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| Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA DIFESA |  | DECRETO 15 maggio 2006, n. 212 |  | Regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con
 IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
 DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni,   recante   le   disposizioni  relative  alla  riforma strutturale  delle  Forze  armate,  e  in  particolare il comma 3-bis dell'articolo  2, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sia istituita la Scuola militare aeronautica;
 Visto  il  regio  decreto  6  maggio  1923,  n.  1054, e successive modificazioni,  riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950,  e  successive  modificazioni,  riguardante  l'ordinamento delle scuole militari;
 Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni,  recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249,  relativo  al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
 Vista  la  legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare;
 Vista  la  legge  18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del  Ministro  della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;
 Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n.  556,  recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
 Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega del Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione;
 Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali  e  livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
 Visto  l'articolo  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 Istituzione della Scuola militare aeronautica
 1. E' istituita la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al sono
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 - Si  riporta  il testo del comma 3-bis dell'art. 2 del
 decreto  legislativo  28 novembre 1997, n. 464, concernente
 «Riforma  strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
 1,  comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28 dicembre
 1995, n. 549», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
 5 gennaio 1998, n. 3:
 «3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato
 di    concetto    con    il    Ministro    dell'istruzione,
 dell'universita',  e  della  ricerca  entro  il 31 dicembre
 2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita
 ordinativamente   nel  riorganizzato  Istituto  di  scienze
 militari  aeronautiche  di  cui  alla tabella B allegata al
 presente  decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della
 difesa   sono  disciplinati  il  funzionamento  scolastico,
 nonche'  i  titoli  di  merito  per  l'ammissione  ai corsi
 normali dell'Accademia aeronautica.».
 - Il  regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante
 «Ordinamento   dell'istruzione   media   e   dei   convitti
 nazionali»,  e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
 giugno 1923, n. 129.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
 1956,   n.   950,  riguardante  «Ordinamento  delle  scuole
 militari»,  e'  stato  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
 27 agosto 1956, n. 214.
 - Il   decreto  legislativo  16 aprile  1994,  n.  297,
 recante  il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative
 vigenti  in  materia di istruzione, relative alle scuole di
 ogni  ordine  e  grado, e' stato pubblicato nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
 1998,  n.  249,  relativo al regolamento recante lo statuto
 delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
 e'  stato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 29 luglio
 1988, n. 175.
 -  La  legge  11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di
 principio  sulla  disciplina militare», e' stata pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203.
 - Il  decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
 1986, n. 545, recante «Regolamento di disciplina militare»,
 e'  stato  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
 1986, n. 214.
 - La   legge   18 febbraio  1997,  n.  25,  concernente
 «Attribuzioni  del  Ministro della difesa, ristrutturazione
 dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della
 Difesa,   e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 24 febbraio 1997, n. 45.
 - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
 1999,  n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art.
 10  della  legge  18 febbraio  1997,  n. 25, concernente le
 attribuzioni dei vertici militari», e' stato pubblicato nel
 supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale 18 maggio
 2000, n. 114.
 - La  legge  28 marzo  2003,  n. 53, recante «Delega al
 Governo   per   la   definizione   delle   norme   generali
 sull'istruzione  e dei livelli essenziali delle prestazioni
 in  materia  di  istruzione e formazione professionale», e'
 stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n.
 77.
 - Il  decreto  legislativo  17 ottobre  2005,  n.  226,
 recante   «Norme   generali   e  livelli  essenziali  delle
 prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo
 di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
 28 marzo  2003, n. 53», e' stato pubblicato nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257.
 - Si  riporta  il  testo  dei  commi 3 e 4 dell'art. 17
 della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, recante «Disciplina
 dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
 del  Consiglio  dei  Ministri»,  pubblicata nel supplemento
 ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  12 settembre 1988, n.
 214:
 «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al   Ministro  quanto  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme contrarie quelle dei regolamenti emanati dal
 Governo.  Essi  debbono essere comunicati al Presidente del
 Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
 4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
 ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
 denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
 del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
 registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
 Gazzetta Ufficiale.».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Scopo della Scuola
 1.  La  Scuola e' un istituto militare di istruzione secondaria che provvede  a  formare i giovani e a stimolare negli stessi l'interesse alla  vita aeronautica, orientandoli, nel corso degli studi, verso le attivita' ad essa connesse.
