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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 aprile 2006 |  | Disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dello zucchero. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  795/2004  della  Commissione  del 21 aprile 2004 e successive modifiche e integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione  del 21 aprile 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del 29 ottobre 2004 e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, come modificato  dall'art.  2  del  decreto  legge 21 giugno 2004, n. 157, convertito  con  modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti  emanati  dalla Comunita' Europea si provvede con decreto del  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 Visto  il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente la soppressione dell'organismo pagatore e l'istituzione dell'Agenzia per le  erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  ministeriale  5 agosto  2004,  n.  1787 recante disposizioni  per  l'attuazione della riforma della politica agricola comune;
 Visto  il  decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni nazionali   di  attuazione  dell'art.  42  del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003 concernente la riserva nazionale;
 Ritenuta la necessita' di adattare il calcolo delle medie regionali da  considerarsi  per  la  riserva  nazionale  per  i  settori  dello zucchero, dell'olio d'oliva e del tabacco;
 Ritenuta  la necessita' di dettare disposizioni urgenti per l'avvio a  decorrere dal 1° gennaio 2006 del regime dei pagamenti diretti nel settore  dello  zucchero e per una immediata ed ordinata applicazione delle richiamate norme comunitarie;
 Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 28 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Periodo di riferimento
 1.   In   attuazione   della  lettera  K  dell'allegato  VII  del regolamento (CE) n. 1782/2003, il periodo di riferimento comprende le campagne di commercializzazione 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.
 |  |  |  | Art. 2. Calcolo dei titoli all'aiuto
 1.  Nel  settore  della  barbabietola da zucchero, l'ammontare da includere  nell'importo di riferimento degli agricoltori e' calcolato ai  sensi  della lettera K., punto 1, secondo trattino, dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003. I dati di base certificati per il  calcolo  sopraindicato  sono  forniti  all'AGEA dall'Associazione bieticolo saccarifera italiana.
 2.  Nel  settore  della  barbabietola  da  zucchero, il numero di ettari  da  includere nel calcolo del pagamento unico e' calcolato in base  alla  resa  per  ettaro  di  barbabietola  da zucchero indicata dall'Istat  a  livello  provinciale.  Con  circolare  dell'AGEA  sono definite le modalita' operative per la determinazione delle superfici interessate.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' per il calcolo delle medie regionali
 L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 e' sostituito dall'allegato B, del presente decreto.
 Il  presente  decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 aprile 2006
 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 2006 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 186
 |  |  |  | Allegato B 1.  Ai  fini  della  definizione  delle  medie  regionali  di cui all'art.  2  del  decreto  ministeriale  24 marzo 2005 si utilizza la componente  di  plafond  nazionale,  prevista  all'allegato  VIII del regolamento    (CE)    n.   1782/2003,   immediatamente   associabile all'utilizzo   delle  superfici  nel  periodo  di  riferimento,  come riportato nella tabella seguente:
 ---->  Vedere Tabella a pag. 36 della G.U.  <----
 2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso   tra   le   diverse  zone  elencate  nell'allegato  A,  in proporzione   alla   percentuale  di  generazione  degli  importi  di riferimento  (per  stesse  componenti  di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.
 3.  Ai  fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il  totale  delle  superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:
 a.  superfici  eleggibili  a  seminativo  di  ciascuna particella dichiarata a premio;
 b. superficie foraggera.
 Alle  superfici  sopra  considerate  vengono  aggiunte le superfici olivetate  considerate  per  il  calcolo  dei  titoli  all'aiuto,  le eventuali  superfici  coltivate  a  tabacco  desunte dai contratti di coltivazione  del  periodo  di riferimento e le superfici coltivate a barbabietola  di  cui  all'art.  2,  comma 2 del presente decreto non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera a.
 4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varra' il valore piu' recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.
 5.  Il  valore  medio  regionale  e'  individuato  dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.
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