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| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 10 aprile 2006 |  | Disposizioni   nazionali   di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003  del  Consiglio,  del  29 settembre  2003, relativamente al titolo  IV,  capitolo  IV,  che  istituisce  un  regime di aiuto alle superfici  di  frutta  a  guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalita' di applicazione. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
 Visto   il   regolamento   (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  del 29 settembre  2003,  relativo  alle  norme  comuni  per  i  regimi di sostegno  diretto  nell'ambito  della politica comune, che istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione del 29 ottobre  2004,  recante  modalita' di applicazione del regolamento (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio  per  quanto riguarda i regimi di sostegno  di  cui ai titoli IV e IV-bis, di detto regolamento e l'uso delle  superfici  ritiriate  dalla  produzione allo scopo di ottenere materie  prime  e  che  ha  abrogato il regolamento (CE) n. 2237/2003 della Commissione;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  796/2004  della  Commissione, del 21 aprile    2004,    recante   modalita'   di   applicazione   della condizionalita',   della  modulazione  e  del  sistema  integrato  di gestione  e  di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio  che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto  nell'ambito  della  politica  agricola  comune  e istituisce taluni  regimi  di  sostegno  a  favore  degli  agricoltori  e che ha abrogato il regolamento (CE) n. 2419/2001;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  263/2006  della  Commissione, del 15 febbraio 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE)  n.  1973/2004  per  quanto  riguarda  la frutta a guscio, ed in particolare  l'art.  2  che ha sostituito integralmente l'art. 15 del regolamento  (CE)  n.  1973/2004 relativamente alle condizioni per il pagamento  dell'aiuto  comunitario, nonche' l'art. 13, paragrafo 5, e l'art.  26,  paragrafo 1,  secondo  comma,  del  regolamento  (CE) n. 796/2004;
 Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1663/1995  della  Commissione del 7 luglio  1995  che  stabilisce  modalita' di applicazione per quanto riguarda  la  procedura  di liquidazione dei conti del FEOGA, sezione garanzia, e successive modificazioni e integrazioni;
 Vista la legge 183 del 16 aprile 1987, concernente il coordinamento delle  politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia all'Unione europea;
 Vista  la  legge  7 agosto  1990,  n.  241,  recante nuove norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso al documento amministrativo;
 Visto  l'art.  4,  comma 3  della  legge  29 dicembre 1990, n. 428, concernente  «Disposizioni  per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee», con il quale si   dispone   che   l'applicazione   nel  territorio  nazionale  dei regolamenti  emanati dalla Comunita' europea si attua con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  per il settore di competenza;
 Visto  il  decreto  legislativo  27 maggio 1999, n. 165, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  137  del 14 giugno  1999,  che  istituisce  l'Agenzia  per  le  erogazioni  in agricoltura  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto   il  decreto  ministeriale  del  16 marzo  2005  concernente disposizioni   nazionali   di  attuazione  del  regolamento  (CE)  n. 1782/2003  del  Consiglio,  del  29 settembre  2003, relativamente al titolo  IV,  capitolo  IV,  che  istituisce  un  regime di aiuto alle superfici  di  frutta  a  guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione che reca modalita' di applicazione;
 Considerato che l'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003 demanda agli  Stati  membri  la  facolta'  di concedere un aiuto nazionale in aggiunta all'aiuto comunitario;
 Considerato   che   per  far  fronte  alle  condizioni  di  mercato particolarmente  difficili  nel  settore e' opportuno avvalersi della facolta'  di  concedere  un  aiuto  nazionale  in  aggiunta all'aiuto comunitario,  anche  al  fine  di  garantire  la  continuita'  con le precedenti misure di sostegno a favore di queste colture;
 Considerato che le organizzazioni di produttori di frutta a guscio, riconosciute  al  sensi  del  regolamento  (CE)  n.  2200/1996, hanno completato  o  interrotto  i  piani  di miglioramento di cui all'art. 14-quinquies ex regolamento (CEE) n. 1035/1972;
 Considerata  la  necessita'  di  adeguare le disposizioni nazionali attuative  della  regolamentazione  comunitaria  di cui al richiamato decreto   ministeriale   16 marzo  2005,  allo  scopo  di  assicurare l'erogazione  degli  aiuti  ai  produttori che coltivano le specie di frutta  a  guscio oggetto del nuovo regime di aiuti per l'anno 2006 e successivi;
 Acquisito  il  parere della Conferenza Stato-Regioni espresso nella seduta del 28 marzo 2006;
 Decreta:
 Art. 1.
 Finalita'
 1.  Allo scopo di dare attuazione alla regolamentazione comunitaria richiamata  in  premessa,  il presente decreto individua le procedure attuative  del  regolamento  (CE)  n.  1973/2004  della  Commissione, recante  modalita'  di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del  Consiglio,  che  istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, con riguardo ai seguenti aspetti:
 a) definizioni    e   condizioni   di   ammisibilita'   all'aiuto comunitario;
 b) importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario;
 c) domande di aiuto;
 d) gestione  del  massimale  comunitario  e fissazione dell'aiuto definitivo;
 e) modalita' di gestione e controllo del regime;
 f) versamento degli aiuti;
 g) aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'.
