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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 10 maggio 2006 |  | Ripartizione  delle  risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per l'annualita' 2004-2005. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per le politiche per l'orientamento
 e la formazione
 Visto  la  legge  21 dicembre  1978,  n.  845,  che  disciplina  le competenze statali in materia di formazione professionale;
 Visto  l'art. 9, commi 3 e 7 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;
 Visto  l'art.  25  della  legge  21 dicembre  1978,  n.  845,  come modificato  dall'art.  9  della  legge  n. 236 del 19 luglio 1993 che istituisce  il  Fondo  di  rotazione  per  l'accesso al Fondo sociale europeo;
 Vista  la  legge  14 gennaio  1994, n. 20, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
 Visto  l'art.  17  della  legge  n.  196 del 24 giugno 1997 recante «Norme in materia di promozione dell'occupazione»;
 Visto  il  regolamento  CE  n.  68  del  12 gennaio  2001, relativo all'applicazione  degli  articoli 87  e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione;
 Visto  il  regolamento  CE  n.  69  del  12 gennaio  2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore («de minimis»).
 Tenuto  conto  delle  indicazioni  del Comitato di indirizzo per le azioni  di  formazione continua, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, riunitosi in date 9 marzo 2006 e 8 maggio 2006;
 Considerata   la   necessita'   di   migliorare  l'efficacia  degli interventi  e  l'efficienza  nell'utilizzo  delle  risorse pubbliche, riducendo i tempi di erogazione al beneficiario finale;
 Tenuto  conto  che le imprese hanno la facolta' di aderire ai Fondi paritetici  interprofessionali  per la formazione continua costituiti ai sensi della legge n. 388/2000 e successive modificazioni;
 Considerata  l'opportunita'  che  le regioni individuino specifiche priorita'  rispetto  alle  esigenze del proprio territorio attraverso obiettivi quantificabili;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Allo  scopo di sostenere le iniziative a favore dei lavoratori, per  aggiornare  ed  accrescere  le loro competenze, e a favore delle imprese,  per  svilupparne  la  competitivita',  nel  rispetto  delle normative indicate nella premessa, vengono ripartite tra le regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  risorse  pari  a euro 143.657.020,00  (annualita'  2004 e 2005), cosi' come riportato nella seguente tabella. Regioni/province autonome               |Euro Valle d'Aosta....                       |272.622,12 Piemonte....                            |11.209.515,33 Lombardia....                           |29.006.110,95 Liguria....                             |3.419.365,74 Trento....                              |1.181.301,29 Bolzano....                             |1.306.513,55 Veneto....                              |12.931.339,27 Friuli-Venezia Giulia....               |3.139.017,49 Emilia-Romagna....                      |11.415.913,45 Toscana....                             |8.588.148,76 Umbria....                              |1.857.583,13 Marche....                              |3.581.614,54 Lazio....                               |11.802.220,11 Abruzzo....                             |3.563.213,58 Molise....                              |719.857,69 Campania....                            |12.562.254,61 Puglia....                              |8.839.983,63 Basilicata....                          |1.295.415,89 Calabria....                            |3.574.691,95 Sicilia....                             |9.510.648,31 Sardegna....                            |3.879.688,60 Totale . . .                            |143.657.020,00
 I  nove  decimi  sono  ripartiti  sulla  base della distribuzione percentuale   dei   lavoratori  dipendenti  attribuibili  al  settore privato.  Il  restante  decimo  viene  ripartito  tra le regioni e le province  autonome  che  hanno un tasso di occupazione inferiore alla media  nazionale,  sulla  base  del criterio precedente (Dati Istat - Forze  di  Lavoro,  Media  2004).    2.  L'onere  di  cui al presente articolo fa  carico  al  capitolo  7031  del  Bilancio  del  Fondo di rotazione  per  la  formazione  professionale  e  l'accesso  al Fondo sociale  europeo  di  cui  all'art 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2006.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Le  regioni e le province autonome, attraverso la concertazione con  le  parti  sociali,  realizzata secondo le procedure previste da ciascuna   amministrazione   e   favorendo  il  coinvolgimento  delle organizzazioni  sindacali  e datoriali maggiormente rappresentative a livello  nazionale, ripartiscono le risorse di cui all'art. 1, tra le seguenti modalita' di intervento:
 a) finanziamento di:
 piani   formativi   aziendali,   territoriali,   settoriali   e individuali concordati tra le parti sociali;
 voucher   aziendali  definiti  nell'ambito  di  accordi  quadro stipulati  dalle  parti  sociali  e  destinati  prioritariamente alle imprese con meno di 15 dipendenti.
 Nelle  procedure di evidenza pubblica, di cui al successivo art. 4, le  regioni  e le province autonome, in accordo con le parti sociali, definiscono  gli  ambiti  prioritari  di  intervento  cui destinare i finanziamenti.  Tali  ambiti  possono  essere  riferiti  a specifiche tipologie di lavoratori e di imprese, a specifici settori, territori, filiere  produttive,  aree distrettuali oppure ad altri ambiti scelti in  base  ad  esigenze  peculiari. Le regioni e le province autonome, fissano i propri obiettivi in termini quantitativi;
 b) finanziamento  di  iniziative  formative a domanda individuale (sotto   forma  di  concessione  di  voucher)  destinate  a  tutti  i lavoratori  delle  imprese  private assoggettate al contributo di cui all'art.  12  della  legge  n.  160  del  3 giugno  1975,  cosi' come modificato   all'art.   25   della   Legge  Quadro  sulla  formazione professionale n. 845 del 21 dicembre 1978 e successive modificazioni.
 Nelle  procedure  di evidenza pubblica di cui al successivo art. 4, le  regioni  e le province autonome, in accordo con le parti sociali, definiscono le priorita' e i destinatari dei voucher individuali, con riferimento prioritario alle seguenti tipologie:
 lavoratori  inseriti  nelle  tipologie  contrattuali previste dal Titolo  V,  dal  Titolo  VI e  dal  Titolo VII - Capo I - del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003. In tal caso il voucher deve essere richiesto nel periodo in cui il lavoratore e' occupato con una delle  tipologie  contrattuali  richiamate  e  deve essere utilizzato entro dodici mesi dalla sua concessione;
 lavoratori  di qualsiasi impresa privata con eta' superiore ai 45 anni;
 lavoratori  di  qualsiasi  impresa  privata  in possesso del solo titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria.
 Per  facilitare  l'utilizzo dei voucher e per favorire l'accesso ad una  offerta formativa qualificata, le regioni e le province autonome predispongono idonei strumenti informativi e di supporto all'utenza.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Le  amministrazioni  regionali  e  le  province autonome, nella programmazione   degli   interventi   di  cui  al  presente  decreto, favoriscono  l'integrazione  con  quanto  realizzato  con le omologhe azioni  cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi paritetici interprofessionali  per  la formazione continua, ex art. 118 legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
 2.   Le   amministrazioni   regionali  e  delle  province  autonome promuovono  e  garantiscono  in  tutte le diverse tipologie di azione l'attuazione del principio delle pari opportunita'.
 |  |  |  | Art. 4. 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome provvedono a predisporre specifiche  procedure  di  evidenza  pubblica nel cui ambito, oltre a quanto indicato nell'art. 2, viene prevista:
 l'indicazione  dei soggetti presentatori, attuatori e destinatari (imprese e lavoratori);
 l'indicazione delle modalita' di selezione delle iniziative;
 il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato (Regolamenti della C.E. n. 68 del 12 gennaio 2001 e 69 del 12 gennaio 2001).
 2. Nell'applicazione dei regolamenti (CE) n. 68 del 12 gennaio 2001 relativo  agli aiuti destinati alla formazione e n. 69 del 12 gennaio 2001 sugli Aiuti di importanza minore (de minimis), permane l'obbligo di  cofinanziamento a carico delle imprese in misura non inferiore al 20%  come  previsto  dall'art.  9, comma 3, della legge del 19 luglio 1993,   n.   236,   fatti  salvi  eventuali  altri  regimi  specifici autorizzati dalle autorita' comunitarie.
 3. Per quanto riguarda le risorse destinate ai Piani formativi e ai voucher  aziendali,  le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero  del  lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale politiche  per  l'orientamento  e la formazione, Divisione V - l'atto deliberativo    dell'organo    competente   relativo   agli   impegni giuridicamente  vincolanti,  a  seguito  del  quale  si  procede alla liquidazione delle risorse impegnate.
 4.  Per  quanto  riguarda  le  risorse  destinate  alle  iniziative formative  a  domanda  individuale, le regioni e le province autonome trasmettono  al  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali - Direzione  generale  politiche  per  l'orientamento  e la formazione, Divisione  V,  l'atto  deliberativo  dell'organo  competente relativo all'avvio  delle specifiche procedure di evidenza pubblica, a seguito del quale si procede alla liquidazione delle relative risorse.
 5.  Le  risorse  non  erogate  entro 24 mesi vengono disimpegnate e riattribuite  sulla base di criteri da stabilire con il coordinamento delle regioni.
 |  |  |  | Art. 5. 1.  Le  regioni  e  le  province  autonome inviano al Ministero del lavoro  e delle politiche sociali, entro il 30 luglio di ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi formativi finanziati ai sensi  del  presente  decreto.  I dati vengono raccolti sulla base di schede  di  monitoraggio  elaborate  dal Ministero del lavoro e delle politiche  sociali in accordo con le regioni e le province autonome e con la collaborazione dell'ISFOL. Le schede di raccolta dei dati sono elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di monitoraggio   coerente  con  le  diverse  filiere  della  formazione continua.
 2.  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali mette a disposizione,  per le amministrazioni che lo richiedano, un'attivita' di  assistenza  tecnica  da parte dell'ISFOL, finalizzata a sostenere l'operativita'  delle  regioni  e  delle province autonome per quanto riguarda  gli  adempimenti  previsti  nel  presente  decreto.  Per il finanziamento  di  specifiche  iniziative di assistenza e supporto da realizzare  a  livello  locale, le amministrazioni potranno destinare fino  ad  un  massimo  del  5%  delle  risorse  di cui all'art. 1 del presente decreto.
 3.   Il   monitoraggio   di   cui   al   primo  comma del  presente articolo costituisce   una   delle   fonti   informative  utili  alla costruzione  del  rapporto annuale redatto dal Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  in  attuazione dell'art. 66, comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.
 Roma, 10 maggio 2006
 Il direttore generale: Marincioni
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