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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 23 marzo 2005 |  | Intesa,  ai  sensi dell'articolo 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n.  138,  di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  sulle  proposte  di accordi collettivi nazionali per la medicina generale  e  per  la  Specialistica  convenzionata  - Testo integrato Accordo  collettivo  nazionale  della  Specialistica ambulatoriale ed altre professionalita' sanitarie. (Rep n. 2272). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO Nella odierna seduta del 23 marzo 2005:
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che all'art. 52, comma 27, nel  sostituire  l'art.  4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412:   -   ha   istituito   la   Struttura   interregionale  sanitari convenzionati  -  SISAC,  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  il personale  convenzionato  con  il  Servizio sanitario nazionale; - ha previsto  che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi  riguardanti  il personale sanitario  a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali  nominati  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; - ha disposto che della delegazione facciano parte,   limitatamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i rappresentanti  dei  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  della salute, designati dai rispettivi   Ministri;  -  ha  demandato  ad  un  accordo  in  questa Conferenza   la   disciplina   del   procedimento  di  contrattazione collettiva  relativo  ai  predetti  accordi,  tenendo conto di quanto previsto  dagli  articoli 40,  41,  42,  46,  47, 48 e 49 del decreto legislativo  30 marzo  2001,  n.  165;  -  ha  disposto, a tali fini, l'autorizzazione  di una spesa annua, nel limite massimo di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003;
 Visto  l'art.  2-nonies  della  legge  26 maggio  2004,  n. 138, di conversione  in  legge  del  decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81, che dispone   che   il  contratto  del  personale  sanitario  a  rapporto convenzionale   e'  garantito  sull'intero  territorio  nazionale  da convenzioni  conformi  agli  accordi  collettivi  nazionali stipulati mediante  il  procedimento  di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato-Regioni previsto dal citato art. 4,  comma 9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412, e successive modificazioni  e  che  l'accordo  nazionale  e'  reso  esecutivo  con l'intesa  sancita  in  questa  Conferenza,  con  le  modalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Visto  il  proprio  atto  rep.  n.  1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del  2002,  si  e'  proceduto  alla  disciplina  del  procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto  dispone  il  citato  art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:
 - al  comma 5,  che  nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione  si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad  esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei conti, da  rendere  entro  quindici  giorni  dall'invio, superati i quali il parere   si   intende  positivamente  reso,  salvo  la  richiesta  di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;
 - ai  commi 6  e  7,  che, ove la predetta certificazione non sia positiva,  la  Corte  riferisca  al  Parlamento e che in ogni caso la procedura  debba  concludersi  nei  termini  fissati  dal comma 7 del citato  decreto legislativo n. 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi di  accordo),  decorsi  i  quali  l'ipotesi  di accordo e' oggetto di intesa  in  questa  Conferenza,  salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative;
 Viste  le  proposte di accordi collettivi nazionali per la medicina generale  e per la specialistica convenzionata, trasmessi dalla SISAC alla  Corte  dei conti e inviati a questa Conferenza dalla Conferenza dei  presidenti delle regioni e delle province autonome, con nota del 17 febbraio 2005, pervenuta il 21 febbraio 2005, al fine di acquisire l'intesa  in  oggetto  di cui all'art. 2-nonies, comma 1, della legge 26 maggio  2004,  n.  138,  di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo  2004,  n. 81, ed all'art. 5, punto 5 e seguenti, del citato accordo Stato Regioni rep. n. 1805 del 24 luglio 2003;
 Considerato  che  la Corte dei conti, con nota del 3 marzo 2005, ha comunicato alla SISAC, e anche a questa Conferenza, la certificazione non  positiva,  nonche'  l'intendimento  di voler acquisire ulteriori elementi  di  valutazione,  per  cui  l'esame del punto, nella seduta della Conferenza tenutasi in pari data, e' stato rinviato;
 Vista  la  nota  del  16 marzo  2005,  con  la  quale la SISAC - ad integrazione  della  documentazione  inviata il 17 febbraio 2005 - ha inoltrato alla Corte dei conti, informandone anche questa Conferenza, la  ulteriore  documentazione inerente gli aspetti in ordine ai quali la predetta Corte ha chiesto ulteriori elementi di valutazione;
 Considerato  che  nel  corso  dell'odierna  seduta  le regioni e le province  autonome  hanno  espresso il loro positivo avviso sulle due ipotesi di contratti in esame;
 Considerato  che  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, ha evidenziato  che  la  copertura  dei  costi va a carico delle risorse disponibili  delle  regioni e che, considerato che parte dei costi si basa  su  incrementi  delle  aliquote contributive, ritiene opportuno dare  corso  celermente  ad un tavolo di monitoraggio per valutare la necessita'  che  le  maggiori  aliquote  contributive per i medici di medicina generale, volte a garantire l'equilibrio dell'ENPAM, partano immediatamente  o  successivamente,  secondo il livello di equilibrio della gestione del fondo;
 Acquisito  l'assenso  delle  Amministrazioni centrali interessate e delle regioni e delle province autonome;
 Sancisce intesa sulle proposte di accordi collettivi nazionali, di cui in premessa.
 Roma, 23 marzo 2005
 Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  |  |  | IPOTESI  DI  ACCORDO  COLLETTIVO  NAZIONALE  PER  LA  DISCIPLINA  DEI RAPPORTI  CON  I  MEDICI  SPECIALISTI  AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA'     SANITARIE    (BIOLOGI,    CHIMICI,    PSICOLOGI) AMBULATORIALI AI SENSI DELL'ART. 48 DELLA LEGGE N. 833/78 E DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCC. MODD. E INTEGRAZIONI 
 In  data  9/02/2005  alle ore 18.00, ha avuto luogo l'incontro per la firma  dell'Ipotesi di Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei   rapporti  con  i  medici  specialisti  ambulatoriali  ed  altre professionalita'  sanitarie  (  Biologi, Chimici, Psicologi) ai sensi dell'art.  48  della  legge n. 833/78 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazione tra
 
 la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo Firmato
 e le seguenti Organizzazioni sindacali:
 
 Sumai Dott. Roberto Lala Firmato
 
 CGIL F.P. Medici Dott. Nicola Preiti Firmato
 
 CISL Medici Garraffo Dott. Giuseppe Firmato
 
 Federazione Medici- UIl FPL Dott. Armando Masucci Firmato
 
 AUPI Dott. Paolo Moscara Firmato
 
 SNUBCI Dott. Giuseppe Vitale Firmato
 
 SICUS Dott. Nicolo' Tirone Firmato
 
 SNALBIP Dott.ssa Loredana Di Natale Firmato
 
 Vista la legge 23 dicembre 1978 n. 833.
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni e integrazioni.
 Visto  l'art.  4,  comma  9,  legge  30  dicembre  1991  n.  412 e successive modificazioni.
 Vista  la  Legge  Costituzionale  18  ottobre  2001  n. 3, recante modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana.
 Visto  l'art.  52,  comma  27,  legge  27  dicembre  2002 n. 289 e successive modificazioni e integrazioni.
 Visto   il  Piano  Sanitario  Nazionale  2003  -  2005  risultante dall'atto  di  intesa  tra  Stato  e  Conferenza  unificata Regioni e Autonomie   Locali   approvato   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 maggio 2003.
 Visto  l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di  Bolzano,  il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, avente  ad  oggetto  la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva   per   il   rinnovo   degli   accordi  con  il  personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'art. 52,  comma  27,  della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, del 24 luglio 2003.
 Visto l'art. 2 nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138.
 Visto  l'accordo  Stato-Regioni  nella Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2004.
 Visto  l'art.  1, commi 177 e 178, della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
 Al  termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con   i   medici   specialisti   ambulatoriali   interni   ed   altre professionalita' sanitarie (Biologi, Chimici, Psicologi).
 PARTE PRIMA
 INQUADRAMENTO GENERALE
 
 ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e Bolzano (in seguito    Regioni),   le   Organizzazioni   Sindacali   maggiormente rappresentative  dei medici specialisti ambulatoriali ed odontoiatri, dei  biologi, dei chimici, degli psicologi (in seguito Organizzazioni Sindacali)  con  il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo    dell'Accordo    Collettivo    nazionale,   come   disposto dall'articolo  8  del  Decreto  Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive  modificazioni,  dando  atto che l'unificazione in un solo Accordo   Collettivo   nazionale   della  normativa  riguardante  gli specialisti  ambulatoriali  ed  i  professionisti  delle  altre  aree professionali,  corrisponde alle esigenze delle categorie e recepisce anche le disposizioni contenute nei "Protocolli aggiuntivi", allegati n. l ex DPR. N. 271/00 e n. 446/01.
 2.   Il   progressivo   accentuarsi  dei  problemi  inerenti  alla sostenibilita' economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione   dei   servizi   sanitari   offerti,   richiede   una riprogettazione,  seppur  parziale,  del sistema delle cure primarie, erogate  da  medici  di  medicina  generale in collaborazione con gli specialisti  ambulatoriali  e  le  altre  figure  professionali,  con particolare  attenzione alla valorizzazione dei servizi territoriali. Esiste   la   necessita'  di  rispondere  in  modo  adeguato,  etico, deontologico  e  nuovo  alla  domanda  crescente  di  salute,  che va valutata  e  orientata, recuperando i valori e i principi della legge 23  dicembre  1978  n.  833,  affermando  l'esigenza  di  efficacia e appropriatezza  della  risposta  sanitaria  e  sociale  per  un pieno utilizzo delle risorse del sistema a tutela di equita', eguaglianza e compatibilita' del sistema socio - sanitario.
 3.  II  nuovo  quadro  istituzionale,  con Legge Costituzionale 18 ottobre  2001  n.  3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato   piena  potesta'  alle  Regioni  sul  piano  legislativo  e regolamentare  in  materia  di  salute,  fatte  salve  le  competenze attribuite  dalle  norme  allo Stato. Il rinnovo degli AA.CC.NN. deve riuscire   a   coniugare   il   nuovo  quadro  istituzionale  con  il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23  maggio  2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Citta' ed autonomie locali del 15  Aprile  2003,  dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833   del   1978,   pone   il   problema  di  un  ripensamento  della organizzazione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  individuando il territorio  quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria  e  della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi  assistenziali,  a  garanzia  dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.
 5.  Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della  salute  dei  soggetti  fragili, del bambino, dell'adolescente, dell'anziano   e   dei   soggetti   affetti   da  patologie  croniche degenerative,  condizione  che  presuppone  la definizione, in ambito territoriale,  di  percorsi,  modalita' di integrazione e interazione dei  professionisti  e  uno  stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarita' di esigenze e condizioni assistenziali.
 6.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali,  ribadiscono la validita'  del  Servizio  Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della  salute.  Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il  sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda di sanita' dei cittadini.
 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo  complesso  garantisce  la  risposta  ai  bisogni  di  salute dei cittadini  nel  rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare  una  forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del  Sistema  Sanitario  attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale  in  ordine  al  nuovo ruolo del territorio. E' necessario, pertanto,  pervenire  ad  un  sistema  di  cure  primarie integrato a partire  dal  primo  intervento,  riservando  all'ospedale  il  ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.
 8. Va costruita, a tal fine, un'organizzazione sanitaria integrata nel  territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed  ancor  piu' efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunita' di accesso ai  servizi  attraverso  la  costruzione  dei  percorsi assistenziali secondo   modalita'   che  assicurino  tempestivamente  al  cittadino l'accesso  informato  e  la  fruizione  appropriata  e  condivisa dei servizi   territoriali,   di   medicina   generale   e  specialistica ambulatoriale, e ospedalieri.
 
 Art. 2 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
 
 1.  L'Accordo  collettivo  nazionale si caratterizza appieno quale momento  organizzativo  del  Sistema  e  strumento  di garanzia per i cittadini  e  per  gli operatori. Le novita' normative introdotte nel quadro  istituzionale,  sono  destinate a mutare in modo importante i contenuti  dei  tre  livelli  di  negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
 2. Il livello di negoziazione nazionale individua:
 a) le garanzie per i cittadini;
 b)    il   ruolo,   il   coinvolgimento   nell'organizzazione   e programmazione,  le  responsabilita',  i  criteri  di  verifica  e le garanzie per il personale sanitario convenzionato;
 c)  i  servizi  erogati  per  assicurare  i livelli essenziali di assistenza;
 d) la compatibilita' economica;
 e)  la  responsabilita' delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell'ACN.
 3.  Il  livello  di  negoziazione regionale definisce obiettivi di salute,  modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza  con  le  strategie  e  le  finalita' del Servizio Sanitario Regionale,  integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati.
 4.  Il  livello  negoziale  aziendale  definisce  i  progetti e le attivita'    del    personale   sanitario   convenzionato   necessari all'attuazione   degli  obiettivi  individuati  dalla  programmazione regionale.
 
 ART. 3 - NEGOZIAZIONE NAZIONALE.
 
 1.  Le  Regioni  e  le Organizzazioni sindacali concordano, con la stesura   del  presente  Accordo,  che  il  livello  di  negoziazione nazionale , qui rappresentato, definisce:
 a) natura, modalita' e costituzione del rapporto di Convenzione;
 b) incompatibilita';
 c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
 d)  ridefinizione  del  ruolo, delle funzioni e dei compiti degli specialisti,  dei  biologi, dei chimici, degli psicologi in relazione alla  garanzia  del  livello  essenziale  di  assistenza  delle  cure primarie,  caratterizzando  le attivita' e le prestazioni preventive, diagnostiche,  terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani,  sia  con  patologie  acute  e  croniche,  nei  diversi  ambiti assistenziali,  nonche' la promozione dei processi di presa in carico dell'utente    a    livello    territoriale    con   la   continuita' dell'assistenza;
 e) modalita' e ambiti di esercizio della libera professione;
 f)  definizione  delle  modalita'  di  applicazione degli aspetti sanzionatori  e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle  penalita'  conseguenti  fino  al  venir  meno  del rapporto di convenzione;
 g) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee  guida  per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti  istituzionali  e  delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito  delle  funzioni  di continuita' assistenziale e presa in carico,  cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e  definiti  verranno  portati  a  conoscenza  degli  operatori e dei cittadini a cura delle Regioni;
 h)  criteri  e modalita' per la regolamentazione dell'accesso, in relazione alle normative vigenti;
 i)   criteri   della   rappresentativita'   sindacale  nazionale, regionale ed aziendale;
 j)  criteri  generali  nella  gestione della formazione, nei suoi ambiti principali;
 k) entrata in vigore e la durata dell'Accordo nazionale;
 l) struttura del compenso;
 m)   cornice   generale   degli   Accordi   regionali,   con   la individuazione degli ambiti della contrattazione.
 
 ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali  si  impegnano a definire,  entro  e  non  oltre  i sei mesi successivi all'entrata in vigore   dell'Accordo   collettivo  nazionale,  le  intese  regionali contemplate  nel  presente  accordo  per  la definizione dei seguenti aspetti specifici:
 a)  le  responsabilita'  nei rapporti convenzionali, in relazione agli  obiettivi  regionali,  con  le modalita' previste dall'articolo precedente;
 b) l'attuazione di quanto indicato dall'art. 6;
 c)  l'organizzazione  della assistenza specialistica territoriale in  modo da partecipare al processo di deospedalizzazione, mettendo a disposizione  le  specificita'  professionali e le competenze proprie dei professionisti, a favore delle istituzioni e dei cittadini;
 d) le modalita' di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle  prescrizioni  e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;
 e)   la   modalita'   di   partecipazione   degli  specialisti  e professionisti    nella    definizione    degli    obiettivi    della programmazione,  dei  budget e la responsabilita' nell'attuazione dei medesimi;
 f) i criteri e le modalita' per la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato;
 g)  i  criteri  e  le  modalita' nella organizzazione del sistema informativo  fra  operatori  -  strutture  associate  della  medicina generale - Distretti - Aziende Sanitarie - Regione;
 h)     l'organizzazione     della     formazione    continua    e dell'aggiornamento;
 i)   gli  organismi  di  partecipazione  e  rappresentanza  degli specialisti e dei professionisti a livello regionale;
 l) l'attuazione dell'art. 8 comma 2
 
 ART. 5 - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali,  concordano  la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali:
 a)  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  da parte del sistema  sanitario  la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
 b)  realizzare  nel territorio la continuita' dell'assistenza, 24 ore  su  24  e  7 giorni su 7, nel concetto piu' ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le  relazioni  tra  le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione   dei   servizi  di  continuita'  assistenziale  e  di emergenza territoriale;
 c)  realizzare  un  riequilibrio,  fra  ospedale e territorio con conseguente   ridistribuzione   delle   risorse,   sulla  base  della indicazione  delle  sedi e del livello piu' appropriati di erogazione delle  prestazioni in ragione dell'efficienza, della efficacia, della economicita',  degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei cittadini;
 d)  favorire la assunzione condivisa di responsabilita', da parte dei  medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di   quanto   definito   nei  diversi  livelli  della  programmazione sociosanitaria;
 e)  introdurre,  con  la  programmazione  regionale  e aziendale, strumenti  di  gestione  che  garantiscano  una  reale  funzione  del territorio   ed   una  concreta  responsabilita'  dei  medici  e  dei professionisti  sanitari  nelle  scelte a garanzia degli obiettivi di salute;
 f)  promuovere  la  salute  dell'infanzia  e dell'adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;
 g)  favorire  lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul   territorio,   unitamente   ad   una   adeguata   attivita'   di qualificazione e aggiornamento professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio;
 h)  favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali  a partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con  i  diversi  soggetti  istituzionali  e  con i poli della rete di assistenza;
 i)  favorire  la  presa  in  carico  da parte del sistema di cure primarie   degli   assistibili,  in  particolare  se  fragili  o  non autosufficienti,  attraverso  l'attivazione  di  regimi assistenziali sostenibili   e   di   livello   appropriato   quali   quelli   della domiciliarita'  e  residenzialita',  attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.
 
 ART. 6 - STRUMENTI.
 
 1.  Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli  obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente accordo, convengono    sulla   necessita'   di   attuare   una   significativa riorganizzazione   del  servizio  sanitario  attraverso  le  seguenti scelte:
 a)  realizzazione  in  ambito  distrettuale e territoriale di una rete  integrata  di  servizi  finalizzati  all'erogazione  delle cure primarie  al  fine  di  garantire  la continuita' dell'assistenza, la individuazione  e  la  intercettazione della domanda di salute con la presa  in  carico  dell'utente  e  il governo dei percorsi sanitari e sociali,  in  una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di  sostenibilita'  economica.  Cio'  consentira'  al  territorio, di soddisfare,  nella  misura  massima possibile, la domanda di salute a partire   dal  primo  intervento  perseguendo  anche  l'obiettivo  di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
 b)  a tal fine convengono sulla necessita' di costituzione di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l'assistenza primaria  con  lo  sviluppo  della  medicina  associata prevedendo la sperimentazione,  definita  in sede regionale d'intesa con le OO.SS., di   strutture   operative   complesse   organizzate   dagli   stessi professionisti  e  fondate  sul  lavoro  di  gruppo,  con sede unica, composte da medici di medicina generale (assistenza primaria e medici di   continuita'   assistenziale)   e   pediatri  di  libera  scelta, specialisti   ambulatoriali   interni   ed   altre   professionalita' sanitarie,  in  un  quadro  di  unita' programmatica e gestionale del territorio  di ogni azienda sanitaria, in coerenza con l'intesa stato - regioni del 29.07.04;
 c)  la  nuova  organizzazione avra' come suo presupposto la piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all'interno del sistema.  I  medici e professionisti sanitari operanti sul territorio nelle  cure  primarie  avranno,  sulla  base di quanto definiranno le regioni,  un  ruolo  di  partecipazione diretta nella definizione dei modelli   organizzativi,   nella  individuazione  dei  meccanismi  di programmazione  e  controllo  e  nella definizione degli obiettivi di budget;
 d)  in  proposito  dovra'  essere  garantita  la  presenza  delle strutture   organizzative   territoriali   nell'ambito   delle  forme partecipative, previste dall'atto aziendale;
 e)   questa   riorganizzazione   avra'  come  proprio  fondamento l'informatizzazione del sistema, secondo standard condivisi, definiti a  livello  nazionale  e  regionale,  che  dovra' coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra professionisti   sanitari,   strutture   organizzative  territoriali, distretti,    ospedali   ed   altri   poli   della   rete   integrata socio-sanitaria;
 f)  le  Regioni  e  le organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza  che sia perseguito, anche tramite gli Accordi regionali, un adeguato  percorso  formativo  nella  fase  di formazione pre laurea, nella  fase  della  formazione  specifica,  nella  fase di formazione continua;
 g)  dovranno  essere definiti anche percorsi formativi comuni tra medici  e professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e  professionisti  sanitari  che  operano  in ospedale. Tali percorsi dovranno   essere   mirati   all'acquisizione   di  strategie  comuni finalizzate  all'ottimizzazione  dei percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito  e la loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle societa' scientifiche.
 
 ART. 7 - RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
 
 1.  Le  Regioni  e  le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura   convenzionale   del  rapporto  per  singolo  professionista, concordano   che   la   maggiore   partecipazione   alle   scelte  di programmazione   e   gestione,   degli   specialisti  e  degli  altri professionisti  operanti  nel  territorio  comporta  un equivalente e contemporaneo  aumento  di  responsabilita'  nel governo clinico, con particolare riferimento alla garanzia dei livelli di prestazione e la gestione dei budget concordati a livello di territorio.
 2.  La  mancata  adesione  agli  obiettivi  e percorsi concordati, diventa  motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo quanto previsto dall'art. 27.
 
 ART. 8 - STRUTTURA DEL COMPENSO
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi  del  governo  in  materia  di  rinnovo  di  convenzioni  e contratti  nella  pubblica  amministrazione  (d.lgs.  30  marzo  2001 n.165), convengono sulla necessita' che il compenso degli specialisti ed  altri professionisti sanitari convenzionati, sia sintonizzato con il perseguimento degli obiettivi di salute programmati.
 2.  Concorrono  alla costituzione del compenso degli specialisti e dei professionisti sanitari:
 a) quota oraria
 b)  quota  variabile,  nell'ambito  dei  programmi  regionali  ed aziendali,  finalizzata  al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al  governo della compatibilita', nonche' per il raggiungimento degli obiettivi   di   qualificazione,   appropriatezza   e  governo  della compatibilita';
 c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo art.9.  Gli  aumenti  per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi  2000  per  competenza,  vanno  ad incrementare le quote del compenso.
 3.  Gli  Accordi  regionali  possono  definire eventuali quote per attivita'  e  compiti  per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali  di  assistenza  e  strutture  organizzative diversi dalle attivita' ambulatoriali ed a queste complementari.
 4.  Gli  Accordi  regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli art. 4 e 10 del presente Accordo.
 5.  Sono  comunque  garantiti  gli effetti degli Accordi regionali vigenti  fino  alla  loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.
 
 ART. 9 - AUMENTI CONTRATTUALI
 
 Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  sindacali,  preso  atto  delle disposizioni  finanziarie  assunte dal governo in materia, fissano un aumento,  per  specialisti ed altri professionisti a quota oraria, da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e distribuito come indicato nel modo che segue:
 
 TABELLA  A  - Arretrati 2001 - 2002 - 2003 Anno euro/ora Arretrati 2001  0.722 Arretrati 2002  0.722 Arretrati 2003  1.022
 
 TABELLA  B - Aumenti 2004 - 2005 Decorrenza euro/ ora Dal 1.1.2004
 1.81 Dal 31.12.2004  0.49 Dal 31.12.2005  0.44
 
 Le  risorse  di  cui  alla  tabella B sono distribuite nella quota oraria e nella quota variabile nel modo che segue:
 TABELLA  C  -  Distribuzione  delle risorse di aumento 2004 - 2005 nella quota oraria e nella quota variabile
 Decorrenza  quota  oraria  quota  variabile  Dal  1.1.2004   0.905
 0.905 Dal 31.12.2004  0.245  0.245 Dal 31.12.2005  0.22  0.22 Totale
 1.370  1.370
 
 ART. 10 - DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA
 
 1.   Le   Regioni   e  le  Organizzazioni  sindacali,  a  garanzia dell'attuazione  di quanto previsto dall'art.4, comma 1, del presente Accordo,  si  impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di una delle parti, la procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.
 2.  Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo la  SISAC  verifica lo stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione,  accordando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione    della    trattativa,   trascorsi   i   quali   si   fa inderogabilmente riferimento a quanto previsto dal comma
 3.  La  SISAC,  entro 15 giorni dal termine inderogabile di cui al comma 2, convoca le organizzazioni sindacali nazionali e, valutato lo stato   di  inadempienza,  puo'  procedere,  entro  30  giorni,  alla convocazione  delle  parti regionali interessate al fine di pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i successivi 60 giorni. In caso di impossibilita'   a   raggiungere   tale  risultato,  la  SISAC  e  le Organizzazioni sindacali nazionali proporranno, entro i successivi 60 giorni, una soluzione sostitutiva all'accordo regionale da sottoporre alla  approvazione  della  Conferenza  Stato  -  Regioni  e  Province autonome  a  valere  per  la  Regione,  e  valida  fino  alla stipula dell'Accordo regionale.
 4.  Al  fine  di  acquisire  le  necessarie  conoscenze  in ordine all'andamento  di  attuazione  degli  accordi regionali ed aziendali, nonche'  all'esigenza  di  monitorare  i relativi dati economici e di attuazione  di  particolari e definiti istituti contrattuali, nonche' per  l'aggiornamento  di riferimenti normativi legati alle discipline mediche e specialistiche, e' istituito, entro 120 giorni dall'entrata in  vigore del presente Accordo, l'osservatorio consultivo permanente nazionale presso la SISAC, con la partecipazione delle organizzazioni sindacali, la cui composizione ed i relativi compiti saranno definiti con successivo accordo tra le parti.
 
 ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO
 
 1.  Il  presente  Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del  relativo  provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade  il  31  dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
 PARTE SECONDA
 DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI
 AMBULATORIALI INTERNI ED ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE
 (BIOLOGI, CHIMICI E PSICOLOGI)
 
 ART. 12 - PREMESSA
 
 1.  Nell'ambito  della  tutela  costituzionale  della  salute  del cittadino,   intesa  quale  fondamentale  diritto  dell'individuo  ed interesse  della collettivita', il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) demanda  al  livello "dell'assistenza specialistica distrettuale", il compito  di corrispondere ad ogni esigenza di carattere specialistico che  non richieda e/o tenda ad evitare la degenza ospedaliera, in una logica  di  integrazione  con  l'assistenza di medicina generale e di apporto  e  di  interconnessione con quella ospedaliera e degli altri servizi.
 2.   Nel   presente  Accordo  si  riconosce  che  gli  specialisti ambulatoriali  e  le  altre  professionalita' sanitarie ambulatoriali (biologi,  chimici  e psicologi) di seguito chiamate "professionisti" sono   parte   attiva   e   qualificante   del  S.S.N.,  integrandosi nell'assistenza  primaria  attraverso  il  coordinamento con le altre categorie  di  erogatori  ammesse  ad  operare  sul  territorio e nel distretto,   e   presso   le  strutture  accreditate  ospedaliere  ed extraospedaliere  per l'espletamento, secondo modalita' di accesso ed erogative  uniformi,  di tutti gli interventi volti alla prevenzione, alla  diagnostica  di  laboratorio,  alla  diagnosi, alla cura e alla riabilitazione, nel rispetto delle relative competenze professionali.
 3.  Le  parti  si  danno  reciprocamente  atto che nel processo di razionalizzazione  del  SSN  realizzato  con  il  D.L.vo  n.502/92  e successive  modificazioni  e  integrazioni finalizzate a garantire ai cittadini  un  sistema sanitario caratterizzato dall'equita' ma anche dall'efficienza   operativa   e  dall'efficacia  dei  risultati,  gli specialisti  ambulatoriali  e  le  altre  professionalita'  sanitarie (biologi, chimici, psicologi) partecipano al rinnovamento del sistema sanitario assicurando:
 - un  rapporto  coordinato  con la dirigenza e con tutte le altre attivita'  delle  strutture  operative  delle  aziende sanitarie; br;
 - la   disponibilita'  a  concorrere  attivamente  al  decentramento dell'offerta di prestazioni specialistiche;
 - un'attivita'  flessibile  per  la pluralita' dei servizi, delle sedi di lavoro e la variabilita' degli orari;
 - un  corretto  e  conveniente  rapporto  costi/benefici a favore dell'utenza e del SSN.
 4.  Il livello dell'assistenza specialistica territoriale risponde in ogni branca specialistica alla domanda dell'utenza in modo tale da partecipare   al   processo   di  deospedalizzazione  dell'assistenza contribuendo   alla  umanizzazione  del  rapporto  assistenziale,  al mantenimento   del   paziente   nel   proprio  luogo  di  vita,  alla eliminazione  degli  sprechi,  alla  riduzione dei tempi di attesa ed alla minimizzazione dei costi.
 5. La flessibilita' e la territorialita' dell'impegno come aspetti caratteristici  del  rapporto  di  lavoro  disciplinato  dal presente Accordo,  divengono  strumenti  incisivi  per abbattere, insieme agli altri  operatori  sanitari,  le  "disuguaglianze  nei confronti della salute  "  per quanto riguarda in particolare l'accesso ai sistemi di cura.
 
 ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE
 
 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, di seguito denominato Accordo,  regola,  ai sensi dell'art.8, del D. L.vo 30 dicembre 1992, n.502  e  successive  modificazioni e integrazioni e sulla base delle determinazioni  regionali  in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato,  che  si instaura tra le Aziende Sanitarie (di seguito denominate aziende) e:
 - medici  specialisti  ed  odontoiatri  (  di  seguito denominati specialisti  ambulatoriali),  ivi  compresi  i medici provenienti dal Ministero    di    Grazia   e   Giustizia   operanti   nell'attivita' penitenziaria,  per  la erogazione in forma diretta delle prestazioni specialistiche   a  scopo  diagnostico,  curativo,  preventivo  e  di riabilitazione;
 - biologi,   chimici   e   psicologi   (  di  seguito  denominati professionisti),   ivi  compresi  i  professionisti  provenienti  dal Ministero    di    Grazia   e   Giustizia   operanti   nell'attivita' penitenziaria,   per  l'esecuzione  delle  prestazioni  professionali proprie delle categorie cosi' come regolamentate dalle relative leggi di ordinamento e dall'art. 1 del DPR n.458/98;
 - medici  veterinari a rapporto convenzionale con le aziende USL, per  l'espletamento  di  attivita' istituzionali, con le modalita' di cui alla norma finale n° 6.
 2.  Gli  specialisti  ambulatoriali  e  i professionisti di cui al comma  1,  operano  in  modo coordinato ed integrato con le strutture aziendali  e  gli altri professionisti ed operatori nell'ambito delle attivita'  di  assistenza  sanitaria  territoriale. In tale contesto, essi  concorrono  a garantire i livelli essenziali di assistenza e la realizzazione degli obiettivi definiti dalla programmazione sanitaria regionale e dai programmi attuativi aziendali.
 3.  Il  rapporto  con il S.S.N. e' da intendersi unico a tutti gli effetti,  anche  se  lo specialista ambulatoriale o il professionista svolge  la propria attivita' presso piu' servizi della stessa azienda o per conto di piu' aziende.
 4.  Agli  specialisti  ambulatoriali e ai professionisti di cui al comma 1 e' riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale; essi  comunque  garantiscono  la  piena  disponibilita'  a  forme  di coordinamento organizzativo ed operativo finalizzato all'integrazione funzionale   con   gli   altri   servizi   dell'azienda  coinvolti  e all'integrazione    interprofessionale,    secondo    le   rispettive competenze, sulla base degli accordi decentrati.
 5.  Le  aziende,  nell'ambito dei propri poteri, si avvalgono, per l'erogazione  delle  prestazioni  specialistiche,  degli  specialisti ambulatoriali  e  dei  professionisti  di  cui  al  presente Accordo, utilizzando  le  ore  di  attivita'  formalmente  deliberate  in sede aziendale  e garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica  ambulatoriale (con le altre componenti) alla copertura delle  espansioni  di attivita' dell'area complessiva dell'assistenza specialistica,  in  relazione  alle future esigenze, secondo regole e modalita'   della   programmazione   sanitaria   regionale,   con  la partecipazione  della rappresentanza aziendale dei medici specialisti ambulatoriali e delle altre professionalita'.
 
 ART. 14 - CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE
 
 1.  Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive   modificazioni   realizzano   i   livelli   assistenziali aggiuntivi  previsti  dalla  programmazione  delle Regioni rispetto a quelli  dell'Accordo  Collettivo  Nazionale  e coerenti con i livelli essenziali e uniformi di assistenza.
 2.  In armonia con quanto definito all'art. 4, al fine di cogliere ogni specificita' e novita' a livello locale sul piano organizzativo, e  consentire  al  contempo  il  conseguimento  di  uniformi  livelli essenziali  di  assistenza  in  tutto  il  territorio nazionale, sono demandati alla trattativa regionale, sulla base di indirizzi generali individuati  nel  presente  Accordo,  per  la loro riorganizzazione e definizione i seguenti articoli:
 art. 17 - Flessibilita' operativa, riorganizzazione degli orari e mobilita'
 art. 22 - Assegnazione di turni disponibili a tempo indeterminato e a tempo determinato Art. 25 - Comitato consultivo regionale
 art. 28 - Ruolo professionale dello specialista ambulatoriale
 art. 29 - Doveri e compiti dei professionisti
 art. 30 Organizzazione del lavoro
 art. 31 - Programmi e progetti finalizzati
 art. 35 - Diritto all'informazione e consultazione fra le parti
 
 Art. 15 - INCOMPATIBILITA'
 
 1. Ai sensi del punto 6 dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n.833,  e  dall'art.  4,  comma  7,  della legge 30/12/1991 n.412, e' incompatibile   con  lo  svolgimento  delle  attivita'  previste  dal presente  Accordo  lo  specialista ambulatoriale ed il professionista che:
 a)  abbia un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi ente pubblico o privato con divieto di libero esercizio professionale;
 b) svolga attivita' di medico di medicina generale convenzionato
 c)  sia  iscritto  negli  elenchi  dei  medici pediatri di libera scelta e abbia concorso in una branca diversa dalla pediatria;
 d)   eserciti  la  Professione  medica  con  rapporto  di  lavoro autonomo,   retribuito   forfetariamente   presso  enti  o  strutture sanitarie  pubbliche  o  private  non  appartenenti  al SSN e che non adottino le clausole normative ed economiche del presente Accordo;
 e)  operi  a  qualsiasi titolo nelle case di cura convenzionate o accreditate  con  il  SSN.  I  medici specialisti operanti in branche chirurgiche   e  mediche  possono  essere  autorizzati  all'esercizio professionale nelle case di cura convenzionate o accreditate, qualora l'azienda non sia in grado di garantire mezzi idonei ad assicurare la continuita'  terapeutica,  nelle  strutture  che  l'azienda  mette  a disposizione;
 f) svolga attivita' fiscali nell'ambito dell'azienda con la quale e' instaurato il rapporto di lavoro convenzionale;
 g)  sia  titolare  di  un rapporto convenzionale disciplinato dal D.P.R.  n.  119/88  e successive modificazioni o di apposito rapporto instaurato  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 5, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
 h)  sia proprietario, comproprietario, socio, azionista, gestore, amministratore,  direttore,  responsabile  di strutture convenzionate con  il SSN ai sensi del D.P.R. n. 120/88 e successive modificazioni, o  accreditate ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
 i)   operi   a   qualsiasi  titolo  in  presidi,  stabilimenti  o istituzioni  private  convenzionate  o accreditate con le aziende per l'esecuzione  di  prestazioni  specialistiche effettuate in regime di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;
 l)  sia  titolare  di  incarico  nei servizi di guardia medica ai sensi  del  D.P.R. n. 292/87 e successive modificazioni o di apposito rapporto  instaurato  ai  sensi  dell'art.  8  del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni.
 2.   E'   incompatibile   lo  svolgimento  di  attivita'  a  tempo indeterminato  con  incarichi  a tempo determinato, all'interno delle strutture del SSN.
 3. Per lo specialista ambulatoriale o il professionista incaricato a  tempo  determinato,  le  incompatibilita', ad esclusione di quanto previsto  al  precedente  comma  2,  non operano qualora lo stesso le rimuova per tutta la durata dell'incarico.
 4.  La  sopravvenuta,  contestata  ed  accertata insorgenza di una delle  situazioni  di  incompatibilita' previste dal presente Accordo comporta, sulla base delle procedure di cui al successivo art. 27, la cessazione del rapporto convenzionale.
 
 ART. 16 - MASSIMALE ORARIO E LIMITAZIONI
 
 1.  L'incarico ambulatoriale, ancorche' sommato ad altra attivita' compatibile,   non   puo'  superare  le  38  ore  settimanali  ed  e' espletabile  presso  piu'  posti  di  lavoro e/o piu' aziende o altre istituzioni pubbliche.
 2. Lo specialista ambulatoriale o il professionista deve osservare l'orario di attivita' indicato nella lettera di incarico e le aziende provvedono  al controllo, con gli stessi metodi adottati per i medici dipendenti operanti nel presidio.
 3.   A   seguito  dell'inosservanza  dell'orario  sono  effettuate trattenute mensili sulle competenze dello specialista ambulatoriale o professionista  inadempiente,  previa  rilevazione  contabile,  sulla documentazione  in  possesso  dell'azienda  delle  ore  di lavoro non effettuate,  salvo  diverse  determinazioni  finalizzate  al recupero dell'orario definite con accordi regionali.
 4.  L'inosservanza  ripetuta  dell'orario,  costituisce infrazione contestabile,  da  parte  dell'azienda,  secondo  le procedure di cui all'art.27, per i provvedimenti conseguenti.
 5.  Ai  fini  dell'applicazione delle norme regolanti il massimale orario  di  attivita'  settimanale, lo specialista ambulatoriale o il professionista  e'  tenuto  a  comunicare  al Comitato zonale, di cui all'art.24,  ogni  variazione  che  intervenga  nel  proprio stato di servizio  (allegato  B,  parte  seconda). Il Comitato zonale tiene ed aggiorna  un  apposito  schedario  nel  quale  vengono  registrati  i nominativi  degli  specialisti  ambulatoriali  e  dei professionisti, l'orario  di  attivita' e le modalita' di svolgimento presso ciascuna azienda e l'anzianita' dell'incarico ambulatoriale.
 6.  Di  ogni  variazione del presidio sanitario cui lo specialista ambulatoriale  o  il  professionista  sia stato assegnato, del numero delle  ore di attivita', delle modalita' di svolgimento dell'orario e del   conferimento   dei   nuovi   incarichi,  le  aziende  ne  danno comunicazione  entro  dieci  giorni al Comitato zonale di cui all'art 24, indicandone la decorrenza.
 7.   Il   medesimo   Comitato,   qualora   accerti  situazioni  di irregolarita',  ha  l'obbligo  di  informare  le  aziende interessate affinche',  sentito lo specialista ambulatoriale o il professionista, l'orario  complessivo  di attivita' ambulatoriale sia ricondotto alla misura massima prevista.
 8.  Il  Comitato di cui all'art 24, qualora accerti situazioni non conformi alle norme, formula alle aziende interessate proposte idonee ad assicurare il rispetto del presente accordo.
 
 ART.  17 - FLESSIBILITA' OPERATIVA, RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI E MOBILITA'
 
 1.  Al  fine  di  adeguare maggiormente l'offerta di prestazioni o attivita'  specialistiche  e professionali, alla domanda dell'utenza, le  aziende  possono  adottare  provvedimenti  tendenti  a realizzare flessibilita' operativa, anche temporanea, dell'orario di servizio in ambito aziendale e forme di mobilita' interaziendale, anche a domanda dello  specialista  ambulatoriale o professionista interessato, fermo restando  il  mantenimento  dell'orario  complessivo  di  incarico. I provvedimenti   sono  adottati  nel  rispetto  dei  criteri  generali previamente concordati, in sede regionale, in materia di mobilita'.
 2.  I  provvedimenti  di  cui  al  presente articolo devono essere comunicati  al  Comitato  di  cui  all'art.  24, contestualmente alla notificazione all'interessato. Qualora non sussista il consenso dello specialista  ambulatoriale  o  del  professionista  interessato, deve essere acquisito preventivo parere del Comitato di cui all'art. 24.
 3.  La mancata accettazione del provvedimento, dopo aver espletato la  procedura  di cui al comma 2, comporta la decadenza dall'incarico per le ore oggetto del trasferimento.
 4.   Nel  caso  di  non  agibilita'  temporanea  della  struttura, l'azienda  assicura  l'impiego  temporaneo dello specialista in altra struttura idonea senza danno economico per l'interessato.
 
 ART. 18 - RIDUZIONE DELL'ORARIO DI ATTIVITA'
 
 1.  In caso di persistente contrazione dell'attivita', documentata attraverso  le  richieste  di  prenotazione e le statistiche rilevate nell'arco  di  un  anno,  previo  espletamento  delle  misure  di cui all'art.  17,  l'azienda  puo'  disporre  la riduzione dell'orario di attivita' di uno specialista ambulatoriale o di un professionista.
 2.  L'azienda  non  puo'  adottare  il  provvedimento di riduzione dell'orario,  qualora la contrazione dell'attivita' sia dipendente da specifiche carenze tecnico-organizzative dell'azienda e sempreche' lo specialista  ambulatoriale  o  il professionista le abbia evidenziate per iscritto ed in tempo utile ai responsabili del presidio.
 3.  L'eventuale  provvedimento di riduzione, di cui al comma 1, da adottarsi  da  parte  dell'azienda, previo parere del Comitato di cui all'art  24 e sentito l'interessato, ha comunque effetto non prima di 45 giorni dalla comunicazione.
 4. Contro i provvedimenti di riduzione dell'orario di attivita' e' ammessa  da  parte dell'interessato opposizione al Direttore generale dell'azienda entro il termine perentorio di giorni 15 dal ricevimento della comunicazione scritta.
 5. L'opposizione ha effetto sospensivo del provvedimento.
 6.  Il  Direttore  generale  dell'azienda  decide sull'opposizione sentito l'interessato e previo parere del Comitato di cui all'art. 24 da esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
 7.  Lo specialista ambulatoriale o il professionista puo' chiedere la  riduzione  dell'orario di attivita', in misura non superiore alla meta' delle ore di incarico assegnate, con un preavviso non inferiore a  60  giorni. Una successiva richiesta potra' essere presentata solo dopo un anno dalla data di decorrenza dell'orario ridotto.
 
 ART. 19 - CESSAZIONE DALL'INCARICO
 
 1.   L'incarico   puo'  cessare  per  rinuncia  dello  specialista ambulatoriale  e  del  professionista, o per revoca della azienda nei casi  indicati  al  seguente  comma  4,  da  comunicare  a  mezzo  di raccomandata A/R.
 2.  La  rinuncia ha effetto dal 60° giorno successivo alla data di ricezione della lettera di comunicazione.
 3.  Su specifica richiesta dell'interessato l'azienda, valutate le esigenze di servizio, puo' autorizzare la cessazione del rapporto con decorrenza anticipata a tutti gli effetti.
 4. La revoca dell'incarico ha effetto immediato nei seguenti casi:
 a)  compimento del 65° anno di eta', ai sensi dell'art.15-nonies, del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni, fatto salvo   che   e'  facolta'  dello  specialista  ambulatoriale  e  del professionista  convenzionato  di mantenere l'incarico per il periodo massimo  di  un  biennio  oltre  il 65° anno di eta', in applicazione dell'art.16 del D. L.vo n.503/92.
 b) cancellazione dall'Albo professionale;
 c) sopravvenuta, accertata e notificata incompatibilita' ai sensi del precedente art. 15;
 d)  condanna  passata  in  giudicato  per  qualsiasi  delitto non colposo punito con la reclusione;
 e)  aver  compiuto  il periodo massimo di conservazione del posto previsto dal successivo art. 37 in caso di malattia;
 f) incapacita' psico-fisica a svolgere l'attivita' convenzionale, accertata  da  apposita Commissione medico legale aziendale, ai sensi della legge n.295/90. Il componente, di cui all'art. 1,comma 3, della legge citata, e' nominato dal Comitato zonale.
 g)  provvedimento  disciplinare  adottato  ai  sensi dell'art.27, comma 9, lett. d).
 
 ART.20 - SOSPENSIONE DALL'INCARICO
 
 1. L'incarico ambulatoriale e' sospeso in caso di:
 a) sospensione dall'Albo professionale;
 b) provvedimento adottato ai sensi dell'art. 27;
 c)   emissione,   da   parte   dell'Autorita'   Giudiziaria,   di provvedimenti restrittivi della liberta' personale;
 d)  attribuzione  di  incarico  aziendale di struttura semplice o complessa  per  tutta  la  durata  dello  stesso.  In  tale caso allo specialista   ambulatoriale   o  al  professionista  interessato,  e' mantenuto il fondo previdenziale di provenienza.
 
 ART. 21 - GRADUATORIE - DOMANDE - REQUISITI
 
 1.   Il   professionista,   medico   specialista   e  delle  altre professionalita'  sanitarie  di cui al presente Accordo, che aspiri a svolgere   la   propria  attivita'  professionale  nell'ambito  delle strutture  del  SSN,  in  qualita'  di  sostituto  o incaricato, deve inoltrare,  entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno - a mezzo raccomandata  A/  R o mediante consegna diretta al competente ufficio del  Comitato  zonale  nel  cui  territorio  di  competenza aspiri ad ottenere  l'incarico  -  apposita  domanda  redatta  come  da modello allegato  B.  Sono  fatte salve diverse determinazioni definite dalla Regione.
 2.  Qualora l'azienda comprenda comuni di piu' province la domanda deve  essere  inoltrata  al  Comitato  zonale  della provincia in cui insiste la sede legale dell'azienda.
 3.  La  domanda deve contenere le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. n. 445/00, atte a provare il possesso dei titoli professionali conseguiti  fino  al  31 dicembre dell'anno precedente elencati nella dichiarazione stessa.
 4.  La  domanda  deve  essere  in  regola  con le norme vigenti in materia di imposta di bollo.
 5.  Alla  scadenza  del  termine di presentazione della domanda di inserimento  nella graduatoria, pena la nullita' della domanda stessa e di ogni altro provvedimento conseguente, l'aspirante deve possedere i seguenti requisiti:
 a) essere iscritto all'Albo professionale;
 b)  possedere  il titolo per l'inclusione nelle graduatorie delle branche   principali  della  specialita'  medica  o  della  categoria professionale interessata, previste nell'allegato A.
 Il  titolo  e'  rappresentato  dal  diploma  di specializzazione o dall'attestato  di  conseguita  libera  docenza  in una delle branche principali  della specialita'. Per la branca di odontostomatologia e' titolo  valido  per  l'inclusione  in  graduatoria anche l'iscrizione all'Albo professionale degli Odontoiatri di cui alla legge n. 409/85. Per gli psicologi e' titolo valido per l'inclusione nella graduatoria la  psicoterapia riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n.56/89.
 6.  La  domanda di inclusione in graduatoria deve essere rinnovata di  anno  in  anno  e  deve  contenere le dichiarazioni concernenti i titoli  accademici  o  professionali che comportino modificazioni nel precedente punteggio a norma dell'allegato A.
 7. Il Comitato di cui all'art. 24, ricevute le domande entro il 31 gennaio  di  ciascun  anno,  provvede  entro  il  30  settembre  alla formazione, , di una graduatoria per titoli, con validita' annuale:
 - per  ciascuna  branca  specialistica,  secondo i criteri di cui all'allegato   A,   parte  seconda,  relativamente  agli  specialisti ambulatoriali;
 - per  ciascuna categoria professionale, secondo i criteri di cui all'allegato A parte seconda, per gli altri professionisti.
 8.  Il  Direttore generale dell'azienda ove ha sede il Comitato di cui all'art.24, ne cura la pubblicazione mediante affissione all'Albo aziendale per la durata di 15 giorni, e contemporaneamente le inoltra ai  rispettivi  Ordini  e  al  Comitato zonale, ai fini della massima diffusione.
 9.  Entro  30  giorni  dalla pubblicazione gli interessati possono inoltrare,  mediante  raccomandata  A/R,  al Comitato zonale, istanza motivata di riesame della loro posizione in graduatoria.
 10. Le graduatorie definitive predisposte dal Comitato zonale sono approvate  dal Direttore generale dell'azienda e inviate alla Regione che  ne  cura la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre di ciascun anno.
 11.  La  pubblicazione  costituisce  notificazione  ufficiale agli interessati e alle aziende.
 12.  L'Assessorato  regionale  alla sanita' cura l'immediato invio del  Bollettino Ufficiale agli Ordini interessati e alle aziende sedi dei Comitati zonali.
 13.  Le  graduatorie  hanno  effetto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di presentazione della domanda.
 
 ART.  22 - ASSEGNAZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO
 
 1.  I  provvedimenti  adottati  dalle aziende per l'attivazione di nuovi  turni,  per l'ampliamento di quelli in atto e per la copertura dei  turni resisi disponibili, vengono pubblicati da ciascuna azienda sull'albo  del Comitato zonale nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre dal giorno 15 alla fine dello stesso mese.
 2.  Gli  specialisti ambulatoriali e i professionisti aspiranti al turno  disponibile,  entro il 10° giorno del mese successivo a quello della  pubblicazione,  devono comunicare con lettera raccomandata, la propria  disponibilita' al Comitato zonale, il quale individua, entro i  20  giorni  successivi alla scadenza del termine, l'avente diritto secondo l'ordine di priorita' di cui all'art. 23.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 4.  Qualora  la  pubblicazione  dei turni disponibili inerenti una branca  specialistica  o  area  professionale,  di  cui  al  presente Accordo,  contenga  la richiesta di possesso di particolari capacita' professionali,  la  scelta  dello  specialista  ambulatoriale  o  del professionista,  avviene, previa valutazione secondo criteri definiti nell'Accordo   regionale,  da  parte  di  una  commissione  aziendale paritetica,   composta   da   specialisti   delegati  dall'azienda  e specialisti  ambulatoriali  o  professionisti designati dai membri di categoria del Comitato zonale.
 5.  In  sede  di pubblicazione dei turni vacanti di psicologia, le aziende  devono  specificare  se  i  turni  sono  destinati  a medici specialisti in psicologia o a professionisti psicologi.
 
 ART.  23  -  MODALITA'  PER  L'ATTRIBUZIONE DI TURNI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO DETERMINATO
 
 1.  Premesso  che lo specialista ambulatoriale o il professionista puo' espletare attivita' ambulatoriale ai sensi del presente Accordo, in  una  sola  branca  medica  specialistica  o  area professionale e all'interno di uno o piu' ambiti zonali della stessa regione o ambiti zonali,  purche'  confinanti,  di  altra  regione,  e  che  le ore di attivita'  sono  ricoperte  attraverso aumenti di orario nella stessa branca  o  area  professionale, o attraverso riconversione in branche diverse,  per  l'attribuzione  dei turni comunque disponibili, di cui all'art.22  comma  1,  l'avente  diritto e' individuato attraverso il seguente ordine di priorita':
 a)   titolare  di  incarico  a  tempo  indeterminato  che,  nella specialita'  o  area professionale esercitata, svolga nel solo ambito zonale  in  cui  e'  pubblicato  il  turno,  esclusivamente attivita' ambulatoriale  regolamentata  dal  presente Accordo; gia' titolare di incarico  a  tempo  indeterminato  nella  specialita',  al 30.12.1993 presso  l'INAIL;  medico  generico  ambulatoriale,  di cui alla norma finale n. 5 del presente Accordo, in servizio alla data di entrata in vigore  del presente Accordo, che faccia richiesta al Comitato zonale di  ottenere  un incarico medico specialistico nella branca di cui e' in  possesso del titolo di specializzazione, per un numero di ore non superiore  a quello dell'incarico di cui e' titolare; e' consentito a tale  medico  di mantenere l'eventuale differenza di orario tra i due incarichi  fino  a quando l'incarico da specialista ambulatoriale non copra  per intero l'orario di attivita' che il medico stesso svolgeva come generico di ambulatorio;
 b)  titolare di incarico a tempo indeterminato che svolga, in via esclusiva,   attivita'  ambulatoriale  regolamentata  dalla  presente convenzione,  in  diverso  ambito  zonale  della  stessa regione o in ambito   zonale   confinante   se  di  altra  regione.  Relativamente all'attivita'  svolta  come aumento di orario ai sensi della presente lett.  b)  allo  specialista  ambulatoriale  e  al professionista non compete il rimborso delle spese di viaggio di cui all'art. 46;
 c)  specialista  titolare  di  incarichi in branche diverse e che esercita esclusivamente attivita' ambulatoriale, il quale richiede di concentrare  in  una  sola  branca  il  numero  complessivo di ore di incarico;
 d)  titolare  di  incarico  a tempo indeterminato in altro ambito zonale,  che faccia richiesta al Comitato zonale di essere trasferito nel territorio in cui si e' determinata la disponibilita';
 e)   specialista  ambulatoriale  titolare  di  incarico  a  tempo indeterminato  che  esercita  esclusivamente  attivita' ambulatoriale regolamentata  dal  presente  Accordo  e chiede il passaggio in altra branca della quale e' in possesso del titolo di specializzazione;
 f) titolare di incarico a tempo indeterminato nello stesso ambito zonale,  che  per lo svolgimento di altra attivita' sia soggetto alle limitazioni di orario di cui all'art. 16;
 g) titolare di incarico a tempo indeterminato presso il Ministero della Difesa, il Ministero di Grazia e Giustizia e INAIL;
 h)  titolare  di  incarico  a  tempo  determinato,  ai  sensi del successivo  comma  10,  secondo  l'ordine  di  precedenza di cui alle precedenti lettere, che faccia richiesta di incremento di orario o di trasferimento;
 i)  specialista  ambulatoriale  titolare  di pensione a carico di Enti diversi dall'ENPAM;
 l)  medico  di  medicina generale, medico specialista pediatra di libera   scelta,   medico  di  medicina  dei  servizi,  medico  della continuita'  assistenziale,  medico  dipendente di struttura pubblica che  esprima  la propria disponibilita' a convertire completamente il proprio  rapporto di lavoro. Detti sanitari devono essere in possesso del titolo di specializzazione della branca in cui partecipano.
 2.  Ai  fini  delle  procedure di cui al comma 1, per ogni singola lettera  dalla  a) alla 1), l'anzianita' del servizio riconosciuto ai fini  della  prelazione, costituisce titolo di precedenza; in caso di pari  anzianita'  di  servizio  e'  data precedenza all'anzianita' di specializzazione e successivamente, all'anzianita' di laurea.
 3.   In   ogni   caso,   allo   specialista   ambulatoriale  o  al professionista, disponibile ad assumere l'incarico ai sensi del comma 1  non  e'  consentito  il  trasferimento  qualora non abbia maturato un'anzianita'  di  servizio  di almeno 18 mesi nell'incarico in atto, alla  data  di  scadenza  del  termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di disponibilita'.
 4.  Lo  specialista ambulatoriale o il professionista in posizione di  priorita',  viene  invitato  dal  Comitato  zonale  a  comunicare l'accettazione/rinuncia  all'incarico,  da  inoltrare entro 20 giorni all'azienda.  Alla  comunicazione  di  disponibilita'  dovra'  essere allegata,   pena   l'esclusione  dall'incarico,  l'autocertificazione informativa  di  cui all'allegato B parte seconda. La formalizzazione dell'incarico,  dovra' avvenire entro il termine di trenta giorni dal ricevimento  della dichiarazione. Le regioni possono definire diverse procedure,  tese allo snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento dell'incarico, sentiti i sindacati di cui all'art.34, comma 12.
 5.  In deroga alle priorita' ed alle procedure di cui ai commi che precedono, le aziende provvedono:
 - prioritariamente alla copertura di turni vacanti, per il numero di    ore   disponibili,   mediante   assorbimento   di   specialisti ambulatoriali   o   professionisti   titolari  di  incarico  a  tempo indeterminato nella stessa branca o area professionale, gia' regolato a  termini  convenzionali presso il Ministero della Difesa, in quanto destinatari  di provvedimenti di risoluzione del rapporto di lavoro o di  collocamento  in  mobilita'  in esecuzione della legge n.226/04 e limitatamente ai convenzionati notificati dal suddetto Ministero;
 - qualora   per  una  determinata  branca  specialistica  o  area professionale   si   verifichi   un  incremento  delle  richieste  di prestazioni,  l'azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 34 comma 13,  ha  la  facolta'  di  attribuire aumenti di orario ad uno o piu' specialisti  ambulatoriali  o  professionisti  che  prestano servizio nella   branca   o   area   professionale,  sempreche'  il  sanitario interessato  al  provvedimento  svolga  in  via  esclusiva  attivita' professionale ai sensi del presente Accordo.
 6.  L'azienda  deve  notificare al Comitato zonale entro 15 giorni dal   provvedimento,   il  nominativo  del  sanitario  cui  e'  stato incrementato   l'orario   e   la   consistenza  numerica  dell'orario aumentato.
 7.  In  attesa  del  conferimento dei turni disponibili secondo le procedure  su indicate, l'azienda puo' conferire incarichi provvisori secondo  l'ordine delle rispettive graduatorie o, in mancanza, ad uno specialista ambulatoriale o professionista disponibile, con priorita' per  i  non  titolari  di  altro  incarico  e  non  in  posizione  di incompatibilita'.   L'incarico  provvisorio  non  puo'  avere  durata superiore   a   sei   mesi,  eventualmente  rinnovabili  allo  stesso sanitario,  per  altri  sei mesi una sola volta, e cessa in ogni caso con la nomina del titolare.
 8.  Allo  specialista  ambulatoriale incaricato in via provvisoria spetta  lo  stesso  trattamento  previsto all'art. 40, comma 4, per i sostituti non titolari di altro incarico.
 9.  Al  professionista  incaricato  in  via  provvisoria spetta lo stesso trattamento previsto all'art. 40, comma 5, per i sostituti non titolari di incarico.
 10.  Qualora sussistano ancora turni vacanti, le aziende procedono alla   assegnazione   dei   turni   a   specialisti  ambulatoriali  o professionisti   non  ancora  titolari  di  incarico  presenti  nelle graduatorie  di  cui  all'art.  21  del presente Accordo, che abbiano espresso  la  propria disponibilita' all'atto della pubblicazione dei turni vacanti, secondo l'ordine di graduatoria.
 Gli    incarichi   hanno   durata   annuale   e   sono   rinnovati automaticamente   alla   scadenza  al  sanitario  interessato,  salvo comunicazione  motivata  all'interessato  con lettera A/ R, almeno 30 giorni prima della scadenza dell'incarico.
 11.  Esperite inutilmente le procedure di cui ai commi precedenti, l'azienda  puo' conferire l'incarico ad uno specialista ambulatoriale o   professionista   dichiaratosi  disponibile  ed  in  possesso  dei requisiti  previsti  dal  presente  Accordo.  L'incarico,  di  durata annuale, e' rinnovabile con esplicito provvedimento.
 12.  Allo specialista ambulatoriale e al professionista incaricato a  tempo determinato, compete il trattamento economico di cui all'art 50.
 13.    Le    aziende,   valutate   la   programmazione   regionale dell'attivita'   specialistica   e   il   permanere   delle  esigenze organizzative  e di servizio, possono trasformare gli incarichi, gia' assegnati  a  tempo  determinato, in incarichi a tempo indeterminato, con  applicazione  del relativo trattamento economico e normativo. La trasformazione   di   un   incarico  da  tempo  determinato  a  tempo indeterminato avviene con provvedimento del Direttore Generale, sulla base delle intese definite con accordo regionale. Il provvedimento di trasformazione viene comunicato al Comitato Zonale.
 14.  La non accettazione, da parte dello specialista ambulatoriale e  del  professionista, dell'incarico a tempo indeterminato, comporta la revoca del rapporto convenzionale.
 
