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| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 31 maggio 2006 |  | Autorizzazione   per   l'immissione   in   commercio   del   prodotto fitosanitario «Vebicur Fungicida», registrato al n. 12925/PPO. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento per la sanita' pubblica veterinaria
 la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art.  4  della  legge  26 febbraio  1963, n. 441, concernente la disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n.  17  (S.O.  della  Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  del  Ministro della sanita' del 15 marzo 1996 (Gazzetta   Ufficiale   n.   74   del   28 marzo  1996),  concernente semplificazioni  procedurali  in materia di prodotti fitosanitari, in applicazione  del  decreto  17 marzo  1995, n. 194 e, in particolare, l'art. 2 del decreto in questione relativo alle semplificazioni per i prodotti  uguali  ad  altri  gia'  autorizzati, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del citato decreto legislativo n. 194/1995;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.   290,   concernente   il   regolamento   di  semplificazione  dei procedimenti  di  autorizzazione  alla  produzione, all'immissione in commercio   e  alla  vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione,  all'imballaggio  e  all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista la circolare del Ministero della sanita' n. 7 del 15 aprile 1999  (Gazzetta  Ufficiale  n.  110  del 13 maggio 1999) su criteri e modalita'   di  presentazione  della  domanda  di  autorizzazione  di prodotti per piante ornamentali (PPO);
 Vista   la   domanda   presentata   in   data  26 settembre  2005 dall'impresa  VEBI  Istituto Biochimico S.r.l. con sede in S. Eufemia di   Borgoricco   (Padova)   via   Desman,   43  intesa  ad  ottenere l'autorizzazione    all'immissione    in   commercio   del   prodotto fitosanitario   irritante  denominato  VEBICUR  FUNGICIDA  uguale  al prodotto   di   riferimento  denominato  FUNGICIDA  POLIVALENTEB  RTU registrato  al  n.  11792/PPO  con  decreto  direttoriale  in  data 9 settembre  2003  a  nome  dell'impresa Terranalisi S.r.l. con sede in Cento (FE);
 Rilevato  che  la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato  la  sussistenza  dei  requisiti  per  l'applicazione delle semplificazioni  previste dall'art. 2 del citato decreto ministeriale 15 marzo 1996 e in particolare che:
 il  prodotto  e'  uguale  al prodotto di riferimento denominato FUNGICIDA POLIVALENTE RTU dell'impresa Terranalisi S.r.l. Cento (FE);
 non  sono  intervenuti  nuovi  elementi  di valutazione dopo il rilascio dell'autorizzazione del prodotto di riferimento;
 sussiste   un   legittimo   accordo   con   il  titolare  della registrazione di riferimento;
 Rilevato   pertanto   che   non  e'  richiesto  il  parere  della commissione  consultiva  per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
 Accertato che la classificazione del preparato denominato VEBICUR FUNGICIDA  e'  conforme  a  quanto  stabilito dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65;
 Ritenuto  di  limitare la validita' dell'autorizzazione alla data di  scadenza  del  prodotto  di riferimento sopra citato, fatto salvo l'obbligo  di  adeguamento  alle  decisioni  comunitarie  che saranno stabilite  al  termine  della  revisione  comunitaria per le sostanze attive Penconazolo-Rame;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 9 settembre 2013  l'impresa VEBI Istituto Biochimico S.r.l. con sede in S.Eufemia di  Borgoricco (Padova) via Desman, 43 e' autorizzata ad immettere in commercio  il  prodotto  fitosanitario  irritante  denominato VEBICUR FUNGICIDA e confezionato nelle taglie da: ml. 10-20-50-100-500-1000.
 Il  prodotto  in  questione  e'  preparato presso lo stabilimento dell'impresa  medesima  ubicato  in S. Eufemia di Borgoricco (Padova) autorizzato con decreti dell'8 marzo 2000/11 luglio 2002.
 La   composizione   del  prodotto  in  questione  e  le  relative confezioni   e   prescrizioni  d'impiego  risultano  dalle  etichette allegate.
 Il prodotto suddetto e' registrato al n. 12925/PPO.
 Sono  approvate  e fanno parte integrante del presente decreto le etichette  allegate  con  le  quali  il prodotto deve essere posto in commercio  e  che  saranno  pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in via amministrativa, all'Impresa interessata.
 Roma, 31 maggio 2006
 Il direttore generale: Borrello
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere Allegato da pag. 37 a pag. 38 della G.U.  <----
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