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| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 31 gennaio 2006 |  | Riassetto  delle Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con
 IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica»;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.  162,  «Riordinamento  delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento»;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista   la   legge  19 novembre  1990,  n.  341,  «Riforma  degli ordinamenti  didattici  universitari»,  ed  in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
 Vista  la  legge  15 maggio  1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di decisione e di controllo» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 17, comma 95;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonche' ai comitati  regionali  di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
 Vista  la  legge  2 agosto  1999,  n.  264,  «Norme in materia di accessi ai corsi universitari», ed in particolare l'art. 2;
 Vista  la legge 19 ottobre 1999, n. 370, «Disposizioni in materia di  universita'  e  di  ricerca  scientifica  e  tecnologica»,  ed in particolare l'art. 6, comma 6;
 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre 2004, n. 270, che ha sostituito il predetto decreto ministeriale n. 509/1999;
 Visti  i  decreti  ministeriali 23 dicembre 1999 e 26 giugno 2000 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari;
 Visto  il  decreto  ministeriale  4 ottobre  2000, concernente la declaratoria  dei contenuti dei settori scientifico-disciplinari come rideterminati  dai  precitati  decreti  ministeriali, e il successivo decreto di modifica del 18 marzo 2005;
 Visto  il  decreto ministeriale 28 novembre 2000, «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie»;
 Vista  la  legge  23 febbraio 2001, n. 29, «Nuove disposizioni in materia  di  interventi  per  i beni e le attivita' culturali», ed in particolare  l'art.  6:  Scuole di specializzazione nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale.
 Tenuto conto che il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, stabilisce  che  possono  essere  istituiti corsi di specializzazione esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge;
 Considerata l'esigenza di provvedere al riassetto delle scuole di specializzazione  nel settore della tutela, gestione e valorizzazione del  patrimonio  culturale nel quadro della disciplina generale degli studi  universitari recata dal decreto ministeriale n. 509/1999, come sostituito dal decreto ministeriale n. 270/2004;
 Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN), reso nell'adunanza del 24 luglio 2003;
 Acquisito  il  preliminare  concerto del Ministro per i beni e le attivita' culturali con nota del 18 giugno 2004 prot. n. 11470;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Il presente decreto definisce, ai sensi della legge n. 29 del 23 febbraio  2001, art. 6, le tipologie di scuole di specializzazione nel  settore  della  tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui agli allegati da 1 a 8.
 2.  Le universita' nell'osservanza dei criteri previsti dall'art. 11  del  decreto  ministeriale n. 270/2004, procedono all'istituzione delle scuole di specializzazione e dei rispettivi corsi di studio.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  scuole  sono  strutture didattiche dell'universita'. Sono possibili  convenzioni  tra  piu'  universita' per l'istituzione o la gestione   di   una   scuola.   In  tal  caso  deve  essere  indicata l'universita'  sede  amministrativa  del  corso.  L'universita'  o le universita'  convenzionate  garantiscono  il supporto gestionale e le risorse finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
 2.  Al fine di garantire i necessari requisiti didattici, possono istituire   una  scuola  di  specializzazione  le  universita'  anche convenzionate,   in   cui   risulti   attivata   almeno   una  laurea specialistica  nella  classe  di riferimento corrispondente. Ciascuna universita',  o  insieme di universita' convenzionate, puo' istituire una sola scuola per tipologia.
 3.   Nel  rispetto  della  normativa  di  riferimento  le  scuole organizzano  autonomamente gli ordinamenti didattici, le modalita' di accesso e le prove di ammissione.
 4.  I  corsi  di  studio  nelle  scuole di specializzazione hanno durata di due anni accademici, eventualmente articolabili in semestri o  trimestri,  e prevedono l'acquisizione di 120 CFU, con un adeguato numero di crediti riservato a tirocini e stage formativi.
 5.  La frequenza e' obbligatoria; le modalita' della sua verifica saranno  stabilite  dalle  singole  scuole  che indicheranno i limiti minimi  di  frequenza,  anche  in  relazione  alle  diverse tipologie d'insegnamento.
 6.  Ai  fini degli obblighi di frequenza alle lezioni teoriche ed alle  attivita' pratiche il Consiglio della scuola potra' riconoscere sulla  base  di  idonea  documentazione  l'attivita',  attinente alla specializzazione,   svolta  successivamente  al  conseguimento  della laurea   specialistica,   in   Italia  e  all'estero,  in  laboratori universitari o extrauniversitari altamente qualificati.