 ART. 24 - COMITATO CONSULTIVO ZONALE
 
 1.  In ogni ambito provinciale, comprensivo di una o piu' aziende, e' costituito un Comitato consultivo zonale.
 2.  Il  Comitato ha sede presso l'azienda individuata ai sensi del precedente Accordo nazionale.
 3.  L'azienda sede del Comitato zonale, d'intesa con l'Assessorato alla   Sanita'  della  Regione,  e'  tenuta  ad  assicurare  i  mezzi finanziari, i locali ed il personale assegnato per livelli funzionali a  tale  attivita', facente parte della sua struttura amministrativa, per  lo  svolgimento  dei  compiti  del  Comitato e per consentire al segretario l'espletamento di tutte le funzioni attribuite al Comitato stesso.  Le  aziende interessate allo stesso Comitato concorrono agli oneri  sostenuti in rapporto proporzionale al numero di abitanti, con le modalita' definite dalla Regione.
 4. Il Comitato e' composto da:
 a)  il Direttore generale dell'azienda, o da un suo delegato, che ne assume le presidenza;
 b)  cinque rappresentanti tecnici per le aziende della provincia, designati di intesa dai Direttori generali delle aziende;
 c)  sei  rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo, operanti nell'ambito zonale.
 5.  Tre  rappresentanti  degli  specialisti  ambulatoriali vengono eletti,  secondo  le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre   rappresentanti   vengono   designati,   tra   gli   specialisti ambulatoriali  operanti  nell'ambito  zonale,  dai  Sindacati  di cui all'art.  34  comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe provinciali.  I rappresentanti sono individuati dai tre sindacati con maggiore  consistenza  associativa  provinciale.  Qualora  uno o piu' sindacati  non  abbiano  la  possibilita'  di  designare  un  proprio rappresentante,  i  membri  mancanti  sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa provinciale.
 6.   Oltre   ai   titolari,   saranno   rispettivamente  eletti  e individuati,  con le stesse modalita', altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
 7. Quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardano gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre  rappresentanti  per  le  categorie  interessate,  designati  dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno  segnalati  al presidente del comitato zonale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
 8.  Il  Comitato  e'  costituito  con  provvedimento del Direttore generale dell'azienda, che procede alla nomina dei componenti.
 9. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
 a) formazione delle graduatorie;
 b)  gestione unitaria del rapporto relativamente agli specialisti ambulatoriali  e  ai  professionisti  che operano presso piu' aziende dello  stesso  ambito  zonale,  o  presso  le istituzioni di cui alla dichiarazione  a  verbale n.2 del presente Accordo, nonche' tenuta ed aggiornamento  di un apposito schedario dei singoli incaricati presso le  singole  aziende  con  l'indicazione  dei giorni e dell'orario di attivita'   in   ciascun   presidio,   delle  date  di  conseguimento dell'incarico  e degli incrementi orari, delle attivita' rilevanti ai fini della determinazione dei massimali orari di cui all'art. 16, del sopravvenire  di motivi di incompatibilita' di cui all'art. 15, della certificazione  dello stato di servizio dei sanitari, nonche' di ogni altra attivita' prevista dal presente Accordo;
 c) indicazione, all'azienda che deve conferire l'incarico, e alle istituzioni  di  cui  alla  dichiarazione a verbale n. 2 del presente Accordo,  del  nominativo del sanitario avente diritto all'aumento di orario e a ricoprire il turno vacante;
 d)   evidenziazione   ed   aggiornamento  delle  posizioni  degli specialisti ambulatoriali ed altri professionisti, sia incaricati che in graduatoria, ai fini:
 - dell'accertamento  delle  incompatibilita'  e delle limitazioni previste  dalle  vigenti  norme,  nonche'  del  possesso dei titoli e requisiti  previsti  dalle  stesse;  verifica della certificazione di compatibilita' con gli orari di servizio rilasciata dalle istituzioni pubbliche  e  private,  presso  cui  il  sanitario presta servizio al momento  in  cui  nei  confronti  del  sanitario  stesso  deve essere conferito  un  nuovo incarico o deve essere dato un aumento di orario di attivita' dell'incarico in atto svolto;
 - della  formulazione  alle  aziende,  sulla  base  delle domande ricevute,   delle   proposte   di   trasferimento   o   accentramento dell'incarico  in  una  sede piu' vicina alla residenza del sanitario anche nell'ambito dello stesso Comune;
 e) procedure di cui agli articoli 17 e 18 del presente Accordo.
 10.  Il  Comitato  svolge  funzioni  consultive  a  richiesta  dei Direttori  generali  delle  aziende in merito alle attivita' previste dal presente Accordo.
 11.  Il  Comitato,  qualora  a  richiesta di una delle parti debba trattare  specifici  aspetti  riguardanti  una  singola azienda o una delle  istituzioni  di  cui  alla  dichiarazione  a  verbale  n.2 del presente Accordo, puo' essere integrato dal titolare, o suo delegato, del    potere    di   rappresentanza   dell'azienda   interessata   o dell'istituzione,  qualora  non facente gia' parte del Comitato, e da uno  specialista  ambulatoriale  o professionista titolare d'incarico designato dai componenti di categoria membri del Comitato zonale.
 12.  Il  Comitato  si  riunisce periodicamente almeno una volta al mese e in tutti i casi di richiesta di una delle parti.
 13. Il Comitato e' validamente riunito qualunque sia il numero dei componenti presenti e delibera a maggioranza.
 In caso di parita', prevale il voto del Presidente.
 14.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte da un funzionario o dirigente  indicato  dall'azienda  sede  del  Comitato. Il segretario risponde  degli  atti  inerenti  alle  sue funzioni al presidente del Comitato.
 15.  I pareri di competenza dei Comitati sono obbligatori e devono essere  resi  entro  trenta giorni. I pareri sono vincolanti nei casi espressamente previsti.
 
 ART. 25 - COMITATO CONSULTIVO REGIONALE
 
 1.   In   ciascuna   Regione   e'   istituito,  con  provvedimento dell'Amministrazione regionale, un Comitato consultivo composto da:
 a)  l'Assessore regionale alla Sanita', o un suo delegato, che ne assume la presidenza;
 b)  cinque membri rappresentanti delle aziende, individuati dalla Regione;
 c)  sei  membri  rappresentanti  degli  specialisti ambulatoriali operanti nella regione, di cui al presente Accordo.
 2.  Tre  rappresentanti  degli  specialisti  ambulatoriali vengono eletti,  secondo  le procedure di cui al successivo art.26, gli altri tre   rappresentanti   vengono   designati,   tra   gli   specialisti ambulatoriali  operanti  nella regione, dai Sindacati di cui all'art. 34 comma 12, nella misura di un rappresentante per ciascun Sindacato, con un numero di deleghe non inferiore al 3% delle deleghe regionali. I  rappresentanti  sono  individuati  dai  tre sindacati con maggiore consistenza  associativa  regionale. Qualora uno o piu' sindacati non abbiano  la  possibilita'  di  designare un proprio rappresentante, i membri  mancanti sono nominati dal sindacato con maggiore consistenza associativa regionale.
 3.   Oltre   ai   titolari,   saranno   rispettivamente  eletti  e individuati,  con le stesse modalita', altrettanti membri supplenti i quali subentreranno in caso di assenza di uno o piu' titolari.
 4. Quando gli argomenti all'ordine del giorno riguardano gli altri professionisti di cui al presente accordo, i tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali designati dai sindacati, sono sostituiti da tre  rappresentanti  per  le  categorie  interessate,  designati  dai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi. Detti nominativi saranno  segnalati  al  presidente  del  comitato  regionale entro 15 giorni dalla costituzione del comitato stesso.
 5.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 6. Il Comitato regionale ha compiti di:
 a)  proposta  e  parere  in ordine ai provvedimenti di competenza regionale;
 b)  linee  di  indirizzo  alle aziende in merito alla corretta ed uniforme  interpretazione  e  applicazione  delle  norme del presente Accordo.
 7.  La  sede  del  comitato  e  le modalita' di funzionamento sono definite  dalla Regione, sentiti i Sindacati di cui all'art.34, comma 12.
 
 ART.26   -   MODALITA'   DI   ELEZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DEGLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
 
 1.  Le elezioni dei rappresentanti degli specialisti ambulatoriali nei  Comitati  di  cui agli art.24 e 25, sono svolte, di norma, nella stessa  tornata  elettorale ed entro 90 giorni dall'entrata in vigore del  presente  Accordo,  a cura degli Ordini provinciali dei Medici e degli  Odontoiatri, avvalendosi della collaborazione dei Sindacati di cui all'art.34, comma 12 che se ne assumono anche l'onere economico.
 2.  Qualora  sia  trascorso  inutilmente  il  periodo di 90 giorni previsto  al comma 1, le procedure di elezione devono comunque essere attivate su richiesta scritta di una delle parti.
 3.  Ai  fini  dell'elezione  degli  specialisti  ambulatoriali nel Comitato  regionale,  l'Ordine  dei  Medici  e  degli Odontoiatri del capoluogo  di  regione,  raccoglie  ed  assembla  i  risultati  delle votazioni  provinciali  e  trasmette  all'Assessorato  regionale alla Sanita'  la  lista  definitiva  degli  eletti  in  base  al numero di preferenze.
 
 ART. 27 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA
 
 1.  Le  infrazioni  agli  obblighi e doveri derivanti dal presente Accordo  e  dagli  Accordi  integrativi  regionali ed aziendali, sono formalmente  contestate per iscritto allo specialista ambulatoriale e al   professionista,  comunque  incaricato,  dal  Responsabile  della struttura  aziendale  di appartenenza, entro 30 giorni dal momento in cui  ne  e'  venuto  a  conoscenza. Lo specialista ambulatoriale o il professionista   ha   la   possibilita'   di   produrre   le  proprie controdeduzioni  entro  20  giorni  dalla  data  di  ricezione  della contestazione.  Gli  atti  relativi al procedimento vengono trasmessi alla competente Commissione di disciplina.
 2.  Con  provvedimento  del  Direttore  generale  dell'azienda, e' istituita una Commissione aziendale di disciplina composta da:
 a) tre membri di parte pubblica;
 b)  tre  rappresentanti  degli  specialisti  ambulatoriali  o tre rappresentanti  delle  altre  professionalita'  sanitarie  di  cui al presente  Accordo, secondo il caso in esame. Tali rappresentanti sono designati,   tra   gli   specialisti   ambulatoriali   e   gli  altri professionisti  operanti  nell'azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13.
 3.  Il Presidente e' individuato all'interno della Commissione dai componenti;   in  caso  di  mancata  intesa  svolge  le  funzioni  di Presidente il piu' anziano di eta'.
 4.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un funzionario indicato dall'azienda.
 5. La Commissione ha sede presso l'azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.
 6. La Commissione esamina i casi degli specialisti ambulatoriali e degli  altri  professionisti ad essa deferiti, iniziando la procedura entro  30 giorni dal deferimento, sente il sanitario ove lo richieda, e adotta le conseguenti decisioni.
 7.  La  Commissione  e'  validamente  riunita  se  e'  presente la maggioranza  dei  suoi  componenti;  le  deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.
 8. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.
 9.  La Commissione decide con atto motivato sull'archiviazione del caso  o  sull'irrogazione  di una delle seguenti sanzioni, secondo la gravita' dell'infrazione:
 a)  Richiamo.  Il  richiamo  comporta la sospensione per un turno dalla  possibilita'  di  avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui all'art. 22.
 b)  Diffida. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla  possibilita'  di  avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui all'art. 22.
 c) Sospensione del rapporto:
 - per  recidiva  per  inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida;
 - per  gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali;
 - per  mancata  effettuazione  della  prestazione  richiesta  ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica;
 - per  omissione  di  segnalazione del sussistere di circostanze comportanti  incompatibilita',  limitazioni  orarie,  percepimento di indebito emolumento.
 Il    provvedimento   comporta   la   sospensione   dal   rapporto convenzionale   fino  ad  un  massimo  di  due  anni  e  preclude  la possibilita' di avvalersi dell'assegnazione dei turni di cui all'art. 22 per almeno quattro turni. L'esclusione dall'assegnazione dei turni non  puo'  comunque  superare  i  due anni dalla data di inizio della sospensione.
 d) Revoca:
 - per  recidiva  specifica  di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto;
 - per  instaurazione  di  procedimento  penale  per  infrazioni, configuratesi   come  reati,  per  le  quali  siano  state  accertate gravissime responsabilita'.
 10.  La  decisione  della  Commissione  e'  comunicata, a cura del Presidente  e  per  mezzo  di lettera raccomandata A/ R, al Direttore generale  dell'azienda  perche'  sia formalmente recepita con proprio provvedimento,   da   notificare   all'interessato  e  da  comunicare all'Ordine  Professionale  di competenza e al Presidente del Comitato di   cui   all'art.  24,  che  ne  da'  notizia  alle  altre  aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
 Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180  giorni  dalla  contestazione  dell'addebito al medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
 11.  Non  puo'  tenersi  conto,  ad  alcun effetto, delle sanzioni disciplinari trascorsi due anni dalla loro irrogazione. Le violazioni e   le   infrazioni  si  prescrivono  dopo  cinque  anni  dalla  loro commissione.
 
 ART. 28 - RUOLO PROFESSIONALE DELLO SPECIALISTA AMBULATORIALE
 
 1.  Lo  specialista  incaricato  ai  sensi  del  presente Accordo, concorre  ad  assicurare - nell'ambito delle attivita' distrettuali e territoriali  come  individuate  dal  Piano sanitario nazionale e dai piani  sanitari  regionali  vigenti- l'assistenza primaria unitamente agli  altri  operatori  sanitari  e svolge le attivita' di assistenza specialistica di cui al successivo comma 4.
 2.  Ai  sensi dell'art. 3-sexies, comma 2, del D.L.vo n.229/99, lo specialista  partecipa  di  diritto,  insieme  al  rappresentante dei medici  di  medicina  generale  e  al  rappresentante dei pediatri di libera   scelta,   all'ufficio   di   coordinamento  delle  attivita' distrettuali . Lo specialista e' individuato con modalita' definite a livello   regionale.  Con  le  stesse  modalita'  e'  individuato  lo specialista  partecipante all'ufficio di direzione aziendale, qualora previsto dalle norme e dagli indirizzi regionali.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 4.  Lo  specialista  deve  assolvere  tutti  i compiti inerenti lo svolgimento  delle  attivita'  specialistiche  di  competenza,  fermo restando il rispetto dei doveri deontologici la cui valutazione e' di competenza  dell'Ordine  provinciale  di  iscrizione.  Le prestazioni dello  specialista  riguardano  tutti  gli  atti  e gli interventi di natura specialistica tecnicamente eseguibili, salvo controindicazioni cliniche, in sede ospedaliera, in sede ambulatoriale, domiciliare, di assistenza   programmata  a  soggetti  nel  domicilio  personale,  di assistenza   nelle  residenze  protette,  di  assistenza  domiciliare integrata  e  negli  ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nelle altre sedi individuate all'art. 32.
 5. Nello svolgimento della propria attivita' lo specialista:
 a)  assicura  l'assistenza specialistica in favore dei cittadini, utilizza  i  referti  degli accertamenti diagnostici gia' effettuati, compatibilmente  con  le  condizioni  cliniche  in atto del soggetto, evitando  inutili  duplicazioni  di  prestazioni sanitarie, redige le certificazioni richieste;
 b)  collabora  al  contenimento  della  spesa sanitaria secondo i principi   dell'appropriatezza  prescrittiva,  e  alle  attivita'  di farmacovigilanza pubblica;
 c)   partecipa   alle   disposizioni   aziendali  in  materia  di preospedalizzazione e di dimissioni protette ed alle altre iniziative aziendali  in  tema  di  assistenza  sanitaria,  anche con compiti di organizzazione e coordinamento funzionale e gestionale;
 d)   realizza  le  attivita'  specialistiche  di  supporto  e  di consulenza richieste dall'azienda per i propri fini istituzionali;
 e)  assicura  il consulto con il medico di famiglia e il pediatra di  libera  scelta,  previa  autorizzazione  dell'azienda, nonche' il consulto specialistico interdisciplinare;
 f)  partecipa,  sulla  base di accordi di livello regionale, alle sperimentazioni cliniche;
 g)   lo  specialista  e'  tenuto  a  partecipare  alle  attivita' formative programmate dall'azienda.
 6.  Ai sensi del D.L.vo 229/99, art. 3-quinquies la partecipazione degli specialisti nelle articolazioni organizzative del distretto che attuano  l'assistenza  primaria, al fine di favorire la realizzazione di  percorsi integrati sia con l'attivita' di assistenza primaria che con  quella  ambulatoriale  ospedaliera,  nonche' la gestione clinica complessiva  del  paziente  fino  alla  definizione del problema e al rinvio al medico di famiglia o pediatra di libera scelta, e' definita con  accordi  di livello regionale con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 34, comma 12.
 7.   Le  articolazioni  organizzative  del  distretto  finalizzate all'integrazione  professionale  sono anche le equipes territoriali e le unita' di assistenza primaria (UTAP).
 8.  L'equipe  territoriale e l'UTAP sono strumenti attuativi della programmazione  sanitaria, per la erogazione dei livelli essenziali e appropriati  di  assistenza  e  per  la  realizzazione  di  specifici programmi  e progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.
 9.  La  costituzione  delle  UTAP, quali strutture territoriali ad alta   integrazione   multidisciplinare   ed  interprofessionale,  e' prevista dalla Regione, in coerenza con l'intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004 ,e in accordo con le OO.SS. maggiormente rappresentative, in  via  sperimentale  e  con  partecipazione volontaria dei medici e degli altri operatori sanitari.
 10.   Nell'attivita'   di   diagnosi   e   cura,   prevenzione   e riabilitazione  il medico specialista e' tenuto alla compilazione dei referti  sull'apposito  modulario e con apposizione di firma e timbro che rechi anche la qualifica specialistica.
 11. Per le proposte d'indagini specialistiche e le prescrizioni di specialita'  farmaceutiche e di galenici lo specialista ambulatoriale utilizza  il ricettario del SSN, nel rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti regionali.
 12.   Lo   specialista   ambulatoriale   convenzionato  adotta  le disposizioni  aziendali  in  merito alle modalita' di prescrizione ed erogazione   delle  specialita'  medicinali  riguardanti  particolari patologie in analogia a quanto previsto per i medici dipendenti.
 
 ART.  29  - DOVERI E COMPITI DEI PROFESSIONISTI (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI)
 
 1.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 2.  Il  professionista  incaricato  ai  sensi del presente Accordo deve:
 a)  attenersi  alle  disposizioni che l'azienda emana per il buon funzionamento dei presidi e il perseguimento dei fini istituzionali;
 b)  eseguire le prestazioni professionali proprie delle categorie cosi'  come  regolamentate  dalle  relative  leggi  di  ordinamento e dall'art.l del D.P.R. n. 458/98;
 c) partecipare ai programmi e ai progetti finalizzati;
 d) attenersi alle disposizioni contenute nel presente Accordo;
 e)  rispettare  l'orario  di  attivita' indicato nella lettera di incarico.
 3.  Il  professionista  nell'erogazione  delle  prestazioni di sua competenza deve:
 a)  compilare  e  sottoscrivere  il  risultato  delle prestazioni effettuate utilizzando il modulario fornito dall'azienda;
 b)  fornire  al  responsabile  della  struttura  operativa cui e' assegnato ogni dato utile a qualificare sul piano della affidabilita' le prestazioni di competenza;
 c)  usare  le  attrezzature  fornite  dall'azienda comunicando al responsabile  della  struttura operativa di appartenenza le eventuali avarie;
 d)  partecipare  alle attivita' di rilevazione epidemiologica per la   preparazione,   lo   studio  e  la  programmazione  di  indagini statistiche;
 e) partecipare alle attivita' formative programmate dall'azienda.
 
 ART. 30 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
 
 1.  Gli  specialisti  ambulatoriali  e  gli  altri  professionisti collaborano nel rispetto delle specifiche competenze ed attivita' con le  altre  figure  professionali  e  secondo  le  esigenze funzionali valutate  dall'azienda,  alle  attivita' e ai progetti da realizzarsi nelle  articolazioni  organizzative  per  l'assistenza primaria, come definite dalla programmazione regionale ed aziendale. Per determinati servizi,  l'attivita'  degli  specialisti ambulatoriali o degli altri professionisti puo' essere svolta anche in ore notturne e/o festive.
 2.    Per    ciascun   servizio   specialistico,   di   branca   o multidisciplinare, al quale sia addetta una pluralita' di specialisti ambulatoriali   convenzionati  ai  sensi  del  presente  Accordo,  e' individuato,  tra  gli  specialisti  titolari di incarico in ciascuna branca,    in    servizio   presso   l'azienda   e   previo   assenso dell'interessato, un responsabile di branca.
 3.  Al  fine  di  garantire  un adeguato livello di qualita' delle attivita'  svolte  e  delle  prestazioni  erogate,  le aziende devono garantire   nei  poliambulatori  pubblici,  i  requisiti  strutturali tecnologici   ed   organizzativi  necessari  allo  svolgimento  delle attivita',  quali  ad  esempio  la  presenza  di personale tecnico ed infermieristico,   le   misure   idonee   alla  tutela  della  salute psico-fisica degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti sul luogo di lavoro, secondo le norme vigenti.
 I  sindacati  di  cui  all'art.  34  comma  13  cooperano  con gli organismi  competenti  per  la  corretta applicazione della normativa vigente riguardante i problemi della salubrita' dei luoghi di lavoro.
 4.  E'  consentito  l'accesso  negli  ambulatori pubblici da parte dell'assistito,  senza  richiesta  del  medico curante, alle seguenti specialita':   ostetricia   e   ginecologia,  odontoiatra,  pediatria (limitatamente  agli  assistiti  che  non  hanno  potuto scegliere il pediatra   di   libera   scelta),   oculistica   (limitatamente  alle prestazioni  optometriche), psichiatria, neuropsichiatria infantile e psicologia.  Nei  casi  di urgenza e per le attivita' consultoriali e quelle  di prevenzione legate a progetti obiettivo distrettuali e per quanto   previsto   al  successivo  comma  7,  l'accesso  diretto  e' consentito anche alle altre branche specialistiche.
 5.  Ai  fini  organizzativi  l'accesso  ai servizi specialistici e delle   altre   aree   professionali   avviene   con  il  sistema  di prenotazione.
 6.  E'  demandata  alla  trattativa  regionale  la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art.14 del presente Accordo.
 7.  La  prenotazione relativa alle visite successive e' effettuata secondo   modalita'   di  programmazione  predisposte  dal  sanitario convenzionato e protocolli concordati in sede aziendale.
 8.  Il  numero  di  prestazioni  erogabili  per  ciascuna  ora  di attivita''   e'  determinato  sulla  base  della  tipologia  e  della complessita' della prestazione.
 9.  Relativamente  alle  prestazioni  erogabili  dagli specialisti ambulatoriali  per  ogni ora di attivita', fermo restando che il loro numero  e' demandato alla scienza e coscienza dello specialista, esso non puo' di norma essere superiore a quattro.
 10.  Qualora  le  prenotazioni siano state tutte soddisfatte prima del  termine  dell'orario  stabilito  dalla  lettera  d'incarico,  lo specialista  ambulatoriale  o  il professionista resta a disposizione fino  alla scadenza di detto orario e utilizza l'orario residuo per i compiti  derivanti  da  eventuali  incarichi  aziendali,  ovvero  per prestazioni che si dovessero ritenere indispensabili ed urgenti.
 11.  Nel  caso  che  l'orario  disponibile  secondo  la lettera di incarico  si sia esaurito senza che tutte le prenotazioni siano state soddisfatte   lo   specialista   ambulatoriale  o  il  professionista eseguira',  ove  sia  possibile,  le residue prestazioni, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, comma 13.
 12.   La   media   delle  prestazioni  erogate  dallo  specialista ambulatoriale e dal professionista e' soggetta a periodiche verifiche da  parte  dell'azienda sulla scorta dei dati relativi alla casistica clinica   (e   non   numerica)   ed   in   relazione  alla  dotazione tecnico-strumentale e di personale esistente nel presidio.
 13.  Qualora  sia  necessario superare occasionalmente l'orario di servizio,  anche  a  richiesta  dello specialista ambulatoriale o del professionista,  l'azienda  provvede ad autorizzare il prolungamento, indicandone    le    modalita'   organizzative   e   previo   assenso dell'interessato.
 14. Allo specialista ambulatoriale e al professionista autorizzato a prolungare l'orario viene corrisposto il normale compenso.
 15. Ai fini dell'individuazione del responsabile di branca, di cui al  comma  2,  i  criteri,  le  funzioni  e i compiti sono concordati mediante  accordi  regionali  con  le organizzazioni sindacali di cui all'art.  34  comma  12,  prevedendo  anche  un apposito compenso. Lo specialista  in  patologia  clinica  che,  ai  sensi  della normativa vigente, svolge la funzione di Direttore tecnico responsabile, assume contestualmente l'incarico di responsabile di branca.
 
 ART.31 - PROGRAMMI E PROGETTI FINALIZZATI
 
 1.  La  programmazione  regionale  ed  aziendale puo' prevedere lo svolgimento  di  progetti  e programmi finalizzati, concernenti anche l'attivita'  specialistica distrettuale e le altre aree professionali -  fermo  restando  l'obbligo  di  eseguire  le  prestazioni  di  cui all'art.28, commi 4 e 5, e all'art.29, commi 2 e 3.
 2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 3.  L'Accordo  aziendale,  conformemente  alle  linee di indirizzo dell'Accordo  regionale,  individua  le  prestazioni  e  le attivita' individuali  o  di  gruppo  per  raggiungere specifici obiettivi e le modalita'   di   esecuzione  e  di  remunerazione  delle  stesse.  La partecipazione  alla  realizzazione  di  progetti  obiettivo,  azioni programmate,   programmi   di  preospedalizzazione  e  di  dimissione protetta, o attivita' incentivanti svolte in equipes con il personale dipendente e convenzionato comporta la verifica periodica, sulla base di   intese   raggiunte   con  le  organizzazioni  sindacali  di  cui all'art.34,   comma   12  circa  il  raggiungimento  degli  specifici obiettivi,  individuali  o  di  gruppo,  da  valutare  sulla  base di indicatori  predefiniti, concordati tra le parti. Il medesimo Accordo definisce  gli  effetti  del  raggiungimento  o  meno degli obiettivi previsti,  da  parte  degli  specialisti  ambulatoriali e degli altri professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo.
 4.  Lo specialista ambulatoriale o il professionista puo' eseguire prestazioni  aggiuntive  previste  dalla programmazione regionale e/o aziendale,  secondo  modalita'  regolate  dagli Accordi regionali e/o aziendali,  allo  scopo  di migliorare l'efficacia e l'efficienza dei servizi nell'area specialistica. I medesimi Accordi definiscono anche i relativi emolumenti aggiuntivi.
 5.  L'attivita'  svolta  dagli  specialisti  ambulatoriali e dagli altri   professionisti   nell'ambito   di  progetti  e  di  programmi finalizzati  concernenti  il  personale dipendente e convenzionato e' valutata  agli  effetti  economici  (retribuzione  di  risultato)  in proporzione  all'impegno  orario  del  sanitario convenzionato che vi partecipa per il raggiungimento dei risultati.
 
 ART. 32 - ATTIVITA' ESTERNA E PRONTA DISPONIBILITA'
 
 1.  L'azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, puo'    fare   svolgere   allo   specialista   ambulatoriale   o   al professionista,  incaricato  ai sensi del presente Accordo, attivita' professionale  anche  al di fuori della sede di lavoro indicata nella lettera   di  incarico  (attivita'  esterna).  In  caso  di  incarico conferito  per  lo  svolgimento  esclusivo di attivita' esterna, come sede  di  lavoro  si intende quella dove avviene la rilevazione della presenza all'inizio dell'orario di servizio.
 2.  Le  prestazioni specialistiche e professionali di cui al comma 1, sono svolte dallo specialista ambulatoriale e dal professionista:
 a) nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);
 b) presso il domicilio del paziente;
 c)  presso  le  strutture  pubbliche del SSN (residenze sanitarie assistenziali,  servizi  socio-assistenziali  di  tipo specialistico, ospedali,   consultori   famigliari   e  pediatrici,  ecc.),  scuole, fabbriche, case protette, comunita' terapeutiche, carceri ecc.;
 d)  presso  lo  studio  del  medico  di  medicina  generale e del pediatra di libera scelta;
 e)  nell'ambito  delle prestazioni aggiuntive di cui all'allegato D.
 3.  Detta  attivita'  deve  essere  preventivamente  programmata e concordata  con  lo  specialista  ambulatoriale  o  il professionista interessato.
 4. Per lo svolgimento di attivita' esterna al di fuori dell'orario di   servizio,   allo  specialista  ambulatoriale  e'  attribuito  un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai  sensi  dell'art.  42,  lettera  A,  commi 1 e 2, rapportato ad un impegno  di  90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di  un  singolo  accesso siano eseguite ulteriori prestazioni, previa autorizzazione  aziendale,  per  ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti.
 5.  Per  lo  svolgimento  di attivita' esterna durante l'orario di servizio  e  per  incarichi  conferiti  in  via  esclusiva  per  tale attivita', allo specialista ambulatoriale e' attribuito un emolumento forfetario  aggiuntivo  calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art.42,  lettera  A,  commi  1  e  2,  rapportato  al  tempo  di esecuzione   di  60  minuti  per  ciascuna  prestazione.  Qualora  in occasione   di   un   singolo   accesso  vengano  eseguite  ulteriori prestazioni,    previa   autorizzazione   aziendale,   per   ciascuna prestazione   successiva   alla  prima  il  tempo  di  esecuzione  e' determinato in 20 minuti.
 6.  Per  lo  svolgimento di attivita' esterna al professionista e' attribuito un emolumento forfetario aggiuntivo calcolato sul compenso orario  dovuto  ai  sensi  dell'art.  43,  lettera  A,  commi  1 e 2, maggiorato  del  35%  in caso di attivita' esterna svolta al di fuori dell'orario  di  servizio o maggiorato del 25% in caso di svolgimento di tale attivita' durante l'orario di servizio.
 7.  Per  l'attivita'  svolta ai sensi del comma 2, agli incaricati spetta,  qualora  non  sia  disponibile  l'automezzo  aziendale  e si avvalgano del proprio automezzo, un rimborso pari a un 1/5 del prezzo "ufficiale"  di  un litro di benzina verde per Km., nonche' copertura assicurativa totale (tipo kasco).
 8.  Qualora lo specialista ambulatoriale o il professionista operi in   un   servizio   in  cui  e'  attivato  l'istituto  della  pronta disponibilita',  la stessa dovra' essere assicurata dallo specialista compatibilmente  con la propria residenza e con le stesse modalita' e lo stesso compenso del personale dipendente.
 
 ART. 33 - FORMAZIONE CONTINUA
 
 1.  La  formazione professionale, complementare e continua, per lo specialista  ambulatoriale ed il professionista, riguarda la crescita culturale  e  professionale  del  medico  e  le attivita' inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di  assistenza  e  competenze  ulteriori  o  integrative  relative ai livelli  assistenziali  aggiuntivi  previsti dagli atti programmatori regionali,  secondo  quanto  previsto  dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
 2.  Le  Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la  formazione  continua, tenendo conto degli obiettivi formativi sia di  interesse  nazionale,  individuati dalla Conferenza Stato-regioni sia  di  specifico  interesse  regionale  e  aziendale.  I  programmi prevedono momenti di formazione comune con altri medici convenzionati operanti  nel  territorio,  medici  dipendenti, ospedalieri e non, ed altri operatori sanitari.
 3.   Le   Regioni   possono  riconoscere,  anche  in  accordo  con l'Universita'  e  per  le  parti  di rispettiva competenza, attivita' formative  dello specialista ambulatoriale e del professionista nelle seguenti aree:
 a) insegnamento universitario di base pre-laurea
 b) aggiornamento e audit
 c) ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
 4.   Allo  specialista  ambulatoriale  e  al  professionista  sono assegnati  i  crediti  formativi  secondo  i  criteri  definiti dalla Commissione  nazionale  per  la  formazione  continua e dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
 5.   La  partecipazione  alle  attivita'  di  formazione  continua costituisce  requisito indispensabile per svolgere attivita' ai sensi del   presente   Accordo.   Lo   specialista   ambulatoriale   e   il professionista,  e'  tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti  formativi  attraverso  attivita'  che abbiano come obiettivi formativi quelli definiti al comma 2 del presente articolo.
 6.   Gli   eventi  (residenziali,  formazione  a  distanza,  ecc.) accreditati  sulla base degli indirizzi e priorita' individuate dalle regioni  e  dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresi'  luogo  a  crediti formativi, le attivita' di formazione sul campo  incluse  le attivita' di ricerca e sperimentazione, secondo le modalita'   previste  dalla  Regione,  in  base  agli  accordi  della Conferenza Stato-Regioni.
 7.  I  corsi regionali ed aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale.
 Le  aziende  garantiscono le attivita' formative, nei limiti delle risorse  disponibili  e  ad  esse assegnate, sulla base degli accordi regionali  e  nel rispetto della programmazione regionale, prevedendo appropriate   forme   di  partecipazione  degli  Ordini  e/o  Collegi professionali  e  sentite  le  Organizzazioni  sindacali di categoria maggiormente  rappresentative,  a  livello  aziendale, assicurando la partecipazione  delle  categorie  professionali ai corsi direttamente organizzati.
 8.  Fino  ad  un  massimo  del  30%  del  credito obbligatorio, lo specialista   ambulatoriale  e  il  professionista,  ha  facolta'  di partecipare,  con  le  modalita'  previste all'art. 38 commi 2 e 3, a corsi   non   compresi   nella   programmazione   regionale,  purche' accreditati   e   inerenti   l'attivita'   svolta  in  azienda.  Tale partecipazione determina il riconoscimento di un permesso retribuito, per  ognuna  delle giornate di assenza e per le corrispondenti ore di incarico  non  svolte, nel limite massimo di 32 ore annue. Sono fatti salvi  gli  Accordi  regionali  ai  quali  si  rimanda,  anche per la disciplina  dei  permessi retribuiti in caso di formazione a distanza (F.A.D.).
 9.  Lo  specialista  ambulatoriale  e  il  professionista che, nel triennio   non  abbia  conseguito  il  minimo  di  crediti  formativi previsto,  e'  escluso da ogni aumento di orario di incarico ai sensi del   presente   Accordo,  fino  al  conseguimento  di  detto  minimo formativo.
 10.   Le   Regioni  e  le  Organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentative    a   livello   regionale   concordano   annualmente l'ammontare  dello  specifico finanziamento destinato alla formazione continua.
 11.  Ai  sensi  del  D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni,  la  formazione  continua  e'  sviluppata anche secondo percorsi formativi autogestiti.
 12.  La partecipazione ad iniziative formative, oltre il limite di cui al comma 8, previa comunque autorizzazione aziendale, e' a carico dello specialista ambulatoriale e del professionista.
 
 ART.34 - TUTELA SINDACALE
 
 1.  Ai  fini  dell'esercizio  del diritto alla tutela sindacale e' riconosciuta a ciascun Sindacato di categoria, dei medici specialisti ambulatoriali  e  degli altri professionisti, la fruizione di tre (3) ore annue retribuite per ogni iscritto.
 2.  Il numero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti iscritti,   di  cui  al  presente  accordo,  e'  rilevato  a  livello provinciale  sulla  base dei soli titolari di incarico ai quali - per ciascun Sindacato nazionale - viene effettuata a cura dell'azienda la trattenuta  della  quota  sindacale  di cui al successivo art. 51. La decorrenza  della delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1 gennaio di ogni anno.
 Entro  il  mese di febbraio di ciascun anno, le aziende comunicano la  consistenza  associativa  alla  Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati  (SISAC),  agli  Assessorati  regionali alla Sanita' ed alle Segreterie nazionali delle OO.SS.
 3.  Il  diritto  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo e' riconosciuto   ai   soli   sindacati  nazionali  di  categoria  degli specialisti ambulatoriali e professionisti strutturati ed organizzati a livello regionale e provinciale, e firmatari del presente Accordo.
 4.  Il  distacco  sindacale di cui ai punti 1 e 2 che precedono e' calcolato,  per  gli specialisti ambulatoriali e i professionisti che ne usufruiscono, come attivita' di servizio ed ha piena validita' per tutti gli aspetti sia normativi che economici del presente Accordo.
 5.  Tutti  gli  emolumenti  e  contributi  relativi  all'orario di servizio  ambulatoriale  saranno corrisposti a tutti i rappresentanti sindacali,  per le riunioni dei Comitati e delle Commissioni previsti dal presente Accordo, o per la partecipazione a organismi previsti da norme nazionali, regionali e aziendali.
 6.  Agli  effetti  della gestione dei precedenti punti 1) e 2) del presente  articolo, il responsabile nazionale del sindacato comunica, entro  il 30 settembre di ogni anno, con un'unica lettera indirizzata a  tutti  gli  Assessorati  regionali  alla  Sanita' e alla Struttura Interregionale  Sanitari  Convenzionati  (SISAC),  i nominativi degli specialisti ambulatoriali o dei professionisti, per i quali chiede il distacco  sindacale  per  l'anno  successivo,  la  sede  di servizio, l'orario  settimanale  ed  il  numero  di ore annuali per il quale e' richiesto il distacco.
 7.  Gli  Assessorati  regionali  alla  Sanita'  provvedono a darne comunicazione alle aziende interessate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
 8.  Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 7 i sindacati firmatari comunicano entro il 31 dicembre alle aziende interessate, e per  conoscenza alla SISAC e agli Assessorati regionali alla Sanita', i nominativi degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti per i  quali  e'  richiesto  il distacco sindacale, la sede di servizio e l'orario settimanale.
 9.  Le assenze dal servizio per permesso sindacale sono comunicate con  congruo preavviso dall' interessato all'azienda presso cui opera e non producono effetto ai fini delle statistiche annuali.
 10.  Sono  considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione  sul piano nazionale, le Organizzazioni sindacali che, relativamente  alla  consistenza  associativa,  abbiano  un numero di iscritti,  risultanti  dalle  deleghe  per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
 11. Non sono prese in considerazione ai fini della misurazione del dato  associativo le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedono  ai  lavoratori  un  contributo economico inferiore a piu' della  meta'  rispetto a quello mediamente richiesto agli specialisti ambulatoriali convenzionati.
 12.  Le  organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in  possesso dei requisiti di rappresentativita' di cui al comma 10 a livello  nazionale,  sono legittimate alla trattativa ed alla stipula degli accordi regionali.
 13.   Gli   accordi   aziendali  possono  essere  stipulati  dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo regionale.
 14.  Nel  caso  in  cui  il requisito di cui al comma 10 sia stato conseguito  mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il  soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa  alle  trattative  e  sottoscrive gli accordi come tale, e' rappresentata  alle  trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato  e  mantiene  il  diritto di rappresentativita' contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
 
 ART. 35 - DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE TRA LE PARTI
 
 1.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 2.  L'azienda  deve  garantire,  a  richiesta dei Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, una costante informazione e consultazione sugli atti ed i provvedimenti che riguardano:
 a) la programmazione dell'area specialistica extra-degenza specie per  quanto  riguarda  la  funzionalita'  dei  servizi  specialistici funzionanti    presso    le    strutture   pubbliche   specialistiche extra-degenza e delle altre aree professionali;
 b) gli atti pubblici riguardanti il personale dipendente e quello convenzionato  ai sensi del presente Accordo, attinenti all'attivita' specialistica  e delle altre aree professionali, l'organizzazione del lavoro  compresa  l'attivita'  libero-professionale  intramuraria, il funzionamento  dei  servizi  nonche'  i  programmi,  i  bilanci,  gli investimenti    e   lo   stanziamento   relativo   agli   oneri   per l'effettuazione del numero complessivo di ore di attivita'.
 3.  Su  richiesta  di  una  delle parti sono effettuati incontri a livello  di  azienda,  con la eventuale partecipazione anche di altre categorie    dei   medici   impegnati   nell'area   delle   attivita' ambulatoriali  extra-degenza,  per  lo  scambio  di  informazioni sul funzionamento  dell'attivita'  ambulatoriale e per la formulazione di proposte  idonee  a  rimuovere  eventuali  disfunzioni  concordemente rilevate.
 
 ART. 36 - ASSENZE NON RETRIBUITE
 
 1. Per giustificati e documentati motivi di studio o di comprovata necessita', partecipazione ad iniziative di carattere umanitario e di solidarieta'  sociale, l'azienda conserva l'incarico allo specialista ambulatoriale  e al professionista, incaricato a tempo indeterminato, per la durata massima di 24 mesi nell'arco del quinquennio sempre che esista la possibilita' di assicurare idonea sostituzione.
 2. Nessun compenso e' dovuto per l'intero periodo di assenza.
 3.  In  caso  di  nomina alle cariche ordinistiche per espletare i rispettivi  mandati,  elezione al Parlamento o ai Consigli regionali, provinciali  e  comunali  o  di  nomina a pubblico amministratore, lo specialista  ambulatoriale  e  il  professionista  viene  sospeso,  a richiesta,  dall'incarico,  per  tutta  la  durata del mandato, senza oneri  per  l'azienda  con  le modalita' di cui agli art. 79 e 80 del d.lgs. n. 267 del 2000.
 4.  Lo  specialista  e il professionista che ha sospeso la propria attivita'  per  il  richiamo  alle armi e' reintegrato nel precedente incarico, sempreche' ne faccia domanda entro 30 giorni dalla data del congedo.
 5.  Durante  il  periodo  di assenza per servizio di richiamo alle armi,  allo  specialista  e al professionista si applica la normativa vigente per il personale dipendente.
 6.  I  periodi di assenza per i casi previsti dai commi 3 e 4 sono conteggiati come anzianita' di incarico agli effetti dell'art. 23.
 7.  Salvo  il  caso  di  inderogabile  urgenza,  il  medico  o  il professionista deve avanzare richiesta per l'ottenimento dei permessi di  cui  al  presente  articolo  con  un preavviso di almeno quindici giorni.
 8.  Ricorrenti  assenze  non  retribuite  verranno  valutate per i provvedimenti opportuni.
 9.  Per  gli incarichi a tempo determinato la durata massima e' di 60  giorni  nell'anno.  Nel  caso  di  assenze non superiori a trenta giorni,   lo  specialista  ambulatoriale  e  il  professionista  deve assicurare   idonea   sostituzione,  tranne  i  casi  di  certificata malattia.   In  ogni  caso,  l'assenza  deve  essere  tempestivamente comunicata all'azienda.
 
 ART. 37 - MALATTIA - GRAVIDANZA
 
 1.  Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a  tempo  indeterminato,  che  si  assenta  per comprovata malattia o infortunio  -  anche  non  continuativamente  nell'arco  di 30 mesi - l'azienda  corrisponde  l'intero  trattamento  economico,  goduto  in attivita' di servizio, per i primi 6 mesi e al 50% per i successivi 3 mesi e conserva l'incarico per ulteriori 15 mesi, senza retribuzione.
 2.  In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre  ad  esse  assimilabili (emodialisi, chemioterapia, trattamento per  infezione da HIV - AIDS nelle fasi a basso indice di disabilita' specifica  - attualmente indice di Karnosky -) secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'azienda competente per territorio, le assenze  per  ricovero  ospedaliero  o  Day  Hospital e per le citate terapie,  debitamente  certificate dalle competenti aziende, non sono computate   nel   periodo   di   conservazione  dell'incarico,  senza retribuzione, di cui al comma 1 e comma 6 del presente articolo.
 3.  Allo  specialista  ambulatoriale  e al professionista, a tempo indeterminato,  spetta  l'intero  trattamento  economico  in  caso di assenza per donazione di organi, sangue e midollo osseo.
 4.  Allo  specialista  ambulatoriale  e al professionista, a tempo indeterminato,   che   si  assenta  dal  servizio  per  gravidanza  o puerperio,  o  adozione di minore al di sotto dei sei anni, l'azienda mantiene  l'incarico  per  6 mesi continuativi e corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio, per un periodo massimo  complessivo  di  14  settimane.  Nel  caso  di  gravidanza a rischio, il periodo di assenza non e' computato nei sei mesi.
 5. Agli specialisti ambulatoriali e ai professionisti si applicano le  norme  di  cui  al comma 3, dell'art.33, della legge n.104/92, in rapporto all'orario settimanale di attivita' .
 6.   Per   gli   specialisti  ambulatoriali  e  i  professionisti, incaricati a tempo determinato, nei casi di certificata malattia, nei casi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, l'azienda conserva l'incarico per un massimo di sei mesi senza diritto ad alcun compenso.
 6.  L'Azienda  puo'  disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
 
 ART. 38 - PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO
 
 1.  Per ogni anno di effettivo servizio prestato, allo specialista ambulatoriale  e  al  professionista incaricato ai sensi del presente Accordo,  spetta  un periodo di permesso retribuito irrinunciabile di 30  giorni  non  festivi  purche'  l'assenza  dal  servizio  non  sia superiore  ad  un  totale  di  ore  lavorative  pari  a  cinque volte l'impegno orario settimanale.
 2.  A  richiesta dell'interessato e con un preavviso di 30 giorni, il  permesso,  autorizzato  dalla  azienda,  e'  fruito in uno o piu' periodi   programmati,   qualora   siano  presenti  piu'  specialisti convenzionati   per   la   stessa   branca,   tra   i  professionisti convenzionati,   tenendo   conto  anche  delle  complessive  esigenze operative dell'azienda.
 3. Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso, esso sara'  concesso  a  condizione  che  l'azienda  possa  provvedere  al servizio o che la sostituzione sia garantita dal richiedente.
 4.  Il  periodo  di permesso viene goduto durante l'anno solare al quale  si  riferisce  e  comunque  non oltre il 1° semestre dell'anno successivo.
 5.    Per   gli   specialisti   ambulatoriali   che   usufruiscono dell'indennita'  di rischio da radiazione di cui all'art. 44, commi 1 e  2,  detto  periodo  e'  elevato  di altri 15 giorni non festivi da prendere  in  unica soluzione, purche' l'assenza dal servizio non sia superiore  ad  un totale di ore lavorative pari a sette volte e mezzo l'impegno orario settimanale.
 6.  Per  periodi  di  servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi  del permesso retribuito di cui al primo o al quinto comma del presente articolo, quanti sono i mesi di servizio prestati.
 7.   Ai   fini  del  computo  del  permesso  retribuito  non  sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui al precedente articolo 36.
 8.  Durante  il permesso retribuito agli specialisti ambulatoriali incaricati  a  tempo  indeterminato,  saranno  corrisposti i compensi previsti  all'art.  42.  Agli  specialisti ambulatoriali incaricati a tempo  determinato,  saranno corrisposti i compensi di cui all'art.50 comma  1  e  art.42,  lettera  B,  comma  6.  Ad  entrambi  e' dovuta l'indennita' di cui all'art. 44 del presente Accordo
 9.  Durante  il permesso retribuito ai professionisti incaricati a tempo indeterminato, saranno corrisposti i compensi previsti all'art. 43.   Ai   professionisti  incaricati  a  tempo  determinato  saranno corrisposti i compensi di cui all'art. 50, comma 1 e art. 43, lettera B,  comma  5. Ad  entrambi e' dovuta l'indennita' di cui all'art. 44, comma 3 del presente Accordo
 
 ART.39 - CONGEDO MATRIMONIALE
 
 1. Allo specialista ambulatoriale e al professionista, titolare di incarico   a  tempo  indeterminato  spetta  un  congedo  matrimoniale retribuito  di  15 giorni non festivi, purche' l'assenza dal servizio non  sia  superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte e mezzo  l'impegno  orario  settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
 2.  Durante il congedo matrimoniale agli specialisti ambulatoriali saranno  corrisposti  i  compensi  previsti  all'art.42 e, se dovuta, all'art.44.
 3.  Durante  il  congedo  matrimoniale  ai professionisti, saranno corrisposti i compensi previsti all'art.43 e, se dovuta, all'art.44.
 
 ART.40 - SOSTITUZIONI
 
 1. Alle sostituzioni di durata non superiore a 30 giorni l'azienda provvede assegnando l'incarico di supplenza:
 - ad  uno  specialista  ambulatoriale  o professionista designato dall'interessato
 - o  secondo  l'ordine  di  graduatoria  con  priorita'  per  gli specialisti  o  professionisti  non  titolari  di  incarico  e non in posizione di incompatibilita'.
 2.  Alle  sostituzioni  di  durata  superiore  l'azienda  provvede comunque   conferendo   l'incarico   di   supplenza  ricorrendo  alla graduatoria secondo i criteri di cui al comma 1.
 3.  L'incarico  di  sostituzione  ha  durata  pari all'assenza del titolare  e  cessa  di diritto e con effetto immediato al rientro del titolare stesso.
 4.  Allo  specialista  ambulatoriale  sostituto,  non  titolare di incarico, spettano:
 - il compenso di cui all'art. 42, lettera A, comma 1, il rimborso delle  spese di accesso secondo l'art. 46 e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente Accordo.
 5.   Al   professionista  sostituto,  non  titolare  di  incarico, spettano:
 - il  compenso di cui all'art.43, lettera A, comma 1, il rimborso delle  spese di accesso secondo l'art. 46 e l'eventuale indennita' di rischio secondo le modalita' del presente Accordo.
 6.  Allo  specialista  ambulatoriale e al professionista sostituto che  sia gia' titolare di incarico, compete il rispettivo trattamento tabellare   derivante   dalla   anzianita'   maturata   nel  servizio ambulatoriale.
 
 ART. 41 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI
 
 1.  L'azienda,  sentiti  i  Sindacati di cui all'art. 34 comma 13, provvede   ad   assicurare   gli   specialisti   ambulatoriali   e  i professionisti, comunque operanti sia in attivita' istituzionale o in intramoenia,  negli  ambulatori  in  diretta  gestione  e nelle altre strutture  aziendali, contro i danni da responsabilita' professionale verso  terzi  e  contro  gli  infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita'  professionale  ai  sensi  del  presente  Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti in occasione dell'accesso dalla e  per  la sede dell'ambulatorio, sempreche' il servizio sia prestato in  comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' esterna ai sensi dell'art. 32; sono compresi i  danni  comunque  verificatisi  nell'utilizzo  del proprio mezzo di trasporto per attivita' istituzionale.
 2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:
 a) per la responsabilita' verso terzi:
 euro 1.549.370, 68 per sinistro
 euro 1.032.913, 80 per persona
 euro 516.456, 90 per danni a cose o ad animali
 b)  per gli infortuni: euro 1.032.913, 80 per morte o invalidita' permanente; euro 154, 94 giornalieri per un massimo di 300 giorni per invalidita'   temporanea  e  con  decorrenza  dalla  data  di  inizio dell'invalidita'.  L'indennita'  giornaliera  e' ridotta al 50% per i primi tre mesi.
 3.  Le relative polizze sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui  all'art.  34  comma  13  entro  sei mesi dalla pubblicazione del presente Accordo.
 4.  I  medici  e  i  professionisti che ai sensi e nei modi di cui all'art.   44  vengono  individuati  quali  esposti  alle  radiazioni ionizzanti,  sono  assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.
 
 ART.42  -  COMPENSI  PER  INCARICHI  A TEMPO INDETERMINATO PER GLI SPECIALISTI AMBULATORIALI
 
 1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  9 del presente Accordo,  tenuto  conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza    primaria    relativi   alle   attivita'   sanitarie   e sociosanitarie  (art.  3-  quater  del  D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche),     attraverso    il    coordinamento    e    l'approccio multidisciplinare,  in  ambulatorio  e  a domicilio, tra il medico di assistenza  primaria,  i  pediatri  di  libera  scelta,  i servizi di continuita'  assistenziale  ed  i  medici  specialisti ambulatoriali, nonche'  con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art. 3-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche) e deve specificare le prestazioni e gli ambiti di competenza dell'area della specialistica ambulatoriale interna risultanti dal presente Accordo e dagli  Accordi regionali ed aziendali, il trattamento economico degli specialisti  ambulatoriali, secondo quanto previsto all'art. 8, comma 1,   lett.   d),   del  suddetto  decreto  legislativo  e  successive modificazioni, si articola in :
 a) quota oraria
 b)  quota  variabile,  nell'ambito  dei  programmi  regionali  ed aziendali,  finalizzata  al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al  governo della compatibilita', nonche' per il raggiungimento degli obiettivi   di   qualificazione,   appropriatezza   e  governo  della compatibilita';
 c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente art.  9.  Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi  2000  per  competenza,  vanno  ad incrementare le quote del compenso.
 
 A - QUOTA ORARIA
 
 1.   Ai   medici  Specialisti  ambulatoriali  incaricati  a  tempo indeterminato   ai   sensi   del   presente  accordo  e'  corrisposto mensilmente  un  compenso  orario  di  euro 26,195 dal 1.1.2004. Tale compenso  viene  incrementato di euro 0, 245 per ora di attivita' dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
 2.  E'  corrisposta  inoltre  una  quota  oraria in relazione alla anzianita' di servizio maturata fino alla data del 29 febbraio 1996 e pari a:
 euro 0.046 per mese di servizio, fino al 192esimo mese (pari a 16 armi di anzianita);  euro 0.017 per mese dal 193esimo.
 3.  Per  l'attivita' svolta dallo specialista nei giorni festivi e nelle  ore  notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%.
 4. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%
 
 B - QUOTA VARIABILE
 
 1.  A  decorrere  dal  01.01.2004,  le  quote  gia' destinate agli specialisti ambulatoriali per:
 a) le prestazioni, anche ai fini dell'abbattimento delle liste di attesa,   ricomprese  nel  nomenclatore  tariffario  "Prestazioni  di assistenza  specialistica  ambulatoriale  erogabili  nell'ambito  del S.S.N.  e relative tariffe" introdotto dal Decreto del Ministro della sanita'  del  22 luglio 1996 ( S.O. n. 150, del 14-9-96, alla G.U. n. 216  del  14-9-96),  come  eventualmente  modificato  ed integrato da provvedimenti  regionali  nonche'  ai  medici  addetti  alla medicina generale    ambulatoriale   disponibili   a   svolgere   compiti   di organizzazione sanitaria a livello distrettuale;
 b)  le prestazioni protesiche (protesi dentarie ed implantologia, cure  ortodontiche) ed attivita' ortesica di cui all'allegato C e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a tali attivita';
 c) le attivita' esterne di cui all'art. 32;
 d)  le  prestazioni oltre l'orario di incarico di cui all'art.30, comma 14;
 e)  la  copertura  dal  rischio  di radiazioni di cui all'art.44, commi 1 e 2;
 f)  le  spese  di  viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all'art.46;
 g)  lo  svolgimento  dell'attivita'  in  zone  identificate dalle Regioni  come  disagiatissime  o disagiate a popolazione sparsa, e in quelle caratterizzate da bilinguismo di cui al successivo comma 11;
 costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro 4,41 per ora di attivita'. Tale fondo e' aumentato di euro 0.245 dal 31.12. 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
 2.  Il fondo si arricchira' anche delle quote di anzianita' resesi nel  tempo  disponibili  per  effetto  della  cessazione del rapporto convenzionale dei singoli medici specialisti.
 3.  In  ciascuna  regione,  il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato   dell'ammontare   delle   risorse  gia'  impiegate  per integrare  i  tetti  previsti  nel  DPR  271/2000,  per effetto degli Accordi   regionali   vigenti,   inerenti  ai  programmi  e  progetti finalizzati di cui all'art.31 del presente Accordo.
 4.  Dal 1.1.2004 tutti gli specialisti ambulatoriali convenzionati a  tempo  indeterminato  e determinato ai sensi del presente Accordo, partecipano  al  riparto  del  fondo  per la ponderazione qualitativa delle  quote  orarie,  mediante attribuzione di una quota oraria e /o per obiettivi definita dagli Accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi  al 31.12.2003 come determinati dal D.P.R. 271/2000 (art. 30, commi 1 e 2, art.31 e art.32).
 5.  Per  il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo indeterminato e' riconosciuta comunque, a titolo d'acconto, una quota oraria  di  ponderazione  di  euro  2,485 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
 6.  Per  il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun medico specialista titolare di rapporto convenzionale a tempo determinato  e'  riconosciuta comunque, a titolo d'acconto, una quota oraria  di  ponderazione  di  euro  0,905 per ora fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
 7.   In   attesa  della  stipula  degli  Accordi  regionali,  agli specialisti   ambulatoriali   spetta   il   compenso   previsto   dal nomenclatore  tariffario  regionale  per le prestazioni aggiuntive di cui  all'art.31,  comma 4 e i compensi previsti per le prestazioni di cui all'allegato D.
 8.  Gli  obiettivi  da raggiungere da parte dei medici specialisti sono  stabiliti  secondo  tappe e percorsi condivisi e concordati tra Azienda  e/o  distretto  e  Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla  base  di quanto stabilito a livello di accordo regionale, come previsto dall'art. 31.
 9.  I  progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di  revisione  di  qualita',  al  fine di poter valutare i differenti gradi  di  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati  dai  medici aderenti.
 10.  Fino  alla  stipula  dei  nuovi  Accordi  regionali,  per  la esecuzione   delle   prestazioni   protesiche  (protesi  dentarie  ed implantologia,  cure  ortodontiche)  ed  attivita'  ortesica  di  cui all'Allegato  "C" e per le ore di incarico dedicate in modo esclusivo a  tali  attivita',  agli specialisti spetta un emolumento aggiuntivo orario di euro 3,14.
 11.  Per  lo svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni   come  disagiatissime  o  disagiate  a  popolazione  sparsa, comprese  le  piccole isole, spetta ai medici specialisti un compenso accessorio   orario  nella  misura  e  con  le  modalita'  concordate nell'ambito   degli   Accordi   regionali.  E'  riconosciuta  inoltre l'indennita'  di  bilinguismo  in  rapporto  alle  ore di incarico ai medici  specialisti  operanti nelle aziende di Province e Regioni che ne prevedano l'erogazione a norma di legge.
 12.  Gli  Accordi  regionali  possono  prevedere lo svolgimento di ulteriori attivita', l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il  possesso  di  specifici  requisiti  di  qualita',  e  i  relativi compensi.
 
 C - ARRETRATI DEL TRIENNIO 2001-2003
 
 1. Le Regioni liquidano a ciascun specialista ambulatoriale, sia a tempo  indeterminato  che  a tempo determinato, a titolo di arretrati per  il triennio 2001-2003, in tre rate previste con le competenze di Marzo  2005,  di  Settembre  2005  e  di  Gennaio  2006,  l'ammontare risultante:
 a)  dal  compenso  lordo  di  0,727 euro, comprensivo della quota Enpam  a  carico  del  medico,  moltiplicato  per il numero delle ore totali per il 2001;
 b)  dal  compenso  lordo  di  0,727 euro, comprensivo della quota Enpam  a  carico  del  medico,  moltiplicato  per il numero delle ore totali per il 2002;
 c)  dal  compenso  lordo  di  1,022 euro, comprensivo della quota Enpam  a  carico  del  medico,  moltiplicato  per il numero delle ore totali per il 2003.
 
 D - MODALITA' DI PAGAMENTO
 
 1.  Il  compenso mensile deve essere pagato allo specialista entro la  fine del mese di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende  e  sentiti i sindacati di cui all'art. 34 comma 12, forme di coordinamento  tra  le  varie  Aziende  allo  scopo cli assicurare la corretta  corresponsione, nei confronti dei medici ambulatoriali, dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.
 
 ART.  43  -  COMPENSI  PER  INCARICHI  A TEMPO INDETERMINATO PER I PROFESSIONISTI
 
 1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  9 del presente Accordo,  tenuto  conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza    primaria    relativi   alle   attivita'   sanitarie   e sociosanitarie  (art.  3-  quater  del  D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche),     attraverso    il    coordinamento    e    l'approccio multidisciplinare,  in  ambulatorio  e  a  domicilio,  tra  le figure mediche,  professionali e di altri operatori sanitari, nonche' con le strutture   ospedaliere   ed   extraospedaliere   accreditate   (art. 3-quinquies  del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive modifiche) e deve specificare  le  prestazioni  e  gli  ambiti di competenza delle aree professionali,  risultanti  dal  presente  Accordo  e  dagli  Accordi regionali  ed  aziendali, il trattamento economico dei professionisti si articola in:
 a) quota oraria;
 b)  quota  variabile,  nell'ambito  dei  programmi  regionali  ed aziendali,  finalizzata  al raggiungimento di standard organizzativi, di processo, di livello erogativo, di partecipazione agli obiettivi e al  governo della compatibilita', nonche' per il raggiungimento degli obiettivi   di   qualificazione,   appropriatezza   e  governo  della compatibilita';
 c) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al precedente art.  9.  Gli aumenti per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi  2000  per  competenza,  vanno  ad incrementare le quote del compenso.
 
 A - QUOTA ORARIA
 
 1. Ai Professionisti incaricati a tempo indeterminato ai sensi del presente  accordo  e'  corrisposto  mensilmente un compenso orario di euro 18,985 dal 1.1.2004. Tale compenso viene incrementato di curo 0, 245  per  ora  di  attivita'  dal  31.12.2004  e  di  euro  0, 22 dal 31.12.2005.
 2.  Al  compenso di cui al comma 1, vanno aggiunte ulteriori quote in  relazione alle anzianita' di servizio maturate fino alla data del 31.12.98. e pari a:
 euro 0,042 per mese di servizio, fino al 192esimo mese
 euro 0,022 per mese dal 193esimo.
 3.  Per l'attivita' svolta dal professionista nei giorni festivi e nelle  ore  notturne dalle ore 22 alle 6 il compenso orario di cui al presente articolo e' maggiorato nella misura del 30%.
 4. Per l'attivita' svolta nelle ore notturne dei giorni festivi ai sensi di legge la maggiorazione e' del 50%
 
 B - QUOTA VARIABILE
 
 1.  A  decorrere  dal  01.01.2004,  le  quote  gia'  destinate  ai professionisti per:
 a) la partecipazione a programmi o progetti regionali e aziendali con  particolare  attenzione  alla salvaguardia della salute pubblica anche   relativamente  a  situazioni  di  emergenza  sanitaria  e  di realizzazione di "Progetti obiettivo" previsti dal P.S.N.;
 b)  il  raggiungimento degli obiettivi dai programmi regionali ed aziendali  e  il  rispetto da parte del professionista dei livelli di spesa programmata;
 c)   la   partecipazione   a  programmi  e  progetti  finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa;
 d) le attivita' esterne di cui all'art.32;
 e)  le prestazioni oltre l'orario di incarico di cui all'art. 30, comma 14;
 f) indennita' specifica di categoria all'art. 44, comma 3;
 g)  le  spese  di  viaggio relative ad incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza di cui all'art. 46;
 costituiscono un fondo per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, non riassorbibile, quantificato in ogni Regione sulla base di euro  3,205  per  ora  di  attivita'. Tale fondo e' aumentato di euro 0.245 dal 31.12 2004 e di euro 0.22 dal 31.12.2005.
 2.  Il fondo si arricchira' anche dalle quote di anzianita' resesi nel  tempo  disponibili  per  effetto  della  cessazione del rapporto convenzionale  dei  singoli  professionisti;  tale fondo e' ripartito sulla base degli accordi regionali, fatti salvi i livelli retributivi come determinati dal D.P.R. n. 446/2001.
 3.  In  ciascuna  regione,  il fondo di cui al comma 1 deve essere incrementato   dell'ammontare   delle   risorse  gia'  impiegate  per integrare  i  tetti  previsti  nel DPR n. 446/2001, per effetto degli Accordi   regionali   vigenti,   inerenti  ai  programmi  e  progetti finalizzati di cui all'art. 31 del presente Accordo.
 4.  Dal  1.1.2004  tutti  i  professionisti  convenzionati a tempo indeterminato   e   determinato   ai   sensi  del  presente  Accordo, partecipano  al  riparto  del  fondo  per la ponderazione qualitativa delle quote orarie, mediante attribuzione di una quota oraria e/o per obiettivi definita dagli Accordi regionali.
 5.  Per  il 2004 e fino alla definizione degli Accordi regionali a ciascun  professionista  titolare  di  rapporto convenzionale a tempo indeterminato  e  determinato  e'  riconosciuta  comunque,  a  titolo d'acconto,  una  quota  oraria  di ponderazione di euro 1,285 fino al 31.12.2004, aumentata di euro 0,245 dal 31.12.2004 e di euro 0,22 dal 31.12.2005.
 6.   In   attesa   della   stipula  degli  Accordi  regionali,  ai professionisti   spetta   il   compenso   previsto  dal  nomenclatore tariffario  regionale  per  le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 31, comma 4.
 7.  Gli  obiettivi da raggiungere da parte dei professionisti sono stabiliti secondo tappe e percorsi condivisi e concordati tra azienda e/o  distretto e Organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base di  quanto  stabilito  a  livello di Accordo regionale, come previsto dall'art. 31.
 8.  I  progetti devono prevedere adeguati meccanismi di verifica e di  revisione  di  qualita',  al  fine di poter valutare i differenti gradi    di    raggiungimento   degli   obiettivi   programmati   dai professionisti aderenti.
 9.  Gli  Accordi  regionali  possono  prevedere  lo svolgimento di ulteriori attivita', l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il  possesso  di  specifici  requisiti  di  qualita',  e  i  relativi compensi.
 
 C - ARRETRATI DEL TRIENNIO 2001-2003
 
 1.  Le  Regioni  liquidano  a  ciascun professionista, sia a tempo indeterminato  che  a tempo determinato, a titolo di arretrati per il triennio  2001-2003,  in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005, di Settembre 2005 e di Gennaio 2006, l'ammontare risultante:
 a) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Ente previdenziale di competenza a carico del professionista, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2001;
 b) dal compenso lordo di 0,727 euro, comprensivo della quota Ente previdenziale di competenza a carico del professionista, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2002;
 c) dal compenso lordo di 1,022 euro, comprensivo della quota Ente previdenziale di competenza a carico del professionista, moltiplicato per il numero delle ore totali per il 2003.
 
 D - MODALITA' DI PAGAMENTO
 
 1.  Il compenso mensile deve essere pagato al professionista entro la  fine del mese di competenza. Le Regioni attuano, di intesa con le aziende  e sentiti i sindacati di cui all'art. 34, comma 12, forme di coordinamento  tra  le  varie  Aziende  allo  scopo  di assicurare la corretta   corresponsione,  nei  confronti  dei  professionisti,  dei compensi ai medesimi spettanti ai sensi del presente Accordo.
 
 ART.  44  -  INDENNITA'  DI  RISCHIO  E  INDENNITA'  SPECIFICA  DI CATEGORIA
 
 1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente Accordo,  l'indennita'  di  rischio viene corrisposta, nella misura e con  la  cadenza  temporale  prevista  per i medici ospedalieri, agli specialisti  ambulatoriali esposti al rischio di radiazioni di cui al D.lgs.  n.  230/95 ed alla legge n.460/88 in quanto tenuti a prestare la  propria  opera  in zona controllata e sempreche' il rischio abbia carattere professionale.
 2.  Per  gli  specialisti ambulatoriali che non operano in maniera costante    in   zona   controllata,   l'accertamento   del   diritto all'indennita'  e'  demandata  a un'apposita Commissione composta dal Direttore  sanitario,  che  la presiede, da uno specialista radiologo designato    dall'azienda,   da   tre   rappresentanti   dei   medici ambulatoriali  designati  dai  membri  di  parte  medica  in  seno al Comitato  consultivo  zonale  di  cui  all'art.  24  e da due esperti qualificati nominati dal Direttore generale dell'azienda.
 3.   Ai   biologi   e  ai  chimici  convenzionati  e'  corrisposta un'indennita'   di   rischio   con   le   modalita'  e  nella  misura eventualmente  previste  per  il corrispondente profilo professionale presso le aziende sanitarie.
 
 ART. 45 - COMPENSO PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PSICOTERAPEUTICA
 
 1.   Agli   psicologi   abilitati  all'espletamento  di  attivita' psicoterapeutica,  che svolgano tale attivita' ai sensi della vigente normativa  in  materia, e' corrisposto un compenso aggiuntivo di euro 6,  50  per  ogni  ora  destinata a tale attivita', ferma restando la necessaria  dimostrazione  e  certificazione  risultante dal piano di trattamento.
 
 ART. 46 - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO
 
 1.  Per incarichi svolti in Comune diverso da quello di residenza, purche'  entrambi  siano  compresi  nello stesso ambito zonale, viene corrisposto  per  ogni accesso un rimborso spese. Tale rimborso, pari ad  euro  0,275  per  chilometro alla data del l° gennaio 2000, viene rideterminato  con  cadenza  semestrale al 1° gennaio e al 1 ° luglio limitatamente  al 50% sulla base del prezzo "ufficiale" della benzina verde per uguale importo in percentuale.
 2.  La  misura del rimborso spese e' proporzionalmente ridotta nel caso  in  cui  l'interessato  trasferisca la residenza in Comune piu' vicino  a  quello  del  presidio.  Rimane invece invariata qualora lo specialista  trasferisca la propria residenza in Comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
 
 ART.47   -   PREMIO   DI  COLLABORAZIONE  PER  INCARICHI  A  TEMPO INDETERMINATO
 
 1. Agli specialisti ambulatoriali incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del  compenso  orario  di  cui  all'art. 42, lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.
 2.   Ai   professionisti   incaricati  a  tempo  indeterminato  e' corrisposto  un  premio  annuo di collaborazione pari a un dodicesimo del  compenso  orario  di  cui  all'art. 43, lettera A, commi 1 e 2 e lettera B, comma 5.
 3.  Il  premio  di  collaborazione  sara'  liquidato  entro  il 31 dicembre dell'anno di competenza.
 4.  Allo  specialista  ambulatoriale e al professionista che cessa dal  servizio  prima  del  31  dicembre  il premio verra' calcolato e liquidato all'atto della cessazione del servizio.
 
 ART. 48 - CONTRIBUTO PREVIDENZIALE
 
 1.  A  favore degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti che  prestano  la loro attivita' ai sensi del presente Accordo dal 1° gennaio  2004  l'azienda  versa  di  norma  mensilmente,  al  massimo trimestralmente,   con   modalita'  che  assicurino  l'individuazione dell'entita'  delle somme versate e dello specialista ambulatoriale o professionista  cui  si  riferiscono, un contributo del 24% di cui il 14,19%  a  proprio  carico  e  il  9,81%  a  carico  di  ogni singolo specialista  ambulatoriale  o  professionista,  calcolato  su tutti i compensi  di  cui  al  presente  Accordo,  ad esclusione dei rimborsi spese.
 2.  Per  gli  specialisti  ambulatoriali  il  contributo,  con  la specificazione  del  numero di codice fiscale e di codice individuale Enpam,  sara'  versato  al  Fondo  speciale  dei medici ambulatoriali gestito dall'Enpam, di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive modificazioni.
 3.  Per  i professionisti incaricati ai sensi del presente Accordo l'azienda  versa  il  contributo  alle rispettive casse previdenziali (ENPAS, ENPAP, EPAP).
 4.  In  materia  si  applicano  le  disposizioni  del  Decreto del Ministro  del  Lavoro  e  della  Previdenza sociale in data 7 ottobre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 1989.
 
 ART. 49 - PREMIO DI OPEROSITA' PER INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO
 
 1.  A  tutti  gli  specialisti  ambulatoriali e professionisti che svolgono  la  loro  attivita'  per  conto delle aziende, ai sensi del presente  Accordo,  con regolare incarico a tempo indeterminato, alla cessazione  del  rapporto  convenzionale  spetta,  dopo  un  anno  di servizio,  un premio di operosita' nella misura di una mensilita' per ogni anno di servizio prestato.
 2.  Per  le  frazioni  di  anno,  la  mensilita'  di  premio sara' ragguagliata  al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine  per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
 3.  Ciascuna  mensilita', calcolata in base alla tabella in vigore al  momento  della  cessazione del rapporto, e' ragguagliata alle ore effettive   di   attivita'  ambulatoriale  svolta  dallo  specialista ambulatoriale e dal professionista in ogni anno di servizio.
 4.  Conseguentemente  ciascuna  mensilita' di premio potra' essere frazionata  in  dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata.
 5.  Nel  caso  in  cui,  nel corso del rapporto di lavoro, fossero intervenute delle variazioni nell'orario settimanale di attivita', il premio per ogni anno di servizio dovra' essere calcolato in base agli orari  di  attivita'  effettivamente  osservati  nei  diversi periodi dell'anno solare.
 6.  Il  premio  di operosita' per gli specialisti ambulatoriali e' calcolato  sul compenso orario di cui all'art. 42, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione.
 7.  La  corresponsione  del  premio  di operosita' e' dovuta dalle aziende in base ai criteri previsti dall'allegato E annesso al D.P.R. n. 884/84, che qui si intendono integralmente richiamati.
 8.  Per i professionisti, il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario di cui all'art.43, lettera A, commi 1 e 2, lettera B, comma 5 e sul premio di collaborazione.
 9.  Per  i  professionisti  gia' convenzionati ai sensi del D.P.R. n.446/01,  ai fini della corresponsione del premio di operosita', non e' computabile l'attivita' lavorativa precedente all'anno 2001.
 10  Il  premio  e' corrisposto entro sei mesi dalla cessazione del rapporto.
 
 ART. 50 - COMPENSI PER INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
 
 1.  Allo specialista ambulatoriale e al professionista, incaricato a  tempo  determinato  ai  sensi  dei  commi  10 e 11 dell'art.23 del presente  Accordo,  l'azienda  corrisponde  mensilmente,  a decorrere dalla   data   d'inizio   del   rapporto,   un   compenso  forfetario omnicomprensivo   di   euro   37,055   per   ogni  ora  di  attivita' effettivamente  espletata  dal  1.1.2004. A tale compenso si aggiunge euro 0,245 dal 31.12. 2004 ed euro 0,22 dal 31.12 2005.
 2.  Ai  medici specialisti esposti al rischio di radiazioni di cui al  d.lgs  n.  230/95  ed  alla  legge  n.460/88,  in quanto tenuti a prestare la propria opera in zona controllata e sempreche' il rischio abbia  carattere  professionale  e'  corrisposta  l'indennita' di cui all'art. 44, commi 1 e 2.
 3. Il compenso mensile e' corrisposto nel mese di competenza.
 4. Per la remunerazione dell'attivita' svolta nei giorni festivi e nelle  ore  notturne, si applicano rispettivamente l'art. 42, lett. A commi 3 e 4 e l'art. 43, lett. A commi 3 e 4, nei limiti dei tetti di impegno  finanziario  in  essere  alla  data di entrata in vigore del presente accordo.
 5. Per le eventuali prestazioni domiciliari si applicano i commi 5 e  6  dell'art.  32,  nei  limiti dei tetti di impegno finanziario in essere alla data di entrata in vigore del presente accordo.
 6. Per la quota variabile si rinvia agli artt.42 e 43, lettera B.
 
 ART. 51 - RISCOSSIONE DELLE QUOTE SINDACALI
 
 1.  Le  quote sindacali a carico dell'iscritto sono trattenute nel rispetto  delle  vigenti norme, su richiesta del sindacato, corredata di  delega  dell'iscritto  e per l'ammontare deliberato dal sindacato stesso,  dalle aziende presso le quali lo specialista ambulatoriale e il  professionista  presta  la  propria  opera  professionale  e sono versate,  mensilmente,  sul  conto  corrente  bancario intestato alla sezione  provinciale  del sindacato stesso, contestualmente all'invio dell'elenco  dei  nominativi  a  cui sono state applicate le ritenute sindacali e l'importo delle relative quote.
 2.  Restano  in  vigore  le  deleghe  gia' rilasciate a favore dei Sindacati firmatari del presente Accordo nel rispetto della normativa vigente.
 3.   Eventuali   variazioni  delle  quote  e  delle  modalita'  di riscossione  vengono  comunicate  alle  aziende da parte degli organi competenti dei sindacati.
 
 ART.52- LIBERA PROFESSIONE INTRA-MOENIA
 
 1.   L'azienda   consente   allo   specialista  ambulatoriale,  al professionista  e ai medici di cui alla norma finale n.5 del presente Accordo,   l'esercizio  della  libera  professione  intra-moenia  per prestazioni ambulatoriali.
 2.  Lo  svolgimento dell'attivita' deve avvenire fuori dell'orario di   servizio,   in   giorni   ed  orari  prestabiliti.  In  caso  di indisponibilita'  di spazi e personale si applicano le norme previste dalla normativa della dirigenza medica.
 3. L'azienda stabilisce i criteri, le modalita' e la misura per la corresponsione  degli  onorari  con  riferimento e nel rispetto della tariffa minima ordinistica, sentito lo specialista ambulatoriale o il professionista interessato, in modo che, in ogni caso, non sussistano oneri a proprio carico.
 
 ART.   53   -  ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCIOPERO,  PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE
 
 1.  Nei settori disciplinati dal presente Accordo sono prestazioni indispensabili  ai  sensi  della  legge n. 146/90, art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, le prestazioni delle branche specialistiche  e  delle  aree professionali che l'azienda non sia in grado  di  erogare  attraverso  divisioni  o servizi ospedalieri siti nell'ambito territoriale di competenza.
 2.  Al  fine di garantire l'erogazione delle prestazioni di cui al comma  1,  in occasione di scioperi della categoria degli specialisti ambulatoriali  o  dei  professionisti, i sindacati di cui all'art. 34 comma  13  concordano  con  le  aziende,  per  ciascuna delle branche specialistiche  e  delle aree professionali, di cui al medesimo comma 1,   l'astensione   dallo   sciopero   di   almeno   uno  specialista ambulatoriale  e di un professionista per ogni giorno di durata dello sciopero.
 3.  Il  diritto  di sciopero degli specialisti ambulatoriali e dei professionisti  e' esercitato con un preavviso minimo di 15 giorni. I soggetti  che  promuovono  lo  sciopero, contestualmente al preavviso indicano anche la durata dell'astensione dal lavoro.
 4.  Gli  specialisti  ambulatoriali  e  i  professionisti  che  si astengono  dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo sono  soggetti  alla  eventuale  applicazione delle sanzioni previste secondo le procedure stabilite dall'art. 27.
 5. Le OO.SS. si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
 a) nel mese di agosto;
 b)  nei  cinque  giorni  che  precedono  e  nei cinque giorni che seguono    le   consultazioni   elettorali   europee,   nazionali   e referendarie;
 c)  nei  cinque  giorni  che  precedono  e  nei cinque giorni che seguono   le   consultazioni   elettorali  regionali,  provinciali  e comunali, per i rispettivi ambiti territoriali;
 d) nei giorni dal 23 dicembre al 7 gennaio;
 e)  nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente la Pasqua al martedi' successivo.
 6. In casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di calamita'    naturali    gli   scioperi   dichiarati   si   intendono immediatamente sospesi.
 Norma generale
 
 1.  Le parti si danno reciprocamente atto che la dizione "azienda" utilizzata  dal  presente  Accordo e' indifferentemente riferita alle dizioni  "Azienda  U.S.L."  e  "Azienda  Ospedaliera"  in relazione a quanto  disciplinato  dalla  normativa  nazionale  e  regionale sulla materia.
 Norme finali
 Norma finale n. 1
 
 1.  Agli  specialisti  ambulatoriali  di  cui al presente Accordo, operanti presso gli enti di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), non si  applica  l'incompatibilita' prevista dal citato articolo, purche' ai   medesimi  l'incarico  sia  stato  conferito  dai  suddetti  enti all'epoca  in  cui  gli  stessi  adottavano  la  regolamentazione dei rapporti  ai  sensi degli Accordi nazionali ex art. 48 della legge n. 833/1978.
 Norma finale n. 2
 
 1.  In deroga al disposto dell'art. 15, comma 1, lettere g) ed h), sono  fatte  salve  le  situazioni  legittimamente acquisite ai sensi dell'art.  4,  comma 3, punti 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 291/87.
 2.   Salve   le   norme  in  materia  di  limitazione  di  orario, l'incompatibilita'  di  cui  all'art.  15,  comma 1, lett. i), non si applica  agli  specialisti  che  si  trovano  nelle  condizioni  gia' previste  alla  data  di  pubblicazione dell'Accordo di cui al DPR n. 291/87.
 3.  In  deroga al disposto di cui all'art. 16, comma 1, sono fatte salve,  nei  limiti  di  48 ore settimanali di attivita' per incarico ambulatoriale  sommata  ad altra attivita' compatibile svolta in base ad altro rapporto, le posizioni legittimamente acquisite alla data di pubblicazione del D.P.R. n.291/87.
 Norma finale n. 3
 
 1.  Per  gli specialisti ambulatoriali sono confermate ad personam le  posizioni  non  conformi  al  disposto  dell'art. 9, comma 3, del D.P.R.  n.  316/90  esistenti  alla  data di pubblicazione del citato D.P.R. fatta salva la possibilita' di adottare i provvedimenti di cui all'art. 17 del presente Accordo.
 2.  Per  i professionisti sono confermate ad personam le posizioni contrattuali di miglior favore gia' derivanti dall'applicazione delle norme invali dei DD.PP.RR. n. 261/92, 255/88, 262/92.
 Norma finale n. 4
 
 1.  In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  1 dell'art. 46 il rimborso  spese  di  viaggio  continua  ad  essere  corrisposto  agli specialisti  che  ne  fruiscano  per incarichi acquisiti prima del 28 dicembre   1984.   Nel   caso   di  costituzione  di  nuove  province successivamente  alla  data  del  1°  gennaio  1998,  l'indennita' di accesso  viene  comunque  mantenuta  agli  specialisti  che  gia'  ne beneficiano.
 Norma finale n. 5
 
 1.  Salvo  quanto  previsto all'art. 23, comma 1, lettera a), sono confermati   per   i   sanitari   addetti   alla   medicina  generale ambulatoriale,  i  contenuti  della  norma  finale  annessa al DPR n. 291/87.
 2.  Anche ai sanitari di cui al comma 1, puo' essere attribuito il coordinamento  funzionale  e  gestionale  di strutture specialistiche ambulatoriali  e  distrettuali,  compresi gli aspetti di integrazione funzionale  con  gli  altri  servizi  specialistici  aziendali, con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.
 Norma finale n. 6
 
 1.  Preso  atto  della richiesta del Comitato di settore Sanita' e della  situazione  contrattuale  dei  medici  veterinari  a  rapporto convenzionale con le aziende USL, le parti si impegnano a definire la normativa  dei  suddetti  medici,  senza  aggravio di spesa, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo.
 Norme transitorie
 Norma transitoria n. 1
 
 1.  Fino  all'insediamento dei Comitati e delle Commissioni di cui agli  articoli  24,  25  e 27 del presente Accordo sono confermati in carica  i  Comitati e le Commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 14 del D.P.R. n. 271/00 e all'art. 12 del D.P.R. n. 446/01.
 Norma transitoria n. 2
 
 1.  Le  parti  confermano di aver convenuto che, a decorrere dalle graduatorie  da  valere  per  l'anno 1991, l'esercizio dell'attivita' specialistica in regime libero professionale sia calcolato dal giorno successivo  alla  data  di  conseguimento  della libera docenza o del titolo  di  specializzazione,  ivi  compresi  i  laureati in medicina specialisti in odontostomatologia.
 2.   Analogamente   per   la   branca   di   odontostomatologia  e limitatamente   ai   professionisti   che   accedono   alla  relativa graduatoria  in virtu' dell'iscrizione allo speciale albo di cui alla legge  n.409/85,  la  valutazione dell'attivita' libero professionale decorre dal giorno successivo all'iscrizione a tale Albo.
 Norma transitoria n. 3
 
 1.  Nell'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente Accordo, per l'attribuzione  degli  incarichi a tempo determinato si utilizzano le graduatorie  gia'  formulate  sulla  base  del disposto dei D.P.R. n. 271/2000 e n. 446/2001.
 2. Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo,   per   l'attribuzione  dei  turni  resisi  disponibili,  si utilizzano  le  graduatorie redatte ai sensi dei D.P.R. 271/2000 e n. 446/01.
 3.  In  deroga  al  disposto  di  cui  al  precedente  comma,  gli specialisti ambulatoriali privi del requisito di cui all'art. 8 comma 5  punto  a)  del  D.P.R.  n.  271/2000 ed i professionisti privi del requisito di cui all'art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 446/2001, richiesto per  l'inquadramento  nella  graduatoria  per  l'anno  2006,  possono presentare  domanda  di immissione dalla data di pubblicazione a cura di  ogni  singola  Regione. Restano inseriti nelle graduatorie ovvero sono  reinseriti nelle stesse qualora cancellati coloro che alla data di entrata in vigore del presente Accordo hanno superato il limite di eta' previsto dagli accordi precedenti.
 Norma transitoria n. 4
 
 1.  I rapporti convenzionali a tempo determinato instaurati per lo svolgimento  di  attivita'  specialistica ambulatoriale o delle altre aree  professionali, in corso alla data di pubblicazione del presente Accordo,  devono essere conformi a quanto disposto dall'art. 2-nonies della Legge 26.05.2004, n. 138.
 2.  I  rapporti convenzionali non conformi adottano, dalla data di pubblicazione  del  presente  Accordo  e  fino alla loro scadenza, le clausole normative ed economiche del presente Accordo.
 3.   Qualora   continuino  a  sussistere  le  relative  necessita' assistenziali, le ore di incarico sono assegnate ai sensi dell'art.23 del presente Accordo.
 Norma transitoria n. 5
 
 1.Premesso  che  l'art.  15-nonies comma 3, del d.l.vo n. 502/92 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  dispone  che  in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalita' di  attuazione  per  l'applicazione  di  quanto  sancito  al  comma 1 dell'articolo  medesimo,  e  che il d.l.vo n. 254 del 28 luglio 2000, all'art.6,   sospende   l'efficacia   di   tali   disposizioni   fino all'attuazione  dei provvedimenti collegati alle determinazioni della Commissione  che  dovra'  essere  istituita  con Decreto del Ministro della  Salute, fino a quando non entrera' in vigore il limite di eta' stabilito  dall'art.  19,  comma  4,  lettera a) del presente Accordo Collettivo  Nazionale  continua  ad  applicarsi  il  limite  di  eta' previsto  dall'art.6  comma  4,  lettera  e)  del  DPR  n.500/96, con esclusione del biennio di cui al d.l.vo n. 503/92.
 Norma transitoria n. 6
 
 1.  I convenzionati di cui all'art.23, comma 5, primo alinea, sono individuati  dal  Ministero  della  Difesa con propria nota. Un primo elenco e' contenuto nella nota Prot.n. 0137491 del 9 dicembre 2004.
 Norma transitoria n. 7
 
 1.  Fino  al  31  dicembre  2005, tenuto conto delle necessita' di adeguamento  derivanti  dalla  defmizione  di un unico Accordo per la specialistica  ambulatoriale e le altre aree professionali, le OO.SS. maggiormente  rappresentantive dei professionisti, in via transitoria ed  eccezionale, possono usufruire, complessivamente, di un numero di ore annue aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art.34, comma 1, pari  ad  un  unico  distacco  totale  retribuito.  Le  modalita'  di fruizione,   concordate  tra  le  suddette  OO.SS.,  dovranno  essere preventivamente comunicate alla SISAC.
 Norma transitoria n. 8
 
 1.  Fino  alla  stipula del prossimo A.C.N., in deroga al comma 10 dell'art.34,  e'  considerata  rappresentativa  la  Federazione delle OO.SS. delle categorie dei Biologi, Chimici e Psicologi.
 Dichiarazioni a verbale
 Dichiarazione a verbale n. 1
 
 1. Le parti chiariscono che le dizioni "Regione", "Amministrazione regionale",  "Giunta  regionale",  "Assessore  regionale", "Assessore regionale  alla  Sanita'",  usata  nel  testo dell'Accordo valgono ad individuare  anche i corrispondenti organismi delle province autonome di Trento e Bolzano.
 2.  Chiariscono  inoltre che gli articoli o i commi con la dizione "specialisti  ambulatoriali  e  professionisti"  riguardano  tutte le categorie  professionali convenzionate ai sensi del presente Accordo. Sono  invece  di esclusiva pertinenza degli specialisti ambulatoriali ed   odontoiatri,   specificati  con  la  sola  dizione  "specialisti ambulatoriali" i seguenti articoli del presente Accordo:
 - art. 23, comma 1, lett. d) e lett. h) e comma 8
 - art. 28
 - art. 30, commi 2, 9 e 15
 - art. 32, commi 4 e 5
 - art. 38, commi 5 e 8
 - art. 39, comma 2
 - art. 40, comma 4
 - art. 42
 - art. 44, commi 1 e 2
 - art. 47, commi 1
 - art. 48, comma 2
 - art. 49, comma 6
 - art. 50, comma 2
 - norme finali n. 1, n. 2, n. 3, comma 1, n. 4
 - norma transitoria n. 2
 - Allegato D
 Dichiarazione a verbale n. 2
 
