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| Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |  |  |  | DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 2006, n. 213 |  | Attuazione  della  direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
 Visto  l'articolo 1  della  legge  18 aprile  2005,  n.  62,  legge comunitaria  2004,  recante  delega  al  Governo per l'emanazione dei decreti  legislativi  di  attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B;
 Vista   la  direttiva  2003/42/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,  del  13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;
 Vista  la  Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata  a  Chicago  il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con  decreto  legislativo  6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
 Visto  il  decreto  legislativo  25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
 Visto  il  decreto  legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);
 Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;
 Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera  dei  deputati  espressi  in  data  18 gennaio 2006 ed in data 24 gennaio  2006,  e  del  Senato  della  Repubblica espressi in data 24 gennaio 2006 ed in data 1° febbraio 2006;
 Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 febbraio e del 27 aprile 2006;
 Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i Ministri  degli  affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;
 E m a n a
 il seguente decreto legislativo:
 Art. 1.
 Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici
 1.  E'  istituito  un  sistema  di  segnalazione obbligatoria degli eventi affidato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).
 2.  E' istituito un sistema di segnalazione volontaria degli eventi affidato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).
 3. L'istituzione dei sistemi di segnalazione degli eventi di cui ai commi 1  e 2 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli  inconvenienti  aeronautici  e  non mira alla determinazione di colpe o responsabilita'.
 
 
 
 Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
 redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
 sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3  del testo unico delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
 28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
 lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
 e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
 l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
 pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
 europee (GUCE).
 Note alle premesse:
 - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
 l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
 delegato al Governo se non con determinazione di principi e
 criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
 oggetti definiti.
 - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
 al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
 leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
 regolamenti.
 - Si riporta il testo dell'art. 1 e gli allegati A e B,
 della  legge  18 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni
 per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
 dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
 2004»,  pubblicata  nella Gazzeta Ufficiale 27 aprile 2005,
 n. 96, supplemento ordinario:
 «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
 direttive  comuni-tarie).  -  1.  Il Governo e' delegato ad
 adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
 entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
 legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
 alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
 A e B.
 2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
 dell'art.  14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400, su
 proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
 Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
 competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
 concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
 giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
 Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
 direttiva.
 3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
 all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
 sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
 direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
 l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
 alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
 perche'  su  di  essi sia espresso il parere dei competenti
 organi  parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di
 trasmissione,  i decreti sono emanati anche in mancanza del
 parere.  Qualora  il  termine  per l'espressione del parere
 parlamentare  di  cui  al  presente comma, ovvero i diversi
 termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
 che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
 5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
 novanta giorni.
 4.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
 attuazione  della  direttiva  2003/10/CE,  della  direttiva
 2003/20/CE,  della  direttiva  2003/35/CE,  della direttiva
 2003/42/CE,  della  direttiva  2003/59/CE,  della direttiva
 2003/85/CE,  della  direttiva  2003/87/CE,  della direttiva
 2003/99/CE,   della   direttiva   2003/122/Euratom,   della
 direttiva   2004/8/CE   della  direttiva  2004/12/CE  della
 direttiva  2004/17/CE,  della  direttiva  2004/18/CE, della
 direttiva  2004/22/CE,  della  direttiva  2004/25/CE, della
 direttiva  2004/35/CE,  della  direttiva  2004/38/CE, della
 direttiva  2004/39/CE,  della  direttiva 2004/67/CE e della
 direttiva   2004/101/CE   sono  corredati  della  relazione
 tecnica  di  cui  all'art.  11-ter,  comma 2, della legge 5
 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi
 e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari
 competenti  per  i  profili finanziari. Il Governo, ove non
 intenda   conformarsi   alle   condizioni   formulate   con
 riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art.
 81,  quarto  comma,  della  Costituzione,  ritrasmette alle
 Camere   i   testi,   corredati   dei   necessari  elementi
 integrativi  di informazione, per i pareri definitivi delle
 Commissioni  competenti per i profili finanziari che devono
 essere espressi entro venti giorni.
 5.  Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
 di  ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
 rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
 presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
 indicata  nei  commi 2,  3  e 4, disposizioni integrative e
 correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
 comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.
 5-bis.  Entro  tre anni dalla data di entrata in vigore
 dei  decreti  legislativi  di  cui al comma 1, adottati per
 l'attuazione   delle   direttive  2004/39/CE,  relativa  ai
 mercati   degli   strumenti   finanziari,   e   2004/25/CE,
 concernente  le  offerte pubbliche di acquisto, il Governo,
 nel  rispetto  dei  principi  e  criteri  direttivi  di cui
 all'art.  2  e  con  la  procedura  prevista  dal  presente
 articolo,   puo'   emanare   disposizioni   integrative   e
 correttive   al   fine  di  tenere  conto  delle  eventuali
 disposizioni   di  attuazione  adottate  dalla  Commissione
 europea  secondo  la  procedura  di  cui,  rispettivamente,
 all'art.  64,  paragrafo 2,  della  direttiva 2004/39/CE, e
 all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.
 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
 comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
 eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
 legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
 Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
 province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
 propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
 termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
 comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
 data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
 adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
 rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
 e,  nelle  materie  di competenza concorrente, dei principi
 fondamentali  stabiliti  dalla  legislazione dello Stato. A
 tale   fine   i   decreti  legislativi  recano  l'esplicita
 indicazione  della  natura  sostitutiva  e  cedevole  delle
 disposizioni in essi contenute.
 7.  Il  Ministro per le politiche comunitarie, nel caso
 in  cui  una  o  piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti
 ancora   esercitata  trascorsi  quattro  mesi  dal  termine
 previsto  dalla  direttiva per la sua attuazione, trasmette
 alla  Camera  dei deputati e al Senato della Repubblica una
 relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con
 competenza   istituzionale  prevalente  per  la  materia  a
 giustificazione  del  ritardo. Il Ministro per le politiche
 comunitarie ogni quattro mesi informa altresi la Camera dei
 deputati  e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato di
 attuazione  delle  direttive da parte delle regioni e delle
 province autonome.
 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
 parlamentari  di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali
 contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
 attuazione  delle  direttive comprese negli allegati A e B,
 ritrasmette   con  le  sue  osservazioni  e  con  eventuali
 modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato
 della  Repubblica  per il parere definitivo che deve essere
 espresso entro venti giorni.».
 Allegato A
 (Art. 1, commi 1 e 3)
 2001/83/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 6  novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
 medicinali per uso umano.
 2003/38/CE  del  Consiglio,  del  13 maggio  2003,  che
 modifica  la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali
 di  taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi
 espressi in euro.
 2003/73/CE   della  Commissione,  del  24 luglio  2003,
 recante   modifica   dell'allegato   III   della  direttiva
 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
 2003/93/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  77/799/CEE relativa alla reciproca
 assistenza  fra  le autorita' competenti degli Stati membri
 nel settore delle imposte dirette e indirette.
 2003/94/CE  della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che
 stabilisce  i  principi  e  le linee direttrici delle buone
 prassi  di  fabbricazione  relative  ai  medicinali per uso
 umano   e   ai   medicinali   per  uso  umano  in  fase  di
 sperimentazione.
 2003/98/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre  2003, relativa al riutilizzo dell'informazione
 del settore pubblico.
 2003/122/Euratom  del  Consiglio, del 22 dicembre 2003,
 sul  controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta
 attivita' e delle sorgenti orfane.
 2004/6/CE  della  Commissione, del 20 gennaio 2004, che
 deroga  alla  direttiva  2001/15/CE  al  fine  di differire
 l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.
 2004/28/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante
 un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.