 7.  La scuola redige l'ordinamento didattico del proprio corso di studio, in conformita' alle tabelle allegate al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Alle  scuole  si  accede col titolo di laurea specialistica o magistrale.
 2. Gli ordinamenti dei corsi di specializzazione indicheranno una o   piu'   lauree  specialistiche  o  magistrali  che  danno  diritto all'accesso, anche con eventuali debiti formativi.
 3.  Il  numero  dei  laureati da ammettere alle singole scuole e' determinato  dalle universita' ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264,   art.  2,  sulla  base  delle  strutture  disponibili,  la  cui congruita' sara' valutata dal CNVSU.
 4. Sono altresi' ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del   titolo   di   studio,  conseguito  presso  universita'  estere, equipollente alla laurea specialistica richiesta per l'accesso a ogni singola  scuola.  L'equipollenza  del titolo conseguito all'estero e' dichiarata, ai soli fini dell'iscrizione, dalla scuola.
 5. Alla scuola si accede mediante concorso per titoli ed esame.
 6.  La  tipologia e i contenuti delle prove d'esame d'ammissione, compresa l'eventuale diversa procedura per italiani e stranieri, sono decisi annualmente dalle singole scuole.
 7.   La   valutazione   dei   titoli   avverra'  secondo  criteri predeterminati   dalle   singole   scuole  e  terra'  in  particolare considerazione il possesso dei diplomi di archivistica, paleografia e diplomatica  conseguiti presso le Scuole istituite presso gli Archivi di Stato e del Diploma rilasciato dalla Scuola Vaticana.
 8.  Sono  ammessi  a  frequentare  la  scuola i candidati che, in relazione  al  numero  di  posti  disponibili,  si siano collocati in posizione  utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo  riportato. In caso di parita' di punteggio e' ammesso il candidato piu' giovane di eta'.
 9.  Le  tasse  e  i  contributi per l'iscrizione alla scuola sono fissati dall'universita' sede amministrativa della scuola stessa.
 10. Per tutte le attivita' e specificatamente per quelle pratiche e  di  tirocinio,  compresi  gli  spostamenti fuori sede, deve essere prevista   obbligatoriamente  per  ogni  studente,  fin  dal  momento dell'iscrizione  alla  scuola  e  per  tutta  la  durata degli studi, un'apposita,  adeguata  copertura assicurativa per i danni prodotti o subiti.
 11.  Lo  studente  non puo' iscriversi per piu' di due volte allo stesso anno di corso.
 12.  Ai  fini  dello  svolgimento  di tirocini e stage, le scuole stipulano  convenzioni  con  il  Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e  con  istituzioni  pubbliche  e  private  di particolare qualificazione.
 13.   Il   diploma  di  specializzazione  e'  conferito  dopo  il superamento  di una prova finale che consiste nella discussione di un elaborato  con  caratteri di progetto scientifico-professionale (tesi di  specializzazione),  con  giudizio  che  tiene  conto  anche delle valutazioni  riportate  negli  esami  annuali,  nonche' dei risultati delle eventuali valutazioni periodiche.
 14.   Le   universita',   insieme   al  diploma,  rilasciano  una certificazione  dell'intero  percorso  svolto  dallo  specializzando, indicando le attivita' formative che lo hanno caratterizzato.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Possono accedere alle scuole i laureati in possesso di titoli del  precedente ordinamento equiparati a quelli del nuovo ordinamento indicati come requisito per l'accesso.