 2.  La  Scuola  svolge i programmi stabiliti per l'intero corso del liceo  classico  e  per  il  terzo,  quarto  e  quinto anno del liceo scientifico,  secondo  gli  ordinamenti  vigenti  per gli istituti di istruzione  secondaria  di  secondo  grado.  Gli allievi, al di fuori delle   attivita'   scolastiche  e  nel  periodo  estivo,  effettuano addestramento  di  tipo  militare, attivita' sportiva ed istruzione a carattere aeronautico.
 |  |  |  | Art. 3. Comandante
 1.  Il  comandante  della Scuola e' un ufficiale superiore di grado non   inferiore   a  colonnello,  svolge  le  funzioni  di  dirigente scolastico   e   in   tale   veste   sovrintende   all'istruzione   e all'educazione   degli   allievi,  esercita  l'alta  direzione  delle attivita'  didattiche  e  promuove  e  coordina  le  iniziative  ed i progetti, favorendo la collegialita' del lavoro comune.
 2.  Per  quanto  attiene  alle  attivita' didattiche il comandante, nelle  funzioni  di  dirigente  della  Scuola, risponde ai competenti organi   del  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca,   secondo  la  normativa  in  vigore  per  gli  istituti  di istruzione di secondo grado.
 |  |  |  | Art. 4. Vice comandante
 1.  Il  vice  comandante  della Scuola e' un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello, coadiuva il comandante e lo sostituisce in caso di assenza.
 |  |  |  | Art. 5. Docente vicario del dirigente
 1. Il comandante, sentiti i docenti della Scuola, nomina tra questi il docente con funzioni vicarie del dirigente.
 2.  Il vicario del dirigente assolve le relative funzioni su delega del  comandante e si attiene alle direttive del comandante stesso per quanto  riguarda  le  attivita'  generali  non connesse con l'aspetto didattico.
 |  |  |  | Art. 6. Corpo docente civile
 1. I docenti civili sono individuati secondo i criteri previsti dal regio  decreto  6  maggio 1923, n. 1054. Il conferimento di incarichi agli  insegnanti civili e' disciplinato dal decreto interministeriale 20 dicembre 1971, e successive modificazioni.
 2.  Il  rientro  in  ruolo  dei  docenti  collocati fuori ruolo e a disposizione    dell'amministrazione    della    difesa,   ai   sensi dell'articolo 31 del regio decreto di cui al comma 1, e' disciplinato dalla contrattazione collettiva.
 3.  Il  servizio  prestato  presso  la  Scuola e' utile a tutti gli effetti  ai  fini  della  progressione  della  carriera  giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.
 
 
 
 Note all'art. 6:
 - Si  riporta  il  testo dell'art. 31 del regio decreto
 6 maggio    1923,    n.    1054,    recante    «Ordinamento
 dell'istruzione  media  e dei convitti nazionali», e' stato
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1923, n. 129:
 «Art.  31. - Per l'insegnamento nei collegi militari il
 Ministero   dell'istruzione   mette   a   disposizione  del
 Ministero della guerra i professori necessari aumentando di
 altrettanti posti i rispettivi ruoli.
 Tali  professori possono essere scelti soltanto fra gli
 insegnanti  di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale
 per quella materia e per quel grado di istituti per i quali
 sono messi a disposizione.
 Per  tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi
 militari,    i    professori    di    cui   ai   precedenti
 commi continuano  ad  essere  sottoposti  alle  leggi ed ai
 regolamenti  per il personale delle scuole medie dipendenti
 dal Ministero dell'istruzione.».
 - Il   decreto   interministeriale   20 dicembre  1971,
 riguardante  il  conferimento di incarichi a docenti civili
 per  l'insegnamento  di materie non militari presso scuole,
 istituti  ed enti della Marina e dell'Aeronautica, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 15 dicembre 1973, n.
 322.
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 7. Personale civile non docente
 1.  Il  personale  civile  non  docente,  amministrativo, tecnico e ausiliario,     appartenente     al     Ministero    dell'istruzione, dell'universita'  e della ricerca, puo' essere annualmente distaccato o comandato presso la Scuola, su richiesta avanzata dal comando della Scuola  all'Ufficio scolastico regionale competente, con salvaguardia del diritto al posto di lavoro, per motivate esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio presso la Scuola.
 2.  Il  personale  di  cui  al  comma  1, su richiesta avanzata dal comando  della Scuola all'Ufficio scolastico regionale competente, e' restituito  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
 |  |  |  | Art. 8. Personale docente per le materie militari
 1.  L'addestramento militare, l'attivita' sportiva e l'istruzione a carattere  aeronautico sono effettuati a cura di personale militare e civile nominato dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
 2.   L'individuazione  del  personale  di  cui  al  comma  1  viene effettuata  tra  gli  ufficiali  in  servizio permanente effettivo in possesso  delle necessarie competenze tecniche e capacita' didattiche dal  Comando  delle scuole dell'Aeronautica militare, su proposta del comando della Scuola.
 |  |  |  | Art. 9. Organi collegiali
 1.  Presso  la  Scuola  sono costituiti il consiglio di classe e il collegio  dei  docenti  di  cui  agli  articoli  5  e  7  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
 2.  E'  altresi' istituito il consiglio permanente di attitudine in ragione della peculiarita' della Scuola.
 
 
 
 Nota all'art. 9:
 - Si  riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
 legislativo  16 aprile 1994, n, 297, recante il testo unico
 delle   disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
 istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e'
 stato  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
 Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115:
 «Art. 5 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di
 classe).  -  1.  Il  consiglio di intersezione nella scuola
 materna,   il   consiglio   di   interclasse  nelle  scuole
 elementari  e  il  consiglio  di  classe  negli istituti di
 istruzione  secondaria  sono  rispettivamente  composti dai
 docenti  delle  sezioni  dello  stesso  plesso nella scuola
 materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
 stesso  ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare
 e   dai   docenti  di  ogni  singola  classe  nella  scuola
 secondaria.  Fanno  parte del consiglio di intersezione, di
 interclasse  e  del  consiglio di classe anche i docenti di
 sostegno   che   ai  sensi  dell'art.  315,  comma  5  sono
 contitolari delle classi interessate.
 1-bis. Gli  insegnanti tecnico-pratici, anche quando il
 loro  insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a
 pieno  titolo  e  con  pienezza  di  voto  deliberativo del
 consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni
 periodiche   e   finali   relative   alle  materie  il  cui
 insegnamento  e'  svolto  in compresenza sono autonomamente
 formulate,   per   gli   ambiti  di  rispettiva  competenza
 didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.
 Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla
 base  delle  proposte  formulate, nonche' degli elementi di
 giudizio forniti dai due docenti interessati.
 2.    Fanno   parte,   altresi',   del   consiglio   di
 intersezione, di interclasse o di classe:
 a) nella  scuola  materna  e nella scuola elementare,
 per  ciascuna  delle  sezioni  o  delle  classi interessate
 un rappresentante   eletto,   dai   genitori  degli  alunni
 iscritti;
 b) nella  scuola media, quattro rappresentanti eletti
 dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
 c) nella    scuola    secondaria    superiore,    due
 rappresentanti  eletti  dai  genitori degli alunni iscritti
 alla  classe,  nonche'  due  rappresentanti degli studenti,
 eletti dagli studenti della classe;
 d) nei  corsi  serali  per  lavoratori  studenti, tre
 rappresentanti  degli  studenti  della classe, eletti dagli
 studenti della classe.
 3.   Nella   scuola  dell'obbligo,  alle  riunioni  del
 consiglio  di  classe  e  di  interclasse puo' partecipare,
 qualora  non  faccia  gia'  parte  del consiglio stesso, un
 rappresentante  dei  genitori,  degli  alunni iscritti alla
 classe  o  alle  classi  interessate,  figli  di lavoratori
 stranieri  residenti  in Italia che abbiano la cittadinanza
 di uno dei Paesi membri della Comunita' europea.
 4.  Del  consiglio  di  classe  fanno  parte  a  titolo
 consultivo  anche gli assistenti addetti alle esercitazioni
 di    laboratorio    che   coadiuvano   i   docenti   delle
 corrispondenti   materie  tecniche  e  scientifiche,  negli
 istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei.
 Le  proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
 sono   formulate   dai   docenti   di  materie  tecniche  e
 scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
 5.   Le  funzioni  di  segretario  del  consiglio  sono
 attribuite  dal direttore didattico o dal preside a uno dei
 docenti membro del consiglio stesso.
 6.   Le  competenze  relative  alla  realizzazione  del
 coordinamento  didattico  e  dei rapporti interdisciplinari
 spettano  al consiglio di intersezione; di interclasse e di
 classe con la sola presenza di docenti.
 7.  Negli  istituti  e  scuole di istruzione secondaria
 superiore,   le   competenze   relative   alla  valutazione
 periodica  e  finale  degli alunni spettano al consiglio di
 classe con la sola presenza dei decenti.
 8.  I  consigli  di  intersezione,  di interclasse e di
 classe   sono   presieduti  rispettivamente  dal  direttore
 didattico  e  dal  preside oppure da un docente, membro del
 consiglio,   loro   delegato;  si  riuniscono  in  ore  non
 coincidenti  con  l'orario  delle  lezioni,  col compito di
 formulare  al  collegio  dei  docenti  proposte  in  ordine
 all'azione   educativa  e  didattica  e  ad  iniziative  di
 sperimentazione  e  con  quello di agevolare ed estendere i
 rapporti  reciproci  tra  docenti,  genitori  ed alunni. In
 particolare   esercitano   le   competenze  in  materia  di
 programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli
 articoli 126,  145,  167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni
 altro  argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
 leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
 9. - 11.».
 «Art.  7  (Collegio  dei docenti). - 1. Il collegio dei
 docenti e' composto dal personale docente di ruolo e non di
 ruolo  in  servizio  nel  circolo  o  nell'istituto,  ed e'
 presieduto  dal  direttore  didattico  o dal preside. Fanno
 altresi'  parte  del  collegio  dei  docenti  i  docenti di
 sostegno  che  ai  sensi  del successivo art. 315, comma 5,
 assumono   la   contitolarita'  di  classi  del  circolo  o
 istituto.  Nelle  ipotesi  di  piu'  istituti  o  scuole di
 istruzione  secondaria  superiore  di diverso ordine e tipo
 aggregati;  ogni  istituto  o  scuola aggregata mantiene un
 proprio collegio dei docenti per competenze di cui al comma
 2.
 2. Il collegio dei docenti:
 a) ha  potere deliberante in materia di funzionamento
 didattico  del circolo o dell'istituto. In particolare cura
 la  programmazione  dell'azione  educativa anche al fine di
 adeguare,   nell'ambito   degli  ordinamenti  della  scuola
 stabiliti  dallo  Stato,  i programmi di insegnamento, alle
 specifiche   esigenze   ambientali   e   di   favorire   il
 coordinamento  interdisciplinare. Esso esercita tale potere
 nel  rispetto  della  liberta'  di insegnamento garantita a
 ciascun docente;
 b) formula  proposte  al  direttore  didattico  o  al
 preside  per  la formazione, la composizione delle classi e
 l'assegnazione  ad  esse  dei  docenti, per la formulazione
 dell'orario  delle lezioni e per lo svolgimento delle altre
 attivita'  scolastiche,  tenuto conto' dei criteri generali
 indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
 c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e
 unitamente  per  tutte le classi, la suddivisione dell'anno
 scolastico in due o tre periodi;
 d) valuta   periodicamente   l'andamento  complessivo
 dell'azione   didattica   per  verificarne  l'efficacia  in
 rapporto  agli  orientamenti  e agli obiettivi programmati,
 proponendo,   ove   necessario,  opportune  misure  per  il
 miglioramento dell'attivita' scolastica;
 e) provvede, all'adozione dei libri di testo, sentiti
 i  consigli di interclasse, o di classe e, nei limiti delle
 disponibilita'   finanziarie   indicate  dal  consiglio  di
 circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
 f) adotta   o   promuove  nell'ambito  delle  proprie
 competenze  iniziative  di  sperimentazione  in conformita'
 degli articoli 276 e seguenti;
 g) promuove  iniziative  di aggiornamento dei docenti
 del circolo o dell'istituto;
 h) elegge,  in numero di uno nelle scuole, fino a 200
 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle
 scuole  fino  a  900  alunni, e di quattro nelle scuole con
 piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col
 direttore   didattico  o  col  preside;  uno  degli  eletti
 sostituisce  il  direttore  didattico  o preside in caso di
 assenza  o  impedimento. Nelle scuole di cui all'art. 6, le
 cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione
 ed  educazione  di  minori  portatori di handicap anche nei
 casi  in  cui il numero degli alunni del circolo o istituto
 sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due
 docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o
 preside;
 i) elegge  i  suoi  rappresentanti  nel  consiglio di
 circolo o di istituto;
 l) elegge,  nel  suo  seno, i docenti che fanno parte
 del  comitato per la valutazione del servizio del personale
 docente;
 m) programma  ed  attua le iniziative per il sostegno
 degli alunni portatori di handicap;
 n) nelle  scuole  dell'obbligo  che  accolgono alunni
 figli  di  lavoratori  stranieri,  residenti in Italia e di
 lavoratori  italiani emigrati adotta le iniziative previste
 dagli articoli 115 e 116;
 o) esamina,  allo  scopo  di  individuare i mezzi per
 ogni  possibile  recupero,  i  casi di scarso profitto o di
 irregolare  comportamento  degli  alunni, su iniziativa dei
 docenti  della  rispettiva classe e sentiti gli specialisti
 che  operano  in modo continuativo nella scuola con compiti
 medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
 p) esprime al direttore didattico o al preside parere
 in  ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
 cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di
 particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
 q) esprime  parere,  per  gli  aspetti  didattici, in
 ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute
 e   alla   prevenzione   delle  tossicodipendenze  previste
 dall'art.  106  del  testo unico approvato, con decreto del
 Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
 r) si  pronuncia su ogni altro argomento attribuito
 dal  presente  testo  unico, dalle leggi e dai regolamenti,
 alla sua competenza.