 2004/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile  2004,  relativa alla limitazione delle emissioni
 di  composti  organici  volatili dovute all'uso di solventi
 organici  in  talune pitture e vernici e in taluni prodotti
 per   carrozzeria   e   recante  modifica  della  direttiva
 1999/13/CE.».
 «Allegato B
 (Articolo 1, commi 1 e 3)
 2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
 determinati piani e programmi sull'ambiente.
 2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
 un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale
 2002/14/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'11 marzo  2002,  che  istituisce  un  quadro generale
 relativo   all'informazione   e   alla   consultazione  dei
 lavoratori.
 2002/15/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'11 marzo     2002,    concernente    l'organizzazione
 dell'orario   di   lavoro   delle  persone  che  effettuano
 operazioni mobili di autotrasporto.
 2003/10/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza
 e  di  salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai
 rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici   (rumore)
 (diciassettesima  direttiva  particolare ai sensi dell'art.
 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.
 2003/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 marzo  2003,  che  modifica  la direttiva 83/477/CEE del
 Consiglio  sulla  protezione dei lavoratori contro i rischi
 connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
 2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 del-l'8 aprile  2003,  che modifica la direttiva 91/671/CEE
 del  Consiglio  per  il  ravvicinamento  delle legislazioni
 degli  Stati  membri  relative  all'uso  obbligatorio delle
 cinture  di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
 3,5 tonnellate.
 2003/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 maggio  2003, che prevede la partecipazione del pubblico
 nell'elaborazione  di  taluni  piani e programmi in materia
 ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
 e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
 all'accesso alla giustizia.
 2003/41/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 3 giugno  2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
 degli enti pensionistici aziendali o professionali.
 2003/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
 nel settore dell'aviazione civile.
 2003/51/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 18 giugno  2003,  che  modifica  le  direttive  78/660/CEE,
 83/349/CEE,  86/635/CEE  e  91/674/CEE  relative  ai  conti
 annuali  e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
 delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
 assicurazione.
 2003/54/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno  dell'energia  elettrica  e che abroga la direttiva
 96/92/CE.
 2003/55/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 26 giugno  2003,  relativa  a  norme  comuni per il mercato
 interno   del  gas  naturale  e  che  abroga  la  direttiva
 98/30/CE.
 2003/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003,  che  modifica la direttiva 68/151/CEE del
 Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
 taluni tipi di societa'.
 2003/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 15 luglio  2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
 periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
 al  trasporto  di  merci  o  passeggeri,  che  modifica  il
 regolamento  (CEE  n.  3820/85 del Consiglio e la direttiva
 91/439/CEE   del   Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva
 76/914/CEE del Consiglio.
 2003/72/CE  del  Consiglio,  del  22 luglio  2003,  che
 completa  lo statuto della societa' cooperativa europea per
 quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
 2003/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 22 settembre  2003,  che modifica la direttiva 96/22/CE del
 Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
 sostanze  ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
 &greco;b-agoniste nelle produzioni animali.
 2003/85/CE   del   Consiglio,  del  29 settembre  2003,
 relativa  a  misure  comunitarie  di  lotta  contro  l'afta
 epizootica,   che  abroga  la  direttiva  85/511/CEE  e  le
 decisioni  89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
 direttiva 92/46/CEE.
 2003/86/CE   del   Consiglio,  del  22 settembre  2003,
 relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
 2003/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 13 ottobre  2003,  che istituisce un sistema per lo scambio
 di  quote  di  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra nella
 Comunita'   e   che  modifica  la  direttiva  96/61/CE  del
 Consiglio.
 2003/88/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 4 novembre     2003,     concernente     taluni     aspetti
 dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
 2003/89/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 10 novembre  2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
 quanto  riguarda  l'indicazione degli ingredienti contenuti
 nei prodotti alimentari.
 2003/92/CE  del  Consiglio,  del  7 ottobre  2003,  che
 modifica  la  direttiva  77/388/CE relativamente alle norme
 sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
 2003/96/CE  del  Consiglio,  del  27 ottobre  2003, che
 ristruttura  il  quadro  comunitario  per la tassazione dei
 prodotti energetici e dell'elettricita'.
 2003/99/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 17 novembre   2003,  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
 zoonosi  e  degli  agenti zoonotici, recante modifica della
 decisione   90/424/CEE   del  Consiglio  e  che  abroga  la
 direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 16 dicembre  2003,  che  modifica la direttiva 96/82/CE del
 Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
 connessi con determinate sostanze pericolose.
 2003/109/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  allo  status  dei  cittadini  dei Paesi terzi che
 siano soggiornanti di lungo periodo.
 2003/110/CE   del   Consiglio,  del  25 novembre  2003,
 relativa  all'assistenza durante il transito nell'ambito di
 provvedimenti di espulsione per via aerea.
 2004/8/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
 dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione
 basata  su  una domanda di calore utile nel mercato interno
 dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.
 2004/12/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
 dell'11 febbraio  2004,  che modifica la direttiva 94/62/CE
 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
 2004/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo  2004,  che coordina le procedure di appalto degli
 enti  erogatori  di  acqua  e  di  energia,  degli enti che
 forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
 2004/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
 aggiudicazione   degli   appalti  pubblici  di  lavori,  di
 forniture e di servizi.
 2004/22/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
 2004/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   concernente  le  offerte  pubbliche  di
 acquisto.
 2004/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
 di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
 2004/38/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile   2004,   relativa   al   diritto  dei  cittadini
 dell'Unione   e  dei  loro  familiari  di  circolare  e  di
 soggiornare  liberamente nel territorio degli Stati membri,
 che  modifica  il reoolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
 direttive  64/221/CEE,  68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
 2004/39/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 21 aprile   2004,   relativa  ai  mercati  degli  strumenti
 finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
 del  Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE del Parlamento
 europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
 del Consiglio.
 2004/48/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
 29 aprile  2004,  sul  rispetto  dei  diritti di proprieta'
 intellettuale.
 2004/67/CE   del   Consiglio,   del   26 aprile   2004,
 concernente   misure   volte   a   garantire  la  sicurezza
 dell'approvvigionamento di gas naturale.
 2004/101/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio, del
 27 ottobre   2004,   recante   modifica   della   direttiva
 2003/87/CE  che  istituisce  un  sistema  per lo scambio di
 quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
 riguardo  ai  meccanismi  di  progetto  del  Protocollo  di
 Kyoto.».
 - La  direttiva  2003/42/CE e' pubblicata nella GUCE n.
 L. 167 del 4 luglio 2003.
 - Il   decreto   legislativo   6 marzo  1948,  n.  616,
 ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, reca:
 «Ratifica  ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo
 luogotenenziale   16 marzo   1946,   n.   98,   di  decreti
 legislativi  emanati  dal  Governo durante il periodo della
 Costituente.  Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno
 1956, n. 156.».
 - Il  decreto  legislativo  25 luglio  1997, n. 250, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177.
 - Il  decreto  legislativo  25 febbraio 1999, n. 66, e'
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni
 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
 a) «evento»:  qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra  situazione  irregolare  che  abbia o possa aver influito sulla sicurezza  del  volo  e  che  non  abbia  causato  un  incidente o un inconveniente  grave ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e k), della direttiva 94/56/CE;
 b) «cancellazione   dei   dati   personali»:  eliminazione  dalle segnalazioni   presentate   di   tutti   i  dati  personali  relativi all'informatore  e degli aspetti tecnici che potrebbero permettere di dedurre  l'identita'  dell'informatore  o  di  terzi  a partire dalle informazioni.
 
 
 
 Nota all'art. 2:
 - La  direttiva 94/56/CE e' pubblicata nella GUCE n. L.