 1.  Le  parti  raccomandano che il presente Accordo venga recepito dall'I.N.A.I.L.,  dall'I.N.P.S.,  dagli  Enti  locali,  dal Ministero della  difesa,  dal  SASN  e  da  tutte  le istituzioni pubbliche che utilizzano   medici   specialisti   e   altri  professionisti  e  che conferiscano  nuovi  incarichi a tempo indeterminato ed utilizzino la graduatoria  di  cui all'art. 21, dopo aver espletato le procedure di cui  all'art.  23  per  gli  aumenti  di orario agli specialisti gia' incaricati.
 Dichiarazione a verbale n. 3
 
 1.  Per  la  partecipazione  alle  riunioni  dei  Comitati e delle Commissioni  di  cui  agli  articoli 22, 24, 25 e 27 ai componenti di parte  pubblica ed al segretario spettano, se e in quanto previsti, i compensi fissati a livello regionale.
 ALLEGATI
 
 Allegato A
 PARTE PRIMA
 
 a) Branche specialistiche
 
 ALLERGOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Allergologia
 2) Allergologia e immunologia
 3) Allergologia e immunologia clinica
 
 Branche affini
 
 1) Clinica dermosifilopatica
 2) Clinica medica
 3) Clinica medica generale
 4) Clinica medica generale e terapia medica
 5) Dermatologia e sifilografia
 6) Dermatologia e venerologia
 7) Dermosifilopatia
 8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
 9) Dermosifilopatia e venerologia
 10) Dermosifilopatica
 11) Immunoematologia
 12) Immunoematologia e servizio trasfusionale
 13) Immunologia clinica
 14) Laboratorio di analisi chimicocliniche e microbiologia
 15) Malattie cutanee e veneree
 16) Malattie dell'apparato respiratorio
 17) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
 18) Malattie infettive
 19) Medicina del lavoro
 20) Medicina generale
 21) Medicina interna
 22) Patologia e clinica dermosifilopatica
 23) Patologia generale
 24) Patologia speciale e clinica medica
 25) Patologia speciale medica
 26) Patologia speciale medica e metodologia clinica
 27) Pediatria
 28) Pneumologia
 29) Remautologia
 30) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
 
 ANATOMIA PATOLOGICA
 
 Branche principali
 
 1) Anatomia patologica
 2) Anatomia ed istologia patologica
 3) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio
 4) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio
 5) Anatomia ed istologia patologica ed analisi cliniche
 6) Citologia
 7) Citodiagnostica
 
 Branche affini
 
 1) Medicina legale ed equipollenti
 2) Oncologia ed equipollenti
 3) Patologia clinica ed equipollenti
 
 ANESTESIOLOGIA E RIANIMAZIONE
 
 Branche principali
 
 1) Anestesia
 2) Anestesia e rianimazione
 3) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia antalgica
 4) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia intensiva
 5) Anestesia e rianimazione indirizzo terapia iperbarica
 6) Anestesia generale e speciale odontostomatologica
 7) Anestesiologia
 8) Anestesiologia e rianimazione
 9) Anestesiologia generale e speciale odontostomatologica
 10) Anestesiologia, rianimazione e terapia intensiva
 11) Rianimazione
 12) Rianimazione e terapia intensiva
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 2) Chimica biologica
 3) Chirurgia generale
 4) Clinica chirurgica e medicina operatoria
 5) Farmacologia
 6) Farmacologia applicata
 7) Medicina operatoria
 8) Nefrologia
 9) Tossicologia
 10) Tossicologia industriale
 11) Tossicologia medica
 
 ANGIOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Angiologia
 2) Angiologia e chirurgia vascolare
 3) Angiologia medica
 4) Cardiologia e malattie dei vasi
 5) Malattie cardiovascolari
 6) Malattie cardiovascolari e reumatiche
 7) Malattie dell'apparato cardiovascolare
 8) Vasculopatie
 
 Branche affini
 
 1) Cardio-angiopatie
 2) Cardio-angio-chirurgia
 3) Cardiologia
 4) Chirurgia cardiovascolare
 5) Chirurgia vascolare
 6) Chirurgia toracica e cardiovascolare
 7) Fisiopatologia cardiocircolatoria
 8) Fisiopatologia cardiovascolare
 9) Geriatria
 10) Gerontologia
 11) Gerontologia e geriatria
 12) Medicina generale
 13) Medicina interna
 
 AUDIOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Audiologia
 2) Audiologia e foniatria
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni
 2) Anatomia topografica e chirurgia operativa
 3) Chirurgia
 4) Chirurgia dell'infanzia
 5) Chirurgia d'urgenza
 6) Chirurgia generale
 7) Chirurgia generale e terapia chirurgica
 8) Chirurgia pediatrica
 9) Chirurgia plastica ricostruttiva
 10) Clinica chirurgica
 11) Clinica chirurgica e medicina operatoria
 12) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
 13) Clinica chirurgica infantile
 14) Clinica chirurgica pediatrica
 15) Clinica odontoiatrica
 16) Clinica otorinolaringoiatria
 17) Esami audiometrici e vestibolari
 18) Foniatria
 19) Medicina operatoria
 20) Neurochirurgia
 21) Odontoiatria e protesi dentale
 22) Odontoiatria e protesi dentaria
 23) Otorinolaringoiatria
 24) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
 25) Patologia chirurgica dimostrativa
 26) Patologia speciale chirurgica
 27) Patologia speciale chirurgica dimostrativa
 28) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
 29) Semeiotica chirurgica
 30) Stomatologia (malattie della bocca e protesi dentaria)
 31) Stomatologia (odontoiatria e protesi dentaria)
 
 BIOCHIMICA CLINICA
 
 Branche principali
 
 1) Biochimica clinica
 2) Chimica biologica o biochimica
 3) Biochimica e chimica clinica
 4) Biologia clinica
 5) Chimica analitica
 6) Tossicologia
 7) Analisi chimico cliniche e microbiologiche
 8) Microbiologia e virologia
 9) Microbiologia
 10) Microbiologia medica
 11) Virologia
 12) Microbiologia indirizzo tecniche micro biologiche
 13) Genetica medica
 
 Branche affini
 
 1) Parassitologia medica
 2 Ematologia clinica e di laboratorio
 3) Ematologia generale (clinica di laboratorio)
 4) Immunoematologia
 5) Immunoematologia e trasfusione
 6) Metodologie chimiche di controllo e di analisi
 7) Farmacologia e tossicologia clinica
 8) Tossicologia forense
 9) Applicazioni biotecnologiche, microbiologia e virologia
 
 CARDIOCHIRURGIA
 
 Branche principali
 
 1) Cardiochirurgia
 2) Chirurgia cardiovascolare
 3) Cardio-angio-chirurgia
 4) Chirurgia del cuore e dei grossi vasi
 5) Chirurgia cardiaca
 
 Branche affini
 
 1) Chirurgia toracica
 2) Chirurgia vascolare
 
 CARDIOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Cardio-angiopatie
 2) Cardiologia
 3) Cardiologia e malattie dei vasi
 4) Cardiologia e reumatologia
 5) Cardio-reumatologia
 6) Fisiopatologia cardiocircolatoria
 7) Fisiopatologia cardiovascolare
 8) Malattie cardiache
 9) Malattie cardiovascolari
 10) Malattie cardiovascolari e reumatiche
 11) Malattie dell'apparato cardiovascolare
 12) Malattie dell'apparato cardiovascolare e malattie dei vasi
 
 Branche affini
 
 1) Angiologia
 2) Cardiochirurgia
 3) Geriatria
 4) Medicina del lavoro
 5) Medicina generale
 6) Medicina interna
 7) Pediatria
 8) Terapia medica sistematica
 9) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 
 CHIRURGIA GENERALE
 
 Branche principali
 
 1) Anatomia chirurgica e corso di operazioni
 2) Chirurgia
 3) Chirurgia generale
 4) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
 5)  Chirurgia  dell'apparato  digerente  ed  endoscopia  digestiva chirurgica
 |  |  |  | 6) Chirurgia d'urgenza 7) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
 8) Chirurgia di pronto soccorso
 9) Chirurgia generale e terapia chirurgica
 10) Chirurgia geriatria
 11) Chirurgia interna
 12) Chirurgia oncologica
 13) Chirurgia oncologica e toracico polmonare
 14) Chirurgia sperimentale
 15) Clinica chirurgica
 16) Clinica chirurgica generale
 17) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
 18) Patologia chirurgica
 19) Patologia speciale chirurgica
 20) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
 21) Semeiotica chirurgica
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 2) Cardioangio chirurgia
 3) Cardio-chirurgia
 4) Chirurgia addominale
 5) Chirurgia cardiaca
 6) Chirurgia dell'apparato digerente
 7) Chirurgia dell'infanzia
 8) Chirurgia della mano
 9) Chirurgia gastroenterologica
 10) Chirurgia maxillo-facciale
 11) Chirurgia ortopedica
 12) Chirurgia pediatrica
 13) Chirurgia plastica
 14) Chirurgia plastica ricostruttiva
 15) Chirurgia polmonare
 16) Chirurgia sperimentale
 17) Chirurgia sperimentale e microchirurgia
 18) Chirurgia stomatologia
 19) Chirurgia toracica
 20) Chirurgia toraco polmonare
 21) Chirurgia vascolare
 22) Chirurgia vie urinarie
 23) Clinica chirurgica e medicina operatoria
 24) Clinica ostetrica
 25) Endocrinochirurgia
 26) Medicina operatoria
 27) Nefrologia
 28) Neurochirurgia
 29) Ortopedia e traumatologia
 30) Ostetricia
 31) Ostetricia e ginecologia
 32) Otorinolaringoiatria
 33) Urologia
 
 CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE
 
 Branche principali
 
 1) Chirurgia maxillo-facciale
 
 Branche affini
 
 1) Chirurgia plastica
 2) Odontoiatria
 3) Otorinolaringoiatria
 
 CHIRURGIA PEDIATRICA
 
 Branche principali
 
 1) Chirurgia dell'infanzia
 2) Chirurgia infantile
 3) Chirurgia pediatrica
 4) Clinica chirurgica infantile
 5) Clinica chirurgica pediatrica
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 2) Chirurgia generale
 3) Clinica chirurgica e medicina operatoria
 4) Medicina operatoria
 
 CHIRURGIA PLASTICA
 
 Branche principali
 
 1) Chirurgia plastica
 2) Chirurgia plastica ricostruttiva
 3) Chirurgia plastica e riparatrice
 
 Branche affini
 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 2) Chirurgia della mano
 3) Chirurgia generale
 4) Chirurgia maxillo-facciale
 5) Chirurgia orale
 6) Chirurgia pediatrica
 7) Chirurgia riparatrice e chirurgia della mano
 8) Clinica chirurgica e medicina operatoria
 9) Odontoiatria e stomatologia
 10) Ortognatodonzia
 11) Ortopedia e traumatologia
 12) Otorinolaringoiatria
 
 CHIRURGIA TORACICA
 
 Branche principali
 
 1) Chirurgia toracica
 2) Chirurgia toraco-polmonare
 3) Chirurgia polmonare
 
 Branche affini
 
 1) Chirurgia generale
 2) Cardiochirurgia
 
 CHIRURGIA VASCOLARE
 
 Branche principali
 
 1) Chirurgia vascolare
 
 Branche affini
 
 1) Chirurgia generale
 2) Cardiochirurgia
 
 DERMATOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica dermatologica e venereologia
 2) Clinica dermosifilopatica
 3) Clinica dermosifilopatica e venereologia
 4) Dermatologia
 5) Dermatologia e sifilopatia
 6) Dermatologia e venereologia
 7) Dermosifilopatia
 8) Dermosifilopatia e clinica dermosifilopatica
 9) Dermosifilopatia e venereologia
 10) Dermosifilopatica
 11) Malattie cutanee e veneree
 12) Malattie della pelle e veneree
 13) Malattie veneree e della pelle
 14) Patologia e clinica dermosifilopatica
 
 Branche affini
 
 1) Allergologia
 2) Allergologia e immunologia
 3) Dermatologia allergologica e professionale
 4) Dermatologia pediatrica
 5) Dermatologia sperimentale
 6) Leporologia e dermatologia tropicale
 7) Micologia medica
 8) Venerologia
 
 DIABETOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Diabetologia
 2) Diabetologia e malattie del ricambio
 3) Clinica medica
 4) Clinica medica generale
 5) Clinica medica generale e terapia medica
 6) Clinica medica e semeiotica
 7) Endocrinologia
 8) Endocrinologia e malattie metaboliche
 9) Endocrinologia e malattie del ricambio
 10) Endocrinologia e medicina costituzionale
 11) Endocrinologia e patologia costituzionale
 12) Malattie del ricambio
 13) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio
 14) Malattie del fegato e del ricambio
 15) Malattie del rene, del sangue e del ricambio
 16) Malattie del sangue e del ricambio
 17) Malattie endocrine metaboliche
 18) Medicina costituzionale ed endocrinologia
 19) Medicina generale
 20) Medicina interna
 21) Patologia speciale medica
 22) Patologia speciale e clinica medica
 23) Patologia speciale medica e metodologia clinica
 24) Patologia speciale medica e terapia medica
 25) Scienze delle costituzioni ed endocrinologia
 26) Semeiotica medica
 
 Branche affini
 
 1) Dietetica
 2) Dietologia
 3) Geriatria
 4) Gerontologia e geriatria
 5)  Malattie  dell'apparato  digerente,  della  nutrizione  e  del ricambio
 6) Malattie del ricambio e dell'apparato digerente
 7) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
 
 EMATOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Ematologia
 2) Ematologia clinica
 3) Ematologia clinica e di laboratorio
 4) Ematologia generale
 5) Ematologia generale clinica e di laboratorio
 6) Malattie dell'apparato digerente e del sangue
 7) Malattie del rene, del sangue e del ricambio
 8) Malattie del sangue
 9) Malattie del sangue e degli organi emopoietici
 10) Malattie del sangue e dell'apparato digerente
 11) Malattie del sangue e del ricambio
 12) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
 13) Patologia del sangue e degli organi emopoietici
 
 Branche affini
 
 1) Analisi chimico-cliniche e di laboratorio
 2) Analisi clinico-chimiche e microbiologia
 3) Analisi cliniche di laboratorio
 4) Biochimica applicata
 5) Biochimica e chimica clinica
 6) Biologia clinica
 7) Chimica biologica e biochimica
 8) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
 9) Immunoematologia
 10) Immunoematologia e servizio trasfusionale
 11) Medicina interna
 12) Microbiologia
 13) Microbiologia medica
 14) Patologia generale
 15) Pediatria
 16) Semeiotica e diagnostica di laboratorio
 17) Specialista medico di laboratorio
 18) Specialista in analisi cliniche di laboratorio
 19)   Specialista   in   analisi  cliniche  e  specialista  medico laboratorista
 20) Terapia medica sistemica
 21) Terapia medica sistemica ed idrologia medica
 
 ENDOCRINOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Endocrinologia
 2) Endocrinologia e malattie del ricambio
 3) Endocrinologia e malattie metaboliche
 4) Endocrinologia e medicina costituzionale
 5) Endocrinologia e patologia costituzionale
 6) Malattie endocrine e metaboliche
 7) Medicina costituzionale ed endocrinologia
 8) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
 9) Scienza delle costituzioni ed endocrinologia
 
 Branche affini
 
 1) Andrologia
 2) Diabetologia
 3) Diabetologia e malattie del ricambio
 4) Endocrinologia ostetrico-ginecologica
 5) Endocrinochirurgia
 6) Farmacologia
 7) Fisiopatologia della riproduzione umana
 8) Medicina interna
 9) Medicina generale
 10) Pediatria
 11) Terapia medica sistematica
 12) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 
 FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA
 
 Branche principali
 
 1) Farmacologia e tossicologia clinica
 2) Farmacologia medica
 3) Farmacologia clinica
 4) Tossicologia clinica
 5) Tossicologia medica
 6) Farmacologia con orientamento in farmacologia clinica
 7) Farmacologia con orientamento in tossicologia
 
 Branche affini
 
 1) Tossicologia forense
 2) Tossicologia
 3) Farmacologia applicata
 4) Medicina legale ed equipollenti
 
 FISICA SANITARIA
 
 Branche principali
 
 1) Fisica sanitaria
 2) Fisica biomedica
 3) Fisica medica
 4) Radioterapia
 5) Medicina nucleare
 6) Radiodiagnostica
 
 FISIOCHINESITERAPIA
 
 Branche principali
 
 1) Chinesiterapia
 2)   Chinesiterapia,  fisioterapia,  riabilitazione  e  ginnastica medica in ortopedia
 3)   Chinesiterapia,  fisioterapia,  riabilitazione  e  ginnastica medica
 4)  Chinesiterapia,  fisioterapia  e  riabilitazione dell'apparato motore
 5) Chinesiterapia ortopedica e riabilitazione neuromotoria
 6) Fisiochinesiterapia
 7) Fisiochinesiterapia e riabilitazione apparato motore
 8) Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria
 9) Fisiochinesiterapia ortopedica
 10) Fisiopatologia e fisiokinesiterapia respiratoria
 11) Fisioterapia
 12) Fisioterapia e riabilitazione
 13) Medicina fisica e riabilitazione
 14) Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica
 15) Terapia fisica
 16) Terapia fisica e riabilitazione
 
 Branche affini
 
 1) Clinica ortopedica
 2) Idrologia, climatologia e talassoterapia
 3) Idroclimatologia medica e clinica termale
 4) Medicina del lavoro
 5) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 6) Neurologia
 7) Neuropsichiatria infantile
 8) Ortopedia e traumatologia
 9) Reumatologia
 10) Terapia medica e sistematica ed idrologia medica
 
 FONIATRIA
 
 Branche principali
 
 1) Foniatria
 2) Foniatria ed olfattometria
 3) Audiologia e foniatria
 
 Branche affini
 
 1) Audiologia
 2) Clinica otorinolaringoiatria
 3) Logopedia
 4) Neuropsichiatria infantile
 5) Otorinolaringoiatria
 6) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
 
 GASTROENTEROLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Fisiopatologia digestiva
 2) Gastroenterologia
 3) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
 4) Gastroenterologia e malattie dell'apparato digerente
 5) Malattie dell'apparato digerente
 6) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio
 7)  Malattie  dell'apparato  digerente,  della  nutrizione  e  del ricambio
 8) Malattie dell'apparato digerente e del sangue
 9) Malattie del fegato
 10) Malattie del fegato e del ricambio
 11) Malattie del ricambio e dell'apparato digerente
 12) Malattie del sangue e dell'apparato digerente
 13) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
 
 Branche affini
 
 1) Chirurgia dell'apparato digerente
 2) Chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
 3) Clinica medica e generale
 4) Clinica medica generale e terapia medica
 5) Endoscopia
 6) Endoscopia chirurgica dell'apparato digerente
 7) Endoscopia dell'apparato digerente
 8) Endoscopia digestiva
 9) Endoscopia e malattie del ricambio
 10) Fisiopatologia clinica
 11) Fisiopatologia medica
 12) Gerontologia e geriatria
 13) Medicina di pronto soccorso
 14) Medicina d'urgenza
 15) Medicina d'urgenza e pronto soccorso
 16) Medicina generale
 17) Medicina interna
 18) Metodologia clinica
 19) Metodologia clinica e sistematica
 20) Oncologia clinica
 21) Patologia speciale medica
 22) Patologia speciale medica e metodologia clinica
 23) Pediatria
 24) Semeiotica medica
 25) Terapia medica
 26) Terapia medica sistematica
 27) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 
 GENETICA MEDICA
 
 Branche principali
 
 1) Genetica medica
 
 Branche affini
 
 1) Ematologia
 2) Endocrinologia
 3) Malattie metaboliche e diabetologia
 4) Medicina interna
 
 GERIATRIA
 
 Branche principali
 
 1) Geriatria
 2) Geriatria e gerontologia
 3) Gerontologia e geriatria
 4) Patologia geriatrica
 
 Branche affini
 
 1) Diagnostica neurochirurgia
 2) Gerontologia
 3) Medicina generale
 4) Medicina interna
 5) Neurologia
 6) Neuroradiologia
 7) Terapia medica sistematica
 8) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 9) Semeiotica neurochirurgia
 
 IDROCLIMATOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Idroclimatologia
 2) Idroclimatologia clinica
 3) Idroclimatologia e clinica termale
 4) Idroclimatologia medica e clinica termale
 5) Idrologia clinica
 6) Idrologia, climatologia e talassoterapia
 7) Idrologia, crenologia e climatologia
 8) Idrologia medica
 9) Idrologia medica e clinica termale
 
 Branche affini
 
 1) Chimica applicata all'igiene br; 2) Clinica del lavoro
 3)   Clinica   della   tubercolosi  e  delle  malattie  delle  vie respiratorie
 4) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
 5) Clinica delle malattie del alvoro
 6) Clinica medica
 7) Endocrinologia
 8) Endocrinologia e malattie del ricambio
 9) Endocrinologia e malattie metaboliche
 10) Fisiopatologia respiratoria
 11) Gastroenterologia
 12) Igiene
 13) Igiene e medicina preventiva
 14) Malattie apparato digerente e ricambio
 15) Malattie apparato digerente e sangue
 16)  Malattie  dell'apparato  digerente,  della  nutrizione  e del ricambio
 17) Malattie dell'apparato respiratorio
 18) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
 19) Malattie del sangue e del ricambio
 20) Malattie del tubo digerente, sangue e ricambio
 21) Malattie endocrine e mateboliche
 22) Malattie sangue, rene e ricambio
 23) Medicina costituzionale ed endocrinologia
 24) Medicina del alvoro
 25) Pneumologia
 26) Tisiologia
 27) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
 28) Tisiologia e malattie polmonari
 
 IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA
 
 Branche principali
 
 1) Epidemiologia
 2) Igiene
 3) Igiene ed epidemiologia
 4) Igiene e medicina preventiva
 5)  Igiene  e  medicina  preventiva  con  orientamento  di sanita' pubblica
 6) Igiene e odontoiatria preventiva e sociale con epidemiologia
 7) Igiene e sanita' pubblica
 8) Igiene epidemiologia e sanita' pubblica
 9) Igiene generale e speciale
 10) Igiene pubblica
 11) Metodologia epidemiologica ed igiene
 
 Branche affini
 
 1) Igiene del lavoro
 2) Igiene e organizzazione dei servizi ospedalieri
 3) Igiene epidermica
 4) Igiene e direzione ospedaliera
 5) Igiene e medicina scolastica
 6) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio ed analisi cliniche
 7) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
 8)  Igiene  e  medicina  preventiva  con  orientamento di igiene e medicina scolastica
 9)  Igiene  e  medicina  preventiva  con  orientamento di igiene e tecnica ospedaliera
 10)  Igiene  e  medicina  preventiva  con  orientamento  di igiene industriale
 11)  Igiene  e  medicina  preventiva con orientamento di tecnica e direzione ospedaliera
 12)  Igiene  e medicina preventiva indirizzo epidemiologia sanita' pubblica
 13)  Igiene e medicina preventiva indirizzo organizzazione servizi sanitari di base
 14) Igiene e medicina preventiva orientamento igiene e lavoro
 15) Igiene e tecnica e direzione ospedaliera
 16) Igiene e tecnica ospedaliera
 17) Igiene medica preventiva
 18) Igiene medica scolastica
 19) Igiene pratica e tecnica ospedaliera
 20) Igiene scolastica
 21) Medicina ed igiene scolastica
 22) Microbiologia
 23) Organizzazione dei servizi sanitari di base
 24) Parassitologia
 25) Puericultura ed igiene infantile
 26) Statistica medica
 27) Statistica medica e biometria
 28) Statistica sanitaria
 29) Statistica sanitaria con indirizzo di statistica medica
 30) Statistica sanitaria con indirizzo di programmazione sanitaria
 
 MALATTIE INFETTIVE
 
 Branche principali
 
 1) Malattie infettive
 2) Clinica delle malattie infettive
 3) Clinica delle malattie infettive e tropicali
 4) Clinica delle malattie tropicali e infettive
 5) Clinica delle malattie infettive e contagiose
 6) Malattie infettive e tropicali
 7) Medicina tropicale
 8) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali
 9) Malattie tropicali e subtropicali
 
 Branche affini
 
 1) Allergologia e immunologia clinica
 2) Dermatologia e venereologia
 3) Geriatria
 4) Pneumologia
 5) Medicina interna
 6) Pediatria
 
 MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA
 
 Branche principali
 
 1) Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza
 2) Malattie del fegato e del ricambio
 3) Medicina d'urgenza
 4) Pronto soccorso e terapia d'urgenza
 5) Medicina interna
 6) Medicina generale
 7) Clinica medica
 8) Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso
 9) Chirurgia generale d'urgenza e pronto soccorso
 10) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
 
 Branche affini
 
 1) Geriatria
 2) Chirurgia generale
 
 MEDICINA INTERNA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica medica
 2) Clinica medica generale
 3) Clinica medica generale e terapia medica
 4) Clinica medica e semeiotica
 5) Medicina generale
 6) Medicina interna
 7) Patologia speciale e clinica medica
 8) Patologia speciale medica
 9) Patologia speciale medica e metodologia clinica
 10) Patologia speciale medica e terapia medica
 11) Semeiotica medica
 
 Branche affini
 
 1) Allergologia e immunologia clinica
 2) Angiologia
 3) Cardiologia
 4) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali
 5) Diabetologia
 6) Diabetologia e malattie del ricambio
 7) Dietetica
 8) Ematologia
 9) Endocrinologia
 10) Farmacologia
 11) Farmacologia clinica
 12) Gastroenterologia
 13) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
 14) Genetica medica
 15) Geriatria
 16) Gerontologia
 17) Idroclimatologia medica e clinica termale
 18) Idrologia, climatologia e talassoterapia
 19) Idrologia-crenologia e climato-terapia
 20) Idrologia medica
 21) Malattie del fegato e del ricambio
 22) Malattie infettive
 23) Malattie infettive dell'infanzia
 24) Malattie infettive tropicali e subtropicali
 25) Medicina del lavoro
 26) Medicina dello sport
 27) Medicina nucleare
 28) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 29) Medicina tropicale e subtropicale
 30) Metodologia clinica
 31) Nefrologia
 32) Neurologia
 33) Oncologia
 34) Pediatria
 35) Pneumologia
 36) Pronto soccorso e terapia d'urgenza
 37) Reumatologia
 38) Terapia medica sistematica
 39) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 40) Tossicologia medica
 
 MEDICINA DEL LAVORO
 
 Branche principali
 
 1) Clinica del lavoro
 2) Clinica delle malattie del lavoro
 3) Fisiologia e igiene del lavoro industriale
 4) Igiene industriale
 5) Medicina del lavoro
 6) Medicina del lavoro e assicurazioni
 7)    Medicina   preventiva   della   malattie   professionali   e psico-tecniche
 8) Medicina preventiva dei lavoratori
 9) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 10) Tossicologia industriale
 
 Branche affini
 
 1) Tossicologia
 2) Tossicologia clinica
 
 MEDICINA DELLO SPORT
 
 Branche principali
 
 1) Medicina dello sport
 
 Branche affini
 
 1) Anestesiologia e rianimazione
 2) Audiologia
 3) Cardiologia
 4) Cardiologia e malattie dei vasi
 5) Cardiologia e reumatologia
 6) Cardioreumatologia
 7)   Chinesiterapia,  fisioterapia,  riabilitazione  e  ginnastica medica in ortopedia
 8) Chirurgia
 9) Chirurgia d'urgenza
 10) Chirurgia dell'infanzia
 11) Chirurgia generale
 12) Chirurgia generale e pronto soccorso
 13) Chirurgia generale e terapia chirurgica
 14) Chirurgia infantile
 15) Chirurgia pediatrica
 16) Clinica chirurgica
 17) Clinica chirurgica e medicina operatoria
 18) Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica
 19) Clinica chirurgica infantile
 20) Clinica chirurgica pediatrica
 21) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie
 22)   Clinica   della   tubercolosi   e   malattie   dell'apparato respiratorio
 23) Clinica delle malattie nervose e mentali
 24) Clinica dermosifilopatica
 25) Clinica medica
 26) Clinica medica e semeiotica
 27) Clinica medica generale
 28) Clinica medica generale e terapia medica
 29) Clinica neurologica e malattie mentali
 30) Clinica neuropatologia
 31) Clinica neuropsichiatria
 32) Clinica oculistica
 33) Clinica ortopedica
 34) Clinica ortopedica e traumatologica
 35) Clinica pediatrica
 36) Clinica psichiatrica
 37) Clinica psichiatrica e neuropatologica
 38) Dermatologia
 39) Dermatologia allergologica e professionale
 40) Dermatologia e sifilopatia
 41) Dermatologia e venerologia
 42) Dermosifilopatia
 43) Dermosifilopatie e clinica dermosifilopatica
 44) Dermosifilopatia e venerologia
 45) Dermosifilopatica
 46) Diabetologia
 47) Diabetologia e malattie del ricambio
 48) Ematologia
 49) Ematologia clinica e di laboratorio
 50) Endocrinologia
 51) Endocrinologia e malattie del ricambio
 52) Endocrinologia e malattie metaboliche
 53) Farmacologia clinica
 54) Fisiocinesiterapia
 57) Fisiocinesiterapia e rieducazione neuromotoria
 56) Fisiocinesiterapia ortopedica
 57) Fisiologia
 58) Fisiologia e scienza dell'alimentazione
 59)  Kinesiterapia,  fisioterapia  e  riabilitazione dell'apparato motore
 60) Malattie cardiovascolari e reumatiche
 61) Malattie del sangue
 62) Malattie del sangue e del ricambio
 63) Malattie del sangue e dell'apparato digerente
 64) Malattie del sangue, rene e ricambio
 65) Malattie del sangue, tubo digerente e ricambio
 66) Malattie dell'apparato cardiovascolare
 67) Malattie dell'apparato respiratorio
 68) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
 69) Malattie della pelle e veneree
 70) Malattie nervose
 71) Malattie nervose e mentali
 72) Malattie veneree e della pelle
 73) Medicina aeronautica e spaziale
 74) Medicina costituzionale ed endocrinologia
 75) Medicina costituzionalistica ed endocrinologia
 76) Medicina del nuoto e attivita' sub
 77) Medicina fisica e riabilitazione
 78) Medicina generale
 79) Medicina interna
 89) Medicina sociale
 81) Nefrologia
 82) Nefrologia medica
 83) Neurochirurgia
 84) Neurologia
 85) Neurologia e psichiatria
 86) Neuropatologia e psichiatria
 87) Neuropsichiatria
 88) Neuropsichiatria infantile
 89) Oculistica
 90) Oftalmia e clinica oculistica
 91) Oftalmoiatria e clinica oculistica
 92) Oftalmologia e clinica oculistica
 93) Oftalmologia e oculistica
 94) Ortopedia
 95) Ortopedia e traumatologia
 96) Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
 97) Patologia chirurgica dimostrativa
 98) Patologia del sangue e degli organi emopoietici
 99) Patologia e clinica dermosifilopatica
 100) Patologia e clinica oculistica
 101) Patologia e clinica pediatrica
 102) Patologia generale
 103) Patologia medica dimostrativa
 104) Patologia oculare e clinica oculistica
 105) Patologia speciale chirurgica
 106) Patologia speciale chirurgica dimostrativa
 107) Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica
 108) Patologia speciale e clinica medica
 109) Patologia speciale medica
 110) Patologia speciale medica dimostrativa
 111) Patologia speciale medica e metodologia clinica
 112) Pediatria
 113) Pediatria e puericultura
 114) Pediatria medica
 115) Pronto soccorso e terapia d'urgenza
 116) Psichiatria
 117) Psichiatria e neuropatologia
 118) Reumatologia
 119) Scienza dell'alimentazione
 120) Semeiotica chirurgica
 121) Semeiotica medica
 122) Terapia medica sistematica
 123) Tisiologia
 124) Tisiologia e malattie polmonari
 125) Tossicologia medica
 