 |  |  |  | Art. 2. Definizioni e condizioni di ammissibilita' all'aiuto comunitario
 1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si intende per:
 a) «Regolamento»:   il   regolamento   (CE)  n.  1973/2004  della Commissione  del  29 ottobre  2004, recante modalita' di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003;
 b) «Ministero»:   il   Ministero   delle   politiche  agricole  e forestali;
 c) «Regione»:  la  regione o la provincia autonoma competente per territorio;
 d) «AGEA»:  Organismo  di  coordinamento degli Organismi pagatori riconosciuti;
 e) «Organismo   pagatore»:   l'Organismo   pagatore  riconosciuto competente  in base alla sede legale o residenza dell'impresa o della persona fisica che fa domanda;
 f) «Agricoltore»:   ai   sensi   dell'art.   2,   lettera a)  del regolamento  (CE) n. 1782/2003, qualsiasi persona fisica o giuridica, o  un'associazione  di  persone  fisiche  o  giuridiche, che esercita l'attivita'  agricola nel settore delle produzioni di frutta a guscio previste  all'art. 83, paragrafo 1, comma 2, del medesimo regolamento (CE) n. 1782/2003;
 g) «Superficie  ammissibile  al  pagamento di cui all'art. 83 del regolamento  (CE) n. 1782/2003» l'appezzamento piantato con alberi da frutto  a  guscio conforme ai requisiti minimi di cui all'art. 15 del regolamento  alla  data  fissata a norma dell'art. 11 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 3. Importo previsionale dell'aiuto unitario comunitario
 1.   L'importo   dell'aiuto   medio   previsionale  comunitario  da corrispondere  per  ogni  ettaro della superficie nazionale garantita (SNG)  assegnata  all'Italia  e'  determinato,  anche  ai  fini della comunicazione  da  effettuarsi  ai  sensi  dell'art. 17, paragrafo 1, lettera b)  del  regolamento, in 241,50 euro per ettaro sulla base di una  superficie  previsionale oggetto di domanda di aiuto pari al 50% della medesima SNG.
 |  |  |  | Art. 4. Domande di aiuto
 1.  La  domanda  di  aiuto,  redatta  secondo  modalita'  e criteri definiti  dall'Organismo  pagatore,  sulla  base  di criteri generali individuati dall'AGEA -- Organismo di coordinamento e' presentata, ai sensi  dell'art.  11, del regolamento (CE) n. 796/2004, entro la data del  15 maggio di ogni anno, dagli agricoltori all'Organismo pagatore medesimo.
 2.  L'Organismo  pagatore definira', sulla base di criteri generali individuati dall'AGEA -- Organismo di coordinamento, gli elementi che dovranno  essere  contenuti nelle domande di aiuto ai sensi dell'art. 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 5. Gestione del massimale comunitario e fissazione dell'aiuto definitivo 1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  del  regolamento  e per consentire le prescritte  comunicazioni alla Commissione CE, l'AGEA -- Organismo di coordinamento trasmette al Ministero e alle Regioni:
 entro  il 15 settembre i dati disponibili relativi alle superfici per  le  quali  e'  stata  presentata  domanda  di aiuto nell'anno in questione;
 entro  il  31 ottobre  i  dati definitivi relativi alle superfici oggetto di domanda nell'anno in questione, ottenuti tenendo conto dei controlli gia' effettuati;
 entro   il  31 luglio  dell'anno  successivo  i  dati  definitivi relativi  alle superfici per le quali l'aiuto e' stato effettivamente versato,  a titolo dell'anno considerato, previa eventuale detrazione delle  riduzioni  delle superfici di cui al titolo IV, capitolo 1 del regolamento (CE) n. 796/2004.
 2.  Il  Ministero,  sulla base dei dati di cui al precedente comma, verifica,  entro  il  30 novembre  di  ogni  anno,  il  rispetto  del massimale   comunitario   stabilito  all'art.  84,  paragrafo 1,  del regolamento  (CE)  n.  1782/2003  e  determina  il livello dell'aiuto definitivo.
 |  |  |  | Art. 6. Controlli
 1.  L'attivita' di controllo delle superfici dichiarate, nonche' il rispetto  dei  requisiti  e  dei  termini,  di  cui  all'art. 15, del regolamento,  viene svolta dall'Organismo pagatore conformemente alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1663/1995 e n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 7. Identificazione delle parcelle
 1.  L'Organismo  pagatore utilizza al fini del controllo, un idoneo sistema   di   identificazione   delle   parcelle  sulla  base  delle disposizioni  di  cui all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del regolamento (CE) n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 8. Risultanze dei controlli
 1.   In  caso  di  inosservanza  e  di  non  soddisfacimento  delle condizioni  di  ammissibilita',  di  dichiarazione non veritiera o in presenza di condizioni create artificiosamente per accedere al regime di  aiuto,  si applicano gli articoli 24 e 29 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e regolamento (CE) n. 796/2004.
 |  |  |  | Art. 9. Uniformita' delle norme ed Ente erogatore degli aiuti comunitari
 1.  Alla  corresponsione  degli  aiuti  previsti  all'art.  83  del regolamento  (CE)  n.  1782/2003  del  Consiglio, imputabili al Fondo europeo  agricolo  di  orientamento  e  garanzia  (FEOGA)  -  Sezione garanzia,  provvede, ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della Commissione del 7 luglio 1995, l'Organismo pagatore, sulla base delle procedure dallo stesso predisposte.
 2.  L'Organismo  pagatore,  provvede  al versamento degli aiuti, ai sensi  dell'art.  28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nel periodo che va dal 1° dicembre al 30 giugno dell'anno successivo.
 |  |  |  | Art. 10. Aiuto nazionale e relative condizioni di ammissibilita'
 1. In applicazione dell'art. 87 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell'art.  16  del  regolamento  e'  concesso,  in aggiunta all'aiuto comunitario  e  alle  medesime condizioni di ammissibilita', un aiuto nazionale  pari  a  120,75  euro  per  ha,  utilizzando  i fondi resi disponibili ai sensi della legge n. 183/1987.
 2. Il decreto ministeriale 16 marzo 2005 e' abrogato.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 aprile 2006
 Il Ministro: Alemanno Registrato  alla  Corte  dei  conti  il  26  maggio  2006  Ufficio di controllo  atti  Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 188
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