Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 10 maggio 2006 |
Istituzione dell'universita' telematica internazionale non statale «Universitas Mercatorum». |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 con il quale e' stato approvato, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento recante norme sull'autonomia didattica degli atenei; Visti il decreto ministeriale 4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, con il quale sono state apportate modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370; Visto il piano di azione della commissione dell'Unione europea del 24 maggio 2000 e 28 marzo 2001 Piano d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»; Vista la risoluzione del Consiglio dei Ministri istruzione dell'Unione europea del 13 luglio 2001 sull'e-learning (2001/C 204/02), la quale, tra l'altro, incoraggia gli Stati membri a esprimere nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali; Vista la decisione n. 2318/2003/CE del 5 dicembre 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) nei sistemi di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning); Preso atto che la predetta proposta di decisione intende supportare, anche con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito dei settori prioritari di intervento, quello universitario; Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) ed in particolare l'art. 26, concernente le iniziative in materia di innovazione tecnologica; Considerato che il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono determinati i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»; Visto il decreto interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono stati definiti i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509; Visto il decreto interministeriale del 15 aprile 2005 con il quale sono state approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003; Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006; Vista la successiva nota di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottata in data 4 dicembre 2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti della programmazione universitaria e le indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non statali ivi comprese quelle di cui al predetto decreto interministeriale 17 aprile 2003; Vista l'istanza presentata in data 19 dicembre 2005 per la costituzione di una universita' telematica denominata «Universitas Mercatorum»; Preso atto che la predetta istanza e' stata integrata da successiva documentazione trasmessa in data 20 aprile 2006; Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 aprile 2006; Visto il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 133 del 1° marzo 2006; Rilevato che la programmazione dell'offerta formativa del suddetto Ateneo telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali, i criteri ed i parametri definiti dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, adottato ai sensi dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004; Decreta: Art. 1. 1. A decorrere dalla data del presente decreto e' istituita l'Universita' Telematica «Universitas Mercatorum». 2. L'Universita' e' autorizzata ad istituire ed attivare i seguenti corsi di laurea afferenti alla sottoindicata facolta': Facolta' di Economia Gestione di Impresa (classe 17) Management Risorse Umane (classe 17) 3. I corsi di laurea di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4 e 6 del decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati per il rilascio dei rispettivi titoli accademici al termine dei corsi stessi. |
| Art. 2. 1. Sono approvati lo Statuto ed il Regolamento didattico di Ateneo dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, allegati al presente decreto. |
| Art. 3. 1. Al termine del terzo anno di attivita' dell'Universita' telematica di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa. 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 maggio 2006 Il Ministro: Moratti |
| STATUTO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"
Art. 1 - Istituzione
Su iniziativa e con il sostegno della Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata", che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede ai relativi mezzi necessari per il funzionamento, e' istituita l'Universita' Telematica "Universitas Mercatorum". Il presente Statuto stabilisce l'ordinamento dell'Universita' Telematica, in armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente.
Art. 2 - Sede
L'Universita' Telematica ha sede legale in Roma. L'Universita' Telematica ha sede operativa centrale in Roma. L'Universita' Telematica, nell'ambito e per gli scopi istituzionali definiti nel presente Statuto, puo' costituire, in Italia ed all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli decentrati, filiali, succursali, agenzie o unita' locali comunque denominate, delegazioni, dipendenze e rappresentanze.
Art. 3 - Personalita' giuridica
L'Universita' Telematica ha personalita' giuridica propria. Essa ha natura di istituzione universitaria ai sensi e per gli effetti di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 4 - Scopi istituzionali
L'Universita' Telematica nasce con lo scopo di garantire a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione per tutto l'arco della vita, inteso come essenziale ed insostituibile strumento di realizzazione personale e sociale dell'uomo. Per il perseguimento di questo obiettivo l'Universita' Telematica utilizza le metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni di e-learning, con particolare attenzione alle esigenze degli adulti, dei lavoratori e delle persone diversamente abili. Ai fini del raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' Telematica cura la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di Corsi universitari e post-universitari a distanza, secondo i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio di cui all'art. 4 e al relativo allegato tecnico del D.M. 17 aprile 2003. L'Universita' Telematica rilascia i titoli accademici di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. L'Universita' Telematica puo' adottare iniziative volte alla formazione continua e permanente, con particolare riguardo per l'aggiornamento, lo sviluppo e la valorizzazione del personale occupato nelle piccole e medie imprese, anche attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento ed attivita' propedeutiche all'insegnamento ed all'esercizio delle professioni. Essa puo' attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale. L'Universita' Telematica promuove e favorisce la ricerca in ogni sua forma, fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo delle tecnologie applicate ai processi di insegnamento ed apprendimento in presenza e a distanza. L'Universita' puo' collaborare con Universita' italiane e straniere nonche' con Organismi nazionali ed internazionali per la definizione e la realizzazione di progetti di ricerca. Le attivita' di ricerca sono effettuate nell'ambito dei Dipartimenti, disciplinati da propri regolamenti. L'Universita' Telematica assicura in ogni caso la liberta' di ricerca e di insegnamento garantita dalla Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea. L'Universita' Telematica promuove e favorisce forme di partenariato, scambio e collaborazione con realta' nazionali ed internazionali pubbliche e/o private, per la realizzazione dei propri scopi ed un costante rapporto con le realta' socio-economiche nazionali ed internazionali. Essa cura altresi' la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali. Il personale docente, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti, quali componenti fondamentali dell'Universita', contribuiscono, nell'ambito delle rispettive funzioni e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
Art. 5 - Attivita' strumentali
L'Universita' Telematica realizza ogni attivita' strumentale al conseguimento delle proprie finalita' istituzionali. Essa, tra l'altro, puo': a) concludere accordi, intese o convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche stranieri; b) amministrare e gestire i beni e le dotazioni di cui abbia la disponibilita', nonche' le strutture che abbia in uso; c) accedere a fondi privati e pubblici, nazionali ed internazionali; d) concorrere allo sviluppo culturale, sociale, economico e produttivo del Paese, anche attivando forme di collaborazione con soggetti nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che promuovono attivita' culturali e di ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria; e) partecipare, per una migliore realizzazione delle proprie finalita' istituzionali e nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria. f) realizzare studi e ricerche, analisi ed elaborazioni di processi formativi e competenze professionali, soprattutto nell'ambito della formazione continua, ricerca e realizzazione di tirocini formativi, stages e/o forme di coinvolgimento delle imprese e del mondo associativo e imprenditoriale. Tali attivita' sono realizzate e corealizzate utilizzando prioritariamente le risorse, le capacita' e le competenze della Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata" o dei singoli membri della stessa.
Art. 6 - Autonomia e Risorse
Ai sensi dell'art. 33 Cost., l'Universita' Telematica e' dotata di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, conformemente alle leggi sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto. L'Universita' esercita tale autonomia in modo da garantire l'efficienza delle proprie attivita', la trasparenza e la pubblicita' delle procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica. Al mantenimento dell'Universita' Telematica sono destinate le tasse universitarie, i contributi ed i diritti versati dagli studenti nonche' tutti i beni ed i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
Art. 7 - Organi
Sono organi dell'Universita' Telematica: - il Consiglio di Amministrazione - il Presidente del Consiglio di Amministrazione - il Comitato Esecutivo, ove costituito - il Rettore - il Senato Accademico - le Facolta' - il Nucleo di valutazione - il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione e' composto da: - il Presidente della Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata"; - il Rettore; - sette membri designati dalla Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata". Nel Consiglio di Amministrazione siede, senza potere di voto, un esperto nelle materie della formazione a distanza e delle relative metodologie, nominato dalla Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata". Il Consiglio di Amministrazione puo' essere integrato da rappresentanti, in numero non superiore a due, di organismi pubblici e privati oppure istituzionali i quali si impegnino a versare, per almeno un triennio, un contributo per il funzionamento dell'Universita', nella misura determinata dal Consiglio stesso. Essi durano in carica per il periodo di erogazione del contributo. Il Consiglio di Amministrazione nomina, anche al proprio esterno, il Direttore generale, al quale e' rimessa la gestione amministrativa dell'Universita' Telematica in attuazione e nel rispetto delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio medesimo. La mancata designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro anni.
Art. 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione e' l'organo di indirizzo, di gestione e di governo dell'Universita' in materia amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale. Esso ha competenza in ordine ad ogni provvedimento impegnativo sul piano della spesa. Il Consiglio di Amministrazione: a) determina l'indirizzo generale di sviluppo dell'Universita' Telematica in funzione degli scopi istituzionali; b) approva il bilancio di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo; c) provvede alla destinazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi istituzionali; d) determina i fabbisogni di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e ne definisce i contingenti, deliberando anche sulle relative assunzioni; e) definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonche' alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca. L'Universita' Telematica recluta il personale docente e ricercatore secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge; f) delibera in merito all'apertura di nuove sedi secondo le normative vigenti; g) delibera, su proposta del Senato Accademico, in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, ed alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca; h) delibera, il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' secondo le normative vigenti. In particolare, delibera il Regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Universita', quello relativo ai compiti ed al funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti, nonche' quello per la disciplina dello stato giuridico e del trattamento economico del personale non docente; i) puo' nominare Comitati di progetto, sia a livello nazionale che a livello territoriale, definendone altresi' composizione, funzioni e modalita' operative tramite apposito regolamento; j) delibera, su proposta del Senato Accademico, il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento didattico di Ateneo secondo le normative vigenti; k) delibera, anche su proposta del Senato Accademico, in merito alla attuazione dei progetti di ricerca; l) delibera in merito ai contenuti del contratto con gli studenti relativo alla fruizione dei servizi erogati dall'Universita' Telematica, prevedendo altresi' le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale su richieste degli studenti e garantendo a questi, in ogni caso, il completamento del proprio ciclo formativo; m) approva contratti e convenzioni con altre Universita'; n) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni; o) delibera in ordine alle liti e nomina per le stesse procuratori e difensori; p) delibera eventuali transazioni; q) sentiti il Senato Accademico e il Comitato di progetto nazionale, se costituito, determina l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti; r) nomina il Rettore ed i Presidi di Facolta'; s) sentito il Senato Accademico, delibera le modifiche del presente Statuto; t) sentito il Senato Accademico, delibera l'istituzione delle Facolta' e dei Dipartimenti e approva, su proposta di questi, il rispettivo regolamento interno; u) nomina un proprio rappresentante nell'ambito del Senato accademico e dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, ove costituiti; v) nomina i membri del Nucleo di valutazione interno e ne approva il relativo Regolamento di funzionamento; w) esprime il proprio parere vincolante in merito ai contenuti della Carta dei servizi; x) delibera la costituzione del Comitato esecutivo, determinandone il numero dei componenti e le competenze allo stesso delegate; y) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; z) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi. Il Consiglio di Amministrazione svolge inoltre funzioni di raccordo tra istanze del mercato del lavoro, esigenze di sviluppo economico ed adeguamento dell'offerta formativa dell'Universita' Telematica, avvalendosi delle competenze dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, ove costituiti. A tale proposito il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro: a) delibera su proposta del Consiglio di Facolta', sentito il Senato Accademico e con il parere obbligatorio del Nucleo di valutazione, l'istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio, anche post-universitari, e dei relativi ordinamenti didattici; b) delibera, sentito il Senato Accademico, a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra offerta formativa, definendone i contenuti; c) nomina un Responsabile di progetto ed un Coordinatore scientifico per ciascuno dei Corsi di studio o dell'attivita' formativa istituita o attivata, definendone i rispettivi compiti. Il coordinatore scientifico e' nominato nell'ambito dei docenti componenti il Consiglio di Facolta' cui afferisce ciascun Corso di studio o prodotto formativo. Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie funzioni ad uno o piu' dei propri componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, ai regolamenti per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', al regolamento generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo, nonche' le relative modifiche sono sottoposte al controllo di legittimita' e di merito del Ministero ai sensi della normativa vigente e sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione e' convocato, anche, eventualmente, in videoconferenza, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione: a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie; b) ha la rappresentanza legale dell'Universita' anche in giudizio; c) convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione; d) presiede ed e' membro del Comitato esecutivo, se costituito; e) assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione puo' assumere personalmente, in caso di necessita' o di urgenza, ogni provvedimento compreso tra quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione o del Comitato esecutivo, se costituito. A questi ultimi spettano, in relazione alle rispettive competenze, nella prima seduta utile, l'approvazione o la ratifica delle determinazioni adottate.
Art. 11- Comitato Esecutivo
Il Consiglio di Amministrazione puo' costituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, formato da un numero massimo di cinque membri, che delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 12 - Rettore
Il Rettore dura in carica quattro anni ed e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra professori di prima fascia dell'Universita' o tra personalita' del mondo accademico e scientifico. Egli non puo' assumere la carica per piu' di due mandati consecutivi.
Art. 13 - Compiti del Rettore
Il Rettore esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di vigilanza in materia di didattica e di ricerca scientifica. Presiede il Senato Accademico. Il Rettore esercita le prerogative disciplinari sugli studenti. Riferisce annualmente al Consiglio di Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'. Il Rettore conferisce i titoli conseguiti nell'Universita' Telematica. Sentito il Senato Accademico, puo' stipulare convenzioni con Universita' italiane e straniere al fine del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso l'Universita' Telematica "Universitas Mercatorum". Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare al Rettore parte delle proprie prerogative. Il Rettore puo' designare tra i professori ordinari dell'Universita' un pro-Rettore chiamato a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
Art. 14 - Il Senato Accademico
Il Senato Accademico e' composto da: - il Rettore, che lo convoca e lo presiede; - i Presidi di Facolta'; - i Coordinatori scientifici dei Corsi di studio o delle altre attivita' formative istituite e attivate; - un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione. Nel Senato Accademico siedono, senza potere di voto, due membri nominati dalla Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata", di cui uno esperto nelle materie della formazione a distanza e delle relative metodologie ed uno esperto nelle materie del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.
Art. 15 - Funzioni del Senato Accademico
Il Senato Accademico indirizza, programma e coordina l'attivita' didattica e scientifica dell'Universita' Telematica. Esso, in particolare: a) formula e propone al Consiglio di Amministrazione il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente; b) definisce i contenuti dei Corsi di studio deliberati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto degli ordinamenti didattici vigenti anche in relazione alle Classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; c) valida e certifica il contenuto dei Corsi di studio di cui alla lettera precedente, nonche' il materiale didattico erogato ed i servizi offerti; d) delibera in merito alla assegnazione delle risorse finanziarie definite dal Consiglio di Amministrazione e destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita' Telematica; e) delibera in merito all'afferenza dei Corsi di studio e di ogni altra attivita' formativa alle Facolta'; f) sentito il parere dei Responsabili di progetto e dei Coordinatori scientifici competenti, formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina dei ricercatori, alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca, nonche' alla stipula di ogni altro atto necessario alla copertura degli insegnamenti attivati; g) approva il Manifesto generale degli studi; h) con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, adotta la Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica adottata ed i livelli di servizio offerti, oltreche' le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003; i) propone ai Comitati di progetto nazionale e territoriali, se costituiti, la effettuazione di specifiche indagini sul mercato del lavoro, sul tessuto economico-produttivo e sui loro fabbisogni, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo economico; j) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione delle Facolta' e dei Dipartimenti nonche' in merito al loro regolamento interno; k) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi di studio, anche post-universitari, nonche' dei relativi ordinamenti didattici; l) esprime il proprio parere al Consiglio di Amministrazione a proposito della predisposizione e realizzazione di ogni altra attivita' formativa offerta e dei relativi contenuti; m) esprime il proprio parere in merito alla sottoscrizione, da parte del Rettore, di convenzioni con Universita' italiane e straniere ai fini del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso l'Universita' Telematica; n) esprime parere in merito all'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio; o) propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione; p) sentito il parere del Responsabile di progetto e del Coordinatore scientifico, programma le attivita' didattiche dei Corsi di studio e delle altre attivita' formative.
