Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 aprile 2006, n. 211
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, concernente disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita e semigratuita di libri di testo.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'articolo 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli tipo della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione, con relative istruzioni;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53;
Preso atto della sentenza 21 dicembre 2001, n. 419, con la quale la Corte Costituzionale annullava, per quanto di ragione, l'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 320 del 1999, con le tabelle ad esso allegate e l'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 226 del 2000, laddove escludevano dal beneficio le Province autonome di Trento e Bolzano;
Ritenuto di recepire, con il presente regolamento, i contenuti della sentenza della Corte Costituzionale n. 419 del 2001;
Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta e il Titolo III, Capo V del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182, in materia di assistenza scolastica;
Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e il Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, in materia di assistenza scolastica;
Visti i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 con i quali, nelle more della definizione del presente provvedimento, si disponeva d'urgenza, in esecuzione del giudicato, inserendo nelle ripartizioni relative agli esercizi finanziari 2002, 2003, 2004 e 2005 anche le suindicate Province, previo accantonamento cautelare delle somme eventualmente assegnabili, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta egualmente preterite nei provvedimenti originari, ancorche' non ricorrenti;
Preso atto delle richieste d'inserimento nel piano di riparto, pervenute, nel contempo, anche dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e della permanenza delle medesime basi di calcolo adottate nelle precedenti ripartizioni, confermata dall'ISTAT;
Ritenuta l'opportunita', a fronte delle considerazioni addotte nel giudicato, di estenderne gli effetti alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta;
Considerata, altresi', la necessita' di non assegnare, in un'unica soluzione, importi ultronei rispetto alle obiettive esigenze e tali da sottrarre contestualmente, alle restanti Regioni, somme eccessive ostacolando, cosi', l'adeguato soddisfacimento dei bisogni dell'utenza del servizio scolastico, facente capo, peraltro, alla fascia piu' debole delle rispettive realta' territoriali;
Acquisito il parere espresso dalla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome nella seduta del 16 giugno 2005;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, espressi rispettivamente nelle sedute del 10 novembre 2005 e 19 ottobre 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'interno;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, e' aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del dirigente preposto al competente Ufficio di livello dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448 «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e
lo sviluppo», e' il seguente:
«Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari, i
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei principi dettati dal
comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai
comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque
aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente
ripartite tra i comuni con decreto del Ministro
dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da
adottare entro il 30 giugno 1999, sono emanate, nel
rispetto della libera concorrenza tra gli editori, le norme
e le avvertenze tecniche per la compilazione del libro di
testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo a decorrere
dall'anno scolastico 2000-2001 nonche' per l'individuazione
dei criteri per la determinazione del prezzo massimo
complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun
anno, da assumere quale limite all'interno del quale i
docenti debbono operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154, 155 e
631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad applicarsi
alla materia dei libri di testo fino a tutto l'anno
scolastico 1999-2000, al termine del quale sono abrogate.
L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello stesso
testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola
dell'obbligo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi per
l'anno l999.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
5 agosto 1999, n. 320, reca: «Regolamento recante
disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
4 luglio 2000, n. 226, reca: «Regolamento recante conferma
con modificazioni del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, concernente
disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o
semigratuita di libri di testo».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, reca:
«Definizioni di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono
prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59,
comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
18 maggio 2001, reca: «Approvazione dei modelli-tipo della
dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione,
nonche' delle relative istruzioni per la compilazione, a
norma dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto
legislativo 3 maggio 2000, n. 130».
- La legge 10 marzo 2000, n. 62, reca: «Norme per la
parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e
all'istruzione».
- La legge 28 marzo 2003, n. 53, reca: «Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale».
- La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, reca:
«Statuto speciale per la Valle d'Aosta».
- Il testo del Titolo III, Capo V del decreto del
Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Valle
d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con
l'art. 1-bis del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481,
convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641), e' il
seguente:
«Capo V - Assistenza scolastica.
Art. 23 (Assistenza scolastica). - Le funzioni
amministrative nella materia relativa all'assistenza
scolastica, comprese nelle attribuzioni della regione
previste dall'art. 3, lettera g), della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernono tutte le
strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare
mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante
servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di
istituzioni scolastiche pubbliche o private, anche se
adulti, l'assolvimento dell'obbligo scolastico nonche', per
gli studenti capaci e meritevoli ancorche' privi di mezzi,
la prosecuzione degli studi.
Le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli
interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai
minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di
testo per la scuola d'obbligo; l'assistenza scolastica a
favore degli studenti universitari.».
- La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, reca:
«Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia.».
- Il testo del titolo IV del decreto del Presidente
della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed
integrazione delle norme di attuazione dello statuto
speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), e' il
seguente:
«Titolo IV - Assistenza scolastica.
Art. 7. - Sono trasferite alla regione Friuli-Venezia
Giulia, relativamente al suo territorio, tutte le funzioni
amministrative in materia di assistenza scolastica,
previste dagli articoli 1, 2, 3 e 5, secondo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.
3.
Si applica anche alla regione Friuli-Venezia Giulia
l'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.».
- Il testo dei decreti del Capo del Dipartimento per i
servizi nel territorio del Ministero della pubblica
istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932
del 16 luglio 2003 e dei decreti del Capo del Dipartimento
per l'istruzione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno
2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005 e' consultabile sul
sito del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca al seguente indirizzo: www.istruzione.it
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del citato decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n.
320:, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3 (Ripartizione dei fondi tra le regioni). - 1.
Le somme oggetto dell'autorizzazione di spesa di cui
all'art. 27, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, 448,
sono ripartite tra le regioni in ragione della percentuale
di famiglie con reddito netto fino a 30 milioni rilevata
dall'ISTAT sulla base dell'analisi dei consumi, secondo
quanto indicato alle allegate tabelle A[1] e A[2] .
1-bis. Ai fini della ripartizione di cui al comma 1, le
somme indicate nelle predette tabelle si intendono
modificate in relazione agli ultimi dati disponibili
rilevati dall'ISTAT ed in proporzione alle disponibilita'
annuali iscritte nello stato di previsione del Ministero
dell'interno.
I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del
dirigente preposto al competente ufficio di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
2. Le somme di cui al comma 1 sono erogate alle regioni
all'atto della trasmissione dei piani di riparto ai comuni
e al Ministero dell'interno da effettuarsi entro il
15 luglio.
3. Singole regioni, allo scopo di rendere quanto piu'
possibile rapido ed efficace nei confronti delle famiglie
le procedure attuative del presente decreto, possono
richiedere all'amministrazione dell'interno di rimettere
direttamente ai comuni le quote loro assegnate dal piano
regionale di riparto.
4. Ove le regioni non provvedano a trasmettere i piani
di riparto, a norma del comma 2, entro il 15 luglio, le
somme ripartite a norma del comma 1 sono assegnate ed
erogate ai comuni dal Ministero dell'interno sulla base
degli indici di degrado e della popolazione residente in
eta' scolare considerati a livello regionale secondo gli
ultimi dati disponibili.
5. Ai sensi dell'art. 27, comma 2, della legge
23 dicembre 1998 n. 448, le somme di cui al comma 2 del
presente decreto sono comunque aggiuntive rispetto a quelle
gia' destinate dalle regioni alla fornitura, anche in
comodato, di libri di testo sulla base di legge nazionale o
regionale.
6. Alla fornitura dei libri acquistati con i fondi a
carico dei Ministero della pubblica istruzione si applica
lo sconto determinato ai sensi dell'art. 1, ultimo comma,
della legge 10 agosto 1964, n. 719.».



