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| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario) |  | CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |  | PROVVEDIMENTO 23 marzo 2005 |  | Intesa,  ai  sensi dell'articolo 2-nonies della legge 26 maggio 2004, n.  138,  di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81,  sulle  proposte  di accordi collettivi nazionali per la medicina generale  e  per  la  specialistica  convenzionata  - Testo integrato Accordo  collettivo  nazionale  per  la  medicina  generale. (Rep. n. 2272). |  | 
 |  |  |  | LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
 Nella odierna seduta del 23 marzo 2005:
 Vista  la  legge  27 dicembre  2002,  n.  289, che all'art. 52, comma 27,  nel  sostituire l'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412  -  ha  istituito la Struttura interregionale sanitari convenzionati  -  SISAC,  per  la  disciplina  dei  rapporti  con  il personale  convenzionato  con  il  Servizio  sanitario nazionale - ha previsto  che tale struttura, che rappresenta la delegazione di parte pubblica  per  il  rinnovo  degli  accordi  riguardanti  il personale sanitario  a rapporto convenzionale, sia costituita da rappresentanti regionali  nominati  dalla  Conferenza dei presidenti delle regioni e delle  province autonome - ha disposto che della delegazione facciano parte,   limitatamente  alle  materie  di  rispettiva  competenza,  i rappresentanti  dei  Ministeri  dell'economia  e  delle  finanze, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  e  della salute, designati dai rispettivi Ministri - ha demandato ad un accordo in questa Conferenza la  disciplina del procedimento di contrattazione collettiva relativo ai   predetti   accordi,  tenendo  conto  di  quanto  previsto  dagli articoli 40, 41, 42, 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  -  ha  disposto, a tali fini, l'autorizzazione di una spesa  annua,  nel  limite  massimo di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2003;
 Visto  l'art.  2-nonies  della legge 26 maggio 2004, n. 138, di conversione  in  legge  del  decreto-legge  29 marzo 2004, n. 81, che dispone   che   il  contratto  del  personale  sanitario  a  rapporto convenzionale   e'  garantito  sull'intero  territorio  nazionale  da convenzioni  conformi  agli  accordi  collettivi  nazionali stipulati mediante  il  procedimento  di contrattazione collettiva definito con l'accordo in questa Conferenza Stato-Regioni previsto dal citato art. 4,  comma 9,  della  legge  30 dicembre  1991,  n.  412, e successive modificazioni  e  che  l'accordo  nazionale  e'  reso  esecutivo  con l'intesa  sancita  in  questa  Conferenza,  con  le  modalita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
 Visto  il  proprio atto rep. n. 1805 del 25 luglio 2003, con il quale, in attuazione del citato art. 52, comma 27, della legge n. 289 del  2002,  si  e'  proceduto  alla  disciplina  del  procedimento di contrattazione collettiva in questione e che l'art. 5, analogamente a quanto  dispone  il  citato  art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede:
 al  comma 5, che nel procedimento delle ipotesi di accordo in questione  si debba acquisire l'intesa di questa Conferenza, chiamata ad  esprimersi dopo la certificazione da parte della Corte dei conti, da  rendere  entro  quindici  giorni  dall'invio, superati i quali il parere   si   intende  positivamente  reso,  salvo  la  richiesta  di acquisizione di ulteriori elementi di valutazione;
 ai  commi 6  e 7, che, ove la predetta certificazione non sia positiva,  la  Corte  riferisca  al  Parlamento e che in ogni caso la procedura  debba  concludersi  nei  termini  fissati  dal comma 7 del citato  decreto legislativo n. 165/2001 (quaranta giorni dall'ipotesi di  accordo),  decorsi  i  quali  l'ipotesi  di accordo e' oggetto di intesa  in  questa  Conferenza,  salvo che non si renda necessaria la riapertura delle trattative;
 Viste  le  proposte  di  accordi  collettivi  nazionali  per la medicina  generale  e  per  la specialistica convenzionata, trasmessi dalla  SISAC alla Corte dei conti e inviati a questa Conferenza dalla Conferenza  dei  presidenti  delle regioni e delle province autonome, con nota del 17 febbraio 2005, pervenuta il 21 febbraio 2005, al fine di  acquisire  l'intesa in oggetto di cui all'art. 2-nonies, comma 1, della  legge  26 maggio  2004,  n.  138,  di conversione in legge del decreto-legge  29 marzo  2004,  n.  81,  ed  all'art.  5,  punto 5) e seguenti,  del  citato  accordo  Stato  regioni,  rep.  n.  1805  del 24 luglio 2003;
 Considerato  che la Corte dei conti, con nota del 3 marzo 2005, ha   comunicato   alla   SISAC,  e  anche  a  questa  Conferenza,  la certificazione   non   positiva,   nonche'  l'intendimento  di  voler acquisire  ulteriori  elementi  di  valutazione,  per cui l'esame del punto,  nella seduta della Conferenza tenutasi in pari data, e' stato rinviato;
 Vista  la  nota  del  16 marzo 2005, con la quale la SISAC - ad integrazione  della  documentazione  inviata il 17 febbraio 2005 - ha inoltrato alla Corte dei conti, informandone anche questa Conferenza, la  ulteriore  documentazione inerente gli aspetti in ordine ai quali la predetta Corte ha chiesto ulteriori elementi di valutazione;
 Considerato  che  nel corso dell'odierna seduta le regioni e le province  autonome  hanno  espresso il loro positivo avviso sulle due ipotesi di contratti in esame;
 Considerato  che il Ministero dell'economia e delle finanze, ha evidenziato  che  la  copertura  dei  costi va a carico delle risorse disponibili  delle  regioni e che, considerato che parte dei costi si basa  su  incrementi  delle  aliquote contributive, ritiene opportuno dare  corso  celermente  ad un tavolo di monitoraggio per valutare la necessita'  che  le  maggiori  aliquote  contributive per i medici di medicina generale, volte a garantire l'equilibrio dell'ENPAM, partano immediatamente  o  successivamente,  secondo il livello di equilibrio della gestione del fondo;
 Acquisito  l'assenso delle amministrazioni centrali interessate e delle regioni e delle province autonome;
 Sancisce intesa sulle proposte di accordi collettivi nazionali, di cui in premessa.
 Roma, 23 marzo 2005
 Il Presidente: La Loggia Il segretario: Carpino
 |  |  |  | IPOTESI  DI  ACCORDO  COLLETTIVO  NAZIONALE  PER  LA  DISCIPLINA  DEI RAPPORTI  CON  I MEDICI DI MEDICINA GENERALE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI 
 In data 20 gennaio 2005 alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro per la   firma  dell'Ipotesi  di  Accordo  collettivo  nazionale  per  la disciplina  dei  rapporti  con i medici di medicina generale ai sensi dell'art.  8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni tra
 
 la SISAC nella persona del Coordinatore Dr. Luigi Covolo FIRMATO
 
 E LE SEGUENTI ORGANIZZAZIONI SINDACALI:
 
 FIMMG Dr. Mario Falconi                           FIRMATO
 
 SNAMI Dr. Piergiuseppe Conti
 
 FEDERAZIONE MEDICI ADERENTE U.I.L. - F.P.L. Dr. Armando Ma succi                        FIRMATO
 
 INTESA SINDACALE SIMET - SUMAI - CISL Medici Dr. Giuseppe Garraffo                       FIRMATO Dr. Roberto Lala                            FIRMATO Dr. Mauro Mazzoni                           FIRMATO
 
 FP CGIL MEDICI Dr. Nicola Preiti                           FIRMATO
 
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni.
 Visto  l'art  .4,  comma  9,  legge  30  dicembre  1991  n.  412 e successive integrazioni e modificazioni.
 Vista  la  legge  Costituzionale  18  ottobre  2001  n. 3, recante modifiche  al  titolo  V della parte seconda della Costituzione della Repubblica Italiana.
 Visto  l'art.  52,  comma  27,  legge  27  dicembre  2002 n. 289 e successive integrazioni e modificazioni.
 Visto   il  Piano  Sanitario  Nazionale  2003  -  2005  risultante dall'atto  di  intesa  tra  Stato  e  Conferenza  unificata Regioni e Autonomie   Locali   approvato   con  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 23 maggio 2003.
 Visto  l'Accordo tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di  Bolzano,  il Ministero della Salute, il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali, avente  ad  oggetto  la disciplina del procedimento di contrattazione collettiva   per   il   rinnovo   degli   accordi  con  il  personale convenzionato   con   il   Servizio  Sanitario  Nazionale,  ai  sensi dell'articolo  52,  comma 27 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, del 24 luglio 2003.
 Visto l'art. 2-nonies della legge 26 maggio 2004 n. 138.
 Visto  l'accordo  Stato-Regioni  nella Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 luglio 2004
 Visto l'art. 1, comma 178 della legge 30 dicembre 2004 n. 311.
 Al  termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Accordo Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
 PARTE PRIMA
 INQUADRAMENTO GENERALE
 
 ART. 1 - QUADRO DI RIFERIMENTO.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome di Trento e Bolzano (in seguito    Regioni),   le   Organizzazioni   Sindacali   maggiormente rappresentative  della  medicina  generale (in seguito Organizzazioni Sindacali)  con  il presente Accordo definiscono le condizioni per il rinnovo    dell'Accordo    Collettivo    nazionale,   come   disposto dall'articolo  8  del  Decreto  Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
 2.   Il   progressivo   accentuarsi  dei  problemi  inerenti  alla sostenibilita' economica del S.S.N. a fronte di crescenti esigenze di qualificazione   dei   servizi   sanitari   offerti,   richiede   una riprogettazione,  seppur  parziale,  del sistema delle cure primarie, erogate  da  medici  di medicina generale in collaborazione con altre figure  professionali, con particolare attenzione alla valorizzazione dei  servizi territoriali. Esiste la necessita' di rispondere in modo adeguato,  etico,  deontologico  e  nuovo  alla  domanda crescente di salute,  che  va  valutata  e  orientata,  recuperando  i  valori e i principi  della  legge 23 dicembre 1978 n. 833, affermando l'esigenza di  efficacia e appropriatezza della risposta sanitaria e sociale per un  pieno  utilizzo  delle  risorse  del sistema a tutela di equita', eguaglianza e compatibilita' del sistema socio - sanitario.
 3.  Il  nuovo  quadro  istituzionale,  con Legge Costituzionale 18 ottobre  2001  n.  3, che modifica il Titolo V della Costituzione, ha affidato   piena  potesta'  alle  Regioni  sul  piano  legislativo  e regolamentare  in  materia  di  salute,  fatte  salve  le  competenze attribuite   dalle   norme  allo  Stato.  Il  rinnovo  dell'  Accordo Collettivo  Nazionale  deve  riuscire  a  coniugare  il  nuovo quadro istituzionale  con  il rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
 4. II Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, approvato con il D.P.R. 23  maggio  2003, nel testo risultante dall'atto di intesa in sede di Conferenza Unificata Stato - Regioni - Citta' ed autonomie locali del 15  Aprile  2003,  dopo 25 anni dall'entrata in vigore della Legge n. 833   del   1978,   pone   il   problema  di  un  ripensamento  della organizzazione  del  Servizio  Sanitario  Nazionale,  individuando il territorio  quale punto di forza per la organizzazione della risposta sanitaria  e  della integrazione socio sanitaria e per il governo dei percorsi  assistenziali,  a  garanzia  dei livelli essenziali e della appropriatezza delle prestazioni.
 5.  Particolare attenzione va riservata alla tematica della tutela della  salute  dei  soggetti  fragili, del bambino, dell'adolescente, dell'anziano   e   dei   soggetti   affetti   da  patologie  croniche degenerative,  condizione  che  presuppone  la definizione, in ambito territoriale,  di  percorsi,  modalita' di integrazione e interazione dei  professionisti  e  uno  stretto legame con le strutture sociali, evidenziando la peculiarita' di esigenze e condizioni assistenziali.
 6.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali,  ribadiscono la validita'  del  Servizio  Sanitario Nazionale solidale, universale ed equo, quale organizzazione fondamentale per la tutela e la promozione della  salute.  Le innovazioni necessarie, devono puntare ad adeguare il  sistema stesso a rispondere in modo appropriato ed integrato alla domanda  di  sanita'  dei  cittadini.  La  convenzione con il singolo medico tutela e valorizza il rapporto fiduciario medico - paziente.
 7. Le Regioni e le Organizzazioni Sindacali in relazione al quadro normativo vigente, riconoscono che il Sistema Sanitario Nazionale nel suo  complesso  garantisce  la  risposta  ai  bisogni  di  salute dei cittadini  nel  rispetto dei principi etici e ritengono improrogabile avviare  una  forte innovazione nella organizzazione e nella gestione del  Sistema  Sanitario  attuando quanto indicato dal Piano Sanitario Nazionale  in  ordine  al  nuovo ruolo del territorio. E' necessario, pertanto,  pervenire  ad  un  sistema  di  cure  primarie integrato a partire  dal  primo  intervento,  riservando  all'ospedale  il  ruolo proprio di azione per le patologie che necessitano di un ricovero.
 8. Va costruita, a tal fine, un'organizzazione sanitaria integrata nel  territorio capace di individuare e di intercettare, maggiormente ed  ancor  piu' efficacemente, il bisogno di salute dei cittadini, di dare le risposte appropriate e di organizzare opportunita' di accesso ai  servizi  attraverso  la  costruzione  dei  percorsi assistenziali secondo   modalita'   che  assicurino  tempestivamente  al  cittadino l'accesso  informato  e  la  fruizione  appropriata  e  condivisa dei servizi territoriali e ospedalieri.
 
 ART. 2 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE.
 
 1.  L'Accordo  collettivo  nazionale si caratterizza appieno quale momento  organizzativo  del  sistema  e  strumento  di garanzia per i cittadini  e  per  gli operatori. Le novita' normative introdotte nel quadro  istituzionale,  sono  destinate a mutare in modo importante i contenuti  dei  tre  livelli  di  negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.
 2. Il livello di negoziazione nazionale individua:
 a) le garanzie per i cittadini;
 b)    il   ruolo,   il   coinvolgimento   nell'organizzazione   e programmazione,  le  responsabilita',  i  criteri  di  verifica  e le garanzie per il personale sanitario convenzionato;
 c)  i  servizi  erogati  per  assicurare  i livelli essenziali di assistenza;
 d) la compatibilita' economica;
 e)  la  responsabilita' delle istituzioni (Regioni e Aziende) nei confronti della piena applicazione dell'Accordo collettivo nazionale
 3.  Il  livello  di  negoziazione regionale definisce obiettivi di salute,  modelli organizzativi e strumenti operativi per attuarli, in coerenza  con  le  strategie  e  le  finalita' del Servizio Sanitario Regionale,  integrando elencazione, incentivazione e remunerazione di compiti con il perseguimento di obiettivi e risultati.
 4.  Il  livello  negoziale  aziendale  definisce  i  progetti e le attivita'    del    personale   sanitario   convenzionato   necessari all'attuazione   degli  obiettivi  individuati  dalla  programmazione regionale.
 
 ART. 3 - NEGOZIAZIONE NAZIONALE.
 
 Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  sindacali  concordano,  con la stesura   del  presente  Accordo,  che  il  livello  di  negoziazione nazionale, qui rappresentato, definisce:
 a) natura, modalita' e costituzione del rapporto di Convenzione;
 b) incompatibilita';
 c) requisiti per il mantenimento del rapporto di convenzione;
 d)  definizione  del  rapporto ottimale e dei massimali di scelta anche in relazione ai modelli associativi;
 e)  ridefinizione  del  ruolo,  delle  funzioni e dei compiti dei medici  di  medicina  generale in relazione alla garanzia del livello essenziale  di  assistenza  delle  cure  primarie, caratterizzando le attivita'  e  le prestazioni preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative dovute agli assistiti sia sani, sia con patologie acute e  croniche,  nei diversi ambiti assistenziali, nonche' la promozione dei  processi  di  presa in carico dell'utente a livello territoriale con la continuita' dell'assistenza;
 f) modalita' e ambiti di esercizio della libera professione;
 g)  definizione  delle  modalita'  di  applicazione degli aspetti sanzionatori  e conseguenti criteri di valutazione delle violazioni e delle  penalita'  conseguenti  fino  al  venir  meno  del rapporto di convenzione;
 h) avvio di un processo condiviso di determinazione di percorsi e linee  guida  per l'efficacia e l'appropriatezza, con il concorso dei soggetti  istituzionali  e  delle parti sociali, al fine di garantire nell'ambito  delle funzioni di continuita' dell'assistenza e presa in carico,  cittadini e operatori. I percorsi e le linee guida approvati e  definiti  verranno  portati  a  conoscenza  degli  operatori e dei cittadini a cura delle Regioni;
 i)  area  funzionale  e giuridica dell'emergenza e della medicina dei  servizi,  favorendo  la  loro piena integrazione nell'area delle cure primarie;
 j)  criteri  e modalita' per la regolamentazione dell'accesso, in relazione alle normative vigenti;
 k)   criteri   della   rappresentativita'   sindacale  nazionale, regionale ed aziendale;
 l)  funzioni  ed obiettivi delle forme associative della medicina generale e dei loro elementi costitutivi fondamentali;
 m)  criteri  generali  nella  gestione della formazione, nei suoi ambiti principali;
 n) entrata in vigore e la durata dell'Accordo nazionale;
 o) struttura del compenso;
 p)   cornice   generale   degli   Accordi   regionali,   con   la individuazione degli ambiti della contrattazione.
 
 ART. 4 - NEGOZIAZIONE REGIONALE.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni  Sindacali  si  impegnano a definire,  entro  e  non  oltre  i sei mesi successivi all'entrata in vigore   dell'Accordo   collettivo  nazionale,  le  intese  regionali contemplate  nel  presente  accordo  per  la definizione dei seguenti aspetti specifici:
 a)  le  responsabilita'  nei rapporti convenzionali, in relazione agli  obiettivi  regionali,  con  le modalita' previste dall'articolo precedente;
 b) l'attuazione di quanto indicato dall'art. 6;
 c)  l'organizzazione  della presa in carico degli utenti da parte dei  medici  con  il  supporto  delle professionalita' sanitarie e la realizzazione  della  continuita'  dell'assistenza  24  ore su 24 e 7 giorni su 7;
 d)  l'organizzazione dell'emergenza territoriale e della medicina dei servizi;
 e) le modalita' di realizzazione della appropriatezza delle cure, delle  prescrizioni  e dell'uso etico delle risorse, l'organizzazione degli strumenti di programmazione monitoraggio e controllo;
 f) la modalita' di partecipazione dei medici di medicina generale nella  definizione degli obiettivi della programmazione, dei budget e della responsabilita' nell'attuazione dei medesimi;
 g)  i  criteri  e  le  modalita' nella organizzazione del sistema informativo fra operatori - strutture associate - Distretti - Aziende Sanitarie - Regione;
 h)  l'organizzazione  della  formazione di base, della formazione specifica, della formazione continua e dell'aggiornamento;
 i) gli organismi di partecipazione e rappresentanza dei Medici di medicina generale a livello regionale;
 j) l'attuazione dell'art. 8 comma 2, lettere b, c ed e
 
 ART. 5 - OBIETTIVI DI CARATTERE GENERALE.
 
 Le   Regioni   e   le   Organizzazioni  sindacali,  concordano  la realizzazione di alcuni fondamentali obiettivi quali:
 a)  garantire  su  tutto  il  territorio  nazionale  da parte del sistema  sanitario  la erogazione ai cittadini dei livelli essenziali di assistenza (LEA);
 b)  realizzare  nel territorio la continuita' dell'assistenza, 24 ore  su  24  e  7 giorni su 7, nel concetto piu' ampio della presa in carico dell'utente. Dovranno essere definiti i compiti, le funzioni e le  relazioni  tra  le figure convenzionate impegnate, partendo dalla valorizzazione   dei   servizi  di  continuita'  assistenziale  e  di emergenza territoriale;
 c)  realizzare  un  riequilibrio,  fra  ospedale e territorio con conseguente   ridistribuzione   delle   risorse,   sulla  base  della indicazione  delle  sedi e del livello piu' appropriato di erogazione delle  prestazioni in ragione dell'efficienza, della efficacia, della economicita',  degli aspetti etici e deontologici e del benessere dei cittadini;
 d)  favorire la assunzione condivisa di responsabilita', da parte dei  medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio, nelle scelte di politica sanitaria e di governo clinico, sulla scorta di   quanto   definito   nei  diversi  livelli  della  programmazione socio-sanitaria;
 e)  introdurre,  con  la  programmazione  regionale  e aziendale, strumenti  di  gestione  che  garantiscano  una  reale  funzione  del territorio   ed   una  concreta  responsabilita'  dei  medici  e  dei professionisti  sanitari  nelle  scelte a garanzia degli obiettivi di salute;
 f)  promuovere  la  salute  dell'infanzia  e dell'adolescenza con particolare attenzione agli interventi di prevenzione ed educazione e informazione sanitaria;
 g)  favorire  lo sviluppo appropriato delle prestazioni erogabili sul   territorio,   unitamente   ad   una   adeguata   attivita'   di qualificazione e aggiornamento professionale per l'insieme dei medici e dei professionisti sanitari che operano nel territorio;
 h)  favorire una integrazione fra politiche sanitarie e politiche sociali  a partire dall'assistenza domiciliare in raccordo e sinergia con  i  diversi  soggetti  istituzionali  e  con i poli della rete di assistenza;
 i)  favorire  la  presa  in  carico  da parte del sistema di cure primarie   degli   assistibili,  in  particolare  se  fragili  o  non autosufficienti,  attraverso  l'attivazione  di  regimi assistenziali sostenibili   e   di   livello   appropriato   quali   quelli   della domiciliarita'  e  residenzialita',  attivando tutte le risorse delle reti assistenziali.
 
 ART. 6 - STRUMENTI.
 
 1.  Le Regioni e le Organizzazioni sindacali, per il perseguimento degli  obiettivi di politica sanitaria indicati nel presente Accordo, convengono    sulla   necessita'   di   attuare   una   significativa riorganizzazione   del  servizio  sanitario  attraverso  le  seguenti scelte:
 a)  realizzazione  in  ambito  distrettuale e territoriale di una rete  integrata  di  servizi  finalizzati  all'erogazione  delle cure primarie  al  fine  di  garantire  la continuita' dell'assistenza, la individuazione  e  la  intercettazione della domanda di salute con la presa  in  carico  dell'utente  e  il governo dei percorsi sanitari e sociali,  in  una rigorosa linea di appropriatezza degli interventi e di  sostenibilita'  economica.  Cio'  consentira'  al  territorio, di soddisfare,  nella  misura  massima possibile, la domanda di salute a partire   dal  primo  intervento  perseguendo  anche  l'obiettivo  di ricondurre le liste di attesa entro tempi accettabili;
 b)  a tal fine convengono sulla necessita' di costituzione di una organizzazione distrettuale e territoriale integrata per l'assistenza primaria  con  lo  sviluppo  della  medicina  associata prevedendo la sperimentazione,  definita  in sede regionale d'intesa con le oo.ss., di   strutture   operative   complesse,   organizzate   dagli  stessi professionisti  e  fondate  sul  lavoro  di  gruppo  con  sede unica, composte da medici di medicina generale (assistenza primaria e medici di  continuita'  assistenziale)  e  pediatri di libera scelta, con la presenza    di    specialisti    ambulatoriali   interni   ed   altre professionalita'  sanitarie,  in  un quadro di unita' programmatica e gestionale  del territorio di ogni azienda sanitaria, in coerenza con l'intesa Stato - Regioni del 29.07.04;
 c)  la  nuova  organizzazione avra' come suo presupposto la piena valorizzazione ed integrazione di tutte le componenti all'interno del sistema. I medici e i professionisti sanitari operanti sul territorio nelle  cure  primarie  avranno,  sulla  base di quanto definiranno le Regioni,  un  ruolo  di  partecipazione diretta nella definizione dei modelli   organizzativi,   nella  individuazione  dei  meccanismi  di programmazione  e  controllo  e  nella definizione degli obiettivi di budget;
 d)  in  proposito  dovra'  essere  garantita  la  presenza  delle strutture   organizzative   territoriali   nell'ambito   delle  forme partecipative, previste dall'atto aziendale;
 e)   questa   riorganizzazione   avra'  come  proprio  fondamento l'informatizzazione  del sistema, secondo standard condivisi definiti a  livello  nazionale  e  regionale,  che  dovra' coinvolgere tutti i soggetti operanti nel territorio, per una ottimale interrelazione fra professionisti   sanitari,   strutture   organizzative  territoriali, distretti,    ospedali   ed   altri   poli   della   rete   integrata socio-sanitaria;
 f)  le  Regioni  e  le Organizzazioni sindacali, concordano sulla esigenza  che sia perseguito, anche tramite gli accordi regionali, un adeguato  percorso  formativo  nella  fase di formazione pre-laurea e pre-abilitazione,  della  formazione  specifica,  e  della formazione continua;
 g)  dovranno  essere definiti anche percorsi formativi comuni tra medici  e professionisti sanitari che operano nel territorio e medici e  professionisti  sanitari  che  operano  in ospedale. Tali percorsi dovranno   essere   mirati   all'acquisizione   di  strategie  comuni finalizzate  all'ottimizzazione  dei percorsi diagnostico terapeutici dell'assistito  e la loro appropriatezza, anche con il coinvolgimento delle societa' scientifiche.
 
 ART. 7 - RUOLO E PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI.
 
 1.  Le  Regioni  e  le Organizzazioni Sindacali, ferma restando la natura   convenzionale   del  rapporto  per  singolo  professionista, concordano   che   la   maggiore   partecipazione   alle   scelte  di programmazione  e  gestione, dei medici di medicina generale operanti nel  territorio  comporta  un  equivalente e contemporaneo aumento di responsabilita' nel governo clinico, con particolare riferimento alla garanzia  dei  livelli  di  prestazione  e  la  gestione  dei  budget concordati a livello di territorio.
 2.  La  mancata  adesione  agli  obiettivi  e percorsi concordati, diventa  motivo per la verifica del rapporto di convenzione fino alla revoca, secondo quanto previsto dai rispettivi articolati di settore.
 
 ART. 8 - STRUTTURA DEL COMPENSO.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni sindacali, preso atto degli indirizzi  del  governo  in  materia  di  rinnovo  di  convenzioni  e contratti  nella  pubblica  amministrazione  (d.lgs.  30  marzo  2001 n.165),  convengono  sulla  necessita'  che il compenso dei medici di medicina  generale,  sia  sintonizzato  con  il  perseguimento  degli obiettivi  di  salute  programmati, con un adeguato equilibrio fra la parte  del  compenso  legata  ad  automatismi  e  quella  legata agli obiettivi  e alle prestazioni definite dalle programmazioni regionali e aziendali.
 2.  Concorrono alla costituzione del compenso dei medici di cui al presente Accordo:
 a) quota capitaria ponderata per assistito e/o quote orarie;
 b)  incentivi di struttura, di processo, di livello erogativo, di partecipazione  agli  obiettivi  e  al  governo della compatibilita', nonche'   incentivi  legati  al  raggiungimento  degli  obiettivi  di qualificazione e appropriatezza;
 c) quota per servizi e prestazioni aggiuntive, per medico singolo o per gruppi, calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazione;
 d) aumento previsto per rinnovo nella misura di cui al successivo articolo 9;
 e)  incentivi  legati  al  trasferimento di risorse alla luce del perseguimento del riequilibrio di prestazioni e ospedale - territorio derivanti  da azioni e modalita' innovative dei livelli assistenziali per l'assistenza primaria.
 3. Nel rispetto di quanto indicato ai commi 1 e 2, le Regioni e le Organizzazioni  sindacali  concordano  di  determinare  l'entita' del compenso   per   assistibile  pesato  definendone  caratteristiche  e tipologie secondo i seguenti criteri:
 A.  Le  quote  b) e o) del comma 2 potranno contenere fino al 30% del   totale  degli  attuali  compensi  e  saranno  finalizzate  alle attivita' e agli obiettivi di livello regionale. Queste quote saranno ulteriormente  integrate  con le risorse eventualmente derivate dalle fattispecie di cui al precedente punto e).
 La   quota   a)  del  comma  2  potra'  rappresentare  un  livello percentuale   del   totale   degli   attuali   compensi  inversamente corrispondente a quello di cui alla precedente lettera A.
 B.  Gli  aumenti  per i rinnovi contrattuali, calcolati sul monte compensi  2000  per  competenza,  vanno  ad incrementare le quote del compenso di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2.
 4.  Sono  comunque  garantiti  gli effetti degli Accordi regionali vigenti  fino  alla  loro scadenza, conformemente alle determinazioni previste negli stessi.
 
 ART. 9 - AUMENTI CONTRATTUALI.
 
 1.  Le  Regioni  e  le  Organizzazioni sindacali, preso atto delle disposizioni  finanziarie  assunte dal Governo in materia, fissano un aumento,  per medici di medicina generale a quota capitaria e a quota oraria  (assistenza  primaria,  continuita'  assistenziale, emergenza saniataria  territoriale, medicina dei servizi), da erogarsi al lordo di ogni ritenuta o contribuzione e distribuite come indicato nel modo che segue:
 
 A) Medici di Assistenza Primaria
 
 TABELLA A - Arretrati 2001 - 2002 - 2003 =====================================================================
 Anno              |        €/anno per assistito ===================================================================== arretrati 2001                 |                                0,964 arretrati 2002                 |                                0,964 arretrati 2003                 |                                1,355
 
 TABELLA B - Aumenti 2004 - 2005
 
 =====================================================================
 Decorrenza            |         quota capitaria ===================================================================== dal 1.1.2004                      |                              4,06 dal 31.12.2004                    |                              1,10 dal 31.12.2005                    |                              1,00 Totale                            |                              6,16
 
 Le  risorse  di  cui  alla  tabella B sono distribuite nella quota fissa e nella quota variabile nel modo che segue:
 
 TABELLA  C  -  Distribuzione  delle  risorse della quota capitaria nella quota fissa e nella quota variabile
 
 =====================================================================
 Decorrenza       |    quota fissa     |    quota variabile ===================================================================== dal 1.1.2004           |                2,03|                    2,03 dal 31.12.2004         |                0,55|                    0,55 dal 31.12.2005         |                0,50|                    0,50 Totale                 |                3,08|                    3,08
 
 B)   Medici  di  continuita'  assistenziale,  emergenza  sanitaria territoriale, medicina dei servizi
 
 TABELLA D - Arretrati 2001 - 2002 - 2003 per medici a quota oraria
 
 =====================================================================
 |arretrati per € | arretrati € per | arretrati per €
 Settore     |  per ora 2001  |    ora 2002     |  per ora 2003 ===================================================================== Medici          |                |                 | Continuita'     |                |                 | Assistenziale   |           0,311|            0,311|            0,437 --------------------------------------------------------------------- Medici Emergenza|                |                 | Territoriale    |           0,311|            0,311|            0,437 --------------------------------------------------------------------- Medici della    |                |                 | Medicina dei    |                |                 | Servizi         |           0,480|            0,480|            0,675
 
 TABELLA E - Aumenti 2004 - 2005 per medici a quota oraria
 
 =====================================================================
 | Aumento orario | Aumento orario  | Aumento orario
 Settore     |  dal 1.1.2004  | dal 31.12.2004  | dal 31.12.2005 ===================================================================== Medici          |                |                 | Continuita'     |                |                 | Assistenziale   |           1,61*|            0,49*|            0,44* --------------------------------------------------------------------- Medici Emergenza|                |                 | Territoriale    |           1,61*|            0,49*|            0,44* --------------------------------------------------------------------- Medici della    |                |                 | Medicina dei    |                |                 | Servizi         |          1,81**|           0,49**|           0,44**
 *  Depurato  dell'aumento  dell'imponibile  Enpam corrispondente a tutte le voci
 **  Aumento  orario  sul  compenso percepito dal singolo medico al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo
 ART. 10 - DISPOSIZIONE CONTRATTUALE DI GARANZIA - OSSERVATORIO.
 
 1.   Le   Regioni   e  le  Organizzazioni  sindacali,  a  garanzia dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del presente Accordo,  si  impegnano ad applicare in caso di inadempienza anche di una delle parti, la procedura di garanzia di cui ai commi 2 e 3.
 2.  Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo la  SISAC  verifica lo stato di avanzamento degli Accordi in ciascuna Regione,  accordando eventualmente ulteriori tre mesi di tempo per la conclusione    della    trattativa,   trascorsi   i   quali   si   fa inderogabilmente riferimento a quanto previsto dal comma 3.
 3.  La SISAC, entro 15 giorni, convoca le organizzazioni sindacali nazionali e, valutato lo stato di inadempienza, puo' procedere, entro 30  giorni,  alla  convocazione  delle parti regionali interessate al fine  di pervenire ad un accordo, da stipularsi entro i successivi 60 giorni.  In  caso  di impossibilita' a raggiungere tale risultato, la SISAC  e  le  Organizzazioni sindacali nazionali proporranno, entro i successivi 60 giorni, una soluzione sostitutiva all'accordo regionale da  sottoporre  alla  approvazione della Conferenza Stato - Regioni e Province autonome a valere per la Regione, e valida fino alla stipula dell'Accordo regionale.
 4.  Al  fine  di  acquisire  le  necessarie  conoscenze  in ordine all'andamento  di  attuazione  degli  accordi regionali ed aziendali, nonche'  all'esigenza  di  monitorare  i relativi dati economici e di attuazione  di  particolari  c  definiti  istituti  contrattuali,  e' istituito,  entro  120  giorni  dall'entrata  in  vigore del presente Accordo,  l'osservatorio  consultivo  permanente  nazionale presso la SISAC,  con la partecipazione delle organizzaizioni sindacali, la cui composizione  ed  i  relativi compiti saranno definiti con successivo accordo tra le parti.
 
 ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELL'ACCORDO.
 
 1.  Il  presente  Accordo entra in vigore dalla data di assunzione del  relativo  provvedimento da parte della Conferenza Stato-Regioni, scade  il  31  dicembre 2005 e rimane in vigore fino alla stipula del successivo Accordo.
 PARTE SECONDA
 DISCIPLINA DEL RAPPORTO CONVENZIONALE DEI MEDICI DI
 MEDICINA GENERALE
 ART. 12 - PREMESSA.
 
 1.  Le novita' introdotte, nell'ordinamento costituzionale e nelle procedure  di  contrattazione  con  la legge 27 dicembre 2002 n. 289, comportano  una  nuova  e piu' funzionale strutturazione del rapporto convenzionale   in   particolare  negli  articolati  di  settore.  E' necessario  cioe'  coordinare  e  rendere sequenziale la normativa di ogni  specifica  categoria con gli obiettivi e i contenuti generali e comuni  a  tutte le categorie che operano nel territorio sia pure con la   necessaria   gradualita'.  La  stesura  dell'Accordo  Collettivo Nazionale  per  la  medicina  generale  e'  finalizzata ad attrezzare meglio  il  rapporto  Regioni  -  Categorie  Mediche  che operano nel territorio,  con l'obiettivo di avviare un processo di innovazione in grado   di  rispondere  in  modo  piu'  adeguato  alle  esigenze  dei cittadini,  a  rivalutare  il  ruolo degli operatori e consolidare in modo  significativo  il  ruolo  del  Servizio Sanitario Nazionale nel nostro Paese.
 2.  Nel  presente  Accordo si riconosce la caratterizzazione della Medicina   Generale   italiana  secondo  i  principi  espressi  dalla Definizione  Europea  di  Medicina Generale/di Famiglia data da WONCA Europa  (la  sezione europea dell'associazione mondiale dei medici di famiglia)  nel  2002.  Il  valore  di  tale  Definizione  si  colloca nell'ambito  culturale, scientifico, professionale e della formazione specifica,  ed  e'  finalizzato  alla  necessita' di riconoscere alla Medicina  Generale italiana ruolo, identita' e responsabilita' che ne favoriscano   una  ulteriore  crescita  qualitativa  e  uno  sviluppo coerente  con  la  comunita'  scientifico-professionale  europea alla quale  appartiene.  Pertanto  i  medici  di  medicina  generale  sono specialisti  formati  ai  principi della disciplina, sulla base delle caratteristiche   di   seguito   elencate   che   ne  definiscono  le peculiarita' professionali:
 a) la medicina generale e' normalmente il luogo di primo contatto medico all'interno del sistema sanitario, fornisce un accesso diretto ed  illimitato  ai  suoi  utenti,  si  occupa  di tutti i problemi di salute, indipendentemente da eta', sesso, e ogni altra caratteristica della persona;
 b)  fa  un utilizzo efficiente delle risorse sanitarie attraverso il  coordinamento  delle  cure,  il  lavoro  con altri professionisti presenti  nel  contesto  organizzativo delle cure primarie, agendo da interfaccia  con  altre  specialita'  ed assumendo, se necessario, il ruolo di difensore dell'interesse dei pazienti;
 c)  sviluppa  un  approccio  centrato  sulla  persona,  orientato all'individuo, alla sua famiglia e alla sua comunita';
 d)  si  basa  su un processo di consultazione unico fondato sulla costruzione  di  una  relazione  protratta  nel  tempo attraverso una efficace comunicazione tra medico e paziente;
 e)  ha  il  compito  di  erogare  cure longitudinali e continue a seconda dei bisogni del paziente;
 f)  prevede  uno specifico processo decisionale determinato dalla prevalenza e incidenza delle malattie in quella precisa comunita';
 g) gestisce contemporaneamente i problemi di salute sia acuti che cronici dei singoli pazienti;
 h)  si occupa di malesseri che si presentano in modo aspecifico e ad  uno stadio iniziale del loro sviluppo e che potrebbero richiedere un intervento urgente;
 i)  promuove la salute ed il benessere con interventi appropriati ed efficaci;
 j) ha una responsabilita' specifica della salute della comunita';
 k) si occupa dei problemi di salute nella loro dimensione fisica, psicologica, sociale, culturale ed esistenziale.
 CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
 
 ART. 13 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
 
 1.  Il  presente  Accordo  Collettivo  Nazionale  regola, ai sensi dell'art.  8,  comma  1,  del  D.L.vo  30  dicembre  1992,  n.  502 e successive   modificazioni   ed   integrazioni  e  sulla  base  delle determinazioni  regionali  in materia, il rapporto di lavoro autonomo convenzionato  per  l'esercizio  delle attivita' professionali, tra i medici  di  medicina  generale  e le Aziende sanitarie locali, per lo svolgimento,  nell'ambito del SSN e le sue articolazioni, dei compiti e delle attivita' relativi ai settori di:
 a) assistenza primaria;
 b) continuita' assistenziale;
 c) medicina dei servizi territoriali;
 d) emergenza sanitaria territoriale.
 
 ART. 14 - CONTENUTI DEMANDATI ALLA NEGOZIAZIONE REGIONALE.
 
 1.  Gli Accordi Regionali di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive   modificazioni   ed  integrazioni  realizzano  i  livelli assistenziali  aggiuntivi previsti dalla programmazione delle Regioni rispetto  a quelli dell'Accordo Collettivo Nazionale e coerenti con i livelli essenziali e uniformi di assistenza.
 2.  In armonia con quanto definito all'art. 4, al fine di cogliere ogni specificita' e novita' a livello locale sul piano organizzativo, e  consentire  al  contempo  il  conseguimento  di  uniformi  livelli essenziali  di  assistenza  in  tutto  il  territorio nazionale, sono demandati  alla  trattativa  regionale,  sulla  base  degli indirizzi generali  individuati  nel  presente  Accordo,  oltre  agli specifici singoli  richiami, i seguenti articoli ed Allegati ai fini della loro riorganizzazione e definizione:
 
 Capo I:
 Art 23 - Comitato aziendale
 Art. 24 - Comitato Regionale;
 Art. 25 - Programmazione e monitoraggio delle attivita';
 Art. 26 - Equipes territoriali;
 Art. 27 - Appropriatezza delle Cure e dell'uso delle risorse;
 Art. 32 - Assistenza ai turisti
 
 Capo II:
 Art.   34  -  Copertura  degli  ambiti  territoriali  carenti  di assistenza primaria;
 Art. 35 - Instaurazione del rapporto convenzionale;
 Art. 37 - Sostituzioni;
 Art. 38 - Incarichi provvisori;
 Art. 40 - Scelta del medico;
 Art. 44 - Elenchi nominativi e variazioni mensili;
 Art. 46 - Fondo a riparto per la qualita' dell'assistenza;
 Art. 53 - Assistenza domiciliare programmata;
 Art. 54 - Forme associative dell'assistenza primaria;
 
 Capo III:
 Art. 70 - Sostituzioni ed incarichi provvisori;
 Art. 71 - Organizzazione della reperibilita';
 
 Capo IV
 Art. 78 - Compiti e doveri del medico - Libera professione.
 
 Capo V:
 Art. 92 - Individuazione e attribuzione degli incarichi
 Art. 93 - Massimale Orario
 Art. 95 - Compiti del Medico - Libera Professione
 Art. 97 - Sostituzioni, Incarichi Provvisori - Reperibilita'
 
 Allegato: G - Assistenza domiciliare programmata.
 
 Allegato: H - Assistenza domiciliare integrata.
 3.  Gli  Accordi  regionali,  definiscono i compiti e le attivita' svolte dai medici di medicina generale:
 a)  in  forma  aggiuntiva rispetto a quanto previsto dall'Accordo Collettivo Nazionale;
 b) in forma associativa complessa e integrata;
 c) per il rispetto di livelli di spesa programmati.
 4. Gli accordi regionali possono prevedere:
 - A)  l'erogazione  di  prestazioni aggiuntive, anche tese ad una migliore integrazione tra interventi sanitari e sociali, per:
 a)  interventi  sanitari relativi all'eta' anziana, a domicilio, nelle residenze sanitarie assistite e nelle collettivita';
 b) assistenza sanitaria ai tossicodipendenti, ai malati di AIDS, ai malati mentali;
 c) processi assistenziali riguardanti patologie sociali;
 d)   assistenza  domiciliare  ai  pazienti  oncologici  in  fase terminale;
 e) sperimentazione di iniziative di telemedicina;
 f)   partecipazione   alle  iniziative  sanitarie  di  carattere nazionale o regionale;
 g)  prestazioni  aggiuntive ulteriori rispetto a quelle previste dall'accordo nazionale all'allegato D), parte "A" e "B".
 - B) linee guida di priorita' in merito a:
 a)  iniziative di educazione sanitaria e promozione della salute nei confronti di singoli soggetti o gruppi di popolazione;
 b)   attivita'   di  prevenzione  individuale  e  su  gruppi  di popolazione,  in  particolare contro i rischi oncologici metabolici e cardiovascolari,  anche  mediante  richiamo  periodico  delle persone sane.
 - C) lo svolgimento delle seguenti attivita':
 a) partecipazione a procedure di verifica della qualita';
 b) svolgimento di attivita' di ricerca epidemiologica;
 c) attivazione di un sistema informativo integrato tra medici di medicina  generale,  presidi  delle Aziende ed eventuali banche dati, per  il collegamento degli studi professionali con i centri unificati di  prenotazione  e  lo sviluppo di scambi telematici di informazioni sanitarie (medico generale - specialista - servizi ospedalieri);
 d)  fornitura  di  flussi informativi, a fini epidemiologici, di valutazione della qualita' delle prestazioni e dei relativi costi.
 5.  Gli  accordi  regionali  disciplinano,  in  via  esclusiva, la sperimentazione   di  ulteriori  forme  associative  oltre  a  quelle previste   dall'articolo   54,   tra   medici  di  medicina  generale convenzionati ai sensi del presente Accordo. Tra le forme associative sperimentabili  negli Accordi regionali, particolare rilievo assumono le  associazioni integrate e complesse che prefigurino la presenza al proprio interno di differenti figure professionali mediche e non, con elementi  di elevata integrazione dell'assistenza ambulatoriale o che realizzino   livelli   assistenziali,  anche  del  tipo  di  ricovero residenziale  e  semi residenziale che possano costituire alternativa al ricovero in strutture ospedaliere.
 La sperimentazione delle forme associative e' finalizzata anche ad utilizzare   l'attivita'   di   altri  operatori  sanitari  da  parte dell'associazione  per  erogare  prestazioni  ulteriori,  rispetto  a quelle fornite dal medico di medicina generale, in particolare:
 a) assistenza specialistica di base;
 b) prestazioni diagnostiche;
 c)  assistenza  infermieristica  e riabilitativa, ambulatoriale e domiciliare;
 d)  assistenza  sociale, integrata alle prestazioni sanitarie ove consentita in base alle norme regionali.
 6. Gli accordi regionali prevedono, ai sensi dell'art. 8, lett. f, del  D.l.vo  502/92  e  successive  modificazioni ed integrazioni, la disciplina  dei  rapporti  tra  Regione, Aziende e medici di medicina generale per il rispetto dei livelli di spesa programmati.
 I  Livelli  di Spesa Programmati sono sempre correlati a specifici obiettivi    e   programmi   di   attivita'   mirati   a   perseguire l'appropriatezza e la razionalizzazione dell'impiego delle risorse.
 Il rispetto dei livelli di spesa programmati e' correlato, secondo il  disposto  del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive modificazioni ed integrazioni,  a  specifici  incentivi che devono essere previsti nel progetto relativo.
 7.  Gli  accordi  regionali disciplinano la forma, le modalita' di erogazione  e  l'ammontare  dei  compensi,  che  sono corrisposti, in rapporto  al tipo di attivita' svolta dal medico convenzionato, anche in forma associata.
 Nelle  forme  integrate di erogazione dell'attivita' professionale puo'   essere   prevista   la   fornitura   di  personale,  locali  e attrezzature, di cui si tiene conto nella determinazione del compenso di cui alla alinea precedente.
 Anche  ai  fini della ristrutturazione del compenso del medico, le parti  possono  concordare l'attuazione di sperimentazioni gestionali basate  sull'assegnazione  a  gruppi  di  medici di budget virtuali o reali.
 8.  Gli  accordi  regionali  disciplinano  anche  la materia della contrattazione  aziendale,  definendo  le  linee  guida degli accordi decentrati  aziendali,  al  fine  di  armonizzare  la  contrattazione periferica agli obiettivi generali della programmazione regionale.
 9.  Nell'ambito  degli  accordi  regionali possono essere definiti parametri  di  valutazione  di particolari e specifiche condizioni di disagio e difficolta' di espletamento dell'attivita' convenzionale.
 
 ART. 15 - GRADUATORIA REGIONALE.
 
 1.  I  medici  da incaricare per l'espletamento delle attivita' di settore  disciplinate dal presente accordo sono tratti da graduatorie per  titoli,  una  per  ciascuna  delle  attivita' di cui all'art. 13 (graduatorie   di   settore),   predisposte   annualmente  a  livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanita'. Le Regioni possono  adottare,  nel  rispetto  delle  norme  di  cui  al presente Accordo,    procedure    tese    allo   snellimento   burocratico   e all'abbreviazione   dei   tempi   necessari   alla  formazione  delle graduatorie.  Gli  Accordi  regionali  possono  inoltre  prevedere la formulazione   di  una  graduatoria  unica  regionale  per  tutte  le attivita'  disciplinate  dal  presente  Accordo. Le graduatorie hanno validita'  di un anno a partire dal 1 gennaio dell'anno al quale sono riferite,   decadono  il  31  dicembre  dello  stesso  anno,  e  sono utilizzate  comunque  per  la copertura degli incarichi rilevati come vacanti nel corso dell'anno di validita' delle graduatorie di settore medesime.  La  domanda  per l'inserimento nella graduatoria regionale viene  presentata una sola volta, ed e' valida fino a revoca da parte del medico, mentre annualmente vengono presentate domande integrative dei  titoli,  aggiuntivi  rispetto a quelli precedentemente allegati, sulla  base dell'Allegato A1 del presente Accordo. Annualmente, sulla base  delle  domande  presentate  e  delle domande integrative, viene predisposta  la graduatoria regionale relativa all'anno in corso, con modalita' operative definite nell'ambito degli accordi regionali.
 2.  Il  rapporto  di lavoro di cui al presente Accordo puo' essere instaurato  da  parte  delle  aziende  solo  con i medici in possesso dell'attestato   di   formazione   in  medicina  generale,  o  titolo equipollente, come previsto dai decreti legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
 3.  I  medici che aspirano all'iscrizione nelle graduatorie di cui al  comma  1, devono possedere i seguenti requisiti alla scadenza del termine per la presentazione delle domande:
 a) iscrizione all'albo professionale;
 b)  essere  in  possesso dell'attestato di formazione in medicina generale,   o   titolo   equipollente,   come  previsto  dai  decreti legislativi  8  agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
 4.  Ai  fini dell'inclusione nella relativa graduatoria annuale di settore  i medici devono presentare o inviare, con plico raccomandato entro  il  termine del 31 gennaio, all'Assessorato alla sanita' della Regione  o  ad  altro  soggetto  individuato  dalla  Regione,  in cui intendono prestare la loro attivita', una domanda unica conforme allo schema allegato sub lettera A), corredata dalla documentazione atta a provare   il  possesso  dei  requisiti  e  dei  titoli  dichiarati  o dall'autocertificazione  e  dichiarazione  sostitutiva ai sensi della normativa  vigente.  La  domanda  e'  unica ed in essa e' indicata la richiesta di inclusione da parte del medico in una o piu' graduatorie di settore.
 5.  Ai  fini  della  determinazione  del  punteggio  valido per la graduatoria  sono  valutati  solo  i  titoli accademici e di servizio posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 6.  Il  medico  che  sia  gia'  stato  iscritto  nella graduatoria regionale di settore dell'anno precedente deve presentare, per l'anno in  corso,  con  la  domanda  integrativa  di  cui  all'Allegato  A1, l'autocertificazione  della  iscrizione  all'albo  professionale e la documentazione  probatoria degli ulteriori titoli acquisiti nel corso dell'ultimo  anno  nonche'  di eventuali titoli non presentati per la precedente graduatoria.
 7.  La domanda deve essere in regola con lc vigenti norme di legge in materia di imposta di bollo.
 8.  L'amministrazione  regionale,  sulla  base  dei  titoli  e dei criteri  di  valutazione di cui al successivo art. 16, predispone una graduatoria   regionale  di  settore  per  ciascuna  delle  attivita' disciplinate  dal  presente Accordo e indicate all'art. 13, da valere per  l'anno  solare  successivo,  specificando,  a  fianco di ciascun nominativo,  il  punteggio  conseguito,  la residenza ed evidenziando l'eventuale  possesso  del titolo di formazione specifica in medicina generale  di  cui  ai  decreti  legislativi 8 agosto 1991, n. 256, 17 agosto 1999 n. 368 e 8 luglio 2003 n. 277.
 9.  La  graduatoria  e'  resa  pubblica  entro il 30 settembre sul Bollettino   Ufficiale   della  Regione  ed  entro  30  giorni  dalla pubblicazione i medici interessati possono presentare all'Assessorato regionale  alla  sanita'  istanza  di riesame della loro posizione in graduatoria.
 10.   Le   graduatorie  regionali  di  settore  sono  approvate  e pubblicate  sul  Bollettino Ufficiale della Regione in via definitiva entro il 31 dicembre dall'Assessorato regionale alla sanita'.
 11.  I  medici gia' titolari di incarico a tempo indeterminato per una  o  piu'  delle  attivita' di cui al presente Accordo non possono fare domanda di inserimento nella relativa graduatoria di settore, e, pertanto,   possono  concorrere  alla  assegnazione  degli  incarichi vacanti solo per trasferimento.
 12.   Le   Aziende   Sanitarie  Locali,  sulla  base  di  apposite determinazioni  previste  dagli  Accordi Regionali che modifichino le procedure  previste  dal  presente Accordo in materia di attribuzione degli  incarichi  provvisori,  possono predisporre graduatorie per la disponibilita'  alla  copertura  degli incarichi vacanti da parte dei medici inseriti nella graduatoria regionale di settore relativa o, in carenza,  ove  necessario,  da  parte  dei  medici  in  possesso  dei requisiti previsti dal presente articolo.
 