Art. 16 - Facolta' e Consiglio di Facolta'
Alle Facolta', che hanno autonomia scientifica e didattica, nell'ambito del presente Statuto, sono demandati il coordinamento e la organizzazione dell'attivita' didattica, per il conseguimento dei titoli accademici e scientifici, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. Nell'ambito di ciascuna Facolta' e' costituito il relativo Consiglio, che e' formato da tutti i titolari di un incarico di insegnamento relativo ad un Corso di studi o di altra attivita' formativa afferente alla Facolta' medesima. Sono membri del Consiglio di Facolta', nella sua composizione allargata, anche i Responsabili di progetto indicati dal Consiglio di Amministrazione per ciascun Corso di studi o altra attivita' formativa afferente alla Facolta'.
Art. 17 - Preside di Facolta'
Il Preside e' organo della Facolta'. Il Preside e' nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i docenti di prima fascia titolari degli insegnamenti relativi ai Corsi di studio o alle altre attivita' formative afferenti alla Facolta'. Il Preside dura in carica quattro anni e puo' essere rinominato. Il Preside promuove e coordina l'attivita' della Facolta', sovraintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle sue delibere. In particolare, il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno. Il Preside e' membro del Senato Accademico.
Art. 18 - Funzioni del Consiglio di Facolta'
Il Consiglio di Facolta' gestisce l'attivita' didattica e scientifica. Esso, in particolare: A) nella sua composizione ristretta ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e dei ricercatori: a) formula proposte sulla copertura degli insegnamenti vacanti e sulla designazione dei professori a contratto; b) formula proposte sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste di nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori; c) formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati. B) nella sua composizione allargata ad ogni altra componente, compreso il Responsabile di progetto nominato dal Consiglio di Amministrazione: d) coordina le attivita' dei Corsi di studio e delle altre attivita' formative; e) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione dei Corsi di studio e delle altre attivita' formative; f) programma ed organizza le attivita' didattiche in conformita' alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, approvando il Manifesto degli studi di Facolta' ed il Calendario didattico; g) formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio. All'interno della Facolta' possono essere costituiti organismi di coordinamento con competenza limitata ai singoli Corsi di studio o altre attivita' formative istituite o attivate.
Art. 19 - Corpo docente e Ricercatori
Gli insegnamenti nei corsi di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo sono impartiti da professori universitari di prima e seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati sulla base delle vigenti disposizioni, mediante la stipula di appositi contratti di diritto privato. I contratti di cui al comma precedente sono rinnovabili, configurano rapporti di lavoro autonomo libero professionale e non attribuiscono alcun diritto in ordine all'accesso nei ruoli universitari. Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali. I professori trasferiti dalle Universita' statali e non statali entrano in ruolo con l'anzianita' maturata alla data del trasferimento quali professori di ruolo presso le medesime Universita' statali e non statali. Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo in altre Universita', liberi docenti o studiosi dotati di comprovata ed adeguata qualificazione scientifica o tecnica. Contratti di insegnamento, di diritto privato, rinnovabili e che non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli dell'Universita', possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana. I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso e le relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato al grado di qualificazione ed al livello di impegno richiesto. I docenti di ruolo e i professori a contratto svolgono le attivita' di insegnamento e di accertamento coordinate nell'ambito delle strutture didattiche al fine di perseguire gli obiettivi formativi prefissati. L'attivita' di ricerca e' compito primario di ogni docente e ricercatore dell'Universita'. L'Universita', al fine di consentire l'acquisizione di nuove conoscenze, fondamento dell'insegnamento universitario, fornisce a ciascun docente e ricercatore gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca di base ed applicata.
Art. 20 - Personale tecnico-amministrativo
L'organizzazione del personale tecnico-amministrativo nel suo complesso e' determinata dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche alla nomina dei dirigenti. Il rapporto di lavoro del personale tecnico-amministrativo e' disciplinato da apposito regolamento e dai contratti di lavoro applicabili.
Art. 21 - Nucleo di valutazione
L'Universita' Telematica procede alla sistematica valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative con criteri di efficacia ed efficienza, al fine di assicurare il costante miglioramento dei propri livelli qualitativi e di ottimizzare le risorse disponibili. L'Universita' Telematica adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa nonche' delle attivita' didattiche e di ricerca. Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione. Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti. L'Universita' assicura al Nucleo di Valutazione Interno l'autonomia operativa, nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed e' composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia. I compiti ed il funzionamento del Collegio sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con regolamento.
Art. 23 - Direttore generale
Il Direttore generale dell'Universita', nominato ai sensi dell'art. 8, e' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, e viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale. Il relativo contratto definira' diritti e doveri del Direttore generale e il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
Art. 24 - Studenti, ammissione, attivita' di orientamento e tutorato, diritto allo studio, contratto con lo studente e Carta dei servizi
Il Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facolta', puo' determinare le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati. L'Universita' promuove e realizza iniziative e servizi per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti ed il loro inserimento nel mondo del lavoro, anche avvalendosi di strutture esterne comunque riconducibili all'Universita' e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo puo' integrare le proprie strutture funzionali anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni. L'Universita', al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un contratto nel quale sono fissati i servizi didattici ed amministrativi, le modalita' di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi, le modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale e la garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo. La Carta dei Servizi ha la finalita' di informare lo studente sull'offerta formativa dell'Universita'. In particolare la Carta comprende tutte le informazioni relative: a) ai diritti e doveri degli studenti; b) alle attivita' didattiche; c) alle modalita' di accesso e di erogazione dei servizi; d) alle soluzioni tecniche fornite.
Art. 25 - Cessazione di attivita'
Qualora l'Universita' Telematica dovesse cessare, per qualsiasi motivo, la sua attivita', ogni sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal Consiglio di Amministrazione alla Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata".
Art. 26 - Norme transitorie e finali
In sede di prima applicazione del presente Statuto e per un periodo non superiore a 36 mesi, le funzioni del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Comitato di progetto nazionale, se costituito, sono svolte da un Comitato tecnico organizzatore costituito dal Presidente della Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata" e da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Societa' Consortile stessa. Il Comitato tecnico organizzatore assumera' le deliberazioni necessarie per il funzionamento dell'Universita' e per la nomina degli organi statutari, anche in via progressiva, e cessera' dalle sue funzioni all'atto di insediamento di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.
Art. 27 - Entrata in vigore
Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003. Il presente Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"
Titolo I Titoli e corsi di studio
Art. 1- Autonomia didattica
1. Il presente regolamento didattico di Ateneo definisce e disciplina, a norma dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e dell'art. 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento degli studi nei corsi di studio istituiti dall'Universita' Telematica "Universitas Mercatorum". In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto, esso detta altresi' le norme generali valide per l'intero Ateneo riguardanti le materie di cui alla normativa citata nonche' le norme generali riguardanti l'organizzazione didattica e le procedure amministrative correlate. 2. L'istituzione di un nuovo corso di studio e il relativo ordinamento didattico sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
Art. 2 - Titoli di studio
1. L'Universita' Telematica "Universitas Mercatorum" rilascia titoli di studio ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo sono: la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, i master di primo e secondo livello. 2. I titoli di studio conseguiti presso l'Ateneo al termine di corsi di studio appartenenti alla medesima classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ed hanno il valore legale identico a quello dei titoli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 3. I requisiti di ammissione ai corsi di studio, la loro durata ed il conseguimento dei titoli di studio sono disciplinati dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici. 4. L'Universita' Telematica puo' rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni. 5. L'organizzazione didattica dei corsi di studio, al termine dei quali sono rilasciati i titoli di studio, valorizza al massimo le potenzialita' delle tecnologie informatiche ed in particolare la multimedialita', l'interattivita' con i materiali didattici, l'interattivita' umana, l'adattivita', l'interoperabilita' dei sottosistemi. 6. I corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico e il monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso il tracciamento del percorso e attraverso momenti di valutazione e autovalutazione. 7. Il diploma dei corsi di studio indica la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea. Titolo II Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio
Art. 3 - Corsi di laurea
1. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea, occorre il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri requisiti formativi e culturali per l'accesso possono essere richiesti dagli ordinamenti dei corsi di studio. 3. Per conseguire la laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di laurea e' triennale. 4. All'atto dell'istituzione di un corso di laurea, il relativo regolamento didattico stabilisce quali crediti acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi di studio attivati presso l'Ateneo, nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Universita'.