 
Art. 2.
1. Le tabelle A[1] ed A[2] allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2000, n. 226, sono sostituite, rispettivamente, dalle unite tabelle A[1] ed A[2] che fanno parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Sono confermate le ripartizioni effettuate con i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi nel territorio del Ministero della pubblica istruzione prot. n. 2341 del 30 agosto 2002 e prot. n. 1932 del 16 luglio 2003 e i decreti del Capo del Dipartimento per l'istruzione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca prot. n. 1242 del 7 giugno 2004 e prot. n. 571 del 22 marzo 2005, e relative tabelle, citati in premessa.
2. Alla data d'entrata in vigore del presente decreto - a valere sugli accantonamenti all'uopo disposti dai decreti di cui al comma 1 e con riferimento, rispettivamente, alle tabelle A[1] ed A[2] - alla Regione Friuli-Venezia Giulia sono assegnate le somme complessive di Euro 3.859.336 ed Euro 1.434.224 ed alla Regione Valle d'Aosta quelle di Euro 430.388 ed Euro 126.852.



Nota all'art. 3:
Per i decreti del Capo del Dipartimento per i servizi
nel territorio del Ministero della pubblica istruzione
prot. n. 2341, n. 1932, n. 1242 e prot. n. 571 si vedano le
note alle premesse.



 
Art. 4.
1. Gli importi relativi alle singole annualita' 1999, 2000 e 2001 spettanti, rispettivamente, alle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, indicati, per ognuna di esse, nelle allegate tabelle A[1] ed A[2], saranno corrisposti, compatibilmente con i finanziamenti annualmente appostati in bilancio per le finalita' di riferimento ed in proporzione agli stessi, con corrispondenti assegnazioni aggiuntive nel corso di ciascuna delle ripartizioni inerenti agli anni finanziari 2006, 2007 e 2008, utilizzando le risorse rivenienti dall'abbattimento proporzionale delle quote spettanti, nelle medesime annualita', alle altre Regioni. I relativi importi sono determinati con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed e' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 aprile 2006
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
Moratti
Il Ministro dell'interno
Pisanu Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 328
 
----> Vedere Allegato alle pagg. 7 - 8 del G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone