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| Gazzetta n. 136 del 14 giugno 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 15 dicembre 2005 |  | Intesa,  ai sensi dell'articolo 5 dell'Accordo Stato-Regioni, rep. n. 1805 del 24 luglio 2003, sull'ipotesi di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta -  Accordo  collettivo  nazionale  per  i  pediatri di libera scelta. (Rep. n. 2396). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 Nella odierna seduta del 15 dicembre 2005:
 Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, che all'art. 52, comma 27,  nel  sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412:  -  ha istituito la Struttura interregionale sanitari convenzionati  -  SISAC,  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  il personale  convenzionato  con  il  Servizio sanitario nazionale; - ha previsto  che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi  riguardanti  il personale sanitario  a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali  nominati  dalla  Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome; - ha disposto che della delegazione facciano parte,   limitatamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i rappresentanti  dei  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  della salute, designati dai rispettivi   Ministri;  -  ha  demandato  ad  un  accordo  in  questa Conferenza   la   disciplina   del   procedimento  di  contrattazione collettiva  relativo  ai  predetti  accordi,  tenendo conto di quanto previsto  dagli  articoli 40,  41,  42,  46,  47, 48 e 49 del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165;  -  ha  disposto, a tali fini, l'autorizzazione  di una spesa annua, nel limite massimo di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003;
 Visto  l'art.  2-nonies  della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione  in  legge  del  decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81, che dispone   che   il  contratto  del  personale  sanitario  a  rapporto convenzionale   e'  garantito  sull'intero  territorio  nazionale  da convenzioni  conformi  agli  accordi  collettivi  nazionali stipulati mediante  il  procedimento  di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato-Regioni previsto dal citato art. 4,  comma  9,  della  legge  30  dicembre  1991, n. 412, e successive modificazioni  e  che  1'accordo  nazionale  e'  reso  esecutivo  con l'intesa  sancita  in  questa  Conferenza,  con  le  modalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Visto  il  proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del  2002,  si  e'  proceduto  alla  disciplina  del  procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto  dispone  il  citato  art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:
 al  comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione  si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad  esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei conti, da  rendere  entro  quindici  giorni  dall'invio, superati i quali il parere   si   intende  positivamente  reso,  salvo  la  richiesta  di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;
 ai  commi 6  e 7, che, ove la predetta certificazione non sia positiva,  la  Corte  riferisca  al  Parlamento e che in ogni caso la procedura  debba  concludersi  nei  termini  fissati  dal comma 7 del citato  decreto legislativo n. 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi di  accordo),  decorsi  i  quali  l'ipotesi  di accordo e' oggetto di intesa  in  questa  Conferenza,  salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative;
 Vista  la  proposta  di  accordo  collettivo  nazionale  per la disciplina  dei  rapporti  con  i  Medici  pediatri di libera scelta, inviato  a  questa  Conferenza dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome,  con  nota  del  17 novembre  2005,  al  fine  di acquisire  l'intesa  in  oggetto  di  cui all'art. 2-nonies, comma 1, della  legge  26 maggio  2004,  n.  138,  di conversione in legge del decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81, ed all'art. 5 del citato Accordo Stato-regioni rep. n. 1805 del 24 luglio 2003;
 Considerato  che  le Sezioni riunite della Corte dei conti, con riferimento  all'ipotesi  di  accordo  collettivo  in  oggetto, hanno deliberato,   con   le   motivazioni   di   cui   al   «rapporto   di certificazione»,  allegato  alla  delibera  adottata  nella Camera di consiglio    del   20 ottobre   2005,   «di   prendere   atto   della quantificazione  degli  oneri  inerenti all'ipotesi di accordo, ferme restando  le  problematiche  relative alla sostenibilita' finanziaria nel   complessivo  quadro  della  spesa  sanitaria,  riservandosi  di riferire al Parlamento su tali aspetti»;
 Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei  presidenti  delle  regioni  e province autonome sulla ipotesi di contratto in esame;
 Sancisce intesa sulla  proposta di accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici pediatri di libera scelta di cui in premessa.
 Roma, 15 dicembre 2005
 Il presidente: La Loggia
 Il segretario: Carpino
 |  |  |  | IPOTESI DI ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
 AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992
 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
 In  data  28  settembre  2005  alle  ore  12,00,  ha  avuto  luogo l'incontro  per la firma dell'Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta ai  sensi  dell'art.  8  del  d.lgs.  n.  502  del  1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra
 la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo FIRMATO
 E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
 
 FIMP
 
 Dr. Pier Luigi Tucci               FIRMATO
 Dr. Giuseppe Mele                  FIRMATO
 
 CIPE
 Dr. Tiziano Dall'Osso              FIRMATO
 Dr. Giuseppe Gullotta              FIRMATO
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni.
 
 Visto  l'art.  4,  comma  9,  legge  30  dicembre  1991  n.  412 e successive integrazioni e modificazioni.
 
 Vista  la  Legge  Costituzionale  18  ottobre  2001  n. 3, recante modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana.
 
 Visto  l'art.  52,  comma  27,  legge  27  dicembre  2002 n. 289 e successive integrazioni e modificazioni.
 
 Visto  il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005 risultante dall'atto di intesa tra Stato e Conferenza unificata Regioni e Autonomie Locali approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica del 23 maggio 2003.
 
 Visto  l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di  Bolzano,  il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, avente  ad  oggetto  la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva   per   il   rinnovo   degli   accordi  con  il  personale convenzionato   con   il   Servizio  Sanitario  Nazionale,  ai  sensi dell'articolo  52,  comma 27 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, del 24 luglio 2003.
 
 Visto l'art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138.
 
 Visto  l'accordo  Stato-Regioni  nella Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2004.
 
 Visto l'art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
 
 Al  termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavore per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta.
 PARTE PRIMA
 
 INQUADRAMENTO GENERALE
 ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e Bolzano (in seguito    Regioni),   le   Organizzazioni   Sindacali   maggiormente rappresentative  a  livello nazionale della pediatria di famiglia (in seguito  Organizzazioni  Sindacali) definiscono  le condizioni per il rinnovo    dell'Accordo    Collettivo    nazionale,   come   disposto dall'articolo  8  del  Decreto  Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
 2.   Il   progressivo   accentuarsi  dei  problemi  inerenti  alla sostenibilita' economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione   dei   servizi   sanitari   offerti,   richiede   una riprogettazione,  seppur  parziale,  del sistema delle cure primarie, con   particolare   attenzione   alla   valorizzazione   dei  servizi territoriali.  Esiste  la  necessita' di rispondere in modo adeguato, etico,  deontologico e nuovo alla domanda crescente di salute, che va valutata  e  orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23  dicembre  1978  n.  833,  affermando  l'esigenza  di  efficacia e appropriatezza  della  risposta  sanitaria  e  sociale  per  un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equita', eguaglianza e compatibilita' del sistema socio - sanitario.
 
 3.  Il  nuovo  quadro  istituzionale,  con Legge Costituzionale 18 ottobre  2001  n.  3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato   piena  potesta'  alle  Regioni  sul  piano  legislativo  e regolamentare  in  materia  di  salute,  fatte  salve  le  competenze attribuite  dalle  norme  allo Stato. Il rinnovo degli AA.CC.NN. deve riuscire   a   coniugare   il   nuovo  quadro  istituzionale  con  il rafforzamento del SSN.
 
 4. Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23  maggio  2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Citta' ed autonomie locali del 15  Aprile  2003,  dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833   del   1978,   pone   il   problema  di  un  ripensamento  della organizzazione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  individuando il territorio  quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria  e  della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi  assistenziali,  a  garanzia  dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.
 
 5.  Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della  salute  dei  soggetti  fragili, del bambino, dell'adolescente, dell'anziano   e   dei   soggetti   affetti   da  patologie  croniche degenerative,  condizione  che  presuppone  la definizione, in ambito territoriale,  di  percorsi,  modalita' di integrazione e interazione dei  professionisti  e  uno  stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarita' di esigenze e condizioni assistenziali.
 
 6.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali,  ribadiscono la validita'  del  Servizio  Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della  salute.  Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il  sistema  stesso  a rispondere in modo appropriato ed integrato ai bisogni  sanitari  dei  cittadini.  La  convenzione  con  il  singolo pediatra di famiglia tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente.
 
 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo  complesso  garantisce  la  risposta  ai  bisogni  di  salute dei cittadini  nel  rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare  una  forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del  Sistema  Sanitario  attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale  in  ordine  al  nuovo ruolo del territorio. E' necessario, pertanto,  pervenire  ad  un  sistema  di  cure  primarie integrato a partire  dal  primo  intervento,  riservando  all'ospedale  il  ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.
 
 8. Va costruita, a tal fine, un'organizzazione sanitaria integrata nel  territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed  ancor  piu' efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunita' di accesso ai  servizi  attraverso  la  costruzione  di  percorsi  assistenziali secondo   modalita'   che  assicurino  tempestivamente  al  cittadino l'accesso  informato  e  la  fruizione  appropriata  e  condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.
 Art. 2 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
 
 1.  L'Accordo  Collettivo  Nazionale si caratterizza appieno quale momento  organizzativo  del  sistema  e  strumento  di garanzia per i cittadini  e  per  gli operatori. Le novita' normative introdotte nel quadro  istituzionale,  sono  destinate a mutare in modo importante i contenuti  dei  tre  livelli  di  negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
 
 2.  Il livello di negoziazione nazionale recepisce le garanzie per i cittadini ed individua:
 
 a) il    ruolo,    il    coinvolgimento   nell'organizzazione   e programmazione,  le  responsabilita',  i  criteri  di  verifica  e le garanzie per il personale sanitario convenzionato;
 b) i  servizi  erogati  per  assicurare  i  livelli essenziali di assistenza;
 c) la compatibilita' economica;
 d) la  responsabilita'  delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell'Accordo.
 
 3.  Il  livello  di  negoziazione regionale definisce obiettivi di salute,  modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza  con  le  strategie  e  le  finalita' del Servizio Sanitario Regionale,  integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati.
 
 4.  Il  livello  negoziale  aziendale  definisce  i  progetti e le attivita'  dei  pediatri  di famiglia necessarie all'attuazione degli obiettivi individuati dalla programmazione regionale.
 ART. 3 - NEGOZIAZIONE NAZIONALE.
 
 1.  Le Regioni e le OO.SS. concordano, con la stesura del presente Accordo,   che   il   livello   di   negoziazione   nazionale  ,  qui rappresentato, definisce:
 a) la  natura del rapporto di convenzione, cosi' come definito al successivo art. 13;
 b) le modalita' e la costituzione del rapporto di Convenzione;
 c) le incompatibilita';
 d) i requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
 e) il  rapporto  ottimale  e  i  massimali  di  scelta  anche  in relazione ai modelli associativi;
 f) il  ruolo,  le  funzioni  e  i  compiti dei pediatri di libera scelta,   in  relazione  alla  garanzia  del  livello  essenziale  di assistenza  delle  cure  primarie,  quali  referenti della salute del bambino  e dei bisogni espressi dalla sua famiglia. Le attivita' e le prestazioni  preventive,  diagnostiche,  terapeutiche e riabilitative dovute  agli  assistiti sia sani, sia con patologie acute e croniche, costituiscono  la risposta clinico-assistenziale, nei diversi momenti dello  sviluppo  e  della  crescita,  concorrendo  ad  assicurare  la continuita'  dell'assistenza  e il necessario supporto e orientamento alle famiglie;
 g) modalita' e ambiti di esercizio della libera professione;
 h) definizione  delle  modalita'  di  applicazione  degli aspetti sanzionatori  e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle  penalita'  conseguenti  fino  al  venir  meno  del rapporto di convenzione;
 i) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee  guida  per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti  istituzionali  e  delle parti sociali, al fine di garantire l'attuazione    di    programmi    intersettoriali,    la   riduzione dell'ospedalizzazione  non  appropriata,  la riduzione del rischio di disabilita';
 j) criteri  e  modalita' per la regolamentazione dell'accesso, in relazione alle normative vigenti;
 k) criteri    della   rappresentativita'   sindacale   nazionale, regionale ed aziendale;
 l) funzioni  ed obiettivi delle forme associative della pediatria di famiglia e dei loro elementi costitutivi fondamentali;
 m) criteri  generali  nella  gestione  della formazione, nei suoi ambiti principali;
 n) entrata in vigore e durata dell'Accordo nazionale;
 o) struttura del compenso;
 p) cornice    generale    degli   Accordi   regionali,   con   la individuazione degli ambiti della contrattazione.
 ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali  si  impegnano a definire,  entro  e  non  oltre  i sei mesi successivi all'entrata in vigore   dell'Accordo   collettivo  nazionale,  le  intese  regionali contemplate  nel  presente  accordo  per  la definizione dei seguenti aspetti specifici:
 
 a) le  responsabilita'  nei  rapporti convenzionali, in relazione agli  obiettivi  regionali,  con  le modalita' previste dall'articolo precedente;
 b) l'attuazione di quanto indicato dall'art. 6;
 c) l'organizzazione  della  funzione  di tutela della popolazione infantile,  concorrendo,  con le altre componenti professionali, alla realizzazione degli obiettivi del programma distrettuale di attivita' al  fine di garantire la continuita' dell'assistenza 24 ore su 24 e 7 giorni su 7;
 d) definizione  delle  modalita'  per  garantire  la  continuita' assistenziale,  anche  mediante iniziative di associazionismo medico, in   collegamento  con  lo  specifico  servizio  presente  a  livello territoriale;
 e) le modalita' di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle  prescrizioni  e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;
 f) la  modalita'  di partecipazione dei pediatri di libera scelta nella  definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della responsabilita' nell'attuazione dei medesimi;
 g) i  criteri  e  le  modalita'  nella organizzazione del sistema informativo fra operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie - Regione;
 h) l'organizzazione      della      formazione     continua     e dell'aggiornamento;
 i) gli  organismi di partecipazione e rappresentanza dei pediatri di libera scelta a livello regionale;
 j) l'attuazione dell'art. 8 comma 2, lettere b, c ed e.
 ART. 5 - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali,  concordano  la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali:
 
 a) garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  da  parte del sistema  sanitario  la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
 b) promuovere  la  salute  dell'infanzia  e  dell'adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;
 c) favorire  una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali a partire dall'assistenza territoriale in raccordo e sinergia con  i  diversi  soggetti  istituzionali  e  con i poli della rete di assistenza;
 d) concorrere   a   realizzare   nel  territorio  la  continuita' dell'assistenza, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 nel concetto piu' ampio della  presa  in  carico  dell'utente,  definendo compiti, funzioni e relazioni tra le figure convenzionate impegnate;
 e) realizzare  un  riequilibrio  fra  ospedale  e territorio, con conseguente   redistribuzione   delle   risorse,   sulla  base  della indicazione  delle  sedi e del livello piu' appropriati di erogazione delle  prestazioni in ragione dell'efficienza, della efficacia, della economicita',  degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei cittadini;
 f) favorire  la assunzione condivisa di responsabilita', da parte dei  pediatri  che  operano  nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria  e  di governo clinico, sulla scorta di quanto definito nei diversi livelli della programmazione socio-sanitaria;
 g) introdurre,  con  la  programmazione  regionale  e  aziendale, strumenti  di  gestione  che  garantiscano  una  reale  funzione  del territorio  ed  una  concreta  responsabilita'  dei  pediatri  e  dei professionisti  sanitari  nelle  scelte a garanzia degli obiettivi di salute;
 h) favorire  lo  sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul   territorio,   unitamente   ad   una   adeguata   attivita'   di qualificazione e aggiornamento professionale dei pediatri di famiglia che operano sul territorio;
 i) favorire  la  presa  in  carico  da  parte del sistema di cure primarie   degli   assistibili,  in  particolare  se  fragili  o  non autosufficienti,  attraverso  l'attivazione  di  regimi assistenziali sostenibili   e   di   livello   appropriato   quali   quelli   della domiciliarita'  e  residenzialita',  attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.
 ART. 6 - STRUMENTI.
 
 1.  Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli  obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono    sulla   necessita'   di   attuare   una   significativa riorganizzazione   del  servizio  sanitario  attraverso  le  seguenti scelte:
 
 a) realizzazione  in  ambito  distrettuale  e territoriale di una rete  integrata  di  servizi  finalizzati  all'erogazione  delle cure primarie  con  le specificita' proprie dell'assistenza pediatrica, al fine  di individuare e intercettare la domanda di salute con la presa in  carico  dell'utente e il governo dei percorsi sanitari e sociali, in  una  rigorosa  linea  di  appropriatezza  degli  interventi  e di sostenibilita'   economica.   Cio'   consentira'  al  territorio,  di soddisfare  la  domanda  di  salute  a  partire  dal primo intervento perseguendo  anche l'obiettivo di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
 b) a  tal fine convengono sulla necessita' di costituzione di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l'assistenza primaria  con  lo  sviluppo  della  medicina  e  pediatria  associata prevedendo  la  sperimentazione,  definita in sede regionale d'intesa con  le  OO.SS.,  di strutture operative complesse, organizzate dagli stessi  professionisti e fondate sul lavoro di gruppo con sede unica, composte  da  pediatri  di  famiglia  e  anche  da medici di medicina generale    (assistenza    primaria    e    medici   di   continuita' assistenziale) e,   con  la  presenza  di  specialisti  ambulatoriali interni  ed  altre professionalita' sanitarie, in un quadro di unita' programmatica   e   gestionale   del   territorio   di  ogni  azienda sanitaria,in coerenza con l'intesa Stato - Regioni del 29.07.04;
 c) la  nuova  organizzazione  avra' come suo presupposto la piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all'interno del sistema.  I  pediatri  di libera scelta avranno, sulla base di quanto definiranno  le  regioni,  un  ruolo  di partecipazione diretta nella definizione  dei  modelli  organizzativi,  nella  individuazione  dei meccanismi  di  programmazione  e controllo e nella definizione degli obiettivi di budget;
 d) in  proposito  dovra' essere garantita la presenza delle forme partecipative   nelle   strutture  territoriali,  previste  dall'atto aziendale;
 e) questa    riorganizzazione    avra'    come   suo   fondamento l'informatizzazione  del sistema, secondo standard condivisi definiti a  livello  nazionale  e  regionale,  che  dovra' coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra professionisti   sanitari,   strutture   organizzative  territoriali, distretti,    ospedali   ed   altri   poli   della   rete   integrata socio-sanitaria;
 f) le  Regioni  e  le  Organizzazioni Sindacali, concordano sulla esigenza  che sia perseguito, anche tramite gli accordi regionali, un adeguato  percorso  formativo  dalla fase della specializzazione alla formazione continua;
 g) dovranno  essere  definiti anche percorsi formativi comuni tra pediatri,  altri  medici,  e  professionisti sanitari che operano nel territorio  e  pediatri  e  professionisti  sanitari  che  operano in ospedale.  Tali  percorsi  dovranno essere mirati all'acquisizione di strategie   comuni   finalizzate   all'ottimizzazione   dei  percorsi diagnostico  terapeutici  dell'assistito  e  la  loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle societa' scientifiche.
 ART. 7 - RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
 
 1.  Le  Regioni  e  le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura   convenzionale   del  rapporto  per  singolo  professionista, concordano   che   la   maggiore   partecipazione   alle   scelte  di programmazione e gestione, dei pediatri di libera scelta operanti nel territorio   comporta  un  equivalente  e  contemporaneo  aumento  di responsabilita' nel governo clinico, con particolare riferimento alla garanzia  dei  livelli  di  prestazione  e  la  gestione  dei  budget concordati a livello di territorio.
 
 2.  La  mancata  adesione agli obiettivi ed ai percorsi concordati diventa  motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca.
 ART. 8 - STRUTTURA DEL COMPENSO
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni Sindacali, preso atto degli indirizzi  del  governo  in  materia  di  rinnovo  di  convenzioni  e contratti  nella  pubblica  amministrazione  (d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165),  convengono  sulla  necessita'  che il compenso dei pediatri di libera  scelta, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di  salute  programmati,  con un adeguato equilibrio fra la parte del compenso  legata ad automatismi e quella legata agli obiettivi e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali.
 
 2.  Concorrono  alla costituzione del compenso dei pediatri di cui al presente Accordo:
 
 a) quota capitaria ponderata per assistito;
 b) incentivi  di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione  agli  obiettivi  e  al  governo della compatibilita', nonche'   incentivi  legati  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di qualificazione e appropriatezza;
 c) quota  per  servizi  e  prestazioni  aggiuntive,  per pediatra singolo,  associazioni  o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione;
 d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9;
 e) incentivi  legati  al  trasferimento di risorse, alla luce del perseguimento  del  riequilibrio  delle  prestazioni,  fra ospedale e territorio  derivanti  da  azioni  e modalita' innovative dei livelli assistenziali per l'assistenza primaria.
 
 3. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni  Sindacali  concordano  di  determinare  l'entita' del compenso   per   assistibile  pesato  definendone  caratteristiche  e tipologie secondo i seguenti criteri:
 
 A.  Le  quote  b) e c) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del   totale  degli  attuali  compensi  e  saranno  finalizzate  alle attivita' e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente  integrate  con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e).
 La   quota   a) del   comma  2  potra'  rappresentare  un  livello percentuale   del   totale   degli   attuali   compensi  inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A.
 B.  Gli  aumenti  per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi  2000  per  competenza,  vanno  ad incrementare le quote del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
 
 4.  Sono  comunque  garantiti  gli effetti degli Accordi regionali vigenti  fino  alla  lore scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.
 ART. 9 - AUMENTI CONTRATTUALI
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni Sindacali, preso atto delle disposizioni  finanziarie  assunte dal governo in materia, fissano un aumento, per pediatri di libera scelta a quota capitaria, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e distribuite come indicato nel modo che segue:
 
 TABELLA A - Arretrati 2001 - 2002 - 2003 =====================================================================
 Anno           |      €/anno per assistito assistito ===================================================================== arretrati 2001            |                  1,788 arretrati 2002            |                  1,788 arretrati 2003            |                  2,508
 
 TABELLA B - Aumenti 2004 - 2005 =====================================================================
 Decorrenza            |         Quota capitaria ===================================================================== Dal 1.1.2004                      |               4,06 Dal 31.12.2004                    |               1,10 Dal 31.12.2005                    |               1,00 Totale                            |               6,16
 Le  risorse  di  cui  alla  tabella B sono distribuite nella quota fissa e nella quota variabile nel modo che segue:
 
 TABELLA  C  -  Distribuzione  delle  risorse della quota capitaria nella quota fissa e nella quota variabile =====================================================================
 Decorrenza       |    Quota fissa     |    Quota variabile ===================================================================== Dal 1.1.2004           |        2,03        |          2,03 Dal 31.12.2004         |        0,55        |          0,55 Dal 31.12.2005         |        0,50        |          0,50 Totale                 |        3,08        |          3,08
 ART. 10 - DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA
 1.   Le   Regioni   e  le  Organizzazioni  Sindacali,  a  garanzia dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente Accordo,  si  impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di una  delle  parti,  la  seguente  procedura di garanzia con valore di cogenza per i contraenti.
 2.  Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo la  SISAC  verifica lo stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione,  accordando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione    della    trattativa,   trascorsi   i   quali   si   fa inderogabilmente  riferimento,  su  richiesta  di  una delle parti, a quanto previsto dal comma 3.
 3.   A   tale   fine   la  SISAC,  entro  15  giorni,  convoca  le Organizzazioni   Sindacali   nazionali   e,   valutato  lo  stato  di inadempienza,  puo'  procedere,  entro  30  giorni, alla convocazione delle parti regionali interessate al fine di pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i successivi 60 giorni. In caso di impossibilita' a  raggiungere tale risultato, la SISAC e le Organizzazioni Sindacali nazionali  proporranno,  entro  i successivi 60 giorni, una soluzione sostitutiva  all'accordo  regionale  da  sottoporre alla approvazione della  conferenza Stato - Regioni e Province autonome a valere per la Regione, valida fino alla stipula dell'Accordo regionale.
 4.  A1  fine  di  acquisire  le  necessarie  conoscenze  in ordine all'andamento  di  attuazione  degli  accordi regionali ed aziendali, nonche'  all'esigenza  di  monitorare  i relativi dati economici e di attuazione  di  particolari  e  definiti  istituti  contrattuali,  e' istituito,  entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente Accordo,  un  Osservatorio  consultivo permanente nazionale presso la SISAC,  con  la partecipazione delle Organizzazioni Sindacali, la cui composizione  ed  i  relativi compiti saranno definiti con successivo accordo tra le parti.
 
 ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.
 1.  Il  presente  Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del  relativo  provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade  il  31  dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
 PARTE SECONDA
 DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
 
 Art. 12 - PREMESSA
 Le  novita'  introdotte,  nell'ordinamento  costituzionale e nelle procedure  di  contrattazione  con  la legge 27 dicembre 2002 n. 289, comportano  una  nuova  e piu' funzionale strutturazione del rapporto convenzionale   in   particolare  negli  articolati  di  settore.  E' necessario  cioe'  coordinare  e  rendere sequenziale la normativa di ogni  specifica  categoria con gli obiettivi e i contenuti generali e comuni  a  tutte le categorie che operano nel territorio sia pure con la   necessaria   gradualita'.  La  stesura  dell'Accordo  Collettivo Nazionale  per  la pediatria di famiglia e' finalizzata ad attrezzare meglio  il  rapporto  Regioni  -  medici  pediatri  che  operano  nel territorio,  con l'obiettivo di avviare un processo di innovazione in grado   di  rispondere  in  modo  piu'  adeguato  alle  esigenze  dei cittadini,  a  rivalutare  il  ruolo degli operatori e consolidare in modo  significativo  il  ruolo  del  Servizio Sanitario Nazionale nel nostro Paese.
 Il   presente   accordo   disciplina   e   regolamenta,  ai  sensi dell'articolo  8,  comma  1,  del D.Lgs. n. 502/1992 e sue successive modificazioni  ed  integrazioni,  l'attivita'  del medico pediatra di famiglia, ribadendo che:
 in base alla Convenzione internazionale sui Diritti dell'infanzia, recepita  dal Parlamento con la legge 27 maggio 1991, n.176, lo Stato riconosce  l'infanzia  come  un  bene  sociale da salvaguardare e sul quale  investire e riconferma che la tutela sanitaria dell'infanzia e dell'adolescenza e' un diritto fondamentale ed e' uno degli obiettivi specifici proposti dall'O.M.S.;
 nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino intesa  quale  fondamentale  diritto dell'individuo e interesse della collettivita',  il  S.S.N.  demanda  al  medico  convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura,  riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale;
 la  tutela  della salute del bambino e dell'adolescente presuppone la  definizione,  in  ambito  territoriale, di percorsi, modalita' di integrazioni  e  interazione  dei professionisti e uno stretto legame con  le strutture sociali, evidenziando la peculiarita' di esigenze e condizioni assistenziali.
 3.   Il   pediatra   di   famiglia   e'   lo  specialista  formato specificamente  per  offrire la tutela della salute per tutto 1' arco della  crescita  e  dello  sviluppo  e si muove nell' area delle cure primarie.
 4. Il pediatra di famiglia:
 - svolge  attivita' medico specialistica di assistenza (diagnosi, terapia  e riabilitazione) nei confronti di bambini e adolescenti con particolare  attenzione  all'integrazione  e coordinamento delle cure per patologie acute e croniche;
 - garantisce  attivita' di prevenzione, educazione sanitaria e di promozione   della   salute  con  attenzione  allo  sviluppo  fisico, psichico,  relazionale,  cognitivo del bambino e dell'adolescente nel contesto ambientale e sociale in cui e' inserito;
 - progetta e partecipa ad attivita' di ricerca sul territorio;
 - promuove ed aderisce a programmi di formazione professionale.
 5.  I  pediatri  di  libera  scelta  sono  specialisti  formati ai principi  della  disciplina,  sulla  base  delle  caratteristiche  di seguito elencate che ne definiscono le peculiarita' professionali:
 a) la   pediatria   di   famiglia  fornisce  un  accesso  diretto all'interno  del  sistema  sanitario,  per  offrire  una tutela della salute  completa  e coordinata ai bambini, ragazzi ed adolescenti per tutto  l'arco  della  crescita  e dello sviluppo e si muove nell'area delle  cure  primarie,  partecipando all'appropriatezza e continuita' dell'assistenza;
 b) determina  un  utilizzo  efficiente  delle  risorse  sanitarie attraverso   il   coordinamento  delle  cure,  il  lavoro  con  altri professionisti   presenti   nel  contesto  organizzativo  delle  cure primarie,  agendo  da interfaccia con altre specialita' ed assumendo, se necessario, il ruolo di difensore dell'interesse dei pazienti;
 c) sviluppa   un  approccio  centrato  sulla  persona,  orientato all'individuo, alla sua famiglia e alla sua comunita';
 d) gestisce contemporaneamente i problemi di salute sia acuti che cronici dei singoli pazienti;
 e) garantisce   le  prestazioni  sanitarie  con  attenzione  allo sviluppo  fisico,  psichico,  relazionale,  cognitivo  del  bambino e dell'adolescente  nel  contesto  sociale  ed  ambientale  in  cui  e' inserito.
 CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
 
 ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
 I  medici  specialisti in pediatria, iscritti negli elenchi di cui all'art.  32,  comma  4  del  presente  accordo,  sono parte attiva e qualificante   del   S.S.N.   nel   settore   preposto   alla  tutela dell'infanzia  e dell'eta' evolutiva da 0 a 14 anni, nei suoi momenti di prevenzione, cura, riabilitazione e raggiungimento di uno stato di maturita'  psico-fisica  in  una  visione  globale di servizio per il cittadino  nel  quadro dei piani sanitari nazionali e regionali. Tale attivita'  presuppone che, nell'ambito dell'organizzazione sanitaria, i rapporti convenzionali con i medici pediatri di famiglia esplicanti la  loro  attivita'  in prestazioni sanitarie da effettuare in ambito territoriale,  costituiscono il rapporto di lavoro con il quale si fa fronte  alle  esigenze sanitarie della popolazione in eta' pediatrica sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
 Tale rapporto di lavoro, libero-professionale, costituisce vincolo funzionale  tra  l'ASL ed il singolo medico pediatra e si concretizza con  l'organico  inserimento  dell'attivita'  del  medico pediatra di libera    scelta    nell'apparato    organizzativo    del   distretto socio-sanitario.  In  particolare,  ancorche'  libero  professionista operante   nel   proprio  studio,  il  medico  pediatra  di  famiglia stabilisce, con l'istaurarsi del rapporto di lavoro con il S.S.N., un vincolo   funzionale   che  risulta  dalle  norme  regolamentari  che compongono il corpo normativo del presente ACN. Inoltre, si evidenzia che  l'attivita'  regolata  dal presente accordo collettivo nazionale non  e'  riconducibile  alla  mera  prestazione d'opera professionale giacche'  l'impianto  organizzativo  prefigura  il  dover svolgere le proprie   mansioni   professionali  secondo  orari  predeterminati  e direttive  impartite  a  livello  aziendale e distrettuale, oltreche' regionale e nazionale, in sintonia alle intese ai vari livelli, utili a  svolgere  la  prestazione  professionale in modo coordinato con le prestazioni degli altri medici pediatri di famiglia.
 E'  in questo quadro che le Regioni assicurano, in via esclusiva e sulla base delle specifiche disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1,  del  D.  Lgs 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i livelli essenziali e uniformi di assistenza.
 
 ART. 14 - CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.
 Gli  Accordi  Regionali  di  cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive   modificazioni   ed  integrazioni  realizzano  i  livelli assistenziali  aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto  a quelli dell'Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali e uniformi di assistenza.
 In  armonia  con  quanto  definito all'art. 4, al fine di cogliere ogni specificita' e novita' a livello locale sul piano organizzativo, e  consentire  al  contempo  il  conseguimento  di  uniformi  livelli essenziali  di  assistenza  in  tutto  il  territorio nazionale, sono demandati  alla  trattativa  regionale,  sulla  base  degli indirizzi generali  individuati  nel  presente  Accordo,  oltre  agli specifici singoli  richiami, i seguenti articoli ed Allegati ai fini della loro riorganizzazione e definizione:
 Art. 23 - Comitato Aziendale;
 Art. 24 - Comitato Regionale;
 Art. 25 - Programmazione e monitoraggio delle attivita';
 Art. 26 - Equipes territoriali ed UTAP;
 Art. 27 - Appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse;
 Art.   33  -  Copertura  degli  ambiti  territoriali  carenti  di assistenza primaria;
 Art. 34 - Instaurazione del rapporto convenzionale;
 Art. 36 - Sostituzioni;
 Art. 37 - Incarichi provvisori;
 Art. 39 - Scelta del pediatra;
 Art. 43 - Elenchi nominativi e variazioni mensili;
 Art. 45 - Fondo a riparto per la qualita' dell'assistenza;
 Art. 51 - Assistenza al bambino con patologia cronica;
 Art. 52 - Forme associative;
 Art. 55 - Continuita' assistenziale;
 Art. 61 - Attivita' territoriali programmate.
 Allegato  E  -  Assistenza  domiciliare  ai bambini con patologia cronica.
 Allegato   E  bis  -  Assistenza  ambulatoriale  ai  bambini  con patologia cronica.
 3.  Gli  Accordi  regionali,  definiscono i compiti e le attivita' svolte dai pediatri:
 a) in  forma  coerente  rispetto  a  quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale;
 b)in forma associativa complessa e integrata;
 c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
 Gli   Accordi   regionali   possono   prevedere   l'erogazione  di prestazioni  aggiuntive,  funzionali ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, e con modalita' che possano consentire la  collaborazione del pediatra con il dipartimento materno-infantile per:
 - interventi   sanitari   relativi  all'eta'  pediatrica  con  la formulazione del piano assistenziale, compresa la parte riabilitativa e  la  compilazione  di  una  scheda  di  rilevazione dei bisogni dei bambini   a   domicilio,   nelle   strutture   territoriali  e  nelle collettivita';
 - assistenza  al  bambino  con  patologia cronica, da effettuarsi sulla  base  di programmi di assistenza concordati, all'ambulatorio o al domicilio del bambino;
 - il  controllo  dello  sviluppo  fisico, psichico e sensoriale e ricerca   di  fattori  di  rischio,  con  particolare  riguardo  alla individuazione  precoce  dei  sospetti  handicap  neuro  sensoriali e psichici  ed all'individuazione precoce di problematiche, anche socio sanitarie,  gli  interventi  di  educazione sanitaria nell'ambito dei programmi di prevenzione e promozione della salute previsti a livello nazionale,  regionale  e aziendale nei confronti dei propri assistiti rispetto ai rischi prevalenti per l'eta' evolutiva, e le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate;
 - processi  assistenziali  riguardanti  particolari patologie ivi comprese   alcune  sociali  secondo  protocolli  che  definiscono  le attivita'  del  pediatra  di  libera  scelta  e  i casi di ricorso al secondo   livello   specialistico   (diabete,   ipertensione,   forme invalidanti,  broncopneumopatie ostruttive, asma, forme neurologiche, ecc.);
 - assistenza  domiciliare ai pazienti in fase terminale, anche in forma sperimentale con particolare riguardo alle cure palliative;
 - sperimentazione di nuove modalita' assistenziali;
 - partecipazione alle iniziative sanitarie di carattere nazionale o  regionale  (es.  Progetti  obiettivo) coinvolgenti  il pediatra di libera scelta per prestazioni non previste dall'art. 44.
 - prestazioni  aggiuntive  ulteriori  rispetto  a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato B), parte "A" e "B".
 5.   Gli   Accordi   regionali   possono,  inoltre,  prevedere  lo svolgimento delle seguenti attivita':
 - partecipazione  a  procedure  di  verifica  della qualita' che, oltre   a   promuovere   la  qualita'  delle  prestazioni  sanitarie, costituisca  un  aspetto  del processo di verifica dei tetti di spesa sulla  base  di  peer  review  e  applicazione  di  linee  guida, per sviluppare efficacia ed appropriatezza delle prestazioni;
 - svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica, compresa la segnalazione  di eventi sentinella e la partecipazione alla tenuta di registri per patologia, sulla base di protocolli concordati a livello regionale;
 - attivazione di un sistema informativo integrato tra pediatri di libera  scelta,  presidi  delle Aziende sanitarie locali ed eventuali banche  dati,  per  il  collegamento  degli studi professionali con i centri  unificati  di prenotazione e lo sviluppo di scambi telematici di  informazioni sanitarie (specialisti e servizi ospedalieri), anche a fini di ricerca epidemiologica e management della spesa;
 - fornitura   dei   dati   sanitari,   anche   attraverso  flussi informativi,  a  fini statistico-epidemiologici, di valutazione della qualita' delle prestazioni e dei relativi costi.
 6.  Gli  Accordi  regionali  disciplinano,  in  via  esclusiva, la sperimentazione   di  ulteriori  forme  associative  oltre  a  quelle previste   dall'articolo   58,   tra   pediatri   di   libera  scelta convenzionati ai sensi del presente Accordo. Tra le forme associative sperimentabili  negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le  associazioni integrate e complesse che prefigurino la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi  di elevata integrazione dell'assistenza ambulatoriale o che realizzino   livelli   assistenziali,  anche  del  tipo  di  ricovero residenziale  e  semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.
 La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare   l'attivita'   di   altri  operatori  sanitari  da  parte dell'associazione  per  erogare  prestazioni  ulteriori,  rispetto  a quelle fornite dal pediatra di libera scelta, in particolare:
 assistenza specialistica di base;
 prestazioni diagnostiche;
 assistenza   infermieristica  e  riabilitativa,  ambulatoriale  e domiciliare;
 assistenza  sociale,  integrata  alle  prestazioni  sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
 Gli  Accordi  regionali  prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del  D.l.vo  502/92  e  successive  modificazioni ed integrazioni, la disciplina  dei  rapporti  tra  Regione, Aziende e pediatri di libera scelta per il rispetto dei livelli di spesa programmati. I Livelli di Spesa  Programmati  sono  sempre  correlati  a  specifici obiettivi e programmi  di  attivita'  mirati  a  perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.
 Il rispetto dei livelli di spesa programmati e' correlato, secondo il  disposto  del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive modificazioni ed integrazioni,  a  specifici  incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo.
 Gli  Accordi  regionali  disciplinano  la  forma,  le modalita' di erogazione  e  l'ammontare  dei  compensi,  che  sono corrisposti, in rapporto  al  tipo  di  attivita'  svolta dal pediatra convenzionato, anche in forma associata.
 Nelle  forme  integrate di erogazione dell'attivita' professionale puo'   essere   prevista   la   fornitura   di  personale,  locali  e attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui alla alinea precedente.
 Anche ai fini della ristrutturazione del compenso del pediatra, le parti  possono  concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate  sull'assegnazione  a  gruppi  di  medici di budget virtuali o reali.
 Gli   Accordi   regionali  disciplinano  anche  la  materia  della contrattazione  aziendale,  definendo  le  linee  guida degli accordi decentrati  aziendali,  al  fine  di  armonizzare  la  contrattazione periferica agli obiettivi generali della programmazione regionale.
 Nell'ambito   degli  Accordi  regionali  possono  essere  definiti parametri  di  valutazione  di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' di espletamento dell'attivita' convenzionale.
 
 ART. 15 - GRADUATORIA REGIONALE.
 1. I pediatri da incaricare per l'espletamento delle attivita' dal presente  accordo  sono  tratti  da  graduatorie  uniche  per titoli, predisposte  annualmente  a  livello regionale, a cura del competente Assessorato  alla  Sanita'. Le Regioni possono adottare, nel rispetto delle   norme  di  cui  al  presente  Accordo,  procedure  tese  allo snellimento  burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari alla formazione  delle  graduatorie.  La  domanda  per l'inserimento nella graduatoria  regionale  viene presentata una sola volta, ed e' valida fino  a  revoca  da  parte  del  pediatra, mentre annualmente vengono presentate  domande  integrative  dei  titoli,  aggiuntivi rispetto a quelli  precedentemente  allegati,  sulla  base  dell'Allegato A1 del presente  Accordo. Annualmente, sulla base delle domande presentate e delle domande integrative, viene predisposta la graduatoria regionale relativa   all'anno   in  corso,  con  modalita'  operative  definite nell'ambito degli Accordi regionali.
 2. I pediatri che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie di cui al  comma  1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 iscrizione all'albo professionale;
 diploma   di   specializzazione   in   pediatria   o   discipline equipollenti.
 3.  Ai  fini  dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale i pediatri devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro il termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla Sanita' della Regione, o ad  altro  soggetto  individuato  dalla  Regione,  in  cui  intendono prestare la lore attivita', una domanda conforme allo schema allegato sub  lettera  A),  corredata  dalla  documentazione atta a provare il possesso    dei    requisiti    e    dei    titoli    dichiarati    o dall'autocertificazione  e  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della normativa vigente.
 4.  Ai  fini  della  determinazione  del  punteggio  valido per la graduatoria  sono  valutati  solo  i  titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 5.  Il  pediatra  che  sia  gia'  stato iscritto nella graduatoria regionale  dell'anno precedente deve presentare, per l'anno in corso, con    la    domanda    integrativa    di    cui   all'Allegato   A1, l'autocertificazione  della  iscrizione  all'albo  professionale e la documentazione  probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo  anno  nonche'  di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
 6.  La domanda deve essere in regola con le vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
 7.  L'amministrazione  regionale,  sulla  base  dei  titoli  e dei criteri  di  valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria  regionale  da valere per un anno, specificando, a fianco di ciascun nominativo, il punteggio conseguito e la residenza.
 8.  La  graduatoria  e'  resa  pubblica  entro il 30 settembre sul Bollettino   Ufficiale   della  Regione  ed  entro  30  giorni  dalla pubblicazione    i    pediatri    interessati    possono   presentare all'Assessorato  regionale alla sanita' istanza di riesame della lore posizione in graduatoria.
 La  graduatoria regionale e' approvata e pubblicata sul Bollettino Ufficiale  della  Regione  in  via  definitiva  entro  il 31 dicembre dall'Assessorato regionale alla Sanita'.
 La  graduatoria  ha  validita' di un anno a partire dal 1° gennaio dell'anno  al  quale  e'  riferita,  ed e' utilizzata comunque per la copertura  degli  incarichi rilevati come vacanti nel corso dell'anno di validita' della graduatoria medesima.
 I  pediatri  gia'  titolari  di  incarico a tempo indeterminato ai sensi  del  presente  Accordo non possono fare domanda di inserimento nella  graduatoria  e, pertanto, possono concorrere alla assegnazione degli incarichi vacanti solo per trasferimento.
 Le Aziende Sanitarie Locali, sulla base di apposite determinazioni previste   dagli  Accordi  Regionali  che  modifichino  le  procedure previste  dal  presente  Accordo  in  materia  di  attribuzione degli incarichi   provvisori,   possono   predisporre  graduatorie  per  la disponibilita'  alla  copertura  degli incarichi vacanti da parte dei pediatri  inseriti  nella  graduatoria  regionale  o, in carenza, ove necessario,  da parte dei pediatri in possesso dei requisiti previsti dal presente articolo.
 
 ART. 16 - Titoli per la formazione delle graduatorie.
 1.  I titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria sono  elencati qui di seguito con l'indicazione del valore attribuito a ciascuno di essi:
 
 I - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
 a) specializzazioni  in  pediatria  o  discipline equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 10 marzo 1983, tabella B, e successive integrazioni:
 per ciascuna specializzazione ......... p. 4,00
 b) libere docenze in pediatria o discipline equipollenti ai sensi del  decreto  ministeriale  10  marzo  1983,  tabella B, e successive integrazioni..... p. 2,00
 c) specializzazioni  in discipline affini alla pediatria ai sensi del  decreto  ministeriale  10  marzo  1983,  tabella B, e successive integrazioni:
 per ciascuna specializzazione o libera docenza..... p. 2,00
 d) o  libere docenze in discipline affini alla pediatria ai sensi del  decreto  ministeriale  10  marzo  1983,  tabella B, e successive integrazioni..... p. 1,00
 e) specializzazioni  o  libere  docenze  in discipline diverse da quelle previste alle lettere a) e b):
 per ciascuna specializzazione o libera docenza..... p. 0,20
 f) tirocinio abilitante svolto ai sensi della Legge n. 148 del 18 aprile 1975 ............................. p. 0,30
 g) titolo di animatore di formazione riconosciuto dalle Regioni o rilasciato da soggetti accreditati dal Ministero della salute o dalla Regione..... p. 0,30
 
 II - TITOLI DI SERVIZIO
 a) attivita'   di   specialista   pediatra   di   libera   scelta convenzionato  ai  sensi  dell'art.  48  della  legge  n. 833/1978, e dell'art.  8  comma  1  D.  L.vo  502/92  e  successive modificazioni compreso quella svolta in qualita' di associato o di sostituto (anche per attivita' sindacale) e' valutata:
 per  ciascun  mese  complessivo.....  p.  0,20  (per l'attivita' sindacale il mese e' ragguagliato a 96 ore)
 b) servizio  effettivo  con  incarico a tempo indeterminato nella medicina  dei  servizi  o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi   di   guardia   medica  e  di  continuita'  assistenziale  e nell'emergenza  sanitaria  territoriale  e di assistenza primaria, in forma attiva:
 per  ogni  mese  ragguagliato a 96 ore di attivita'..... p. 0,10 (per ciascun mese solare non puo' essere considerato un numero di ore superiore a quello massimo consentito dall'Accordo nazionale relativo al settore);
 c) attivita'  medica  nei  servizi di assistenza stagionale nelle localita' turistiche organizzati dalle Regioni o dalle Aziende:
 per ciascun mese complessivo..... p. 0,10
 d) servizio   militare   di  leva  (o  sostitutivo  nel  servizio civile) svolto  dopo  il  conseguimento  del  diploma  di  laurea  in medicina:
 per ciascun mese..... p. 0,05
 e) attivita'  di  specialista pediatra svolta all'estero ai sensi della  legge  9  febbraio 1979, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735,  e  successive  modificazioni,  e  del  decreto  ministeriale 1° settembre 1988, n. 430:
 per ciascun mese complessivo..... p. 0,10
 f) attivita'   di  pediatra  svolta  a  qualsiasi  titolo  presso strutture sanitarie pubbliche non espressamente contemplate nei punti che precedono:
 per ciascun mese complessivo..... p. 0,05
 2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio le  frazioni  di  mese  superiori a 15 giorni sono valutate come mese intero.
 3.  I  titoli  di  servizio  non  sono  cumulabili  se riferiti ad attivita'  svolte  nello  stesso  periodo. In tal caso e' valutato il titolo  che comporta il punteggio piu' alto. Le attivita' di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
 4.  A  parita'  di  punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, l'anzianita'  di  specializzazione,  il  voto di specializzazione, e, infine, la minore eta'.
 5.  Non  sono  valutabili  attivita'  che  non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
 
 ART. 17 - INCOMPATIBILITA'.
 1.  Lo  svolgimento delle attivita' previste dal presente Accordo, ai  sensi  dell'art.  4,  comma 7, della legge 30.12.1991, n. 412, e' incompatibile qualora il pediatra:
 a) sia  titolare  di  qualsiasi  rapporto  di  lavoro dipendente, pubblico  o  privato,  anche precario, ad eccezione dei medici di cui all'art.  6,  comma  1,  del  D.L.  14.6.1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12.8.1993, n. 296;
 b) eserciti attivita' che configuri conflitti di interesse con il rapporto  di  lavoro  con  il S.S.N. o sia titolare o compartecipe di quote  di  imprese  che  esercitano attivita' che possano configurare conflitto  di  interessi  col  rapporto  di  lavoro  con  il Servizio sanitario nazionale;
 c) svolga   attivita'   di   medico   specialista   ambulatoriale convenzionato;  i rapporti in atto all'entrata in vigore del presente accordo  rimangono  in  essere.  Nell'ambito  degli Accordi regionali viene  regolamentata  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' specialistica  ambulatoriale nella branca di pediatria, prevedendo la riduzione del massimale individuale di scelte;
 d) sia  iscritto negli elenchi dei medici di assistenza primaria, convenzionati  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1, D.lgs. n. 502/92 e successive modificazioni;
 e) svolga  funzioni  fiscali  per  conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente  all'ambito  territoriale  di scelta. Nell'ambito degli Accordi  regionali  sono definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera;
 f) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da  parte  del  fondo  di  previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
 g) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi,  strutture  sanitarie,  stabilimenti  o  istituzioni private convenzionate;
 h) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi   dell'art.   15,   octies   D.L.vo   n.  502/92  e  successive modificazioni e integrazioni;
 i) sia  iscritto  al  corso  di formazione in medicina generale o corsi  di  specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99  e  n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
 j) fruisca  di  trattamento  di  quiescenza relativo ad attivita' convenzionate  e  dipendenti del SSN, fatta esclusione per i pediatri gia'   titolari   di   convenzione  per  la  pediatria  all'atto  del pensionamento.
 1) svolga attivita' di medico specialista accreditato.
 2.  Il pediatra che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico  di  fabbrica  o  di  medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94,  fermo quanto previsto dall'art. 38 in tema di limitazione di massimale,  non  puo'  acquisire  nuove  scelte  di familiari in eta' pediatrica, dei dipendenti delle aziende per le quali opera.
 3.   L'accertata   e  contestata  situazione  di  incompatibilita' prevista  dal  presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all'art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale.
 4.  La  Azienda  dispone,  mediante  i propri servizi ispettivi, i controlli  idonei  ad  accertare  la  sussistenza delle situazioni di incompatibilita',  anche  in  corrispondenza  della comunicazione del pediatra relative al proprio status convenzionale.
 5.  La  eventuale  situazione  di  incompatibilita'  a  carico del pediatra  incluso nella graduatoria regionale di cui all'articolo 15, deve   cessare   all'atto   dell'assegnazione   del  relativo  ambito territoriale carente.
 6.  Il pediatra e' tenuto a comunicare sollecitamente alla Azienda competente  ogni  eventuale  variazione  che intervenga nelle notizie fornite  con  la  domanda  di  partecipazione alle graduatorie di cui all'art.  15,  o  con  la  dichiarazione  di cui al comma successivo, nonche'  l'insorgere  di  situazioni di incompatibilita' previste dal presente  articolo  al  fine  di  regolarizzare  la propria posizione individuale.
 7. In ogni caso la Azienda competente o la Regione puo' richiedere annualmente  al  pediatra  una  dichiarazione  da rilasciare entro un termine non inferiore a quindici giorni, attestante la sua situazione soggettiva  professionale  con  particolare  riferimento alle notizie aventi  riflesso sulle incompatibilita', le limitazioni del massimale e  gli  aspetti  economici  (v.  allegato  I ). Il pediatra nella cui posizione  soggettiva  non  siano  intervenute  modificazioni, non e' tenuto  a  inviare la richiesta dichiarazione, salvo quella richiesta per la prima volta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo nazionale.
 
 ART. 18 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E DELL'ATTIVITA' CONVENZIONALE.
 1. Il pediatra deve essere sospeso dagli incarichi della pediatria di famiglia:
 a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 30;
 b) per   sospensione   dall'albo  professionale.  In  materia  si applicano  le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
 c) per  tutta  la  durata del servizio, nei casi di richiamo alle armi,  nonche'  nei  casi  di  servizio prestato all'estero, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
 d) in caso di emissione, da parte della Autorita' Giudiziaria, di provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale, quali arresti domiciliari,  custodia  cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di  dimora  nel  territorio  dell'ambito  territoriale  di  attivita' convenzionale  o  nel  territorio  dell'Azienda,  che  impediscano il corretto  svolgimento  dell'attivita'  convenzionata  ambulatoriale e domiciliare.
 2. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attivita' di servizio e non possono  comportare  alcun  onere,  anche previdenziale, a carico del SSN.
 3.  Il  pediatra  e'  sospeso  dalle  attivita'  di  pediatria  di famiglia:
 a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attivita' professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque;
 b) nel  caso di attribuzione e accettazione da parte del pediatra di   incarico   di  Direttore  di  Distretto  o  di  altri  incarichi organizzativi  o di dirigenza nel Distretto o nell'ambito delle altre strutture organizzative e gestionali del Servizio Sanitario Nazionale o  Regionale,  anche  ai sensi del disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera  m) del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive  modificazioni  ed integrazioni,   per   tutta  la  durata  dell'incarico  e  fino  alla cessazione  dello  stesso.  Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione e' anch'essa a tempo parziale.
 c) per  la durata complessiva della inabilita' temporanea totale, in caso di infortunio o
 malattia   occorsi   nello  svolgimento  della  propria  attivita' professionale;
 d) per  inabilita' temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la
 durata massima di tre anni nell'arco di cinque.
 e) per  motivi  di  studio  relativi  a partecipazione a corsi di formazione  diversi  da  quelli  obbligatori  di  cui all'art. 20 del presente  Accordo,  accreditati  secondo le disposizioni previste dal D.L.vo  n.  502/92  e  successive  modificazioni ed integrazioni, che abbiano  durata  superiore  a  30  giorni  consecutivi  e  fino  alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, salvo diversi Accordi  regionali,  che  abbiano come oggetto argomenti di interesse per  la pediatria di famiglia e che siano preventivamente autorizzati dall'Azienda.
 f) partecipazione  ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarieta'  sociale  aventi  carattere  istituzionale  e  che siano preventivamente autorizzati dall'Azienda.
 4.  Il  pediatra  di  libera  scelta  ha  diritto  ad usufruire di sospensione    parziale   dell'attivita'   convenzionale,   con   sua sostituzione  part-time  e  per  periodi  anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell'arco di cinque anni, per:
 a) allattamento  o  assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
 b) adozione di minore nei primi 12 mesi dall'adozione;
 c) assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
 d) assistenza  a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilita' pari al 100% e titolari di indennita' di accompagnamento.
 5.  Il pediatra in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente  Accordo,  puo'  richiedere  la  sospensione  dell'attivita' convenzionale  per  tutto  o  per  parte  del  periodo  previsto come obbligatorio  per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attivita' lavorativa.
 6.  Il  pediatra  convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non   gia'   previsto   dai   Capi   specifici   comunica   l'assenza dall'attivita'  convenzionale  per  un  periodo  non  superiore ai 30 giorni  lavorativi  nell'arco  di  un  anno  per ristoro psico-fisico dall'attivita' lavorativa, con sostituzione a proprio carico.
 7.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  3,  4,  5,  6,  la  sospensione dell'attivita'   di  pediatria  di  libera  scelta  non  comporta  la sospensione  del  rapporto convenzionale ne' soluzione di continuita' del rapporto stesso ai fini della anzianita' di servizio.
 8.  Nei  casi  previsti  dal  comma  1  il  pediatra  deve  essere sostituito da un pediatra nominato dalla Azienda secondo le modalita' stabilite dall'art. 36 comma 15.
 9.  Nei casi previsti dai commi 3, 4, 5 e 6 il pediatra deve farsi sostituire seguendo le modalita' previste dall'art. 36, comma 1.
 10. Il pediatra sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1 lettera b) e   sospeso   temporaneamente   ai   sensi  del  comma  1  lettera d) conserva,  in  quest'ultimo  caso e fino a sentenza definitiva, il diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai sensi dell'Allegato F del presente Accordo.
 11.  I  compensi  di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa.
 12.  Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale e' disposto   dal   Direttore   Generale   della  Azienda  con  apposita deliberazione, visti gli atti probatori.
 13.   Il  provvedimento  di  sospensione  ha  contemporaneita'  di efficacia  in tutte le sedi di attivita' del pediatra. Il pediatra e' tenuto  ad  informare  tutte  le Aziende nelle quali egli opera della insorgenza   di   eventuali  condizioni  comportanti  la  sospensione dell'incarico,  al  fine  di consentire le relative determinazioni da parte dei rispettivi Direttori Generali.
 14.   Fatte   salve   le  sospensioni  d'ufficio  del  rapporto  o dell'attivita' convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a cause non prevedibili, la comunicazione da parte del pediatra della sospensione  deve  essere  effettuata  con  un preavviso minimo di 15 giorni.
 15.  Le  autorizzazioni  di cui alle lettere e) ed f) del comma 3, sono richieste dal pediatra 30 giorni prima dell'evento e la risposta della  ASL  viene  fornita  entro  15  giorni  dalla  ricezione della relativa  richiesta.  La mancata risposta entro i termini previsti ha significato  di  approvazione.  Il  diniego deve essere adeguatamente motivato.
 
 ART. 19 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
 1. Il rapporto tra le Aziende e i pediatri di libera scelta cessa:
 a) per  compimento del 65° anno di eta', fermo restando, ai sensi del  combinato  disposto  dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del D.L.vo  n.  229/99,  che  e'  facolta'  del pediatra di libera scelta convenzionato  di  mantenere  l'incarico per il periodo massimo di un biennio  oltre  il 65° anno di eta', in applicazione dell'art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
 b) per  provvedimento  disciplinare  adottato  ai  sensi e con le procedure di cui all'art. 30;
 c) per recesso del pediatra da comunicare alla Azienda con almeno un  mese  di  preavviso  in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
 d) per  sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 17;
 e) per  sopravvenuto,  accertato  e  contestato  venir  meno  dei requisiti minimi di cui all'art. 35;
 f) per    incapacita'   psico-fisica   a   svolgere   l'attivita' convenzionale,   accertata   da  apposita  commissione  medico-legale aziendale,  ai  sensi  della  legge  n.  295/90;  il componente della Pediatria di Famiglia, di cui all'art. 1, comma 3 della Legge citata, e' nominato dal Comitato Aziendale;
 g) per  accertato  e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei  compiti  previsti  dalla  convenzione  e  dai  relativi  Accordi integrativi  regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all'art. 30.
 2.  Sono  inoltre  motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all'art. 30:
 a) l'accertato  e  non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito  di  prestazioni previste dal presente Accordo e dagli Accordi  regionali  e  retribuite  nella  quota  fissa  ed  in quella variabile del compenso;
 b) l'esercizio   della  libera  professione  al  di  fuori  delle modalita' stabilite dal presente Accordo.
 3.  Il  pediatra  che,  dopo  tre  anni di iscrizione nello stesso elenco  dei  pediatri  di  libera  scelta  non risulti titolare di un numero  minimo  di  scelte  pari a n. 180 unita', decade dal rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e'  adottato  dalla  competente  Azienda,  sentiti l'interessato e il Comitato di cui all'art. 23.
 4.  Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il pediatra   puo'   presentare   nuova   domanda  di  inclusione  nelle graduatorie   dopo   quattro   anni   dalla   cessazione.  Una  nuova attribuzione   dell'incarico   puo'   avvenire  solo  per  un  ambito territoriale  differente da quello detenuto all'atto della cessazione del precedente incarico.
 5.  Il  rapporto  cessa  di  diritto  e  con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
 6.  Il  provvedimento  di  cessazione  e'  adottato  dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
 
 ART. 20 - FORMAZIONE CONTINUA.
 1.  La  formazione  professionale  in  pediatria,  complementare e continua, riguarda la crescita culturale e professionale del pediatra e  le  attivita'  inerenti  ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di assistenza e competenze ulteriori o integrative  relative  ai  livelli  assistenziali aggiuntivi previsti dagli  atti  programmatori  regionali,  secondo quanto previsto dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
 2. Le Regioni promuovono la programmazione delle iniziative per la formazione,  tenendo conto degli obiettivi formativi sia di interesse nazionale,   individuati   dalla   Conferenza  Stato-Regioni  sia  di specifico   interesse   regionale  e  aziendale.  Le  stesse  possono avvalersi  per  tali obiettivi anche della collaborazione di societa' scientifiche  o  enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero della Salute.  I programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici  convenzionati  operanti  nel  territorio,  medici dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
 3.  Le Regioni, d'intesa con le OO.SS., possono riconoscere, anche in  accordo  con l'Universita' e enti accreditati dalle Regioni o dal Ministero  della  Salute  per  le  parti  di  rispettiva  competenza, attivita'  formative  del  pediatra  di libera scelta, nelle seguenti aree:
 a) insegnamento universitario di base pre-laurea
 b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
 c) formazione specifica in pediatria di famiglia
 d) aggiornamento e audit
 e) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
 4.  Le  Regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla  corretta  ed  adeguata formazione dei pediatri di libera scelta che  operano  nel  SSN,  assumono  un  ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le   Regioni,   sulla   base   degli  Accordi  regionali,  assicurano l'attivita'  formativa  e  di  ricerca  dei pediatri di libera scelta mediante adeguati modelli organizzativi, e possono altresi' dotarsi o fruire di appositi Centri Formativi Regionali, con l'obiettivo di:
 a) definire  indirizzi  e  obiettivi  generali delle attivita' di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
 b) formare  e/o  accreditare  i  pediatri  di  libera  scelta che svolgono  attivita'  didattica  (animatori  di  formazione,  docenti, tutor);
 c) promuovere   attivita'   di   ricerca   e  sperimentazione  in pediatria;
 d) proporre  e  coordinare  le  attivita' di formazione ECM della Regione  e  delle  Aziende  Sanitarie  rivolte  ai pediatri di libera scelta.
 5.   La  partecipazione  alle  attivita'  di  formazione  continua costituisce   requisito  indispensabile  per  svolgere  attivita'  di pediatra  di  libera  scelta  ai  sensi  del  presente  Accordo.  Per garantire   efficacia,   appropriatezza,   sicurezza   ed  efficienza all'assistenza  prestata,  il  pediatra  e'  tenuto  a  soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attivita' che abbiano  come  obiettivi  quelli  definiti  al  comma  1 del presente articolo.
 6.    Gli    eventi    (residenziali,   formazione   a   distanza, ecc.) accreditati  sulla base degli indirizzi e priorita' individuate dalle  Regioni  e dalle Aziende danno titolo ad un credito formativo. Danno  altresi' luogo a crediti formativi, le attivita' di formazione sul  campo incluse le attivita' di ricerca e sperimentazione, secondo le  modalita'  previste  dalla  Regione,  in  base agli accordi della Conferenza Stato-Regioni.
 7.  Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99,  al  pediatra  di  libera  scelta  che nel triennio non abbia conseguito   il   minimo   dei   crediti  formativi  stabilito  dalla commissione nazionale e' attivato il procedimento disciplinare di cui all'art. 30.
 8.  I  corsi  regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
 a) ad  obiettivi  aziendali  e  distrettuali  di  cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
 b) ad   obiettivi   regionali   di  cui  un  terzo  su  argomenti deontologici e legali;
 c) all'integrazione tra Territorio ed Ospedale.
 9.  Ai  fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono  ai  pediatri  la  realizzazione dei relativi corsi, nei limiti  delle  risorse  disponibili  e  ad esse assegnate, sulla base degli   Accordi   regionali   e  nel  rispetto  della  programmazione regionale.
 10. Il pediatra che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi  e'  soggetto  all'attivazione  delle  procedure  di  cui all'art.   30  per  l'eventuale  adozione  delle  sanzioni  previste, graduate a seconda della continuita' dell'assenza.
 11.  Il  pediatra  ha  facolta'  di  partecipare a proprie spese a corsi,   anche   attraverso  la  Formazione  a  Distanza  (FAD),  non organizzati  ne'  gestiti  direttamente  dalle  Aziende,  ma comunque svolti  da  soggetti  accreditati  ed  attinenti alle tematiche della pediatria  di  famiglia,  almeno  fino  alla  concorrenza del 30% dei crediti previsti per l'aggiornamento.
 12.  I  corsi  obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata  a livello aziendale, si svolgono di norma il sabato e per almeno  40  ore annue; tale attivita' rientra nei compiti retribuiti. L'Azienda,  con  oneri  a  proprio  carico,  adotta  i  provvedimenti necessari  a  garantire la continuita' dell'assistenza durante le ore di  aggiornamento, anche con il pagamento della sostituzione da parte dell'azienda medesima.
 13.  Danno  altresi'  luogo  a  crediti  formativi le attivita' di formazione   sul   campo,   incluse   le   attivita'   di  ricerca  e sperimentazione,  le  attivita'  di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalita' previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
 14. Gli Accordi regionali definiscono:
 a) l'attuazione   di   corsi   di  formazione  per  animatori  di formazione   permanente,   sulla  base  di  un  curriculum  formativo specifico, da individuarsi tra i pediatri di libera scelta;
 b) il  fabbisogno  regionale  di  animatori  di  formazione  e di docenti di pediatria di famiglia;
 c) la   creazione   di   un  elenco  regionale  di  animatori  di formazione,  con  idoneita'  acquisita  nei corsi di cui alla lettera a) o   altrimenti   acquisita   e   riconosciuta  dalla  Regione,  da individuarsi tra i pediatri di libera scelta, sulla base di espliciti criteri   di  valutazione,  fra  i  quali  deve  essere  previsto  un curriculum  formativo.  Sono  riconosciuti gli attestati di idoneita' gia'  acquisiti in corsi validati dalla Regione o dal Ministero della Salute;
 d) i  criteri per la individuazione dei docenti di formazione ECM da inserire in apposito elenco;
 e) le  modalita'  e  i  criteri  per la loro specifica formazione didattica  e  professionale  permanente  e per il coordinamento delle loro  attivita',  anche  attraverso la formazione di Scuole regionali con  proprio  statuto,  ai  fini  dell'accreditamento di cui all'art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
 f) le  attivita'  di sperimentazione e ricerca nella pediatria di famiglia.
 15.  Le  attivita'  didattiche  indicate  al  comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
 
 ART. 21 - DIRITTI SINDACALI.
 1. Ai componenti di parte medica convenzionati per la pediatria di famiglia,  presenti  nei Comitati e Commissioni previste dal presente Accordo   e   da  normative  nazionali,  regionali  o  aziendali,  e' rimborsata  la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle  riunioni  dei  suddetti  organismi  nella misura prevista dagli Accordi  Regionali  e  le  spese  di  viaggio nelle tipologie e nelle misure previste dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
 2.  Tale  onere  e'  a  carico  della  Azienda  di  iscrizione del pediatra.
 3.   I  rappresentanti  nazionali,  regionali  e  provinciali  dei sindacati  medici di categoria maggiormente rappresentativi firmatari del  presente  accordo, i pediatri nominati alle cariche dagli organi ordinistici  per  espletare  i rispettivi mandati, nonche' i pediatri eletti  al Parlamento o ai consigli regionale, provinciale e comunale possono  avvalersi,  con oneri a lore carico e per tutto il corso del relativo  mandato,  della  collaborazione professionale di medici con compenso  orario.  Detto  compenso,  onnicomprensivo, non puo' essere inferiore   al   costo  globale  orario  delle  attivita'  orarie  di continuita'  assistenziale  previsto  dall'accordo  per  la  medicina generale  aumentato  del  50%  se  il  sostituto  e'  specialista  in pediatria    o   disciplina   equipollente,   fatte   salve   diverse determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali
 4.  A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti   sindacali,   a  ciascun  sindacato  viene  riconosciuta  la disponibilita' di 6 ore annue per ogni iscritto.
 5.  La  segreteria  nazionale  o  quella  regionale  del sindacato comunica  ogni  anno alle Aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti  ai  quali  deve  essere  attribuita la disponibilita' della  quota  parte  di orario spettante, con indicazione dell'orario assegnato a ciascuno.
 6.  Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma 5 comunica alla propria Azienda il nominativo del sostituto che ha  effettuato  la sostituzione nel mese precedente e il numero delle ore  di  sostituzione. Entro il mese successivo l'Azienda provvede al pagamento  di  quanto dovuto al medico pediatra sostituito sulla base di  un compenso orario pari a quello previsto per le attivita' orarie di  continuita'  assistenziale,  aumentato del 50% se il sostituto e' specialista  in  pediatria  o disciplina equipollente. Tale attivita' non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso e' direttamente liquidato al medico pediatra sostituto dalla Azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato, fatte salve   diverse  determinazioni  assunte  nell'ambito  degli  Accordi regionali.
 7.  Le  somme  previste dal presente articolo quali rimborsi spese sono da considerare non soggette a ritenute
 
 ART. 22 - RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE.
 1.  Al  fine  di  definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento  del requisito della "maggiore rappresentativita'", ai sensi  dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,  sottolineata  la  necessita' di garantire il piu' alto grado  di  trasparenza  nelle  relazioni  sindacali,  si indica, come criterio  di  riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano   nazionale,   delle   Confederazioni  e  delle  Federazioni  e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
 2.  La  consistenza  associativa  e' rilevata in base alle deleghe conferite  alle  singole  Aziende  dai  medici  pediatri  di famiglia convenzionati per la ritenuta del contributo sindacale. La decorrenza della  delega  coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° Gennaio di ogni anno.
 3.   Entro   il   mese  di  febbraio  di  ciascun  anno,  mediante comunicazione  delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa   alla   Struttura  Interregionale  Sanitari  Convenzionati (SISAL),  all'Assessorato  Regionale  alla Sanita' ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali.
 4. Per le trattative disciplinate dall'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   la  consistenza associativa  e'  determinata  sulla  base  dei dati riferiti all'anno precedente  a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale.
 5.  In  tutti  gli  altri  casi in cui occorra il riferimento alla consistenza  associativa, essa e' riferita ai dati rilevati nell'anno precedente.   Non   sono   prese  in  considerazione  ai  fini  della misurazione   del   dato   associativo   le   deleghe   a  favore  di organizzazioni  sindacali  che richiedono ai lavoratori un contributo economico  inferiore  a piu' della meta' rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali di categoria.
 6.  Sono  considerate  maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione,  sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente  al  disposto  di  cui  ai  commi 2 e 3 e 4, abbiano un numero  di  iscritti,  risultanti  dalle  deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
 7.  Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi  sindacati  provinciali  o  in mancanza a quelli nazionali l'elenco  dei  pediatri  ai  quali  sia  stata effettuata la ritenuta sindacale,  con  l'indicazione  delle  relative  quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima.
 8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega  del  medico  pediatra attraverso le Aziende con versamento in conto  corrente  intestato  alle OO.SS, secondo le modalita' indicate dalle stesse.
 9.  Le  deleghe  precedentemente  rilasciate  restano  valide, nel rispetto della normativa vigente.
 10.  Le  Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in  possesso  dei  requisiti  di  rappresentativita' cui al comma 6 a livello   nazionale,   sono   legittimate   alla  trattativa  e  alla definizione e alla firma degli Accordi regionali.
 11.   Gli   Accordi   aziendali  possono  essere  stipulati  dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo regionale.
 12.  Nel  caso  in  cui  il  requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito  mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il  soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa  alle  trattative  e  sottoscrive gli Accordi come tale, e' rappresentata  alle  trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato  e  mantiene  il  diritto di rappresentativita' contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
 
 ART. 23 - COMITATO AZIENDALE.
 1.  In  ciascuna Azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, e'   costituito   un   Comitato   aziendale  permanente  composto  da rappresentanti  dell'Azienda  e  rappresentanti  delle organizzazioni sindacali  di  cui  all'art.  22  comma  11.  Composizione, compiti e modalita'  di  funzionamento del Comitato sono definite dagli Accordi regionali.
 2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 3. Il Comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
 a) richiesta  di  deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 38;
 b) motivi  di  incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 40, comma 4;
 c) cessazione  del  rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;
 d) variazione degli ambiti di scelta;
 e) individuazione delle zone disagiate;
 f) individuazione delle zone carenti ordinarie;
 g) scelte in deroga agli ambiti territoriali;
 h) concessioni  di  ulteriori periodi di sospensione ai sensi del comma 3 lett. e) dell'art. 18.
 4.  Il  parere  obbligatorio  del  comitato  aziendale deve essere espresso  entro  20  giorni dalla richiesta. Superato tale termine il parere si intende espresso positivamente.
 5.  Inoltre  il  Comitato  aziendale  e' preposto alla definizione degli  Accordi  aziendali,  ad  esprimere  ogni  altro  parere  e  ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente Accordo o da Accordi regionali o aziendali.
 6.  L'Azienda  fornisce  il  personale,  i  locali  e  quant'altro necessario  ad  assicurare  lo  svolgimento  dei compiti assegnati al Comitato aziendale.
 7.  E'  facolta'  della parte pubblica e delle OO.SS. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
 
 ART. 24 - COMITATO REGIONALE.
 1.  In  ciascuna  Regione  e'  istituito  un  Comitato  permanente regionale   composto   da   rappresentanti   della   Regione   e   da rappresentanti  delle  Organizzazioni  sindacali,  domiciliati  nella Regione, di cui all'art. 22, comma 10.
 2. La composizione del comitato prevede, oltre alla presenza di un rappresentante  per  ogni  sigla  sindacale  firmataria  dell'accordo collettivo  nazionale,  una  quota aggiuntiva di rappresentanti delle stesse   OO.SS.   firmatarie,   definita  nell'ambito  degli  accordi regionali  direttamente  proporzionale  alla  rispettiva  consistenza associativa,   purche'  espressione  di  almeno  il  10%  del  numero complessivo degli iscritti alle OO.SS.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 4. Il Comitato permanente e' preposto:
 a) alla definizione degli Accordi regionali;
 b) a  formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  sulla  corretta applicazione  delle  norme  del  presente  Accordo  e  degli  Accordi regionali;
 c) a  fornire  indirizzi  sui  temi  di  formazione  di interesse regionale;
 d) a  collaborare  per  la  costituzione  di  gruppi  di  lavoro, composti da esperti delle Aziende e da pediatri di libera scelta, per la  verifica  degli  standard  erogativi  e  di  individuazione degli indicatori di qualita'.
 5.    L'attivita'    del    Comitato    permanente   e'   comunque prioritariamente   finalizzata  a  fornire  indirizzi  uniformi  alle Aziende  per  l'applicazione  dell'Accordo  nazionale e degli Accordi regionali ed e' sede di osservazione degli Accordi aziendali.
 6.  La  Regione  fornisce  il  personale,  i  locali e quant'altro necessario  per  assicurare  lo  svolgimento dei compiti assegnati al Comitato regionale.
 7.  E'  facolta'  della parte pubblica e delle OO.SS. sostituire i propri rappresentanti in seno al comitato.
 
 ART. 25 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'.
 1.  Ai  sensi  dell'art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive  modificazioni  ed integrazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della  popolazione  di  riferimento,  e  in  virtu'  della  autonomia tecnicogestionale ed economico-finanziaria, con contabilita' separata all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle attivita' Territoriali" nel rispetto delle normative regionali, prevede:
 a) le  attivita'  di  pediatria  di famiglia previste dal decreto legislativo   sopra  richiamato  all'art.  3-quinquies  e  dal  piano sanitario  nazionale, approvato con il D.P.R. del 23 maggio 2003 e il relativo   finanziamento   sulla   base   della  quota  capitaria  di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione;
 b) altre   attivita'  territoriali  pertinenti  la  pediatria  di famiglia  e  attivita' intersettoriali, cui partecipa la pediatria di famiglia,  definite  dagli  Accordi  Regionali  e  Aziendali,  con la indicazione dello specifico finanziamento.
 2.  Le attivita' territoriali riguardanti la pediatria di famiglia di   cui   al  comma  1,  lett.  b) del  presente  articolo  sono  in particolare:
 a) attivita'  di  formazione,  informazione, e revisione fra pari dei pediatri di libera scelta;
 b) prestazioni aggiuntive dei pediatri di libera scelta, comprese quelle informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;
 c) servizi  di  supporto  alla  attivita'  dei pediatri di libera scelta, di tipo strutturale, strumentale e di personale;
 d) potenziamento   delle  attivita'  distrettuali  di  assistenza domiciliare di cui al presente Accordo;
 e) progetti obiettivo nazionali, regionali e aziendali;
 f) progetti a livello di spesa programmato;
 g) sviluppo delle forme associative;
 h) sviluppo   e  potenziamento  degli  standard  informatici  dei pediatri di libera scelta;
 i) produzione   di   linee   guida   e  protocolli  per  percorsi diagnostici e assistenziali;
 j) conferenze di consenso nell'ambito del Distretto;
 k) sviluppo di attivita' integrate ospedale-territorio;
 l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
 3.  Il  finanziamento  delle  attivita'  indicate  al  comma  2 e' assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale, utilizzando:
 a) appositi  stanziamenti,  anche relativi a finanziamenti per la pediatria  di  famiglia  non  utilizzati  negli  esercizi precedenti, finalizzati   all'attuazione   di   specifici  progetti  o  programmi individuati dagli Accordi regionali e aziendali;
 b) stanziamenti  conseguenti  alla  razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai pediatri di libera scelta;
 c) finanziamenti   ricevuti   da  soggetti  non  appartenenti  al Servizio  Sanitario  Nazionale  e  finalizzati  a  specifici progetti concernenti la pediatria di famiglia;
 d) attribuzione  della  quota  capitaria  relativa  ai  cittadini residenti  che  non  hanno  effettuato  la  scelta del pediatra nella Azienda stessa o in altra Azienda.
 4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto  dei  principi  di  unitarieta'  e di intersettorialita' del "Programma delle attivita' distrettuali", il Direttore del Distretto, unitamente   ai   propri   collaboratori,   e'   coadiuvato,  per  il monitoraggio   delle   iniziative   previste   dal  Programma  stesso concernenti la pediatria di famiglia, da un pediatra di libera scelta membro  di  diritto  dell'Ufficio  di  Coordinamento  delle attivita' distrettuali  sulla base delle disposizioni regionali in materia e da un  rappresentante  dei  pediatri  di libera scelta eletto tra quelli operanti nel distretto.
 5. In particolare sono oggetto del monitoraggio:
 a) l'andamento, per la parte concernente la pediatria di famiglia e  indicata  ai  commi  2  e  3,  dell'attuazione del Programma delle attivita' distrettuali e della gestione delle relative risorse;
 b) l'appropriatezza  prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra  pediatria  di  famiglia e medicina specialistica ambulatoriale e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all'applicazione di  percorsi  diagnostico-terapeutici  concordati,  al rispetto delle note  dell'AlFA, anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali.
 6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4  assumono iniziative per la promozione  di  momenti  di  verifica  e  revisione  di  qualita', di conferenze  di  consenso  e  per  l'applicazione  nel  distretto  dei programmi  di  attivita' finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell' art. 14, comma 7.
 7.  Le  Aziende  assicurano  la  predisposizione di appropriati ed effettivi   strumenti   di  informazione  per  garantire  trasparenza all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
 8.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione di quanto previsto dal presente articolo, secondo il disposto dell'art. 14.
 
 ART. 26 - EQUIPES TERRITORIALI ED UTAP
 1.  Le  Regioni e le Aziende, attraverso la istituzione di equipes territoriali,   realizzano   forme   di   integrazione  professionale dell'attivita'   dei  singoli  operatori  tra  lore,  la  continuita' dell'assistenza,  la  presa in carico del paziente e il conseguimento degli obiettivi e dei programmi distrettuali.
 2.  In  coerenza  con l'intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004 le Regioni   prevedono,   in   accordo   con   le   OO.SS.  maggiormente rappresentative,  in via sperimentale e con partecipazione volontaria dei  medici,  dei  pediatri  e  degli  altri  operatori  sanitari, la costituzione  delle  Unita'  di  assistenza  primaria (UTAP) od altre strutture  organizzative  complesse,  strutture  territoriali ad alta integrazione  multidisciplinare  ed  interprofessionale,  in grado di dare  risposte  complesse  al  bisogno  di salute delle persone. Tale modello  organizzativo  deve  prevedere  la  valorizzazione e la pari dignita'  di  tutti  le componenti mediche, nello specifico dell'area pediatrica.
 3. L'equipe territoriale e':
 a) strumento attuativo della programmazione sanitaria;
 b) momento organizzativo della medicina generale, della pediatria di  libera scelta e delle altre discipline presenti nel distretto per la  erogazione  dei  livelli essenziali e appropriati di assistenza e per  la realizzazione di specifici programmi e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.
 4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 5. L'ambito distrettuale di riferimento della equipe territoriale, dell'UTAP  od  altra  struttura  organizzativa  complessa intesa come organismo  operativo distrettuale, viene individuato dal Direttore di distretto  e  dagli  operatori  interessati  e  rappresenta  l'ambito territoriale  di  operativita'  delle stesse per lo svolgimento delle attivita'  e  l'erogazione  delle prestazioni previste dal "Programma delle   attivita'  distrettuali",  che  comprende  oltre  ai  livelli obbligatori  di  assistenza  anche  quanto di pertinenza distrettuale indicato da specifici progetti nazionali, regionali e aziendali.
 6.  Al  fine  di  assicurare l'intersettorialita' e l'integrazione degli   interventi   socio-sanitari   nell'ambito   territoriale   di riferimento,   della   equipe  territoriale  fanno  parte  le  figure professionali  ivi  operanti deputate a garantire, ai sensi dell'art. 3-quinquies  del  decreto  legislativo  502  del  1992  e  successive modificazioni e integrazioni:
 a) l'assistenza primaria di pediatria;
 b) l'assistenza   primaria  di  medicina  generale,  compresa  la continuita' assistenziale;
 c) l'assistenza specialistica ambulatoriale;
 d) la medicina dei servizi;
 e) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
 7.  L'intervento  coordinato e integrato della equipe territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attivita' ad alta integrazione socio-sanitaria, quali:
 a) prevenzione  e  cura  delle  dipendenze  da  droga,  alcool  e farmaci;
 b) tutela della salute dell'infanzia;
 c) tutela dei disabili;
 d) patologie in fase terminale;
 e) patologie da HIV;
 f) tutela della salute mentale;
 g) inabilita'    o    disabilita'    conseguenti    a   patologie cronico-degenerative.
 8.   L'attivita'   interdisciplinare   e   integrata   dell'equipe territoriale  si  realizza  mediante  la  produzione  di  valutazioni multidimensionali  e  selezionando  risposte appropriate alle diverse condizioni   di   bisogno.   Si   concretizza   anche  attraverso  la predisposizione di un programma di lavoro:
 a) finalizzato  ad  assicurare  lo  svolgimento delle attivita' e l'erogazione   delle   prestazioni   previste   dalla  programmazione sanitaria, quali livelli essenziali e appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti assistenziali;
 b) proposto  dagli  operatori  interessati  o  dal  Direttore del distretto;
 c) concordato  tra  gli  operatori  interessati e tra questi e il Direttore del distretto;
 d) che  indichi  i  soggetti  partecipanti,  le  attivita'  o  le prestazioni   di  rispettiva  competenza,  i  tempi  e  i  luoghi  di esecuzione delle stesse;
 e) la   possibilita'   di   operare   modifiche  durante  la  sua esecuzione,  i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti.
 
 ART. 27 - APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL'USO DELLE RISORSE.
 1.  Il  pediatra  di libera scelta concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
 a) realizzare  la  continuita'  dell'assistenza nel territorio in ragione della programmazione regionale;
 b) assicurare  l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe a  disposizione dalla Azienda per l'erogazione dei livelli essenziali e  appropriati  di  assistenza e in attesa della definizione di linee guida consensuali;
 c) ricercare  la  sistematica  riduzione  degli  sprechi nell'uso delle risorse disponibili mediante adozione di principi di qualita' e di medicina basata sulle evidenze scientifiche;
 d) operare  secondo  i  principi di efficacia e di appropriatezza degli   interventi   in  base  ai  quali  le  risorse  devono  essere indirizzate  verso  le  prestazioni  la cui efficacia e' riconosciuta secondo  le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.
 2.  Le  prescrizioni  di  prestazioni  specialistiche, comprese le diagnostiche,  farmaceutiche  e  di  ricovero, del pediatra di libera scelta  si  attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza.
 3.  Nell'applicazione  delle norme di cui all'art. 1, comma 4, del decreto  legge  20  giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella  legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l'altro per  le  prescrizioni  farmaceutiche  l'obbligo  da  parte di tutti i medici  del  rispetto  delle  condizioni  e  limitazioni previste dai provvedimenti  della  AIFA,  la  segnalazione di eventuali infrazioni all'Ordine  professionale di iscrizione e al Ministero della sanita', nonche'   l'obbligo   per   il   medico   di  rimborsare  il  farmaco indebitamente  prescritto , si applicano le procedure e i principi di cui ai successivi commi.
 4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 5. Le Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del pediatra di  libera scelta ritenuti non conformi alle norme sopra evidenziate, sottopongono  il  caso  ai soggetti individuati all'art. 25, comma 4, deputati  a  verificare,  ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, l'appropriatezza    prescrittiva    nell'ambito    delle    attivita' distrettuali, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da  suo  delegato, e da un medico individuato dal direttore sanitario della Azienda
 6.  L'organismo  suddetto  esamina  il  caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei seguenti principi:
 la  ipotesi  di  irregolarita' deve essere contestata al pediatra per  iscritto  entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non  inferiore  a  15  giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere ascoltato;
 il    risultato   dell'accertamento,   esaminate   le   eventuali controdeduzioni  e/o  udito il pediatra interessato, e' comunicato al Direttore  generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al pediatra interessato.
 7.  La  prescrizione  farmaceutica  e'  valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
 a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile;
 b) sia  stata  determinata  da un eccezionale stato di necessita' attuale  al  momento  della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all'integrita' della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
 c) sia stata determinata dalla novita' del farmaco prescritto e/o dalla  novita'  della  nota  AIFA,  o  di  altra  legittima norma, e, comunque,  per  un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla  vendita,  dall'emanazione  ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma.
 
 ART. 28 - ARTICOLAZIONE DEL COMPENSO.
 1.  Ai  sensi  dell'art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come  successivamente  modificato  ed  integrato,  la  struttura  del compenso del pediatra di libera scelta cosi' si articola:
 a) quota  capitaria  per  ciascun  soggetto iscritto nella lista, corrisposta  su  base  annuale in rapporto alle funzioni definite dal presente Accordo;
 b) una  quota  variabile  in funzione del grado di raggiungimento degli  obiettivi  previsti  dai programmi di attivita' e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) del decreto legislativo sopra richiamato;
 c) una  quota  variabile  in  funzione  delle prestazioni e delle attivita' previste nel presente accordo e negli accordi regionali, in quanto  funzionali  allo  sviluppo  dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata.
 2.   Le  modalita'  di  corresponsione  dei  compensi  di  cui  ai precedenti  commi  sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dal successivo art. 58, e, per quanto di competenza, dagli Accordi Regionali e Aziendali.
 
 ART. 29 - FUNZIONI DELLA PEDIATRIA DI FAMIGLIA.
 1. Il ruolo della Pediatria di famiglia nel SSN e' orientato:
 a) ad  un  approccio integrato finalizzato a una gestione globale della salute del bambino e dell'adolescente, nel contesto familiare e sociale in cui vive;
 b) alla  valorizzazione  delle  cure primarie e al coinvolgimento decisionale  del  pediatra di famiglia in ordine all'appropriatezza e all'efficacia  della  pratica  professionale e nelle scelte in merito all'allocazione delle risorse;
 c) a  garantire  la continuita' dell'assistenza per l'intero arco della  giornata  e  per tutti i giorni della settimana, attraverso la organizzazione   distrettuale   del   servizio  ed  il  coordinamento operativo  e la massima integrazione dell'attivita' professionale tra i  pediatri  di  famiglia  e  tra  essi  e  gli  altri professionisti dell'assistenza territoriale;
 d) a   sviluppare   la   qualita'  dell'assistenza  prestata  con l'adozione  di linee guida condivise e strumenti del governo clinico, nonche'   attraverso   la   compilazione  di  un  libretto  sanitario pediatrico individuale.
 2.  Lo  sviluppo condiviso di forme associative, la qualificazione di  standard strutturali ed operativi, il raggiungimento di obiettivi favoriscono  lo  svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati al pediatra  famiglia  e  migliorano la risposta territoriale ai bisogni assistenziali del cittadino.
 3.   I  pediatri  associati  di  cui  all'art.  52  sono  soggetti qualificati   a  proporre  iniziative  e  progetti  assistenziali  da sottoporre alla contrattazione, nell'ambito degli Accordi regionali e aziendali.
 4.    I    pediatri   singoli   ed   associati,   fermo   restando l'individualita' del rapporto con l'Azienda, fanno parte di centri di responsabilita'  territoriale,  distrettuali  o  subdistrettuali, per partecipare al raggiungimento di specifici obiettivi del Distretto.
 5.  Le  Aziende  sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale   e   nell'ambito   degli   indirizzi   nazionali,  con  la partecipazione  dei  pediatri individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attivita' e conseguenti livelli di spesa programmati dei pediatri,  in  coerenza con gli obiettivi ed i programmi di attivita' del distretto, verificandone il raggiungimento di risultato.
 6.  Sulla  base  di Accordi regionali, sono individuate specifiche attivita'   di  tutela  dei  soggetti  fragili  dal  punto  di  vista socio-sanitario,  ivi  compresi  gli  extracomunitari  in  attesa  di regolarizzazione.
 7.  Il  pediatra di libera scelta svolge compiti clinici, assicura la   comunicazione   con   i   pazienti   e  gestisce  gli  strumenti professionali.
 8.  I  compiti  assistenziali del pediatra famiglia sono quelli di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza:
 a) gestione del paziente ammalato in condizione acute
 b) gestione delle patologie croniche
 c) gestione  dei pazienti nell'ambito dell'assistenza domiciliare programmata ed integrata
 
 ART.  30  -  RESPONSABILITA'  CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.
 1.  I  pediatri  di libera scelta sono tenuti all'osservanza degli obblighi  e dei compiti previsti dal presente Accordo e dagli Accordi regionali  e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico  del  pediatra  le  inosservanze  derivanti  da  comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.
 2.  Per  la  valutazione  delle  violazioni  delle norme di cui al presente Accordo e degli Accordi regionali ed Aziendali, e' istituita una  Commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:
 a) un  Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanita', o organo competente,  e  scelto  tra  una  rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;
 b) tre  componenti  di  parte  pubblica  nominati  dall'Assessore Regionale alla Sanita' o organo competente;
 c) tre  componenti  di  parte  medica, di cui due designati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi, tra i pediatri di  libera  scelta  della  Regione  ed  uno designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.
 3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un funzionario regionale.
 4.    Le    violazioni   di   natura   occasionale   danno   luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 a) richiamo verbale;
 b) richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale.
 5.  L'Azienda  contesta per iscritto l'addebito al pediatra, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza. Il pediatra ha la possibilita'  di  produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito se lo richiede.
 6.   Il   Direttore   Generale   o   suo   delegato,  valutate  le controdeduzioni  addotte  dallo stesso, procede all'archiviazione del caso  o  alla  irrogazione  della  sanzione  di  cui  al  comma 4. Il provvedimento e' notificato all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.
 7.  Le  violazioni  di maggiore gravita' danno luogo alle seguenti sanzioni:
 a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10%  e  non superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni  gravi  compreso  il  reiterarsi  di  infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida;
 b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva   di  infrazioni  che  hanno  comportato  la  riduzione  del trattamento economico;
 c) revoca  del  rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate  all'acquisizione  di vantaggi personali, compresa quella di  cui  all'art. 19, comma 1 lettera g) e comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione del rapporto.
 8.  Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza del  Collegio  di  cui  al  comma  2,  previa  istruttoria  da  parte dell'Azienda.
 9.  Il  Collegio  e' nominato con provvedimento regionale entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo.  La Regione provvede a raccogliere le designazioni delle Organizzazioni sindacali del presente Accordo, entro un termine da essa stabilito.
 Trascorso  tale  termine, in caso di mancata designazione unitaria da   parte   delle  Organizzazioni  sindacali,  la  Regione  provvede direttamente  a  nominare  i  componenti anche di parte sindacale tra quelle firmatarie del presente accordo.
 10.  In  caso  di  mancata  indicazione  dei  componenti  di parte sindacale,  la  Regione  provvede  autonomamente  con  nomina  tra  i pediatri convenzionati della Regione.
 11.  L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al pediatra, entro 30  giorni  dal  momento  in  cui  ne viene a conoscenza, e chiede al Collegio  arbitrale  l'apertura  di  un  procedimento  a  carico  del pediatra  quando  le  sanzioni  comminabili  siano quelle previste al comma 7.
 12.  Il  Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua   volta,  convoca  il  pediatra  a  sua  difesa  con  l'eventuale assistenza  di un procuratore. La convocazione per la difesa non puo' avvenire  prima  che  siano  trascorsi  20  giorni  dall'invio  della contestazione scritta dell'addebito da parte della Azienda.
 Qualora  il  pediatra  non produca alcuna controdeduzione o non si presenti  innanzi  al  Collegio, quest'ultimo da' corso comunque alla valutazione del caso.
 13.  Le  parti possono richiedere al Collegio di essere sentite in merito  al caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie  ritenute  piu' appropriate, anche attraverso l'assistenza di un procuratore.
 14.  Il Collegio puo' deliberare di udire le parti singolarmente o in  contraddittorio  al  fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in esame, anche su richiesta di una delle parti.
 15. Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal  pediatra  in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla   proposta   di   sanzione.   Il   provvedimento  e'  notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
 16.  L'Azienda  ricevuto  il  deliberato del Collegio arbitrale si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.
 17.  Il  procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro  180  giorni  dalla  contestazione  dell'addebito  al pediatra. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
 18.   L'atto  di  contestazione  e  il  provvedimento  finale  del procedimento,   con  allegata  la  relativa  documentazione  compreso l'eventuale   deliberato,   sono   inviate   all'Ordine   provinciale d'iscrizione  del  pediatra,  ai fini di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato.
 19.  In  caso  di  sospensione  del rapporto ai sensi del comma 7, lett.   b),   l'Azienda  nomina  il  sostituto.  I  compensi  vengono corrisposti,  fin  dal  primo  giorno,  al  sostituto e al sostituito secondo quanto previsto dal comma 2 dell'Allegato F.
 20.  Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle sanzioni disciplinari  trascorsi:  un  anno per quelle di cui al comma 2 e due anni per quelle di cui al precedente comma 7, dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si prescrivono dopo 5 anni dai fatti.
 
 ART.   31   -  ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCIOPERO.  PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE.
 1.  Il  diritto  di  sciopero  delle  Organizzazioni sindacali dei pediatri   di  libera  scelta  convenzionati  e'  esercitato  con  un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente    al    preavviso,    indicano   anche   la   durata dell'astensione  dal  lavoro.  In caso di revoca di uno sciopero gia' indetto,   le   Organizzazioni   sindacali  devono  darne  tempestiva comunicazione.
 2.  La  proclamazione  di  scioperi relativi a vertenze sindacali, deve  essere  comunicata  ai  soggetti  istituzionalmente preposti ai rispettivi livelli nazionale, regionale, aziendale.
 3.  Sono  prestazioni indispensabili di assistenza della pediatria di  famiglia,  ai  sensi  della legge n. 146/1990, come modificata ed integrata  dalla  legge  n.  83/2000  e  successive  modificazioni  e integrazioni: le visite domiciliari urgenti, l'assistenza domiciliare integrata,  le  forme  di assistenza domiciliare programmata a malati terminali,  nonche'  le  ulteriori  prestazioni  definite nell'ambito degli Accordi regionali.
 4.  Le  prestazioni  di  cui al comma 3, in caso di sciopero della categoria  dei pediatri di libera scelta convenzionati, continuano ad essere  erogate  con  le  procedure  e secondo le modalita' di cui ai rispettivi articoli del presente Accordo e fino all'entrata in vigore degli Accordi regionali.
 5.  Il  pediatra convenzionato e' tenuto a comunicare per iscritto alla  Azienda  la propria non adesione all'agitazione entro le 24 ore precedenti   nel   rispetto  delle  modalita'  concordate  a  livello regionale.
 6.  L'adesione all'agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso  relativo  all'intero  periodo  di astensione dall'attivita' convenzionale.  Sono  fatte  salve  modalita'  diverse  concordate  a livello  regionale,  al  fine  di  garantire  ai  cittadini i servizi essenziali e le prestazioni urgenti.
 7.  I  pediatri  di  libera  scelta che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 30.
 8.  Le  Organizzazioni  sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
 - nel mese di agosto;
 - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
 - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le  consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
 - nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 - nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua al martedi' successivo.
 9. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita'    naturali    gli   scioperi   dichiarati   si   intendono immediatamente sospesi.
 10.  Per  l'area della pediatria di famiglia, l'individuazione del contingente  di  pediatri  da  esonerare  dalla  partecipazione  agli scioperi  di  categoria  al  fine  di  garantire la continuita' delle prestazioni,  si realizza nell'ambito delle sperimentazioni regionali di  strutture  operative composte, con sede unica, ai sensi dell'art. 26.
 11.   Per   la   effettuazione   delle  prestazioni  professionali indispensabili,   in   occasione  di  sciopero  della  categoria,  e' riconosciuto  ai  pediatri  di  libera  scelta  una  percentuale  del compenso   previsto  dai  relativi  articoli  del  presente  Accordo, percentuale da definirsi in sede di Accordo Regionale.
 12.  E'  fatto  divieto,  al  pediatra  in sciopero, di richiedere compensi   ai   cittadini  per  la  effettuazione  delle  prestazioni indispensabili di cui al comma 3.
 13. La comunicazione di cui al comma 5 non e' dovuta, da parte dei pediatri iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:
 a) in  caso  di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente Accordo;
 b) nel  caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all'Azienda  la  sospensione  o  la  revoca  dello  sciopero o la non adesione  della  sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati.
 14.  La  dovuta  e  mancata  comunicazione  di  non  adesione alla agitazione  sindacale  comporta  la  trattenuta del compenso relativo all'intero  periodo  di astensione dall'attivita' convenzionale o, se del  caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.
 15.  La trattenuta dei compensi di cui ai commi 6 e 14 deve essere effettuata  dalla  Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima.
 16.  Il  pediatra  iscritto  a  un  sindacato,  che partecipi allo sciopero  indetto  da  altre  organizzazioni,  deve  comunicare  alla Azienda la propria adesione alla agitazione sindacale nei tempi e nei modi previsti dal comma 5.
 
 ART. 32 - RAPPORTO OTTIMALE
 1.  La  libera scelta del pediatra avviene, ai sensi dell'art. 19, comma    2,   della   legge   n.   833/78,   nei   limiti   oggettivi dell'organizzazione  delle  Aziende  Sanitarie  Locali, come definita dalla Regione.
 2.   Agli  effetti  del  precedente  comma  l'assistenza  primaria pediatrica  e' organizzata in via prioritaria per ambiti comunali, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78.
 3.  Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di  altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell'assistenza  primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni   o  distretti.  L'ambito  di  scelta  deve  essere  di  norma intradistrettuale,  al  fine  di  consentire una utile pianificazione delle  politiche  di  budget,  dell'accesso all'area e dello sviluppo delle forme associative.
 4.  Ciascuna  Azienda cura la tenuta degli elenchi dei pediatri di libera  scelta per l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini dell'esercizio della scelta del pediatra da parte del cittadino, sono  articolati  nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di  comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3.
 5.  In ogni ambito deve essere garantito di norma l'inserimento di almeno due pediatri.
 6.  Il  pediatra  operante in un comune comprendente piu' Aziende, fermo  restando  che  deve  essere  iscritto  nell'elenco di una sola Azienda  che  ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte  su tutto il territorio comunale, ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 7. La determinazione del numero dei pediatri iscrivibili in comuni comprendenti  piu'  Aziende,  viene  determinata  sommando i pediatri iscrivibili  in  ciascuna  Azienda  Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di  ciascuna  Azienda,  inferiori a 600 abitanti, possono concorrere, sommandosi,  alla  determinazione  di carenza di pediatri nell'intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto piu' elevato.
 8.  Fino  alla  stipula  dei  nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli  gia'  in  essere, per ciascun ambito territoriale puo' essere iscritto  un  pediatra per ogni 600 residenti, o frazione superiore a 300,  di  eta'  compresa  tra 0 e 6 anni, risultante alla data del 31 dicembre  dell'anno  precedente  tenendo  anche  conto  dei cittadini residenti  che  hanno  effettuato  la  scelta  a  favore  di pediatri iscritti  al  di  fuori  dell'ambito. Le Regioni possono indicare per ambiti  territoriali  dell'assistenza  primaria  un  diverso rapporto pediatra/popolazione  assistibile.  La  variabilita' di tale rapporto deve essere concordata nell'ambito degli Accordi regionali.
 9.  In  mancanza di accordo regionale, le Regioni possono definire una  disciplina  diversa che consenta la piena attuazione del diritto all'assistenza   pediatrica   e   la   libera  scelta  dell'assistito nell'elenco  dei pediatri, prevedendo l'inserimento graduale di nuovi pediatri convenzionati sul territorio, previo confronto con le OO.SS. maggiormente rappresentative a livello regionale.
 10.  Nella  determinazione  del  numero  dei pediatri iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche delle eventuali limitazioni o autolimitazioni di massimali gia' dichiarate  ed  esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo,  derivanti  dall'applicazione  dell'art.  38  a  carico  dei singoli  pediatri gia' iscritti nell'elenco. Per l'applicazione delle norme  in  materia  di  rapporto ottimale si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato C
 11.   Ai   fini  della  determinazione  dei  pediatri  iscrivibili nell'elenco, l'Azienda, utilizzando l'elenco di cui all'art. 43 comma 5,  scorpora  dalla  popolazione di riferimento per la determinazione del  rapporto  ottimale  (come  definita al precedente comma 8) tutti quei  cittadini  che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, pur   essendo  anagraficamente  residenti  nell'ambito  territoriale, abbiano   effettuato   la   scelta   del  pediatra  in  altro  ambito territoriale  dell'Azienda stessa. Tali assistiti vengono conteggiati per  il  rapporto  ottimale  nell'ambito  territoriale  in  cui hanno esercitato il diritto di scelta.
 12. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3, in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 300 assistiti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell'art. 33 comma 1, sentito   il   Comitato  Aziendale  deve  esser  comunque  assicurata l'assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell'ordine di inserimento, degli ultimi pediatri inseriti.
 13.  Ai  fini  del  corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze  sullo  stesso  delle  limitazioni  si  fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
 14.  In  caso  di  modifiche  di  ambito  territoriale il pediatra conserva tutte le scelte in suo carico, comprese quelle che vengono a far parte di un ambito diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica,  si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
 15.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al comma 8, nell'ambito degli Accordi   regionali   stipulati   con   le  Organizzazioni  Sindacali maggiormente  rappresentative  a  livello  regionale,  possono essere individuate  specifiche e peculiari modalita' di determinazione degli ambiti  da  definirsi  e  dichiararsi  carenti,  anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai pediatri gia' inseriti e della effettiva  capacita'  ricettiva  del  relativo  ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.
 
 ART. 33 - COPERTURA DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI.
 1.  Entro  la  fine  dei  mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna  Regione  pubblica  sul  Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti   territoriali   carenti   di   pediatri   convenzionati   per l'assistenza    primaria    individuati,   a   seguito   di   formale determinazione   delle   Aziende  nel  rispetto  di  quanto  previsto dall'art.  23,  rispettivamente  alla  data  del  1°  marzo  e del 1° settembre dell'anno in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla base  dei  criteri  di  cui  al  precedente  articolo  32. In sede di pubblicazione   delle   zone  carenti,  fermo  restando  l'ambito  di iscrizione  del pediatra, l'Azienda indica il comune o la zona in cui deve essere assicurato un congruo orario di assistenza.
 2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1:
 a) i  pediatri  che  risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di famiglia della Regione che  ha  pubblicato  gli  ambiti  territoriali  carenti e quelli gia' inseriti  in  un  elenco di pediatria di altra Regione, ancorche' non abbiano  fatto  domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione  peraltro  che  risultino  iscritti,  rispettivamente,  da almeno due anni e da almeno quattro anni nell'elenco di provenienza e che  al  momento  dell'attribuzione  del  nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi titolo nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attivita' di continuita' assistenziale. I  trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti  disponibili  in  ciascuna  Azienda  e  i  quozienti frazionali ottenuti  nel  calcolo  del  terzo  di cui sopra si approssimano alla unita'  piu'  vicina.  In caso di disponibilita' di un solo posto per questo  puo'  essere  esercitato il diritto di trasferimento una sola volta nel corso dell'anno solare.
 b) i  pediatri  inclusi  nella  graduatoria  regionale valida per l'anno in corso.
 3.   Al   fine  del  conferimento  degli  incarichi  negli  ambiti territoriali  carenti  i  pediatri  di  cui  al comma 2 lett. b) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 a) attribuzione   del   punteggio   riportato  nella  graduatoria regionale di cui all'art. 15;
 b) attribuzione  di punti 6 a colore che nell'ambito territoriale dichiarato  carente  per il quale concorrono abbiano la residenza fin da  due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della  domanda  di  inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;
 c) attribuzione  di  punti  10  ai pediatri residenti nell'ambito della  Regione da almeno due anni antecedenti la data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione nella graduatoria  regionale  e  che  tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
 4.  Le  graduatorie  per  l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti  vengono  formulate sulla base dell'anzianita' e dei punteggi relativi  ed  apponendo  a  fianco  al nominativo di ciascun pediatra concorrente l'ambito o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
 5.  In caso di pari posizione in graduatoria, i pediatri di cui al comma  2 sono ulteriormente graduati nell'ordine di minore eta', voto di laurea ed anzianita' di laurea.
 6.  La  Regione,  o  il soggetto da questa individuato, interpella prioritariamente  i pediatri di cui al comma 2, lett. a) in base alla anzianita' di iscrizione negli elenchi dei pediatri convenzionati per la  pediatria  di  famiglia;  laddove  risulti necessario, interpella successivamente  i  pediatri  di  cui  al  comma 2, lett. b), in base all'ordine  risultante  dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3.
 7.   L'anzianita'   di  iscrizione  negli  elenchi  a  valere  per l'assegnazione  degli  ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 2, lett. a), e' determinata sommando:
 a) l'anzianita'  complessiva  di  iscrizione  negli elenchi della pediatria  di famiglia della Regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico;
 b) l'anzianita'   di   iscrizione   nell'elenco  di  provenienza, ancorche' gia' compresa nell'anzianita' di cui alla lettera a).
 8.  E' cancellato dalla graduatoria regionale valida per l'anno in corso,  il pediatra che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 34, comma 1.
 9.  Il pediatra che, avendo concorso all'assegnazione di un ambito territoriale  carente  avvalendosi  della  facolta' di cui al comma 2 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 34, comma 1, decade dall'incarico  detenuto  nell'ambito  territoriale  di  provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
 10.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 11.  In  sede  di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo  restando  l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda, puo' indicare  la zona in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale.
 12.  La  indicazione  di  cui al comma 11 costituisce vincolo alla apertura  di uno studio di pediatria di famiglia nella zona indicata, vincolo  che  si  protrae  per  un  periodo di anni 3 dall'iscrizione nell'elenco,   trascorso   il   quale,   a   richiesta  del  pediatra interessato,   l'Azienda,  nel  pubblicare  gli  ambiti  territoriali carenti,  indica  la  zona  stessa  agli effetti della apertura dello studio medico a carico del neo inserito.
 13.  Gli  aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma   1,   presentano   alla  Regione,  o  al  soggetto  da  questa individuato,  apposita  domanda di assegnazione di incarico per uno o piu' degli ambiti territoriali carenti pubblicati.
 14.  In  allegato  alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione  sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione  della  domanda  abbiano  in  atto  rapporti  di lavoro dipendente,  anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino  in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato sub lettera "I".
 15.  La  Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR  o telegramma, dei pediatri aventi titolo, secondo la graduatoria, al  conferimento  degli  incarichi  dichiarati  carenti e pubblicati, presso  la  sede indicata dall'Assessorato Regionale alla Sanita', in maniera  programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
 16. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
 17.  Il pediatra oggettivamente impossibilitato a presentarsi puo' dichiarare  la  propria  accettazione  mediante telegramma, indicando nello  stesso l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli ambiti territoriali  dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal caso  gli  sara'  attribuito  il  primo  incarico disponibile tra gli incarichi vacanti che egli avra' indicato.
 18.  La  Regione  che  attribuisce l'incarico ai sensi del comma 2 lettera  a) ad un pediatra proveniente da altra Regione comunica alla Regione  di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico ai fini di quanto previsto dal comma 9.
 19. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 24 e nel  rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese allo snellimento  burocratico  e  all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
 20.  La  Regione  puo'  individuare  e assegnare ad altri soggetti l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.
 
 ART. 34 - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
 1.  Il pediatra interpellato ai sensi dell'art. 33 deve, a pena di decadenza,  indicare  e dichiarare, in sede di convocazione, l'ambito territoriale per il quale accetta l'incarico.
 2.  La  Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalita'  per  l'accettazione dell'incarico invia gli atti relativi all'Azienda  interessata,  la  quale  conferisce  l'incarico  a tempo indeterminato  con  provvedimento  del  Direttore  Generale  mediante raccomandata  con avviso di ricevimento. L' accettazione del medesimo da  parte  del pediatra dovra' essere comunicata entro i successivi 7 giorni  dalla notifica, pena la decadenza. L'incarico e' condizionato al   possesso   dei  requisiti  di  cui  al  comma  3.Dalla  data  di accettazione  decorre  il  termine  di  90  giorni  previsto al comma successivo.
 3.  Entro  i  90  giorni  successivi  ali'  accettazione di cui al precedente comma 2, il pediatra, a pena di decadenza, deve:
 - aprire  nell'ambito  territoriale  carente assegnatogli, tenuto conto  delle  eventuali prescrizioni di cui all'articolo 33 comma 11, uno  studio  professionale  idoneo  secondo  le  prescrizioni  di cui all'art. 35 e darne comunicazione alla Azienda;
 - eleggere  il  proprio  domicilio  nella  zona  assegnatagli, se risiede in altro Comune;
 - comunicare  l'Ordine  professionale  provinciale  al  quale  e' iscritto.
 4.  L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza  dell'iscrizione  nell'elenco  e  della  autorizzazione ad acquisire  le  scelte  degli  assistiti,  con  la comunicazione della Azienda  attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine  di  15  giorni  di  cui  al  comma 9, qualora la Azienda non proceda  alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva la  facolta'  delle  Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneita' dello studio.
 5.  Il  pediatra al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai  sensi  del  presente articolo viene iscritto nell'elenco relativo all'ambito  territoriale  carente  della  Azienda  che ne gestisce la posizione amministrativa.
 6.  Al  pediatra  e'  fatto  divieto  di  esercitare  le attivita' convenzionate  ai  sensi  del presente accordo in studi professionali collocati  fuori  dall'ambito  territoriale  nel  cui  elenco egli e' iscritto, escluso il caso di cui all'art. 32, comma 14.
 7.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 8.  Le  Aziende avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari   situazioni   locali,  possono  consentire,  sentito  il Comitato di cui all'art. 23, temporanee proreghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
 9.  Entro  15  giorni  dalla  comunicazione dell'avvenuta apertura dello  studio  l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica  dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di  cui all'art. 35 e ne notifica i risultati al pediatra interessato assegnandogli,  se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente   il   pediatra   decade   dal  diritto  al  conferimento dell'incarico.
 10.  Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura   di   ulteriori  studi  professionali,  per  l'espletamento dell'attivita' convenzionata di cui al presente
 Accordo,  nel contesto del medesimo ambito territoriale e nel caso di  variazione  di  ubicazione  dello  studio  convenzionato  per  la pediatria di famiglia in altro locale all'interno del medesimo ambito territoriale.
 11.  Al  fine  di  favorire l'inserimento di pediatri negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda  puo', su richiesta del pediatra, consentire la utilizzazione di  un  ambulatorio pubblico eventualmente disponibile. L'ammontare e le  modalita'  di  compensazione  delle  spese per l'uso, comprese le spese per il suo utilizzo, dell'ambulatorio pubblico, sono oggetto di apposite  determinazioni  da  concordarsi  nell'ambito  degli Accordi Regionali.
 12.  Fatte  salve  diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto  convenzionale  il  pediatra  puo'  essere autorizzato dalla Azienda  a  trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il  domicilio  in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito  territoriale  di  contiguita',  previo  parere favorevole del Comitato  di  cui  all'art.  23  del  presente Accordo e purche' tale trasferimento   non   comporti   alcun   disservizio  nell'erogazione dell'assistenza.
 13.  Al  pediatra  al  quale  sia  stato definitivamente conferito l'incarico  ai  sensi  del  presente  articolo, e' consentita, per il valore  di  diffusione  capillare dell'assistenza sanitaria di cui al presente  Accordo  e  per  il  miglioramento  della  qualita' di tale assistenza,  l'apertura  di piu' studi per l'esercizio dell'attivita' convenzionata  di  pediatria  di  famiglia  nei  comuni  o nelle zone comprese  nell'ambito  territoriale  nel  cui  elenco  il pediatra e' iscritto, salvo diversi accordi regionali.
 14.  Nel  caso  di  esercizio dell'attivita' convenzionata in piu' studi, l'orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto  disposto  dall'articolo  35 del presente Accordo, puo' essere frazionato,  previo  parere  del  Comitato  aziendale,  fra tutti gli studi,  fatta  salva  la erogazione dell'attivita' ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
 
 ART. 35 - REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI.
 1. Lo studio del pediatra di libera scelta e' considerato presidio del Servizio Sanitario Nazionale e concorre, quale bene strumentale e professionale  del  pediatra,  al  perseguimento  degli  obiettivi di salute  del  Servizio  medesimo nei confronti del cittadino, mediante attivita' assistenziali convenzionate e non convenzionate retribuite. Ai   fini   dell'instaurazione   e   del  mantenimento  del  rapporto convenzionale  di assistenza primaria, ciascun pediatra deve avere la disponibilita'   di   almeno   uno  studio  professionale  nel  quale esercitare  l'attivita'  convenzionata.  Lo  studio  del  pediatra di libera  scelta,  ancorche'  destinato allo svolgimento di un pubblico servizio,  e'  uno  studio professionale privato che deve possedere i requisiti previsti dai commi che seguono.
 2.  Lo  studio del pediatra convenzionato deve essere dotato degli arredi  e  delle  attrezzature  indispensabili  per l'esercizio della pediatria,  di  sala  d'attesa  adeguatamente  arredata,  di  servizi igienici,  di  illuminazione  e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate , fatte salve le autorizzazioni gia' concesse.
 3.  Detti  ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di  studio  medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in  un  appartamento  di  civile abitazione, con locali appositamente dedicati, fatte salve le autorizzazioni gia' concesse
 4.  Se  lo  studio  e'  ubicato  presso strutture adibite ad altre attivita'  non  mediche  o  sanitarie  soggette ad autorizzazione, lo stesso  deve  avere  un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
 5.  Lo  studio  professionale  del  pediatra iscritto nell'elenco, salvo   quanto   previsto   in   materia  di  orario  di  continuita' assistenziale,  deve  essere  aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla   settimana,   preferibilmente  dal  lunedi'  al  venerdi',  con previsione  di  apertura per almeno due fasce pomeridiane o mattutine alla  settimana e comunque con apertura il lunedi', secondo un orario congruo e comunque non inferiore a:
 - 5 ore settimanali fino a 250 assistiti.
 - 10 ore settimanali da 251 a 500 assistiti.
 - 15 ore settimanali da 501 a 840 assistiti.
 Superato  il  numero  di  840  assistiti,  gli  accordi  regionali definiscono le eventuali ulteriori aperture degli ambulatori.
 L'orario  di  studio  e'  definito dal pediatra anche in relazione alle  necessita'  degli  assistiti  iscritti  nel  suo  elenco e alla esigenza  di assicurare una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera tale che sia assicurato il migliore funzionamento dell'assistenza.  In  relazione  a particolari esigenze assistenziali l'Azienda  puo'  richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, la revisione dell'orario.
 I  pediatri  che  aderiscono  a  forme  associative  sono tenuti a garantire  l'apertura dello studio secondo le determinazioni previste e  definite  in  sede  di  contrattazione  regionale  per  le diverse tipologie di associazione.
 6.  L'Azienda  ha  il  compito  di  verificare  l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 5.
 7.  L'orario  con  il  nominativo del pediatra, da comunicare alla Azienda,  deve  essere  esposto  all'ingresso  dello  studio  medico; eventuali  variazioni  devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione.
 8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
 9.  Le  modalita'  di contattabilita' del medico al di fuori delle fasce  orarie  di apertura dello studio sono disciplinate nell'ambito degli Accordi Regionali.
 
 ART. 36 - SOSTITUZIONI.
 1. Il pediatra titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di  prestare  la  propria  opera,  fermo  restando l'obbligo di farsi sostituire  fin  dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro  il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del  collega  che  lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per  piu'  di  tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, insieme  alla  dichiarazione  di assenza dal servizio, la motivazione della stessa.
 2.  Il  pediatra  sostituto  deve  dichiarare  di  non trovarsi in situazione di incompatibilita' prevista dall'articolo 17.
 3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di  scegliere  per  i  propri  assistiti un pediatra, ovvero, qualora condizioni  oggettive  non lo consentano, un medico che garantisca un adeguato livello di qualita' professionale.
 4.  Il  sostituto  assume  direttamente  e  formalmente,  all'atto dell'incarico  di  sostituzione  da parte del pediatra sostituito, le responsabilita'  professionali  inerenti  tutte le attivita' previste dal  presente  Accordo.  Il  sostituto  deve  inoltre dichiaratamente garantire    l'attivita'    assistenziale    secondo   le   modalita' organizzative,  disponibilita'  strutturale, standard assistenziale e orario di apertura dello studio, del pediatra sostituito.
 5.  Nel  caso  di  sostituzione tra pediatri di libera scelta gia' titolari  di  incarico, il sostituito dovra' comunicare adeguatamente ai  propri  assistiti  le  modalita'  della  sostituzione  secondo le modalita' organizzative del pediatra di libera scelta che effettua la sostituzione.
 6.  Negli  altri  casi  il  pediatra sostituito deve provvedere ad informare  i  propri  assistiti  sulla  durata, sulle modalita' della sostituzione e sul sostituto.
 7.  Non  e'  consentito al sostituto acquisire scelte del pediatra sostituito durante la sostituzione.
 8.  Alla  sostituzione  del  pediatra  sospeso  dall'incarico  per effetto  di  provvedimento di cui all'art. 30 provvede la Azienda con le modalita' di cui al comma 15.
 9.   Le   scelte   del  sanitario  colpito  dal  provvedimento  di sospensione  restano  in  carico  al  pediatra  sospeso,  salvo che i singoli  aventi diritto avanzino richiesta di variazione del pediatra di  fiducia;  variazione  che  in ogni caso, non puo' essere fatta in favore  del  pediatra  incaricato  della  sostituzione,  per tutta la durata della stessa.
 10.  L'attivita'  di  sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta  l'iscrizione  del  pediatra nell'elenco, anche se determina l'assunzione   di  tutti  gli  obblighi  professionali  previsti  dal presente Accordo, dagli Accordi Regionali e da quelli Aziendali.
 11.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 12.  Gli  Accordi  regionali  definiscono  le diverse modalita' di corresponsione  dei  compensi,  in caso di sostituzione effettuata da medico  sprovvisto  di  specializzazione  in  pediatria  o discipline equipollenti.
 13.  Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono  i compensi al pediatra sostituito che provvede secondo quanto previsto al comma 14; dal 31 ° giorno corrispondono i compensi direttamente  al pediatra che effettua la sostituzione, purche' abbia i requisiti per l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.
 14.  I  rapporti  economici  tra  pediatra  sostituito  e pediatra sostituto  sono  disciplinati  dalla  norme  di  cui all'allegato sub lettera F, nel rispetto della normativa fiscale.
 15.   Il   pediatra  che  non  riesca  ad  assicurare  la  propria sostituzione,  deve  tempestivamente  informarne la Azienda, la quale provvede  a  designare  il  sostituto  individuandolo  tra i pediatri inseriti  nella  graduatoria  di  cui all'art. 15, e secondo l'ordine della  stessa,  interpellando  prioritariamente  i pediatri residenti nell'ambito  di  iscrizione  del  pediatra sostituito. In tale caso i compensi spettano fin dal primo giorno della sostituzione al pediatra sostituto.
 16. Tranne che per i motivi di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del  presente  Accordo  e  per  mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico,   sindacale,   per   sostituzione  superiore  a  6  mesi nell'anno,  anche  non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui  all'art.  23,  si  esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa  e  puo'  esaminare  il  caso  ai  fini  anche  dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
 17. Quando il pediatra sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilita'  di percepire i compensi che gli spettano in relazione al  periodo  di  sostituzione,  le  Aziende  possono  liquidare  tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
 18.  In  caso  di  decesso  del  pediatra convenzionato, l'Azienda provvede  alla  nomina  del sostituto. Qualora il pediatra fosse gia' sostituito,  il sostituto gia' incaricato al momento del decesso puo' proseguire  l'attivita'  nei  confronti  degli assistiti in carico al pediatra  deceduto  fino all'eventuale copertura della zona carente o comunque  per un periodo non superiore a sessanta giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
 
 ART. 37 - INCARICHI PROVVISORI.
 1.  Qualora in un ambito territoriale si determini un carenza alla assistenza pediatrica, l'Azienda, sentito il Comitato di cui all'art. 23,  puo' conferire un incarico temporaneo ad un pediatra, scelto nel rispetto  della  graduatoria  regionale, con priorita' per i pediatri residenti nell'ambito territoriale carente.
 2. Tale incarico, di durata comunque inferiore a dodici mesi cessa alla  sua scadenza o nel momento in cui viene individuato il pediatra avente  diritto all'inserimento. Al pediatra di cui al presente comma sono corrisposti, per gli utenti che viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 58, lettera "A", commi 1 e 9.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 4.  Nel  caso  in  cui  sia  necessario proseguire la durata di un incarico  provvisorio,  i  successivi  incarichi  vengono  attribuiti secondo l'ordine della graduatoria regionale, con i criteri di cui al comma 1.
 5.  L'incarico  di  cui  al  comma  1  non  viene conferito quando l'eccedenza  degli  assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli  pediatri  iscritti  nell'elenco dell'ambito territoriale non supera   le   180   unita'.  In  tal  caso  si  applica  il  disposto dell'articolo 39, comma 12.
 
 ART. 38 - MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI
 1.  I  pediatri iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo  di scelte pari a 800 unita', fatte salve le deroghe previste ai commi successivi.
 2.  Gli  Accordi  regionali  definiscono  limiti  e  modalita'  di eventuali   deroghe   al   massimale  nazionale,  anche  al  fine  di incentivare la pediatria di gruppo e l'attivazione dei gruppi di cure primarie.
 3.  Eventuali  deroghe  al  massimale  individuale  possono essere autorizzate  dalla  Regione,  su  proposta  dell'Azienda e sentito il Comitato  aziendale  di  cui  all'art. 23, in relazione a particolari situazioni  locali,  ai  sensi  dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato.
 4.  Nei confronti del pediatra che, oltre ad essere inserito negli elenchi,  svolga  attivita'  orarie  compatibili  con tale iscrizione diverse  da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta  e'  ridotto  in  misura  proporzionale  al  numero  delle ore settimanali  che  il  medesimo  dedica alle suddette altre attivita', sulla base del disposto del successivo comma 5.
 5.  Ai  soli  fini  del  calcolo  del  massimale individuale per i pediatri  soggetti  a  limitazioni  per  attivita'  a rapporto orario compatibili  di  cui  al precedente comma 4 e per attivita' di libera professione   strutturata,   di   cui   all'art.   57,   si   ritiene convenzionalmente   che   il  massimale  corrisponda  ad  un  impegno settimanale   equivalente  a  800  scelte  per  40  ore  settimanali. L'impegno   orario   per   attivita'   compatibile  o  per  attivita' libero-professionale non puo' determinare una riduzione del massimale inferiore a 600 scelte.
 6.  Le  Aziende  possono autorizzare i pediatri ad autolimitare il proprio  massimale,  in  misura non inferiore al rapporto ottimale di cui agli Accordi regionali, come previsto all'articolo 32, comma 8. I pediatri interessati devono presentare apposita richiesta all'Azienda prevedendo  un periodo minimo di 12 mesi tra la data di presentazione e   l'inizio   dell'autolimitazione.   Il   massimale   derivante  da autolimitazione  non  e'  modificabile, prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione.
 7.  Le  autolimitazioni  inferiori  gia'  esistenti  alla  data di entrata  in  vigore  del  presente  Accordo devono essere formalmente adeguate  dal pediatra interessato al disposto del precedente comma 6 entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto   di   tale   adempimento   provvede  l'Azienda,  che  ne  da comunicazione   al   pediatra   interessato,   anche  ai  fini  della applicazione  delle  norme sulle incompatibilita' di cui all'articolo 17 del presente Accordo.
 8.  Tenuto  conto della peculiarita' della normativa convenzionale ed in particolare a favore dei neonati ai sensi del comma 4 dell'art. 42,  e' consentita l'attribuzione di scelte riferite a neonati, anche in deroga al massimale individuale, entro il 10% del massimale di cui al comma 1.
 9.   La   scelta   relativa   ad  assistiti  in  eta'  pediatrica, appartenenti  a  nuclei  familiari  nell'ambito dei quali il pediatra abbia  gia'  in  cura  altro  soggetto in eta' pediatrica puo' essere effettuata  in  favore  dello  stesso  pediatra,  anche  in deroga al massimale individuale di cui al comma 8.
 10.  Le scelte temporanee di cui all'articolo 39, commi 7 e 11 non concorrono alla determinazione del massimale individuale.
 11.  In  ogni caso, tenuto conto dei particolari problemi relativi all'assistenza pediatrica, il pediatra che abbia raggiunto e superato il  proprio massimale o quota individuale puo' acquisire nuove scelte con  la  ricusazione  contestuale  di  un  pari  numero  di scelte da scegliere esclusivamente tra gli assistiti di eta' non inferiore a 13 anni.
 12. Lo svolgimento di altre attivita', anche libero-professionali, compatibili  con  l'iscrizione  negli  elenchi,  non  deve comportare pregiudizio  al  corretto  e puntuale assolvimento degli obblighi del pediatra,  a livello ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.
 13. Non concorrono alla determinazione del massimale gli assistiti ultraquattordicenni e fino al compimento del sedicesimo anno di eta', affetti da patologie croniche e gli assistiti che hanno esercitato il diritto  di  revoca  da  un  altro  pediatra,  in ambiti territoriali laddove  tutti  i  pediatri  abbiano raggiunto il massimale di cui al comma 1.
 
 ART. 39 - SCELTA DEL PEDIATRA
 1.  La  costituzione e lo svolgimento del rapporto con il pediatra sono fondati sull'elemento fiducia.
 2.   Il  rapporto  di  fiducia  si  fonda  anche  sulla  reciproca conoscenza  e sulla trasparenza dei rapporti reciproci. A tal fine, e per  maggiormente  radicare  il rapporto tra pediatra e cittadino, le Aziende  promuovono,  sulla base di intese stipulate tra le Regioni e le  OO.SS. maggiormente rappresentative, una corretta informazione ai cittadini  sulla  opportunita' di avviare preliminarmente alla scelta una  diretta  conoscenza  del  pediatra  e,  a  margine  della scelta effettuata,   promuovono   la  informazione  sull'organizzazione  dei servizi  aziendali e sulle modalita' organizzative della pediatria di famiglia, mediante consegna della Carta dei servizi.
 3.  Le  Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sul   curriculum   formativo  e  professionale  del  pediatra,  sulle caratteristiche  della  attivita' professionale (ubicazione ed orario dello  studio,  aderenza  a  forme associative, utilizzo di procedure informatiche, disponibilita' telefonica, disponibilita' del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.).
 4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 5.  La  scelta  del  pediatra di fiducia, da operarsi da parte dei genitori  o  da  chi  ne  fa le veci, avviene tra i sanitari iscritti nell'elenco  riferito  all'ambito  territoriale in cui e' compresa la residenza  dell'avente  diritto.  La scelta e' annotata sul documento personale  di  iscrizione  dando specifica evidenza alla qualifica di pediatra.
 6.  Il  pediatra  iscritto  negli  elenchi  acquisisce  le  scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del sesto anno di  eta'  e  puo' acquisire e conservare le scelte fino al compimento del quattordicesimo anno di eta'.
 7.  Per  i  cittadini  extracomunitari  in  regola con le norme in materia  di  soggiorno  sul territorio italiano, la scelta e' a tempo determinato e ha validita' pari a quella del permesso di soggiorno.
 8.  La  scelta di cui al comma 7 e' automaticamente rinnovata alla scadenza  anche  nelle  more  del  rinnovo del permesso di soggiorno, fatta  salva  ogni  azione  di  rivalsa  per  quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
 Il   pediatra   e'   obbligato   alla   assistenza  del  cittadino extracomunitario nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno.
 9.  L'Azienda,  sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art.  23 e acquisita l'accettazione del pediatra di nuova scelta, consente  che  la  scelta  sia  effettuata  in  favore di un pediatra iscritto   in   un  elenco  diverso  da  quello  proprio  dell'ambito territoriale in cui l'assistito e' residente o quando la scelta sia o diventi  obbligata,  oppure  quando  per  ragioni  di  vicinanza o di migliore  viabilita' la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo  e  tutte  le  volte  che  gravi  ed  obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
 10.  La  scelta  per  i  cittadini residenti ha validita' annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata.
 11. Per i cittadini non residenti la scelta e' a tempo determinato da  un  minimo  di  3 mesi ad un massimo di 1 anno, con contemporanea cancellazione  della  scelta eventualmente gia' in carico al pediatra della   Azienda   di   provenienza   del   cittadino.  La  scelta  e' espressamente proregabile.
 12.   Nella  ipotesi  di  ambito  territoriale  in  cui  insistano assistiti  in eta' pediatrica in numero non sufficiente a determinare una zona carente le scelte possono essere attribuite a:
 a) pediatri iscritti nell'elenco dello stesso ambito territoriale o,  in subordine, in un ambito limitrofo con le procedure e modalita' di cui al comma 13 anche oltre il massimale;
 b) nel  caso di indisponibilita' dei pediatri o inadeguatezza dei rimedi di cui alla
 precedente  lettera  a) le  scelte  possono essere temporaneamente assegnate al medico
 iscritto  negli  elenchi  dei  medici  di  medicina  generale  per l'assistenza primaria.
 13.  Le  scelte  di  cui  al comma 12 vengono iscritte in separato elenco.
 Qualora   venga   inserito   un  pediatra  l'Azienda  notifica  ai rappresentanti  legali  dei  bambini  in  eta'  di esclusiva inseriti nell'elenco  e  al  medico che li assiste, l'obbligo di effettuare la scelta  in favore del pediatra disponibile, assegnando un termine non superiore  a  30  giorni  per  la  sua effettuazione. Da tale data le scelte in carico al medico decadono.
 14.  Con  l'inserimento  di un nuovo pediatra in un ambito carente non  verranno  piu'  attribuite  scelte  al  pediatra  con deroga del massimale.
 
 ART. 40 - REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA
 1.  L'assistito  che  revoca  la  scelta ne da' comunicazione alla competente   Azienda.   Contemporaneamente  alla  revoca  l'assistito effettua  una  nuova  scelta  che,  ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
 2.  Modalita'  per  garantire  la  continuita' dell'assistenza tra pediatra  revocato  e  pediatra  scelto,  nel  primario interesse del cittadino, sono disciplinate nell'ambito degli Accordi Regionali.
 3. Il pediatra che non intenda prestare la propria opera in favore di  un  assistito  puo'  in  ogni  tempo  ricusare  la scelta dandone comunicazione  alla  competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata  da  eccezionali  ed accertati motivi di incompatibilita' ai sensi  dell'art.  8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni  ed integrazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare  importanza  la  turbativa  del rapporto di fiducia. Agli effetti   assistenziali   la   ricusazione  decorre  dal  16°  giorno successivo alla sua comunicazione.
 4.   Non   e'   consentita   la   ricusazione  quando  nell'ambito territoriale  di  scelta  non  sia operante altro pediatra, salvo che ricorrano   eccezionali  motivi  di  incompatibilita'  da  accertarsi dall'Azienda.
 5. I pediatri che abbiano esercitato il diritto di autolimitazione del massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per  mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima .
 
 ART. 41 - REVOCHE D'UFFICIO
 1.  Le  scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.  526/1982,  vengono  temporaneamente  sospesi  dagli elenchi della Azienda  sono  riattribuite  automaticamente  al pediatra dal momento della  cessazione  della  sospensione  temporanea, anche in deroga al massimale   individuale,   -fatta   salva   ogni   altra   e  diversa determinazione  da  parte  dell'assistito.  A  tal  fine  le  Aziende istituiscono  apposito  separato  elenco  dei  cittadini ai quali sia stata   revocata   d'ufficio   la   scelta,   onde   facilitarne   la riattribuzione automatica.
 2. In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta, il  pediatra  e'  tenuto  comunque  alla assistenza del cittadino fin dalla data di cessazione della sospensione medesima.
 3.  Differenti  modalita' di gestione delle scelte temporaneamente sospese   possono   essere   concordate   nell'ambito  degli  Accordi regionali.
 4.  La  revoca  della  scelta  da  operarsi  d'ufficio  per  morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda e' tenuta a  comunicare  al  pediatra  interessato la cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento.
 5.  In caso di trasferimento di residenza ad altra Azienda, quella presso  la  quale il cittadino ha effettuato la nuova scelta comunica tale  circostanza  all'Azienda  di  provenienza  del cittadino stesso perche'  provveda  alla  revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta.
 Le  Aziende  che  aggiornano  l'archivio  assistiti utilizzando le informazioni  anagrafiche  dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio.
 6.  L'Azienda  e'  tenuta  a  comunicare  detta revoca al pediatra tempestivamente e comunque entro 3 mesi dall'evento.
 7.  Le revoche conseguenti ai cambiamenti di residenza all'interno della  Azienda  e tra aziende limitrofe sono disciplinate con accordi regionali.  Nel caso in cui l'ambito comunale sia comprensivo di piu' Aziende si intende per Azienda limitrofa il medesimo ambito comunale.
 8.  Le  cancellazioni  per  doppia iscrizione decorrono dalla data della  seconda  attribuzione  nel  caso  di scelta posta due volte in carico  allo  stesso  pediatra.  Se  trattasi  di pediatri diversi la cancellazione  decorre  dalla  data  della  comunicazione al pediatra interessato.  Tali  comunicazioni  sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
 9. Ai fini degli effetti economici relativi alle revoche d'ufficio di  cui  al  presente  articolo,  1'  Azienda e' tenuta ad inviare al pediatra  interessato,  in  uno  con  la  comunicazione  del previsto importo  da  ripetere,  il  tabulato  nominativo relativo ai pazienti oggetto di revoca con la decorrenza della revoca medesima.
 10.  La  revoca  della  scelta da operarsi d'ufficio alla data del compimento  del  quattordicesimo  anno di eta' e' comunicata in tempo utile,  alla  famiglia  dell'assistito.  Su  richiesta del genitore e previa  accettazione  del  pediatra, possono essere riconosciute come condizioni  idonee  al  prolungamento  dell'assistenza e comunque non oltre il compimento del 16° anno di eta', la presenza di:
 - patologia cronica o handicap
 - documentate situazioni di disagio psico-sociale
 
 ART. 42 - SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI.
 1.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  compensi  la  scelta, la ricusazione  e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o  dal  primo  giorno  del mese successivo a seconda che intervengano entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese.
 2.  Il rateo mensile dei compensi e' frazionabile in trentesimi ai fini   del  pagamento  di  eventuali  frazioni  di  mese,  quando  le variazioni dipendano da trasferimento del pediatra o da cancellazione o sospensione del pediatra dall'elenco.
 3.  La  cessazione  per  sopraggiunti  limiti di eta' da parte del pediatra produce effetti economici dal giorno di compimento dell'eta' prevista.
 4.  Per  i nuovi nati che non hanno effettuato la prima scelta gli effetti  economici  decorrono  dal  momento  della  prima prestazione erogata  dal  pediatra  in regime convenzionale e da questi attestata mediante  idonea dichiarazione da consegnare al competente ufficio al momento  della effettuazione della prima scelta. In ogni caso la data della  decorrenza degli effetti economici non puo' essere anteriore a 90 giorni antecedenti la scelta.
 5.  Le  operazioni  di  aggiornamento  dell'elenco degli assistiti rispetto  alla  scelta  e  alla  revoca  sono  svolte in tempo reale, qualora  sia  realizzabile  in  base alla possibilita' di utilizzo di procedure informatiche.
 6.  Modalita'  differenti di gestione delle operazioni di scelta e revoca  e  di  aggiornamento  degli  elenchi  degli assistiti e delle comunicazioni ai medici sono oggetto di contrattazione regionale.
 
 ART. 43 - ELENCHI NOMINATIVI E VARIAZIONI MENSILI.
 1.  Entro  il  31  luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le aziende inviano  ai  pediatri  l'elenco  nominativo  delle scelte in carico a ciascuno  di  essi  alla  data rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre.
 2. Le aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli pediatri le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e alle revoche avvenute durante il mese precedente.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente accordo.
 4. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del pediatra e senza alcun onere a suo carico.
 5. Le aziende istituiscono un elenco separato delle scelte operate dai   cittadini   in  favore  di  pediatri  convenzionati  in  ambiti territoriali  della  stessa  azienda  diversi  da quello di residenza dell'assistito,  ai  sensi  dell'  art.  39,  comma  9,  del presente accordo.
 6.  Tale  elenco  e'  utilizzato  ai fini della determinazione del rapporto  ottimale  e della individuazione della carenza di pediatri, secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 11, del presente accordo.
 
 ART. 44- COMPITI DEL PEDIATRA.
 1.  Le  funzioni  ed  i compiti individuali del pediatra di libera scelta sono cosi' individuati:
 a) gestione  ambulatoriale  e domiciliare delle patologie acute e croniche   secondo   la   miglior  pratica,  inclusi  gli  interventi appropriati e le azioni rilevanti di promozione della salute, rivolti alla tutela globale del bambino.
 b) gestione  dei malati nell'ambito dell'assistenza ambulatoriale domiciliare   programmata  e  integrata:  assistenza  programmata  al domicilio  dell'assistito  anche  in forma integrata con l'assistenza specialistica,  infermieristica  e  riabilitativa  in collegamento se necessario  con  l'assistenza  sociale  secondo  gli  allegati "E" ed "E-bis";
 c) assistenza   programmata  nelle  residenze  protette  e  nelle collettivita', sulla base degli Accordi regionali.
 2.  L'espletamento  delle funzioni di cui al precedente comma 1 si realizza con:
 a) la presa in carico del neonato entro il primo mese di vita del bambino,   con   il   supporto  attivo  delle  unita'  ospedaliere  e distrettuali  per  una  tempestiva  scelta  del pediatra, fatti salvi specifici progetti di dimissione precoce e/o protetta;
 b) le  visite  ambulatoriali  e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico,   ivi   comprese   le   prescrizioni   farmaceutiche   e diagnostiche;
 c) il  consulto  con  lo  specialista e l'accesso del pediatra di libera scelta presso gli ambienti di ricovero nelle sue varie fasi in quanto attengono alla professionalita' del pediatra di libera scelta;
 d) la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria pediatrica individuale,  su  supporto  informatico,  ad  uso  del  pediatra e ad utilita'   dell'assistito   e   del   SSN,  che  raccoglie  anche  le informazioni   registrate   nel  libretto  sanitario  dell'assistito, secondo  standard  e  modalita'  definiti  nell'ambito  degli accordi regionali  e  tenuto  conto  della  normativa  nazionale,  anche  con riferimento  alla  carta  nazionale dei servizi prevista dal comma 9, art.  52,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e della tessera del cittadino  secondo  quando  previsto  dall'art.  50,  della  legge 24 novembre 2003 n. 326;
 e) la  disponibilita'  per gli assistiti, nei locali dello studio medico,  della  carta dei servizi definita dagli accordi regionali in merito  ai  compiti  ed  ai  doveri  e  diritti  del  pediatra  e dei cittadini;
 f) la  partecipazione  alle  forme  organizzative  territoriali e l'aggregazione    in    centri   di   responsabilita'   territoriale, distrettuali   o   subdistrettuali,   per   specifici  obiettivi  del distretto,  con le modalita' e secondo quanto disposto dal successivo comma 3;
 g) le   certificazioni  obbligatorie  per  legge  ai  fini  della riammissione  alla  scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna  e alle scuole secondarie superiori e ai fini dell'astensione dal lavoro del genitore a seguito di malattia del bambino;
 h) la  certificazione  di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive  non  agonistiche  di cui al decreto Ministro Sanita' del 28 febbraio 1983, art. 1, lettera a) e c) ed all'allegato H;
 i) le  valutazioni  multidimensionali  e  connesse certificazioni relative   alle  prestazioni  di  assistenza  domiciliare  integrata, programmata  e per l'inserimento nelle residenze protette, sulla base della  programmazione  e di quanto previsto nell'ambito degli accordi regionali;
 j) lo  sviluppo  e  la  diffusione  della  cultura  sanitaria, la conoscenza del Servizio sanitario nazionale, e regionale, (con idoneo supporto delle aziende) incluso il sistema di partecipazione al costo delle  prestazioni  sanitarie e il regime delle esenzioni SSN nonche' del  corretto  uso del farmaco nell'ambito della quotidiana attivita' assistenziale,  fatta  salva  la  partecipazione a specifici progetti concordati  a  livello  regionale  e/o aziendale, nei confronti delle famiglie  dei  minori anche attraverso la lore sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare l'osservanza del comportamento e degli  stili  di  vita  con  particolare  riferimento  all'educazione alimentare e all'attivita' motoria;
 k) l'appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeutiche, la necessita'  di  un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal  Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  l'adesione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale;
 l) l'adesione ai programmi di vaccinazione antinfluenzale rivolte a  tutta  la  popolazione  a  rischio,  promosse ed organizzate dalla regione e/o dalle aziende;
 m) la  partecipazione ai programmi di attivita' e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati  a  livello  regionale e/o aziendale con le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative.  Tali  accordi prevedono le modalita'  di  attuazione  dei  programmi, le forme di verifica e gli effetti,   anche   economici,   del  raggiungimento,  o  meno,  degli obiettivi;
 n) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B;
 o) l'assistenza  in  zone  disagiate,  comprese  le piccole isole sulla base delle intese regionali;
 p) le visite occasionali, secondo l'art. 56, comma 4;
 q) osservanza    e    rilevazioni    di   reazioni   indesiderate post-vaccinali;
 r) i   programmi   di  monitoraggio  degli  obiettivi  di  salute enunciati  da  Piano sanitario nazionale, con particolare riferimento ad  interventi  di  educazione  sanitaria e profilassi delle malattie infettive,  il controllo dello sviluppo fisico, psichico e sensoriale e  la  ricerca  di  fattori di rischio, con particolare riguardo alla individuazione  precoce  dei  sospetti  handicap  neuro  sensoriali e psichici  ed all'individuazione precoce di problematiche, anche socio sanitarie;
 s) progetto salute infanzia di cui all'allegato L;
 t) collaborazione informatica;
 u) l'esecuzione  di  eventuali screening, sulla base di programmi regionali e aziendali.
 3. In merito a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera f), sono  individuate  sostanzialmente  due  diverse  tipologie  di forme organizzative: funzionali e strutturali. La prima si caratterizza per la possibilita' che hanno tutti i medici di parteciparvi (vedi equipe territoriali) e   per   la   prevalenza   delle   attivita'  di  cure domiciliari.  Per  tali  motivi  la  partecipazione  a  questa  forma organizzativa e' obbligatoria e remunerata in quota capitaria, mentre le  conseguenti  attivita'  sono  remunerate sulla base degli accordi regionali.  La seconda si realizza in presenza di medici associati in gruppo,  UTAP  o  altre  forme  organizzative  complesse  delle  cure primarie  e  necessita  di  strutture,  attrezzature, risorse umane e strumentali idonee. La partecipazione a questa forma organizzativa e' facoltativa  e  sperimentale.  Gli  accordi  regionali ne definiscono modelli  organizzativi,  caratteristiche  di attivita' e modalita' di remunerazione.
 4. Sono, inoltre, obblighi e compiti del pediatra:
 a) l'adesione  alle sperimentazioni delle equipes territoriali di cui all'art. 26;
 b) lo  sviluppo  e  la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza  del Servizio sanitario Nazionale nonche' del corretto uso del  farmaco  nell'ambito  della  quotidiana attivita' assistenziale, fatta  salva  la  partecipazione  a  specifici  progetti concordati a livello   regionale   e/o  aziendale,  nei  confronti  dei  cittadini attraverso  la  loro  sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare:
 - l'osservanza  di  comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
 - la donazione di sangue, plasma e organi;
 - la cultura dei trapianti;
 - il   sistema  di  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni;
 - l'esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa  in relazione a particolari condizioni di malattia;
 - la  necessita'  di  un  uso  appropriato  delle risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario nazionale.
 
 Art. 45 - Fondo a riparto per la qualita' dell'assistenza
 1.  E' istituito in ogni singola Regione un fondo a riparto per la retribuzione  degli istituti soggetti ad incentivazione come definiti dall'art. 58, lettera B.
 2.  Il  fondo e' finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali  e obiettivi assistenziali di qualita' della pediatria di libera scelta.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita' di attuazione, secondo quanto definito dall'art. 14 del presente accordo.
 
 ART. 46 - VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI
 1.  L'attivita'  medica  viene prestata nello studio del pediatra. Qualora  le  condizioni  cliniche  non  consentano la trasferibilita' dell'  ammalato,  l'attivita'  medica  viene prestata a domicilio del paziente.
 2. Le visite domiciliari e ambulatoriali, in presenza di unita' di cure  primarie o di forme associative complesse (equipe territoriale, pediatria  di  gruppo),  fermo  restando  i  compiti individuali e la individualita'  del  rapporto di fiducia, sono organizzate dai gruppi stessi  tenendo  conto,  nel rapporto con l'utenza, di una offerta di servizi  coerente con il principio della continuita' della assistenza e di presa in carico globale della persona.
 3. La visita domiciliare (qualora ritenuta necessaria da parte del pediatra) deve  essere  eseguita  di  norma  nel  corso  della stessa giornata,  ove  la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la  richiesta  pervenga  dopo  le  ore dieci, la visita dovra' essere effettuata  entro  le ore dodici del giorno successivo. E' a cura del pediatra  di  libera  scelta  la modalita' organizzativa di ricezione delle richieste di visita domiciliare.
 4.  A  cura  della  azienda  e  del pediatra di libera scelta tale regolamentazione e' portata a conoscenza degli assistiti.
 5.  La  richiesta  di  prestazione  urgente  recepita  deve essere soddisfatta  entro  il  piu'  breve  tempo  possibile.  A  tal fine i pediatri  di  libera  scelta  che  operano in forma associata possono organizzare  la  risposta  clinica  secondo  modalita'  organizzative proprie, anche sulla base di quanto previsto al comma 2.
 6.  Nelle  giornate di sabato il pediatra non e' tenuto a svolgere attivita'  ambulatoriale,  ma  e'  obbligato  ad  eseguire  le visite domiciliari richieste entro le ore dieci dello stesso giorno, nonche' quelle,  eventualmente  non  ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
 7.  Nei  giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per   il   sabato,   con  l'obbligo  pero'  di  effettuare  attivita' ambulatoriale   per  i  pediatri  che  in  quel  giorno  la  svolgono ordinariamente al mattino.
 8.  Gli  accordi  regionali  possono disciplinare, per particolari necessita'   assistenziali,   ulteriori  e  differenti  modalita'  di effettuazione  delle  visite  domiciliari  e  dell'accesso agli studi professionali,  collegate alla reperibilita' del pediatra, all'orario di ambulatorio e alla richiesta delle visite domiciliari.
 
 ART. 47 - CONSULTO CON LO SPECIALISTA.
 1.  Il consulto con il medico specialista puo' essere attivato dal pediatra  di libera scelta qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
 2.  Esso viene attuato di persona dallo specialista e dal pediatra presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.
 3.  Il  consulto, previa autorizzazione della Azienda, puo' essere attuato,  su  richiesta motivata del pediatra di libera scelta, anche presso il domicilio del paziente.
 4.  Il  pediatra  e  lo specialista concordano i modi e i tempi di attuazione del consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.
 5.  Qualora  lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie  riguardanti  il  paziente,  puo' mettersi in contatto con il pediatra  di  libera  scelta  che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.
 6.  I  pediatri che operano in forme associative complesse (equipe territoriali  e  pediatria  di  gruppo),  in  Unita' di cure primarie (UTAP) o  altre strutture organizzative complesse possono organizzare la  risposta  al  bisogno  di prestazioni specialistiche, anche sotto forma  di consulto, mediante l'accesso diretto del medico specialista dipendente  o convenzionato nella sede della forma associativa per la erogazione  delle prestazioni e delle consulenze ritenute necessarie. Fatto  salvo  il  rispetto  degli standard definiti dalle legge, tali attivita' sono disciplinate dagli Accordi regionali.
 
 ART. 48 - RAPPORTI TRA IL PEDIATRA DI LIBERA SCELTA E L'OSPEDALE.
 1.  Nello  spirito  e nel progressivo impegno alla presa in carico del   proprio  assistito,  il  pediatra  di  libera  scelta,  che  ha cognizione di tutti i momenti della attivita' sanitaria in favore del proprio  assistito,  si prende cura della persona malata nell'accesso all'ospedale,  puo'  partecipare  alla  fase  diagnostica, curativa e riabilitava,   direttamente   o   mediante   l'accesso   al   sistema informatico.  Le Aziende Sanitarie Locali hanno l'obbligo di porre in essere  tutte le azioni atte a garantire al pediatra di libera scelta la continuita' della presa in carico della persona in tutti i momenti dei  percorsi  assistenziali  nei  servizi aziendali, territoriali ed ospedalieri.  Le  Regioni  istruiscono  in  modo analogo le attivita' delle Aziende ospedaliere.
 2.  I  Direttori  generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui  territorio  insistono  uno  o  piu'  presidi ospedalieri, previo accordo  tra lore quando necessario, sentito il Comitato aziendale di cui  all'art.  23  e  il  Direttore sanitario, d'intesa col dirigente medico di cui all'art.51, adottano pertanto, anche in ottemperanza al disposto  dell'art.  15-decies  del  d.lgs.  n. 502/1992 e successive modificazioni   ed   integrazioni,   i  provvedimenti  regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
 a) l'accesso del pediatra di libera scelta ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase
 di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente;
 b) le  modalita'  di  comunicazione  tra  ospedale  e pediatra di libera  scelta  in  relazione  all'andamento  della  degenza  e  alle problematiche emergenti in corso di ricovero, anche mediante la messa a punto di idonei strumenti telematici ed informatici;
 c) il  rispetto  da  parte  dei  medici dell'ospedale delle norme previste  in materia prescrittiva dalle note AIFA, delle disposizioni in  materia  di  esenzione  dalla partecipazione alla spesa di cui al Decreto  Ministeriale  329/1999  e  successive  modificazioni e delle modalita'  di  prescrizione  previste  dall'articolo  50  della legge 326/2003;
 d) il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta dei controlli  programmati  entro  i  30  gg  dalla  dimissione  e  della
 |  |  |  | esenzione  per  le  indagini  da  eseguirsi  in funzione del ricovero programmato. 3.  In  particolare  il  direttore  generale deve garantire che il pediatra  di  famiglia  riceva  dal  reparto ospedaliero la relazione clinica  di  dimissione contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico   ospedaliero  nonche'  i  suggerimenti  terapeutici  per l'assistenza del paziente.
 4.   Particolare  attenzione  sara'  posta,  ove  le  disposizioni regionali   ed   aziendali  le  prevedano,  alla  consegna  da  parte dell'ospedale  delle  confezioni  terapeutiche, anche start, all'atto della  dimissione  ospedaliera,  al fine di evitare la discontinuita' terapeutica o il ritardato avvio di una nuova terapia.
 5.  In  caso  di  trasferimento  dell'assistito  presso il proprio domicilio  in regime di dimissione protetta, ferme restando eventuali competenze  del  reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta del  paziente,  il  dirigente  del  reparto  concorda col pediatra di libera  scelta  gli  eventuali  interventi  di  supporto alla degenza domiciliare  ritenuti necessari, anche nella prospettiva di passaggio del   paziente  in  regime  di  assistenza  domiciliare  integrata  o programmata.
 6.  In  ogni  caso il pediatra di libera scelta nell'interesse del proprio  paziente  puo'  accedere,  qualora  lo ritenga opportuno, in tutti  gli  ospedali  pubblici  e  le  case  di  cura convenzionate o accreditate  anche  ai  fini  di  evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
 7.  Al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente tra  i medici del presidio ospedaliero ed i pediatri di libera scelta convenzionati,  puo'  essere  istituita a livello aziendale, da parte del   direttore   generale  della  Azienda  USL  o  ospedaliera,  una commissione,  con  funzioni  di  supporto  alla  direzione  generale, composta  dai  pediatri  di libera scelta presenti nei vari Uffici di Coordinamento  delle  attivita'  distrettuali,  medici  ospedalieri e funzionari   dirigenti  medici  della  Azienda,  con  il  compito  di esaminare  e  proporre  adeguate  soluzioni  ad  eventuali  cause  di disservizio e di conflitto nei rapporti tra ospedale e territorio.
 8.  In  particolare  sulla  base  di indirizzi regionali l'Azienda promuove  e  realizza,  d'intesa  con i sindacati di cui all'art. 22, comma  11  e  con  le Associazioni di tutela dei cittadini, tutti gli adempimenti   necessari   a   rendere  trasparenti  i  meccanismi  di inserimento dei cittadini nelle liste d'attesa dei ricoveri ordinari, dei  ricoveri  d'elezione,  dei  ricoveri  in  Day Hospital. Promuove inoltre  criteri  e  condizioni  di equita' nella realizzazione delle liste  d'attesa  per  le  prestazioni  di specialistica ambulatoriale ospedaliera.
 9.   Le  finalita'  di  cui  al  comma  8  sono  realizzate  anche avvalendosi della commissione di cui al comma 7.
 10.  Ulteriori  contenuti, competenze e modalita' organizzative in materia  di  accesso  del  pediatra  di  libera  scelta  ai luoghi di ricovero  ospedaliero,  sono  oggetto  di  contrattazione nell'ambito degli Accordi regionali ed aziendali.
 
 ART. 49 ASSISTENZA FARMACEUTICA E MODULARIO.
 1.   La   prescrizione  di  medicinali  avviene,  per  qualita'  e quantita',  secondo  scienza  e coscienza, con le modalita' stabilite dalla  legislazione  vigente  nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale,  cosi'  come  riclassificato  dall'art. 8, comma 10, della legge   24   dicembre  1993,  n.  537  e  successive  integrazioni  e modificazioni.
 2.  Il  pediatra  puo'  dar  luogo  al rilascio della prescrizione farmaceutica  anche  in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
 3.  Nell'ambito  degli Accordi regionali possono essere concordate sperimentazioni   riguardanti  modalita'  e  procedure,  compresa  la multiprescrizione  nel  rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale  riguardante  la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei  pediatri  e  alleviare  i  disagi  dei  cittadini  oltre  che  a consentire una migliore raccolta dei dati.
 4.  Il  pediatra e' tenuto alla compilazione della ricetta secondo le  norme  di  legge  vigenti.  Eventuali  particolari  modalita'  di annotazione  del  diritto,  o  meno,  all'esenzione  e di quant'altro necessario,  anche  legate  alle  metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite con Accordi regionali.
 5.  La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici  e  di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da  parte del pediatra di libera scelta alla Azienda. L'erogazione ed il  relativo  eventuale  frazionamento  sono  disposti  dalla Azienda secondo modalita' organizzative fissate dalla Regione.
 6.  La  prescrizione farmaceutica e' di norma erogata dal pediatra di  libera  scelta,  salvo  quanto  previsto dalle norme regionali ai sensi dell'art. 50 della legge n. 326/2003.
 7.  La  prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario del SSN  puo'  essere  effettuata  solo  nei  confronti dei cittadini che abbiano  preventivamente esercitato il diritto di scelta del pediatra di libera scelta.
 
 ART.  50  -  RICHIESTA  DI  INDAGINI  SPECIALISTICHE,  PROPOSTE DI RICOVERO O DI CURE TERMALI.
 1.  Il  pediatra,  ove lo ritenga necessario, formula richiesta di visita,  indagine specialistica, prestazione specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
 2. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialista deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 47.
 3.  Il  pediatra  puo'  dar  luogo  al  rilascio della richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.
 4.   Lo   specialista   formula  esauriente  risposta  al  quesito diagnostico, con l'indicazione "al pediatra curante".
 5.  Qualora  lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze  specialistiche,  o  ritenga necessarie ulteriori indagini per la risposta al quesito del pediatra curante, formula direttamente le relative richieste sul modulario previsto dalla legge 326/2003
 6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la   richiesta  del  pediatra  curante,  alle  seguenti  specialita': odontoiatria,  ostetricia e ginecologia, neuro-psichiatria infantile, oculistica,  limitatamente  alle  prestazioni optometriche, attivita' dei servizi di prevenzione e consultoriali.
 7.  Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche in  attuazione dei precedenti commi 5 e 6 e nel rispetto del disposto della  legge  326/2003 e dei successivi decreti attuativi, le Aziende emanano  disposizioni  per  la  prescrizione  diretta  sul ricettario regionale   da   parte   dello   specialista  di  eventuali  indagini preliminari  agli  esami  strumentali,  di  tutti gli approfondimenti necessari   alla   risposta   al  quesito  diagnostico  posto,  degli accertamenti  preliminari  a  ricoveri  o  a  interventi  chirurgici, nonche' della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla  dimissione  o  dalla  consulenza specialistica. Trascorso tale termine  i  controlli  programmati  saranno  proposti  al pediatra di libera scelta.
 8.  Le norme di cui al precedente comma 7 devono essere osservate, anche  al  fine  dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei livelli di spesa programmati.
 9.  La  proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una apposita scheda compilata dal pediatra di libera scelta (allegato D) che  riporti  i  dati  relativi  al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.
 10.  Il  modulario  di cui all'art. 49, e' utilizzato anche per le certificazioni   della  presente  convenzione,  per  le  proposte  di ricovero  e  di  cure  termali  e  per  le  richieste  di prestazioni specialistiche,  nonche'  per  le richieste di trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il pediatra annota la diagnosi del soggetto.
 11.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto  Ministeriale  30  giugno  1997,  pubblicato  nel supplemento ordinario  alla  G.U.  n.  209  dell'8  settembre  1997,  le indagini preliminari  al ricovero programmato in strutture pubbliche o private accreditate,  non  facenti  parte  del  percorso diagnostico attivato autonomamente   dal   pediatra   di   libera  scelta  e  direttamente riconducibili  al  DRG  previsto, non sono oggetto di prescrizione da parte del pediatra stesso sul modulario del SSN.
 
 ART. 51 - ASSISTENZA DOMICILIARE.
 1.  L'assistenza a bambini con patologia cronica si esplica con le seguenti modalita':
 a) assistenza domiciliare integrata (vedi allegato E)
 b) assistenza domiciliare programmata (vedi allegato E)
 c) assistenza ambulatoriale programmata (vedi allegato E bis)
 2.  L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al  comma  1 e' disciplinata dai protocolli allegati sotto le lettere E) e  E  bis) del  presente  Accordo  e  fino  a  che  essi non siano sostituiti   da   protocolli   definiti   nell'ambito  degli  Accordi regionali, secondo il disposto del successivo comma 3.
 3. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione degli interventi,   degli   ulteriori   contenuti   e  delle  modalita'  di attuazione, secondo quanto diposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 
 ART. 52 - FORME ASSOCIATIVE.
 1.  Il  presente  articolo disciplina le attivita' dei pediatri di libera  scelta  convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi  dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e successive  modificazioni  ed  integrazioni. Al fine di conseguire un piu'  elevato  livello delle prestazioni e per facilitare il rapporto tra  cittadino  e pediatra di libera scelta i pediatri iscritti negli elenchi  della  pediatria di famiglia possono concordare e realizzare forme  di  lavoro  associativo, secondo le modalita', i principi e le tipologie  indicate  ai commi successivi e negli Accordi Regionali ed Aziendali.
 2. Le forme associative oggetto del presente Accordo sono:
 a) la pediatria di gruppo;
 b) la pediatria in associazione;
 c) la pediatria in rete.
 3. Le forme associative sono finalizzate a:
 a) erogare   prestazioni   di   tipo   diagnostico,   preventivo, terapeutico e di educazione sanitaria;
 b) erogare assistenza riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
 c) realizzare  adeguate  forme  di  continuita' dell'assistenza e delle  cure  anche attraverso modalita' di integrazione professionale tra pediatri di libera scelta ed altre categorie mediche;
 d) perseguire  il  coordinamento  funzionale  dell'attivita'  dei pediatri  di libera scelta con i servizi e le attivita' del Distretto in  coerenza  con  il  programma delle attivita' distrettuali e quale parte  integrante  delle  equipe  territoriali di cui all'art. 26, se costituite;
 e) realizzare  forme di maggiore fruibilita' e accessibilita', da parte  dei  cittadini,  dei servizi e delle attivita' dei pediatri di libera  scelta, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i pediatri associati svolgono a rotazione attivita' concordate;
 f) perseguire  maggiori e piu' qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attivita' professionale;
 g) condividere    ed   implementare   linee   guida   diagnostico terapeutiche  per  le  patologie  a  piu'  alta  prevalenza e attuare momenti di verifica periodica.
 4.   L'associazione   puo'   partecipare  allo  svolgimento  delle attivita' e compiti previsti dagli Accordi regionali.
 5.  All'interno  della  forma  associativa  deve  essere eletto un delegato  alle funzioni di raccordo funzionale e professionale con il Direttore  del  distretto  e  con la componente rappresentativa della pediatria  di  libera  scelta  nell'Ufficio  di  coordinamento  delle attivita' distrettuali: oltre che di rappresentanza organizzativa nei confronti dell'Azienda.
 6.L'Azienda,  ricevuto l'atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validita' e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore Generale.
 7.  Ai  sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive modificazioni e integrazioni e tenuto  conto  delle  norme in materia di libera professione previste dal  presente  Accordo, non possono far parte delle forme associative di  cui al comma 2 ed ai commi successivi i pediatri di libera scelta che  svolgano  attivita'  di  libera  professione  strutturata per un orario superiore a quello previsto dall'art. 57, comma 7.
 8.  La  pediatria  di  gruppo,  di  cui  al comma 2 lettera a), si caratterizza   per   i   seguenti   requisiti,  fatto  salvo  diverse determinazioni regionali:
 a) l'associazione e' libera, volontaria e paritaria;
 b) l'Accordo,   che   costituisce   la  pediatria  di  gruppo  e' liberamente  concordato  tra  i  pediatri  partecipanti  e depositato presso  la  Azienda  e  l'Ordine dei Medici; i pediatri aderenti alla associazione  sono tenuti a comunicare ai genitori degli iscritti nei propri    elenchi    le    forme   e   le   modalita'   organizzative dell'associazione  anche  al  fine  di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti;
 c) i  compensi  relativi  all'attivita' della pediatria di gruppo competono  al  pediatra dalla data di effettivo inizio dell'attivita' che  si  intende  iniziata  non  prima  della data di deposito presso l'Azienda dell'atto di cui al punto b) del presente articolo;
 d) del gruppo possono far parte soltanto pediatri che svolgono in modo  esclusivo  l'attivita'  di pediatra convenzionato, nello stesso ambito territoriale di scelta determinato dalla Regione;
 e) la sede della pediatria di gruppo e' unica, articolata in piu' studi  medici,  ferma  restando  la possibilita' che singoli pediatri possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari  aggiuntivi  a  quelli  previsti,  nella  sede  principale, per l'istituto della pediatria di gruppo;
 f) del gruppo fanno parte due o piu' pediatri di libera scelta;
 g) ciascun pediatra puo' far parte soltanto di un gruppo;
 h) ciascun  partecipante  al  gruppo e' disponibile a svolgere la propria  attivita'  anche  nei  confronti degli assistiti degli altri pediatri   del   gruppo,  anche  mediante  l'accesso  reciproco  agli strumenti  di  informazione  di ciascun pediatra pur nella tutela dei fondamentali  principi  del rapporto fiduciario e della libera scelta da parte dell'assistito;
 i) deve    prevedersi   la   disciplina   dell'esecuzione   delle prestazioni incentivanti nell'ambito del gruppo;
 j) in  ogni  caso  deve essere assicurata dai pediatri del gruppo l'assistenza  nella  sede  unica  per  almeno cinque ore giornaliere, distribuite  nel  mattino  e nel pomeriggio secondo un congruo orario determinato  dai pediatri in rapporto alle esigenze della popolazione assistita  e alla effettiva accessibilita' degli studi, anche tenendo conto   delle  condizioni  geografiche  e  secondo  quanto  stabilito all'art.  35,  comma  5.  Nella  giornata  di  sabato  e  nei  giorni prefestivi,  fatto  salvo  quanto  previsto in materia di continuita' assistenziale,  deve  essere  assicurata  da  parte di almeno uno dei pediatri   associati   la   ricezione   delle   richieste  di  visite domiciliari,  anche  mediante  la disponibilita' di mezzi e strumenti che  consentano  all'assistito  una  adeguata  comunicazione  con  il pediatra;
 k) a  ciascun pediatra del gruppo vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui e' titolare;
 l) non  possono  effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo  senza l'autorizzazione del pediatra scelto, salvaguardando in ogni  caso la possibilita' di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;
 m) ciascun  pediatra  aderente  alla forma associativa garantisce una  presenza  nel  rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora  il  pediatra  sia  impegnato  in  altre  attivita'  previste dall'Accordo  Nazionale,  come  consulti  con specialisti, accessi in luoghi   di   ricovero,   assistenza   a   pazienti  non  ambulabili, partecipazione  a  incontri  o convegni formativi, tale presenza puo' essere limitata a quattro giorni la settimana;
 n) all'interno  del  gruppo  puo'  adottarsi  il  criterio  della rotazione  interna  per  sostituzioni,  anche  per quanto concerne la partecipazione  a  congressi,  corsi di aggiornamento o di formazione permanente,  allo  scopo  di  favorire  una costante elevazione della professionalita',   purche'   dette   sostituzioni   non   comportino disservizio nell'erogazione dell'assistenza;
 o) i pediatri della forma associativa realizzano il coordinamento della  propria  attivita'  di assistenza domiciliare, in modo tale da garantire  la  continuita'  di tale forma assistenziale sia nell'arco della  giornata  sia  anche  nei  periodi  di  assenza  di uno o piu' pediatri  della  associazione  o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalita' previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate;
 p) la suddivisione delle spese di gestione dell'ambulatorio viene liberamente concordata tra i componenti del gruppo;
 q) devono  essere  previste  riunioni  periodiche  fra  i pediatri costituenti  la  forma  associativa  per la verifica degli obbiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell'attivita' associativa con  gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a  progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito.
 9. La pediatria di gruppo si caratterizza inoltre per:
 a) 1'   utilizzo,  per  l'attivita'  assistenziale,  di  supporti tecnologici  e  strumentali  comuni,  anche  eventualmente  in  spazi predestinati comuni;
 b) 1'  utilizzo  da  parte  dei componenti il gruppo di eventuale personale  di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno;
 c) la  gestione  della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento in rete dei vari supporti;
 d) 1' utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria tra loro compatibili;
 e) 1'   utilizzo   da  parte  di  ogni  pediatra  di  sistemi  di comunicazione  informatica  di  tipo  telematico,  predisposto per il collegamento con i centri di prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione  dei  dati  epidemiologici  o  prescrittivi, quando tali prestazioni   siano   normate   da  appositi  Accordi  regionali  e/o aziendali,  nonche'  per  la  realizzazione di attivita' di revisione della qualita' e della appropriatezza prescrittiva interna alla forma associativa   e  per  la  promozione  di  comportamenti  prescrittivi uniformi   e  coerenti  con  gli  obiettivi  dichiarati  della  forma associativa.
 10.  La  pediatria  in  associazione, di cui al comma 2, lett. b), fatta  salva  diversa disciplina regionale, deve prevedere i seguenti requisiti:
 - distribuzione    territoriale    degli   studi   coerente   con l'articolazione territoriale del distretto;
 - l'associazione puo' essere composta da due o piu' pediatri o da due  o  piu'  gruppi  operanti  nello  stesso ambito e l'aggregazione comporti un evidente miglioramento delle prestazioni erogate;
 - e'  possibile  l'associazione di uno o piu' pediatri con medici di medicina generale;
 - piu'  associazioni  possono  coordinarsi  per  l'erogazione  di prestazioni previste dagli Accordi nazionale, regionale od aziendale;
 - apertura  coordinata  degli  studi per almeno 5 ore giornaliere distribuite  tra  mattino e pomeriggio, di cui uno aperto almeno fino alle ore 19;
 - disponibilita'  a  svolgere  la propria attivita' ambulatoriale nei   confronti   degli  assistiti  dei  pediatri  associati  per  le prestazioni non differibili;
 - la  condivisione  ed implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a piu' alta prevalenza;
 - la  realizzazione  di momenti di revisione della qualita' delle attivita'     e    della    appropriatezza    prescrittiva    interna all'associazione  e  per  la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione.
 11.  Le  Regioni  al fine di favorire la realizzazione di forme di maggior  fruibilita'  ed accessibilita' dei servizi e delle attivita' dei  pediatri  di  libera  scelta  da  parte degli assistiti, possono prevedere,   con   gli   Accordi  regionali,  l'attuazione  di  forme organizzative  che,  nell'ambito  dell'associazione,  individuino uno studio   nel  quale  i  pediatri  associati  svolgono,  a  rotazione, attivita' concordate.
 12.  La  pediatria  in  rete,  di  cui  al  comma  2  lett. c), si caratterizza,  fatte  salve  diverse  determinazioni regionali, quale modulo  complementare  non  sostitutivo  rispetto  alla  pediatria di gruppo  ed  in  associazione  e  ad  esse collegato per consentire un livello  superiore di comunicazione di dati ed informazioni sanitarie tra  pediatri  e  tra  questi  ultimi e le strutture distrettuali e/o ospedaliere pubbliche e accreditate.
 13. La pediatria di rete si caratterizza per i seguenti requisiti:
 - distribuzione  territoriale  degli  studi  non vincolati a sede unica coerente con l'articolazione territoriale del distretto;
 - fatto   salvo   il   principio  della  libera  scelta,  ciascun partecipante  alla forma associativa si impegna a svolgere la propria attivita'  anche  nei  confronti degli assistiti degli altri pediatri della  forma associativa medesima, anche mediante l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico;
 - gestione   della   scheda  sanitaria  individuale  su  supporto informatico;
 - gli   studi  in  rete  sono  collegati  fra  loro  con  sistemi informatici  tali  da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l'associazione;
 - utilizzo  da parte di ogni pediatra di sistemi di comunicazione informatica  di  tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione  della  Azienda  e  l'eventuale  trasmissione  dei  dati epidemiologici  o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da   appositi   Accordi  regionali  e/o  aziendali,  nonche'  per  la realizzazione   di  momenti  di  revisione  della  qualita'  e  della appropriatezza  prescrittiva  interna  alla  associazione  e  per  la promozione  di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla associazione;
 - chiusura  pomeridiana  di  uno degli studi della rete non prima delle ore 19,00.
 14.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14.
 
 ART. 53 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.
 1.  Il  pediatra  di libera scelta sulla base della conoscenza del quadro     anamnestico     complessivo    dell'assistito    derivante dall'osservazione  prolungata  dello  stesso  anche  in  rapporto  al contesto  familiare,  riferito  oltreche'  alle condizioni sanitarie, nonche'  a  quelle  sociali  ed economiche, ove lo ritenga necessario segnala  ai  servizi  sociali  individuati dall'Azienda l'esigenza di intervento dei servizi socio-assistenziali.
 2.  La  natura  e  la  tipologia degli interventi conseguenti alla segnalazione  di cui al comma precedente sono assunti, se necessario, secondo  un  programma specifico ed in accordo col pediatra di libera scelta dell'assistito.
 
 ART. 54 - COLLEGAMENTO CON I SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE.
 1.  Il  pediatra  di  libera  scelta  valuta,  secondo  scienza  e coscienza,  l'opportunita'  di lasciare brevi note esplicative presso quegli  assistiti  le  cui  particolari  condizioni fisio-patologiche suggeriscano  eventuali  accorgimenti nell'esplicazione di interventi di  urgenza  da  parte  di  medici addetti al servizio di continuita' assistenziale.
 2.  Nell'ambito degli Accordi regionali, possono essere concordate apposite  linee  guida,  ad  uso dei pediatri di libera scelta, sulla definizione  delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si ritenga  di  dover  rendere  disponibili,  presso  il  domicilio  del paziente,  la  documentazione  ritenuta  necessaria  ai  fini  di una corretta  assistenza  sanitaria  da  parte  dei medici di continuita' assistenziale.
 3. Nel caso di attivita' in forma associativa in equipe, unita' di cure  primarie,  UTAP  o  altre  strutture organizzative complesse, i medici  di  continuita'  assistenziale,  hanno  accesso  a  tutte  le informazioni  inerenti gli assistiti di tutta l'unita', utili al loro operato,  a  partire dalle schede sanitarie individuali e in tutte le fasi   di   eventuali   percorsi   nei  diversi  poli  di  assistenza dell'Azienda di riferimento.
 Tale  accesso  e'  passivo  e  attivo  nei  limiti  delle relative responsabilita' professionali.
 4.  Tutti i medici della forma associativa di cui al comma 3 hanno il  dovere  di  tracciare  il  proprio intervento professionale sulla scheda sanitaria dell'assistito, sia essa cartacea che informatica.
 
 ART. 55 - CONTINUITA' ASSISTENZIALE.
 1.  Al fine di garantire la continuita' assistenziale per l'intero arco  della  giornata  e per tutti i giorni della settimana, ai sensi dell'art. 8 del Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche, si  stabilisce  che  la  continuita'  assistenziale e l'assistenza ai turisti disciplinata dell'Accordo Nazionale per la medicina generale, si estende anche agli assistibili in carico ai pediatri.
 2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 3. Gli Accordi regionali possono prevedere, d'intesa con le OO.SS. dell'area pediatrica, la partecipazione dei pediatri disponibili alle attivita' di continuita' assistenziale e di assistenza ai turisti.
 4.  Al  fine  di  assicurare  il  completamento  e  l'integrazione dell'assistenza  primaria  pediatrica,  la  continuita' assistenziale puo'  essere  garantita  da  appositi  servizi nel cui ambito possono partecipare  su  base  volontaria e con accordi da definire a livello regionale e/o aziendale anche pediatri di libera scelta convenzionati e pediatri inclusi nella graduatoria regionale pediatrica.
 Forme   di   continuita'  assistenziale  possono  comunque  essere concordate  a livello regionale e/o aziendale ed effettuate da gruppi od associazioni di pediatri convenzionati.
 
 ART. 56 - VISITE OCCASIONALI.
 1.  I pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi sono tenuti a  prestare la propria opera in regime di assistenza diretta solo nei confronti degli assistiti che li hanno preventivamente scelti.
 2.  I  pediatri tuttavia, salvo quanto previsto per la continuita' assistenziale e per l'assistenza nelle localita' turistiche, prestano la  propria  opera  in  favore  dei  soggetti in eta' pediatrica che, trovandosi   eccezionalmente  al  di  fuori  del  proprio  Comune  di residenza,  ricorrano all'opera del pediatra. Il pediatra e' tenuto a utilizzare  il  modello prescrizione-proposta, indicando la residenza dell'assistito.
 3.  Le  visite  di  cui  al  comma  2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe onnicomprensive:
 - visita ambulatoriale:  €. 25,00
 - visita domiciliare:    €. 35,00
 4.  Al pediatra convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e   domiciliari  a  favore  dei  cittadini  stranieri  in  temporaneo soggiorno   in   Italia   che   esibiscono  il  prescritto  documento comprovante il diritto all'assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario  pubblico,  sono  attribuiti  gli stessi compensi di cui al precedente  comma.  In  tal  caso  il pediatra notula alla Azienda di iscrizione  le  anzidette  prestazioni  utilizzando  il modulo di cui all'allegato  B su cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome   e  cognome  dell'avente  diritto  e  il  tipo  di  prestazione effettuata.
 5.  Le  Regioni,  nel  rispetto  delle norme vigenti e nell'ambito degli   Accordi  Regionali,  stabiliscono  gli  eventuali  interventi assistenziali  a  favore  dei  soggetti  che  fruiscono  delle visite occasionali e possono prevedere il pagamento delle stesse al pediatra interessato   da  parte  delle  Aziende.  Nell'ambito  degli  Accordi regionali,   possono   essere   individuate  ulteriori  e  differenti modalita' di erogazione e di retribuzione delle visite occasionali di cui al presente articolo.
 
 ART. 57 - LIBERA PROFESSIONE.
 1.  La  libera  professione  e'  esercitata  secondo  le norme del presente articolo.
 2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 19, comma 2, al di fuori  degli  obblighi,  dei  compiti  e delle funzioni previsti agli articoli  29  e  44  del  presente  Accordo,  nonche'  degli  Accordi regionali  ed  aziendali,  al  pediatra  iscritto  negli  elenchi  e' consentito  svolgere  attivita'  di  libera  professione  onorata dal paziente  anche  nei  confronti  dei propri assistiti e nei confronti degli  assistiti  dei  pediatri eventualmente operanti nella medesima forma associativa.
 3. Si definisce attivita' libero professionale:
 a) strutturata,   quella   espletata   in   forma  organizzata  e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all'attivita' convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito;
 b) occasionale,  quella  occasionalmente esercitata in favore del cittadino  e  su  richiesta  dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura dello studio.
 4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di  quanto  previsto  dal  presente Accordo, il pediatra che eserciti libera professione strutturata e' tenuto a comunicare entro 30 giorni dal  suo  avvio  le  seguenti  modalita'  di esercizio dell'attivita' libero professionale:
 a) la data di avvio;
 b) l'ubicazione  dello  studio professionale e/o l'azienda presso la quale e' espletata l'attivita' di medico del lavoro o equiparata;
 c) i giorni e gli orari di attivita';
 d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare;
 e) la    dichiarazione   che   l'attivita'   svolta   in   regime libero-professionale  non comporta pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali.
 5. L'attivita' libero professionale strutturata e occasionale, non deve  recare  pregiudizio  al  corretto  e puntuale svolgimento degli obblighi del pediatra, nello studio e al domicilio del paziente.
 6.  L'attivita'  libero  professionale  strutturata,  comporta  la limitazione  del  massimale  stabilita dal comma 4 dell'art. 38. Tale limitazione e' pari a 20 scelte per ogni ora, di impegno settimanale
 7. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti   a   limitazioni   per   attivita'  di  libera  professione strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad  un  impegno  settimanale  equivalente  a  800  scelte  per 40 ore settimanali.  L'attivita'  libero  professionale  strutturata  quando comporta  un  impegno orario inferiore alle 5 ore settimanali entro i limiti  previsti  dal  comma  5,  non  comporta  la  limitazione  del massimale stabilita dal comma 6.
 8.   L'attivita'   libero-professionale   occasionale  svolta  dal pediatra  di  libera scelta non puo' essere valutata in alcun modo ai fini della limitazione del massimale.
 9.  Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  19,  comma  2, i pediatri  iscritti negli elenchi possono svolgere attivita' di libera professione  strutturata  nei  confronti  dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito specificate:
 a) prestazioni   non  comprese  nei  compiti  e  nelle  attivita' previsti dagli articoli 29 e 44, del presente Accordo;
 b) prestazioni  professionali,  anche  comportanti  l'impiego  di supporti  tecnologici  e  strumentali, diagnostici e terapeutici, non esplicitamente   previste   fra  le  prestazioni  aggiuntive  di  cui all'allegato   B   o   fra  quelle  retribuite  in  base  a  percorsi assistenziali  previsti  da  Accordi regionali od aziendali stipulati con i sindacati di cui all'art. 22 commi 10 e 11;
 c) prestazioni  richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e festive;
 d) prestazioni  concernenti  discipline  cliniche  predeterminate dall'interessato    e    delle    quali   l'assistito   sia   portato preventivamente a conoscenza.
 L'attivita'  specialistica non pediatrica eventualmente svolta dal pediatra   nei   confronti  dei  propri  assistiti  non  puo'  essere considerata  libera  professione se inquadrabile nelle normali visite ambulatoriali anche se mirata a particolari organi od apparati.
 10.  Il  pediatra  che non intenda esercitare attivita' aggiuntive non  obbligatorie  previste  da  Accordi regionali o aziendali, sulla base  di  quanto previsto dall'art. 14, non puo' esercitare le stesse attivita'  in  regime  libero-professionale  nei confronti dei propri assistiti,  pena  l'applicazione  dell'art.  19  comma 2 del presente Accordo.
 11.  Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10, l'Azienda richiede al pediatra, all'atto dell'avvio delle progettualita' di cui all'articolo   14,   idonea   dichiarazione  di  disponibilita'  allo svolgimento  delle  attivita'  aggiuntive  previste  dagli  specifici progetti assistenziali avviati.
 12.  Ai pediatri che non esercitano attivita' libero professionale strutturata  nei  confronti  dei  propri assistiti e' riconosciuto il diritto  di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati previsti dal presente Accordo.
 13. Nell'ambito dell'attivita' libero professionale il pediatra di libera scelta puo' svolgere attivita' in favore dei fondi integrativi di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
 14.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14.
 
 ART. 58 - TRATTAMENTO ECONOMICO.
 1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  9 del presente Accordo,  tenuto  conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza    primaria    relativi   alle   attivita'   sanitarie   e sociosanitarie  (art.  3  quater  del  D.L.vo  n. 502/92 e successive modifiche    ed    integrazioni),   ivi   compresa   la   continuita' assistenziale,    attraverso    il    coordinamento   e   l'approccio multidisciplinare,  in  ambulatorio e a domicilio, tra il pediatra di libera  scelta,  i  medici  di  assistenza  primaria,  i  servizi  di continuita'  assistenziale  ed i presidi specialistici ambulatoriali, nonche'  con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art.  3-quinquies  del  D.L.vo  n.  502/92 e successive modifiche ed integrazioni) e  che  il  "Programma  delle  attivita'  territoriali" comprende,  come  previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive  modifiche,  anche  l'erogazione della pediatria di libera scelta  e  specifica  le prestazioni ed attivita' di competenza della stessa  risultanti  dal presente Accordo e dagli accordi regionali ed aziendali,    il    trattamento   economico   dei   medici   pediatri convenzionati,  secondo  quanto  previsto dall'art. 8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in:
 a) quota  capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
 b) quota  variabile  finalizzata al raggiungimento di percorsi ed obiettivi concordati e di standard erogativi e organizzativi previsti dalla  programmazione  regionale  e/o aziendale, compresi la medicina associata,  l'indennita'  di collaborazione informatica, l'indennita' di   collaborazione  di  studio  medico,  l'indennita'  di  personale infermieristico;
 c) quota  per  servizi  calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni,   concordata   a   livello   regionale   e/o   aziendale comprendente   prestazioni   aggiuntive,   assistenza  domiciliare  e ambulatoriale  al  cronico,  vaccinazioni,  prestazioni informatiche, possesso   ed   utilizzo   di   particolari  standard  strutturali  e strumentali,   ulteriori  attivita'  o  prestazioni  richieste  dalle Aziende.
 Gli  accordi  regionali,  possono  definire  eventuali  quote  per attivita'  e  compiti  per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali  di  assistenza  diversi  dalle  cure primarie ed a queste complementari.
 Gli accordi regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 4 e 10 del presente Accordo.
 
 A - QUOTA CAPITARIA.
 1.  Ai  pediatri  di  libera  scelta  incaricati  dei  compiti  di assistenza  primaria  e' corrisposto, dal mese successivo all'entrata in  vigore  del presente accordo, per ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo di Euro 79,17.
 2. Dal mese successivo all'entrata in vigore del presente accordo, esaurendosi  l'incremento della quota capitaria legata all'anzianita' di    specializzazione   del   pediatra,   questo   e'   trasformato, limitatamente  ai pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato all'entrata  in  vigore  del presente Accordo, in assegno individuale non riassorbibile.
 L'importo di tale assegno e' determinato dalla moltiplicazione del numero  totale  degli  assistiti  in  carico  per il valore tabellare definito  dall'incrocio tra l'anzianita' di specializzazione maturata del medico e la fascia determinata dal numero di assistiti in carico, secondo la seguente tabella: =====================================================================
 |OLTRE 2 FINO |OLTRE 9 FINO |OLTRE 16 FINO| Ad personam  |  A 9 ANNI   |  A 16 ANNI  |  A 22 ANNI  |OLTRE 22 ANNI ===================================================================== fino a 250   |             |             |             | assistiti    |    26,16    |    30,10    |    34,03    |    37,96 --------------------------------------------------------------------- fino a 275   |    21,97    |    25,91    |    29,84    |    33,78 --------------------------------------------------------------------- fino a 300   |    19,71    |    23,65    |    27,59    |    31,52 --------------------------------------------------------------------- fino a 325   |    18,32    |    22,26    |    26,19    |    30,13 --------------------------------------------------------------------- fino a 350   |    16,65    |    20,59    |    24,52    |    28,45 --------------------------------------------------------------------- fino a 375   |    15,64    |    19,58    |    23,52    |    27,45 --------------------------------------------------------------------- fino a 400   |    14,35    |    18,29    |    22,22    |    26,16 --------------------------------------------------------------------- fino a 425   |    13,60    |    17,54    |    21,47    |    25,41 --------------------------------------------------------------------- fino a 450   |    12,56    |    16,50    |    20,43    |    24,37 --------------------------------------------------------------------- fino a 475   |    11,98    |    15,92    |    19,86    |    23,79 --------------------------------------------------------------------- fino a 500   |    10,89    |    14,83    |    18,77    |    22,70 --------------------------------------------------------------------- fino a 525   |    9,86     |    13,80    |    17,73    |    21,66 --------------------------------------------------------------------- fino a 550   |    8,91     |    12,85    |    16,79    |    20,72 --------------------------------------------------------------------- fino a 575   |    8,05     |    11,99    |    15,93    |    19,86 --------------------------------------------------------------------- fino a 600   |    7,27     |    11,20    |    15,14    |    19,07 --------------------------------------------------------------------- fino a 625   |    6,54     |    10,48    |    14,41    |    18,35 --------------------------------------------------------------------- fino a 650   |    5,87     |    9,81     |    13,74    |    17,68 --------------------------------------------------------------------- fino a 675   |    5,25     |    9,19     |    13,12    |    17,06 --------------------------------------------------------------------- fino a 700   |    4,67     |    8,61     |    12,55    |    16,48 --------------------------------------------------------------------- oltre 700    |    4,14     |    8,07     |    12,01    |    15,94
 
 3.  I  Medici  di cui al precedente comma hanno diritto, fino alla cessazione   del   rapporto   convenzionale,  ed  anche  in  caso  di trasferimento,  all'assegno  individuale, cosi' come determinatosi al 31.12.2005,   calcolato   in   base   al   carico   assistenziale  ed all'anzianita'  di  specializzazione  maturata  nel  secondo semestre 2005;
 4. Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 e' istituito, in ogni ASL, il fondo  per  la  ponderazione  qualitativa  delle quote capitarie, non riassorbibile,  pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo e'  aumentato  di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal   31.12.2005,   derivanti  dal  50%  degli  aumenti  contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
 5.  Questo  fondo si arricchira' anche con gli assegni individuali resisi  nel  tempo  disponibili  per  effetto  della  cessazione  del rapporto convenzionale di singoli medici;
 6.  Dal 1.1.2004 tutti i pediatri di libera scelta convenzionati a tempo  indeterminato  ai  sensi  del  presente accordo partecipano al riparto  del  fondo  per  la  ponderazione  qualitativa  delle  quote capitarie,  mediante  attribuzione  di  una  quota capitaria definita dagli accordi regionali
 7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a  ciascun  medico  gia'  titolare  di rapporto convenzionale a tempo indeterminato  e'  riconosciuta  una  quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;
 8.  A  ciascun  pediatra  di  libera  scelta che assume l'incarico convenzionale  a  tempo  indeterminato  dopo  l'entrata in vigore del presente accordo, spetta per le prime 250 scelte, una quota capitaria annua  aggiuntiva  di  ingresso,  pari  a  €.  24,00  quale  sostegno all'attivita'.  Nulla  e' dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte  oltre  la  duecentocinquantesima.  I  medici  con  un  carico assistenziale inferiore alle
 ducentocinquanta  scelte,  titolari  a  tempo  indeterminato  alla entrata  in  vigore  del  presente  accordo  possono,  alla  data del 31.12.2005,  optare  per il trattamento previsto per i nuovi inseriti qualora questo fosse lore piu' favorevole;
 9.  Per  ciascun assistito che non abbia compiuto il sesto anno di eta',  in ragione del maggior carico di lavoro connesso all'attivita' nell'ambito  dei  progetti  per  la  salute  dell'infanzia,  dal mese successivo   all'entrata   in  vigore  del  presente  accordo,  sara' corrisposto un compenso aggiuntivo quale parte integrante della quota capitarla di euro 12 ( dodici ).
 10.  In  attesa  degli  accordi  regionali,  sono  fatte  salve le disposizioni  regionali  sullo sviluppo dei bilanci di salute e delle azioni   integrative  quali  la  compilazione  di  libretti  sanitari pediatrici,  screening,  prestazioni  integrative  ecc...  e relativi compensi, ricomprese nei progetti di prevenzione tuttora vigenti.
 