Art. 4 - Corsi di laurea specialistica
1. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato, per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere in possesso della laurea ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri requisiti curriculari, indicativi di un'adeguata preparazione personale, possono essere richiesti dagli ordinamenti didattici per l'accesso ai corsi di laurea specialistica. 3. Deroghe al disposto di cui al precedente comma sono ammesse esclusivamente in relazione a corsi di studio regolati da normative dell'Unione Europea che non prevedano, per essi, titoli universitari di primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici. 4. Salvo le eccezioni previste dal comma 3, per conseguire la laurea specialistica lo studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti con il conseguimento del titolo di laurea e/o riconosciuti validi per il relativo corso di laurea specialistica. La durata normale del corso di laurea specialistica e' di due anni dopo la laurea.
Art. 5 - Corsi di specializzazione
1. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali ed e' istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea. 2. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre il possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri specifici requisiti di ammissione, nonche' gli eventuali crediti formativi universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito e ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti didattici. 3. Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente deve avere acquisito un numero di crediti compreso fra 300 e 360, comprensivi di quelli gia' acquisiti e riconosciuti validi per l'ammissione al corso, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge o da direttive dell'Unione Europea.
Art. 6 - Corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso Universita', enti pubblici o soggetti privati, attivita' di ricerca di alta qualificazione. 2. L'istituzione da parte dell'Ateneo di corsi di dottorato di ricerca, l'approvazione delle relative modalita' di svolgimento e l'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dalla legge. 3. I dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo possono essere istituiti anche in consorzio con altre Universita' italiane ed estere e mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. 4. L'ammissione ad un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso di una delle Lauree specialistiche comprese nell'elenco delle classi definito dal regolamento didattico del dottorato stesso, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle disposizioni vigenti. 5. L'accesso ai corsi di dottorato, i cui regolamenti prevedono sempre un numero programmato di partecipanti, e' subordinato al superamento di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai regolamenti stessi. 6. Vengono determinati annualmente, con decreto rettorale, il numero di laureati da ammettere a ciascun corso, il numero di dottorandi esonerati dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonche' l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, delle borse da assegnare. 7. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi bilaterali o multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale, corsi di dottorato congiunti o corsi di dottorato internazionale. In tale caso, le modalita' di ammissione al corso e di conseguimento del titolo di dottore di ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti didattici in base a quanto previsto dagli accordi stessi. 8. La denominazione dei corsi di dottorato di ricerca e la loro organizzazione didattica, comprensiva dell'eventuale articolazione in curricula, sono determinati dal regolamento didattico relativo. La durata normale dei corsi non e' inferiore a tre anni. 9. L'Ateneo puo' prevedere, in base ai regolamenti didattici, l'affidamento ai dottorandi di ricerca di una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, che non deve compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Le delibere in proposito sono assunte dalle Facolta', sentito il Collegio dei docenti del dottorato. La collaborazione didattica dei dottorandi resta comunque facoltativa e non da' diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Ateneo.
Art. 7 - Master universitari
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, l'Ateneo puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari. 2. I master universitari possono essere di primo e di secondo livello. Per accedere ai master di primo livello e' necessario aver conseguito la laurea. Per accedere ai master di secondo livello e' necessario aver conseguito la laurea specialistica. 3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisiti almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. 4. La durata minima dei corsi di master universitario e' di un anno. 5. L'offerta didattica dei corsi di master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a necessita' formative coerenti con le reali istanze del tessuto economico e produttivo. A tale scopo, l'impostazione dei regolamenti didattici relativi deve essere ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro. 6. L'Ateneo puo' istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, corsi di master interuniversitari, di primo e di secondo livello. 7. I corsi di master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati.
Art. 8 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono richiedere allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale, definendo le conoscenze richieste per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per i corsi di laurea, tale verifica puo' avvenire anche a conclusione di attivita' formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti culturali, determinati dai regolamenti, costituisce debito formativo. 2. Per l'ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, i relativi ordinamenti didattici devono indicare per i singoli ambiti e/ o per i singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi' indicato potra' avvenire da parte dello studente o con l'iscrizione a corsi singoli attivati presso l'Ateneo o presso altre Universita' italiane e con il superamento dei relativi esami, da soddisfare prima dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del nuovo corso di Studio. L'iscrizione ai corsi di studio deve comunque avvenire in tempo utile per la partecipazione ai corsi.
Art. 9 - Studenti in corso
1. Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso sono definiti "in corso". Per studenti "fuori corso" si intendono quelli che, avendo completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi. 2. Lo studente che non abbia conseguito almeno 20 crediti al primo anno del corso di laurea, 50 al secondo e 90 al terzo si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente. Lo studente che non abbia conseguito almeno 20 crediti al primo anno e 50 al secondo anno di laurea specialistica, si iscrive come ripetente nell'anno corrispondente.
Art. 10 - Trasferimenti, passaggi di corso e di Facolta', ammissione a prove singole
1. Le domande di trasferimento presso l'Ateneo di studenti provenienti da altra Universita' e le domande di passaggio da un corso di studio all'altro sono subordinate ad approvazione da parte del Consiglio di Facolta', che valuta l'eventuale riconoscimento, totale o parziale, della carriera di studio fino a quel momento seguita, con la convalida di esami sostenuti e crediti acquisiti, l'indicazione dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere. 2. Il riconoscimento da parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso altre Universita' italiane o estere puo' essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni. 3. I regolamenti didattici dei singoli corsi possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una domanda di trasferimento ad una prova di ammissione. 4. I cittadini italiani, anche se gia' in possesso di titolo di laurea o di laurea specialistica, e gli studenti iscritti a corsi di studio presso Universita' estere possono iscriversi, dietro il pagamento di contributi dovuti, a singoli corsi di insegnamento attivati presso i corsi di studio, di ogni livello, presenti in Ateneo, nonche' essere autorizzati a sostenere le relative prove d'esame e ad averne regolare attestazione, utilizzabile per scopi professionali o concorsuali. Titolo III Strutture, ordinamenti e regolamenti didattici
Art. 11 - Le Facolta'
1. Le Facolta' costituiscono le strutture didattiche primarie dell'Ateneo. Ad esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo. 2. Alle Facolta', nella composizione prevista dallo Statuto, compete primariamente l'organizzazione dell'attivita' didattica, tenuto conto delle esigenze degli studenti e dell'equa ripartizione dell'impegno didattico dei docenti. Essa assicura il coordinamento degli obiettivi formativi relativi a tutte le attivita' didattiche attivate. 3. L'elenco delle Facolta' istituite e' allegato al presente regolamento e ne costituisce parte integrante. 4. Sono organi della Facolta' il Preside ed il Consiglio di Facolta'. 5. Presso le Facolta' sono istituite Commissioni didattiche paritetiche con i compiti previsti dal DM 270/04
Art. 12 - Regolamento di Facolta'
1. Ciascuna Facolta' predispone il proprio regolamento interno. Il regolamento e' emanato con decreto rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facolta'. 2. Il regolamento di Facolta' disciplina modalita', procedure e termini entro i quali il Consiglio di Facolta' assume le proprie deliberazioni, segnatamente in ordine: a) al calendario didattico ed all'eventuale articolazione dell'anno accademico in cicli didattici; b) alla distribuzione temporale dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, in relazione ai corsi di studio ed agli impegni didattici assunti da ciascuno; c) alla predisposizione del Manifesto annuale degli studi di Facolta'; d) alla redazione dei regolamenti dei corsi di studio attivati; e) alla definizione ed alla assegnazione dei carichi didattici; f) alle proposte di sperimentazione didattica; g) ai criteri e ai requisiti minimi dei "cultori della materia"
Art. 13 - Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio
1. L'Ateneo istituisce, attiva o disattiva i corsi di studio con autonome deliberazioni, nel rispetto delle disposizioni vigenti e dello Statuto. 2. L'istituzione, l'attivazione o la disattivazione di corsi di studio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle Facolta', sentito il Senato Accademico e con il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione. La proposta e la modifica degli ordinamenti didattici devono inoltre essere approvate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale. 3. Nel caso di disattivazioni di corsi di studio, l'Ateneo assicura la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli studi e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di Facolta' la determinazione delle relative modalita', comprensiva anche della possibilita' di optare per il passaggio ad altri corsi di studio attivati, con il riconoscimento dei crediti fino a quel momento acquisiti, secondo le modalita' previste dal successivo art. 20.
