Gazzetta n. 137 del 15 giugno 2006 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 2006, n. 213 |
Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B; Vista la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile; Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC); Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV); Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati espressi in data 18 gennaio 2006 ed in data 24 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica espressi in data 24 gennaio 2006 ed in data 1° febbraio 2006; Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 febbraio e del 27 aprile 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici 1. E' istituito un sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi affidato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC). 2. E' istituito un sistema di segnalazione volontaria degli eventi affidato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). 3. L'istituzione dei sistemi di segnalazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e non mira alla determinazione di colpe o responsabilita'.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 1 e gli allegati A e B, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004», pubblicata nella Gazzeta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario: «Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comuni-tarie). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE della direttiva 2004/12/CE della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi e' richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis. 5-bis. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, puo' emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE. 6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute. 7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o piu' deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresi la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome. 8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.». Allegato A (Art. 1, commi 1 e 3) 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. 2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di societa' per quanto concerne gli importi espressi in euro. 2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorita' competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette. 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione. 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico. 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane. 2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti. 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari. 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.». «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3) 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. 2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE. 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. 2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del-l'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate. 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali. 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile. 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa', delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE. 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE. 2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di taluni tipi di societa'. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio. 2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della societa' cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze &greco;b-agoniste nelle produzioni animali. 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE. 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare. 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. 2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari. 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica. 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'. 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio. 2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. 2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea. 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. 2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura. 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto. 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale. 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il reoolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE. 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale. 2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale. 2004/101/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita', riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.». - La direttiva 2003/42/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 167 del 4 luglio 2003. - Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, reca: «Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1956, n. 156.». - Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1997, n. 177. - Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1999, n. 67.
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| Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) «evento»: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza del volo e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave ai sensi dell'articolo 3, lettere a) e k), della direttiva 94/56/CE; b) «cancellazione dei dati personali»: eliminazione dalle segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi all'informatore e degli aspetti tecnici che potrebbero permettere di dedurre l'identita' dell'informatore o di terzi a partire dalle informazioni.
Nota all'art. 2: - La direttiva 94/56/CE e' pubblicata nella GUCE n. L. 319 del 12 dicembre 1994.
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| Art. 3. Segnalazioni obbligatorie 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 828 e 829 del codice della navigazione, sono segnalati all'ENAC gli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attivita' dell'aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo esemplificativo si considerano tali gli eventi ricompresi negli allegati I e II al presente decreto legislativo. 2. Qualora la Commissione europea decida di modificare gli allegati alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, al fine di estendere o modificare gli esempi di eventi, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla contestuale modifica degli allegati di cui al comma 1.
Note all'art. 3: - Gli articoli 828 e 829 del codice della navigazione, cosi' recitano: «Art. 828 (Obbligo di comunicazione di incidente). - Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorita' di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorita', quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.». «Art. 829 (Obbligo di comunicazione di inconveniente grave). - Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.». - Per la direttiva 2003/42/CE vedi note alle premesse.
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| Art. 4. Obbligo di segnalazione 1. Hanno l'obbligo di segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, i seguenti soggetti nell'esercizio delle rispettive funzioni: a) l'esercente o il comandante di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attivita' di trasporto pubblico da un soggetto le cui operazioni siano assoggettate a controlli di sicurezza da parte dell'ENAC; b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attivita' di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo dell'ENAC; c) la persona che firmi un certificato di revisione o di idoneita' al servizio di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attivita' di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo dell'ENAC; d) la persona che svolga una funzione per la quale debba essere autorizzato dall'ENAC quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo; e) il gestore di un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunita' alle rotte intracomunitarie; f) la persona che svolga una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea sotto la responsabilita' dell'ENAC; g) la persona che svolga una funzione connessa con le manovre a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92. 2. La segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere effettuata anche da parte di chiunque eserciti, in altre operazioni riguardanti l'aviazione civile, funzioni simili a quelle dei soggetti di cui al comma 1.
Nota all'art. 4: - Il regolamento (CEE) n. 2408/92 e' pubblicato nella GUCE n. L. 240 del 24 agosto 1992.
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| Art. 5. Raccolta e conservazione delle informazioni 1. L'ENAC, operando con trasparenza, predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione degli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente. 2. L'ENAC, quando riceve la segnalazione di un evento, lo inserisce nella propria banca dati con le garanzie di cui all'articolo 8, comma 1, e lo porta a conoscenza, se necessario, ai sensi della normativa vigente, dell'autorita' competente dello Stato membro in cui l'evento si e' verificato, in cui l'aeromobile e' immatricolato, in cui l'aeromobile e' stato fabbricato, in cui l'esercente e' certificato. 3. Nella banca dati di cui al comma 2 sono altresi' registrati gli eventi classificati come incidenti o come inconvenienti gravi dall'ANSV, sulla base delle definizioni contenute nella direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994. 4. L'ENAC adotta le necessarie misure per garantire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel-l'esercizio dei poteri di competenza, un costante flusso informativo dei dati raccolti.
Nota all'art. 5: - Per la direttiva 94/56/CE vedi note all'art. 2.
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| Art. 6. Segnalazioni volontarie 1. L'ANSV predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione di eventi non ricompresi tra quelli oggetto della segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 3, ma che secondo i soggetti informatori rappresentino o possano rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente. 2. La segnalazione degli eventi di cui al comma 1 puo' essere effettuata da parte di chiunque eserciti, nell'ambito dell'aviazione civile, funzioni uguali o simili a quelle dei soggetti di cui all'articolo 4. 3. Le segnalazioni volontarie di cui al comma 1 sono inserite nella banca dati dell'ANSV. |
| Art. 7. Scambio e diffusione delle informazioni 1. L'ENAC mette a disposizione della Commissione europea, nonche' degli organismi degli Stati membri preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ed allo svolgimento delle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti dell'aviazione civile tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 5, comma 2. 2. L'ANSV mette a disposizione dei soggetti che ne abbiano interesse le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 3, affinche' possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione. 3. L'ENAC e l'ANSV hanno reciproco ed immediato accesso alle rispettive banche dati a fini esclusivamente di prevenzione. 4. Le banche dati per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie e volontarie utilizzano per la gestione delle segnalazioni il programma informatico sviluppato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, o altro compatibile.
Nota all'art. 7: - Per la direttiva 2003/42/CE vedi note alle premesse.
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| Art. 8. Tutela della riservatezza delle informazioni 1. Gli eventi segnalati ai sensi dell'articolo 3 sono inseriti nella banca dati dell'ENAC in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone. 2. L'ANSV stabilisce le modalita' per garantire la immediata cancellazione dei dati personali dalle segnalazioni di cui all'articolo 6, comma 3. 3. I datori di lavoro non possono adottare provvedimenti pregiudizievoli per il personale per il solo fatto che quest'ultimo, ai sensi degli articoli 3 e 6, abbia segnalato un evento di cui sia a conoscenza. 4. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.
Note all'art. 8: - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati pesonali».
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| Art. 9. Utilizzabilita' delle segnalazioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le norme nazionali dettate in materia di accesso alle informazioni da parte dell'autorita' giudiziaria in sede penale, le informazioni relative agli eventi raccolti dall'ENAC e dall'ANSV nelle rispettive banche dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione. |
| Art. 10. Disposizioni finali l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 2 maggio 2006 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Fini, Ministro degli affari esteri Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze Castelli, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Mastella |
| Allegato I ELENCO DEGLI EVENTI DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI VOLO, LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE Nota 1: Pur elencando la maggior parte degli eventi da segnalare, il presente allegato non ha carattere tassativo. I soggetti interessati sono pertanto tenuti a comunicare qualsiasi altro evento che a loro giudizio risponda ai criteri stabiliti. Nota 2: Il presente allegato non contempla gli incidenti. In aggiunta agli altri requisiti relativi alla notifica degli incidenti, dovrebbero anch'essi essere registrati nella base dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2. Nota 3: Il presente allegato contiene esempi di requisiti cui debbono rispondere le relazioni tecniche riguardanti le operazioni di volo, la manutenzione e riparazione degli aeromobili e la loro costruzione. Nota 4: Sono da segnalare gli eventi in cui la sicurezza del funzionamento e' stata o avrebbe potuto essere pregiudicata o che avrebbero potuto portare a una condizione di insicurezza. Se, secondo l'informatore, un evento non ha creato pericoli per la sicurezza del funzionamento ma potrebbe costituire un pericolo se si ripetesse in circostanze non identiche ma analoghe, allora dovrebbe essere fatta una segnalazione. Cio' che si ritiene degno di segnalazione per una classe di prodotti, una parte o una pertinenza potrebbe non esserlo in altri casi e la mancanza o la presenza di un singolo fattore, di natura umana o tecnica, puo' trasformare un evento in un incidente o inconveniente grave. Nota 5: Approvazioni specifiche di funzionamento ad esempio RVSM, ETOPS, RNAV o un programma di progettazione o manutenzione possono avere requisiti di segnalazione specifici per avarie o disfunzioni associate all'approvazione o al programma. A. Operazioni di volo. i) Funzionamento dell'aeromobile. a) Manovre di scampo: - Rischio di collisione con un altro aeromobile, col suolo o con altri oggetti o per evitare una situazione pericolosa, ovvero casi in cui una tale manovra sarebbe stata necessaria. - Manovra di scampo per evitare una collisione con un altro aeromobile, col suolo o con altri oggetti. - Manovra di scampo per evitare altre situazioni pericolose. b) Incidenti al decollo o all'atterraggio (anche atterraggio precauzionale o forzato). Incidenti quali atterraggio corto, uscita fuori pista o sconfinamento laterale. Decollo ripetuto, decollo interrotto, atterraggio o tentativo di atterraggio su una pista chiusa, occupata o sbagliata. Incursioni sulla pista. c) Impossibilita' di ottenere le prestazioni previste durante le fasi di decollo e di salita iniziale dell'aeromobile. d) Livello criticamente basso di carburante, impossibilita' di trasferire il carburante o di utilizzare tutto il carburante disponibile. e) Perdita di controllo (anche parziale o temporanea) dovuta a qualsiasi causa. f) Eventi verificatisi a velocita' prossime o superiori a V1 dovuti a situazioni pericolose o potenzialmente pericolose o che possono provocare queste stesse situazioni (ad esempio decollo interrotto, colpo di coda al decollo, caduta di regime motore, ecc.). g) Riattaccata che provochi una situazione di rischio reale o potenziale. h) Deviazione significativa dell'aeromobile rispetto alla velocita' aerodinamica, alla rotta o all'altitudine prevista (oltre 300 piedi) dovuta a qualsiasi causa. i) Discesa al di sotto della quota/altitudine di decisione o quota/altitudine minima di discesa senza il controllo visivo richiesto. j) Perdita della conoscenza circa la posizione effettiva propria o di un altro aeromobile. k) Interruzione della comunicazione tra l'equipaggio di volo (CRM) o tra l'equipaggio di volo e altre parti (equipaggio di cabina, ATC, ingegneria). l) Atterraggio pesante - un atterraggio per cui si ritenga necessario un «controllo di atterraggio pesante». m) Sbilanciamento eccessivo del carburante. n) Regolazione errata di un codice SSR o della scala di un altimetro. o) Errore di programmazione o di immissione dei dati nelle apparecchiature di navigazione e di misura delle prestazioni o uso di dati errati. p) Ricezione o interpretazione errata di messaggi RTF. q) Funzionamento difettoso o anomalie nel sistema di carburante con conseguenze sull'alimentazione e/o sulla distribuzione del carburante. r) Aeromobile che lascia involontariamente una superficie pavimentata. s) Collisione tra un aeromobile e qualsiasi altro aeromobile, veicolo o oggetto a terra. t) Uso inavvertito e/o errato di un comando. u) Impossibilita' di ottenere l'assetto previsto per ogni fase di volo (ad esempio: carrello e portelli di atterraggio, ipersostentatori, stabilizzatori, alule, ecc.). v) Un rischio o un rischio potenziale consecutivo alla simulazione di condizioni di emergenza per scopi di addestramento, verifiche del sistema o prova. w) Vibrazioni anomale. x) Attivazione di un sistema primario di avviso re!ativo alle manovre dell'aeromobile [ad esempio avviso di assetto, avviso di stallo (vibrazione della manetta), avviso di supergiri, ecc.], salvo se: 1) l'equipaggio ha incontrovertibilmente appurato che l'indicazione era falsa, a condizione che il falso avviso non abbia provocato difficolta' o rischi per effetto delle reazioni dell'equipaggio a tale avviso; 2) il sistema e' stato attivato per scopi di addestramento o test. y) Avviso GPWS - Ground Proximity Warning System (sistema di avviso di vicinanza del terreno)/TAWS, quando: 1) l'aeromobile scende ad una distanza dal suolo inferiore a quanto previsto o annunciato; o 2) l'avviso e' emesso in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) o di volo notturno ed e' accertato che e' stato attivato dall'elevata velocita' discensionale (modo 1); o 3) l'avviso e' dovuto al mancato azionamento del carrello di atterraggio o degli ipersostentatori di atterraggio nel momento opportuno della fase di avvicinamento (modo 4); o 4) si verifica o si sarebbe potuta verificare una difficolta' o situazione di pericolo a causa della reazione dell'equipaggio a tale avviso (ad esempio riduzione della distanza rispetto al traffico aereo circostante). In tale categoria rientrano gli avvisi di qualsiasi tipo, ossia «avviso reale», «avviso parassita» e «falso avviso». z) Allarme GPWS/TAWS se la reazione dell'equipaggio ha causato o avrebbe potuto causare difficolta' o una situazione di pericolo. aa) Sistema di prevenzione delle collisioni in volo ACAS RA. bb) Incidenti dovuti al getto del turboreattore o alla scia dell'elica che provocano danni o lesioni gravi. ii) Situazioni di emergenza. a) Incendio, esplosione, fumi o emanazioni tossiche o nocive anche dopo lo spegnimento degli incendi. b) Applicazione di una procedura non standard da parte dell'equipaggio di volo o dell'equipaggio di cabina in caso di situazione di emergenza se: 1) la procedura esiste ma non e' applicata; 2) non esiste alcuna procedura; 3) la procedura esiste ma e' incompleta o inadeguata; 4) la procedura e' errata; 5) e' applicata la procedura errata. c) Inadeguatezza delle procedure da seguire in situazione di emergenza, anche per fini di manutenzione, addestramento o prova. d) Evento che da' luogo a un'evacuazione di emergenza. e) Depressurizzazione. f) Uso delle apparecchiature o delle procedure di emergenza per far fronte ad una determinata situazione. g) Evento che da' luogo a una chiamata di soccorso («Mayday» o «Pan»). h) Avaria di un sistema o di un'apparecchiatura di emergenza, compresi i portelli di uscita e l'illuminazione, anche se usati a scopi di manutenzione, addestramento o prova. i) Eventi che rendono necessario l'uso di ossigeno di emergenza da parte dei membri dell'equipaggio. iii) Inabilita' fisica dell'equipaggio. a) Incapacita' fisica di un membro dell'equipaggio di volo, anche precedente alla partenza, se si ritiene che avrebbe potuto causare un'incapacita' fisica dopo il decollo. b) Incapacita' fisica di un membro dell'equipaggio di cabina che gli impedisce di svolgere compiti essenziali in situazioni di emergenza. iv) Lesioni. Eventi che hanno causato o avrebbero potuto causare lesioni gravi ai passeggeri o all'equipaggio ma che non possono essere segnalati come incidenti. v) Condizioni meteorologiche. a) Caduta di fulmine che provoca un danno all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale. b) Caduta di grandine che provoca un danno all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale. c) Forte turbolenza che provoca lesioni agli occupanti o che rende necessaria una «verifica della turbolenza» dell'aeromobile. d) Improvviso cambiamento di vento. e) Formazione di ghiaccio che causa difficolta' di manovra, danni all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale. vi) Sicurezza. a) Pirateria aerea con allarme bomba e rischio di dirottamento. b) Difficolta' nel controllare passeggeri in stato di ebbrezza, violenti o indisciplinati. c) Individuazione di un passeggero clandestino. vii) Altri eventi. a) Ripetizione di eventi di un determinato tipo che, presi isolatamente, non sarebbero considerati degni di segnalazione ma la cui frequenza costituisce un rischio potenziale. b) Collisione con un uccello che abbia provocato danni all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale. c) Turbolenze di scia. d) Eventi di altro tipo che si ritiene abbiano messo in pericolo avrebbero potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti a bordo dell'aeromobile o a terra. B. Elementi tecnici dell'aeromobile. i) Struttura. Non tutte le avarie strutturali devono essere necessariamente segnalate. Sono i servizi di ingegneria meccanica a determinare se la gravita' dell'avaria e' tale da dover essere segnalata. Si riportano qui di seguito esempi rilevanti di avarie: a) Danni ad un elemento strutturale principale qualificato come non resistente ai danni (elemento con durata di servizio limitata). Gli elementi strutturali principali sono quelli che contribuiscono in modo determinante a sostenere il carico in volo, a terra e di pressurizzazione e il cui cedimento potrebbe provocare avarie catastrofiche per l'aeromobile. b) Anomalie o danni superiori ai limiti ammissibili di un elemento strutturale principale qualificato resistente ai danni. c) Danni o anomalie superiori ai limiti di tolleranza autorizzati di un elemento strutturale il cui cedimento potrebbe compromettere la rigidezza strutturale a tal punto che i margini stabiliti di inversione dei comandi, di vibrazione autoelastica e di divergenza non possono piu' essere raggiunti. d) Danni o anomalie ad un elemento strutturale che possono causare la liberazione di elementi di massa che rischiano di ferire gli occupanti dell'aeromobile. e) Danni o anomalie ad un elemento strutturale che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei sistemi. Cfr. parte B, punto ii). f) Perdita di elemento strutturale dell'aeromobile durante il volo. ii) Sistemi. Si propongono i seguenti criteri generali applicabili a tutti i sistemi: a) Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di sistemi, sottosistemi o apparati quando non e' stato possibile effettuare in modo soddisfacente le procedure ordinarie, le esercitazioni, ecc. b) Incapacita' di controllo del sistema da parte dell'equipaggio, ad esempio: 1) azioni non controllate; 2) risposta errata o incompleta, tra cui limitazione del movimento o rigidezza; 3) motore imballato; 4) avaria o disconnessione meccanica. c) Avaria o funzionamento difettoso di una o piu' funzioni esclusive del sistema (uno stesso sistema puo' integrare diverse funzioni). d) Interferenza all'interno di un sistema o tra sistemi diversi. e) Avaria o funzionamento difettoso del dispositivo di protezione o del dispositivo di emergenza di un sistema. f) Perdita di ridondanza del sistema. g) Eventi causati da un comportamento imprevisto di un sistema. h) Per gli aeromobili con un unico sistema, sottosistema o apparato principale: Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di sistemi, sottosistemi o apparati. i) Per gli aeromobili con piu' di un sistema, sottosistema o apparato indipendente principale: Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di uno o piu' sistemi, sottosistemi o apparati principali. j) Attivazione di un sistema primario di avviso relativo ai sistemi o alle apparecchiature dell'aeromobile, salvo se l'equipaggio ha incontrovertibilmente appurato che l'indicazione era falsa, a condizione che il falso avviso non abbia provocato