 319 del 12 dicembre 1994.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 3. Segnalazioni obbligatorie
 1.  Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 828 e 829 del codice della  navigazione, sono segnalati all'ENAC gli eventi che mettono in pericolo  oppure  che,  se  non  corretti,  rischiano  di  mettere in pericolo  un aeromobile impiegato in attivita' dell'aviazione civile, i  suoi occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo esemplificativo si  considerano  tali  gli eventi ricompresi negli allegati I e II al presente decreto legislativo.
 2. Qualora la Commissione europea decida di modificare gli allegati alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno  2003,  al  fine  di  estendere  o modificare gli esempi di eventi,  si  provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  alla  contestuale  modifica  degli allegati di cui al comma 1.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 - Gli  articoli 828 e 829 del codice della navigazione,
 cosi' recitano:
 «Art. 828 (Obbligo di comunicazione di incidente). - Il
 direttore  dell'aeroporto,  l'ente  preposto  ai servizi di
 assistenza  al  volo,  l'autorita' di pubblica sicurezza ed
 ogni altra pubblica autorita', quando abbiano notizia di un
 incidente  aeronautico  e  quando  valutino  che sussistono
 ragionevoli  motivi  per  ritenere  che  un  aeromobile sia
 perduto  o  scomparso,  ne  danno  immediata  comunicazione
 all'autorita'  giudiziaria,  all'Agenzia  nazionale  per la
 sicurezza  del  volo  e  all'Ente nazionale per l'aviazione
 civile.».
 «Art.  829  (Obbligo  di comunicazione di inconveniente
 grave).  - Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai
 servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un
 inconveniente   aeronautico   grave   ne   danno  immediata
 comunicazione  all'Agenzia  nazionale  per la sicurezza del
 volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.».
 - Per la direttiva 2003/42/CE vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Obbligo di segnalazione
 1.   Hanno   l'obbligo   di   segnalazione   degli  eventi  di  cui all'articolo 3,  comma 1,  i  seguenti  soggetti nell'esercizio delle rispettive funzioni:
 a) l'esercente  o il comandante di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attivita' di trasporto pubblico da un  soggetto  le  cui  operazioni  siano  assoggettate a controlli di sicurezza da parte dell'ENAC;
 b) la  persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione  o  alla  modifica  di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attivita' di trasporto pubblico, o di qualsiasi  apparecchiatura  o  parte  di  esso,  sotto  il  controllo dell'ENAC;
 c) la  persona  che  firmi  un  certificato  di  revisione  o di idoneita'  al  servizio di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina  o  impiegato  in  attivita'  di  trasporto  pubblico,  o  di qualsiasi  apparecchiatura  o  parte  di  esso,  sotto  il  controllo dell'ENAC;
 d) la  persona  che svolga una funzione per la quale debba essere autorizzato  dall'ENAC  quale  controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo;
 e) il  gestore  di un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n.  2408/92  del  Consiglio,  del  23 luglio  1992,  sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie;
 f)   la   persona   che   svolga   una   funzione   connessa  con l'installazione,  la  modifica,  la  manutenzione, la riparazione, la revisione,  le  prove  di  volo  o  l'ispezione  di  strutture  della navigazione aerea sotto la responsabilita' dell'ENAC;
 g) la  persona  che svolga una funzione connessa con le manovre a terra,  compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione  dei  documenti  di  carico, le operazioni di carico, le operazioni  antighiaccio  e  il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92.
 2.  La  segnalazione  degli  eventi di cui all'articolo 3, comma 1, puo'  essere effettuata anche da parte di chiunque eserciti, in altre operazioni  riguardanti  l'aviazione civile, funzioni simili a quelle dei soggetti di cui al comma 1.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 - Il  regolamento  (CEE) n. 2408/92 e' pubblicato nella
 GUCE n. L. 240 del 24 agosto 1992.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Raccolta e conservazione delle informazioni
 1.  L'ENAC,  operando con trasparenza, predispone un sistema per la raccolta,  la  valutazione,  l'elaborazione  e la registrazione degli eventi  oggetto  di segnalazione obbligatoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
 2. L'ENAC, quando riceve la segnalazione di un evento, lo inserisce nella  propria  banca  dati  con  le  garanzie di cui all'articolo 8, comma 1,  e  lo  porta  a  conoscenza,  se necessario, ai sensi della normativa  vigente,  dell'autorita'  competente dello Stato membro in cui  l'evento si e' verificato, in cui l'aeromobile e' immatricolato, in  cui  l'aeromobile  e'  stato  fabbricato,  in  cui l'esercente e' certificato.
 3.  Nella banca dati di cui al comma 2 sono altresi' registrati gli eventi   classificati  come  incidenti  o  come  inconvenienti  gravi dall'ANSV,  sulla  base  delle  definizioni contenute nella direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994.
 4.  L'ENAC  adotta  le necessarie misure per garantire al Ministero delle  infrastrutture  e dei trasporti, nel-l'esercizio dei poteri di competenza, un costante flusso informativo dei dati raccolti.
 
 
 
 Nota all'art. 5:
 - Per la direttiva 94/56/CE vedi note all'art. 2.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 6. Segnalazioni volontarie
 1.  L'ANSV  predispone  un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione di eventi non ricompresi tra quelli oggetto della segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 3, ma che secondo  i soggetti informatori rappresentino o possano rappresentare un  rischio  per la sicurezza della navigazione aerea, utilizzando le risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie assegnate a legislazione vigente.
 2.  La  segnalazione  degli  eventi  di  cui al comma 1 puo' essere effettuata  da parte di chiunque eserciti, nell'ambito dell'aviazione civile,  funzioni  uguali  o  simili  a  quelle  dei  soggetti di cui all'articolo 4.
 3. Le segnalazioni volontarie di cui al comma 1 sono inserite nella banca dati dell'ANSV.
 |  |  |  | Art. 7. Scambio e diffusione delle informazioni
 1.  L'ENAC  mette a disposizione della Commissione europea, nonche' degli  organismi  degli  Stati  membri preposti alla regolamentazione della  sicurezza  dell'aviazione  civile  ed  allo  svolgimento delle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti dell'aviazione civile tutte  le  pertinenti  informazioni  sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 5, comma 2.
 2.  L'ANSV  mette  a  disposizione  dei  soggetti  che  ne  abbiano interesse le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca  dati  di cui all'articolo 6, comma 3, affinche' possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.
 3.  L'ENAC  e  l'ANSV  hanno  reciproco  ed  immediato accesso alle rispettive banche dati a fini esclusivamente di prevenzione.
 4. Le banche dati per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie e volontarie utilizzano per la gestione delle segnalazioni il programma informatico   sviluppato   dalla   Commissione   europea   ai   sensi dell'articolo 6,  comma 3,  della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, o altro compatibile.
 
 
 
 Nota all'art. 7:
 - Per la direttiva 2003/42/CE vedi note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 8. Tutela della riservatezza delle informazioni
 1.  Gli  eventi  segnalati  ai  sensi dell'articolo 3 sono inseriti nella   banca   dati   dell'ENAC  in  modo  tale  da  non  consentire l'identificazione delle persone.
 2.  L'ANSV  stabilisce  le  modalita'  per  garantire  la immediata cancellazione   dei   dati   personali   dalle  segnalazioni  di  cui all'articolo 6, comma 3.
 3.   I   datori   di  lavoro  non  possono  adottare  provvedimenti pregiudizievoli  per il personale per il solo fatto che quest'ultimo, ai sensi degli articoli 3 e 6, abbia segnalato un evento di cui sia a conoscenza.