Art. 14 - Ordinamenti didattici
1. L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea e di laurea specialistica, redatto nel rispetto delle disposizioni vigenti e dello Statuto, determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi e professionalizzanti dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza; b) le modalita' di svolgimento; c) la definizione dei profili culturali e professionali, con gli ambiti occupazionali previsti, anche attraverso la consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni; d) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula, comprese quelle integrative; e) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa; f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. 2. L'ordinamento didattico di ciascun corso e' emanato con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facolta' e parere vincolante del Senato Accademico, previa approvazione del Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca secondo le normative e le procedure vigenti. 3. L'Ateneo assicura la costante revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio, anche avvalendosi dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, se costituiti. 4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio attivati dall'Ateneo sono allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 15 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica
1. L'Ateneo disciplina, tramite apposito regolamento, l'organizzazione didattica dei corsi di studio ed i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo. Segnatamente, ciascun regolamento determina: a) l'elenco degli insegnamenti, con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita' di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) la definizione dei profili culturali e professionali, con gli ambiti occupazionali previsti, anche attraverso la consultazione degli Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello locale, del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni; d) i curricula offerti, le conoscenze necessarie per la proficua frequenza dei corsi di studio previsti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; e) i criteri di valutazione dei piani di studio individuali; f) la tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di valutazione degli studenti; le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza in rete; g) le modalita' di progettazione, produzione ed erogazione dei supporti didattici multimediali e dei servizi formativi on line; h) i tempi e le modalita' di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti, in analogia al percorso universitario tradizionale, garantendo la tutela dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa; i) le modalita' secondo cui si svolge la prova conclusiva dei corsi di studi; j) il contenuto del certificato di cui all'art. 30; k) i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti in altri corsi di studio ovvero Universita', anche straniere; l) le tipologie e le modalita' del tutorato a distanza. 2. Il regolamento didattico di ciascun corso assicura la piu' elevata flessibilita' di fruizione dei corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali, sia la diluizione di tali crediti su un arco temporale pluriennale. 3. Il regolamento e' emanato con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facolta' e parere del Senato Accademico.
Art. 16 - Regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di master universitario
I regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di master Universitario sono emanati con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facolta' e parere del Senato Accademico. Titolo IV Organizzazione dell'attivita' didattica
Art. 17 - Articolazione dell'attivita' didattica
1. L'attivita' didattica comprende lezioni, esercitazioni, attivita' di laboratorio ed ogni forma di sperimentazione scientifica nelle forme stabilite delle disposizioni vigenti, anche regolamentari, nel rispetto della liberta' di insegnamento. 2. I regolamenti didattici possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei relativi crediti formativi universitari. Gli stessi regolamenti possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento, ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. 3. Un corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli. In tal caso la prova di verifica sara' unica e dovra' accertare il profitto degli studenti per ciascun modulo previsto. 4. I corsi di insegnamento, di qualsiasi tipologia e durata, potranno essere monodisciplinari o integrati - relativi a piu' cattedre - ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di piu' docenti e/o ricercatori, secondo le disposizioni dei regolamenti didattici. 5. Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o piu' insegnamenti siano mutuati da altra Facolta', previo accordo tra le strutture stesse. 6. I docenti e i ricercatori hanno il diritto-dovere alla titolarita' di un corso nell'ambito del settore scientifico disciplinare di appartenenza. Gli stessi possono essere annualmente incaricati, per affidamento o per supplenza retribuita, della titolarita' di altri insegnamenti.
Art. 18 - Modalita' di erogazione dell'attivita' didattica in rete
1. Le modalita' di erogazione dell'attivita' didattica in rete, relativamente a ciascun modulo del corso di studio, sono concepite ed organizzate in modo da assicurare il raggiungimento del risultato formativo. Esse, in particolare, sono orientate a garantire: a) l'utilizzo della connessione in rete per la fruizione dei materiali didattici e lo sviluppo di attivita' formativa basata sull'interattivita' con i docenti, i tutor e gli altri studenti, anche al fine di creare contesti collettivi di apprendimento; b) un elevato grado di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico; c) l'utilizzo di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente organizzati, adattabili alle caratteristiche ed alle esigenze degli utenti finali, anche al fine di favorire la creazione di percorsi formativi personalizzati; d) il costante monitoraggio del livello di apprendimento, sia attraverso il tracciamento del percorso che attraverso momenti di valutazione ed autovalutazione; e) l'integrazione tra i diversi media al fine di favorire una migliore comprensione dei contenuti; f) l'interattivita' con i materiali, al fine di favorire percorsi di studio personalizzabili e di ottimizzare l'apprendimento.
Art. 19 - Corsi di studio annuali e semestrali
1. Salvi i casi espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici, i corsi di insegnamenti annuali prevedono una durata minima di 60 ore per le attivita' didattiche. Per i corsi semestrali la durata minima e' pari a 30 ore. 2. L'articolazione e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Facolta'. 3. I Consigli di Facolta' provvedono, di norma entro il 30 aprile di ciascun anno, ad indicare al Consiglio di Amministrazione gli insegnamenti da tenersi per supplenza o per affidamento nell'anno accademico successivo.
Art. 20 - Crediti formativi
1. Il credito formativo universitario e' l'unita' di misura del lavoro richiesto allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario. 2. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore di lezione online, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminari e altre attivita' formative richieste dagli ordinamenti didattici, oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero per realizzare le attivita' formative non direttamente subordinate alla didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.). 3. La quantita' di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari e' fissata in 60 crediti. 4. I regolamenti didattici dei corsi di studio stabiliscono i crediti corrispondenti all'interno di ogni tipologia di attivita' formativa contemplata dalla classe corrispondente nel rispetto dell'ordinamento didattico del corso di studio, tenendo presenti le quantificazioni del numero minimo di crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attivita'. 5. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attivita' formative di tipo individuale e' determinata, per ciascuna attivita' formativa, nel regolamento didattico del corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle classi. 6. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta'. 7. I regolamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, al fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi. Le forme di verifica periodica possono essere diversificate tra studenti impegnati a tempo pieno negli studi e studenti contestualmente impegnati nello svolgimento di altre attivita' lavorative. 8. I Consigli di Facolta' possono prevedere il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in percorsi formativi non istituzionali, nei quali abbia acquisito competenze ed abilita' professionali certificate. La Facolta' puo' altresi' prevedere i criteri di riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente in attivita' formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia partecipato.
