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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 13 marzo 2006 |  | Norme   relative   all'adeguamento   al   progresso   tecnico   delle caratteristiche   costruttive  funzionali  delle  autocaravan  e  dei caravan. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Visto  il  decreto  legislativo  30 aprile 1999, n. 285, recante il «Codice  della strada», e le successive modifiche ed integrazioni, ed in  particolare  gli  articoli 54,  comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 61, comma 3;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.  495,  recante  il  «Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada», e le successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno  2002,  di recepimento della direttiva n. 2001/116/CE della Commissione  del 20 dicembre 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva   n.   70/156/CEE   concernente   il  ravvicinamento  delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
 Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio  2001,  n.  277,  con  cui  e' stato adottato il regolamento recante le «Disposizioni concernenti le procedure di omologazione dei veicoli  a  motore,  dei  rimorchi,  delle  macchine  agricole, delle macchine  operatrici  e  dei  loro  sistemi,  componenti  ed  entita' tecniche» e le successive modifiche ed integrazioni;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  dei trasporti del 16 giugno 1983 concernente le norme tecniche applicabili ai veicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose ed alle autocaravan;
 Visto  il decreto del Ministro dei trasporti del 28 maggio 1985 che stabilisce  le  specifiche  tecniche  e funzionali delle autocaravan, caravan  e  rimorchi  per  trasporto  di  attrezzature  turistiche  e sportive;
 Considerata  la  necessita'  di  adeguare  al  progresso tecnico le caratteristiche  costruttive  delle  autocaravan  e  dei caravan e di armonizzare  le  procedure di omologazione degli stessi con il quadro normativo comunitario;
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 Campo di applicazione
 1.  Il  presente  decreto  disciplina  ai  sensi di quanto previsto dall'art. 75 del Codice della strada commi 2 e 3 ed in conformita' al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 2 maggio 2001, n.  277, le procedure di omologazione dei nuovi tipi di autocaravan e di caravan, nonche' quello di accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione degli stessi.
 |  |  |  | Art. 2. Caratteristiche costruttive
 1. I veicoli di cui all'art. 1 debbono contenere nel vano abitabile le   attrezzature   speciali   previste  dalle  pertinenti  direttive comunitarie,  inerenti l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.
 In  assenza di specifiche prescrizioni di carattere comunitario che dispongano   diversamente   i  caravan  debbono  contenere  nel  vano abitabile  almeno  i  posti  a  sedere,  il tavolo, le cuccette e gli armadi o ripostigli.
 2.  Le  caratteristiche costruttive delle autocaravan e dei caravan sono  quelle  previste  dalle  disposizioni  recate  dalle  direttive comunitarie  inerenti  i  veicoli  delle  categorie  M  ed  O, di cui all'allegato   XI   della   direttiva   n.  2001/116/CE,  ovvero  dai regolamenti UN/ECE ad esse equivalenti.
 3.  Le  autocaravan  ed  i  caravan debbono inoltre rispondere alle caratteristiche  costruttive  di cui alle norme UNI EN 1646 ed UNI EN 1645 sui «requisiti abitativi concernenti la sicurezza e la salute».
 |  |  |  | Art. 3. Omologazione   ed   accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'  alla circolazione
 1.  Ai  veicoli  di  cui  all'art. 1 costruiti in serie, si applica l'omologazione  del  tipo,  prevista dall'art. 2, comma 2, lettere a) e b)  del  decreto  del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 277  del  2001,  in  conformita' alle prescrizioni tecniche riportate all'art. 2 del presente decreto
 2.  Le  prescrizioni  di  cui al comma precedente si applicano agli stessi  veicoli  anche  in sede di accertamento dei loro requisiti di idoneita' alla circolazione.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni transitorie
 1.  Restano  salve le omologazioni gia' emanate ed e' consentito il rilascio   delle  estensioni  delle  medesime,  per  un  periodo  non superiore  a  24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le norme applicabili sono quelle in base alle quali sono state rilasciate le omologazioni di origine.
 2.  Decorsi  sei  mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, non  e'  piu'  possibile  rilasciare  l'omologazione di nuovi tipi di autocaravan  e  di  caravan,  nonche'  procedere all'accertamento dei requisiti  di  idoneita' alla circolazione, se non sono rispettate le prescrizioni stabilite dal presente decreto.
 |  |  |  | Art. 5. Norme abrogate
 1. E' abrogato il decreto ministeriale:
 decreto 16 giugno 1983 concernente «Norme tecniche applicabili ai veicoli   per   trasporto   promiscuo   di  persone  e  cose  e  alle autocaravan».
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 marzo 2006
 Il Ministro: Lunardi
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