 4.  E'  fatta  salva  l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
 
 
 
 Note all'art. 8:
 - Il  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca:
 «Codice in materia di protezione dei dati pesonali».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 9. Utilizzabilita' delle segnalazioni
 1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca reato e fatte salve le norme nazionali  dettate  in  materia di accesso alle informazioni da parte dell'autorita'  giudiziaria  in sede penale, le informazioni relative agli  eventi  raccolti  dall'ENAC e dall'ANSV nelle rispettive banche dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione.
 |  |  |  | Art. 10. Disposizioni finali
 l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 2.  Le  disposizioni  del  presente  decreto legislativo entrano in vigore  dopo  centoventi  giorni  dalla  data  di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Dato a Roma, addi' 2 maggio 2006
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
 comunitarie
 Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
 e dei trasporti
 Fini, Ministro degli affari esteri
 Tremonti,   Ministro  del-l'economia  e
 delle finanze
 Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella
 |  |  |  | Allegato I ELENCO DEGLI EVENTI DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI VOLO, LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE
 Nota  1:  Pur elencando la maggior parte degli eventi da segnalare, il   presente   allegato  non  ha  carattere  tassativo.  I  soggetti interessati  sono pertanto tenuti a comunicare qualsiasi altro evento che a loro giudizio risponda ai criteri stabiliti.
 Nota  2:  Il  presente  allegato  non  contempla  gli incidenti. In aggiunta agli altri requisiti relativi alla notifica degli incidenti, dovrebbero  anch'essi  essere  registrati  nella  base  dati  di  cui all'articolo 5, paragrafo 2.
 Nota  3:  Il  presente  allegato  contiene  esempi di requisiti cui debbono rispondere le relazioni tecniche riguardanti le operazioni di volo,  la  manutenzione  e  riparazione  degli  aeromobili  e la loro costruzione.
 Nota  4:  Sono  da  segnalare  gli  eventi  in cui la sicurezza del funzionamento  e'  stata  o  avrebbe potuto essere pregiudicata o che avrebbero potuto portare a una condizione di insicurezza. Se, secondo l'informatore,  un evento non ha creato pericoli per la sicurezza del funzionamento  ma  potrebbe costituire un pericolo se si ripetesse in circostanze  non  identiche ma analoghe, allora dovrebbe essere fatta una  segnalazione.  Cio' che si ritiene degno di segnalazione per una classe  di  prodotti, una parte o una pertinenza potrebbe non esserlo in  altri  casi e la mancanza o la presenza di un singolo fattore, di natura  umana o tecnica, puo' trasformare un evento in un incidente o inconveniente grave.
 Nota  5:  Approvazioni specifiche di funzionamento ad esempio RVSM, ETOPS,  RNAV  o  un programma di progettazione o manutenzione possono avere  requisiti  di  segnalazione specifici per avarie o disfunzioni associate all'approvazione o al programma. A. Operazioni di volo. i) Funzionamento dell'aeromobile.
 a) Manovre di scampo:
 - Rischio  di collisione con un altro aeromobile, col suolo o con altri oggetti o per evitare una situazione pericolosa, ovvero casi in cui una tale manovra sarebbe stata necessaria.
 - Manovra  di  scampo  per  evitare  una  collisione con un altro aeromobile, col suolo o con altri oggetti.
 - Manovra di scampo per evitare altre situazioni pericolose.
 b) Incidenti   al  decollo  o  all'atterraggio  (anche  atterraggio precauzionale  o  forzato). Incidenti quali atterraggio corto, uscita fuori  pista  o  sconfinamento  laterale.  Decollo  ripetuto, decollo interrotto,  atterraggio  o  tentativo  di  atterraggio  su una pista chiusa, occupata o sbagliata. Incursioni sulla pista.
 c) Impossibilita'  di  ottenere  le prestazioni previste durante le fasi di decollo e di salita iniziale dell'aeromobile.
 d) Livello  criticamente  basso  di  carburante,  impossibilita' di trasferire   il  carburante  o  di  utilizzare  tutto  il  carburante disponibile.
 e) Perdita  di  controllo  (anche  parziale  o temporanea) dovuta a qualsiasi causa.
 f) Eventi verificatisi a velocita' prossime o superiori a V1 dovuti a  situazioni  pericolose  o  potenzialmente pericolose o che possono provocare  queste  stesse  situazioni (ad esempio decollo interrotto, colpo di coda al decollo, caduta di regime motore, ecc.).
 g) Riattaccata  che  provochi  una  situazione  di  rischio reale o potenziale.
 h) Deviazione significativa dell'aeromobile rispetto alla velocita' aerodinamica,  alla rotta o all'altitudine prevista (oltre 300 piedi) dovuta a qualsiasi causa.
 i) Discesa  al  di  sotto  della  quota/altitudine  di  decisione o quota/altitudine   minima   di  discesa  senza  il  controllo  visivo richiesto.
 j) Perdita  della conoscenza circa la posizione effettiva propria o di un altro aeromobile.
 k) Interruzione  della comunicazione tra l'equipaggio di volo (CRM) o  tra l'equipaggio di volo e altre parti (equipaggio di cabina, ATC, ingegneria).
 l) Atterraggio   pesante  -  un  atterraggio  per  cui  si  ritenga necessario un «controllo di atterraggio pesante».
 m) Sbilanciamento eccessivo del carburante.
 n) Regolazione  errata  di  un  codice  SSR  o  della  scala  di un altimetro.
 o) Errore   di  programmazione  o  di  immissione  dei  dati  nelle apparecchiature di navigazione e di misura delle prestazioni o uso di dati errati.
 p) Ricezione o interpretazione errata di messaggi RTF.
 q) Funzionamento difettoso o anomalie nel sistema di carburante con conseguenze    sull'alimentazione   e/o   sulla   distribuzione   del carburante.
 r) Aeromobile   che   lascia   involontariamente   una   superficie pavimentata.
 s) Collisione  tra  un  aeromobile  e  qualsiasi  altro aeromobile, veicolo o oggetto a terra.
 t) Uso inavvertito e/o errato di un comando.
 u) Impossibilita'  di  ottenere l'assetto previsto per ogni fase di volo    (ad    esempio:   carrello   e   portelli   di   atterraggio, ipersostentatori, stabilizzatori, alule, ecc.).
 v) Un  rischio o un rischio potenziale consecutivo alla simulazione di  condizioni di emergenza per scopi di addestramento, verifiche del sistema o prova.
 w) Vibrazioni anomale.
 x) Attivazione  di  un  sistema  primario  di  avviso re!ativo alle manovre  dell'aeromobile  [ad  esempio  avviso  di assetto, avviso di stallo  (vibrazione della manetta), avviso di supergiri, ecc.], salvo se:
 1)    l'equipaggio    ha   incontrovertibilmente   appurato   che l'indicazione  era  falsa, a condizione che il falso avviso non abbia provocato   difficolta'   o   rischi   per   effetto  delle  reazioni dell'equipaggio a tale avviso;
 2)  il  sistema  e'  stato  attivato per scopi di addestramento o test.
 y) Avviso GPWS - Ground Proximity Warning System (sistema di avviso di vicinanza del terreno)/TAWS, quando:
 1)  l'aeromobile  scende  ad  una  distanza dal suolo inferiore a quanto previsto o annunciato; o
 2)  l'avviso  e'  emesso  in  condizioni  meteorologiche  di volo strumentale  (IMC)  o  di  volo notturno ed e' accertato che e' stato attivato dall'elevata velocita' discensionale (modo 1); o
 3)  l'avviso  e'  dovuto  al  mancato azionamento del carrello di atterraggio  o  degli  ipersostentatori  di  atterraggio  nel momento opportuno della fase di avvicinamento (modo 4); o
 4)  si  verifica o si sarebbe potuta verificare una difficolta' o situazione  di pericolo a causa della reazione dell'equipaggio a tale avviso  (ad  esempio  riduzione  della  distanza rispetto al traffico aereo  circostante).  In  tale  categoria  rientrano  gli  avvisi  di qualsiasi  tipo,  ossia  «avviso  reale», «avviso parassita» e «falso avviso».
