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| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE |  | DECRETO 7 marzo 2006 |  | PC alle famiglie. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
 Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3 ed, in particolare, l'art. 27, comma 1,  che affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito  di  sostenere  iniziative di grande contenuto innovativo, di rilevanza   strategica,   di   preminente  interesse  nazionale,  con particolare  attenzione  per i progetti di carattere intersettoriale, nonche' di finanziare i progetti del Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie  della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri con le medesime carateristiche;
 Visto  il  medesimo  art.  27  che, al comma 2, istituisce un fondo denominato  «Fondo  di  finanziamento  per  i progetti strategici nel settore  informatico»  affidando  al  Ministro per l'innovazione e le tecnologie,   sentito  il  Comitato  dei  Ministri  per  la  Societa' dell'informazione,  il  compito  di  individuare i progetti di cui al comma 1;
 Visto  il comma 4 del citato art. 27, in base al quale confluiscono nel  Fondo  le risorse di cui all'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 Vista  la  deliberazione  del Comitato dei Ministri per la Societa' dell'informazione  (di  seguito: «CMSI») del 22 dicembre 2005, con la quale  e'  stato  approvato il progetto denominato «PC alle famiglie» (di seguito: «Progetto»), promosso dal Dipartimento per l'innovazione e  le  tecnologie  per  incentivare l'acquisizione e l'utilizzo degli strumenti   informatici  e  digitali  tra  le  famiglie  con  reddito inferiore  a  15.000  euro, mediante l'erogazione di un contributo di 200,00 euro IVA inclusa per l'acquisto di un personal computer;
 Rilevato  che  nella predetta deliberazione il CMSI ha destinato al progetto  9,5  milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 27, comma della  legge  16 gennaio  2003, n. 3, come finanziato dall'art. 29, comma 7, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 488;
 Visto  il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie 10 gennaio  2006,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2006, n.  45,  che,  sulla  base  di quanto deciso dal CMSI del 22 dicembre 2005, individua tra i progetti di rilevanza e di preminente interesse nazionale,  da  finanziare con il Fondo di finanziamento dei progetti nel  settore  informatico  di  cui  al  citato  art.  27  della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il progetto nell'ambito della linea strategica diretta alla alfabetizzazione degli italiani;
 Rilevato  che  per l'anno in corso non e' stato possibile sostenere il  Progetto  con risorse direttamente destinate dal legislatore e si e'  reso necessario utilizzare i finanziamenti di cui al citato Fondo della legge n. 3 del 2003;
 Ritenuto  di  dover  provvedere  a  disciplinare  le  modalita'  di attuazione del Progetto per l'anno 2006;
 Constatato che il Progetto, gia' attuato dall'anno 2004, ha trovato un  ampio e positivo riscontro da parte dei destinatari cosi' come le modalita' attuative adottate per la sua realizzazione;
 Ritenuto  opportuno  che  l'attuazione  del Progetto avvenga con le stesse  modalita'  con  le  quali e' stato disciplinato il precedente progetto;
 Considerato   che  nelle  precedenti  edizioni  del  Progetto,  per l'erogazione  del  contributo, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si e' avvalso della Societa' generale d'informatica S.p.a. -  SOGEI,  quale soggetto istituzionalmente in possesso dei necessari requisiti  per l'accesso alla banca dati dei beneficiari in base alla condizione   reddituale  risultante  all'Agenzia  delle  entrate  del Ministero   dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  dotato  delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera   ottimale,   sia  sotto  il  profilo  dell'efficienza  delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere, lo scopo prefissato dal legislatore;
 Considerata  la  competenza  dimostrata della SOGEI S.p.a., nonche' l'efficienza  e l'efficacia del servizio reso dalla medesima societa' per l'attuazione del progetto suddetto;
 Ritenuto, pertanto, di continuare ad avvalersi della SOGEI S.p.a.;
 Considerato  che  nelle  precedenti  edizioni  del Progetto, per il rimborso  ai  rivenditori  dei  crediti  maturati il Dipartimento per l'innovazione  e  le  tecnologie  si  e' avvalso della Poste italiane S.p.a.,  quale soggetto istituzionalmente preposto all'erogazione del servizio  postale universale e che, per la sua capillare presenza sul territorio,  e'  in  condizione  di garantire il servizio e l'accesso alla  rete postale in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le  situazioni  particolari  delle  isole  minori e delle zone rurali montane;
 Ravvisata,  pertanto,  la  necessita' di continuare ad avvalersi di Poste italiane S.p.a.;
 Ravvisata,  altresi',  la  necessita' di destinare apposite risorse per   provvedere   alle   attivita'   relative   alla  comunicazione, informazione  e  finalizzate  ad assicurare la massima conoscenza del Progetto;
 Decreta:
 Art. 1. Beneficiari, ammontare, oggetto e validita' temporale dell'incentivo
 1.  Ai  contribuenti  persone  fisiche  residenti  in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante  dall'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e relative  pertinenze,  non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta  2004,  i  quali per lo stesso anno d'imposta risultano non essere  fiscalmente  a  carico  di  altro  contribuente  (di seguito: «beneficiari»),  che  acquistano  un  personal  computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione   di   cui   al  comma 3,  e'  riconosciuto,  all'atto dell'acquisto, un incentivo pari ad euro 200,00 IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale, fino ad esaurimento dei fondi.
 2.  Possono altresi' beneficiare dell'incentivo coloro i quali, per lo  stesso  anno  d'imposta, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi e risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente.
 3.  Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per  «PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:
 a) unita' centrale e unita' disco rigido interno;
 b) scheda di gestione dell'audio e del video;
 c) dispositivo  di  connessione  e  periferiche (video, tastiera, mouse);
 d) lettore CD Rom o DVD o di entrambi;
 e) sistema  operativo  adatto ad ospitare software applicativi di produttivita' e/o gestionali;
 f) predisposizione per l'accesso ad Internet.
 4.  Il  PC  deve essere dotato della certificazione di qualita' ISO 9001.2.
 5. Il contributo e' concesso anche in caso di acquisto di una parte del  sistema,  purche'  comprendente almeno le componenti di cui alle lettere a), e) ed f) del comma 3.
 6.  Il  contributo  di  cui  il comma 1 e' corrisposto per acquisti effettuati  entro e non oltre un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 |  |  |  | Art. 2. Modalita' di conseguimento dell'incentivo
 1.  L'incentivo  e' conseguito all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto, identificato da un apposito   simbolo  riportato  nel  sito  www.innovazione.gov.it  (di seguito:   «sito   dell'iniziativa»),   esposto   in   modo  visibile all'esterno dell'esercizio commerciale.
 2. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato che  l'ammontare del reddito complessivo riferito all'anno di imposta 2004  e  riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2005 (importo  indicato al rigo 6, diminuito dell'importo indicato al rigo 7),  ovvero  sul modello UNICO persone fisiche 2005 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell'importo indicato al rigo RN2), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati (modello CUD 2005 sommatoria  dei  punti  1  e  2)  o sulle altre certificazioni di cui all'art.  4,  commi 6-ter e 6-quater del decreto del Presidente della Repubblica  22 luglio  1998,  n. 322, e successive modificazioni, sia non  superiore  a  15.000  euro, usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'acquisto  del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al progetto.  I  soggetti  esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2004 piu' rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi  un  modello  CUD,  dovranno  verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.
 3.  I  beneficiari  sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero  di  codice  fiscale,  esibendo  la carta di identita' o altro valido  documento  di  riconoscimento  ai  fini della identificazione personale.
 4. I beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 2,  per  ottenere  l'incentivo,  oltre  che  adempiere a quanto prescritto  al comma 2 del presente articolo, sottoscrivono, ai sensi del   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  una dichiarazione  avente  effetto  di  autocertificazione  relativa alla propria posizione di esonero dalla dichiarazione dei redditi e di non essere  fiscalmente  a carico di altro contribuente, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito dell'iniziativa.
 |  |  |  | Art. 3. Adempimenti a carico del rivenditore
 1. Il rivenditore che intende aderire al Progetto compila il foglio elettronico riportato all'interno del sito dell'iniziativa, indicando gli  estremi  identificativi  del  proprio  esercizio commerciale, il relativo  indirizzo,  il  numero  di  partita  IVA,  gli  estremi  di iscrizione  alla  Camera  di  commercio,  manifestando la volonta' di accettare   le  condizioni  che  lo  riguardano  riportate  nel  sito medesimo.  Nel  caso  di  rivenditori  gia'  iscritti al progetto per l'anno  2004  e'  sufficiente l'eventuale aggiornamento dei dati gia' comunicati,  utilizzando  allo  scopo  l'apposito  foglio elettronico predisposto sullo stesso sito dell'iniziativa.
 2.  Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la  propria  responsabilita' l'identita' del beneficiano, accede alla propria  posizione  sul  sito  dell'iniziativa  e  compila l'apposito foglio  elettronico  inserendo  i  dati  relativi  all'operazione  e, specificatamente,  le  generalita'  dell'acquirente,  gli estremi del documento  di  identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto l'assenso  alla  vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie del  PC  oggetto  della transazione ed il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso.
 3.  L'operazione  di  cui al comma 2 e' automaticamente inibita nel caso  in  cui il beneficiario abbia gia' fruito dei benefici previsti da  analoghe  iniziative  del  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie,  nonche'  in  caso  di esaurimento dei fondi destinati al Progetto di cui all'art. 8, comma 1.
 4.  Nell'ipotesi  di beneficiari che rientrano nella fattispecie di cui  all'art.  1, comma 2, il rivenditore riceve l'autocertificazione di  esonero  dalla  dichiarazione  dei  redditi nonche' di non essere fiscalmente   a   carico  di  altro  contribuente,  sottoscritta  dal beneficiario medesimo ed inserisce le relative informazioni nel campo appositamente  predisposto  sul  foglio  elettronico  di prenotazione vendita presente sul sito dell'iniziativa, attendendo il riscontro in tempo   reale   per   l'assenso   alla   vendita   e  la  conseguente registrazione.