 MEDICINA DI COMUNITA'
 
 Branche principali
 
 1) Medicina di comunita'
 
 MEDICINA LEGALE
 
 Branche principali
 
 1) Medicina legale
 2) Medicina legale del lavoro
 3) Medicina legale e delle assicurazioni
 4) Medicina legale ed infortunistica
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia ed istologia patologica
 2) Antropologia criminale
 3) Criminologia
 4) Criminologia clinica
 5) Criminologia clinica e psichiatria
 6) Criminologia clinica e psichiatria forense
 7)   Criminologia   clinica   indirizzo   medicina  psicologica  e psichiatria forense
 8) Immunoematologia e servizio trasfusionale
 9) Medicina delle assicurazioni
 10) Medicina delle assicurazioni e medicina sociale
 11) Medicina del lavoro
 12) Tecnica delle autopsie
 13) Tecnica e diagnostica istopatologica
 14) Tossicologia forense
 
 MEDICINA NUCLEARE
 
 Branche principali
 
 1) Fisica nucleare applicata alla medicina
 2) Medicina nucleare
 3) Radiologia medica e medicina nucleare
 
 Branche affini
 
 1) Radiobiologia
 2) Radiodiagnostica
 3) Radiologia
 4) Radiologia ed elettroterapia
 5) Radiologia e terapia fisica
 6) Radiologia medica e medicina nucleare
 7) Radiologia medica e radioterapia
 8) Radiologia medica e terapia fisica
 9) Radioterapia
 10) Radioterapia oncologica
 
 MEDICINA TRASFUSIONALE
 
 Branche principali
 
 1) Medicina trasfusionale
 2) Immunoematologia
 3) Ematologia clinica e di laboratorio
 4) Patologia clinica
 5) Ematologia
 6) Ematologia generale e clinica di laboratorio
 7) Immunoematologia e trasfusione
 8) Allergologia e immunologia clinica
 9) Patologia generale
 10) Genetica medica
 11) Genetica applicata
 12) Citogenetica umana
 
 Branche affini
 
 1) Medicina interna
 2) Microbiologia e virologia
 3) Farmacologia
 4) Farmacologia applicata
 5) Anatomia patologica
 6) Farmacologia e tossicologia clinica
 7) Tossicologia, igiene e medicina preventiva
 8) Medicina legale
 9) Malattie del sangue
 10) Malattie del sangue e degli organi emopoietici
 11) Patologia del sangue e degli organi emopoietici
 12) Malattie del sangue e del ricambio
 13) Semeiotica e diagnostica di laboratorio
 14) Analisi chimico-cliniche
 15) Analisi chimico-cliniche e microbiologiche
 16) Analisi cliniche di laboratorio
 
 MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Microbiologia e virologia
 2) Microbiologia
 3) Microbiologia medica
 4) Virologia
 
 Branche affini
 
 1) Patologia generale
 2) Analisi chimico cliniche e microbiologiche
 3) Analisi cliniche di laboratorio
 4) Analisi chimico-cliniche
 5) Semeiotica e diagnostica di laboratorio
 6) Biologia clinica
 7) Patologia clinica
 8) Microbiologia applicata
 9) Parassitologia medica
 10) Malattie infettive
 11) Citogenetica
 12) Genetica applicata
 13) Anatomia patologica
 
 NEFROLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Emodialisi
 2) Malattie del rene, sangue e ricambio
 3) Nefrologia
 4) Nefrologia chirurgica
 5) Nefrologia di interesse chirurgico
 6) Nefrologia medica
 
 Branche affini
 
 1) Medicina generale
 2) Medicina interna
 3) Pediatria
 4) Terapia medica sistematica
 5) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 6) Urologia
 
 NEONATOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Neonatologia
 2) Clinica pediatrica
 3) Pediatria e puericultura
 4) Puericultura
 5) Pediatria preventiva e puericultura
 6) Pediatria sociale e puericultura
 7) Pediatria preventiva e sociale
 8) Puericultura ed igiene infantile
 9)   Puericultura,   dietetica  infantile  ed  assistenza  sociale dell'infanzia
 10) Puericultura e dietetica infantile
 
 Branche affini
 
 1) Pediatria
 
 NEUROCHIRURGIA
 
 Branche principali
 
 1) Neurochirurgia
 
 NEUROFISIOPATOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Neurofisiopatologia
 2) Neurofisiologia clinica
 3) Neuropatologia
 4) Neurologia
 
 Branche affini
 
 1) Neurologia e psichiatria
 2) Neuropsichiatria
 3) Neuropsichiatria infantile
 4) Clinica delle malattie nervose e mentali
 5) Malattie nervose e mentali
 
 NEUROLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica delle malattie nervose e mentali
 2) Clinica neurologica
 3) Clinica neurologica e malattie mentali
 4) Clinica neuropatologia
 5) Clinica neuropsichiatria
 6) Clinica neuropsichiatria e neuropatologia
 7) Malattie nervose
 8) Malattie nervose e mentali
 9) Neurofisiopatologia
 10) Neurologia
 11) Neurologia e psichiatria
 12) Neuropatologia
 13) Neuropatologia e psichiatria
 14) Neuropsichiatria
 15) Psichiatria e neuropatologia
 
 Branche affini
 
 1) Clinica psichiatrica
 2) Igiene mentale
 3) Medicina generale
 4) Medicina interna
 5) Neurochirurgia
 6) Neurofisiopatologia
 7) Neurologia psichiatrica
 8) Neuropsichiatria infantile
 9) Neuropsicofarmacologia
 10) Neuroradiologia
 11) Psichiatria
 12) Terapia medica sistematica
 13) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 
 NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
 
 Branche principali
 
 1) Neuropsichiatria infantile
 
 Branche affini
 
 1) Fisiocinesiterapia e rieducazione psicosomatica
 2) Genetica medica
 3) Igiene mentale
 4) Neurologia
 5) Neurologia infantile
 6) Neuropsicofarmacologia
 7) Pediatria
 8) Psichiatria
 9) Psichiatria infantile
 10) Psicologia
 11) Psicologia dell'eta' evolutiva
 12) Psicologia medica
 13) Psicologia sperimentale
 
 NEURORADIOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Neuroradiologia
 2) Radiologia diagnostica
 3) Radiologia
 4) Radiologia medica
 5) Radiologia medica e radioterapia
 
 Branche affini
 
 1) Radiodiagnostica
 
 OCULISTICA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica oculistica
 2) Clinica oftalmologia
 3) Oculistica
 4) Oftalmologia
 5) Oftalmia e clinica oculistica
 6) Oftalmoiatria e clinica oculistica
 7) Oftalmologia e clinica oculistica
 8) Oftalmologia e oculistica
 9) Patologia e clinica oculistica
 10) Patologia oculare e clinica oculistica
 
 Branche affini
 
 1) Chirurgia oculare
 2) Ortottica
 3) Ottica fisiologica
 4) Ottica fisiopatologia
 
 ODONTOIATRIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica odontoiatrica
 2) Clinica odontoiatrica e stomatologia
 3) Clinica odontoiatrica e stomatologia
 4) Odontoiatria
 5) Odontoiatria e protesi dentale o dentaria
 6) Odontostomatologia
 7) Odontostomatologia e protesi dentale o dentaria
 8) Stomatologia
 9) Stomatologia e chirurgia maxillo-facciale
 
 Branche affini
 
 1) Chirurgia maxillo-facciale
 2) Chirurgia orale
 3) Chirurgia plastica
 4) Ortodontia
 5) Ortognatodonzia
 6) Otorinolaringoiatria
 
 ONCOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Chemioterapia antiblastica
 2) Oncologia
 3) Oncologia clinica
 4) Oncologia generale
 5) Oncologia indirizzo oncologia medica
 6) Oncologia indirizzo oncologia generale e diagnosi preventiva
 7) Oncologia medica
 
 Branche affini
 
 1) Chemioterapia
 2) Citochimica ed itochimica
 3) Citologia
 4) Citopatologia
 5) Istituzioni di patologia generale
 6) Istochimica normale e patologia
 7) Istochimica patologica
 8) Medicina del lavoro
 9) Medicina generale
 10) Medicina interna
 11) Medicina nucleare
 12) Oncologia generale
 13) Oncologia sperimentale
 14) Patologia generale
 15) Radiobiologia
 16) Radiodiagnostica
 17) Radiologia
 18) Radiologia medica
 19) Radiologia medica e radioterapia
 20) Radiologia medica e terapia fisica
 21) Radioterapia
 22) Radioterapia fisica
 23) Radioterapia oncologica
 24) Tecnica e diagnostica istopatologica
 25) Terapia medica sistematica
 
 ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE
 
 Branche principali
 
 1) Organizzazione dei servizi sanitari di base
 2) Igiene
 3) Igiene e medicina preventiva
 4) Igiene pubblica
 5) Igiene e sanita' pubblica
 6) Igiene generale e speciale
 
 Branche affini
 
 1) Epidemiologia
 2) Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
 
 ORTOPEDIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica ortopedica
 2) Clinica ortopedica e traumatologia
 3) Clinica ortopedica e traumatologia apparato motore
 4) Ortopedia
 5) Ortopedia e traumatologia
 6) Ortopedia e traumatologia dell'apparato motore
 7) Traumatologia e chirurgia ortopedica
 
 Branche affini
 
 1)  Chinesiterapia  fisioterapica,  riabilitazione e ginnastica in ortopedia
 2) Chirurgia della mano
 3) Chirurgia generale
 4) Chirurgia plastica
 5) Fisiocinesiterapia ortopedica
 6) Fisioterapia e riabilitazione
 7) Recupero e rieducazione funzionale dei neurolesi e dei motulesi
 8) Terapia fisica
 9) Traumatologia
 
 OSTETRICIA E GINECOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica ostetrica
 2) Clinica ostetrica e ginecologica
 3) Fisiopatologia della riproduzione umana
 4)   Fisiopatologia   della   riproduzione   umana  ed  educazione demografica
 5) Fisiopatologia ostetrica e ginecologica
 6) Ginecologia e ostetricia
 7)   Ginecologia   e  ostetricia  indirizzo  fisiopatologia  della riproduzione umana
 8) Ostetricia
 9) Ostetricia e ginecologia
 10) Patologia ostetrica e ginecologica
 11) Patologia e clinica ostetrica e ginecologica
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia topografica e chirurgia operatoria
 2) Chirurgia generale
 3) Clinica chirurgica e medicina operatoria
 4) Endocrinologia ostetrica e ginecologica
 5) Endocrinologia ginecologica
 6) Fisiopatologia prenatale
 7) Fisiopatologia della riproduzione e della sterilita'
 8) Genetica medica
 9) Genetica umana
 10) Ginecologia dell'infanzia e dell'adolescenza
 11) Ginecologia endocrinologia
 12) Ginecologia oncologica
 13) Ginecologia urologia
 14) Medicina dell'eta' prenatale
 15) Medicina operatoria
 16) Oncologia ginecologica
 17) Patologia embriofetale
 18) Puericultura prenatale
 19) Semeiotica ostetrica
 20) Urologia
 21) Urologia ginecologica
 
 OTORINOLARINGOIATRIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica otorinolaringoiatria
 2) Otorinolaringoiatria
 3) Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale
 
 Branche affini
 
 1) Audiologia
 2) Chirurgia maxillo-facciale
 3) Chirurgia plastica
 
 PATOLOGIA CLINICA
 
 Branche principali
 
 1) Analisi biologiche
 2) Analisi chimico-cliniche di laboratorio
 3) Analisi chimico-cliniche e microbiologia
 4) Analisi cliniche
 5) Analisi cliniche di laboratorio
 6) Batteriologia
 7) Biochimica
 8) Biochimica applicata
 9) Biochimica clinica
 10) Biochimica e chimica clinica
 11) Biochimica sistematica umana
 12) Biologia clinica
 13) Chimica biologica
 14) Chimica biologica e biochimica
 15) Clinica di laboratorio
 16) Igiene e medicina preventiva con orientamento di laboratorio
 17) Medicina preventiva con orientamento di laboratorio
 18) Microbiologia
 19) Microbiologia clinica
 20) Microbiologia e virologia
 21) Microbiologia medica
 22) Patologia clinica
 23) Patologia generale
 24) Semeiotica e diagnostica di laboratorio
 25) Specialista medico di laboratorio
 26) Specialista in analisi cliniche e di laboratorio
 27)   Specialista   in   analisi  cliniche  e  specialista  medico laboratorista
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia ed istologia patologica
 2) Anatomia patologica
 3) Anatomia patologica ed istologia patologica
 4) Anatomia patologica e tecniche di laboratorio
 5) Chimica clinica
 6) Chimica e microscopia clinica
 7) Citochimica ed istochimica
 8) Citologia
 9) Fitopatologia
 10) Diagnostica di laboratorio
 11) Ematologia
 12) Igiene
 13) Igiene ed epidemiologia
 14) Igiene e medicina preventiva
 15) Igiene e sanita' pubblica
 16) Igiene e tecnica ospedaliera
 17) Igiene generale e speciale
 18) Igiene pubblica
 19) Igiene, tecnica e direzione ospedaliera
 20) Immunochimica
 21) Immunoematologia
 22) Immunologia
 23) Immunologia clinica
 24) Immunopatologia
 25) Istituzioni di patologia generale
 26) Istochimica normale e patologica
 27) Istochimica patologica
 28) Istologia clinica
 29) Istologia patologica
 30) Istologia normale e patologica
 31) Medici laboratoristi
 32) Micologia medica
 33) Parassitologia
 34) Parassitologia medica
 35) Settore laboratorista
 36) Settore e medici laboratoristi
 37) Tecnica e diagnostica istopatologica
 38) Virologia
 
 PEDIATRIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica pediatrica
 2) Clinica pediatrica e puericultura
 3) Patologia e clinica pediatrica
 4) Patologia neonatale
 5) Pediatria
 6) Pediatria e puericultura
 7) Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neonatale
 8) Pediatria indirizzo pediatria generale
 9) Pediatria preventiva e puericultura
 10) Pediatria preventiva e sociale
 11) Pediatria sociale e puericultura
 12) Puericultura
 
 Branche affini
 
 1) Clinica delle malattie tropicali e subtropicali
 2) Genetica medica
 3) Immaturi
 4) Malattie infettive
 5) Malattie infettive dell'infanzia
 6) Malattie infettive tropicali e subtropicali
 7) Medicina ed igiene scolastica
 8) Medicina generale
 9) Medicina interna
 10) Medicina tropicale e subtropicale
 11) Neonatologia
 12) Nipiologia
 13) Nipiologia e paidologia
 14) Pediatria indirizzo neonatologia e patologia neonatale
 15) Puericultura e dietetica infantile
 16) Puericultura ed igiene infantile
 17)   Puericultura,  dietetica  infantile  ed  assistenza  sociale dell'infanzia
 18) Terapia intensiva per immaturi ad alto rischio
 19) Terapia medica sistematica
 20) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 
 PNEUMOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Broncopneumologia
 2) Clinica della tubercolosi
 3) Clinica della tubercolosi e malattie dell'apparato respiratorio
 4) Clinica della tubercolosi e malattie delle vie respiratorie
 5) Clinica della tubercolosi e delle vie urinarie
 6) Fisiopatologia respiratoria
 7) Fisiopatologia e fisiochinesiterapia respiratoria
 8) Malattie dell'apparato respiratorio
 9) Malattie dell'apparato respiratorio e tisiologia
 10) Malattie polmonari e dei bronchi
 11) Pneumotisiologia
 12) Pneumologia e fisiopatologia respiratoria
 13) Tisiologia
 14) Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio
 15) Tisiologia e malattie polmonari
 16) Tubercolosi e malattie delle vie respiratorie
 
 Branche affini
 
 1) Chirurgia toracica
 2) Geriatria
 3) Gerontologia
 4) Medicina del lavoro
 5) Medicina generale
 6) Medicina interna
 7) Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
 8) Riabilitazione cardiaca e respiratoria
 9) Riabilitazione respiratoria
 10) Terapia medica sistematica
 11) Terapia medica sistematica ed idrologia
 
 PSICHIATRIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica delle malattie nervose e mentali
 2) Clinica neurologica e malattie mentali
 3) Clinica neuropsichiatria
 4) Clinica psichiatrica
 5) Clinica psichiatrica e neuropatologia
 6) Igiene mentale
 7) Malattie nervose e mentali
 8) Neurologia e psichiatria
 9) Neuropatologia e psichiatria
 10) Neuropsichiatria
 11) Psichiatria
 12) Psichiatria e neuropatologia
 
 Branche affini
 
 1) Antropologia criminale
 2) Clinica neurologica
 3) Clinica neuropatologia
 4) Criminologia clinica
 5) Igiene mentale
 6) Neurologia
 7) Neurologia psichiatrica
 8) Neuropsichiatria infantile
 9) Neuropsicofarmacologia
 10) Psichiatria infantile
 11) Psicologia
 12) Psicologia ad indirizzo medico
 13) Psicologia clinica
 14) Psicologia del ciclo di vita
 15) Psicologia del lavoro
 16) Psicologia sociale applicata
 17) Psicologia sperimentale
 18) Psicotecnica
 19) Psicoterapia e psicologia clinica
 
 PSICOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Psicologia
 2) Psicologia con indirizzo medico
 3) Psicoterapia
 4) Psicologia clinica e psicoterapia
 5) Psicologia dell'eta' evolutiva
 6) Psicologia medica
 7) Psicologia clinica
 8) Psichiatria
 9) Clinica psichiatrica
 10) Igiene mentale
 11) Medicina psicosomatica
 12) Neurologia e psichiatria
 13) Neuropsichiatria
 14) Neuropsichiatria infantile
 15) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell'eta' evolutiva
 16) Clinica delle malattie nervose e mentali
 17) Malattie nervose e mentali
 18) Psicologia del ciclo di vita
 19) Psicologia sociale e applicata
 
 PSICOTERAPIA
 
 Branche principali
 
 1) Psicoterapia
 2) Psicologia clinica e psicoterapia
 3) Psicologia medica
 4) Psicologia clinica
 5) Psichiatria
 6) Neuropsichiatria
 7) Clinica psichiatrica
 8) Igiene mentale
 9) Medicina psicosomatica
 10) Neuropsicologia e psichiatria
 11) Neuropsichiatria infantile
 12) Neuropsichiatria infantile e psicologia dell'eta' evolutiva
 13) Clinica delle malattie nervose e mentali
 14) Malattie nervose e mentali
 15) Psicologia del ciclo di vita
 16) Psicologia dell'eta' evolutiva
 
 Branche affini
 
 1) Neurologia e psichiatria
 2) Igiene mentale
 3) Malattie nervose e mentali
 
 RADIODIAGNOSTICA
 
 Branche principali
 
 1) Radiodiagnostica
 2) Radiologia diagnostica
 3) Radiologia
 4) Radiologia medica
 5) Radiologia medica e radioterapia
 6) Neuroradiologia
 
 RADIOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Radiologia
 2) Radiodiagnostica
 3) Radiodiagnostica e scienza delle immagini
 4) Radiologia diagnostica
 5) Radiologia ed elettroterapia
 6) Radiologia e fisioterapia
 7) Radiologia e radioterapia
 8) Radiologia e terapia fisica
 9)    Radiologia    e    terapia   fisica   radiologia   indirizzo radiodiagnostica e scienza delle immagini
 10) Radiologia indirizzo radiologia diagnostica
 11) Radiologia medica
 12) Radiologia medica e medicina nucleare
 13) Radiologia medica e radioterapia
 14) Radiologia medica e terapia fisica
 15) Radiologia orientamento radiodiagnostica
 16) Radiologia radiodiagnostica
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia radiologica
 2)  Fisica  nucleare  applicata  alla  medicina  br;  3)  Medicina nucleare
 4) Medicina nucleare ed oncologia
 5) Medicina e radioterapia
 6) Neuroradiologia
 7) Radiobiologia
 8) Radioimmunologia
 9) Radioterapia
 10) Radioterapia oncologica
 
 RADIOTERAPIA
 
 Branche principali
 
 1) Radioterapia
 2) Radioterapia oncologica
 3) Radiologia
 4) Radiologia medica
 5) Radiologia medica e radioterapia
 
 REUMATOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Reumatologia
 
 Branche affini
 
 1. Cardioreumatologia
 2) Farmacologia
 3) Malattie cardiovascolari e reumatiche
 4) Medicina generale
 5) Medicina interna
 6) Pediatria
 7) Terapia medica sistematica
 8) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 
 SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Dietologia
 2 Fisiologia e scienza dell'alimentazione
 3) Scienza dell'alimentazione
 4) Scienza dell'alimentazione ad indirizzo dietetico
 5) Scienza dell'alimentazione ad indirizzo nutrizionistico
 6) Scienza dell'alimentazione e dietetica
 7) Scienza dell'alimentazione e dietologia
 
 Branche affini
 
 1) Auxologia normale e patologica
 2) Biochimica applicata
 3) Chimica biologica
 4) Clinica medica
 5) Clinica medica e semeiotica
 6) Clinica medica generale
 7) Clinica pediatrica
 8) Diabetologia
 10) Diabetologia e malattie del ricambio
 11) Endocrinologia e malattie del ricambio
 12) Endocrinologia e malattie metaboliche
 13) Farmacologia
 14) Fisiologia della nutrizione
 15) Fisiologia umana
 16) Gastroenterologia
 17) Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
 18) Geriatria
 19) Gerontologia
 20) Gerontologia e geriatria
 21) Idrologia medica
 22) Igiene
 23) Igiene ed epidemiologia
 24) Igiene e medicina preventiva
 25) Igiene e medicina scolastica
 26) Igiene e sanita' pubblica
 27) Igiene e tecnica ospedaliera
 28) Igiene generale e speciale
 29) Igiene pubblica
 30) Igiene scolastica
 31) Igiene tecnica e direzione ospedaliera
 32) Idrologia medica
 33)  Malattie  dell'apparato  digerente,  della  nutrizione  e del ricambio
 34) Malattie dell'apparato digerente e del ricambio
 35) Malattie del fegato e del ricambio
 36) Malattie del ricambio
 37) Malattie del tubo digerente, del sangue e del ricambio
 38) Medicina costituzionalistica endocrinologia
 39) Medicina del lavoro
 40) Medicina generale
 41) Medicina interna
 42) Patologia e clinica pediatrica
 43) Patologia neonatale
 44) Patologia speciale e clinica medica
 45) Patologia speciale medica
 46) Patologia speciale medica e metodologia clinica
 47) Pediatria
 48)   Puericultura,  dietetica  infantile  ed  assistenza  sociale all'infanzia
 49) Puericultura e dietetica infantile
 50) Puericultura ed igiene infantile
 51) Terapia medica sistematica
 52) Terapia medica sistematica ed idrologia medica
 
 TOSSICOLOGIA MEDICA
 
 Branche principali
 
 1) Farmacoterapia e tossicologia medica
 2) Medicina tossicologica e farmacoterapia
 3) Tossicologia
 4) Tossicologia clinica
 5) Tossicologia forense
 6) Tossicologia industriale
 7) Tossicologia medica
 
 Branche affini
 
 1) Analisi chimico-cliniche e microbiologia
 2) Anatomia ed istologia patologica
 3) Anatomia ed istologia patologica e tecnica di laboratorio
 4) Anatomia patologica
 5) Anatomia patologica e tecnica di laboratorio
 6) Anestesia e rianimazione
 7) Anestesiologia e rianimazione
 8) Biochimica e chimica clinica
 9) Cardiologia
 10) Clinica medica
 11) Clinica medica generale
 12) Clinica medica generale e terapia medica
 13) Farmacologia
 14) Farmacologia applicata
 15) Farmacologia clinica
 16) Farmacologia indirizzo tossicologico
 17) Malattie del fegato e del ricambio
 18) Medicina generale
 19) Medicina interna
 20) Microbiologia
 21) Microbiologia applicata
 22) Nefrologia
 23) Nefrologia medica
 24) Parassitologia medica
 25) Patologia e clinica medica
 26) Patologia speciale medica
 27) Patologia speciale medica e metodologia clinica
 28) Pronto soccorso e terapia d'urgenza
 29) Virologia
 
 UROLOGIA
 
 Branche principali
 
 1) Clinica delle malattie delle vie urinarie
 2) Clinica urologia
 3) Malattie delle vie urinarie
 4) Malattie genito-urinarie
 5) Nefrologia chirurgica
 6) Patologia e clinica delle vie urinarie
 7) Urologia
 8) Urologia ed emodialisi
 9) Patologia urologia
 
 Branche affini
 
 1) Anatomia topografica e chirurgia
 2) operatoria
 3) Chirurgia generale
 4) Chirurgia pediatrica
 5) Clinica chirurgica e medicina operatoria
 6) Medicina operatoria
 7) Nefrologia
 
 b) Scuole universitarie di specializzazione (BIOLOGI)
 
 1. Analisi chimico-cliniche
 2. Biochimica e chimica clinica
 3. Biochimica marina
 4. Biochimica analitica
 5. Biotecnologie
 6. Chimica biologica
 7. Chimica analitica
 8. Chimica e tecnologie alimentari
 9. Citogenetica umana
 10. Economia sistema agroalimentare
 11. Endocrinologia sperimentale
 12.   Farmacognosia   (esercizio   sanitario,   ricerca  applicata all'industria)
 13. Farmacologia applicata
 14. Farmacologia
 15. Fisiologia e scienza dell'alimentazione
 16. Fitopatologia
 17. Genetica
 18. Genetica medica
 19. Igiene
 20. Igiene e medicina preventiva
 21.  Igiene e medicina preventiva con orientamento di "laboratorio di sanita' pubblica"
 22. Immunologia diagnostica
 23. Microbiologia
 24. Microbiologia applicata
 25. Microbiologia medica
 26. Microbiologia e virologia
 27. Patologia generale
 28. Scienza dell'alimentazione
 29. Scienza e tecnologie cosmetiche
 30. Scienza e tecnica piante officinali
 31. Scienza e tecnica piante medicinali
 32. Statistica sanitaria
 33. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
 34. Statistica medica
 35. Tecniche microbiologiche
 36. Tecniche biomediche
 37. Tecnologie alimentari
 38. Tossicologia
 39. Tossicologia forense
 40. Virologia
 41. Applicazioni biotecnologiche
 42. Immunogenetiche
 43. Microbiologia IND in tecniche microbiologiche
 
 c) Scuole universitarie di specializzazione (CHIMICI)
 
 1. Analisi chimico-cliniche
 2. Biochimica e chimica clinica
 3. Biochimica marina
 4. Biochimica analitica
 5. Biotecnologie
 6. Chimica clinica
 7. Chimica analitica
 8. Chimica e tecnologie alimentari
 9. Citogenetica umana
 10. Economia sistema agroalimentare
 11. Endocrinologia sperimentale
 12.   Farmacognosia   (esercizio   sanitario,   ricerca  applicata all'industria)
 13. Farmacologia applicata
 14. Farmacologia
 15. Fisiologia e scienza dell'alimentazione
 16. Fitopatologia
 17. Genetica
 18. Genetica medica
 19. Igiene
 20. Igiene e medicina preventiva
 21.  Igiene e medicina preventiva con orientamento di "laboratorio di sanita' pubblica"
 22. Immunologia diagnostica
 23. Microchimica
 24. Microchimica applicata
 25. Microchimica medica
 26. Microchimica e virologia
 27. Patologia generale
 28. Patologia generale
 29. Scienza dell'alimentazione
 30. Scienza e tecnologie cosmetiche
 31. Scienza e tecnica piante officinali
 32. Scienza e tecnica piante medicinali
 33. Statistica sanitaria
 34. Statistica medica (orientamento epidemiologico)
 35. Statistica medica
 36. Tecniche microbiologiche
 37. Tecniche biomediche
 38. Tecnologie alimentari
 39. Tossicologia
 40. Tossicologia forense
 41. Virologia
 42. Conserve alimentari di origine vegetale
 43. Applicazioni biotecnologiche
 44. Metodologie chimiche di controllo e di analisi
 45. Tecnologie chimiche di processo
 46. Sicurezza e protezione industriale
 47. Viticoltura ed enologie
 48. Istochimica e citochimica
 49. Chimica applicata all'igiene
 50. Chimica e farmacologia delle sostanze organiche naturali
 51. Applicazioni biotecnologiche
 52. Chimica e tecnologia delle sostanze organiche naturali
 
 d) Scuole universitarie di specializzazione (PSICOLOGI) PSICOLOGIA
 
 1. Psicologia del ciclo di vita
 2. Psicologia sociale e applicata
 3. Psicologia clinica
 4. Psicologia dell'eta' evolutiva
 5. Psicologia sociale e del lavoro
 6. Psicologia della salute
 7. Neuropsicologia
 8. Valutazione psicologica
 
 PSICOTERAPIA
 
 1. Psicologia clinica
 2. Psicologia del ciclo di vita
 3. Psichiatria
 4. Neuropsichiatria
 5. Neuropsichiatria infantile
 6. Neurologia e psichiatria
 7. Igiene mentale
 8. Malattie nervose e mentali
 9. Clinica delle malattie nervose e mentali
 10. Psicologia della salute
 
 Allegato A
 PARTE SECONDA
 
 TITOLI  E  CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
 DI CUI ALL'ART. 21 DELL'ACCORDO.
 
 TITOLI ACCADEMICI
 
 VOTO DI LAUREA
 Medici  Specialisti  ambulatoriali, Odontoiatri, Biologi, Chimici, Psicologi:
 Voto di laurea 110 e lode punteggio 3.00
 Voto di laurea 110 punteggio 1,80
 Voto di laurea da 101 a 109 punteggio 1,20
 
 a) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI - ODONTOIATRI
 
 1. Specializzazioni o libere docenze in Branche principali:
 per la prima specializzazione o libera docenza punteggio 3,00
 per  ogni  ulteriore  specializzazione o libera docenza punteggio 1,00
 2. Specializzazioni o libere docenze in Branche affini:
 per la prima specializzazione o libera docenza punteggio 1,20
 per  ogni  ulteriore  specializzazione o libera docenza punteggio 0,40
 3. Voto di specializzazione:
 voto  di  specializzazione  70/70  in branca principale punteggio 0,80 (una sola volta)
 Al  concorrente  che  nella  stessa  branca  abbia  conseguito  la specializzazione e la libera docenza, viene attribuito una sola volta il punteggio previsto.
 
 b) BIOLOGI - CHIMICI - PSICOLOGI
 
 1. Specializzazioni o dottorati di ricerca:
 per  la  prima  specializzazione o dottorato di ricerca punteggio 3,00
 specializzazione  universitaria  o  psicoterapia, riconosciuta ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge n. 56/89 punteggio 3,00
 per ogni ulteriore specializzazione punteggio 1,20
 2. Voto di specializzazione
 Specializzazione  o dottorato di ricerca conseguito con il massimo dei voti (una sola volta) punteggio 0,80
 
 TITOLI PROFESSIONALI
 
 a 1) MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI
 Attivita'  professionale,  svolta  a qualsiasi titolo nella branca principale  dopo  la  data  del  conseguimento  del titolo valido per l'inclusione in graduatoria punteggio 1.20
 per ogni anno d'attivita' frazionabile per mese.
 Sostituzioni,   incarichi   provvisori   e   a  tempo  determinato effettuati  nella branca principale, a favore di Aziende sanitarie ed altre  Istituzioni  pubbliche  che  applicano  le  norme del presente Accordo  (Inps,  Inail,  Ministero  della Difesa, SASN, ecc): (non e' valutabile  il  servizio  effettuato  precedentemente  il  2  ottobre dell'anno 2000)
 Per ciascuna ora di attivita' svolta punteggio 0,003
 A  parita'  di  punteggio  prevale  l'anzianita'  di  laurea  e in subordine l'anzianita' anagrafica.
 a 2) ODONTOIATRI
 Per   gli   iscritti   all'albo   degli  odontoiatri,  medici  non specialisti e laureati in odontoiatria, partecipanti alle graduatorie per la branca di odontostomatologia, per la valutazione dei titoli di attivita'  professionale  si  fa  riferimento alla data di iscrizione nello  speciale albo degli odontoiatri ai sensi della legge n.409 del 1985.
 Per  i  medici specialisti nella branca di odontostomatologia, per la  valutazione dei titoli professionali, si fa riferimento alla data di  conseguimento  del  titolo  di specializzazione anche se iscritti all'Albo degli odontoiatri.
 
 NORMA FINALE
 
 Resta  confermata  la  titolarita' degli incarichi conferiti prima dell'entrata  in  vigore  del  presente allegato sulla base di titoli validi  all'epoca  del conferimento, ancorche' non piu' inclusi negli elenchi di cui alla prima parte dell'allegato medesimo.
 
 b) BIOLOGI - CHIMICI - PSICOLOGI
 
 1.   Attivita'  professionale  prestata  in  qualita'  di  Biologo /Chimico  /Psicologo  con  regolare  contratto  di lavoro retribuito, presso  strutture  del  S.S.N.,  Comuni,  Province, Regioni, Istituti universitari,  Ministeri,  Enti privati equiparati ai sensi di legge, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private.
 fino ad ore settimanali 5 - 10 - 20 - 38
 punteggio 0,15 - 0,30 - 0,60 - 1,20
 2.   Attivita'  professionale  in  qualita'  di  Biologo  /Chimico /Psicologo   volontario   presso  strutture  pubbliche,  regolarmente deliberata dall'ente punteggio 0,70
 Il  punteggio  per  i  titoli  professionali  e'  da  computare in riferimento   ad  ogni  anno  di  attivita'  ed  e'  frazionabile  in dodicesimi; frazioni di mese superiori ai 15 giorni vengono computate come mese intero. Lo stesso punteggio non e' cumulabile se riferito a prestazioni  svolte  contemporaneamente; in tal caso e' valutata solo l'attivita' che comporta il punteggio piu' alto.
 3.  Idoneita'  in  un pubblico concorso come Biologo, o Chimico, o Psicologo punteggio 0,05.
 E' valutabile solo la prima delle idoneita' possedute.
 
 TITOLI DI STUDIO
 
 BIOLOGI - CHIMICI - PSICOLOGI
 
 Corsi   di   perfezionamento  o  di  aggiornamento  in  una  delle discipline  della  Biologia,  o  della  Chimica, o della Psicologia o della Psicoterapia:
 - Per  ogni  corso  della  durata  minima di 30 ore o di 4 giorni punteggio 0,10
 - Per ogni corso superiore a 120 ore o a 6 mesi punteggio 0,40
 - Per  ogni  corso superiore a 250 ore o ad 1 anno punteggio 0,50 per anno
 Fino ad un massimo di 2 punti
 
 ANZIANITA' DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE PER UN MASSIMO DI 10 ANNI
 BIOLOGI - CHIMICI - PSICOLOGI
 
 Per ogni anno punteggio 0,10
 Il punteggio previsto per l'anzianita' di iscrizione all'Ordine si riferisce   ad   ogni  anno  di  iscrizione  ed  e'  frazionabile  in dodicesimi.
 Frazioni  di  mese superiori a quindici giorni sono computate come mese intero.
 
 Allegato B
 PARTE PRIMA
 
 DOMANDA DI INCLUSIONE NELLA GRADUATORIA
 art.  21  dell'Accordo  Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti   con   i   Medici   specialisti   ambulatoriali   ed  altre professionalita' (Biologi, Chimici, Psicologi)
 Bollo
 AL COMITATO ZONALE DI ............
 Il  sottoscritto  Dott.  .............  nato  a .................. (prov.  ........)il ............ M ....... F ......... Codice Fiscale .....................           Comune          di          residenza .......................(prov.    .................)   Indirizzo   Via .............  n. ... Cap. ........ telefono ............... Recapito professionale  nel  Comune  di  ..............  (prov. ........ ) Via .......... n. ... Cap. ....... telefono .............
 Chiede di essere incluso nella graduatoria
 - secondo quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina  dei  rapporti  con  i Medici specialisti ambulatoriali ed altre professionalita' (Biologi, Chimici, Psicologi), ex art.8 del D. L.vo n.502/92 e successive modificazioni -
 di ..................... per i medici specialisti ed odontoiatri
 di ..................... per i biologi
 di ..................... per i chimici
 di   .....................   per   gli  psicologi  (disciplina  di psicologia o psicoterapia)
 a   valere   per  l'anno  ........,  relativa  alla  Provincia  di ............... nel cui ambito territoriale intende ottenere incarico ambulatoriale.
 A tale fine acclude alla presente la seguente documentazione:
 a) autocertificazione informativa
 b)  n.  ........  documenti  relativi  ai titoli in suo possesso, valutabili  ai  fini  della  graduatoria  predetta  e specificati nel prospetto interno.
 Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
 la propria residenza
 il domicilio sottoindicato:
 c/o ................. Comune .............. Provincia ............ indirizzo ............ n. .......... CAP. ............
 Data  ..............  Firma  per  esteso .............. Avvertenze importanti
 - I documenti comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.
 -   Ai   fini   dell'attribuzione   del   relativo  punteggio,  la documentazione  allegata  deve  essere  tale da poterne consentire la valutazione  e  non  si  terra'  conto  di  quella dalla quale non e' possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dall'aspirante.
 -  Se la domanda e' presentata personalmente al competente ufficio del  Comitato Zonale, la firma deve essere apposta all'atto della sua presentazione,   avanti   al  dipendente  addetto  a  riceverla.  Se, viceversa,  la domanda e' presentata da un terzo o inviata per posta, deve  essere gia' sottoscritta dall'interessato ed accompagnata dalla fotocopia  non  autenticata  di un documento di identita' in corso di validita' del sottoscrittore.
 
 Allegato B
 PARTE SECONDA
 
 AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
 
 Il  sottoscritto  Dott.  .............  nato  a .................. (prov.  ........)il ............ M ....... F ......... Codice Fiscale .....................           Comune          di          residenza .......................(prov.    .................)   Indirizzo   Via .............  n. ... Cap. ........ telefono ............... Recapito professionale  nel  Comune  di  ..............  (prov. ........ ) Via .......... n. ... Cap. ....... telefono .............
 Dichiara, ai sensi e agli effetti della legge n.15/68
 e successive modificazioni
 
 1.  di  essere  laureato  in  ...........  (medicina e chirurgia o odontoiatria,   o   biologia,  o  chimica,  o  psicologia)  con  voto ..........   presso   l'Universita'   di   ..............   in   data .............
 2.   di   essere  abilitato  all'esercizio  della  professione  di ...............  (medico chirurgo o odontoiatra, o biologo, o chimico o  psicologo)  nella  sessione  ..........  presso  l'Universita'  di ......................
 3.  di essere iscritto all'Albo professionale .................... (dei  medici  chirurghi  o  degli  odontoiatri,  o dei biologi, o dei chimici,  o degli psicologi) presso l'Ordine provinciale/regionale di ........... dal .................
 4. di essere in possesso delle seguenti specializzazioni:
 in   ..........   conseguita  il  .........  presso  l'Universita' ............ di con voto ............
 in conseguita il presso l'Universita' di con voto
 in  ..........  conseguita  il  .......... presso l'Universita' di ........... con voto .......
 in  ............ conseguita il ........... presso l'Universita' di ........ con voto ..........
 5. di essere in possesso delle seguenti libere docenze:
 in .......... con Decreto Ministeriale del ........
 in .......... con Decreto Ministeriale del ........
 in .......... con Decreto Ministeriale del ........
 in .......... con Decreto Ministeriale del ........
 6. di essere in possesso dei seguenti dottorati di ricerca:
 in .......... con Decreto Ministeriale del ........
 in .......... con Decreto Ministeriale del ........
 in .......... con Decreto Ministeriale del ........
 in .......... con Decreto Ministeriale del ........
 7.  di  avere / non avere (1) subito provvedimenti disciplinari da parte   delle   competenti   Commissioni   di   Disciplina   previste dall'attuale o dai precedenti Accordi
 Di  essere  /  non  essere  (1)  soggetto  ad  alcun provvedimento restrittivo    di    natura    disciplinare   comminato   dall'Ordine .............
 In  caso  affermativo,  specificare il provvedimento disciplinare: ..................................................................... ...........
 8. di essere nella seguente posizione:
 a) avere / non avere (1) un rapporto di lavoro subordinato presso qualsiasi  ente  pubblico  o  privato con divieto di libero esercizio professionale
 b)  svolgere  /  non svolgere (1) attivita' di medico di medicina generale convenzionato
 c)  essere  /  non  essere  (1) iscritto negli elenchi dei medici pediatri di libera scelta
 d)  esercitare  /  non  esercitare  (1) la professione medica con rapporto  di lavoro autonomo retribuito forfetariamente presso enti o strutture  sanitarie pubbliche o private non appartenenti al Servizio sanitario  nazionale  e  che  non  adottino  le clausole normative ed economiche dell'Accordo Collettivo Nazionale
 e)  operare  / non operare (1) a qualsiasi titolo in case di cura convenzionate  o  accreditate  con  il  S.S.N.  (in caso affermativo, indicare l'Azienda.................)
 f)  svolgere  /  non  svolgere (1) attivita' fiscali per conto di Aziende (in caso affermativo indicare l'Azienda ..................)
 g)  essere / non essere (1) titolare di un rapporto convenzionale disciplinato  dal  D.P.R.  n.119/88  e  successive modificazioni o di apposito  rapporto instaurato ai sensi dell'art.8, comma 5, del D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni
 h)  essere / non essere (1) proprietario, comproprietario, socio, azionista,   gestore,   amministratore,  direttore,  responsabile  di strutture convenzionate con il S.S.N., ai sensi del D.P.R. n.120/88 e successive modificazioni, o accreditate ai sensi dell'art.8 del D.Lvo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni
 i)  operare  /  non  operare  (1)  a qualsiasi titolo in presidi, stabilimenti o istituzioni private convenzionate o accreditate con le aziende  per l'esecuzione di prestazioni specialistiche effettuate in regime  di autorizzazione sanitaria ai sensi dell'art. 43 della legge n.833/78 e dell'art. 8-ter del D.L.vo n. 229/99;
 l)  essere  /  non essere (1) titolare di incarico nei servizi di guardia   medica   ai   sensi   del   D.P.R.  n.292/87  e  successive modificazioni  o di apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni
 m) percepire / non percepire (1) indennita' di rischio in base ad altro  rapporto  lavorativo (in caso di risposta affermativa indicare il  tipo di attivita' svolta ............ e la misura dell'indennita' percepita .........................)
 
 (segue per gli Specialisti ambulatoriali)
 
 9.  di  avere  svolto  la  seguente  attivita' professionale nella branca,  come  sostituto, incarico provvisorio e a tempo determinato: (non  e'  valutabile  il  servizio  effettuato precedentemente l'anno 2000)
 Branca  ..........  Asl  .......... ore .......... sett .......... dal .......... al..........
 Branca  ..........  Asl  .......... ore .......... sett .......... dal .......... al..........
 Branca  ..........  Asl  .......... ore .......... sett .......... dal .......... al..........
 Branca  ..........  Asl  .......... ore .......... sett .......... dal .......... al..........
 Branca  ..........  Asl  .......... ore .......... sett .......... dal .......... al..........
 Branca  ..........  Asl  .......... ore .......... sett .......... dal .......... al..........
 Branca  ..........  Asl  .......... ore .......... sett .......... dal .......... al..........
 
 NOTE                                                           (2) ..................................................................... ..................................................................... ...... ..................................................................... ...........
 
 Il  sottoscritto,  consapevole  delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.
 Il sottoscritto dichiara altresi', di essere informato, ai sensi e per   gli   effetti  dell'art.10  della  legge  675/96  e  successive modificazioni,  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con  strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
 Data ........... Firma per esteso ............
 (1) cancellare la parte che non interessa
 (2)  spazio  utilizzabile  qualora  non  fosse  sufficiente quello riservato alle notizie richieste
 
 N.B.   La   presente   autocertificazione   informativa,   con  le appropriate    modificazioni,    e'   utilizzabile   anche   per   le comunicazioni,   ai  comitati  di  cui  all'art.  24,  relative  alle modificazioni nel proprio stato di servizio.
 
 (segue per Biologi - Chimici - Psicologi)
 
 9. di avere svolto la seguente attivita' professionale in qualita' di Biologo/Chimico/Psicologo (1) presso strutture del S.S.N., Comuni, Province,  Regioni,  Istituti  universitari,  Ministeri, Enti privati equiparati, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Enti ed istituti pubblici di ricerca, strutture private:
 Dal  ...........  al  .........  presso  .............. per n. ore settimanali ........
 Nel servizio di .......... con la qualifica di ..............
 Dal  ............  al  ...........  presso  ..........  per n. ore settimanali ........
 Nel servizio di ............ con la qualifica di .................
 Dal  ...........  al  .........  presso  .............. per n. ore settimanali ........
 Nel servizio di .......... con la qualifica di ..............
 10.  di  avere  svolto  la  seguente  attivita'  professionale  in qualita'    di    Biologo   volontario/Chimico   volontario/Psicologo volontario  (1)  Presso  strutture pubbliche, regolarmente deliberata dall'Ente
 Dal  ...........  al  .........  presso  .............. per n. ore settimanali ........
 Nel servizio di .......... con la qualifica di ..............
 11.  di  avere  frequentato  i seguenti corsi di perfezionamento o aggiornamento,di  durata  non  inferiore  a  30  ore  o  a  4 giorni, formalmente  documentati  con attestazione di frequenza, in una delle discipline della Biologia/Chimica/Psicologia (1)
 
 N.B.: Non sono valutabili i corsi di aggiornamento obbligatori per contratto o convenzione.
 
 Corso  in  .............  seguito dal ............ al ............ per      complessive      Ore/giorni/anni     ............     presso ........................
 Corso  in  .............  seguito dal ............ al ............ per      complessive      Ore/giorni/anni     ............     presso ........................
 Corso  in  .............  seguito dal ............ al ............ per      complessive      Ore/giorni/anni     ............     presso ........................
 Corso  in  .............  seguito dal ............ al ............ per      complessive      Ore/giorni/anni     ............     presso ........................
 Corso  in  .............  seguito dal ............ al ............ per      complessive      Ore/giorni/anni     ............     presso ........................
 Corso  in  .............  seguito dal ............ al ............ per      complessive      Ore/giorni/anni     ............     presso ........................
 Corso  in  .............  seguito dal ............ al ............ per      complessive      Ore/giorni/anni     ............     presso ........................
 Corso  in  .............  seguito dal ............ al ............ per      complessive      Ore/giorni/anni     ............     presso ........................
 12. di avere conseguito idoneita' in pubblico concorso (valutabile solo la prima idoneita):
 concorso  a  .............................................  presso .................. anno ...........................
 13.   di   essere   iscritto   all'Ordine   Nazionale   /Regionale /Provinciale    dei    Biologi/    Chimici/    Psicologi    (1)   dal ..................
 NOTE                                                           (2) ..................................................................... ..................................................................... ...... ..................................................................... ...........
 Il  sottoscritto,  consapevole  delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni  non  veritiere,  di  formazione  o  uso di atti falsi, afferma che quanto sopra corrisponde al vero.
 Il sottoscritto dichiara altresi', di essere informato, ai sensi e per   gli   effetti  dell'art.10  della  legge  675/96  e  successive modificazioni,  che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con  strumenti  informatici,  esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.
 Data .......... Firma per esteso .....................
 
 (1) cancellare la parte che non interessa
 (2)  spazio  utilizzabile  qualora  non  fosse  sufficiente quello riservato alle notizie richieste
 
 N.B.   La   presente   autocertificazione   informativa,   con  le appropriate  modificazioni, e' utilizzata anche per le comunicazioni, ai  comitati  di  cui  all'art.  24,  relative alle modificazioni nel proprio rapporto convenzionale.
 
 ALLEGATO C
 
 MODALITA'  DI  ESECUZIONE  DELLE  PRESTAZIONI  PROTESICHE (PROTESI DENTARIE ED ORTODONTICHE) - ORTESI
 
 1)  Le  parti  riconoscono  che,  anche  al  fine di soddisfare le condizioni   di   eseguibilita'   degli   interventi  demandati  allo specialista  ambulatoriale,  l'ambulatorio odontoiatrico dell'Azienda deve   essere   dotato   di   tutte   le   attrezzature  tecnicamente indispensabili  all'odontoiatra  per un corretto e proficuo esercizio della  specifica attivita' professionale finalizzata all'applicazione di  protesi  dentarie  e ortodontiche, alla stregua delle indicazioni elencate in calce al presente documento.
 2) Le parti, come presupposto essenziale per la qualificazione del Servizio  e  a  garanzia della professionalita' della categoria degli specialisti   ambulatoriali,   sottolineano   l'esigenza  che,  nella individuazione  dei  laboratori odontotecnici da convenzionare con le Aziende,  accertino  con  il  massimo rigore la effettiva sussistenza presso   i   laboratori   stessi   delle   condizioni  organizzative, tecnicostrumentali  e  di personale idonee a garantire obiettivamente la  qualita'  merceologica  delle  protesi,  la loro funzionalita' in relazione  alle  esigenze  cliniche  degli  assistiti e la loro piena rispondenza  alle  prescrizioni  dello  specialista.  In  ogni caso i laboratori  odontotecnici  devono dimostrare di aver provveduto, alla registrazione  presso  il Ministero della Salute a norma dell'art. 11 commi  6  e  7  e dell'art. 13 commi 1 e 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio   1997   n.   46,  emanato  in  attuazione  della  direttiva comunitaria n. 93/42/CEE;
 3)  Le  parti  ribadiscono  che  tutti gli atti medici preventivi, contestuali  e  successivi all'applicazione delle protesi dentarie ed ortodontiche   attengono  alla  piena  ed  esclusiva  responsabilita' professionale dello specialista odontoiatra.
 In  particolare, ferme restando le prerogative istituzionali degli organi  sanitari  delle  Aziende,  sono di esclusiva competenza dello specialista   odontoiatra,  secondo  sua  scienza  e  coscienza,  nel rispetto delle norme deontologiche che regolano la professione:
 a)   la   predisposizione   del   piano   di  lavoro  finalizzato all'applicazione della protesi;
 b)  l'effettuazione  di  tutte  le prestazioni medico-chirurgiche necessarie alla preparazione del cavo orale;
 c) la rilevazione delle impronte;
 d)  la prescrizione, nell'ambito delle possibilita' organizzative del  servizio  e  avuto  riguardo alle richieste degli assistiti, del tipo  di  protesi  piu'  rispondente  alle  esigenze  cliniche  degli assistiti  stessi.  Per  la  prescrizione  medesima  si  utilizza  il modulario  prescritto  dal Ministero della Sanita', in attuazione del Decreto  Legislativo  24  febbraio  1997 n. 46, con la circolare DPS/ 16.AG./ 1772;
 e) la scelta dei materiali sanitariamente piu' opportuni;
 f)   le   conseguenti   indicazioni   tecnico-sanitarie   per  la realizzazione del manufatto da parte del laboratorio convenzionato;
 g) le operazioni di applicazione delle protesi;
 h)  la  verifica della qualita' della protesi sia sul piano della rispondenza  alle  esigenze dell'assistito ed alla prescrizione e sia sul piano merceologico;
 i)   le   eventuali  indicazioni  tecnico-sanitarie  per  la  sua rettifica;
 l)  gli atti medici di controllo successivo ed il giudizio finale sulla idoneita' della protesi.
 In conseguenza di quanto sopra, si chiarisce che devono intendersi esclusi  i  rapporti  professionali  diretti  tra  l'assistito  e  il laboratorio odontotecnico convenzionato officiato dalla realizzazione della  protesi  e  che  laddove  rapporti  di  tal  genere  dovessero instaurarsi  la  circostanza  deve  essere  assunta  come  condizione risolutiva della convenzione con il laboratorio.
 4)  Le  parti convengono che le Aziende, nelle fasi di svolgimento del piano di lavoro finalizzato all'applicazione delle protesi in cui lo  specialista  lo  ritenga  utile  e  solo in caso di sua esplicita richiesta,  debbono  garantire  la  presenza  nell'ambulatorio  di un odontotecnico   diplomato   del   laboratorio  convenzionato  per  lo svolgimento, in base alle indicazioni dello specialista stesso, delle attivita' ausiliarie consentite dalle leggi in vigore.
 5)  Le  parti, al fine di perseguire la migliore produttivita' del servizio  ed  anche in relazione alle esigenze poste dalla necessita' di   programmare   la  collaborazione  dell'odontotecnico  diplomato, sottolineano    l'opportunita'   che   gli   orari   di   svolgimento dell'attivita'      specialistica      ambulatoriale      finalizzata all'applicazione delle protesi siano tenuti distinti da quelli in cui viene effettuata la normale attivita' del gabinetto dentistico.
 6)  Per  l'attribuzione degli incarichi finalizzati all'esecuzione dell'attivita'  protesica  si  richiamano le norme di cui all'art. 23 comma  2. Relativamente agli specialisti in servizio alla data del 16 ottobre  1984,  l'esecuzione  delle  attivita' protesiche puo' essere affidata  agli  stessi  nel  caso  che  si  dichiarino disponibili ad accettare  aumenti di orario finalizzati allo svolgimento delle dette attivita'.
 7)  Le  clausole  del  presente  documento  si  estendono, con gli opportuni adattamenti, all'attivita' ortesica.
 
 A) DOTAZIONE DEL GABINETTO ODONTOIATRICO:
 
 - riunito   dentale   completo   di   poltrona  con  azzeramento, micromotore  con  manipolo,  turbina  con  manipolo, lampada, siringa aspiratore, compressore;
 - apparecchio radiografico endorale;
 - servomobili;
 - sgabello per operatore:
 - sterilizzatrice;
 - strumentario   per   visite,   prevenzione,  cure  conservative (comprese quelle canalari), estrazioni, chirurgia orale ambulatoriale e paradontologia.
 
 B) DOTAZIONE SPECIFICA PER PROTESI ED ORTESI:
 
 - portaimpronte alluminio forate:
 - portaimpronte anatomiche serie complete;
 - alginato;
 - materiale prima impronta;
 - frese diamantate per preparazione turbo trapano;
 - frese tungsteno per preparazione turbo trapano;
 - ruotine per denti varie forme;
 - ruotine per acciaio varie forme;
 - punte montate per ritocco forme varie e tipi;
 - ruotine diamantate varie forme;
 - pinza universale;
 - pinza Waldasch;
 - pinza Adams;
 - pinza piegafili;
 - pinza tronchese;
 - pinze ossivore;
 - pinza Reynolds;
 - martello leva-corone;
 - scodelle per gesso ed alginato varie forme;
 - spatole per cera grandi e piccole;
 - spatole per cera Lecron;
 - gesso dura per modelli;
 - gesso extra duro rosa;
 - gesso per ortodonzia bianco;
 - corona provvisorio policarbonato;
 - carta per articolazione blu e rossa;
 - confezione cemento per fissaggio protesi;
 - resine a freddo per provvisori;
 - resina per riparazioni rapide;
 - cera collante;
 - resina per ribasare;
 - cera per masticazione;
 - cera per modellare;
 - micromotore laboratorio per ritocchi protesi;
 - spazzolini a feltro e tela per lucidare protesi;
 - base platten argentate.
 
 ALLEGATO D
 
 NOMENCLATORE TARIFFARIO
 
 1  - Consulto ambulatoriale con il medico di medicina generale e/o altro specialista di altra branca euro 25,82
 2  -  Consulto  domiciliare con il medico di medicina generale e/o specialista di altra branca euro 36,15
 3 - Parto a domicilio euro 413,16
 4 - Agopuntura in ambulatorio, per ogni seduta, euro 25,82
 Le prestazioni suddette sono effettuate, a richiesta del medico di medicina  generale  o  dello  specialista,  previa autorizzazione del direttore  del distretto o suo delegato. L'agopuntura di cui al n. 4, in  quanto tecnica terapeutica non pertinente ad una specifica branca specialistica,   puo'   essere   eseguita  da  un  medico  anche  non specialista  in  possesso  delle  particolari capacita' professionali accertate  con le procedure di cui all'art. 22, comma 4, del presente Accordo collettivo nazionale.
 
 ALLEGATO E
 INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO
 DI DATI PERSONALI
 
 Ai  sensi  dell'art.  10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modd.  integr.  e  in  relazione  ai  dati personali che si intendono
 trattare, La informiamo di quanto segue:
 1.  Il  trattamento  a  cui  saranno  sottoposti i dati personali richiesti  e'  diretto  esclusivamente  all'espletamento  da parte di questo   Comitato   zonale  della  formazione  della  graduatoria  di ............ valida per l'anno ..........
 2.   Il   trattamento   viene  effettuato  avvalendosi  di  mezzi informatici;
 3.  Il  conferimento  dei  dati  personali risulta necessario per svolgere  gli  adempimenti  di  cui  sopra  e,  pertanto,  in caso di rifiuto, Ella non potra' essere inserito in detta graduatoria;
 4.  I  dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione;
 5.  L'art.  13  della  citata  legge Le conferisce l'esercizio di specifici  diritti,  tra  cui  quelli  di  ottenere  dal  titolare la conferma  dell'esistenza  o  meno  di propri dati personali e la loro comunicazione   in   forma   intelligibile;   di   avere   conoscenza dell'origine  dei  dati nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento;
 6. Titolare del trattamento dei dati e'
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