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| Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 27 aprile 2006, n. 209 |  | Regolamento,  recante:  «Individuazione  delle  caratteristiche delle targhe  di  immatricolazione  dei  veicoli in dotazione della Polizia locale  - articolo 93, comma 11, C.d.S. e articolo 246, comma 2, reg. es. e att. C.d.S.». |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 Visto  l'articolo  93,  comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, il quale prevede che i veicoli  destinati  esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale  sono immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per  i  trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale;
 Visto  l'articolo  246,  comma  2, del decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre  1992,  n. 495, il quale demanda al Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  la  facolta'  di fissare le caratteristiche   delle   targhe   di  immatricolazione  dei  veicoli destinati esclusivamente all'impiego in servizio di polizia stradale, anche  in  deroga  ai  criteri  fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'Appendice XII al titolo III;
 Considerata  l'opportunita'  di  prevedere  una  speciale  targa di immatricolazione  per  i  veicoli  in  dotazione dei corpi di polizia provinciale  e  municipale  che, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto  legislativo  n.  285  del  1992, svolgono servizi di polizia stradale;
 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Sentita  l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI);
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato n. 1336 espresso dalla Sezione  consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
 Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 5595 del 29 marzo 2006;
 A d o t t a
 il seguente regolamento:
 Art. 1.
 1. Agli  autoveicoli,  ai motoveicoli e ai ciclomotori in dotazione dei corpi di polizia provinciale e municipale, adibiti esclusivamente ai  servizi  di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11 del  decreto  legislativo  30  aprile  1992, n. 285, e' assegnata una speciale  targa di immatricolazione conforme, nelle caratteristiche e nelle  dimensioni,  alle  figure I, II, III e IV allegate al presente regolamento.
 2. La targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. I e II) riporta, nell'ordine:
 a) a  sinistra,  una zona rettangolare a fondo blu sulla quale e' impressa  in  giallo,  nella  parte  superiore,  la  corona di stelle simbolo della Unione europea e, nella parte inferiore, e' impressa in bianco la lettera «I»;
 b) al  centro,  la  «Y»  e  un  carattere  alfabetico, il marchio ufficiale  della  Repubblica  italiana,  tre caratteri numerici e due caratteri  alfabetici,  sormontati  dalla  dicitura  «POLIZIA LOCALE» impressa in blu;
 c) a  destra,  una  zona  rettangolare  a  fondo blu destinata ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione.
 3. La targa dei motoveicoli (fig. III) riporta, nell'ordine:
 a) in  alto  a  sinistra, una zona rettangolare a fondo blu sulla quale  e'  impressa  in  giallo,  nella parte superiore, la corona di stelle  simbolo  della  Unione  europea  e, nella parte inferiore, e' impressa in bianco la lettera «I»;
 b) in  alto  al  centro,  la  «Y»,  un  carattere alfabetico e il marchio ufficiale della Repubblica italiana;
 c) in  alto a destra, una zona rettangolare a fondo blu destinata ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione;
 d) in  basso, cinque caratteri numerici sormontati dalla dicitura «POLIZIA LOCALE» impressa in blu.
 4. La targa dei ciclomotori (fig. IV) riporta, nell'ordine:
 a) in  alto,  la dicitura «PL», impressa in blu, la lettera «Y» e una sequenza di due caratteri alfanumerici;
 b) in  basso,  il  marchio  ufficiale  della  Repubblica italiana seguito da una sequenza di tre caratteri alfanumerici.
 5. Le  targhe  di cui ai commi 2, 3 e 4 recano il fondo bianco e il colore   dei  caratteri  e'  nero  e  presentano  le  caratteristiche costruttive,  fotometriche,  cromatiche  e  di  leggibilita'  di  cui all'Appendice  XIII  al  titolo  III del decreto del Presidente della Repubblica  16  dicembre  1992,  n.  495,  e  successive modifiche ed integrazioni. Le dimensioni delle targhe e la tipologia dei caratteri che  le compongono sono indicate nelle figure I, II, III e IV e nelle tabelle I, II, III, IV allegate al presente regolamento.
 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
 Roma, 27 aprile 2006
 Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 321
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 Note alle premesse:
 -   Il   testo   dell'art.  93,  comma 11  del  decreto
 legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
 della   strada»,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
 18 maggio  1992,  n.  114,  supplemento  ordinario,  e'  il
 seguente:
 «11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
 servizi  di  Polizia  stradale  indicati nell'art. 11 vanno
 immatricolati  dall'ufficio competente del Dipartimento per
 i  trasporti  terrestri  su  richiesta del corpo, ufficio o
 comando  che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
 stradale.   A  siffatto  corpo,  ufficio  o  comando  viene
 rilasciata,  dall'ufficio competente del Dipartimento per i
 trasporti  terrestri  che  ha  immatricolato il veicolo, la
 carta  di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
 di   cui  al  comma 4,  l'indicazione  che  il  veicolo  e'
 destinato  esclusivamente  a  servizio di polizia stradale.
 Nel  regolamento  sono stabilite le caratteristiche di tali
 veicoli.».
 -  Il  testo  dell'art.  246,  comma 2  del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495,
 recante:  «Regolamento  di  esecuzione  e di attuazione del
 nuovo  codice  della  strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta
 Ufficiale  28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario,
 e' il seguente:
 «2. Il  Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
 stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata
 una  speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai
 criteri    fissati    nel    comma 1,    lettere a)   e c),
 dell'appendice    XII   al   presente   titolo,   al   fine
 dell'indicazione   che   detti   veicoli   sono   destinati
 esclusivamente al servizio di polizia stradale.».
 -  Il testo del comma 1, lettere a) e c) dell'appendice
 XII   del   sopraccitato   decreto   del  Presidente  della
 Repubblica, e' il seguente:
 «1. I criteri per la formazione dei dati sono:
 a) targa  anteriore  e  posteriore  degli autoveicoli
 (figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una
 zona  rettangolare  a  sinistra  dove,  su  fondo  blu,  e'
 impressa  in  giallo  nella  parte  superiore  la corona di
 stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore
 e'   impressa   in  bianco  la  lettera  I,  due  caratteri
 alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
 tre  caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona
 rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
 talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
 b) (omissis);
 c) targa  dei  motoveicoli  (fig.  III  4/e): riporta
 nell'ordine,  una  zona  rettangolare  a  sinistra dove, su
 fondo  blu,  e' impressa in giallo nella parte superiore la
 corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte
 inferiore e' impressa in bianco la lettera I; due caratteri
 alfabetici,  il  marchio  della  Repubblica  italiana,  tre
 caratteri  numerici  e  due  caratteri alfabetici; una zona
 rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
 talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260.».
 -   Il  testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo
 30 aprile  1992,  n.  285,  recante:  «Nuovo  codice  della
 strada»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  18 maggio
 1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente:
 «Art.   12 (Espletamento   dei   servizi   di   polizia
 stradale).  -  1.  L'espletamento  dei  servizi  di polizia
 stradale previsti dal presente codice spetta:
 a) in   via   principale   alla  specialita'  Polizia
 stradale della Polizia di Stato;
 b) alla Polizia di Stato;
 c) all'Arma dei carabinieri;
 d) al Corpo della guardia di finanza;
 d-bis) ai  Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
 nell'ambito del territorio di competenza;
 e) ai  Corpi  e  ai  servizi  di  polizia municipale,
 nell'ambito del territorio di competenza;
 f)  ai  funzionari del Ministero dell'interno addetti
 al servizio di Polizia stradale;
 f-bis)  al  Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
 forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
 2.  L'espletamento  dei  servizi  di  cui  all'art. 11,
 comma 1,   lettere a)   e b),  spetta  anche  ai  rimanenti
 ufficiali   e   agenti   di  polizia  giudiziaria  indicati
 nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
 3.  La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
 materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
 sull'uso  delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
 previo  superamento  di  un esame di qualificazione secondo
 quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
 a) dal  personale  dell'Ispettorato  generale  per la
 circolazione  e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
 centrale  e periferica del Ministero delle infrastrutture e
 dei  trasporti  del  Dipartimento per i trasporti terrestri
 appartenente   al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
 b) dal  personale  degli uffici competenti in materia
 di  viabilita'  delle regioni, delle province e dei comuni,
 limitatamente  alle  violazioni  commesse  sulle  strade di
 proprieta' degli enti da cui dipendono;
 c) dai  dipendenti  dello Stato, delle province e dei
 comuni  aventi  la  qualifica  o le funzioni di cantoniere,
 limitatamente  alle  violazioni commesse sulle strade o sui
 tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
 d) dal  personale  delle Ferrovie dello Stato e delle
 ferrovie  e  tranvie in concessione, che espletano mansioni
 ispettive  o  di  vigilanza,  nell'esercizio  delle proprie
 funzioni   e   limitatamente   alle   violazioni   commesse
 nell'ambito  dei passaggi a livello dell'amministrazione di
 appartenenza;
 e) dal  personale  delle  circoscrizioni aeroportuali
 dipendenti   dal   Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
 trasporti   nell'ambito  delle  aree  di  cui  all'art.  6,
 comma 7;
 f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
 dipendenti    dal   Ministero   della   marina   mercantile
 nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
 3-bis.  I  servizi  di  scorta  per  la sicurezza della
 circolazione,  nonche'  i  conseguenti  servizi  diretti  a
 regolare   il   traffico,  di  cui  all'art.  11,  comma 1,
 lettere c)  e d),  possono  inoltre  essere  effettuati  da
 personale  abilitato  a svolgere scorte tecniche ai veicoli
 eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
 limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
 prescrizioni  imposte  dagli  enti proprietari delle strade
 nei  provvedimenti  di autorizzazione o di quelle richieste
 dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
 4.  La  scorta  e  l'attuazione  dei servizi diretti ad
 assicurare   la   marcia  delle  colonne  militari  spetta,
 inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
 delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
 attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
 5.  I  soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
 quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
 per  espletare  i propri compiti di polizia stradale devono
 fare  uso  di  apposito  segnale  distintivo,  conforme  al
 modello stabilito nel regolamento.».
 -  Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
 1988,   n.  488,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di
 Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
 Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
 «3. Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
 Note all'art. 1:
 -  Per  il  testo  dell'art.  93,  comma 11 del decreto
 legislativo  30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
 della strada», vedi note alle premesse.
 -  L'appendice XIII da 1 a 5 del decreto del Presidente
 della Repubblica n. 495 del 1992, recano, rispettivamente:
 «1. Prescrizioni applicabili alle targhe.».
 «2.   Prescrizioni   applicabili  ai  componenti  delle
 targhe.».
 «3. Procedure di accettazione».
 «4.  Prescrizioni  e metodologie di prova relative alle
 pellicole retroriflettenti ed alle vernici trasparenti».
 «5. Prove tecnologiche».
 
 
 
 
 |  |  |  | Allegato ---->  Vedere Allegato da pag. 4 a pag. 11 della G.U.  <----
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