 ART. 16 - TITOLI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE.
 
 1.  I titoli valutabili ai fini della formazione delle graduatorie sono   elencati  qui  di  seguito  con  l'indicazione  del  punteggio attribuito a ciascuno di essi:
 I - Titoli accademici e di studio:
 a)  diploma  di  laurea conseguito con voto 110/ 110 e 110/ 110 e lode o 100/100 e 100/100 e lode: p. 1,00
 b) diploma di laurea conseguito con voti da 105/ 110 a 109/ 110 o da 95/100 a 99/100: p. 0,50
 c)  diploma di laurea conseguito con voti da 100/ 110 a 104/110 o da 90/100 a 94/100: p. 0,30
 d)  specializzazione  o  libera  docenza  in  medicina generale o discipline  equipollenti  ai  sensi  delle  vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 2,00
 e)  specializzazione  o  libera  docenza  in  discipline affini a quella  di medicina generale ai sensi delle vigenti disposizioni: per ciascuna specializzazione o libera docenza: p. 0,50
 f)  attestato  di formazione in medicina generale di cui all'art. 1,  comma  2,  e  all'art.  2,  comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle corrispondenti  norme  del  D.L.vo  n.  368/99, e di cui al D.L.vo n. 277/2003. : p. 7,20
 II - Titoli di servizio
 a)  attivita',  sia  a  tempo  indeterminato  che determinato, di medico  di  assistenza  primaria  convenzionato ai sensi dell'art. 48 della  legge  833/78  e  dell'art.  8,  comma 1, del D.L.vo n. 502/92 compresa  quella  svolta  in  qualita' di associato: per ciascun mese complessivo: p. 0,20
 Il  punteggio  e' elevato a 0,30 per l'attivita' nell'ambito della Regione nella cui graduatoria si chiede l'inserimento;
 b)  attivita'  di  sostituzione del medico di assistenza primaria convenzionato  con il S.S.N. solo se svolta con riferimento a piu' di 100  utenti  e  per periodi non inferiori a 5 giorni continuativi (le sostituzioni dovute ad attivita' sindacale del titolare sono valutate anche  se di durata inferiore a 5 giorni). Le sostituzioni effettuate su  base  oraria  ai  sensi dell'art. 37 sono valutate con gli stessi criteri di cui alla lettera c): per ciascun mese complessivo: p. 0,20
 c)   servizio  effettivo  con  incarico  a  tempo  indeterminato, determinato  o anche a titolo di sostituzione, nei servizi di guardia medica  e di continuita' assistenziale in forma attiva: per ogni mese ragguagliato a 96 ore di attivita'. (Per ciascun mese solare non puo' essere  considerato  un  numero  di  ore  superiore  a quello massimo consentito dall'accordo nazionale relativo al settore): p. 0,20
 c1)  servizio  effettivo  con  incarico  a  tempo  determinato e indeterminato  nella  emergenza sanitaria territoriale: per ogni mese di attivita' p. 0,20
 c2)  servizio  effettivo  con  incarico  a tempo indeterminato o determinato  o  di  sostituzione nella medicina dei servizi: per ogni mese di attivita' ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,20
 c3) servizio effettivo nelle attivita' territoriali programmate: per ogni mese di attivita' corrispondente a 52 ore: p. 0,10
 d) attivita' programmata nei servizi territoriali, di continuita' assistenziale,  o  di  emergenza  sanitaria  territoriale in forma di reperibilita',   ai   sensi  del  presente  accordo:  per  ogni  mese ragguagliato a 96 ore di attivita': p. 0,05
 e)  attivita'  medica  nei servizi di assistenza stagionale nelle localita'  turistiche  organizzati dalle Regioni o dalle Aziende: per ciascun mese complessivo: p. 0,20
 f)  servizio militare di leva (o sostitutivo nel servizio civile) anche in qualita' di Ufficiale Medico di complemento e per un massimo di  12  mesi,  svolto  dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese: p. 0,10.
 Tale  punteggio  e' elevato a 0,20/mese se il servizio militare di leva e' svolto in concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi   del  presente  Accordo  e,  comunque,  solo  per  il  periodo concomitante con tale incarico
 g)  servizio  civile  volontario  espletato per finalita' e scopi umanitari  o di solidarieta' sociale svolto dopo il conseguimento del diploma di laurea in medicina: per ciascun mese: p. 0,10.
 Tale  punteggio  e'  elevato  a 0,20/mese se il servizio civile e' svolto  in  concomitanza di incarico conferito dalla Azienda ai sensi del  presente  Accordo  e, comunque, solo per il periodo concomitante con tale incarico.
 h)  attivita', anche in forma di sostituzione, di medico pediatra di  libera scelta se svolta con riferimento ad almeno 70 utenti e per periodi  non  inferiori  a  5  giorni  continuativi: per ciascun mese complessivo: p. 0,10
 i)  medico  specialista  ambulatoriale  nella  branca di medicina interna e medico generico di ambulatorio ex enti mutualistici, medico generico  fiduciario  e  medico  di  ambulatorio convenzionato con il Ministero  della  sanita'  per il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti: per ciascun mese: p. 0,05
 l)  attivita'  di  medico  addetto all'assistenza sanitaria nelle carceri,  sia  a  tempo  indeterminato  che  di  sostituzione,  e  di ufficiale  medico  militare in servizio permanente effettivo per ogni mese di attivita': p. 0,20
 m) servizio prestato presso aziende termali, (con le modalita' di cui  all'art  8  della  Legge  24  ottobre  2000  n.323),  equiparato all'attivita' di continuita' assistenziale, per ogni mese complessivo di attivita': p. 0,20
 n)  servizio  effettivo  di  medico di assistenza primaria, della continuita' assistenziale, di emergenza territoriale, svolto in paesi dell'Unione Europea, ai sensi della legge 9 febbraio 1979 n.38, della legge   10   luglio   1960  n.  735  e  successive  modificazioni  ed integrazioni  e del decreto ministeriale 1° settembre 1988 n.430: per ciascun mese complessivo p. 0,20
 2. Ai fini del calcolo dei punteggi relativi ai titoli di servizio tutte le frazioni di mese dell'anno sono sommate. L'eventuale residuo pari  ad  una  frazione  superiore  a 15 giorni e' valutato come mese intero.  I  residui  non  valutati sono sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
 3.  Relativamente  al  servizio di ex guardia medica e continuita' assistenziale,  alla  medicina dei servizi e alla emergenza sanitaria territoriale,  per  frazione  di mese da valutare come mese intero si intende  un  numero complessivo di ore di attivita' superiore a 48. I residui  non  valutati  sono  sommati alle integrazioni dei titoli di servizio eventualmente presentati negli anni successivi.
 4.  I  titoli  di  servizio  non  sono  cumulabili  se riferiti ad attivita'  svolte  nello  stesso  periodo. In tal caso e' valutato il titolo  che comporta il punteggio piu' alto. Le attivita' di servizio eventualmente svolte durante i periodi formativi non sono valutabili.
 5.  A parita' di punteggio complessivo prevalgono, nell'ordine, la minore eta', il voto di laurea e, infine l'anzianita' di laurea.
 6.  Non  sono  valutabili  attivita'  che  non siano espressamente previste ed elencate dal presente articolo.
 7.  Per  l'assegnazione  a  tempo  indeterminato  degli  incarichi vacanti   di  assistenza  primaria  e  di  continuita'  assistenziale rilevati,  secondo  le  procedure  di  cui  al  presente  Accordo, le Regioni, fatto salvo il disposto di cui all'art. 34, comma 2, lettera a),  e  dell'art.  63,  comma  2,  lettera  a), riservano nel proprio ambito, sulla base degli Accordi regionali:
 a)  una  percentuale variabile dal 60% al 80% a favore dei medici in  possesso dell'attestato di formazione in medicina generale di cui all'art.  1,  comma  2, e all'art. 2, comma 2, del D.L.vo n. 256/91 e delle  norme  corrispondenti  di  cui al D.L.vo n. 368/99 e di cui al D.L.vo n. 277/2003;
 b)  una percentuale variabile dal 40 % al 20% a favore dei medici in   possesso   di   titolo   equipollente,  in  corrispondenza  alla percentuale di cui alla lettera a).
 8.  Qualora  non  vengano  assegnati,  per  carenza  di domande di incarico,  ambiti  territoriali  vacanti  di assistenza primaria e di continuita'  assistenziale  spettanti  ad  una  delle  due riserve di aspiranti,   gli   stessi  vengono  assegnati  all'altra  riserva  di aspiranti.
 9.  Gli  aspiranti  alla  assegnazione  degli  ambiti territoriali carenti  e  degli incarichi vacanti possono concorrere esclusivamente per  una delle riserve di assegnazione di cui al comma 7, fatto salvo il disposto di cui al precedente comma 8.
 10.  Ai  fini  del  disposto del precedente comma 9, gli aspiranti alla assegnazione degli incarichi vacanti o degli ambiti territoriali carenti  dichiarano,  all'atto della relativa domanda, la riserva per la quale intendono concorrere.
 11.  I  quozienti  frazionali  derivanti  dall'applicazione  delle percentuali  di  riserva  di  cui  al  comma 7 sono approssimati alla unita' piu' vicina. In caso di quoziente frazionale pari per entrambe le  riserve,  il  relativo  posto  viene  assegnato alla riserva piu' bassa.
 
 ART. 17 - INCOMPATIBILITA'.
 
 1. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' incompatibile con lo svolgimento delle attivita' previste dal presente accordo il medico che:
 a)  sia  titolare  di  qualsiasi  rapporto  di lavoro dipendente, pubblico  o  privato,  anche  precario, a eccezione dei medici di cui all'art.  6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993, n. 187, convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296;
 b)  eserciti attivita' che configurino conflitto di interessi con il  rapporto  di  lavoro  con  il  Servizio Sanitario Nazionale o sia titolare  o compartecipe di quote di imprese che esercitino attivita' che  configurino conflitto di interessi col rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale;
 c)   svolga   attivita'   di   medico  specialista  ambulatoriale accreditato;
 d)   sia   iscritto   negli   elenchi   dei   medici  specialisti ambulatoriali convenzionati;
 e)  sia  iscritto  negli  elenchi  dei  medici pediatri di libera scelta,  convenzionati ai sensi dell'art.8, comma 1, D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. E', inoltre, incompatibile il medico che:
 a)  svolga  funzioni  fiscali  per conto dell'Azienda o dell'INPS limitatamente  all'ambito  territoriale  di  scelta  o  di  attivita' oraria,   fatti   salvi   gli   incarichi  di  medicina  dei  servizi territoriali.  Nell'ambito  degli  Accordi  regionali  sono  definiti limiti e deroghe al disposto di cui alla presente lettera;
 b) fruisca del trattamento ordinario o per invalidita' permanente da  parte  del  fondo  di  previdenza competente di cui al decreto 14 ottobre 1976 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
 c) operi, a qualsiasi titolo, salvo diversi accordi regionali, in presidi,  strutture  sanitarie,  stabilimenti  o  istituzioni private convenzionate;  tale  incompatibilita' opera nei confronti dei medici che  svolgono  attivita'  presso gli stabilimenti termali ma solo nei confronti   dei   propri   assistiti,   e  determina  le  conseguenti limitazioni del massimale;
 d) intrattenga con una Azienda un apposito rapporto instaurato ai sensi  dell'art.  8-quinquies,  D.L.vo  n.  502/92  e  sue successive modificazioni e integrazioni;
 e)  sia  iscritto  al  corso di formazione in medicina generale o corsi  di  specializzazione di cui ai D.L.vi n. 256/91, n. 257/91, n. 368/99  e  n. 277/03, fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
 f)  fruisca  di  trattamento  di quiescenza relativo ad attivita' convenzionate  e  dipendenti  del  SSN, fatta esclusione per i medici gia'  titolari  di  convenzione per la medicina generale all'atto del pensionamento.  Tale incompatibilita' non opera inoltre nei confronti dei  medici  che  si  trovavano  in  tale  condizione  alla  data  di pubblicazione  del  DPR  270/2000,  di  quelli  previsti  al  comma 8 dell'art.  39  del  presente  Accordo,  e di quelli che fruiscono del trattamento di quiescenza del solo fondo generale dell'Enpam.
 3.  Il  medico  che, anche se a tempo limitato, svolga funzioni di medico  di  fabbrica  o  di  medico competente ai sensi del D.L.vo n. 626/94,  fermo quanto previsto dall'art. 39 in tema di limitazione di massimale,  non  puo'  acquisire  nuove  scelte  dei dipendenti delle aziende  per  le  quali  opera  o  dei loro familiari anagraficamente conviventi.
 4. Non e' consentito ai medici convenzionati ai sensi del presente Accordo  di detenere piu' di due rapporti convenzionali tra quelli da esso  previsti.  Gli  incarichi a tempo indeterminato per l'emergenza sanitaria   territoriale  sono  incompatibili  con  tutti  gli  altri rapporti convenzionali di cui al presente Accordo.
 5.   L'accertata   e  contestata  situazione  di  incompatibilita' previste  dal  presente articolo comporta, sulla base delle procedure di cui all'art. 30, la cessazione del rapporto convenzionale.
 6.  La  Azienda  dispone,  mediante  i propri servizi ispettivi, i controlli  idonei  ad  accertare  la  sussistenza delle situazioni di incompatibilita',  anche  in  corrispondenza  della comunicazione del medico relative al proprio status convenzionale.
 7.   L'accertata   situazione   di  incompatibilita'  deve  essere contestata al medico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30.
 8. La eventuale situazione di incompatibilita' a carico del medico incluso  nella  graduatoria  regionale  di  cui all'articolo 15, deve cessare  all'atto  dell'assegnazione del relativo ambito territoriale carente o incarico vacante.
 
 ART. 18 - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO E DELL'ATTIVITA' CONVENZIONALE.
 
 1.  Il  medico  deve essere sospeso dagli incarichi della medicina generale:
 a) in esecuzione dei provvedimenti sospensivi di cui all'articolo 30;
 b)   per  sospensione  dall'albo  professionale.  In  materia  si applicano  le disposizioni di cui all'art. 9, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154;
 c)  per  tutta  la durata del servizio militare o servizio civile sostitutivo,  nonche'  nei  casi  di servizio prestato all'estero per tutta  la  durata dello stesso, ai sensi della legge 9 febbraio 1979, n. 38;
 d) in caso di emissione, da parte della Autorita' Giudiziaria, di provvedimenti  restrittivi  della  liberta'  personale, quali arresti domiciliari,  custodia  cautelare in carcere o luogo di cura, divieto di  dimora  nel  territorio  dell'ambito  territoriale  di  attivita' convenzionale  o  nel  territorio  dell'Azienda,  che  impediscano il corretto   svolgimento   dell'attivita'  convenzionata  di  studio  e domiciliare;
 2. Il medico e' sospeso dalle attivita' di medicina generale:
 a) in caso di malattia o infortunio non occorsi nello svolgimento delle attivita' professionali convenzionate, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque;
 b) nel caso di attribuzione e accettazione da parte del medico di incarico di Direttore di Distretto o di altri incarichi organizzativi o  di  dirigenza  nel  Distretto  o nell'ambito delle altre strutture organizzative   e  gestionali  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  o Regionale,  anche  ai  sensi  del  disposto dell'articolo 8, comma 1, lettera  m)  del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive  modificazioni ed integrazioni,   per   tutta  la  durata  dell'incarico  e  fino  alla cessazione  dello  stesso.  Nel caso di incarico a tempo parziale, la sospensione e' anch'essa a tempo parziale.
 c)  per la durata complessiva della inabilita' temporanea totale, in  caso  di  infortunio  o  malattia occorsi nello svolgimento della propria attivita' professionale;
 d)  per inabilita' temporanea o permanente che derivi da causa di servizio, per la durata massima di tre anni nell'arco di cinque.
 e)  partecipazione ad iniziative aventi carattere umanitario e di solidarieta'  sociale  aventi  carattere  istituzionale  e  che siano preventivamente autorizzati dall'Azienda.
 f)  per  motivi  di  studio  relativi a partecipazione a corsi di formazione  diversi  da  quelli  obbligatori  di  cui all'art. 20 del presente  Accordo,  accreditati  secondo le disposizioni previste dal D.L.vo  n.  502/92  e  successive  modificazioni ed integrazioni, che abbiano  durata  superiore  a  30  giorni  consecutivi  e  fino  alla concorrenza di un limite massimo di 60 giorni all'anno, salvo diversi Accordi  regionali,  che  abbiano come oggetto argomenti di interesse per  la  medicina  generale  e  che siano preventivamente autorizzati dall'Azienda.
 3.  Il  medico  di  medicina  generale  ha diritto ad usufruire di sospensione    parziale   dell'attivita'   convenzionale,   con   sua sostituzione  part-time  e  per  periodi  anche superiori a sei mesi, comunque non superiori a 18 mesi nell'arco di cinque anni, per:
 a)  Allattamento  o assistenza a neonati entro i primi 12 mesi di vita;
 b) Adozione di minore nei primi 12 mesi dall'adozione;
 c) Assistenza a minori conviventi non autosufficienti;
 d)  Assistenza a familiari conviventi, anche temporaneamente, con inabilita' pari al 100% e titolari di indennita' di accompagnamento.
 4.  Il  medico  in stato di gravidanza, convenzionato ai sensi del presente  Accordo,  puo'  richiedere  la  sospensione  dell'attivita' convenzionale  per  tutto  o  per  parte  del  periodo  previsto come obbligatorio  per i lavoratori dipendenti e con sostituzione totale o parziale della propria attivita' lavorativa.
 5.  Il medico convenzionato ai sensi del presente Accordo, ove non gia'  previsto  dai  Capi  specifici  puo'  richiedere la sospensione dell'attivita'  convenzionale  per  un  periodo  non  superiore ai 30 giorni  lavorativi  nell'arco  di  un  anno  per ristoro psico-fisico dall'attivita' lavorativa, con sostituzione a proprio carico.
 6.  Nei  casi  di  cui  ai  commi  2,  3,  4  e  5  la sospensione dell'attivita'  di  medicina generale non comporta la sospensione del rapporto  convenzionale  ne'  soluzione  di  continuita' del rapporto stesso ai fini della anzianita' di servizio.
 7. I periodi di sospensione del rapporto convenzionale non possono essere considerati, a nessun titolo, come attivita' di servizio e non possono  comportare  alcun  onere,  anche previdenziale, a carico del SSN.
 8.  Nei casi previsti dal comma 1 il medico deve essere sostituito da  un  medico  nominato dalla Azienda secondo le modalita' stabilite dall'art.  37  comma 15, dall'art. 70 comma 4, dall'art. 81 comma 6 e dall'art. 97, comma 4.
 9.  Nei  casi  previsti dai commi 2, 3, 4 e 5 il medico deve farsi sostituire  seguendo  le  modalita'  previste  dall'art. 37, comma 1, dall'art. 70, comma 1, dall'art. 81, e dall'art. 97, comma 2.
 10.  Il  medico sospeso dall'incarico ai sensi del comma 1 lettera b)  e  sospeso  temporaneamente  ai  sensi  del  comma  1  lettera d) conserva,  in  quest'ultimo  caso  e  fino  a sentenza definitiva, il diritto a percepire i propri compensi al netto dei compensi spettanti al sostituto ai sensi dell'Allegato C del presente Accordo.
 11.  I  compensi  di cui al comma 10 sono erogati fatta salva ogni eventuale azione di rivalsa.
 12.  Il provvedimento di sospensione del rapporto convenzionale e' disposto   dal   Direttore   Generale   della  Azienda  con  apposita deliberazione, visti gli atti probatori.
 13.   Il  provvedimento  di  sospensione  ha  contemporaneita'  di efficacia  in  tutte  le  sedi  di attivita' del medico. Il medico e' tenuto  ad  informare  tutte  le Aziende nelle quali egli opera della insorgenza   di   eventuali  condizioni  comportanti  la  sospensione dell'incarico,  al  fine  di consentire le relative determinazioni da parte dei rispettivi Direttori Generali.
 14.   Fatte   salve   le  sospensioni  d'ufficio  del  rapporto  o dell'attivita' convenzionale e quelle dovute a malattia, infortunio o a  cause  non prevedibili, la comunicazione da parte del medico della sospensione  deve  essere  effettuata  con  un preavviso minimo di 15 giorni.
 15.  Le  autorizzazioni  di cui alle lettere d) ed e) del comma 1, sono  richieste  dal medico 30 giorni prima dell'evento e la risposta della  ASL  viene  fornita  entro  15  giorni  dalla  ricezione della relativa  richiesta.  La mancata risposta entro i termini previsti ha significato  di  approvazione.  Il  diniego deve essere adeguatamente motivato.
 
 ART. 19 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
 
 1.  Il  rapporto  tra  le  Aziende e i medici di medicina generale cessa:
 a)  per compimento del 65° anno di eta', fermo restando, ai sensi del  combinato  disposto  dei commi 1 e 3 dell'articolo 15-nonies del D.L.vo  n.  229/99,  che  e' facolta' del medico di medicina generale convenzionato  di  mantenere  l'incarico per il periodo massimo di un biennio  oltre  il 65° anno di eta', in applicazione dell'art. 16 del D.L.vo 30/12/92, n. 503;
 b)  per  provvedimento  disciplinare  adottato  ai sensi e con le procedure di cui all'art. 30;
 c)  per  recesso del medico da comunicare alla Azienda con almeno un  mese  di  preavviso  in caso di trasferimento e di due mesi negli altri casi;
 d)  per sopravvenuta, accertata e contestata insorgenza di motivi di incompatibilita' ai sensi dell'art. 17;
 e)  per  sopravvenuto,  accertato  e  contestato  venir  meno dei requisiti minimi di cui all'art. 36;
 f)   per   incapacita'   psico-fisica   a   svolgere  l'attivita' convenzionale,   accertata   da  apposita  commissione  medico-legale aziendale,  ai  sensi  della  legge  n.  295/90.  Il componente della medicina  generale, di cui all'art. 1, comma 3 della legge citata, e' nominato dal Comitato aziendale;
 g)  per  accertato e contestato mancato rispetto degli obblighi e dei  compiti  previsti  dalla  convenzione  e  dai  relativi  accordi integrativi  regionali e aziendali, sulla base delle procedure di cui all'art. 30.
 2.  Sono  inoltre  motivi di decadenza del rapporto convenzionale, sulla base delle procedure di cui all'art. 30:
 a)  l'accertato  e non dovuto pagamento, anche parziale, da parte dell'assistito  di  prestazioni previste dal presente accordo e dagli accordi  regionali  e  retribuite  nella  quota  fissa  ed  in quella variabile del compenso;
 b)  l'esercizio  della  libera  professione  al  di  fuori  delle modalita' stabilite dal presente Accordo.
 3.  Il medico che, dopo tre anni di iscrizione nello stesso elenco dei  medici  di assistenza primaria non risulti titolare di un numero minimo   di  scelte  pari  a  n.  300  unita',  decade  dal  rapporto convenzionale, salvo che la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo. Il provvedimento e'  adottato  dalla  competente  Azienda,  sentiti l'interessato e il comitato di cui all'art. 23.
 4.  Nel caso di cessazione per provvedimento di cui al comma 2, il medico  puo' presentare nuova domanda di inclusione nelle graduatorie dopo   quattro   anni   dalla   cessazione.  Una  nuova  attribuzione dell'incarico   puo'   avvenire   solo  per  un  ambito  territoriale differente   da   quello   detenuto  all'atto  della  cessazione  del precedente incarico.
 5.  Il  rapporto  cessa  di  diritto  e  con effetto immediato per radiazione o cancellazione dall'Albo professionale.
 6.  Il  provvedimento  di  cessazione  e'  adottato  dal Direttore Generale della Azienda con deliberazione.
 
 ART. 20 - FORMAZIONE CONTINUA.
 
 1.    La    formazione   professionale   in   medicina   generale, universitaria,   complementare   e  continua,  riguarda  la  crescita culturale  e  professionale  del  medico  e  le attivita' inerenti ai servizi e alle prestazioni erogate per garantire i livelli essenziali di  assistenza  e  competenze  ulteriori  o  integrative  relative ai livelli  assistenziali  aggiuntivi  previsti dagli atti programmatori regionali,  secondo  quanto  previsto  dagli Accordi della Conferenza Stato-Regioni.
 2.  Le  Regioni, promuovono la programmazione delle iniziative per la  formazione,  tenendo  conto  degli  obiettivi  formativi  sia  di interesse  nazionale,  individuati dalla Conferenza Stato-Regioni sia di  specifico  interesse regionale e aziendale. I programmi prevedono momenti  di formazione comune con altri medici convenzionati operanti nel  territorio,  medici  dipendenti,  ospedalieri  e  non,  ed altri operatori sanitari.
 4.   Le   Regioni   possono  riconoscere,  anche  in  accordo  con l'Universita'  e  per  le  parti  di rispettiva competenza, attivita' formative del Medico di Medicina Generale, nelle seguenti aree:
 a) insegnamento universitario di base pre-laurea
 b) tirocinio valutativo pre-abilitazione alla professione medica
 c) formazione specifica in Medicina Generale
 d) Aggiornamento e audit
 e) Ricerca clinico-epidemiologica e sperimentazione.
 4.  Le  regioni, soggetti istituzionali principalmente interessati alla  corretta ed adeguata formazione dei medici di medicina generale che  operano  nel  SSN,  assumono  un  ruolo di primo piano in questo importante processo per garantirne coerenza ed efficienza. A tal fine le   Regioni,   sulla   base   degli  accordi  regionali,  assicurano l'attivita'  formativa  e  di ricerca dei medici di medicina generale mediante  adeguati  modelli organizzativi, e possono altresi' dotarsi di appositi Centri Formativi Regionali, con l'obiettivo di:
 a)  definire  indirizzi  e  obiettivi generali delle attivita' di formazione, con funzione di programmazione e coordinamento generale;
 b)  formare  e/o  accreditare  i  medici di medicina generale che svolgono  attivita'  didattica  (animatori  di  formazione,  docenti, tutor);
 c) garantire la formazione specifica in medicina generale;
 d)  promuovere attivita' di ricerca e sperimentazione in Medicina generale
 e)  proporre  e  coordinare  le attivita' di formazione ECM della Regione  e  delle  Aziende  Sanitarie  rivolte  ai medici di medicina generale.
 5.   La  partecipazione  alle  attivita'  di  formazione  continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attivita' di medico di  medicina  generale  ai  sensi del presente Accordo. Per garantire efficacia,  appropriatezza,  sicurezza  ed  efficienza all'assistenza prestata,  il medico e' tenuto a soddisfare il proprio debito annuale di crediti formativi, attraverso attivita' che abbiano come obiettivi quelli definiti al comma 1 del presente articolo.
 6.   Gli   eventi  (residenziali,  formazione  a  distanza,  ecc.) accreditati  sulla base degli indirizzi e priorita' individuate dalle regioni  e  dalle aziende danno titolo ad un credito didattico. Danno altresi'  luogo  a  crediti formativi, le attivita' di formazione sul campo  incluse  le attivita' di ricerca e sperimentazione, secondo le modalita'   previste  dalla  Regione,  in  base  agli  accordi  della Conferenza Stato-Regioni.
 7.  Ai sensi dell'art. 16-quater, comma 2, del decreto legislativo 229/99,  al  medico  di  medicina generale che nel triennio non abbia conseguito   il   minimo   dei   crediti  formativi  stabilito  dalla commissione nazionale e' attivato il procedimento disciplinare di cui all'art. 30.
 8.  I  corsi  regionali e aziendali possono valere fino al 70% del debito formativo annuale e, orientativamente, i temi della formazione obbligatoria saranno scelti, in modo da rispondere:
 a)  ad  obiettivi  aziendali  e  distrettuali  di cui un terzo su argomenti di organizzazione sanitaria;
 b)   ad   obiettivi  regionali  di  cui  un  terzo  su  argomenti deontologici e legali;
 c) all'integrazione tra Territorio ed Ospedale.
 9.  Ai  fini di quanto disposto dal precedente comma 8, le Aziende garantiscono  ai  medici  la  realizzazione  dei  relativi corsi, nei limiti  delle  risorse  disponibili  e  ad esse assegnate, sulla base degli   Accordi   regionali   e  nel  rispetto  della  programmazione regionale.
 10.  Il  medico che non frequenti i corsi obbligatori per due anni consecutivi  e'  soggetto  all'attivazione  delle  procedure  di  cui all'art.   30  per  l'eventuale  adozione  delle  sanzioni  previste, graduate a seconda della continuita' dell'assenza.
 11.  Il  medico  di medicina generale ha facolta' di partecipare a proprie  spese  a  corsi,  anche  attraverso la Formazione a Distanza (FAD),  non  organizzati  ne'  gestiti direttamente dalle Aziende, ma comunque  svolti  da soggetti accreditati ed attinenti alle tematiche della  medicina  generale,  fino alla concorrenza del 30% dei crediti previsti per l'aggiornamento.
 12.  I  corsi  obbligatori, fatta salva una diversa determinazione concordata  a  livello  aziendale,  si svolgono il sabato mattina per almeno  10  sabati  e per almeno 40 ore annue; tale attivita' rientra nei compiti retribuiti. L'Azienda, con oneri a proprio carico, adotta i  provvedimenti necessari a garantire la continuita' dell'assistenza durante  le  ore  di  aggiornamento,  anche  con  il  pagamento della sostituzione da parte dell'azienda medesima.
 13.   L'azienda   provvede   ad   assicurare   l'erogazione  delle prestazioni  di competenza dei medici di medicina generale a rapporto orario,  durante  la  partecipazione  ai  corsi, qualora l'orario dei corsi non sia compatibile con lo svolgimento del servizio.
 14.  Danno  altresi'  luogo  a  crediti  formativi le attivita' di formazione   sul   campo,   incluse   le   attivita'   di  ricerca  e sperimentazione,  le  attivita'  di animatore di formazione, docente, tutor e tutor valutatore, secondo le modalita' previste dalla Regione in base alle indicazioni della Conferenza Stato-Regioni.
 15. Gli Accordi regionali definiscono:
 a)   l'attuazione   di  corsi  di  formazione  per  animatori  di formazione   permanente,   sulla  base  di  un  curriculum  formativo specifico, da individuarsi tra i medici di medicina generale;
 b)  il  fabbisogno  regionale  di  animatori  di  formazione e di docenti di medicina generale;
 c)   la   creazione  di  un  elenco  regionale  di  animatori  di formazione,  con idoneita' acquisita nei corsi di cui alla lettera a) o  altrimenti acquisita e riconosciuta dalla Regione, da individuarsi tra i medici di medicina generale, sulla base di espliciti criteri di valutazione,   fra   i  quali  deve  essere  previsto  un  curriculum formativo.   Sono   riconosciuti  gli  attestati  di  idoneita'  gia' acquisiti in corsi validati dalla Regione;
 d)  i  criteri  per  la  individuazione  dei  docenti di medicina generale da inserire in apposito elenco;
 e)  le  modalita'  e  i  criteri per la loro specifica formazione didattica  e  professionale  permanente  e per il coordinamento delle loro  attivita',  anche  attraverso la formazione di Scuole regionali con  proprio  statuto,  ai  fini  dell'accreditamento di cui all'art. 16-ter, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni;
 f) le attivita' di sperimentazione e ricerca.
 16.  Le  attivita'  didattiche  indicate  al  comma precedente non comportano riduzione del massimale individuale.
 
 ART. 21 - DIRITTI SINDACALI.
 
 1.  Ai  componenti  di  parte medica convenzionati per la medicina generale,  presenti  nei Comitati e Commissioni previste dal presente accordo   e   da  normative  nazionali,  regionali  o  aziendali,  e' rimborsata  la spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle  riunioni  dei  suddetti  organismi  nella misura prevista dagli Accordi  Regionali  e le spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione.
 2. Tale onere e' a carico della Azienda di iscrizione del medico.
 3.   I  rappresentanti  nazionali,  regionali  e  provinciali  dei sindacati  medici di categoria maggiormente rappresentativi, i medici nominati  alle  cariche  dagli  organi  ordinistici  per  espletare i rispettivi  mandati,  nonche'  i  medici  eletti  al  Parlamento o ai consigli  regionale,  provinciale  e  comunale possono avvalersi, con oneri  a loro carico e per tutto il corso del relativo mandato, della collaborazione  professionale  di  medici  con compenso orario. Detto compenso,   onnicomprensivo,  non  puo'  essere  inferiore  a  quello previsto  per le attivita' orarie di continuita' assistenziale di cui all'art.   72,   comma   1,  nella  misura  prevista  per  l'anno  di riferimento.
 4.  A titolo di concorso negli oneri collegati allo svolgimento di compiti   sindacali,   a  ciascun  sindacato  viene  riconosciuta  la disponibilita' di 3 ore annue per ogni iscritto.
 5. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno  alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai  quali  deve essere attribuita la disponibilita' della quota parte di   orario   spettante,  con  indicazione  dell'orario  assegnato  a ciascuno.
 6.  Mensilmente ciascuno dei rappresentanti designati ai sensi del comma  5  comunica  alla propria Azienda il nominativo del medico che l'ha  sostituito  nel  mese  precedente  e  il  numero  delle  ore di sostituzione.  Entro  il  mese successivo si provvede al pagamento di quanto  dovuto  al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello  previsto per le attivita' orarie di continuita' assistenziale di  cui  all'art.  72,  comma  1, nella misura prevista per l'anno di riferimento,  fatte  salve diverse determinazioni assunte nell'ambito degli  Accordi  regionali.  Tale  attivita'  non  si  configura  come rapporto   di   lavoro  continuativo.  Il  compenso  e'  direttamente liquidato   dalla   Azienda   che   amministra   la   posizione   del rappresentante sindacale designato.
 7.  Nel  caso  di medico convenzionato a rapporto orario l'Azienda provvede al pagamento del medico di cui al comma 5 sulla base del suo orario di incarico.
 
 ART. 22 - RAPPRESENTATIVITA' SINDACALE.
 
 1.  Al  fine  di  definire regole di indirizzo volte ad assicurare l'accertamento  del requisito della "maggiore rappresentativita'", ai sensi  dell'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,  sottolineata  la  necessita' di garantire il piu' alto grado  di  trasparenza  nelle  relazioni  sindacali,  si indica, come criterio  di  riferimento per la determinazione di tale requisito sul piano   nazionale,   delle   Confederazioni  e  delle  Federazioni  e Organizzazioni sindacali, il criterio della consistenza associativa.
 2.  La  consistenza  associativa  e' rilevata in base alle deleghe conferite  alle  singole  Aziende  dai  medici  convenzionati  per la ritenuta   del  contributo  sindacale.  La  decorrenza  della  delega coincide con le ritenute effettive accertate alla data del 1° gennaio di ogni anno.
 3.   Entro   il   mese  di  febbraio  di  ciascun  anno,  mediante comunicazione  delle stesse Aziende, la consistenza associativa viene trasmessa   alla   Struttura  Interregionale  Sanitari  Convenzionati (SISAL),  all'Assessorato  Regionale  alla Sanita' ed alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
 4. Per le trattative disciplinate dall'art. 8 del D.L.vo n. 502/92 e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   la  consistenza associativa  e'  determinata  sulla  base  dei dati riferiti all'anno precedente  a quello in cui si procede all'avvio delle trattative per il rinnovo dell'Accordo Collettivo Nazionale.
 5.  In  tutti  gli  altri  casi in cui occorra il riferimento alla consistenza  associativa, essa e' riferita ai dati rilevati nell'anno precedente.
 6.  Sono  considerate  maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione,  sul piano nazionale le organizzazioni sindacali che, relativamente al disposto di cui ai commi 2 e 3, abbiano un numero di iscritti,  risultanti  dalle  deleghe  per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5% delle deleghe complessive.
 7.  Contestualmente alla ritenuta sindacale, le Aziende inviano ai rispettivi  sindacati  provinciali  l'elenco  dei medici ai quali sia stata  effettuata  la  ritenuta  sindacale,  con  l'indicazione delle relative  quote e di tutti gli elementi atti a verificare l'esattezza della ritenuta medesima.
 8. La riscossione delle quote sindacali per i sindacati avviene su delega  del  medico  attraverso  le  Aziende  con  versamento  in c/c intestato ai tesorieri dei sindacati per mezzo della banca incaricata delle operazioni di liquidazione dei compensi.
 9.  Le  deleghe  precedentemente  rilasciate  restano  valide, nel rispetto della normativa vigente.
 10.  Le  organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo, in  possesso  dei  requisiti  di  rappresentativita' cui al comma 6 a livello  nazionale,  sono  legittimate alla trattativa e alla stipula degli Accordi regionali.
 11.   Gli   Accordi   aziendali  possono  essere  stipulati  dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo regionale.
 12.  Nel  caso  in  cui  il  requisito di cui al comma 6 sia stato conseguito  mediante l'aggregazione di piu' organizzazioni sindacali, il  soggetto contrattuale e' univocamente rappresentato da una sigla, partecipa  alle  trattative  e  sottoscrive gli Accordi come tale, e' rappresentata  alle  trattative dal legale rappresentante o da un suo delegato  e  mantiene  il  diritto di rappresentativita' contrattuale fintanto che la situazione soggettiva resti invariata.
 
 ART. 23 - COMITATO AZIENDALE.
 
 1.  In  ciascuna azienda, o ambito diverso definito dalla Regione, e'   costituito   un   comitato   aziendale  permanente  composto  da rappresentanti  dell'Azienda  e  rappresentanti  delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale. I compiti e  le  modalita'  di  funzionamento  del comitato sono definite dagli Accordi regionali.
 2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 3. Il comitato aziendale esprime pareri obbligatori in merito a:
 a)  richiesta  di deroga temporanea al massimale di scelte di cui all'art. 39;
 b)  motivi  di incompatibilita' agli effetti delle ricusazioni di cui all'art. 41, comma 4;
 c)  cessazione  del rapporto convenzionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e) e comma 3;
 d)   deroghe  di  cui  all'art.  35,  comma  12,  all'obbligo  di residenza;
 e) variazione degli ambiti di scelta;
 f) individuazione delle zone disagiate.
 4.  Inoltre  il  comitato  aziendale  e' preposto alla definizione degli  accordi  aziendali,  ad  esprimere  ogni  altro  parere  e  ad espletare ogni altro incarico attribuitogli dal presente accordo o da accordi regionali o aziendali.
 5.  Il  comitato  esprime  pareri  sui  rapporti  convenzionali di assistenza   primaria,   di   continuita'   assistenziale,  emergenza sanitaria  territoriale, medicina dei servizi e attivita' programmate territoriali.
 6.  L'Azienda  fornisce  il  personale,  i  locali  e  quant'altro necessario  ad  assicurare  lo  svolgimento  dei compiti assegnati al comitato aziendale.
 
 ART. 24 - COMITATO REGIONALE.
 
 1.  In  ciascuna  regione  e'  istituito  un  comitato  permanente regionale   composto   da   rappresentanti   della   regione   e   da rappresentanti    delle    organizzazioni    sindacali   maggiormente rappresentative a livello regionale a norma dell'art. 22.
 2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 3. Il comitato permanente e' preposto:
 a) alla definizione degli accordi regionali;
 b)  a  formulare  proposte  ed  esprimere  pareri  sulla corretta applicazione  delle  norme  del  presente  accordo  e  degli  accordi regionali;
 c)  a  fornire  indirizzi  sui  temi  di  formazione di interesse regionale;
 d)  a  collaborare  per  la  costituzione  di  gruppi  di lavoro, composti  da  esperti delle aziende e da medici di medicina generale, per  la  verifica  degli standard erogativi e di individuazione degli indicatori di qualita'.
 4.    L'attivita'    del    comitato    permanente   e'   comunque prioritariamente   finalizzata  a  fornire  indirizzi  uniformi  alle aziende  per  l'applicazione  dell'accordo  nazionale e degli accordi regionali ed e' sede di osservazione degli accordi aziendali.
 5.  La  regione  fornisce  il  personale,  i  locali e quant'altro necessario  per  assicurare  lo  svolgimento dei compiti assegnati al comitato regionale.
 
 ART. 25 - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'.
 
 1.  Ai  sensi  dell'art. 3-quater, comma 2, del D.L.vo n. 502/92 e successive  modificazioni  ed integrazioni, nell'ambito delle risorse assegnate al distretto per il perseguimento degli obiettivi di salute della  popolazione  di  riferimento,  e  in  virtu'  della  autonomia tecnico-gestionale   ed   economico-finanziaria,   con   contabilita' separata  all'interno del bilancio della Azienda, il "Programma delle attivita'  Territoriali"  nel  rispetto  delle  normative  regionali, prevede:
 a)  le  attivita'  di  medicina  generale  previste  dal  decreto legislativo   sopra  richiamato  all'art.  3-quinquies  e  dal  piano sanitario  nazionale,  approvato  con  il D.P.R. del 23 luglio 1998 - cioe'   assistenza  primaria,  continuita'  assistenziale,  emergenza sanitaria  territoriale  e  medicina  dei  servizi  -  e  il relativo finanziamento  sulla  base  della  quota  capitaria  di finanziamento erogata alla Azienda dalla Regione;
 b) altre attivita' territoriali pertinenti la medicina generale e attivita'   intersettoriali,  cui  partecipa  la  medicina  generale, definite  dagli  Accordi  Regionali  e  Aziendali, con la indicazione dello specifico finanziamento.
 2.  Le  attivita' territoriali riguardanti la medicina generale di cui al comma 1, lett. B) del presente articolo sono in particolare:
 a)  attivita'  di  formazione, informazione, e revisione fra pari dei medici di medicina generale;
 b)  prestazioni  aggiuntive  dei  medici  di  medicina  generale, comprese  quelle  informatiche di ricerca epidemiologica, statistica, di calcolo di spesa;
 c)  servizi  di  supporto  alla  attivita' dei medici di medicina generale, di tipo strutturale, strumentale e di personale;
 d)  potenziamento  delle  attivita'  distrettuali  di  assistenza domiciliare di cui al presente Accordo;
 e) progetti obiettivo nazionali, regionali e aziendali;
 f) progetti a livello di spesa programmato;
 g) sviluppo delle forme associative nelle condizioni di oggettiva difficolta' socio-geografica;
 h) sviluppo e potenziamento degli standard informatici dei medici di medicina generale;
 i)   produzione   di   linee  guida  e  protocolli  per  percorsi diagnostici e assistenziali;
 j) conferenze di consenso nell'ambito del Distretto;
 k) sviluppo di attivita' integrate ospedale-territorio;
 l) sviluppo di servizi assistenziali carenti nel distretto.
 3.  Il  finanziamento  delle  attivita'  indicate  al  comma  2 e' assicurato dalla Azienda, sulla base di linee di indirizzo definite a livello regionale, utilizzando:
 a)  appositi  stanziamenti, anche relativi a finanziamenti per la medicina   generale   non   utilizzati   negli  esercizi  precedenti, finalizzati   all'attuazione   di   specifici  progetti  o  programmi individuati dagli accordi regionali e aziendali;
 b)  stanziamenti  conseguenti  alla razionalizzazione della spesa diretta o indotta dai medici di medicina generale;
 c)   finanziamenti  ricevuti  da  soggetti  non  appartenenti  al Servizio  Sanitario  Nazionale  e  finalizzati  a  specifici progetti concernenti la medicina generale;
 d)  attribuzione  della  quota  capitaria  relativa  ai cittadini residenti che non hanno effettuato la scelta del medico nella Azienda stessa o in altra Azienda.
 4. Fatte salve diverse determinazioni a livello regionale, pur nel rispetto  dei  principi  di  unitarieta'  e di intersettorialita' del "Programma delle attivita' distrettuali", il Direttore del Distretto, unitamente   ai   propri   collaboratori,   e'   coadiuvato,  per  il monitoraggio   delle   iniziative   previste   dal  Programma  stesso concernenti  la  medicina generale, da un medico di medicina generale membro  di  diritto  dell'Ufficio  di  Coordinamento  delle attivita' distrettuali  sulla base delle disposizioni regionali in materia e da due  rappresentanti dei medici di medicina generale eletti tra quelli operanti nel distretto.
 5. In particolare sono oggetto del monitoraggio:
 a)  l'andamento,  per la parte concernente la medicina generale e indicata  ai  commi  2  e  3,  dell'attuazione  del  Programma  delle attivita' distrettuali e della gestione delle relative risorse;
 b)  l'appropriatezza prescrittiva, anche in relazione ai rapporti tra  medicina  generale  e  medicina  specialistica  ambulatoriale  e ospedaliera, in riferimento a linee guida condivise, all'applicazione di  percorsi  diagnostico-terapeutici  concordati,  al rispetto delle note  dell'AIFA, anche al fine di prevenire e rimuovere comportamenti anomali.
 6.  I  soggetti  di  cui  al  comma  4  assumono iniziative per la promozione  di  momenti  di  verifica  e  revisione  di  qualita', di conferenze  di  consenso  e  per  l'applicazione  nel  distretto  dei programmi  di  attivita' finalizzata al rispetto dei livelli di spesa programmati, come concordati ai sensi dell' art. 14, comma 6.
 7.  Le  Aziende  assicurano  la  predisposizione di appropriati ed effettivi   strumenti   di  informazione  per  garantire  trasparenza all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.
 8.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione di quanto previsto dal presente articolo, secondo il disposto dell'art. 14.
 
 ART. 26 - EQUIPES TERRITORIALI ED UTAP.
 
 1.  Le  Regioni e le Aziende, attraverso la istituzione di equipes territoriali,   realizzano   forme   di   integrazione  professionale dell'attivita'   dei  singoli  operatori  tra  loro,  la  continuita' dell'assistenza,  la  presa in carico del paziente e il conseguimento degli obiettivi e dei programmi distrettuali.
 2.  In  coerenza  con l'intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2004 le Regioni   prevedono,   in   accordo   con   le   OO.SS.  maggiormente rappresentative,  in via sperimentale e con partecipazione volontaria dei  medici  e  degli altri operatori sanitari, la costituzione delle Unita'  di assistenza primaria (UTAP), strutture territoriali ad alta integrazione  multidisciplinare  ed  interprofessionale,  in grado di dare risposte complesse al bisogno di salute delle persone.
 3. L'equipe territoriale e':
 a) strumento attuativo della programmazione sanitaria;
 b)  momento  organizzativo  della medicina generale e delle altre discipline  presenti  nel  distretto  per  la  erogazione dei livelli essenziali  e  appropriati  di  assistenza  e per la realizzazione di specifici  programmi  e  progetti assistenziali di livello nazionale, regionale e aziendale.
 4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 5.  L'ambito distrettuale di riferimento della equipe territoriale e  dell'UTAP,  intesa  come  organismo  operativo distrettuale, viene individuato  dal Direttore di distretto e dagli operatori interessati e  rappresenta l'ambito territoriale di operativita' delle stesse per lo  svolgimento  delle  attivita'  e  l'erogazione  delle prestazioni previste  dal "Programma delle attivita' distrettuali", che comprende oltre ai livelli obbligatori di assistenza anche quanto di pertinenza distrettuale  indicato  da  specifici progetti nazionali, regionali e aziendali.
 6.  Al  fine  di  assicurare l'intersettorialita' e l'integrazione degli   interventi   socio-sanitari   nell'ambito   territoriale   di riferimento,   della   equipe  territoriale  fanno  parte  le  figure professionali  ivi  operanti deputate a garantire, ai sensi dell'art. 3-quinquies  del  decreto  legislativo  502  del  1992  e  successive modificazioni e integrazioni:
 a) l'assistenza primaria;
 b) la continuita' assistenziale;
 c) la pediatria di libera scelta;
 d) l'assistenza specialistica ambulatoriale;
 e) la medicina dei servizi;
 f) le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria.
 7.  L'intervento  coordinato e integrato della equipe territoriale assume particolare rilievo nel coinvolgimento nelle attivita' ad alta integrazione socio-sanitaria, quali:
 a)  prevenzione  e  cura  delle  dipendenze  da  droga,  alcool e farmaci;
 b)  tutela  della  salute  dell'infanzia,  della  donna  e  della famiglia;
 c) tutela dei disabili e anziani;
 d) patologie in fase terminale;
 e) patologie da HIV;
 f) tutela della salute mentale;
 g)    inabilita'    o   disabilita'   conseguenti   a   patologie cronico-degenerative.
 8.   L'attivita'   interdisciplinare   e   integrata   dell'equipe territoriale  si  realizza  mediante  la  produzione  di  valutazioni multidimensionali  e  selezionando  risposte appropriate alle diverse condizioni   di   bisogno.   Si   concretizza   anche  attraverso  la predisposizione di un programma di lavoro:
 a)  finalizzato  ad  assicurare  lo svolgimento delle attivita' e l'erogazione   delle   prestazioni   previste   dalla  programmazione sanitaria, quali livelli essenziali e appropriati di assistenza, e da specifici programmi e progetti assistenziali;
 b)  proposto  dagli  operatori  interessati  o  dal Direttore del distretto;
 c)  concordato  tra  gli  operatori interessati e tra questi e il Direttore del distretto;
 d)  che  indichi  i  soggetti  partecipanti,  le  attivita'  o le prestazioni   di  rispettiva  competenza,  i  tempi  e  i  luoghi  di esecuzione delle stesse;
 e)   la   possibilita'   di  operare  modifiche  durante  la  sua esecuzione,  i tempi delle verifiche periodiche su eventuali problemi operativi, sui tempi di attuazione e sui risultati conseguiti.
 
 ART. 27 - APPROPRIATEZZA DELLE CURE E DELL'USO DELLE RISORSE.
 
 1.  Il medico di medicina generale concorre, unitamente alle altre figure professionali operanti nel Servizio sanitario nazionale, a:
 a)  realizzare  la  continuita' dell'assistenza nel territorio in ragione della programmazione regionale;
 b)  assicurare l'appropriatezza nell'utilizzo delle risorse messe a  disposizione dalla Azienda per l'erogazione dei livelli essenziali e  appropriati  di  assistenza e in attesa della definizione di linee guida consensuali;
 c)  ricercare  la  sistematica  riduzione  degli sprechi nell'uso delle risorse disponibili mediante adozione di principi di qualita' e di medicina basata sulle evidenze scientifiche;
 d)  operare  secondo  i principi di efficacia e di appropriatezza degli   interventi   in  base  ai  quali  le  risorse  devono  essere indirizzate  verso  le  prestazioni  la cui efficacia e' riconosciuta secondo  le evidenze scientifiche e verso i soggetti che maggiormente ne possono trarre beneficio.
 2.  Le  prescrizioni  di  prestazioni  specialistiche, comprese le diagnostiche,  farmaceutiche  e  di  ricovero, del medico di medicina generale si attengono ai principi sopra enunciati e avvengono secondo scienza e coscienza.
 3.  Nell'applicazione  delle norme di cui all'art. 1, comma 4, del decreto  legge  20  giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella  legge 8 agosto 1996, n. 425, il quale ha stabilito tra l'altro per  le  prescrizioni  farmaceutiche  l'obbligo  da  parte di tutti i medici  del  rispetto  delle  condizioni  e  limitazioni previste dai provvedimenti  della  AIFA,  la  segnalazione di eventuali infrazioni all'Ordine  professionale di iscrizione e al Ministero della sanita', nonche'   l'obbligo   per   il   medico   di  rimborsare  il  farmaco indebitamente  prescritto,  si applicano le procedure e i principi di cui ai successivi commi.
 4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 5.  Le  Aziende che rilevano comportamenti prescrittivi del medico di   medicina   generale  ritenuti  non  conformi  alle  norme  sopra evidenziate,  sottopongono  il  caso ai soggetti individuati all'art. 25, comma 4, deputati a verificare, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo,  l'appropriatezza  prescrittiva nell'ambito delle attivita' distrettuali, integrati dal responsabile del servizio farmaceutico, o da  suo  delegato, e da un medico individuato dal direttore sanitario della Azienda
 6.  L'organismo  suddetto  esamina  il  caso entro 30 giorni dalla segnalazione, tenendo conto dei seguenti principi:
 a)  la  ipotesi di irregolarita' deve essere contestata al medico per  iscritto  entro gli ulteriori 15 giorni assegnandogli un termine non  inferiore  a  15  giorni per le eventuali controdeduzioni e/o la richiesta di essere ascoltato;
 b)   il   risultato  dell'accertamento,  esaminate  le  eventuali controdeduzioni  e/o  udito  il  medico interessato, e' comunicato al Direttore  generale della Azienda per i provvedimenti di competenza e al medico interessato.
 7.  La  prescrizione  farmaceutica  e'  valutata tenendo conto dei seguenti elementi:
 a) sia oggetto di occasionale, e non ripetuta, inosservanza delle norme prescrittive dovuta ad errore scusabile;
 b)  sia  stata  determinata da un eccezionale stato di necessita' attuale  al  momento  della prescrizione, con pericolo di danno grave alla vita o all'integrita' della persona che non possa essere evitato con il ricorso alle competenti strutture o servizi del S.S.N.;
 c) sia stata determinata dalla novita' del farmaco prescritto e/o dalla  novita'  della  nota  AIFA,  o  di  altra  legittima norma, e, comunque,  per  un periodo non superiore a 30 giorni dalla immissione alla  vendita,  dall'emanazione  ufficiale della nota AIFA o di altra legittima norma.
 
 ART. 28 - ARTICOLAZIONE DEL COMPENSO.
 
 1.  Ai  sensi  dell'art. 8 comma 1, lettera d), del D. L.vo 502/92 come  successivamente  modificato  ed  integrato,  la  struttura  del compenso del medico di medicina generale cosi' si articola:
 a)  Quota  fissa  oraria  -  in  relazione  a quanto previsto dai rispettivi  Capi  del  presente  Accordo  -  o  capitaria per ciascun soggetto  iscritto  nella  lista,  corrisposta  su  base  annuale  in rapporto alle funzioni definite dal presente accordo;
 b)  Una  quota  variabile  in  funzione  del raggiungimento degli obiettivi  previsti  dai  programmi  di  attivita' e del rispetto dei conseguenti  livelli di spesa programmati di cui all'art. 8, comma 1, lett. f) del decreto legislativo sopra richiamato;
 c)  Una  quota  variabile  in  funzione delle prestazioni e delle attivita' previste nel presente accordo e negli accordi regionali, in quanto  funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera f) sopra richiamata.
 2.   Le  modalita'  di  corresponsione  dei  compensi  di  cui  ai precedenti  commi  sono stabilite, nel rispetto dei principi generali di cui al presente articolo, dai successivi artt. 59, 72, 85 e 98, e, per quanto di competenza, dagli Accordi Regionali e Aziendali.
 
 ART. 29 - FUNZIONI DELLA MEDICINA GENERALE.
 
 1.  Il  ruolo  della  Medicina  Generale  nel sistema sanitario e' orientato:
 a)  al  superamento  della  logica  dell'intervento  rivolto alla erogazione  della  singola  prestazione  a  favore  di  un  approccio integrato  finalizzato  a  una  gestione  globale  della  salute  del cittadino  attraverso  un  modello  di  cure che faccia corrispondere continuita' e variabilita' di bisogni del paziente con la continuita' e la variabilita' della risposta assistenziale del sistema;
 b)  alla  valorizzazione  delle cure primarie e al coinvolgimento decisionale    del    Medico   di   medicina   generale   in   ordine all'appropriatezza  e  all'efficacia  della  pratica  professionale e nelle scelte in merito all'allocazione delle risorse;
 c)  a  garantire la continuita' dell'assistenza per l'intero arco della  giornata  e  per tutti i giorni della settimana, attraverso la organizzazione   distrettuale   del   servizio  ed  il  coordinamento operativo  e la massima integrazione dell'attivita' professionale tra i   medici   della   medicina   generale  e  tra  essi  e  gli  altri professionisti dell'assistenza territoriale.
 2.  Lo  sviluppo condiviso di forme associative, la qualificazione di  standard strutturali ed operativi, il raggiungimento di obiettivi favoriscono  lo  svolgimento delle funzioni e dei compiti affidati al medico  di medicina generale e migliorano la risposta territoriale ai bisogni assistenziali del cittadino.
 3. I medici associati di cui all'art. 54 sono soggetti qualificati a  proporre  iniziative  e  progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione, nell'ambito degli accordi regionali e aziendali.
 4.  I  medici  singoli  ed  associati  fanno  parte  di  centri di responsabilita'  territoriale,  distrettuali  o  subdistrettuali, per partecipare al raggiungimento di specifici obiettivi del Distretto.
 5.  Le  Aziende  sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale   e   nell'ambito   degli   indirizzi   nazionali,  con  la partecipazione  dei  medici  individuano  gli obiettivi, concordano i programmi di attivita' e conseguenti livelli di spesa programmati dei medici, in coerenza con gli obiettivi ed i programmi di attivita' del distretto, verificandone il raggiungimento di risultato.
 6.  Sulla  base  di accordi regionali, sono individuate specifiche attivita'   di  tutela  dei  soggetti  fragili  dal  punto  di  vista socio-sanitario,  ivi  compresi  gli  extracomunitari  in  attesa  di regolarizzazione.
 7. Il medico di medicina generale svolge compiti clinici, assicura la   comunicazione   con   i   pazienti   e  gestisce  gli  strumenti professionali.
 8.  I  compiti  assistenziali del medico di medicina generale sono quelli di cui ai Livelli Essenziali di Assistenza:
 a) gestione del paziente ammalato in condizioni acute;
 b) gestione delle patologie croniche;
 c)  gestione  dei malati, nell'ambito dell'Assistenza domiciliare programmata e integrata.
 
 ART.  30  -  RESPONSABILITA'  CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.
 
 1.  I  medici  convenzionati  di  medicina  generale  sono  tenuti all'osservanza  degli  obblighi  e  dei compiti previsti dal presente accordo  e  dagli  accordi  regionali e aziendali. Non possono essere oggetto   di  contestazione  a  carico  del  medico  le  inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri operatori dell'Azienda.
 2.  Per  la  valutazione  delle  violazioni  delle norme di cui al presente Accordo e degli Accordi regionali cd Aziendali, e' istituita una  commissione regionale paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da:
 a)  un Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanita', o organo competente,  e  scelto  tra  una  rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del capoluogo di Regione;
 b)   3  componenti  di  parte  pubblica  nominati  dall'Assessore Regionale alla Sanita' o organo competente;
 c)  3  componenti  di  parte  medica,  di  cui  2 designati dalle organizzazioni  sindacali  maggiormente rappresentativi, tra i medici di  medicina  generale  della  Regione ed 1 designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.
 3.  Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un funzionario regionale.
 4.    Le    violazioni   di   natura   occasionale   danno   luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 a) richiamo verbale;
 b) richiamo con diffida per il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale.
 5.  L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni  dal  momento  in  cui  ne viene a conoscenza. Il medico ha la possibilita'  di  produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito se lo richiede.
 6.  Il  Responsabile  aziendale della struttura di riferimento del medico,  valutate  le  controdeduzioni  addotte dallo stesso, procede all'archiviazione  del  caso  o  alla  irrogazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.
 7.  Le  violazioni  di maggiore gravita' danno luogo alle seguenti sanzioni:
 a) riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10%  e  non superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni  gravi  compreso  il  reiterarsi  di  infrazioni che hanno comportato il richiamo con diffida;
 b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per recidiva   di  infrazioni  che  hanno  comportato  la  riduzione  del trattamento economico;
 c)  revoca  del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o finalizzate  all'acquisizione  di vantaggi personali, compresa quella di  cui  all'art. 30, comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la sospensione del rapporto.
 8.  Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza del  Collegio  di  cui  al  comma  2,  previa  istruttoria  da  parte dell'Azienda.
 9.  Il  collegio  e' nominato con provvedimento regionale entro 90 giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo.  La Regione provvede a raccogliere le designazioni delle Organizzazioni sindacali del  presente  Accordo, entro un termine da essa stabilito. Trascorso tale termine, in caso di mancata designazione unitaria da parte delle Organizzazioni sindacali, la Regione provvede direttamente a nominare i  componenti  anche  di  parte  sindacale  secondo il criterio della maggiore rappresentativita'.
 10.  In  caso  di  mancata  indicazione  dei  componenti  di parte sindacale,  la Regione provvede autonomamente con nomina tra i medici convenzionati della Regione.
 11. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza, e chiede al Collegio arbitrale l'apertura di un procedimento a carico del medico quando le sanzioni comminabili siano quelle previste al comma 7.
 12.  Il  Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio entro 10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua  volta, convoca il medico a sua difesa con l'eventuale assistenza di  un  procuratore.  La convocazione per la difesa non puo' avvenire prima  che  siano  trascorsi 20 giorni dall'invio della contestazione scritta dell'addebito da parte della ASL.
 Qualora  il  medico  non  produca  alcuna controdeduzione o non si presenti  innanzi  al  Collegio, quest'ultimo da' corso comunque alla valutazione del caso.
 13.  Le  parti possono richiedere al Collegio di essere sentite in merito  al caso in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie  ritenute  piu' appropriate, anche attraverso l'assistenza di un procuratore.
 14.  Il Collegio puo' deliberare di udire le parti singolarmente o in  contraddittorio  al  fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in esame, anche su richiesta di una delle parti.
 15. Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal  medico  in  sede  di difesa procede all'archiviazione del caso o alla   proposta   di   sanzione.   Il   provvedimento   c  notificato all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.
 16.  L'Azienda  ricevuto  il  deliberato del Collegio arbitrale si conforma allo stesso con provvedimento del Direttore Generale.
 17.  Il  procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro   180  giorni  dalla  contestazione  dell'addebito  al  medico. Trascorso tale termine il procedimento si estingue.
 18.   L'atto  di  contestazione  e  il  provvedimento  finale  del procedimento,   con  allegata  la  relativa  documentazione  compreso l'eventuale   deliberato,   sono   inviate   all'Ordine   provinciale d'iscrizione  del  medico,  ai  fini  di cui all'art. 8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato.
 19.  In  caso  di  sospensione  del rapporto ai sensi del comma 7, lett.   b),   l'Azienda  nomina  il  sostituto.  I  compensi  vengono corrisposti,  fin  dal  primo  giorno,  al  sostituto e al sostituito secondo quanto previsto dal comma 2 dell'Allegato C.
 20.  Non  puo'  tenersi  conto  ad  alcun  effetto  delle sanzioni disciplinari  trascorsi, un anno per quelle di cui comma 4 e due anni per  quelle  di cui al precedente comma 7, dalla loro irrogazione. Le violazioni  e  le  infrazioni  si  prescrivono dopo 5 anni dalla loro irrogazione.
 21.  Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del Codice Civile.
 
 ART.   31   -  ESERCIZIO  DEL  DIRITTO  DI  SCIOPERO.  PRESTAZIONI INDISPENSABILI E LORO MODALITA' DI EROGAZIONE.
 
 1.  Il  diritto  di  sciopero  delle  organizzazioni sindacali dei medici  di  medicina  generale  convenzionati  e'  esercitato  con un preavviso minimo di 10 giorni. I soggetti che promuovono lo sciopero, contestualmente    al    preavviso,    indicano   anche   la   durata dell'astensione  dal  lavoro.  In caso di revoca di uno sciopero gia' indetto,   le   organizzazioni   sindacali  devono  darne  tempestiva comunicazione.
 2.  La  proclamazione  di  scioperi relativi a vertenze sindacali, deve  essere  comunicata  ai  soggetti  istituzionalmente preposti ai rispettivi livelli nazionale, regionale, aziendale.
 3.  Sono  prestazioni  indispensabili  di  assistenza primaria, ai sensi  della  legge  n.  146/1990, come modificata ed integrata dalla legge  n.  83/00 e successive modificazioni e integrazioni: le visite domiciliari  urgenti, l'assistenza domiciliare integrata, le forme di assistenza  domiciliare  programmata  a  malati terminali, nonche' le ulteriori prestazioni definite nell'ambito degli Accordi regionali.
 4.  Nel  campo  della  continuita'  assistenziale e dell'emergenza sanitaria  territoriale, oltre a quelle previste dal precedente comma 1  per  quanto  di  competenza,  sono  prestazioni indispensabili gli interventi  di  cui  agli  artt.  67 e 95, limitatamente agli aspetti diagnostici  e  terapeutici,  Nel  campo  della  medicina dei servizi territoriali,  sono prestazioni indispensabili quelle di cui all'art. 78, comma 12.
 5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, in caso di sciopero della categoria  dei  medici di medicina generale convenzionati, continuano ad  essere  erogate con le procedure e secondo le modalita' di cui ai rispettivi  Capi  del  presente  Accordo e fino all'entrata in vigore degli Accordi regionali.
 6.  Il  medico  convenzionato  e' tenuto a comunicare per iscritto alla  Azienda  la propria non adesione all'agitazione entro le 24 ore precedenti   nel   rispetto  delle  modalita'  concordate  a  livello regionale.
 7.  L'adesione all'agitazione sindacale comporta la trattenuta del compenso  relativo  all'intero  periodo  di astensione dall'attivita' convenzionale.  Sono  fatte  salve  modalita'  diverse  concordate  a livello  regionale,  al  fine  di  garantire  ai  cittadini i servizi essenziali e le prestazioni urgenti.
 8.  I  medici  di medicina generale che si astengono dal lavoro in violazione delle norme del presente articolo commettono infrazione da valutare ai sensi dell'art. 30.
 9.  Le  organizzazioni  sindacali si impegnano a non effettuare le azioni di sciopero:
 - nel mese di agosto;
 - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee, nazionali e referendarie;
 - nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le  consultazioni elettorali regionali, provinciali e comunali, per i rispettivi  ambiti  territoriali;  nei  giorni  dal  23 dicembre al 7 gennaio;
 - nei  giorni  dal  giovedi'  antecedente  la  Pasqua al martedi' successivo.
 10.  In  casi di avvenimenti eccezionali di particolare gravita' o di   calamita'   naturali   gli   scioperi  dichiarati  si  intendono immediatamente sospesi.
 11.  In  conformita'  agli  accordi  di cui al comma successivo le Aziende  individuano,  in  occasione  degli  scioperi  dei  medici di continuita'  assistenziale, di medicina dei sevizi terrritoriali e di emergenza sanitaria territoriale, i nominativi dei medici tenuti alle prestazioni   indispensabili  ed  esonerati  dallo  sciopero  stesso, comunicando  cinque  giorni  prima  della data di effettuazione dello sciopero,   i   nominativi   inclusi   nei  contingenti,  come  sopra individuati,  alle  organizzazioni  sindacali  locali  ed  ai singoli interessati.  Il medico individuato ha il diritto di esprimere, entro le ventiquattro ore successive alla ricezione della comunicazione, la volonta'   di   aderire   allo   sciopero  chiedendo  la  conseguente sostituzione nel caso sia possibile.
 12.  Entro  30  giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo sono   stabiliti,   relativamente   agli  addetti  della  continuita' assistenziale,    della   medicina   dei   servizi   territoriali   e dell'emergenza  sanitaria, con apposite intese a livello regionale, i criteri  per  la determinazione di contingenti di personale medico da esonerare  dalla  partecipazione a eventuali scioperi di categoria al fine di garantire la continuita' delle prestazioni di cui al comma 4, nonche' per la loro distribuzione territoriale.
 13.  Per  l'area  dell'assistenza  primaria,  l'individuazione del contingente  di  medici si realizza nell'ambito delle sperimentazioni regionali  di  strutture operative composte, con sede unica, ai sensi dell'art. 6.
 14.   Per   la   effettuazione   delle  prestazioni  professionali indispensabili,   in   occasione  di  sciopero  della  categoria,  e' riconosciuto  ai  medici  di  medicina  generale  una percentuale del compenso  previsto per essi dai rispettivi Capi del presente Accordo, percentuale da definirsi in sede di Accordo Regionale.
 15.  E'  fatto  divieto,  al  medico  in  sciopero,  di richiedere compensi   ai   cittadini  per  la  effettuazione  delle  prestazioni indispensabili di cui ai commi 3 e 4.
 16. La comunicazione di cui al comma 6 non e' dovuta, da parte dei medici iscritti a Sindacati firmatari del presente Accordo:
 a)  in  caso di astensione dal lavoro promossa da sigle sindacali non firmatarie del presente Accordo;
 b)  nel caso in cui il Sindacato di appartenenza abbia comunicato all'Azienda  la  sospensione  o  la  revoca  dello  sciopero o la non adesione  della  sua organizzazione a manifestazioni indette da altri sindacati.
 17.  La  dovuta  e  mancata  comunicazione  di  non  adesione alla agitazione  sindacale  comporta  la  trattenuta del compenso relativo all'intero  periodo  di astensione dall'attivita' convenzionale o, se del  caso, dal suo inizio e fino al giorno, compreso, della eventuale comunicazione di non adesione alla agitazione sindacale stessa.
 18.  La trattenuta dei compensi di cui ai commi 7 e 17 deve essere effettuata  dalla  Azienda di competenza entro i 90 giorni successivi al termine della agitazione sindacale medesima.
 19. Il medico iscritto a un sindacato, che partecipi allo sciopero indetto  da  altre  organizzazioni,  deve  comunicare alla Azienda la propria  adesione  alla  agitazione  sindacale  nei  tempi e nei modi previsti dal comma 6.
 
 ART. 32 - ASSISTENZA AI TURISTI.
 
 1.   Sulla   base   di   apposite  determinazioni  regionali  sono individuate  le  localita'  a  forte  flusso  turistico  nelle  quali organizzare  un servizio di assistenza sanitaria rivolta alle persone non residenti.
 2. Le Aziende nel cui territorio si trovano le localita' di cui al comma  1,  organizzano  il  servizio utilizzando i medici di medicina generale  convenzionati  ai  sensi  del presente Accordo inseriti nel relativo  ambito  territoriale,  sia  in  relazione alle attivita' di assistenza primaria che di continuita' assistenziale.
 3.  Le prestazioni di cui al presente articolo sono retribuite dal cittadino  non  residente  sulla base del disposto di cui all'art. 57 del presente Accordo.
 4. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione degli ulteriori  e differenti contenuti e modalita' di attuazione di quanto previsto  al  comma  1,  anche  mediante  potenziamento del servizio, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 CAPO II
 ASSISTENZA PRIMARIA
 
 ART. 33 - RAPPORTO OTTIMALE.
 
 1.  La  libera  scelta  del medico avviene, ai sensi dell'art. 19, comma    2,   della   legge   n.   833/78,   nei   limiti   oggettivi dell'organizzazione  delle  Aziende  Sanitarie  Locali, come definita dalla Regione.
 2.  Agli  effetti  del  precedente  comma l'assistenza primaria e' organizzata   in  via  prioritaria  per  ambiti  comunali,  ai  sensi dell'art. 25 della legge n. 833/78.
 3.  Le Regioni, sulla base delle indicazioni del piano sanitario o di  altra determinazione, possono articolare il livello organizzativo dell'assistenza  primaria in ambiti territoriali di comuni, gruppi di comuni   o  distretti.  L'ambito  di  scelta  deve  essere  di  norma intradistrettuale,  al  fine  di  consentire una utile pianificazione delle  politiche  di  budget,  dell'accesso all'area e dello sviluppo delle forme associative tra i medici della medicina generale.
 4.  Ciascuna  Azienda  cura  la  tenuta  degli  elenchi dei medici convenzionati  per l'erogazione dell'assistenza primaria, i quali, ai fini  dell'esercizio  della scelta del medico da parte del cittadino, sono  articolati  nei medesimi ambiti territoriali di comuni o gruppi di  comuni o distretti individuati ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3.
 5.  L'ambito  territoriale  ai fini dell'acquisizione delle scelte deve   comprendere   popolazione   non  inferiore  a  7.000  abitanti anagraficamente  residenti.  Per motivi geografici, di viabilita', di distanza   tra   comuni,   di  difficile  percorrenza  delle  vie  di comunicazione, di parcellizzazione degli insediamenti abitativi o per altre  valide  condizioni,  le  Regioni  possono  individuare  ambiti territoriali con popolazione inferiore a 7.000 unita' ma comunque mai inferiore a 5.000.
 6. Nei comuni comprendenti piu' Aziende, per la determinazione del rapporto  ottimale  si  fa  riferimento  alla popolazione complessiva residente nel comune, sulla base dei parametri di cui al comma 9.
 7.  La  determinazione del numero dei medici iscrivibili in comuni comprendenti  piu'  Aziende,  viene  determinata  sommando  i  medici iscrivibili  in  ciascuna  Azienda  Sanitaria Locale sulla base della propria popolazione di riferimento. Eventuali frazioni di popolazione di  ciascuna  Azienda,  inferiori a 500 abitanti, possono concorrere, sommandosi,  alla  determinazione  di  carenza  di medici nell'intero ambito comunale, da dichiararsi da parte della o delle Aziende con il resto piu' elevato.
 8.  Il  medico  operante  in  un comune comprendente piu' Aziende, fermo  restando  che  puo'  essere  iscritto  nell'elenco di una sola Azienda  che  ne gestisce la posizione amministrativa, puo' acquisire scelte  in  tutto  l'ambito  comunale ai sensi dell'art. 25, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 9.  Fino  alla  stipula  dei  nuovi Accordi regionali, fatti salvi quelli  gia'  in  essere, per ciascun ambito territoriale puo' essere iscritto  solamente un medico ogni 1000 abitanti residenti o frazione di 1000 superiore a 500, detratta la popolazione di eta' compresa tra 0  e  14  anni,  risultante  alla  data  del  31  dicembre  dell'anno precedente.  Le  Regioni  possono  indicare  per  ambiti territoriali dell'assistenza   primaria  un  diverso  rapporto  medico/popolazione residente.  La  variabilita'  di tale rapporto deve essere concordata nell'ambito  degli  Accordi  regionali  e comunque fino ad un aumento massimo del 30%.
 10.  Nella determinazione del numero dei medici iscrivibili, oltre che del rapporto di cui al comma precedente, deve tenersi conto anche dei  differenti valori di massimale e delle eventuali autolimitazioni di  massimali  gia'  dichiarate  ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, derivanti dall'applicazione dell'art. 39 a   carico   dei   singoli  medici  gia'  iscritti  nell'elenco.  Per l'applicazione  delle  norme  in  materia  di  rapporto  ottimale  si richiamano le istruzioni pratiche riportate nell'allegato B.
 11.   Ai   fini   della   determinazione  dei  medici  iscrivibili nell'elenco, l'Azienda, utilizzando l'elenco di cui all'art. 44 comma 5,  scorpora  dalla  popolazione di riferimento per la determinazione del  rapporto  ottimale  (come  definita al precedente comma 9) tutti quei  cittadini  che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, pur   essendo  anagraficamente  residenti  nell'ambito  territoriale, abbiano  effettuato la scelta del medico in altro ambito territoriale dell'Azienda  stessa.  Tali  assistiti  vengono  conteggiati  per  il rapporto ottimale nell'ambito territoriale in cui hanno esercitato il diritto di scelta.
 12. In tutti i comuni dell'ambito territoriale di cui ai commi 2 e 3,  in tutte le circoscrizioni e nelle zone con oltre 500 abitanti di ambiti territoriali dichiarati carenti ai sensi dell'art. 34 comma 1, sentito   il   Comitato  Aziendale  deve  esser  comunque  assicurata l'assistenza ambulatoriale, ad opera prioritariamente, nell'ordine di inserimento, degli ultimi medici inseriti.
 13.  Ai  fini  del  corretto calcolo del rapporto ottimale e delle incidenze  sullo  stesso  delle  limitazioni  si  fa riferimento alle situazioni esistenti al 31 dicembre dell'anno precedente.
 14. In caso di modifiche di ambito territoriale il medico conserva tutte  le  scelte  in  suo  carico, comprese quelle che vengono a far parte  di  un  ambito  diverso da quello in cui, in conseguenza della modifica,  si trova inserito, fatti salvi il rispetto dei massimali o quote individuali e il diritto di scelta degli assistiti.
 15.  Fatto  salvo  quanto  previsto  al comma 9, nell'ambito degli Accordi  regionali, possono essere individuate specifiche e peculiari modalita'  di  determinazione degli ambiti da definirsi e dichiararsi carenti,  anche sulla base del numero medio di assistiti in carico ai medici  gia'  inseriti  e  della  effettiva  capacita'  ricettiva del relativo ambito territoriale e previo parere del Comitato aziendale.
 
 ART.   34   -  COPERTURA  DEGLI  AMBITI  TERRITORIALI  CARENTI  DI ASSISTENZA PRIMARIA.
 
 1.  Entro  la  fine  dei  mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna  Regione  pubblica  sul  Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti  territoriali carenti di medici convenzionati per l'assistenza primaria  individuati,  a  seguito  di  formale  determinazione delle Aziende  previa  comunicazione  al comitato aziendale di cui all'art. 23,  rispettivamente  alla  data  del  1  °  marzo e del 1° settembre dell'anno  in corso nell'ambito delle singole Aziende, sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 33.
 2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi negli ambiti territoriali carenti resi pubblici secondo quanto stabilito dal comma 1:
 a)  i medici che risultano gia' iscritti in uno degli elenchi dei medici  convenzionati  per l'assistenza primaria della Regione che ha pubblicato  gli ambiti territoriali carenti e quelli gia' inseriti in un  elenco  di  assistenza  primaria  di altra Regione, ancorche' non abbiano  fatto  domanda di inserimento nella graduatoria regionale, a condizione  peraltro  che  risultino  iscritti,  rispettivamente,  da almeno  due  anni e da almeno 4 anni nell'elenco di provenienza e che al  momento  dell'attribuzione  del nuovo incarico non svolgano altre attivita'  a  qualsiasi  titolo  nell'ambito  del  Servizio sanitario nazionale, eccezion fatta per attivita' di continuita' assistenziale. I  trasferimenti sono possibili fino alla concorrenza di un terzo dei posti  disponibili  in  ciascuna  Azienda  e  i  quozienti frazionali ottenuti  nel  calcolo  del  terzo  di cui sopra si approssimano alla unita'  piu'  vicina.  In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento.
 b)  i  medici  inclusi nella graduatoria regionale generale o, se presente, di settore valida per l'anno in corso.
 3.   Al   fine  del  conferimento  degli  incarichi  negli  ambiti territoriali  carenti  i  medici  di  cui  al  comma  2 lett. b) sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 a)   attribuzione   del  punteggio  riportato  nella  graduatoria regionale di cui all'art. 15;
 b)  attribuzione di punti 5 a coloro che nell'ambito territoriale dichiarato  carente  per il quale concorrono abbiano la residenza fin da  due anni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della  domanda  di  inclusione nella graduatoria regionale e che tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;
 c) attribuzione di punti 20 ai medici residenti nell'ambito della Regione  da  almeno  due  anni  antecedenti  la  data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione nella graduatoria  regionale  e  che  tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
 4.  Le  graduatorie  per  l'assegnazione degli ambiti territoriali carenti  vengono  formulate sulla base dell'anzianita' e dei punteggi relativi  ed  apponendo  a  fianco  al  nominativo  di ciascun medico concorrente l'ambito o gli ambiti territoriali per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
 5.  In  caso  di pari posizione in graduatoria, i medici di cui al comma  2 sono ulteriormente graduati nell'ordine di minore eta', voto di laurea ed anzianita' di laurea.
 6.  La  Regione,  o  il soggetto da questa individuato, interpella prioritariamente  i  medici  di cui al comma 2, lett. a) in base alla anzianita'  di  iscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza   primaria;   laddove   risulti  necessario,  interpella successivamente  i  medici  di  cui  al  comma  2,  lett. b), in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al comma 3 e  sulla  base  del  disposto di cui all'articolo 16, commi 7 e 8 del presente Accordo.
 7.   L'anzianita'   di  iscrizione  negli  elenchi  a  valere  per l'assegnazione  degli  ambiti territoriali carenti ai sensi del comma 2, lett. a), e' determinata sommando:
 a)  l'anzianita'  complessiva  di  iscrizione negli elenchi della assistenza  primaria  della  regione, detratti i periodi di eventuale cessazione dell'incarico;
 b)   l'anzianita'   di  iscrizione  nell'elenco  di  provenienza, ancorche' gia' compresa nell'anzianita' di cui alla lettera a).
 8.  E'  cancellato dalla graduatoria regionale e di settore valida per  l'anno  in  corso,  il  medico che abbia accettato l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1.
 9.  Il  medico  che, avendo concorso all'assegnazione di un ambito territoriale  carente  avvalendosi  della  facolta' di cui al comma 2 lettera a), accetta l'incarico ai sensi dell'art. 35, comma 1, decade dall'incarico  detenuto  nell'ambito  territoriale  di  provenienza e viene cancellato dal relativo elenco.
 10.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 11.  In  sede  di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo  restando  l'ambito  di  iscrizione del medico, l'Azienda, puo' indicare  la zona in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale.
 12.  La  indicazione  di  cui al comma 11 costituisce vincolo alla apertura  di  uno  studio di assistenza primaria nella zona indicata, vincolo  che  si  protrae  per  un  periodo di anni 3 dall'iscrizione nell'elenco,  trascorso il quale, a richiesta del medico interessato, l'Azienda,  nel pubblicare gli ambiti territoriali carenti, indica la zona  stessa agli effetti della apertura dello studio medico a carico del neo inserito.
 13.  Gli  aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma   1,   presentano   alla  Regione,  o  al  soggetto  da  questa individuato,  apposita  domanda di assegnazione di incarico per uno o piu'  degli  ambiti  territoriali  carenti pubblicati, in conformita' allo schema di cui agli Allegati Q o Q/3.
 14.  In  allegato  alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione  sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione  della  domanda  abbiano  in  atto  rapporti  di lavoro dipendente,  anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino  in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato sub lettera "L".
 15.  La  Regione provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, dei medici aventi titolo, secondo la graduatoria, al conferimento  degli incarichi dichiarati carenti e pubblicati, presso la  sede indicata dall'Assessorato Regionale alla Sanita', in maniera programmata  e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
 16. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
 17.  Il  medico  oggettivamente impossibilitato a presentarsi puo' dichiarare  la  propria  accettazione  mediante telegramma, indicando nello  stesso l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli ambiti territoriali  dichiarati carenti per i quali egli ha concorso. In tal caso  gli  sara'  attribuito  il  primo  incarico disponibile tra gli incarichi vacanti che egli avra' indicato.
 18.  La  Regione  che  attribuisce l'incarico ai sensi del comma 2 lettera  a)  ad  un medico proveniente da altra regione comunica alla Regione  di provenienza l'avvenuto conferimento dell'incarico ai fini di quanto previsto dal comma 9.
 19. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 24 e nel  rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese allo snellimento  burocratico  e  all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
 20.  La  Regione  puo'  individuare  e assegnare ad altri soggetti l'espletamento dei compiti previsti dal presente articolo.
 
 ART. 35 - INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO CONVENZIONALE.
 
 1.  Il  medico  interpellato ai sensi dell'art. 34 deve, a pena di decadenza,  indicare  e dichiarare, in sede di convocazione, l'ambito territoriale per il quale accetta l'incarico.
 2.  La  Regione, o il soggetto da questa individuato, espletate le formalita'  per l'accettazione dell'incarico, invia gli atti relativi all'Azienda  interessata,  la  quale  conferisce  l'incarico  a tempo indeterminato, condizionato al possesso dei requisiti di cui al comma 3,  con  provvedimento  del  Direttore Generale, che viene comunicato all'interessato  mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento, ricevimento  dal  quale  decorre il termine di 90 giorni previsto dal comma successivo.
 3. Entro i 90 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, il medico, sempre a pena di decadenza e fatto salvo quanto previsto al comma 12, deve:
 - aprire  nell'ambito  territoriale  carente assegnatogli, tenuto conto  delle  eventuali prescrizioni di cui all'articolo 34 comma 11, uno  studio  professionale  idoneo  secondo  le  prescrizioni  di cui all'art. 36 e darne comunicazione alla Azienda;
 - richiedere  il  trasferimento  della  residenza  o  eleggere il proprio  domicilio  nella  zona  assegnatagli,  se  risiede  in altro Comune;
 - comunicare  l'Ordine  professionale  provinciale  al  quale  e' iscritto.
 4.  L'incarico si intende definitivamente conferito, ai fini della decorrenza  dell'iscrizione  nell'elenco  e  della  autorizzazione ad acquisire  le  scelte  degli  assistiti,  con  la comunicazione della Azienda  attestante l'idoneita' dello studio oppure alla scadenza del termine  di  15  giorni  di  cui  al  comma 9, qualora la Azienda non proceda  alla prevista verifica di idoneita'. E' fatta comunque salva la  facolta'  delle  Aziende di far luogo in ogni tempo alla verifica della idoneita' dello studio.
 5.  Il medico al quale sia definitivamente conferito l'incarico ai sensi  del  presente  articolo  viene  iscritto  nell'elenco relativo all'ambito  territoriale  carente  della  Azienda  che ne gestisce la posizione amministrativa.
 6.   Al  medico  e'  fatto  divieto  di  esercitare  le  attivita' convenzionate  ai  sensi  del presente accordo in studi professionali collocati  fuori  dall'ambito  territoriale  nel  cui  elenco egli e' iscritto, escluso il caso di cui all'art. 33, comma 14.
 7.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 8.  Le  Aziende avuto riguardo a eventuali difficolta' collegate a particolari   situazioni   locali,  possono  consentire,  sentito  il Comitato di cui all'art. 23, temporanee proroghe al termine di cui al comma 3, entro il limite massimo di ulteriori sessanta giorni.
 9.  Entro  15  giorni  dalla  comunicazione dell'avvenuta apertura dello  studio  l'Azienda procede con proprio personale sanitario alla verifica  dell'idoneita' dello stesso in rapporto ai requisiti minimi di  cui  all'art.  36 e ne notifica i risultati al medico interessato assegnandogli,  se del caso, un termine non superiore a 60 giorni per adeguare lo studio alle suddette prescrizioni. Trascorso tale termine inutilmente   il   medico   decade   dal   diritto   al  conferimento dell'incarico.
 10.  Le procedure di cui al comma 9 si applicano anche nei casi di apertura   di   ulteriori  studi  professionali,  per  l'espletamento dell'attivita' convenzionata di cui al presente Accordo, nel contesto del  medesimo  ambito  territoriale  e  nel  caso  di  variazione  di ubicazione  dello  studio  convenzionato per l'assistenza primaria in altro locale all'interno del medesimo ambito territoriale.
 11.  Al  fine  di  favorire  l'inserimento  di medici negli ambiti territoriali carenti, con particolare riguardo a quelli disagiati, la Azienda puo', su richiesta del medico, consentire la utilizzazione di un  ambulatorio  pubblico eventualmente disponibile. L'ammontare e le modalita'  di  compensazione delle spese per l'uso, comprese le spese per  il  suo  utilizzo,  dell'ambulatorio  pubblico,  sono oggetto di apposite  determinazioni  da  concordarsi  nell'ambito  degli Accordi Regionali.
 12.  Fatte  salve  diverse determinazioni regionali, nel corso del rapporto  convenzionale  il  medico  puo'  essere  autorizzato  dalla Azienda  a  trasferire, per gravi ed obiettivi motivi, la residenza o il  domicilio  in altro comune rispetto a quello di iscrizione, in un ambito  territoriale  di  contiguita',  previo  parere favorevole del comitato  di  cui  all'art.  23  del  presente Accordo e purche' tale trasferimento   non   comporti   alcun   disservizio  nell'erogazione dell'assistenza.
 13.  Al  medico  al  quale  sia  stato  definitivamente  conferito l'incarico  ai  sensi  del  presente  articolo, e' consentita, per il valore  di  diffusione  capillare dell'assistenza sanitaria di cui al presente  Accordo  e  per  il  miglioramento  della  qualita' di tale assistenza,  l'apertura  di piu' studi per l'esercizio dell'attivita' convenzionata di assistenza primaria nei comuni o nelle zone comprese nell'ambito territoriale nel cui elenco il medico e' iscritto.
 14.  Nel  caso  di  esercizio dell'attivita' convenzionata in piu' studi, l'orario di studio complessivo, come determinato sulla base di quanto  disposto  dall'articolo  36 del presente Accordo, puo' essere frazionato,  previo  parere  del  Comitato  aziendale,  fra tutti gli studi,  fatta  salva  la erogazione dell'attivita' ambulatoriale, nel suo insieme, per almeno 5 giorni la settimana.
 
 ART. 36 - REQUISITI E APERTURA DEGLI STUDI MEDICI.
 
 1.  Lo  studio  del  medico  di assistenza primaria e' considerato presidio  del  Servizio  Sanitario  Nazionale  e concorre, quale bene strumentale  e  professionale  del  medico,  al  perseguimento  degli obiettivi   di   salute  del  Servizio  medesimo  nei  confronti  del cittadino,  mediante  attivita'  assistenziali  convenzionate  e  non convenzionate   retribuite.   Ai   fini   dell'instaurazione   e  del mantenimento del rapporto convenzionale di assistenza primaria, oltre che  ai  fini  della  corresponsione  del  concorso  alle  spese  per l'erogazione  delle prestazioni del servizio cui all'art. 59, ciascun medico   deve   avere   la   disponibilita'   di  almeno  uno  studio professionale  nel  quale  esercitare  l'attivita'  convenzionata. Lo studio  del  medico  di  medicina  generale, ancorche' destinato allo svolgimento  di  un  pubblico  servizio,  e' uno studio professionale privato  che  deve  possedere  i  requisiti  previsti  dai  commi che seguono.
 2.  Lo  studio  del  medico convenzionato deve essere dotato degli arredi  e  delle  attrezzature  indispensabili  per l'esercizio della medicina  generale,  di  sala  d'attesa  adeguatamente  arredata,  di servizi  igienici,  di illuminazione e aerazione idonea, ivi compresi idonei strumenti di ricezione delle chiamate.
 3.  Detti  ambienti possono essere adibiti o esclusivamente ad uso di  studio  medico con destinazione specifica o anche essere inseriti in  un  appartamento  di  civile abitazione, con locali appositamente dedicati.
 4.  Se  lo  studio  e'  ubicato  presso strutture adibite ad altre attivita'  non  mediche  o  sanitarie  soggette ad autorizzazione, lo stesso  deve  avere  un ingresso indipendente e deve essere eliminata ogni comunicazione tra le due strutture.
 5.  Lo studio professionale del medico iscritto nell'elenco, salvo quanto  previsto  in  materia di orario di continuita' assistenziale, deve  essere  aperto agli aventi diritto per 5 giorni alla settimana, preferibilmente  dal  lunedi' al venerdi', con previsione di apertura per  almeno  due  fasce  pomeridiane  o  mattutine  alla  settimana e comunque  con  apertura  il  lunedi',  secondo  un  orario  congruo e comunque non inferiore a:
 5 ore settimanali fino a 500 assistiti.
 10 ore settimanali da 500 a 1000 assistiti.
 15 ore settimanali da 1000 e 1500 assistiti.
 L'orario  di studio e' definito dal medico anche in relazione alle necessita' degli assistiti iscritti nel suo elenco e alla esigenza di assicurare  una prestazione medica corretta ed efficace e comunque in maniera   tale   che   sia   assicurato   il  migliore  funzionamento dell'assistenza.  In  relazione  a particolari esigenze assistenziali l'Azienda  puo'  richiedere, previo parere del Comitato aziendale, di cui all'art. 23, la revisione dell'orario.
 I  medici  che  aderiscono  a  forme  associative  della  medicina generale  sono  tenuti a garantire l'apertura dello studio secondo le determinazioni   previste   e  definite  in  sede  di  contrattazione regionale per le singole tipologie di associazione.
 6.  L'Azienda  ha  il  compito  di  verificare  l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 5.
 7.  L'orario  con  il  nominativo  del  medico, da comunicare alla Azienda,  deve  essere  esposto  all'ingresso  dello  studio  medico; eventuali  variazioni  devono essere comunicate alla Azienda entro 30 giorni dalla avvenuta variazione.
 8. Le visite nello studio medico, salvi i casi di urgenza, vengono di norma erogate attraverso un sistema di prenotazione.
 9.  Le  modalita'  di contattabilita' del medico al di fuori delle fasce  orarie  di apertura dello studio sono disciplinate nell'ambito degli Accordi Regionali.
 10. Nell'ambito degli Accordi regionali possono essere previste le modalita'  di  erogazione  di  prestazioni  medico  specialistiche in regime  di  accreditamento con contratto tra medici di cure primarie, operanti  in  forma associata, ASL e aziende erogatrici pubbliche e/o private    accreditate   del   medesimo   ambito   territoriale.   La sperimentazione  e'  finalizzata  alla  integrazione  dei vari attori responsabili  del governo clinico del soggetto. Lo strumento primario di  integrazione  riguarda la definizione e l'utilizzo di linee guida diagnostico  terapeutiche condivise. Gli accordi specifici devono far riferimento ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, necessari al  funzionamento  delle  unita' di offerta sperimentali, e derivanti dalla  normativa  nazionale  e regionale in tema di autorizzazione ed accreditamento.
 
 ART. 37 - SOSTITUZIONI.
 
 1.  Il  medico titolare di scelte che si trovi nell'impossibilita' di  prestare  la  propria  opera,  fermo  restando l'obbligo di farsi sostituire  fin  dall'inizio, deve comunicare alla competente Azienda entro  il quarto giorno dall'inizio della sostituzione, il nominativo del  collega  che  lo sostituisce quando la sostituzione si protragga per piu' di tre giorni consecutivi. Il medico sostituito comunica, in uno  con  la  dichiarazione  di  assenza dal servizio, la motivazione della stessa tra quelle previste dall'art. 18 del presente Accordo.
 2.  Il  medico  sostituto  deve  dichiarare  di  non  trovarsi  in situazione  di  incompatibilita'  prevista  dall'articolo  17,  salvi diversi  accordi  regionali  che  stabiliscono  anche il limite delle scelte che possono essere poste a carico del medico sostituto.
 3. Nella nomina del proprio sostituto, il titolare deve avere cura di  scegliere  per  i  propri  assistiti  un medico che garantisca un adeguato  livello  di qualita' professionale. Ove possibile il medico sostituto  deve avere i requisiti per accedere alla graduatoria della medicina generale.
 4. Il medico sostituto assume direttamente e formalmente, all'atto dell'incarico  di  sostituzione  da  parte  del medico sostituito, le responsabilita'  professionali  inerenti  tutte le attivita' previste dal    presente   Accordo.   Il   medico   sostituto   deve   inoltre dichiaratamente   garantire   l'attivita'  assistenziale  secondo  le modalita'   organizzative,   disponibilita'   strutturale,   standard assistenziale   e   orario  di  apertura  dello  studio,  del  medico sostituito.
 5. Nel caso di sostituzione tra medici di assistenza primaria gia' titolari  di  incarico, il sostituito dovra' comunicare adeguatamente ai  propri  assistiti  le  modalita'  della  sostituzione  secondo le modalita'  organizzative  del  medico  di  famiglia  che  effettua la sostituzione.
 6.  Qualora la sostituzione, per particolari situazioni in cui non possa  essere  effettuata dal medico di medicina generale, sia svolta da  un medico iscritto negli elenchi dei pediatri di libera scelta, i compensi   allo   stesso  sono  corrisposti  secondo  il  trattamento economico previsto per la medicina generale.
 7.  Non  e'  consentito  al  sostituto acquisire scelte del medico sostituito durante la sostituzione.
 8.  Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto di  provvedimento  di  cui  all'art.  30  provvede  la Azienda con le modalita' di cui al comma 15.
 9.   Le   scelte   del  sanitario  colpito  dal  provvedimento  di sospensione  restano in carico al medico sospeso, salvo che i singoli aventi  diritto  avanzino  richiesta  di  variazione  del  medico  di fiducia; variazione che in ogni caso, non puo' essere fatta in favore del  medico  incaricato della sostituzione, per tutta la durata della stessa.
 10.  L'attivita'  di  sostituzione, a qualsiasi titolo svolta, non comporta  l'iscrizione  del  medico  nell'elenco,  anche se determina l'assunzione   di  tutti  gli  obblighi  professionali  previsti  dal presente Accordo, dagli accordi Regionali e da quelli Aziendali.
 11.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 12.  Il  medico  sostituito  deve provvedere ad informare i propri assistiti  sulla  durata,  sulle  modalita'  della sostituzione e sul sostituto.
 13.  Le Aziende per i primi 30 giorni di sostituzione continuativa corrispondono  i  compensi  al medico sostituito che provvede secondo quanto  previsto al comma 14; dal 31° giorno corrispondono i compensi direttamente  al medico che effettua la sostituzione, purche' abbia i requisiti  per  l'iscrizione nella graduatoria regionale e secondo il trattamento economico previsto dal successivo comma 14.
 14.  I rapporti economici tra medico sostituito e medico sostituto sono  disciplinati dalla norme di cui all'allegato sub lettera C, nel rispetto della normativa fiscale.
 15.   Il   medico   che   non  riesca  ad  assicurare  la  propria sostituzione,  deve  tempestivamente  informarne la Azienda, la quale provvede  a  designare  il  sostituto  prioritariamente  tra i medici inseriti  nella  graduatoria  di  cui all'art. 15, e secondo l'ordine della  stessa,  interpellando  prioritariamente  i  medici  residenti nell'ambito  di  iscrizione  del  medico  sostituito.  In tale caso i compensi  spettano  fin dal primo giorno della sostituzione al medico sostituto, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 19.
 16. Tranne che per i motivi di cui all'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4, del  presente  Accordo  e  per  mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico,   sindacale,   per   sostituzione  superiore  a  6  mesi nell'anno,  anche  non continuativi, l'Azienda sentito il Comitato di cui  all'art.  23,  si  esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa  e  puo'  esaminare  il  caso  ai  fini  anche  dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
 17.  Quando  il medico sostituito, per qualsiasi motivo, sia nella impossibilita'  di percepire i compensi che gli spettano in relazione al  periodo  di  sostituzione,  le  Aziende  possono  liquidare  tali competenze direttamente al medico che ha effettuato la sostituzione.
 18.  In  caso  di  decesso  del  medico  convenzionato,  l'Azienda provvede  alla  nomina  del  sostituto.  Qualora il medico fosse gia' sostituito,  il sostituto gia' incaricato al momento del decesso puo' proseguire  l'attivita'  nei  confronti  degli assistiti in carico al medico deceduto per non piu' di 30 giorni, conservando il trattamento di cui beneficiava durante la sostituzione.
 
 ART. 38 - INCARICHI PROVVISORI.
 
 1.  Qualora  in un ambito territoriale si determini una carenza di assistenza dovuta a mancanza di medici in grado di acquisire tutte le scelte  disponibili,  l'Azienda,  sentito il Comitato di cui all'art. 23,  puo'  conferire  ad un medico residente nell'ambito territoriale carente,  scelto  nel rispetto della graduatoria regionale di settore o,  se  esistente, alla graduatoria di disponibilita' di cui all'art. 15, comma 12 del presente Accordo, un incarico temporaneo.
 2.  Tale  incarico,  di  durata  comunque inferiore a dodici mesi, cessa  alla  sua  scadenza  o nel momento in cui viene individuato il medico  avente  diritto all'inserimento. Al medico di cui al presente comma  sono  corrisposti,  per  gli  utenti  che  viene incaricato di assistere, i compensi di cui all'art. 59, lettera "A", comma 1.
 3.  Nel  caso  in  cui  sia  necessario proseguire la durata di un incarico  provvisorio,  i  successivi  incarichi  vengono  attribuiti secondo  l'ordine  della  graduatoria  regionale  di  settore  o,  se esistente, della graduatoria di disponibilita', a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
 4.  L'incarico  di  cui  al  comma  1  non  viene conferito quando l'eccedenza  degli  assistibili rispetto alla somma dei massimali dei singoli  medici  iscritti  nell'elenco  dell'ambito  territoriale non supera   le   300   unita'.  In  tal  caso  si  applica  il  disposto dell'articolo 39, comma 3.
 5.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 6.  Ai  medici  di cui al precedente comma 1, che siano chiamati a ricoprire un incarico provvisorio, l'Azienda e' tenuta a concedere in uso   l'eventuale   struttura   ambulatoriale  in  suo  possesso,  ed usualmente utilizzata, nell'ambito territoriale relativo.
 7.  Qualora in un ambito territoriale si determinino le condizioni previste  al  comma  1,  l'Azienda  e'  tenuta ad informare, entro 20 giorni   dall'evento,   i  cittadini  interessati  dalla  carenza  di assistenza  della  necessita'  di  procedere  ad una nuova scelta del medico   tra   tutti   quelli   incaricati  nell'ambito  territoriale interessato,  anche  attraverso annunci sui quotidiani, manifesti nei comuni  e  negli  altri  luoghi  pubblici  e, ove ritenuto opportuno, mediante comunicazione diretta agli assistiti.
 
 ART. 39 - MASSIMALE DI SCELTE E SUE LIMITAZIONI.
 
 1.  I  medici  iscritti  negli elenchi possono acquisire un numero massimo  di  scelte  pari  o inferiori a 1.500 unita', secondo quanto previsto per le singole fattispecie definite dal presente articolo.
 2.   I   medici   che   avevano   acquisito  la  possibilita'  del raggiungimento  della  quota individuale di 1.800 scelte ai sensi del decreto  del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981 rientrano nel massimale  di  1.500  scelte  gradualmente  mediante  la  sospensione dell'attribuzione di nuove scelte.
 3.  Eventuali  deroghe  al  massimale  individuale  possono essere autorizzate  dalla  Regione,  su  proposta  dell'Azienda e sentito il comitato  aziendale  di  cui  all'art. 23, in relazione a particolari situazioni  locali,  ai  sensi  dell'art. 48, comma 3, punto 5, della Legge n. 833/78, e per un tempo determinato, non superiore comunque a mesi sei.
 4.  Nei  confronti  del medico che, oltre ad essere inserito negli elenchi,  svolga  attivita'  orarie  compatibili  con tale iscrizione diverse  da quelle disciplinate dal presente Accordo, il massimale di scelta  e'  ridotto  in  misura  proporzionale  al  numero  delle ore settimanali  che  il  medesimo  dedica alle suddette altre attivita', sulla base del disposto del successivo comma.
 5. Tenuto conto del disposto dell'articolo 58 del presente Accordo in     materia    di    libera    professione,    l'impegno    orario libero-professionale non puo' determinare una riduzione del massimale di scelte inferiore al rapporto ottimale.
 5. Ai soli fini del calcolo del massimale individuale per i medici soggetti a limitazioni per attivita' a rapporto orario compatibili di cui  al  precedente  comma  4  e  per attivita' di libera professione strutturata si ritiene convenzionalmente che il massimale corrisponda ad  un  impegno  settimanale  equivalente  a  1.500 scelte per 40 ore settimanali.
 6.  I  medici  possono  autolimitare il proprio massimale, che non puo'  essere  inferiore  al  rapporto  ottimale  di  cui agli Accordi regionali,  come  previsto  all'articolo  33,  comma  9. Il massimale derivante  da  autolimitazione  non  e'  modificabile prima di 3 anni dalla data di decorrenza della autolimitazione.
 7.  Le  autolimitazioni  inferiori  gia'  esistenti  alla  data di entrata  in  vigore  del  presente  Accordo devono essere formalmente adeguate  dal  medico  interessato al disposto del precedente comma 6 entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Accordo. In difetto   di   tale   adempimento   provvede  l'Azienda,  che  ne  da comunicazione al medico interessato, anche ai fini della applicazione delle  norme  sulle  incompatibilita'  di  cui  all'articolo  17  del presente Accordo.
 8.  Ai  medici  che fruiscono della norma di cui all'art. 1, comma 16,  del  D.L.  n.  324/93,  convertito  nella  legge  n.  423/93, e' consentita la reiscrizione negli elenchi dei medici convenzionati per l'assistenza primaria nell'ambito territoriale di provenienza (ambito nel   quale   essi  erano  convenzionati  al  momento  dell'esercizio dell'opzione  di cui all'art. 4, comma 7 della legge n. 412/91), alle condizioni  e  nei  limiti  previsti  dalla organizzazione sanitaria, cosi' come disposto dall'articolo 33.
 9.  Ai  medici di cui all'art. 6, comma 1, del D.L. 14 giugno 1993 n.  187,  convertito con modifiche nella legge 12 agosto 1993, n. 296 che  accettano l'incarico di cui al precedente art. 34, e' consentito acquisire scelte fino alla concorrenza di un massimale di 500 scelte.
 10.  La  disposizione  di  cui al comma 9 non si applica ai medici che,   soggetti   alla   norma   relativa,   rinunciano  all'incarico compatibile  entro  60  giorni  dalla  data  di entrata in vigore del presente Accordo.
 11.  Le scelte temporanee di cui all'articolo 40, commi 5 e 12 non concorrono alla determinazione del massimale individuale.
 12.  Non  concorrono alla determinazione del massimale individuale le scelte dei minori tra 0 e 6 anni.
 13. Lo svolgimento di altre attivita', anche libero-professionali, compatibili  con  l'iscrizione  negli  elenchi,  non  deve comportare pregiudizio  al  corretto  e puntuale assolvimento degli obblighi del medico,  a  livello  ambulatoriale e domiciliare, nei confronti degli assistiti che lo hanno prescelto.
 
 ART. 40 - SCELTA DEL MEDICO.
 
 1.  La  costituzione  e  lo  svolgimento del rapporto tra medico e assistito sono fondati sul rapporto di fiducia.
 2.  Il  rapporto  di fiducia tra medico e assistito si fonda anche sulla   reciproca   conoscenza   e  sulla  trasparenza  dei  rapporti reciproci.  A  tal  fine, e per maggiormente radicare il rapporto tra medico  e  cittadino,  le  Aziende  promuovono,  sulla base di intese stipulate  tra  le Regioni e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,  una  corretta  informazione  agli  assistiti  sulla opportunita'  di  avviare  preliminarmente  alla  scelta  una diretta conoscenza   del   medico  e,  a  margine  della  scelta  effettuata, promuovono  la informazione sull'organizzazione dei servizi aziendali e  sulle  modalita'  organizzative  della medicina generale, mediante consegna della Carta dei servizi.
 3.  Le  Aziende provvedono ad informare adeguatamente i cittadini, sullo   status   del   medico,   sul   suo   curriculum  personale  e professionale,  sulle  caratteristiche  della attivita' professionale (ubicazione  ed  orario  dello  studio, aderenza a forme associative, utilizzo   di   procedure  informatiche,  disponibilita'  telefonica, disponibilita' del personale di studio, caratteristiche strutturali e strumentali, ecc.).
 4.  Ciascun avente diritto, all'atto del rilascio del documento di iscrizione,  sceglie  direttamente  per se e per i propri familiari o soggetti  anagraficamente  conviventi il medico di fiducia fra quelli iscritti  nell'elenco,  definito  ai  sensi  dell'art.  33,  relativo all'ambito territoriale di residenza.
 5.  Per  i  cittadini  extracomunitari  in  regola con le norme in materia  di  soggiorno  sul territorio italiano, la scelta e' a tempo determinato e ha validita' pari a quella del permesso di soggiorno.
 6.  La  scelta di cui al comma 5 e' automaticamente rinnovata alla scadenza  anche  nelle  more  del  rinnovo del permesso di soggiorno, fatta  salva  ogni  azione  di  rivalsa  per  quote percepite anche a seguito di mancato rinnovo del permesso di soggiorno.
 Il   medico   e'   obbligato   alla   assistenza   del   cittadino extracomunitario  anche  nelle  more  del  rinnovo  del  permesso  di soggiorno.
 7.  Il  figlio,  il coniuge e il convivente dell'assistito gia' in carico  al medico di medicina generale possono effettuare la scelta a favore  dello  stesso  medico  anche  in  deroga al massimale o quota individuale,  purche'  anagraficamente  facenti  parte  del  medesimo nucleo familiare.
 8. Le scelte in deroga, comunque acquisibili, non possono superare in  nessun  caso  il  5%  del massimale individuale del medico, fermo restando quanto previsto dell'art. 39, comma 2.
 9.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 10.  L'Azienda, sentito il parere obbligatorio del Comitato di cui all'art. 23 e acquisita l'accettazione del medico di scelta, consente che  la  scelta  sia effettuata in favore di un medico iscritto in un elenco  diverso  da  quello  proprio  dell'ambito territoriale in cui l'assistito  e' residente per esplicita richiesta di prosecuzione del rapporto  fiduciario da parte dell'assistito o quando la scelta sia o diventi  obbligata,  oppure  quando  per  ragioni  di  vicinanza o di migliore  viabilita' la residenza dell'assistito graviti su un ambito limitrofo  e  tutte  le  volte  che  gravi  ed  obiettive circostanze ostacolino la normale erogazione dell'assistenza.
 11.  La  scelta  per  i  cittadini residenti ha validita' annuale, salvo revoca nel corso dell'anno, ed e' tacitamente rinnovata.
 12. Per i cittadini non residenti la scelta e' a tempo determinato da  un  minimo  di  3  mesi  ad  un  massimo  di  1 anno, fatte salve documentate  situazioni di maggiore durata del permesso di soggiorno, alla  quale  sara'  adeguata  la durata della scelta provvisoria, con contemporanea cancellazione della scelta eventualmente gia' in carico al  medico  della  Azienda di provenienza del cittadino. La scelta e' espressamente prorogabile.
 
 ART. 41 - REVOCA E RICUSAZIONE DELLA SCELTA.
 
 1.  L'assistito  che  revoca  la  scelta ne da' comunicazione alla competente  Azienda.  Contemporaneamente alla revoca l'assistito deve effettuare  una  nuova  scelta che, ai fini assistenziali, ha effetto immediato.
 
 2.  Modalita'  per  garantire  la  continuita' dell'assistenza tra medico   revocato   e  medico  scelto,  nel  primario  interesse  del cittadino, sono disciplinate nell'ambito degli Accordi Regionali.
 3.  Il  medico che non intenda prestare la propria opera in favore di  un  assistito  puo'  in  ogni  tempo  ricusare  la scelta dandone comunicazione  alla  competente Azienda. Tale ricusazione deve essere motivata  da  eccezionali  ed accertati motivi di incompatibilita' ai sensi  dell'art.  8, comma 1, lett. b), D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni  ed integrazioni. Tra i motivi della ricusazione assume particolare  importanza  la  turbativa  del rapporto di fiducia. Agli effetti   assistenziali   la   ricusazione  decorre  dal  16°  giorno successivo alla sua comunicazione.
 4.   Non   e'   consentita   la   ricusazione  quando  nell'ambito territoriale  di  scelta  non  sia  operante  altro medico, salvo che ricorrano  eccezionali  motivi  di  incompatibilita' da accertarsi da parte del Comitato di Azienda di cui all'art. 23.
 5.  I  medici che abbiano esercitato il diritto di autolimitazione del massimale non possono avvalersi dello strumento della ricusazione per mantenersi al di sotto del limite della autolimitazione medesima.
 6.  Il  medico  di assistenza primaria puo' comunicare all'azienda l'avvenuto  decesso  del  proprio  assistito  del  quale  egli  abbia certificato  la  morte,  salvo verifica presso l'anagrafe comunale di residenza  dell'assistito deceduto, ai fini della cancellazione della relativa  scelta e di una sollecita operazione di aggiornamento degli elenchi del medico interessato.
 
 ART. 42 - REVOCHE D'UFFICIO.
 
 1.  Le  scelte dei cittadini che, ai sensi dell'art. 7 della Legge n.  526/1982,  vengono  temporaneamente  sospesi  dagli elenchi della Azienda sono riattribuite automaticamente al medico dal momento della cessazione della sospensione temporanea, anche in deroga al massimale individuale,  e  fatta  salva  ogni altra e diversa determinazione da parte  dell'assistito.  A  tal  fine le Aziende istituiscono apposito separato  elenco  dei cittadini ai quali sia stata revocata d'ufficio la scelta, onde facilitarne la riattribuzione automatica.
 2.  In caso di eventuali ritardi nella riattribuzione della scelta di  cui  al  precedente  comma,  gli  effetti  economici della stessa decorrono  comunque,  in difetto di scelta in favore di altro medico, dalla data di cessazione della sospensione. A tal proposito il medico e'  tenuto  comunque  alla  assistenza  del cittadino temporaneamente sospeso  dagli elenchi fin dalla data di cessazione della sospensione medesima.
 3.  Differenti  modalita' di gestione delle scelte temporaneamente sospese   possono   essere   concordate   nell'ambito  degli  Accordi regionali.
 4.  La  revoca  della  scelta  da  operarsi  d'ufficio  per  morte dell'assistito ha effetto dal giorno del decesso. L'Azienda e' tenuta a  comunicare  al  medico  interessato  la  cancellazione per decesso tempestivamente e comunque entro un anno dall'evento.
 5.  Nell'ambito  degli Accordi regionali possono essere concordate modalita'  di  tutela  dei medici massimalisti dalla indisponibilita' alla   acquisizione   di   nuove   scelte   dovuta  a  ritardo  nella comunicazione  delle cancellazioni per morte di assistiti del proprio elenco.
 6.  In  caso  di  trasferimento  di residenza, l'Azienda presso la quale  il  cittadino  ha  effettuato  la  nuova  scelta comunica tale circostanza  all'Azienda  di provenienza del cittadino stesso perche' provveda alla revoca con decorrenza dalla data della nuova scelta.
 Le  Aziende  che  aggiornano  l'archivio  assistiti utilizzando le informazioni  anagrafiche  dei Comuni, possono procedere, nei casi di trasferimento ad altre Aziende, alla revoca d'ufficio.
 7.  L'Azienda  e' tenuta a comunicare detta revoca al medico ed al cittadino   interessati  tempestivamente  e  comunque  entro  3  mesi dall'evento.
 8.  Nel  caso  di  trasferimento  di residenza in comuni di ambiti territoriali  diversi  all'interno  della medesima Azienda, la revoca non  si  applica d'ufficio ma solo in presenza di una nuova scelta in favore di altro medico, con decorrenza dalla data di quest'ultima.
 9.  Le revoche conseguenti ai cambiamenti di residenza all'interno della  Azienda  e tra aziende limitrofe sono disciplinate con accordi regionali.  Nel caso in cui l'ambito comunale sia comprensivo di piu' Aziende si intende per Azienda limitrofa il medesimo ambito comunale.
 10.  Le  cancellazioni  per doppia iscrizione decorrono dalla data della  seconda  attribuzione  nel  caso  di scelta posta due volte in carico   allo  stesso  medico.  Se  trattasi  di  medici  diversi  la cancellazione  decorre  dalla  data  della  comunicazione  al  medico interessato.  Tali  comunicazioni  sono eseguite contestualmente alle variazioni del mese di competenza.
 11.   Ai  fini  degli  effetti  economici  relativi  alle  revoche d'ufficio di cui al presente articolo, l'Azienda e' tenuta ad inviare al  medico  interessato,  in  uno  con  la comunicazione del previsto importo  da  ripetere,  il  tabulato  nominativo relativo ai pazienti oggetto  di  revoca  completo  della  causa  e della decorrenza della revoca medesima.
 12.  Avverso  alla  richiesta di ripetizione il medico interessato puo' opporre motivato e documentato ricorso entro 15 giorni dalla sua comunicazione   ed   il   Direttore   Generale   assume   la  propria deliberazione in merito entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso.
 13.  Qualora  l'importo  complessivo  richiesto  dalla Azienda sia superiore  al  20% dell'ammontare degli emolumenti mensili, l'Azienda puo'  dare corso a conguaglio negativo solo in presenza di accordo in tal senso con il medico interessato.
 14.  La  ripetizione  delle  somme o l'applicazione del conguaglio negativo  hanno  corso  nella  misura  massima  del  20% dei compensi mensili, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, fatto salvo eventuale differente accordo, in merito alla modalita' di ripetizione delle somme, tra il medico interessato e l'Azienda.
 
 ART. 43 - SCELTA, REVOCA, RICUSAZIONE: EFFETTI ECONOMICI.
 
 1.  Ai  fini  della  corresponsione  dei  compensi  la  scelta, la ricusazione  e la revoca decorrono dal primo giorno del mese in corso o  dal  primo  giorno  del mese successivo a seconda che intervengano entro il 15° giorno o dal 16° giorno del mese.
 2.  Il rateo mensile dei compensi e' frazionabile in trentesimi ai fini   del  pagamento  di  eventuali  frazioni  di  mese,  quando  le variazioni dipendano da trasferimento del medico o da cancellazione o sospensione del medico dall'elenco.
 3.  La  cessazione  per  sopraggiunti  limiti di eta' da parte del medico  produce  effetti economici dal giorno di compimento dell'eta' prevista.
 4.  Le  operazioni  di  aggiornamento  dell'elenco degli assistiti rispetto  alla  scelta  e  alla  revoca  sono  svolte in tempo reale, qualora  sia  realizzabile  in  base alla possibilita' di utilizzo di procedure informatiche.
 5.  Modalita'  differenti di gestione delle operazioni di scelta e revoca  e  di  aggiornamento  degli  elenchi  degli assistiti e delle comunicazioni ai medici sono oggetto di contrattazione regionale.
 
 ART. 44 - ELENCHI NOMINATIVI E VARIAZIONI MENSILI.
 
 1.  Entro  il  31  luglio ed il 31 gennaio di ogni anno le Aziende inviano  ai  medici  l'elenco  nominativo  delle  scelte  in carico a ciascuno  di  essi  alla  data rispettivamente del 15 giugno e del 15 dicembre.
 2.  Le  Aziende, inoltre, comunicano mensilmente ai singoli medici le variazioni nominative e il riepilogo numerico relativo alle scelte e  alle  revoche  avvenute durante il mese precedente, allegandovi le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 4. I dati di cui ai commi 1 e 2 possono essere forniti su supporto magnetico, a richiesta del medico e senza alcun onere a suo carico.
 5. Le Aziende istituiscono un elenco separato delle scelte operate dai   cittadini   in   favore   di  medici  convenzionati  in  ambiti territoriali  della  stessa  Azienda  diversi  da quello di residenza dell'assistito,  ai  sensi  dell'  art.  40  comma  10,  del presente Accordo.
 6.  Tale  elenco  e'  utilizzato  ai fini della determinazione del rapporto  ottimale  e  della  individuazione della carenza di medici, secondo  quanto  disposto  dall'articolo  33,  comma  11 del presente Accordo.
 
 ART. 45 - COMPITI DEL MEDICO.
 
 1.  Le  funzioni ed i compiti individuali del medico di assistenza primaria sono cosi' individuati:
 a)  servizi essenziali: gestione delle patologie acute e croniche secondo  la  miglior  pratica e in accordo con il malato, inclusi gli interventi  appropriati  e  le  azioni  rilevanti di promozione della salute
 b)  gestione  dei  malati nell'ambito dell'Assistenza domiciliare programmata   e   integrata:   assistenza  programmata  al  domicilio dell'assistito,   anche   in   forma   integrata   con   l'assistenza specialistica,  infermieristica  e  riabilitativa, in collegamento se necessario con l'assistenza sociale, secondo gli allegati "G" e "H";
 c)  assistenza  programmata  nelle  residenze  protette  e  nelle collettivita',  sulla base degli accordi regionali previsti dall'art. 53, comma 1, lett. e);
 2.  L'espletamento  delle funzioni di cui al precedente comma 1 si realizza con:
 a)  il  consulto  con  lo  specialista  e l'accesso del medico di famiglia presso gli ambienti di ricovero nelle sue varie fasi;
 b)   la   tenuta   e  l'aggiornamento  di  una  scheda  sanitaria individuale,  su  supporto  informatico  e  tenuto  conto  di  quanto previsto  dall'art.  59,  lettera  B, ad uso del medico e ad utilita' dell'assistito  e  del  SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalita'  definite  nell'ambito  degli  Accordi  regionali,  nonche' l'utilizzazione della Carta nazionale dei Servizi, prevista dal comma 9  art.  52  della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del cittadino  secondo  quando  previsto  dall'art.  50  della  Legge  24 novembre 2003 n. 326;
 c)  la  disponibilita' per gli assistiti, nei locali dello studio medico,  della  carta dei servizi definita dagli Accordi regionali in merito ai compiti ed ai doveri e diritti del medico e dei cittadini;
 d)  la  partecipazione alle forme organizzative territoriali, con le modalita' e secondo quanto disposto dal successivo comma 3.
 e)  l'aggregazione  in  centri  di  responsabilita' territoriale, distrettuali   o   subdistrettuali,   per   specifici  obiettivi  del Distretto;
 f)  le  certificazioni  obbligatorie  per  legge  ai  fini  della riammissione  alla  scuola dell'obbligo, agli asili nido, alla scuola materna e alle scuole secondarie superiori;
 g)  la  certificazione di idoneita' allo svolgimento di attivita' sportive  non  agonistiche  di cui al decreto Ministro Sanita' del 28 febbraio  1983,  art.  1  lettera  a) e c), nell'ambito scolastico, a seguito di specifica richiesta dell'autorita' scolastica competente.
 h) la certificazione per l'incapacita' temporanea al lavoro;
 i)  le  certificazioni  di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980,  n.  33,  e  all'art. 15 della legge 2 aprile 1981, n. 155 sono rilasciate utilizzando i moduli allegati sub allegato "F" fatte salve eventuali  modifiche  degli  stessi  concordate ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge n. 33/80 per i lavoratori del settore privato;
 j)   la  certificazione  per  la  riammissione  al  lavoro  degli alimentaristi laddove previste;
 k)  le  valutazioni  multidimensionali  e connesse certificazioni relative   alle  prestazioni  di  assistenza  domiciliare  integrata, programmata  e per l'inserimento nelle residenze protette, sulla base della  programmazione  e di quanto previsto nell'ambito degli accordi regionali;
 l)  lo  sviluppo  e  la  diffusione  della  cultura sanitaria, la conoscenza del Servizio sanitario nazionale, e regionale, (con idoneo supporto delle aziende) incluso il sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni;
 m) l'appropriatezza delle scelte assistenziali e terapeutiche, la necessita'  di  un uso appropriato delle risorse messe a disposizione dal  Servizio  sanitario  nazionale,  nonche'  l'adesione a specifici progetti concordati a livello regionale e/o aziendale;
 n)   l'adesione  alle  campagne  di  vaccinazione  antinfluenzale rivolte  a  tutta  la  popolazione a rischio, promosse ed organizzate dalla Regione e/o dalle Aziende;
 o)  la partecipazione ai programmi di attivita' e agli obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati  a  livello  regionale e/o aziendale con le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative.  Tali  accordi prevedono le modalita'  di  attuazione  dei  programmi, le forme di verifica e gli effetti,   anche   economici,   del  raggiungimento,  o  meno,  degli obiettivi;
 p) le prestazioni aggiuntive di cui all'allegato "D";
 q)  l'assistenza  in  zone  disagiate,  comprese le piccole isole sulla base delle intese regionali ed al fondo di cui all'art. 59;
 r) le visite occasionali, secondo l'art. 57, comma 4;
 s)  le  visite  ambulatoriali e domiciliari a scopo diagnostico e terapeutico.
 3.  In merito a quanto previsto dal precedente comma 2, lettera e) sono  individuate  sostanzialmente  due  diverse  tipologie  di forme organizzative: funzionali e strutturali. La prima si caratterizza per la possibilita' che hanno tutti i medici di parteciparvi (vedi equipe territoriali)   e   per   la   prevalenza  delle  attivita'  di  cure domiciliari.  Per  tali  motivi  la  partecipazione  a  questa  forma organizzativa e' obbligatoria e remunerata in quota capitaria, mentre le  conseguenti  attivita'  sono  remunerate sulla base degli Accordi regionali.  La seconda si realizza in presenza di medici associati in gruppo,  UTAP  o  altre  forme  organizzative  complesse  delle  cure primarie  e  necessita  di  strutture,  attrezzature, risorse umane e strumentali idonee. La partecipazione a questa forma organizzativa e' facoltativa  e  sperimentale.  Gli  accordi  regionali ne definiscono modelli  organizzativi,  caratteristiche  di attivita' e modalita' di remunerazione.
 4. Sono, inoltre, obblighi e compiti del medico:
 a)  l'adesione alle sperimentazioni delle equipes territoriali di
 |  |  |  | cui all'art. 26; b)  lo  sviluppo  e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza  del Servizio Sanitario Nazionale nonche' del corretto uso del  farmaco  nell'ambito  della  quotidiana attivita' assistenziale, fatta  salva  la  partecipazione  a  specifici  progetti concordati a livello   regionale   e/o  aziendale,  nei  confronti  dei  cittadini attraverso  la  loro  sensibilizzazione alle tematiche concernenti in particolare:
 - l'osservanza  di  comportamenti e stili di vita positivi per la salute;
 - la donazione di sangue, plasma e organi;
 - la cultura dei trapianti;
 - il   sistema  di  partecipazione  al  costo  delle  prestazioni sanitarie e il regime delle esenzioni;
 - l'esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa  in relazione a particolari condizioni di malattia;
 - la  necessita'  di  un  uso  appropriato  delle risorse messe a disposizione dal Servizio Sanitario Nazionale;
 c)  l'obbligo  di effettuazione delle vaccinazioni antinfluenzali nell'ambito  di  campagne  vaccinali rivolte a tutta la popolazione a rischio,   promosse  ed  organizzate  dalle  Aziende,  con  modalita' concordate;
 d)  l'adesione  ai  programmi  di  attivita'  e  agli  obiettivi, finalizzati al rispetto dei conseguenti livelli programmati di spesa, concordati  a  livello  regionale  e  aziendale con le organizzazioni sindacali  maggiormente  rappresentative.  Tali  accordi prevedono le modalita'  di  attuazione  dei  programmi, le forme di verifica e gli effetti del raggiungimento, o meno, degli obiettivi.
 
 ART. 46 - FONDO A RIPARTO PER LA QUALITA' DELL'ASSISTENZA.
 
 1.  E'  istituito in ogni singola Regionale un fondo a riparto per la  retribuzione  degli  istituti  soggetti  ad  ineentivazione  come definiti dall'art. 59 lettera B.
 2.  Il  fondo e' finalizzato ad incentivare assetti organizzativi, strutturali  e  obiettivi  assistenziali  di qualita' dell'assistenza primaria.
 3.  E'  demandata  alla contrattazione regionale la definizione di ulteriori  contenuti  e delle modalita' di attuazione, secondo quanto definito dall'art. 14 del presente Accordo.
 
 ART. 47 - VISITE AMBULATORIALI E DOMICILIARI.
 
 1.  L'attivita'  medica viene prestata nello studio del medico o a domicilio, avuto riguardo alla non trasferibilita' dell'ammalato.
 2. Le visite domiciliari e ambulatoriali, in presenza di unita' di cure  primarie o di forme associative complesse (equipe territoriale, medicina  di  gruppo),  fermo  restando  i  compiti  individuali e la individualita'  del  rapporto di fiducia, sono organizzate dai gruppi stessi  tenendo  conto,  nel rapporto con l'utenza, di una offerta di servizi  coerente con il principio della continuita' della assistenza e di presa in carico globale della persona.
 3.  La  visita domiciliare deve essere eseguita di norma nel corso della  stessa giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore dieci; ove invece, la richiesta pervenga dopo le ore dieci, la visita dovra' essere  effettuata  entro  le  ore dodici del giorno successivo. E' a cura  del medico di assistenza primaria la modalita' organizzativa di ricezione delle richieste di visita domiciliare.
 4.  A  cura della Azienda e del medico di assistenza primaria tale regolamentazione e' portata a conoscenza degli assistiti.
 5.  La  chiamata urgente recepita deve essere soddisfatta entro il piu'  breve  tempo  possibile.  A  tal  fine  i  medici di assistenza primaria  che  operano  in  forma  associata  possono  organizzare la risposta clinica secondo modalita' organizzative proprie, anche sulla base di quanto previsto al comma 2.
 6.  Nelle  giornate  di  sabato il medico non e' tenuto a svolgere attivita'  ambulatoriale,  ma  e'  obbligato  ad  eseguire  le visite domiciliari  richieste  entro  le  ore  dieci  dello  stesso  giorno, nonche',  quelle, eventualmente non ancora effettuate, richieste dopo le ore dieci del giorno precedente.
 7.  Nei  giorni prefestivi valgono le stesse disposizioni previste per   il   sabato,   con  l'obbligo  pero'  di  effettuare  attivita' ambulatoriale   per   i   medici  che  in  quel  giorno  la  svolgono ordinariamente al mattino.
 8.  Gli  accordi  regionali  possono disciplinare, per particolari necessita'   assistenziali,   ulteriori  e  differenti  modalita'  di effettuazione  delle  visite  domiciliari  e  dell'accesso agli studi professionali, collegate alla reperibilita' del medico, all'orario di ambulatorio e alla richiesta delle visite domiciliari.
 
 ART. 48 - CONSULTO CON LO SPECIALISTA.
 
 1.  Il consulto con il medico specialista puo' essere attivato dal medico  di assistenza primaria qualora lo ritenga utile per la salute del paziente.
 2.  Esso  viene  attuato di persona dallo specialista e dal medico presso gli ambulatori pubblici nell'ambito territoriale della Azienda del paziente.
 3.  Il  consulto, previa autorizzazione della Azienda, puo' essere attuato,  su  richiesta  motivata  del medico di assistenza primaria, anche presso il domicilio del paziente.
 4.  Il  medico  e  lo  specialista  concordano i modi e i tempi di attuazione del consulto nel rispetto delle esigenze dei servizi della Azienda.
 5.  Qualora  lo specialista ritenga necessario acquisire ulteriori notizie  riguardanti  il  paziente,  puo' mettersi in contatto con il medico  di famiglia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli clementi utili in suo possesso.
 6.  I  medici  che  operano in forme associative complesse (equipe territoriali  e  medicina  di  gruppo)  ed in unita' di cure primarie (UTAP),  possono  organizzare  la  risposta al bisogno di prestazioni specialistiche,  anche  sotto  forma  di consulto, mediante l'accesso diretto  del medico specialista dipendente o convenzionato nella sede della  forma  associativa per la erogazione delle prestazioni e delle consulenze   ritenute  necessarie.  Fatto  salvo  il  rispetto  degli standard definiti dalle legge, tali attivita' sono disciplinate dagli Accordi regionali.
 
 ART. 49 - RAPPORTI TRA IL MEDICO DI FAMIGLIA E L'OSPEDALE.
 
 1.  Nello  spirito  e nel progressivo impegno alla presa in carico del  proprio  assistito,  il  medico  di  assistenza primaria, che ha cognizione di tutti i momenti della attivita' sanitaria in favore del proprio  assistito,  si prende cura della persona malata nell'accesso all'ospedale,  puo'  partecipare  alla  fase  diagnostica, curativa e riabilitava,   direttamente   o   mediante   l'accesso   al   sistema informatico.  Le aziende sanitarie locali hanno l'obbligo di porre in essere  tutte  le  azioni  atte  a  garantire al medico di fiducia la continuita'  della  presa  in carico della persona in tutti i momenti dei  percorsi  assistenziali  nei  servizi aziendali, territoriali ed ospedalieri.  Le  regioni  istruiscono  in  modo analogo le attivita' delle Aziende ospedaliere.
 2.  I  Direttori  generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui  territorio  insistono  uno  o  piu'  presidi ospedalieri, previo accordo  tra loro quando necessario, sentito il Comitato aziendale di cui  all'art.  23  e  il  Direttore sanitario, d'intesa col dirigente medico  di  cui all'art. 61, adottano pertanto, anche in ottemperanza al  disposto  dell'art.  15-decies  del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni   ed   integrazioni,   i  provvedimenti  regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
 a)   il   dovuto  accesso  del  medico  di  famiglia  ai  presidi ospedalieri  della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente;
 b)  le  modalita'  di  comunicazione  tra  ospedale  e  medico di famiglia   in   relazione   all'andamento   della   degenza   e  alle problematiche emergenti in corso di ricovero, anche mediante la messa a punto di idonei strumenti telematici ed informatici;
 c)  il  rispetto  da  parte  dei medici dell'ospedale delle norme previste  in materia prescrittiva dalle note AIFA, delle disposizioni in  materia  di  esenzione  dalla partecipazione alla spesa di cui al Decreto  Ministeriale  329/99  e  successive  modificazioni  e  delle modalita'  di  prescrizione  previste  dall'articolo  50  della legge 326/2003;
 d) il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta dci controlli  programmati  entro  i  30  gg  dalla  dimissione  e  della esenzione  per  le  indagini  da  eseguirsi  in funzione del ricovero programmato.
 3.  In  particolare  il  Direttore  Generale deve garantire che il medico  di  famiglia  riceva  dal  reparto  ospedaliero  la relazione clinica  di  dimissioni contenente la sintesi dell'iter diagnostico e terapeutico   ospedaliero  nonche'  i  suggerimenti  terapeutici  per l'assistenza del paziente a domicilio.
 4.   Particolare  attenzione  sara'  posta,  ove  le  disposizioni regionali   ed   aziendali  le  prevedano,  alla  consegna  da  parte dell'ospedale  delle  confezioni  terapeutiche, anche start, all'atto della  dimissione  ospedaliera,  al fine di evitare la discontinuita' terapeutica o il ritardato avvio di una nuova terapia.
 5.  In  caso  di  trasferimento  dell'assistito  presso il proprio domicilio  in regime di dimissione protetta, ferme restando eventuali competenze  del  reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta del  paziente,  il  dirigente  del  reparto  concorda  col  medico di famiglia   gli   eventuali   interventi   di  supporto  alla  degenza domiciliare  ritenuti necessari, anche nella prospettiva di passaggio del   paziente  in  regime  di  assistenza  domiciliare  integrata  o programmata.
 6.  In ogni caso il medico di medicina generale nell'interesse del proprio  paziente  puo'  accedere,  qualora  lo ritenga opportuno, in tutti  gli  ospedali  pubblici  e  le  case  di  cura convenzionate o accreditate  anche  ai  fini  di  evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.
 7.  Al fine di garantire un rapporto di collaborazione trasparente tra  i  medici  del  presidio  ospedaliero  ed  i  medici di medicina generale convenzionati, puo' essere istituita a livello aziendale, da parte  del  Direttore  Generale  della Azienda USL o ospedaliera, una commissione,  con  funzioni  di  supporto  alla  Direzione  Generale, composta  dai medici di medicina generale presenti nei vari Uffici di Coordinamento  delle  attivita'  distrettuali,  medici  ospedalieri e funzionari   dirigenti  medici  della  Azienda,  con  il  compito  di esaminare  e  proporre  adeguate  soluzioni  ad  eventuali  cause  di disservizio e di conflitto nci rapporti tra ospedale e territorio.
 8.  In  particolare  sulla  base  di indirizzi regionali l'Azienda promuove   e   realizza,   d'intesa   con  i  sindacati  maggiormente rappresentativi  e con le Associazioni di tutela dei cittadini, tutti gli  adempimenti  necessari  a  rendere  trasparenti  i meccanismi di inserimento dei cittadini nelle liste d'attesa dei ricoveri ordinari, dei  ricoveri  d'elezione,  dei  ricoveri  in  Day Hospital. Promuove inoltre  criteri  e  condizioni  di equita' nella realizzazione delle liste  d'attesa  per  le  prestazioni  di specialistica ambulatoriale ospedaliera.
 9.   Le  finalita'  di  cui  al  comma  8  sono  realizzate  anche avvalendosi della commissione di cui al comma 7.
 10.  Ulteriori  contenuti, competenze e modalita' organizzative in materia  di  accesso  del  medico di assistenza primaria ai luoghi di ricovero  ospedaliero,  sono  oggetto  di  contrattazione nell'ambito degli Accordi regionali ed aziendali.
 
 ART. 50 - ASSISTENZA FARMACEUTICA E MODULARIO.
 
 1.   La   prescrizione  di  medicinali  avviene,  per  qualita'  e quantita',  secondo  scienza  e coscienza, con le modalita' stabilite dalla  legislazione  vigente  nel rispetto del prontuario terapeutico nazionale,  cosi'  come  riclassificato  dall'art. 8, comma 10, della legge 24.12.1993, n. 537 e successive integrazioni e modificazioni.
 2.  Il  medico  puo'  dar  luogo  al  rilascio  della prescrizione farmaceutica  anche  in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente.
 3.  Nell'ambito  degli Accordi regionali possono essere concordate sperimentazioni   riguardanti  modalita'  e  procedure,  compresa  la multiprescrizione  nel  rispetto dei tetti di spesa e della normativa nazionale  riguardante  la materia, idonee a snellire gli adempimenti dei  medici e alleviare i disagi dei cittadini oltre che a consentire una migliore raccolta dei dati.
 4.  Il medico e' tenuto alla compilazione della ricetta secondo le norme   di   legge   vigenti.   Eventuali  particolari  modalita'  di annotazione  del  diritto,  o  meno,  all'esenzione  e di quant'altro necessario,  anche  legate  alle  metodiche locali di rilevazione dei dati, sono definite con accordi regionali.
 6.  La necessita' della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici  e  di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico di assistenza primaria alla Azienda. L'erogazione ed  il  relativo  eventuale frazionamento sono disposti dalla Azienda secondo modalita' organizzative fissate dalla regione.
 7.  La prescrizione farmaceutica e' di norma erogata dal medico di medicina  generale,  salvo  quanto  previsto dalle norme regionali ai sensi dell'art. 50 della legge 326/2003.
 8.  La  prescrizione farmaceutica e specialistica su modulario del SSN  puo'  essere  effettuata  solo  nei  confronti dei cittadini che abbiano preventivamente esercitato il diritto di scelta del medico di medicina generale.
 
 ART.  51  -  RICHIESTA  DI  INDAGINI  SPECIALISTICHE,  PROPOSTE DI RICOVERO O DI CURE TERMALI.
 
 1.  Il  medico  di  famiglia,  ove  lo ritenga necessario, formula richiesta    di    visita,    indagine   specialistica,   prestazione specialistica o proposta di ricovero o di cure termali.
 2. La richiesta di indagine, prestazione o visita specialista deve essere corredata dalla diagnosi o dal sospetto diagnostico. Essa puo' contenere la richiesta di consulto specialistico secondo le procedure previste dall'art. 48.
 3.  Il  medico  puo'  dar  luogo  al  rilascio  della  richiesta o prescrizione di indagine specialistica anche in assenza del paziente, quando, a suo giudizio, ritenga non necessaria la visita del paziente stesso.
 4.   Lo   specialista   formula  esauriente  risposta  al  quesito diagnostico, con l'indicazione "al medico curante".
 5.  Qualora  lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze  specialistiche,  o  ritenga necessarie ulteriori indagini per  la  risposta al quesito del medico curante, formula direttamente le relative richieste sul modulario previsto dalla legge 326/2003.
 6. Gli assistiti possono accedere nelle strutture pubbliche, senza la   richiesta   del   medico  curante,  alle  seguenti  specialita': odontoiatria,   ostetricia  e  ginecologia,  pediatria,  psichiatria, oculistica,  limitatamente  alle  prestazioni optometriche, attivita' dei servizi di prevenzione e consultoriali.
 7.  Per quanto attiene ai rapporti con i medici specialisti, anche in  attuazione dei precedenti commi 5 e 6 e nel rispetto del disposto della  legge  326/2003 e dei successivi decreti attuativi, le Aziende emanano  disposizioni  per  la  prescrizione  diretta  sul ricettario regionale   da   parte   dello   specialista  di  eventuali  indagini preliminari  agli  esami  strumentali,  di  tutti gli approfondimenti necessari   alla   risposta   al  quesito  diagnostico  posto,  degli accertamenti  preliminari  a  ricoveri  o  a  interventi  chirurgici, nonche' della richiesta delle prestazioni da eseguire entro 30 giorni dalla  dimissione  o  dalla  consulenza specialistica. Trascorso tale termine  i  controlli  programmati  saranno  proposti  al  medico  di assistenza primaria.
 8.  Le norme di cui al precedente comma 7 devono essere osservate, anche  al  fine  dell'applicazione degli accordi relativi al rispetto dei livelli di spesa programmati.
 9.  La  proposta di ricovero ordinaria deve essere accompagnata da una  apposita  scheda  compilata  dal medico curante (allegato E) che riporti  i  dati relativi al paziente estratti dalla scheda sanitaria individuale.
 10.  Il  modulario  di  cui  all'art.  50,  salvo  il disposto del successivo  art.  52, e' utilizzato anche per le certificazioni della presente convenzione, per le proposte di ricovero e di cure termali e per  le  richieste  di  prestazioni  specialistiche,  nonche'  per le richieste  di  trasporto sanitario in ambulanza sulle quali il medico annota la diagnosi del soggetto.
 11.  Tenuto  conto  di  quanto  previsto dall'art. 1, comma 6, del Decreto  Ministeriale  30  giugno  1997,  pubblicato  nel supplemento ordinario  alla  G.U.  n.  209  dell'8  settembre  1997,  le indagini preliminari  al ricovero programmato in strutture pubbliche o private accreditate,  non  facenti  parte  del  percorso diagnostico attivato autonomamente  dal  medico  di  assistenza  primaria  e  direttamente riconducibili  al  DRG  previsto, non sono oggetto di prescrizione da parte del medico stesso sul modulario del SSN.
 
 ART. 52 - CERTIFICAZIONE DI MALATTIA PER I LAVORATORI.
 
 1.  Le  certificazioni  di  cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980,  n.  33, e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono rilasciate  dal medico di fiducia del lavoratore utilizzando i moduli allegati  sub  allegato  "F"  fatte  salve  eventuali modifiche degli stessi  concordate  ai  sensi  dell'art.  2,  comma 1, della Legge n. 33/80.   La  certificazione  per  la  riammissione  al  lavoro  degli alimentaristi fa parte dei compiti di cui all'art. 45, comma 2.
 2.  Le certificazioni relative ad assenza dal lavoro rilasciate da medici  diversi  da  quelli di libera scelta, siano essi del servizio pubblico   o   liberi  professionisti,  sono  valide  ai  fini  della giustificazione  dell'assenza del lavoratore dipendente per malattia, in  quanto  contenenti  gli  elementi identificativi del medico e del lavoratore  e  la  prognosi, cosi' come disposto dalla circolare INPS 99/96 del 13.5.1996.
 3.  Le  certificazioni  relative  ad assenze dal lavoro connesse o dipendenti  da  prestazioni  sanitarie  eseguite da medici diversi da quelli di libera scelta non spettano al medico di fiducia, che non e' tenuto alla trascrizione.
 
 ART. 53 - ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA.
 
 1.  L'assistenza  domiciliare  programmata,  erogata anche secondo indirizzi   e   modalita'  operative  definiti  a  livello  regionale costituisce,   come   previsto   dall'art.   32,   comma  2,  livello assistenziale  da garantire al cittadino da parte del medico iscritto negli   elenchi.   Le   seguenti   forme  di  assistenza  domiciliare programmata, sono assicurate con interventi a domicilio di:
 a) assistenza domiciliare integrata (ADI);
 b)  assistenza domiciliare programmata nei confronti dei pazienti non ambulabili (ADP);
 c)  assistenza  domiciliare  nei  confronti di pazienti ospiti in residenze protette e collettivita' (ADR).
 2.  L'erogazione dell'assistenza nell'ambito degli istituti di cui al  comma 1, lettere a) e b), e' disciplinata dai protocolli allegati sotto  le  lettere G) e H) del presente Accordo e fino a che essi non siano  sostituiti  da  protocolli  definiti nell'ambito degli Accordi regionali,  secondo il disposto del successivo comma 3. L'istituto di cui lettera c) e' disciplinato nell'ambito degli accordi rimessi alla trattativa regionale.
 3. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione degli interventi,   degli   ulteriori   contenuti   e  delle  modalita'  di attuazione, secondo quanto diposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 
 ART. 54 - FORME ASSOCIATIVE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA.
 
 1.  Il  presente  articolo  disciplina  le attivita' dei medici di medicina  generale convenzionati nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni.
 2. Al fine di:
 a)  facilitare  il  rapporto  tra  cittadino  e  medico di libera scelta,  nonche' lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda,
 b)  garantire  un piu' elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza    delle   prestazioni   erogate,   anche   attraverso l'attivazione  di  ambulatori  dedicati  al monitoraggio di patologie croniche  ad  alta  prevalenza  individuate  concordemente  a livello aziendale;
 c)  realizzare  adeguate  forme  di continuita' dell'assistenza e delle  cure  anche attraverso modalita' di integrazione professionale tra medici;
 d)  perseguire  il  coordinamento  funzionale  dell'attivita' dei medici  di  medicina  generale  con  i  servizi  e  le  attivita' del Distretto in coerenza con il programma delle attivita' distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 26, se costituite;
 e)  realizzare forme di maggiore fruibilita' e accessibilita', da parte  dei  cittadini,  dei  servizi  e delle attivita' dei medici di medicina  generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel   quale   i  medici  associati  svolgono  a  rotazione  attivita' concordate;
 f)  perseguire maggiori e piu' qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attivita' professionale;
 g)   condividere   ed   implementare   linee   guida  diagnostico terapeutiche  per  le  patologie  a  piu'  alta  prevalenza e attuare momenti di verifica periodica;
 i  medici  di  medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare  forme  di  lavoro  associativo,  secondo,  i principi, le tipologie le modalita' indicate ai successivi commi.
 3.  Le  forme  associative  oggetto  del  presente  articolo  sono distinte in:
 - forme  associative,  che  costituiscono modalita' organizzative del  lavoro  e  di  condivisione  funzionale  delle strutture di piu' professionisti,   per   sviluppare   e  migliorare  le  potenzialita' assistenziali di ciascuno di essi;
 - forme   associative,   quali   societa'   di   servizio,  anche cooperative,   i  cui  soci  siano  per  statuto  permanentemente  in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti  negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti piu' Aziende,  in  cui  esse operano e che garantiscono anche le modalita' operative  di cui al comma precedente. In ogni caso dette societa' di servizio  non  possono  fornire  prestazioni  sanitarie  e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici.
 4.  Le  forme associative dell'attivita' di assistenza primaria di cui  alla  lettera  a)  del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali:
 a)  la  forma associativa e' libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti;
 b)  l'accordo  che  costituisce  la  forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, e' liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine   dei   Medici   di   competenza;  i  medici  aderenti  alla associazione  sono  tenuti  a  comunicare  ai  cittadini iscritti nei propri    elenchi    le    forme   e   le   modalita'   organizzative dell'associazione  anche  al  fine  di facilitare l'utilizzazione dei servizi offerti;
 c) della forma associativa possono far parte:
 - medici  che  svolgono  l'attivita'  di medico convenzionato ai sensi  del  presente  Capo,  e  che  operano all'interno del medesimo ambito  territoriale  di  scelta  di cui all'articolo 33 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e);
 - medici di continuita' assistenziale;
 - medici pediatri di libera scelta;
 d) la sede rappresentativa della forma associativa e' unica ed e' indicata dai suoi componenti;
 e)  la  forma associativa e' costituita da un numero di medici di assistenza  primaria  non  inferiore  a  3  e  non superiore a quanto previsto  dai  commi  7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli due  medici  e  gia' in essere all'atto di pubblicazione del presente Accordo  sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a  che  le  rispettive  condizioni  associative restino immutate. Gli Accordi  regionali  disciplinano  modalita' e tempi per l'adeguamento delle  forme  associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo;
 f)   ciascun   medico  puo'  aderire  ad  una  sola  delle  forme associative di cui al successivo comma 6;
 g)  fatto  salvo  il  principio della libera scelta del medico da parte  dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun  partecipante  alla  forma associativa si impegna a svolgere, secondo  l'accordo di cui alla lettera b), la propria attivita' anche nei   confronti  degli  assistiti  degli  altri  medici  della  forma associativa   medesima,   anche  mediante  l'accesso  reciproco  agli strumenti di informazione di ciascun medico;
 h)  nell'ambito  della  forma  associativa  devono  prevedersi le modalita'   di   erogazione   delle   prestazioni   incentivanti  e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali;
 i)  ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza  nel  rispettivo  studio  per  cinque  giorni  la settimana. Qualora   il   medico  sia  impegnato  in  altre  attivita'  previste dall'Accordo  Nazionale,  come  consulti  con specialisti, accessi in luoghi   di   ricovero,   assistenza   a   pazienti  non  ambulabili, partecipazione  a  incontri  o convegni formativi, tale presenza puo' essere limitata a quattro giorni la settimana;
 j)  fermi  restando  per  ciascun  medico  gli  obblighi previsti all'art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di  loro  in  modo  da  garantire complessivamente una disponibilita' all'accesso  per  un  arco  di  almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente  nel  mattino  e  nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato  dai  medici  in rapporto alle esigenze della popolazione assistita  e alla effettiva accessibilita' degli studi, anche tenendo conto   delle  condizioni  geografiche  e  secondo  quanto  stabilito all'art.  36,  comma  5.  Nella  giornata  di  sabato  e  nei  giorni prefestivi,  ad estensione di quanto previsto dall'art. 47, comma 6 e fatto  salvo  quanto previsto in materia di continuita' assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno  uno  dei  medici  associati  la  ricezione delle richieste di visite  domiciliari,  anche  mediante  la  disponibilita'  di mezzi e strumenti che consentano all'assistito una adeguata comunicazione con il medico;
 k)  i  medici della forma associativa realizzano il coordinamento della  propria  attivita'  di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire  la  continuita'  di tale forma assistenziale sia nell'arco della  giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o piu' medici della  associazione  o,  eventualmente,  nei  casi  di  urgenza,  nel rispetto  delle modalita' previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate;
 l)  a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui e' titolare;
 m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno della forma  associativa  senza  la  preventiva  accettazione  da parte del medico  destinatario  della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la  possibilita' da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale;
 n) all'interno della forma associativa puo' adottarsi il criterio della  rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni,  anche  per  quanto  concerne  la partecipazione a congressi, corsi  di  aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalita';
 o)  la  suddivisione  delle  spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa;
 p)  devono  essere  previste  riunioni  periodiche  fra  i medici costituenti  la  forma  associativa  per  la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell'attivita' della forma associativa  con  gli  obiettivi  della  programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito;
 q)  all'interno  della  forma  associativa  deve essere eletto un delegato  alle  funzioni  di  raccordo  funzionale  e  professionale, particolarmente  per  quanto previsto alla precedente lettera p), con il  direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina  generale  nell'Ufficio  di  Coordinamento  delle  attivita' Distrettuali,   oltre   che   di   rappresentanza   organizzativa   e deontologica   rispettivamente   nei   confronti   della   Azienda  e dell'Ordine dei medici;
 r)  in  caso  di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri:
 - per  le  questioni  deontologiche,  l'Ordine  provinciale  dei medici;
 - per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all'art 24;
 s)   l'azienda,   ricevuto  l'atto  costitutivo,  ne  verifica  i requisiti  di  validita'  e,  entro  15  giorni,  ne  prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell'atto costitutivo.
 5.  Ai  sensi di quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera c), del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive modificazioni e integrazioni e tenuto  conto  delle  norme in materia di libera professione previste dal  presente  Accordo, non possono far parte delle forme associative di  cui  al  successivo  comma  6 i medici di assistenza primaria che svolgano  attivita'  di  libera professione strutturata per un orario superiore a quello previsto dall'art. 58, comma 5.
 6.  Le forme associative disciplinate dalla lettera a) del comma 3 sono:
 A. La medicina in associazione.
 B. La medicina in rete.
 C. La medicina di gruppo.
 7.  Oltre  alle  condizioni  previste  dal comma 4, la medicina in associazione si caratterizza per:
 a)  la  distribuzione  territoriale  degli  studi  di  assistenza primaria,  non  vincolati  a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale del distretto;
 b)  la chiusura pomeridiana di uno degli studi della associazione non prima delle ore 19,00;
 c)  il  numero  dei  medici  associati non superiore a quelli del relativo  ambito  territoriale  di  scelta  di  cui  all'art.  33 del presente  Accordo  c  comunque  non  superiore  a 10. Tale limite non opera,  ed  e'  elevato di 4 unita', quando nell'ambito di cui sopra, una  volta  costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova;
 d) la condivisione e l'implementazione di linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a piu' alta prevalenza;
 e)  la realizzazione di momenti di revisione della qualita' delle attivita'     e    della    appropriatezza    prescrittiva    interna all'associazione  e  per  la promozione di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dall'associazione.
 8.  La  medicina  in  rete,  oltre  al  rispetto  delle condizioni previste al comma 4, si caratterizza per:
 a)  la  distribuzione  territoriale  degli  studi  di  assistenza primaria,  non  vincolati  a sede unica, coerenti con l'articolazione territoriale  del  distretto. Possono essere presenti, inoltre, uno o piu'  studi  nel  quale  i  medici  associati  svolgano  a  rotazione attivita' concordate;
 b)  la  gestione  della  scheda sanitaria individuale su supporto informatico mediante software tra loro compatibili;
 c)  il  collegamento reciproco degli studi dei medici con sistemi informatici  tali  da consentire l'accesso alle informazioni relative agli assistiti dei componenti l'associazione;
 d) l'utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica  di  tipo telematico, per il collegamento con i centri di prenotazione  della  Azienda  e  l'eventuale  trasmissione  dei  dati epidemiologici  o prescrittivi, quando tali prestazioni siano normate da   appositi   Accordi  regionali  e/o  aziendali,  nonche'  per  la realizzazione   di  momenti  di  revisione  della  qualita'  e  della appropriatezza  prescrittiva  interna  alla  associazione  e  per  la promozione  di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati dalla associazione;
 e)  la  chiusura  pomeridiana  di  uno degli studi della rete non prima delle ore 19,00;
 f)  il  numero  dei  medici  associati non superiore a quelli del relativo  ambito  territoriale  di  scelta  di  cui  all'art.  33 del presente  Accordo  e  comunque  non  superiore  a 10. Tale limite non opera,  ed  e'  elevato di 4 unita', quando nell'ambito di cui sopra, una  volta  costituita la forma associativa, residui un numero minimo di medici tale da non consentire di costituirne una nuova.
 9.  Oltre  alle  condizioni  previste  al  comma 4, la medicina di gruppo si caratterizza per:
 a)  la  sede  unica  del  gruppo articolata in piu' studi medici, ferma  restando la possibilita' che singoli medici possano operare in altri studi del medesimo ambito territoriale ma in orari aggiuntivi a quelli previsti, nella sede principale, per l'istituto della medicina di gruppo;
 b)  la  presenza nella sede del gruppo di un numero di studi pari almeno  alla  meta'  dei  medici  componenti  il  gruppo  stesso, con possibilita'  di  un  uso  promiscuo  degli stessi, sia pure in orari differenziati.  Il  numero degli studi di cui sopra viene arrotondato alla unita' superiore in caso di coefficiente frazionale nel relativo calcolo;
 c)   l'utilizzo,   per  l'attivita'  assistenziale,  di  supporti tecnologici  e  strumentali  comuni,  anche  eventualmente  in  spazi predestinati comuni;
 d)  l'utilizzo  da  parte  dei  componenti il gruppo di eventuale personale  di segreteria o infermieristico comune, secondo un accordo interno;
 e)  la  gestione della scheda sanitaria su supporto informatico e collegamento in rete dei vari supporti;
 f)  l'utilizzo di software per la gestione della scheda sanitaria tra loro compatibili;
 g) l'utilizzo da parte di ogni medico di sistemi di comunicazione informatica di tipo telematico, predisposto per il collegamento con i centri  di  prenotazione della Azienda e l'eventuale trasmissione dei dati  epidemiologici  o  prescrittivi,  quando tali prestazioni siano normate  da  appositi Accordi regionali e/o aziendali, nonche' per la realizzazione  di  attivita'  di  revisione  della  qualita'  e della appropriatezza  prescrittiva  interna alla forma associativa e per la promozione  di comportamenti prescrittivi uniformi e coerenti con gli obiettivi dichiarati della forma associativa;
 h) il numero di medici associati non superiore a 8.
 10.  I  medici  di  assistenza primaria convenzionati ai sensi del presente  Accordo possono aderire a forme associative di cui al comma 3  lettera  b),  anche ove esse associno tutti i medici di assistenza primaria   appartenenti   alla   stessa   Azienda,   ferma   restando l'appartenenza  funzionale  per i compiti convenzionali ai rispettivi ambiti territoriali di scelta.
 11.  Per  essere  riconosciute  quali  forme associative di cui al comma  3,  lettera b), della medicina generale convenzionata ai sensi del  presente  Accordo,  le stesse debbono essere ispirate ai criteri generali  previsti al comma 4 lettere a), b), d), g), h), k), 1), n), p),  q),  r)  e  prevedere l'organizzazione dell'attivita' dei propri medici  associati,  secondo  gruppi  relativi  ai  rispettivi  ambiti territoriali  di scelta e mediante un adeguamento di tali gruppi alle condizioni  normative  previste  dalle  lettere  c),  e),  o) ed alle condizioni previste dal comma 8.
 12.  Alle forme associative di cui al comma 3, lettera b), possono essere  associati  medici  aderenti a forme associative tra quelle di cui alla lettera a), mantenendone i relativi obblighi organizzativi e diritti  economici, fermo restando il disposto di cui alla lettera f) del comma 4, e senza ulteriore incentivazione di associazionismo.
 13.  Nell'ambito degli Accordi Regionali stipulati con i sindacati maggiormente   rappresentativi,   possono  essere  individuate  forme organizzative,  caratteristiche aggiuntive, attivita' integrative per le forme associative di cui al presente articolo, definendone anche i relativi compensi integrativi.
 14.  I medici di medicina generale, per l'espletamento dei compiti e  delle  prestazioni  previste  dal  presente  Accordo,  da  Accordi regionali  o  aziendali, nonche' delle attivita' libero professionali consentite,  possono  avvalersi  di strutture e servizi forniti dalle societa'  definite alla lettera b) del comma 3 del presente articolo, in particolare per quanto concerne:
 a) sedi associative, studi professionali, poliambulatori;
 b) beni strumentali;
 c) servizi informativi, formativi, organizzativi e gestionali;
 d)   servizi   informatici,   telematici,   di  raccolta  dati  e telemedicina;
 e) servizi di verifica e revisione di qualita';
 f)  ogni altro bene o servizio, ritenuto appropriato a perseguire gli obiettivi assistenziali previsti dalla programmazione nazionale e regionale,  individuato  nell'ambito degli Accordi regionali. In ogni caso e' da escludersi la fornitura di prestazioni sanitarie.
 15.  La semplice appartenenza ad una forma associativa di cui alla lettera  b)  del comma 3 non comporta per il medico il riconoscimento di  alcun incentivo, fatto salvo quanto disposto in merito da Accordi regionali  gia'  esistenti  alla  data  di pubblicazione del presente Accordo e stipulati ai sensi del D.P.R. 270 del 2000.
 16.  Le  forme  associative  di cui al precedente comma 3, pur non potendo  assumere  carattere  di  soggetto contrattuale rispetto alla definizione dei bisogni assistenziali, anche in termini di tipologia, di  quantita', di qualita' e di modalita' dei servizi da disporre per gli  assistiti  e  per  i  medici di medicina generale, che rimane di esclusiva   competenza   dei   sindacati   firmatari  dell'ACN,  sono riconosciute  quali  soggetti  qualificati  a  proporre  e promuovere iniziative e progetti assistenziali da sottoporre alla contrattazione tra  le parti, nell'ambito degli Accordi regionali e Aziendali di cui al  presente  Accordo,  anche mediante il soggetto di cui al comma 4, lettera q).
 17.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14.
 
 ART. 55 - INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI.
 
 1.  Il  medico  di famiglia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico  complessivo  dell'assistito  derivante dall'osservazione prolungata  dello  stesso  anche  in  rapporto al contesto familiare, riferito  oltreche' alle condizioni sanitarie, anche a quelle sociali ed  economiche,  ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati   dall'Azienda   l'esigenza  di  intervento  dei  servizi socio-assistenziali.
 2.  La  natura  e  la  tipologia degli interventi conseguenti alla segnalazione  di cui al comma precedente sono assunti, se necessario, secondo  un  programma specifico ed in accordo col medico di famiglia dell'assistito.
 
 ART. 56 - COLLEGAMENTO CON I SERVIZI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE.
 
 1.  Il  medico  di  famiglia  valuta, secondo scienza e coscienza, l'opportunita'  di  lasciare  brevi  note  esplicative  presso quegli assistiti    le    cui   particolari   condizioni   fisio-patologiche suggeriscano  eventuali  accorgimenti nell'esplicazione di interventi di  urgenza  da  parte  di  medici addetti al servizio di continuita' assistenziale.
 2.  Nell'ambito degli Accordi regionali, possono essere concordate apposite lince guida, ad uso dei medici di assistenza primaria, sulla definizione  delle caratteristiche di quegli assistiti per i quali si ritenga  di  dover  rendere  disponibili,  presso  il  domicilio  del paziente,  la  documentazione  ritenuta  necessaria  ai  fini  di una corretta  assistenza  sanitaria  da  parte  dei medici di continuita' assistenziale.
 3.  Nel caso di attivita' in forma associativa in equipe, o unita' di cure primarie o Utap, i medici di continuita' assistenziale, hanno accesso  a  tutte  le  informazioni  inerenti  gli assistiti di tutta l'unita',  utili  al  loro  operato, a partire dalle schede sanitarie individuali e in tutte le fasi di eventuali percorsi nei diversi poli di  assistenza dell'Azienda di riferimento. Tale accesso e' passivo e attivo nei limiti delle relative responsabilita' professionali.
 4.  Tutti i medici della forma associativa di cui al comma 3 hanno il  dovere  di  tracciare  il  proprio intervento professionale sulla scheda sanitaria dell'assistito, sia essa cartacea che informatica.
 
 ART. 57 - VISITE OCCASIONALI.
 
 1.  I  medici  di  assistenza primaria iscritti negli elenchi sono tenuti  a  prestare  la propria opera in regime di assistenza diretta solo  nei  confronti  degli  assistiti  che  li hanno preventivamente scelti.
 2.  I  medici,  tuttavia,  prestano la propria opera in favore dei cittadini  che,  trovandosi  eccezionalmente  al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all'opera del medico.
 3.  Le  visite  di  cui  al  comma  2 sono compensate direttamente dall'assistito con le seguenti tariffe omnicomprensive:
 - visita ambulatoriale: ? 15,00
 - visita domiciliare: ? 25,00
 4.  Al medico convenzionato che effettua le visite ambulatoriali e domiciliari  a favore dei cittadini stranieri in temporaneo soggiorno in  Italia  che  esibiscono  il  prescritto  documento comprovante il diritto  all'assistenza  sanitaria  a  carico  del Servizio Sanitario pubblico,  sono  attribuiti  gli stessi compensi di cui al precedente comma.  In  tal  caso  il medico notula alla Azienda di iscrizione le anzidette  prestazioni  utilizzando il modulo di cui all'allegato "D" su  cui annota gli estremi del documento sanitario, il nome e cognome dell'avente diritto e il tipo di prestazione effettuata.
 5.  Le  Regioni,  nel  rispetto  delle norme vigenti e nell'ambito degli   Accordi  Regionali,  stabiliscono  gli  eventuali  interventi assistenziali  a  favore  dei  soggetti  che  fruiscono  delle visite occasionali  e  possono prevedere il pagamento delle stesse al medico interessato   da  parte  delle  Aziende.  Nell'ambito  degli  Accordi regionali,   possono   essere   individuate  ulteriori  e  differenti modalita' di erogazione e di retribuzione delle visite occasionali di cui al presente articolo.
 6.  Nell'espletamento  delle visite occasionali di cui al presente articolo,   il   medico   e'   tenuto   a   utilizzare,   il  modello prescrizione-proposta   del  SSN  secondo  le  disposizioni  vigenti, indicando la residenza dell'assistito.
 
 ART. 58 - LIBERA PROFESSIONE.
 
 1.  La  libera  professione  e'  esercitata  secondo  le norme del presente articolo.
 2.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 19, comma 2, al di fuori  degli  obblighi,  dei  compiti  e delle funzioni previsti agli artt.  29  e 45 del presente Accordo, nonche' degli accordi regionali ed aziendali, al medico iscritto negli elenchi e' consentito svolgere attivita'  di  libera  professione  onorata  dal  paziente  anche nei confronti  dei  propri  assistiti e nei confronti degli assistiti dei medici eventualmente operanti nella medesima forma associativa.
 3. Si definisce attivita' libero professionale:
 a)   strutturata,   quella   espletata  in  forma  organizzata  e continuativa al di fuori degli orari di studio dedicati all'attivita' convenzionale che comporta un impegno orario settimanale definito;
 b)  occasionale,  quella occasionalmente esercitata in favore del cittadino  e  su  richiesta  dello stesso, di norma al di fuori degli orari di apertura dello studio.
 4. Al fine di eventuali limitazioni di massimale e per il rispetto di  quanto  previsto  dal  presente  Accordo,  il medico che eserciti libera professione strutturata e' tenuto a comunicare entro 30 giorni dal  suo  avvio  le  seguenti  modalita'  di esercizio dell'attivita' libero professionale:
 a) la data di avvio;
 b)  l'ubicazione  dello studio professionale e/o l'azienda presso la quale e' espletata l'attivita' di medico del lavoro o equiparata;
 c) i giorni e gli orari di attivita';
 d) le prestazioni di cui al comma 9 che intende espletare;
 e)   la   dichiarazione   che   l'attivita'   svolta   in  regime libero-professionale  non comporta pregiudizio allo svolgimento degli obblighi convenzionali.
 5. L'attivita' libero professionale strutturata e occasionale, non deve  recare  pregiudizio  al  corretto  e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio e al domicilio del paziente.
 6. L'attivita' libero professionale strutturata quando comporta un impegno  orario  inferiore  alle  5  ore  settimanali  entro i limiti previsti  dal  comma  5,  non  comporta  la limitazione del massimale stabilita dal comma 4 dell'art. 39.
 7.  Tale  limitazione, pari a 37,5 scelte per ogni ora, interviene quando l'impegno orario settimanale supera il limite orario di cui al comma 6.
 8.  L'attivita' libero-professionale occasionale svolta dal medico convenzionato  di  assistenza  primaria  non  puo' essere valutata in alcun modo ai fini della limitazione del massimale.
 9.  Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 2, i medici iscritti   negli   elenchi   possono  svolgere  attivita'  di  libera professione  strutturata  nei  confronti  dei propri assistiti per le categorie di prestazioni di seguito specificate:
 a)  prestazioni  non  comprese  nei  compiti  e  nelle  attivita' previsti dagli artt. 29 e 45, del presente accordo;
 b)  prestazioni  professionali,  anche  comportanti  l'impiego di supporti  tecnologici  e  strumentali, diagnostici e terapeutici, non esplicitamente   previste   fra  le  prestazioni  aggiuntive  di  cui all'allegato   D   o   fra  quelle  retribuite  in  base  a  percorsi assistenziali  previsti  da  accordi regionali od aziendali stipulati con i sindacati maggiormente rappresentativi;
 c)  prestazioni richieste e prestate nelle fasce orarie notturne, prefestive e festive;
 d)   prestazioni   specialistiche  inerenti  la  specializzazione posseduta;
 e)  prestazioni  concernenti  discipline  cliniche predeterminate dall'interessato    e    delle    quali   l'assistito   sia   portato preventivamente a conoscenza.
 10.  Il medico che non intenda esercitare attivita' aggiuntive non obbligatorie previste da accordi regionali o aziendali, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, non puo' esercitare le stesse attivita' in  regime  libero-professionale  nei confronti dei propri assistiti, pena l'applicazione dell'art. 19 comma 2 del presente Accordo.
 11.  Ai fini di quanto previsto dal precedente comma 10, l'Azienda richiede  al  medico, all'atto dell'avvio delle progettualita' di cui all'articolo   14,   idonea   dichiarazione  di  disponibilita'  allo svolgimento  delle  attivita'  aggiuntive  previste  dagli  specifici progetti assistenziali avviati.
 12.  Ai  medici  che non esercitano attivita' libero professionale strutturata  nei  confronti  dei  propri assistiti e' riconosciuto il diritto  di accesso preferenziale agli istituti normativi incentivati previsti dal presente Accordo.
 13.  Nell'ambito  dell'attivita' libero professionale il medico di assistenza  primaria  puo'  svolgere  attivita'  in  favore dei fondi integrativi  di  cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni cd integrazioni.
 14.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14.
 
 ART. 59 - TRATTAMENTO ECONOMICO.
 
 1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  9 del presente Accordo,  tenuto  conto che il distretto deve assicurare i servizi di assistenza    primaria    relativi   alle   attivita'   sanitarie   e sociosanitarie  (art.  3  quater  del  D.L.vo  n. 502/92 e successive modifiche    ed    integrazioni),   ivi   compresa   la   continuita' assistenziale,    attraverso    il    coordinamento   e   l'approccio multidisciplinare,  in  ambulatorio  e  a domicilio, tra il medico di assistenza  primaria,  i  pediatri  di  libera  scelta,  i servizi di continuita'  assistenziale  ed i presidi specialistici ambulatoriali, nonche'  con le strutture ospedaliere ed extraospedaliere accreditate (art.  3-quinquies  del  D.L.vo  n.  502/92 e successive modifiche ed integrazioni)  e  che  il  "Programma  delle  attivita' territoriali" comprende,  come  previsto dall'art. 3-quater del D.L.vo n. 502/92, e successive   modifiche  ed  integrazioni,  anche  l'erogazione  della medicina   generale  e  specifica  le  prestazioni  ed  attivita'  di competenza  della  stessa  risultanti  dal  presente  Accordo e dagli accordi  regionali  ed aziendali, il trattamento economico dei medici convenzionati  per  l'assistenza  primaria,  secondo  quanto previsto dall'art.  8, comma 1, lett. d), del suddetto decreto legislativo, si articola in:
 a)  quota capitaria per assistito ponderata, per quanto stabilito dall'art. 8, negoziata a livello nazionale;
 b)  quota  variabile finalizzata al raggiungimento di obiettivi e di  standard  erogativi e organizzativi previsti dalla programmazione regionale e/o aziendale, compresi la medicina associata, l'indennita' di  collaborazione  informatica,  l'indennita'  di  collaboratore  di studio medico e l'indennita' di personale infermieristico;
 c)  quota  per  servizi calcolata in base al tipo ed ai volumi di prestazioni,   concordata   a   livello   regionale   e/o   aziendale comprendente    prestazioni   aggiuntive,   assistenza   programmata, assistenza domiciliare programmata, assistenza domiciliare integrata, assistenza    programmata    nelle   residenze   protette   e   nelle collettivita',   interventi   aggiuntivi   in   dimissione  protetta, prestazioni  ed  attivita'  in  ospedali  di  comunita'  o  strutture alternative   al   ricovero  ospedaliero,  prestazioni  informatiche, possesso   ed   utilizzo   di   particolari  standard  strutturali  e strumentali,   ulteriori  attivita'  o  prestazioni  richieste  dalle Aziende.
 2.  Gli  accordi  regionali,  possono definire eventuali quote per attivita'  e  compiti  per l'esercizio di funzioni proprie di livelli essenziali  di  assistenza  diversi  dalle  cure primarie ed a queste complementari.
 3.  Gli  accordi  regionali devono essere stipulati nei modi e nei tempi previsti dagli artt. 4 e 10 del presente Accordo.
 
 A - QUOTA CAPITARIA.
 
 1.  Ai  medici  di  medicina  generale  incaricati  dei compiti di assistenza   primaria   e'  corrisposto  dall'1.1.2005,  per  ciascun assistito in carico, un compenso forfetario annuo di euro 38,62.
 2.   Esaurendosi   l'incremento   della   quota  capitaria  legata all'anzianita'   di   laurea   del  medico,  questo  e'  trasformato, limitatamente  ai  medici  titolari di incarico a tempo indeterminato all'entrata  in  vigore  del presente Accordo, in assegno individuale non riassorbibile, che viene riconosciuto al medico per anzianita' di laurea e carico assistenziale, dal 1 Gennaio 2005.
 L'importo di tale assegno e' determinato dalla moltiplicazione del numero  totale  degli  assistiti  in  carico  per il valore tabellare definito  dall'incrocio  tra  l'anzianita'  del  medico  e  la fascia determinata  dal  numero  di assistiti in carico, secondo la seguente tabella:
 
 =====================================================================
 |da 0 a 13 aa |da 13 a 20 aa |oltre 20 |oltre 27 ===================================================================== fino a 500 assistiti |        13,73|         15,56|    17,26|   18,46 fino a 600           |        11,50|         13,19|    14,98|   16,21 fino a 700           |         9,10|         10,82|    12,61|   13,83 fino a 800           |         7,54|          9,05|    10,86|   12,10 fino a 900           |         5,96|          7,75|     9,50|   10,75 fino a 1000          |         4,94|          6,75|     8,53|    9,74 fino a 1100          |         4,10|          5,91|     7,67|    8,91 fino a 1200          |         3,42|          5,20|     6,99|    8,23 fino a 1300          |         2,84|          4,63|     6,43|    7,65 fino a 1400          |         2,35|          4,15|     5,93|    7,14 oltre 1400 assistiti |         1,91|          3,70|     5,49|    6,73
 3.  I  medici  di  cui  al presente comma hanno diritto, fino alla cessazione   del   rapporto   convenzionale,  ed  anche  in  caso  di trasferimento,  all'assegno  individuale, cosi' come determinatosi al 31.12.2005;
 4. Con decorrenza dal 1 gennaio 2004 e' istituito, in ogni ASL, il fondo  per  la  ponderazione  qualitativa  delle quote capitarie, non riassorbibile,  pari a 2,03 euro annue per ogni assistito. Tale fondo e'  aumentato  di 0,55 euro annue dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annue dal   31.12.2005,   derivanti  dal  50%  degli  aumenti  contrattuali determinati all'articolo 9 della prima parte del presente accordo;
 5.  Questo  fondo si arricchira' anche con gli assegni individuali resisi  nel  tempo  disponibili  per  effetto  della  cessazione  del rapporto convenzionale di singoli medici;
 6.   Dal   1.1.2004   tutti   i   medici  di  assistenza  primaria convenzionati  a  tempo  indeterminato  ai sensi del presente accordo partecipano  al  riparto  del  fondo  per la ponderazione qualitativa delle  quote  capitarie, mediante attribuzione di una quota capitaria definita dagli accordi regionali
 7. Per il 2004 e fino alla definizione dei nuovi accordi regionali a  ciascun  medico  gia'  titolare  di rapporto convenzionale a tempo indeterminato  e'  riconosciuta  una  quota capitaria di ponderazione pari a 2,03 Euro annue per assistito fino al 31 dicembre 2004, pari a 2,58 Euro annue dal 1.1.2005 e pari a 3,08 Euro annue dal 1.1.2006;
 8.  A  ciascun Medico di assistenza primaria che assume l'incarico convenzionale  a  tempo  indeterminato  dopo  l'entrata in vigore del presente accordo, spetta per le prime 500 scelte, una quota capitaria annua  aggiuntiva  di  ingresso,  pari  a  €  13,46,  quale  sostegno all'attivita'.  Nulla  e' dovuto a titolo di quota di ingresso per le scelte oltre la cinquecentesima. I medici con un carico assistenziale inferiore  alle  501  scelte,  titolari  a  tempo  indeterminato alla entrata  in  vigore  del  presente  accordo  possono,  alla  data del 31.12.2005,  optare  per il trattamento previsto per i nuovi inseriti qualora questo fosse loro piu' favorevole;
 9.  Per  ciascun  assistito che abbia compiuto il 75° anno di eta' continuera' ad essere corrisposto il compenso aggiuntivo annuo pari a Euro 15,49;
 10.  Per  le  scelte  dei  minori  di  eta'  inferiore  a 14 anni, effettuate  successivamente  allo  02.10.2000,  continuera' ad essere corrisposto, con riferimento alle scelte in carico, il compenso annuo aggiuntivo di Euro 18,08.
 
 B  -  QUOTA VARIABILE FINALIZZATA AL RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI E DI STANDARD EROGATIVI ED ORGANIZZATIVI.
 
 1.  A  decorrere dal 01.01.2005, le quote gia' destinate ai medici di assistenza primaria per l'incentivazione di:
 a) attivita' in forma associative
 b) collaborazione informatica
 c) collaboratore di studio
 d) personale infermieristico
 costituiscono  il fondo a riparto di cui all'art. 46, quantificato in ogni Regione sulla base di € 2,99 per assistito/anno.
 2.  In  ciascuna  Regione il fondo di cui al comma precedente deve essere  incrementato  dell'ammontare delle risorse gia' impiegate per integrare  i  tetti  previsti  nel  DPR  270/2000,  per effetto degli Accordi Regionali vigenti, in tema di:
 a) attivita' in forma associative
 b) collaboratore di studio
 c) personale infermieristico
 3.  Il  fondo  di  cui  all'art.  46 e' aumentato di euro 2.00 per assistito/anno dal 1.1.2005 (ex piena disponibilita);
 4.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  Accordi regionali, con risorse  attinte  al  fondo  di  cui  all'art. 46, come integrato dai precedenti  commi  2 e 3, ai medici che svolgono la propria attivita' in  forma  di  medicina  di gruppo ed in forma di medicina in rete, a partire  dal  01.01.2005, e' corrisposto un compenso forfetario annuo per ciascun assistito in carico nella misura, rispettivamente di Euro 7,00 e di Euro 4,70; ai medici di assistenza primaria che svolgono la propria  attivita'  sotto forma di medicina in associazione e' dovuto un  compenso  forfetario  annuo per ciascun assistito in carico nella misura di Euro 2,58.
 5.  In attesa della stipula degli Accordi regionali, nelle Regioni in  cui  e'  stato  superato  il tetto della medicina in associazione garantito  dal  DPR  270/2000  nella  misura  del 40% degli assistiti nell'ambito  regionale,  non  potranno  costituirsi nuove medicine in associazione.
 6.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  Accordi regionali, con risorse  attinte  al  fondo  di  cui  all'art.  46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai medici di assistenza primaria, individuati dalla   Regione,   che   utilizzano   un   collaboratore   di  studio professionale  assunto  secondo il contratto nazionale dei dipendenti degli  studi  professionali,  e/o  fornito da societa', cooperative e associazioni  di  servizio,  o comunque utilizzato secondo specifiche autorizzazioni  aziendali,  e' corrisposta, a partire dal 01.01.2005, un'indennita'  annua  nella  misura  di  Euro  3,50  per assistito in carico.
 7.  In  attesa  della  stipula  dei  nuovi  accordi regionali, con risorse  attinte  al  fondo  di  cui  all'art.  46 come integrato dai precedenti commi 2 e 3, ai medici di assistenza primaria, individuati dalla  Regione,  che  utilizzano  un infermiere professionale assunto secondo  il  relativo contratto nazionale di lavoro per la categoria, fornito  da  societa',  cooperative  o  associazioni  di  servizio, o comunque  utilizzato  secondo specifiche autorizzazioni aziendali, e' corrisposta,  a  partire  dal  01.01.2005,  un'indennita' annua nella misura di Euro 4,00 per assistito in carico.
 8.  I  compensi  relativi  alla medicina in rete, alla medicina di gruppo,   e   le   indennita'  relative  al  personale  di  studio  e all'infermiere  professionale  sono  corrisposti  nella  misura e nei tempi  di  cui ai commi 4, 6 e 7 quando nella Regione non siano state superate  le  rispettive  percentuali,  da calcolarsi sugli assistiti complessivi della Regione, nella seguente misura:
 a) il 12% per la medicina di gruppo;
 b) il 9% per la medicina di rete;
 c) il 40% per il collaboratore di studio;
 d) il 8% per l'infermiere professionale.
 9.  Nel  caso  in cui, alla data di entrata in vigore del presente Accordo,  la  percentuale di una o piu' delle voci di spesa di cui ai commi  4,  6 e 7 sia superiore a quella prevista nel precedente comma 8,   le  risorse  complessivamente  impegnate  continuano  ad  essere utilizzate  secondo quanto previsto dagli Accordi regionali in vigore e  continua  ad  essere  riconosciuto  ai  medici  interessati quanto previsto da tali accordi regionali o dal DPR 270/2000.
 10.  La  maggiore  spesa  derivante  dal superamento di una o piu' delle  percentuali  di  cui  al comma 8 e' compensata dalla eventuale disponibilita'  di  risorse  derivante  dalla  sottoutilizzazione, in relazione  alle  percentuali di cui al comma 8, di altri istituti tra quelli  di cui ai precedenti commi 4, 6 e 7. In tal caso i compensi e le  indennita'  sono corrisposti nella misura e nei tempi previsti ai commi  4, 6 e 7 sia per gli istituti oggetto di compensazione che per quelli che non hanno superato le relative percentuali.
 11. Dalla entrata in vigore del presente Accordo tutti i medici di assistenza   primaria   sono   obbligati  a  garantire,  dal  momento dell'assunzione   dell'incarico,   nel   proprio  studio  e  mediante apparecchiature  e  programmi  informatici,  la gestione della scheda sanitaria  individuale  e la stampa prevalente (non inferiore al 70%) delle  prescrizioni  farmaceutiche  e  delle richieste di prestazioni specialistiche.  Le apparecchiature di cui sopra devono essere idonee ad  eventuali  collegamenti  con  il  centro  unico di prenotazione e devono  consentire  l'elaborazione  dei  dati occorrenti per ricerche epidemiologiche,  il  monitoraggio  dell'andamento  prescrittivo e la verifica  di qualita' dell'assistenza. Per questo e fino alla stipula degli accordi regionali, con risorse attinte al fondo di cui all'art. 46  come  integrato  dai  precedenti  commi  2  e  3,  e' corrisposta un'indennita' forfetaria mensile di Euro 77,47.
 12.  I  medici  gia' titolari di incarico a tempo indeterminato al momento della entrata in vigore del presente Accordo devono adempiere all'obbligo  di  cui  al  precedente  comma  11  nei tempi di seguito indicati:
 a)  fino  a  10  anni di anzianita' di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo;
 b)  da  10  a 20 anni di anzianita' di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo;
 c)  da  20  a 30 anni di anzianita' di laurea, al 1 Gennaio 2004, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
 13.  Salvo diversi Accordi regionali, sono esentati dall'obbligo i medici  che hanno maturato 30 o piu' anni di anzianita' di laurea, al 1 Gennaio 2004.
 14.   La  indennita'  per  il  collaboratore  di  studio  e/o  per l'infermiere professionale e' riconosciuta a ciascun medico, anche se operante  in  forma  associata. I relativi contratti di lavoro, salvo diversi  accordi  regionali, sono stipulati in rapporto ad un impegno orario minimo, per ogni singolo medico, come definito dalla normativa in vigore e fatte salve differenti determinazioni assunte nell'ambito degli accordi regionali.
 15. In attesa o in mancanza della stipula degli accordi regionali, ciascuna regione dispone, dal 1.1.2004, di ulteriori fondi, derivanti dal  50%  degli  aumenti  contrattuali determinati all'articolo 9 del presente  accordo,  di  euro  2,03 annui per assistito, eventualmente integrato  con le risorse di cui ai punti antecedenti, non utilizzate nell'anno  solare  precedente,  per  la  effettuazione  di  specifici programmi  di  attivita' finalizzati al governo clinico, nel rispetto dei  livelli  programmati  di  spesa. Tale fondo e' aumentato di 0,55 euro annui dal 31.12.2004 e di euro 0,50 annui dal 31.12.2005.
 16.  In  attesa  o  in  mancanza  della  stipula dei nuovi accordi regionali,  tali  fondi  costituiscono una quota capitaria regionale, distribuita dal 1.1.2004 a tutti i medici, ogni mese in ragione di un dodicesimo delle quote previste al precedente comma.
 17. Successivamente alla stipula dei nuovi accordi regionali ed in base  a quanto dagli stessi stabilito, questa quota e' ripartita, fra tutti i medici e secondo gli apporti individuali.
 18. Gli obiettivi da raggiungere da parte dei medici di assistenza primaria   sono  stabiliti  secondo  tappe  e  percorsi  condivisi  e concordati  tra  Azienda  e/o  distretto  e  Organizzazioni sindacali rappresentative,  sulla base di quanto stabilito a livello di accordo regionale.
 19. I progetti devono essere realizzati tenendo conto del contesto di  riferimento  sociale epidemiologico, economico finanziario, e dei livelli di responsabilita' del consumo delle risorse.
 20.  I  progetti  devono prevedere adeguati meccanismi di verifica tra  pari  e  di  revisione  di qualita', al fine di poter valutare i differenti   gradi  di  raggiungimento  degli  obiettivi  programmati all'interno dei gruppi dai diversi medici aderenti.
 
 C - QUOTA VARIABILE PER COMPENSI SERVIZI CALCOLATA IN BASE AL TIPO ED  AI  VOLUMI  DI  PRESTAZIONE,  CONCORDATA  A LIVELLO REGIONALE E/O AZIENDALE,    comprendente    prestazioni    aggiuntive,   assistenza programmata,    assistenza    domiciliare   programmata,   assistenza domiciliare   integrata,   assistenza   programmata  nelle  residenze protette  e  nelle collettivita', interventi aggiuntivi in dimissione protetta,  prestazioni  ed  attivita'  in  ospedali  di  comunita'  o strutture    alternative   al   ricovero   ospedaliero,   prestazioni informatiche,   possesso   ed   utilizzo   di   particolari  standard strutturali   e   strumentali,   ulteriori  attivita'  o  prestazioni richieste dalle Aziende.
 
 1.  In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici di   assistenza  primaria  spetta  il  compenso  per  le  prestazioni aggiuntive   di  cui  all'allegato  D)  e  al  relativo  nomenclatore tariffario.
 2.  In attesa della stipula dei nuovi Accordi regionali, ai medici di  assistenza  primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di  assistenza  programmata  ad  assistiti  non  ambulabili,  di  cui all'art.  53,  lettere  a)  e  b),  come  quantificati nei protocolli allegati sotto le lettere G) ed H), e di cui allo stesso articolo 53, lett. c), secondo quanto stabilito dagli accordi regionali. L'entita' complessiva della spesa per compensi riferiti alle prestazioni di cui sopra  viene  definita  annualmente dalle Regioni tenendo conto degli obiettivi da raggiungere fissati dai Piani Sanitari Regionali e degli obiettivi  effettivamente  raggiunti,  previo  Accordo  regionale.  I compensi  corrisposti  al  medico  per  le  prestazioni di assistenza programmata  di  cui  al  protocollo allegato G) non possono comunque superare  il  20%  dei  compensi  mensili. Sono fatti salvi i diversi accordi regionali.
 
 D - ACCORDI REGIONALI ED AZIENDALI.
 
 1.  Ai medici di assistenza primaria sono corrisposti compensi per le prestazioni di assistenza domiciliare residenziale di cui all'art. 53,  lettera  c)  effettuate con modalita' definite nell'ambito degli Accordi regionali.
 2.  Per  lo  svolgimento dell'attivita' in zone identificate dalle Regioni   come  disagiatissime  o  disagiate  a  popolazione  sparsa, comprese le piccole isole, spetta ai medici di assistenza primaria un compenso  accessorio annuo nella misura e con le modalita' concordate nell'ambito degli Accordi regionali.
 3.  Gli  Accordi  regionali  possono  prevedere  lo svolgimento di ulteriori attivita', l'erogazione di specifiche prestazioni, compreso il  possesso  di  specifici  requisiti  di  qualita',  e  i  relativi compensi.
 
 E - ARRETRATI TRIENNIO 2001-2003.
 
 1. Le Regioni liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il  triennio  2001-2003,  in  tre  rate previste con le competenze di Marzo  2005,  di  Settembre  2005  e  di  Gennaio  2006,  l'ammontare risultante:
 a)  dal  compenso  lordo  di  0,080 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per ciascun mese, per il 2001;
 b)  dal  compenso  lordo  di  0,080 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per ciascun mese, per il 2002;
 c)  dal  compenso  lordo  di  0,113 euro, comprensivo della quota Enpam a carico del medico, moltiplicato per il numero degli assistiti in carico per ciascun mese, per il 2003.
 
 F - MODALITA' DI PAGAMENTO.
 
 1. I compensi di cui alla lettera A), sono corrisposti mensilmente in  dodicesimi  e  sono  versati, mensilmente, entro la fine del mese successivo quello di competenza.
 2. I compensi di cui alle lettere B) e C) sono versati mensilmente entro la fine del secondo mese successivo a quello di competenza.
 3.  Ai fini della correntezza del pagamento dei compensi ai medici di  medicina  generale  si  applicano le disposizioni previste per il personale dipendente dalle Aziende.
 4.  Le  variazioni  di retribuzione relative ai passaggi di fascia per   anzianita'  di  laurea  del  medico  saranno,  nell'anno  2005, effettuate una volta: il 1 gennaio, se la variazione cade entro il 30 giugno,  o il 31 dicembre se la variazione cade tra il primo luglio e il 31 dicembre.
 
 ART.  60  -  CONTRIBUTI  PREVIDENZIALI  E  PER  L'ASSICURAZIONE DI MALATTIA.
 
 1.  Per  i medici iscritti negli elenchi della assistenza primaria viene corrisposto un contributo previdenziale a favore del competente Fondo  di  previdenza di cui all'art. 9, comma 2, punto 6 della legge 29  giugno 1977, n. 349, pari al 15% di tutti i compensi previsti dal presente  accordo,  compresi  quindi  quelli  derivanti dagli accordi regionali  o  aziendali,  di cui il 9,375% a carico dell'Azienda e il 5,625% a carico del medico.
 2. L'aliquota di cui al precedente comma 1 decorre dal 1.1.2004.
 3.  I  contributi devono essere versati all'ente gestore del fondo di  previdenza trimestralmente, con l'indicazione dei medici a cui si riferiscono  e  della base imponibile su cui sono calcolati, entro 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre.
 4.  Per  far  fronte al pregiudizio economico derivante dall'onere della  sostituzione  per eventi di malattia e di infortunio, anche in relazione  allo stato di gravidanza e secondo il disposto del Decreto legislativo  151/2001,  e'  posto  a  carico del servizio pubblico un onere pari allo 0,36% (zero virgola trentasei per cento) dei compensi relativi  dell'art.  59,  lettera  A,  comma  1, da utilizzare per la stipula di apposite assicurazioni.
 5. Con le stesse cadenze previste per il versamento del contributo previdenziale  di  cui  al  comma  1, le Aziende versano all'ENPAM il contributo  di  cui  ai  commi 4 affinche' provveda a riversarlo alla Compagnia   assicuratrice  con  la  quale  i  sindacati  maggiormente rappresentativi  avranno  provveduto, entro 90 giorni dall'entrata in vigore  del  presente  Accordo,  a  stipulare  apposito  contratto di assicurazione   mediante   procedura  negoziale  aperta  ad  evidenza pubblica.
 6.  Per far fronte al pregiudizio economico derivante da eventi di infortunio   e   malattia  con  residua  invalidita'  permanente  e/o inabilita'  all'esercizio dell'attivita' professionale, e' costituito uno  specifico fondo alimentato dai contributi volontari da parte dei medici aderenti.
 7. Sentito l'ENPAM le Aziende provvedono alla ritenuta fissata per ciascun  medico  che  aderisce  al  fondo di cui al comma 6 e versano all'ENPAM  le  relative contribuzioni, in concomitanza dei versamenti di cui al comma 5.
 8.  Le  Organizzazioni  sindacali  firmatarie del presente Accordo entro   90  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  Accordo, definiscono  le  procedure  per  la  costituzione del fondo di cui al comma 6.
 
 ART.  61  -  RAPPORTI  TRA  IL MEDICO CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA SANITARIA DELL'AZIENDA.
 
 1.  Ai  fini  del  corretto  rapporto  tra  i medici di assistenza primaria  e  le Aziende sanitarie locali in merito al controllo della corretta  applicazione  delle  convenzioni, per quel che riguarda gli aspetti  sanitari,  ed  al rispetto delle norme in essi contenute, le Regioni  individuano, secondo la legislazione regionale in materia di organizzazione  della  Azienda,  i  servizi  e le figure dirigenziali preposte.
 2.  I  medici  convenzionati di cui al presente Capo sono tenuti a collaborare  con  le  suddette  strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
 CAPO III
 LA CONTINUITA' ASSISTENZIALE
 
 ART. 62 - CRITERI GENERALI.
 
 1.  Al  fine  di  garantire  la  continuita'  dell'assistenza  per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana, le aziende,  sulla  base della organizzazione distrettuale dei servizi e nel   rispetto   degli   indirizzi  della  programmazione  regionale, organizzano  le  attivita'  sanitarie per assicurare la realizzazione delle  prestazioni  assistenziali territoriali non differibili, dalle ore  10  del  giorno  prefestivo  alle ore 8 del giorno successivo al festivo e dalle ore 20 alle ore 8 di tutti i giorni feriali.
 2. Il servizio di continuita' assistenziale e' indirizzato a tutta la  popolazione,  in  ambito aziendale, in ogni fascia di eta', sulla base  di  uno  specifico  livello  assistenziale. Le prestazioni sono realizzate da:
 a)  da  medici  convenzionati  sulla base della disciplina di cui agli articoli seguenti del presente Capo;
 b)  da  medici  di  cui  alla  lettera  a)  organizzati  in forme associative con i medici di assistenza primaria per gli assistiti che hanno  effettuato  la  scelta  in  loro favore in ambiti territoriali definiti;
 c)   da   un  singolo  convenzionato  per  l'assistenza  primaria residente nell'ambito territoriale;
 Per   quanto  previsto  dalle  lettere  b),  c)  le  attivita'  di Continuita' assistenziale possono essere assicurate anche in forma di servizio attivo in disponibilita' domiciliare.
 3.  Nell'ambito  delle  attivita'  in  equipe,  Utap o altre forme associative   delle   cure   primarie,   ai   medici  di  continuita' assistenziale  sono  attribuite  funzioni  coerenti  con le attivita' della medicina di famiglia, nell'ambito delle rispettive funzioni, al fine  di  un piu' efficace intervento nei confronti delle esigenze di salute della popolazione.
 4.  L'attivita' di continuita' assistenziale puo' essere svolta in modo  funzionale,  nell'ambito delle equipes territoriali, secondo un sistema  di disponibilita' domiciliare o in modo strutturato, in sedi territoriali   adeguatamente   attrezzate,  sulla  base  di  apposite determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali.
 5.  Nell'ambito  degli  accordi  regionali, i medici incaricati di espletare  il  servizio di continuita' assistenziale in uno specifico ambito  territoriale,  possono  essere  organizzati  secondo  modelli adeguati a facilitare le attivita' istituzionali e l'integrazione tra le diverse funzioni territoriali.
 6.  I compensi sono corrisposti dall'Azienda, a ciascun medico che svolge  l'attivita'  nelle  forme  di cui al comma 2 lettere b) e c), anche  mediante il pagamento per gli assistiti in carico di una quota capitaria  aggiuntiva  definita  dalla  contrattazione  regionale,  e rapportata  a  ciascun  turno effettuato, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.
 7.  Nell'ambito  degli Accordi regionali, per garantire la massima efficienza  della  rete  territoriale  e  la  integrazione con quella ospedaliera,  limitando  le  soluzioni di continuita' nei percorsi di assistenza   al   cittadino,   si  possono  prevedere  meccanismi  di operativita' sinergica tra il servizio di continuita' assistenziale e quello  di  emergenza sanitaria territoriale al fine di arricchire il circuito professionale dell'emergenza e della medicina di famiglia.
 
 ART.   63   -   ATTRIBUZIONE   DEGLI   INCARICHI   DI  CONTINUITA' ASSISTENZIALE.
 
 1.  Entro  la  fine  dei  mesi di aprile e di ottobre di ogni anno ciascuna  Regione  pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con  la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria,   gli   incarichi   vacanti  di  continuita'  assistenziale individuati,  a  seguito  di  formale  determinazione  delle Aziende, previa  comunicazione  al  comitato  aziendale  di  cui  all'art. 23, rispettivamente  alla  data del 1° marzo e del 1° settembre dell'anno in corso nell'ambito delle singole Aziende.
 2. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dal precedente comma 1:
 a)  i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per  la continuita' assistenziale nelle aziende, anche diverse, della regione che ha pubblicato gli incarichi vacanti o in aziende di altre regioni,  anche  diverse,  ancorche'  non  abbiano  fatto  domanda di inserimento  nella  graduatoria  regionale, a condizione peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno due anni e da almeno tre anni   nell'incarico   dal   quale   provengono   e  che  al  momento dell'attribuzione  del  nuovo incarico non svolgano altre attivita' a qualsiasi   titolo  nell'ambito  del  Servizio  sanitario  nazionale, eccezion  fatta  per  incarico  a  tempo  indeterminato di assistenza primaria  o  di  pediatria  di  base,  con  un  carico  di  assistiti rispettivamente inferiore a 650 e 350. I trasferimenti sono possibili fino  alla  concorrenza  di  meta'  dei posti disponibili in ciascuna azienda e i quozienti funzionali ottenuti nel calcolo di cui sopra si approssimano  alla  unita' inferiore. In caso di disponibilita' di un solo   posto   per  questo  puo'  essere  esercitato  il  diritto  di trasferimento;
 b) i medici inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno in corso.
 3.  Gli  aspiranti,  entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma  1, presentano alla Regione apposita domanda di assegnazione di uno  o  piu'  degli incarichi vacanti pubblicati, in conformita' allo schema di cui agli Allegati Q/1 o Q/4.
 4.  Al  fine  del conferimento degli incarichi vacanti i medici di cui  alla lettera b) del comma 2 sono graduati nell'ordine risultante dai seguenti criteri:
 a)   attribuzione   del   punteggio   riportato   nella  relativa graduatoria regionale;
 b)  attribuzione  di  punti  10  a  coloro  che nell'ambito della Azienda  nella  quale  e'  vacante l'incarico per il quale concorrono abbiano  la  residenza  fin  da  due anni antecedenti la scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione nella graduatoria  regionale  e  che  tale requisito abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico;
 c) attribuzione di punti 10 ai medici residenti nell'ambito della Regione  da  almeno  due  anni  antecedenti  la  data di scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione nella graduatoria  regionale  di  settore  e  che  tale  requisito  abbiano mantenuto fino alla attribuzione dell'incarico.
 5.  Le  graduatorie di cui al precedente comma 4 vengono formulate sulla  base  dei punteggi relativi e apponendo a fianco al nominativo di  ciascun medico concorrente lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
 6.   La   Regione,   o  altro  soggetto  da  essa  incaricato  per l'espletamento  dei  compiti previsti dal presente articolo, provvede alla  convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici  aventi  titolo  alla  assegnazione degli incarichi dichiarati vacanti  e  pubblicati,  presso  la  sede  indicata  dall'Assessorato regionale  alla  Sanita',  in  maniera programmata e per una data non antecedente i 15 giorni dalla data di invio della convocazione.
 7.   La   Regione   o   altro   soggetto   incaricato,  interpella prioritariamente i medici di cui alla lettera a) del precedente comma 2  in  base  alla  anzianita'  di  servizio  effettivo in qualita' di incaricato  a  tempo  indeterminato  nelle  attivita'  di continuita' assistenziale  o ex-guardia medica, fino alla concorrenza della meta' dei   posti   disponibili;  laddove  risulti  necessario,  interpella successivamente i medici di cui alla lettera b), dello stesso comma 2 in base all'ordine risultante dall'applicazione dei criteri di cui al precedente  comma  4  e sulla base del disposto di cui al comma 7 e 8 dell'articolo 16 della presente Accordo.
 8.  L'anzianita'  di  servizio  a  valere per l'assegnazione degli incarichi  vacanti  ai  sensi  del  precedente comma 2, lettera a) e' determinata sommando:
 a)  l'anzianita'  totale  di servizio effettivo nella continuita' assistenziale  o  ex-guardia medica in qualita' di incaricato a tempo indeterminato;
 b)   l'anzianita'   di   servizio   effettivo  nella  continuita' assistenziale  o  ex-guardia  medica  nell'incarico  di  provenienza, ancorche' gia' valutata ai sensi della lettera a).
 c) una anzianita' pari a 18 mesi per trasferimenti interregionali con provenienza da aziende di cui all'art. 64, comma 4.
 9.  A  parita' di anzianita' per i medici di cui al comma 2, lett. a)  e  di  quelli di cui al comma 5 del presente articolo, prevalgono nell'ordine  la  minore eta', il voto di laurea e infine l'anzianita' di laurea.
 10. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico. Il medico  impossibilitato  a  presentarsi  puo'  dichiarare  la propria accettazione  mediante  telegramma  o  raccomandata  con  ricevuta di ritorno,  indicando  l'ordine di priorita' per l'accettazione tra gli incarichi  vacanti  per  i  quali  ha  concorso.  In  tal  caso sara' attribuito  il  primo  incarico disponibile tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.
 11.   La  Regione,  espletate  le  formalita'  per  l'accettazione dell'incarico, comunica gli atti relativi all'Azienda interessata, la quale  conferisce  definitivamente  l'incarico a tempo indeterminato, con   provvedimento  del  Direttore  Generale  che  viene  comunicato all'interessato  mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con l'indicazione  del termine di inizio dell'attivita', da cui decorrono gli effetti giuridici ed economici
 12.   Il   medico  che  ha  accettato  l'incarico  deve  inoltrare all'azienda interessata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante  se alla data di presentazione della domanda aveva in atto rapporti  di  lavoro dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di  pensione,  e  posizione  di  incompatibilita',  secondo lo schema allegato  sub  lettera  "L". La situazione di incompatibilita' dovra' comunque cessare all'atto del conferimento definitivo dell'incarico.
 13.  Se  il  medico  incaricato  e'  proveniente da altra Regione, l'Azienda  comunica  all'Assessorato  alla  sanita'  della regione di provenienza  e  a quella del luogo di residenza, ove non coincidenti, l'avvenuto  conferimento  dell'incarico,  ai  fini  della verifica di eventuali  incompatibilita'  e  per  gli effetti di cui al successivo comma 16.
 14. La Regione, sentito il Comitato regionale di cui all'art. 24 e nel  rispetto dei precedenti commi, puo' adottare procedure tese allo snellimento  burocratico  e  all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
 15.  E'  cancellato  dalla  graduatoria regionale, o di settore se presente,   valida   per   l'anno   in   corso   per  la  continuita' assistenziale,  il medico che abbia accettato l'incarico ai sensi del presente articolo.
 16.   Il   medico,   gia'   titolare  di  incarico,  che  concorre all'assegnazione  di  un incarico vacante, per trasferimento, in caso di assegnazione, decade dall'incarico di provenienza.
 
 ART. 64 - RAPPORTO OTTIMALE.
 
 1. Al fine di consentire una programmazione corretta ed efficiente del  servizio  di continuita' assistenziale nelle singole Aziende, le Regioni  definiscono,  anche sulla base delle proprie caratteristiche orogeografiche,  abitative  e organizzative, il fabbisogno dei medici di   continuita'  assistenziale  di  ciascuna  singola  ASL,  che  e' determinato  secondo un rapporto ottimale medici in servizio/abitanti residenti.
 2. Ai fini di quanto previsto al precedente comma 1, il numero dei medici   inseribili  nei  servizi  di  continuita'  assistenziale  di ciascuna  ASL  e'  definito dal rapporto di riferimento 1 medico ogni 5000 abitanti residenti.
 3. Le Regioni possono indicare, per ambiti di assistenza definiti, un  diverso  rapporto  medico/popolazione.  La  variabilita'  di tale rapporto,  in  aumento  o  in  diminuzione,  deve  essere  concordata nell'ambito  degli Accordi regionali e comunque tale variabilita' non puo' essere maggiore del 30% rispetto a quanto previsto al comma 2.
 4.   Le  Aziende  che  dispongano  di  medici  in  servizio  nella continuita'  assistenziale  in  esubero rispetto al rapporto ottimale come  definito  al  comma 2, (tenuto conto delle variazioni di cui al comma   3),  non  possono  attribuire  ulteriori  incarichi  fino  al riequilibrio di tale rapporto.
 5.  Nell'ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilita' intraaziendale.
 
 ART. 65 - MASSIMALI.
 
 1.   Il   conferimento  dell'incarico  a  tempo  indeterminato  di continuita'  assistenziale  avviene  per  un orario settimanale di 24 ore.
 2.  Ai  medici di continuita' assistenziale titolari di incarico a 24 ore, che esercitano l'attivita' in forme associative funzionali ed a  progetti  assistenziali  ad  essa  correlati, definiti nell'ambito degli Accordi regionali ed Aziendali, sono attribuite ulteriori 4 ore per   attivita'   istituzionali  non  notturne  collegate  anche  con prestazioni  aggiuntive  e  non  concorrono  alla  determinazione del massimale  orario.  Sono fatti salvi gli Accordi regionali vigenti in materia.
 3.  I  medici  gia'  incaricati alla data di entrata in vigore del presente  Accordo per un numero di ore settimanali pari o inferiore a 12, mantengono tale incarico anche in deroga al precedente comma 1 ma sono tenuti a concorrere all'aumento orario qualora nell'ambito della Azienda  si  determinino  incarichi  orari  vacanti.  Il  rifiuto  di completare   l'orario   fino   alla  concorrenza  di  almeno  24  ore settimanali comporta la decadenza dall'incarico.
 4.  In  caso  di  organizzazione del servizio in forme associative strutturali   delle   cure   primarie  o  in  UTAP,  il  conferimento dell'incarico  e'  di  norma  a  38  ore  settimanali,  di  cui 14 in attivita' diurna feriale.
 5.  L'incarico  di  38 ore settimanali comporta l'esclusivita' del rapporto  e  non e' conferibile nei confronti del medico incaricato a tempo  indeterminato  per  la medicina generale o per la pediatria di libera  scelta, indipendentemente dal numero di scelte in carico, che non  rinunci  contestualmente  a tali incarichi. Quello a 24 ore puo' essere  conferito  solo  in  presenza  di  un numero di scelte pari o inferiore rispettivamente a 650 o 350.
 6. La cessazione dell'incarico per il raggiungimento del limite di scelte  di  cui  al  comma  5,  nei  confronti dei medici titolari di incarico  di  continuita'  assistenziale  ha  effetto  dal sesto mese successivo  a quello in cui si determina il superamento del numero di scelte compatibile.
 7.  Ai  fini  di  cui  al precedente comma 6 l'Azienda e' tenuta a comunicare  al medico il raggiungimento del limite di scelte previsto dal  comma  5  nel  mese  in  cui  tale  situazione si determina e le conseguenze   del   raggiungimento   di   tale   limite   (cessazione dell'incarico di continuita' assistenziale).
 8.  Prima  di  esperire la procedura di pubblicazione di eventuali incarichi  vacanti,  gli  orari  disponibili all'interno dell'Azienda vengono  comunicati  ai  medici  gia'  titolari  di  incarico a tempo indeterminato  inferiore  a  24  ore settimanali, ed assegnati fino a concorrenza  del  massimale orario, secondo l'ordine di anzianita' di incarico  nella  stessa  Azienda,  l'anzianita' di laurea e la minore eta'.
 9.  L'orario  complessivo  dell'incarico  a tempo indeterminato di continuita'  assistenziale  sommato  a  quello  risultante  da  altre attivita' compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali.
 10.  Il medico titolare di incarico di continuita' assistenziale a tempo  indeterminato  che  detenga anche un rapporto convenzionale di assistenza  primaria  o  di  pediatria  di base fino alla concorrenza rispettivamente  di  350  e di 150 scelte, puo' svolgere attivita' di libera   professione   strutturata  fino  ad  un  massimo  di  8  ore settimanali.
 11. Il medico decade dall'incarico qualora:
 a) insorga una situazione di incompatibilita';
 b) rifiuti l'incremento orario ai sensi del precedente comma 3
 c)   non   riduca  l'orario  delle  attivita'  compatibili  nella fattispecie di cui al comma 9.
 12. Ai fini di quanto disposto dal precedente comma 11, la Azienda contesta  al medico la situazione di incompatibilita' entro 30 giorni dalla  sua  rilevazione  e  sulla  base  delle procedure dell'art. 30 definisce la cessazione del rapporto convenzionale.
 13.  Il disposto di cui al comma 11 si applica a partire dal primo giorno  del  mese successivo a quello nel quale l'Azienda definisce e comunica al medico la cessazione del rapporto convenzionale.
 14.  Gli  Accordi  regionali  disciplinano le modalita' con cui le Aziende    possono    attribuire,   eccezionalmente,   per   esigenze straordinarie   a   garanzia   della   continuita'   del  servizio  e limitatamente   nel  tempo,  eventuali  ore  di  attivita'  eccedenti l'orario settimanale di incarico, escluso l'orario di cui al comma 2.
 
 ART. 66 - LIBERA PROFESSIONE.
 
 1.  La libera professione puo' essere esercitata al di fuori degli orari  di  servizio,  purche'  essa  non  rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
 2.  Il  medico  che  svolge  attivita'  libero professionale, deve rilasciare  alla  Azienda  apposita  dichiarazione  in  coerenza  col disposto del comma 1.
 3.  Nell'ambito  dell'attivita'  libero professionale il medico di continuita' assistenziale puo' svolgere attivita' in favore dei fondi integrativi  di  cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni.
 4.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dci contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14.
 
 ART. 67 - COMPITI DEL MEDICO.
 
 1.  Il medico di continuita' assistenziale assicura le prestazioni sanitarie   non   differibili   ai  cittadini  residenti  nell'ambito territoriale  afferente  alla  sede di servizio. In presenza di forme associative   strutturate   delle   cure   primarie  e  di  attivita' organizzata  in  equipe,  l'attivita' di continuita' assistenziale e' erogata  nei  confronti della popolazione che ha effettuato la scelta in favore dei medici facenti parte dell'associazione medesima.
 2. Il medico che assicura la continuita' assistenziale deve essere presente,  fin  dall'inizio  del turno in servizio attivo, nella sede assegnatagli   dalla  Azienda  o  nelle  altre  modalita'  specifiche previste per le equipes, le UTAP o altre forme associative delle cure primarie,  e  rimanere  a disposizione, fino alla fine del turno, per effettuare gli interventi, domiciliari o territoriali.
 3.  In relazione al quadro clinico prospettato dall'utente o dalla centrale  operativa, il medico effettua tutti gli interventi ritenuti appropriati,  riconosciuti  tali  sulla  base di apposite linee guida nazionali   o   regionali.   Secondo  le  indicazioni  aziendali,  in particolari  situazioni di necessita' e ove le condizioni strutturali lo  consentano,  il  medico  puo'  eseguire prestazioni ambulatoriali definite nell'ambito degli Accordi regionali.
 4.  Nell'ambito  delle  attivita'  in  Equipe o in UTAP o in altre forme  organizzative  delle  cure  primarie,  con  Accordi regionali, possono  essere  sperimentate forme di triage per realizzare risposte di continuita' assistenziale maggiormente appropriate.
 5.  I  turni  notturni  e  diurni  festivi  sono di 12 ore, quelli prefestivi di 10 ore.
 6.  A  livello  aziendale  sono definite le modalita' di esercizio dell'attivita',  ai  fini  dell'eventuale organizzazione dell'orario, anche  ai  fini  del ristoro psico-fisico del medico, particolarmente nei mesi estivi.
 7.  Le  chiamate  degli utenti devono essere registrate e rimanere agli atti. Le registrazioni devono avere per oggetto:
 a) nome, cognome, eta' e indirizzo dell'assistito;
 b)   generalita'  del  richiedente  ed  eventuale  relazione  con l'assistito (nel caso che sia persona diversa);
 c) ora della chiamata ed eventuale sintomatologia sospettata;
 d)  ora  dell'intervento (o motivazione del mancato intervento) e tipologia dell'intervento richiesto ed effettuato.
 8.  Per  le  prestazioni  effettuate, il sanitario in servizio, al fine  di assicurare la continuita' assistenziale in capo al medico di libera  scelta, e' tenuto a compilare, in duplice copia, il modulario informativo  (Allegato M), di cui una copia e' destinata al medico di fiducia  (o  alla  struttura  sanitaria,  in  caso  di  ricovero), da consegnare  all'assistito,  e  l'altra  viene acquisita agli atti del servizio.
 9. Il medico utilizza solo a favore degli utenti registrati, anche se  privi  di  documento  sanitario,  un  apposito ricettario, con la dicitura   "Servizio  continuita'  assistenziale",  fornitogli  dalla Azienda  per  le  proposte di ricovero, le certificazioni di malattia per  il  lavoratore  per  un  massimo  di  3  giorni, le prescrizioni farmaceutiche   per  una  terapia  non  differibile  sulla  base  del ricettario  di  cui  alla  Legge  326/2003  e secondo le disposizioni vigenti in materia.
 10.  Il  medico  in  servizio  attivo  deve  essere  presente fino all'arrivo  del  medico  che  continua  il servizio. Al medico che e' costretto  a  restare  oltre  la  fine  del  proprio turno, anche per esigenze  di  servizio,  spettano  i normali compensi rapportati alla durata  del prolungamento del servizio, che sono trattenuti in misura corrispondente a carico del medico ritardatario.
 11.  Il  medico  di  continuita'  assistenziale  che ne ravvisi la necessita'  deve  direttamente  allertare  il  servizio di urgenza ed emergenza territoriale per l'intervento del caso.
 12.  Il  medico  in  servizio  di  continuita'  assistenziale puo' eseguire,   nell'espletamento  dell'intervento  richiesto,  anche  le prestazioni    aggiuntive   di   cui   al   Nomenclatore   Tariffario dell'Allegato   D,   finalizzate   a  garantire  una  piu'  immediata adeguatezza   dell'assistenza  e  un  minore  ricorso  all'intervento specialistico e/o ospedaliero.
 13.  Le  prestazioni di cui al precedente comma 12 sono retribuite aggiuntivamente rispetto al compenso orario spettante.
 14.  Nell'ambito degli Accordi regionali e sulla base del disposto dell'art.  32,  e'  organizzata  la  continuita'  dell'assistenza  ai cittadini non residenti nelle localita' a forte flusso turistico.
 15.  Nell'espletamento delle attivita' di cui al precedente comma, il  medico  e'  tenuto a utilizzare, il modello prescrizione-proposta del  SSN  secondo  le  disposizioni  vigenti,  indicando la residenza dell'assistito.
 16. Sono inoltre obblighi e compiti del medico:
 a)   la   redazione   di   certificazioni   obbligatorie,  quali: certificazione   di   malattia   per   i   lavoratori   turnisti,  la certificazione  per  la  riammissione  al  lavoro degli alimentaristi laddove prevista;
 b) l'adesione alla sperimentazione dell'equipes territoriali, con particolare   riferimento   alla  continuita'  dell'assistenza  nelle strutture protette e nei programmi di assistenza domiciliare;
 c)  lo  sviluppo  e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  relazione  alle tematiche evidenziate all'art. 45 comma 4;
 d)  la  segnalazione  personale  diretta  al medico di assistenza primaria  che  ha  in  carico  l'assistito  dei  casi  di particolare complessita' rilevati nel corso degli interventi di competenza, oltre a quanto previsto dall'art. 69;
 e) la constatazione di decesso.
 17.   Il   medico  di  continuita'  assistenziale  partecipa  alle attivita'  previste  dagli  Accordi regionali e aziendali. Per queste attivita'  vengono  previste  quote variabili aggiuntive di compenso, analogamente  agli  altri  medici  di  medicina  generale che ad esse partecipano. Tali attivita' sono primariamente orientate, in coerenza con  l'impianto  generale del presente Accordo, a promuovere la piena integrazione  tra  i  diversi professionisti della Medicina generale, anche   mediante   la   regolamentazione   di   eventuali   attivita' ambulatoriali.
 18.  Con  gli  accordi  regionali e aziendali sono individuati gli ulteriori  compiti  e  le  modalita'  di partecipazione del medico di continuita'  assistenziale  alle  attivita'  previste  nelle  equipes territoriali, nelle Utap e nelle altre forme organizzative delle cure primarie.
 
 ART. 68 - COMPETENZE DELLE AZIENDE.
 
 1.  L'Azienda  e'  tenuta  a  fornire  al  medico  di  continuita' assistenziale  i  farmaci e il materiale, necessari all'effettuazione degli  interventi  propri  del  servizio,  sulla  base  del  relativo protocollo definito nell'ambito degli Accordi regionali.
 2.  L'Azienda  garantisce  altresi'  che le sedi di servizio siano dotate  di  idonei  locali,  di  adeguate misure di sicurezza, per la sosta e il riposo dei medici, nonche' di servizi igienici.
 3.  L'Azienda,  sentiti i medici interessati, predispone i turni e assegna,  sentiti i comitati provinciali per la sicurezza pubblica in merito  all'applicazione  del  d.  Lgs.  626/94, le sedi di attivita' nonche' il rafforzamento dei turni medesimi, ove occorra.
 4.  L'Azienda,  sulla base di apposito Accordo regionale, provvede altresi':
 a) alla disponibilita' di mezzi di servizio, possibilmente muniti di  telefono  mobile  e  di  caratteri  distintivi, che ne permettano l'individuazione come mezzi adibiti a soccorso;
 b)   ad  assicurare  in  modo  adeguato  la  registrazione  delle chiamate, su supporto magnetico
 c) digitale, presso le sedi operative;
 d  )  a  garantire  nei modi opportuni la tenuta e la custodia dei registri  di  carico  e  scarico  dei farmaci, dei presidi sanitari e degli  altri materiali messi a disposizione dei medici di continuita' assistenziale.
 5.   Nell'ambito   degli   Accordi  regionali,  sono  definite  le competenze  delle  Aziende  in  caso di attivazione della continuita' assistenziale  nell'ambito  delle  UTAP, delle equipes territoriali o delle altre forme organizzative strutturali delle cure primarie
 
 ART.  69  -  RAPPORTI  CON  IL  MEDICO  DI  FIDUCIA E LE STRUTTURE SANITARIE.
 
 1.  Ai  fini  del  corretto  rapporto  tra i medici di continuita' assistenziale  e  le  Aziende sanitarie locali in merito al controllo della  corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli  aspetti  sanitari, ed il rispetto delle norme in essi contenute, le  Regioni individuano, secondo la legislazione regionale in materia di  organizzazione  della Azienda, i servizi e le figure dirigenziali preposte.
 2.  I  medici  convenzionati di cui al presente Capo sono tenuti a collaborare  con  le  suddette  strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato dalla presente convenzione.
 3.  Il sanitario in servizio, al fine di assicurare la continuita' dell'assistenza  ed  un  efficace integrazione delle professionalita' operanti  nel  territorio, interagisce con il medico di fiducia e con le  strutture  aziendali,  secondo modalita' da definirsi nell'ambito degli Accordi regionali.
 4.  In  attesa  che  le regioni definiscano le procedure di cui ai commi  precedenti  del  presente  articolo,  e modelli di interazione professionale,  il  sanitario  in  servizio, al fine di assicurare la continuita'  assistenziale  in  capo  al  medico di libera scelta, e' tenuto  a  compilare,  in  duplice  copia,  il  modulario informativo (allegato "M"), di cui una copia e' destinata al medico di fiducia (o alla  struttura  sanitaria,  in  caso  di  ricovero),  da  consegnare all'assistito, e l'altra viene acquisita agli atti del servizio.
 5. La copia destinata al servizio deve specificare, ove possibile, se l'utente proviene da altra regione o da Stato straniero.
 6.   Nel   modulo   dovranno  essere  indicate  succintamente:  la sintomatologia presentata dal soggetto, l'eventuale diagnosi sospetta o  accertata, la terapia prescritta o effettuata e - se del caso - la motivazione  che  ha indotto il medico a proporre il ricovero ed ogni altra notizia ed osservazione che egli ritenga utile evidenziare.
 7.  Saranno, altresi', segnalati gli interventi che non presentino caratteristiche di indifferibilita'.
 
 ART. 70 - SOSTITUZIONI E INCARICHI PROVVISORI.
 
 1.  Il  medico che non puo' svolgere il servizio deve avvertire il responsabile,  indicato dalla Azienda, che provvede alla sostituzione secondo le procedure di cui ai commi successivi.
 2.  Gli  Accordi Regionali, in attesa che siano operative le forme associative  complesse  quali equipe, nuclei di cure primarie o Utap, possono   prevedere   figure   di   coordinamento  dei  medici  della continuita'   assistenziale   operanti   in   uno   specifico  ambito territoriale  con funzioni di raccordo con il responsabile aziendale, anche  ai fini di quanto previsto dal presente articolo e dal comma 5 dell'articolo 62.
 3.   Nelle   more   dell'espletamento   delle   procedure  per  il conferimento   degli   incarichi  a  tempo  indeterminato,  stabilite dall'art.  63,  l'Azienda  puo'  conferire  incarichi  provvisori nel rispetto dei termini e delle procedure di cui ai commi successivi.
 4.  Per  sostituzioni  superiori  a 9 giorni, l'Azienda conferisce l'incarico   di   sostituzione  secondo  l'ordine  della  graduatoria aziendale  di  disponibilita' di cui all'articolo 15, comma 12, o, in mancanza,   della  graduatoria  regionale  di  settore  vigente,  con priorita' per i medici residenti nel territorio della Azienda. br; 5. Qualora   non  fosse  possibile  garantire  il  servizio  secondo  le procedure di cui al precedente comma, l'Azienda potra' concordare, ai sensi  del  comma  14  dell'articolo  65,  con i medici incaricati un aumento  delle  ore  settimanali  oltre il limite di 24 ore e fino al limite massimo di 38 ore.
 6.  Ai  sensi della Legge 448/2001, art. 19, comma 11, qualora non fosse  possibile  esperire le procedure di cui al comma 4 ed al comma 5,  al solo fine di garantire il servizio si potranno incaricare, per non  piu'  di  tre mesi l'anno, medici non presenti nella graduatoria regionale vigente, nei casi di carente disponibilita'.
 7.  Per  carente  disponibilita'  di  cui  al comma precedente, si intende la mancanza di medici per:
 a)  rinuncia degli iscritti alla graduatoria regionale di settore vigente;
 b)  raggiungimento  del  tetto  massimo  di 38 ore settimanali da parte dei medici gia' incaricati del servizio.
 8.  L'incarico  di  sostituzione  puo'  essere  attribuito  per un periodo  fino  a  dodici  mesi, sulla base del disposto degli Accordi regionali.  Un  ulteriore  incarico puo' essere conferito allo stesso medico  sulla  base  di  quanto  disposto  dal  comma 11 del presente articolo.
 9.  L'incarico provvisorio cessa alla scadenza o al rientro, anche anticipato,  del medico titolare dell'incarico a tempo indeterminato, o  a  seguito  del  conferimento  al medico interessato di incarico a tempo indeterminato.
 10.  Nel  caso  in  cui  sia necessario proseguire la durata di un incarico  provvisorio,  i  successivi  incarichi  vengono  attribuiti secondo l'ordine della graduatoria di disponibilita' o, se esistente, della  graduatoria regionale di settore, a seguire rispetto al medico precedentemente incaricato.
 11.  Esaurite  le  procedure di cui al comma 10, ove non sia stato assegnato  l'incarico  provvisorio vacante, la ASL puo' attribuire lo stesso ripercorrendo integralmente la graduatoria di disponibilita' e quella di settore.
 12.  L'azienda,  per  sostituzioni  di durata pari o inferiore a 9 giorni, utilizza i medici in reperibilita' oraria presso quella sede.
 13.  Tranne  che  per  le  ipotesi  di  cui  all'articolo 18 e per espletamento  del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale,  per  sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi,  l'Azienda  sentito  il Comitato di cui all'art. 23, si esprime sulla prosecuzione della sostituzione stessa e puo' esaminare il  caso  ai  fini  anche  dell'eventuale  risoluzione  del  rapporto convenzionale.
 14. Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto di  provvedimento  di  cui  all'art.  30  provvede  la Azienda con le modalita' di cui al comma 4.
 15.  E'  demandata  alla  contrattazione  regionale la definizione degli  ulteriori  contenuti e delle relative modalita' di attuazione, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 
 ART. 71 - ORGANIZZAZIONE DELLA REPERIBILITA'.
 
 1.  L'Azienda  organizza  turni  di  reperibilita' domiciliare nei seguenti orari:
 - dalle ore 19,00 alle 20,30 di tutti i giorni feriali e festivi;
 - dalle ore 9,00 alle 10,30 dei soli giorni prefestivi;
 - dalle ore 7,00 alle 8,30 dei soli giorni festivi.
 2.  Il  medico  di  Continuita'  assistenziale incaricato ai sensi degli  artt.  63  e 70 del presente Accordo e' tenuto ad effettuare i turni di reperibilita' secondo il disposto di cui al comma 1.
 3. E' demandata alla contrattazione regionale la definizione degli ulteriori  contenuti  e  delle  relative modalita' di attuazione e di remunerazione,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  14 del presente Accordo.
 
 ART. 72 - TRATTAMENTO ECONOMICO.
 
 1.  In  attuazione  a  quanto  previsto  all'art.  9  del presente accordo,  i  compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attivita' svolta  ai sensi del presente capo sono stabiliti secondo la seguente tabella: =====================================================================
 |dal 1.1.2004 |dal 31.12.2004 |dal 31.12.2005 ===================================================================== onorario professionale |        19,91|          20,40|          20,84
 
 2.  Qualora  l'Azienda  non sia in grado di assicurare un mezzo di servizio  al  medico incaricato spetta allo stesso, nel caso utilizzi un   proprio  automezzo  su  richiesta  della  Azienda,  un  rimborso forfetario pari al costo di un litro di benzina verde per ogni ora di attivita', nonche' adeguata copertura assicurativa dell'automezzo.
 3. Su tutti i compensi di cui al presente articolo, al netto degli Accordi regionali ed aziendali, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita'  che  assicurino  l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a  favore  del  competente  fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  e  della  Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive  modificazioni,  nella  misura  del 15% di cui il 9,375% a carico  dell'azienda  e  il 5,625% a carico del medico. Tale aliquota decorre dall'1.1.2004.
 4. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al comma   precedente,   un   contributo   dello   0,36%  sull'ammontare dell'onorario  professionale  di  cui  al  comma  1, affinche' questo provveda  a  riversarlo  alla  compagnia assicuratrice con la quale i sindacati  firmatari  della  presente  intesa  provvedono a stipulare apposito  accordo,  mediante  procedura  negoziale aperta ad evidenza pubblica,  contro  il  mancato  guadagno  del  medico  per  malattia, gravidanza,  puerperio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
 5.  I  compensi,  indipendentemente  dalle modalita' attraverso le quali viene assicurata la continuita' assistenziale, sono corrisposti dalla Azienda direttamente al medico che svolge l'attivita'.
 6. Le Aziende liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003 in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005,  di  settembre  2005  e di gennaio 2006, l'ammontare risultante rispettivamente  dal compenso lordo di 0,31 Euro per ora di attivita' effettuata nel 2001, di 0,31 Euro per ora di attivita' effettuata nel 2002,  di  0,43 Euro per ora di attivita' effettuata nel 2003. Con le stesse modalita' le aziende erogano gli aumenti contrattuali maturati dall'1.1.2004 alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo.
 
 ART. 73 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INCARICHI.
 
 1.  L'Azienda,  previo  eventuale  coordinamento  della  materia a livello  regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di  continuita'  assistenziale contro gli infortuni subiti a causa od in  occasione  dell'attivita'  professionale  espletata  ai sensi del presente  Accordo,  ivi compresi, sempreche' l'attivita' sia prestata in comune diverso da quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti  in  occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del conseguente  rientro,  nonche'  i  danni  subiti  per  raggiungere  o rientrare  dalle  sedi  dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo.
 2.  Il  contratto  e  stipulato,  senza franchigie, per i seguenti massimali:
 a) 775.000 Euro per morte od invalidita' permanente;
 b) 52 Euro giornalieri per invalidita' temporanea assoluta, con un  massimo  di  300  giorni  l'anno,  fatti  salvo  diversi  accordi regionali.
 3.  La  relativa  polizza  e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati  firmatari  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del presente Accordo.
 4.  Nell'ambito  degli  Accordi  regionali  il medico inabile allo svolgimento  dei compiti di cui al presente Capo, puo' essere adibito a specifiche differenti attivita' inerenti il proprio incarico.
 CAPO IV
 MEDICINA DEI SERVIZI TERRITORIALI
 
 ART. 74 - CAMPO DI APPLICAZIONE.
 
 1. Il presente Capo disciplina i rapporti di lavoro instaurati tra il  Servizio  sanitario  nazionale  ed  i  medici  della medicina dei servizi  territoriali  ai sensi dell'art. 13 del presente Accordo, in conformita'   con  le  indicazioni  della  programmazione  regionale, aziendale   e  distrettuale,  per  l'organizzazione  delle  attivita' sanitarie  territoriali  a  rapporto  orario,  per  le  quali non sia richiesto  il titolo di specializzazione e che non risultino regolate da altri accordi collettivi stipulati ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
 2.  Ai  sensi dell'art. 8, comma 1 bis, del D.L.vo n. 502/92, come modificato  dal  D.L.vo  n. 517/93 e successive normative, nelle more dell'attuazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo citato, le Aziende  sanitarie  utilizzano  ad esaurimento, i medici incaricati a tempo  indeterminato  nella  attivita'  di medicina dei servizi, gia' disciplinate  dal capo II del D.P.R. n. 218/92, e i medici incaricati a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 5, comma 4 dell'Allegato "N" al D.P.R. n. 484 del 1996. Per questi vale il presente Accordo.
 
 ART. 75 - MASSIMALE ORARIO E SUE LIMITAZIONI.
 
 1.  Ai  medici  titolari  di  incarico  a tempo indeterminato sono conferibili aumenti di orario fino a un massimo di 38 ore settimanali sulla base degli Accordi regionali.
 2.   La  somma  dell'attivita'  per  l'incarico  disciplinato  dal presente  Capo  e  di  altra  attivita' compatibile non puo' superare l'impegno orario settimanale di 38 ore.
 3.  L'incarico  di medicina dei servizi territoriali fino a 24 ore settimanali  cessa  nei  confronti  del  medico  incaricato  a  tempo indeterminato per la assistenza primaria o per la pediatria di libera scelta  che  detenga o raggiunga un numero di scelte pari o superiore rispettivamente a 600 o 320 scelte.
 4. L'incarico a 38 ore comporta l'esclusivita' del rapporto, fatta salva la libera professione.
 5.  Il  medico  titolare  di  rapporto convenzionale di assistenza primaria  o  di  pediatria  di  libera  scelta puo' detenere anche un incarico  di medicina dei servizi territoriali non superiore, in ogni caso, a 24 ore settimanali.
 6.  Le  diverse  situazioni  esistenti  all'entrata  in vigore del presente  Accordo,  restano  immutate fino alla stipula degli Accordi regionali.
 
 ART. 76 - AUMENTI D'ORARIO.
 
 1.  L'Azienda,  qualora  si rendano disponibili orari di attivita' per  cessazione  degli incarichi a tempo indeterminato, ad esclusione delle  ore  rese libere per inquadramento a tempo indeterminato nella dirigenza  medica della dipendenza, interpella i medici gia' titolari di  incarico  a  tempo  indeterminato  presso  l'Azienda medesima che abbiano  espresso la propria disponibilita' e assegna l'aumento delle ore all'avente diritto tra i medici operanti nell'ambito della stessa Azienda secondo l'ordine di anzianita' di incarico.
 2. A parita' di anzianita' di incarico prevalgono, nell'ordine, la minore eta', il voto di laurea e l'anzianita' di laurea.
 3.  Qualora,  dopo aver espletato la procedura di cui ai commi 1 e 2,  siano  disponibili  turni  vacanti,  l'azienda puo' comunicare la disponibilita'  al  Comitato  di  cui  all'art.  23  per  l'eventuale trasferimento  di  medici  gia'  incaricati  a tempo indeterminato in altra Azienda.
 
 ART.  77  - RIDUZIONE DI ORARIO DEGLI INCARICHI E SOPPRESSIONE DEI SERVIZI.
 
 1.  Per  mutate  ed  accertate  esigenze  di  servizio,  sentiti i sindacati  firmatari del presente accordo, l'Azienda puo' dar luogo a riduzione    di    orario    dell'incarico,   dandone   comunicazione all'interessato  mediante  lettera raccomandata A.R. con preavviso di un  mese.  La  riduzione  dell'orario si applica al medico con minore anzianita' di incarico nell'ambito del medesimo servizio.
 2. I provvedimenti con i quali si riducono gli orari o comunque si introducono  modificazioni  nei  rapporti  disciplinati  dal presente accordo  sono  comunicati entro 10 giorni al comitato di cui all'art. 23.
 3.  Eventuali  nuovi  aumenti  di orario interessanti servizi gia' oggetto  di precedenti riduzioni orarie, sono attribuiti al medico al quale  era  stata applicata la decurtazione di orario, ove possibile, o, comunque, al medico incaricato a tempo indeterminato con orario di incarico piu' basso.
 4. Nel caso di non agibilita' temporanea delle strutture per cause non  imputabili  al  medico, l'Azienda assicura l'utilizzo temporaneo del  medico  in  altra  struttura  idonea  e,  comunque,  senza danno economico   per   l'interessato  e  senza  soluzione  di  continuita' dell'incarico.
 
 ART. 78 - COMPITI E DOVERI DEL MEDICO - LIBERA PROFESSIONE.
 
 1. Il medico titolare di incarico a tempo indeterminato deve:
 a) attenersi alle disposizioni contenute nel presente accordo e a quelle  che  l'Azienda emana per il buon funzionamento del servizio e il perseguimento dei fini istituzionali;
 b)  osservare  l'orario  di  attivita'  indicato nella lettera di incarico a tempo indeterminato.
 2.  Le Aziende provvedono al controllo dell'osservanza dell'orario con procedure uguali a quelle in vigore per il personale dipendente.
 3.  A  seguito  dell'inosservanza  dell'orario  sono  in ogni caso effettuate   trattenute   mensili   sulle   competenze   del   medico inadempiente,  previa  rilevazione  contabile delle ore di lavoro non effettuate.
 4.  Ripetute  e non occasionali infrazioni in materia di orario di lavoro  e di rispetto dei compiti previsti dal presente Capo potranno essere  contestate al medico secondo la procedura di cui all'articolo 30 del presente Accordo.
 5.  Il  mancato  invio  dell'Allegato  L  o infedeli dichiarazioni costituiscono  motivo  di  applicazione  al  medico  del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 30.
 6.  Il  medico  e'  tenuto  a  svolgere  tutti  i compiti affidati dall'Azienda,  ivi  comprese  le  eventuali variazioni in ordine alle sedi ed alla tipologia dell'attivita'.
 7. Sono inoltre doveri e compiti del medico:
 a)  l'adesione  alle  equipes  territoriali  ed  alle altre forme associative complesse e strutturali;
 b)  lo  sviluppo  e la diffusione della cultura sanitaria e della conoscenza  del  Servizio  sanitario  nazionale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 29
 c)  la  collaborazione  funzionale  con  la  dirigenza  sanitaria dell'Azienda  per  la  realizzazione  dei  compiti  istituzionali del Servizio sanitario nazionale.
 8. I medici titolari di incarico a tempo indeterminato partecipano ai  progetti  assistenziali  secondo  quanto  definito  dagli Accordi regionali ed aziendali.
 9.  Il  medico incaricato per le attivita' di medicina dei servizi puo'  esercitare  la  libera  professione  al di fuori degli orari di servizio,  purche'  essa  non  rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
 10.  Il  medico  che  svolge  attivita' libero professionale, deve rilasciare  alla  Azienda  apposita  dichiarazione  in  coerenza  col disposto del comma 1.
 11.  Nell'ambito dell'attivita' libero professionale il medico dei servizi  territoriali  puo'  svolgere  attivita'  in favore dei fondi integrativi  di  cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni.
 12.   Per  le  attivita'  disciplinate  dal  presente  Capo,  sono prestazioni  indispensabili  ai  sensi  della  legge 146/1990 e della legge   83/2000,   quelle   rese   nell'ambito  dei  servizi  per  la tossicodipendenza, di igiene pubblica, di igiene mentale, di medicina fiscale.
 13.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14.
 14.  Le  Aziende  sanitarie possono affidare sulla base di accordi regionali,   ed  esigenze  organizzative,  incarichi  per  specifiche responsabilita' ai medici di cui al presente Capo.
 
 ART. 79 - TRASFERIMENTI.
 
 1.  Il trasferimento dei medici tra Aziende della stessa regione o di  regioni  diverse,  puo'  avvenire  a  domanda  del  medico previo nulla-osta dei Direttori Generali delle Aziende interessate.
 2.  Per  il  trasferimento  a  domanda,  l'interessato  deve farne contestuale richiesta alle Aziende di provenienza e di destinazione.
 3.  L'Azienda  di destinazione deve dare comunicazione al comitato zonale   della   disponibilita'   del  posto  da  ricoprire  mediante l'accoglimento  della  richiesta  di  trasferimento; nel caso di piu' medici  interessati,  prevale  la  posizione  del  medico  che svolge l'attivita' di cui al presente accordo in via esclusiva, in subordine l'anzianita'  di  incarico,  la  minore  eta',  il  voto  di laurea e l'anzianita' di laurea.
 4.  Ove  sia  possibile in relazione alle disponibilita' orarie il medico  e'  trasferito  all'Azienda  di  destinazione con il medesimo numero di ore di cui era titolare nell'Azienda di provenienza.
 5.   Il   trasferimento   del   medico   nell'ambito  dei  servizi distrettuali   della   Azienda   puo'   avvenire   anche   a  domanda dell'interessato.
 6. Le Aziende, fatto salvo quanto previsto in materia di riduzione degli  orari  dall'articolo 77, possono attivare modifiche delle sedi di attivita' dei medici, con mantenimento dell'orario complessivo del medico, all'interno della Azienda nell'ambito di accorpamenti di sedi funzionali  ad  una migliore organizzazione dei servizi territoriali, d'intesa con i sindacati firmatari del presente Accordo.
 7.   I   trasferimenti  d'ufficio  devono  essere  giustificati  o dall'opportunita'  di  unificare  in  un sola zona le prestazioni del sanitario,  oppure  di  concentrazione o soppressione di servizi, nel rispetto  dei  criteri  generali in materia di mobilita' concordati a livello aziendale con i sindacati firmatari del presente accordo.
 8.  Nel  caso  di trasferimento d'ufficio al medico viene comunque assicurato  il  mantenimento  del  numero  di  ore  di attivita' gia' assegnato; l'orario di servizio presso il presidio di destinazione e' determinato dall'Azienda sentito il medico.
 9.  Il  medico  trasferito,  a  domanda  o  di  ufficio,  conserva l'anzianita' maturata nel servizio di provenienza.
 10.  Nel  caso  di  non  agibilita' temporanea delle strutture per cause   non  imputabili  al  medico,  l'Azienda  assicura  l'utilizzo temporaneo  del  medico  in altra struttura idonea e, comunque, senza danno economico per l'interessato.
 11.  Al  medico  che accetta il trasferimento di incarico ad altra Azienda  viene garantita, comunque, la contestualita', in continuita' di  servizio,  tra la cessazione del vecchio incarico e l'attivazione del nuovo.
 
 ART. 80 - DISPONIBILITA'.
 
 1. Gli Accordi regionali disciplinano la disponibilita' del medico di  medicina  dei  servizi  territoriali, previo suo consenso, presso strutture o Enti del Servizio sanitario nazionale o regionale.
 
 ART. 81 - SOSTITUZIONI.
 
 1.  Alle  sostituzioni dei medici incaricati a tempo indeterminato che  per  giustificato  motivo  si  assentino  dal servizio l'Azienda provvede  assegnando  incarichi  provvisori  secondo  l'ordine  della graduatoria  aziendale  di  disponibilita', di cui all'art. 15, comma 12,  o,  in  mancanza, di quella regionale di settore se presente, di cui  al  presente  Accordo,  con  priorita'  per  i  medici residenti nell'ambito dell'Azienda.
 2.  L'incarico  di sostituzione non puo' superare la durata di tre mesi.
 3.  L'incarico  di  sostituzione cessa alla scadenza o al rientro, anche   anticipato,   del   medico  titolare  dell'incarico  a  tempo indeterminato.
 4.  Alla  scadenza,  un ulteriore incarico potra' essere conferito dalla  Azienda  ad un altro medico a seguire e secondo l'ordine della graduatoria  aziendale  di  disponibilita', di cui all'art. 15, comma 12,  o,  in  mancanza,  di  quella  regionale  di  settore, di cui al presente Accordo.
 5.  Tranne  che  per  le  ipotesi  di  cui  all'articolo  18 e per espletamento  del mandato parlamentare, amministrativo, ordinistico e sindacale,  per  sostituzione superiore a 6 mesi nell'anno, anche non continuativi,  per motivi che non siano quelli previsti dall'art. 18, l'Azienda  sentito  il  Comitato di cui all'art. 23, si esprime sulla prosecuzione  della  sostituzione  stessa e puo' esaminare il caso ai fini anche dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.
 6.  Alla sostituzione del medico sospeso dall'incarico per effetto di  provvedimento  di  cui  all'art.  30  provvede  l'Azienda  con le modalita' di cui ai commi 2 e 4.
 7.  Al  medico  sostituto  spetta  il trattamento economico di cui all'articolo 85.
 
 ART. 82 - PERMESSO ANNUALE RETRIBUITO - CONGEDO MATRIMONIALE.
 
 1.  Per  ogni  anno  di  effettivo  servizio  prestato,  al medico incaricato  a  tempo  indeterminato  spetta  un  periodo  di permesso retribuito  irrinunciabile  di  trenta  giorni  non  festivi, purche' l'assenza  dal  servizio  non  sia  superiore  ad  un  totale  di ore lavorative pari a cinque volte l'impegno orario settimanale.
 2.  Il  permesso  e'  usufruito in uno o piu' periodi, a richiesta dell'interessato, con un preavviso di quarantacinque giorni .
 3.  Se il permesso e' chiesto fuori dei termini del preavviso esso e' concesso a condizione che l'Azienda possa provvedere al servizio.
 4.   Ai   fini  del  computo  del  permesso  retribuito  non  sono considerati attivita' di servizio i periodi di assenza non retribuiti di cui all'art. 84.
 5.  Il  periodo  di permesso viene fruito durante l'anno solare al quale  si  riferisce e comunque non oltre il primo semestre dell'anno successivo.
 6.  Per  periodi  di  servizio inferiori ad un anno spettano tanti dodicesimi  del  permesso  retribuito  quanti sono i mesi di servizio prestati.
 7.  Al medico confermato spetta un congedo matrimoniale retribuito di  quindici  giorni  non festivi continuativi, purche' l'assenza dal servizio  non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a due volte  e mezzo l'impegno orario settimanale, con inizio non anteriore a tre giorni prima della data del matrimonio.
 8.  Durante  il  permesso  retribuito e il congedo matrimoniale e' corrisposto il normale trattamento di servizio.
 
 ART. 83 - MALATTIA - GRAVIDANZA.
 
 1.  Al  medico incaricato a tempo indeterminato che si assenta per comprovata   malattia   o  infortunio,  anche  non  continuativamente nell'arco  di  trenta  mesi,  che gli impediscano qualsiasi attivita' lavorativa,  l'Azienda  corrisponde  l'intero  trattamento economico, goduto  in  attivita'  di  servizio, per i primi sei mesi e al 50 per cento  per  i successivi tre mesi e conserva l'incarico per ulteriori quindici mesi, senza emolumenti.
 2.  L'Azienda  puo'  disporre controlli sanitari in relazione agli stati di malattia o infortunio denunciati.
 3.   In   caso  di  gravidanza  o  puerperio,  l'Azienda  mantiene l'incarico per sei mesi continuativi.
 4.  Durante  la  gravidanza  e  il puerperio l'Azienda corrisponde l'intero trattamento economico goduto in attivita' di servizio per un periodo massimo complessivo di quattordici settimane.
 
 ART. 84 - ASSENZE NON RETRIBUITE.
 
 1.  Il  medico  e'  sospeso dall'incarico, con conservazione dello stesso,  con  le  modalita'  e  per  i  motivi di cui all'art. 18 del presente Accordo.
 2.  Salvo il caso di inderogabile urgenza, il medico deve avanzare richiesta  per l'ottenimento dei permessi di cui al presente articolo con un preavviso di almeno sette giorni.
 3. Ricorrenti assenze non retribuite sono valutate per l'eventuale procedimento di cui all'art. 30 del presente Accordo.
 4.  In  caso  che il medico svolga incarichi ai sensi del presente Capo  in piu' posti di lavoro o in piu' Aziende il periodo di assenza non retribuita deve essere fruito contemporaneamente.
 5. Nessun compenso e' dovuto al medico per i periodi di assenza di cui  al presente articolo, i quali non sono conteggiati a nessun fine come anzianita' di incarico.
 
 ART. 85 - TRATTAMENTO ECONOMICO.
 
 1.  A  far  data dall'1.1.2004, il trattamento economico e' quello previsto  dall'art.  14 allegato N del Dpr 270/2000, fatta esclusione per  il  contributo  previdenziale  di  cui  al  comma 1, lettera d), incrementato di euro 1.81 per ogni ora di incarico.
 L'incremento  previsto  alla data dell'1.1.2004 viene incrementato di  euro  0,49  dal  31.12.2004.  L'incremento maturato al 31.12.2004 viene incrementato di euro 0,44 dal 31.12.2005.
 2. Su tutti i compensi di cui al presente articolo, al netto degli Accordi regionali ed aziendali, l'Azienda versa trimestralmente e con modalita'  che  assicurino  l'individuazione dell'entita' delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a  favore  del  competente  fondo di previdenza di cui al decreto del Ministro  del  lavoro  c  della  Previdenza Sociale 15 ottobre 1976 e successive  modificazioni,  nella misura del 24,5% di cui il 14,16% a carico  della  azienda e il 10,34% a carico del medico. Tale aliquota decorre dall'1.1.2004.
 3. Le Aziende liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003 in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005,  di  Settembre  2005  e di Gennaio 2006, l'ammontare risultante rispettivamente  dal  compenso lordo di 0,48 Euro per ora di incarico nel  2001,  di  0,48 Euro per ora di incarico nel 2002, di 0,675 Euro per  ora  di  incarico  nel  2003. Con le stesse modalita' le aziende erogano  gli aumenti contrattuali maturati dall'1.1.2004 alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
 
 ART. 86- RIMBORSO SPESE DI ACCESSO.
 
 1.  Per incarichi svolti in comune diverso da quello di residenza, purche'   entrambi  siano  compresi  nella  stessa  provincia,  viene corrisposto,  per  ogni  accesso, un rimborso spese per chilometro in misura uguale a quella prevista per il personale dipendente.
 2.  Il  rimborso  non  compete nell'ipotesi che il medico abbia un recapito  professionale  nel  comune sede di presidio presso il quale svolge  l'incarico.  Nel  caso  di  soppressione di tale recapito, il rimborso   e'   ripristinato   dopo   tre  mesi  dalla  comunicazione dell'intervenuta soppressione all'Azienda.
 3.  La  misura  del rimborso spese sara' proporzionalmente ridotta nel caso in cui l'interessato trasferisca la residenza in comune piu' vicino  a quello sede del presidio. Rimarra' invece invariata qualora il  medico trasferisca la propria residenza in comune sito a uguale o maggiore distanza da quello sede del posto di lavoro.
 
 ART. 87 - PREMIO DI COLLABORAZIONE.
 
 1.  Ai  medici  incaricati a tempo indeterminato e' corrisposto un premio  annuo  di collaborazione pari a un dodicesimo del compenso di cui all'articolo 85, comma 1.
 2.  Detto  premio  e'  liquidato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
 3.  Al  medico  che  cessa  dal  servizio prima del 31 dicembre il premio viene liquidato all'atto della cessazione del servizio.
 4.  Il  premio  di  collaborazione  non  compete al medico nei cui confronti  sia  stato  adottato  il provvedimento di sospensione o di risoluzione del rapporto professionale per motivi disciplinari.
 
 ART. 88 - PREMIO DI OPEROSITA'.
 
 1.   Ai  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  spetta  alla cessazione  dell'incarico un premio di operosita' nella misura di una mensilita'  per  ogni  anno di servizio prestato; a tal fine non sono computati  tutti  i periodi di assenza dal servizio non retribuiti ai sensi del presente Capo.
 2.  Per  le  frazioni  di  anno,  la  mensilita'  di  premio sara' ragguagliata  al numero dei mesi di servizio svolto, computando a tal fine per mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni, e non calcolando quella pari o inferiore a 15 giorni.
 3. Il premio di operosita' e' calcolato sul compenso orario di cui all'art.  85,  sul premio di collaborazione, sull'indennita' di piena disponibilita'  e sull'assegno alla persona di cui all'art. 14, comma 1,  lett. a2) dell'Allegato N DPR n. 270 del 2000, nonche' in base ai criteri  previsti dall'allegato E annesso al DPR n. 884/84 che qui si intendono integralmente richiamati.
 4.  Conseguentemente  ciascuna  mensilita' di premio potra' essere frazionata  in  dodicesimi; la frazione di mese superiore a 15 giorni e' computata per mese intero, quella pari o inferiore a 15 giorni non e' computata.
 
 ART.   89   -   ASSICURAZIONE   CONTRO   GLI  INFORTUNI  DERIVANTI DALL'INCARICO.
 
 1.  L'Azienda,  previo  eventuale  coordinamento  della  materia a livello  regionale, deve assicurare i medici che svolgono il servizio di   medicina   dei   servizi   contro  i  danni  da  responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa od in occasione   dell'attivita'   professionale  espletata  ai  sensi  del presente Capo, ivi compresi, ove l'attivita' sia prestata in una sede diversa da quella di residenza, gli infortuni eventualmente subiti in occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del conseguente rientro,  nonche'  i  danni  subiti per raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previste dal presente Accordo.
 2.  Il  contratto  e'  stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
 a) 775.000 Euro per morte od invalidita' permanente;
 b)  52  Euro giornalieri per invalidita' temporanea assoluta, con un massimo di 300 giorni l'anno.
 3.  La  relativa  polizza  e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati  firmatari  entro  sei  mesi  dalla  entrata  in vigore del presente Accordo.
 
 ART.  90  -  RAPPORTI  TRA  IL MEDICO CONVENZIONATO E LA DIRIGENZA SANITARIA DELL'AZIENDA.
 
 1.  Ai  fini  del  corretto  rapporto  tra  i  medici  dei servizi territoriali  e  le  Aziende  sanitarie locali in merito al controllo della  corretta applicazione delle convenzioni, per quel che riguarda gli  aspetti  sanitari, ed al rispetto delle norme in esse contenute, le  Regioni individuano, secondo la legislazione regionale in materia di  organizzazione  della Azienda, i servizi e le figure dirigenziali preposte.
 2.  I  medici  convenzionati di cui al presente Capo sono tenuti a collaborare  con  le  suddette  strutture dirigenziali in relazione a quanto previsto e disciplinato dal presente Accordo.
 CAPO V
 L'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
 
 ART. 91 - GENERALITA' E CAMPO DI APPLICAZIONE.
 
 1.  Nelle  more  della  realizzazione  delle  disposizioni  di cui all'art.   8,   comma  1  bis  del  D.L.vo  n.  502/92  e  successive modificazioni   ed  integrazioni,  l'organizzazione  della  emergenza sanitaria   territoriale   viene   realizzata   in  osservanza  della programmazione  regionale esistente e in coerenza con le norme di cui al  D.P.R. 27 marzo 1992 e con l'Atto d'intesa tra Stato e Regioni di applicazione  delle  linee  guida  sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96.
 2.  La Regione che si avvale di personale medico convenzionato per l'espletamento del servizio, utilizza medici incaricati sulla base di una   graduatoria   regionale  di  settore  secondo  quanto  disposto dall'articolo 15 del presente Accordo.
 3.  Gli  Accordi  regionali definiscono le modalita' organizzative del  Servizio di Emergenza sanitaria convenzionata di cui al presente Accordo,  sulla  base  di quanto definito dai successivi articoli del presente Capo.
 
 ART. 92 - INDIVIDUAZIONE E ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI.
 
 1. L'Azienda procede alla data del 1 ° marzo e del 1° settembre di ogni  anno  alla  verifica  degli organici in dotazione ai servizi di emergenza  territoriale  al fine di individuare gli incarichi vacanti da pubblicarsi ai fini della successiva copertura
 2.   Individuata   la   vacanza  di  incarico,  l'Azienda  ne  da' comunicazione  alla  Regione,  per  le procedure di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 3.  Entro  la  fine  dei  mesi di Aprile e di Ottobre di ogni anno ciascuna  Regione  pubblica sul Bollettino Ufficiale, in concomitanza con  la pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di assistenza primaria,  gli incarichi vacanti di emergenza sanitaria Territoriale, come individuati al precedente comma 1.
 4.  Possono  concorrere  al  conferimento  degli incarichi vacanti pubblicati   i   medici   in  possesso  dell'attestato  di  idoneita' rilasciato  dopo  la  frequenza  dell'apposito  corso  di  formazione previsto  ai  sensi  dell'art. 66 del DPR 270/2000 e dell'art. 96 del presente Accordo.
 5. Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti resi pubblici secondo quanto stabilito dai precedenti commi:
 a)  i medici che siano titolari di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale nelle Aziende, anche diverse, della  regione  che  ha  pubblicato  gli  incarichi  vacanti  e nelle Aziende, di altre regioni, anche diverse, ancorche' non abbiano fatto domanda  di  inserimento  nella  graduatoria  regionale di settore, a condizione  peraltro che risultino titolari rispettivamente da almeno un  anno  e  da almeno due anni dell'incarico dal quale provengono. I trasferimenti  sono  possibili  fino alla concorrenza di un terzo dei posti  disponibili  in  ciascuna  Azienda  e  i  quozienti frazionali ottenuti  nel  calcolo  del  terzo  di cui sopra si approssimano alla unita'  piu'  vicina.  In caso di disponibilita' di un solo posto per questo puo' essere esercitato il diritto di trasferimento;
 b) i medici inclusi nella graduatoria regionale di settore valida per  l'anno  in corso e che siano in possesso dei requisiti necessari per  le  attivita' di emergenza sanitaria territoriale, con priorita' per:
 b1)  medici  gia'  incaricati  a  tempo  indeterminato presso la stessa  Azienda  nel servizio di continuita' assistenziale, di cui al Capo III;
 b2)  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  di continuita' assistenziale  nell'ambito  della  stessa  regione, con priorita' per quelli   residenti  nell'ambito  della  Azienda  da  almeno  un  anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante;
 b3)  medici  inseriti nella graduatoria regionale, con priorita' per  quelli  residenti  nell'ambito  della  Azienda da almeno un anno antecedente la data di pubblicazione dell'incarico vacante.
 6.  In caso di pari posizione, i medici di cui al comma 5 lett. a) sono   graduati  nell'ordine  di  minore  eta',  voto  di  laurea  ed anzianita' di laurea.
 7.  Al  fine del conferimento degli incarichi vacanti ai medici di cui  al  comma  5,  lettera  b,  gli  stessi sono graduati secondo il punteggio riportato nella graduatoria regionale di settore vigente.
 8.  L'Azienda  interpella  prioritariamente  i  medici di cui alla lettera  a)  del  precedente  comma  5  in  base  alla  anzianita' di servizio;  laddove  risulti  necessario, interpella successivamente i medici di cui alla lettera b) dello stesso comma 5;
 9.  L'anzianita'  di  servizio  a  valere per l'assegnazione degli incarichi  vacanti  ai  sensi  del  precedente comma 5, lettera a) e' determinata sommando:
 a)  l'anzianita'  totale  di  servizio  effettivo nella emergenza sanitaria territoriale;
 b)   l'anzianita'   di   servizio   effettivo   nell'incarico  di provenienza,  ancorche'  gia'  computato  nell'anzianita' di cui alla lettera a).
 10.  E'  cancellato dalla graduatoria regionale di settore vigente il  medico  che  abbia  accettato  l'incarico  ai  sensi del presente articolo.  Il  medico  che,  avendo  concorso  all'assegnazione di un incarico  vacante  avvalendosi  della  facolta'  di cui al precedente comma  5,  lettera  a),  accetta  l'incarico  ai  sensi  del presente articolo,   decade   dall'incarico   di  provenienza  dalla  data  di decorrenza del nuovo incarico.
 11.  I  medici  incaricati  di  emergenza  sanitaria  ai quali sia riconosciuto  dalla competente commissione sanitaria dell'Azienda gia individuata  per  il  personale  dipendente  lo  stato di inidoneita' all'attivita'  sui mezzi mobili di soccorso, ivi compreso lo stato di gravidanza  fin  dal suo inizio, sono ricollocati ed utilizzati nelle centrali operative, nei presidi fissi di emergenza e nei DEA/PS.
 12.  E' demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 13.  Gli  aspiranti, entro 15 giorni dalla pubblicazione di cui al comma  3, presentano alla Azienda apposita domanda di assegnazione di uno  o  piu'  degli incarichi vacanti pubblicati, in conformita' allo schema di cui agli Allegati Q/2 o Q/5.
 14.  In  allegato  alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione  sostitutiva di atto notorio attestante se alla data di presentazione  della  domanda  abbiano  in  atto  rapporti  di lavoro dipendente,  anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovino  in posizione di incompatibilita', secondo lo schema allegato sub  lettera  "L".  Eventuali  situazioni  di incompatibilita' devono cessare al momento dell'assegnazione dell'incarico.
 15.  Le  graduatorie  per  l'assegnazione  degli incarichi vengono formulate  sulla  base  delle  relative  posizioni dei concorrenti ed apponendo a fianco al nominativo di ciascun medico lo o gli incarichi vacanti per i quali egli abbia inoltrato domanda di assegnazione.
 16. L'Azienda provvede alla convocazione, mediante raccomandata AR o telegramma, di tutti i medici aventi titolo alla assegnazione degli incarichi  dichiarati  vacanti  e pubblicati, presso la sede indicata dall'Assessorato regionale alla sanita', in maniera programmata e per una  data  non  antecedente  i  15  giorni  dalla data di invio della convocazione.
 17. La mancata presentazione costituisce rinuncia all'incarico.
 18.  Il  medico  impossibilitato  a presentarsi puo' dichiarare la propria  accettazione  mediante  telegramma,  indicando  nello stesso l'ordine  di  priorita'  per l'accettazione tra gli incarichi vacanti per  i  quali  ha  concorso.  In  tal  caso sara' attribuito il primo incarico  disponibile,  a  cui  il  medico  ha  titolo  in  base alle priorita', tra gli incarichi vacanti indicati dal medico concorrente.
 19.   L'Azienda  conferisce  definitivamente  l'incarico  a  tempo indeterminato,  con  provvedimento  del  Direttore Generale che viene comunicato   all'interessato  mediante  raccomandata  con  avviso  di ricevimento,  con l'indicazione del termine di inizio dell'attivita', da cui decorrono gli effetti giuridici cd economici.
 20.  La  Regione,  sentito  il  comitato  di cui all'art. 24 e nel rispetto  dei  precedenti  commi,  puo'  adottare procedure tese allo snellimento  burocratico  e  all'abbreviazione dei tempi necessari al conferimento degli incarichi.
 21.  Le  Regioni,  previa valutazione del fabbisogno di operatori, organizzano  almeno una volta all'anno i corsi specifici di idoneita' all'emergenza,  definendone  i  relativi  criteri  di  accesso  e  le modalita'.
 22. Nell'ambito degli Accordi aziendali sono definiti i criteri di mobilita' intraaziendale.
 
 ART. 93 - MASSIMALE ORARIO.
 
 1.  Gli  incarichi a tempo indeterminato sono conferiti per 38 ore settimanali, presso una sola Azienda, e comportano l'esclusivita' del rapporto.
 2. L' azienda puo' conferire incarichi provvisori sulla base della graduatoria  di  settore  vigente  o, se esistente, della graduatoria aziendale di disponibilita'.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 4.  L'Azienda,  per  un  massimo  di  mesi  dodici  puo' conferire incarichi  provvisori  ai  sensi  dell'art.  97  comma  4, per 38 ore settimanali. Eccezionalmente e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 possono  essere  conferiti  tali  incarichi provvisori, anche a tempo parziale,  per  24  ore  settimanali;  in tale caso lo svolgimento di altre attivita' compatibili comporta la riduzione di queste ultime in misura  corrispondente  all'eccedenza.  Sono fatte salve temporanee e specifiche  diverse determinazioni regionali in relazione a obiettive difficolta'  di organizzazione del Servizio, al fine di salvaguardare il livello qualitativo dell'emergenza sanitaria territoriale.
 5.  L'orario  complessivo dell'incarico a tempo parziale di cui al precedente  comma  e  quello  risultante  da  altre  attivita' orarie compatibili non puo' superare le 38 ore settimanali.
 6.  L'attivita'  continuativa  di servizio non puo' superare le 12 ore.  Un  ulteriore  turno di servizio non puo' essere iniziato prima che siano trascorse 12 ore dalla fine del turno precedente.
 7.   Per   ragioni  eccezionali  e  contingenti  specifiche  della tipologia dell'attivita', qualora il servizio debba essere prolungato oltre  il  turno prestabilito, l'attivita' continuativa puo' superare le 12 ore, ma mai comunque le 15 ore.
 8.  I  turni  di  servizio  dei  medici  incaricati  di  emergenza sanitaria   territoriale   devono  essere  disposti  sulla  base  del principio  della equita' distributiva, fra tutti i medici incaricati, dei turni diurni, notturni e festivi.
 9. Nell'ambito degli accordi regionali, possono essere individuate le  modalita'  organizzative  e  di collaborazione dei medici del 118 presso  le  strutture  intramurarie aziendali dell'Emergenza-Urgenza, nelle quali essi operano.
 
 ART. 94 - CAMPO DI APPLICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'.
 
 1. L'attivita' del servizio oggetto delle presenti disposizioni si esplica  nell'arco delle 24 ore per interventi di primo soccorso, per attivita'  di  coordinamento  operativo  e  risposta  sanitaria nella Centrale  Operativa  118,  per  interventi  di  soccorso  in  caso di maxi-emergenze  o  disastro  e,  a  integrazione, nelle attivita' dei D.E.A./PS  e  aree afferenti con le collaborazioni di cui al comma 3, dell'articolo 95.
 2.  Il  medico  incaricato  di  emergenza sanitaria opera di norma nelle sottoelencate sedi di lavoro:
 a) Centrali operative;
 b)  Postazioni  fisse  o  mobili, di soccorso avanzato e punti di primo intervento;
 c) PS/D.E.A.
 3.  Il  Medico incaricato svolge la propria attivita' nel contesto del  sistema di emergenza, organizzato secondo la normativa Nazionale in vigore in materia di emergenza sanitaria.
 4.  Le Regioni definiscono i canali informativi, le procedure e le modalita'  dell'aggiornamento  continuo del Medico dell'emergenza, in materia  di protocolli ed indirizzi Nazionali e Regionali del Sistema di Emergenza.
 5.  Le  Regioni  definiscono  le  modalita'  di partecipazione dei medici   dell'emergenza   alla  programmazione  del  servizio,  anche mediante   incontri  tecnici  periodici  tra  i  medici  preposti,  i responsabili   delle  centrali  operative  e  i  dirigenti  Regionali preposti.
 
 ART. 95 - COMPITI DEL MEDICO - LIBERA PROFESSIONE.
 
 1.  Il  medico incaricato svolge i seguenti compiti retribuiti con la quota fissa oraria:
 a)  interventi  di  assistenza  e di soccorso avanzato esterni al presidio   ospedaliero,  con  mezzo  attrezzato  secondo  la  vigente normativa;
 b)  attivita'  assistenziali  e  organizzative  in  occasione  di maxiemergenze  e  NSCR,  previo  svolgimento  di  apposito  corso  di formazione predisposto a livello regionale o aziendale;
 c) trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate;
 d)  attivita'  presso  centrali  operative  anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza.
 2.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita' di attuazione dei successivi commi del presente articolo, secondo quanto disposto dall'art. 14.
 3.  I  medici  di cui al precedente comma 1 possono inoltre, sulla base di appositi accordi regionali ed aziendali:
 a) collaborare, per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri dell'incarico, nelle attivita' di primo intervento dei presidi territoriali  delle  Aziende  Sanitarie  e  nelle strutture di Pronto Soccorso  dei  presidi  ospedalieri dell'Azienda stessa facenti parte dei dipartimenti di emergenza e urgenza;
 b) essere utilizzati per attivita' presso punti di soccorso fissi o  mobili,  in  occasione  di  manifestazioni sportive, fieristiche e culturali ecc.;
 c) svolgere nelle centrali operative attivita' di coordinamento e di riferimento interno ed esterno al servizio;
 d)  operare  interventi  di  assistenza e di soccorso avanzato su mezzi  attrezzati  ad  ala  fissa, ala rotante, auto e moto medica ed altri mezzi di trasporto attrezzati.
 4.  Ai  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  di  emergenza sanitaria   territoriale  sono  attribuiti  anche  ulteriori  compiti previsti  dagli  Accordi  regionali  compresi  quelli di formazione e aggiornamento del personale sanitario.
 5.  Ai  medici  incaricati  a  tempo  indeterminato  di  emergenza sanitaria   territoriale   possono   essere   attribuiti  compiti  di formazione  e  aggiornamento  del  personale  medico,  sulla  base di apposite determinazioni assunte nell'ambito degli Accordi regionali.
 6.  Sulla  base di apposita programmazione Regionale e Aziendale i medici  dell'Emergenza possono partecipare, secondo accordi regionali ed  aziendali,  a  progetti  formativi  e di educazione sanitaria dei cittadini  in  materia  di  emergenza  sanitaria territoriale e primo intervento sanitario.
 7.   Il   medico  addetto  alla  Centrale  Operativa  deve  essere fisicamente presente al suo posto durante il turno di servizio.
 8.  Il  medico  in  turno  di  servizio  assistenziale deve essere presente  fino  all'arrivo del medico addetto al turno successivo. Al medico  che deve prolungare il proprio turno per ritardato arrivo del medico  addetto  al  turno  successivo, spetta un compenso aggiuntivo pari  all'eccedenza  di orario svolto. Tale compenso viene trattenuto in misura corrispondente al medico ritardatario.
 9.  Il  medico  in  turno  di  servizio e' tenuto ad espletare gli interventi  richiesti  nel  corso  del  turno,  ed  a  completare  1' intervento  che eventualmente si prolunghi oltre il termine del turno di servizio medesimo. L'eccedenza di orario derivante dall'intervento di cui sopra e' retribuita secondo quanto disposto dall'art. 98.
 10.  Il  medico incaricato per le attivita' di emergenza sanitaria territoriale  puo' esercitare la libera professione al di fuori degli orari  di  servizio,  purche'  essa  non  rechi pregiudizio alcuno al corretto e puntuale svolgimento dei compiti convenzionali.
 11.  Il  medico  che  svolge  attivita' libero professionale, deve rilasciare  alla  Azienda  apposita  dichiarazione  in  coerenza  col disposto del comma 10.
 12.  Nell'ambito  dell'attivita' libero professionale il medico di emergenza  sanitaria  territoriale  puo' svolgere attivita' in favore dei  fondi  integrativi  di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 502/92 e sue successive modificazioni e integrazioni.
 
 ART. 96 - IDONEITA' ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI EMERGENZA.
 
 1.  Al  fine  di  esercitare  le  attivita' indicate dall'articolo precedente  i  medici devono essere in possesso di apposito attestato di  idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  emergenza sanitaria territoriale,  rilasciato dalle Aziende sulla base di quanto disposto ai successivi commi.
 2.  Le  Regioni  formulano, sulla base della normativa vigente, il programma di un apposito corso di formazione della durata di almeno 4 mesi, per un orario complessivo non inferiore a 300 ore, da svolgersi prevalentemente in forma di esercitazione e tirocinio pratico secondo le norme vigenti.
 3.  Le  Aziende  di  norma quantificano entro il 30 giugno di ogni anno  il  proprio  fabbisogno  di  personale  medico  da  utilizzare, nell'anno   successivo,   per  le  esigenze  complessive  (incarichi, sostituzioni e rcpcribilita) dell'emergenza sanitaria territoriale cd organizzano  e  svolgono entro il 31 dicembre uno o piu' corsi di cui deve essere preventivamente data pubblicita' sul Bollettino Ufficiale Regionale.
 4.  Ai  corsi partecipano, i medici gia' incaricati nei servizi di continuita'  assistenziale  residenti  nella  stessa  Azienda secondo l'anzianita'  di  incarico;  in carenza di medici disponibili possono partecipare ai corsi i medici incaricati di continuita' assistenziale residenti in Aziende limitrofe, secondo l'anzianita' di incarico.
 5.  In  caso  di mancanza di medici disponibili alla frequenza del corso di idoneita' alle attivita' di emergenza sanitaria territoriale tra  quelli  aventi  diritto  ai  sensi  del  comma 4, l'Azienda puo' ammettere  al  corso  un  numero  di medici incaricati di continuita' assistenziale  in  ambito  regionale pari ai relativi posti vacanti e secondo  l'anzianita'  di  incarico. In caso di ulteriore carenza, ai corsi  partecipano  i  medici  residenti nella stessa Azienda secondo l'ordine della graduatoria regionale.
 6.  Qualora,  dopo aver individuato gli aventi titolo ai sensi dei commi  precedenti,  sussista  una  ulteriore disponibilita' di posti, questi   vengono   assegnati   secondo   l'ordine  della  graduatoria regionale.
 7.  Il corso si conclude con un giudizio di idoneita', o meno, dei partecipanti e con il rilascio da parte della Azienda di un attestato di  idoneita'  allo  svolgimento  di attivita' di emergenza sanitaria territoriale valido presso tutte le Aziende Unita' Sanitarie Locali.
 8.  Nell'ambito degli accordi regionali sono definiti i criteri di accesso e modalita' di partecipazione al corso.
 
 ART. 97 - SOSTITUZIONI, INCARICHI PROVVISORI - REPERIBILITA'.
 
 1.  Fermo  restando l'obbligo per il medico di dover comunicare al responsabile   del   servizio   dell'Azienda   la  impossibilita'  di assicurare  l'attivita'  durante  il turno previsto, qualora egli non sia in grado di farlo tempestivamente, contatta il responsabile della centrale operativa affinche', utilizzando la lista di cui al comma 13 provveda alla sostituzione.
 2.  Il  medico che si trovi nella condizione di non poter prestare la  propria  opera  per le condizioni previste dall'articolo 18, deve essere  sostituito  da  un medico nominato dalla Azienda con incarico provvisorio.
 3.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei contenuti  e  delle  modalita'  di  attuazione  dei commi successivi, secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Accordo.
 4.   Nelle   more   dell'espletamento   delle   procedure  per  il conferimento   degli   incarichi  a  tempo  indeterminato,  stabilite dall'art.  92, l'Azienda puo' conferire incarichi provvisori, secondo le  disposizioni di cui al successivo comma 7. L'incarico provvisorio non puo' essere superiore a dodici mesi. L'incarico provvisorio cessa alla  scadenza  o  a  seguito  del conferimento dell'incarico a tempo indeterminato.
 5.  Alla  scadenza  dell'incarico  di cui al comma 4, un ulteriore incarico  potra'  essere conferito dall' Azienda ad un altro medico a seguire   e   secondo   l'ordine   della   graduatoria  aziendale  di disponibilita'  (ex  comma  12,  art.  15)  o, in mancanza, di quella regionale  di  settore,  ove  vigente,  di  cui  al presente Accordo. Esaurita  la  graduatoria,  l'incarico  potra'  essere  attribuito al medico precedentemente incaricato.
 6.  Per esigenze relative a importanti flussi turistici o di altro genere  e  per  specifiche  istanze  sperimentali, le aziende possono istituire   punti  di  emergenza  sanitaria  territoriale  conferendo incarichi  provvisori  della  durata  massima  di  mesi sei, a medici inseriti  nella  graduatoria  regionale in possesso dell'attestato di cui all'art. 92, comma 4.
 7.  Gli  incarichi  provvisori conferiti dall'Azienda ai sensi dei precedenti  commi 4 e 6, vengono assegnati prioritariamente ai medici inseriti  nella vigente graduatoria in possesso dell'attestato di cui all'art.  92, comma 4, e secondo l'ordine delle stesse, interpellando prioritariamente i medici residenti nell'ambito dell'Azienda stessa.
 8.  Alla  sostituzione del medico sospeso dal servizio per effetto di  provvedimento  di  cui  all'art.  30  provvede  la Azienda con le modalita' di cui al precedente comma 7.
 9.   Considerate   le   peculiarita'  del  servizio  di  Emergenza Territoriale,  le  professionalita'  necessarie  e la responsabilita' intrinseca  al  Servizio  stesso, per eventuali assenze impreviste od improvvise,    l'azienda    organizza,   sulla   base   di   apposite determinazioni   previste   dagli   Accordi  regionali,  i  turni  di reperibilita'   dei  medici  incaricati  nel  servizio  di  emergenza sanitaria territoriale.
 10.  L'Azienda  organizza,  utilizzando  i  medici  incaricati nel servizio  di emergenza sanitaria territoriale, turni di reperibilita' domiciliare  di 12 ore al fine di fronteggiare assenze improvvise dei medici   incaricati   del   turno  di  lavoro.  I  turni  mensili  di reperibilita'  eccedenti  il  numero di 4 vengono retribuiti mediante accordi regionali.
 11. Ulteriori reperibilita', comprese quelle per le maxiemergenze, possono   essere   attivate  in  relazione  a  specifiche  necessita' determinatesi   nell'ambito  del  Servizio,  previo  accordo  con  le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 12.  Il numero dei medici in reperibilita', utilizzati per ciascun turno,  non  puo'  essere inferiore al rapporto di 1 reperibile per 6 medici  in  guardia attiva nel turno corrispondente. Sono fatti salvi eventuali  differenti  accordi  regionali  gia'  in  essere  all'atto dell'entrata in vigore del presente Accordo.
 13.  L'Azienda  Sanitaria  Locale fornisce alla Centrale Operativa copia  dell'elenco  dei  medici  reperibili, comprensiva del relativo indirizzo  e  del recapito telefonico presso cui ciascuno puo' essere reperito ed i turni ad essi assegnati.
 
 ART. 98 - TRATTAMENTO ECONOMICO - RIPOSO ANNUALE.
 
 1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  all'art.  9 del presente accordo,  i  compensi lordi omnicomprensivi per ogni ora di attivita' svolta  ai sensi del presente capo sono stabiliti secondo la seguente tabella: =====================================================================
 |dal 1.1.2004 |dal 31.12. 2004 |Dal 31.12.2005 ===================================================================== onorario professionale |        19,91|           20,40|         20,84
 
 2.  Gli  accordi  regionali  ed  aziendali, per lo svolgimento dei compiti  di  cui  all'art.  95,  commi  3,4,5,6, nonche' di ulteriori compiti  individuati  dalla  contrattazione,  prevedono i compensi da corrispondere  ai medici che partecipano alle attivita' relative agli accordi medesimi.
 3.  Fatti salvi gli accordi regionali in essere, al medico addetto all'emergenza   sanitaria  territoriale  spetta  un  periodo  annuale retribuito di astensione obbligatoria dal lavoro per riposo pari a 21 giorni  lavorativi  esclusi  i  festivi,  da  fruirsi per 11 giorni a scelta  da  parte  del  medico  e  per  i  restanti 10 su indicazione dell'Azienda sulla base delle esigenze di servizio, purche' l'assenza dal  servizio non sia superiore ad un totale di ore lavorative pari a tre   volte   l'impegno   orario   settimanale.   Qualora  sussistano eccezionalmente  incarichi inferiori a 38 ore settimanali, il periodo di  riposo  e'  ridotto in misura proporzionale. Il periodo di riposo annuale e' commisurato alla durata dell'incarico.
 4.  Le  eventuali  ore  di  servizio  eccedenti le 38 settimanali, attribuite  dall'Azienda temporaneamente e a garanzia della copertura del    servizio,   sono   retribuite   aggiuntivamente   secondo   le determinazioni previste dagli Accordi Regionali.
 5. Le Aziende liquidano a ciascun medico a titolo di arretrati per il triennio 2001-2003 in tre rate previste con le competenze di Marzo 2005,  di  settembre  2005  e di gennaio 2006, l'ammontare risultante rispettivamente  dal compenso lordo di 0,31 Euro per ora di attivita' effettuata nel 2001, di 0,31 Euro per ora di attivita' effettuata nel 2002,  di  0,43 Euro per ora di attivita' effettuata nel 2003. Con le stesse modalita' le aziende erogano gli aumenti contrattuali maturati dall'1.1.2004 alla data di entrata in vigore del presente Accordo.
 
 ART. 99 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DALL'INCARICO.
 
 1.  Su tutti i compensi di cui all'art. 98 comma 1 l'Azienda versa trimestralmente  e  con  modalita'  che  assicurino  l'individuazione dell'entita'  delle somme versate e del medico cui si riferiscono, un contributo previdenziale, a favore del competente fondo di previdenza di  cui al decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 15  ottobre  1976 e successive modificazioni, nella misura del 15% di cui  1'9,375%  a proprio carico c il 5,625% a carico dcl medico. Tale aliquota decorre dall'1.1.2004.
 2. L'Azienda versa all'ENPAM, con i tempi e le modalita' di cui al comma  precedente,  un  contributo  dello  0,36%  sull'ammontare  dei compensi  di  cui  all'art.  98, comma 1, affinche' questo provveda a riversarlo  alla  compagnia  assicuratrice  con  la quale i sindacati firmatari  dell'accordo  provvedono  a  stipulare  apposito  accordo, mediante  procedura  negoziale  aperta a evidenza pubblica, contro il mancato  guadagno  del  medico  per malattia, gravidanza, puerperio e infortunio, anche in relazione al disposto della legge n. 379/90.
 3.   L'Azienda,  previo  coordinamento  della  materia  a  livello regionale,  deve  assicurare  i  medici  che  svolgono il servizio di emergenza  sanitaria territoriale contro gli infortuni subiti a causa o  in  occasione  dell'attivita' professionale espletata ai sensi del presente  accordo,  ivi compresi, qualora l'attivita' sia prestata in comune  diverso  da  quello di residenza, gli infortuni eventualmente subiti  in  occasione  dell'accesso  alla  sede  di  servizio  e  del conseguente  rientro,  nonche'  in  occasione  dello  svolgimento  di attivita' intra-moenia ai sensi dell'art. 95 del presente Accordo.
 4.  La copertura assicurativa di cui al comma 3 e' estesa anche ai danni  subiti  per  raggiungere o rientrare dalle sedi dei comitati e delle commissioni previsti dal presente Accordo.
 5.  Il  contratto  e'  stipulato, senza franchigie, per i seguenti massimali:
 a) 775.000 Euro per morte od invalidita' permanente;
 b)  52  Euro giornalieri per invalidita' temporanea assoluta, con un  massimo  di  300  giorni  l'anno,  fatti  salvi  diversi  accordi regionali.
 6.  La  relativa  polizza  e' stipulata e portata a conoscenza dei sindacati  firmatari  entro  sei  mesi  dall'entrata  in  vigore  del presente Accordo.
 7.  L'Azienda  provvede inoltre ad assicurare i medici per i danni subiti  da  terzi  nel corso della propria attivita' professionale di istituto.
 8.  Gli  Accordi  regionali disciplinano la copertura assicurativa RCT  del  medico  di emergenza sanitaria territoriale, da parte delle Aziende.  L'eventuale  estensione  della  copertura  assicurativa per colpa grave e' a carico del medico.
 
 ART. 100 - INQUADRAMENTO IN RUOLO.
 
 1.  Le  Regioni  possono attivare i meccanismi per l'inquadramento nel  ruolo  sanitario  della dirigenza medica dei medici incaricati a tempo  indeterminato  ai  sensi  dell'art. 92 del presente Accordo, e sulla  base  del disposto dell'art. 8, comma 1-bis del D.lgs. 502 del 30/12/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' del DPCM 8 marzo 2001.
 NORME FINALI
 
 NORMA FINALE N. 1
 
 1.  I  medici  che  alla  data  di  entrata in vigore del presente Accordo  risultano  iscritti negli elenchi dell'assistenza primaria o siano titolari di rapporto convenzionale orario a tempo indeterminato con  le  Aziende,  sono  confermati nel rapporto convenzionale, fatti salvi  il  possesso  dei  requisiti prescritti e l'applicazione delle norme in materia di incompatibilita'.
 2.  I  medici incaricati ai sensi del D.P.R. n. 41/91 e confermati in  forza dell'art. 8, comma 1 bis, del D.L.vo n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, e i medici incaricati a tempo indeterminato in   base   all'assegnazione   delle   zone  carenti  di  continuita' assistenziale,   sono  confermati  e  utilizzati  in  modo  integrato nell'ambito   delle   funzioni  di  continuita'  assistenziale  e  di emergenza sanitaria territoriale di cui ai capi III e V.
 
 NORMA FINALE N. 2
 
 1.  Ai  medici  gia'  inseriti  nella graduatoria regionale di cui all'art.  15,  non in possesso dell'attestato di formazione specifica in  medicina generale e che conseguano tale attestato dopo la data di scadenza  del termine di presentazione della domanda di inclusione in tale  graduatoria,  e'  consentito partecipare all'assegnazione degli incarichi  vacanti  e  degli  ambiti territoriali carenti nell'ambito della  riserva  di  assegnazione  prevista dall'articolo 16, comma 7, lettera   a)   con  l'attribuzione  del  relativo  punteggio,  previa presentazione,  unitamente  alla  relativa  domanda  di  assegnazione dell'incarico, del titolo di formazione specifica, con l'attribuzione del relativo punteggio.
 
 NORMA FINALE N. 3
 
 1.   Ai   fini   del  calcolo  del  rapporto  ottimale,  i  medici ex-associati  concorrono,  a tutti gli effetti e non in soprannumero, alla  determinazione  del  numero di medici iscrivibili negli elenchi della assistenza primaria, cosi' come definito all'articolo 33, comma 7 e all'Allegato B del presente Accordo.
 
 NORMA FINALE N. 4
 
 1.  Gli  accordi  regionali  disciplinano le modalita' con cui gli studi  associati  con  personalita' giuridica di medici di assistenza primaria  possono concordare con l'Azienda l'attribuzione allo stesso studio  associato  di  una parte della retribuzione convenzionale dei propri  medici,  fermi  restando  gli obblighi di contribuzione ENPAM sull'   ammontare   complessivo   dei   compensi   di   ogni  singolo professionista.
 
 NORMA FINALE N. 5
 
 1.  Ai  medici  che abbiano acquisito l'abilitazione professionale successivamente  alla data del 31.12.94 e' consentita, al fine di non creare discontinuita' nell'assistenza ai cittadini, l'attribuzione di incarichi  di sostituzione e provvisori di medicina generale da parte delle  Aziende  nei  casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici  inclusi  nella  graduatoria regionale di cui all'art. 15 e di quelle di disponibilita' di cui al comma 12 dello stesso articolo del presente Accordo ed ai medici di cui alla norma transitoria n. 4 e n. 7  del  presente  Accordo  per  mancanza  di  medici  disponibili  ad accettare gli stessi incarichi.
 2. A tal fine i medici interessati inviano, alle Aziende, apposita domanda  di  inserimento  in  un  elenco  separato,  specificando  il possesso dei requisiti idonei a determinarne, ai sensi del successivo comma 3, la posizione nell'elenco.
 3.  I medici di cui al precedente comma con priorita' per i medici che  non  detengano  alcun  rapporto  di lavoro dipendente pubblico o privato  e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi  di  specializzazione,  sono  graduati nell'ordine dalla minore eta'  al  conseguimento  del  diploma  di laurea, dal voto di laurea, dall'anzianita' di laurea.
 
 NORMA FINALE N. 6
 
 1.  I  medici  di continuita' assistenziale titolari di rapporto a tempo  indeterminato  che  siano anche incaricati in attivita' orarie aggiuntive  distrettuali conservano tale attivita' in deroga a quanto previsto  dall'art.  63,  comma  2  fino  a che le singole situazioni soggettive restino immutate e/o non insorgano eventuali nuovi assetti organizzativi.
 
 NORMA FINALE N. 7
 
 1.  Nei  confronti  dei  medici  iniettori  e  prelevatori  di cui all'Accordo  collettivo  nazionale  del 22 dicembre 1978, titolari di incarico  alla  data  di  entrata  in vigore del presente Accordo, e' riconosciuta  per  intero  l'anzianita'  di  servizio  maturata senza soluzione di continuita' anteriormente alla data del 22 novembre 1979 presso i disciolti Enti mutualistici.
 
 NORMA FINALE N. 8
 
 1.  Tra  i  compiti  affidati  dal  presente  accordo ai medici di assistenza  primaria,  di  continuita'  assistenziale  e di emergenza sanitaria non rientrano le funzioni di medico necroscopo e di polizia mortuaria.
 
 NORMA FINALE N. 9
 
 1.  Le  ore effettuate in reperibilita' domiciliare fino alla data di  entrata  in  vigore  del presente Accordo sono valutabili ai fini delle  graduatorie  regionali  con  il  punteggio di cui all'art. 16, comma 1, titoli di servizio, lettera d).
 
 NORMA FINALE N. 10
 
 1. I medici dei servizi territoriali che alla data dell'entrata in vigore  del  presente  Accordo sono titolari anche di incarico orario nell'ambito della medicina specialistica ambulatoriale, mantengono il doppio  incarico nel limite massimo di 38 ore settimanali complessive e cumulative.
 2.  La  compatibilita'  di cui al comma precedente cessa al mutare delle condizioni soggettive riferibili agli incarichi convenzionali.
 
 NORMA FINALE N. 11
 
 1. In coerenza con il disposto dell'art. 5, lettera g) e dell'art. 6,  lettera  g) del presente Accordo, la formazione dei Collaboratori di  studio  e'  riconosciuta  essere  una  priorita'  ad  alto valore aggiunto per la qualita' delle prestazioni della medicina generale ed un   investimento   strategico   per  promuovere  e  sostenere  forme innovative  di  erogazione  dei  servizi  della medicina generale nei confronti dei cittadini.
 2.  Nell'ambito  degli  Accordi  regionali possono essere previste iniziative  volte  a  realizzare l'attivita' di cui al comma 1, anche mediante  definizione  di  linee  guida  contenutistiche  di  livello nazionale o regionale volte a realizzare una formazione specifica del personale   di  studio  tale  da  rendere  gli  addetti  sempre  piu' qualificati  e funzionali allo sviluppo delle attivita' dei medici di famiglia nel Servizio Sanitario Nazionale.
 
 NORMA FINALE N. 12
 
 Le  parti  concordano che la verifica della struttura del compenso per  la  riformulazione  dello  stesso  come  previsto  dall'atto  di indirizzo  dei  medici  di  cui  al Capo IV del presente accordo deve concludersi entro il 31.12.2005.
 
 NORMA FINALE N. 13
 
 Le  Regioni ed Organizzazioni Sindacali Regionali sono tenute alla sottoscrizione  ed all'osservanza dell'Accordo regionale stipulato ai sensi dell'art. 10, comma 3. Nel caso in cui una delle parti, Regione od  Organizzazioni  sindacali  regionali,  non  recepisca il suddetto Accordo, si applicano le disposizioni seguenti:
 a)  in  caso  di  non  recepimento ed applicazione da parte della Regione  interessata,  gli  aumenti  previsti  dall'art. 59, lett. B, continuano  ad  essere  erogati ai medici secondo quanto previsto dal comma 16, lett. B del medesimo articolo;
 b)  in  caso  di non sottoscrizione da parte delle Organizzazioni sindacali interessate gli aumenti previsti dall'art. 59, lett. B sono congelati in un fondo vincolato non alienabile e saranno erogati alla sottoscrizione  dell'Accordo  di cui all'art. 10, comma 3 oppure alla stipula degli Accordi regionali.
 
 NORMA FINALE N. 14
 
 Per  l'anno 2004 la retribuzione dei medici di assistenza primaria e'  calcolata  secondo  l'art.  45  del  DPR  270/2000.  A  titolo di arretrato  a  ciascun  medico  vengono  corrispostele quote di cui al punto  A  comma  7  e al punto B comma 16, per un totale di quota per assistito  anno  di  curo  4,06 come definito all'art. 9. L'arretrato sara'  calcolato moltiplicando il numero degli assistiti in carico al medico in ciascun mese per Euro 0,34.
 Le   cadenze   per  la  corresponsione  degli  arretrati  dovranno coincidere con quelle di cui al punto E dell'art. 59, nella misura di un terzo per rata.
 
 NORMA FINALE N. 15
 
 Nel  rispetto  della  programmazione regionale, le Aziende possono confermare  o  rinnovare  i  rapporti  con  i  medici  incaricati  di attivita'  territoriali  programmate  di  cui  al  Capo  IV  del  DPR 270/2000,   tenuto   conto   delle   disposizioni   in   materia   di compatibilita' di cui al presente Accordo.
 
 NORME TRANSITORIE
 
 NORMA TRANSITORIA N. 1
 
 1.  I  minori  che  abbiano compiuto il sesto anno di eta' possono essere assegnati al medico di medicina generale.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 2
 
 1.  Nell'anno  di  entrata  in  vigore  del  presente Accordo, per l'attribuzione   degli   incarichi   si   utilizzano   i  criteri  di assegnazione e la graduatoria regionale gia' formulata sulla base del disposto del D.P.R. 270/2000.
 2. Nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente Accordo,  per  l'attribuzione  degli  incarichi  dichiarati vacanti o carenti,  si  utilizza  la  graduatoria  redatta  ai sensi del D.P.R. 270/2000 cd i criteri di assegnazione previsti dal presente Accordo.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 3
 
 1.  I  procedimenti  disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore  del  presente Accordo e fino ala costituzione del collegio di cui  all'art.  30  del  presente  Accordo, vengono definiti secondo i criteri e le procedure previste dal DPR 270/2000.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 4
 
 1.  Ai  medici  che  abbiano  acquisito  l'attestato di formazione specifica  in  medicina  generale  di  cui  al D.L.vo n. 256/91 nella Regione  interessata  successivamente  alla  data  di  scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale e' consentita,  al  fine di non creare discontinuita' nell'assistenza ai cittadini,  l'attribuzione  di incarichi di sostituzione e provvisori di  medicina  generale  nei  casi  in  cui  questi  non  siano  stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria regionale ed in quella di  disponibilita'  di  cui  all'art.  15  del  presente  Accordo per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
 2.  A  tal  fine  i  medici  interessati,  acquisito  il titolo di formazione  specifico,  inviano  alle  Aziende  apposite  domande  di inserimento  in  un  apposito  elenco,  specificando  il possesso dei requisiti   necessari   all'inserimento   e   di   quelli   idonei  a determinarne,   ai   sensi  del  successivo  comma  3,  la  posizione nell'elenco.
 3.  I medici di cui al precedente comma con priorita' per i medici che  non  detengano  alcun  rapporto  di lavoro dipendente pubblico o privato  e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi  di  specializzazione,  sono  graduati nell'ordine dalla minore eta'  al  conseguimento  del  diploma  di laurea, dal voto di laurea, dall'anzianita' di laurea.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 5
 
 1.  Gli  Accordi regionali ed aziendali stipulati ai sensi del DPR 270/2000,  vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente Accordo,  conservano  i loro effetti giuridici ed economici fino alla durata  da  essi prevista o fino all'entrata in vigore dei successivi Accordi regionali ed Aziendali.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 6
 
 1.  Il  termine  di  tre anni di cui all'art. 19, comma 3, decorre dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 7
 
 1.  Ai  medici  che  abbiano  acquisito  l'attestato  di idoneita' all'esercizio  delle  attivita'  di  emergenza sanitaria territoriale nella Regione interessata successivamente alla data di scadenza della presentazione  delle  domande  di inclusione in graduatoria regionale e/o  di  settore,  e'  concesso,  al  fine  di  consentire  la  piena operativita'    della    rete    degli    operatori   dell'emergenza, l'attribuzione  di  incarichi  provvisori  di emergenza sanitaria nei casi in cui questi non siano stati attribuiti ai medici inclusi nella graduatoria  regionale  o in quelle di disponibilita' di cui all'art. 15  del  presente  Accordo  e  in possesso del previsto attestato per mancanza di medici disponibili ad accettare gli stessi incarichi.
 |  |  |  | 2.  A  tal  fine  i  medici  interessati,  acquisito  il titolo di idoneita'   previsto,   inviano  alle  Aziende  apposite  domande  di inserimento  in  un  apposito  elenco,  specificando  il possesso dci requisiti   necessari   all'inserimento   e   di   quelli   idonei  a determinarne,   ai   sensi  del  successivo  comma  3,  la  posizione nell'elenco. 3.  I medici di cui al precedente comma con priorita' per i medici che  non  detengano  alcun  rapporto  di lavoro dipendente pubblico o privato  e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti a corsi  di  specializzazione,  sono  graduati nell'ordine dalla minore eta'  al  conseguimento  del  diploma  di laurea, dal voto di laurea, dall'anzianita' di laurea.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 8
 
 1.  Premesso che l'art. 15-nonies, comma 3, del D.L.vo n. 502/92 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  dispone  che  in sede di rinnovo delle convenzioni nazionali siano stabiliti tempi e modalita' di  attuazione  per  l'applicazione  di  quanto  sancito  al  comma 1 dell'articolo  medesimo,  e  che il Decreto Legislativo n. 254 del 28 luglio  2000,  all'art.  6  sospende l'efficacia di tali disposizioni fino  all'attuazione  dei provvedimenti collegati alle determinazioni della  commissione  che  dovra'  essere  istituita  con  decreto  del Ministro  alla salute, fino a quando non entrera' in vigore il limite di  eta'  stabilito  dall'art.  19,  comma 1, lettera a) del presente Accordo  Collettivo  Nazionale continua ad applicarsi l'art. 6, comma 1,  lettera  a)  del  DPR  n.  484/96,  con esclusione dell'ulteriore beneficio previsto dall'art. 16 del d.lgs. 30.12.1992 n. 503.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 9
 
 Con  intese tra le parti firmatarie del presente Accordo e l'ENPAM sono  definite,  entro  sei  mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, le previsioni di adeguamento del contributo previdenziale di cui agli artt. 60, 72, 89 e 99, per gli anni successivi.
 
 NORMA TRANSITORIA N. 10
 
 Il  disposto di cui all'art. 33 comma 12 e all'art. 34 comma 11 si attua  previa  individuazione  delle  zone  disagiate  da parte delle Aziende sulla base dei criteri definiti negli accordi regionali.
 DICHIARAZIONI A VERBALE
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 
 Le  parti  concordano  che  nel prossimo Accordo Nazionale saranno perfezionati percorsi finalizzati a favorire la disincentivazione del doppio incarico a favore del pieno impiego nell'assistenza primaria o nella  continuita'  assistenziale  legati alla revisione verso l'alto del rapporto ottimale.
 
 DICHIARAZIONE CONGIUNTA
 
 Le  parti  si  impegnano  a monitorare gli effetti dell'assegno ad personam  introdotto quale meccanismo di superamento degli incrementi automatici del compenso correlati all'anzianita' di laurea ai fini di un suo eventuale perfezionamento nel successivo Accordo Nazionale.
 
 Allegato A.
 DOMANDA DI PRIMO INSERIMENTO NELLE GRADUATORIE
 REGIONALI DELLA MEDICINA GENERALE
 
 RACCOMANDATA
 
 Bollo
 
 All'Assessore alla Sanita'
 Regione ................
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ...................  Comune  di residenza ..................... prov. .......   indirizzo   ...............   n.  ....  CAP  ........  tel. ........... Azienda U.S.L. di residenza ..................
 FA DOMANDA
 
 di  inserimento,  secondo  quanto previsto dall'Accordo collettivo nazionale  per  la medicina generale ex art. 8 del d.lgs 30.12.92, n. 502,  e  successive modificazioni, nella graduatoria regionale per la medicina   generale,   a   valere  per  l'anno  ..........,  relativa all'attivita' nel settore di:
 a) Assistenza Primaria;
 b) Continuita' Assistenziale;
 c) Emergenza Sanitaria Territoriale, ove presente;
 d) Medicina dei servizi territoriali, ove presente.
 A tal fine acclude alla presente la seguente documentazione:
 a)   certificato   di  iscrizione  all'ordine  dei  Medici  della provincia di .......... rilasciato il ........... (Vedi nota)
 b) Attestato di formazione specifica in Medicina generale;
 c) Autocertificazione di titolo equipollente;
 d)  n.  ......  documenti  relativi  ai  titoli in suo possesso - valutabili  ai  fini  della  graduatoria predetta - e specificati nel prospetto interno.
 Chiede che ogni comunicazione venga indirizzata presso:
 - la propria residenza
 - il domicilio sotto indicato:
 c/o ............... Comune ................ provincia .......... indirizzo ............. n. .... CAP .......
 Data ............ firma per esteso .................
 
 AVVERTENZE IMPORTANTI
 
 L'attestazione  dell'Ordine  dei  Medici  deve  avere  la  data di rilascio  non  antecedente a 6 mesi dalla data di presentazione della domanda.  La  mancata  presentazione  di  questo  documento  o la sua incompletezza comporta l'esclusione dalla graduatoria.
 I  documenti  comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di legge vigenti.
 Ai   fini   della   attribuzione   del   relativo   punteggio,  la documentazione  allegata  deve  essere  tale da poterne consentire la valutazione  e  non  si  terra'  conto  di  quella dalla quale non e' possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico.
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 119 a pag. 122   <----
 
 Allegato A1.
 DOMANDA ANNUALE DI INTEGRAZIONE TITOLI PER LE GRADUATORIE
 REGIONALI DI SETTORE DELLA MEDICINA GENERALE
 
 RACCOMANDATA
 
 Bollo
 
 All'Assessorato alla Sanita'
 Regione
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ...................  Comune  di residenza ..................... prov. .......   indirizzo   ...............   n.  ....  CAP  ........  tel. ........... Azienda U.S.L. di residenza ..................
 CHIEDE,
 
 secondo  quanto  previsto dall'Accordo collettivo nazionale per la medicina   generale   ex   art.   8  del  D.L.vo  30.12.92,  n.  502, l'aggiornamento   del  punteggio  relativo  ai  propri  titoli  nella graduatoria  regionale  di  medicina  generale,  a  valere per l'anno ........., relativamente all'attivita' nel settore di:
 a) Assistenza Primaria;
 b) Continuita' Assistenziale;
 c) Emergenza Sanitaria Territoriale, ove presenti;
 d) Medicina dei servizi territoriale, ove presenti.
 A tal fine acclude alla presente la seguente documentazione:
 Autocertificazione  di  iscrizione  all'ordine  dei  Medici  della provincia di ......
 n.  .......  Documenti  relativi  ai  titoli  in  suo  possesso  - valutabili ai fini della graduatoria .
 predetta - e specificati nel prospetto interno.
 Chiede  che  ogni  comunicazione venga indirizzata presso (solo se variata rispetto alla precedente domanda):
 c/o   .....................   Comune  .................  provincia indirizzo n. ..... CAP .........
 Data ......... firma per esteso
 AVVERTENZE IMPORTANTI
 I  documenti  comprovanti il possesso dei titoli dichiarati devono essere in regola con le norme sull'imposta di bollo e le disposizioni di  legge vigenti. Ai fini della attribuzione del relativo punteggio, la  documentazione allegata deve essere tale da poterne consentire la valutazione  e  non  si  terra'  conto  di  quella dalla quale non e' possibile dedurre i dati di valutazione o di quella mancante rispetto a quanto dichiarato dal medico.
 
 ---->  Vedere tabelle da pag. 124 a pag. 127   <----
 
 ALLEGATO B
 PROCEDURE TECNICHE PER L'APPLICAZIONE DEL RAPPORTO OTTIMALE
 
 1.   Stabilito   per   determinazione   della   Regione   l'ambito territoriale, ai fini dell'acquisizione delle scelte, nello stesso va applicato il cosiddetto rapporto ottimale.
 2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo 33, comma 5 tale ambito  non  puo'  comprendere  una  popolazione  inferiore  a  7.000 abitanti  ne' puo' essere inferiore al territorio del comune anche se questo comprende piu' Aziende.
 3. Si procede in questo modo.
 4. Si stabilisce quale e' la popolazione anagraficamente residente nell'ambito alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
 5.  Da  tale  dato  si  detrae  la  popolazione che al 31 Dicembre dell'anno   precedente,  pur  anagraficamente  residente  nell'ambito territoriale, ha effettuato la scelta del medico in altro ambito e si aggiunge  la  popolazione  non  residente che ha effettuato la scelta nell'ambito.
 6.  Dal dato cosi' ottenuto si detrae ulteriormente la popolazione in eta' pediatrica (0-14); ne risultera' un numero di abitanti che e' quello utile al fine dell'applicazione del rapporto ottimale.
 7.  A  parte  si  prende  l'elenco  dei medici gia' operanti nella medicina  generale  nell'ambito  in  questione  ivi compresi i medici ex-associati.
 8.  Ognuno  di essi ha un proprio massimale, derivante anche dalla applicazione delle limitazioni o dalla autolimitazione.
 9.  Ad  ogni  medico  viene  attribuito un valore pari al rapporto ottimale vigente nella Regione ai fini dell'applicazione del rapporto ottimale medesimo.
 10.  Fatta la somma di questi valori la si sottrae al numero degli abitanti  valido  al  fine  dell'applicazione  del rapporto ottimale, sulla base di quanto disposto dal comma 9 e dal 15 dell'art. 33.
 
 ALLEGATO C
 REGOLAZIONE DEI RAPPORTI ECONOMICI TRA MEDICO TITOLARE
 E SOSTITUTO DI ASSISTENZA PRIMARIA NEI CASI DI SOSTITUZIONE
 VOLONTARIA
 
 1.  Fermi  restando  gli obblighi a carico delle Aziende stabiliti dall'art. 37, i rapporti economici tra medico sostituto e quello gia' sostituito,  chiunque  tra i due percepisca i compensi della Azienda, sono   regolati  tenendo  conto  dell'uso  delle  strutture  e  degli strumenti  professionali  di  proprieta' del medico sostituito, della indisponibilita' delle condizioni di carriera del medico sostituito e della  maggiore  o  minore  morbilita'  legata  alla stagione. Non e' consentito  al  sostituto  acquisire  scelte  del  medico  sostituito durante la sostituzione.
 2.  L'onorario  spettante  al medico sostituto e' calcolato, sulla base  di quanto previsto dal precedente comma 1, nella misura del 70% del  compenso  di  cui  alla  lettera A, comma 1 dell'articolo 59 del presente  Accordo. Al medico sostituito viene corrisposta la restante parte dei compensi mensili dovuti.
 3.  Individuata  convenzionalmente  nel 20% la variazione relativa alla maggiore o minore morbilita', i compensi dovuti al sostituto, di cui   al   comma  2,  sono  corrisposti  per  intero  se  relativi  a sostituzioni  effettuate  nei  mesi  di  aprile,  maggio,  ottobre  e novembre;  se relativi ai mesi di dicembre, gennaio, febbraio e marzo essi  sono  maggiorati  del  20%  con  oneri  a carico del titolare e ridotti  del  20%  se  relativi  ai  mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
 4.  Ai medici sostituti spettano i compensi previsti dall'art. 59, lett.  C,  comma 1 e 2 per le relative prestazioni eseguite nel corso della sostituzione.
 5.  Il medico sostituto al momento dell'accettazione dell'incarico di sostituzione deve sottoscrivere una dichiarazione di:
 a)  essere  a  conoscenza delle norme che regolano il rapporto di lavoro  del  medico  di  assistenza  primaria  ed  in particolare dei contenuti  degli  artt.  27,  45,  47,  48,  49, 50, 51, 52, 53, e di assicurarne la puntuale applicazione;
 b)  essere  al  corrente  della  normativa  sulla  privacy  e  di impegnarsi  al  legittimo utilizzo dei dati sensibili degli assistiti affidati alle sue cure;
 c)  conoscere  il  programma  di  gestione della cartella clinica informatizzata  utilizzata dal medico sostituito e di essere in grado di utilizzarlo correttamente;
 d)  avere  preso atto dell'assetto organizzativo dell'attivita' dello   studio   medico   e  di  impegnarsi  a  curarne  il  puntuale svolgimento.
 
 ALLEGATO D
 PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
 
 1.  Le  prestazioni aggiuntive eseguibili dai medici di assistenza primaria  sono  quelle  elencate in calce al presente allegato D, nel nomenclatore-tariffario.
 2.     Salvo     che     sia     diversamente     previsto     dal nomenclatore-tariffario,   le   prestazioni  di  particolare  impegno professionale  sono  eseguite  a domicilio dell'utente o nello studio professionale  convenzionato  del  medico di famiglia a seconda delle condizioni di salute del paziente.
 3. Per l'esecuzione delle prestazioni di cui al comma 1, lo studio professionale  del medico deve essere adeguatamente attrezzato; fermo restando  il  potere-dovere  dell'Azienda  di  esercitare  i previsti controlli  sull'idoneita'  dello  studio  professionale, il medico e' tenuto  a  rilasciare  apposita  dichiarazione  scritta  indicante le prestazioni  per  la  effettuazione  delle quali il proprio studio e' dotato delle corrispondenti necessarie attrezzature.
 4.   Ai  fini  del  pagamento  dei  compensi  per  le  prestazioni aggiuntive  il  medico  e'  tenuto  ad  inviare entro il giorno 15 di ciascun  mese  il  riepilogo delle prestazioni eseguite nel corso del mese  precedente. Per ciascuna prestazione, la distinta deve indicare data  di  effettuazione,  nome, cognome, indirizzo e numero di codice regionale dell'assistito.
 5.  Nel  caso  di  prestazioni  multiple  o  singole  soggette  ad autorizzazione  dal  Servizio, il medico deve inoltrare, insieme alla distinta    riepilogativa    delle    prestazioni    aggiuntive,   la autorizzazione  ed  il  modulo  riepilogativo di prestazioni multiple autorizzate  di  cui all'Allegato S del presente Accordo, debitamente controfirmato   dall'assistito,   o   da  chi  per  lui,  a  conferma dell'avvenuta effettuazione delle prestazioni.
 6. Il mancato invio della distinta riepilogativa delle prestazioni entro  il termine stabilito priva l'Ente erogatore della possibilita' di esercitare tempestivamente i propri poteri di controllo.
 7.  Qualora  il  ritardo  sia dovuto a causa di forza maggiore, il caso  sara'  esaminato  ai  fini  del  pagamento  dai soggetti di cui all'art. 25, comma 4.
 8.   Per   le   prestazioni  rese,  al  medico  spettano  compensi onnicomprensivi  indicati nel nomenclatore-tariffario, con esclusione di  quelli  previsti  alla lett. "C". Fermo quanto previsto dall'art. 33,  comma  2,  nessun  onere  a  qualsiasi  titolo  puo'  far carico all'assistito.   I   compensi  per  le  prestazioni  aggiuntive  sono corrisposti  entro  il  secondo  mese  successivo a quello dell'invio della distinta di cui al punto 4.
 9.  I  medici  della  Continuita'  Assistenziale possono eseguire, nell'esercizio  della propria attivita' convenzionale, le prestazioni aggiuntive  previste  dalla  lettera A del nomenclatore tariffario di cui al presente Allegato.
 
 NOMECLATORE TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
 
 A - Prestazioni eseguibili senza autorizzazione: =====================================================================
 Prestazioni                                                |1.1.2001 =====================================================================
 1. Prima medicazione (*)                                   |   12,32 ---------------------------------------------------------------------
 2. Sutura di ferita superficiale                           |    3,32 ---------------------------------------------------------------------
 3. Successive medicazioni                                  |    6,16 ---------------------------------------------------------------------
 4. Rimozione di punti di sutura e medicazione              |   12,32 ---------------------------------------------------------------------
 5. Cateterismo uretrale nell'uomo                          |    9,66 ---------------------------------------------------------------------
 6. Cateterismo uretrale nella donna                        |    3,59 ---------------------------------------------------------------------
 7. Tamponamento nasale anteriore                           |    5,62 ---------------------------------------------------------------------
 8. Fleboclisi (unica eseguibile in caso di urgenza)        |   12,32 ---------------------------------------------------------------------
 9. Lavanda gastrica                                        |   12,32 ---------------------------------------------------------------------
 10. Iniezione di gammaglobulina o vaccinazione antitetanica|    6,16 ---------------------------------------------------------------------
 11. Iniezione sottocutanea desensibilizzante (**)          |    9,21 ---------------------------------------------------------------------
 12. Tampone faringeo, prelievo per esame batteriologico    | (solo su pazienti non ambulabili)                           |    0,64
 
 B) Prestazioni eseguibili con autorizzazione sanitaria:
 Prestazioni 1.1.2001
 1. Ciclo di fleboclisi                       9,21
 2. Ciclo curativo di iniezioni endovenose
 (per ogni iniezione)                          6,16
 3. Ciclo aerosol o inalazioni caldo-umide
 nello studio professionale del medico
 (per prestazione singola) (***)               1,23
 4. Vaccinazioni non obbligatorie (****)      6,16
 C)  Tipologie di prestazioni di norma eseguibili nell'ambito degli accordi regionali e aziendali.
 1.  Gli  accordi  regionali  possono  prevedere lo svolgimento, da parte  del  medico  o  della  associazione  di medici, di prestazioni aggiuntive  retribuite,  sia  singole  per il chiarimento del quesito diagnostico  od  il  monitoraggio  delle  patologie, che programmate, nell'ambito  di  un progetto volto all'attuazione di linee guida o di processi  assistenziali  o di quant'altro venga concordato, correlato alle attivita' previste dall'art. 25.
 2.  A  titolo  esemplificativo  si  individuano alcune prestazioni correlate alle attivita' di cui all'art. 14, comma 4:
 Anziani:
 - test psicoattitudinali
 - test per valutazione di abilita' e di socializzazione
 - test verbali e non, per valutazione cognitiva.
 Prevenzione, diagnosi precoce, terapia e follow up, di:
 - patologie  infettive: iniezione di gammaglobulina antitetanica, vaccinazioni    individuali    e   partecipazione   a   campagne   di vaccinoprofilassi
 - patologie   sociali  croniche  (diabete  mellito,  ipertensione arteriosa, cardiopatia ischemica, dislipidemie): ECG, esame del fondo oculare,  diagnostica  di  laboratorio (glicemia, glicosuria delle 24 ore, dosaggio dei lipidi plasmatici ecc.)
 - neoplasie:   prelievo   vaginale   per   esame  oncocitologico, colposcopia  con eventuale prelievo per citologia, ricerca del sangue occulto  nelle  feci,  paracentesi,  cateterismo  vescicale,  lavande vescicali, iniezione I.V. singola o a cicli (ad es. di antiblastici), fleboclisi  singole  o  a  cicli o quant'altro sia necessario a scopo preventivo o terapeutico
 - patologia  reumatica e osteoarticolare: artrocentesi, iniezioni endoarticolari, ionoforesi
 - patologia  respiratoria  (asma,  bronchite  cronica, allergie): spirometria,   iniezioni  sottocutanee  desensibilizzanti,  cicli  di aereosol (***)
 - patologia    genito-urinaria   e   disturbi   della   minzione: cateterismo, massaggio prostatico, uroflussimetria, prelievo vaginale per studio ormonale
 - pazienti  sottoposti  a  manovre  chirurgiche  o  comunque  che necessitano   di   interventi  di  piccola  chirurgia  ambulatoriale: incisione di ascessi, riduzione di lussazione.
 (*)  Per  la prima medicazione va intesa quella eseguita su ferita non  precedentemente  medicata.  In  caso  di  sutura  si aggiunge la relativa tariffa.
 (**) Praticabile solo negli studi dotati di frigorifero.
 (***)  Per  l'esecuzione  di tale prestazione lo studio del medico deve essere dotato di idonei impianti fissi.
 (****)  Eseguibili  con  autorizzazione complessiva nell'ambito di programmi  di  vaccinazioni  disposti in sede regionale o di Azienda. Per  la  conservazione  del  vaccino  che e' fornito dall'Azienda, lo studio medico deve essere dotato di idoneo frigorifero. Sui risultati della  propria collaborazione alla campagna di vaccinazione il medico invia  apposita  relazione  all'Azienda.  I  compensi  relativi  alle vaccinazioni  non  obbligatorie  non  rientrano nel calcolo di cui al comma  6  del  presente  allegato.  La vaccinazione antinfluenzale e' compensata  con la tariffa di cui al presente allegato anche nel caso previsto dall'art. 45, comma 4 lettera c).
 
 ALLEGATO E
 SCHEDA DI ACCESSO IN OSPEDALE
 
 Caro    collega,    invio    in   ospedale   1   paziente   signor .................
 1) Motivo del ricovero ............
 2)  Accertamenti  eventualmente  effettuati e terapia praticata in atto ..................................................................... ....
 3) Dati estratti dalla scheda sanitaria
 .................................................................. .......
 Sono   disponibile,   previo  contatto  telefonico,  ad  ulteriori consultazioni durante il periodo di ricovero.
 Ti  segnalo  l'opportunita'  che  al  termine  del ricovero mi sia cortesemente inviata una esauriente relazione clinica.
 ........... Li ...................
 Dott. ...................
 Recapito telefonico: .........................
 
 ---->  Vedere allegato F a pag. 132   <----
 
 ALLEGATO G
 ASSISTENZA DOMICILIARE PROGRAMMATA
 NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI NON AMBULABILI
 
 Art. 1 - Prestazioni domiciliari
 
 1.  L'assistenza domiciliare programmata di cui all'art. 53, comma 1,  lettera b), e' svolta assicurando, al domicilio personale del non ambulabile,   la   presenza   effettiva   periodica   settimanale   o quindicinale  o  mensile  del  medico  in  relazione  alle  eventuali esigenze del paziente per:
 - monitoraggio dello stato di salute dell'assistito;
 - controllo  sulle condizioni igieniche e sul conforto ambientale e suggerimenti allo stesso e ai familiari;
 - indicazione  al  personale infermieristico per la effettuazione delle terapie, da annotare sul diario clinico;
 - indicazioni ai familiari, o al personale addetto all'assistenza diurna,  con  riguardo  alle  peculiarita'  fisiche  c  psichiche del singolo paziente;
 - indicazioni  circa  il trattamento dietetico, da annotare sulla scheda degli accessi fornita dalla Azienda;
 - collaborazione  con  il  personale  dei  servizi  sociali della Azienda per le necessita' del soggetto nei rapporti con la famiglia e con l'ambiente esterno;
 - predisposizione  e  attivazione  di "programmi individuali" con carattere   di  prevenzione  o  di  riabilitazione  e  loro  verifica periodica;
 - attivazione degli interventi riabilitativi;
 - tenuta al domicilio di un'apposita scheda degli accessi fornita dalla  Azienda  sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni cliniche,  la  terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite  specialistiche, le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant'altro ritenuto utile e opportuno.
 
 Art. 2 - Attivazione del servizio domiciliare
 
 1.  Le  caratteristiche dei casi soggetti ad intervento riguardano pazienti con impossibilita' a raggiungere lo studio del medico, quali ad esempio:
 a) impossibilita' permanente a deambulare (es. grandi anziani con deficit  alla deambulazione, portatori di protesi agli arti inferiori con gravi difficolta' a deambulare);
 b)  impossibilita' ad essere trasportato in ambulatorio con mezzi comuni  (paziente non autosufficiente o paziente abitante in un piano alto e senza ascensore);
 c)   impossibilita'   per  gravi  patologie  che  necessitino  di controlli    ravvicinati    sia    in   relazione   alla   situazione socio-ambientale che al quadro clinico, quali:
 - insufficienza cardiaca in stadio avanzato;
 - insufficienza respiratoria con grave limitazione funzionale;
 - arteriopatia   obliterante  degli  arti  inferiori  in  stadio avanzato;
 - gravi artropatie degli arti inferiori con grave limitazione;
 - cerebropatici e cerebrolesi, con forme gravi;
 - paraplegici e tetraplegici.
 
 Art. 3 - Procedure per l'attivazione dell'assistenza
 
 1.   La   segnalazione   del   caso  abbisognevole  di  assistenza domiciliare  puo'  essere  effettuata  alla  Azienda  dal  medico  di assistenza  primaria,  dai  competenti  servizi  sanitari e sociali o dalle famiglie.
 2.  Fermi  restando gli obblighi in materia di visite domiciliari, la  proposta  motivata di attivazione dell'ADP deve essere formulata, in  ogni caso, dal medico di assistenza primaria con precisazione del numero degli accessi, e inviata o presentata al distretto.
 3.  Nella  stessa saranno indicate anche le esigenze assistenziali (di  massima)  di  tipo  socio-sanitario  nonche'  le  necessita'  di eventuali supporti di personale.
 4.  Al  fine di fornire al medico della Azienda la possibilita' di concordare  sollecitamente  il  programma  assistenziale proposto, e' necessario  che  dalla  richiesta  del  medico di famiglia emerga con chiarezza,   oltre   la   diagnosi  motivata,  ogni  altra  eventuale indicazione utile a confermare la oggettiva impossibilita' di accesso del paziente allo studio del medico.
 5.  L'esame  del  programma da parte del medico della Azienda deve avvenire  entro  15  giorni dalla segnalazione effettuata, secondo le modalita'  di  cui  sopra,  al  distretto  competente  per territorio riferito  alla residenza dell'assistito. In caso di mancato riscontro entro  il  termine  dinanzi  indicato  il  programma, salvi eventuali successivi controlli, si intende a tutti gli effetti approvato.
 6.  In  caso  di  discordanza  sul  programma  da parte del medico dell'Azienda, questi e' tenuto a darne motivata comunicazione scritta entro  15  giorni  dalla segnalazione effettuata, al medico di libera scelta,  al  fine  di  apportare  al  programma medesimo le modifiche eventuali.  Apportate  tali  modifiche  al  programma,  questo  viene riproposto per l'approvazione entro 7 giorni.
 7.  Eventuali  controversie  in  materia di assistenza domiciliare programmata  sono  affidate  alla valutazione congiunta del Direttore del  distretto  e  del  medico di medicina generale membro di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attivita' distrettuali.
 8.  In  relazione  a  particolari difficolta' locali, l'Ufficio di Coordinamento  delle  Attivita' Distrettuali puo' definire specifiche modalita' procedurali atte a superarle.
 
 Art. 4 - Rapporti con il distretto
 
 1.  In  relazione  alle condizioni di salute di ogni soggetto e ai conseguenti bisogni sanitari e socio-assistenziali che comportano gli interventi  domiciliari,  il medico di medicina generale cd il medico responsabile  a  livello distrettuale dell'attivita' sanitaria, sulla base dcl programma e delle procedure di cui al precedente articolo 3, concordano:
 A)  la  durata  con relativa decorrenza del periodo di erogazione dell'assistenza  sanitaria  programmata domiciliare, che comunque non puo' essere superiore ad un anno (con possibilita' di proroga);
 B)  la  periodicita'  settimanale  o quindicinale o mensile degli accessi  del  medico  di  medicina  generale  al  domicilio, che puo' variare  in  relazione  alla  diversa intensita' dell'intervento come determinata dalla evoluzione dello stato di salute del soggetto;
 C)  i  momenti  di  verifica  comune  all'interno  del periodo di attivazione  al fine della migliore personalizzazione dell'intervento in  relazione  alle  ulteriori prestazioni infermieristiche, sociali, specialistiche, di ricerca diagnostica, che necessitino al soggetto.
 
 Art. 5 - Compenso economico
 
 1.  Al medico di medicina generale oltre all'ordinario trattamento economico  e' corrisposto un compenso onnicomprensivo nella misura di regola ammontante a ? 18,90 per accesso dallo 01.01.2000.
 2.  Gli  accessi  devono  essere  effettivi e devono rispettare le cadenze previste dal programma concordato.
 3.  Il  trattamento  economico  cessa  immediatamente  in  caso di ricovero  in  strutture sanitarie o sociali, per cambio del medico, e il venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
 
 Art. 6 - Modalita' di pagamento
 
 1.   Per  la  liquidazione  dei  compensi  il  medico  segnala  al distretto,   entro   10  giorni  del  mese  successivo  a  quello  di effettuazione  della  prestazione,  tramite  apposito  riepilogo,  il cognome   e   nome   dell'assistito   e   il   numero  degli  accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
 2.  Il  numero  degli  accessi  segnalati  dal medico deve trovare riscontro  nella  quantita'  degli  accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.
 3.  In  caso  di  discordanza  fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
 4.  La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
 
 Art. 7 - Documentazione di distretto
 
 1.  Presso  ogni  distretto,  e'  curata la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza di cui agli articoli precedenti.
 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con  le  relative  variazioni  mensili, ed i modelli per l'assistenza domiciliare.
 3.  Sulla  base  di  apposito  Accordo  Regionale  e' stabilita la modulistica  da adottarsi da parte delle Aziende per i compiti di cui al presente Allegato.
 
 Art. 8 - Verifiche
 
 1.  Il dirigente medico responsabile del competente servizio della Azienda  ed  i  responsabili  distrettuali  delle attivita' sanitarie possono  in ogni momento verificare presso i domicili degli assistiti la necessita' degli interventi attivati.
 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
 
 Art. 9 - Intese decentrate.
 
 1.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei differenti contenuti e modalita' di attuazione del presente Allegato
 
 ALLEGATO H
 
 ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA
 
 Art. 1 - Prestazioni
 
 1. L'assistenza domiciliare integrata di cui all'art. 53, comma 1, lettera  a),  e'  svolta  assicurando  al  domicilio  del paziente le prestazioni:
 a) di medicina generale;
 b) di medicina specialistica;
 c) infermieristiche domiciliari e di riabilitazione;
 d)  di  aiuto  domestico  da parte dei familiari o del competente servizio delle Aziende;
 e) di assistenza sociale.
 2.  L'assistenza  domiciliare  integrata e' realizzata mediante la integrazione  professionale  tra i diversi professionisti di cui alla presente  convenzione  e  tra  essi e le altre figure dell'assistenza territoriale,  in  un  sistema  integrato,  anche di prestazioni, che complessivamente  offra  una  risposta  globale  al bisogno di salute della persona non autosufficiente.
 3.  Lo  svolgimento  e'  fortemente caratterizzato dall'intervento integrato dei servizi necessari, sanitari c sociali, in rapporto alle specifiche  esigenze  di  ciascun  soggetto  al  fine  di evitarne il ricovero.
 
 Art. 2 - Destinatari
 
 1. Le patologie che consentono l'avvio dell'assistenza sono quelle per  le  quali  l'intervento  domiciliare  di assistenza integrata si presenta  alternativo  al ricovero determinabile da ragioni sociali o da motivi di organizzazione sanitaria.
 2.   Salva   diversa   determinazione  concordata  tra  il  medico responsabile  dell'attivita'  sanitaria  a  livello distrettuale e il medico   di   medicina   generale   in   relazione   alla  situazione socio-ambientale  e  al  quadro  clinico,  le  ipotesi di attivazione dell'intervento si riferiscono a:
 - malati terminali;
 - malattie  progressivamente  invalidanti  e  che  necessitano di interventi complessi; incidenti vascolari acuti;
 - gravi fratture in anziani;
 - forme psicotiche acute gravi;
 - riabilitazione di vasculopatici;
 - riabilitazione in ncurolcsi;
 - malattie  acute temporaneamente invalidanti nell'anziano (forme respiratorie   e   altro);    - dimissioni   protette   da  strutture ospedaliere.
 
 Art. 3 - Procedure per l'attivazione
 
 1.  Il  servizio  viene  iniziato,  col  consenso  del  medico  di assistenza  primaria, a seguito di segnalazione al responsabile delle attivita'  sanitarie a livello di distretto nel quale ha la residenza l'interessato da parte del:
 a) medico di assistenza primaria;
 b)   responsabile   del   reparto   ospedaliero   all'atto  delle dimissioni;
 c) servizi sociali;
 d) familiari del paziente.
 2.  Entro  48  ore  dalla  segnalazione  ricevuta  il  medico  del distretto  attiva o meno le procedure e prende contatto con il medico di  medicina  generale per attivare l'intervento integrato, dopo aver recepito il consenso del malato o dei suoi familiari.
 3.   Ove   il   medico   del   distretto  non  ritenga  necessaria l'attivazione  dell'ADI  per il caso proposto dal medico di famiglia, deve  darne  motivata  comunicazione  entro 24 ore dalla richiesta di attivazione   al   medico  di  assistenza  primaria  e  ai  familiari dell'assistito interessato.
 4.  Nel caso in cui la proposta di ADI sia approvata, il sanitario responsabile  a  livello  distrettuale  e  il  medico  di  assistenza primaria concordano:
 a)    la   durata   presumibile   del   periodo   di   erogazione dell'assistenza integrata;
 b) la tipologia degli altri operatori sanitari coinvolti;
 c)  le  richieste  di  intervento  degli  operatori  del servizio sociale  da  avanzare  al  responsabile  distrettuale  delle relative attivita';
 d)  la  cadenza  degli  accessi del medico di medicina generale al domicilio  del  paziente  in relazione alla specificita' del processo morboso  in  corso  e  agli  interventi sanitari e sociali necessari, tenendo conto della variabilita' clinica di ciascun caso;
 e)  i  momenti  di  verifica  comune  all'interno  del periodo di effettuazione del servizio.
 5.  Il  medico  di  assistenza  primaria  nell'ambito del piano di interventi:
 - ha la responsabilita' unica e complessiva del paziente;
 - tiene  la  scheda degli accessi fornita dalla Azienda presso il domicilio  del  paziente sul quale gli operatori sanitari riportano i propri interventi;
 - attiva  le  eventuali consulenze specialistiche, gli interventi infermieristici e sociali programmati;
 - coordina gli operatori per rispondere ai bisogni del paziente.
 
 Art. 4 - Sospensione
 
 1.  L'assistenza  puo' essere sospesa in qualsiasi momento sia dal medico  di  assistenza  primaria  che  dalla  Azienda,  con decisione motivata  e  con preavviso di almeno 7 giorni, salvaguardando in ogni caso le esigenze socio-sanitarie del paziente.
 
 Art. 5 - Trattamento economico
 
 1  Al medico di medicina generale, oltre all'ordinario trattamento economico   di   cui   all'art.   59   e'   corrisposto  un  compenso onnicomprensivo per ciascun accesso di C. 18,90 dallo 01.01.2000.
 2.  Gli accessi del medico al domicilio del paziente devono essere effettivi e devono rispettare le cadenze stabilite.
 3. Il trattamento economico cessa in caso di ricovero del paziente in  struttura  sanitaria,  o  al venir meno delle condizioni cliniche inizialmente valutate.
 4.  In  caso  di  ricovero  in  struttura  sociale il programma di assistenza  domiciliare  integrata viene riformulato sulla base della nuova   situazione  assistenziale.  Cessa  qualora  l'assistenza  sia erogata  mediante  l'accordo  regionale  di cui all'art. 53, comma 1, lettera c).
 
 Art. 6 - Modalita' di pagamento
 
 1.  Al fine della corresponsione del compenso il medico segnala al distretto,  entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a quello di effettuazione  delle  prestazioni,  tramite  apposito  riepilogo,  il cognome   e   nome   dell'assistito   e   il   numero  degli  accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.
 2.  Effettuato  il  riscontro  tra  il  programma concordato e gli accessi indicati dal medico, i documenti sono inoltrati al competente servizio della Azienda per la liquidazione.
 3.  Il  numero  degli  accessi  segnalati  dal medico deve trovare riscontro  nella  quantita'  degli  accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio dell'assistito.
 4.  In  caso  di  discordanza  fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.
 5.  La  liquidazione  deve  avvenire  nel  corso  del secondo mese successivo  alla  effettuazione  delle  prestazioni che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.
 
 Art. 7 - Documentazione di distretto
 
 1.  Presso  ogni  distretto  e'  curata  la tenuta di un fascicolo relativo a ciascun medico di medicina generale che eroga l'assistenza domiciliare integrata.
 2. Nel fascicolo sono contenuti gli elenchi dei soggetti assistiti con  le relative variazioni ed una copia del programma concordato per l'assistenza domiciliare integrata.
 
 Art. 8 - Riunioni periodiche
 
 1. Il dirigente medico responsabile del servizio promuove riunioni periodiche con i responsabili dell'attivita' sanitaria distrettuale e con   i   membri   del  Comitato  Aziendale  al  fine  di  assicurare l'uniformita' dei criteri di ammissione ai trattamenti, di verificare congiuntamente  l'andamento del processo erogativo agli effetti della sua  efficienza  ed efficacia, di esaminare per le relative soluzioni gli eventuali problemi connessi alla gestione dell'accordo.
 2. Alla riunione possono essere invitati i medici convenzionati di medicina  generale  in relazione ai singoli problemi assistenziali in discussione.
 3.  Il  medico  di  medicina generale tempestivamente avvertito e' tenuto a partecipare, concordando modalita' c tempi.
 
 Art. 9 - Verifiche
 
 1. Il dirigente medico responsabile del servizio ed i responsabili distrettuali  delle  attivita'  sanitarie  possono  in  ogni  momento verificare   presso  il  domicilio  la  necessita'  degli  interventi attivati.
 2. Eventuali conseguenti iniziative vengono proposte ed assunte in accordo col medico di medicina generale.
 
 Art. 10 - Controversie
 
 1.  Eventuali  controversie  in  materia di Assistenza Domiciliare Integrata  sono affidate alla valutazione congiunta del Direttore del Distretto  e  del  medico  di  medicina  generale  membro  di diritto dell'Ufficio di Coordinamento delle attivita' distrettuali.
 2.  In  relazione  a  particolari difficolta' locali, l'Ufficio di Coordinamento  delle  Attivita' Distrettuali puo' definire specifiche modalita' procedurali atte a superarle.
 
 Art. 11 - Intese decentrate.
 
 1.  E'  demandata alla contrattazione regionale la definizione dei differenti contenuti e modalita' di attuazione del presente Allegato.
 
 ALLEGATO I
 INFORMATIVA RESA ALL'INTERESSATO PER IL TRATTAMENTO DI DATI
 PERSONALI
 
 Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e succ. modd.  integr.  e  in  relazione  ai  dati personali che si intendono trattare, La informiamo di quanto segue:
 1.  Il  trattamento  a  cui  saranno  sottoposti i dati personali richiesti  e'  diretto  esclusivamente  all'espletamento  da parte di questa  Amministrazione  della formazione della graduatoria regionale valida per il periodo:
 .................................................................
 2.   Il   trattamento   viene  effettuato  avvalendosi  di  mezzi informatici;
 .................................................................
 3.  Il  conferimento  dei  dati  personali risulta necessario per svolgere  gli  adempimenti  di  cui  sopra  e,  pertanto,  in caso di rifiuto, Ella non potra' essere inserito in detta graduatoria;
 4.  I  dati personali saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della                                                         Regione .........................................................
 5.  L'art.  13  della  citata  legge Le conferisce l'esercizio di specifici  diritti,  tra  cui  quelli  di  ottenere  dal  titolare la conferma  dell'esistenza  o  meno  di propri dati personali e la loro comunicazione   in   forma   intelligibile;   di   avere   conoscenza dell'origine  dei  dati nonche' della logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento;
 .................................................................
 6.      Titolare      del     trattamento     dei     dati     e' .................................................................
 
 ALLEGATO L.
 AUTOCERTIFICAZIONE INFORMATIVA
 
 Il sottoscritto Dott. .................. nato a .................. il     .......    residente    in    ..................    Via/Piazza ..................  n.  .....  iscritto  all'Albo dei ............... della  Provincia di ............ ai sensi e agli effetti dell'art. 4, legge 4 gennaio 1968, n° 15 dichiara formalmente di
 1)  essere  -  non  essere  (1)  titolare  di  rapporto  di lavoro dipendente  a  tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale, anche come incaricato o supplente, presso soggetti pubblici o privati (2):
 Soggetto   .................   ore   settimanali  ...........  Via ...........  Comune  di  ............  Tipo  di  rapporto  di  lavoro ........................... Periodo: dal .........
 2)  essere/non  essere  (1)  titolare  di  incarico come medico di assistenza   primaria   ai  sensi  del  relativo  Accordo  Collettivo Nazionale con massimale di n. .... scelte e con n. ........ scelte in carico  con riferimento al riepilogo mensile del mese di ............ Azienda .........
 3) essere/non essere (1) titolare di incarico come medico pediatra di  libera  scelta ai sensi del relativo Accordo Collettivo Nazionale con massimale di n. .... scelte Periodo: dal .............
 4)   essere/non   essere   (1)   titolare   di  incarico  a  tempo indeterminato   o   a   tempo   determinato   (1)   come  specialista ambulatoriale convenzionato interno: (2)
 Azienda .............. branca ............. ore sett. ........
 Azienda .............. branca ............. ore sett. ........
 5)  essere/non  essere  (1)  iscritto  negli  elenchi  dei  medici specialisti convenzionati esterni: (2)
 Provincia  .............  branca  ................... Periodo: dal ................
 6)  avere/non  avere  (1) un apposito rapporto instaurato ai sensi dell'art. 8, c. 5, D.L.vo n. 502/92:
 Azienda   ....................   Via  ..................  Tipo  di attivita' ................ Periodo: dal ....................
 7)  essere/non  essere (1) titolare di incarico di guardia medica, nella   continuita'   assistenziale   o   nella  emergenza  sanitaria territoriale  a  tempo indeterminato o a tempo determinato (1), nella Regione  .........  o  in altra regione (2): Regione ................ Azienda ............ ore sett. ........... in forma attiva - in forma di disponibilita' (1)
 8)  essere/non  essere  iscritto  (1)  a  corso  di  formazione in medicina  generale  di  cui  al decreto leg.vo n° 256/91 o a corso di specializzazione di cui al decreto leg.vo n. 257/91, e corrispondenti norme di cui al d.lvo n. 368/99:
 Denominazione del corso ..................
 Soggetto pubblico che lo svolge .........
 Inizio: dal .................
 9)  operare/non operare (1) a qualsiasi titolo in e/o per conto di presidi,   stabilimenti,  istituzioni  private  convenzionate  o  che abbiano  accordi  contrattuali  con  le  Aziende  ai  sensi dell'art. 8-quinquies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni. (2)
 Organismo    ....................   ore   sett.   ..........   Via ................  Comune  di  ..................  Tipo  di  attivita' ..................  Tipo di rapporto di lavoro ...................... Periodo: dal .................................
 10)  operare/non  operare  (1)  a  qualsiasi  titolo  in  presidi, stabilimenti, istituzioni private non convenzionate o non accreditate e soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 43 L. 833/78: (2)
 Organismo    ....................   ore   sett.   ..........   Via ................  Comune  di  ..................  Tipo  di  attivita' ..................  Tipo di rapporto di lavoro ...................... Periodo: dal .................................
 11) svolgere/non svolgere (1) funzioni di medico di fabbrica (2) o di medico competente ai sensi della Legge 626/93:
 Azienda   ................ ore   sett.   ...................   Via .................    Comune    di    ...............   Periodo:   dal ................
 12)  svolgere/non svolgere (1) per conto dell'INPS o della Azienda di  iscrizione  funzioni  fiscali  nell'ambito territoriale del quale puo'   acquisire   scelte:  (2)  Azienda  ................ Comune  di ............... Periodo: dal ................
 13)  avere/non avere (1) qualsiasi forma di cointeressenza diretta o  indiretta  c  qualsiasi  rapporto  di  interesse  con case di cura private         e         industrie         farmaceutiche:        (2) .............................................  .............  Periodo dal .....................
 14)  essere/non  essere  (1)  titolare  o compartecipe di quote di imprese o esercitare/non esercitare attivita' che possono configurare conflitto  di  interessi  col  rapporto  di  lavoro  con  il Servizio sanitario                                                  nazionale: ...................................................
 15)   fruire/non  fruire  (1)  del  trattamento  ordinario  o  per invalidita' permanente da parte del fondo di previdenza competente di cui  al  decreto  14.10.1976  Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale: Periodo: dal ...........................
 16)  svolgere/non  svolgere  (1)  altra attivita' sanitaria presso soggetti  pubblici o privati oltre quelle sopra evidenziate (indicare qualsiasi  altro tipo di attivita' non compreso nei punti precedenti; in caso negativo scrive: nessuna) ................................... ...................... Periodo: dal ..........................
 17)  essere/non essere (1) titolare di incarico nella medicina dei servizi a tempo indeterminato: (1) (2)
 Azienda  .....................  Comune ................. ore sett. .................. Tipo di attivita' ....................... Periodo: dal ............
 18)  operare/non  operare  (1)  a  qualsiasi  titolo  per conto di qualsiasi  altro  soggetto  pubblico,  esclusa attivita' di docenza e formazione  in  medicina  generale comunque prestata (non considerare quanto  eventualmente  da  dichiarare  relativamente  al  rapporto di dipendenza  ai  nn.  1, 2, 3 o ai rapporti di lavoro convenzionato ai nn. 4, 5, 6, 7):
 Soggetto  pubblico  ......................  Via  ................. Comune  di  .............. Tipo di attivita' ........................ Tipo  di  rapporto  di  lavoro:  ......................  Periodo: dal ....................
 19)  essere/non  essere titolare (1) di trattamento di pensione a: (2) ......................... Periodo: dal ....................
 20) fruire/non fruire (1) di trattamento pensionistico da parte di altri  fondi  pensionistici  differenti da quelli di cui al punto 15: (2)     soggetto     erogante     il     trattamento    pensionistico ..................................................................... ................................................................ Pensionato dal .............
 NOTE: ..................................................................... ..................................................................... ..............................................................
 Dichiaro che le notizie sopra riportate corrispondono al vero.
 In fede
 Data ............... Firma .........................
 (1) - cancellare la parte che non interessa
 (2)  -  completare con le notizie richieste, qualora lo spazio non fosse  sufficiente  utilizzare  quello  in  calce al foglio alla voce "NOTE"
 ---->  Vedere allegati M e N alle pagg. 143-144  <----
 
 ALLEGATO O
 REGOLAMENTO ELETTORALE
 ELEZIONE DEI COMPONENTI ELETTIVI DELLA MEDICINA GENERALE
 DELL'UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DISTRETTUALI
 
 1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di elezione dei componenti di parte elettiva per la medicina generale dell'Ufficio di Coordinamento delle attivita' distrettuali.
 2.  La  elezione  dei  componenti  di  cui  al precedente comma si svolgera'  in  tutte le Aziende della regione ed in tutti i Distretti entro  e  non  oltre  sei  mesi  dalla entrata in vigore del presente Accordo.
 3.   L'Assessore  Regionale  alla  Sanita',  sentiti  i  Direttori Generali  delle Aziende, indica la data di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo.
 4.  A  tal  fine  il  Direttore  Generale  istituisce un seggio in ciascun  distretto ed invia ai presidenti dei seggi l'elenco di tutti gli  aventi  diritto  al voto in ciascun seggio. Ogni medico vota nel seggio del Distretto di appartenenza.
 5. Le Aziende provvedono a comunicare agli aventi diritto al voto, con  modalita'  stabilite  dal  Comitato di cui all'art. 23, la data, l'orario e la sede delle elezioni, nonche' le modalita' di voto.
 6.  Hanno  diritto  al  voto  tutti  i  medici  incaricati a tempo indeterminato  per  la  medicina  generale alla data di effettuazione delle  elezioni.  Il  diritto al voto puo' essere rivendicato, ove il medico  non sia inserito nell'elenco fornito al seggio elettorale, al momento  del  voto  esibendo  idonea certificazione di titolarita' di incarico.
 7.  Il  seggio  elettorale  e'  composto  da  un funzionario della Azienda,  nominato  dal  Direttore Generale, che lo presiede e da due scrutatori indicati dal Comitato di cui all'art. 23.
 8.  L'elettore  dovra'  presentarsi  al  seggio  munito  di valido documento  di riconoscimento o essere conosciuto dal presidente. Ogni elettore  vota  esprimendo  un  numero  di  preferenze che puo' anche essere pari al numero dei membri eleggibili.
 9.   I   presidenti  di  seggio  cureranno  lo  svolgimento  delle operazioni   di   voto,  lo  scrutinio  delle  schede  (che  avverra' immediatamente  dopo  le  operazioni di voto) e la trasmissione delle schede  scrutinate  alla  Azienda che ha il dovere di conservarle per almeno  30  giorni  dagli scrutini. Trascorso tale termine, le schede devono essere distrutte.
 10.  Le  Aziende trasmettono al Comitato regionale di cui all'art. 24 i dati elettorali.
 11.  Per  ciascun  organismo,  saranno eletti i medici che avranno riportato complessivamente il maggior numero di preferenze
 12.  Il  Direttore Generale della Azienda proclama gli eletti agli Uffici di Coordinamento delle attivita' distrettuali.
 13. I compensi per i componenti il seggio elettorale sono definiti con  provvedimento  della  Regione  e  sono a carico delle Aziende di riferimento.
 14.  La  tornata  elettorale  si svolge in tutti i distretti nella stessa  data  c,  di  norma, in una giornata di sabato, secondo orari determinati dal Comitato di cui all'art. 24.
 15. I componenti eletti ai sensi del presente regolamento decadono per:
 a) assenze complessive superiori al 50% delle riunioni effettuate nel corso dell'anno;
 b) dimissioni dall'incarico;
 c)  cessazione del o degli incarichi convenzionali detenuti nella medicina generale.
 16.  Il  componente  decaduto  per  effetto del disposto di cui al comma precedente e' sostituito dal primo dei non eletti.
 
 ALLEGATO P
 SCHEMA DI LINEE GUIDA
 PER I CORSI DI IDONEITA' ALL'EMERGENZA SANITARIA
 
 PROGRAMMA
 
 Poiche'  per  le  due  situazioni  cliniche  di emergenza estrema, rappresentate    dall'arresto    cardiocircolatorio   e   dal   grave politraumatismo,  e'  di  primaria importanza garantire un intervento qualificato da parte del personale addetto al soccorso, nel programma del corso per i medici dell'Emergenza saranno inserite le Linee Guida riguardo   alla   sequenza   delle   procedure  di  BLS  (Basic  Life Support=Sostegno  delle  Funzioni  Vitali) e di ACLS (Avanced Cardiac Lifc   Support)   nei  casi  di  arresto  cardiocircolatorio  secondo l'Amcrican  Hcart Association e l'European Resuscitation Council e le Linee  Guida  dell'ATLS  (Advanced  Trauma  Life Support) nei casi di pazienti  traumatizzati  dell'American College of Surgeons, organismi scientifici,   internazionali   ed   autorevoli,  che  periodicamente provvedono  ad  una  revisione  critica  e  ad  un  aggiornamento dei protocolli in base all'evoluzione delle conoscenze.
 Il  corso deve comunque perseguire il raggiungimento, da parte dei discenti, dei seguenti obiettivi:
 1. Saper assistere un paziente:
 - al domicilio;
 - all'esterno;
 - su di un mezzo di soccorso mobile;
 - in ambulatorio.
 2. Saper diagnosticare e trattare un paziente:
 - in  arresto  cardio  circolatorio (manovre di rianimazione con ripristino della pervieta' delle vie aeree, ventilazione artificiale, massaggio   cardiaco   esterno,   defibrillazione,  uso  dei  farmaci raccomandati dal protocollo dell'ACLS)
 - con  insufficienza  respiratoria  acuta (dall'uso dei farmaci, intubazione o.t., alla cricotomia)
 - politraumatizzato   o   con  traumatismi  maggiori  (drenaggio toracico,  manovre  di  decompressione in caso di PNX, incannulamento vene centrali, prevenzione di danni neurologici, ecc.)
 - grande ustionato (da fattori chimici o da calore)
 - in stato di shock
 - in coma o altre patologie neurologiche
 - con dolore toracico (dall'angina all'IMA complicato)
 - con aritmia cardiaca
 - con E.P.A.
 - con   emorragie   interne   ed  esterne  (emoftoe,  ematemesi, enterorragia, rottura di aneurisma)
 - in caso di folgorazione o annegamento
 - in caso di avvelenamento o di intossicazione esogena acuta
 - in emergenza ostetrico-ginecologica (assistenza al parto)
 - in  emergenza  pediatrica  (dalla crisi convulsiva all'arresto cardiorespiratorio del neonato)
 - in  emergenza  psichiatrica  (malato  violento  o  in stato di agitazione psicomotoria)
 3.  Conoscere  le tecniche di estrazione e di immobilizzazione di un paziente traumatizzato;
 4.  Avere  nozioni  e manualita' di piccola chirurgia riferita in particolar  modo al corretto trattamento della traumatologia "minore" (ferite, ustioni, contusioni, lussazioni, fratture);
 5.   Conoscere   le  implicazioni  medico  legali  nell'attivita' dell'emergenza (responsabilita' nei diversi momenti operativi);
 6.  Avere  nozioni  riguardo  ai problemi di pianificazione delle urgenze/emergenza  in  caso  di  macro  e  maxi-emergenza (Il triage, coordinamento dei soccorsi anche con la Protezione Civile, ecc.) ;
 7.  Sapere  utilizzare  la  tecnologia  connessa  con l'emergenza territoriale   (sistemi   di   comunicazione,   sistemi  informatici, apparecchiature elettroniche);
 8.  Essere  a conoscenza dell'organizzazione dei servizi comunque coinvolti nell'emergenza territoriale;
 9. Essere formato al Corso dispatch emergency medical.
 Per  quanto  riguarda la parte pratica questa dovra' essere svolta presso ospedali che siano forniti di almeno:
 1. Pronto Soccorso - Medicina e Chirurgia d'Urgenza
 2. Rianimazione
 3. Cardiologia e Terapia intensiva
 4. Ortopedia
 5.  Centrale  Operativa  funzionante e disponibilita' di mezzi di soccorso
 Inoltre dovranno naturalmente essere individuati i materiali e gli strumenti  da  usare come supporti didattici (manichini per massaggio cardiaco  esterno,  intubazione oro-tracheale, incannulamcnto di vene centrali,  seminari per la discussione di "casi" tratti dalla realta' o  simulati,  esercitazioni in collaborazione con i vigili del fuoco, ecc.).
 La  valutazione  finale  di  "idoneita'"  o  "non idoneita'" viene effettuata  mediante  prova  scritta  e  orale/pratica davanti ad una Commissione  esaminatrice nominata dal Direttore Generale di ciascuna Azienda USL con formale provvedimento.
 Ai candidati che avranno superato favorevolmente le prove di esame verra' rilasciato l'attestato di idoneita' all'esercizio di attivita' di emergenza sanitaria territoriale.
 
 Allegato Q
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA
 PRIMARIA
 (PER GRADUATORIA)
 
 RACCOMANDATA
 
 All'Assessorato alla Sanita'
 della Regione
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ................... Comune di residenza a ..................... prov. .......  via  ............... n. .... CAP ........ tel. ........... a far    data    dal   ............   Azienda   U.S.L.   di   residenza ..................   e   residente   nel   territorio  della  Regione .......... dal .............. inserito nella graduatoria regionale di settore  di cui all'articolo 15 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la   Medicina   generale,   laureato  dal  ..............,  con  voto ..........
 FA DOMANDA
 
 secondo  quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma 2, lettera b) dell'Accordo   collettivo   nazionale   per   la   medicina  generale assegnazione  degli  ambiti  territoriali  carenti  per  l'assistenza primaria   pubblicati   sul   Bollettino   Ufficiale   della  Regione ........................ n. ....... del ........., e segnatamente per i seguenti ambiti:
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 
 Chiede  a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 16,  commi  7  e  8 dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale,  di  poter  accedere  alla  riserva  di  assegnazione, come appresso  indicato (barrare una sola casella; in caso di barratura di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potra' essere valutata):
 a)  riserva  per  i  medici  in possesso del titolo di formazione specifica  in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o 277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a);
 b)  riserva  per  i  medici  in  possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b,).
 Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
 - la propria residenza
 - il domicilio sotto indicato:
 c/o  .........  Comune  ...............  CAP  ......  provincia ............ indirizzo ............. n. ......
 Allega   alla   presente   certificato   storico  di  residenza  o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.
 Data .............. Firma per esteso ...................
 
 Allegato Q/1
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
 ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA'
 ASSISTENZIALE
 (PER GRADUATORIA)
 
 RACCOMANDATA
 
 All'Assessorato alla Sanita' della Regione
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ...................  Residenza  a ..................... prov. ....... via  ............... n. .... CAP ........ tel. ........... a far data dal ............ Azienda U.S.L. di residenza ......... inserito nella graduatoria  regionale di settore di cui all'articolo 15 dell'Accordo Collettivo   Nazionale   per   la  Medicina  generale,  laureato  dal .......... con voto ............
 FA DOMANDA
 
 secondo  quanto  previsto  dall'articolo  63,  comma 2, lettera b) dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  medicina  generale,  di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuita' assistenziale pubblicati  sul Bollettino Ufficiale della Regione ............... n. .........  del  .........,  ........  e  segnatamente  per i seguenti incarichi:
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 
 Chiede  a tal fine, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 16,  comma  7  e  comma  8  dell'Accordo  Collettivo Nazionale per la Medicina  generale,  di  poter accedere alla riserva di assegnazione, come  appresso  indicato  (barrare  una  sola  casella;  in  caso  di barratura  di entrambe le caselle o mancata indicazione della riserva prescelta, la domanda non potra' essere valutata):
 a)  riserva  per  i  medici  in possesso del titolo di formazione specifica  in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256/91 o 277/2003 (articolo 16, comma 7, lettera a);
 b)  riserva  per  i  medici  in  possesso del titolo equipollente (articolo 16, comma 7, lettera b,).
 Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
 - la propria residenza
 - il domicilio sotto indicato:
 c/o  .........  Comune  ...............  CAP  ......  provincia ............ indirizzo ............. n. ......
 Allega   alla   presente   certificato   storico  di  residenza  o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva.
 Data .............. Firma per esteso ...................
 
 Allegato Q/2
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
 DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
 (PER GRADUATORIA)
 
 RACCOMANDATA
 
 All'Assessorato alla Sanita' della Regione
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ...................  Residenza  a ..................... prov. ....... via  ............... n. .... CAP ........ tel. ........... a far data dal ............ Azienda U.S.L. di residenza ......... inserito nella graduatoria  regionale di settore di cui all'articolo 15 dell'Accordo Collettivo   Nazionale   per   la  Medicina  generale,  laureato  dal .......... con voto ............
 FA DOMANDA
 
 secondo  quanto  previsto  dall'articolo  63,  comma 2, lettera b) dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  medicina  generale,  di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuita' assistenziale pubblicati  sul Bollettino Ufficiale della Regione ............... n. .........  del  .........,  ........  e  segnatamente  per i seguenti incarichi:
 Presidio             ASL        Presidio             ASL
 Presidio             ASL        Presidio             ASL
 Presidio             ASL        Presidio             ASL
 Presidio             ASL        Presidio             ASL
 Presidio             ASL        Presidio             ASL
 Presidio             ASL        Presidio             ASL
 Presidio             ASL        Presidio             ASL
 
 Il   sottoscritto  dichiara  di  essere  titolare  di  Continuita' Assistenziale  presso  l'Azienda ...................... della Regione ..................
 Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
 - la propria residenza
 - il domicilio sotto indicato:
 c/o   ..................   Comune   ...............  CAP  ...... provincia ............. indirizzo n. ................
 Allega   alla   presente   certificato   storico  di  residenza  o autoccrtificazionc e dichiarazione sostitutiva.
 Data ................. firma per esteso ................
 
 Allegato Q/3
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
 DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA
 (PER TRASFERIMENTO)
 
 RACCOMANDATA
 
 All'Assessorato alla Sanita' della Regione
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ...................  Residenza  a ..................... prov. ....... via  ............... n. .... CAP ........ tel. ........... a far data dal  ............ e residente nel territorio della Regione .......... dal  ..............  titolare  di  incarico a tempo indeterminato per l'assistenza  primaria presso la Azienda Sanitaria locale n. ..... di ..........  per  l'ambito  territoriale  di  .................. della Regione  ..........  dal  ..........  e con anzianita' complessiva di assistenza primaria paria a mesi...............
 FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
 
 secondo  quanto  previsto  dall'articolo  34,  comma 2, lettera b) dell'Accordo   collettivo   nazionale   per   la   medicina  generale assegnazione  degli  ambiti  territoriali  carenti  per  l'assistenza primaria   pubblicati   sul   Bollettino   Ufficiale   della  Regione ........................ n. ....... del ........., e segnatamente per i seguenti ambiti:
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 Ambito             ASL        Ambito             ASL
 
 Allega  alla  presente  la  documentazione  o autocertificazione e dichiarazione  sostitutiva  atta a comprovare il diritto a concorrere all'assegnazione  dell'incarico  ai  sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale e l'anzianita' complessiva di incarico in assistenza primaria:
 allegati n. .... (..................) documenti.
 Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
 - la propria residenza
 - il domicilio sotto indicato:
 c/o   ..................   Comune   ...............  CAP  ...... provincia ............. indirizzo n. ................
 Data ................. firma per esteso ................
 
 Allegato Q/4
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
 DEGLI INCARICHI VACANTI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE
 (PER TRASFERIMENTO)
 
 RACCOMANDATA
 
 All'Assessorato alla Sanita' della Regione
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ...................  Residenza  a ..................... prov. ....... via  ............... n. .... CAP ........ tel. ........... a far data dal  ............  Azienda  U.S.L. di residenza ......... e residente nel  territorio  della  Regione  .................  dal ............. titolare  di  incarico  a  tempo  indeterminato  per  la  Continuita' Assistenziale  presso la Azienda n. ....... di ........ della Regione .........,  dal  ........ e con anzianita' complessiva di Continuita' Assistenziale pari a mesi ...........
 FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
 
 secondo  quanto  previsto  dall'articolo  63,  comma 2, lettera b) dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  medicina  generale,  di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuita' assistenziale pubblicati  sul Bollettino Ufficiale della Regione ............... n. .........  del  .........,  ........  e  segnatamente  per i seguenti incarichi:
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 Inc. n.     Ambito       ASL     Inc. n.     Ambito       ASL
 
 Allega  alla  presente  la  documentazione  o autocertificazione e dichiarazione  sostitutiva  atta a comprovare il diritto a concorrere all'assegnazione  dell'incarico  ai  sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale e l'anzianita' complessiva di incarico in assistenza primaria:
 allegati n. .... (..................) documenti.
 Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
 - la propria residenza
 - il domicilio sotto indicato:
 c/o   ..................   Comune   ...............  CAP  ...... provincia ............. indirizzo n. ................
 Data ................. firma per esteso ................
 
 Allegato Q/5
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
 DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
 (PER TRASFERIMENTO)
 
 RACCOMANDATA
 
 All'Azienda USL
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ...................  Residenza  a ..................... prov. ....... via  ............... n. .... CAP ........ tel. ........... a far data dal  ............  Azienda  U.S.L. di residenza ......... e residente nel  territorio  della  Regione  .................  dal ............. titolare di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale  presso  la  Azienda  n.  ..... di ....... della Regione .......   dal  ......  e  con  anzianita'  complessiva  di  emergenza sanitaria territoriale pari a mesi ...........
 FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
 
 secondo  quanto  previsto  dall'articolo  63,  comma 2, lettera b) dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  medicina  generale,  di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuita' assistenziale pubblicati  sul Bollettino Ufficiale della Regione ............... n. .........  del  .........,  ........  e  segnatamente  per i seguenti incarichi:
 ASL      Presidio             ASL      Presidio
 ASL      Presidio             ASL      Presidio
 ASL      Presidio             ASL      Presidio
 ASL      Presidio             ASL      Presidio
 ASL      Presidio             ASL      Presidio
 ASL      Presidio             ASL      Presidio
 ASL      Presidio             ASL      Presidio
 
 Allega  alla  presente  la  documentazione  o autocertificazione e dichiarazione  sostitutiva  atta a comprovare il diritto a concorrere all'assegnazione  dell'incarico  ai  sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale e l'anzianita' complessiva di incarico in assistenza primaria:
 allegati n. .... (..................) documenti.
 Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
 - la propria residenza
 - il domicilio sotto indicato:
 c/o   ..................   Comune   ...............  CAP  ...... provincia ............. indirizzo n. ................
 Data ................. firma per esteso ................
 
 Allegato Q/6
 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE
 DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE
 (PER TRASFERIMENTO)
 
 RACCOMANDATA
 
 All'Azienda USL
 
 Il   sottoscritto   Dott.   .................   nato   .......   a ..............  prov.  .... il ......... M .... F .... Codice fiscale ...................  Residenza  a ..................... prov. ....... via  ............... n. .... CAP ........ tel. ........... a far data dal  ............  Azienda  U.S.L. di residenza ......... e residente nel  territorio  della  Regione  .................  dal ............. titolare di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale  presso  la  Azienda  n.  ..... di ....... della Regione .......   dal  ......  e  con  anzianita'  complessiva  di  emergenza sanitaria territoriale pari a mesi ...........
 FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO
 
 secondo  quanto  previsto  dall'articolo  63,  comma 2, lettera b) dell'Accordo  collettivo  nazionale  per  la  medicina  generale,  di assegnazione degli incarichi vacanti per la continuita' assistenziale pubblicati  sul Bollettino Ufficiale della Regione ............... n. .........  del  .........,  ........  e  segnatamente  per i seguenti incarichi:
 ASL      Presidio          ASL      Presidio
 ASL      Presidio          ASL      Presidio
 ASL      Presidio          ASL      Presidio
 ASL      Presidio          ASL      Presidio
 ASL      Presidio          ASL      Presidio
 ASL      Presidio          ASL      Presidio
 ASL      Presidio          ASL      Presidio
 
 Allega  alla  presente  la  documentazione  o autocertificazione e dichiarazione  sostitutiva  atta a comprovare il diritto a concorrere all'assegnazione  dell'incarico  ai  sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina generale e l'anzianita' complessiva di incarico in assistenza primaria:
 allegati n. .... (..................) documenti.
 Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
 - la propria residenza
 - il domicilio sotto indicato:
 c/o   ..................   Comune   ...............  CAP  ...... provincia ............. indirizzo n. ................
 Data ................. firma per esteso ................
 
 ---->  Vedere allegato R a pag. 155   <----
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