 z) Allarme  GPWS/TAWS  se  la reazione dell'equipaggio ha causato o avrebbe potuto causare difficolta' o una situazione di pericolo.
 aa) Sistema di prevenzione delle collisioni in volo ACAS RA.
 bb) Incidenti  dovuti  al  getto  del  turboreattore  o  alla  scia dell'elica che provocano danni o lesioni gravi. ii) Situazioni di emergenza.
 a) Incendio,  esplosione, fumi o emanazioni tossiche o nocive anche dopo lo spegnimento degli incendi.
 b) Applicazione   di   una   procedura   non   standard   da  parte dell'equipaggio  di  volo  o  dell'equipaggio  di  cabina  in caso di situazione di emergenza se:
 1) la procedura esiste ma non e' applicata;
 2) non esiste alcuna procedura;
 3) la procedura esiste ma e' incompleta o inadeguata;
 4) la procedura e' errata;
 5) e' applicata la procedura errata.
 c) Inadeguatezza  delle  procedure  da  seguire  in  situazione  di emergenza, anche per fini di manutenzione, addestramento o prova.
 d) Evento che da' luogo a un'evacuazione di emergenza.
 e) Depressurizzazione.
 f) Uso delle apparecchiature o delle procedure di emergenza per far fronte ad una determinata situazione.
 g) Evento  che  da'  luogo  a  una chiamata di soccorso («Mayday» o «Pan»).
 h) Avaria  di  un  sistema  o  di  un'apparecchiatura di emergenza, compresi  i  portelli  di  uscita e l'illuminazione, anche se usati a scopi di manutenzione, addestramento o prova.
 i) Eventi  che rendono necessario l'uso di ossigeno di emergenza da parte dei membri dell'equipaggio. iii) Inabilita' fisica dell'equipaggio.
 a) Incapacita'  fisica  di un membro dell'equipaggio di volo, anche precedente  alla  partenza,  se si ritiene che avrebbe potuto causare un'incapacita' fisica dopo il decollo.
 b) Incapacita'  fisica  di  un membro dell'equipaggio di cabina che gli  impedisce  di  svolgere  compiti  essenziali  in  situazioni  di emergenza. iv) Lesioni.
 Eventi  che  hanno causato o avrebbero potuto causare lesioni gravi ai  passeggeri  o  all'equipaggio ma che non possono essere segnalati come incidenti. v) Condizioni meteorologiche.
 a) Caduta  di fulmine che provoca un danno all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale.
 b) Caduta di grandine che provoca un danno all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale.
 c) Forte  turbolenza che provoca lesioni agli occupanti o che rende necessaria una «verifica della turbolenza» dell'aeromobile.
 d) Improvviso cambiamento di vento.
 e) Formazione  di  ghiaccio che causa difficolta' di manovra, danni all'aeromobile,  l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale. vi) Sicurezza.
 a) Pirateria aerea con allarme bomba e rischio di dirottamento.
 b) Difficolta'  nel  controllare  passeggeri  in stato di ebbrezza, violenti o indisciplinati.
 c) Individuazione di un passeggero clandestino. vii) Altri eventi.
 a) Ripetizione   di  eventi  di  un  determinato  tipo  che,  presi isolatamente,  non  sarebbero considerati degni di segnalazione ma la cui frequenza costituisce un rischio potenziale.
 b) Collisione   con   un   uccello   che   abbia   provocato  danni all'aeromobile,  l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale.
 c) Turbolenze di scia.
 d) Eventi  di  altro  tipo che si ritiene abbiano messo in pericolo avrebbero  potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti a bordo dell'aeromobile o a terra. B. Elementi tecnici dell'aeromobile. i) Struttura.
 Non  tutte  le  avarie  strutturali  devono  essere necessariamente segnalate. Sono i servizi di ingegneria meccanica a determinare se la gravita'  dell'avaria e' tale da dover essere segnalata. Si riportano qui di seguito esempi rilevanti di avarie:
 a) Danni  ad  un elemento strutturale principale qualificato come non  resistente  ai danni (elemento con durata di servizio limitata). Gli elementi strutturali principali sono quelli che contribuiscono in modo  determinante  a  sostenere  il  carico  in  volo,  a terra e di pressurizzazione   e  il  cui  cedimento  potrebbe  provocare  avarie catastrofiche per l'aeromobile.
 b) Anomalie  o  danni  superiori  ai  limiti  ammissibili  di  un elemento strutturale principale qualificato resistente ai danni.
 c) Danni o anomalie superiori ai limiti di tolleranza autorizzati di un elemento strutturale il cui cedimento potrebbe compromettere la rigidezza  strutturale  a  tal  punto  che  i  margini  stabiliti  di inversione  dei  comandi,  di vibrazione autoelastica e di divergenza non possono piu' essere raggiunti.
 d) Danni  o  anomalie  ad  un  elemento  strutturale  che possono causare  la  liberazione di elementi di massa che rischiano di ferire gli occupanti dell'aeromobile.
 e) Danni  o  anomalie  ad  un elemento strutturale che potrebbero compromettere  il  corretto  funzionamento dei sistemi. Cfr. parte B, punto ii).
 f) Perdita  di  elemento  strutturale  dell'aeromobile durante il volo. ii) Sistemi.
 Si  propongono  i  seguenti  criteri generali applicabili a tutti i sistemi:
 a) Avaria,   funzionamento   difettoso  o  anomalia  di  sistemi, sottosistemi  o  apparati quando non e' stato possibile effettuare in modo soddisfacente le procedure ordinarie, le esercitazioni, ecc.
 b) Incapacita' di controllo del sistema da parte dell'equipaggio, ad esempio:
 1) azioni non controllate;
 2)  risposta  errata  o  incompleta,  tra  cui  limitazione del movimento o rigidezza;
 3) motore imballato;
 4) avaria o disconnessione meccanica.
 c) Avaria  o  funzionamento  difettoso  di  una  o  piu' funzioni esclusive  del  sistema  (uno  stesso  sistema puo' integrare diverse funzioni).
 d) Interferenza all'interno di un sistema o tra sistemi diversi.
 e) Avaria o funzionamento difettoso del dispositivo di protezione o del dispositivo di emergenza di un sistema.
 f) Perdita di ridondanza del sistema.
 g) Eventi causati da un comportamento imprevisto di un sistema.
 h) Per  gli  aeromobili  con  un  unico  sistema,  sottosistema o apparato  principale:  Avaria,  funzionamento difettoso o anomalia di sistemi, sottosistemi o apparati.
 i) Per  gli  aeromobili  con  piu'  di un sistema, sottosistema o apparato  indipendente  principale: Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di uno o piu' sistemi, sottosistemi o apparati principali.
 j) Attivazione  di  un  sistema  primario  di  avviso relativo ai sistemi o alle apparecchiature dell'aeromobile, salvo se l'equipaggio ha  incontrovertibilmente  appurato  che  l'indicazione  era falsa, a condizione  che  il  falso  avviso  non abbia provocato difficolta' o situazioni  di  pericolo per effetto della reazione dell'equipaggio a tale avviso.
 k) Perdita  di fluidi idraulici, carburante, olio o altri liquidi che   ha   provocato  un  rischio  di  incendio,  una  contaminazione pericolosa  della  struttura,  dei  sistemi  o  delle apparecchiature dell'aeromobile o rischi per gli occupanti.
 l) Funzionamento   difettoso   o   anomalia   di  un  sistema  di segnalazione  che  possa  dar  luogo  ad  indicazioni  fuorvianti per l'equipaggio.
 m) Avarie,   funzionamento   difettoso  o  anomalie  verificatisi durante   una   fase  critica  del  volo  e  rilevanti  ai  fini  del funzionamento del sistema.
 n) Calo  significativo  delle prestazioni effettive rispetto alle prestazioni  approvate  che  ha  causato  una  situazione  pericolosa (tenendo   conto   della  precisione  del  metodo  di  calcolo  delle prestazioni),  in  particolare  nel  sistema frenante, nel consumo di carburante, ecc.
 o) Asimmetria  dei  comandi  di  volo  (ipersostentatori, alette, diruttori, ecc.).
