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| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |  | DECRETO 29 maggio 2006 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  denominato  «O.C.P.A.  -  Organismo  consortile per il controllo  sui  formaggi  sardi  a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 Visto  il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno  2003,  24  ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005 e  18 gennaio  2006,  con  i  quali  la validita' dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo  consortile  per  il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con  decreto del 27 luglio 1999, e' stata prorogata fino al 20 giugno 2006;
 Considerato  che  il  predetto  organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di  origine  protetta  Pecorino  Sardo allo schema tipo di controllo, trasmessogli  con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente la denominazione di origine protetta Pecorino Sardo;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 27 luglio 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  O.C.P.A.  -  Organismo consortile  per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo  (Sassari), localita' Bonassai, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare  i  controlli  sulla  denominazione  di  origine  protetta Pecorino  Sardo  registrata con il regolamento della Commissione (CE) n.  1263/96  del 1° luglio 1996, gia' prorogata con decreti 16 luglio 2002,  20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005,  23 maggio  2005,  23 settembre  2005  e  18 gennaio  2006,  e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 giugno 2006.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto  delle  prescrizioni  impartite  con  il predetto decreto 27 luglio 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 29 maggio 2006
 Il direttore generale: La Torre
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