| 
| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | DECRETO 1 giugno 2006 |  | Accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa autorizzato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89. |  | 
 |  |  |  | IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Visto  l'art.  1,  comma 1,  del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246,  il  quale alla lettera b) dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1976,  n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6, tra  l'altro, il seguente comma 6-bis «Le disposizioni che comportano nuove  o  maggiori  spese  hanno  effetto  entro  i  limiti  di spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto  dirigenziale  del  Ministero  dell'economia e delle finanze, Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello Stato, da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti   limiti   di   spesa.   Le  disposizioni  recanti  espresse autorizzazioni  di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data  di  pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;
 Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente previsione di equa riparazione  in  caso  di  violazione  del  termine  ragionevole  del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile;
 Visto  l'art.  2, comma 1, della richiamata legge n. 89, in base al quale  chi  ha  subito  un  danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto  di  violazione  della  convenzione  per  la salvaguardia dei diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della  legge  4 agosto  1955,  n.  848,  sotto il profilo del mancato rispetto  del termine del ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione;
 Visto  l'art. 7, comma 1, della citata legge n. 89, il quale indica che   all'onere   derivante  dall'attuazione  della  medesima  legge, valutato  in  lire  12.705  milioni  a  decorrere  dall'anno 2002, si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  delle proiezioni dello stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»  dello  stato  di  previsione  del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo Ministero;
 Vista   la  legge  24 dicembre  2003,  n.  350  ed  in  particolare l'allegato  1,  con  il  quale, ai fini delle misure correttive degli effetti  finanziari delle leggi, di cui all'art. 11, comma 3, lettera i-quater),  della  legge 468 del 1978, e' stato disposto l'incremento della  richiamata  autorizzazione di spesa di cui alla suddetta legge n.  89  del  2001, rispettivamente, per 39 milioni di euro per l'anno 2004 e per euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2005;
 Vista  la  legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente approvazione del  bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
 Visto  il  decreto  legislativo  7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione  delle  unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
 Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2005, recante ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006;
 Considerato che, in applicazione della richiamata legge n. 89, come rifinanziata ai sensi del suddetto art. 4, comma 246, della legge 350 del  2003, e' stato iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  il  fondo  da  ripartire  di cui al capitolo   2829   u.p.b.  4.1.5.11.  con  uno  stanziamento  di  euro 26.561.585;
 Considerato  che il citato stanziamento di euro 26.561.585 e' stato interamente  ripartito  sulla base delle richieste pervenute da parte della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, del Ministero della giustizia  e  del  Ministero della difesa e che occorre provvedere ad un'ulteriore  apporto  di  risorse  in  quanto  risulta insufficiente rispetto alle esigenze;
 Ritenuto   che   per  effetto  della  predetta  ripartizione  debba ritenersi  concretizzata  la  fattispecie del richiamato art. 11-ter, comma 6-bis  della  legge n. 468/78, ai sensi e per gli effetti della medesima norma;
 Decreta:
 Art. 1.
 E'  accertato  l'avvenuto  raggiungimento  dei  limiti  della spesa espressamente  autorizzata della legge 24 marzo 2001, n. 89, iscritta sul  fondo  di  cui all'u.p.b. 4.1.5.11, capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 |  |  |  | Art. 2. Ai  sensi  dell'art.  3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'erogazione  degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse assegnate per l'anno 2006, rispettivamente, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli stati di previsione  del  Ministero  della  giustizia  e  del  Ministero della difesa.
 Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 1° giugno 2006
 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 |  |  |  |  |