 B  -  QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI.
 1. A decorrere dal 01.01.2005, le quote gia' destinate ai pediatri di libera scelta per l'incentivazione di
 a) attivita' in forma associative
 b) collaborazione informatica
 c) collaboratore di studio
 d) personale  infermieristico costituiscono il fondo a riparto di cui  all'art.  45,  quantificato in ogni Regione sulla base di € 2,09 per assistito/anno.
 2.  In  ciascuna  Regione il fondo di cui al comma precedente deve essere  incrementato  dell'ammontare delle risorse gia' impiegate per integrare  i  tetti  previsti  nel  DPR  272/2000,  per effetto degli Accordi Regionali vigenti, in tema di
 a) attivita' in forma associative
 b) collaboratore di studio
 c) personale infermieristico
 3.  Il  fondo  di  cui  all'art.  45 e' aumentato di euro 2.07 per assistito/anno dal 1.1.2005;
 4.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  Accordi regionali, con risorse  attinte  al  fondo  di  cui  all'art. 45, come integrato dai precedenti  commi  2 e 3, ai medici che svolgono la propria attivita' in  forma  di  pediatria  di  gruppo,  a  partire  dal 01.01.2005, e' corrisposto  un  compenso  forfetario  annuo per ciascun assistito in carico  nella  misura  di Euro 9,00; ai pediatri di libera scelta che svolgono   la   propria   attivita'   sotto  forma  di  pediatria  in associazione  e'  dovuto  un  compenso  forfetario  annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro 8,00
 5.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  Accordi regionali, con risorse  attinte  al  fondo  di cui all'art. 45 ai pediatri di libera scelta, individuati dalla Regione, che utilizzano un collaboratore di studio  assunto  secondo  il contratto nazionale dei dipendenti degli studi   professionali,   e/o   fornito  da  societa',  cooperative  e associazioni  di  servizio,  o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni  aziendali,  e' corrisposta, per un utilizzo minimo di 10  ore  settimanali,  a  partire dal 01.01.2005, un'indennita' annua nella misura di Euro 10,00 per assistito in carico.
 6.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  accordi regionali, con risorse  attinte  al  fondo  di  cui  all'art.  45 come integrato dai precedenti  commi  2  e  3, ai pediatri di libera scelta, individuati dalla  Regione,  che  utilizzano  un infermiere professionale assunto secondo  il  relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito  da  societa',  cooperative  o  associazioni  di  servizio, o comunque  utilizzato secondo specifiche autorizzazioni aziendali, per un  utilizzo  minimo di 10 ore settimanali, e' corrisposta, a partire dal  01.01.2005,  un'indennita'  annua  nella misura di Euro 7,50 per assistito in carico.
 7. I compensi relativi alla pediatria di gruppo, alla pediatria in associazione  e  le  indennita'  relative  al  personale  di studio e all'infermiere  professionale  sono  corrisposti  nella  misura e nei tempi  di  cui ai commi 4, 5 e 6 quando nella Regione non siano state superate le rispettive percentuali, da calcolarsi sugli assistiti dai pediatri della Regione, nella seguente misura:
 il 10 % per la pediatria di gruppo;
 il 23 % per la pediatria in associazione;
 il 12 % per il collaboratore di studio;
 il 3 % per l'infermiere professionale.
 8.  Nel  caso  in cui, alla data di entrata in vigore del presente Accordo,  la  percentuale di una o piu' delle voci di spesa di cui ai commi  4,  5 e 6 sia superiore a quella prevista nel precedente comma 7,   le  risorse  complessivamente  impegnate  continuano  ad  essere utilizzate  secondo quanto previsto dagli Accordi regionali in vigore e  continua  ad  essere  riconosciuto  ai  medici  interessati quanto previsto da tali accordi regionali o dal DPR 272/2000.
 9. La maggiore spesa derivante dal superamento di una o piu' delle percentuali   di  cui  al  comma  7  e'  compensata  dalla  eventuale disponibilita'  di  risorse  derivante  dalla  sottoutilizzazione, in relazione  alle  percentuali di cui al comma 7, di altri istituti tra quelli  di cui ai precedenti commi 4, 5 e 6. In tal caso i compensi e le  indennita'  sono corrisposti nella misura e nei tempi previsti ai commi  4, 5 e 6 sia per gli istituti oggetto di compensazione che per quelli che non hanno superato le relative percentuali.
 10.  Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i pediatri di  libera  scelta  devono  garantire,  dal  momento  dell'assunzione dell'incarico,  nel  proprio  studio  e  mediante  apparecchiature  e programmi informatici, la gestione della scheda sanitaria individuale e  la  stampa  prevalente  (non  inferiore al 70%) delle prescrizioni farmaceutiche  e  delle  richieste  di prestazioni specialistiche. Le apparecchiature  di  cui  sopra  devono  essere  idonee  ad eventuali collegamenti  con il centro unico di prenotazione e devono consentire l'elaborazione  dei  dati occorrenti per ricerche epidemiologiche, il monitoraggio  dell'andamento  prescrittivo  e la verifica di qualita' dell'assistenza.  Per  questo  e  fino  alla  stipula  degli  accordi regionali,   con   le   risorse  gia'  a  questo  destinate,  con  la corrispondente  riduzione  della  quota  capitarla  (lett  A  comma 1 articolo  58) e' corrisposta un'indennita' forfetaria mensile di Euro 77,47.
 11.  I  medici  gia' titolari di incarico a tempo indeterminato al momento della entrata in vigore del presente Accordo devono adempiere all'obbligo  di  cui  al  precedente  comma  10  nei tempi di seguito indicati:
 a) fino a 10 anni di anzianita' di specializzazione, al 1 Gennaio 2004, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo;
 b) da  10  a  20  anni  di  anzianita'  di specializzazione, al 1 Gennaio  2004,  entro  3  anni  dall'entrata  in  vigore del presente accordo;
 c) da  20  a  30  anni  di  anzianita'  di specializzazione, al 1 Gennaio  2004,  entro  5  anni  dall'entrata  in  vigore del presente accordo.
 12.  Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall'obbligo i medici   che   hanno  maturato  30  o  piu'  anni  di  anzianita'  di specializzazione, dalla data in vigore del presente accordo.
 13.   La  indennita'  per  il  collaboratore  di  studio  e/o  per l'infermiere professionale e' riconosciuta a ciascun medico, anche se operante  in  forma  associata. I relativi contratti di lavoro, salvo diversi  accordi  regionali, sono stipulati in rapporto ad un impegno orario minimo, per ogni singolo medico, come definito dalla normativa in vigore e fatte salve differenti determinazioni assunte nell'ambito degli   accordi  regionali.  Inoltre,  salvo  diverse  determinazioni regionali,  gli  assistiti  dei pediatri operanti in forma associata, non  sono  computati  nei  tetti  stabiliti  per l'incentivazione del personale di studio e del personale infermieristico.
 14.  In  attesa  o  in  mancanza  della  stipula dei nuovi accordi regionali,  ciascuna  regione  dispone,  dal  1.1.2004,  di ulteriori fondi,  derivanti  dal  50%  degli  aumenti  contrattuali determinati all'articolo   9  del  presente  accordo,  di  euro  2,03  annui  per assistito,  eventualmente  integrato  con  le risorse di cui ai punti antecedenti,  non  utilizzate nell'anno solare precedente. Tale fondo e'  aumentato  di 0,55 euro annui dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annui dal 31.12.2005.
 15.  Tali  fondi  costituiscono  una  quota  capitaria  regionale, distribuita dal 1.1.2004 a tutti i medici, ogni mese in ragione di un dodicesimo  delle  quote  previste al precedente comma finalizzata al governo  clinico.  Successivamente  alla  stipula  dei  nuovi accordi regionali ed in base a quanto dagli stessi stabilito, questa quota e' ripartita fra i medici secondo gli apporti individuali.
 16.  Gli  obiettivi da raggiungere da parte dei pediatri di libera scelta sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di quanto stabilito a livello di accordo regionale.
 17. I progetti devono essere realizzati tenendo conto del contesto di  riferimento  sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilita' del consumo delle risorse.
 18.  I  progetti  devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra  pari  e  di  revisione  di qualita', al fine di poter valutare i differenti   gradi  di  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati all'interno dei gruppi dai diversi medici aderenti.
 
 C - QUOTA VARIABILE PER COMPENSI SERVIZI CALCOLATA IN BASE AL TIPO ED  AI  VOLUMI  DI  PRESTAZIONE,  CONCORDATA  A LIVELLO REGIONALE E/O AZIENDALE, comprendente
 prestazioni  aggiuntive, assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico, vaccinazioni, prestazioni informatiche, possesso ed utilizzo di   particolari   standard   strutturali  e  strumentali,  ulteriori attivita' o prestazioni richieste dalle Aziende.
 1.  In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici pediatri  spetta  il  compenso  per  le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato B ed al relativo nomenclatore tariffario.
 2.  Sono  fatti  salvi  i  vigenti  accordi  regionali  in tema di rivalutazione  delle  tariffe per prestazioni previste dal D.P.R. 272 del 2000
 3.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  Accordi  regionali, ai pediatri   di   libera   scelta  sono  corrisposti  compensi  per  le prestazioni  di  assistenza domiciliare e ambulatoriale al cronico di cui  all'art. 51 e dei rispettivi allegati,e secondo quanto stabilito dagli  accordi  regionali.  L'entita'  complessiva  della  spesa  per compensi riferiti alle prestazioni di cui
 sopra  e'  definita  annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi effettivamente raggiunti, previo Accordo regionale.
 
 D - ACCORDI REGIONALI ED AZIENDALI.
 1.  Per  lo  svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni   come  disagiatissime  o  disagiate  a  popolazione  sparsa, comprese  le  piccole  isole,  spetta ai pediatri di libera scelta un compenso  accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate nell'ambito degli Accordi regionali.
 2.  E'  fatto  salvo  il  diritto  dei  pediatri, che alla data di pubblicazione  del  presente  accordo  operano  in zone disagiate, di mantenere,  quale compenso accessorio, il contributo mensile pattuito a livello regionale.
 3.  Gli  Accordi  regionali  possono  prevedere  lo svolgimento di ulteriori attivita', l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il  possesso  di  specifici  requisiti  di  qualita',  e  i  relativi compensi.
 
 E - ARRETRATI TRIENNIO 2001-2003.
 Le Regioni liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003 entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'ammontare risultante:
 a) dal  compenso  lordo  di  0,149  euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per ciascun mese, per il 2001;
 b) dal  compenso  lordo  di  0,149  euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per ciascun mese, per il 2002;
 c) dal  compenso  lordo  di  0,209  euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per ciascun mese, per il 2003.
 
 F - MODALITA' DI PAGAMENTO.
 1. I compensi di cui alla lettera A), sono corrisposti mensilmente in  dodicesimi  e  sono  versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo quello di competenza.
 2. I compensi di cui alle lettere B) e C) sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza.
 3.  Ai  fini  della  correntezza  del  pagamento  dei  compensi ai pediatri  di  libera scelta si applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
 
 ART.  59  -  CONTRIBUTI  PREVIDENZIALI  E  PER  L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA.
 1.  Per  i  pediatri  iscritti  negli  elenchi  della pediatria di famiglia  viene  corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente  Fondo  di  previdenza di cui all'art. 9, comma 2, punto 6 della  legge  29 giugno 1977, n. 349, pari al 15% di tutti i compensi previsti dal presente accordo, compresi quindi quelli derivanti dagli Accordi  regionali  o aziendali e delle Province autonome di Trento e Bolzano,  di cui il 9,375% a carico dell'Azienda e il 5,625% a carico del pediatra.
 2. L'aliquota di cui al precedente comma 1 decorre dal 1.1.2004.
 3.  I  contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di  previdenza  trimestralmente, con l'indicazione dei pediatri a cui si  riferiscono  e della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
 4.  Per  far  fronte  al  pregiudizio  derivante  dagli  eventi di malattia  e'  posto a carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,30%  (zero virgola trenta per cento) dei compensi relativi all'art. 58,  lett.  A  comma  1 e 9, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
 5.  Con  le  stesse cadenze del contributo previdenziale di cui al comma   1,  le  Aziende  versano  all'E.N.P.A.M.  il  contributo  per l'assicurazione  di  malattia  affinche'  provveda  a riversarlo alla compagnia   assicuratrice   con   la   quale  i  sindacati  firmatari dell'Accordo   avranno   provveduto   a  stipulare  entro  90  giorni dall'entrata  in  vigore  del  presente Accordo, a stipulare apposito contratto  di  assicurazione  mediante  procedura negoziale aperta ad evidenza pubblica.
 
 ART.  60  -  RAPPORTI TRA IL PEDIATRA CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA SANITARIA DELL'AZIENDA.
 1. Ai fini del corretto rapporto tra i pediatri di libera scelta e le  Aziende  sanitarie  locali  in merito al controllo della corretta applicazione  delle  convenzioni,  per  quel che riguarda gli aspetti sanitari,  ed  al  rispetto delle norme in essi contenute, le Regioni individuano,   secondo   la  legislazione  regionale  in  materia  di organizzazione  della  Azienda,  i  servizi  e le figure dirigenziali preposte.
 2.  I  pediatri  convenzionati  sono  tenuti  a collaborare con le suddette  strutture  dirigenziali  in  relazione  a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.
 
 ART. 61 - ATTIVITA' TERRITORIALI PROGRAMMATE.
 1.  Per  lo  svolgimento di attivita' normalmente di prevenzione e profilassi  a  livello  di  comunita',  indagini  epidemiologiche  ed educazione sanitaria, l'Azienda puo' attribuire ulteriori attivita' a tempo  determinato,  non  superiori  ad  un anno, a pediatri inseriti negli elenchi dei pediatri di libera scelta della Azienda medesima ed espressamente rinnovabili.
 2. Il servizio puo' essere attivato, su richiesta del coordinatore del   distretto  anche  per  servizi  di  coordinamento  di  progetti distrettuali  per  la  pediatria  di  libera scelta, coordinamento di studi  epidemiologici,  collaborazione  per  le attivita' limitate al settore   delle  attivita'  pediatriche,  direzione  di  dipartimenti materno  infantili.  L'attivita'  puo'  essere  affidata  a  tutti  i pediatri iscritti negli elenchi che ne facciano richiesta.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 
 NORMA FINALE N. 1
 1.  I  pediatri  che  alla  data di entrata in vigore del presente accordo  risultano  iscritti  negli  elenchi  dei  pediatri di libera scelta  delle  Aziende  sono  confermati  nel rapporto convenzionale, fatti salvi l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita' e il possesso dei requisiti prescritti.
 
 NORMA FINALE N. 2
 Le  Regioni  ed  Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie del presente  accordo  nelle  proprie articolazioni regionali sono tenute alla   sottoscrizione   ed   all'osservanza   dell'Accordo  regionale stipulato  ai  sensi dell'art. 10, comma 3. Nel caso in cui una delle parti,  Regione  od Organizzazioni sindacali regionali, non recepisca il suddetto Accordo, si applicano le disposizioni seguenti:
 a) in  caso  di  non  recepimento  ed applicazione da parte della Regione  interessata,  gli  aumenti  previsti  dall'art. 58, lett. B, continuano  ad  essere  erogati ai medici secondo quanto previsto dal comma 8, lett. B del medesimo articolo;
 b) in  caso  di  non sottoscrizione da parte delle Organizzazioni sindacali interessate gli aumenti previsti dall'art. 58, lett. B sono congelati in un fondo vincolato non alienabile e saranno erogati alla sottoscrizione  dell'Accordo  di cui all'art. 10, comma 3 oppure alla stipula degli Accordi regionali.
 
 NORMA FINALE N. 3
 Per l'anno 2004 la retribuzione dei pediatri di famiglia calcolata secondo  l'art.  41 del DPR 272/2000. A titolo di arretrato a ciascun pediatra  sono  corrisposte  le  quote di cui al punto A comma 7 e al punto  B  comma  5 dell'art. 58, per un totale di quota per assistito anno di curo 4,06 come definito all'art. 9.
 L'arretrato   sara'   calcolato   moltiplicando  il  numero  degli assistiti in carico al pediatra in ciascun mese per Euro 0,34.
 Le   cadenze   per  la  corresponsione  degli  arretrati  dovranno coincidere con quelle di cui al punto E dell'art. 58, nella misura di un terzo per rata.
 
 NORMA FINALE N. 4
 Con  riferimento  alla previsione di eleggere il proprio domicilio nella  zona assegnata il pediatra di famiglia gia' convenzionato alla data   di  entrata  in  vigore  del  presente  accordo  e'  sollevato dall'obbligo   della  residenza  previsto  dal  precedente  contratto collettivo.
 
 NORMA FINALE N. 5
 Fermo  restando il disposto di cui all'art. 1, commal6 del d.l. n. 324 del 1993, convertito nella legge 27 ottobre 1993 n. 423 il medico e'  reinserito  negli  elenchi  qualora  non  si  trovi  in una delle situazioni  di  incompatibilita'  di  cui  all'art.  17  del presente accordo.
 
 NORNA FINALE N. 6
 Ove nel testo del presente accordo si sia riferimento alla dizione pediatra  o  pediatra  di  libera  scelta  questa e' da intendersi al pediatra di famiglia.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 1
 1.  Premesso che l'art. 15-nonies, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  dispone  che  in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalita' di  attuazione  per  l'applicazione  di  quanto  sancito  al  comma 1 dell'articolo  medesimo,  e  che il Decreto Legislativo n. 254 del 28 luglio  2000,  all'art.  6  sospende l'efficacia di tali disposizioni fino  all'attuazione  dei provvedimenti collegati alle determinazioni della  commissione  che  dovra'  essere  istituita  con  decreto  del Ministro  alla salute, fino a quando non entrera' in vigore il limite di  eta'  stabilito  dall'art.  19,  comma 1, lettera a) del presente Accordo  Collettivo Nazionale, continua ad applicarsi l'art. 6, comma 1,  lettera  a) del  DPR  n.  613/96,  con  esclusione dell'ulteriore beneficio previsto dall'art. 16 del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 503.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 2
 1. In sede di prima applicazione, a seguito dell'entrata in vigore del  presente  Accordo, e' prorogata fino al 31.12.2006, la validita' della   graduatoria   regionale   approvata  nell'anno  2005,  avente validita' fino al 30.6.2006.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 3
 1.  I  procedimenti  disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore  del presente Accordo e fino alla costituzione del collegio di cui  all'art.  30  del  presente  Accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure previste dal DPR 272/2000.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 4
 1.  Gli  Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 272/2000,  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente Accordo,  conservano  i lore effetti giuridici ed economici fino alla durata  da  essi prevista o fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali ed Aziendali.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 5
 1.  Il  termine  di  tre anni di cui all'art. 19, comma 3, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 6
 Con  intese tra le parti firmatarie del presente Accordo e l'ENPAM sono  definite,  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, le previsioni di adeguamento del contributo previdenziale di cui all'art. 59 per gli anni successivi.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 Le  parti  si  impegnano  a monitorare gli effetti dell'assegno ad personam  introdotto quale meccanismo di superamento degli incrementi automatici del compenso correlati all'anzianita' di laurea ai fini di un suo eventuale perfezionamento nel successivo Accordo Nazionale.
 |  |  |  | ALLEGATI        ALLEGATI. Allegato A      Domanda di partecipazione alla graduatoria
 regionale di PdF
 Allegato B      Prestazioni aggiuntive
 Allegato C      Procedure tecniche per l'applicazione
 del rapporto ottimale
 Allegato D      Scheda di accesso in ospedale
 Allegato E      Assistenza domiciliare ai bambini con
 patologia cronica
 Allegato E bis  Assistenza ambulatoriale ai bambini con
 patologia cronica
 Allegato F      Regolazione dei rapporti economici tra
 pediatra titolare e pediatra sostituto
 Allegato G      Incentivazione per insediamento in zone disagiate
 Allegato H      Certificazioni sportive
 Allegato I      Dichiarazione informativa
 Allegato L      Progetto Salute Infanzia
 ALL. A)
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GRADUATORIA REGIONALE
 DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA VALIDA PER IL PERIODO:
 Alla Regione
 
 Marca da
 bollo
 ll sottoscritto Dott..............................................
 Nato a ................................... prov. .................
 il           ...................           Codice          Fiscale .............................
 Comune    di    residenza   ..............................   Prov. ..........
 Indirizzo  ...................................  n.  ...  C.A.P. n. .... Tel. ....................................
 
 CHIEDE
 
 di  essere  inserito  nella  graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per il periodo:
 ACCLUDE
 N.     ....................     dichiarazioni    sostitutive    di certificazione
 N.   ....................   dichiarazioni   sostitutive  dell'atto notorio
 N. .................... certificati
 
 Data .................................
 Firma .....................................
 CAPITOLO 2
 CAPITOLO 3
 CAPITOLO 4
 CAPITOLO 5  FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA VALIDA PER IL PERIODO:
 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
 Esente da
 Imposta di bollo
 
 Il              sottoscritto             Dott.             Cognome .....................................                            Nome ................................
 C.F. ..............................................
 ai  sensi  e agli effetti dell' art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.  15  come modificato e integrato dall'art. 2 del D.P.R. n. 403 del 20  ottobre  1998 recante il regolamento di attuazione degli articoli 1,  2  e  3  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
 
 DICHIARA
 DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI TITOLI DI SERVIZIO
 
 1.   Attivita'   di   specialista   pediatra   di   libera  scelta convenzionato  ai sensi dell'art. 48 della legge n.833/78 e dell'art. 8 - comma 1 - del decreto legislativo 502/92 e 517/93 compreso quella svolta  in qualita' di associato o di sostituto ( 0.20 punti per mese di attivita' );
 dal .........................         al .........................
 presso .........................
 dal .........................         al .........................
 presso .........................
 dal .........................         al .........................
 presso .........................
 
 2.  Attivita'  di  sostituzione per attivita' sindacale ( 0.20 per mese di attivita);
 dal   ..........   al   .........   medico *   ...........  A.S.L. ..........
 dal   ..........   al   .........   medico  ..............  A.S.L. ..........
 dal   ..........   al   .........   medico  ..............  A.S.L. ..........
 -----------------------------
 *inserire il nome del medico sostituito
 
 3.  Attivita'  professionale  svolta  presso  strutture  sanitarie pubbliche (0.05 punti per mese di attivita' )
 dal ...........al ......... Struttura ............................
 dal         ..........        al        .........        Struttura .............................
 dal         ..........        al        .........        Struttura .............................
 4.  Servizio  effettivo  con  incarico a tempo indeterminato nella medicina  dei  servizi  o svolto, anche a titolo di sostituzione, nei servizi   di   guardia   medica,   di   continuita'  assistenziale  o nell'emergenza  sanitaria  territoriale  in forma attiva ( 0.10 punti per  mese  ragguagliato  a 96 ore di attivita)  *** - vedi allegato A per la compilazione ****
 5.  Attivita'  medica  nei  servizi di assistenza stagionale nelle localita'  turistiche,  organizzate dalle Regioni o dalle UU.SS.LL. ( 0.10 per mese )
 A.S.L. ................... dal .............. al ................
 A.S.L. ................... dal .............. al ................
 6.  Attivita'  di  specialista pediatra svolta all'estero ai sensi della legge 9 febbraio 79, n. 38, della legge 10 luglio 1960, n. 735, e  successive  modificazioni  e del decreto ministeriale 1° settembre 1988, n.430 ( 0.10 punti per mese di attivita' )
 dal         ............        al        ..........        Presso .............................
 dal        ............        al        ...........        Presso ............................
 dal        ............        al        ...........        Presso ............................
 
 Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.(1 )
 
 Luogo  e  data ................................................... (2) Firma del dichiarante .................................
 ------------------------------------
 (1) Ai  sensi  dell'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive  modificazioni  e integrazioni, le dichiarazioni mendaci e la falsita' negli atti, sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade   dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 (2) Ai  sensi  dell'art.  2  -  comma 11- della legge 16 giugno 1998,  n.191,  la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione se la  dichiarazione  di  atto  notorio  e'  inviata  unitamente a copia fotostatica,  ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore.
 Informativa  resa  all'interessato  per  il  trattamento  di  dati personali.
 Ai  sensi  dell'art.  10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e in relazione  ai dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
 1.  Il  trattamento  a  cui  saranno  sottoposti  i dati personali richiesti  e'  diretto  esclusivamente  all'espletamento  da parte di questa  Amministrazione  della formazione della graduatoria regionale di pediatria di libera scelta valida per il periodo :
 2.   Il   trattamento   viene   effettuato  avvalendosi  di  mezzi informatici;
 3.  Il  conferimento  dei  dati  personali  risulta necessario per svolgere  gli  adempimenti  di  cui  sopra  e  , pertanto, in caso di rifiuto, Ella non potra' essere inserito in detta graduatoria;
 4.  I  dati  personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione
 5.  L'art.  13  della  citata  legge  Le conferisce l'esercizio di specifici  diritti,  tra  cui  quelli  di  ottenere  dal  titolare la conferma  dell'esistenza  o  meno  di propri dati personali e la lore comunicazione   in   forma   intelligibile;   di   avere   conoscenza dell'origine  dei  dati nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento;
 CAPITOLO  6 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE DI PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA VALIDA PER IL PERIODO:
 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
 - AUTOCERTIFICAZIONE -
 
 Esente da
 Imposta di bollo
 
 Il              sottoscritto             Dott.             Cognome .....................................
 Nome             ................................             C.F. ........................
 
 ai  sensi  e agli effetti dell' art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n.  15  come modificato e integrato dall'art. 1 del D.P.R. n. 403 del 20  ottobre  1998 recante il regolamento di attuazione degli articoli 1,  2  e  3  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
 
 DICHIARA
 
 1. Di essere iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di
 .................................. dal ....................*
 2.  Di essere stato iscritto all'Ordine dei medici della Provincia di ..................................... dal ........................ Al  ........................ e all'Ordine dei (.....................) medici  della  Provincia  di ........................................ dal .............. al .............
 3.  Di  essere  in  possesso  del  diploma di laurea in medicina e chirurgia  conseguito presso l'Universita' di ....................... in data ............... con voto ..................
 4.  Di  essere in possesso della specializzazione o libera docenza in pediatria
 5.   Specializzazione/   libera   docenza   in  .................. conseguita
 il                   .....................                  presso ...................................
 Specializzazione/    libera    docenza   in   .................... conseguita           Il           ..................           Presso ...................................
 6.  Di  aver svolto il servizio militare di leva o sostitutivo nel servizio  civile  dopo  il  conseguimento  del  diploma  di laurea in medicina   dal   ..............  Al  ................................ presso ....................................
 7.  Di essere in possesso del tirocinio abilitante svolto ai sensi della  Legge n. 148 del 18 aprile 1975 conseguito il ................ presso ...............................................
 8.  Di  essere  in  possesso del titolo di animatore di formazione riconosciuto  dalla  Regione  conseguito  il  ................ Presso .................................
 ---------------------------
 *  punti 0,01 per mese di iscrizione. Il punteggio e' raddoppiato, punti  0,02  per  mese  di  iscrizione negli albi professionali della regione ove e' presentata la domanda.
 Dichiara che le notizie sopra riportate corrispondono al vero. (1 )
 Data         .........         Firma        del        dichiarante ..............................
 (Non        soggetta        ad autenticazione)
 
 (1) Ai  sensi  dell'art.  26  della  Legge  4 Gennaio 1968, n.15 e successive  modificazioni  e integrazioni, le dichiarazioni mendaci e la  falsita'  in  atti, sono puniti dal codice penale. Il dichiarante decade   dai  benefici  eventualmente  conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 CAPITOLO  7  AVVERTENZE  ED  ISTRUZIONI  PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE.
 I  pediatri  che  aspirano  ad  essere  inseriti nella graduatoria regionale di pediatria di libera scelta devono possedere alla data di scadenza   del   termine  per  la  presentazione  della  domanda  (31 gennaio) i seguenti requisiti :
 - Iscrizione all'Albo Professionale.
 - Essere  in possesso del diploma di specializzazione o attestato di libera docenza in una delle seguenti discipline:
 1. pediatria;
 2. clinica pediatrica;
 3. pediatria e puericultura;
 4. patologia clinica pediatrica;
 5. patologia neonatale;
 6. puericultura;
 7. pediatria preventiva e sociale.
 La  domanda,  in regola con le vigenti leggi in materia di imposta di  bollo,  deve  essere  spedita a mezzo raccomandata o consegnata a mano entro e non oltre il 31 gennaio alla Regione
 Per l'accoglimento della domanda fara' fede il timbro postale o il timbro apposto dall'ufficio protocollo se consegnata a mano.
 Ai  fini della graduatoria sono valutati solo i titoli di servizio posseduti alla data del 31 dicembre.
 Per  accelerare  le procedure di controllo sulla veridicita' della dichiarazione   sostitutiva   dell'atto   notorio,   il  medico  puo' trasmettere   una  copia  fotostatica,  anche  non  autenticata,  dei certificati di servizio di cui sia gia' in possesso.
 Il  medico che sia gia' stato iscritto nella graduatoria regionale valida per il periodo, deve dichiarare solo il possesso dei titoli di servizio acquisiti nel corso dell'anno nonche' di eventuali titoli di servizio non presentati nella graduatoria valida per il periodo:.
 
 ALLEGATO " A "
 Dott. Cognome ...................................
 nome ......................................
 C.F. ..............
 Servizio  effettivo  con  incarico  a  tempo  indeterminato  nella medicina  dei  servizi  o  svolto, anche a titolo di sostituzione nei servizi   di   guardia   medica,   di   continuita'  assistenziale  o nell'emergenza sanitaria territoriale in forma attiva. (0.10 per mese ragguagliato a 96 ore mensili di attivita)*
 ANNO ................
 Azienda                      Sanitaria                      Locale ..........................................
 Gennaio    dal    ................    al    ................   ore ..............
 Febbraio    dal    ...............    al    ................   ore ..............
 Marzo    dal    ..................    al    ................   ore ..............
 Aprile    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Maggio    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Giugno    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Luglio    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Agosto    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Settembre    dal    ..............    al    ................   ore ..............
 Ottobre    dal    ................    al    ................   ore ..............
 Novembre    dal    ...............    al    ................   ore ..............
 Dicembre    dal    ...............    al    ................   ore ..............
 ---------------------------------
 *per  inserire  ulteriori  periodi  di attivita' il medico puo' fotocopiare una o piu' volte l'allegato "A
 ANNO ...................
 Azienda                      Sanitaria                      Locale ...................................................................
 Gennaio    dal    ................    al    ................   ore ..............
 Febbraio    dal    ...............    al    ................   ore ..............
 Marzo    dal    ..................    al    ................   ore ..............
 Aprile    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Maggio    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Giugno    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Luglio    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Agosto    dal    .................    al    ................   ore ..............
 Settembre    dal    ..............    al    ................   ore ..............
 Ottobre    dal    ................    al    ................   ore ..............
 Novembre    dal    ...............    al    ................   ore ..............
 Dicembre    dal    ...............    al    ................   ore ..............
 
 Firma ........................
 Allegato B
 
 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
 
 1.  Le  prestazioni aggiuntive eseguibili dai pediatri sono quelle elencate   in   calce   al  presente  allegato  B,  nel  nomenclatore tariffario.
 2.     Salvo     che     sia     diversamente     previsto     dal nomenclatore-tariffario,   le   prestazioni  di  particolare  impegno professionale  sono  eseguite nello studio professionale del pediatra di  famiglia  o a domicilio dell'utente a seconda delle condizioni di salute del paziente.
 3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al punto 1) lo studio professionale  del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando  il  potere-dovere  dell'Azienda  di  esercitare  i previsti controlli  sull'idoneita'  dello  studio  professionale, il medico e' tenuto  a  rilasciare  apposita  dichiarazione  scritta  indicante le prestazioni  per  la  effettuazione  delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.
 4.   Ai  fini  del  pagamento  dei  compensi  per  le  prestazioni aggiuntive  il  medico  e'  tenuto  ad  inviare entro il giorno 15 di ciascun  mese  il  riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese  precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare nome,   cognome,  indirizzo  e  numero  del  libretto  di  iscrizione dell'assistito.
 Se  la  prestazione  aggiuntiva  e' eseguita previa autorizzazione sanitaria   dell'Azienda,   alla   distinta   deve   essere  allegato l'originale  dell'autorizzazione stessa sul quale il medico, per ogni singola   prestazione   eseguita,   deve   far   apporre   la   firma dell'assistito  che  ne  ha beneficiato o, in caso di impedimento, di chi ha assistito alla avvenuta prestazione.
 5. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro  il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.
 6.  Qualora  il  ritardo  sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso  sara' esaminato ai fini del pagamento tra l'Ente erogatore e il sanitario interessato.
 7.  Al  pediatra  spettano i compensi omnicomprensivi indicati nel nomenclatore-tariffario. Fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 2, nessun  onere  a  qualsiasi  titolo  puo' far carico all'assistito. I compensi  per  le  prestazioni  aggiuntive  sono corrisposti entro il secondo  mese successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4).
 8.  Le Regioni e le OO.SS. firmatarie, nelle proprie articolazioni regionali,  si  impegnano,  al  compimento  del sesto mese successivo all'entrata  in vigore del presente accordo, a verificare l'andamento degli  oneri  conseguenti  alle  prestazioni  in  oggetto  e  qualora riscontrino  oneri  aggiuntivi  senza  corrispondenti  diminuzioni di spese  per  il medesimo titolo in altri settori si impegnano altresi' ad un protocollo integrativo di revisione dell'istituto in oggetto.
 
 NOMENCLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI AGGIUNTIVE
 A) PRESTAZIONI TERAPEUTICHE
 ......................................................Dall' 1/2001
 1. Sutura di ferita superficiale 3,36
 2. Rimozione di punti di sutura e medicazione................12,34
 3. Fleboclisi(unica: eseguibile in caso di intervento
 di urgenza) .................................................12,34
 4. Tamponamento nasale anteriore .............................5,63
 5. Rimozione tappo di cerume .................................7,18
 6. Rimozione di corpo estraneo ...............................7,18
 7. Prima medicazione (*).....................................12,34
 8. Medicazioni successive ....................................6,15
 9. Toilette di perionichia supporata ........................12,34
 10. Riduzione della pronazione doloresa dell'ulna ...........10,23
 11.   Riduzione  della  sublussazione  articolare  scapolo-omerale ................................................................15,91
 12. Terapia iniettoria desensibilizzante (per seduta) ........9,24
 13. Asportazione di verruche .................................8,68
 14. Iniezione endovenosa .....................................6,15
 15 Trattamento provvisorio di frattura o lussazione
 mediante immobilizzazione con materiale idoneo
 - piccoli segmenti .........................................12,96
 - grandi segmenti ..........................................17,25
 16. Frenulectomia linguale ..................................14,67
 17. Cateterismo vescicale ....................................9,09
 18. Drenaggio di ascesso sottocutaneo .......................37,18
 PRESTAZIONI ESEGUIBILI CON AUTORIZZAZIONE SANITARIA
 19. Boel test ...............................................21,43
 20. Screening per l'ambliopia ...............................21,43
 (*) per  la  prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non  precedentemente  medicata.  In  caso  di  sutura  si aggiunge la relativa tariffa.
 
 B) VACCINAZIONI  Nell'ambito di programmi vaccinali concordati con Azienda o Regione.
 
 C) PRESTAZIONI DI TIPO DIAGNOSTICO DI NORMA ESEGUIBILI NELL'AMBITO DI ACCORDI REGIONALI
 1.  Gli  accordi  regionali  possono  prevedere lo svolgimento, da parte  del  medico  o  della  associazione  di medici, di prestazioni aggiuntive  retribuite,  sia  singole  per il chiarimento del quesito diagnostico  od  il  monitoraggio  delle  patologie, che programmate, nell'ambito  di  un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi  assistenziali  o di quant'altro venga concordato, correlato alle attivita' previste dall'art. 14.
 2.  A  titolo  esemplificativo  si  individuano alcune prestazioni correlate alle attivita' di cui all'art. 14, comma 4:
 1. Conta leucocitaria (con microscopio e camera di Burker)
 2. Esame microscopico urine ( con microscopio e camera di Burker)
 3. PCR
 4. MicroVES
 5. Agglutinine a frigore
 6. Ricerca SBEGA
 7. Prelievo di sangue capillare
 8. Prelievo di sangue venoso
 9. Prelievo microbiologico
 10. Test alla luce di Wood
 11. Prick test
 12. Otoscopia pneumatica
 13. Impedenzometria
 14. Audiometria tonale
 15. Scoliometria
 16. Spirometria
 17. Terapia aerosolica
 18. Urine completo (stick)
 19. Urinocultura
 20. Emocromo
 21. Colesterolo
 22. Trigliceridi
 23. IgE
 24. Podoscopia
 25.Test per cecita' ai colori
 26. Cover Test
 27. Tavole optometriche
 28. Riflesso rosso
 29. Test rapido per influenza
 30. Test rapido per rotavirus
 31. Test rapido per adenovirus
 32. Test rapido per mononucleosi infettiva
 33. Pulsiossimetria
 34. Ecg
 35. Ecografia anche
 36. Ecografia addome
 37. Ecografia cute e sottocutaneo
 38. Test di Denver
 39. Screening per autismo (CHAT)
 40. PICS-IV (diagnosi dei disturbi dirompenti del comportamento)
 41. Attivita' collegata al DMS IV
 ALLEGATO C
 
 PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE
 1.   Stabilito   per   determinazione   della   Regione   l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.
 2. Si procede in questo modo.
 3.  Si  stabilisce  quale  e'  la popolazione 0-6 anni nell'ambito risultante alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 4.   A  parte  si  prende  l'elenco  dei  pediatri  gia'  operanti nell'ambito in questione.
 6.   Ad   ogni   medico   viene   attribuito  un  valore  ai  fini dell'applicazione del rapporto ottimale.
 7. Esso sara':
 uguale  a  600  per  tutti  colore  che  usufruiscono  della quota individuale o che hanno un massimale superiore a 600;
 8.  Fatta  la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti valido al fine dell'applicazione del rapporto ottimale.
 9.  La  zona e' carente se il risultato della sottrazione comporta un  numero  superiore  a  300  e  si inserira' un medico per ogni 600 abitanti  o  frazione superiore a 300 in relazione al risultato della sottrazione.
 10. Esempio
 Ambito  territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.050 abitanti  al  fine  dell'applicazione  del rapporto ottimale abitanti 6.050.
 Ambito  territoriale 52.000 abitanti; popolazione pediatrica 6.050 abitanti. Al fine del rapporto ottimale:
 Popolazione pediatrica 6.050.
 Medici inseriti nell'ambito:
 2 a 1000 scelte di massimale
 valgono 600                    1.200    (2 x 600)
 6 a 800 scelte di massimale
 valgono 600                    3.600    (3 x 600)
 Totale 4.800
 La zona e' carente: 6.050 - 4.800 = 1.250
 Devono essere inseriti 2 pediatri
 ALLEGATO D)
 
 SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE
 
 Caro collega,
 invio in ospedale ...1... Paziente signor ................
 ..........................................................
 1) Motivo del ricovero
 .................................................................. .
 2) Accertamenti  eventualmente  effettuati  e terapia praticata in atto ...................................................................
 .................................................................. .
 3) Dati        estratti        dalla        scheda       sanitaria ...................................................................
 .................................................................. .
 .................................................................. .
 .................................................................. .
 Sono   disponibile,   previo  contatto  telefonico,  ad  ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero.
 Ti  segnalo  l'opportunita'  che  al  termine  del ricovero mi sia cortesemente  inviata,  in  busta  chiusa,  un  esauriente  relazione clinica.
 .............................. Li' .................
 Dott. ............................................
 Recapito telefonico .........................................
 ALLEGATO E)
 
 ASSISTENZA DOMICILIARE AI BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA
 Art. 1 DEFINIZIONE
 
 1.  L'Assistenza ai bambini con patologia cronica e' costituita da un  complesso di prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative ,  socio-assistenziali,  rese al domicilio del bambino e orientate in maniera  da  poter garantire il raggiungimento di specifici obiettivi di  benessere, secondo piani di assistenza individualizzati, definiti anche con la partecipazione di piu' figure professionali.
 Consente   altresi'   di  garantire  un  effettivo  supporto  alle famiglie,  attraverso interventi di natura assistenziale mirate anche ad  evitare  il ricovero del bambino o la sua istituzionalizzazione . Consente  infine  una presa in carico "globale del paziente" da parte dei  servizi  territoriali,  attraverso la definizione di percorsi di cura  e  assistenza  concordati  con  le Unita' Operative Aziendali e mirati  al  superamento dei momenti "critici" per il bambino e per la famiglia.
 2.  L'Assistenza domiciliare a bambini con patologia cronica (adi; adp) di  cui  all'art.  51  lett.  a) e  b) e'  svolta assicurando al domicilio  del  paziente,  con  le  modalita'  e le cadenze temporali definite  nel  programma  concordato con il Responsabile di distretto per effettuare:
 - monitoraggio   dello   stato   di   salute  dell'assistito  con particolare  riferimento  alla  diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica;
 - controllo dello sviluppo psicofisico del bambino;
 - predisposizione  ed  attivazione  di  programmi individuali con carattere   di  prevenzione  o  di  riabilitazione  e  lore  verifica periodica;
 - indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e specifici programmi terapeutici;
 - attivazione  di  un  sistema  di  rilevazione  che  consenta la realizzazione  di  "  registri  specifici  per  patologie" in modo da fornire dati oggettivi circa l'impatto epidemiologico della patologia nello specifico territorio ;
 - individuazione  di  un  riferimento  unico  anche  per le altre figure  professionali  o equipe socio sanitari che operano nella AUSL in  modo da fornire un coordinamento agli interventi di prevenzione , trattamento e riabilitazione socio sanitaria nel suo complesso.
 Art.2 OBIETTIVI
 
 Gli obiettivi del Servizio sono:
 1.  Aumentare  il  livello  di  integrazione sociale del minore e della  famiglia  eliminando  il  rischio  di  istituzionalizzazione o riducendo  lo stesso per i periodi strettamente necessari a garantire programmi riabilitativi.
 2.   Il   contenimento  delle  complicanze  invalidanti  di  tipo irreversibile .
 3. La promozione della permanenza dei minori in famiglia.
 4. La razionalizzazione degli interventi diagnostici, terapeutici e  riabilitativi in piccoli pazienti con riacutizzazione di patologie croniche.
 5.   L'avvio   di   interventi   di   dimissione   protetta   e/o ospedalizzazione domiciliare.
 6. La riduzione ricoveri impropri nonche' dell'utilizzo improprio dei servizi ospedalieri .
 7. La creazione di reti di servizi tra lore fortemente integrati, afferenti  al  sistema  sanitario  e  a quello socio-assistenziale di competenza comunale, in grado di assumere, anche mediante l'uso delle piu' moderne tecnologie, la responsabilita' di gestire i problemi del bambino "fragile" .
 Art. 3 DESTINATARI DELL'ASSISTENZA
 
 1.  Fatta salva diversa determinazione regionale nell'ambito degli accordi  decentrati,  il servizio viene attivato nel caso di pazienti affetti  da  patologie  di rilevante interesse sociale che di seguito sono elencate:
 - asma grave;
 - fibrosi cistica;
 - malattie cromosomiche e o genetiche invalidanti;
 - sindrome di down;
 - cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico;
 - artropatie con grave limitazione funzionale;
 - artrite reumatoide giovanile;
 - patologie oncoematologiche;
 - cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
 - tetraplegia;
 - autismo e altre psicosi;
 - epilessie;
 - immunodeficienza congenite ed acquisite;
 - acquisita;
 - diabete mellito;
 - neonati a rischio di deficit neurosensoriali:
 - bambini  con  gravi  situazioni di disagio socio-familiare (es. figlio  di  tossicodipendenti,  famiglia  non  responsabile,  bambino violato) o gia'
 sottoposti  a  provvedimenti  tutelari  da parte del tribunale dei minori
 Art.4 PROCEDURE PER L'ATTIVAZIONE DELL'ASSISTENZA
 
 1.  Il  servizio  e'  attivato  dal  pediatra  di  concerto con il responsabile dell'assistenza sanitaria del Distretto di residenza del paziente anche su segnalazione di:
 - il  responsabile  dell'Unita'  Operativa  ospedaliera  all'atto della dimissione;
 - servizi sociali;
 - familiari del paziente.
 2.  Per  ogni  singolo  paziente  il pediatra propone un programma articolato  di  interventi socio sanitari. Tale programma deve essere concordato con il Responsabile del Distretto e dovra' contenere anche gli  interventi  demandati,  per competenza, ad altri operatori della Azienda, nonche' i momenti di verifica degli interventi stessi.
 3.  Il  dirigente  del Distretto comunica l'ingresso in assistenza integrata del paziente entro 48 ore.
 4.  Il  pediatra  di  libera  scelta, nell'ambito degli interventi assistenziali :
 - ha la responsabilita' unica e complessiva del paziente;
 - assicura gli interventi ambulatoriali e domiciliari ai pazienti destinatari  dell'intervento,  con le modalita' e le cadenze previste dal programma concordato;
 - tiene  la  scheda  degli accessi fornita dall'Azienda presso il domicilio del paziente sulla quale vengono riportati gli interventi.
 5. Previo Accordo con il Dirigente del distretto:
 - attiva le eventuali consulenze specialistiche;
 - attiva  gli interventi infermieristici, riabilitativi e sociali programati;
 - coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
 Art.5 COMPENSO ECONOMICO
 .spr;  1. Al pediatra oltre all'ordinario trattamento economico e' corrisposto  un  compenso  omnicomprensivo  a  quota  variabile di £. 18,90,  per  ogni  accesso  domiciliare,  per  bambino  con patologia cronica.
 2.  La liquidazione deve avvenire entro il secondo mese successivo al  termine  del  programma,  che  viene  definito con durata massima annuale.  La  documentazione  degli interventi eseguiti e' presentata all'Azienda  secondo  le  modalita'  e  i  tempi concordati a livello regionale.
 3.  I  compensi  di  cui al comma 1) possono essere incrementati a seguito   di  specifici  accordi  aziendali  che  tengono  conto  del raggiungimento  di  predefiniti  obiettivi relativi alle patologie di cui al presente allegato.
 Art. 6 DOCUMENTAZIONE DI DISTRETTO
 
 1.  Presso ogni Distretto, e' curata la tenuta di un fascicolo per ciascun  medico  pediatra che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.
 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti e modelli per l'assistenza domiciliare in ordine alfabetico.
 Art. 7 VERIFICHE
 
 1.  Il  dirigente  medico  responsabile  del  competente  servizio dell'Azienda e i responsabili distrettuali delle attivita' sanitarie, possono  in  ogni  momento  verificare  l'effettiva  erogazione delle prestazioni previste nei programmi di assistenza.
 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in Accordo con il medico pediatra.
 3. L'assistenza puo' essere non attivata o sospesa, motivatamente, sia  dal medico pediatra che dall'Azienda, salvaguardando comunque le esigenze socio sanitarie del paziente.
 Art. 8 INTESE DECENTRATE
 
 1.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei differenti contenuti e modalita' di attuazione del presente allegato
 ALLEGATO E-bis
 ce; ASSISTENZA AMBULATORIALE A BAMBINI CON PATOLOGIA CRONICA
 Art.1
 
 L'Assistenza   ambulatoriale   a  bambini  con  patologia  cronica (aap) di  cui all'art. 51, comma 1, lettera c), e' svolta assicurando presso  l'ambulatorio  del  pediatra dei controlli clinici periodici: settimanali  o quindicinali o mensili o a scadenze temporali definite in relazione alle eventuali esigenze del paziente per:
 - Monitoraggio   dello   stato   di   salute  dell'assistito  con particolare  riferimento  alla  diagnosi precoce dei possibili eventi invalidanti correlati con la specifica patologia cronica;
 - Controllo dello sviluppo psicofisico del bambino;
 - Predisposizione  ed  attivazione  di  programmi individuali con carattere   di  prevenzione  o  di  riabilitazione  e  loro  verifica periodica;
 - Indicazione ai familiari circa eventuali trattamenti dietetici, particolari bisogni diagnostici e specifici programmi terapeutici;
 - Attivazione  di  un  sistema  di  rilevazione  che  consenta la realizzazione  di  "  registri  specifici  per  patologie" in modo da fornire dati oggettivi circa l'impatto epidemiologico della patologia nello specifico territorio ;
 - Individuazione  di  un  riferimento  unico  anche  per le altre figure  professionali  o equipe socio sanitari che operano nella AUSL in  modo  da fornire un coordinamento agli interventi di prevenzione, trattamento e riabilitazione socio-sanitaria nel suo complesso.
 Art. 2
 
 Attivazione del servizio Ambulatoriale
 1.  Fatta salva diversa determinazione regionale nell'ambito degli accordi  decentrati,  il servizio viene attivato nel caso di pazienti affetti  da  patologie  di rilevante interesse sociale che di seguito sono elencate:
 - Allergie gravi
 - Asma
 - Fibrosi cistica
 - Malattia celiaca
 - Malattie cromosomiche e o genetiche
 - Sindrome di down
 - Cardiopatie congenite a rischio di scompenso emodinamico
 - Gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione
 - Artrite reumatoide giovanile
 - Patologie oncoematologiche
 - Cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi
 - Tetraplegici
 - Disturbi del comportamento
 - Epilessie
 - Immunodeficienza congenita e acquisita
 - Diabete mellito
 - Neonati  a  rischio  di  deficit  neurosensoriali  (secondo  il percorso allegato)
 -
 - Bambini  con  gravi  situazioni di disagio socio-familiare (es. figlio  di  tossicodipendenti,  famiglia  non  responsabile,  bambino violato) o  gia'  sottoposti  a  provvedimenti  tutelari da parte del tribunale dei minori.
 Art.3
 
 Le  Regioni,  nell'ambito  degli accordi decentrati definiscono le procedure  per  l'attivazione dell'assistenza, i compensi economici e le  modalita'  di  pagamento.  Di  seguito  si fornisce un esempio di modalita' organizzative:
 1.   La   segnalazione   del   caso  abbisognevole  di  assistenza ambulatoriale  puo'  essere  effettuata dal pediatra di famiglia, dai competenti servizi sanitari e sociali e dalle famiglie.
 2.  L'esame  del  programma  da parte del medico dell'Azienda deve avvenire  entro  7  giorni  dalla  segnalazione effettuata secondo le modalita'  di  cui  sopra  al  Distretto  competente  per  territorio riferito  alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro   il  termine  innanzi  indicato,  salvi  eventuali  successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
 3.  Al  pediatra  oltre  all'ordinario  trattamento  economico  e' corrisposto  un  compenso  omnicomprensivo  nella  misura  di  regola ammontante a € 18,90 per accesso.
 4.  Gli  accessi  devono  essere  effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
 5.  In  caso  di  ricovero  ospedaliero  in  strutture sanitarie o sociali   al   fine  di  garantire  la  continuita'  assistenziale  e l'auspicata   integrazione  funzionale  tra  la  rete  di  assistenza territoriale  e  la  struttura  di  ricovero,  per  ogni  accesso, al pediatra  verra'  corrisposto  il  compenso previsto nel comma 1. del presente articolo.
 6.   Per  la  liquidazione  dei  compensi  il  medico  segnala  al distretto,   entro   10  giorni  del  mese  successivo  a  quello  di effettuazione  della  prestazione,  tramite  apposito  riepilogo,  il cognome   e   nome   dell'assistito   e   il   numero  degli  accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
 7.  La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione  delle  prestazioni,  che  deve sempre essere documento alla Azienda nei tempi previsti.
 ALLEGATO F)
 REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA PEDIATRA TITOLARE
 E PEDIATRA SOSTITUTO NEI CASI DI SOSTITUZIONE VOLONTARIA
 
 1.  Fermi  gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 36,   i  rapporti  economici  tra  medico  sostituto  e  quello  gia' sostituito,  chiunque  tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono regolati tenendo conto dell'uso delle attrezzature e delle altre spese  oltre  che  della  maggiore  o  minore  morbilita' legata alla stagione.  Non e' consentito al sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
 2.  L'onorario  spettante  al medico sostituto e' calcolato, sulla base  di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 55% del  compenso di cui alla lettera A, commi 1 e 9 dell'articolo 58 del presente  Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
 3.  Individuata  convenzionalmente  nel 20% la variazione relativa alla  maggiore  o  minore  mobilita',  i  compensi  di cui al comma 2 spettano, per i primi 30 giorni, integralmente al medico sostituto se relativi  a  sostituzioni  effettuate  nei  mesi  di  aprile, maggio, ottobre  e  novembre;  se  relativi  ai  mesi  di  dicembre, gennaio, febbraio  e marzo essi sono maggiorati del 20% con oneri a carico del titolare  e  ridotti  del  20% se relativi ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
 4.  Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall'art. 58, lett.  C,  comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
 5.  Qualora  il  pediatra  intenda  avvalersi della collaborazione professionale  di medici con compenso orario, tale compenso e' pari a quello  previsto per le attivita' orarie di continuita' assistenziale aumentato  del  50%  se  il  sostituto  e' specialista in pediatria o disciplina equipollente.
 6.  Qualora  il medico sostituto non sia in possesso del titolo di specializzazione  in  pediatria,  i  rapporti  economici  di  cui  al presente   articolo  verranno  regolati  secondo  le  norme  previste dall'Accordo  della  Medicina  Generale.  Al  medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
 ALLEGATO G)
 
 INCENTIVAZIONE PER INSEDIAMENTO IN ZONE DISAGIATE
 
 1.  Sono considerate disagiate le zone che permangono scoperte per oltre  1  anno dalla pubblicazione della carenza o in base agli altri criteri  individuati nell'ambito degli accordi regionali dall'Azienda per  particolari  difficolta'  oro-geografica comprese le isole o per popolazione pediatrica rarefatta e sparsa e per specifiche condizioni di disagio e difficolta' di espletamento dell'attivita'.
 2. L'insediamento del pediatra viene incentivato mediante:
 a) la  messa  a  disposizione da parte della Regione di struttura ambulatoriale a costo ridotto
 b) l'utilizzazione   del   pediatra  per  attivita'  territoriali programmate  nei limiti dell'attivita' globalmente consentita e anche in deroga ai limiti temporali di cui all'art. 61, comma 1;
 c) l'incremento  economico  di cui all'art. 58 lett. D, comma 1 e 2.
 All. H
 CERTIFICAZIONI SPORTIVE
 Tra  i  compiti  dei Pediatrici libera scelta, retribuiti in quota capitarla,  rientrano le certificazioni per le attivita' sportive non agonistiche  in  ambito  scolastico  (punti  a e c dell'art. 1 del DM 28/2/83),  e  cioe'  le  certificazioni per attivita' fisico-sportive organizzate  dagli  organi  scolastici  nell'ambito  delle  attivita' parascolastiche, per le attivita' inserite nei P.O.F. ( Piani Offerte Formative   ) e   per  i  Giochi  sportivi  studenteschi  nelle  fasi provinciali e regionali precedenti quella nazionale.
 a) Per   attivita'  parascolastiche  si  intendono  le  attivita' fisico-sportive svolte in orario extracurricolare, con partecipazione attiva    e    responsabile    dell'insegnante,    finalizzate   alla partecipazione  a  gare e campionati e caratterizzate da competizioni tra atleti;
 b) Per  la  partecipazione  ai Giochi della gioventu' ed i Giochi Sportivi  Studenteschi  e'  richiesta  la  certificazione di stato di buona  salute  esclusivamente  per  gli  alunni  selezionati  per  la partecipazione  alla fasi provinciali e regionali successive a quelle di  istituto  o  rete  di  istituti (sovrintesi da un'unica autorita' scolastica)
 c) La   certificazione   di   stato   di   buona  salute  per  la partecipazione  alle  manifestazioni  sportive  organizzate  da  Enti pubblici o privati ed inserite nei P.O.F. del programma scolastico e' dovuta  per  le sole attivita' che rientrano tra quelle definite alla lettera a) del presente allegato.
 d) Non  e'  richiesta alcuna certificazione per la partecipazione alle lezioni di educazione fisica.
 e) La richiesta di certificazione deve essere effettuata solo per gli  alunni  interessati  utilizzando  specifici  moduli  debitamente compilati  e firmati dall'autorita' scolastica competente e dai quali si  evinca  chiaramente  la  tipologia  di  attivita' per la quale si richiede la certificazione.
 f) Non necessitano di certificazione le attivita' ginnico-motorie con  finalita'  ludico-ricreative, ginnico-formative, riabilitative o rieducative,  praticabili  a  prescindere dall'eta' e senza controllo sanitario preventivo obbligatorio.
 g) Non  necessita  di  certificazione la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella scuola elementare in quanto sono limitati alla  fase  di Istituto ed hanno carattere educativo, formativo e mai competitivo.
 Allo  scopo di promuovere l'attivita' fisico sportiva, le Regioni, in  accordo  con  le  OO.SS.  maggiormente  rappresentative,  possono concordare   modalita'   di   inserimento  delle  certificazioni  per attivita'  sportive non agonistiche diverse da quelle di cui ai punti a),  b), e c) del presente allegato fra le prestazioni di particolare impegno professionale di cui All. B definendo le relative tariffe.
 ALLEGATO I)
 DICHIARAZIONE INFORMATIVA
 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) Il sottoscritto Dott. ............................................. nato  a  ...............................  Il ........................ residente in ..................................................... Via/Piazza   ........................................................ n. ...... iscritto all'Albo dei    .....................................................    della Provincia di .................................................... ai sensi e agli effetti dell'art.4, legge 4 gennaio 1968, n.15
 Dichiara formalmente di 1.  essere/non essere (1) titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo  pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incarico
 o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2): Soggetto   .......................................................... ore settimanali .............................................. Via      ............................................................ Comune di ......................................................... Tipo di rapporto di lavoro ........................................ Periodo: dal ...................................................... 2.  essere/non essere(1) titolare di incarico come medico di medicina generale  ai  sensi del D.P.R. ........................ con massimale di n° ........scelte Periodo: dal ......................................... 3.  essere/non essere(1) titolare di incarico a tempo indeterminato o a     tempo    determinato(1)    come    specialista    ambulatoriale convenzionato:(2) A.S.L  .............................  branca ........................ ore sett. ................ A.S.L  .............................  branca ........................ ore sett. .................... 4.   essere/non   essere   (1)  iscritto  negli  elenchi  dei  medici specialisti convenzionati esterni: (2) Provincia .......................... branca ....................... Periodo: dal ...................................................... 5.  essere/non  essere  (1)  titolare  di incarico di guardia medica, nella   continuita'   assistenziale   o   nella  emergenza  sanitaria territoriale  a  tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione  .....................................................  o  in altra Regione (2): Regione     ..............................................     A.S.L. .............................. ore sett. ...................... in forma attiva - in forma di disponibilita' (1) 6.   operare/non   operare   (1)   a  qualsiasi  titolo  in  presidi, stabilimenti,  istituzioni  private  convenzionate  o  accreditate  e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.43 L. 833/78: (2) Organismo ............................ ore sett.................... Via ............................... Comune di ..................... Tipo di attivita' .................................................. Tipo di rapporto di lavoro ........................................ Periodo: dal ..................................... 7.   operare/non   operare   (1)   a  qualsiasi  titolo  in  presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art.43 L.833/78: (2) Organismo ......................... ore sett. ..................... Via ............................. Comune di ....................... Tipo di attivita' .................................................. Tipo di rapporto di lavoro ........................................ Periodo: dal ...................................................... 8.  svolgere/non svolgere (1) funzioni di	medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della Legge 626/93: Azienda ........................... ore sett. ..................... Via ........................... Comune di ......................... Periodo: dal ...................................................... 9.  svolgere/non  svolgere  (1)  per conto dell'INPS o dell'A.S.L. di iscrizione  funzioni  fiscali nell'ambito territoriale del quale puo' acquisire scelte: (2). A.S.L. ...................... Comune di ........................... Periodo: dal ...................................................... 10. fruire/non fruire (1) del trattamento ordinario o per invalidita' permanente  da  parte  del  fondo  di previdenza competente di cui al decreto 14.10.1976 Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Periodo: dal .............................................. 11.   svolgere/non   svolgere  (1) altra  attivita'  presso  soggetti pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi altro  tipo  di  attivita'  compreso  nei  punti  precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) ................................................................... ................................................................... Periodo: dal ............................................. 12.  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo a favore di qualsiasi soggetto pubblico (non considerare quanto eventualmente da dichiarare relativamente al rapporto di dipendenza ai nn.1,2,3, o ai rapporti di lavoro     convenzionato     ai    nn.4,5,6):    Soggetto    pubblico .................................................................. Via ........................... Comune di ......................... Tipo di attivita' .................................................. Tipo di rapporto di lavoro: ....................................... Periodo: dal ...................................................... 13.  essere/non  essere  titolare  (1)  di  trattamento di pensione a carico di: (2) ................................................................... Periodo: dal ...................................................... 14.  fruire/non  fruire (1) del trattamento di adeguamento automatico della  retribuzione  o della pensione alle variazioni del costo della vita: (2) soggetto erogante il trattamento di adeguamento ................... ................................................................... Periodo: dal .................................................... NOTE ................................................................... ................................................................... ................................................................... Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero. In fede data .......................................... Firma ................................... (1) - cancellare la parte che non interessa (2) - completare  con  le  notizie  richieste,  qualora lo spazio non fosse  sufficiente  utilizzare  quello  in  calce al foglio alla voce "NOTE".
 
 Autentica della sottoscrizione ................................................................... .................................................................. (Timbro) ................................................................... ................................................................... L'anno duemila ......... addi' .............. del mese di ........ e' comparso   ........  Signor  ........................................ della cui identita' sono certo per   ..................................  quale,  dopo  essere  stato ......................  da  me  ammonit......  sulla respon-sabilita' penale  cui puo' andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, mi ha reso la su-estesa dichiarazione, sottoscrivendola in mia presenza.
 ................................
 (Firma dell'incaricato)
 ALL. L
 Progetto salute infanzia
 
 Le   Regioni   possono,   nell'ambito   della   propria  autonomia programmatoria,   prevedere   l'attivazione   del   "Progetto  salute infanzia",  che  rappresenta  un  qualificato  sviluppo del programma delle  "visite  eta'  filtro"  previsto  nel  precedente  Accordo. Il "Progetto  salute  infanzia", salve diverse determinazioni regionali, e'  costituito  da  un  piano  base che preveda almeno sei bilanci di salute,   pianificati   in   eta'  che  possono  permettere  adeguati interventi  di  educazione  sanitaria  e  profilassi  delle  malattie infettive  in armonia con obiettivi di salute enunciati dal PSN e con il  nuovo  calendario vaccinale stabilito dal Piano Nazionale Vaccini 2005.
 Il  pediatra  e'  tenuto  all'esecuzione  delle visite eta' filtro secondo  protocolli  operativi,  conformi  al piano base del presente progetto, definiti mediante accordi a livello regionale.
 Tali  protocolli  devono  prevedere un minimo di cinque bilanci di salute  da  eseguirsi  nella  fascia  d'eta' zero sei anni secondo le tabelle  seguenti  fatti  salvi diversi accordi regionali. Le Regioni possono,  previo  specifico  Accordo,  prevedere  lo  svolgimento  di ulteriori bilanci di salute di cui due entro il sesto anno di vita ed altri  entro  il periodo adolescenziale, per gli assistiti in carico. Al  pediatra  per  ciascuno  dei bilanci di salute spetta un compenso lordo di C. 12,91, detratta la quota ENPAM a carico dell'Azienda.
 La  liquidazione  dei compensi deve avvenire entro il secondo mese successivo  alla  presentazione  del  riepilogo.  Il "Progetto salute infanzia"  puo'  prevedere,  inoltre,  dei livelli di implementazione legati  ad  obiettivi  di  educazione sanitaria e di profilassi delle malattie infettive e ulteriori azioni integrative che saranno oggetto di specifici accordi a livello regionale.
 Qualora  tali  implementazioni  dovessero rientrare nell'ambito di uno  specifico  progetto  le  Regioni  d'intesa con le Organizzazioni sindacali    maggiormente   rappresentative   a   livello   regionale rideterminano i compensi.
 Al  fine  di  garantire  l'opportunita' di usufruire del "Progetto salute  infanzia"  a  tutti  gli assistiti ed in particolare a quelli appartenenti  alle  fasce sociali svantaggiate, a cura delle Aziende, le  famiglie  saranno adeguatamente informate sui tempi di esecuzione del  progetto  e  sollecitate  al  puntuale  rispetto  delle scadenze previste.
 
 ---->  Vedere tabella a pag. 122   <----
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