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| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |  | DECRETO 10 maggio 2006 |  | Istituzione  dell'universita'  telematica  internazionale non statale «Universitas Mercatorum». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
 Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
 Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
 Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
 Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
 Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
 Visto  il  decreto  ministeriale  3 novembre  1999, n. 509 con il quale  e'  stato  approvato,  ai  sensi dell'art. 17, comma 95, della legge   15 maggio   1997,   n.  127,  il  regolamento  recante  norme sull'autonomia didattica degli atenei;
 Visti  il  decreto  ministeriale  4 agosto 2000 con il quale sono state determinate le classi delle lauree universitarie;
 Visto  il  decreto  ministeriale  22 ottobre 2004, n. 270, con il quale  sono  state  apportate  modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del   Ministro   dell'universita'   e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509;
 Vista la legge 19 ottobre 1999 n. 370;
 Visto  il  piano  di azione della commissione dell'Unione europea del  24 maggio  2000  e  28 marzo  2001  Piano  d'azione e-learning - Pensare all'istruzione di domani»;
 Vista  la  risoluzione  del  Consiglio  dei  Ministri  istruzione dell'Unione   europea  del  13 luglio  2001  sull'e-learning  (2001/C 204/02),  la  quale,  tra  l'altro,  incoraggia  gli  Stati  membri a esprimere  nuovi metodi e approcci di apprendimento e a promuovere la mobilita' virtuale e progetti di campus transnazionali virtuali;
 Vista  la  decisione  n.  2318/2003/CE  del  5 dicembre  2003 del Parlamento europeo e del Consiglio recante l'adozione di un programma pluriennale (2004-2006) per l'effettiva integrazione delle tecnologie dell'informazione   e   delle  comunicazioni  (TIC)  nei  sistemi  di istruzione e formazione in Europa (programma e-learning);
 Preso   atto  che  la  predetta  proposta  di  decisione  intende supportare,  anche  con specifiche risorse, le iniziative degli Stati membri dell'Unione europea nel settore della formazione a distanza e, nell'ambito    dei   settori   prioritari   di   intervento,   quello universitario;
 Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2003)  ed  in  particolare  l'art.  26,  concernente  le iniziative in materia di innovazione tecnologica;
 Considerato  che  il comma 5 del predetto art. 26, stabilisce che «con  decreto  del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca,  adottato di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie,   sono   determinati   i   criteri   e  le  procedure  di accreditamento  dei corsi universitari a distanza e delle istituzioni universitarie  abilitate a rilasciare titoli accademici, ai sensi del regolamento  di  cui al decreto del Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, al termine dei corsi stessi, senza oneri a carico del bilancio dello Stato»;
 Visto  il  decreto  interministeriale 17 aprile 2003 con il quale sono  stati  definiti  i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi  di studio a distanza delle universita' statali e non statali e delle  istituzioni  universitarie  abilitate  a  rilasciare  i titoli accademici di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
 Visto  il  decreto  interministeriale  del  15 aprile 2005 con il quale  sono  state  approvate modifiche al predetto decreto 17 aprile 2003;
 Visto  il  decreto ministeriale 3 settembre 2003 con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, sono stati determinati gli obiettivi relativi alla programmazione del sistema universitario per il triennio 2004-2006;
 Vista    la   successiva   nota   di   indirizzo   del   Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca, adottata in data 4 dicembre  2003, prot. n. 1643 con la quale sono stati individuati i contenuti   della   programmazione  universitaria  e  le  indicazioni operative anche con riferimento alla istituzione di nuove universita' non   statali   ivi  comprese  quelle  di  cui  al  predetto  decreto interministeriale 17 aprile 2003;
 Vista  l'istanza  presentata  in  data  19 dicembre  2005  per la costituzione  di  una  universita' telematica denominata «Universitas Mercatorum»;
 Preso  atto  che  la  predetta  istanza  e'  stata  integrata  da successiva documentazione trasmessa in data 20 aprile 2006;
 Visto  il  parere  reso  dal  Consiglio  universitario  nazionale nell'adunanza del 6 aprile 2006;
 Visto  il parere reso dal Comitato per la valutazione del sistema universitario comunicato con nota prot. 133 del 1° marzo 2006;
 Rilevato   che   la  programmazione  dell'offerta  formativa  del suddetto  Ateneo  telematico rispetta, in termini di requisiti minimi strutturali,   i   criteri   ed  i  parametri  definiti  dal  decreto ministeriale  27 gennaio  2005,  adottato  ai  sensi  dell'art. 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  A  decorrere  dalla  data  del  presente decreto e' istituita l'Universita' Telematica «Universitas Mercatorum».
 2.  L'Universita'  e'  autorizzata  ad  istituire  ed  attivare i seguenti corsi di laurea afferenti alla sottoindicata facolta':
 Facolta' di Economia
 Gestione di Impresa (classe 17)
 Management Risorse Umane (classe 17)
 3.  I  corsi  di  laurea  di cui al comma 2, per i fini di cui agli articoli 4  e  6  del  decreto interministeriale 17 aprile 2003, sono accreditati  per  il  rilascio  dei  rispettivi  titoli accademici al termine dei corsi stessi.
 |  |  |  | Art. 2. 1.  Sono  approvati  lo  Statuto  ed  il Regolamento didattico di Ateneo  dell'Universita'  telematica  di  cui all'art. 1, allegati al presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. 1.  Al  termine  del  terzo  anno  di  attivita' dell'Universita' telematica   di   cui  all'art.  1,  il  Comitato  nazionale  per  la valutazione  del  sistema universitario provvedera' ad effettuare una valutazione  dei  risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del nucleo di valutazione interno dell'Universita' stessa.
 2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della Giustizia per  la  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana.
 Roma, 10 maggio 2006
 Il Ministro: Moratti
 |  |  |  | STATUTO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA "UNIVERSITAS MERCATORUM"
 
 Art. 1 - Istituzione
 
 Su   iniziativa  e  con  il  sostegno  della  Societa'  Consortile "Universitas   Mercatorum   Societa'   Consortile  a  Responsabilita' Limitata",  che ne assicura il perseguimento dei fini istituzionali e provvede  ai  relativi  mezzi  necessari  per  il  funzionamento,  e' istituita l'Universita' Telematica "Universitas Mercatorum".
 Il  presente  Statuto  stabilisce  l'ordinamento  dell'Universita' Telematica, in armonia con i principi costituzionali ed in attuazione della legislazione vigente.
 
 Art. 2 - Sede
 
 L'Universita' Telematica ha sede legale in Roma.
 L'Universita' Telematica ha sede operativa centrale in Roma.
 L'Universita'    Telematica,   nell'ambito   e   per   gli   scopi istituzionali  definiti  nel  presente  Statuto,  puo' costituire, in Italia ed all'estero, proprie sedi operative, sedi secondarie, sedi e poli   decentrati,  filiali,  succursali,  agenzie  o  unita'  locali comunque denominate, delegazioni, dipendenze e rappresentanze.
 
 Art. 3 - Personalita' giuridica
 
 L'Universita'  Telematica  ha personalita' giuridica propria. Essa ha  natura di istituzione universitaria ai sensi e per gli effetti di cui  al  decreto  interministeriale  17  aprile 2003 e della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 
 Art. 4 - Scopi istituzionali
 
 L'Universita'  Telematica  nasce con lo scopo di garantire a tutti il  diritto  all'istruzione  e alla formazione per tutto l'arco della vita,   inteso   come   essenziale  ed  insostituibile  strumento  di realizzazione personale e sociale dell'uomo.
 Per  il perseguimento di questo obiettivo l'Universita' Telematica utilizza  le  metodologie della formazione a distanza con particolare riguardo  alle applicazioni di e-learning, con particolare attenzione alle   esigenze   degli   adulti,  dei  lavoratori  e  delle  persone diversamente abili.
 Ai  fini del raggiungimento delle proprie finalita', l'Universita' Telematica cura la progettazione, l'organizzazione e la realizzazione di  Corsi  universitari  e  post-universitari  a  distanza, secondo i criteri e i requisiti per l'accreditamento dei corsi di studio di cui all'art. 4 e al relativo allegato tecnico del D.M. 17 aprile 2003.
 L'Universita'  Telematica  rilascia  i  titoli  accademici  di cui all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.
 L'Universita'  Telematica  puo'  adottare  iniziative  volte  alla formazione  continua  e  permanente,  con  particolare  riguardo  per l'aggiornamento,  lo  sviluppo  e  la  valorizzazione  del  personale occupato  nelle  piccole  e medie imprese, anche attraverso scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento ed attivita' propedeutiche all'insegnamento   ed  all'esercizio  delle  professioni.  Essa  puo' attivare iniziative editoriali, anche di tipo multimediale.
 L'Universita'  Telematica  promuove e favorisce la ricerca in ogni sua  forma,  fornendo il proprio apporto soprattutto a sostegno dello sviluppo  delle  tecnologie  applicate ai processi di insegnamento ed apprendimento   in   presenza   e   a  distanza.  L'Universita'  puo' collaborare   con   Universita'  italiane  e  straniere  nonche'  con Organismi  nazionali  ed  internazionali  per  la  definizione  e  la realizzazione di progetti di ricerca.
 Le   attivita'   di   ricerca   sono  effettuate  nell'ambito  dei Dipartimenti, disciplinati da propri regolamenti.
 L'Universita'  Telematica  assicura  in  ogni  caso la liberta' di ricerca  e di insegnamento garantita dalla Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.
 L'Universita'   Telematica   promuove   e   favorisce   forme   di partenariato,  scambio  e  collaborazione  con  realta'  nazionali ed internazionali pubbliche e/o private, per la realizzazione dei propri scopi  ed  un  costante  rapporto  con  le  realta'  socio-economiche nazionali ed internazionali.
 Essa  cura  altresi'  la  formazione e l'aggiornamento del proprio personale e puo' attivare iniziative editoriali.
 Il  personale  docente,  il personale tecnico-amministrativo e gli studenti,    quali    componenti    fondamentali    dell'Universita', contribuiscono,    nell'ambito    delle    rispettive    funzioni   e responsabilita', al raggiungimento dei fini istituzionali.
 
 Art. 5 - Attivita' strumentali
 
 L'Universita'  Telematica  realizza  ogni attivita' strumentale al conseguimento   delle  proprie  finalita'  istituzionali.  Essa,  tra l'altro, puo':
 a) concludere accordi, intese o convenzioni con soggetti pubblici e privati, anche stranieri;
 b)  amministrare  e gestire i beni e le dotazioni di cui abbia la disponibilita', nonche' le strutture che abbia in uso;
 c)   accedere   a   fondi   privati   e  pubblici,  nazionali  ed internazionali;
 d)  concorrere  allo  sviluppo  culturale,  sociale,  economico e produttivo  del  Paese,  anche  attivando forme di collaborazione con soggetti  nazionali, stranieri ed internazionali, pubblici e privati, che  promuovono  attivita'  culturali  e  di  ricerca, in particolare sostenendo programmi europei di cooperazione interuniversitaria;
 e)  partecipare,  per  una  migliore  realizzazione delle proprie finalita'  istituzionali  e  nei limiti delle stesse, a consorzi e ad altre  forme associative di diritto privato, ivi comprese le societa' di capitali, anche mediante partecipazione finanziaria.
 f)  realizzare  studi  e  ricerche,  analisi  ed  elaborazioni di processi    formativi   e   competenze   professionali,   soprattutto nell'ambito  della  formazione  continua,  ricerca e realizzazione di tirocini  formativi, stages e/o forme di coinvolgimento delle imprese e  del  mondo  associativo  e  imprenditoriale.  Tali  attivita' sono realizzate e corealizzate utilizzando prioritariamente le risorse, le capacita'  e  le  competenze  della  Societa' Consortile "Universitas Mercatorum  Societa'  Consortile  a  Responsabilita'  Limitata" o dei singoli membri della stessa.
 
