standards per l'accreditamento delle strutture universitarie e degli ospedali veterinari per le singole specialita', per la verifica dei requisiti e per il monitoraggio dei risultati della formazione, nonche' per definire i criteri e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione. I suddetti standards determineranno, inoltre, il corpo docente di ciascuna scuola nonche' le modalita' per lo svolgimento della formazione tutoriale.
4. Tenuto conto dei criteri di accreditamento, le facolta' di medicina veterinaria possono istituire e attivare una sola scuola di specializzazione per ciascuna tipologia. Per ciascuna scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non puo' essere inferiore a 3 per anno di corso.
5. Le scuole di specializzazione di cui al comma 2 possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altre facolta' di medicina veterinaria di altre universita', al fine di assicurare una vantaggiosa utilizzazione delle risorse strutturali e del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua la sede amministrativa della scuola, le risorse finanziarie, strutturali e di personale docente occorrenti al funzionamento della scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.
 
Art. 4.
1. Il corpo docente delle scuole di specializzazione di area veterinaria e' costituito da professori di ruolo o fuori ruolo di I e II fascia, da ricercatori universitari e personale operante in strutture non universitarie, appartenente alla rete formativa della scuola, nominato dal Consiglio di facolta' su proposta del Consiglio della scuola, ai sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.
2. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o fuori ruolo nel settore scientifico-disciplinare di riferimento della tipologia della scuola. Per le scuole per le quali non e' identificabile un singolo settore scientifico-disciplinare di riferimento, il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o fuori ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola.
3. Ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, la direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo del settore scientifico disciplinare di riferimento della scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola.
 
Art. 5.
1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle universita' ai sensi dell'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 270/2004, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando e che indica le attivita' elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.
2. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, di cui al successivo comma 4, nonche' dei giudizi dei docenti-tutori.
3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, cosi' come indicato all'art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in formazione deve aver acquisito 180 crediti.
4. Ai fini delle periodiche verifiche di profitto la scuola puo' predisporre prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole.
5. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attivita' formative, con particolare riguardo alle attivita' professionalizzanti, deve essere documentato dal libretto-diario delle attivita' formative nel quale vengono annotate, e certificate mediante firma, le attivita' svolte dallo specializzando con un giudizio sulle capacita' e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attivita'.
 
Art. 6.
1. Gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione di cui all'allegato, attivate presso le universita' sono adeguati alle disposizioni del presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, utilizzando le relative procedure informatizzate predisposte dal MIUR nella banca dati dell'offerta formativa.
2. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di specializzazione ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli specializzandi gia' iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di ateneo.
3. Con riferimento all'art. 4, comma 3, del presente decreto, per esigenze particolari ed in via transitoria per non piu' di un triennio, la direzione della scuola puo' essere affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di un settore scientifico-disciplinare identificato come affine a quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dall'allegato «D» del decreto ministeriale 4 ottobre 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, supplemento 175.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 gennaio 2006
Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 269
 
----> Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 42 del S.O. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone