Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 giugno 2006
Determinazione del numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alla Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. Anno accademico 2006/2007.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 4, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 ed in particolare l'art. 1, comma 8;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341 e successive modifiche;
Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509 e 22 ottobre 2004, n. 270 «Regolamenti recanti norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 che ha provveduto a definire nuove norme in materia di formazione degli insegnanti;
Considerato che non sono stati emanati i decreti attuativi del suindicato decreto legislativo;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2006, con il quale sono stati determinati le modalita' ed i contenuti delle prove di ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della citata legge n. 264/1999;
Visti i fabbisogni di personale docente nelle scuole di ogni ordine e grado individuati e comunicati dal Dipartimento per l'istruzione;
Preso atto della offerta formativa potenziale deliberata dalle singole universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere a) b) e c) della richiamata legge n. 264/1999;
Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2006/2007 il numero dei posti a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario;
Decreta:
Art. 1.
Limitatamente all'anno accademico 2006/2007, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario di cui alle premesse e' determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 11.647 e ripartito fra le universita' secondo la tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.
Ciascuna universita' dispone l'ammissione alle scuole di cui all'art. 1, in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 giugno 2006
Il Ministro: Mussi
 
Allegato A
----> Vedere Allegato a pag. 41 della G.U. <----
 
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