 Art. 6 - Autonomia e Risorse
 
 Ai sensi dell'art. 33 Cost., l'Universita' Telematica e' dotata di autonomia   didattica,  scientifica,  organizzativa,  amministrativa, finanziaria  e  contabile,  conformemente alle leggi sull'ordinamento universitario e nei limiti del presente Statuto.
 L'Universita'   esercita  tale  autonomia  in  modo  da  garantire l'efficienza delle proprie attivita', la trasparenza e la pubblicita' delle  procedure e delle decisioni. A tal fine istituisce appropriati strumenti di controllo e di verifica.
 Al  mantenimento  dell'Universita'  Telematica  sono  destinate le tasse universitarie, i contributi ed i diritti versati dagli studenti nonche'  tutti  i  beni  ed  i fondi che ad essa saranno conferiti, a qualunque titolo.
 
 Art. 7 - Organi
 
 Sono organi dell'Universita' Telematica:
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Comitato Esecutivo, ove costituito
 - il Rettore
 - il Senato Accademico
 - le Facolta'
 - il Nucleo di valutazione
 - il Collegio dei Revisori dei Conti
 
 Art. 8 - Il Consiglio di Amministrazione
 
 Il Consiglio di Amministrazione e' composto da:
 - il Presidente della Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata";
 - il Rettore;
 - sette  membri  designati  dalla Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata".
 Nel  Consiglio  di Amministrazione siede, senza potere di voto, un esperto  nelle  materie  della formazione a distanza e delle relative metodologie,   nominato   dalla   Societa'   Consortile  "Universitas Mercatorum Societa' Consortile a Responsabilita' Limitata".
 Il   Consiglio   di   Amministrazione  puo'  essere  integrato  da rappresentanti,  in numero non superiore a due, di organismi pubblici e  privati  oppure  istituzionali i quali si impegnino a versare, per almeno    un   triennio,   un   contributo   per   il   funzionamento dell'Universita', nella misura determinata dal Consiglio stesso. Essi durano in carica per il periodo di erogazione del contributo.
 Il  Consiglio di Amministrazione nomina, anche al proprio esterno, il Direttore generale, al quale e' rimessa la gestione amministrativa dell'Universita'  Telematica  in  attuazione  e  nel  rispetto  delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio medesimo.
 La  mancata  designazione di una o piu' rappresentanze non inficia la validita' di costituzione del Consiglio.
 I  componenti  del  Consiglio  di Amministrazione durano in carica quattro anni.
 
 Art. 9 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione
 
 Il  Consiglio  di  Amministrazione  e'  l'organo  di indirizzo, di gestione  e  di  governo  dell'Universita' in materia amministrativa, finanziaria  ed  economico-patrimoniale. Esso ha competenza in ordine ad ogni provvedimento impegnativo sul piano della spesa.
 Il Consiglio di Amministrazione:
 a)  determina  l'indirizzo  generale di sviluppo dell'Universita' Telematica in funzione degli scopi istituzionali;
 b)  approva  il  bilancio  di previsione, le sue variazioni ed il conto consuntivo;
 c)   provvede   alla   destinazione   delle  risorse  finanziarie necessarie alla realizzazione degli scopi istituzionali;
 d) determina i fabbisogni di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario  e  ne  definisce  i  contingenti, deliberando anche sulle relative assunzioni;
 e) definisce le risorse finanziarie necessarie alla copertura dei posti dei professori di ruolo e dei ricercatori, nonche' alla stipula dei  contratti di insegnamento e di ricerca. L'Universita' Telematica recluta il personale docente e ricercatore secondo le modalita' e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge;
 f)  delibera  in  merito  all'apertura  di  nuove sedi secondo le normative vigenti;
 g)  delibera,  su  proposta del Senato Accademico, in merito alle chiamate  dei  professori  di  ruolo, alla nomina dei ricercatori, ed alla stipula dei contratti di insegnamento e di ricerca;
 h)  delibera,  il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la   contabilita'  secondo  le  normative  vigenti.  In  particolare, delibera   il   Regolamento   per   il   funzionamento   dei  servizi amministrativi  e  contabili  dell'Universita',  quello  relativo  ai compiti  ed  al  funzionamento  del  Collegio dei Revisori dei Conti, nonche'  quello  per  la  disciplina  dello  stato  giuridico  e  del trattamento economico del personale non docente;
 i)  puo'  nominare  Comitati di progetto, sia a livello nazionale che   a  livello  territoriale,  definendone  altresi'  composizione, funzioni e modalita' operative tramite apposito regolamento;
 j)  delibera,  su  proposta del Senato Accademico, il Regolamento generale  di  Ateneo ed il Regolamento didattico di Ateneo secondo le normative vigenti;
 k)  delibera,  anche su proposta del Senato Accademico, in merito alla attuazione dei progetti di ricerca;
 l) delibera in merito ai contenuti del contratto con gli studenti relativo   alla   fruizione   dei  servizi  erogati  dall'Universita' Telematica,  prevedendo  altresi'  le  modalita'  di  risoluzione del rapporto  contrattuale  su  richieste  degli  studenti e garantendo a questi, in ogni caso, il completamento del proprio ciclo formativo;
 m) approva contratti e convenzioni con altre Universita';
 n) delibera sull'accettazione di contributi, lasciti e donazioni;
 o)   delibera  in  ordine  alle  liti  e  nomina  per  le  stesse procuratori e difensori;
 p) delibera eventuali transazioni;
 q)  sentiti  il  Senato  Accademico  e  il  Comitato  di progetto nazionale,  se  costituito,  determina  l'ammontare delle tasse e dei contributi degli studenti;
 r) nomina il Rettore ed i Presidi di Facolta';
 s)  sentito  il  Senato  Accademico,  delibera  le  modifiche del presente Statuto;
 t)  sentito  il  Senato  Accademico, delibera l'istituzione delle Facolta'  e  dei  Dipartimenti  e  approva, su proposta di questi, il rispettivo regolamento interno;
 u)  nomina  un  proprio  rappresentante  nell'ambito  del  Senato accademico  e  dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, ove costituiti;
 v) nomina i membri del Nucleo di valutazione interno e ne approva il relativo Regolamento di funzionamento;
 w)  esprime  il  proprio parere vincolante in merito ai contenuti della Carta dei servizi;
 x)    delibera    la   costituzione   del   Comitato   esecutivo, determinandone  il  numero dei componenti e le competenze allo stesso delegate;
 y) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti;
 z) delibera su ogni altro argomento di interesse dell'Universita' che non sia demandato ad altri organi.
 Il   Consiglio  di  Amministrazione  svolge  inoltre  funzioni  di raccordo  tra  istanze  del  mercato del lavoro, esigenze di sviluppo economico  ed  adeguamento  dell'offerta  formativa  dell'Universita' Telematica,  avvalendosi  delle  competenze  dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, ove costituiti.
 A tale proposito il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:
 a)  delibera  su  proposta  del Consiglio di Facolta', sentito il Senato  Accademico  e  con  il  parere  obbligatorio  del  Nucleo  di valutazione,  l'istituzione,  attivazione,  modifica e disattivazione dei   Corsi  di  studio,  anche  post-universitari,  e  dei  relativi ordinamenti didattici;
 b)  delibera,  sentito  il  Senato  Accademico, a proposito della predisposizione  e  realizzazione  di  ogni  altra offerta formativa, definendone i contenuti;
 c)   nomina  un  Responsabile  di  progetto  ed  un  Coordinatore scientifico  per  ciascuno  dei  Corsi  di  studio  o  dell'attivita' formativa  istituita o attivata, definendone i rispettivi compiti. Il coordinatore   scientifico   e'   nominato  nell'ambito  dei  docenti componenti  il  Consiglio  di Facolta' cui afferisce ciascun Corso di studio o prodotto formativo.
 Il  Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie funzioni ad uno o piu' dei propri componenti.
 Le  deliberazioni  del  Consiglio  sono  assunte a maggioranza dei presenti.  Le  deliberazioni  relative  alle modifiche statutarie, ai regolamenti  per  l'amministrazione, la finanza e la contabilita', al regolamento  generale di Ateneo e al regolamento didattico di Ateneo, nonche'  le  relative  modifiche  sono  sottoposte  al  controllo  di legittimita'  e  di  merito  del  Ministero  ai sensi della normativa vigente  e  sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti. In  caso  di  parita' di voti prevale il voto espresso dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 Il    Consiglio    di   Amministrazione   e'   convocato,   anche, eventualmente, in videoconferenza, almeno due volte all'anno, ed ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessita', ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 
 Art. 10 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
 
 Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  e' eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
 a) provvede a garantire l'adempimento delle finalita' statutarie;
 b)   ha   la  rappresentanza  legale  dell'Universita'  anche  in giudizio;
 c)   convoca   e   presiede   le   adunanze   del   Consiglio  di Amministrazione;
 d) presiede ed e' membro del Comitato esecutivo, se costituito;
 e)  assicura l'esecuzione delle deliberazioni e dei provvedimenti del  Consiglio di Amministrazione, salva la competenza del Rettore in materia di didattica e di ricerca scientifica.
 Il  Presidente  del  Consiglio  di  Amministrazione  puo' assumere personalmente, in caso di necessita' o di urgenza, ogni provvedimento compreso  tra quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione o del  Comitato  esecutivo, se costituito. A questi ultimi spettano, in relazione  alle  rispettive  competenze,  nella  prima  seduta utile, l'approvazione o la ratifica delle determinazioni adottate.
 
 Art. 11- Comitato Esecutivo
 
 Il Consiglio di Amministrazione puo' costituire al proprio interno un Comitato Esecutivo, formato da un numero massimo di cinque membri, che  delibera  in  base  ai  poteri ad esso delegati dal Consiglio di Amministrazione.
 
 Art. 12 - Rettore
 
 Il  Rettore  dura  in  carica  quattro  anni  ed  e'  nominato dal Consiglio   di   Amministrazione   tra  professori  di  prima  fascia dell'Universita'   o   tra   personalita'   del  mondo  accademico  e scientifico.
 Egli  non  puo'  assumere  la  carica  per  piu'  di  due  mandati consecutivi.
 
 Art. 13 - Compiti del Rettore
 
 Il  Rettore  esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione  e  di  vigilanza  in  materia  di  didattica e di ricerca scientifica.
 Presiede il Senato Accademico.
 Il Rettore esercita le prerogative disciplinari sugli studenti.
 Riferisce    annualmente    al    Consiglio   di   Amministrazione sull'attivita' scientifica e didattica dell'Universita'.
 Il   Rettore   conferisce  i  titoli  conseguiti  nell'Universita' Telematica.  Sentito il Senato Accademico, puo' stipulare convenzioni con  Universita'  italiane e straniere al fine del riconoscimento dei crediti   formativi   conseguiti   presso   l'Universita'  Telematica "Universitas Mercatorum".
 Il  Consiglio  di  Amministrazione  puo' delegare al Rettore parte delle proprie prerogative.
 Il    Rettore   puo'   designare   tra   i   professori   ordinari dell'Universita'  un  pro-Rettore  chiamato  a sostituirlo in caso di impedimento o assenza.
 
 Art. 14 - Il Senato Accademico
 
 Il Senato Accademico e' composto da:
 - il Rettore, che lo convoca e lo presiede;
 - i Presidi di Facolta';
 - i  Coordinatori  scientifici  dei Corsi di studio o delle altre attivita' formative istituite e attivate;
 - un membro nominato dal Consiglio di Amministrazione.
 Nel  Senato  Accademico  siedono, senza potere di voto, due membri nominati  dalla  Societa' Consortile "Universitas Mercatorum Societa' Consortile  a  Responsabilita'  Limitata",  di  cui uno esperto nelle materie  della  formazione a distanza e delle relative metodologie ed uno  esperto  nelle  materie  del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.
 
