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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n. 211 |  | Regolamento   recante   modifiche  ed  integrazioni  al  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 4 luglio   2000,  n.  226,  concernente  disposizioni  di  attuazione dell'articolo 27   della   legge  23 dicembre  1998,  n.  448,  sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo. |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 Vista  la  legge  23 dicembre  1998,  n.  448 ed, in particolare, l'articolo 27  relativo  alla  fornitura gratuita, totale o parziale, dei  libri  di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
 Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
 Visti  il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni   e   modifiche,  concernente  i  criteri  unificati  di valutazione  della  situazione  economica  dei  soggetti  richiedenti prestazioni  sociali  agevolate  ed  il  decreto  del  Presidente del Consiglio  dei  Ministri  18 maggio  2001,  con  il  quale sono stati approvati  i  modelli  tipo  della  dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, con relative istruzioni;
 Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
 Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
 Preso  atto della sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, con la quale la   Corte   Costituzionale   annullava,   per   quanto  di  ragione, l'articolo 3,  comma 1  del  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.  320  del  1999,  con  le  tabelle  ad  esso  allegate e l'articolo 1,  commi 1  e  2 del decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  n.  226 del 2000, laddove escludevano dal beneficio le Province autonome di Trento e Bolzano;
 Ritenuto  di  recepire,  con il presente regolamento, i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 2001;
 Visti  la  legge  costituzionale  26 febbraio  1948, n. 4, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e il Titolo III,  Capo  V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, in materia di assistenza scolastica;
 Visti  la  legge  costituzionale  31 gennaio  1963,  n. 1, che ha approvato  lo  Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e il  Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di assistenza scolastica;
 Visti  i  decreti  del  Capo  del  Dipartimento per i servizi nel territorio  del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto  2002  e  prot.  n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot.  n.  571  del  22 marzo  2005  con  i  quali,  nelle more della definizione  del  presente  provvedimento, si disponeva d'urgenza, in esecuzione  del giudicato, inserendo nelle ripartizioni relative agli esercizi  finanziari  2002,  2003,  2004  e  2005 anche le suindicate Province,  previo  accantonamento cautelare delle somme eventualmente assegnabili,  rispettivamente,  alle  Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  egualmente  preterite  nei  provvedimenti  originari, ancorche' non ricorrenti;
 Preso  atto  delle  richieste d'inserimento nel piano di riparto, pervenute,  nel contempo, anche dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  e  della  permanenza  delle  medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti ripartizioni, confermata dall'ISTAT;
 Ritenuta  l'opportunita',  a  fronte delle considerazioni addotte nel  giudicato, di estenderne gli effetti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;
 Considerata,   altresi',  la  necessita'  di  non  assegnare,  in un'unica soluzione, importi ultronei rispetto alle obiettive esigenze e  tali  da  sottrarre  contestualmente, alle restanti Regioni, somme eccessive  ostacolando, cosi', l'adeguato soddisfacimento dei bisogni dell'utenza  del  servizio  scolastico,  facente capo, peraltro, alla fascia piu' debole delle rispettive realta' territoriali;
 Acquisito  il  parere  espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 16 giugno 2005;
 Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
 Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati  e  del  Senato  della  Repubblica, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 novembre 2005 e 19 ottobre 2005;
 Sulla  proposta  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno;
 A d o t t a
 il seguente decreto:
 Art. 1.
 1.  All'articolo 3,  comma 1-bis,  del decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5 agosto  1999, n. 320, come modificato dal decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226,  e'  aggiunto,  alla  fine,  il  seguente  periodo:  «I relativi provvedimenti  sono  adottati  con  decreto del dirigente preposto al competente  Ufficio  di  livello  dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   in  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi   2  e 3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -  Il  testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998,
 n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
 lo sviluppo», e' il seguente:
 «Art.  27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
 Nell'anno   scolastico  1999-2000  i  comuni  provvedono  a
 garantire  la  gratuita',  totale  o parziale, dei libri di
 testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
 scolastico  in  possesso  dei  requisiti richiesti, nonche'
 alla  fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
 agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
 dei  requisiti  richiesti.  Con  decreto del Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro della
 pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
 permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
 province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
 Commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le categorie
 degli  aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per la
 valutazione  della  situazione economica dei beneficiari, i
 criteri  di  cui  al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
 109,    in    quanto   compatibili,   con   le   necessarie
 semplificazioni ed integrazioni.
 2.  Le  regioni,  nel  quadro  dei principi dettati dal
 comma 1,  disciplinano  le  modalita'  di  ripartizione  ai
 comuni   dei   finanziamenti  previsti  che  sono  comunque
 aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
 data  di entrata in vigore della presente legge. In caso di
 inadempienza  delle  regioni,  le  somme  sono direttamente
 ripartite   tra   i   comuni   con   decreto  del  Ministro
 dell'interno,  di  intesa  con  il  Ministro della pubblica
 istruzione,   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
 3.  Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
 previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
 adottare   entro  il  30 giugno  1999,  sono  emanate,  nel
 rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme
 e  le  avvertenze tecniche per la compilazione del libro di
 testo  da  utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
 dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
 dei  criteri  per  la  determinazione  del  prezzo  massimo
 complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
 anno,  da  assumere  quale  limite  all'interno del quale i
 docenti debbono operare le proprie scelte.