Art. 21 - Verifiche di profitto e prove finali
1. I regolamenti didattici stabiliscono la tipologia delle prove di verifica che certificano il superamento del corso da parte dello studente e l'acquisizione dei crediti assegnati. Tali prove si svolgono con modalita' frontale e possono consistere in esami (orali o elaborati) o nel superamento di altre prove di verifica (prove orali o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.), atte a valutare il conseguimento degli obiettivi formativi previsti per ciascun insegnamento. 2. La valutazione e' svolta presso le sedi dell'Universita'. 3. Il voto finale e' espresso in trentesimi. La Commissione puo', all'unanimita', concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo utile al superamento della prova e' di diciotto trentesimi. 4. La valutazione del profitto, in occasione degli esami, puo' tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. 5. Le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione. 6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali e' di norma il titolare del corso di insegnamento, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo componente della Commissione deve essere almeno un "cultore della materia", nominato secondo quanto indicato nell'art. 12 comma 2. 7. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticita' e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli Studi.
Art. 22 - Esame finale per il conferimento del titolo di studio
1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale. Il regolamento didattico di Facolta' disciplina le modalita' della prova, comprensiva in ogni caso della discussione, dinanzi ad un'apposita commissione, di un elaborato scritto, redatto dal candidato sotto la guida di un relatore, nonche' le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del corso di studio, dei tempi e delle modalita' di acquisizione dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento giudicato rilevante. 2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il numero di crediti universitari previsto dall'ordinamento didattico, nel rispetto della classe di appartenenza. 3. Lo svolgimento delle prove finali e' pubblico. 4. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Preside di Facolta' e sono costituite da almeno cinque componenti. Almeno un componente della commissione deve essere un professore di prima fascia. Il numero minimo complessivo di docenti strutturati deve essere almeno pari a quattro. 5. La votazione della prova finale e' espressa in centodecimi. La Commissione, all'unanimita', puo' concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi. 6. Il Calendario delle prove finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi particolari, espressamente previsti dal regolamento di Facolta'.
Art. 23 - Attivita' didattica integrativa
L'Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, puo' promuovere attivita' integrative e di sostegno, tra le quali: a) attivita' didattiche propedeutiche all'ammissione ai corsi di laurea, anche in collaborazione con istituti di formazione secondaria superiore; b) attivita' di sostegno finalizzate al recupero del debito formativo; c) attivita' integrative ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici. L'Ateneo, anche in collaborazione con enti pubblici o privati, puo' altresi' istituire i seguenti corsi: a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici; c) corsi di formazione professionale per laureati; d) corsi di formazione permanente; e) corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale.
Art. 24 - Manifesti degli studi e piani di studio
1. L'Ateneo pubblica ogni anno, entro il 30 giugno, il Manifesto generale degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti di Facolta'. Il Manifesto degli studi e' deliberato dal Senato Accademico. I Manifesti di Facolta' sono deliberati dal Consiglio di Facolta'. 2. I Manifesti di Facolta' sono pubblici. Vengono pubblicati nella guida dello Studente di ogni Facolta', accessibile sul sito dell'Ateneo da ogni studente iscritto. 3. Il Manifesto generale degli studi illustra, tra l'altro, i corsi di studio attivati e le relative classi, i programmi degli insegnamenti attivati, il calendario delle attivita' didattiche, le modalita' di accesso ai corsi e di fruizione del processo formativo. 4. I piani di studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti dai Consigli di Facolta'. 5. L'approvazione dei piani di studio individuali difformi rispetto al piano di studi consigliato e' rimessa al Consiglio di Facolta', sulla base dei criteri indicati dal regolamento didattico del corso di studio. 6. I regolamenti di Facolta' definiscono termini e condizioni di presentazione dei piani di studio individuali.
Art. 25 - Calendario didattico
1. Il Calendario didattico viene approvato dal Consiglio di Facolta'. 2. Il Consiglio di Facolta' puo' deliberare l'articolazione dell'anno accademico in periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.), nonche' la non sovrapposizione tra i periodi riservati alle lezioni e quelli assegnati agli esami di profitto ed alle prove di verifica. 3. Il Consiglio di Facolta' delibera numero e articolazione delle sessioni di esame, compresa l'eventuale programmazione di appelli straordinari.
Art. 26 - Promozione dell'offerta didattica
1. L'Ateneo cura la migliore diffusione dell'informazione sulla propria offerta didattica e definisce periodicamente le forme e gli strumenti che consentono la promozione e la diffusione della conoscenza relativa all'offerta didattica stessa e alle metodologie formative. 2. I contenuti ed i termini di tutte le attivita' didattiche di Ateneo, compresi il calendario didattico e il calendario degli esami di profitto e degli esami finali, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo.
Art. 27 - Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori
1. I professori ed i ricercatori, nel rispetto delle normative previste dal loro stato giuridico, adempiono ai propri obblighi didattici assicurando lo svolgimento regolare dei corsi di studio. 2. I professori ed i ricercatori devono garantire un congruo numero di ore dedicato al ricevimento on-line degli studenti, distribuito in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio dello stesso. I professori ed i ricercatori di ruolo sono tenuti a svolgere i propri compiti didattici in qualsivoglia tipologia di corso di studio, compresi i corsi di dottorato di ricerca e la formazione continua, nel rispetto dei limiti minimi posti dalla legge in riferimento al regime di impegno a tempo pieno ovvero definito. 3. I Consigli di Facolta' provvedono all'attribuzione dei compiti didattici, articolati secondo il calendario didattico nel corso dell'anno, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato. 4. Ciascun professore e ricercatore provvede alla compilazione del registro telematico delle attivita' didattiche. Il registro deve essere consegnato al Preside entro 15 giorni dalla conclusione dell'anno accademico. 5. I professori ed i ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma tecnologica per la formazione a distanza secondo le metodologie didattiche definite.
Art. 28 - Orientamento
1. L'Ateneo provvede, con apposito regolamento, ad organizzare on-line le attivita' di orientamento e tutorato previste. 2. Le attivita' on-line di orientamento e tutorato sono organizzate nel contesto della programmazione didattica. 3. Le Facolta' diffondono informazioni sui percorsi formativi interni, sul funzionamento dei servizi e sui benefici per gli studenti.
Art. 29 - Tutorato
1. Il tutor e' un esperto dotato di specifiche competenze inerenti alla gestione della didattica on-line. Egli guida ed offre supporto allo studente o al gruppo di studenti impegnati in un corso a distanza, assicurando la migliore e piu' proficua comprensione dei contenuti formativi. Svolge attivita' di coordinamento e raccordo tra le istanze degli studenti ed i docenti. I requisiti di ingresso dei tutor sono i seguenti: - Laurea in discipline coerenti con la materia oggetto di tutoraggio e/o nell'ambito di erogazione di attivita' formative a distanza - Esperienza documentata di studio e ricerca almeno biennale nelle materie di indagine - Esperienza documentata con Universita' (assegni di ricerca, borse di tutorato e simili) - Saranno considerati titoli preferenziali la collaborazione strutturata con enti di ricerca e Universita' nonche' il numero di eventuali pubblicazioni all'attivo 2. Il tutor svolge inoltre supporto tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e nella verifica periodica dell'avanzamento del gruppo al fine di eliminare eventuali criticita' o profili problematici attraverso l'adozione di adeguati correttivi. Il monitoraggio e la verifica si realizzano attraverso forme di valutazione o autovalutazione.
Art. 30 - Certificazioni
1. L'Ateneo, in conformita' a quanto previsto nell'art. 11, c. 8, DM 270/04, rilascia, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati nei Paesi Europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. 2. L'Ateneo rilascia altresi' certificazioni relative alla carriera, anche parziale dello studente, con l'attestazione degli esami sostenuti con esito positivo e dei crediti ad essi corrispondenti. 3. L'Ateneo rilascia certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera dello studente previa verifica della regolarita' del pagamento delle tasse e dei contributi universitari. Titolo V Diritti e doveri degli studenti
Art. 31 - Carta dei servizi
1. La Carta dei servizi illustra l'attivita' didattica e formativa proposta ed i servizi offerti dall'Ateneo. Essa definisce inoltre: a) gli standard tecnologici e gli schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici utilizzati per descrivere i materiali didattici in line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento; b) i tempi e le modalita' di archiviazione dei tracciamenti a scopo certificativo e/o di verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti; c) le modalita' di identificazione e verifica; d) le modalita' di tutoraggio. 2. La Carta dei servizi e' resa disponibile on-line prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento.
Art. 32 - Contratto con gli studenti
1. L'iscrizione dello studente ai corsi di studio dell'Ateneo implica la stipula di un contratto di servizio con lo studente medesimo. A seguito del perfezionamento del contratto di servizio, lo studente accetta il contenuto della Carta dei servizi, che ne costituisce parte integrante. Il recesso dell'Ateneo dal contratto di servizio non puo' comunque pregiudicare il diritto dello studente di completare il proprio ciclo formativo.
Art. 33 - La certificazione del materiale didattico
1. Ai sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, il Senato Accademico provvede, con cadenza annuale, alla valutazione dell'efficacia e dell'efficienza del materiale didattico e degli strumenti posti in essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente.
Art. 34 - Tutela della privacy
1. Secondo quanto previsto dalle lettera d) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive modifiche, l'Universita' Telematica garantisce la tutela dei dati personali anche ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 35 - Segreteria didattica
1. L'Ateneo istituisce una segreteria didattica, il cui funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Facolta'. 2. Alla segreteria didattica e' affidata la raccolta delle iscrizioni e del versamento delle tasse, la tenuta dei registri d'esame di laurea e di profitto, il rilascio delle certificazioni e, piu' in generale, ogni atto inerente la gestione amministrativa del rapporto corrente con gli iscritti ai corsi. 3. La segreteria e' responsabile della tutela dei dati personali degli studenti ed adotta tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.
Art. 36 - Studente a tempo pieno
1. Lo studente a tempo pieno si impegna a sostenere per ogni annualita' il numero di esami previsto dall'ordinamento didattico del corso al quale e' iscritto. 2. La qualifica di studente a tempo pieno e' mantenuta negli anni successivi dagli studenti che siano in regola con gli esami, le procedure di iscrizione ed il pagamento delle tasse. 3. Lo studente che non rinnovi l'iscrizione puo' accedere nuovamente al medesimo corso di studio per l'anno successivo all'ultimo frequentato, purche' regolarizzi la propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici.
Art. 37 - Studente a tempo parziale
1. Lo studente puo' chiedere, per motivate esigenze personali, di essere iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale. 2. I regolamenti didattici di ogni corso di studio prevedono una diversa organizzazione del piano di studio relativamente allo studente a tempo parziale, introducendo deroghe al numero minimi di crediti da acquisire rispetto allo studente a tempo pieno. 3. Lo stato di studente a tempo parziale va annotato sul libretto personale a cura della segreteria. 4. Lo studente puo' chiedere la modifica della sua condizione da studente a tempo parziale a studente a tempo pieno, a condizione che abbia regolarizzato la propria posizione rispetto alle attivita' didattiche previste per gli studenti a tempo pieno.
Art. 38 - Immatricolazioni e iscrizioni
1. I tempi e le modalita' di immatricolazione e di iscrizione agli anni successivi di qualsiasi corso di studio sono indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, la documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto generale degli studi, nonche' negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo. 2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso ai corsi di studio vengono deliberate dal Consiglio di Facolta' e sono comunicate agli studenti. 3. Lo studente non puo' iscriversi contemporaneamente a due corsi di studio. La contemporaneita', comunque rilevata, comporta la decadenza dello studente dal corso di studio cui si e' iscritto successivamente alla prima iscrizione. Titoli VI Norme finali
Art. 39 - Modifiche del regolamento didattico di Ateneo
1. Le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico e approvate del Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca. 2. Le modifiche di cui al comma precedente hanno validita' dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione. 3. Il presente Regolamento sara' complessivamente adeguato al DM 270/04, successivamente all'emanazione dei nuovi Decreti delle Classi di Laurea
Art. 40 - Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni legislative in vigore.
telematica Universitas Mercatorum 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale GESTIONE D'IMPRESA Scheda informativa
Universita' |telematica Universitas Mercatorum --------------------------------------------------------------------- |17 - Classe delle lauree in scienze |dell'economia e della gestione Classe |aziendale --------------------------------------------------------------------- Nome del corso |Gestione d'impresa --------------------------------------------------------------------- Modalita' di svolgimento |in teledidattica --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso|Economia --------------------------------------------------------------------- Sede del corso |Roma (RM)
Obiettivi formativi specifici Il corso GI intende conferire, nel rispetto di quanto previsto dagli obiettivi formativi della classe di Laurea cui afferisce, una preparazione di base tale da consentire una interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda mediante lo studio delle discipline aziendali declinate sia per aree funzionali, sia per classi di aziende dei vari settori con una caratterizzazione particolare sul mondo delle PMI. I contenuti didattici riguardano le discipline di scenario economico, giuridico, manageriale e produttivo e prevedono una focalizzazione sulla disciplina degli acquisti e degli strumenti per pianificarli e gestirli. In particolare, i laureati del corso coltiveranno competenze di base sulle tecniche di governo dell'azienda e approfondiranno peculiarmente le dinamiche degli acquisti e degli approvvigionamenti in una logica di competizione allargata facendo ricorso alle metodologie ed alle tecniche di gestione integrata della realta' aziendale. Caratteristiche della prova finale Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di due lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La prova finale consiste nella presentazione di una tesi scritta da discutere in seduta pubblica davanti ad una Commissione di docenti che esprima la valutazione complessiva in centodecimi, eventualmente anche con lode. Ambiti occupazionali previsti per i laureati Coerentemente con gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea in GI, il campo elettivo di inserimento professionale dei laureati e' rappresentato dall'azienda di Piccole o Medie dimensioni. In particolare, il laureato in GI, alla luce di un ventaglio di competenze piuttosto ampio potra' operare nelle singole funzioni aziendali con una consapevolezza generale del Sistema Azienda. Il corso Gestione d'impresa, formera' studenti destinati ad occupare prevalentemente posizioni operative e manageriali nell'ambito della funzione logistica, con una vocazione particolare verso il marketing di acquisto e la gestione della distribuzione. I contenuti didattici riguardano le discipline di scenario economico, giuridico e produttivo e prevedono una focalizzazione sulla disciplina degli acquisti e degli strumenti per pianificarli e gestirli. Gli ambiti professionali per i laureati in GI sono pertanto quelli del management della produzione, della gestione e organizzazione, dell'assistenza e l'ambito tecnico-commerciale. In particolare i principali sbocchi occupazionali possono essere cosi' individuati: - imprese manifatturiere - imprese di servizi e pubblica amministrazione per approvvigionamento e gestione dei materiali, organizzazione aziendale e della produzione - organizzazione e automazione dei sistemi produttivi - logistica, 'project management' e controllo di gestione - analisi di settori industriali - valutazione degli investimenti - marketing industriale. Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' delle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di Facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi di Studio, sara' regolato dal Consiglio di Facolta' indicando l'anno di iscrizione e i dediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dall'Ordinamento Didattico. E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
===================================================================== Attivita' formative di base |CFU|Settori scientifico disciplinari ===================================================================== | |SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE | |SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE Aziendale |12 |DELLE IMPRESE --------------------------------------------------------------------- | |SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA | |SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA Economico |12 |SECS-P/06: ECONOMIA APPLICATA --------------------------------------------------------------------- | |IUS/01: DIRITTO PRIVATO Giuridico | 8 |IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE --------------------------------------------------------------------- | |SECS-S/01 STATISTICA | |SECS-S/06 METODI MATEMATICI | |DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE Statistico-matematico | 8 |ATTUARIALI E FINANZIARIE --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' formative di | | base |40 |
telematica Universitas Mercatorum 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della geatione aziendale GESTIONE D'IMPRESA
===================================================================== Attivita' caratterizzanti |CFU|Settori scientifico disciplinari ===================================================================== | |SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE | |SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE Aziendale |32 |DELLE IMPRESE --------------------------------------------------------------------- | |IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE | |IUS/07: DIRITTO DEL LAVORO Giuridico |12 |IUS/12: DIRITTO TRIBUTARIO --------------------------------------------------------------------- | |SECS-S/01: STATISTICA Statistico-matematico |12 |SECS-S/03: STATISTICA ECONOMICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' caratterizzanti|56 |