 Art. 15 - Funzioni del Senato Accademico
 
 Il  Senato  Accademico indirizza, programma e coordina l'attivita' didattica   e   scientifica  dell'Universita'  Telematica.  Esso,  in particolare:
 a)   formula   e  propone  al  Consiglio  di  Amministrazione  il Regolamento generale di Ateneo ed il Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della normativa vigente;
 b)  definisce  i  contenuti  dei  Corsi  di studio deliberati dal Consiglio   di   Amministrazione,   nel  rispetto  degli  ordinamenti didattici  vigenti  anche  in relazione alle Classi di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
 c)  valida  e  certifica  il contenuto dei Corsi di studio di cui alla  lettera precedente, nonche' il materiale didattico erogato ed i servizi offerti;
 d) delibera in merito alla assegnazione delle risorse finanziarie definite  dal  Consiglio  di  Amministrazione e destinate ai posti di professore e di ricercatore in coerenza con il programma di attivita' e di sviluppo dell'Universita' Telematica;
 e) delibera in merito all'afferenza dei Corsi di studio e di ogni altra attivita' formativa alle Facolta';
 f)   sentito  il  parere  dei  Responsabili  di  progetto  e  dei Coordinatori scientifici competenti, formula proposte al Consiglio di Amministrazione in merito alle chiamate dei professori di ruolo, alla nomina  dei ricercatori, alla stipula dei contratti di insegnamento e di  ricerca,  nonche' alla stipula di ogni altro atto necessario alla copertura degli insegnamenti attivati;
 g) approva il Manifesto generale degli studi;
 h)  con  il  parere  favorevole del Consiglio di Amministrazione, adotta  la  Carta dei servizi, che deve anche indicare la metodologia didattica  adottata  ed  i  livelli di servizio offerti, oltreche' le indicazioni di cui al decreto interministeriale 17 aprile 2003;
 i)  propone  ai Comitati di progetto nazionale e territoriali, se costituiti,  la  effettuazione di specifiche indagini sul mercato del lavoro,  sul  tessuto economico-produttivo e sui loro fabbisogni, con particolare riferimento alle esigenze di sviluppo economico;
 j)  esprime  il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito  alla istituzione delle Facolta' e dei Dipartimenti nonche' in merito al loro regolamento interno;
 k)  esprime  il proprio parere al Consiglio di Amministrazione in merito  alla  istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Corsi  di  studio,  anche  post-universitari,  nonche'  dei  relativi ordinamenti didattici;
 l)  esprime  il  proprio parere al Consiglio di Amministrazione a proposito   della  predisposizione  e  realizzazione  di  ogni  altra attivita' formativa offerta e dei relativi contenuti;
 m)  esprime  il  proprio parere in merito alla sottoscrizione, da parte   del  Rettore,  di  convenzioni  con  Universita'  italiane  e straniere ai fini del riconoscimento dei crediti formativi conseguiti presso l'Universita' Telematica;
 n)  esprime  parere  in  merito  all'ammontare  delle tasse e dei contributi  degli studenti e formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio;
 o)  propone al Consiglio di Amministrazione i progetti di ricerca e ne organizza la realizzazione;
 p)   sentito  il  parere  del  Responsabile  di  progetto  e  del Coordinatore scientifico, programma le attivita' didattiche dei Corsi di studio e delle altre attivita' formative.
 
 Art. 16 - Facolta' e Consiglio di Facolta'
 
 Alle  Facolta',  che  hanno  autonomia  scientifica  e  didattica, nell'ambito  del  presente Statuto, sono demandati il coordinamento e la  organizzazione dell'attivita' didattica, per il conseguimento dei titoli   accademici   e  scientifici,  secondo  quanto  previsto  dal Regolamento didattico di Ateneo.
 Nell'ambito   di  ciascuna  Facolta'  e'  costituito  il  relativo Consiglio,  che  e'  formato  da  tutti  i titolari di un incarico di insegnamento  relativo  ad  un  Corso  di  studi o di altra attivita' formativa afferente alla Facolta' medesima. Sono membri del Consiglio di  Facolta',  nella sua composizione allargata, anche i Responsabili di  progetto  indicati  dal  Consiglio di Amministrazione per ciascun Corso di studi o altra attivita' formativa afferente alla Facolta'.
 
 Art. 17 - Preside di Facolta'
 
 Il Preside e' organo della Facolta'.
 Il  Preside  e'  nominato  dal  Consiglio di Amministrazione tra i docenti di prima fascia titolari degli insegnamenti relativi ai Corsi di  studio  o alle altre attivita' formative afferenti alla Facolta'. Il Preside dura in carica quattro anni e puo' essere rinominato.
 Il   Preside  promuove  e  coordina  l'attivita'  della  Facolta', sovraintende   al   regolare   funzionamento   della  stessa  e  cura l'esecuzione delle sue delibere. In particolare, il Preside convoca e presiede  il  Consiglio di Facolta', predisponendo il relativo ordine del giorno. Il Preside e' membro del Senato Accademico.
 
 Art. 18 - Funzioni del Consiglio di Facolta'
 
 Il   Consiglio   di  Facolta'  gestisce  l'attivita'  didattica  e scientifica. Esso, in particolare:
 A)  nella  sua  composizione  ristretta  ai professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia e dei ricercatori:
 a) formula proposte sulla copertura degli insegnamenti vacanti e sulla designazione dei professori a contratto;
 b) formula proposte sulla destinazione dei posti di ruolo, sulle richieste  di  nuovi posti e sulle chiamate dei professori di ruolo e dei ricercatori;
 c)  formula proposte in ordine a tutti gli atti per la copertura degli insegnamenti attivati.
 B)  nella  sua  composizione  allargata ad ogni altra componente, compreso  il  Responsabile  di  progetto  nominato  dal  Consiglio di Amministrazione:
 d)  coordina  le  attivita'  dei  Corsi  di studio e delle altre attivita' formative;
 e)  propone  al  Consiglio  di Amministrazione l'attivazione dei Corsi di studio e delle altre attivita' formative;
 f) programma ed organizza le attivita' didattiche in conformita' alle  deliberazioni  del  Consiglio  di  Amministrazione e del Senato Accademico,  approvando  il  Manifesto  degli studi di Facolta' ed il Calendario didattico;
 g)  formula proposte in ordine ai criteri di ammissione ai corsi di studio.
 All'interno  della Facolta' possono essere costituiti organismi di coordinamento  con  competenza  limitata ai singoli Corsi di studio o altre attivita' formative istituite o attivate.
 
 Art. 19 - Corpo docente e Ricercatori
 
 Gli  insegnamenti  nei  corsi  di  studio previsti dal Regolamento didattico  di  Ateneo  sono  impartiti  da professori universitari di prima e seconda fascia, da ricercatori nonche' da esperti idoneamente qualificati  sulla  base  delle  vigenti  disposizioni,  mediante  la stipula di appositi contratti di diritto privato.
 I   contratti   di  cui  al  comma  precedente  sono  rinnovabili, configurano  rapporti  di  lavoro autonomo libero professionale e non attribuiscono   alcun   diritto   in  ordine  all'accesso  nei  ruoli universitari.
 Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico e di  quiescenza dei professori di ruolo e dei ricercatori si osservano le  norme  legislative  e  i  regolamenti  vigenti  in materia per il personale docente e ricercatore delle Universita' statali.
 I  professori  trasferiti  dalle Universita' statali e non statali entrano   in   ruolo   con   l'anzianita'   maturata  alla  data  del trasferimento   quali   professori   di   ruolo  presso  le  medesime Universita' statali e non statali.
 Possono  essere  proposti  per  la nomina a professori a contratto professori  di  ruolo in altre Universita', liberi docenti o studiosi dotati   di  comprovata  ed  adeguata  qualificazione  scientifica  o tecnica.
 Contratti  di  insegnamento, di diritto privato, rinnovabili e che non   danno   luogo   a  diritti  in  ordine  all'accesso  nei  ruoli dell'Universita', possono essere conferiti anche a docenti o studiosi non aventi la cittadinanza italiana.
 I contratti di insegnamento determinano gli obblighi didattici, il compenso  e  le  relative modalita' di corresponsione. Il compenso e' commisurato  al  grado  di  qualificazione  ed  al livello di impegno richiesto.
 I  docenti  di  ruolo  e  i  professori  a  contratto  svolgono le attivita'  di  insegnamento  e di accertamento coordinate nell'ambito delle  strutture  didattiche  al  fine  di  perseguire  gli obiettivi formativi prefissati.
 L'attivita'  di  ricerca  e'  compito  primario  di ogni docente e ricercatore dell'Universita'.
 L'Universita',  al  fine  di  consentire  l'acquisizione  di nuove conoscenze,  fondamento  dell'insegnamento  universitario, fornisce a ciascun   docente   e   ricercatore   gli  strumenti  necessari  allo svolgimento della ricerca di base ed applicata.
 
 Art. 20 - Personale tecnico-amministrativo
 
 L'organizzazione  del  personale  tecnico-amministrativo  nel  suo complesso   e'  determinata  dal  Consiglio  di  Amministrazione  che provvede anche alla nomina dei dirigenti.
 Il  rapporto  di  lavoro  del  personale tecnico-amministrativo e' disciplinato  da  apposito  regolamento  e  dai  contratti  di lavoro applicabili.
 
 Art. 21 - Nucleo di valutazione
 
 L'Universita'  Telematica  procede  alla  sistematica  valutazione delle attivita' scientifiche, didattiche e amministrative con criteri di  efficacia  ed  efficienza,  al  fine  di  assicurare  il costante miglioramento  dei  propri  livelli  qualitativi  e di ottimizzare le risorse disponibili.
 L'Universita'  Telematica adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa nonche' delle attivita' didattiche e di ricerca.  Le  funzioni  di  valutazione  sono  svolte  dal  Nucleo di Valutazione.
 Interno composto da un numero di membri determinato entro i limiti e secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti.
 L'Universita'   assicura   al   Nucleo   di   Valutazione  Interno l'autonomia  operativa,  nonche' il diritto di accesso ai dati e alle informazioni  necessarie  e la pubblicita' e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa e tutela della privacy.
 
 Art. 22 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 
 Il  Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni ed e'  composto  da  tre  membri  effettivi e due supplenti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.
 I  compiti  ed  il  funzionamento  del  Collegio sono definiti dal Consiglio di Amministrazione con regolamento.
 
 Art. 23 - Direttore generale
 
 Il   Direttore   generale   dell'Universita',  nominato  ai  sensi dell'art.  8,  e' assunto con contratto a tempo determinato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, e viene scelto tra persone dotate di esperienza manageriale.
 Il  relativo  contratto  definira'  diritti e doveri del Direttore generale  e  il trattamento economico anche in funzione dei risultati conseguiti.
 
 Art.  24  -  Studenti,  ammissione,  attivita'  di  orientamento e tutorato,  diritto allo studio, contratto con lo studente e Carta dei servizi
 
 Il  Senato Accademico, su proposta del Consiglio di Facolta', puo' determinare  le  modalita'  di  ammissione  idonee  ad  accertare  le attitudini e la preparazione dei candidati.
 L'Universita'   promuove  e  realizza  iniziative  e  servizi  per l'orientamento e l'attivita' di tutorato, secondo quanto previsto dal Regolamento didattico.
 L'Universita', nell'ambito della propria autonomia e delle proprie competenze,  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  assicurare  la realizzazione  del  diritto allo studio. S'impegna specificatamente a favorire  quanto consenta di migliorare la formazione culturale degli studenti   ed  il  loro  inserimento  nel  mondo  del  lavoro,  anche avvalendosi    di    strutture    esterne    comunque   riconducibili all'Universita'  e dalla stessa controllate. Con lo stesso scopo puo' integrare  le  proprie strutture funzionali anche attraverso societa' controllate e/o con convenzioni con altre istituzioni.
 L'Universita', al momento dell'iscrizione, stipula con lo studente un   contratto   nel  quale  sono  fissati  i  servizi  didattici  ed amministrativi,  le  modalita'  di accesso agli stessi, le tasse ed i contributi,  le  modalita' di risoluzione del rapporto contrattuale e la  garanzia, per lo studente, del completamento del proprio percorso formativo.
 La  Carta  dei  Servizi  ha  la finalita' di informare lo studente sull'offerta  formativa  dell'Universita'.  In  particolare  la Carta comprende tutte le informazioni relative:
 a) ai diritti e doveri degli studenti;
 b) alle attivita' didattiche;
 c) alle modalita' di accesso e di erogazione dei servizi;
 d) alle soluzioni tecniche fornite.
 
 Art. 25 - Cessazione di attivita'
 
 Qualora  l'Universita'  Telematica  dovesse cessare, per qualsiasi motivo, la sua attivita', ogni sua attivita' patrimoniale e' devoluta dal   Consiglio   di   Amministrazione   alla   Societa'   Consortile "Universitas   Mercatorum   Societa'   Consortile  a  Responsabilita' Limitata".
 
 Art. 26 - Norme transitorie e finali
 
 In  sede  di  prima  applicazione  del  presente  Statuto e per un periodo  non  superiore  a  36  mesi,  le  funzioni  del Consiglio di Amministrazione,  del  Senato  Accademico  e del Comitato di progetto nazionale,   se  costituito,  sono  svolte  da  un  Comitato  tecnico organizzatore  costituito  dal  Presidente  della Societa' Consortile "Universitas   Mercatorum   Societa'   Consortile  a  Responsabilita' Limitata"  e  da un massimo di sei componenti designati dal Consiglio di Amministrazione della Societa' Consortile stessa.
 Il  Comitato  tecnico  organizzatore  assumera'  le  deliberazioni necessarie  per  il  funzionamento  dell'Universita'  e per la nomina degli  organi  statutari,  anche in via progressiva, e cessera' dalle sue  funzioni  all'atto  di insediamento di tutti gli organi previsti dal presente Statuto.
 
 Art. 27 - Entrata in vigore
 
 Il  presente  Statuto  entra  in  vigore a decorrere dalla data di approvazione da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e  della  Ricerca,  ai sensi del Decreto Ministeriale 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2003.
 Il  presente  Statuto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 REGOLAMENTO DIDATTICO DELL'UNIVERSITA' TELEMATICA
 "UNIVERSITAS MERCATORUM"
 
 Titolo I
 Titoli e corsi di studio
 
 Art. 1- Autonomia didattica
 
 1.  Il  presente  regolamento  didattico  di  Ateneo  definisce  e disciplina,  a  norma  dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990,  n.  341,  e  dell'art.  11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento degli studi nei corsi di studio istituiti dall'Universita' Telematica "Universitas Mercatorum". In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto, esso detta altresi'  le norme generali valide per l'intero Ateneo riguardanti le materie  di  cui  alla  normativa  citata  nonche'  le norme generali riguardanti  l'organizzazione didattica e le procedure amministrative correlate.
 2.  L'istituzione  di  un  nuovo  corso  di  studio  e il relativo ordinamento    didattico    sono    deliberati   dal   Consiglio   di Amministrazione, sentito il Senato Accademico.
 
 Art. 2 - Titoli di studio
 
 1.  L'Universita'  Telematica  "Universitas  Mercatorum"  rilascia titoli  di studio ai sensi del decreto ministeriale 17 aprile 2003. I titoli  di  studio  rilasciati dall'Ateneo sono: la laurea, la laurea magistrale,  il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca, i master di primo e secondo livello.
 2.  I  titoli  di  studio conseguiti presso l'Ateneo al termine di corsi  di  studio appartenenti alla medesima classe sono, sotto tutti gli aspetti giuridici, equivalenti ed hanno il valore legale identico a  quello  dei titoli rilasciati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
 3. I requisiti di ammissione ai corsi di studio, la loro durata ed il  conseguimento  dei  titoli  di  studio  sono  disciplinati  dalla normativa vigente e dai relativi regolamenti didattici.
 4.  L'Universita'  Telematica  puo'  rilasciare i titoli di studio anche congiuntamente ad altri Atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
 5.  L'organizzazione didattica dei corsi di studio, al termine dei quali  sono  rilasciati  i  titoli di studio, valorizza al massimo le potenzialita'  delle  tecnologie  informatiche  ed  in particolare la multimedialita',   l'interattivita'   con   i   materiali  didattici, l'interattivita'   umana,   l'adattivita',   l'interoperabilita'  dei sottosistemi.
 6.  I  corsi di studio prevedono un alto grado di indipendenza del percorso  didattico  da  vincoli  di  presenza  fisica  o  di  orario specifico  e  il  monitoraggio continuo del livello di apprendimento, attraverso  il  tracciamento  del  percorso  e  attraverso momenti di valutazione e autovalutazione.
 7.  Il  diploma  dei corsi di studio indica la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea.
 Titolo II
 Tipologia e regolamentazione dei corsi di studio
 
 Art. 3 - Corsi di laurea
 
 1.  Il  corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata  padronanza  di  metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
 2.  Per  essere ammessi ad un corso di laurea, occorre il possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di  altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti.  Altri requisiti formativi e culturali  per  l'accesso  possono essere richiesti dagli ordinamenti dei corsi di studio.
 3.  Per conseguire la laurea, lo studente deve avere acquisito 180 crediti. La durata normale del corso di laurea e' triennale.
 4.  All'atto  dell'istituzione  di un corso di laurea, il relativo regolamento  didattico  stabilisce  quali  crediti  acquisiti saranno riconosciuti validi per l'eventuale prosecuzione degli studi in altri corsi  di  studio  attivati  presso  l'Ateneo, nonche', sulla base di specifiche convenzioni, presso altre Universita'.
 
 Art. 4 - Corsi di laurea specialistica
 
 1. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente  una  formazione  di  livello  avanzato,  per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici.
 2.  Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica occorre essere  in  possesso  della  laurea  ovvero di altro titolo di studio conseguito   all'estero,   riconosciuto   idoneo   ai   sensi   delle disposizioni  vigenti.  Altri  requisiti  curriculari,  indicativi di un'adeguata  preparazione  personale,  possono essere richiesti dagli ordinamenti didattici per l'accesso ai corsi di laurea specialistica.
 3.  Deroghe  al  disposto  di cui al precedente comma sono ammesse esclusivamente  in  relazione a corsi di studio regolati da normative dell'Unione  Europea che non prevedano, per essi, titoli universitari di  primo livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale prevista dagli ordinamenti didattici.
 4.  Salvo  le  eccezioni  previste  dal comma 3, per conseguire la laurea  specialistica  lo  studente deve avere acquisito 300 crediti, ivi compresi quelli gia' acquisiti con il conseguimento del titolo di laurea  e/o  riconosciuti  validi  per  il  relativo  corso di laurea specialistica. La durata normale del corso di laurea specialistica e' di due anni dopo la laurea.
 
 Art. 5 - Corsi di specializzazione
 
 1.  Il  corso  di  specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente  conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali ed e' istituito esclusivamente in   applicazione  di  specifiche  norme  di  legge  o  di  direttive dell'Unione Europea.
 2.  Per  essere ammessi ad un corso di specializzazione occorre il possesso  della  laurea,  ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero,  riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni vigenti. Altri  specifici  requisiti  di  ammissione,  nonche'  gli  eventuali crediti  formativi  universitari  aggiuntivi  rispetto  al  titolo di studio  gia'  conseguito  e ritenuti necessari per l'ammissione, sono stabiliti dalla legge e dai regolamenti didattici.
 3. Per conseguire il diploma di specializzazione, lo studente deve avere  acquisito  un  numero  di  crediti  compreso  fra  300  e 360, comprensivi  di  quelli  gia'  acquisiti  e  riconosciuti  validi per l'ammissione  al  corso, fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge o da direttive dell'Unione Europea.
 
 Art. 6 - Corsi di dottorato di ricerca
 
 1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze   necessarie  per  esercitare,  presso  Universita',  enti pubblici   o   soggetti   privati,   attivita'  di  ricerca  di  alta qualificazione.
 2.  L'istituzione  da  parte  dell'Ateneo di corsi di dottorato di ricerca,  l'approvazione  delle  relative  modalita' di svolgimento e l'assegnazione delle borse di studio sono disciplinati dalla legge.
 3.  I  dottorati  di  ricerca  con sede amministrativa nell'Ateneo possono  essere  istituiti  anche  in consorzio con altre Universita' italiane  ed  estere  e  mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati  in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei.
 4.  L'ammissione  ad  un corso di dottorato di ricerca richiede il possesso  di  una  delle  Lauree  specialistiche comprese nell'elenco delle classi definito dal regolamento didattico del dottorato stesso, o  di  analogo titolo accademico conseguito all'estero ai sensi delle disposizioni vigenti.
 5.  L'accesso  ai  corsi di dottorato, i cui regolamenti prevedono sempre  un  numero  programmato  di  partecipanti,  e' subordinato al superamento  di una prova di ammissione, disciplinata, ai sensi della normativa vigente, dai regolamenti stessi.
 6.  Vengono  determinati  annualmente,  con  decreto rettorale, il numero  di  laureati  da  ammettere  a  ciascun  corso,  il numero di dottorandi  esonerati  dai contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi,  nonche' l'ammontare ed il numero, comunque non inferiore alla meta' dei dottorandi, delle borse da assegnare.
 7.  L'Ateneo  puo'  istituire,  in  base  ad  accordi bilaterali o multilaterali   di  cooperazione  interuniversitaria  internazionale, corsi  di dottorato congiunti o corsi di dottorato internazionale. In tale caso, le modalita' di ammissione al corso e di conseguimento del titolo  di  dottore  di  ricerca possono essere definite dai relativi regolamenti didattici in base a quanto previsto dagli accordi stessi.
 8.  La  denominazione  dei corsi di dottorato di ricerca e la loro organizzazione didattica, comprensiva dell'eventuale articolazione in curricula,  sono  determinati  dal regolamento didattico relativo. La durata normale dei corsi non e' inferiore a tre anni.
 9.  L'Ateneo  puo'  prevedere,  in  base ai regolamenti didattici, l'affidamento  ai  dottorandi  di  ricerca  di una limitata attivita' didattica  sussidiaria  o  integrativa,  che  non  deve compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Le delibere in proposito sono assunte   dalle   Facolta',  sentito  il  Collegio  dei  docenti  del dottorato.  La collaborazione didattica dei dottorandi resta comunque facoltativa  e  non  da'  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli dell'Ateneo.
 
 Art. 7 - Master universitari
 
 1. In attuazione dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999,   n.   4,  l'Ateneo  puo'  attivare  corsi  di  perfezionamento scientifico   e   di   alta  formazione  permanente  e  ricorrente  e aggiornamento professionale, successivi al conseguimento della laurea o  della  laurea  specialistica,  alla  conclusione  dei  quali  sono rilasciati i master universitari.
 2.  I  master  universitari  possono  essere di primo e di secondo livello.  Per  accedere ai master di primo livello e' necessario aver conseguito  la  laurea.  Per accedere ai master di secondo livello e' necessario aver conseguito la laurea specialistica.
 3.  Per  conseguire  il master universitario lo studente deve aver acquisiti  almeno  60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.
 4.  La  durata  minima  dei corsi di master universitario e' di un anno.
 5.  L'offerta  didattica  dei  corsi  di master universitario deve essere specificamente finalizzata a rispondere a necessita' formative coerenti  con  le reali istanze del tessuto economico e produttivo. A tale  scopo,  l'impostazione  dei regolamenti didattici relativi deve essere  ispirata ad esigenze di flessibilita' e adeguamento periodico al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro.
 6.  L'Ateneo  puo'  istituire,  in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria   nazionale  o  internazionale,  corsi  di  master interuniversitari, di primo e di secondo livello.
 7.  I  corsi  di  master  universitario  possono  essere  attivati dall'Ateneo  anche  in  collaborazione  con  enti esterni, pubblici o privati.
 
 Art. 8 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio
 
 1.   Gli   ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  studio  possono richiedere  allo studente il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione   iniziale,   definendo   le  conoscenze  richieste  per l'accesso e determinandone, ove necessario, le modalita' di verifica. Per   i  corsi  di  laurea,  tale  verifica  puo'  avvenire  anche  a conclusione di attivita' formative propedeutiche. La mancanza di tali requisiti  culturali, determinati dai regolamenti, costituisce debito formativo.
 2.  Per  l'ammissione ai corsi di studio successivi alla laurea, i relativi  ordinamenti  didattici devono indicare per i singoli ambiti e/  o  per  i  singoli settori, in modo quantitativamente definito, i crediti  necessari per l'accesso. L'assolvimento del debito formativo cosi'  indicato  potra'  avvenire  da  parte  dello  studente  o  con l'iscrizione  a corsi singoli attivati presso l'Ateneo o presso altre Universita'  italiane  e  con  il  superamento dei relativi esami, da soddisfare  prima  dell'inizio delle verifiche relative al curriculum del  nuovo  corso  di  Studio.  L'iscrizione  ai corsi di studio deve comunque avvenire in tempo utile per la partecipazione ai corsi.
 