 4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e
 631,  commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto
 legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
 alla  materia  dei  libri  di  testo  fino  a  tutto l'anno
 scolastico  1999-2000,  al termine del quale sono abrogate.
 L'art.  156,  comma 2,  e l'art. 631, comma 2, dello stesso
 testo  unico  si  intendono  riferiti  a  tutta  la  scuola
 dell'obbligo.
 5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo e'
 autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per
 l'anno l999.».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 5 agosto   1999,   n.   320,   reca:  «Regolamento  recante
 disposizioni   di   attuazione  dell'art.  27  della  legge
 23 dicembre  1998,  n.  448,  sulla  fornitura  gratuita  o
 semigratuita di libri di testo».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 4 luglio  2000, n. 226, reca: «Regolamento recante conferma
 con  modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio
 dei   Ministri   5 agosto   1999,   n.   320,   concernente
 disposizioni   di   attuazione  dell'art.  27  della  legge
 23 dicembre  1998,  n.  448,  sulla  fornitura  gratuita  o
 semigratuita di libri di testo».
 - Il  decreto  legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca:
 «Definizioni  di  criteri  unificati  di  valutazione della
 situazione    economica   dei   soggetti   che   richiedono
 prestazioni   sociali  agevolate,  a  norma  dell'art.  59,
 comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
 - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
 18 maggio  2001, reca: «Approvazione dei modelli-tipo della
 dichiarazione   sostitutiva   unica   e  dell'attestazione,
 nonche'  delle  relative  istruzioni per la compilazione, a
 norma   dell'art.   4,  comma 6,  del  decreto  legislativo
 31 marzo   1998,   n.  109,  come  modificato  dal  decreto
 legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
 - La  legge  10 marzo  2000, n. 62, reca: «Norme per la
 parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
 all'istruzione».
 - La  legge  28 marzo  2003,  n.  53,  reca: «Delega al
 Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
 sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
 in materia di istruzione e formazione professionale».
 - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, reca:
 «Statuto speciale per la Valle d'Aosta».
 -  Il  testo  del  Titolo  III,  Capo V del decreto del
 Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme
 di  attuazione  dello  statuto speciale della regione Valle
 d'Aosta  per  la estensione alla regione delle disposizioni
 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
 n.  616  e della normativa relativa agli enti soppressi con
 l'art.  1-bis  del  decreto-legge  18 agosto  1978, n. 481,
 convertito  nella  legge  21 ottobre  1978,  n. 641), e' il
 seguente:
 «Capo V - Assistenza scolastica.
 Art.   23   (Assistenza   scolastica).  -  Le  funzioni
 amministrative   nella   materia   relativa  all'assistenza
 scolastica,   comprese  nelle  attribuzioni  della  regione
 previste    dall'art.    3,    lettera g),    della   legge
 costituzionale  26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le
 strutture,  i servizi e le attivita' destinate a facilitare
 mediante  erogazioni  e  provvidenze  in  denaro o mediante
 servizi  individuali o collettivi, a favore degli alunni di
 istituzioni  scolastiche  pubbliche  o  private,  anche  se
 adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per
 gli  studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi,
 la prosecuzione degli studi.
 Le   funzioni  suddette  concernono  tra  l'altro:  gli
 interventi  di  assistenza medico-psichica; l'assistenza ai
 minorati  psico-fisici;  l'erogazione gratuita dei libri di
 testo  per  la  scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a
 favore degli studenti universitari.».
 - La  legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, reca:
 «Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.».
 - Il  testo  del  titolo  IV del decreto del Presidente
 della  Repubblica  25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed
 integrazione   delle  norme  di  attuazione  dello  statuto
 speciale   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia),  e'  il
 seguente:
 «Titolo IV - Assistenza scolastica.
 Art.  7.  - Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia
 Giulia,  relativamente al suo territorio, tutte le funzioni
 amministrative   in   materia   di  assistenza  scolastica,
 previste  dagli  articoli 1,  2,  3 e 5, secondo comma, del
 decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
 3.
 Si  applica  anche  alla  regione Friuli-Venezia Giulia
 l'art.  6,  primo  comma,  del decreto del Presidente della
 Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».
 - Il  testo dei decreti del Capo del Dipartimento per i
 servizi   nel   territorio  del  Ministero  della  pubblica
 istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932
 del  16 luglio 2003 e dei decreti del Capo del Dipartimento
 per    l'istruzione    del    Ministero    dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno
 2004  e  prot. n. 571 del 22 marzo 2005 e' consultabile sul
 sito  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
 della ricerca al seguente indirizzo: www.istruzione.it
 Nota all'art. 1:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 3 del citato decreto
 del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.
 320:, come modificato dal presente decreto:
 «Art.  3  (Ripartizione dei fondi tra le regioni). - 1.
 Le  somme  oggetto  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
 all'art.  27,  comma 5,  della legge 23 dicembre 1998, 448,
 sono  ripartite tra le regioni in ragione della percentuale
 di  famiglie  con  reddito netto fino a 30 milioni rilevata
 dall'ISTAT  sulla  base  dell'analisi  dei consumi, secondo
 quanto indicato alle allegate tabelle A[1] e A[2] .
 1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le
 somme   indicate   nelle   predette  tabelle  si  intendono
 modificate   in  relazione  agli  ultimi  dati  disponibili
 rilevati  dall'ISTAT  ed in proporzione alle disponibilita'
 annuali  iscritte  nello  stato di previsione del Ministero
 dell'interno.
 I  relativi provvedimenti sono adottati con decreto del
 dirigente   preposto   al  competente  ufficio  di  livello
 dirigenziale   generale   del   Ministero  dell'istruzione,
 dell'universita' e della ricerca.
 2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni
 all'atto  della trasmissione dei piani di riparto ai comuni
 e   al  Ministero  dell'interno  da  effettuarsi  entro  il
 15 luglio.
 3.  Singole  regioni, allo scopo di rendere quanto piu'
 possibile  rapido  ed efficace nei confronti delle famiglie
 le   procedure  attuative  del  presente  decreto,  possono
 richiedere  all'amministrazione  dell'interno  di rimettere
 direttamente  ai  comuni  le quote loro assegnate dal piano
 regionale di riparto.
 4.  Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani
 di  riparto,  a  norma  del comma 2, entro il 15 luglio, le
 somme  ripartite  a  norma  del  comma 1  sono assegnate ed
 erogate  ai  comuni  dal  Ministero dell'interno sulla base
 degli  indici  di  degrado e della popolazione residente in
 eta'  scolare  considerati  a livello regionale secondo gli
 ultimi dati disponibili.
 5.   Ai   sensi  dell'art.  27,  comma 2,  della  legge
 23 dicembre  1998  n.  448,  le somme di cui al comma 2 del
 presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle
 gia'  destinate  dalle  regioni  alla  fornitura,  anche in
 comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o
 regionale.
 6.  Alla  fornitura  dei libri acquistati con i fondi a
 carico  dei  Ministero della pubblica istruzione si applica
 lo  sconto  determinato ai sensi dell'art. 1, ultimo comma,
 della legge 10 agosto 1964, n. 719.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. 1. Le tabelle A[1] ed A[2] allegate al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  5 agosto  1999, n. 320, come modificato dal decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226,  sono  sostituite,  rispettivamente, dalle unite tabelle A[1] ed A[2] che fanno parte integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Sono  confermate le ripartizioni effettuate con i decreti del Capo  del  Dipartimento  per  i  servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932  del  16 luglio  2003  e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione  del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  prot.  n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005, e relative tabelle, citati in premessa.
 2.  Alla data d'entrata in vigore del presente decreto - a valere sugli  accantonamenti all'uopo disposti dai decreti di cui al comma 1 e  con riferimento, rispettivamente, alle tabelle A[1] ed A[2] - alla Regione  Friuli-Venezia Giulia sono assegnate le somme complessive di Euro 3.859.336 ed Euro 1.434.224 ed alla Regione Valle d'Aosta quelle di Euro 430.388 ed Euro 126.852.
 
 
 
 Nota all'art. 3:
 Per  i  decreti del Capo del Dipartimento per i servizi
 nel  territorio  del  Ministero  della  pubblica istruzione
 prot. n. 2341, n. 1932, n. 1242 e prot. n. 571 si vedano le
 note alle premesse.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. 1. Gli importi relativi alle singole annualita' 1999, 2000 e 2001 spettanti,  rispettivamente,  alle  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia e Valle  d'Aosta  ed  alle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano, indicati,  per  ognuna  di esse, nelle allegate tabelle A[1] ed A[2], saranno  corrisposti, compatibilmente con i finanziamenti annualmente appostati   in  bilancio  per  le  finalita'  di  riferimento  ed  in proporzione  agli  stessi, con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel   corso   di  ciascuna  delle  ripartizioni  inerenti  agli  anni finanziari  2006,  2007  e  2008,  utilizzando  le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualita',  alle  altre Regioni. I relativi importi sono determinati con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1.
 Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica  italiana  ed  e'  fatto  obbligo,  a  chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 6 aprile 2006
 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
 Letta
 Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
 Moratti
 Il Ministro dell'interno
 Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 328
 |  |  |  | ---->  Vedere Allegato alle pagg. 7 - 8 del G.U.  <---- |  |  |  |  |