===================================================================== Attivita' affini o integrative |CFU|Settori scientifico disciplinari ===================================================================== | |INF/01: INFORMATICA | |IUS/10: DIRITTO AMMINISTRATIVO | |SECS-S/02: STATISTICA PER LA Cultura scientifica, tecnologica| |RICERCA SPERIMENTALE E e giuridica |16 |TECNOLOGICA --------------------------------------------------------------------- Discipline economiche | 4 |SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA --------------------------------------------------------------------- | |SECS-P/09: FINANZA AZIENDALE | |SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE Discipline economico-gestionali |16 |AZIENDALE --------------------------------------------------------------------- | |SPS/09: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI Formazione interdisciplinare | 8 |ECONOMICI E DEL LAVORO --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' affini o | | integrative |44 |
telematica Universitas Mercatorum 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale. GESTIONE D'IMPRESA
===================================================================== Altre attivita formative |CFU|Tipologie ===================================================================== A scelta dello studente |12 | --------------------------------------------------------------------- Per la prova finale e per la | | conoscenza della lingua | |Prova finale della lingua straniera | 4 |straniera --------------------------------------------------------------------- | 6 |Lingua straniera --------------------------------------------------------------------- Altre (art.10, comma 1, lettera | | f) | 4 |Ulteriori conoscenze liguistiche --------------------------------------------------------------------- | |Abilita' informatiche e | 4 |relazionali --------------------------------------------------------------------- |10 |Tirocini --------------------------------------------------------------------- | 0 |Altro --------------------------------------------------------------------- Totale Altre attivita' formative|40 | --------------------------------------------------------------------- Totale generale crediti |180|
telematica Universitas Mercatorum 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale MANAGEMENT RISORSE UMANE Scheda informativa
Universita' |telematica Universitas Mercatorum --------------------------------------------------------------------- |17 - Classe delle lauree in |scienze dell'economia e della Classe |gestione aziendale --------------------------------------------------------------------- Nome del corso |MANAGEMENT RISORSE UMANE --------------------------------------------------------------------- Modalita' di svolgimento in | teledidattica | --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso |ECONOMIA --------------------------------------------------------------------- Sede del corso |ROMA (RM)
Obiettivi formativi specifici Il corso - partendo dal presupposto che tra gli indici di competitivita' delle imprese la competenza e la professionalita' delle risorse umane riveste un ruolo strategico - si pone quale obiettivo la formazione di soggetti che siano in grado di gestire al meglio il personale di aziende medio - grandi. Questo sia nella prima fase di recruiting e inserimento del personale, ma soprattutto nella fase successiva di gestione e crescita professionale, anche in relazione ad imprese con forte spinta all'internazionalizzazione (e quindi a sedi distaccale all'estero) od alla gestione in gruppi di imprese. Coerentemente con quanto previsto dalla Classe 17, dunque, il Corso intende trasferire agli studenti conoscenze di metodiche di analisi e di interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda per focalizzarsi su aspetti amministrativi e giuridici al fine di giungere ad una formazione multisciplinare che consenta al laureato in management delle risorse umane di gestire tout court le problematiche relative al personale in azienda. Caratteristiche della prova finale Per conseguire la laurea, lo studente deve aver acquisito 180 crediti, attraverso il superamento degli esami di profitto, le attivita' a scelta dello studente e le altre attivita' formative, quali tirocini formativi o esperienze lavorative. La prova finale consiste nella preparazione e nella discussione di un elaborato, preparato con l'ausilio di uno o piu' docenti, avente oggetto l'approfondimento, anche tramite una ricerca empirica, di problematiche affrontate nel percorso formativo triennale. La prova finale potra' avvalersi di un tirocinio presso enti ed aziende pubblici e privali. Ambiti occupazionali previsti per i laureati Il corso di laurea, per i suoi contenuti sia lavoristici che aziendalistici, si presta agevolmente a formare futuri liberi professionisti, che possono acquisire in questo percorso tutte le conoscenze necessarie per prepararsi al praticantato da consulente del lavoro, o per affiancare lo studio on line alla pratica in studio. La valorizzazione delle esperienze professionali, inclusa nelle altre attivita' formative, potra' certamente rispondere alle esigenze di praticanti o professionisti. Le aree professionali di riferimento rientrano nell'ambito elettivo della Gestione amministrative contabile delle Risorse Umane, delle Relazioni Industriali, della Formazione professionale, della Tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della previdenza sociale e della Consulenza organizzativa alle imprese (organizzazione del lavoro), anche nell'utilizzazione degli incentivi all'occupazione, formazione e innovazione legata alla organizzazione del lavoro. Conoscenze richieste per l'accesso (art. 6 D.M. 509/99) L'iscrizione al Corso di Laurea e' regolata in conformita' delle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari. Le modalita' delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di orientamento, compresi i criteri da adottare per definire i relativi debiti di credito, sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di Facolta'. Sono in ogni caso richieste: - una conoscenza di base della lingua inglese; - una conoscenza di base degli strumenti informatici. E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
===================================================================== Attivita' formative di base |CFU|Settori scientifico disciplinari ===================================================================== | |SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE | |SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE Aziendale |12 |DELLE IMPRESE --------------------------------------------------------------------- | |SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA | |SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA | |SECS-P/04: STORIA DEL PENSIERO | |ECONOMICO Economico |14 |SECS-P/12: STORIA ECONOMICA --------------------------------------------------------------------- | |IUS/01: DIRITTO PRIVATO IUS/04: Giuridico | 8 |DIRITTO COMMERCIALE --------------------------------------------------------------------- Statistico-matematico | 6 |SECS-S/01: STATISTICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' formative di | | base |40 |
===================================================================== Attivita' caratterizzanti |CFU|Settori scientifico disciplinari ===================================================================== | |SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE | |SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE Aziendale |32 |DELLE IMPRESE --------------------------------------------------------------------- | |IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE | |IUS/07: DIRITTO DEL LAVORO Giuridico |16 |IUS/12: DIRITTO TRIBUTARIO --------------------------------------------------------------------- | |SECS-S/01: STATISTICA SECS-S/03: Statistico-matematico | 8 |STATISTICA ECONOMICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' caratterizzanti|56 |
===================================================================== Attivita' affini o integrative |CFU|Settori scientifico disciplinari ===================================================================== | |INF/01: INFORMATICA IUS/10: Cultura scientifica, tecnologica| |DIRITTO AMMINISTRATIVO e giuridica |16 |SECS-S/05: STATISTICA SOCIALE --------------------------------------------------------------------- Discipline economiche | 4 |SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA --------------------------------------------------------------------- | |SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE Discipline economico-gestionali | 8 |AZIENDALE --------------------------------------------------------------------- | |M-PSI/06: PSICOLOGIA DEL | |LAVORO E DELLE | |ORGANIZZAZIONI | |SPS/09: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI Formazione interdisciplinare |16 |ECONOMICI E DEL LAVORO --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' affini o | | integrative |44 |
===================================================================== Altre attivita' formative |CFU|Tipologie ===================================================================== A scelta dello studente |12 | --------------------------------------------------------------------- Per la prova finale e per la | | conoscenza della lingua | | straniera | 4 |Prova finale --------------------------------------------------------------------- | 6 |Lingua straniera --------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, comma 1, lettera| |Ulteriori conoscenze f) | 4 |linguistiche --------------------------------------------------------------------- | |Abilita' informatiche e | 4 |relazionali --------------------------------------------------------------------- |10 |Tirocini --------------------------------------------------------------------- | 0 |Altro --------------------------------------------------------------------- Totale Altre attivita' formative|40 | --------------------------------------------------------------------- Totale generale crediti |180| |
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