 3.  Nell'adottare, le proprie deliberazioni il collegio
 dei  decenti  tiene conto delle eventuali proposte e pareri
 dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
 4.  Il  collegio  dei  docenti si insedia all'inizio di
 ciascun  anno  scolastico  e  si riunisce ogni qualvolta il
 direttore  didattico  o il preside ne ravvisi la necessita'
 oppure almeno quando un terzo dei suoi componenti ne faccia
 richiesta;  comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
 quadrimestre.
 5.   Le  riunioni  del  collegio  hanno  luogo  durante
 l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di
 lezione.
 6.   Le   funzioni  di  segretario  del  collegio  sono
 attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei
 docenti    eletto   a   norma   del   precedente   comma 2,
 lettera h).».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 10. Consiglio permanente di attitudine
 1.  I  componenti  del  consiglio  permanente  di  attitudine  sono nominati  dal comandante della Scuola che, periodicamente, convoca il consiglio  stesso  per le questioni riguardanti l'attitudine militare degli allievi per quanto concerne il senso del dovere, il senso della disciplina e l'idoneita' alla vita militare.
 2.  Il  consiglio  permanente  di attitudine e' presieduto dal vice comandante  della  Scuola  ed e' composto dal direttore degli studi e dai  comandanti  dei  tre corsi, in qualita' di membri con diritto di voto,  e  da  un  ufficiale  inferiore  che  svolge  le  funzioni  di segretario.  Il consiglio si avvale inoltre del vicario del dirigente di  cui  all'articolo  5  per  la  trattazione  di questioni relative all'osservanza  delle  norme  disciplinari  previste per gli istituti statali di istruzione secondaria.
 3.  Il  consiglio  permanente  di  attitudine  valuta le situazioni individuali  degli  allievi ed esprime pareri motivati in merito alla ammissione  alla  classe successiva degli allievi che hanno contratto uno  o piu' debiti formativi ovvero all'adozione di provvedimenti nei casi   di   scarso  profitto,  particolari  mancanze  disciplinari  o prolungata assenza dalle attivita' didattiche.
 4.  Al termine di ciascuna riunione e' redatto un verbale che, dopo l'approvazione  del  comandante della Scuola, e' conservato agli atti presso l'ufficio comando.
 |  |  |  | Art. 11. Modalita' per l'ammissione
 1. L'ammissione alla Scuola ha luogo mediante pubblico concorso per esami  bandito  annualmente  con decreto del Direttore generale della Direzione  generale  per  il  personale  militare del Ministero della difesa.
 2.  Con  il  decreto  di  cui al comma 1 e' stabilito il numero dei posti per ciascun corso di studio.
 |  |  |  | Art. 12. Prove concorsuali
 1.   Le   prove   concorsuali   consistono   in  una  prova  intesa all'accertamento   del   livello   culturale   dei   candidati  e  in accertamenti sanitari e psicoattitudinali.
 2.  La prova di accertamento del livello culturale, che consiste in test  a  risposta multipla, distinti per corso di studio, concernenti il  programma  didattico  svolto nel primo biennio della scuola media superiore,  e'  effettuata  e  valutata  a  cura  di  una commissione presieduta  da  un  ufficiale di grado non inferiore a colonnello, da altri  due  ufficiali  di grado non inferiore a tenente colonnello in qualita'  di  membri  e  da  un  ufficiale  inferiore con funzioni di segretario,  nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.
 3.  Gli  accertamenti  sanitari danno luogo alla formulazione di un giudizio  di  idoneita'  o  non idoneita' da parte di una commissione presieduta  da  un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non  inferiore  a  colonnello  e da due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico  di  grado non inferiore a tenente colonnello in qualita' di  membri,  nominati dal Direttore generale della Direzione generale per  il personale militare del Ministero della difesa. La commissione puo' avvalersi del supporto di medici specialisti.