 Art. 9 - Studenti in corso
 
 1.  Gli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso  sono  definiti  "in  corso".  Per  studenti  "fuori  corso" si intendono  quelli  che,  avendo  completato  tutti  gli anni di corso previsti  dagli  ordinamenti didattici, non hanno superato i relativi esami  di profitto e non hanno completato l'acquisizione dei relativi crediti formativi.
 2. Lo studente che non abbia conseguito almeno 20 crediti al primo anno del corso di laurea, 50 al secondo e 90 al terzo si iscrive come ripetente   nell'anno  corrispondente.  Lo  studente  che  non  abbia conseguito  almeno  20  crediti al primo anno e 50 al secondo anno di laurea   specialistica,   si   iscrive   come   ripetente   nell'anno corrispondente.
 
 Art.  10  -  Trasferimenti,  passaggi  di  corso  e  di  Facolta', ammissione a prove singole
 
 1.  Le  domande  di  trasferimento  presso  l'Ateneo  di  studenti provenienti  da  altra  Universita'  e  le domande di passaggio da un corso  di  studio all'altro sono subordinate ad approvazione da parte del  Consiglio  di  Facolta',  che valuta l'eventuale riconoscimento, totale  o  parziale,  della  carriera  di  studio fino a quel momento seguita,  con  la  convalida  di esami sostenuti e crediti acquisiti, l'indicazione  dell'anno di corso al quale lo studente viene iscritto e l'eventuale debito formativo da assolvere.
 2.  Il  riconoscimento  da  parte dell'Ateneo di crediti acquisiti presso  altre  Universita' italiane o estere puo' essere determinato, in forme automatiche, da apposite convenzioni.
 3. I regolamenti didattici dei singoli corsi possono prevedere, in casi specifici, la subordinazione dell'accettazione di una domanda di trasferimento ad una prova di ammissione.
 4.  I  cittadini  italiani, anche se gia' in possesso di titolo di laurea  o di laurea specialistica, e gli studenti iscritti a corsi di studio  presso  Universita'  estere  possono  iscriversi,  dietro  il pagamento  di  contributi  dovuti,  a  singoli  corsi di insegnamento attivati  presso  i  corsi  di  studio,  di ogni livello, presenti in Ateneo,  nonche'  essere  autorizzati  a  sostenere le relative prove d'esame  e  ad  averne  regolare attestazione, utilizzabile per scopi professionali o concorsuali.
 Titolo III
 Strutture, ordinamenti e regolamenti didattici
 
 Art. 11 - Le Facolta'
 
 1.  Le  Facolta'  costituiscono  le  strutture didattiche primarie dell'Ateneo.  Ad  esse afferiscono i corsi di studio istituiti presso l'Ateneo.
 2.  Alle  Facolta',  nella  composizione  prevista  dallo Statuto, compete   primariamente  l'organizzazione  dell'attivita'  didattica, tenuto  conto  delle esigenze degli studenti e dell'equa ripartizione dell'impegno  didattico  dei  docenti. Essa assicura il coordinamento degli  obiettivi  formativi  relativi a tutte le attivita' didattiche attivate.
 3.  L'elenco  delle  Facolta'  istituite  e'  allegato al presente regolamento e ne costituisce parte integrante.
 4.  Sono  organi  della  Facolta'  il  Preside  ed il Consiglio di Facolta'.
 5.  Presso  le  Facolta'  sono  istituite  Commissioni  didattiche paritetiche con i compiti previsti dal DM 270/04
 
 Art. 12 - Regolamento di Facolta'
 
 1. Ciascuna Facolta' predispone il proprio regolamento interno. Il regolamento  e'  emanato  con  decreto  rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facolta'.
 2.  Il  regolamento  di Facolta' disciplina modalita', procedure e termini  entro  i  quali  il  Consiglio di Facolta' assume le proprie deliberazioni, segnatamente in ordine:
 a)   al   calendario  didattico  ed  all'eventuale  articolazione dell'anno accademico in cicli didattici;
 b)   alla  distribuzione  temporale  dell'impegno  didattico  dei professori e dei ricercatori, in relazione ai corsi di studio ed agli impegni didattici assunti da ciascuno;
 c)  alla  predisposizione  del  Manifesto  annuale degli studi di Facolta';
 d) alla redazione dei regolamenti dei corsi di studio attivati;
 e) alla definizione ed alla assegnazione dei carichi didattici;
 f) alle proposte di sperimentazione didattica;
 g) ai criteri e ai requisiti minimi dei "cultori della materia"
 
 Art.  13  - Istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio
 
 1.  L'Ateneo  istituisce, attiva o disattiva i corsi di studio con autonome  deliberazioni,  nel  rispetto  delle disposizioni vigenti e dello Statuto.
 2.  L'istituzione,  l'attivazione  o la disattivazione di corsi di studio  sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta delle  Facolta',  sentito  il  Senato  Accademico  e  con  il  parere obbligatorio  del  Nucleo  di  Valutazione. La proposta e la modifica degli  ordinamenti  didattici  devono  inoltre  essere  approvate dal Ministero  dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, sentito il Consiglio Universitario Nazionale.
 3.  Nel  caso  di  disattivazioni  di  corsi  di  studio, l'Ateneo assicura la possibilita' per gli studenti gia' iscritti di concludere gli  studi  e di conseguire il relativo titolo, delegando ai Consigli di  Facolta'  la determinazione delle relative modalita', comprensiva anche della possibilita' di optare per il passaggio ad altri corsi di studio  attivati,  con  il  riconoscimento  dei  crediti  fino a quel momento  acquisiti, secondo le modalita' previste dal successivo art. 20.
 
 Art. 14 - Ordinamenti didattici
 
 1.  L'ordinamento didattico di ciascun corso di laurea e di laurea specialistica,  redatto  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti e dello Statuto, determina:
 a)    le    denominazioni    e    gli   obiettivi   formativi   e professionalizzanti dei corsi di studio, indicando le relative classi di appartenenza;
 b) le modalita' di svolgimento;
 c)  la definizione dei profili culturali e professionali, con gli ambiti  occupazionali  previsti,  anche  attraverso  la consultazione degli  Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello  locale,  del  mondo  della  produzione,  dei servizi e delle professioni;
 d)  il  quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula, comprese quelle integrative;
 e) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa;
 f) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
 2.  L'ordinamento  didattico  di  ciascun  corso  e'  emanato  con provvedimento    rettorale   previa   delibera   del   Consiglio   di Amministrazione  su  proposta  del  Consiglio  di  Facolta'  e parere vincolante  del  Senato Accademico, previa approvazione del Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca secondo le normative e le procedure vigenti.
 3.  L'Ateneo  assicura  la  costante  revisione  degli ordinamenti didattici  dei  corsi  di  studio,  anche avvalendosi dei Comitati di progetto nazionale e territoriali, se costituiti.
 4.   Gli  ordinamenti  didattici  dei  corsi  di  studio  attivati dall'Ateneo   sono   allegati   al   presente   regolamento,  di  cui costituiscono parte integrante.
 
 Art. 15 - Regolamenti didattici dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica
 
 1.    L'Ateneo    disciplina,    tramite   apposito   regolamento, l'organizzazione didattica dei corsi di studio ed i servizi didattici integrativi che fanno ad essi capo. Segnatamente, ciascun regolamento determina:
 a)  l'elenco  degli  insegnamenti,  con  indicazione  dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, dell'eventuale articolazione in moduli, nonche' delle altre attivita' formative;
 b)  gli  obiettivi  formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticita'  di  ogni  insegnamento  e  di  ogni  altra attivita' formativa;
 c)  la definizione dei profili culturali e professionali, con gli ambiti  occupazionali  previsti,  anche  attraverso  la consultazione degli  Enti locali, delle eventuali organizzazioni rappresentative, a livello  locale,  del  mondo  della  produzione,  dei servizi e delle professioni;
 d)  i curricula offerti, le conoscenze necessarie per la proficua frequenza  dei corsi di studio previsti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 e) i criteri di valutazione dei piani di studio individuali;
 f)  la  tipologia delle forme di didattica a distanza, di esame e di  valutazione  degli  studenti;  le  disposizioni  sugli  eventuali obblighi di frequenza in rete;
 g)  le  modalita'  di progettazione, produzione ed erogazione dei supporti didattici multimediali e dei servizi formativi on line;
 h)  i  tempi  e  le modalita' di archiviazione dei tracciamenti a scopo  certificativo  e/o  di  verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi  dagli  studenti,  in  analogia  al percorso universitario tradizionale,  garantendo  la  tutela  dei dati personali e adottando tutte le misure di sicurezza previste dalla vigente normativa;
 i)  le  modalita'  secondo  cui si svolge la prova conclusiva dei corsi di studi;
 j) il contenuto del certificato di cui all'art. 30;
 k)   i  criteri  per  il  riconoscimento  dei  crediti  formativi acquisiti   in  altri  corsi  di  studio  ovvero  Universita',  anche straniere;
 l) le tipologie e le modalita' del tutorato a distanza.
 2.  Il  regolamento  didattico  di  ciascun corso assicura la piu' elevata  flessibilita'  di  fruizione  dei  corsi, permettendo sia la selezione del massimo numero di crediti annuali, sia la diluizione di tali crediti su un arco temporale pluriennale.
 3.  Il  regolamento  e' emanato con provvedimento rettorale previa delibera  del  Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio di Facolta' e parere del Senato Accademico.
 
 Art. 16 - Regolamenti didattici dei corsi di specializzazione, dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di master universitario
 
 I  regolamenti  didattici dei corsi di specializzazione, dei corsi di  dottorato  di  ricerca  e  dei corsi di master Universitario sono emanati  con provvedimento rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione  su  proposta  del Consiglio di Facolta' e parere del Senato Accademico.
 Titolo IV
 Organizzazione dell'attivita' didattica
 
 Art. 17 - Articolazione dell'attivita' didattica
 
 1.   L'attivita'   didattica   comprende  lezioni,  esercitazioni, attivita' di laboratorio ed ogni forma di sperimentazione scientifica nelle    forme    stabilite   delle   disposizioni   vigenti,   anche regolamentari, nel rispetto della liberta' di insegnamento.
 2. I regolamenti didattici possono prevedere l'articolazione degli insegnamenti  in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di  diverso  peso  nell'assegnazione  dei  relativi crediti formativi universitari.  Gli stessi regolamenti possono prevedere l'attivazione di:  corsi  di sostegno, seminari, esercitazioni e altre tipologie di insegnamento,  ritenute  adeguate  al  conseguimento  degli obiettivi formativi del corso.
 3. Un corso di insegnamento puo' essere articolato in piu' moduli. In  tal  caso  la prova di verifica sara' unica e dovra' accertare il profitto degli studenti per ciascun modulo previsto.
 4.  I  corsi  di  insegnamento,  di  qualsiasi tipologia e durata, potranno  essere  monodisciplinari  o  integrati  -  relativi  a piu' cattedre   -  ed  essere  affidati,  in  questo  secondo  caso,  alla collaborazione   di   piu'   docenti   e/o  ricercatori,  secondo  le disposizioni dei regolamenti didattici.
 5.  Le strutture didattiche competenti possono approvare che uno o piu' insegnamenti siano mutuati da altra Facolta', previo accordo tra le strutture stesse.
 6.  I  docenti  e  i  ricercatori  hanno  il  diritto-dovere  alla titolarita'   di   un   corso  nell'ambito  del  settore  scientifico disciplinare  di  appartenenza. Gli stessi possono essere annualmente incaricati,   per  affidamento  o  per  supplenza  retribuita,  della titolarita' di altri insegnamenti.
 
