Gazzetta n. 135 del 13 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 15 maggio 2006, n. 212
Regolamento della Scuola militare aeronautica Giulio Douhet.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante le disposizioni relative alla riforma strutturale delle Forze armate, e in particolare il comma 3-bis dell'articolo 2, il quale prevede che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sia istituita la Scuola militare aeronautica;
Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento dell'istruzione media e dei convitti nazionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, e successive modificazioni, riguardante l'ordinamento delle scuole militari;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che approva il regolamento di disciplina militare;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della citata legge n. 25 del 1997;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega del Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2006;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Istituzione della Scuola militare aeronautica
1. E' istituita la Scuola militare aeronautica "Giulio Douhet".



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo del comma 3-bis dell'art. 2 del
decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente
«Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art.
1, comma 1, lettere a), d), ed h), della legge 28 dicembre
1995, n. 549», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 1998, n. 3:
«3-bis. Con decreto del Ministro della difesa, adottato
di concetto con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita', e della ricerca entro il 31 dicembre
2005, e' istituita la Scuola militare aeronautica, inserita
ordinativamente nel riorganizzato Istituto di scienze
militari aeronautiche di cui alla tabella B allegata al
presente decreto. Con lo stesso decreto del Ministro della
difesa sono disciplinati il funzionamento scolastico,
nonche' i titoli di merito per l'ammissione ai corsi
normali dell'Accademia aeronautica.».
- Il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, riguardante
«Ordinamento dell'istruzione media e dei convitti
nazionali», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
giugno 1923, n. 129.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno
1956, n. 950, riguardante «Ordinamento delle scuole
militari», e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
27 agosto 1956, n. 214.
- Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
recante il testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado, e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, relativo al regolamento recante lo statuto
delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio
1988, n. 175.
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, recante «Norme di
principio sulla disciplina militare», e' stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio 1978, n. 203.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
1986, n. 545, recante «Regolamento di disciplina militare»,
e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre
1986, n. 214.
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente
«Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'amministrazione della
Difesa, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
24 febbraio 1997, n. 45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art.
10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari», e' stato pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio
2000, n. 114.
- La legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al
Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale», e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n.
77.
- Il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
recante «Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge
28 marzo 2003, n. 53», e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 4 novembre 2005, n. 257.
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro quanto la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "Regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».



 
Art. 2.
Scopo della Scuola
1. La Scuola e' un istituto militare di istruzione secondaria che provvede a formare i giovani e a stimolare negli stessi l'interesse alla vita aeronautica, orientandoli, nel corso degli studi, verso le attivita' ad essa connesse.
2. La Scuola svolge i programmi stabiliti per l'intero corso del liceo classico e per il terzo, quarto e quinto anno del liceo scientifico, secondo gli ordinamenti vigenti per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. Gli allievi, al di fuori delle attivita' scolastiche e nel periodo estivo, effettuano addestramento di tipo militare, attivita' sportiva ed istruzione a carattere aeronautico.
 
Art. 3.
Comandante
1. Il comandante della Scuola e' un ufficiale superiore di grado non inferiore a colonnello, svolge le funzioni di dirigente scolastico e in tale veste sovrintende all'istruzione e all'educazione degli allievi, esercita l'alta direzione delle attivita' didattiche e promuove e coordina le iniziative ed i progetti, favorendo la collegialita' del lavoro comune.
2. Per quanto attiene alle attivita' didattiche il comandante, nelle funzioni di dirigente della Scuola, risponde ai competenti organi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, secondo la normativa in vigore per gli istituti di istruzione di secondo grado.
 
Art. 4.
Vice comandante
1. Il vice comandante della Scuola e' un ufficiale superiore di grado non inferiore a tenente colonnello, coadiuva il comandante e lo sostituisce in caso di assenza.
 