difficolta' o situazioni di pericolo per effetto della reazione dell'equipaggio a tale avviso. k) Perdita di fluidi idraulici, carburante, olio o altri liquidi che ha provocato un rischio di incendio, una contaminazione pericolosa della struttura, dei sistemi o delle apparecchiature dell'aeromobile o rischi per gli occupanti. l) Funzionamento difettoso o anomalia di un sistema di segnalazione che possa dar luogo ad indicazioni fuorvianti per l'equipaggio. m) Avarie, funzionamento difettoso o anomalie verificatisi durante una fase critica del volo e rilevanti ai fini del funzionamento del sistema. n) Calo significativo delle prestazioni effettive rispetto alle prestazioni approvate che ha causato una situazione pericolosa (tenendo conto della precisione del metodo di calcolo delle prestazioni), in particolare nel sistema frenante, nel consumo di carburante, ecc. o) Asimmetria dei comandi di volo (ipersostentatori, alette, diruttori, ecc.). L'appendice del presente allegato riporta esempi di eventi da segnalare per effetto dell'applicazione dei summenzionati criteri generali a determinati sistemi. iii) Propulsione (motori, propulsori e rotori) e propulsori ausiliari (APU). a) Spegnimento, arresto o anomalia di funzionamento di un motore. b) Supervelocita' o incapacita' di controllare la velocita' delle parti rotanti ad alta velocita' (ad esempio APU, avviatore ad aria, turboventilatore, motore, propulsore o rotore a turbina ad aria). c) Avaria o funzionamento difettoso di una parte del motore o dell'apparato propulsore avente le seguenti conseguenze: 1) non contenimento di componenti detriti; 2) incendio interno od esterno incontrollato o fuoriuscita di gas caldo; 3) spinta in direzione diversa da quella impostata dal pilota; 4) sistema di inversione di spinta che non entra in funzione o entra in funzione inavvertitamente; 5) impossibilita' di controllarne la potenza, la spinta o il numero di giri; 6) avaria della struttura del castello motore; 7) avaria parziale o totale di una parte importante dell'apparato propulsore; 8) emanazioni visibili dense o concentrazioni di prodotti tossici tali da provocare l'incapacita' di agire dell'equipaggio o dei passeggeri; 9) le procedure ordinarie non consentono di spegnere il motore; 10) impossibilita' di riavviare un motore in stato di servizio. d) Perdita, modifica o oscillazione di potenza/spinta non controllate che e' classificata come perdita della spinta o del controllo della potenza (LOTC): 1) per un monomotore; o 2) qualora sia considerata eccessiva per l'applicazione; o 3) qualora riguardi piu' di un motore in un aeromobile plurimotore, e in particolare in un bimotore; o 4) per un aeromobile plurimotore quando lo stesso tipo di motore o un motore simile e' utilizzato in un'applicazione in cui l'evento sarebbe considerato pericoloso o critico. e) Anomalia di una parte a durata di vita limitata che rende necessario il suo ritiro prima della scadenza della vita di servizio utile. f) Anomalie della stessa origine che potrebbero causare un tasso di spegnimento in volo talmente alto da far si' che possa spegnersi piu' di un motore sullo stesso volo. g) Un dispositivo di limitazione o di comando del motore non entra in funzione quando viene azionato o entra in funzione inavvertitamente. h) Parametri del motore fortemente eccessivi. i) FOD che da' luogo a pericoli. Eliche e trasmissioni. j) Avaria o funzionamento difettoso di qualsiasi parte di un'elica o dell'apparato propulsore avente le seguenti conseguenze: 1) supervelocita' dell'elica; 2) lo sviluppo di un'eccessiva resistenza aerodinamica; 3) spinta in direzione opposta a quella impostata dal pilota; 4) allentamento dell'elica o di una parte significativa dell'elica; 5) avaria avente come conseguenza uno squilibrio eccessivo; 6) movimento non intenzionale delle pale dell'elica al di sotto della posizione minima di calettamento prevista per la fase di volo; 7) impossibilita' di collocare l'elica nella posizione a bandiera; 8) impossibilita' di cambiare il calettamento dell'elica; 9) cambiamento non comandato del calettamento; 10) fluttuazione incontrollabile della coppia o della velocita'; 11) allentamento delle parti a bassa energia. Rotori e trasmissione. k) Danni o anomalie alla scatola di trasmissione/al mozzo del rotore principale che potrebbe causare una separazione del blocco rotore durante il volo e/o un funzionamento difettoso dei comandi del rotore. l) Danni al rotore di coda, alla trasmissione o a sistemi equivalenti. APU. m) Spegnimento o avaria dell'APU quando deve essere disponibile in base a requisiti operativi ad esempio ETOPS, MEL. n) Impossibilita' di spegnere l'APU. o) Supervelocita'. p) Impossibilita' di azionare l'APU quando cio' e' necessario per ragioni operative. iv) Fattori umani. Qualsiasi inconveniente in cui una caratteristica o inadeguatezza di progettazione dell'aeromobile possa aver dato luogo a un errore di impiego che potrebbe contribuire a un effetto pericoloso o catastrofico. v) Altri eventi. a) Qualsiasi inconveniente in cui una caratteristica o inadeguatezza di progettazione dell'aeromobile possa aver dato luogo a un errore di impiego che potrebbe contribuire a un effetto pericoloso o catastrofico. b) Eventi di norma non considerati eventi da segnalare (ad esempio mobili ed attrezzature della cabina, acqua) ma che, viste le circostanze, hanno causato un rischio per l'aeromobile o i suoi occupanti. c) Incendio, esplosione, fumi o emanazioni tossiche o nocive. d) Altri eventi che potrebbero rappresentare un rischio per l'aeromobile, compromettere la sicurezza dei suoi occupanti o delle persone e dei beni situati in prossimita' dell'aeromobile o a terra. e) Avarie o funzionamento difettoso del sistema di avviso ai passeggeri che rendono impossibili o impercettibili gli annunci ai passeggeri. f) Perdita di controllo del sedile del pilota durante il volo. C. Manutenzione e riparazione dell'aeromobile. i) Montaggio errato di parti o componenti dell'aeromobile rilevato durante un'ispezione o di una procedura di prova non destinata a questo scopo. ii) Danno strutturale provocato da una fuga nel sistema di sfogo dell'aria calda. iii) Anomalia di una parte a durata di vita limitata che rende necessario il ritiro di detta parte prima del termine della sua vita di servizio utile. iv) Danno o deterioramento (rottura, cricca, corrosione, delaminazione, scollamento, ecc.) di qualsiasi origine (vibrazione, perdita di rigidezza o avaria strutturale) ai seguenti elementi: a) struttura primaria o elemento strutturale principale (quali definiti nel manuale di riparazione del costruttore) quando il danno o il deterioramento e' superiore ai limiti autorizzati previsti nel manuale di riparazione e richiede una riparazione o una sostituzione completa o parziale dell'elemento in questione; b) struttura secondaria che ha messo o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile; c) motore, elica o rotore di un aerogiro. v) Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di un sistema o di un'apparecchiatura, danno o deterioramento rilevato all'atto dell'adeguamento dell'aeromobile ad una direttiva sulla navigabilita' o ad un'altra istruzione vincolante emanata da un'autorita' di regolamentazione: a) se l'evento e' rilevato per la prima volta dall'organismo segnalante preposto alle operazioni di adeguamento; b) in occasione di successivi adeguamenti quando l'evento supera i limiti consentiti previsti dalle istruzioni e/o le procedure di riparazione/rettifica pubblicate non sono disponibili. vi) Avaria di un sistema o di un'apparecchiatura di emergenza, compresi i portelli di uscita e l'illuminazione, anche quando vengono usati per scopi di manutenzione o di prova. vii) Non conformita' o significative divergenze di conformita' rispetto alle procedure di manutenzione previste. viii) Prodotti, parti, pertinenze e materiali di origine sconosciuta o sospetta. ix) Dati o procedure di manutenzione fuorvianti, errati o insufficienti, che potrebbero causare errori di manutenzione. x) Avarie, funzionamento difettoso o anomalie delle apparecchiature a terra destinate alle prove e alla verifica dei sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile quando le ispezioni e le procedure di prova ordinarie non hanno consentito di individuare con precisione l'anomalia che ha provocato la situazione di pericolo. D. Servizi. i) Servizi di navigazione aerea. Cfr. allegato II - Elenco degli eventi da segnalare in relazione ai servizi di navigazione aerea. ii) Aerodromo e relative strutture: a) notevole fuoriuscita durante le operazioni di rifornimento di carburante; b) caricamento di una quantita' di carburante inadeguata che potrebbe compromettere l'autonomia, le prestazioni, l'equilibrio e la resistenza strutturale dell'aeromobile. iii) Imbarco di passeggeri, bagagli e carico: a) danneggiamento significativo delle strutture, dei sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile dovute al trasporto dei bagagli o del carico; b) imbarco non conforme di passeggeri, bagagli o carico con possibili conseguenze sulla massa e/o l'equilibrio dell'aeromobile; c) stivaggio non conforme dei bagagli o del carico (compresi i bagagli a mano) che potrebbe causare rischi per l'aeromobile, le apparecchiature o gli occupanti o impedire un'evacuazione di emergenza; d) stivaggio non conforme dei container o degli altri elementi di grandi dimensioni del carico; e) trasporto o previsto trasporto di merci pericolose in violazione della regolamentazione applicabile, compresi l'etichettatura e l'imballaggio non conformi di merci pericolose. iii) Manovre e servizi di assistenza a terra: a) avarie, funzionamento difettoso o anomalie delle apparecchiature a terra destinate alle prove e alla verifica dei sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile quando le ispezioni e le procedure di prova ordinarie non hanno consentito di individuare con precisione l'anomalia che ha provocato la situazione di pericolo; b) non conformita' o significativa divergenza di conformita' rispetto alle procedure di assistenza a terra stabilite; c) caricamento di carburante o di altri fluidi essenziali contaminati o di tipo inadeguato (ad esempio ossigeno e acqua potabile). Appendice dell'allegato I. Nei punti seguenti sono elencati gli eventi da segnalare in forza dell'applicazione dei criteri generali ai sistemi specifici elencati alla lettera B, punto ii), dell'allegato I. 1. Condizionamento d'aria/ventilazione: a) avaria completa del sistema di raffreddamento avionico; b) depressurizzazione. 