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| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini,   inerente   la  richiesta  di  modifica  del  disciplinare  di produzione   dei   vini   a  indicazione  geografica  tipica  «Benaco Bresciano». |  | 
 |  |  |  | Il  Comitato  nazionale  per  la tutela e la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Esaminata  la  richiesta  del  Consorzio  Benaco Bresciano, fatta propria  e  presentata dalla regione Lombardia, intesa ad ottenere la modifica  del  disciplinare  di  produzione  dei  vini  a indicazione geografica  tipica  «Benaco Bresciano» relativamente agli articoli 2, 4, 5 e 6;
 Visto  il parere favorevole confermato dalla regione Lombardia in merito alle modifiche proposte;
 Vista la documentazione presentata dal Consorzio a sostegno delle modifiche stesse;
 Ha  espresso,  nella  riunione  del  18 maggio  2006,  il  parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del  relativo  decreto  direttoriale,  il  disciplinare di produzione modificato secondo il testo di cui appresso:
 Le  eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica  dovranno,  in  regola  con  le disposizioni nel decreto del Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini  -  via  Sallustiana  n.  10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»
 Art. 1.
 L'indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o  meno  dalle  specificazioni  previste dal presente disciplinare di produzione,  e'  riservata  ai  mosti  e  ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
 Art. 2.
 L'indicazione  geografica  tipica «Benaco Bresciano» e' riservata ai seguenti vini:
 bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;
 rossi, anche nella tipologia novello.
 I   vini   bianchi   ad  indicazione  geografica  tipica  «Benaco Bresciano»  devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti da vigneti composti  nell'ambito  aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: Chardonnay,   Pinot   Bianco,   Riesling  Renano,  Riesling  Italico, Trebbiano   di  Soave,  Trebbiano  Toscano,  Pinot  Grigio,  Incrocio Manzoni.
 I  vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti nell'ambito aziendale, da uno o piu' dei seguenti vitigni: Groppello, Marzemino,  Barbera,  Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Pinot Nero, Rebo.
 Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente,  idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15 %.
 L'indicazione   geografica   tipica  «Benaco  Bresciano»  con  la specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni Riesling, Chardonnay, Pinot  Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano, Incrocio Manzoni e' riservata ai  vini  bianchi  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
 Possono  concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
 L'indicazione   geografica   tipica  «Benaco  Bresciano»  con  la specificazione  di  uno  dei  seguenti  vitigni  Marzemino,  Barbera, Merlot,  Cabernet,  Pinot Nero, Sangiovese, Rebo e' riservata ai vini rossi  ottenuti  da  uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.
 Possono  concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.
 Art. 3.
 La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini  atti  ad  essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco  Bresciano»  comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni   di   Sirmione,  Desenzano  del  Garda,  Lonato,  Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda,  Soiano  del  Lago,  Moniga  del  Garda, Polpenazze del Garda, Manerba  del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salo', Roe' Volciano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.
 Art. 4.
 Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione  dei  vini  di  cui  all'articolo  2  devono essere quelle tradizionali della zona.
 La  produzione  massima  di  uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.
 Le   uve  destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione geografica  tipica  «Benaco  Bresciano»  devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
 10,5% vol per i bianchi;
 10% vol per i rossi;
 10,5%  vol  con la specificazione del vitigno, ad eccezione del vitigno «Barbera», per il quale il valore massimo e' del 10% vol.
 Nel  caso  di  annate  particolarmente  sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.
 Art. 5.
 Nella  vinificazione  sono  ammesse  soltanto  le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
 La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non  deve  essere  superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.
 Art. 6.
 I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  «Benaco Bresciano», all'atto  dell'immissione  al  consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:
 «Benaco Bresciano» Bianco 10 % vol;
 «Benaco Bresciano» Novello 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Pinot Grigio 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Marzemino 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Barbera 10,5% vol;
 «Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5% vol;
 «Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;
 «Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;
 «Benaco Bresciano» Sangiovese 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Rebo 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Rosso 10,5% vol;
 «Benaco Bresciano» Pinot Bianco 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Pinot Nero 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Riesling 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5% vol;
 «Benaco Bresciano» Cabernet 11% vol;
 «Benaco Bresciano» Merlot 11% vol.
 Art. 7.
 Alla  indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente  disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
 E'   tuttavia   consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali  e marchi privati purche' non abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
 Al  sensi  dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164,  l'indicazione  geografica tipica «Benaco Bresciano» puo' essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed   iscritti  negli  albi  dei  vigneti  dei  vini  a  denominazione d'origine,  a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti   per  una  o  piu'  delle  tipologie  di  cui  al  presente disciplinare.
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