 L'appendice  del  presente  allegato  riporta  esempi  di eventi da segnalare  per  effetto  dell'applicazione  dei summenzionati criteri generali a determinati sistemi. iii)    Propulsione   (motori,  propulsori  e  rotori)  e  propulsori ausiliari (APU).
 a) Spegnimento, arresto o anomalia di funzionamento di un motore.
 b) Supervelocita'  o  incapacita' di controllare la velocita' delle parti  rotanti  ad alta velocita' (ad esempio APU, avviatore ad aria, turboventilatore, motore, propulsore o rotore a turbina ad aria).
 c) Avaria  o  funzionamento  difettoso  di  una  parte del motore o dell'apparato propulsore avente le seguenti conseguenze:
 1) non contenimento di componenti detriti;
 2) incendio interno od esterno incontrollato o fuoriuscita di gas caldo;
 3) spinta in direzione diversa da quella impostata dal pilota;
 4)  sistema  di  inversione di spinta che non entra in funzione o entra in funzione inavvertitamente;
 5)  impossibilita'  di  controllarne  la  potenza, la spinta o il numero di giri;
 6) avaria della struttura del castello motore;
 7) avaria parziale o totale di una parte importante dell'apparato propulsore;
 8) emanazioni visibili dense o concentrazioni di prodotti tossici tali  da  provocare  l'incapacita'  di  agire  dell'equipaggio  o dei passeggeri;
 9) le procedure ordinarie non consentono di spegnere il motore;
 10) impossibilita' di riavviare un motore in stato di servizio.
 d) Perdita,   modifica   o   oscillazione   di  potenza/spinta  non controllate  che  e'  classificata  come  perdita  della spinta o del controllo della potenza (LOTC):
 1) per un monomotore; o
 2) qualora sia considerata eccessiva per l'applicazione; o
 3)   qualora   riguardi  piu'  di  un  motore  in  un  aeromobile plurimotore, e in particolare in un bimotore; o
 4)  per un aeromobile plurimotore quando lo stesso tipo di motore o  un  motore simile e' utilizzato in un'applicazione in cui l'evento sarebbe considerato pericoloso o critico.
 e) Anomalia  di  una  parte  a  durata  di  vita limitata che rende necessario  il suo ritiro prima della scadenza della vita di servizio utile.
 f) Anomalie della stessa origine che potrebbero causare un tasso di spegnimento in volo talmente alto da far si' che possa spegnersi piu' di un motore sullo stesso volo.
 g) Un  dispositivo di limitazione o di comando del motore non entra in   funzione   quando   viene   azionato   o   entra   in   funzione inavvertitamente.
 h) Parametri del motore fortemente eccessivi.
 i) FOD che da' luogo a pericoli.
 Eliche e trasmissioni.
 j) Avaria  o funzionamento difettoso di qualsiasi parte di un'elica o dell'apparato propulsore avente le seguenti conseguenze:
 1) supervelocita' dell'elica;
 2) lo sviluppo di un'eccessiva resistenza aerodinamica;
 3) spinta in direzione opposta a quella impostata dal pilota;
 4)   allentamento   dell'elica   o  di  una  parte  significativa dell'elica;
 5) avaria avente come conseguenza uno squilibrio eccessivo;
 6)  movimento  non intenzionale delle pale dell'elica al di sotto della posizione minima di calettamento prevista per la fase di volo;
 7)   impossibilita'   di  collocare  l'elica  nella  posizione  a bandiera;
 8) impossibilita' di cambiare il calettamento dell'elica;
 9) cambiamento non comandato del calettamento;
 10) fluttuazione incontrollabile della coppia o della velocita';
 11) allentamento delle parti a bassa energia.
 Rotori e trasmissione.
 k) Danni  o  anomalie  alla  scatola  di  trasmissione/al mozzo del rotore  principale  che  potrebbe  causare una separazione del blocco rotore durante il volo e/o un funzionamento difettoso dei comandi del rotore.
 l) Danni   al  rotore  di  coda,  alla  trasmissione  o  a  sistemi equivalenti.
 APU.
 m) Spegnimento  o avaria dell'APU quando deve essere disponibile in base a requisiti operativi ad esempio ETOPS, MEL.
 n) Impossibilita' di spegnere l'APU.
 o) Supervelocita'.
 p) Impossibilita'  di  azionare l'APU quando cio' e' necessario per ragioni operative. iv) Fattori umani.
 Qualsiasi  inconveniente  in cui una caratteristica o inadeguatezza di progettazione dell'aeromobile possa aver dato luogo a un errore di impiego   che   potrebbe   contribuire  a  un  effetto  pericoloso  o catastrofico. v) Altri eventi.
 a) Qualsiasi    inconveniente   in   cui   una   caratteristica   o inadeguatezza  di progettazione dell'aeromobile possa aver dato luogo a  un  errore  di  impiego  che  potrebbe  contribuire  a  un effetto pericoloso o catastrofico.
 b) Eventi  di norma non considerati eventi da segnalare (ad esempio mobili  ed  attrezzature  della  cabina,  acqua)  ma  che,  viste  le circostanze,  hanno  causato  un  rischio  per  l'aeromobile o i suoi occupanti.
 c) Incendio, esplosione, fumi o emanazioni tossiche o nocive.
 d) Altri   eventi  che  potrebbero  rappresentare  un  rischio  per l'aeromobile,  compromettere  la sicurezza dei suoi occupanti o delle persone e dei beni situati in prossimita' dell'aeromobile o a terra.
 e) Avarie  o  funzionamento  difettoso  del  sistema  di  avviso ai passeggeri  che  rendono  impossibili o impercettibili gli annunci ai passeggeri.
 f) Perdita di controllo del sedile del pilota durante il volo. C. Manutenzione e riparazione dell'aeromobile.
 i) Montaggio  errato di parti o componenti dell'aeromobile rilevato durante  un'ispezione  o  di  una  procedura di prova non destinata a questo scopo.
 ii)  Danno  strutturale  provocato da una fuga nel sistema di sfogo dell'aria calda.
 iii)  Anomalia  di  una  parte  a durata di vita limitata che rende necessario  il ritiro di detta parte prima del termine della sua vita di servizio utile.
 iv)   Danno   o   deterioramento   (rottura,   cricca,  corrosione, delaminazione,  scollamento,  ecc.) di qualsiasi origine (vibrazione, perdita di rigidezza o avaria strutturale) ai seguenti elementi:
 a) struttura  primaria  o  elemento strutturale principale (quali definiti  nel manuale di riparazione del costruttore) quando il danno o  il  deterioramento e' superiore ai limiti autorizzati previsti nel manuale  di riparazione e richiede una riparazione o una sostituzione completa o parziale dell'elemento in questione;
 b) struttura  secondaria che ha messo o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile;
 c) motore, elica o rotore di un aerogiro.