Art. 5.
Docente vicario del dirigente
1. Il comandante, sentiti i docenti della Scuola, nomina tra questi il docente con funzioni vicarie del dirigente.
2. Il vicario del dirigente assolve le relative funzioni su delega del comandante e si attiene alle direttive del comandante stesso per quanto riguarda le attivita' generali non connesse con l'aspetto didattico.
 
Art. 6.
Corpo docente civile
1. I docenti civili sono individuati secondo i criteri previsti dal regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054. Il conferimento di incarichi agli insegnanti civili e' disciplinato dal decreto interministeriale 20 dicembre 1971, e successive modificazioni.
2. Il rientro in ruolo dei docenti collocati fuori ruolo e a disposizione dell'amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 31 del regio decreto di cui al comma 1, e' disciplinato dalla contrattazione collettiva.
3. Il servizio prestato presso la Scuola e' utile a tutti gli effetti ai fini della progressione della carriera giuridica ed economica nel ruolo di appartenenza.



Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 31 del regio decreto
6 maggio 1923, n. 1054, recante «Ordinamento
dell'istruzione media e dei convitti nazionali», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno 1923, n. 129:
«Art. 31. - Per l'insegnamento nei collegi militari il
Ministero dell'istruzione mette a disposizione del
Ministero della guerra i professori necessari aumentando di
altrettanti posti i rispettivi ruoli.
Tali professori possono essere scelti soltanto fra gli
insegnanti di ruolo che abbiano vinto un concorso speciale
per quella materia e per quel grado di istituti per i quali
sono messi a disposizione.
Per tutta la durata dell'insegnamento presso i collegi
militari, i professori di cui ai precedenti
commi continuano ad essere sottoposti alle leggi ed ai
regolamenti per il personale delle scuole medie dipendenti
dal Ministero dell'istruzione.».
- Il decreto interministeriale 20 dicembre 1971,
riguardante il conferimento di incarichi a docenti civili
per l'insegnamento di materie non militari presso scuole,
istituti ed enti della Marina e dell'Aeronautica, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 dicembre 1973, n.
322.



 
Art. 7.
Personale civile non docente
1. Il personale civile non docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, appartenente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, puo' essere annualmente distaccato o comandato presso la Scuola, su richiesta avanzata dal comando della Scuola all'Ufficio scolastico regionale competente, con salvaguardia del diritto al posto di lavoro, per motivate esigenze che non possono essere soddisfatte dal personale in servizio presso la Scuola.
2. Il personale di cui al comma 1, su richiesta avanzata dal comando della Scuola all'Ufficio scolastico regionale competente, e' restituito al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
 
Art. 8.
Personale docente per le materie militari
1. L'addestramento militare, l'attivita' sportiva e l'istruzione a carattere aeronautico sono effettuati a cura di personale militare e civile nominato dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica.
2. L'individuazione del personale di cui al comma 1 viene effettuata tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo in possesso delle necessarie competenze tecniche e capacita' didattiche dal Comando delle scuole dell'Aeronautica militare, su proposta del comando della Scuola.
 
Art. 9.
Organi collegiali
1. Presso la Scuola sono costituiti il consiglio di classe e il collegio dei docenti di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.
2. E' altresi' istituito il consiglio permanente di attitudine in ragione della peculiarita' della Scuola.



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n, 297, recante il testo unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e'
stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115:
«Art. 5 (Consiglio di intersezione, di interclasse e di
classe). - 1. Il consiglio di intersezione nella scuola
materna, il consiglio di interclasse nelle scuole
elementari e il consiglio di classe negli istituti di
istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai
docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola
materna, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello
stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare
e dai docenti di ogni singola classe nella scuola
secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di
interclasse e del consiglio di classe anche i docenti di
sostegno che ai sensi dell'art. 315, comma 5 sono
contitolari delle classi interessate.
1-bis. Gli insegnanti tecnico-pratici, anche quando il
loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte, a
pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del
consiglio di classe. Le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali relative alle materie il cui
insegnamento e' svolto in compresenza sono autonomamente
formulate, per gli ambiti di rispettiva competenza
didattica, dal singolo docente, sentito l'altro insegnante.
Il voto unico viene assegnato dal consiglio di classe sulla
base delle proposte formulate, nonche' degli elementi di
giudizio forniti dai due docenti interessati.
2. Fanno parte, altresi', del consiglio di
intersezione, di interclasse o di classe:
a) nella scuola materna e nella scuola elementare,
per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate
un rappresentante eletto, dai genitori degli alunni
iscritti;
b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti
dai genitori degli alunni iscritti alla classe;
c) nella scuola secondaria superiore, due
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti
alla classe, nonche' due rappresentanti degli studenti,
eletti dagli studenti della classe;
d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre
rappresentanti degli studenti della classe, eletti dagli
studenti della classe.
3. Nella scuola dell'obbligo, alle riunioni del
consiglio di classe e di interclasse puo' partecipare,
qualora non faccia gia' parte del consiglio stesso, un
rappresentante dei genitori, degli alunni iscritti alla
classe o alle classi interessate, figli di lavoratori
stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza
di uno dei Paesi membri della Comunita' europea.
4. Del consiglio di classe fanno parte a titolo
consultivo anche gli assistenti addetti alle esercitazioni
di laboratorio che coadiuvano i docenti delle
corrispondenti materie tecniche e scientifiche, negli
istituti tecnici, negli istituti professionali e nei licei.
Le proposte di voto per le valutazioni periodiche e finali
sono formulate dai docenti di materie tecniche e
scientifiche, sentiti gli assistenti coadiutori.
5. Le funzioni di segretario del consiglio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei
docenti membro del consiglio stesso.
6. Le competenze relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
spettano al consiglio di intersezione; di interclasse e di
classe con la sola presenza di docenti.
7. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore, le competenze relative alla valutazione
periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di
classe con la sola presenza dei decenti.
8. I consigli di intersezione, di interclasse e di
classe sono presieduti rispettivamente dal direttore
didattico e dal preside oppure da un docente, membro del
consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non
coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di
formulare al collegio dei docenti proposte in ordine
all'azione educativa e didattica e ad iniziative di
sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i
rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In
particolare esercitano le competenze in materia di
programmazione valutazione e sperimentazione previste dagli
articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni
altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle
leggi e dai regolamenti alla loro competenza.
9. - 11.».
«Art. 7 (Collegio dei docenti). - 1. Il collegio dei
docenti e' composto dal personale docente di ruolo e non di
ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e'
presieduto dal direttore didattico o dal preside. Fanno
altresi' parte del collegio dei docenti i docenti di
sostegno che ai sensi del successivo art. 315, comma 5,
assumono la contitolarita' di classi del circolo o
istituto. Nelle ipotesi di piu' istituti o scuole di
istruzione secondaria superiore di diverso ordine e tipo
aggregati; ogni istituto o scuola aggregata mantiene un
proprio collegio dei docenti per competenze di cui al comma
2.
2. Il collegio dei docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento
didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura
la programmazione dell'azione educativa anche al fine di
adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola
stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento, alle
specifiche esigenze ambientali e di favorire il
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere
nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a
ciascun docente;
b) formula proposte al direttore didattico o al
preside per la formazione, la composizione delle classi e
l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione
dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre
attivita' scolastiche, tenuto conto' dei criteri generali
indicati dal consiglio di circolo o d'istituto;
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e
unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell'anno
scolastico in due o tre periodi;
d) valuta periodicamente l'andamento complessivo
dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in
rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati,
proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell'attivita' scolastica;
e) provvede, all'adozione dei libri di testo, sentiti
i consigli di interclasse, o di classe e, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di
circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
f) adotta o promuove nell'ambito delle proprie
competenze iniziative di sperimentazione in conformita'
degli articoli 276 e seguenti;
g) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti
del circolo o dell'istituto;
h) elegge, in numero di uno nelle scuole, fino a 200
alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle
scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con
piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col
direttore didattico o col preside; uno degli eletti
sostituisce il direttore didattico o preside in caso di
assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'art. 6, le
cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione
ed educazione di minori portatori di handicap anche nei
casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto
sia inferiore a duecento il collegio dei docenti elegge due
docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o
preside;
i) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di
circolo o di istituto;
l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte
del comitato per la valutazione del servizio del personale
docente;
m) programma ed attua le iniziative per il sostegno
degli alunni portatori di handicap;
n) nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni
figli di lavoratori stranieri, residenti in Italia e di
lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste
dagli articoli 115 e 116;
o) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per
ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di
irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei
docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti
che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, socio-psico-pedagogici e di orientamento;
p) esprime al direttore didattico o al preside parere
in ordine alla sospensione dal servizio e alla sospensione
cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di
particolare urgenza ai sensi degli articoli 468 e 506;
q) esprime parere, per gli aspetti didattici, in
ordine alle iniziative dirette alla educazione della salute
e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste
dall'art. 106 del testo unico approvato, con decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
r) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito
dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti,
alla sua competenza.
3. Nell'adottare, le proprie deliberazioni il collegio
dei decenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri
dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.
4. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di
ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il
direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita'
oppure almeno quando un terzo dei suoi componenti ne faccia
richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre.
5. Le riunioni del collegio hanno luogo durante
l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di
lezione.
6. Le funzioni di segretario del collegio sono
attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei
docenti eletto a norma del precedente comma 2,
lettera h).».



 
Art. 10.
Consiglio permanente di attitudine
1. I componenti del consiglio permanente di attitudine sono nominati dal comandante della Scuola che, periodicamente, convoca il consiglio stesso per le questioni riguardanti l'attitudine militare degli allievi per quanto concerne il senso del dovere, il senso della disciplina e l'idoneita' alla vita militare.
2. Il consiglio permanente di attitudine e' presieduto dal vice comandante della Scuola ed e' composto dal direttore degli studi e dai comandanti dei tre corsi, in qualita' di membri con diritto di voto, e da un ufficiale inferiore che svolge le funzioni di segretario. Il consiglio si avvale inoltre del vicario del dirigente di cui all'articolo 5 per la trattazione di questioni relative all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria.
3. Il consiglio permanente di attitudine valuta le situazioni individuali degli allievi ed esprime pareri motivati in merito alla ammissione alla classe successiva degli allievi che hanno contratto uno o piu' debiti formativi ovvero all'adozione di provvedimenti nei casi di scarso profitto, particolari mancanze disciplinari o prolungata assenza dalle attivita' didattiche.
4. Al termine di ciascuna riunione e' redatto un verbale che, dopo l'approvazione del comandante della Scuola, e' conservato agli atti presso l'ufficio comando.
 
Art. 11.
Modalita' per l'ammissione
1. L'ammissione alla Scuola ha luogo mediante pubblico concorso per esami bandito annualmente con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.
2. Con il decreto di cui al comma 1 e' stabilito il numero dei posti per ciascun corso di studio.
 
Art. 12.
Prove concorsuali
1. Le prove concorsuali consistono in una prova intesa all'accertamento del livello culturale dei candidati e in accertamenti sanitari e psicoattitudinali.
2. La prova di accertamento del livello culturale, che consiste in test a risposta multipla, distinti per corso di studio, concernenti il programma didattico svolto nel primo biennio della scuola media superiore, e' effettuata e valutata a cura di una commissione presieduta da un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, da altri due ufficiali di grado non inferiore a tenente colonnello in qualita' di membri e da un ufficiale inferiore con funzioni di segretario, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.
3. Gli accertamenti sanitari danno luogo alla formulazione di un giudizio di idoneita' o non idoneita' da parte di una commissione presieduta da un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello e da due ufficiali del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a tenente colonnello in qualita' di membri, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa. La commissione puo' avvalersi del supporto di medici specialisti.
4. Gli accertamenti psicoattitudinali danno luogo alla formulazione di un giudizio di idoneita' o non idoneita' da parte di una commissione, nominata dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, presieduta dal comandante della Scuola e da due ufficiali periti selettori in qualita' di membri o, in alternativa, da psicologi civili dell'amministrazione della Difesa.
 
Art. 13.
Graduatorie di ingresso
1. I candidati risultati idonei a seguito degli accertamenti sanitari e psicoattitudinali sono iscritti in distinte graduatorie per ciascun corso di studio, nell'ordine determinato dalla somma del punteggio conseguito nella prova di accertamento del livello culturale e della media dei voti conseguiti in sede di valutazione intermedia e finale nel precedente anno scolastico.
2. Le graduatorie sono compilate a cura di una commissione presieduta dal comandante della Scuola e composta da altri due membri militari, nominati dal Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa.
3. A parita' di punti hanno la precedenza nell'ordine:
a) i figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
b) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie della tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
c) i figli dei militari di carriera delle Forze armate, dei dipendenti civili di ruolo dello Stato, dei titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, degli ufficiali e dei sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza;
d) i piu' giovani di eta'.
4. I candidati di cui al comma 1 che siano orfani di guerra od equiparati, oppure orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni od infermita' riportate in servizio e per causa di servizio, sono ammessi alla Scuola, indipendentemente dal posto in graduatoria, fino alla concorrenza del 50 per cento dei posti per ciascun corso di studi.
5. All'atto dell'ammissione dell'allievo, il genitore o tutore si impegna ad accettare la normativa relativa alla frequenza della Scuola. Si impegna, altresi', al pagamento della retta, delle spese complementari stabilite dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 19 ed in generale di tutte le somme di cui l'allievo potra' risultare debitore verso l'amministrazione della Scuola.
6. Gli allievi al compimento del sedicesimo anno di eta' contraggono uno speciale arruolamento volontario per tre anni sino al conseguimento del titolo di studio previsto. A tal fine potra' essere consentita una rafferma non superiore ad un anno. Durante l'intera ferma gli allievi sono equiparati al personale di truppa.
 
Art. 14. Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato
1. Il passaggio alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono subordinati al raggiungimento della promozione scolastica e dell'idoneita', attraverso il voto di sufficienza, nell'attitudine militare.
2. La promozione alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono disciplinati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione di secondo grado.
3. Al termine di ogni anno scolastico il comandante della Scuola, previo parere del consiglio permanente di attitudine, valuta ciascun allievo sotto il profilo dell'attitudine militare. Nella valutazione il comandante tiene conto:
a) del senso del dovere, della responsabilita' e della disciplina;
b) delle doti intellettive;
c) dell'attitudine fisica;
d) del complesso delle qualita' morali e di carattere.
 
Art. 15.
Graduatorie finali
1. Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi viene formata, tra gli allievi che abbiano conseguito la promozione scolastica e l'idoneita' nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici ed al voto conseguito nell'attitudine militare.
2. La graduatoria di merito viene formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato.
3. Gli allievi che abbiano contratto uno o piu' debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, vengono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi.
4. La graduatoria di merito viene formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline ed il voto di attitudine militare espressi in decimi.
5. Nella graduatoria finale, a parita' di punteggio complessivo, e' data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare piu' elevata.
6. Al termine di ciascun quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della Scuola.
7. Gli allievi che abbiano conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica presso la Scuola e che partecipino al concorso per l'accesso all'Accademia aeronautica hanno preferenza in graduatoria, a parita' di merito.
 
Art. 16.
Ripetizione della classe
1. Il comandante della Scuola, per una sola volta nel corso dell'intero ciclo formativo, autorizza a ripetere l'anno gli allievi che non abbiano conseguito la promozione, purche' non sussistano le condizioni per le dimissioni di autorita' secondo quanto previsto dall'articolo 17.
2. Gli allievi che siano stati autorizzati a ripetere l'anno assumono l'anzianita' del corso in cui sono transitati e sono collocati nell'ordine di graduatoria del nuovo corso dopo tutti gli allievi promossi.
3. Gli allievi che si trovino, per la seconda volta, nella condizione di dover ripetere l'anno, sono dimessi d'autorita'.
 
Art. 17.
Dimissioni
1. Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa adotta il provvedimento di dimissioni d'autorita' e del rinvio in famiglia su proposta motivata del comandante della Scuola, previo parere del consiglio permanente di attitudine.
2. Oltre che nel caso previsto dall'articolo 16, comma 3, il provvedimento di rinvio in famiglia e' adottato nei confronti degli allievi:
a) per reiterate gravi mancanze disciplinari;
b) qualora giudicati insufficienti nell'attitudine militare;
c) per perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso;
d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia;
e) per condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito a patteggiamento.
3. Il genitore o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo maggiorenne possono ottenere il ritiro dalla Scuola in qualunque momento dell'anno scolastico.
4. L'allievo arruolato che sia stato rinviato in famiglia o al quale sia stato concesso il ritiro e' prosciolto da ogni vincolo di ferma.
5. All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola, viene consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.
 
Art. 18.
Disciplina e doveri generali
1. Gli allievi della Scuola sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e, dal momento in cui contraggono la ferma, anche al rispetto dei regolamenti militari.
 
Art. 19.
Disposizioni relative alle spese e al funzionamento della Scuola 1. Agli allievi si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, per quanto attiene alla retta annuale e ai benefici di esenzione totale o parziale dalle spese.
2. Ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le disposizioni relative al funzionamento della Scuola sono emanate dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica, che stabilisce altresi' la sede della Scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 maggio 2006

Il Ministro della difesa
Martino
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca
Moratti Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 2006
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 60



Note all'art. 19:
- Per i riferimenti del decreto del Presidente della
Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, riguardante «Ordinamento
delle scuole militari», si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556,
recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge
18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei
vertici militari», e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114:
«Art. 12 (Attribuzioni in campo nazionale). - 1. I
Capi di Stato maggiore dell'Esercito, della Marina e
dell'Aeronautica:
a) formulano, sulla base delle direttive del Capo di
stato maggiore della difesa e della situazione
politico-militare, le proposte di competenza per la
pianificazione operativa e finanziaria delle rispettive
Forze;
b) si avvalgono delle direzioni generali interessate
per l'ottimale realizzazione dei programmi
tecnico-finanziari approvati, di cui seguono, fornendo
anche specifiche indicazioni, lo stato di avanzamento,
tenendone informati il Capo di stato maggiore della difesa
e il Segretario generale della difesa;
c) provvedono, sulla base delle direttive del Capo di
stato maggiore della difesa, all'impiego operativo dei
fondi destinati all'investimento per la realizzazione dei
programmi di rispettiva competenza;
d) provvedono all'impiego operativo dei fondi del
settore funzionamento in ordine agli enti e reparti della
rispettiva Forza armata, nel rispetto delle previsioni di
cui all'art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n.
459, concernenti le responsabilita' degli ispettorati di
Forza armata e le autonomie decisionali dei direttori degli
enti da questi dipendenti, disponendo per l'assegnazione
delle relative risorse finanziarie e per la ripartizione
dei fondi. Per gli enti di cui all'art. 2 del decreto
legislativo n. 459 del 1997, l'impiego operativo dei fondi
si esercita attraverso la simultanea approvazione dei
programmi di lavoro annuali e dei relativi stanziamenti di
bilancio, fatta salva la facolta' di modificazione dei
programmi stessi ai sensi del comma 5 dell'art. 2 del
medesimo decreto legislativo;
e) provvedono alla diretta amministrazione dei fondi
del settore funzionamento finalizzati ad assicurare
l'efficienza dei mezzi, dei materiali e delle
infrastrutture, anche avvalendosi delle competenti
direzioni generali, nei limiti degli stanziamenti approvati
dal Ministro;
f) sono, sulla base delle direttive del Capo di stato
maggiore della difesa, organi centrali di sicurezza della
rispettiva Forza armata;
g) determinano, nei limiti delle dotazioni organiche
complessive e relativamente alla propria Forza armata, in
base alla ripartizione interforze del Capo di stato
maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della
difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) l'ordinamento, gli organici ed il funzionamento
dei comandi, reparti, unita', istituti ed enti vari
emanando le relative disposizioni nei settori di attivita'
tecnico-operativa;
2) le esigenze di personale civile per i comandi,
reparti, unita', istituti, scuole ed enti vari,
concordandone la designazione con la competente direzione
generale;
3) le circoscrizioni territoriali dei comandi,
reparti, unita', istituti, scuole ed enti vari;
4) le modalita' attuative della mobilitazione e
delle relative scorte;
h) emanano, nei limiti delle dotazioni organiche
complessive e relativamente alla propria Forza armata, in
base alla ripartizione interforze indicata dal Capo di
Stato maggiore della difesa ed approvata dal Ministro della
difesa e nel quadro delle direttive ricevute:
1) le direttive per il reclutamento, la selezione,
la formazione e l'addestramento del personale e ne
dispongono e controllano l'attuazione avvalendosi dei
dipendenti organismi e della competente direzione generale
per la selezione del solo personale di truppa in servizio
di leva obbligatorio;
2) le direttive per l'impiego del personale della
rispettiva Forza armata;
i) designano, dandone preventiva comunicazione al
Capo di stato maggiore della difesa, gli ufficiali generali
e ammiragli di grado non superiore a maggiore generale o
grado corrispondente da destinare nei vari incarichi della
propria Forza armata. Per gli ufficiali generali dei
carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma;
l) provvedono alla trattazione delle materie relative
all'impiego del personale ufficiale, dei sottufficiali e
dei militari di truppa della Forza armata, ferme restando
le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa, e
pongono in essere i relativi atti amministrativi anche per
quanto concerne l'eventuale contenzioso. Per gli ufficiali
dei carabinieri provvede il Comandante generale dell'Arma.
Restano ferme, per quanto concerne il personale dei ruoli
ispettori, sovrintendenti, appuntati e carabinieri, le
disposizioni vigenti;
m) assicurano, per l'esecuzione di operazioni ed
esercitazioni nazionali ovvero multinazionali interforze,
la disponibilita' qualitativa e quantitativa delle Forze
stabilite dal Capo di stato maggiore della difesa,
individuando i relativi reparti. Definiscono l'attivita'
addestrativa ed esercitano, anche avvalendosi dei comandi
operativi dipendenti, le funzioni delegate di comando
operativo inerenti alle operazioni ed esercitazioni di
Forza armata;
n) esercitano le attribuzioni connesse all'attivita'
logistica, emanando le necessarie direttive e norme
tecniche applicative agli organi dipendenti e competenti in
materia di organizzazione, direzione e controllo dei
relativi servizi, con riguardo ai sistemi d'arma, mezzi,
materiali ed equipaggiamenti, alla conseguente relativa
conservazione, distribuzione, aggiornamento, mantenimento
in efficienza, manutenzione, revisione, riparazione,
dichiarazione di fuori uso e di dismissione dal servizio.
Esercitano altresi' le attribuzioni relative alla gestione,
controllo, determinazione e ripianamento delle dotazioni,
delle scorte e dei materiali di consumo nonche' alla
gestione dei fondi occorrenti per l'espletamento delle
correlate attivita' logistiche e tecnico-amministrative.».



 
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