Gazzetta n. 133 del 10 giugno 2006 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 3 maggio 2006 |
Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio valide per la provincia di Bologna, a decorrere dal 1° maggio 2006. |
|
|
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Bologna Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento nel numero di facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con D.R. 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407; Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio; Visto il decreto del Ministro del lavoro 7 novembre 1996, n. 687 contenente le norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione della Direzione regionale e provinciale del lavoro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego; Visto il contratto collettivo nazionale del settore merci e spedizioni stipulato in data 27 giugno 2002 tra le Centrali Cooperative, AGCI Servizi, ANCST-Legacoop, Federlavoro e Servizi, Confcooperative, e le Segreterie nazionali delle OO.SS., Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti; Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30 concernente la delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro; Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 concernente l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30; Sentite in data 28 marzo 2006 le Organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore, le Associazioni del movimento cooperativo e le Associazioni delle imprese appaltanti o committenti lavori di facchinaggio; Considerato che il piu' recente aggiornamento delle tariffe in parola e' stato effettuato il 6 aprile 2004 e quindi e' ormai decorso il periodo di tempo che indicativamente assume il Ministero del Lavoro con lettera circolare del 2 febbraio 1995 per la periodicita' dell'aggiornamento delle tariffe stesse; Ritenuto di assumere come utili elementi tecnici di riferimento il coefficiente di rivalutazione dei prezzi per il biennio 2004/2005 e quello programmato per l'anno 2006 sia su base locale che su base nazionale; Decreta: Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio vengono rideterminate, a decorrere dal 1° maggio 2006, con l'aumento del 5% sugli importi delle tariffe vigenti al 30 aprile 2006. Il nuovo tariffario cosi' determinato viene allegato al presente decreto di cui e' parte integrante. Bologna, 3 maggio 2006 Il direttore provinciale: Casale |
| Allegato TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO Art. 4 del decreto del Presidente della Repubblia 18 aprile 1994, n. 342 Valide per la provincia di Bologna dal 1° maggio 2006 Premessa. Tutte le operazioni svolte sulla base del presente tariffario devono essere effettuate nel rispetto delle norme di sicurezza e salvaguardia della salute negli ambienti di lavoro. Tutti gli oneri per la salvaguardia della sicurezza e della salute dei facchini sono a carico del committente. La legge 3 aprile 2001, n. 142 concernente «Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore» richiama espressamente i minimi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine per garantire ai soci lavoratori delle Cooperative un trattamento economico adeguato e complessivamente proporzionato alla qualita' e quantita' del lavoro prestato. La legge 7 novembre 2000, n. 327 prevede che nelle gare d'appalto gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro determinato sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale. Per quanto riguarda l'art. 13 del presente tariffario si richiamano - ai fini della conoscenza dei trattamenti economici minimi e normativi previsti per i soci facchini delle cooperative, di cui per la elaborazione del presente tariffario si e' tenuto conto - gli accordi sottoscritti dalle centrali cooperative AGCI-SERVIZI DI LAVORO, ANCST-LEGACOOP, FEDERLAVORO e SERVIZI-CONFCOOPERATIVE e dalle OO.SS. Nazionali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI, il Protocollo d'intesa del 27 giugno 2002 e le successive intese. Si segnala poi la circolare n. 10 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto «modifiche alla disciplina del lavoro cooperativo di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142», con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Art. 1. Carico o scarico Le tariffe sono comprensive dello stivaggio o distivaggio ed eventuale paletizzazione e spaletizzazione.
----> Vedere Tabella a pag. 6 della G.U. <----
A) Merce palettizzata con l'impiego di mezzi meccanici di proprieta' dei facchini. da kg 101 a kg 800 |a q. |0,48 oltre kg 800 |a q. |0,42
B) Quando le operazioni di carico e scarico di merci paletizzate si svolgono con l'ausilio di mezzi meccanici messi a disposizione da committenti, le tariffe per le singole operazioni sono ridotte del 10%: dai mezzi meccanici sono esclusi i nastri trasportatori e transpallets. Quando i servizi svolti abbiano carattere di continuita' (minimo un anno), i mezzi meccanici a motore devono essere in affitto o di proprieta' di chi effettua la effettua la prestazione di facchinaggio. C) Viene applicata una maggiorazione del 10% sulle varie voci del tariffario quando si eseguono operazioni di carico e scarico sui mezzi furgonati o comunque chiusi, la maggiorazione viene elevata al 25% qualora le operazioni vengono effettuate senza l'uso di mezzi meccanici, la stessa maggiorazione del 25% viene applicata per i vagoni fuori sede ferroviaria qualora non siano a piano di carico, per i cassoni o gabbie e pallets che necessitano di reggiatura o legatura. Per l'imbragatura la maggiorazione e' del 15%. Art. 2. Confezione di merce polverulente, maleodorante o sgradevole, nociva Polverulenta: calciocianamide, scorie Thomas, calce idrata, zolfo ventilato, fosfato bicalcico, carbonato di calcio, cemento, gesso. Maleodorante o sgradevole (in balle o sacchi): sangue secco, pannelli di ricino, pellicine, carnicci, farina di carne e di pesce. Nociva (confezionata a norme CEE): antiparassitari, prodotti chimici in genere con esalazioni tossiche o dispersione di polveri, poltiglia bordolese, dhitane, polveri ramate o similari, soda caustica, solfato di ferro o di rame. Per le suddette merci maggiorazione del 50%. Frigoriferi e celle di maturazione | | --------------------------------------------------------------------- Prodotti ortofrutticoli di qualsiasi pezzatura |a q. |1,23 --------------------------------------------------------------------- Pesatura |a q. |0,24 --------------------------------------------------------------------- Mossa interna |a q. |0,61 --------------------------------------------------------------------- Pesce essicato, baccala', stoccafisso |a q. |1,36 --------------------------------------------------------------------- Frigoriferi a meno 18° sottozero | | --------------------------------------------------------------------- Merce di qualsiasi pezzatura |a q. |1,36 --------------------------------------------------------------------- Frigoriferi oltre 18° sottozero | | --------------------------------------------------------------------- Merce di qualsiasi pezzatura |a q. |1,86 --------------------------------------------------------------------- Carne congelata con osso (mezzene, quarti o | | cosce) | | --------------------------------------------------------------------- Pesci congelati alla rinfusa (tonni, squali, | | ecc.) | | --------------------------------------------------------------------- Carico o scarico | | --------------------------------------------------------------------- Dai contenitori, pianali o funivia | | all'automezzo o viceversa |a q. |1,68 --------------------------------------------------------------------- Accatastamento dai pianali o contenitori o | | viceversa, all'interno delle celle frigorifere |a q. |1,26 --------------------------------------------------------------------- Dai contenitori, aggancio alla funivia per la | | vestizione |a q. |1,80 --------------------------------------------------------------------- Dalla funivia, dopo la vestizione, ai | | contenitori o pianali |a q. |0,67 --------------------------------------------------------------------- Mosse interne al frigorifero | | (disaccatastamento ed accatastamento) |a q. |2,73 --------------------------------------------------------------------- Tariffe per unita' | | --------------------------------------------------------------------- Casse vuote |c.d. |0,053 --------------------------------------------------------------------- Plateau |c.d. |0,032 --------------------------------------------------------------------- Termoconvettori |c.d. |0,42 --------------------------------------------------------------------- Bombole a gas liquido fino a kg. 60 |c.d. |0,47 --------------------------------------------------------------------- All'interno dei magazzini di stoccaggio, o | | frigoriferi, lavatrici, cucine a gas o | | elettriche, televisori, vasche da bagno, | | ceramiche sanitarie alla rinfusa | |0,47 --------------------------------------------------------------------- Scarico bestiame | | --------------------------------------------------------------------- Bovini, adulti, vitelloni |c.d. |1,92 --------------------------------------------------------------------- Vitelli da latte, suini grassi e pecore |c.d. |1,17 --------------------------------------------------------------------- Magroni, lattozoli, agnelli |c.d. |0,95 --------------------------------------------------------------------- Carico bestiame | | --------------------------------------------------------------------- Bovini adulti, vitelloni, equini |c.d. |2,77 --------------------------------------------------------------------- Vitelloni da latte, suini grassi e pecore |c.d. |1,61 --------------------------------------------------------------------- Equini |c.d. |2,43 --------------------------------------------------------------------- Magroni, lattozolo, agnelli |c.d. |1,05 --------------------------------------------------------------------- Trasbordo | | --------------------------------------------------------------------- Da vagone a veicolo, animali adulti |c.d. |4,35 --------------------------------------------------------------------- Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, | | animali slegati |c.d. |7,58 --------------------------------------------------------------------- Da veicolo a vagone con sabbiatura del carro, | | animali legati |c.d. |8,98 --------------------------------------------------------------------- Autovetture | | --------------------------------------------------------------------- Scarico da vagone e sistemazione nel recinto | | deposito interno senza attraversamento di | | strade pubbliche |c.d. |4,02 --------------------------------------------------------------------- Per prelevamento dal recinto deposito interno | | senza attraversamento di strade pubbliche e | | predisposizione per carico |c.d. |4,02 --------------------------------------------------------------------- Per il carico sopra automezzi o carri | | ferroviari gia' predisposti per il carico, la | | tariffa dovra' essere maggiorata del 50% | | --------------------------------------------------------------------- Carico sopra automezzi ferroviari o carri e se | | tale operazione e' disgiunta dal prelievo dal | | recinto deposito interno |c.d. |6,06 --------------------------------------------------------------------- Se nelle operazioni di carico e nella | | predisposizione dello stesso vi e' | | l'attraversamento di strade pubbliche la | | tariffa dovra' essere maggiorata del 50% per | | ogni vettura, mossa o riordino piazzola |c.d. |1,20 --------------------------------------------------------------------- Trattori |(da convenirsi)| --------------------------------------------------------------------- Giocattoli |(da convenirsi)| --------------------------------------------------------------------- Facchinaggio c/o zuccherifici e mangifici |(da convenirsi)| --------------------------------------------------------------------- Motociclette |c.d. |1,87 --------------------------------------------------------------------- Carri ferroviari | | --------------------------------------------------------------------- Copertura e legatura |c.d. |20,83 --------------------------------------------------------------------- L'assistenza per la dogana viene retribuita a | | tempo | | --------------------------------------------------------------------- Corriere e/o Spedizionieri | | --------------------------------------------------------------------- Prestazione oraria fino a 40 ore settimanali, | | con un massimo di 8 ore giornaliere |c.d. |15,20 --------------------------------------------------------------------- Straordinario (dopo le 8 o le 40 ore) | | maggiorato del 25% |c.d |19,01 --------------------------------------------------------------------- Straordinario festivo o notturno (dalle 22 alle| | 6) maggiorato del 54% |c.d. |23,42 --------------------------------------------------------------------- Lavoro nella giornata di sabato maggiorato del | | 44% |c.d. |21,89 --------------------------------------------------------------------- Lavoro ordinario in turni avvicendati notturno | | maggiorato del 30% |c.d. |19,77 --------------------------------------------------------------------- Festivo (con riposo compensativo) maggiorato | | del 30% |c.d. |19,77 --------------------------------------------------------------------- Per tali prestazioni, nel settore corrieri e | | spedizionieri non si applicano i successivi | | articoli 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11. | | Art. 3. Servizi complementari all'attivita' di facchinaggio che si effettuano presso i magazzini industriali, commerciali e ribalte di corrieri e/o spedizionieri. Tali servizi si intendono: la manipolazione di bolle di spedizione bordeaux ovvero preparazioni di ordini (picking) o quant'altro attinente al carico e allo scarico delle merci. Art. 4. Operazioni di selezione e cernita di prodotti Quando nelle operazioni di facchinaggio vi e' la selezione o cernita, oltre i due prodotti, le tariffe saranno maggiorate del 25%. Art. 5. Maggiorazione per lavoro effettuato nei giorni festivi (intendendosi per tali quelli riconosciuti dalla legge): 75%. Maggiorazione per lavoro effettuato fuori orario (dalle 18 alle 22): 50%. Quest'ultima maggiorazione verra' applicata con una franchigia di 30 minuti per consentire il completamento dei lavori in corso. Protraendosi i lavori oltre i 30 minuti non si terra' conto della franchigia. Maggiorazione per lavoro notturno (dalle 22 alle 6): 100%. Tali maggiorazioni non sono tra loro cumulabili. Art. 6. Dopo le ore 12 di sabato, le prestazioni vanno compensate con la maggiorazione spettante per il giorno festivo (75%). La stessa maggiorazione si applica per le operazioni eseguite di sabato mattina presso aziende che normalmente non lavorano in tale giornata. Art. 7. Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi nei giorni festivi o nel fuoriorario, dovranno essere richieste con almeno 24 ore di preavviso (vedi art. 5). Art. 8. Per le prestazioni rese al di fuori di quanto e' previsto dagli articoli 1 e 2 del presente tariffario viene applicata una tariffa oraria determinata in Euro 17,21. Art. 9. Indennita' di attesa Se il periodo che intercorre dall'orario prefissato dal committente per l'inizio del lavoro a quello in cui il lavoro stesso ha effettivamente inizio e' superiore ai 30 minuti, non per causa dei lavoratori, a ciascuno di essi e' dovuta una indennita' nella misura prevista dall'art. 8 per ogni ora o frazione di ora trascorsa in attesa oltre i 30 minuti. La stessa indennita' di attesa si applica anche nel caso in cui, per ragioni indipendenti del lavoratore, le operazioni per le quali sono stati chiamati non vengono effettuate. Detto compenso sara' corrisposto soltanto per il periodo durante il quale i lavoratori sono rimasti a disposizione dei committenti a partire dal momento per il quale il servizio stesso e' stato ordinato dal committente. Il costo per le prestazioni in economia, effettuate con le caratteristiche della solidarieta', non potra' mai essere inferiore a 3 h lavorative per ogni lavoratore impiegato. Art. 10. Per il trasbordo merci senza l'uso di mezzi meccanici da autocarro a autocarro quando le parti posteriori dei mezzi combaciano tra loro, per trasbordo da autocarro a vagone e viceversa purche' la parte posteriore dell'autocarro combaci con la parte del vagone, le tariffe con stivaggio vanno maggiorate del 22%. Art. 11. E' facolta' dei facchini di sospendere o di non svolgere il lavoro in condizioni di particolare disagio (pioggia, neve, suolo gelato) e che presentino, a giudizio dei facchini stessi, gravi rischi per l'incolumita' fisica e della salute degli stessi lavoratori. Art. 12. I facchini sono responsabili dei danni che eventualmente arrecassero previo accertamento della responsabilita'. Art. 13. Tutte le tariffe di cui al presente tariffario si intendono comprensivi di una aliquota che a titolo indicativo viene stabilita nella misura del 30% per contributi assicurativi sociali obbligatori, ecc., salvo quanto diversamente deliberato nei provvedimenti a carattere nazionale di cui al successivo art. 14. L'aliquota del 30% suddetta si intende incorporata nella tariffa a misura o a tempo a tutti gli effetti. Art. 14. Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale del 6 agosto 1962, e successive modificazioni, l'ultimo in data 3 ottobre 1981. Art. 15. Le presenti tariffe non potranno essere derogate in diminuzione e sono calcolate a peso lordo. Art. 16. Facchinaggio presso la manifattura tabacchi di Bologna ed il deposito generi di Monopolio di Bologna Operazioni presso la manifattura tabacchi operazioni di carico e scarico 1) Carico tabacco greggio in botti su vagone o | | automezzo |a q. |0,48 --------------------------------------------------------------------- 2) Carico tabacco greggio in balle, casse, | | scatoloni, sacchi e avanzi di lavorazione in | | sacchi su vagone o automezzo |a q. |0,61 --------------------------------------------------------------------- 3) Carico tabacco greggio in ballette o tabacco | | rigenerato in scatolette su vagone o automezzo |a q. |0,71 --------------------------------------------------------------------- 4) Carico scatole sciolte di trinciato espanso su| | vagone o automezzo |a q. |2,28 --------------------------------------------------------------------- 5) Carico pallets da 3 scatole di trinciato | | espanso su vagone o automezzo |a q. |1,13 --------------------------------------------------------------------- 6) Carico tabacchi perfetti in scatole sciolta da| | 10 kg convenzionali su vagone o automezzo |a q. |0,93 --------------------------------------------------------------------- 7) Carico tabacchi perfetti in scatole sciolte da| | 5 kg convenzionali su vagone o automezzo |a q. |1,41 --------------------------------------------------------------------- 8) Carico di pallets di tabacchi perfetti su | | vagone o automezzo |a q. |0,66 --------------------------------------------------------------------- 9) Carico di articoli vari, ingredienti e | | recipienti su vagone o automezzo |a q. |0,74 --------------------------------------------------------------------- 10) Scarico tabacchi greggi in botti da vagone e | | automezzo |a q. |0,38 --------------------------------------------------------------------- 11) Scarico tabacco greggio in balle, casse, | | scatoloni o sacchi da vagone o automezzo |a q. |0,60 --------------------------------------------------------------------- 12) Scarico tabacco greggio in ballette o tabacco| | omogeneizzato in scatolette da vagone o automezzo|a q. |0,62 --------------------------------------------------------------------- 13) Scarico scatole sciolte di trinciato espanso | | da vagone o automezzo |a q. |1,83 --------------------------------------------------------------------- 14) Scarico pallets da 3 scatole di trinciato | | espanso da vagone o automezzo |a q. |0,91 --------------------------------------------------------------------- 15) Scarico tabacchi perfetti o di contrabbando, | | comunque condizionati, da vagone o automezzo |a q. |0,86 --------------------------------------------------------------------- 16) Scarico articoli diversi, ingredienti e | | recipienti da vagone o automezzo |a q. |0,74 --------------------------------------------------------------------- 17) Scarico di pallets con scatole da bacchette | | filtro da vagone o automezzo |a q. |0,15 --------------------------------------------------------------------- Operazioni di allestimento | | --------------------------------------------------------------------- 18) Scatastamento botti di tabacco greggio |a q. |0,26 --------------------------------------------------------------------- 19) Scatastamento scatoloni, balle, sacchi di | | tabacco greggio |a q. |0,58 --------------------------------------------------------------------- 20) Formazione di pallets di tabacchi greggi in | | ballette o scatolette sistemate in campata |a q. |0,49 --------------------------------------------------------------------- 21) Accatastamento tabacco greggio in botti |a q. |0,21 --------------------------------------------------------------------- 22) Accatastamento scatoloni, casse, sacchi di | | tabacchi greggi o avanzi di lavorazione |a q. |0,43 --------------------------------------------------------------------- 23) Accatastamento tabacchi greggi in ballette o | | scatolette |a q. |0,35 --------------------------------------------------------------------- 24) Carico cartoni di tabacco in cassoni | | metallici o carico su nastro per l'alimentazione | | manuale in caso di indisponibilita' della | | macchina scartonatrice previo svestimento dei | | colli di tabacco e attivita' connesse con | | l'allontanamento dei materiali di risulta |a q. |0,60 --------------------------------------------------------------------- 25) Carico ballette di tabacco in cassoni | | metallici o carico su nastro per l'alimentazione | | manuale in caso di indisponibilita' della | | macchina svestitrice, previo svestimento delle | | ballette, e attivita' connesse con | | l'allontanamento dei materiali di risulta |a q. |3,31 --------------------------------------------------------------------- 26) Esecuzione di lavori di facchinaggio e | | movimentazione degli articoli per le macchine di | | produzione (confezionamento e condizionamento) e | | allontanamento degli scarti e del materiale di | | risulta |a q. |1,03 --------------------------------------------------------------------- Operazioni di movimento interno | | --------------------------------------------------------------------- 27) Trasporto tabacchi greggi (esclusi espansi) | | comunque condizionati in altro locale sito allo | | stesso piano |a q. |0,37 --------------------------------------------------------------------- 28) Trasporto scatole sciolte di trinciato | | espanso da fabbricato DIET a piano terra del | | magazzino ballette o comunque da un locale ad un | | altro sito allo stesso piano ma a distanza | | maggiore di mt. 50 |a q. |1,65 --------------------------------------------------------------------- 29) Trasporti di pallets da 3 scatole di | | trinciato espanso da fabbricato DIET a piano | | terra del magazzino ballette o comunque da un | | locale ad un altro sito allo stesso piano ma a | | distanza maggiore di mt. 50 |a q. |1,09 --------------------------------------------------------------------- 30) Trasporto tabacchi greggi (esclusi espansi) | | comunque condizionati in altro locale sito al | | piano diverso |a q. |0,56 --------------------------------------------------------------------- 31) Trasporto scatole sciolte di tranciato | | espanso da un piano ad altro piano del magazzino | | ballette (sovrapprezzo al cottimo n. 25) |a q. |0,11 --------------------------------------------------------------------- 32) Trasporti pallets da 3 scatole di tranciato | | espanso da un piano ad un altro del magazzino | | ballette (sovrapprezzo al cottimo n. 26) |a q. |0,074 --------------------------------------------------------------------- 