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| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 27 gennaio 2006 |  | Riassetto delle Scuole di specializzazione di area veterinaria. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,  «Riordinamento  della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,  «Riordinamento  delle  scuole  dirette  a  fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, «Riforma degli ordinamenti didattici universitari», ed in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
 Visto   il  decreto  ministeriale  8 marzo  1994,  concernente  gli ordinamenti  didattici  delle  scuole di specializzazione del settore veterinario;
 Vista  la  legge  15 maggio  1997,  n.  127, «Misure urgenti per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
 Visto  il decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242, «Regolamento recante norme per la disciplina dei professori a contratto»;
 Vista  la  legge 29 dicembre 2000, n. 401, ed in particolare l'art. 8;
 Visto  il  decreto  legislativo 17 agosto 1999, n. 368, applicabile per   analogia  con  riguardo  ai  requisiti  anche  alle  scuole  di specializzazione  di  veterinaria,  in quanto facenti parte dell'area sanitaria;
 Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di universita'   e   di   ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  ed  in particolare l'art. 6, comma 6;
 Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Regolamento recante  norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» che ha soppresso e sostituito il decreto ministeriale n. 509/1999;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2000,  concernente  la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
 Visto  il  decreto  ministeriale  28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
 Visto   il  decreto  ministeriale  27 gennaio  2005  relativo  alle procedure  informatiche per l'inserimento e la verifica dei requisiti minimi  dei  corsi  di studio nell'apposito sito della banca dati del MIUR;
 Tenuto  conto  che  il  decreto  ministeriale  270/2004  stabilisce all'art.   3,   comma 7,   che  possono  essere  istituiti  corsi  di specializzazione  esclusivamente in applicazione di direttive europee o di specifiche norme di legge;
 Visti  i  pareri  del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), resi nelle  adunanze del 17 dicembre 2003, 13 aprile 2005, 6 luglio 2005 e 1° dicembre 2005;
 Visto  il  parere  del Consiglio Superiore di Sanita' del Ministero della salute, espresso in data 16 febbraio 2005;
 Vista  la  nota  prot.  n.  3097 del 27 maggio 2005 con la quale e' stato  richiesto  tra  l'altro  il  parere  dell'ordine professionale interessato  sul  riordino delle scuole dell'area sanitaria nel quale e' ricompresa l'area veterinaria;
 Considerata  la  necessita'  di  adeguare gli ordinamenti didattici delle  Scuole  di  specializzazione  dell'area  veterinaria al quadro della  riforma  generale  degli  studi universitari, di cui al citato decreto ministeriale n. 270/2004;
 Considerata  l'opportunita'  di  consentire  una  razionalizzazione complessiva  dell'offerta  formativa delle scuole di specializzazione dell'area  veterinaria  in  stretta  connessione  con le esigenze del Servizio sanitario nazionale;
 Decreta:
 Art. 1.
 1. Il  presente  decreto individua le scuole di specializzazione di area  veterinaria,  il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed  i  relativi  percorsi  didattici  suddivisi  in  classi,  di  cui all'allegato.
 2. I  regolamenti  didattici  di  ateneo,  di cui all'art. 11 della legge  n.  341/1990,  disciplinano  gli  ordinamenti  didattici delle scuole  di  specializzazione  di area veterinaria in conformita' alle disposizioni  del  presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 2. 1. Le scuole di specializzazione di area veterinaria sono aggregate in  classi  omogenee al fine di consentire una migliore utilizzazione delle risorse strutturali, didattiche, assistenziali.
 2.  Le  scuole  di specializzazione di area veterinaria afferiscono alle  facolta'  di  medicina  veterinaria; l'accesso e' consentito ai laureati  delle  classi  47/S  (laurea specialistica a ciclo unico in medicina   veterinaria)   ed  ai  laureati  in  medicina  veterinaria dell'ordinamento  previgente al decreto ministeriale n. 509/1999. Per il  conseguimento  del titolo di specialista nelle tipologie di corsi di  specializzazione compresi nelle suddette classi lo specialista in formazione  deve  l'acquisire  180 CFU complessivi, articolati in tre anni di corso.
 3.  Per  ciascuna  tipologia  di  scuola  e'  indicato  il  profilo specialistico  e  sono  identificati  gli  obiettivi  formativi  ed i relativi   percorsi   didattici  funzionali  al  conseguimento  delle necessarie conoscenze culturali ed abilita' professionali. I percorsi didattici  sono  articolati in attivita' formative di cui al comma 4, preordinate  al  raggiungimento  degli  obiettivi  formativi  utili a conseguire  il  titolo.  Le  attivita' sono a loro volta suddivise in ambiti  omogenei  di  sapere,  identificati  da  settori  scientifico disciplinari.
