Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2006 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 29 marzo 2006
Integrazioni all'articolo 1, comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, relativo all'individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
e
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 6, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 8-quinquies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che demanda a un decreto congiunto del Ministro della salute e del Ministro della difesa l'individuazione delle categorie destinatarie e delle tipologie delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari;
Visto il decreto interministeriale sanita-difesa in data 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271;
Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato;
Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede l'istituzione degli uffici di diretta collaborazione di cui il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
Ravvisata l'esigenza di integrare l'elenco delle categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalle strutture della sanita' militare, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, con i componenti, anche cessati dalla carica, degli uffici di gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, come pure con i relativi coniugi, parenti ed affini in primo grado;
Decretano:
Art. 1.
1. All'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, citato in premessa, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
«b-bis) i componenti, anche cessati dalla carica, degli uffici di gabinetto del Ministro della difesa, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al conseguente regolamento di organizzazione riferito al Ministero della difesa, come pure i relativi coniugi, parenti ed affini in primo grado;».
Roma, 29 marzo 2006

Il Ministro della salute
(ad interim)
Berlusconi Il Ministro della difesa
Martino
 
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