Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 1 giugno 2006
Accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa autorizzato dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il quale alla lettera b) dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1976, n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6, tra l'altro, il seguente comma 6-bis «Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti di spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e' accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;
Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile;
Visto l'art. 2, comma 1, della richiamata legge n. 89, in base al quale chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine del ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione;
Visto l'art. 7, comma 1, della citata legge n. 89, il quale indica che all'onere derivante dall'attuazione della medesima legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 ed in particolare l'allegato 1, con il quale, ai fini delle misure correttive degli effetti finanziari delle leggi, di cui all'art. 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 468 del 1978, e' stato disposto l'incremento della richiamata autorizzazione di spesa di cui alla suddetta legge n. 89 del 2001, rispettivamente, per 39 milioni di euro per l'anno 2004 e per euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2005;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;
Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;
Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2005, recante ripartizione in capitoli delle unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006;
Considerato che, in applicazione della richiamata legge n. 89, come rifinanziata ai sensi del suddetto art. 4, comma 246, della legge 350 del 2003, e' stato iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo da ripartire di cui al capitolo 2829 u.p.b. 4.1.5.11. con uno stanziamento di euro 26.561.585;
Considerato che il citato stanziamento di euro 26.561.585 e' stato interamente ripartito sulla base delle richieste pervenute da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero della difesa e che occorre provvedere ad un'ulteriore apporto di risorse in quanto risulta insufficiente rispetto alle esigenze;
Ritenuto che per effetto della predetta ripartizione debba ritenersi concretizzata la fattispecie del richiamato art. 11-ter, comma 6-bis della legge n. 468/78, ai sensi e per gli effetti della medesima norma;
Decreta:
Art. 1.
E' accertato l'avvenuto raggiungimento dei limiti della spesa espressamente autorizzata della legge 24 marzo 2001, n. 89, iscritta sul fondo di cui all'u.p.b. 4.1.5.11, capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse assegnate per l'anno 2006, rispettivamente, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli stati di previsione del Ministero della giustizia e del Ministero della difesa.
Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° giugno 2006
Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
 
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