 4. Le attivita' formative ed i relativi CFU sono cosi' ripartiti:
 a) attivita' di base a cui sono assegnati 5 CFU;
 b) attivita' caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 160 CFU;
 b.1) Attivita' caratterizzanti elettive a scelta dello studente a  cui  puo'  essere  assegnata  una  frazione  dei  CFU  dell'ambito specifico  della scuola presente nelle attivita' caratterizzanti come di seguito specificato;
 c) attivita'  affini,  integrative e interdisciplinari a cui sono assegnati 3 CFU;
 d) attivita' finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 9 CFU;
 e) altre attivita' a cui sono assegnati 3 CFU.
 5.   Le   attivita'   formative   professionalizzanti   volte  alla maturazione  di specifiche capacita' professionali mediante attivita' pratiche  e  di  tirocinio  comprendono  almeno  il  70%  dell'intero complesso  dei 180 CFU, di tutte le attivita' previste nel comma 3. A tali attivita' sono pertanto assegnati 126 CFU.
 6. Le attivita' di base comprendono uno o piu' ambiti, identificati da   settori   scientifico   disciplinari   utili  alla  preparazione propedeutica alle varie tipologie di scuole comprese nella classe.
 7.   Le  attivita'  caratterizzanti  di  cui  alla  lettera b)  del precedente punto 3 sono articolate in almeno:
 un  ambito  denominato  Tronco  comune  identificato  dai settori scientifico  disciplinari  utili  all'apprendimento  di saperi comuni della  classe  a  cui  sono  dedicati  il  30% dei relativi CFU delle attivita' caratterizzanti (48 CFU);
 un   ambito  identificato  da  uno  o  piu'  Settori  scientifico disciplinari specifici della figura professionale alla cui formazione e' finalizzato il corso di specializzazione a cui e' assegnato il 70% dei crediti delle attivita' caratterizzanti (112 CFU);
 le  attivita'  caratterizzanti  elettive  a scelta dello studente comprendono  uno  o  piu' ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari   utili   alla  predisposizione  di  specifici  percorsi formativi  di  alta  specializzazione  relativi  alle tipologie delle scuole  comprese nella classe. I Consigli delle strutture didattiche, possono dedicare a tali attivita' fino a 27 CFU.
 8. Le attivita' affini, integrative e interdisciplinari comprendono uno  o  piu' ambiti, identificati da settori scientifico disciplinari utili alle integrazioni multidisciplinari.
 9. Le attivita' finalizzate alla prova finale comprendono CFU utili alla preparazione della tesi di diploma di specializzazione.
 10.  Le  altre attivita' comprendono CFU utili alla acquisizione di abilita' linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione.
 11.  I  CFU  di  cui  al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro/studente.
 |  |  |  | Art. 3. 1. Le scuole di specializzazione hanno sede presso l'universita'.
 2.  Le  scuole  di specializzazione di veterinaria afferiscono alle facolta'  di medicina veterinaria e possono essere attivate anche con il concorso di altre facolta'.
 3.  La  scuola  opera  nell'ambito  di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle   attivita'   professionalizzanti.   Con   successivo   decreto ministeriale saranno indicati i criteri per determinare gli standards per  l'accreditamento  delle strutture universitarie e degli ospedali veterinari  per le singole specialita', per la verifica dei requisiti e  per  il  monitoraggio  dei risultati della formazione, nonche' per definire  i  criteri  e le modalita' per assicurare la qualita' della formazione.  I  suddetti  standards determineranno, inoltre, il corpo docente  di  ciascuna  scuola nonche' le modalita' per lo svolgimento della formazione tutoriale.
 4.  Tenuto  conto  dei  criteri  di  accreditamento, le facolta' di medicina  veterinaria possono istituire e attivare una sola scuola di specializzazione  per  ciascuna  tipologia.  Per  ciascuna  scuola il numero minimo di specializzandi iscrivibili non puo' essere inferiore a 3 per anno di corso.
