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| Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 29 marzo 2006 |  | Integrazioni  all'articolo  1, comma 2, del decreto interministeriale 31   ottobre   2000,   relativo  all'individuazione  delle  categorie destinatarie  e  delle  tipologie  delle  prestazioni  erogate  dalle strutture sanitarie militari. |  | 
 |  |  |  | IL MINISTRO DELLA SALUTE e
 IL MINISTRO DELLA DIFESA
 Visto  l'art.  6, lettere v) e z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
 Visto  l'art.  8-quinquies, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n. 502, e successive modificazioni, che demanda a un decreto  congiunto  del  Ministro  della  salute e del Ministro della difesa   l'individuazione   delle   categorie  destinatarie  e  delle tipologie   delle   prestazioni  erogate  dalle  strutture  sanitarie militari;
 Visto il decreto interministeriale sanita-difesa in data 31 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2000, n. 271;
 Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla  costituzione  dei  gabinetti  dei  Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato;
 Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che prevede l'istituzione degli uffici di diretta collaborazione di  cui  il  Ministro  si  avvale  per  l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241,  recante  regolamento  di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa;
 Ravvisata   l'esigenza   di   integrare  l'elenco  delle  categorie destinatarie  delle prestazioni erogate dalle strutture della sanita' militare,  di  cui all'art. 1, comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre  2000, con i componenti, anche cessati dalla carica, degli uffici  di  gabinetto  e degli altri uffici di diretta collaborazione del  Ministro della difesa, come pure con i relativi coniugi, parenti ed affini in primo grado;
 Decretano:
 Art. 1.
 1.  All'art.  1,  comma 2, del decreto interministeriale 31 ottobre 2000, citato in premessa, dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
 «b-bis) i componenti, anche cessati dalla carica, degli uffici di gabinetto  del  Ministro  della difesa, di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e degli uffici di diretta collaborazione, di cui  all'art.  14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  e  al  conseguente  regolamento  di  organizzazione riferito al Ministero  della  difesa,  come  pure  i relativi coniugi, parenti ed affini in primo grado;».
 Roma, 29 marzo 2006
 
 Il Ministro della salute
 (ad interim)
 Berlusconi Il Ministro della difesa
 Martino
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