 v) Avaria,  funzionamento  difettoso  o anomalia di un sistema o di un'apparecchiatura,   danno   o   deterioramento   rilevato  all'atto dell'adeguamento dell'aeromobile ad una direttiva sulla navigabilita' o  ad  un'altra  istruzione  vincolante  emanata  da  un'autorita' di regolamentazione:
 a) se  l'evento  e'  rilevato  per  la prima volta dall'organismo segnalante preposto alle operazioni di adeguamento;
 b) in  occasione di successivi adeguamenti quando l'evento supera i  limiti  consentiti  previsti  dalle istruzioni e/o le procedure di riparazione/rettifica pubblicate non sono disponibili.
 vi)  Avaria  di  un  sistema  o di un'apparecchiatura di emergenza, compresi i portelli di uscita e l'illuminazione, anche quando vengono usati per scopi di manutenzione o di prova.
 vii)  Non  conformita'  o  significative  divergenze di conformita' rispetto alle procedure di manutenzione previste.
 viii)   Prodotti,   parti,   pertinenze   e  materiali  di  origine sconosciuta o sospetta.
 ix)   Dati   o  procedure  di  manutenzione  fuorvianti,  errati  o insufficienti, che potrebbero causare errori di manutenzione.
 x) Avarie, funzionamento difettoso o anomalie delle apparecchiature a  terra  destinate  alle  prove  e alla verifica dei sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile quando le ispezioni e le procedure di prova  ordinarie  non  hanno consentito di individuare con precisione l'anomalia che ha provocato la situazione di pericolo. D. Servizi. i) Servizi di navigazione aerea.
 Cfr. allegato II - Elenco degli eventi da segnalare in relazione ai servizi di navigazione aerea. ii) Aerodromo e relative strutture:
 a) notevole  fuoriuscita  durante  le operazioni di rifornimento di carburante;
 b) caricamento  di  una  quantita'  di  carburante  inadeguata  che potrebbe compromettere l'autonomia, le prestazioni, l'equilibrio e la resistenza strutturale dell'aeromobile. iii) Imbarco di passeggeri, bagagli e carico:
 a) danneggiamento  significativo  delle  strutture,  dei  sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile dovute al trasporto dei bagagli o del carico;
 b) imbarco  non  conforme  di  passeggeri,  bagagli  o  carico  con possibili conseguenze sulla massa e/o l'equilibrio dell'aeromobile;
 c) stivaggio  non  conforme  dei  bagagli  o del carico (compresi i bagagli  a  mano)  che  potrebbe  causare rischi per l'aeromobile, le apparecchiature   o   gli  occupanti  o  impedire  un'evacuazione  di emergenza;
 d) stivaggio  non  conforme dei container o degli altri elementi di grandi dimensioni del carico;
 e) trasporto o previsto trasporto di merci pericolose in violazione della   regolamentazione   applicabile,  compresi  l'etichettatura  e l'imballaggio non conformi di merci pericolose. iii) Manovre e servizi di assistenza a terra:
 a) avarie, funzionamento difettoso o anomalie delle apparecchiature a  terra  destinate  alle  prove  e alla verifica dei sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile quando le ispezioni e le procedure di prova  ordinarie  non  hanno consentito di individuare con precisione l'anomalia che ha provocato la situazione di pericolo;
 b) non   conformita'  o  significativa  divergenza  di  conformita' rispetto alle procedure di assistenza a terra stabilite;
 c) caricamento   di   carburante   o  di  altri  fluidi  essenziali contaminati  o  di  tipo  inadeguato  (ad  esempio  ossigeno  e acqua potabile). Appendice dell'allegato I.
 Nei  punti  seguenti sono elencati gli eventi da segnalare in forza dell'applicazione  dei criteri generali ai sistemi specifici elencati alla lettera B, punto ii), dell'allegato I. 1. Condizionamento d'aria/ventilazione:
 a) avaria completa del sistema di raffreddamento avionico;
 b) depressurizzazione. 2. Sistema di navigazione automatica:
 a) incapacita' di ottenere dal sistema automatico di navigazione il funzionamento previsto una volta azionato;
 b) grosse   difficolta'   di  controllo  dell'aeromobile  da  parte dell'equipaggio  a causa del funzionamento del sistema di navigazione automatica;
 c) avaria  di  un  dispositivo  di  disattivazione  del  sistema di navigazione automatica;
 d)  cambiamento  non  controllato  del  modo  di  funzionamento del sistema di navigazione automatica. 3. Comunicazioni:
 a) avarie  o  funzionamento  difettoso  del  sistema  di  avviso ai passeggeri  che  rendono  impossibili o impercettibili gli annunci ai passeggeri;
 b) interruzione totale delle comunicazioni durante il volo. 4. Impianto elettrico:
 a) avaria  di  un circuito di distribuzione dell'impianto elettrico (CA/CC);
 b) avaria totale o avaria di piu' di un generatore elettrico;
 c) avaria del generatore elettrico ausiliario (di emergenza). 5. Abitacolo/Cabina/Stiva:
 a) perdita di controllo del sedile del pilota durante il volo;
 b) avaria  di  un  sistema  o  di  un'apparecchiatura  di emergenza (sistema  di  avviso di evacuazione di emergenza, portelli di uscita, illuminazione di emergenza, ecc.);
 c) perdita della capacita' di contenimento del sistema di stivaggio del carico. 6. Sistema antincendio:
 a) avvisatori di incendio, salvo gli avvisi subito individuati come falsi allarmi;
 b) avaria  o  funzionamento  difettoso  non  rilevato  del  sistema antincendio  o  del  rivelatore  d'incendio  o  di  fumo che potrebbe impedire o compromettere l'individuazione/la protezione antincendio;
 c) mancato avviso in caso di incendio effettivo o di fumi. 7. Comandi di volo:
 a) asimmetria di ipersostentatori, diruttori, alule, ecc.;
 b) limitazione dell'escursione, rigidezza o risposta errata/tardiva dei  comandi  di  volo  primari,  dei  sistemi di compensazione e del bloccacomandi;
 c) escursione superficiale incontrollata dei comandi di volo;
 d) vibrazioni    delle    superfici    di    controllo    avvertite dall'equipaggio;
 e) disconnessione o avaria meccanica dei comandi di volo;
 f)   grave  interferenza  con  i  comandi normali dell'aeromobile o degrado della qualita' di volo. 8. Sistema del carburante:
 a) funzionamento   difettoso   dell'indicatore   di  quantita'  del carburante e conseguente mancanza di indicazioni o indicazioni errate sul carburante disponibile;
 b) perdita  di  carburante che provoca una grave avaria, un rischio di incendio o un grave deterioramento;
 c) funzionamento  difettoso  del  sistema  di  scarico  rapido  del carburante  che  provoca  una  perdita  involontaria di una quantita' significativa  di  carburante,  un rischio di incendio, un pericoloso deterioramento     delle     apparecchiature     dell'aeromobile    o un'impossibilita' di scarico rapido del carburante;
 d) funzionamento  difettoso  o  anomalia del sistema del carburante che compromette l'alimentazione e/o la distribuzione di carburante;
 e) impossibilita'  di  trasferire  o utilizzare tutto il carburante disponibile. 9. Impianto idraulico:
 a) avaria di un impianto idraulico (solo ETOPS);
 b) avaria del sistema di isolamento;
 c) avaria di uno o piu' circuiti idraulici;
 d) avaria dell'impianto idraulico ausiliario;
 e) estensione involontaria della turbina ad aria in presa dinamica. 10. Sistema di individuazione/protezione dal ghiaccio:
 a) avaria   o   calo   di  prestazioni  non  rilevato  del  sistema antighiaccio;