33) Pesatura colli di tabacco greggio |a q. |0,26 --------------------------------------------------------------------- 34) Svestimento ballette di peso inferiore a kg. | | 25 |a balletta |0,22 --------------------------------------------------------------------- 35) Svestimento ballette di peso superiore a kg. | | 25 |a balletta |0,33 --------------------------------------------------------------------- 36) Scatastamento prodotti perfetti in scatole da| | kg. 10 convenzionali |a scatola |0,032 --------------------------------------------------------------------- 37) Scatastamento prodotti perfetti in scatole da| | kg. 5 convenzionali |a scatola |0,032 --------------------------------------------------------------------- 38) Accatastamento prodotti perfetti in scatole | | da kg. 10 o 5 convenzionali |a scatola |0,032 --------------------------------------------------------------------- 39) Trasporto prodotti perfetti gia' su pallets | | in altro locale sito allo stesso piano |100 kg. Conv.|0,50 --------------------------------------------------------------------- 40) Fasciatura pallets di prodotti perfetti |100 kg. Conv.|1,63 --------------------------------------------------------------------- 41) Trasporto articoli diversi in altro locale | | sito allo stesso piano |a q. |0,32 --------------------------------------------------------------------- 42) Trasporto articoli diversi in altro locale | | sito a piano diverso |a q. |0,42 --------------------------------------------------------------------- 43) Accatastamento pallets di articoli diversi |a q. |0,26 --------------------------------------------------------------------- 44) Scatastamento pallets di articoli diversi |a q. |0,21 --------------------------------------------------------------------- 45) Pesatura articoli diversi |a q. |0,23 --------------------------------------------------------------------- Operazioni presso il deposito generi di Monopolio| | --------------------------------------------------------------------- 46) Scarico ed introduzione di tabacchi perfetti,| | comunque condizionati, da vagone o automezzi nei | | magazzini del Deposito |a q. |1,44 --------------------------------------------------------------------- 47) Carico di tabacchi perfetti, comunque | | condizionati, prelevati in pedane dai magazzini | | del Deposito, su automezzo |a q. |1,25 --------------------------------------------------------------------- 48) Scarico ed introduzione di stampati, | | recipienti ed articoli vari comunque condizionati| | da vagone o automezzo nei magazzini del deposito |a q. |1,04 --------------------------------------------------------------------- 49) Spedizione e carico di stampati, recipienti | | ed articoli vari comunque condizionati su vagone | | e automezzo |a q. |1,04 --------------------------------------------------------------------- 50) Approntamento spedizioni tabacchi lavorati, | | comunque condizionati, per approvvigionamento | | magazzini vendita |a q. |1,82 --------------------------------------------------------------------- 51) Movimentazione tabacchi perfetti comunque | | condizionati all'interno del Deposito |a q. |0,51 --------------------------------------------------------------------- 52) Spedizione e carico di tabacchi perfetti, | | comunque condizionati, dal reparto tabacchi | | lavorati esteri per consegna su vagone o | | automezzo |a q. |2,95 --------------------------------------------------------------------- - Carico trinciati espansi nell'impianto di | | profumazione e allontanamento dei materiali di | | risulta | |6,30 --------------------------------------------------------------------- - Prelievo e trasporto di pallets di trinciato | | espanso prodotto al reparto D.I.E.T. e movimento | | di articoli necessari e di risulta: | |3,37 --------------------------------------------------------------------- - Carico cartoni di tabacco e pedane di ballette | | alle rulliere delle macchine di scartonamento e | | svestimento e attivita' connesse: | |1,24 --------------------------------------------------------------------- - Trasporto di cassoni, tabacco, carico e scarico| | celle di preindurimento, trasporto agli | | spogliatoi e attivita' connesse: | |1,82 --------------------------------------------------------------------- Operazioni accessorie e complementari ai lavori | | di facchinaggio | | --------------------------------------------------------------------- Manovra interna dei vagoni consistente nel: | | prelevamento dei vagoni in arrivo, lo spostamento| | dei vagoni stessi ai punti di scarico e carico, | | lo spostamento in qualsiasi punto della rete | | interna, la formazione delle tradotte in partenza| | ed in ogni altra manovra eccezionalmente | | nacessaria |a vagone |25,12 Art. 17. Pagamento delle prestazioni Tutte le prestazioni rese sulla base del presente tariffario devono essere liquidate entro trenta giorni dalla presentazione della fattura. |
|
|
|