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| Gazzetta n. 132 del 9 giugno 2006 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |  | CIRCOLARE 24 maggio 2006, n. 24 |  | Istruzioni  relative  al trattamento fiscale e contributivo dei buoni pasto ed al versamento contributivo unificato. |  | 
 |  |  |  | Alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
 Alle Amministrazioni dello Stato ed
 Amministrazioni    autonome   dello
 Stato
 Alle Agenzie fiscali
 Al    Consiglio    di    Stato    -
 Segretariato generale
 Alla Corte dei conti - Segretariato
 generale
 Agli  Uffici  centrali  di bilancio
 presso i Ministeri vigilanti
 Alle  Ragionerie  provinciali dello
 Stato
 Al                     Dipartimento
 dell'Amministrazione  generale  del
 personale e dei servizi del Tesoro
 
 A) Istruzioni per la gestione della quota imponibile dei buoni pasto.
 In  seguito  alla  rideterminazione  del  valore  del  buono  pasto prevista   da   alcuni  Contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro, sottoscritti  o  in  corso di sottoscrizione, sono pervenuti numerosi quesiti  da  parte  delle  Amministrazioni  statali che gestiscono le competenze    fisse    spettanti   ai   dipendenti   della   Pubblica amministrazione  attraverso  il Service Personale Tesoro (SPT), circa le  modalita'  di applicazione dell'art. 51, comma 2, lettera c), del decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in cui  e'  stato  stabilito  che le somme corrisposte a titolo di buono pasto non costituiscono reddito da lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29.
 In  particolare,  per  i  dipendenti dei Ministeri, a decorrere dal 1° gennaio  2006,  il  CCNL  relativo  al  biennio  2004-2005 prevede l'erogazione di buoni pasto del valore di 7,00 euro cadauno.
 Pertanto,  ai  sensi della citata normativa, la quota imponibile da assoggettare  alle  ritenute  previdenziali  e fiscali, gravata dagli oneri  accessori  a  carico  del  datore di lavoro (per previdenza ed IRAP) risulta pari a 1,71 euro.
 Sulla predetta quota si dovranno applicare:
 a  carico  del  dipendente  -  le  ritenute  previdenziali (Fondo Pensione, Fondo Credito) e fiscali;
 a  carico  del  datore di lavoro - il contributo relativo a fondo pensione e l'IRAP.
 Inoltre,  come  avviene  per tutte le somme accessorie, la predetta quota  eccedente  euro  5,29 andra' ad abbattere la maggiorazione del 18%  in  sede di conguaglio fiscale e contributivo (art. 2, comma 10, legge n. 335/1995).
 Si  precisa  che  in  nessun  caso  la differenza fra il previgente importo  di  euro 4,65 e il nuovo valore di 7,00 euro del buono pasto puo' essere monetizzata.
 Allo   scopo   di  garantire  la  correttezza  e  la  tempestivita' dell'applicazione delle disposizioni sopra richiamate, senza aggravio delle  attivita'  di  tutti  gli  uffici  centrali  e  periferici che gestiscono i buoni pasto, si forniscono le seguenti istruzioni intese alla  gestione  centralizzata  da  parte del Service Personale Tesoro (centro   di  Latina)  ai  fini  del  calcolo  degli  importi  e  del contestuale  versamento dei relativi contributi previdenziali e delle ritenute  fiscali.  La gestione centralizzata consente di superare le immancabili  difficolta'  che  gli Uffici centrali e periferici - cui compete  l'erogazione  di  competenze  accessorie  -  incontrerebbero nell'effettuare   le  previste  ritenute  a  carico  del  dipendente, considerato  che  le  competenze fisse vengono gestite ed erogate dal Service Personale Tesoro.
 A tal fine si precisa che: Capitolo di bilancio:
 Le  ritenute  fiscali e previdenziali da calcolare e versare per la quota  eccedente  euro 5,29 saranno imputate sui capitoli di bilancio relativi  al  pagamento  degli  stipendi  e sui relativi capitoli per oneri sociali e IRAP.