 |  |  |  | Art. 5. 1.   Il   titolo  di  specializzazione  rilasciato  dalle  scuole precedentemente  attivate  presso  le  universita'  e' equipollente a quello  rilasciato  dalle  scuole  istituite  nel  presente  decreto, secondo la seguente tabella di equipollenza:
 
 Scuola di specializzazione in     | archeologia                       | --------------------------------------------------------------------- Scuola di specializzazione in     | archeologia orientale             |Beni archeologici --------------------------------------------------------------------- Scuola nazionale di archeologia   | (disattivata)                     | --------------------------------------------------------------------- Scuola di perfezionamento in      | archeologia (triennale            | disattivata)                      | --------------------------------------------------------------------- Scuola di specializzazione in     | storia dell'arte medievale e      | moderna                           | --------------------------------------------------------------------- Scuola di specializzazione in     | storia dell'arte                  |Beni storici e artistici --------------------------------------------------------------------- Scuola di specializzazione in     | storia dell'arte e delle arti     | minori                            | --------------------------------------------------------------------- Scuola di specializzazione in     | tutela e valorizzazione dei beni  | culturali                         | --------------------------------------------------------------------- Scuola speciale per archivisti e  | bibliotecari                      |Beni archivistici e librari --------------------------------------------------------------------- Scuola di specializzazione in     |Beni architettonici e del restauro dei monumenti            |paesaggio --------------------------------------------------------------------- Scuola di specializzazione in     | storia analisi e valutazione dei  |Beni architettonici e del beni architettonici e ambientali  |paesaggio ---------------------------------------------------------------------
 |Beni naturali e territoriali (2° Scuola di specializzazione in     |profilo: architettura di parchi, architettura dei giardini e       |giardini e dei sistemi progettazione del paesaggio       |naturalistico-ambientali)
 |  |  |  | Art. 6. 1.   I   regolamenti   didattici   d'ateneo,   disciplinanti  gli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle suddette scuole, sono redatti   in   conformita'   alle  disposizioni  di  cui  al  decreto ministeriale  270/2004 e a quanto previsto dal presente decreto entro diciotto  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale.
 2.  Le  attuali  scuole istituite e attivate ai sensi del decreto del  Presidente  della Repubblica n. 162/1982 non possono procedere a iscrizioni alla data di scadenza del suddetto termine.
 3. Le universita' assicurano la conclusione dei corsi di studio e il  rilascio  dei  relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti,  agli  specializzandi  gia'  iscritti  ai corsi alla data di entrata  in  vigore  dei  nuovi  ordinamenti didattici e disciplinano altresi'  la  facolta'  per  i  medesimi specializzandi di optare per l'iscrizione ai corsi di specializzazione di cui al presente decreto. Ai  fini  dell'opzione  le universita' valutano in termini di crediti formativi   universitari   le   attivita'  formative  previste  dagli ordinamenti didattici vigenti.
 |  |  |  | Art. 7. 1.  Su richiesta degli Istituti centrali del Ministero per i beni e  le  attivita'  culturali,  con  la procedura prevista dall'art. 6, comma 1   della  legge  23 febbraio  2001,  n.  29,  potranno  essere successivamente  costituite  scuole di specializzazione in materia di conservazione  e  restauro  dei  beni  culturali  mobili  e superfici decorate dell'architettura.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  ai  competenti  organi  di controllo   e   sara'   pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana.
 Roma, 31 gennaio 2006
 
 Il Ministro dell'istruzione,
 dell'università e della ricerca
 Moratti Il Ministro per i beni e le attività culturali
 Buttiglione Registrato alla Corte dei conti il 17 maggio 2006 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 270
 |  |  |  | Numerazione e denominazione delle scuole di specializzazione nel settore della tutela,
 gestione e valorizzazione del patrimonio culturale
 
 Denominazione                                   |Allegato Beni archeologici                               |1 Beni architettonici e del paesaggio             |2 Beni storico-artistici                          |3 Beni archivistici e librari                     |4 Beni demoetnoantropologici                      |5 Beni musicali                                   |6 Beni scientifici e tecnologici                  |7 Beni naturali e territoriali                    |8
 |  |  |  | Allegato 1 ---->  Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 11 del S.O.  <----
 |  |  |  | Allegato 2 ---->  Vedere Allegato da pag. 12 a pag. 14 del S.O.  <----
 |  |  |  | Allegato 3 ---->  Vedere Allegato da pag. 15 a pag. 16 del S.O.  <----
 |  |  |  | Allegato 4 ---->  Vedere Allegato da pag. 17 a pag. 20 del S.O.  <----
 |  |  |  | Allegato 5 ---->  Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 23 del S.O.  <----
 |  |  |  | Allegato 6 ---->  Vedere Allegato da pag. 24 a pag. 27 del S.O.  <----
 |  |  |  | Allegato 7 ---->  Vedere Allegato da pag. 28 a pag. 31 del S.O.  <----
 |  |  |  | Allegato 8 ---->  Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 35 del S.O.  <----
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