| IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 Visto l'art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;
 Visto  l'art.  66,  comma  1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge  finanziaria  2003)  che  istituisce  i contratti di filiera a rilevanza  nazionale,  al  fine di favorire l'integrazione di filiera del   sistema  agricolo  e  agroalimentare  e  il  rafforzamento  dei distretti  agroalimentari  nelle  aree sottoutilizzate, demandando al Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali la definizione di criteri, modalita' e procedure per l'attuazione delle iniziative;
 Visto  l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le  somme  di  denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi   alla  produzione  e  agli  investimenti  affluiscano  ad appositi  fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che  l'ammontare  della  quota  di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;
 Visto  il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto   2003,   recante   criteri,   modalita'  e  procedure  per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;
 Vista   la  circolare  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali  del  2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;
 Vista  la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (Gazzetta Ufficiale n.  156/2003),  concernente  il  riparto  delle  risorse  per le aree sottoutilizzate  2003-2005  che,  al  punto  1,  assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze 21 settembre  2005,  recante criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni  di  competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della citata legge n. 289/2002;
 Visto  il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999   (Gazzetta  ufficiale  della  Comunita'  europea  n.  L160  del 26 giugno  1999)  sul  sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga  taluni  regolamenti,  e,  in  particolare,  l'art.  55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e   della  Commissione  relative  all'adozione  di  elenchi  di  zone svantaggiate,  o  alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2  e  3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio   1997  (Gazzetta  ufficiale  della  Comunita'  europea  n. L142/1997);
 Visti  gli  orientamenti  comunitari  per  gli  aiuti  di Stato nel settore  agricolo  (Gazzetta ufficiale della Comunita' europea n. C28 del 1° febbraio 2000);
 Vista  la  nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000)  D/102347  (Gazzetta  ufficiale  della  Comunita' europea n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalita' regionale  per  il  periodo  2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame  sulla  compatibilita' rispetto alla parte della Carta che riguarda   le  regioni  italiane  ammissibili  alla  deroga  prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;
 Vista  la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000 n. 2000/530/CE  modificata  con  decisione della Commissione europea del 27 aprile  2001 n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui  si  applica  l'obiettivo  2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;
 Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalita' regionale per il periodo 2000-2006  che  riguarda  le  aree  ammissibili  alla  deroga  di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E;
 Vista  la  decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;
 Vista  la  nota  n. TRAGIV/14 del 15 novembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato  la proposta di contratto di filiera presentato da CON.AV. - Consorzio  Zoo-Avicunicolo S.c. a r.l. avente ad oggetto un programma integrato  di  investimenti  nel settore avicolo da realizzarsi nelle regioni  Abruzzo,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto;
 Considerato  che  il  contratto  e' finalizzato alla valorizzazione delle   produzioni   avicole   attraverso   marchi   di   qualita'  e l'introduzione   di  un  sistema  completo  di  rintracciabilita'  ed etichettatura;   al   miglioramento  degli  standard  produttivi  nel rispetto   dell'ambiente   e   della   salute   degli  animali;  alla realizzazione   di   azioni  pubblicitarie  e  di  comunicazione  per l'apertura della filiera ai mercati internazionali;
 Considerato  che il programma e' promosso dai principali gruppi del settore  che si sono aggregati in consorzio per gestire un sistema di qualita' nazionale;
 Considerato  che in data 16 novembre 2004 la commissione di servizi ha  verificato  i  requisiti  di ammissibilita' di cui all'art. 6 del citato  decreto  ministeriale  1° agosto  2003 e che l'istruttoria di merito  e  tecnico-economica  e'  stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 14 novembre 2005;
 Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;
 Delibera:
 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali e' autorizzato a stipulare, con il CON.AV. Consorzio Zoo-Avicunicolo S.c. a r.l., il contratto  di  filiera  per  lo  sviluppo  e  la valorizzazione delle produzioni del settore avicolo da realizzarsi nelle regioni:
 Campania   e   Puglia   (aree  obiettivo  1),  Molise  (soste-gno transitorio  obiettivo  1),  Abruzzo,  Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (aree  obiettivo  2 e 87.3.c). Il contratto, sottoscritto nei termini di  seguito  indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verra'  trasmesso  in  copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.
 1.1.  Gli  investimenti  ammessi  per un totale di 34.018.920 euro, realizzati  dalle  aziende  indicate  nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono cosi' articolati:
 investimenti nelle aziende agricole (Tab. 1A) 10.889.500 euro;
 investimenti  nel  settore  trasformazione  e commercializzazione prodotti agricoli (Tab. 2A) 12.649.420 euro;
 investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) 2.030.000 euro;
 investimenti  in  pubblicita'  dei  prodotti agricoli di qualita' certificata (Tab. 4A) 8.000.000 euro;
 investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) 450.000 euro.
 1.2.  Le agevolazioni finanziarie, in conformita' a quanto previsto dalle  decisioni  della  Commissione europea citate in premessa, sono calcolate  per  il  50% sotto forma di contributo in conto capitale e per  il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la  citata decisione della Comunita' europea autorizzativa del regime di    aiuto    n.    N   381/2003   prevede   un'intensita'   massima dell'agevolazione  pari al 100%, il contributo pubblico sara' erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.
 1.3.  La quota di contributo in conto capitale e' calcolato secondo le seguenti intensita':
 investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti dell'intensita' massima ammissibile pari al 50%  E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate e 40% nelle altre zone;
 investimenti   nel   settore   della   trasformazione   e   della commercializzazione   dei  prodotti  agricoli  (tabella  2A)  per  le iniziative  ubicate  in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di  1.663.420 euro, pari al 50% E.S.L. e per le iniziative ubicate in aree  fuori  obiettivo  1,  per un investimento ammesso di 10.986.000 euro, pari al 40% ESL;
 creazione  di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualita' e prestazione di assistenza  tecnica  (tabella 3A),  pari al 100% E.S.L., nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;
 spese   in   pubblicita'   dei   prodotti  agricoli  di  qualita' certificata, di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A), fino al 50% E.S.L.;
 ricerca   e  sviluppo  per  il  miglioramento  qualitativo  delle produzioni  (tabella  5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.
 1.4.  Le  agevolazioni  finanziarie  sono determinate in 17.150.860 euro,  di  cui  9.815.430  euro  quale contributo in conto capitale e 7.335.430  euro  a  titolo  di  finanziamento  agevolato,  cosi' come indicato  nell'allegata  tabella  2,  che  fa  parte integrante della presente delibera.
 1.5.  Eventuali  variazioni  dell'importo  degli  investimenti  non potranno  comportare  aumenti dell'importo massimo delle agevolazioni indicato nel precedente punto 1.4.
 1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali e' fissato  in  quattro  anni  dalla  data  di  stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la  certificazione  della  qualita' e della tipicita' devono avere la durata massima di sei anni.
 2.  Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1  e' approvato l'impegno finanziario di 17.150.860 euro, interamente a  carico  dello  Stato,  a  valere  sulle  risorse  assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.
 Roma, 2 dicembre 2005
 
 Il Presidente delegato
 Tremonti Il segretario del CIPE
 Molgora Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006 Ufficio  controllo  Ministeri  economico-finanziari,  registro  n.  3 Economia e finanze, foglio n. 393
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