 Art. 18 - Modalita' di erogazione dell'attivita' didattica in rete
 
 1.  Le  modalita'  di erogazione dell'attivita' didattica in rete, relativamente a ciascun modulo del corso di studio, sono concepite ed organizzate  in  modo  da  assicurare il raggiungimento del risultato formativo. Esse, in particolare, sono orientate a garantire:
 a)  l'utilizzo  della  connessione  in  rete per la fruizione dei materiali  didattici  e  lo  sviluppo  di  attivita' formativa basata sull'interattivita'  con  i  docenti,  i  tutor e gli altri studenti, anche al fine di creare contesti collettivi di apprendimento;
 b)  un  elevato  grado  di indipendenza del percorso didattico da vincoli di presenza fisica o di orario specifico;
 c)  l'utilizzo  di contenuti didattici standard, interoperabili e modularmente  organizzati,  adattabili  alle  caratteristiche ed alle esigenze  degli utenti finali, anche al fine di favorire la creazione di percorsi formativi personalizzati;
 d)  il  costante  monitoraggio  del livello di apprendimento, sia attraverso  il  tracciamento  del  percorso che attraverso momenti di valutazione ed autovalutazione;
 e)  l'integrazione  tra  i  diversi media al fine di favorire una migliore comprensione dei contenuti;
 f) l'interattivita' con i materiali, al fine di favorire percorsi di studio personalizzabili e di ottimizzare l'apprendimento.
 
 Art. 19 - Corsi di studio annuali e semestrali
 
 1.  Salvi  i  casi  espressamente previsti dai singoli regolamenti didattici,  i  corsi  di  insegnamenti  annuali  prevedono una durata minima  di 60 ore per le attivita' didattiche. Per i corsi semestrali la durata minima e' pari a 30 ore.
 2.  L'articolazione  e la durata degli insegnamenti sono stabilite dal Consiglio di Facolta'.
 3.  I Consigli di Facolta' provvedono, di norma entro il 30 aprile di  ciascun  anno,  ad  indicare  al Consiglio di Amministrazione gli insegnamenti  da  tenersi  per  supplenza o per affidamento nell'anno accademico successivo.
 
 Art. 20 - Crediti formativi
 
 1.  Il  credito  formativo universitario e' l'unita' di misura del lavoro  richiesto  allo studente per l'espletamento di ogni attivita' formativa  prescritta dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio per conseguire un titolo di studio universitario.
 2.  Al  credito  formativo  universitario,  di  seguito denominato credito,  corrispondono 25 ore di lavoro per studente, comprensive di ore  di  lezione online, di esercitazione, di laboratorio on-line, di seminari  e  altre  attivita'  formative  richieste dagli ordinamenti didattici,  oltre le ore di studio e, comunque, di impegno personale, necessarie per completare la formazione per il superamento dell'esame ovvero   per  realizzare  le  attivita'  formative  non  direttamente subordinate  alla  didattica universitaria (tesi, progetti, tirocini, competenza linguistica e informatica, ecc.).
 3.  La quantita' di lavoro medio svolto in un anno da uno studente impegnato  a  tempo  pieno  negli studi universitari e' fissata in 60 crediti.
 4.  I  regolamenti  didattici  dei  corsi di studio stabiliscono i crediti  corrispondenti  all'interno  di  ogni tipologia di attivita' formativa   contemplata  dalla  classe  corrispondente  nel  rispetto dell'ordinamento  didattico  del corso di studio, tenendo presenti le quantificazioni  del  numero  minimo  di  crediti che dovranno essere riservate a ciascun tipo di attivita'.
 5.  La  frazione  dell'impegno  orario  complessivo riservata allo studio  personale  o ad altre attivita' formative di tipo individuale e'  determinata,  per  ciascuna  attivita' formativa, nel regolamento didattico  del  corso di studio, conformemente a quanto stabilito nei decreti ministeriali istitutivi delle classi.
 6.  I  crediti  corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti  dallo  studente  con  il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto stabilita dal Consiglio di Facolta'.
 7.  I  regolamenti didattici dei corsi di studio possono stabilire il  numero  minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi  determinati,  al  fine di evitare l'obsolescenza dei contenuti conoscitivi.   Le   forme   di   verifica  periodica  possono  essere diversificate  tra  studenti  impegnati  a  tempo pieno negli studi e studenti   contestualmente   impegnati  nello  svolgimento  di  altre attivita' lavorative.
 8.  I  Consigli di Facolta' possono prevedere il riconoscimento di crediti   acquisiti   dallo   studente   in  percorsi  formativi  non istituzionali,  nei  quali  abbia  acquisito  competenze  ed abilita' professionali  certificate.  La  Facolta'  puo'  altresi' prevedere i criteri  di  riconoscimento  di  crediti  acquisiti dallo studente in attivita'    formative   di   livello   post-secondario,   alla   cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia partecipato.
 
 Art. 21 - Verifiche di profitto e prove finali
 
 1.  I  regolamenti didattici stabiliscono la tipologia delle prove di  verifica  che certificano il superamento del corso da parte dello studente  e  l'acquisizione  dei  crediti  assegnati.  Tali  prove si svolgono  con modalita' frontale e possono consistere in esami (orali o  elaborati)  o  nel  superamento  di altre prove di verifica (prove orali  o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, ecc.), atte a valutare  il  conseguimento  degli  obiettivi  formativi previsti per ciascun insegnamento.
 2. La valutazione e' svolta presso le sedi dell'Universita'.
 3.  Il voto finale e' espresso in trentesimi. La Commissione puo', all'unanimita',  concedere al candidato il massimo dei voti con lode. Il  voto  minimo  utile  al  superamento  della  prova e' di diciotto trentesimi.
 4.  La  valutazione  del  profitto, in occasione degli esami, puo' tenere  conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
 5.  Le  prove  orali  di  esame  e  di  verifica del profitto sono pubbliche.  Qualora  siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione.
 6.  Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica  del  profitto  sono  nominate dal Preside. Tali Commissioni sono composte da almeno due membri, il primo dei quali e' di norma il titolare  del  corso  di  insegnamento,  che  svolge  le  funzioni di Presidente della Commissione. Il secondo componente della Commissione deve  essere  almeno  un  "cultore  della  materia", nominato secondo quanto indicato nell'art. 12 comma 2.
 7.  In  ciascuna  sessione  lo studente in regola con la posizione amministrativa  potra' sostenere, senza alcuna limitazione, tutti gli esami,   nel   rispetto   delle  propedeuticita'  e  delle  eventuali attestazioni di frequenza previste dall'ordinamento degli Studi.
 
 Art. 22 - Esame finale per il conferimento del titolo di studio
 
 1.  Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale. Il regolamento  didattico  di  Facolta'  disciplina  le  modalita' della prova,  comprensiva  in  ogni  caso  della  discussione,  dinanzi  ad un'apposita   commissione,  di  un  elaborato  scritto,  redatto  dal candidato  sotto  la guida di un relatore, nonche' le modalita' della valutazione  conclusiva,  che  deve tenere conto dell'intera carriera dello  studente  all'interno  del  corso di studio, dei tempi e delle modalita'  di  acquisizione  dei crediti formativi, delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale, nonche' di ogni altro elemento giudicato rilevante.
 2. Per accedere alla prova finale lo studente deve avere acquisito il   numero   di   crediti   universitari  previsto  dall'ordinamento didattico, nel rispetto della classe di appartenenza.
 3. Lo svolgimento delle prove finali e' pubblico.
 4.  Le  Commissioni  giudicatrici della prova finale sono nominate dal   Preside   di  Facolta'  e  sono  costituite  da  almeno  cinque componenti.  Almeno  un  componente  della commissione deve essere un professore  di  prima fascia. Il numero minimo complessivo di docenti strutturati deve essere almeno pari a quattro.
 5.  La votazione della prova finale e' espressa in centodecimi. La Commissione,  all'unanimita',  puo' concedere al candidato il massimo dei  voti  con lode. Il voto minimo per il superamento della prova e' sessantasei centodecimi.
 6.  Il  Calendario  delle  prove  finali deve prevedere almeno tre appelli, opportunamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i   casi  particolari,  espressamente  previsti  dal  regolamento  di Facolta'.
 
 Art. 23 - Attivita' didattica integrativa
 
 L'Ateneo,  anche  in  collaborazione  con enti pubblici o privati, puo' promuovere attivita' integrative e di sostegno, tra le quali:
 a)  attivita' didattiche propedeutiche all'ammissione ai corsi di laurea, anche in collaborazione con istituti di formazione secondaria superiore;
 b)  attivita'  di  sostegno  finalizzate  al  recupero del debito formativo;
 c)  attivita'  integrative  ai corsi di insegnamento previsti dai regolamenti didattici.
 L'Ateneo,  anche  in  collaborazione  con enti pubblici o privati, puo' altresi' istituire i seguenti corsi:
 a)  corsi  di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 b) corsi di preparazione ai concorsi pubblici;
 c) corsi di formazione professionale per laureati;
 d) corsi di formazione permanente;
 e) corsi di perfezionamento o aggiornamento professionale.
 
 Art. 24 - Manifesti degli studi e piani di studio
 
 1.  L'Ateneo  pubblica ogni anno, entro il 30 giugno, il Manifesto generale  degli studi, risultante dall'insieme coordinato dei diversi Manifesti  di  Facolta'.  Il  Manifesto degli studi e' deliberato dal Senato  Accademico.  I  Manifesti  di  Facolta'  sono  deliberati dal Consiglio di Facolta'.
 2. I Manifesti di Facolta' sono pubblici. Vengono pubblicati nella guida   dello   Studente  di  ogni  Facolta',  accessibile  sul  sito dell'Ateneo da ogni studente iscritto.
 3.  Il  Manifesto  generale  degli  studi illustra, tra l'altro, i corsi  di  studio  attivati  e  le relative classi, i programmi degli insegnamenti  attivati,  il calendario delle attivita' didattiche, le modalita' di accesso ai corsi e di fruizione del processo formativo.
 4.  I  piani  di  studio consigliati per i singoli corsi di studio sono definiti dai Consigli di Facolta'.
 5.   L'approvazione  dei  piani  di  studio  individuali  difformi rispetto  al  piano  di  studi consigliato e' rimessa al Consiglio di Facolta',  sulla  base dei criteri indicati dal regolamento didattico del corso di studio.
 6.  I  regolamenti di Facolta' definiscono termini e condizioni di presentazione dei piani di studio individuali.
 
 Art. 25 - Calendario didattico
 
 1.  Il  Calendario  didattico  viene  approvato  dal  Consiglio di Facolta'.
 2.  Il  Consiglio  di  Facolta'  puo'  deliberare  l'articolazione dell'anno  accademico  in  periodi didattici (semestri, quadrimestri, ecc.),  nonche'  la  non sovrapposizione tra i periodi riservati alle lezioni  e  quelli  assegnati agli esami di profitto ed alle prove di verifica.
 3.  Il Consiglio di Facolta' delibera numero e articolazione delle sessioni  di  esame,  compresa  l'eventuale programmazione di appelli straordinari.
 
 Art. 26 - Promozione dell'offerta didattica
 
 1.  L'Ateneo  cura  la migliore diffusione dell'informazione sulla propria  offerta  didattica e definisce periodicamente le forme e gli strumenti   che  consentono  la  promozione  e  la  diffusione  della conoscenza  relativa  all'offerta didattica stessa e alle metodologie formative.
 2.  I  contenuti  ed i termini di tutte le attivita' didattiche di Ateneo,  compresi il calendario didattico e il calendario degli esami di  profitto  e  degli  esami  finali, sono resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito di Ateneo.
 
 Art. 27 - Doveri didattici dei docenti e dei ricercatori
 
 1.  I  professori  ed  i ricercatori, nel rispetto delle normative previste  dal  loro  stato  giuridico,  adempiono  ai propri obblighi didattici assicurando lo svolgimento regolare dei corsi di studio.
 2.  I  professori  ed  i  ricercatori  devono garantire un congruo numero  di  ore  dedicato  al  ricevimento  on-line  degli  studenti, distribuito  in maniera omogenea e continuativa nel corso dell'intero anno  accademico, secondo un calendario preventivamente reso pubblico all'inizio  dello stesso. I professori ed i ricercatori di ruolo sono tenuti   a  svolgere  i  propri  compiti  didattici  in  qualsivoglia tipologia  di  corso  di  studio,  compresi  i  corsi di dottorato di ricerca  e  la  formazione  continua,  nel rispetto dei limiti minimi posti  dalla  legge in riferimento al regime di impegno a tempo pieno ovvero definito.
 3.  I Consigli di Facolta' provvedono all'attribuzione dei compiti didattici,  articolati  secondo  il  calendario  didattico  nel corso dell'anno,  ivi  comprese  le  attivita'  didattiche  integrative, di orientamento e di tutorato.
 4. Ciascun professore e ricercatore provvede alla compilazione del registro  telematico  delle  attivita'  didattiche.  Il registro deve essere  consegnato  al  Preside  entro  15  giorni  dalla conclusione dell'anno accademico.
 5.  I  professori  ed  i  ricercatori sono tenuti ad utilizzare la piattaforma  tecnologica  per  la  formazione  a  distanza secondo le metodologie didattiche definite.
 