2. Sistema di navigazione automatica: a) incapacita' di ottenere dal sistema automatico di navigazione il funzionamento previsto una volta azionato; b) grosse difficolta' di controllo dell'aeromobile da parte dell'equipaggio a causa del funzionamento del sistema di navigazione automatica; c) avaria di un dispositivo di disattivazione del sistema di navigazione automatica; d) cambiamento non controllato del modo di funzionamento del sistema di navigazione automatica. 3. Comunicazioni: a) avarie o funzionamento difettoso del sistema di avviso ai passeggeri che rendono impossibili o impercettibili gli annunci ai passeggeri; b) interruzione totale delle comunicazioni durante il volo. 4. Impianto elettrico: a) avaria di un circuito di distribuzione dell'impianto elettrico (CA/CC); b) avaria totale o avaria di piu' di un generatore elettrico; c) avaria del generatore elettrico ausiliario (di emergenza). 5. Abitacolo/Cabina/Stiva: a) perdita di controllo del sedile del pilota durante il volo; b) avaria di un sistema o di un'apparecchiatura di emergenza (sistema di avviso di evacuazione di emergenza, portelli di uscita, illuminazione di emergenza, ecc.); c) perdita della capacita' di contenimento del sistema di stivaggio del carico. 6. Sistema antincendio: a) avvisatori di incendio, salvo gli avvisi subito individuati come falsi allarmi; b) avaria o funzionamento difettoso non rilevato del sistema antincendio o del rivelatore d'incendio o di fumo che potrebbe impedire o compromettere l'individuazione/la protezione antincendio; c) mancato avviso in caso di incendio effettivo o di fumi. 7. Comandi di volo: a) asimmetria di ipersostentatori, diruttori, alule, ecc.; b) limitazione dell'escursione, rigidezza o risposta errata/tardiva dei comandi di volo primari, dei sistemi di compensazione e del bloccacomandi; c) escursione superficiale incontrollata dei comandi di volo; d) vibrazioni delle superfici di controllo avvertite dall'equipaggio; e) disconnessione o avaria meccanica dei comandi di volo; f) grave interferenza con i comandi normali dell'aeromobile o degrado della qualita' di volo. 8. Sistema del carburante: a) funzionamento difettoso dell'indicatore di quantita' del carburante e conseguente mancanza di indicazioni o indicazioni errate sul carburante disponibile; b) perdita di carburante che provoca una grave avaria, un rischio di incendio o un grave deterioramento; c) funzionamento difettoso del sistema di scarico rapido del carburante che provoca una perdita involontaria di una quantita' significativa di carburante, un rischio di incendio, un pericoloso deterioramento delle apparecchiature dell'aeromobile o un'impossibilita' di scarico rapido del carburante; d) funzionamento difettoso o anomalia del sistema del carburante che compromette l'alimentazione e/o la distribuzione di carburante; e) impossibilita' di trasferire o utilizzare tutto il carburante disponibile. 9. Impianto idraulico: a) avaria di un impianto idraulico (solo ETOPS); b) avaria del sistema di isolamento; c) avaria di uno o piu' circuiti idraulici; d) avaria dell'impianto idraulico ausiliario; e) estensione involontaria della turbina ad aria in presa dinamica. 10. Sistema di individuazione/protezione dal ghiaccio: a) avaria o calo di prestazioni non rilevato del sistema antighiaccio; b) avaria di piu' di un sistema di riscaldamento a sonda; c) impossibilita' di scongelare le ali in modo simmetrico; d) accumulo anomalo di ghiaccio che compromette le prestazioni o la manovrabilita' dell'aeromobile; e) visibilita' dell'equipaggio fortemente compromessa. 11. Sistemi di segnalazione/avviso/registrazione: a) funzionamento difettoso o anomalia di un sistema di segnalazione quando indicazioni fuorvianti potrebbero provocare un intervento inadeguato dell'equipaggio su un determinato sistema; b) avaria della funzione di allarme rosso di un sistema; c) abitacoli in vetro: avaria o funzionamento difettoso di uno o piu' schermi o computer del sistema di visualizzazione/segnalazione. 12. Carrello di atterraggio/freni/pneumatici: a) incendio del sistema frenante; b) riduzione significativa dell'azione frenante; c) frenata asimmetrica che causa una forte deviazione dalla traiettoria; d) avaria del sistema di estensione in caduta libera L/G (anche durante le prove); e) ritrazione/estensione imprevista del carrello o dei portelli del carrello; f) scoppio di piu' pneumatici. 13. Sistemi di navigazione (compreso il sistema di avvicinamento di precisione) e centrali aerodinamiche: a) avaria totale o ripetute anomalie delle apparecchiature di navigazione; b) avaria totale o ripetute anomalie delle apparecchiature della centrale aerodinamica; c) indicazioni notevolmente errate o fuorvianti; d) notevoli errori di navigazione dovuti a dati errati o ad un errore di codificazione nella base dati; e) deviazioni impreviste nella traiettoria laterale o verticale non causate da un'azione del pilota; f) problemi con le strutture di navigazione a terra che danno luogo a notevoli errori di navigazione non collegati al passaggio dal sistema di navigazione inerziale a quello di radio navigazione. 14. Ossigeno per aeromobili pressurizzati: a) interruzione dell'alimentazione di ossigeno nell'abitacolo; b) interruzione dell'alimentazione di ossigeno ad un numero significativo di passeggeri (oltre il 10%) anche se l'anomalia e' rilevata durante le operazioni di manutenzione, di addestramento o di prova. 15. Sistema di prelievo d'aria: a) allarme incendio o avviso di danno strutturale provocato da una fuga di aria calda nel sistema di prelievo; b) avaria di tutti i sistemi di prelievo d'aria; c) avaria del dispositivo di individuazione delle perdite del sistema di prelievo d'aria. |