 4. Gli accertamenti psicoattitudinali danno luogo alla formulazione di  un  giudizio  di  idoneita'  o  non  idoneita'  da  parte  di una commissione, nominata dal Direttore generale della Direzione generale per  il personale militare del Ministero della difesa, presieduta dal comandante  della  Scuola  e  da  due  ufficiali  periti selettori in qualita'   di   membri   o,   in  alternativa,  da  psicologi  civili dell'amministrazione della Difesa.
 |  |  |  | Art. 13. Graduatorie di ingresso
 1.  I  candidati  risultati  idonei  a  seguito  degli accertamenti sanitari  e  psicoattitudinali  sono iscritti in distinte graduatorie per  ciascun corso di studio, nell'ordine determinato dalla somma del punteggio   conseguito   nella  prova  di  accertamento  del  livello culturale  e  della  media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico.
 2.  Le  graduatorie  sono  compilate  a  cura  di  una  commissione presieduta dal comandante della Scuola e composta da altri due membri militari,  nominati  dal  Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.
 3. A parita' di punti hanno la precedenza nell'ordine:
 a)  i  figli  di  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
 b)  i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita'  ascrivibili  alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
 c)  i  figli  dei  militari  di  carriera delle Forze armate, dei dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato, dei titolari di pensioni ordinarie  militari  o  civili  dello  Stato,  degli  ufficiali e dei sottufficiali  di  complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
 d) i piu' giovani di eta'.
 4.  I  candidati  di  cui  al comma 1 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti  per  ferite,  lesioni od infermita' riportate in servizio e per  causa  di  servizio, sono ammessi alla Scuola, indipendentemente dal  posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun corso di studi.
 5.  All'atto  dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna  ad  accettare  la  normativa  relativa  alla frequenza della Scuola.  Si  impegna, altresi', al pagamento della retta, delle spese complementari   stabilite   dalle   disposizioni   attuative  di  cui all'articolo  19  ed  in  generale di tutte le somme di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'amministrazione della Scuola.
 6.   Gli   allievi  al  compimento  del  sedicesimo  anno  di  eta' contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potra' essere consentita  una  rafferma  non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati al personale di truppa.
 |  |  |  | Art. 14. Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato 1.  Il  passaggio  alla  classe  superiore  e  il conseguimento del diploma  di Stato sono subordinati al raggiungimento della promozione scolastica  e  dell'idoneita',  attraverso  il  voto  di sufficienza, nell'attitudine militare.
 2.  La  promozione  alla  classe  superiore  e il conseguimento del diploma  di  Stato  sono disciplinati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione di secondo grado.
 3.  Al  termine di ogni anno scolastico il comandante della Scuola, previo  parere del consiglio permanente di attitudine, valuta ciascun allievo  sotto il profilo dell'attitudine militare. Nella valutazione il comandante tiene conto:
 a)   del   senso   del  dovere,  della  responsabilita'  e  della disciplina;
 b) delle doti intellettive;
 c) dell'attitudine fisica;
 d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
 |  |  |  | Art. 15. Graduatorie finali
 1. Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi viene formata,  tra  gli  allievi  che  abbiano  conseguito  la  promozione scolastica e l'idoneita' nell'attitudine militare, una graduatoria di merito   in   base   ai   voti   scolastici  ed  al  voto  conseguito nell'attitudine militare.
 2.  La  graduatoria  di  merito  viene  formata  anche  al  termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato.
 3.  Gli  allievi che abbiano contratto uno o piu' debiti formativi, ammessi  a  frequentare  la classe successiva, vengono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi.
 4.  La  graduatoria  di  merito  viene  formata  sommando  la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline ed il voto di attitudine militare espressi in decimi.
 5. Nella graduatoria finale, a parita' di punteggio complessivo, e' data  la  precedenza  all'allievo  con  la  votazione  in  attitudine militare piu' elevata.
 6.  Al  termine  di  ciascun  quadrimestre  ed al termine dell'anno scolastico  il  comandante  della  scuola  invia ai genitori o tutori degli   allievi   minorenni   un   rapporto  contenente  elementi  di informazione  sulle  valutazioni  scolastiche  ed  attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della Scuola.
 7.  Gli  allievi  che  abbiano  conseguito  il diploma di maturita' classica o scientifica presso la Scuola e che partecipino al concorso per   l'accesso   all'Accademia   aeronautica   hanno  preferenza  in graduatoria, a parita' di merito.
 |  |  |  | Art. 16. Ripetizione della classe
 1.  Il  comandante  della  Scuola,  per  una  sola  volta nel corso dell'intero  ciclo formativo, autorizza a ripetere l'anno gli allievi che  non  abbiano conseguito la promozione, purche' non sussistano le condizioni  per  le  dimissioni  di autorita' secondo quanto previsto dall'articolo 17.
 2.  Gli  allievi  che  siano  stati  autorizzati  a ripetere l'anno assumono  l'anzianita'  del  corso  in  cui  sono  transitati  e sono collocati  nell'ordine  di graduatoria del nuovo corso dopo tutti gli allievi promossi.
 3.  Gli  allievi  che  si  trovino,  per  la  seconda  volta, nella condizione di dover ripetere l'anno, sono dimessi d'autorita'.
 |  |  |  | Art. 17. Dimissioni
 1.  Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare  del  Ministero  della  difesa  adotta  il  provvedimento di dimissioni  d'autorita' e del rinvio in famiglia su proposta motivata del  comandante  della Scuola, previo parere del consiglio permanente di attitudine.
 2.  Oltre  che  nel  caso  previsto  dall'articolo  16, comma 3, il provvedimento  di  rinvio in famiglia e' adottato nei confronti degli allievi:
 a) per reiterate gravi mancanze disciplinari;
 b) qualora giudicati insufficienti nell'attitudine militare;
 c)  per  perdita  dei  requisiti  o  dell'idoneita'  psico-fisica previsti dal bando di concorso;
 d)  per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia;
 e)  per condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito a patteggiamento.
 3.   Il  genitore  o  tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo maggiorenne  possono  ottenere  il  ritiro  dalla Scuola in qualunque momento dell'anno scolastico.
 4.  L'allievo  arruolato  che  sia  stato rinviato in famiglia o al quale  sia  stato concesso il ritiro e' prosciolto da ogni vincolo di ferma.
 5.  All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola,  viene  consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento  ad  analoga  classe  in  istituto statale dello stesso ordine.
 |  |  |  | Art. 18. Disciplina e doveri generali
 1.  Gli allievi della Scuola sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari   previste   per  gli  istituti  statali  di  istruzione secondaria  e,  dal  momento  in  cui  contraggono la ferma, anche al rispetto dei regolamenti militari.
 |  |  |  | Art. 19. Disposizioni relative alle spese e al funzionamento della Scuola 1. Agli allievi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  20  giugno  1956,  n.  950, per quanto attiene  alla  retta  annuale  e  ai  benefici  di esenzione totale o parziale dalle spese.
 2.  Ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto del Presidente della Repubblica  25  ottobre  1999,  n.  556,  le disposizioni relative al funzionamento  della  Scuola  sono emanate dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che stabilisce altresi' la sede della Scuola.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 15 maggio 2006
 
 Il Ministro della difesa
 Martino
 Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
 Moratti Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
 Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 60
 
 
 
 Note all'art. 19:
 - Per  i  riferimenti  del decreto del Presidente della
 Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, riguardante «Ordinamento
 delle scuole militari», si veda nelle note alle premesse.
 - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del decreto del
 Presidente   della  Repubblica  25 ottobre  1999,  n.  556,
 recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge
 18 febbraio  1997,  n.  25, concernente le attribuzioni dei
 vertici  militari»,  e'  stato  pubblicato  nel supplemento
 ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114:
 «Art.  12  (Attribuzioni  in campo nazionale). - 1. I
 Capi  di  Stato  maggiore  dell'Esercito,  della  Marina  e
 dell'Aeronautica:
 a) formulano,  sulla base delle direttive del Capo di
 stato    maggiore   della   difesa   e   della   situazione
 politico-militare,   le   proposte  di  competenza  per  la
 pianificazione  operativa  e  finanziaria  delle rispettive
 Forze;
 b) si  avvalgono delle direzioni generali interessate
 per      l'ottimale     realizzazione     dei     programmi
 tecnico-finanziari  approvati,  di  cui  seguono,  fornendo
 anche  specifiche  indicazioni,  lo  stato  di avanzamento,
 tenendone  informati il Capo di stato maggiore della difesa
 e il Segretario generale della difesa;
 c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di
 stato  maggiore  della  difesa,  all'impiego  operativo dei
 fondi  destinati  all'investimento per la realizzazione dei
 programmi di rispettiva competenza;
 d) provvedono  all'impiego  operativo  dei  fondi del
 settore  funzionamento  in ordine agli enti e reparti della
 rispettiva  Forza  armata, nel rispetto delle previsioni di
 cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
 459,  concernenti  le  responsabilita' degli ispettorati di
 Forza armata e le autonomie decisionali dei direttori degli
 enti  da  questi  dipendenti, disponendo per l'assegnazione
 delle  relative  risorse  finanziarie e per la ripartizione
 dei  fondi.  Per  gli  enti  di  cui all'art. 2 del decreto
 legislativo  n. 459 del 1997, l'impiego operativo dei fondi
 si  esercita  attraverso  la  simultanea  approvazione  dei
 programmi  di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di
 bilancio,  fatta  salva  la  facolta'  di modificazione dei
 programmi  stessi  ai  sensi  del  comma 5  dell'art. 2 del
 medesimo decreto legislativo;
 e) provvedono  alla diretta amministrazione dei fondi
 del   settore   funzionamento   finalizzati  ad  assicurare
 l'efficienza    dei    mezzi,   dei   materiali   e   delle
 infrastrutture,    anche   avvalendosi   delle   competenti
 direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati
 dal Ministro;
 f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato
 maggiore  della  difesa, organi centrali di sicurezza della
 rispettiva Forza armata;
 g) determinano,  nei limiti delle dotazioni organiche
 complessive  e  relativamente alla propria Forza armata, in
 base   alla  ripartizione  interforze  del  Capo  di  stato
 maggiore  della  difesa  ed  approvata  dal  Ministro della
 difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
 1)  l'ordinamento, gli organici ed il funzionamento
 dei   comandi,  reparti,  unita',  istituti  ed  enti  vari
 emanando  le relative disposizioni nei settori di attivita'
 tecnico-operativa;
 2)  le  esigenze di personale civile per i comandi,
 reparti,   unita',   istituti,   scuole   ed   enti   vari,
 concordandone  la  designazione con la competente direzione
 generale;
 3)  le  circoscrizioni  territoriali  dei  comandi,
 reparti, unita', istituti, scuole ed enti vari;
 4)  le  modalita'  attuative  della mobilitazione e
 delle relative scorte;
 h) emanano,  nei  limiti  delle  dotazioni  organiche
 complessive  e  relativamente alla propria Forza armata, in
 base  alla  ripartizione  interforze  indicata  dal Capo di
 Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della
 difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
 1)  le direttive per il reclutamento, la selezione,
 la   formazione   e  l'addestramento  del  personale  e  ne
 dispongono   e  controllano  l'attuazione  avvalendosi  dei
 dipendenti  organismi e della competente direzione generale
 per  la  selezione del solo personale di truppa in servizio
 di leva obbligatorio;
 2)  le  direttive per l'impiego del personale della
 rispettiva Forza armata;
 i) designano,  dandone  preventiva  comunicazione  al
 Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali
 e  ammiragli  di  grado non superiore a maggiore generale o
 grado  corrispondente da destinare nei vari incarichi della
 propria  Forza  armata.  Per  gli  ufficiali  generali  dei
 carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma;
 l) provvedono alla trattazione delle materie relative
 all'impiego  del  personale  ufficiale, dei sottufficiali e
 dei  militari  di truppa della Forza armata, ferme restando
 le  attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e
 pongono  in essere i relativi atti amministrativi anche per
 quanto  concerne l'eventuale contenzioso. Per gli ufficiali
 dei  carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma.
 Restano  ferme,  per quanto concerne il personale dei ruoli
 ispettori,  sovrintendenti,  appuntati  e  carabinieri,  le
 disposizioni vigenti;
 m) assicurano,  per  l'esecuzione  di  operazioni  ed
 esercitazioni  nazionali  ovvero multinazionali interforze,
 la  disponibilita'  qualitativa  e quantitativa delle Forze
 stabilite   dal   Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,
 individuando  i  relativi  reparti. Definiscono l'attivita'
 addestrativa  ed  esercitano, anche avvalendosi dei comandi
 operativi  dipendenti,  le  funzioni  delegate  di  comando
 operativo  inerenti  alle  operazioni  ed  esercitazioni di
 Forza armata;
 n) esercitano  le attribuzioni connesse all'attivita'
 logistica,   emanando   le  necessarie  direttive  e  norme
 tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in
 materia   di  organizzazione,  direzione  e  controllo  dei
 relativi  servizi,  con  riguardo ai sistemi d'arma, mezzi,
 materiali  ed  equipaggiamenti,  alla  conseguente relativa
 conservazione,  distribuzione,  aggiornamento, mantenimento
 in   efficienza,   manutenzione,   revisione,  riparazione,
 dichiarazione  di  fuori uso e di dismissione dal servizio.
 Esercitano altresi' le attribuzioni relative alla gestione,
 controllo,  determinazione  e ripianamento delle dotazioni,
 delle  scorte  e  dei  materiali  di  consumo  nonche' alla
 gestione  dei  fondi  occorrenti  per  l'espletamento delle
 correlate attivita' logistiche e tecnico-amministrative.».
 
 
 
 
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