 5.  Il  rivenditore  e'  tenuto  a  conservare l'autocertificazione sottoscritta   dal  beneficiario  unitamente  ad  una  fotocopia  del documento  di  riconoscimento ed allo scontrino emesso per la vendita dei  PC,  per  ventiquattro  mesi a decorrere dalla data di emissione dello  scontrino.  Tale documentazione deve essere disponibile presso la  rivendita  e deve essere esibita a richiesta di verifica disposta da Dipartimento o effettuata dagli organi di polizia giudiziaria.
 Il mancato adempimento di quanto previsto nel presente articolo non consente  la corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.
 6.  A  fronte  di  ogni  operazione  effettuata  e' riconosciuto al rivenditore  un  rimborso  pari a 200,00 euro IVA inclusa, sulla base dell'elenco  mensile  degli acquisti di PC effettuati di cui all'art. 4,   comma 1,   lettera c).   Il   relativo  importo  e'  corrisposto mensilmente  al  rivenditore,  secondo le indicazioni da esso fornite all'atto  dell'adesione  al  Progetto,  mediante  bonifico  su  conto corrente  bancario  o  accreditamento su conto corrente postale i cui costi sono a carico dei rivenditori.
 |  |  |  | Art. 4. Attivita'  del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione
 1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalita' stabilite dal   presente  decreto,  il  Dipartimento  per  l'innovazione  e  le tecnologie  si  avvale, previa stipula di apposite convenzioni, della Societa' generale d'informatica S.p.a. - SOGEI per quanto concerne:
 a) la  predisposizione  della  banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale;
 b) il  riconoscimento  della  posizione  comprovante la tipologia dell'attivita' commerciale del rivenditore;
 c) la  predisposizione  dell'elenco  mensile degli acquisti di PC effettuati e dei relativi rimborsi da corrispondere ai rivenditori;
 d) il  supporto  al  Dipartimento per le attivita' di controllo e monitoraggio del Progetto;
 e) assistenza ai rivenditori che hanno aderito all'iniziativa per informazioni sintetiche sul Progetto.
 2.  Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie assicura, tramite  stipula  di  atto convenzionale con Poste Italiane S.p.a., i seguenti adempimenti:
 a) rimborso   ai   rivenditori  dei  crediti  maturati  ai  sensi dell'art. 3, comma 4;
 b) organizzazione  e  gestione  di  un centro di servizi (contact center)  al  fine  di soddisfare le esigenze di informazione da parte dei beneficiari.
 3.  Il  Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie provvede, inoltre:
 a) all'attivazione  di  un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;
 b) al controllo sistematico ed al monitoraggio dell'andamento del Progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.
 |  |  |  | Art. 5. Modalita' di erogazione dei contributi
 1.  Al  fine  di  consentire  al  Dipartimento  di corrispondere il rimborso ai rivenditori del contributo di 200,00 euro IVA inclusa per gli acquisti di PC di cui all'art. 1:
 a) la  SOGEI  predispone  l'elenco  delle  operazioni  effettuate mensilmente  dai  rivenditori  aderenti al Progetto e lo trasmette al Dipartimento;
 b) il  Dipartimento  trasferisce l'importo mensile di rimborsi da corrispondere ai rivenditori su un apposito conto corrente postale ed autorizza   Poste   italiane   S.p.a.  ad  effettuare  il  versamento dell'importo  spettante a ciascun rivenditore, secondo le indicazioni fornite da ciascuno secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 4.
 |  |  |  | Art. 6. Sanzioni   a  carico  dei  partecipanti  al  progetto  e  revoca  del contributo
 1.  Qualora  risulti  che  la concessione dei contributi erogati ai sensi  del  presente  decreto  e'  stata determinata da dichiarazioni mendaci   o  false  attestazioni  anche  documentali  effettuate  dal beneficiario  o  dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le  tecnologie,  previa  contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio,  interrompe  o  revoca  il  contributo,  e inibisce, altresi', la partecipazione al progetto.
 2.  La  revoca  dei  contributi  comporta  l'obbligo  di' riversare all'erario,   entro  i  termini  fissati  dal  provvedimento  stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di  operai  e  di  impiegati»,  oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.
 3.  Ove  l'obbligato  non  ottemperi  al versamento entro i termini fissati,  il  recupero  coattivo  dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione  al  ruolo,  ai  sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica  29 settembre  1973,  n.  602  e  del  decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
 |  |  |  | Art. 7. Disposizioni finanziarie
 1.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del presente decreto si provvede utilizzando i fondi destinati al progetto pari a 9,5 milioni di euro per:
 a) la corresponsione del contributo di 200,00 euro IVA inclusa di cui all'art. 1;
 b) lo   svolgimento  delle  attivita'  convenzionali  strumentali all'effettuazione del progetto di cui all'art. 4, commi 1 e 2;
 c) l'attivazione  di  un  piano  di comunicazione ed informazione finalizzato  ad  assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa, di cui all'art. 4, comma 3, lettera a).
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 7 marzo 2006
 Il Ministro: Stanca Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 396
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