 Modalita' di applicazione:
 Gli   uffici   che   erogano  i  buoni  pasto  dovranno  comunicare periodicamente  l'importo  complessivo  da  assoggettare  a  ritenute previdenziali  e  fiscali per ciascun dipendente; tale importo dovra' essere  relativo ad una quantita' di buoni pasto erogata a consuntivo in  modo  da  evitare conguagli successivi, in via transitoria e sino alla  definizione  di  un  diverso  procedimento,  le Amministrazioni potranno   comunicare   le  informazioni  sulla  base  di  specifiche successive istruzioni che saranno emanate da Service Personale Tesoro secondo la seguente tempistica:
 applicazione  periodica  mensile  o trimestrale: a tal fine sara' realizzata  una nuova funzione nella banca dati del Service Personale Tesoro  Web. I dati comunicati con tale funzione, saranno evidenziati sul cedolino dello stipendio dei dipendenti;
 unica  soluzione in sede di conguaglio fiscale e contributivo: le Amministrazioni  potranno  comunicare  gli importi totali corrisposti nell'anno attraverso la procedura del Pre-1996 gia' utilizzata per la comunicazione  di  somme  erogate da terzi e non inserite nel sistema SPT.  Si fa presente tuttavia che tale procedura puo' creare problemi in  relazione  al personale cessato nel corso dell'anno precedente ed all'inevitabile  aumento  degli  importi  da  recuperare  a titolo di conguaglio fiscale e contributivo.
 B) Versamento contributivo unificato.
 Si   rammenta   che,   a  seguito  delle  innovazioni  recentemente introdotte per le denunce mensili previdenziali (EMens per l'I.N.P.S. e  DMA  per l'INPDAP), il Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del  Personale  e  dei Servizi del Tesoro - Servizio Centrale Sistema Informativo   Integrato   (SCSII)   ha  provveduto  ad  unificare  il versamento  dei  contributi, sia per la parte a carico dei dipendenti che  per  quella  a  carico del datore di lavoro, presso il Centro di Latina  allo  scopo di semplificare e snellire la molteplicita' degli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti previdenziali.
 Il  versamento  accentrato  si  riferisce  al trattamento economico fondamentale.  I  contributi  relativi  alle somme accessorie vengono liquidati   dalle  Amministrazioni  Centrali  di  appartenenza,  come disposto nella Circolare n. 79 del 1996.
 Tale   situazione   genera   molteplici   problemi   nei  confronti dell'erario  e  degli Enti Previdenziali considerata la doppia figura di  ente  erogatore  (SPTCESSII  ed Amministrazione di appartenenza / Ufficio  di servizio). Pertanto, d'intesa con gli enti previdenziali, limitatamente  ai  dipendenti  che,  nella  banca  dati SPT risultano iscritti ai fondi pensione gestiti dall'I.N.P.S. ed al Fondo Pensione CPDEL  gestito  dall'INPDAP,  a  decorrere  dal  1° gennaio  2005  il Servizio  centrale, attraverso il Centro di Latina, provvede anche al versamento   centralizzato   dei   contributi   previdenziali   sulle competenze  accessorie  liquidate  dagli uffici di servizio (compensi per  lavoro  straordinario,  indennita' turni, F.U.A., ecc.), nonche' alle  relative denunce mensili ed annuali. Tale procedura, avviata in via  sperimentale,  ha consentito di evitare onerosi adempimenti alle Amministrazioni per un esiguo numero di dipendenti (circa 1000 unita' di personale).
 Alcune   Amministrazioni  hanno  chiesto  la  centralizzazione  del versamento  dei  contributi  sulle  somme  accessorie  anche  per  il personale  iscritto  al  Fondo  Pensione INPDAP - Cassa statali. Tale novita',   ove   estesa   a   tutte  le  Amministrazioni  centrali  e periferiche,  oltre  a  razionalizzare  e  snellire  gli adempimenti, consentirebbe  di  raggiungere  l'obiettivo  del  progetto  «cedolino unico»  con  il  quale  saranno  esposte  in  un unico modello sia le competenze fisse che quelle accessorie.
 Al  riguardo, successivamente saranno emanate istruzioni ed avviate procedure  in  via  sperimentale  con le Amministrazioni interessate, anche per quanto attiene ai riflessi di natura listale
 Roma, 24 maggio 2006
 Il ragioniere generale dello Stato: Canzio
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