| IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero,  ed  in particolare l'art. 29, che disciplina il fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per la raffinazione;
 Vista  la legge 11 marzo 2006, n. 81, recante conversione in legge, con  modificazioni,  del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi     urgenti     per     i     settori    dell'agricoltura, dell'agroindustria,  della  pesca,  nonche'  in materia di fiscalita' d'impresa,  e  in particolare l'art. 2, comma 5-bis, che prescrive le modalita'  per l'assegnazione della quota di raffinazione di zucchero di canna greggio prevista dal regolamento (CE) n. 318/2006;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
 Tenuto  conto  che,  in  base ai disposto dell'art. 2, comma 5-bis, della   sopraindicata   legge  n.  81/2006,  deve  essere  assicurata l'unitarieta'  della  quota  di  raffinazione e che essa implica, per garantire  l'economicita'  della  lavorazione, la realizzazione della produzione in un unico impianto;
 Considerato  che  l'attivita' di raffinazione a tempo pieno implica la realizzazione di uno stabilimento industriale dedicato, e che tale realizzazione  presuppone  la  certezza  di poter utilizzare la quota prevista dal regolamento (CE) n. 318/2006;
 Ritenuta   pertanto  la  necessita'  di  individuare  quanto  prima l'impresa  destinata  ad  usufruire  della  quota sopraindicata, onde permettere   alla   impresa  medesima  di  realizzare  l'impianto  in argomento;
 Decreta:
 Articolo unico
 1.   In  attuazione  dell'art.  29,  paragrafo 2,  lettera a),  del regolamento  (CE)  n.  318/2006,  la  quota  per  la  raffinazione di zucchero di canna greggio, pari a 50.000 tonnellate nella campagna di commercializzazione  2007/2008 e 100.000 tonnellate nella campagna di commercializzazione 2008/2009, e' assegnata con le modalita' previste dal presente decreto.
 2.  La quota di raffinazione di zucchero di canna greggio di cui al comma 1,  e' assegnata ad una sola impresa che garantisca, attraverso un   suo   stabilimento,  la  raffinazione  dell'intero  quantitativo assegnato,  a  partire  dalla  campagna  2007/2008. La quota non puo' essere  ceduta.  La  mancata realizzazione dell'impianto o la mancata utilizzazione  della quota comportano la revoca della quota medesima; il Ministero valuta eventuali cause di forza maggiore che non abbiano consentito l'utilizzo della quota.
 3.  Nella  assegnazione  della  quota e' considerata prioritaria la ubicazione    dello   stabilimento   nelle   regioni   dell'obiettivo convergenza.  L'esperienza imprenditoriale nel settore e la esistenza di  una  rete  di distribuzione del prodotto nel territorio nazionale costituiscono  requisiti preferenziali nella assegnazione della quota medesima.
 4.  Le imprese interessate alla assegnazione della quota presentano istanza,  entro  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  al Ministero  delle  politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere   agricole  e  agroalimentari.  L'istanza  e'  corredata  dal progetto   concernente  lo  stabilimento  di  produzione  e  contiene esplicito  impegno  a  fornire  ogni  chiarimento  di  ordine tecnico concernente  la  realizzazione  dell'impianto  medesimo. La eventuale sussistenza  dei  requisiti  preferenziali  indicati  al comma 3 deve essere rappresentata nell'istanza, allegando idonea documentazione.
 5.  Entro  trenta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di cui al comma 4,   il  Ministero  delle  politiche  agricole  e  forestali  - Dipartimento   delle   filiere   agricole  e  agroalimentari  dispone l'assegnazione della quota.
 Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 18 aprile 2006
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 288
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