 5.  Le  scuole di specializzazione di cui al comma 2 possono essere istituite  ed  attivate anche in collaborazione con altre facolta' di medicina  veterinaria di altre universita', al fine di assicurare una vantaggiosa  utilizzazione  delle  risorse  strutturali  e  del corpo docente, previa stipula di apposita convenzione. L'atto convenzionale individua   la   sede   amministrativa   della   scuola,  le  risorse finanziarie,   strutturali  e  di  personale  docente  occorrenti  al funzionamento  della  scuola stessa, anche per i fini di cui all'art. 3, comma 10, del decreto ministeriale n. 270/2004.
 |  |  |  | Art. 4. 1. Il  corpo  docente  delle  scuole  di  specializzazione  di area veterinaria e' costituito da professori di ruolo o fuori ruolo di I e II  fascia,  da  ricercatori  universitari  e  personale  operante in strutture  non  universitarie, appartenente alla rete formativa della scuola,  nominato dal Consiglio di facolta' su proposta del Consiglio della  scuola,  ai  sensi del decreto ministeriale 21 maggio 1998, n. 242.
 2. Il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o fuori ruolo  nel  settore  scientifico-disciplinare  di  riferimento  della tipologia   della   scuola.  Per  le  scuole  per  le  quali  non  e' identificabile   un   singolo   settore  scientifico-disciplinare  di riferimento, il corpo docente comprende almeno un professore di ruolo o  fuori  ruolo afferente ad uno dei settori scientifico-disciplinari indicati nell'ambito specifico della tipologia della scuola.
 3. Ai   sensi   dell'art.  14  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  n.  162/1982, la direzione della scuola e' affidata ad un professore   di   ruolo   o   fuori  ruolo  del  settore  scientifico disciplinare  di  riferimento  della  scuola.  Nel  caso  di multipli settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento la direzione della scuola e' affidata ad un professore di ruolo o fuori ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della scuola.
 |  |  |  | Art. 5. 1. Al termine del corso di specializzazione lo studente consegue il diploma  di  specializzazione  corredato  dal  supplemento al diploma rilasciato  dalle  universita'  ai  sensi  dell'art. 11, comma 8, del decreto  ministeriale  n.  270/2004,  che documenta l'intero percorso formativo  svolto  dallo  specializzando  e  che  indica le attivita' elettive che hanno caratterizzato lo specifico percorso individuale.
 2.  La  prova  finale  consiste  nella  discussione  della  tesi di specializzazione  e  tiene  conto  dei  risultati  delle  valutazioni periodiche  derivanti  dalle  prove  in itinere, di cui al successivo comma 4, nonche' dei giudizi dei docenti-tutori.
 3. Per il conseguimento del diploma di specializzazione, cosi' come indicato all'art. 2, comma 2, del presente decreto, lo specialista in formazione deve aver acquisito 180 crediti.
 4.  Ai  fini  delle periodiche verifiche di profitto la scuola puo' predisporre  prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole.
 5.  Il  monitoraggio  interno  e  la documentazione delle attivita' formative,     con     particolare     riguardo     alle    attivita' professionalizzanti,  deve  essere  documentato  dal  libretto-diario delle  attivita'  formative nel quale vengono annotate, e certificate mediante  firma,  le  attivita'  svolte  dallo  specializzando con un giudizio  sulle capacita' e le attitudini espresso dal docente-tutore preposto alle singole attivita'.
 |  |  |  | Art. 6. 1. Gli  ordinamenti  didattici  delle scuole di specializzazione di cui  all'allegato,  attivate presso le universita' sono adeguati alle disposizioni  del  presente decreto entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale,  utilizzando  le  relative procedure  informatizzate  predisposte  dal  MIUR  nella  banca  dati dell'offerta formativa.
 2.   Le   universita'   assicurano  la  conclusione  dei  corsi  di specializzazione  ed  il  rilascio  dei  relativi titoli, secondo gli ordinamenti  didattici  previgenti, agli specializzandi gia' iscritti al momento dell'adeguamento del regolamento didattico di ateneo.
 3.  Con  riferimento all'art. 4, comma 3, del presente decreto, per esigenze  particolari  ed  in  via  transitoria  per  non  piu' di un triennio,  la  direzione  della  scuola  puo'  essere  affidata ad un professore    di    ruolo    o    fuori    ruolo    di   un   settore scientifico-disciplinare  identificato  come  affine  a  quello della tipologia della scuola, secondo quanto previsto dall'allegato «D» del decreto   ministeriale   4 ottobre  2000  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000, supplemento 175.
 Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 27 gennaio 2006
 Il Ministro: Moratti Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006
 Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 269
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato da pag. 9 a pag. 42 del S.O.  <---- |  |  |  |  |