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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |  | COMUNICATO |  | Contratto  collettivo  nazionale di lavoro del comparto del personale del   Servizio   sanitario  nazionale  parte  economica  II  biennio, 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | In  data 5 giugno 2006, alle ore 17 ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia   per   la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche amministrazioni  (ARAN) e le seguenti organizzazioni e confederazioni sindacali rappresentative del Comparto sanita': per l'ARAN: nella  persona  del  consigliere Raffaele Perna, presidente del Comitato Direttivo:
 (firmato)
 Per   i  rappresentanti  delle  Organizzazioni  e  Confederazioni sindacali: OO.SS. di categoria             |Confederazioni sindacali CGIL FP (firmato)               |CGIL (firmato) CISL FPS (firmato)              |CISL (firmato) UIL FPL (firmato)               |UIL (firmato) FSI (firmato)                   |USAE (firmato) FIALS (firmato)                 |CONFSAL (firmato)
 Al  termine, le parti sopracitate hanno sottoscritto il CCNL, parte economica  II  biennio  2004-2005, del personale del Comparto sanita' nel testo che segue:
 Parte generale
 Art. 1.
 Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto
 1.  Il  presente  contratto  si  applica  a  tutto il personale con rapporto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  e a tempo determinato, esclusi  i  dirigenti,  dipendente  dalle amministrazioni, aziende ed enti  del  comparto  del  SSN  di  cui al CCNL del 19 aprile 2004, in servizio alla data del 1° gennaio 2004 o assunto successivamente.
 2.  Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 -  31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
 |  |  |  | Parte I Biennio economico 2004-2005
 Art. 2.
 Incrementi tabellari
 1.  Il trattamento economico tabellare delle posizioni iniziali e di  sviluppo delle diverse categorie come definiti dal CCNL 19 aprile 2004,  e'  incrementato  degli  importi  mensili  lordi  per  tredici mensilita'  nella  misura  e  alle  scadenze previste nella Tabella A allegata al presente contratto.
 2.  Gli importi annui del trattamento economico iniziale indicati nel  prospetto  2  della Tabella B del CCNL 19 aprile 2004 risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle scadenze indicate nella Tabella B del presente contratto.
 3. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennita'   di   vacanza  contrattuale  prevista  dall'art.  2, comma 6, del CCNL del 19 aprile 2004.
 |  |  |  | Art. 3. Fondo  per  i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno
 1.   Il  fondo  per  il  finanziamento  dei  compensi  di  lavoro straordinario  e  per  la  remunerazione di particolari condizioni di disagio,  pericolo  o  danno,  di  cui all'art. 29 del CCNL 19 aprile 2004, e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004. Il suo ammontare a  tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2003. Sono altresi' confermate  tutte  le  modalita' di utilizzo previste dal citato art. 29.
 |  |  |  | Art. 4. Fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualita' delle prestazioni individuali
 1.  Il  fondo della produttivita' collettiva per il miglioramento dei  servizi  e  per  il  premio  della  qualita'  delle  prestazioni individuali, di cui all'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004 e' confermato a  decorrere  dal  1° gennaio 2004 anche per quanto alle modalita' di utilizzo.  Il  suo  ammontare  a  tale  data e' quello consolidato al 31 dicembre  2003 con le precisazioni contenute nel comma 2 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
 2.  Dal  1° gennaio  2004  il  fondo stesso e' incrementato dalle medesime  voci  indicate  nelle  lettere a), b), c)  e d) del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
 3.  Sono  altresi' confermati i commi 5 e 6 dell'art. 30 del CCNL 19 aprile 2004.
 |  |  |  | Art. 5. Fondo  per  il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative,   del   valore   comune   delle   ex   indennita'   di qualificazione    professionale   e   dell'indennita'   professionale specifica.
 1.  Il  fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni  organizzative,  del  valore  comune delle ex indennita' di qualificazione    professionale   e   dell'indennita'   professionale specifica, di cui all'art. 31 del CCNL 19 aprile 2004 e' confermato a decorrere dal 1° gennaio 2004 per le modalita' di utilizzo nonche' di incremento   previste  al  comma 2  del  medesimo  articolo.  Il  suo ammontare a tale data e' quello consolidato al 31 dicembre 2003.
 2.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2004, dal 1° febbraio 2005 e dal 31 dicembre  2005  il fondo deve essere rivalutato automaticamente in rapporto  al  nuovo  valore  delle fasce attribuite ai dipendenti che gravano  sul  fondo  stesso,  incrementate  e finanziate dal presente contratto nelle misure indicate nella tabella A.
 |  |  |  | Parte II Finanziamenti
 Art. 6.
 Risorse per la contrattazione integrativa
 1.  Con  decorrenza dal 31 dicembre 2005 a valere per l'anno 2006 le   risorse   pari  allo  0,51%  calcolato  sul  monte  salari  2003 (Euro 134,29  in  ragione  d'anno per dipendente) sono destinate alla contrattazione  integrativa  che provvedera' a ripartirle tra i fondi degli   articoli 30   e   31  del  CCNL  19 aprile  2004,  garantendo prevalentemente il fondo della produttivita'.
 2. Dal 1° gennaio 2004, e' altresi' confermato l'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004 relativo alle risorse aggiuntive regionali da destinare  alla  contrattazione  integrativa  pari all'1,2% del monte salari  annuo  calcolato con riferimento al 2001 nonche' le ulteriori risorse  pari  allo  0,4%  del  medesimo  monte  salari, gia' messe a disposizione  dalle  Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del CCNL 19 aprile 2004.
 |  |  |  | Art. 7. Indennita'  professionale  specifica spettante al personale del ruolo sanitario  - profili di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario  e  ostetrica  ed  ex  operatore  professionale dirigente - destinatari del passaggio dalla posizione D a Ds.
 1.   A  titolo  di  interpretazione  autentica  a  decorrere  dal 1° settembre  2003 al personale collaboratore professionale sanitario -  profilo di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e  ostetrica  - nel passaggio dalla posizione D alla posizione Ds, ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettere b) e c) del CCNL 19 aprile 2004, e'   mantenuta   anche   l'indennita'   professionale   specifica  di Euro 433,82  in godimento, di cui alla Tabella E allegata al medesimo CCNL.
 2.  Con  decorrenza  1° gennaio  2004, l'indennita' professionale specifica,  prevista  per  il  personale  collaboratore professionale sanitario esperto ex operatore professionale dirigente, dalla Tabella E   allegata   al  CCNL  19 aprile  2004,  pari  ad  Euro 340,86,  e' rideterminata  in  Euro 433,82.  Detta indennita' e' confermata nella medesima  misura  anche  per  il  personale  collaboratore  sanitario esperto  -  profilo  di infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario e ostetrica.
 3.  La  Tabella  E  allegata al CCNL 19 aprile 2004 e' sostituita dalla tabella C allegata al presente CCNL.
 |  |  |  | Parte III Norme generali e finali
 Art. 8.
 Effetti dei nuovi stipendi
 1.  Le  misure  degli  stipendi  risultanti dall'applicazione del presente  contratto  hanno  effetto sulla tredicesima mensilita', sul compenso  per  lavoro  straordinario,  sul  trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, diretto e indiretto, sull'indennita' premio di  servizio,  sull'indennita'  dell'art.  15,  comma 7, del CCNL del 19 aprile  2004, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali  e  relativi  contributi  e sui contributi di riscatto. Agli  effetti  dell'indennita'  premio  di  servizio, dell'indennita' sostitutiva  di  preavviso nonche' quella prevista dall'art. 2122 del codice  civile,  si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
 2.  I  benefici  economici risultanti dal presente contratto sono corrisposti  integralmente  alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato o che cessera' dal servizio, con diritto a pensione,  nel  periodo  di  vigenza  del presente contratto di parte economica biennio 2004-2005.
 3.  Gli effetti del comma 1 si applicano anche alle indennita' di cui all'art. 7 con decorrenza dalle date ivi indicate.
 4.  Resta confermato quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 35 del CCNL del 19 aprile 2004.
 |  |  |  | Art. 9. Norma finale
 1.  Per  quanto  non  previsto  dal presente contratto restano in vigore  le  norme  dei  vigenti  CCNL  del  1° settembre  1995  (come integrato dal CCNL del 22 maggio 1997), 7 aprile 1999 (come integrato dal CCNL del 20 settembre 2001) e 19 aprile 2004 ove non disapplicate o sostituite dal presente contratto.