 Art. 28 - Orientamento
 
 1.  L'Ateneo  provvede,  con  apposito regolamento, ad organizzare on-line le attivita' di orientamento e tutorato previste.
 2.   Le   attivita'   on-line  di  orientamento  e  tutorato  sono organizzate nel contesto della programmazione didattica.
 3.  Le  Facolta'  diffondono  informazioni  sui percorsi formativi interni,  sul  funzionamento  dei  servizi  e  sui  benefici  per gli studenti.
 
 Art. 29 - Tutorato
 
 1. Il tutor e' un esperto dotato di specifiche competenze inerenti alla  gestione  della didattica on-line. Egli guida ed offre supporto allo  studente  o  al  gruppo  di  studenti  impegnati  in un corso a distanza,  assicurando  la  migliore e piu' proficua comprensione dei contenuti formativi. Svolge attivita' di coordinamento e raccordo tra le  istanze  degli studenti ed i docenti. I requisiti di ingresso dei tutor sono i seguenti:
 - Laurea  in  discipline  coerenti  con  la  materia  oggetto  di tutoraggio  e/o  nell'ambito  di  erogazione di attivita' formative a distanza
 - Esperienza  documentata  di  studio  e  ricerca almeno biennale nelle materie di indagine
 - Esperienza  documentata  con  Universita'  (assegni di ricerca, borse di tutorato e simili)
 - Saranno  considerati  titoli  preferenziali  la  collaborazione strutturata  con  enti  di ricerca e Universita' nonche' il numero di eventuali pubblicazioni all'attivo
 2.  Il  tutor  svolge  inoltre  supporto  tecnico alla docenza nel monitoraggio dell'andamento complessivo della classe e nella verifica periodica  dell'avanzamento del gruppo al fine di eliminare eventuali criticita'  o  profili problematici attraverso l'adozione di adeguati correttivi.  Il  monitoraggio  e la verifica si realizzano attraverso forme di valutazione o autovalutazione.
 
 Art. 30 - Certificazioni
 
 1.  L'Ateneo, in conformita' a quanto previsto nell'art. 11, c. 8, DM  270/04,  rilascia,  come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati  nei  Paesi  Europei,  le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
 2.   L'Ateneo   rilascia  altresi'  certificazioni  relative  alla carriera,  anche  parziale  dello  studente, con l'attestazione degli esami   sostenuti   con   esito   positivo  e  dei  crediti  ad  essi corrispondenti.
 3.  L'Ateneo rilascia certificazioni, attestazioni, copie ed altri documenti relativi alla carriera dello studente previa verifica della regolarita' del pagamento delle tasse e dei contributi universitari.
 Titolo V
 Diritti e doveri degli studenti
 
 Art. 31 - Carta dei servizi
 
 1. La Carta dei servizi illustra l'attivita' didattica e formativa proposta ed i servizi offerti dall'Ateneo. Essa definisce inoltre:
 a)  gli  standard  tecnologici  e  gli  schemi descrittivi, quali metadata dei contenuti e tracciati dei dati anagrafici utilizzati per descrivere  i  materiali didattici in line, gli utenti registrati e i parametri di tracciamento;
 b)  i  tempi  e  le modalita' di archiviazione dei tracciamenti a scopo  certificativo  e/o  di  verifica dei percorsi di apprendimento intrapresi dagli studenti;
 c) le modalita' di identificazione e verifica;
 d) le modalita' di tutoraggio.
 2.  La  Carta  dei  servizi  e'  resa  disponibile  on-line  prima dell'inizio dell'anno accademico di riferimento.
 
 Art. 32 - Contratto con gli studenti
 
 1.  L'iscrizione  dello  studente  ai  corsi di studio dell'Ateneo implica  la  stipula  di  un  contratto  di  servizio con lo studente medesimo. A seguito del perfezionamento del contratto di servizio, lo studente  accetta  il  contenuto  della  Carta  dei  servizi,  che ne costituisce parte integrante. Il recesso dell'Ateneo dal contratto di servizio  non puo' comunque pregiudicare il diritto dello studente di completare il proprio ciclo formativo.
 
 Art. 33 - La certificazione del materiale didattico
 
 1.  Ai  sensi e per gli effetti della lettera c) del comma 1, art. 4, del decreto ministeriale 17 aprile 2003 e successive normative, il Senato  Accademico  provvede,  con  cadenza annuale, alla valutazione dell'efficacia  e  dell'efficienza  del  materiale  didattico e degli strumenti  posti  in essere per garantire l'apprendimento a distanza, anche autonomo, dello studente.
 
 Art. 34 - Tutela della privacy
 
 1.  Secondo  quanto previsto dalle lettera d) del comma 1, art. 4, del  decreto  ministeriale  17  aprile  2003  e successive modifiche, l'Universita'  Telematica  garantisce  la  tutela  dei dati personali anche  ai  sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
 Art. 35 - Segreteria didattica
 
 1.   L'Ateneo   istituisce   una   segreteria  didattica,  il  cui funzionamento e' disciplinato da apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Facolta'.
 2.  Alla  segreteria  didattica  e'  affidata  la  raccolta  delle iscrizioni  e  del  versamento  delle  tasse,  la tenuta dei registri d'esame  di laurea e di profitto, il rilascio delle certificazioni e, piu'  in  generale, ogni atto inerente la gestione amministrativa del rapporto corrente con gli iscritti ai corsi.
 3.  La  segreteria e' responsabile della tutela dei dati personali degli  studenti ed adotta tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.
 
 Art. 36 - Studente a tempo pieno
 
 1.  Lo  studente  a  tempo  pieno  si impegna a sostenere per ogni annualita' il numero di esami previsto dall'ordinamento didattico del corso al quale e' iscritto.
 2.  La qualifica di studente a tempo pieno e' mantenuta negli anni successivi  dagli  studenti  che  siano  in  regola con gli esami, le procedure di iscrizione ed il pagamento delle tasse.
 3.   Lo  studente  che  non  rinnovi  l'iscrizione  puo'  accedere nuovamente   al  medesimo  corso  di  studio  per  l'anno  successivo all'ultimo  frequentato,  purche'  regolarizzi  la  propria posizione amministrativa entro i successivi otto anni accademici.
 
 Art. 37 - Studente a tempo parziale
 
 1.  Lo studente puo' chiedere, per motivate esigenze personali, di essere  iscritto ad un corso di studio con la qualifica di studente a tempo parziale.
 2.  I  regolamenti didattici di ogni corso di studio prevedono una diversa   organizzazione  del  piano  di  studio  relativamente  allo studente  a  tempo parziale, introducendo deroghe al numero minimi di crediti da acquisire rispetto allo studente a tempo pieno.
 3.  Lo stato di studente a tempo parziale va annotato sul libretto personale a cura della segreteria.
 4.  Lo  studente puo' chiedere la modifica della sua condizione da studente  a tempo parziale a studente a tempo pieno, a condizione che abbia  regolarizzato  la  propria  posizione  rispetto alle attivita' didattiche previste per gli studenti a tempo pieno.
 
 Art. 38 - Immatricolazioni e iscrizioni
 
 1. I tempi e le modalita' di immatricolazione e di iscrizione agli anni   successivi   di  qualsiasi  corso  di  studio  sono  indicati, congiuntamente alle prescrizioni sui requisiti essenziali da esibire, la  documentazione da predisporre e le tasse da pagare, nel Manifesto generale  degli  studi,  nonche'  negli altri strumenti informativi e pubblicitari previsti dall'Ateneo.
 2.  Eventuali limitazioni quantitative e qualitative in materia di accesso  ai  corsi  di  studio  vengono  deliberate  dal Consiglio di Facolta' e sono comunicate agli studenti.
 3.  Lo studente non puo' iscriversi contemporaneamente a due corsi di  studio.  La  contemporaneita',  comunque  rilevata,  comporta  la decadenza  dello  studente  dal  corso  di  studio cui si e' iscritto successivamente alla prima iscrizione.
 Titoli VI
 Norme finali
 
 Art. 39 - Modifiche del regolamento didattico di Ateneo
 
 1.  Le modifiche al presente regolamento didattico sono deliberate dal  Consiglio  di  Amministrazione,  sentito  il Senato accademico e approvate del Ministero Istruzione, Universita' e Ricerca.
 2.  Le  modifiche  di  cui  al  comma  precedente  hanno validita' dall'inizio dell'anno accademico successivo all'emanazione.
 3.  Il  presente Regolamento sara' complessivamente adeguato al DM 270/04, successivamente all'emanazione dei nuovi Decreti delle Classi di Laurea
 
 Art. 40 - Rinvio
 
 1.  Per  quanto  non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni legislative in vigore.
 
 telematica Universitas Mercatorum
 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale
 GESTIONE D'IMPRESA
 Scheda informativa
 
 Universita'                      |telematica Universitas Mercatorum ---------------------------------------------------------------------
 |17 - Classe delle lauree in scienze
 |dell'economia e della gestione Classe                           |aziendale --------------------------------------------------------------------- Nome del corso                   |Gestione d'impresa --------------------------------------------------------------------- Modalita' di svolgimento         |in teledidattica --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso|Economia --------------------------------------------------------------------- Sede del corso                   |Roma (RM)
 
 Obiettivi formativi specifici
 Il  corso  GI  intende  conferire, nel rispetto di quanto previsto dagli  obiettivi  formativi della classe di Laurea cui afferisce, una preparazione  di  base tale da consentire una interpretazione critica delle strutture e delle dinamiche di azienda mediante lo studio delle discipline  aziendali  declinate  sia  per  aree  funzionali, sia per classi   di  aziende  dei  vari  settori  con  una  caratterizzazione particolare  sul mondo delle PMI. I contenuti didattici riguardano le discipline di scenario economico, giuridico, manageriale e produttivo e  prevedono  una  focalizzazione  sulla  disciplina degli acquisti e degli  strumenti  per  pianificarli  e  gestirli.  In  particolare, i laureati  del corso coltiveranno competenze di base sulle tecniche di governo  dell'azienda  e  approfondiranno  peculiarmente le dinamiche degli   acquisti   e   degli  approvvigionamenti  in  una  logica  di competizione  allargata  facendo  ricorso  alle  metodologie  ed alle tecniche di gestione integrata della realta' aziendale.
 Caratteristiche della prova finale
 Per  conseguire  la  laurea  lo  studente  deve aver acquisito 180 crediti,  comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di  due  lingue dell'Unione Europea, oltre l'italiano, fatte salve le norme  speciali  per la tutela delle minoranze linguistiche. La prova finale  consiste nella presentazione di una tesi scritta da discutere in  seduta pubblica davanti ad una Commissione di docenti che esprima la  valutazione  complessiva  in centodecimi, eventualmente anche con lode.
 Ambiti occupazionali previsti per i laureati
 Coerentemente  con  gli obiettivi formativi specifici del corso di laurea  in  GI,  il  campo  elettivo di inserimento professionale dei laureati e' rappresentato dall'azienda di Piccole o Medie dimensioni. In  particolare,  il  laureato  in  GI,  alla luce di un ventaglio di competenze  piuttosto  ampio  potra'  operare  nelle singole funzioni aziendali  con  una  consapevolezza  generale del Sistema Azienda. Il corso  Gestione  d'impresa,  formera'  studenti destinati ad occupare prevalentemente  posizioni  operative e manageriali nell'ambito della funzione  logistica, con una vocazione particolare verso il marketing di  acquisto e la gestione della distribuzione. I contenuti didattici riguardano   le   discipline   di  scenario  economico,  giuridico  e produttivo  e  prevedono  una  focalizzazione  sulla disciplina degli acquisti  e  degli  strumenti per pianificarli e gestirli. Gli ambiti professionali   per  i  laureati  in  GI  sono  pertanto  quelli  del management   della   produzione,  della  gestione  e  organizzazione, dell'assistenza e l'ambito tecnico-commerciale.
 In  particolare  i principali sbocchi occupazionali possono essere cosi' individuati:
 - imprese manifatturiere
 - imprese    di    servizi   e   pubblica   amministrazione   per approvvigionamento e gestione dei materiali, organizzazione aziendale e della produzione
 - organizzazione e automazione dei sistemi produttivi
 - logistica, 'project management' e controllo di gestione
 - analisi di settori industriali
 - valutazione degli investimenti
 - marketing industriale.
 Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
 L'iscrizione  al  Corso di Laurea e' regolata in conformita' delle norme vigenti in materia di accesso agli Studi universitari.
 Le  modalita'  delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di  orientamento,  compresi  i  criteri  da  adottare  per definire i relativi  debiti  di  credito,  sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio  di  Facolta'. L'accesso agli studenti provenienti da altri Corsi  di  Studio, sara' regolato dal Consiglio di Facolta' indicando l'anno  di  iscrizione e i dediti gia' acquisiti e riconosciuti sulla base delle corrispondenze stabilite dall'Ordinamento Didattico.
 E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
 
 ===================================================================== Attivita' formative di base     |CFU|Settori scientifico disciplinari =====================================================================
 |   |SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE
 |   |SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE Aziendale                       |12 |DELLE IMPRESE ---------------------------------------------------------------------
 |   |SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA
 |   |SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA Economico                       |12 |SECS-P/06: ECONOMIA APPLICATA ---------------------------------------------------------------------
 |   |IUS/01: DIRITTO PRIVATO Giuridico                       | 8 |IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE ---------------------------------------------------------------------
 |   |SECS-S/01 STATISTICA
 |   |SECS-S/06 METODI MATEMATICI
 |   |DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE Statistico-matematico           | 8 |ATTUARIALI E FINANZIARIE --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' formative di   |   | base                            |40 |
 
 telematica  Universitas  Mercatorum  17  -  Classe delle lauree in scienze dell'economia e della geatione aziendale
 GESTIONE D'IMPRESA
 
 ===================================================================== Attivita' caratterizzanti       |CFU|Settori scientifico disciplinari =====================================================================
 |   |SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE
 |   |SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE Aziendale                       |32 |DELLE IMPRESE ---------------------------------------------------------------------
 |   |IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE
 |   |IUS/07: DIRITTO DEL LAVORO Giuridico                       |12 |IUS/12: DIRITTO TRIBUTARIO ---------------------------------------------------------------------
 |   |SECS-S/01: STATISTICA Statistico-matematico           |12 |SECS-S/03: STATISTICA ECONOMICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' caratterizzanti|56 |
 
 ===================================================================== Attivita' affini o integrative  |CFU|Settori scientifico disciplinari =====================================================================
 |   |INF/01: INFORMATICA
 |   |IUS/10: DIRITTO AMMINISTRATIVO
 |   |SECS-S/02: STATISTICA PER LA Cultura scientifica, tecnologica|   |RICERCA SPERIMENTALE E e giuridica                     |16 |TECNOLOGICA --------------------------------------------------------------------- Discipline economiche           | 4 |SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA ---------------------------------------------------------------------
 |   |SECS-P/09: FINANZA AZIENDALE
 |   |SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE Discipline economico-gestionali |16 |AZIENDALE ---------------------------------------------------------------------
 |   |SPS/09: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI Formazione interdisciplinare    | 8 |ECONOMICI E DEL LAVORO --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' affini o       |   | integrative                     |44 |
 
 telematica  Universitas  Mercatorum  17  -  Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale.
 GESTIONE D'IMPRESA
 
 ===================================================================== Altre attivita formative        |CFU|Tipologie ===================================================================== A scelta dello studente         |12 | --------------------------------------------------------------------- Per la prova finale e per la    |   | conoscenza della lingua         |   |Prova finale della lingua straniera                       | 4 |straniera ---------------------------------------------------------------------
 | 6 |Lingua straniera --------------------------------------------------------------------- Altre (art.10, comma 1, lettera |   | f)                              | 4 |Ulteriori conoscenze liguistiche ---------------------------------------------------------------------
 |   |Abilita' informatiche e
 | 4 |relazionali ---------------------------------------------------------------------
 |10 |Tirocini ---------------------------------------------------------------------
 | 0 |Altro --------------------------------------------------------------------- Totale Altre attivita' formative|40 | --------------------------------------------------------------------- Totale generale crediti         |180|
 
 telematica Universitas Mercatorum
 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale
 MANAGEMENT RISORSE UMANE
 Scheda informativa
 
 Universita'                       |telematica Universitas Mercatorum ---------------------------------------------------------------------
 |17 - Classe delle lauree in
 |scienze dell'economia e della Classe                            |gestione aziendale --------------------------------------------------------------------- Nome del corso                    |MANAGEMENT RISORSE UMANE --------------------------------------------------------------------- Modalita' di svolgimento in       | teledidattica                     | --------------------------------------------------------------------- Facolta' di riferimento del corso |ECONOMIA --------------------------------------------------------------------- Sede del corso                    |ROMA (RM)
 
 Obiettivi formativi specifici
 Il  corso  -  partendo  dal  presupposto  che  tra  gli  indici di competitivita'  delle  imprese  la  competenza  e la professionalita' delle  risorse  umane  riveste  un  ruolo  strategico - si pone quale obiettivo  la formazione di soggetti che siano in grado di gestire al meglio il personale di aziende medio - grandi. Questo sia nella prima fase  di recruiting e inserimento del personale, ma soprattutto nella fase  successiva  di  gestione  e  crescita  professionale,  anche in relazione  ad  imprese con forte spinta all'internazionalizzazione (e quindi  a  sedi  distaccale all'estero) od alla gestione in gruppi di imprese.
 Coerentemente  con  quanto  previsto  dalla  Classe 17, dunque, il Corso  intende  trasferire  agli  studenti conoscenze di metodiche di analisi   e  di  interpretazione  critica  delle  strutture  e  delle dinamiche  di  azienda  per  focalizzarsi su aspetti amministrativi e giuridici  al  fine di giungere ad una formazione multisciplinare che consenta  al  laureato  in  management delle risorse umane di gestire tout court le problematiche relative al personale in azienda.
 Caratteristiche della prova finale
 Per  conseguire  la  laurea,  lo  studente deve aver acquisito 180 crediti,  attraverso  il  superamento  degli  esami  di  profitto, le attivita'  a  scelta  dello  studente e le altre attivita' formative, quali  tirocini  formativi  o  esperienze lavorative. La prova finale consiste  nella  preparazione  e  nella  discussione di un elaborato, preparato  con  l'ausilio  di  uno  o  piu'  docenti,  avente oggetto l'approfondimento,   anche   tramite   una   ricerca   empirica,   di problematiche  affrontate  nel percorso formativo triennale. La prova finale  potra'  avvalersi  di  un  tirocinio  presso  enti ed aziende pubblici e privali.
 Ambiti occupazionali previsti per i laureati
 Il  corso  di  laurea,  per  i  suoi contenuti sia lavoristici che aziendalistici,   si  presta  agevolmente  a  formare  futuri  liberi professionisti,  che  possono  acquisire  in questo percorso tutte le conoscenze  necessarie  per  prepararsi al praticantato da consulente del  lavoro,  o  per  affiancare  lo  studio  on line alla pratica in studio.  La  valorizzazione  delle  esperienze professionali, inclusa nelle  altre  attivita'  formative, potra' certamente rispondere alle esigenze di praticanti o professionisti.
 Le   aree   professionali  di  riferimento  rientrano  nell'ambito elettivo della Gestione amministrative contabile delle Risorse Umane, delle  Relazioni  Industriali,  della Formazione professionale, della Tutela  della salute e sicurezza sul lavoro, della previdenza sociale e  della  Consulenza  organizzativa  alle imprese (organizzazione del lavoro),  anche  nell'utilizzazione  degli incentivi all'occupazione, formazione e innovazione legata alla organizzazione del lavoro.
 Conoscenze richieste per l'accesso (art. 6 D.M. 509/99)
 L'iscrizione  al  Corso di Laurea e' regolata in conformita' delle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.
 Le  modalita'  delle eventuali prove di ammissione e/o delle prove di  orientamento,  compresi  i  criteri  da  adottare  per definire i relativi  debiti  di  credito,  sono stabilite dall'Ateneo sentito il Consiglio di Facolta'. Sono in ogni caso richieste:
 - una conoscenza di base della lingua inglese;
 - una conoscenza di base degli strumenti informatici.
 E' prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
 
 ===================================================================== Attivita' formative di base     |CFU|Settori scientifico disciplinari =====================================================================
 |   |SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE
 |   |SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE Aziendale                       |12 |DELLE IMPRESE ---------------------------------------------------------------------
 |   |SECS-P/01: ECONOMIA POLITICA
 |   |SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA
 |   |SECS-P/04: STORIA DEL PENSIERO
 |   |ECONOMICO Economico                       |14 |SECS-P/12: STORIA ECONOMICA ---------------------------------------------------------------------
 |   |IUS/01: DIRITTO PRIVATO IUS/04: Giuridico                       | 8 |DIRITTO COMMERCIALE --------------------------------------------------------------------- Statistico-matematico           | 6 |SECS-S/01: STATISTICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' formative di   |   | base                            |40 |
 
 ===================================================================== Attivita' caratterizzanti       |CFU|Settori scientifico disciplinari =====================================================================
 |   |SECS-P/07: ECONOMIA AZIENDALE
 |   |SECS-P/08: ECONOMIA E GESTIONE Aziendale                       |32 |DELLE IMPRESE ---------------------------------------------------------------------
 |   |IUS/04: DIRITTO COMMERCIALE
 |   |IUS/07: DIRITTO DEL LAVORO Giuridico                       |16 |IUS/12: DIRITTO TRIBUTARIO ---------------------------------------------------------------------
 |   |SECS-S/01: STATISTICA SECS-S/03: Statistico-matematico           | 8 |STATISTICA ECONOMICA --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' caratterizzanti|56 |
 
 ===================================================================== Attivita' affini o integrative  |CFU|Settori scientifico disciplinari =====================================================================
 |   |INF/01: INFORMATICA IUS/10: Cultura scientifica, tecnologica|   |DIRITTO AMMINISTRATIVO e giuridica                     |16 |SECS-S/05: STATISTICA SOCIALE --------------------------------------------------------------------- Discipline economiche           | 4 |SECS-P/02: POLITICA ECONOMICA ---------------------------------------------------------------------
 |   |SECS-P/10: ORGANIZZAZIONE Discipline economico-gestionali | 8 |AZIENDALE ---------------------------------------------------------------------
 |   |M-PSI/06: PSICOLOGIA         DEL
 |   |LAVORO E DELLE
 |   |ORGANIZZAZIONI
 |   |SPS/09: SOCIOLOGIA DEI PROCESSI Formazione interdisciplinare    |16 |ECONOMICI E DEL LAVORO --------------------------------------------------------------------- Totale Attivita' affini o       |   | integrative                     |44 |
 
 ===================================================================== Altre attivita' formative       |CFU|Tipologie ===================================================================== A scelta dello studente         |12 | --------------------------------------------------------------------- Per la prova finale e per la    |   | conoscenza della lingua         |   | straniera                       | 4 |Prova finale ---------------------------------------------------------------------
 | 6 |Lingua straniera --------------------------------------------------------------------- Altre (art. 10, comma 1, lettera|   |Ulteriori conoscenze f)                              | 4 |linguistiche ---------------------------------------------------------------------
 |   |Abilita' informatiche e
 | 4 |relazionali ---------------------------------------------------------------------
 |10 |Tirocini ---------------------------------------------------------------------
 | 0 |Altro --------------------------------------------------------------------- Totale Altre attivita' formative|40 | --------------------------------------------------------------------- Totale generale crediti         |180|
 |  |  |  |  |