| Allegato II Elenco degli eventi da segnalare in relazione ai servizi di navigazione aerea Nota 1: Pur elencando la maggior parte degli eventi da segnalare, il presente allegato non ha carattere tassativo. I soggetti interessati sono pertanto tenuti a comunicare qualsiasi altro evento che a loro giudizio risponda ai criteri stabiliti. Nota 2: Il presente allegato non contempla gli incidenti e gli inconvenienti gravi. In aggiunta agli altri requisiti relativi alla notifica degli incidenti, dovrebbero anch'essi essere registrati nella base dati di cui all'art. 5, paragrafo 2. Nota 3: Il presente allegato include gli eventi in relazione ai servizi di navigazione aerea (ANS) che costituiscono una minaccia reale o potenziale alla sicurezza aerea o possono compromettere la fornitura di servizi di navigazione aerea sicuri. Nota 4: Il contenuto del presente allegato non preclude la segnalazione di eventi, situazioni o condizioni che, se ripetuti in circostanze diverse ma analoghe o se lasciati non rettificati, possono costituire un rischio per la sicurezza aerea. i) Mancate collisioni (che comprendono situazioni specifiche in cui un aeromobile ed un altro aeromobile/il terreno/un veicolo/una persona o oggetto siano troppo vicini gli uni agli altri): a) inosservanza della separazione minima; b) separazione inadeguata; c) rischio di volo controllato fin quasi all'urto contro il terreno (Near CFIT); d) incursione sulla pista allorche' era necessario un intervento preventivo. ii) Rischio potenziale di collisione o mancata collisione (che comprendono situazioni specifiche che possono condurre potenzialmente ad un incidente o ad una mancata collisione se un altro aeromobile si trova nelle vicinanze): a) incursione sulla pista allorche' non e' necessario un intervento preventivo; b) uscita di pista; c) deviazione dell'aeromobile rispetto all'autorizzazione ATC; d) deviazione dell'aeromobile rispetto alle norme di gestione del traffico aereo (ATM) applicabili: 1) deviazione dell'aeromobile rispetto alle procedure ATM applicabili e pubblicate; 2) penetrazione non autorizzata nello spazio aereo; 3) deviazione rispetto alle norme ATM relative al trasporto di apparecchiature ed alle operazioni correlate, come prescritto dai regolamenti applicabili. iii) Eventi specifici connessi all'ATM (comprendono le situazioni che incidono sulla capacita' di fornire servizi di ATM, incluse le situazioni nelle quali, fortui-tamente, non e' stato compromesso il funzionamento sicuro dell'aeromobile). Includono i seguenti eventi: a) incapacita' di fornire servizi di ATM: 1) Incapacita' di fornire servizi del traffico aereo; 2) Incapacita' di fornire servizi di gestione dello spazio aereo; 3) Incapacita' di fornire servizi di gestione del flusso di traffico aereo. b) Avaria della funzione di comunicazione. c) Avaria della funzione di sorveglianza. d) Avaria della funzione di elaborazione e distribuzione di dati. e) Avaria della funzione di navigazione. f) Sicurezza del sistema di ATM. Appendice dell'allegato II. Nei punti seguenti sono elencati gli eventi connessi all'ATM da segnalare in forza dell'applicazione dei criteri generali di cui al punto iii) dell'allegato II alle operazioni di volo. 1. Informazioni notevolmente errate, inadeguate o fuorvianti provenienti dai servizi a terra, quali controllo del traffico aereo (ATC), Automatic Terminal Information Service (ATIS), servizi meteorologici, basi dati di navigazione, carte, diagrammi, manuali, ecc. 2. Indicazione di un'altezza dal suolo inferiore a quella prevista. 3. Indicazione di dati di riferimento errati relativi alla pressione (ossia regolazione dell'altimetro). 4. Trasmissione, ricezione o interpretazione errata di messaggi importanti che causa una situazione pericolosa. 5. Inosservanza della separazione minima. 6. Penetrazione non autorizzata nello spazio aereo. 7. Trasmissioni illecite di comunicazioni radio. 8. Avaria delle strutture al suolo o satellitari dei servizi di navigazione aerea (ANS). 9. Grave avaria dell'ATC/ATM o notevole deterioramento delle infrastrutture dell'aerodromo. 10. Aeromobili, veicoli, animali o corpi estranei che ostruiscono le aree di manovra dell'aerodromo e provocano o potrebbero provocare una situazione pericolosa. 11. Errori di segnalazione o segnalazione inadeguata degli ostacoli o dei pericoli sull'area di manovra che provocano una situazione pericolosa. 12. Avaria, funzionamento difettoso o assenza della segnaletica luminosa dell'aerodromo. |
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