| 
| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 15 maggio 2006 |  | Indicazione  del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a    novantadue   e   a   trecentosessantacinque   giorni,   relativi all'emissione del 15 maggio 2006. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Tesoro
 Visti  i  decreti  n. 47510 e n. 47513 del 5 maggio 2006, che hanno disposto  per  il  15 maggio  2006 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro  a  92  e  365  giorni  senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;
 Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Ritenuto  che in applicazione dell'art. 4 dei menzionati decreti n. 47510  e  n.  47513  del  5 maggio 2006 occorre indicare con apposito decreto  il  prezzo  risultante  dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2006;
 Decreta:
 Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 maggio 2006 il prezzo  medio  ponderato e' risultato pari a 99,297 per i B.O.T. a 92 giorni e a 96,814 per i B.O.T. a 365 giorni.
 La  spesa  per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione  della  spesa  del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno  finanziario  2006,  ammonta  a  Euro 24.611.710,00 per i titoli  a  92 giorni con scadenza 15 agosto 2006; quella gravante sul corrispondente    capitolo,    per    l'anno    2007,    ammonta    a Euro 223.046.810,00  per i titoli a 365 giorni con scadenza 15 maggio 2007.
 A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.
 Il  prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile sono risultati  pari,  rispettivamente,  a  Euro 99,359  ed a 99,047 per i B.O.T. a 92 giorni, a 97,051 ed a 95,874 per i B.O.T. a 365 giorni.
 Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio centrale  del  bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 15 maggio 2006
 p. Il direttore generale: Cannata
 |  |  |  |  |