Gazzetta n. 134 del 12 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 27 aprile 2006, n. 209
Regolamento, recante: «Individuazione delle caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli in dotazione della Polizia locale - articolo 93, comma 11, C.d.S. e articolo 246, comma 2, reg. es. e att. C.d.S.».

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Visto l'articolo 93, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il quale prevede che i veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale sono immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale;
Visto l'articolo 246, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, il quale demanda al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la facolta' di fissare le caratteristiche delle targhe di immatricolazione dei veicoli destinati esclusivamente all'impiego in servizio di polizia stradale, anche in deroga ai criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c), dell'Appendice XII al titolo III;
Considerata l'opportunita' di prevedere una speciale targa di immatricolazione per i veicoli in dotazione dei corpi di polizia provinciale e municipale che, ai sensi dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, svolgono servizi di polizia stradale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI);
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1336 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 5595 del 29 marzo 2006;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Agli autoveicoli, ai motoveicoli e ai ciclomotori in dotazione dei corpi di polizia provinciale e municipale, adibiti esclusivamente ai servizi di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 93, comma 11 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' assegnata una speciale targa di immatricolazione conforme, nelle caratteristiche e nelle dimensioni, alle figure I, II, III e IV allegate al presente regolamento.
2. La targa anteriore e posteriore degli autoveicoli (figg. I e II) riporta, nell'ordine:
a) a sinistra, una zona rettangolare a fondo blu sulla quale e' impressa in giallo, nella parte superiore, la corona di stelle simbolo della Unione europea e, nella parte inferiore, e' impressa in bianco la lettera «I»;
b) al centro, la «Y» e un carattere alfabetico, il marchio ufficiale della Repubblica italiana, tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici, sormontati dalla dicitura «POLIZIA LOCALE» impressa in blu;
c) a destra, una zona rettangolare a fondo blu destinata ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione.
3. La targa dei motoveicoli (fig. III) riporta, nell'ordine:
a) in alto a sinistra, una zona rettangolare a fondo blu sulla quale e' impressa in giallo, nella parte superiore, la corona di stelle simbolo della Unione europea e, nella parte inferiore, e' impressa in bianco la lettera «I»;
b) in alto al centro, la «Y», un carattere alfabetico e il marchio ufficiale della Repubblica italiana;
c) in alto a destra, una zona rettangolare a fondo blu destinata ad ospitare un supporto autoadesivo recante lo stemma della regione;
d) in basso, cinque caratteri numerici sormontati dalla dicitura «POLIZIA LOCALE» impressa in blu.
4. La targa dei ciclomotori (fig. IV) riporta, nell'ordine:
a) in alto, la dicitura «PL», impressa in blu, la lettera «Y» e una sequenza di due caratteri alfanumerici;
b) in basso, il marchio ufficiale della Repubblica italiana seguito da una sequenza di tre caratteri alfanumerici.
5. Le targhe di cui ai commi 2, 3 e 4 recano il fondo bianco e il colore dei caratteri e' nero e presentano le caratteristiche costruttive, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' di cui all'Appendice XIII al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni. Le dimensioni delle targhe e la tipologia dei caratteri che le compongono sono indicate nelle figure I, II, III e IV e nelle tabelle I, II, III, IV allegate al presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 27 aprile 2006
Il Ministro: Lunardi Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2006 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 321



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 93, comma 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei
servizi di Polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno
immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per
i trasporti terrestri su richiesta del corpo, ufficio o
comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia
stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene
rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la
carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati
di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo e'
destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale.
Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali
veicoli.».
- Il testo dell'art. 246, comma 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
recante: «Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione puo'
stabilire che ai veicoli di cui al comma 1 venga rilasciata
una speciale targa di immatricolazione, anche in deroga ai
criteri fissati nel comma 1, lettere a) e c),
dell'appendice XII al presente titolo, al fine
dell'indicazione che detti veicoli sono destinati
esclusivamente al servizio di polizia stradale.».
- Il testo del comma 1, lettere a) e c) dell'appendice
XII del sopraccitato decreto del Presidente della
Repubblica, e' il seguente:
«1. I criteri per la formazione dei dati sono:
a) targa anteriore e posteriore degli autoveicoli
(figg. III.4/a, III.4/b, III.4/c): riporta, nell'ordine una
zona rettangolare a sinistra dove, su fondo blu, e'
impressa in giallo nella parte superiore la corona di
stelle simbolo della Unione europea e nella parte inferiore
e' impressa in bianco la lettera I, due caratteri
alfabetici, il marchio ufficiale della Repubblica italiana,
tre caratteri numerici e due caratteri alfabetici una zona
rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260;
b) (omissis);
c) targa dei motoveicoli (fig. III 4/e): riporta
nell'ordine, una zona rettangolare a sinistra dove, su
fondo blu, e' impressa in giallo nella parte superiore la
corona di stelle simbolo della Unione europea e nella parte
inferiore e' impressa in bianco la lettera I; due caratteri
alfabetici, il marchio della Repubblica italiana, tre
caratteri numerici e due caratteri alfabetici; una zona
rettangolare a destra, a fondo blu, destinata ad ospitare i
talloncini di cui al comma 3 dell'art. 260.».
- Il testo dell'art. 12 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice della
strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio
1992, n. 114, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 12 (Espletamento dei servizi di polizia
stradale). - 1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) in via principale alla specialita' Polizia
stradale della Polizia di Stato;
b) alla Polizia di Stato;
c) all'Arma dei carabinieri;
d) al Corpo della guardia di finanza;
d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,
nell'ambito del territorio di competenza;
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti
al servizio di Polizia stradale;
f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11,
comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati
nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in
materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo
sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati,
previo superamento di un esame di qualificazione secondo
quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:
a) dal personale dell'Ispettorato generale per la
circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti del Dipartimento per i trasporti terrestri
appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;
b) dal personale degli uffici competenti in materia
di viabilita' delle regioni, delle province e dei comuni,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di
proprieta' degli enti da cui dipendono;
c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei
comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere,
limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui
tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;
d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni
ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie
funzioni e limitatamente alle violazioni commesse
nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di
appartenenza;
e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali
dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nell'ambito delle aree di cui all'art. 6,
comma 7;
f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,
dipendenti dal Ministero della marina mercantile
nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.
3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della
circolazione, nonche' i conseguenti servizi diretti a
regolare il traffico, di cui all'art. 11, comma 1,
lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da
personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli
eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalita',
limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle
prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade
nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste
dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.
4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad
assicurare la marcia delle colonne militari spetta,
inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa
delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico
attestato rilasciato dall'autorita' militare competente.
5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto
quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme,
per espletare i propri compiti di polizia stradale devono
fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al
modello stabilito nel regolamento.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 488, recante: «Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 93, comma 11 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: «Nuovo codice
della strada», vedi note alle premesse.
- L'appendice XIII da 1 a 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 495 del 1992, recano, rispettivamente:
«1. Prescrizioni applicabili alle targhe.».
«2. Prescrizioni applicabili ai componenti delle
targhe.».
«3. Procedure di accettazione».
«4. Prescrizioni e metodologie di prova relative alle
pellicole retroriflettenti ed alle vernici trasparenti».
«5. Prove tecnologiche».



 
Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 4 a pag. 11 della G.U. <----
 
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