 b) avaria di piu' di un sistema di riscaldamento a sonda;
 c) impossibilita' di scongelare le ali in modo simmetrico;
 d) accumulo anomalo di ghiaccio che compromette le prestazioni o la manovrabilita' dell'aeromobile;
 e) visibilita' dell'equipaggio fortemente compromessa. 11. Sistemi di segnalazione/avviso/registrazione:
 a) funzionamento difettoso o anomalia di un sistema di segnalazione quando  indicazioni  fuorvianti  potrebbero  provocare  un intervento inadeguato dell'equipaggio su un determinato sistema;
 b) avaria della funzione di allarme rosso di un sistema;
 c) abitacoli  in  vetro:  avaria o funzionamento difettoso di uno o piu' schermi o computer del sistema di visualizzazione/segnalazione. 12. Carrello di atterraggio/freni/pneumatici:
 a) incendio del sistema frenante;
 b) riduzione significativa dell'azione frenante;
 c) frenata   asimmetrica  che  causa  una  forte  deviazione  dalla traiettoria;
 d) avaria  del  sistema  di  estensione in caduta libera L/G (anche durante le prove);
 e) ritrazione/estensione imprevista del carrello o dei portelli del carrello;
 f) scoppio di piu' pneumatici. 13.  Sistemi  di navigazione (compreso il sistema di avvicinamento di precisione) e centrali aerodinamiche:
 a) avaria  totale  o  ripetute  anomalie  delle  apparecchiature di navigazione;
 b) avaria  totale  o  ripetute anomalie delle apparecchiature della centrale aerodinamica;
 c) indicazioni notevolmente errate o fuorvianti;
 d) notevoli  errori  di  navigazione  dovuti  a dati errati o ad un errore di codificazione nella base dati;
 e) deviazioni impreviste nella traiettoria laterale o verticale non causate da un'azione del pilota;
 f) problemi con le strutture di navigazione a terra che danno luogo a  notevoli  errori  di  navigazione  non  collegati al passaggio dal sistema di navigazione inerziale a quello di radio navigazione. 14. Ossigeno per aeromobili pressurizzati:
 a) interruzione dell'alimentazione di ossigeno nell'abitacolo;
 b) interruzione   dell'alimentazione   di  ossigeno  ad  un  numero significativo  di  passeggeri  (oltre  il 10%) anche se l'anomalia e' rilevata durante le operazioni di manutenzione, di addestramento o di prova. 15. Sistema di prelievo d'aria:
 a) allarme  incendio o avviso di danno strutturale provocato da una fuga di aria calda nel sistema di prelievo;
 b) avaria di tutti i sistemi di prelievo d'aria;
 c) avaria  del  dispositivo  di  individuazione  delle  perdite del sistema di prelievo d'aria.
 |  |  |  | Allegato II Elenco degli eventi da segnalare in relazione
 ai servizi di navigazione aerea
 Nota  1:  Pur elencando la maggior parte degli eventi da segnalare, il   presente   allegato  non  ha  carattere  tassativo.  I  soggetti interessati  sono pertanto tenuti a comunicare qualsiasi altro evento che a loro giudizio risponda ai criteri stabiliti.
 Nota  2:  Il  presente  allegato  non contempla gli incidenti e gli inconvenienti  gravi.  In aggiunta agli altri requisiti relativi alla notifica  degli  incidenti,  dovrebbero  anch'essi  essere registrati nella base dati di cui all'art. 5, paragrafo 2.
 Nota  3:  Il  presente  allegato include gli eventi in relazione ai servizi  di  navigazione  aerea  (ANS) che costituiscono una minaccia reale  o  potenziale  alla sicurezza aerea o possono compromettere la fornitura di servizi di navigazione aerea sicuri.
 Nota  4:  Il  contenuto  del  presente  allegato  non  preclude  la segnalazione  di  eventi, situazioni o condizioni che, se ripetuti in circostanze  diverse  ma  analoghe  o  se  lasciati  non rettificati, possono costituire un rischio per la sicurezza aerea. i) Mancate  collisioni  (che comprendono situazioni specifiche in cui un  aeromobile  ed  un  altro  aeromobile/il  terreno/un  veicolo/una persona o oggetto siano troppo vicini gli uni agli altri):
 a) inosservanza della separazione minima;
 b) separazione inadeguata;
 c) rischio di volo controllato fin quasi all'urto contro il terreno (Near CFIT);
 d) incursione  sulla  pista  allorche' era necessario un intervento preventivo. ii)  Rischio  potenziale  di  collisione  o  mancata  collisione (che comprendono situazioni specifiche che possono condurre potenzialmente ad un incidente o ad una mancata collisione se un altro aeromobile si trova nelle vicinanze):
 a) incursione sulla pista allorche' non e' necessario un intervento preventivo;
 b) uscita di pista;
 c) deviazione dell'aeromobile rispetto all'autorizzazione ATC;
 d) deviazione  dell'aeromobile  rispetto alle norme di gestione del traffico aereo (ATM) applicabili:
 1)   deviazione   dell'aeromobile  rispetto  alle  procedure  ATM applicabili e pubblicate;
 2) penetrazione non autorizzata nello spazio aereo;
 3)  deviazione  rispetto  alle norme ATM relative al trasporto di apparecchiature  ed  alle  operazioni  correlate, come prescritto dai regolamenti applicabili. iii) Eventi specifici connessi all'ATM (comprendono le situazioni che incidono  sulla  capacita'  di  fornire  servizi  di  ATM, incluse le situazioni  nelle  quali, fortui-tamente, non e' stato compromesso il funzionamento sicuro dell'aeromobile). Includono i seguenti eventi:
 a) incapacita' di fornire servizi di ATM:
 1) Incapacita' di fornire servizi del traffico aereo;
 2) Incapacita' di fornire servizi di gestione dello spazio aereo;
 3)  Incapacita'  di  fornire  servizi  di  gestione del flusso di traffico aereo.
 b) Avaria della funzione di comunicazione.
 c) Avaria della funzione di sorveglianza.
 d) Avaria della funzione di elaborazione e distribuzione di dati.
 e) Avaria della funzione di navigazione.
 f)  Sicurezza del sistema di ATM. Appendice dell'allegato II.
 Nei  punti  seguenti  sono  elencati gli eventi connessi all'ATM da segnalare  in  forza dell'applicazione dei criteri generali di cui al punto iii) dell'allegato II alle operazioni di volo.
 1.   Informazioni  notevolmente  errate,  inadeguate  o  fuorvianti provenienti  dai  servizi a terra, quali controllo del traffico aereo (ATC),   Automatic   Terminal  Information  Service  (ATIS),  servizi meteorologici,  basi  dati di navigazione, carte, diagrammi, manuali, ecc.
 2. Indicazione di un'altezza dal suolo inferiore a quella prevista.
 3.   Indicazione  di  dati  di  riferimento  errati  relativi  alla pressione (ossia regolazione dell'altimetro).
 4.  Trasmissione,  ricezione  o  interpretazione errata di messaggi importanti che causa una situazione pericolosa.
 5. Inosservanza della separazione minima.
 6. Penetrazione non autorizzata nello spazio aereo.
 7. Trasmissioni illecite di comunicazioni radio.
 8.  Avaria  delle  strutture  al suolo o satellitari dei servizi di navigazione aerea (ANS).
 9.  Grave  avaria  dell'ATC/ATM  o  notevole  deterioramento  delle infrastrutture dell'aerodromo.
 10.  Aeromobili,  veicoli, animali o corpi estranei che ostruiscono le  aree di manovra dell'aerodromo e provocano o potrebbero provocare una situazione pericolosa.
 11. Errori di segnalazione o segnalazione inadeguata degli ostacoli o  dei  pericoli  sull'area  di  manovra che provocano una situazione pericolosa.
 12.  Avaria,  funzionamento  difettoso  o assenza della segnaletica luminosa dell'aerodromo.
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