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato alle pagg. 62 - 63 della G.U.  <---- 
 Dichiarazione congiunta n. 1
 Le  parti si danno reciproco atto della necessita' di rivedere la declaratoria allegato 1 del CCNL 19 aprile 2004, relativa ai passaggi dalla  categoria B, livello economico Bs alla categoria C, profilo di operatore  tecnico specializzato esperto, nell'ambito del quadriennio normativo 2006-2009. Dichiarazione congiunta n. 2
 Le  parti  si  danno  reciproco  atto  che le disposizioni di cui all'art.  40  del CCNL 7 aprile 1999 saranno oggetto della trattativa del quadriennio normativo 2006-2009, I biennio economico 2006-2007. Dichiarazione congiunta n. 3
 Le  parti  confermano le dichiarazioni congiunte nn. 114 del CCNL 19 aprile 2004. Dichiarazione  a  verbale  allegata  al  CCNL  2004/2005  II  biennio economico    comparto   sanita'       La   F.I.A.L.S./CONF.SAL,   pur sottoscrivendo  il  presente  contratto  non  condivide  l'impianto e l'impostazione  del sistema economico per cui, al fine di migliorarlo nella  negoziazione  decentrata  intende  portare  avanti fin da ora, congiuntamente  agli  eletti nelle R.S.U. in seno alle proprie liste, la   rivendicazione  per  ottenere  che  i  dipendenti  del  Servizio sanitario  nazionale,  per  il  loro  personale contributo lavorativo quotidiano,  vengano retribuiti alla stessa stregua dei loro colleghi dei paesi piu' all'avanguardia dell'Unione europea.
 La  trattativa  odierna,  conclusasi  dopo  29  mesi  di  vacanza contrattuale  in  maniera  sommaria  e  parziale,  ha disatteso tutte quelle   innovazioni   che  sul  tavolo  di  concertazione  avrebbero contribuito a risolvere i problemi dei lavoratori del comparto.
 Difatti, ha rimandato sine die le questioni piu' vetuste rispetto alla   classificazione   del   personale  e,  in  particolare,  delle professioni  sanitarie:  il  tavolo  di  concertazione avrebbe dovuto proseguire  ad  oltranza  per  affrontare  con il rinnovo della parte normativa,  scaduta  il  31 dicembre 2005, le tematiche relative alle professionalita'  emergenti  dei  ruoli  sanitari,  amministrativi  e tecnici.
 Al contempo stimiamo l'urgenza di sopraggiungere a reperire forme e  mezzi  per  una  collocazione  ottimale di quelle professioni che, all'interno  delle  Aziende  malgrado siano in possesso del requisito della  laurea universitaria o di un titolo equipollente, percepiscono salari   nettamente   inferiori  rispetto  ai  colleghi  universitari inquadrati nei ruoli di elevata professionalita' (EP).
 Non  dimentichiamo  che,  quelle stesse professioni sanitarie che nei  prossimi  mesi  si  troveranno  a  fare i conti con l'iscrizione obbligatoria  all'albo  professionale  per esercitare il diritto alla professione,  dopo  la  sottoscrizione  del presente accordo, avranno ottenuto  dopo oltre due anni d'attesa, un esiguo aumento stipendiale lordo mensile di circa 100 euro.
 Alla    stessa    stregua   riteniamo   l'aumento   contrattuale, riconosciuto   al   personale   amministrativo   e   agli   operatori socio-sanitari,  pressoche' irrisorio. Vale a dire che la percentuale d'inflazione  che grava sugli aumenti contrattuali della retribuzione odierna  non  rappresenta  nemmeno una quota parte del depauperamento delle risorse reali: ne e' chiara dimostrazione il plusvalore rimesso all'euro nel rapporto di cambio con la vecchia lira.
 In  questo  panorama  si palesa improrogabile, l'esigenza di dare spazio  ulteriore  alla  contrattazione istituendo, fin da subito, un tavolo  decentrato  presso  le  singole  Regioni in aggiunta a quello nazionale e a quello aziendale.
 Ogni  singola  Regione  a  oggi,  si  manifesta nei confronti del personale   medico,   professionale,   socio-sanitario,   tecnico   e amministrativo  che presta servizio nelle strutture sanitarie come il diretto  datore  di  lavoro,  artefice  di interventi rilevanti sulle quote  economiche  e  sugli atti di indirizzo per gli obiettivi delle Aziende.  Malgrado  questa  veste ricoperta dall'ente territoriale in forma  completa  e  inequivocabile  non viene ancora previsto, almeno fino  a  ora,  un  livello di contrattazione collettiva regionale per rendere  omogenei  interventi  e  criteri  generali, affinche' questi tengano  conto  non  della  realta'  della  singola Azienda, ma della complessita' degli obiettivi prefissati nell'ambito regionale.
 FIALS/CONF.SAL, per detti motivi, invita il Governo ad avviare il negoziato  per il rinnovo CCNL 2006-2009 per la parte normativa e per il   primo   biennio   economico  2006-2007,  senza  dimenticare  che l'efficienza  del  Servizio  sanitario  nazionale,  come  oggi  viene apprezzata  indistintamente  da  tutti  i  cittadini, e' strettamente legata  alla professionalita' degli operatori sanitari che hanno modo di dimostrare quotidianamente il loro valore.
 Roma, 5 giugno 2006
 
 FIALS (firmato)                                CONFSAL (firmato)
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